دستورالعمل های Redditi ENC 2023
عدم انسجام - دستورالعمل های تکمیل
فرم های مرتبط
- فرم Redditi ENC 2023 ایتالیا - درآمد مدل های غیر تجاری 2023
1
2
Le novità del modello
Compilazione del frontespizio
2
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n PROSPETTI VARI
19 Quadro RK - Cessione delle eccedenze
dell’Ires nell’ambito del gruppo
128
n DETERMINAZIONE DEL REDDITO
20 Quadro RO - Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell’organo di controllo
3
4
5
6
Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG
Quadro RA - Redditi dei terreni
Quadro RB - Redditi dei fabbricati
Quadro RC - Reddito d’impresa
Enti a contabilità pubblica
13
15
20
129
130
21 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri
RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari
26
22 Quadro RW - Investimenti all’estero
e/o attività estere di natura finanziaria
- monitoraggio - IVIE/IVAFE
7
Quadro RD - Reddito di allevamento
di animali e reddito derivante da produzione
di vegetali e da altre attività agricole
185
33
37
42
64
23 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti
d’imposta relativa a interessi,
8
9
Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni
altri redditi di capitale e redditi diversi
190
193
Quadro RF - Reddito d’impresa in regime
di contabilità ordinaria
24 Quadro AC - Comunicazione
dell’amministratore di condominio
10 Quadro RG - Reddito d’impresa in regime
25 Quadro RI - Fondi pensione e forme
pensionistiche complementari
di contabilità semplificata e regimi forfetari
11 Quadro RH - Redditi di partecipazione
in società di persone e in società
di capitali trasparenti
Applicazione dell’imposta sostitutiva
195
26 Quadro CE - Credito di imposta per redditi
prodotti all’estero e per imposte assolte
da controllate estere
78
81
12 Quadro RL - Altri redditi
199
215
27 Quadro TR - Imposizione in uscita
n DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE
e valori fiscali in ingresso
13 Quadro RM - Redditi di capitale, redditi derivanti da
soggetti controllati non residenti (art. 167 del TUIR)
Rivalutazione del valore dei terreni
28 Quadro OP - Comunicazione per i regimi opzionali 218
87
91
29 Quadro DI - Dichiarazione integrativa
30 Quadro RU - Crediti d’imposta
219
14 Quadro RQ - Altre imposte
220
15 Quadro RN - Determinazione del reddito
complessivo - Calcolo dell’IRES
99
103
n VERSAMENTI
16 Quadro PN - Imputazione del reddito del trust
31 Quadro RX - Risultato della Dichiarazione
283
17 Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non
residenti(CFC)
107
114
18 Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria
n TABELLE
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REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI
REDDITI ENC
1. LE NOVITÀ DEL MODELLO
Le principali novità contenute nel modello ENC 2023 sono le seguenti:
• DEDUCIBILITÀ AL VALORE NORMALE DELLE SPESE CON SOGGETTI IN STATI NON COOPERATIVI. Nei
quadri RF, RG e RC sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere
conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• ESCLUSIONE DAL REDDITO DI UTILI E RISERVE DI UTILE NON ANCORA DISTRIBUITI. Nel quadro RF è
stata prevista una variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto
partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora
distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei
soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo
all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro
RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito
(art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• CESSIONE O RIMBORSO DI QUOTE O AZIONI DI OICR. Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione
XXVI per consentire al contribuente di esercitare l’opzione affinché i redditi derivanti dalla cessione o dal
rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati,
assoggettando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o
valore di acquisto o di sottoscrizione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112
e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• DETASSAZIONE DEGLI UTILI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI. Nei quadri RF, RG e RC, sono
state inserite apposite variazioni in diminuzione per tenere conto della detassazione degli utili derivanti
dall’esercizio di attività commerciale per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato
almeno il 20 per cento degli utili stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e
della pratica sportiva dei soggetti con disabilità (art. 1, commi 185-187, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234).
• PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ. Nel quadro RT è stata prevista la nuova
sezione II-B che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all’art. 67, comma
1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta
sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• VALUTAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ. Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni
in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma
131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI. I quadri RT (sezione VII) e RM
(sezione III) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni
degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali
di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
2023. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per
cento (art. 1, comma 108, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• FONDAZIONI “ITS ACADEMY”. Nel rigo RS255 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito
d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse
le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all’incremento
del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99).
• SOCIAL BONUS. Nel rigo RS256 è stato previsto il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e
dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore
e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non
commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
• SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA. Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione
della disciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del
decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73).
• SUPERBONUS. Il quadro RS è stato aggiornato, con riferimento alle spese per l’efficientamento energetico
per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l’anno 2023
(art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto
legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
• SPESE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Nel quadro RS è stato aggiornato il
prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche” (art. 1, comma 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE. Nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi
agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano
le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state
aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca,
Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del
Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti
che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei
campi specificatamente indicati.
2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate.
La prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”.
La seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla
ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione
della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno
dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.
2.1 DATI IDENTIFICATIVI DENOMINAZIONE
Va indicata la denominazione risultante dall’atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti,
la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, deve essere indicato il nome e il cognome di uno
dei soci.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve
essere indicata in forma contratta.
Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione “organizzazione non lucrativa di
utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.
n. 460 del 1997. L’uso dell’anzidetta locuzione o dell’acronimo non è richiesto agli enti di cui all’art. 10,
comma 8, del menzionato d.lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).
Codice fiscale
In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla
società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall’Amministrazione
finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.
2.2 TIPO DI DICHIARAZIONE
La casella “Quadro RW” deve essere barrata nel caso in cui nel 2022 si siano effettuati investimenti o detenute
attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 il quale, al fine di comunicare opzioni o
revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2022 sulla base del comportamento concludente
previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO
contenuto nella dichiarazione IVA/2023 relativa all’anno 2022. La casella “Quadro AC” deve essere barrata
dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo
complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, e dei dati identificativi dei fornitori,
nonché dei dati catastali identificativi dell’immobile in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono:
• barrare la casella “ISA”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
ATTENZIONE A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni
ed attività di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di affidabilità fscale. Tale
modello, che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2023, è utilizzato per la dichiarazione dei
dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici stessi. Gli indici sintetici di affidabilità
fiscale sono disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 - I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul
sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. L’elenco dei codici attività per i quali
sono approvati gli ISA è allegato alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”
Trust
Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella casella “Trust” va indicato
uno dei seguenti codici:
– 1, per il Trust opaco (Trust senza beneficiari individuati);
– 2, per il Trust trasparente (Trust con beneficiari individuati);
– 3, per il Trust misto (Trust in parte opaco ed in parte trasparente), qualora l’atto istitutivo preveda che una
parte del reddito resti in capo al Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o
integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le
sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati
in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto
o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento
della maggiore imposta eventualmente dovuta.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo
del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto
all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso,
ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa
presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione
completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce
la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la
dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le
dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis d.P.R. n. 322/98)
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
• il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o,
comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni, e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 472 del 1997;
• il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle
comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del
contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite
direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al
valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti
d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere
spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al
comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore
sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato
il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, d.P.R. n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi
prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta
di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il
rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter,
contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere
compilata la casella “Dichiarazione integrativa”.
3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione
di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d’imposta successivo.
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito
per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a
seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono indicare nella casella il codice
desunto dalla tabella “Eventi eccezionali”.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura
tributaria sono identificati dai seguenti codici:
CODICE DESCRIZIONE
1
VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura
estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni
mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo
associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive,
l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei
termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo,
con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
2
SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 26 NOVEMBRE 2022, VERIFICATISI NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E DI LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA
Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la sede legale o la sede operativa nel
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi
eccezionali verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo 1 del decreto-legge del 3
dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti
dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
99 SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 99.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti
di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di
presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
2.3 SOCIETÀ O ENTE
Partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.
Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione
Il presente campo va utilizzato per indicare la data:
– di approvazione del bilancio o del rendiconto;
– di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell’ultima dichiarazione della
società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la
data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione
totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell’operazione straordinaria.
Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.
TABELLA A
CODICE STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1
2
3
4
Soggetto in normale attività
Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa
Soggetto estinto
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in
relazione alla natura giuridica rivestita.
TABELLA B
CODICE
TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
SOGGETTI RESIDENTI
1
2
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
3
4
Società per azioni
Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo Nazionale delle società cooperative
5
6
Altre società cooperative
Mutue assicuratrici
7
8
Consorzi con personalità giuridica
Associazioni riconosciute
9
Fondazioni
Altri enti ed istituti con personalità giuridica
Consorzi senza personalità giuridica
Associazioni non riconosciute e comitati
Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici
Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
Opere pie e società di mutuo soccorso
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Enti ospedalieri
Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili
con sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia
Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazione fra artisti e professionisti
Aziende coniugali
GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115
e 116 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Condomìni
23
24
25
26
27
28
29
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
Depositi IVA
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
Trust
Amministrazioni pubbliche
Fondazioni bancarie
Società europea
Società cooperativa europea
Rete di imprese
Gruppo IVA
SOGGETTI NON RESIDENTI
Società semplici, irregolari e di fatto
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazioni fra professionisti
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Consorzi
Altri enti ed istituti
Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
Fondazioni
Opere pie e società di mutuo soccorso
Altre organizzazioni di persone e di beni
Trust
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31
32
33
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GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
7
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA C
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE
AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
CODICE
1
2
3
Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
Periodi d’imposta successivi
o di messa in liquidazione
a
quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale
Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
4
5
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES
in società non soggetta ad IRES o viceversa
6
7
Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa
in liquidazione
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale
Fusione - Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali
recapiti si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su
scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Enti associativi
Gli enti di tipo associativo di cui all’art. 148, commi 3 e ss. del TUIR, devono barrare l’apposita casella.
2.4 RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all’atto della
presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell’ente firmatario della dichiarazione.
Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello, in relazione alla carica rivestita.
TABELLA CODICI DI CARICA
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità
devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3 Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero
amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni
straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante,
conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria
(scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
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ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
La data di decorrenza della carica, va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella
dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro
contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società o ente dichiarante”,
indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la
società dichiarante e il contribuente. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati
i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.
2.5 ALTRI DATI
CANONE RAI
La casella “Canone RAI” deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2)
in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va
indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.
ONLUS
Nella casella “Tipo soggetto” dovrà essere indicato il codice:
1 dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997;
2 dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività ai sensi dell’art. 10, comma
9, del d.lgs. n. 460 del 1997;
3 dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.lgs.
n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei
consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali).
Nella casella “Settore di attività” va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla tabella D.
TABELLA D
CODICE ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1
2
3
4
5
6
7
Assistenza sociale e socio sanitaria
Assistenza sanitaria
Beneficenza
Istruzione
Formazione
Sport dilettantistico
Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9
10
11
Promozione della cultura e dell’arte
Tutela dei diritti civili
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite
con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.135
IMPRESA SOCIALE
La casella “Impresa sociale” deve essere barrata dagli enti religiosi civilmente riconosciuti a cui si applicano
le norme del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa sociale), secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3,
del citato decreto.
Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 della legge n.
724 del 1994) e agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).
SITUAZIONI PARTICOLARI
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione,
indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.
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Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla
pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa
casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione
o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
2.6 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L’art. 2-bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello
Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria
invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato
ai sensi dell’ art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici.
Il contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della
trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso
telematico controllo automatizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA”.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo
domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte
non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme
dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in
caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario;
3. della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della
propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014). Il contribuente effettua tale richiesta
barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche, barrando la casella
“Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA”.
Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel
“Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale
ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali;
4. dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei
presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi
rientranti nel “Superbonus”, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da
tale data.
La casella non va compilata nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato
al C.A.F. o al professionista”.
Firma del dichiarante
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente
dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:
• dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (in tal caso
va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1);
• dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione
iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della dell’economia e delle finanze (in tal caso va indicato
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nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il
codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3) senza
compilare il campo firma;
• dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Firma attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999
I contribuenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in
compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive
delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), hanno l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione
può essere sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente
ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante
l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna
“Firma per attestazione”, in corrispondenza del proprio codice fiscale.
Si ricorda che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione
agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
2.7 VISTO DI CONFORMITÀ
Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso
CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che
attesta il rilascio del visto di conformità.
ATTENZIONE Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si
considera validamente rilasciato nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto
dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto
persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con
l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso
la dichiarazione in via telematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la
società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via
telematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale
(RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza
fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di
servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in
via telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato
con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in
via telematica.
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In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto
incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti
e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3,
comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del
capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1,
comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il
professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto
incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la
società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza
e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma
3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali
l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e
b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto
da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti
indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato
che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n.
241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della
metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui
almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del
menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett.
c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità
risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso
è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999,
di seguito indicate:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate
per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).
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2.8 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
L’art. 36 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti
titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale
sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve
effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al
professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
• riportare il proprio codice fiscale;
• indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del d.m. 31
maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle
scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del
professionista che rilascia la certificazione tributaria;
• apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 241 del 1997.
2.9 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta
la dichiarazione in via telematica.
L’incaricato deve:
• indicare il proprio codice fiscale;
• riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione
è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi
effettua l’invio;
• barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti
la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla
dichiarazione;
• barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente
di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati;
• riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero
dell’impegno cumulativo;
• apporre la firma.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre
comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione
della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG
3.1 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 così come convertito dalla
legge n. 96 del 2017, sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento
dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili,
a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la
Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della
gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di
affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.
Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare
nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP ed, in termini di maggior
volume d’affari, ai fini IVA.
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È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano correlati ai diversi
livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA i seguenti benefici premiali:
1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non
superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività
produttive;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724;
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di
decadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’IVA;
6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo
accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (vedi quanto previsto al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché ai singoli decreti ministeriali di approvazione degli indici)
devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e) o di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569. Ai fini del
riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
individuate al punto 3, si evidenza che i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai
ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori
chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli indici e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”;
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;
5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi
contabili contenuti nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale,
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare
totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di
impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione
è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario
ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
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11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi;
12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice
attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice
attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;
14 – soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al
Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in tale caso deve,
comunque, essere compilato il Modello ISA);
15 – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 (in tale caso deve, comunque,
essere compilato il Modello ISA).
4. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI
4.1 GENERALITÀ
Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che:
• possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello
Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto
o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
• conducono in affitto fondi sui quali esercitano l’attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello
limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in
cui ha effetto il contratto.
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla
produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la
superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai
beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività
eccedente è considerato reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del
titolo I del TUIR. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori,
ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo
della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la
produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo
non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più
di due ripiani o bancali. Si precisa, inoltre, che sono attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti
dalle attività di cui alla citata lett. c). Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal
catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i
redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d’estimo media
attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal
rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il
numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si
applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati
nel comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata
non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del
comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito
dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:
• dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato
l’aumento del reddito;
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• dal periodo d’imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione
del reddito, qualora la denuncia della variazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate sia stata presentata
entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo
d’imposta in cui la stessa è presentata.
Si ricorda che ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 3, del TUIR, le variazioni dei redditi dominicali
e agrari devono essere denunciate al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle
cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni
riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall’art. 30, delle situazioni
che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno
è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
In base agli artt. 28, comma 4-bis, e 34, comma 4, del TUIR, i redditi dominicali ed agrari delle superfici
adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro
di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore
nella provincia dove è sito il terreno.
I redditi dominicali e agrari risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo vanno rivalutati, rispettivamente,
dell’80 per cento e del 70 per cento. I redditi dominicali e agrari vanno ulteriormente rivalutati del 30 per
cento (art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 909, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208).
ATTENZIONE Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (“Agevolazioni
all’imprenditoria giovanile in agricoltura”) le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano
per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in
affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. L’art. 14, comma 3, citato
prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari
(prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante
i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a
giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro due anni dalla stipula del
contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle
imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto
o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
Si precisa che ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono considerati compresi
nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e
non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono
ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed
acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore
agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di
locazione e, comunque, per non più di nove anni.
ATTENZIONE L’art. 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 156, concernente disposizioni per favorire le attività di acquacoltura, con effetto dall’esercizio
in corso alla data del 1° gennaio 2006, ha disposto che per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate
per l’allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l’attività di acquacoltura, diversi dalle società
commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza
della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono
determinati, ai soli fini fiscali, mediante l’applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in
vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.
Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e non vanno pertanto dichiarati i terreni che
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; non concorrono altresì, i redditi catastali dei terreni, parchi e
giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro
utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni
utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio di specifiche attività commerciali. I terreni situati all’estero e
quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL. Si precisa che anche se non
sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno deve
essere compilato il presente quadro riportando tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare.
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ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa
da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d’imposta, ad esempio in conseguenza
di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso
del periodo d’imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite
per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la
rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell’80 e del 70 per cento.
Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un’unica partita catastale va dichiarato utilizzando un
singolo rigo del quadro. Se nel corso del periodo d’imposta si sono verificate situazioni diverse per uno stesso
terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione,
indicando nella colonna 4 il relativo periodo espresso in giorni. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per
indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza
barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da
quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.
ATTENZIONE I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare
alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione
di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nella colonna 1 indicare il reddito dominicale risultante dagli atti catastali non rivalutato.
Nella colonna 3 indicare il reddito agrario risultante dagli atti catastali non rivalutato. In caso di conduzione
associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al
periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli
associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto
la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Nella colonna 2, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
1 – proprietà del terreno;
2 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime
vincolistico)
3 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
4 – conduttore del fondo, diverso dal proprietario o affittuario;
Nelle colonne 4 e 5, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l’intero anno)
e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo
terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.
In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella
colonna 6 indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto rapportato al periodo indicato in colonna 4.
Nella colonna 7 per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
2 – perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il
possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (ex ufficio tecnico erariale)
l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente
determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale
e agrario sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell’IRES;
3 – in caso di conduzione associata del terreno;
4 – in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i
quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che
acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello
stesso non sia inferiore a cinque anni.
6 – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.
In colonna 8 (continuazione): se nel periodo d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso
terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni
situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8
per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se la percentuale di possesso del reddito
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dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno
è concessa in affitto occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.
In colonna 9 (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale
imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso del periodo d’imposta non sono
variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 procedere nel seguente modo:
– se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3,
scrivere nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (colonna 1) rivalutato dell’80% e aumentato
dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di
possesso (colonna 5);
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero
e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 procedere nel seguente modo:
– se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice:
1) calcolare il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell’80%
e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale
di possesso (colonna 5);
2) rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (colonna 6) alla percentuale di
possesso (colonna 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna
9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale
all’80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 1;
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, aumentato del 30
per cento, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di
possesso (col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicare
nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta
superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9
l’importo calcolato al punto 1;
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è
uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3 procedere nel seguente modo:
– se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice scrivere nella colonna 9 l’importo
del reddito dominicale (colonna 1), rivalutato dell’80% e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30
per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, rapportato ai giorni
(col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale
è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si
deve compilare la colonna 9.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato nella colonna 9.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso del periodo d’imposta sono variati il
titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso)
ATTENZIONE Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale
imponibile (colonna 9) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati
del terreno stesso.
1) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4: calcolare per ciascun rigo la quota
di reddito dominicale imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e
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riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 9 (Reddito dominicale imponibile) del primo
rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;
2) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddito dominicale
seguire le istruzioni di seguito riportate.
Calcolare per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indicato
in colonna 1, aumentato dell’ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero.
Sommare successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale, di seguito chiamate “totale quote
reddito dominicale”.
Calcolare per ogni rigo del terreno per il quale in colonna 2 è stato indicato il codice 2 oppure il codice 3
la quota del canone di affitto:
a) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di
possesso (col. 5);
b) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale
determinato secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo.
Sommare successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti
codici 2 o 6 procedere come segue:
a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale”, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del
quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all’80 per cento del
“totale quote reddito dominicale”, riportate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 9 del primo
rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti
codici 2 o 6 procedere come segue:
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote
di reddito dominicale come sopra calcolato, riportare nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui
il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di
reddito dominicale come sopra calcolato, procedere come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando
l’agevolazione prevista per la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto per eventi naturali e quindi
rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento (o non rivalutato in
presenza del caso particolare 6) e aumentato dell’ulteriore rivalutazione, ai giorni di possesso (col. 4)
e alla percentuale di possesso (col. 5);
b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato, di seguito chiamate “totale quote reddito
dominicale non agevolato”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al precedente
punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro
RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del canone di affitto”;
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o uguale all’80 per cento del “totale quote
reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo
del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale”.
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In colonna 10 (quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario
imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso del periodo d’imposta non sono
variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1:
– e nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, scrivere l’importo del reddito agrario
(colonna 3), rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento,
rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
– se nella colonna 7 (casi particolari) è presente il codice 2, nessun importo deve essere indicato, poiché
il reddito agrario è pari a zero;
– se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l’importo da indicare coincide con quello
indicato nella colonna 3, rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per
cento, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
• se nella colonna 2 è presente il codice 4:
– e nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, indicare l’importo del reddito agrario
(col. 3), rivalutato dell’70% e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, rapportato ai giorni
(col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– e nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito agrario (col. 3),
aumentato del 30 per cento, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici , 2, o 6, il reddito agrario è uguale a zero e
pertanto non dovete compilare questa colonna;
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l’importo indicato in colonna 3
(Reddito agrario), rivalutato dell’70% e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, in quanto
già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la presente colonna,
poiché il reddito agrario è pari a zero.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso del periodo d’imposta sono variati il
titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso).
Qualora i dati del singolo terreno sono esposti in più righi il reddito agrario del terreno è dato dalla somma
delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo utilizzando le regole descritte precedentemente
per il terreno presente in un solo rigo e il totale delle quote così calcolate va riportato nella colonna 10 del
primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.
Nel rigo RA52, colonne 9 e 10, vanno riportati i totali dei righi da RA1 a RA51, da indicare nell’apposito
rigo del quadro RN e/o PN.
5. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI
5.1 GENERALITÀ
Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita,
nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non
deve dichiarare il fabbricato.
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è
attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito
di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a euro 25,82. L’esclusione non
si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:
• le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono,
effettivamente adibite agli usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del
terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre
2007, sono contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 557/1993. Le unità immobiliari che sulla base della vigente
normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in
assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei
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fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche
di lusso;
• le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti
per la coltivazione;
• i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
• le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente
al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque
utilizzate;
• gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed
emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile. Questa
circostanza deve essere denunciata all’ufficio delle entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
• le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le
loro pertinenze, a meno che non siano concessi in locazione;
• i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina
edilizia dall’imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti
dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini
delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più
di nove anni, poiché sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono
(ai sensi dell’art. 12 del citato decreto legislativo).
In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati
situati all’estero, deve essere compilato il quadro RL.
Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate
nell’articolo 74, comma 2, del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all’attività istituzionale degli altri
enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonoma efficacia come produttivi di reddito
fondiario.
• non vanno dichiarati, inoltre, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività
non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, degli enti filantropici e delle associazioni
di promozione sociale (art. 84, commi 2 e 2 bis, e art. 85, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
5.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB35) per dichiarare i redditi dei fabbricati; la
seconda (RB36 – RB38) per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti
di locazione.
Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Se nel corso del periodo d’imposta si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni
di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell’anno, ecc.) occorre compilare un rigo
per ogni singola situazione indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di
colonna 9 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Si ricorda che in caso di locazione, per gli immobili non relativi all’impresa, posseduti dai soggetti di cui alla
lettera c) comma 1 dell’art. 73 del TUIR, qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo
del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell’art.
3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il
reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (art. 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).
Nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5 per
cento. La rivalutazione della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Per i
fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta.
Nel caso di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, la rendita catastale va indicata nella misura ridotta del 50 per cento (in tale caso deve essere
barrata la colonna 5).
Nella colonna 2 (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
2
unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l’aumento di un terzo della rendita
catastale rivalutata;
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3
unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione
a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’;
unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
4
8
immobile situato in un comune ad alta densità abitativa e concesso in locazione a canone “concordato”
in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini
più rappresentative a livello nazionale (legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2).
L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
9
unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice
‘9’ va indicato nel caso di:
– unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non
utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
– pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
– unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;
– bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l’alloggio del portiere, autorimesse collettive,
ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista
dalla normativa vigente;
14 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente
dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29
settembre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito
imponibile. Va compilata la sezione II del presente quadro;
15 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente
dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29
settembre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito.
Nella colonna 3 (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto
l’anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la
somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova
costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è
stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se
per l’intero).
La colonna 5 va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La colonna 6 (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione,
indicando l’intero ammontare del canone risultante dal contratto di locazione (compresa l’eventuale
rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed
escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese
nel canone). Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, va indicato il 65 per cento del canone.
L’ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli
immobili ad uso abitativo, la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o
dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tali casi deve essere comunque assoggettata a tassazione la sola rendita catastale.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso salvo
quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 8 per il caso particolare “5” e “8”.
L’ammontare del canone va considerato anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno
solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una
parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.
Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per
la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va
indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 8 “Casi
particolari” deve essere indicato il codice “5” o “8”.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina,
ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone
ad essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita
catastale di ciascuna unità immobiliare.
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ATTENZIONE Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, che
compilano il presente modello, indicare il 95 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città
di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone).
Nella colonna 7 (spese di manutenzione ordinaria) vanno indicate le spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un massimo del 15 per cento del canone, per la
realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380). In caso di spese deducibili sostenute da più comproprietari l’ammontare complessivo delle
stesse non può essere superiore al predetto limite. Tale colonna non va compilata dai soggetti diversi da quelli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR ed in presenza di immobile di interesse storico e/o
artistico, qualora risulti barrata la colonna 5.
Nella colonna 8 (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da
imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero
l’inagibilità del fabbricato). In tale caso deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
3 unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita. In tale caso deve
essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
4 unità immobiliare ad uso abitativo locata per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i
canoni di locazione e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di
pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, se il canone di locazione è stato percepito
solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone
effettivamente percepita e indicando in colonna 8 il codice 4. Si ricorda che, se non è stato percepito
alcun canone, viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
5 unità immobiliare posseduta in comproprietà e concessa in locazione soltanto da uno o più
comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad
uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo
di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;
6 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo;
7 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non sono stati
percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida
di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o,
per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali
ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico
rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 8 il
codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione
la rendita catastale;
8 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e l’immobile è
posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria
quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella
colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.
La colonna 9 (continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 10 (imponibile) va
indicata la quota di reddito imponibile calcolata sulla base delle seguenti precisazioni:
a) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo “Utilizzo” di colonna 2)
va indicato nella colonna 10 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e
moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso
(colonna 4) diviso 100.
Se è stato indicato il codice 9 nel campo “Utilizzo” di colonna 2 ed il codice 1 nel campo “Casi particolari”
di colonna 8, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non va compilata questa colonna;
b) se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo “Utilizzo” di colonna 2) va indicato nella
colonna 10 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e aumentata di un terzo
e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso
(colonna 4) diviso 100; se risulta barrata la colonna 5, ossia in presenza di immobile di interesse storico
e/o artistico, l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere
aumentato di un terzo;
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c) se il fabbricato è locato in regime di libero mercato o con “patto in deroga” (codice 3 nel campo “Utilizzo”
di colonna 2) va indicato nella colonna 10 il maggiore tra l’importo della rendita catastale (colonna 1)
rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per
la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 6), moltiplicato
per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 7; se nella
casella casi particolari di colonna 8 è presente il codice 5 o 8(percentuale di locazione diversa dalla
percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso
in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza.
d) se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo “Utilizzo ” di
colonna 2) va indicato nella colonna 10 l’importo del canone di locazione (colonna 6), moltiplicato per la
percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 7; se nella casella
casi particolari di colonna 8 è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale
di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in
questo caso il predetto canone, indicato in colonna 6, rappresenta già la quota di spettanza.
Se nella casella casi particolari di colonna 8 è presente il codice 4 o 7 (canoni di locazione non percepiti
per morosità) e nella colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, riportare nella
colonna 10 la rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il numero di giorni
(colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100.
e) se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale”
(codice 8 in colonna 2 “Utilizzo”) ovvero se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in
locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2 “Utilizzo”), va calcolato il maggiore tra l’importo di colonna
1 (Rendita catastale) rivalutata del 5 per cento e moltiplicato per il numero di giorni (colonna 3) diviso
365 e moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione
(colonna 6), moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese
indicate in colonna 7; va indicato nella colonna 10 il risultato della precedente operazione ridotto del 30
per cento; se nella casella “Casi particolari” di colonna 8 è presente il codice 5 o 8 (percentuale di
locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla
percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 6 rappresenta già
la quota di spettanza.
f) se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori
colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna
2 “Utilizzo”) calcolare l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e rapportato
ai giorni (colonna 3) ed alla percentuale di possesso (colonna 4). Indicare in colonna 10 il risultato della
precedente operazione ridotto del 30 per cento.
Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, va indicata la quota di reddito
imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1) se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (colonna 6) calcolare per ciascun rigo la
quota di reddito utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo
e riportare il totale delle quote così calcolate nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il
fabbricato è stato indicato.
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel
campo “Casi particolari” (colonna 8), nella corrispondente colonna 10 del rigo (imponibile) non deve
essere indicato alcun importo;
2) se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di
calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato.
Pertanto:
– calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di
colonna 1, rivalutata del 5 per cento (eventualmente maggiorata di un terzo quando l’immobile è tenuto
a disposizione), per il numero di giorni (colonna 3) diviso per 365 e moltiplicando il risultato ottenuto
per la percentuale di possesso (colonne 4) e dividendola per 100. Sommare successivamente gli importi
delle quote di rendita così determinati;
– calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone
moltiplicando lo stesso (colonna 6) per la percentuale di possesso (colonna 4); se nella casella casi
particolari di colonna 8 è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di
possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in
questo caso il canone indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza del contribuente. In
presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone e dedurre la somma delle spese di
colonna 7;
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– ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa
il fabbricato:
a) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8 o 14:
– se il totale delle quote di rendita rivalutate è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di
locazione, dedotte le spese di colonna 7, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita
rivalutata relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (colonna 2) è stato indicato il codice 8 o 14,
ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita rivalutata (tassazione in
base alla rendita);
– se il totale delle quote di rendita rivalutate è minore del totale delle quote del canone di locazione,
dedotte le spese di colonna 7, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione,
dedotte le spese di colonna 7, indicata con il codice 8 o 14 nel campo “Utilizzo” (colonna 2), ridotta
del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).
Riportare l’importo così determinato nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il
fabbricato è stato indicato;
b) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri
righi è indicato nel campo “Utilizzo” il codice 8 o 14 riportare l’importo nella colonna 10 del primo
rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato il maggiore tra il totale delle quote di rendita
rivalutate e il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna 7;
c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 6) è indicato nel campo
“Utilizzo” (colonna 2) il codice 4 riportare il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le
spese di colonna 7, nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato
indicato. Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed
il codice 1 nel campo “Casi particolari” (colonna 8), i dati di tale rigo non devono essere considerati
nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.
Nella colonna 11 indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile
dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” disponibile all’indirizzo internet
http://www.agenziaentrate.gov.it. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve
essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
Nel rigo RB35 va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RB1 a RB34.
Tale importo va indicato nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN. Se è stato compilato più di un quadro RB,
il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.
SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione
È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione,
nel caso in cui l’immobile è situato nella regione Abruzzo, ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei
comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice
14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB34).
A tal fine, i righi da RB36 a RB38 devono essere compilati nel modo seguente:
• in colonna 1 va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell’unità
immobiliare locata. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale
è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando
in questa colonna il medesimo rigo della sezione I;
• in colonna 2, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale sono stati riportati
i dati dell’unità immobiliare locata.
Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto
è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito
dall’Ufficio non è indicato il “codice identificativo del contratto”. Se il contratto di locazione è stato registrato
per via telematica tramite “Locazioni web” o “Contratti on line” oppure tramite il nuovo modello on line RLI,
in alternativa può essere compilata la colonna 7.
In particolare:
• in colonna 3 va indicata la data di registrazione del contratto;
• in colonna 4 va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (1T, 3, 3A, 3B e 3T);
• in colonna 5 va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
• in colonna 6 va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato
registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio
da utilizzare per il versamento delle annualità successive” presente nella sezione relativa alla registrazione
dei contratti di locazione;
• in colonna 7 va indicato il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella
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copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati
per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa
colonna non va compilata;
• in colonna 8 va barrata la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta
giorni complessivi nell’anno che non è stato registrato (per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo
di registrazione solo in caso d’uso). Se è barrata questa casella non vanno compilate né le colonne da 3
a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del
contratto;
• in colonna 9: se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione IMU o IMI,
indicare l’anno di presentazione.
6. QUADRO RC - REDDITO D’IMPRESA – ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA
6.1 GENERALITÀ
Questo quadro va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono
esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti (art.144, comma 6, del TUIR).
Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito
di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con
l’ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno
assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica. Il reddito di impresa di tali soggetti si determina
con l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo
presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto generale sono interamente
deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri
componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e
di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l’ammontare complessivo di tutti
i ricavi e proventi.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, l’ente residente nel territorio dello Stato
deve compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi di tutte le stabili
organizzazioni all’estero.
A tal fine, il primo modulo del presente quadro va compilato senza riportare i componenti positivi e negativi
delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi, in ulteriori
moduli del presente quadro (vedi paragrafo 6.3) oppure nel quadro FC.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione
di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RC1, colonna 4, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte, le rimanenze finali e le
sopravvenienze attive.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’art. 87,
determinate a norma dei commi 2 e 3 dello stesso art. 86, del TUIR concorrono a formare il reddito per
l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite
dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, del TUIR conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata
nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui sono state realizzate, compilando l’apposito prospetto
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delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. Inoltre, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett.
b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di
cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85, del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono
stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in
cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive.
Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all’esercizio, evidenziata
nei righi RS18 e RS20, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze
conseguite in precedenti periodi d’imposta.
Nello stesso rigo RC1, colonna 4, va indicato, evidenziandolo anche in colonna 1, l’ammontare imponibile:
• delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
• delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
• la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal
socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o
esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche
concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del
TUIR (comma 6 del medesimo articolo).
Si ricorda che in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 344/2003,
come modificato dall’art. 1, comma 655, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli utili percepiti formati
con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ed incassati nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 77,74 per
cento del loro ammontare (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2017). Gli utili prodotti a
partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del
reddito imponibile nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 1, comma 2, del decreto
ministeriale del 26 maggio 2017). A fronte dell’imponibilità citata, l’esenzione delle plusvalenze su
partecipazioni realizzate spetta, per gli atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1°gennaio 2018,
nella misura del 50,28 per cento. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal
1°gennaio 2018, la percentuale di esenzione è pari al 41,86 per cento (art. 2, comma, 1 del decreto
ministeriale del 26 maggio 2017). In quest’ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell’articolo
58, comma 2 del TUIR.
Nel medesimo rigo RC1, colonna 4, va indicato:
• il 77,74 per cento degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ed incassati nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui
all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis
del TUIR ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in
colonna 2;
Gli utili percepiti, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per cento del
loro ammontare (art. 1, comma, 2 del decreto ministeriale del 26 maggio 2017);
• il 49,72 per cento, con riferimento agli atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018,
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1
del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, della condizione di cui al comma 2, lett.
b), del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 3, senza evidenziarlo in
colonna 1.
Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°gennaio 2018, la percentuale di
imponibilità è pari al 58,14 per cento (art. 2, comma, 1 del decreto ministeriale del 26 maggio 2017);
• la quota pari al 50 per cento degli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti o da una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che esercitano, senza scopo
di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 dell’art.1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per
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cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui
all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178 del 2020);
• l’importo dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti, che non concorrono alla formazione del reddito
imponibile, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di
Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione
e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o
domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti
al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
• l’importo dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR,
derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto legge n. 98 del 2011).
Nel rigo RC2, colonna 1, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che
hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater,
del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente
istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al
contratto di rete.
In colonna 2, va indicato l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente
dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a
titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa
(art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96).
In colonna 3, va indicato l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito
d’impresa, in periodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito
dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei
predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel
quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e
accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015).
In colonna 4, va indicata la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3.
Nel rigo RC3, colonna 1, vanno indicati gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni
di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).
In colonna 2, va indicato l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito
dell’applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi
indicati nella colonna 10 del rigo RC21 (vedi paragrafo 6.3) di tutti i moduli compilati.
In colonna 3, oltre agli importi delle colonne 1 e 2, va indicato il totale dei componenti positivi risultante
dalla somma degli importi indicati nei righi RC1, colonna 4, e RC2, colonna 4.
Nel rigo RC4, va indicato l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto
generale – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai
sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente
ad operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Nel rigo RC5, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di
locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L’importo
da indicare al rigo RC5 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS24, RS25 e RS26 del quadro RS.
Nel rigo RC6, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie
l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali,
da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non
concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Patent
box”), pari al 50 per cento. Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione, per
i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono
esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 e, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno
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solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,
relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
• codice 2, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione
dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre
2017), o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora
ci si avvalga di tale facoltà, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta
in cui è presentata la medesima istanza;
• codice 3, l’ammontare deducibile:
– delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 comma 1,
lettere b), c) e d) del TUIR possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell’avvenuta cessione;
– delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto
un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni,
riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo
della partecipazione, avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.
Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede la
deducibilità in misura pari al 49,72 per cento del loro ammontare per gli atti di realizzo posti in essere
anteriormente al 1° gennaio 2018. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°
gennaio 2018 la percentuale di deducibilità è pari al 58,14 per cento (art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale 26 maggio 2017);
• codice 4, il 40 per cento dei redditi, già indicati nel rigo RC1, derivanti dalla locazione di alloggi sociali
di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero
su fabbricato preesistente di alloggio sociale, che non concorre a formare il reddito. L’agevolazione è
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge 28
marzo 2014, n 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
• codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto
dell’agevolazione “Patent box” (di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), già
indicato nel rigo RC1, che non concorre a formare il reddito, a condizione che almeno il 90 per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo
periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello
sviluppo di altri beni immateriali (di cui al citato comma 39);
• codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),
del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato
del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del
40 per cento si applica anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli
altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre
2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20
per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232);
• codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e
digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A, annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del
150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
• codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B, annesso alla
citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
• codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
29
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TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 35, l’ammontare, già indicato nel rigo RC1, dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla
lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR, derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital
(art. 31 del decreto legge n. 98 del 2011); tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della
Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
• codice 36, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30
giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che
beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.
1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 37, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica
e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui al citato allegato A, effettuati
entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1,
comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 38, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, compresi nell’elenco di cui al citato allegato B, per
gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato
del 40 per cento (art. 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 41, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RC1, colonna 4, connessi al crollo
di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto
2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti
dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede
o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia
asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
• codice 42, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1,
comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli
investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella
misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione
del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La
maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 43, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 44,il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
30
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all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31
dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di
investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1 decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
• codice 45, la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente
abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla
determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
• codice 46, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero
ammontare nel rigo RC1 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
• codice 47, i maggiori costi deducibili in applicazione della nuova disciplina Patent box (si veda il codice
86 del rigo RF55);
• codice 48, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non
concorrono a formare il reddito a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle
medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti
con disabilità. L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, commi 185-
187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
• codice 49, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti
negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno
riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR;
• codice 50, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
• codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.
Nella colonna 37 del rigo RC6 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
Nel rigo RC7, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi RC4, RC5 e RC6, colonna 37.
Nel rigo RC8, va indicato il reddito (o la perdita) risultante dalla differenza tra l’ammontare di rigo RC3,
colonna 3 e il totale di rigo RC7.
In caso di perdita, la stessa al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri RD, RH e
RF o RG deve essere riportata nel prospetto “Perdite d’impresa non compensate” del quadro RS.
Nel rigo RC9, colonna 3 va indicato l’importo delle perdite d’impresa dei quadri, RH, RF o RG fino a
concorrenza del reddito indicato nel rigo RC8. Qualora dette perdite siano inferiori all’importo indicato nel
rigo RC8, quest’ultimo importo può essere compensato con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli
esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da
evidenziare nella colonna 1 in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna
2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche
nella colonna 3.
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS: “Perdite di impresa
non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo RC10, va indicata la differenza positiva tra l’importo del rigo RC8 e quello del rigo RC9, colonna
3, che va riportata nell’apposito rigo del quadro RN
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6.3 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a
tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente
quadro RC, riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il
regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile
organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le
modalità applicative del regime di “branch exemption” (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RC, utilizzando
moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura
di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta
in alto a destra del quadro. Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica
separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i
redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti
a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati
dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa (recapture art. 168-ter, comma
7, del TUIR).
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese
di localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per
ciascuno Stato estero
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e
ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la
disapplicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RC21, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità
amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio
codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti
produttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite
(precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di
effetto dell’opzione.
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazione si applica anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o
parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria
riporta nella colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di
trasferimento della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile
organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente
al trasferimento il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal
periodo d’imposta di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo
che non è stato assorbito in capo al dante causa.
Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione
modello REDDITI ENC 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del
rigo RC21 del citato modello REDDITI ENC 2022; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno
compilate;
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RC10, se positivo) e
la perdita netta, pari alla somma delle colonne 8 e 9;
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• nella colonna 11, la perdita netta residua, pari alla seguente somma algebrica se positiva:
colonna 8 + colonna 9 – colonna 10;
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra
impresa del gruppo.
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RC10.
Il rigo RC21 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
7. QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE
DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
7.1 GENERALITÀ
II presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi determinati in base alle seguenti disposizioni:
• art. 56, comma 5 del TUIR, reddito di allevamento di animali (Sezione I);
• art. 56-bis, comma 1 del TUIR, reddito derivante da produzione di vegetali (Sezione II);
• art. 56-bis, commi 2 e 3 del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 32,
comma 2, lett. c) del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla fornitura di servizi, nonché quelli dei
soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che
determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991,
relativamente ai terreni i cui redditi siano stati dichiarati nel quadro RA (Sezione III);
• art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante
vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c.,
nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici (Sezione III);
• redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423 (Sezione III);
Nella Sezione III del presente quadro vanno, altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività
di enoturismo, di cui all’ art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale
si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è
considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta
dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019). L’art. 1,
comma 513, della legge n. 160 del 2019 ha esteso, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505,
della citata legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo. Pertanto, in tale sezione vanno, altresì,
dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “oleoturismo”, come definita nel comma 514
dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
Si precisa che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni
non sono esclusivi; l’ente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro.
In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata
in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.
Al fine di indicare nel rigo RD1 il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare
la tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it,
nella sezione “Strumenti”.
7.2 SEZIONE I ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Questa sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali eccedente
il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi
dell’art. 56, comma 5 del TUIR.
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Il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato
attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
Al riguardo è stabilito:
• il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
• il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 56, comma 5 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito
attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di reddito
attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al
predetto decreto.
Dette tabelle riguardano, rispettivamente:
• la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
• la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
• i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero
dei capi allevabili entro il limite del citato art. 32, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente
il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell’art. 56, comma 5 del TUIR si rende applicabile a tutte
le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.
73 del TUIR nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime
di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:
• impresa di allevamento gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
• allevamento riferito alle specie animali elencate nella tabella allegata al citato decreto.
Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere
determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione
negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema
di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità
ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
• nella Sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di
normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte
sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull’importo rivalutato si applica l’ulteriore
rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
• nella Sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di
normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di misura assunta come base,
costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 del
presente quadro.
Nel rigo RD2, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della
Sezione 2 del predetto schema di calcolo.
Nel rigo RD3, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario
normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1 del predetto schema di calcolo), moltiplicato
per il coefficiente 219,08 e diviso per euro 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili
entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR.
Nel rigo RD4, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei
capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.
Nel rigo RD5, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD4
ed il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo
eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di moltiplicazione pari a 2 previsto dal
citato decreto.
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITÀ DI MISURA
Ripartizione del reddito
agrario per fasce di quali-
tà
Sez.1
Coefficiente di
Reddito Agrario (**)
Reddito agrario
normalizzato
Determinazione
del reddito agrario
normalizzato alla
fascia base (*)
normalizzazione
1
2
x
56,389
I
x
x
32,222
37,593
II
III
IV
V
x
x
13,426
11,934
(*)
I
Redditi della Sezione
1
non vanno arrotondati.
x
1,00
(**) Vanno riportati in questa
colonna i redditi agrari
dei terreni sui quali viene
esercitato l’allevamento.
VI
Totale A reddito agrario normalizzato
Numero
Coefficiente
Numero dei
Specie animale
Sez. 2
dei capi allevati
di normaliz. capi normalizzati
3
4
Determinazione
2
1
Bovini e bufalini da riproduzione
1.750,000
del numero di anima-
li
normalizzato
alla specie base
Conigli e porcellini d’India da riprod.
Conigli e porcellini d’India
21,500
3,375
Vitelloni
Manze
1.050,000
600,000
Lepri, visoni, nutrie e cincillà
25,000
Vitelli
250,000
700,000
20,000
200,000
300,000
29,500
18,500
3,500
Volpi
115,000
230,000
36,500
Suini da riproduzione
Suinetti
Ovini e caprini da riproduzione
Agnelloni e caprini da carne
Suini leggeri da macello
Suini pesanti da macello
Polli e fagiani da riproduzione
Galline ovaiole
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.l
Cinghiali e cervi
320,000
200,000
250,000
125,000
1.300,000
500,000
200,000
200,000
175,000
125,000
240,000
Daini, caprioli e mufloni
Equini da riproduzione
Puledri
Polli da allevamento e fagiani
Polli da carne
2,375
Galletti e polli da carne leggeri
Tacchini da riproduzione
Tacchini da carne leggeri
Tacchini da carne pesanti
Anatre e oche da riproduzione
Anatre, oche, capponi
Faraona da riproduzione
Faraona
1,000
Alveari (famiglia) (***)
Lumache consumo q.li (***)
Struzzi da riproduzione
Struzzi da carne
48,000
8,500
20,000
32,000
10,000
14,500
3,000
Cani
Tartarughe da riproduzione
(oppure lunghezza carapace > 20 cm)
1,500
0,700
(***) Per le specie pesci,
crostacei, molluschi e
lumache l’unità
di allevamento è riferita
al quintale, per gli
alveari alla famiglia.
Tartarughe 0-9 anni
(oppure lunghezza carapace < 20 cm)
Camelidi (Alpaca adulti
Starne, pernici e coturnici da rip.
Starne, pernici e coturnici.
Piccioni e quaglie da riproduzione
Piccioni, quaglie e altri volatili
9,500
o Lama e Guanaco giovani) 80 kg
187,500
240,000
3,000
Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg
9,500
Camelidi (Lama adulti) 150 kg
300,000
1,000
Totale B numero dei capi normalizzati
(riportare al rigo RD2)
Totale parziale (riportare a col. 4)
7.3 SEZIONE II PRODUZIONE DI VEGETALI
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali
eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato
ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre
a formare il reddito di impresa nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma
delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in colonna 2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione
stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi
della lett. b) dell’art. 32, comma 2, del TUIR.
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del
valore indicato in RD6, colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione determinato
mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Nel rigo RD9 va indicato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti secondo la seguente formula:
rigo RD7 x rigo RD8
_____________________
rigo RD6, colonna 2
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7.4 SEZIONE III ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
• di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per la quale il reddito è determinato secondo
i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
• dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di
prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
• dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR);
• dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori
agricoli florovivaistici, di cui all’art. 2135 del c.c.(art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR);
• di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
oltre i limiti previsti dall’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
• di enoturismo e oleoturismo, per le quali il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma
1, della legge n. 413 del 1991.
Nel rigo RD10, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96;
• in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2;
• in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3;
• in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis;
• in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica
e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, nel presente rigo va indicato l’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla
componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;
• in colonna 6, l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo (art. 1, commi
da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017) e di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della legge n.
160 del 2019);
• in colonna 7, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell’importo
indicato in colonna 1, il 15 per cento dell’importo indicato in colonna 2, il 25 per cento dell’importo indicato
in colonna 3, il 5 per cento dell’importo indicato in colonna 4 ed il 25 per cento degli importi indicati nelle
colonne 5 e 6.
7.5 SEZIONE IV DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna, 7.
Nel rigo RD12, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno
sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete (articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010).
Nel rigo RD14 va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12.
Nel rigo RD15, colonna 3, va indicato l’importo delle perdite d’impresa risultanti dai quadri RF o RG, RH e RC
(se non già dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa), fino a concorrenza dell’importo
indicato nel rigo RD14. Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore
compensazione, fino a concorrenza, con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti,
non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da indicare nella colonna 1, in
caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili
in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS “Perdite di impresa
non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.
L’importo di rigo RD16, risultante dall’operazione RD14 – RD15 colonna 3, va riportato nell’apposito rigo
del quadro RN e/o PN.
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8. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL’ESERCIZIO
DI ARTI E PROFESSIONI
8.1 GENERALITÀ
Il presente quadro va utilizzato dalle società e dalle associazioni fra artisti e professionisti non residenti, che
svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante
l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
8.2 DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei
codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione
“Strumenti”. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo
dell’entità dei compensi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo “Tipo di Dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG”.
8.3 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti
nell’anno ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal
committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). I
citati compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico
del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via
definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante
dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Nel rigo RE3, va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:
• gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
• i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità
conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all’attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela
o di elementi immateriali sia riscosso in unica soluzione, il contribuente può scegliere di assoggettare tali
importi a tassazione separata (lettera g ter, comma 1, dell’art. 17 del TUIR).
Nel rigo RE4, vanno indicate, le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007,
nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante
cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente
l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili, tranne nei
casi in cui i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o
a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR), e vanno indicate nel successivo
rigo RE18.
Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili,
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comprensivo dell’importo di colonna 1, anche nel caso in cui il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi
delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli
Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al
comma 11 dell’art. 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017.
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione
del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici Sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RE6, va indicata la somma dei compensi e dei proventi dei righi RE2, RE3, RE4 e RE5, colonna 2.
Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicate:
• le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore
a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per
l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del socio o dell’associato;
• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali,
cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti
stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati
promiscuamente;
• l’80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
• il 20 per cento della quota di ammortamento del costo delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di
costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i
motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
• il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta. Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli
aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai
sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232
del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del decreto-legge
n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. super-ammortamento). Tale
importo va riportato anche in colonna 2.
Nel rigo RE8 colonna 2, vanno indicati i seguenti oneri finanziari:
• i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50
per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione
e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato. La deducibilità dei canoni dei contratti di
leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del
contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29
aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
• il 20 per cento dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli,
con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell’ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture
e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno.
Per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 la deducibilità dei canoni è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito dall’apposito decreto ministeriale; per i contratti stipulati dal 29
aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
• il 70 per cento dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
• l’80 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR .
Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente
deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della
legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del
decreto-legge n. 34 del 2019. Tale importo va riportato anche in colonna 2.
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Nel rigo RE9, va indicato:
• l’80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
• i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni
se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale
o familiare di ciascun socio, o associato;
• il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell’ammontare dei canoni che
eccede euro 3.615,20, per le autovetture e le autocaravan, euro 774,69, per i motocicli e euro 413,17,
per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
• il 70 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
ATTENZIONE Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili
da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10, va indicato:
• il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro
diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o
familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; ovvero in caso di
immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone; per
i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale;
per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del
canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque,
con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010, e fino al
31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella
misura del 50 per cento del canone;
• il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile delle spese di ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base
a contratto di locazione anche finanziaria, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute
negli esercizi precedenti;
• il canone di locazione corrisposto per l’immobile strumentale per l’esercizio dell’arte o professione;
• l’ammontare della quota di ammortamento di competenza dell’anno del costo di acquisto o di costruzione
dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 ovvero acquistati nel periodo 1°
gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
• la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i
contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per
i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre
2009 per i quali la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo
per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è
ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, ai
sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR.
• l’ammontare deducibile delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
strumentali;
• le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione
finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento.
Nel rigo RE11, va indicato, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali
e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’Inps) a carico del dipendente e del
datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute
per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni
sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite
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è elevato a euro 258,23, per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle
spese rimborsate a piè di lista;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta
nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti
accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti, partecipazioni e anticipazioni;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote
maturate nell’anno.
ATTENZIONE Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l’opera svolta, in qualità di
lavoratore dipendente e assimilati o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori
di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L’indeducibilità si
riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di
assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo
d’imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o
associazione per i familiari sopra indicati.
Nel rigo RE12, va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni
professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale.
Nel rigo RE13, va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per
finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile
strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione. Ai sensi
dell’art. 66, comma 11 del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che
hanno optato per il versamento trimestrale dell’Iva.
Nel rigo RE14, vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato
l’ammontare delle spese deducibili nell’anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori e i consumi di
energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse
da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile non può essere superiore al 2
per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6
e l’importo indicato al rigo RE4). In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per
le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di
colonna 1 e colonna 2.
Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza.
In colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed
idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di
beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente
alla somma di colonna 1 più colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore al 1%
dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo
indicato al rigo RE4).
Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o
di aggiornamento professionale nonché a convegni e congressi. In colonna 2, va indicato, oltre all’importo
di colonna 1, l’importo deducibile delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di
aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio
e soggiorno non indicate in colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile delle spese sostenute
per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-
imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. La
disciplina delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5
dell’art. 54 del TUIR, che ne prevedono la deducibilità entro il limite annuo, rispettivamente, di 10.000 euro
e di 5.000 euro per ciascun socio o associato. In colonna 4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma
di colonna 2 e colonna 3.
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Nel rigo RE19, colonna 4, va indicato:
• l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
• il 20 per cento la quota deducibile delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo
veicolo per ogni socio o associato, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano
ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, e delle
altre spese (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), nonché il 70 per
cento delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta;
• il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o
professione e all’uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio;
• l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro
autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
• l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro
autonomo (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008). Gli acconti rilevano
nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si
potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo
di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare
n. 16 del 14 aprile 2009). Tale ammontare va indicato anche in colonna 1;
• l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato,
al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-
octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto deducibile dal reddito
di lavoro autonomo. Detto importo va indicato anche in colonna 2. Resta fermo che la somma della
deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l’IRAP
complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
• l’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione. Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3. Nella
medesima colonna va indicata l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
• l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e
debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le
spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44”).
Nel rigo RE20, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19, colonna 4.
Nel rigo RE21, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. In caso di risultato
negativo l’importo deve essere preceduto dal segno “–“.
In caso di trust trasparente la perdita, o una parte in caso di trust misto, va indicata nel quadro PN.
Nel rigo RE22, vanno indicate, se RE21 è positivo e fino a concorrenza dell’importo stesso, eventuali perdite
di lavoro autonomo di esercizi precedenti. Le perdite residue vanno indicate nell’apposito prospetto del
quadro RS relativo alle “Perdite di lavoro autonomo non compensate”, secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo RE23, vanno indicati la perdita o il reddito di rigo RE21, quest’ultimo, diminuito delle perdite di cui
al rigo RE22, da riportare nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN.
Nel rigo RE24, va indicato l’ammontare delle ritenute eventualmente subite sui compensi derivanti dall’attività
professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d’acconto nell’apposito rigo del quadro
RN e/o PN.
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9. QUADRO RF - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA
9.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di
quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti, ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, applicano le disposizioni dell’art. 152 del TUIR.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione
di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice di attività svolta in via prevalente. Si precisa che i contribuenti
devono utilizzare la tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va
riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo “Tipo di Dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo RF1 si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
Nel rigo RF2 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al Decreto
Ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”).
9.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da
indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti
all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, per ogni singola stabile organizzazione
(“branch”) vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri
dettati dall’art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia
di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la
perdita della branch esente da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo
del presente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o
sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La perdita della branch va sommata al reddito
imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso.
Pertanto, la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli
va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei
righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.
Si ricorda che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso in cui l’impresa transiti dal regime
di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già
concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa
adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Inoltre, nella predetta
ipotesi le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle
regole del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal
regime semplificato. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato
il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di
competenza previste dal TUIR (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
Componenti positivi extracontabili
L’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate
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dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in
caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti
massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a
condizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze
tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma
33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre
nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli
accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto
e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
A tal fine nel rigo RF6 sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle predette eccedenze.
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affrancamento della
stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del
2007. In tal caso l’importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i
“decrementi” nel presente quadro.
Nel rigo RF6 vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori)
minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 109, comma 4,
lett. b), quarto periodo nel testo previgente le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 33, lettera q), n. 1 della
Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008). In particolare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo
di tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa), la parte di tale importo riferibile,
rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e
agli accantonamenti in colonna 3.
Variazioni in aumento
Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le
plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono
realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come
tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma
non oltre il quarto. Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle
sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell’art. 86 del TUIR, conseguite
per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono
essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite,
compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RS17 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze e nella
colonna 2 l’importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo rigo RS18 va indicato l’importo
corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le
sopravvenienze, in colonna 2.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2,
per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate
nel rigo RS17 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo
RF7, colonna 1 e/o 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS18 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio,
delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti
periodi d’imposta.
Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, i proventi in denaro o in natura
conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell’art.
85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento
adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del
contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle
sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
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L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS19 del predetto prospetto, va
indicato nel rigo RF35 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS20 del prospetto stesso, va
indicato nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti
a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.
Il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica
e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423.
A tal fine nel presente rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla
componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I
costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 42, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55.
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito d’impresa
secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’art. 70, comma
2 del TUIR, per quelli situati all’estero.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto
del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito
relativo a unità immobiliari tenute a disposizione.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle
spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità
immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi
dell’art. 90 del TUIR.
Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o
artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione,
ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento.
Nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va
indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra
menzionate, tenuto conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo
RF10 va indicato l’intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice
29. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del
decreto legge 28 marzo 2014, n 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80). Ai
sensi del comma 5-bis dell’art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014 (introdotto dall’art. 23, comma 7, del D.L. n.
133 del 2014), la medesima agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10 va indicato l’intero
ammontare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.
I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (art. 48, comma
16, del citato decreto legge n. 189 del 2016).
Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR
se non determinano il reddito secondo le disposizioni di cui all’art. 56, comma 5, e 56-bis, comma 1, e di
cui all’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, devono indicare:
• nel rigo RF10 il reddito agrario per l’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF11 la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF39 i ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano
il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare
l’apposita casella nel quadro RF (se non tenuti alla compilazione del quadro RD).
I soggetti che esercitano attività di enoturismo ai sensi dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413
del 1991, devono barrare l’apposita casella nel quadro RF (se non tenuti alla compilazione del quadro RD).
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Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo,
devono essere inseriti:
• nel rigo RF11 i costi effettivamente connessi all’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo ;
• nel rigo RF55 utilizzando il codice 9, i ricavi conseguiti con l’esercizio di tali attività;
• nel rigo RF10, il 25 per cento dei predetti ricavi.
Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l’attività di assistenza fiscale resa
agli associati ai sensi dell’art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono barrare l’apposita
casella nel quadro RF.
Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività di assistenza fiscale, devono essere inseriti:
• nel rigo RF11 i costi imputati al conto economico, connessi all’attività di assistenza fiscale;
• nel rigo RF55 utilizzando il codice 26, i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l’esercizio di
tale attività;
• nel rigo RF31, utilizzando il codice 27, il 9 per cento dei predetti ricavi.
Nel rigo RF12, colonna 2 va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili,
comprensivo dell’importo di colonna 1.
Il contribuente può avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori
componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per
accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017. L’importo
di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione
del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici Sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RF13, va indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il
reddito a norma degli artt. 92, 93 e 94, del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate
per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli tenendo conto, in tal caso, della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR è fatto obbligo di predisporre e conservare,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle
generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la
valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.
Nel rigo RF14, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico
dell’esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello
stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo
d’imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).
Nel rigo RF15, colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 61 del
TUIR. Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti indicano
l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR; al fine di determinare l’importo
dell’eccedenza di tali interessi passivi, va compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF.
In colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili
(ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma
7, del TUIR e gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art.
66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF16, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il
pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale
propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a
conto economico.
Nel rigo RF55, va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo
periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento
operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o
di attività di accertamento (si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8
del 3 aprile 2013) Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI
e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
(art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico,
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ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. h), se di importo non superiore a euro 30.000,
m), m-bis), n), o) e o-ter).
In questa colonna deve essere indicato anche l’ammontare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100,
comma 2, lett. f) che danno diritto al credito d’imposta “Art- bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014).
Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito
d’imposta “Art bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili.
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle spese relative ad opere o servizi –
forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti,
volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1 del TUIR. In tale
rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente
l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i) del TUIR.
Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per
mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei
redditi.
Nel rigo RF18 va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base
agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite,
diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR o non ancora deducibili e/o l’eccedenza di quelle
contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni. Le
minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa sono indeducibili. In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate a
norma dell’art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono
i requisiti di cui all’art. 87 fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro
acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109, commi 3-bis e 3-ter del TUIR.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1,
lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate anche in colonna 1.
Nel rigo RF20, va indicata la quota indeducibile:
• delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1,
del TUIR;
• delle minusvalenze realizzate, relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
• della differenza negativa, tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione
del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede
l’indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare per gli atti di realizzo posti in essere
anteriormente al 1° gennaio 2018. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1
gennaio 2018 la percentuale di indeducibilità è pari al 41,86 per cento (art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale 26 maggio 2017).
Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti applicano le
disposizioni previste dall’art. 101 del TUIR che prevede l’indeducibilità di tali componenti negativi in misura
pari al 100 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali,
eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili
alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 1997.
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci
da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo.
In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che
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eccede l’importo deducibile, ai sensi dell’art. 104 del TUIR e, in colonna 3, va indicato l’ammontare degli
ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF23 va indicato l’ammontare:
• in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande,
diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR;
• in colonna 2, delle spese di rappresentanza, di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR, diverse dalle precedenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008
per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative
a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di
rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono
essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare
l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel quadro RS, rigo RS79.
In colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri
esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR.
Nel rigo RF24 va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, eccedente la quota deducibile nel periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del
TUIR; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze
pregresse imputabili al reddito dell’esercizio, vanno indicate tra le “altre variazioni in diminuzione” del rigo
RF55 indicando il codice 6 nell’apposito campo.
Nel rigo RF25 va indicato, in colonna 1, l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza
eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR; in colonna 2, l’eccedenza delle svalutazioni
dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106
del TUIR; in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art.
107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF27 va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma
5 del TUIR. Con specifico riferimento all’art. 109, comma 5, secondo periodo, si ricorda che le spese e gli
altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non
computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti,
nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Non rilevano, ai fini, dell’applicazione di detto
secondo periodo, le plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR.
Inoltre, agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i
proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d’impresa; al
denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti, ivi
compresi i ricavi e proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il
reddito d’impresa. L’importo da indicare nel rigo RF27 va calcolato sulla base dei dati riportati nel quadro
RS, righi da RS24 a RS26.
Nel rigo RF28 va indicato l’importo delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti
in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia
coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell’esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR). In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il maggior
utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF31 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie
l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, la quota pari al 77,74 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2016, nonché l’intero importo dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed
incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione. A decorrere dal 1° gennaio 2020,
gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi
di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo
TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 ); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo avendo cura di riportare nel rigo
RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente
rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente
rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati
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in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni
in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la
disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017.
Va, inoltre, indicata la quota pari al 50 per cento degli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti
o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che
esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 dell’art.1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile
nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178
del 2020);
• codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art. 95, comma
3, del TUIR;
• codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al
funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2 del TUIR);
• codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa (non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es.
i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari
– anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con
decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, per
quelli relativi ad altri Stati ( si veda l’art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
• codice 6, l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE –
Gruppo europeo di interesse economico residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con
stabile organizzazione;
• codice 7, i redditi imputati da Trust trasparente o misto. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti
rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 34 del 20 ottobre 2022);
• codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo
d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;
• codice 13, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi
degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in
misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
• codice 14, la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b)
del TUIR;
• codice 15, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei
beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti);
• codice 16, l’80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche
attraverso convegni e congressi e, per effetto della l. n. 289 del 2002, l’intero ammontare degli oneri
sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto
ad uso farmaceutico;
• codice 17, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);
• codice 18, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte
dell’associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi dell’art. 99, comma 3, del TUIR;
• codice 27, l’importo pari al 9 per cento dei ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l’esercizio
dell’attività di assistenza fiscale;
• codice 29, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio occasionale di
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imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art.
49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
• codice 30, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un
contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
• codice 32, l’intero importo della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto dell’ente,
rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate
in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo
RF55 “Altre variazioni in diminuzione” con l’apposito codice identificativo (si veda l’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27);
• codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs.
4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure
indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante,
diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
• codice 34, i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi
dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno
2012, n. 24/E);
• codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7,
del TUIR, (per l’ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 “Altre variazioni
in diminuzione”);
• codice 39, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento
all’estero;
• codice 41, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto
all’importo deducibile, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR;
• codice 42, l’ammontare dei costi dell’attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
• codice 43, l’ammontare degli utili provenienti da imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR,
qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6
dell’ art. 167 del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei
limiti di tali utili;
• codice 44, la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o
enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri
di cui all’art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2 lett. b) del citato
art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, sempreché gli stessi utili non
siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’art. 167 del TUIR;
• codice 45, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa,
dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le
condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR e, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del
citato art. 167;
• codice 46, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito
dell’applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi
indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
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• codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle
transazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione
degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile
organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente non commerciale non residente, cui la medesima
appartiene, in applicazione del comma 3 dell’art. 152 del medesimo testo unico;
• codice 48, l’ammontare degli interessi passivi derivanti da finanziamenti concessi dalla società o ente non
commerciale non residente alla propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indeducibile dal
reddito della stessa in caso di non congruità del fondo di dotazione;
• codice 56, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si
veda il punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 57, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre
(si veda il punto 6.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 58, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa
madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al
valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e passività nonché
funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
agosto 2017);
• codice 59, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR, distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 61, gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1 del TUIR, qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis del TUIR ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole. Tali utili vanno riportati nel rigo RF47, colonna 1;
• codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora
nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o
destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2,
del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96);
• codice 63, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa, in
periodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito
dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione
dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a
quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo,
mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del
30 luglio 2015);
• codice 66, l’importo delle riserve in sospensione d’imposta, da assoggettare a tassazione nell’ipotesi di
cui all’art. 166, comma 5, del TUIR (cfr. istruzioni al quadro TR);
• codice 67, per i soggetti che non hanno effettuato l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-
legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico non
deducibile nel presente periodo d’imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
• codice 68, la variazione in aumento in applicazione dell’art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma
3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
• codice 69, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’art.
110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal
comma 8-ter del medesimo art. 110;
• codice 70, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o
territori (art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile
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l’art. 167 del TUIR. L’ammontare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93
(comma 9-ter, primo periodo);
• codice 71 i componenti negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura
del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
• codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
Nella colonna 55 del rigo RF31 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF32 va indicato il totale delle variazioni in aumento risultante dalla somma degli importi indicati
nei righi da RF7 a RF31.
Variazioni in diminuzione
Nel rigo RF36 va indicato l’importo degli utili distribuiti nonché delle eventuali riprese di valore delle
partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico, residenti nel
territorio dello Stato.
Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati
in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, deducibili indipendentemente dalla loro
imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo
d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.
Nel rigo RF43 va indicato:
• in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR, diverse da quelle di cui
al comma 3 dell’art. 95 del TUIR;
• in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR,
comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo
del citato comma 2; le predette spese, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti
ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre
2008. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto, per le imprese di nuova costituzione, le spese di
rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi,
possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e
di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza
sostenute nei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS79 del
modello REDDITI ENC 2022), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limiti stabiliti dal
medesimo art. 108, comma 2 del TUIR;
• nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate
in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente
afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare
il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del
TUIR) e l’importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande
non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR,
per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR.
Nel rigo RF44, va indicato l’importo dei proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91, comma
1, lett. a) e b) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
Nel rigo RF45, va indicato l’importo degli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in
valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio (art.
110, comma 3, del TUIR) qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi
valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. In tale rigo va altresì indicato, all’atto
del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente delle plusvalenze derivanti dal realizzo di
partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.
Tali plusvalenze, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del TUIR, sono esenti limitatamente al 50,28 per cento del
loro ammontare, come determinato ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, per gli atti di realizzo posti in essere
anteriormente al 1° gennaio 2018. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°
gennaio 2018 la percentuale di esenzione è pari al 41,86 per cento (art. 2, comma 1, del decreto ministeriale
26 maggio 2017).
Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non commerciali non residenti applicano
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le disposizioni previste dall’art. 87, comma 1, del TUIR. In tal caso, le plusvalenze sono esenti nella misura
del 95 per cento del loro ammontare.
In tale rigo va, altresì, indicato l’ammontare esente:
• delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87;
• della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni,
riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto
al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo
articolo);
• delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1,
del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett.
b), del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 1.
Nel rigo RF47, colonna 2, vanno indicati gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
derivanti dalla partecipazione in società di capitali e in altri soggetti IRES esclusi da tassazione, in misura
pari al 22,26 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. 12
dicembre 2003, n. 344, come modificato dall’art. 1, comma 655, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2017).
Vanno, inoltre, indicati gli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti o da una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che esercitano, senza scopo di lucro, in via
esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45, dell’art.1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a
decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 47-bis,
comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178 del 2020).
In particolare in tale rigo va indicata la quota esclusa da tassazione:
• degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società e ed enti di cui
all’art. 73, comma 1, lett. a), b), e c) del TUIR, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7 (recesso o
esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche
concorsuale di società ed enti);
• della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
• delle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’art. 109, comma 9, lettere a) e b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109 (comma 3-bis,
lett. a), dell’art. 89, del TUIR, per gli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
• delle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui all’articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter
dell’art. 89 del TUIR, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione
del reddito del soggetto erogante (art. 89, comma 3-bis, del TUIR, lett. b)), per gli enti non residenti con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica limitatamente alle
remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione
diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede
ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una
convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell’Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione
o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate
nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte
indicate (comma 3-ter dell’art. 89, del TUIR);
• degli utili provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, e delle remunerazioni
derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto
diverso da quello di opere servizi o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato, a seguito di istanza
di interpello, di cui al medesimo art. 47- bis, comma 3, del TUIR, che dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della
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partecipazione (comma 3 dell’art. 89 del TUIR). Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali
soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR in società residenti
all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. L’esclusione dalla formazione del reddito per il 22,26 per cento
si applica al verificarsi della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
• degli utili provenienti da imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato,
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far
valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata
nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3
del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole. Per tali utili,
prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, va indicato l’intero
importo (art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2017); tale importo va evidenziato anche
in colonna 1.
Nel rigo RF48, va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a
concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell’art. 167, comma 10,
del TUIR, e dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma
3, del decreto ministeriale n. 268 del 2006.
In tale rigo vanno indicati, altresì, gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società
ed enti localizzati in regimi fiscali privilegiati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata in capo a
casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime
fiscale privilegiato contenute nel punto 8.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
agosto 2017.
Nel rigo RF50, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, “Patent box”), pari al 50 per cento.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione per i soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31
dicembre 2016 e per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è
presentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta
compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma
4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione
integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3 va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-
legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’attività
ispettiva di cui all’art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2
(art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
In colonna 5, va indicato l’importo delle imposte sui redditi delle imprese sociali riferibili alle variazioni
effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR (art. 18, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
L’efficacia delle disposizioni indicate nelle colonne 4 e 5 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par.3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
In colonna 6, va indicato l’ammontare del reddito esente ai fini IRES per il quale deve essere compilato il
prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel quadro RS.
In colonna 7, va indicata la somma degli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Nel rigo RF55 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate. Ogni voce è
identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, l’importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
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• codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono
dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
• codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche e
complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR; nonché le somme erogate agli iscritti
ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra
la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo
fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
• codice 5, l’importo delle somme distribuite da Trust;
• codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
• codice 9, l’importo dei ricavi dell’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo;
• codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi d’imposta precedenti che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l’ammontare degli acconti
deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
• codice 13, l’importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell’esercizio precedente che può
essere dedotto ai sensi dell’art. 96 del TUIR. Tale codice va utilizzato dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti;
• codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett.
b) del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
• codice 15, l’importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte
eccedente le minusvalenze dedotte;
• codice 16, l’importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell’art.
101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore,
tenendo conto in tal caso della differenza;
• codice 21, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei
beni ceduti e\o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e\o dei servizi ricevuti);
• codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
• codice 25, il credito d’imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento
immobiliare chiusi, se imputati a conto economico. Per i proventi derivanti dalle quote o azioni di OICVM
possedute alla data del 30 giugno 2011 spetta un credito d’imposta pari al 15 per cento dei proventi
percepiti e di quelli che si considerano percepiti, fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno
2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto (art. 2, comma 75, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10); per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi,
il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di
possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo;
• codice 26, l’importo dei ricavi, conseguiti con l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale;
• codice 29, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per
i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente
di alloggio sociale. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6,
commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 2014 , n 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80);
• codice 30, l’importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per
conto dell’ente, di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni e le quote delle spese contabilizzate in
precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi d’imposta;
• codice 31, l’importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero
(art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge
31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili
nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il
partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in
misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
• codice 32, l’ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del
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d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle
misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per
trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
• codice 33, l’importo dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-
octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi d’imposta precedenti che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa. Al fine di determinare l’ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo
RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal
codice 12 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
• codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7,
del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta. Per i contratti di
locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l’impresa utilizzatrice
che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non inferiore
alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal
29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
– per un periodo non inferiore a undici anni, ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l’applicazione
della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31
dicembre 2013;
– per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2014;
• codice 38, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione:
– imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
– imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
– imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-
legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34).
• codice 40, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto
dell’agevolazione “Patent box” (di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante
dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni
immateriali (di cui al citato comma 39);
• codice 41, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei
redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni
di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR e, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
• codice 42, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione
e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
• codice 43, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese
autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
• codice 44, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del
TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente
effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
• codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle
transazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione
degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile
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organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente non commerciale non residente, cui la medesima
appartiene, in applicazione del comma 3 dell’art. 152 del medesimo testo unico;
• codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),
del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato
del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del
40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri
mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31
dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232);
• codice 53, l’ammontare delle sopravvenienze attive, riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai
soggetti sottoposti alle procedure concorsuali elencate al comma 3-bis, dell’art. 88 del TUIR, ad esclusione
di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla
chiusura delle predette procedure;
• codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica
e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232);
• codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso
alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il
30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.
232). Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni
di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della citata legge n. 232 del 2016, limitatamente
alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa
( comma 229 dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 57, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30
giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che
beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.
1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205 );
• codice 58, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 59, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 60, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre
(si veda il punto 6.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 61, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa
madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al
valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e passività nonché
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funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
agosto 2017);
• codice 62, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
TUIR( si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 63, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si
veda il punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 67, l’ammontare dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art.
44 del TUIR derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto legge n. 98
del 2011); tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le
procedure previste dall’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
• codice 70, l’agevolazione prevista per le imprese sociali dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L’efficacia
della disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della
Commissione europea;
• codice 71, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari
o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che
abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni
sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
• codice 75, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre
2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
(art. 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione
degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e
nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La
maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20
milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre
2018, n. 145);
• codice 76, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 77, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento
della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali.
L’efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di
autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L.
28 marzo 2014, n. 47);
• codice 79, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31
dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla
parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione
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delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1,
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
• codice 80, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente
abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla
determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
• codice 81, per i soggetti che, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al
31 dicembre 2023, non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e
immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del D.L. n. 104 del
2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
• codice 82, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi
impianti di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i
costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la
disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e
2022;
• codice 85, la variazione in diminuzione in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c, art. 6, comma 6,
e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
• codice 86, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software
protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati
direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è
pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento
decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta
antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale
(art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
• -codice 87, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non
concorrono a formare il reddito a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime
federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, commi 185-187, della legge 30
dicembre 2021, n. 234);
• codice 89, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale
minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo
RF31 codice 69, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. In tal caso, va indicato
l’importo della quota costante della minusvalenza;
• codice 91, gli utili e le riserve di utile esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente
o localizzato nel territorio dello Stato per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 1, comma 88,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
• codice 92, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
• codice 93, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31,
qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono
a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma
9-ter, del TUIR);
• codice 94 i componenti positivi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura
del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
• codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
Nella colonna 55 del rigo RF55 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione risultante dalla somma degli importi indicati
nei righi da RF34 a RF55.
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Nel rigo RF57 va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla seguente somma algebrica:
RF4 (o RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 – RF56
Nel rigo RF58, colonna 2, va indicato, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio
dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico, residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti con stabile organizzazione, il reddito imputato all’ente dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR,
ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991, e in colonna 1 va indicata il reddito minimo
derivante dalla partecipazione in società “di comodo”, ai sensi dell’art. 30, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. Per le società ed enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato nella colonna 2 del presente rigo vanno riportati i redditi imputati da società in nome collettivo e in
accomandita semplice evidenziati nel rigo RS76, colonna 2, mentre in colonna 1 va riportata la quota di
reddito minimo evidenziata nel rigo RS76, colonna 1.
Nel rigo RF59 va indicata la perdita imputata all’ente dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art.
11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RF60, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RF57 + RF58, colonna 2 – RF59
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF58 l’importo da indicare nel rigo RF60, colonna
2 non può essere inferiore al “reddito minimo” e in colonna 1, va indicato l’ammontare delle perdite non
compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”, in base alla quale le
perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo
determinato ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L’importo da indicare nella presente
colonna 1 si determina applicando la seguente formula algebrica:
RF59 – (RF57 + RF58, col. 2 –RF60, col. 2)
L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nell’apposito prospetto del
quadro RS. In caso di trust trasparente la perdita, o una parte di essa in caso di trust misto, va indicata nel
quadro PN.
Nel rigo RF61 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa dichiarato.
L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni
che le prevedono al reddito di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lettera h), del TUIR, se effettuate per
un importo superiore a euro 30.000. Qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione
è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.
L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno
diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato come
variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile.
Nel caso in cui nel rigo RF60, colonna 2, sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito proventi
esenti, diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, nel rigo RF62 va indicata la parte del loro ammontare che
eccede i componenti negativi non dedotti, ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RF63 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF60 e le erogazioni liberali di rigo RF61.
Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno “-”, previa deduzione dell’importo
del rigo RF62.
Nel rigo RF64, colonna 3, va indicato l’importo delle perdite da partecipazioni in società esercenti attività
d’impresa risultanti dal quadro RH e quelle risultanti dal quadro RC, se non già utilizzate negli altri quadri
di determinazione del reddito d’impresa, fino a concorrenza dell’importo di rigo RF63. Se tali perdite sono
inferiori a detto importo si procede alla compensazione anche con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa
degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da
evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna
2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche
nella colonna 3.
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L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS “Perdite d’impresa
non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo RF65 va indicato il reddito, diminuito delle perdite di cui al rigo RF64, colonna 3, da riportare nel
quadro RN e/o PN. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella ipotesi
di soggetto di comodo (si veda il relativo prospetto nel quadro RS), qualora il reddito di cui al rigo RF63 sia
inferiore al reddito imponibile minimo di cui al rigo RS57, va riportato nell’apposito rigo del quadro RN
quest’ultimo importo. In tale ultima ipotesi, le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1 non
sono utilizzabili in diminuzione di altri redditi di impresa ne riportabili negli esercizi successivi.
Qualora l’importo di rigo RF63 sia superiore al reddito imponibile minimo va riportato nel quadro RN
l’ammontare di rigo RF65 e le perdite di cui al rigo RF64, colonna 3 possono essere computate solo per la
parte di reddito ordinario eccedente quello minimo. Le perdite residue vanno indicate nell’apposito prospetto
del quadro RS.
9.3 TRUST TRASPARENTE O MISTO
Importi ricevuti
Nel rigo RF66 vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di
cui all’art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti
righi del quadro RN.
In particolare, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi
comuni di investimento;
• in colonna 2, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs.
n. 147 del 2015;
• in colonna 3, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
• in colonna 4, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
• in colonna 5, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 6, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
• in colonna 7, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del
2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust
risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle imprese o enti partecipati residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1,
del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili
conseguiti o delle partecipazioni cedute.
• in colonna 8, l’ammontare relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive che può essere scomputato
dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462);
9.4 PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
Il presente prospetto deve essere compilato dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non
commerciali non residenti, a cui si applica, ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile degli interessi passivi,
l’art. 96 del TUIR.
Ai sensi dell’art. 96, comma 1, del TUIR gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli
inclusi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun
periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti.
L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli
interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle precedenti lettere a) e b) è deducibile nel limite
dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica (di seguito ROL) del periodo d’imposta e il 30 per cento del ROL riportato da periodi d’imposta
precedenti; a tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del ROL del periodo d’imposta e,
successivamente, il 30 per cento del ROL riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello
relativo al periodo d’imposta meno recente (comma 2 dell’art. 96 del TUIR).
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L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta,
ai sensi del comma 5 dell’art. 96 del Tuir, è deducibile nel presente periodo d’imposta, per un ammontare
pari all’eventuale differenza positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e
del 30 per cento del ROL;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta.
Tale disposizione si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell’art.
96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1 del decreto
legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2018).
Qualora l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla
somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri
finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti, l’eccedenza può essere riportata nei periodi
d’imposta successivi.
Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del ROL sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al
comma 2 dell’art. 96 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi
d’imposta precedenti ai sensi del comma 5 del medesimo art. 96, la quota eccedente puo’ essere portata ad
incremento del ROL dei successivi cinque periodi d’imposta.
Le predette disposizioni non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati
che presentano le caratteristiche di cui ai commi da 8 a 11 dell’art. 96 del TUIR.
A tal fine nel rigo RF118 va indicato:
• in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo e agli oneri finanziari assimilati;
• in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti
periodi d’imposta;
• in colonna 3, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente
periodo d’imposta;
• in colonna 4, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti
periodi d’imposta.
Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti
anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
• in colonna 5, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli
importi indicati nelle colonne 3 e 4, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente
deducibili. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi
attivi di cui alle colonne 3 e 4, può essere dedotto nel presente periodo indicando l’ammontare nel rigo
RF55, utilizzando il codice 13;
• in colonna 6, l’eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma
delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4.
Nel rigo RF119 vanno indicati, nelle colonne da 1 a 5 gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL
riportati dai precedenti periodi d’imposta; in colonna 6, va indicato l’importo corrispondente al ROL del
presente periodo d’imposta. Si precisa che per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al
numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura
risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
Per la determinazione del ROL si tiene conto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 142 del 2018.
Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6.
In colonna 7, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia
pregresso (colonne da 1 a 5), che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna
6 del rigo RF118, va riportato il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma degli
importi delle colonne da 1 a 5 e del 30 per cento di colonna 6 del presente rigo, che, per il presente periodo
d’imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi
indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto
nel periodo indicando l’ammontare nel rigo RF55 con il codice 13.
Nel rigo RF120, colonna 1, va indicato l’ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l’importo utilizzato,
pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell’importo indicato in colonna 6 del rigo RF119 e
l’importo di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso
siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli
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anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia
le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.
Nelle colonne da 2 a 5 va indicato il ROL dei periodi d’imposta precedenti eccedente la quota utilizzata
nella presente dichiarazione. In particolare, va indicato:
in colonna 2, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 2 – il maggiore tra
(RF119, col. 7 – 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1) e 0;
in colonna 3, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 3 – il maggiore tra
(RF119, col. 7 – 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2) e 0;
in colonna 4, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 4 – il maggiore tra
(RF119, col. 7 – 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2 – RF119, col. 3) e 0;
in colonna 5, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: RF119, col. 5 – il maggiore tra
(RF119, col. 7– 0,3 * RF119, col. 6 - RF119, col. 1 – RF119, col. 2 – RF119, col. 3 – RF119, col. 4) e 0.
Nel rigo RF121, colonna 1, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto
al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo RF118
e in colonna 7 del rigo RF119. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla
differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 1 del presente rigo, e l’importo indicato in colonna
2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF15 (variazione in aumento).
Nel rigo RF121, colonna 2, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla
differenza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo RF118
(non preceduto dal segno “meno”).
Il comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 142 del 2018 dispone che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in
relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati
successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali, sono deducibili per un importo corrispondente
alla somma tra:
a) il 30 per cento del ROL prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato
utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta
nell’art. 96 del TUIR nella formulazione previgente;
b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell’art. 96 del TUIR come modificato
dall’art. 1 del citato d.lgs. n. 142 del 2018.
A tal fine, il successivo comma 5 prevede che il contribuente possa scegliere se utilizzare prioritariamente
l’ammontare di cui alla lett. a) o l’importo di cui alla lett. b).
Pertanto, nel rigo RF122 va indicato:
in colonna 1, l’importo del ROL di cui alla lett. a);
in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati
prima del 17 giugno 2016;
in colonna 3, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, di cui alla colonna 2, per i
quali si intende utilizzare prioritariamente l’ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all’ammontare
degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo RF118;
in colonna 4, la differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel periodo
d’imposta successivo.
9.5 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO DI IMPRESE
RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte
le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente
quadro RF, riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime
di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione,
determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le
modalità applicative del regime di “branch exemption” (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147).
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando
moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura
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di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in
alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna
stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva
una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili
fino a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR).
Le perdite oggetto di “recapture” vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato.
La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali dell’impresa residente riportabili da
quest’ultima (nell’apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari
importo.
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di
localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per
ciascuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e
ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la
disapplicazione della disciplina CFC;
“2”– in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1 , il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità
amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio
codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti
produttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite
(precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di
effetto dell’opzione.
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a
qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria
riporta nella colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di
trasferimento della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente; per tale stabile
organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente
al trasferimento il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal
periodo d’imposta di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo
che non è stato assorbito in capo al dante causa.
Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione
modello REDDITI ENC 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del
rigo RF130 del citato modello REDDITI ENC 2022; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno
compilate.
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF65, se positivo ) e
la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
• nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica se positiva: colonna 8 +
colonna 9 – colonna 10;
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra
impresa del gruppo.
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF65.
Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
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10. QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI
10.1 GENERALITÀ
Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciale in
contabilità semplificata, che assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, nonché dai soggetti agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre
1985, n. 730, se non tenuti alla compilazione del quadro RD e del quadro RF.
Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l’esercizio di impresa
commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.
Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di
determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall’art. 66 del TUIR, devono osservare per
la determinazione del reddito i criteri di cui al d.m. 27 settembre 1989, n. 352.
L’art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato le regole di determinazione
del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente riformulato
l’art. 66 del TUIR introducendo “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”.
Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo delle
rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della
competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo
art. 66 del TUIR, sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di
contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del
reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 36-quaterdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 i costi relativi ai
beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore
al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR l’ente residente nel territorio dello Stato deve
compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi di tutte le stabili organizzazioni
all’estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro va compilato senza riportare i componenti positivi
e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi,
in ulteriori moduli del presente quadro (vedi paragrafo 10.5) oppure nel quadro FC.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione
di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei
codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione
“Strumenti”. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo
dell’entità dei ricavi.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo “Tipo di Dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
10.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RG2, colonna 7, va indicato l’ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’art. 85 del TUIR, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere
impiegati nella produzione.
Inoltre si comprende tra i ricavi, il valore normale dei predetti beni, assegnati ai soci o destinati a finalità
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estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del TUIR (non si considerano destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi
di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti); Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione
del reddito secondo il criterio di competenza.
Nel presente rigo:
• in colonna 1, indicare l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura;
• in colonna 2, indicare i ricavi derivanti dall’esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell’art. 5, comma 1, della
legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 96 del 2006, per attività agrituristiche si intendono
le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile
attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione
del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Ai fini della determinazione del reddito attribuibile
all’attività di agriturismo, occorre indicare nel rigo RG21, colonna 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi
forfetariamente riconosciuti;
• in colonna 3, indicare i ricavi derivanti dall’esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle
associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell’art. 78, comma 8, della
legge n. 413 del 1991. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza
fiscale di cui all’art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale
disciplinato dall’art. 145 del TUIR (vedere al rigo RG4).
Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono
essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati
nell’art. 145 citato. Ai fini della determinazione del reddito forfetario, occorre indicare nel rigo RG21,
colonna 1, il 91 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti;
• in colonna 4, indicare i ricavi delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di
lucro, delle associazioni pro-loco e delle altre associazioni che hanno optato per la determinazione
forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni. Per poter fruire dell’opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette associazioni
devono aver percepito proventi derivanti dall’attività commerciale per un importo non superiore a euro
400.000 (art.1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art.
25, comma 2, lett. a) e b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive dilettantistiche,
per le associazioni pro loco (art. 33, comma 5, legge 388 del 2000) e per le altre associazioni che si
avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per
anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 (importo fissato dal
decreto ministeriale del 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi
realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i
proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 143, comma
3, lett. a) del TUIR (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione). Ai fini della determinazione del reddito forfetario, occorre indicare nel
rigo RG21, colonna 1, il 97 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti;
• in colonna 5, indicare i ricavi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri previsti dal citato comma
423. In tal caso, va riportato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dall’esercizio di dette attività, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Ai fini della
determinazione del reddito attribuibile a tale attività, occorre indicare nel rigo RG21, colonna 1, il 75 per
cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti;
• in colonna 6, indicare i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di enoturismo, ai sensi dell’art. 1, commi
da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e/o dall’esercizio dell’attività di oleoturismo, ai
sensi dell’art. 1, commi da 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, conseguiti secondo i criteri
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Tali soggetti, ai fini della
determinazione del reddito attribuibile all’attività di enoturismo e/o di oleoturismo, devono indicare nel
rigo RG21, colonna 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
Gli importi delle colonne da 1 a 6 vanno ricompresi anche in colonna 7.
Nel rigo RG3, va indicato l’ammontare degli altri proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo. Vanno indicati
in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85. Si precisa
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che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 109 del TUIR (c.d.
dividend washing);
Nel rigo RG4, colonna 2, devono essere indicati i ricavi delle attività commerciali degli enti non commerciali
ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 che non
abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione
del reddito di impresa disciplinato dall’art. 145 del TUIR. In tal caso indicare in colonna 1 il codice: 1) nel
caso si tratti di “Attività di prestazioni di servizi” o il codice 2) nel caso si tratti di “Altre attività”.
Nel rigo RG5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili,
comprensivo dell’importo di colonna 1.
Il contribuente può avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori
componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per
accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017. L’importo
di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione
del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici Sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RG6, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR afferenti i
beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla
formazione del reddito secondo il criterio di competenza.
In colonna 1, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, vanno indicate le plusvalenze realizzate, determinate
a norma del comma 2 dello stesso art. 86 del TUIR, che concorrono a formare il reddito per l’intero
ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo
non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma
non oltre il quarto.
In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, vanno indicate anche, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR,
le sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR,
conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le
plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il “Prospetto delle
plusvalenze e sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze
conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS18 (colonne 1 e 2) del quadro
RS relativa a quelle, indicate nel rigo RS17 (colonne 1 e 2), che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 colonna 2, la somma delle quote costanti imputabili al presente
periodo d’imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d’imposta.
Nel rigo RG7, va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR ad esclusione
di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6 colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla
formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Concorrono in ogni caso alla determinazione del
reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti
negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle
lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui
sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma
non oltre il quarto, fatte salve le ulteriori agevolazioni di cui all’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in
cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando “Il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive”
contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d’imposta da evidenziare
nel rigo RS19, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS20 la quota costante.
Nella presente colonna vanno indicate per le liberalità in natura, il valore normale del bene merce o
strumentale ricevuto in donazione.
Nel rigo RG7, va altresì indicata la quota costante, imputabile al presente periodo d’imposta, dei proventi
conseguiti in precedenza.
Nel rigo RG10 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è
identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, i dividendi, diversi da quelli indicati con il codice 8, e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR.
Ai sensi dell’art 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. 344 del 2003, come modificato dall’art. 1, comma 655,
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli utili percepiti formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2016 ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione concorrono
alla formazione del reddito per il 77,74 per cento del loro ammontare (art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita
relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto
di capitale o misto. Gli utili percepiti formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per
cento del loro ammontare (art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 26 maggio 2017). Va, inoltre,
indicata la quota pari al 50 per cento degli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti o da una
stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che esercitano, senza
scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 dell’art.1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del
50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui
all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178 del 2020);
• codice 2, i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti
immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti
i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per
quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle
spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità
immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tali spese, ai sensi
dell’art. 90 del TUIR.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto
del 50 per cento e non trova applicazione l’articolo 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del
reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli
immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore
tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio
ordinario dell’immobile, ridotto del 50 per cento. Tali proventi concorrono alla formazione del reddito secondo
il criterio di competenza.
• codice 3, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento,
il 60 per cento del reddito. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea
(art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n. 80);
• codice 4, i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, qualora gli stessi risultino
relativi all’impresa. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza
alcun abbattimento;
• codice 6, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le
indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita
dei citati redditi;
• codice 8, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato,
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati
a tassazione separata (quadro RM). Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti, o
di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero
che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili;
• codice 9, i redditi imputati da Trust trasparente o misto di cui l’ente risulti beneficiario. Per i redditi imputati
da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la
circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
• codice 10, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a
un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
• codice 11, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all’estero;
• codice 12, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs.
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4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure
indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante,
diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
• codice 13, la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo
dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti;
• codice 15, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis
comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis ma
non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole;
• codice 16, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito
dell’applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi
indicati nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;
• codice 20, l’ammontare dei proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivante dalla
partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto legge n. 98 del 2011);
• codice 21, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR, distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 22, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte
qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo
oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art.
7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96) ;
• codice 24, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari
o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che
abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma
2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130);
• codice 25, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa, in
periodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito
dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione
dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a
quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo,
mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del
30 luglio 2015);
• codice 26, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella
misura del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L’efficacia della disposizione è subordinata al positivo
perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del
TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
• codice 99, gli altri componenti positivi non espressamente elencati.
Nella colonna 33 del rigo RG10 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32.
Nel rigo RG12, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi da RG2, a RG10.
Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità
ordinaria indicano:
• nella colonna 1, le esistenze iniziali risultanti all’inizio del periodo di imposta relative a materie prime e
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi di
durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
• nella colonna 2, le esistenze iniziali risultanti all’inizio del periodo d’imposta relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
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• nella colonna 3, le esistenze iniziali risultanti all’inizio del periodo d’imposta relative ai titoli di cui alle
lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
• nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.
Nel rigo RG15, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse
le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche
i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.
Nel rigo RG16 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e di
lavoro autonomo ed, in particolare:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato,
al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso
l’INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta
nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti
accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
• l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche
complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza
del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo
pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante
alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote
maturate nell’anno;
• le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati ammesse
in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche
analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio
comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte
all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
• le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la
loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente
deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e,
per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi,
ai sensi degli artt. 95, comma 2 e 43, comma 2, del TUIR.
Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia
provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall’art. 18 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se
erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro. Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti
dal TUIR.
Nel rigo RG17, va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione e ai contratti di cui al comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di
opere e servizi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.
Nel rigo RG18, va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali
e immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR.
Nel rigo RG19, vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a
euro 516,46.
Nel rigo RG20, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti
dal TUIR.
ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad
autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle
disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RG21, colonna 1, vanno indicati i costi forfetariamente riconosciuti derivanti dalle attività i cui ricavi
sono indicati al rigo RG2, colonne 2, 3, 4, 5 e 6 nelle percentuali ivi previste.
In colonna 2, gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18
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del d.P.R. n. 600 del 1973, che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del
regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall’art. 145 del TUIR, devono indicare
le seguenti percentuali di ricavi di cui al rigo RG4:
a) Attività di prestazioni di servizi:
– fino a euro 15.493,71 di ricavi: 85%
– oltre euro 15.493,71 fino a euro 400.000,00: 75%.
b) Altre attività:
– fino a euro 25.822,84 di ricavi: 90%
– oltre euro 25.822,84, fino a euro 700.000,00: 85%.
In colonna 3, indicare la somma degli importi delle precedenti colonne 1 e 2.
Ai sensi dell’art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022, i limiti di ricavi di euro 400.000,00 ed euro
700.000,00, di cui al citato art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono elevati, rispettivamente, a
euro 500.000,00 ed euro 800.000,00.
Nel rigo RG22, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie
l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 2, il costo sostenuto per l’acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all’art.
73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari similari alle azioni,
di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non
residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR), nel caso in cui possano considerarsi
similari alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lettera a) del TUIR.
Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 109 del
TUIR (c.d. dividend washing);
• codice 3, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria
diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
• codice 4, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR per la parte corrispondente
al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
• codice 5, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del TUIR.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le
sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno
concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
sono indeducibili;
• codice 6, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
• codice 7, la quota imputabile al periodo d’imposta delle spese relative a più esercizi, deducibili ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUIR (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.
Con il medesimo codice va, altresì, indicata la somma delle quote imputabili all’esercizio relative alle predette
spese sostenute negli esercizi precedenti;
• codice 8, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il
75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che
si qualificano come spese di rappresentanza, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del
citato comma 2.Con questo codice deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel
quadro RS, rigo RS79 del Modello REDDITI 2022, divenute deducibili nel presente periodo d’imposta (art.
1, comma 3, Decreto ministeriale 19 novembre 2008). Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei
limiti dell’importo annuo non superiore a 200.000 euro, in favore di società, associazioni sportive
dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità.
• codice 9, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non
qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per
la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
• codice 10, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma
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4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo
comma dell’art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali
all’ammontare dei ricavi:
– 3 per cento fino a euro 6.197,48;
– 1 per cento oltre euro 6,197,48 e fino a euro 77.468,53;
– 0,50 per cento oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;
• codice 11, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi
o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o
beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili
con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 109 del TUIR. Se le spese e gli altri componenti negativi sono
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività è
deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi
che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per gli
immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche
finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. Tale importo va calcolato
sulla base dei dati riportati nei righi, RS24, RS25 e RS26;
• codice 12, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lett. e), f), per la quota delle stesse che non danno
diritto al credito d’imposta “Art- bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis) n), o) e o-ter)
del comma 2 dell’art. 100, del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. La lettera i) prevede che le
spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazione di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei
redditi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione
temporale previsti dal TUIR.
• codice 13, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad
incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art.
102, comma 6, del TUIR;
• codice 14, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli acconti rilevano nei limiti
dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d’imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener
conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte
dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del
14 aprile 2009);
• codice 15, l’ammontare pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente
e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett.a), 1-bis, 4-bis,4-bis.1 e
4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il
codice 14 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
• codice 16, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate
all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno
del comune in cui ha sede l’impresa.
• codice 17, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR
a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente
effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
• codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per
conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo
utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
• codice 20, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
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• codice 22 le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle
misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante,
diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
• codice 23, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione:
– imposta municipale propria (art. 3 del decreto legge n. 34, del 2019) e art. 1, commi 772 e 773 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160);
– imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della
legge 23 dicembre 2014, n.190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 );
– imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-
legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
• codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo
RG6, derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” (di cui al comma 39 dell’art.
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno
il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura
del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione
o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;
• codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR,
effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40
per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per
cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017,
ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232); Tali componenti negativi sono
deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
• codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale
secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento
(c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); Tali componenti negativi
sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
• codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro
il 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); Tali componenti
negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
• codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 35, l’ammontare dei proventi, già indicati nel rigo RG10 con il codice 20, non soggetti ad
imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivante dalla partecipazione ai Fondi
per il Venture Capital (art. 31 del decreto legge n. 98 del 2011); tale agevolazione è efficace previa
autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea;
• codice 36, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30
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giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che
beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.
1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205).
• codice 37, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205 );
• codice 38, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 40, l’agevolazione prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L’efficacia della disposizione è
subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea;
• codice 41, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RG10 con il codice 24, connessi
al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14
agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,
percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che
hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati
con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
• codice 42, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1,
comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli
investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella
misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione
del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La
maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 43, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 44, il maggior valore deducibile delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria
relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di
cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31
dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di
investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1 decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34 e art. 50 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
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• codice 45, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero
ammontare nel rigo RG6 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
• codice 46, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi
all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai
soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
• codice 47, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto
da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o
indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento;
qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti
tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui
l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese
sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale
ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
• codice 48, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non
concorrono a formare il reddito a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle
medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti
con disabilità. L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, commi 185-
187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
• codice 49, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti
negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno
riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR;
• codice 50, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
• codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.
Nella colonna 37 del rigo RG22 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
Nel rigo RG23, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, “Patent box”), pari al 50 per cento.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione per i soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31
dicembre 2016 e per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è
presentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta
compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo (art.
4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione
integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-
legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
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In colonna 4, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per
l’attività ispettiva di cui all’art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi
1 e 2 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
In colonna 5, va indicato l’importo delle imposte sui redditi delle imprese sociali riferibili alle variazioni
effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR (art. 18, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
L’efficacia delle disposizioni indicate nelle colonne 3 e 4 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par.3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
In colonna 6, va indicata la somma degli importi delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5.
Nel rigo RG24, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi da RG13 a RG23.
Nel rigo RG25, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 ed il totale dei
componenti negativi di rigo RG24. In caso di risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto
dal segno “–“.
Nel rigo RG26, colonna 2, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio
dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico, residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti ma con stabile organizzazione, la quota di reddito imputata al dichiarante ai sensi dell’art. 5 del
TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991, e in colonna 1 l’ammontare della quota di
reddito minimo in caso di partecipazione in “società di comodo”, ai sensi dell’art. 30, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Nel rigo RG27 va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata all’ente dichiarante ai sensi dell’art.
5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RG28, colonna 2 va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RG25 + RG26, colonna 2 – RG27.
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG26, l’importo da indicare nel presente rigo non
può essere inferiore al “reddito minimo” e in colonna 1, va indicato l’ammontare delle perdite non
compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle “società di comodo” in base alla quale le
perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo.
L’importo da indicare nella presente colonna 1 si determina applicando la seguente formula algebrica:
RG27 – (RG25 + RG26, col. 2 – RG28, col. 2)
L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nell’apposito prospetto del
quadro RS. Si precisa che in caso di trust trasparente la perdita, o una parte in caso di trust misto, va indicata
nel quadro PN.
Nel rigo RG29 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato,
inclusa quella di cui alla lettera h) dell’art. 100, comma 2 del TUIR.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando, al reddito di rigo RG28,
colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse, le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono.
In relazione alle erogazioni liberali di cui alla lett. h) del comma 2 dell’art.100 del TUIR, è riconosciuto l’importo
superiore tra quello determinato dall’applicazione della percentuale prevista ed euro 30.000.
L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno
diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato in
questo rigo perché indeducibile.
Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2 sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito proventi
esenti, nel rigo RG30 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi
non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RG31, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2 e le erogazioni liberali di
rigo RG29. Qualora nel rigo RG28, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo RG31 deve essere esposta
la perdita ridotta dell’importo del rigo RG30.
Nel rigo RG32, colonna 3, va indicato l’importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società esercenti
attività d’impresa risultanti dal quadro RH e quelle risultanti dal quadro RC, se non già utilizzate negli altri
quadri di determinazione del reddito d’impresa, fino a concorrenza dell’importo di rigo RG31.
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Se tali perdite sono inferiori all’importo di rigo RG31, si procede alla compensazione anche con l’eventuale
eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa del
periodo d’imposta, da evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80
per cento e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne
1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS “Perdite di impresa
non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate. Si ricorda che le perdite non possono essere utilizzate
per compensare i redditi indicati nel rigo RG26, colonna 1.
Nel rigo RG33 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG31 e quello di rigo RG32, colonna 3, da
riportare nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella ipotesi di soggetto non
operativo (si veda il relativo prospetto nel quadro RS), qualora il reddito di cui al rigo RG31 sia inferiore al
reddito imponibile minimo di cui al rigo RS57 va riportato nel quadro RN quest’ultimo importo. In tale ultima
ipotesi, le perdite non compensate di cui al rigo RG28, colonna 1, non sono utilizzabili in diminuzione di
altri redditi di impresa ne riportabili negli esercizi successivi. Qualora l’importo di rigo RG31 sia superiore
al reddito imponibile minimo va riportato nel quadro RN l’ammontare di rigo RG33 e le perdite di cui al
rigo RG32, colonna 3, possono essere computate solo per la parte di reddito eccedente quello minimo. Le
perdite residue vanno indicate nell’apposito prospetto del quadro RS.
10.3 TRUST TRASPARENTE O MISTO – IMPORTI RICEVUTI
Nel rigo RG34 vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di
cui all’art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti
righi del quadro RN.
In particolare, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi
comuni di investimento;
• in colonna 2, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs.
n. 147 del 2015;
• in colonna 3, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
• in colonna 4, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
• in colonna 5, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 6, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
• in colonna 7, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del
2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust
risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle imprese o enti partecipati residenti in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR,
sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti
o delle partecipazioni cedute.
• in colonna 8, l’ammontare relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive che può essere scomputato
dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462);
10.4 ALTRI DATI
Nel rigo RG38, vanno indicate:
• nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a
materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione
e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
• in colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
• nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai
titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
10.5 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte
le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente
quadro RG, riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime
di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione,
determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR.
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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le
modalità applicative del regime di “branch exemption” (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147). Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo
del quadro RG, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa
residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva
nella casella posta in alto a destra del quadro. Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente
indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione
i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti
a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati
dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa (art. 168-ter, comma 7, del
TUIR). Le perdite oggetto di “recapture” vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente
utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali dell’impresa residente riportabili
da quest’ultima (nell’apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di
pari importo. In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata
nel Paese di localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile
organizzazione per ciascuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e
ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la
disapplicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RG41, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità
amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio
codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti
produttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite
(precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di
effetto dell’opzione.
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazione si applica anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o
parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria
riporta nella colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di
trasferimento della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile
organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente
al trasferimento il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal
periodo d’imposta di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo
che non è stato assorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno
compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI ENC 2022, riportano l’ammontare
della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RG41 del citato modello REDDITI ENC 2022; in
tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RG33, se positivo) e
la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
• nella colonna 11, la perdita netta residua, pari alla seguente somma algebrica se positiva: colonna 8 +
colonna 9 – colonna 10;
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra
impresa del gruppo.
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RG33.
Il rigo RG41 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
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11. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE E
IN SOCIETÀ DI CAPITALI TRASPARENTI
11.1 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione
in società di persone (od equiparate), o in società di capitali trasparenti, residenti in Italia.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall’atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata
autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta.
Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il
valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse
economico (GEIE).
I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati
nel Modello REDDITI e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di
partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ciascuno dei soci, soggetto all’imposta sul reddito delle società, deve dichiarare nel quadro RH la quota del
reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è
proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell’esercizio
di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come
componente del reddito d’impresa.
ATTENZIONE I crediti d’imposta attribuiti al dichiarante da un soggetto di cui agli artt. 5 e 115 del TUIR cui
il dichiarante partecipa non devono essere indicati nel presente quadro. L’indicazione degli stessi e dei relativi
utilizzi vanno esposti nel quadro RU.
11.2 - SEZIONE I DATI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE PARTECIPATA E QUOTE IMPUTATE ALLA SOCIETÀ
DICHIARANTE O ENTE
In questa sezione, nei righi da RH1 a RH4 vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l’ente o
società dichiarante partecipa (qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più
moduli).
In particolare va indicato in:
• colonna 1, il codice fiscale;
• colonna 2, uno dei seguenti codici:
1 se trattasi di società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata e/o di
GEIE;
2 se trattasi di società semplici;
nel caso in cui la società o associazione partecipata abbia attribuito al dichiarante, in sede di recesso, di
esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una
somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di partecipazione, va indicato il codice:
5 nel caso di società o associazione partecipata in contabilità ordinaria o semplificata;
6 nel caso di società semplice.
• colonna 3, la quota percentuale di partecipazione;
• colonna 4, l’ammontare della quota di reddito (o di perdita preceduta dal segno “–”) della società
partecipata imputata all’ente o società dichiarante. Qualora in colonna 2, sia stato indicato uno dei codici
”5” o “6”, in colonna 4 va indicato l’importo che eccede il prezzo pagato per l’acquisto della
partecipazione attribuito al dichiarante nelle ipotesi di cui all’art. 20 bis del TUIR, e le colonne 3, 5 e
seguenti non vanno compilate;
• colonna 5, va barrata la casella in caso di perdite riportabili in misura piena;
• colonna 6, va barrata la casella se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;
• colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società di comodo ai sensi
dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Detta quota deve essere indicata al netto delle
agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle
stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella
colonna 4, sia pari o superiore a detta quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito minimo non
può essere compensato con perdite di impresa;
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• colonna 9, l’ammontare della quota delle ritenute di acconto subìte dalla società partecipata imputabile
all’ente dichiarante e detraibile dall’imposta dovuta;
• colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
• colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.
11.3 SEZIONE II - DATI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA
La presente sezione deve essere compilata dall’ente o dalla società non residente in Italia che abbia aderito
al regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, a condizione che per gli utili distribuiti dalla
società trasparente non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero questa, se applicata, sia suscettibile di integrale
rimborso. Questa sezione è composta dai righi da RH5 a RH6, qualora il dichiarante partecipi a più di due
società deve compilare più moduli.
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
• colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
• colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
• colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno “–”) della società partecipata imputata al
dichiarante;
• colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili in misura piena;
• colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operative
ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse
società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata
nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “minimo”
non può essere compensato con le perdite d’impresa;
• colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
• colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
• colonna 11, la quota del credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti ovvero a utili
conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) dalla società
trasparente nei periodi anteriori all’esercizio dell’opzione;
• colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
• colonna 13, la quota di eccedenza di imposta (quadro RX, rigo RX1, colonna 5, del Modello REDDITI 2022
- SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata
al dichiarante;
• colonna 14, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al dichiarante.
Si precisa che, i redditi attribuiti dalle società trasparenti non possono essere abbattuti con le perdite pregresse
generatesi nei periodi d’imposta ante opzione.
11.4 SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DATI COMUNI ALLA SEZ. I E ALLA SEZ. II
Nel compilare i righi da RH7 a RH16, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato
entrambe le suddette sezioni, deve sommare gli importi esposti nei campi comuni.
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
Nel rigo RH7, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di
colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata
(codice 1 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4), e delle somme attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20 bis
del TUIR (codice 5), e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei righi
RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza
ai sensi dell’art. 115 del TUIR.
In colonna 1 va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito “minimo” (importi di colonna 8) dei
righi da RH1 a RH6).
Nel rigo RH8, va indicato l’importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite
derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice “1” di
colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicate nelle colonne 4, dei righi RH5
e RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi
dell’art. 115 del TUIR.
Nel rigo RH9, colonna 2, va indicata la differenza, tra l’importo di rigo RH7 colonna 2 e le perdite di cui al
rigo RH8, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH7, colonna 2. In ogni caso tale differenza non
può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.
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In colonna 1, vanno indicate le perdite del rigo RH8 che residuano dopo l’utilizzo in compensazione con il
reddito di rigo RH7, colonna 2.
Le perdite di cui alla colonna 1 del rigo RH9, al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei
quadri RC, RD e RF o RG, devono essere riportate nell’apposito prospetto “Perdite d’impresa non compensate”
del quadro RS.
Nel rigo RH10 va indicato l’importo delle perdite d’impresa del periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione (determinate nei quadri RF o RG o RC), fino a concorrenza della differenza tra l’importo di
rigo RH9, colonna 2 e l’importo di rigo RH7 colonna 1.
Nel rigo RH11 deve essere indicata la differenza fra l’importo del rigo RH9, colonna 2 e quello del rigo RH10.
L’importo di rigo RH11 può essere compensato con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi
precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da evidenziare nel
rigo RH12, colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nel rigo RH12,
colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.
Si precisa che, le perdite pregresse maturate nei periodi d’imposta ante opzione non possono essere utilizzate
per abbattere i redditi attribuiti dalle società trasparenti.
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS: “Perdite di impresa
non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo RH14, va indicata la differenza, tra l’importo di rigo RH11 e le perdite di cui alle colonne 1 e 2 del rigo
RH12, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH11.
In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.
Nel rigo RH15 va indicato il reddito derivante dalla partecipazione in società semplice (codice “2” e “6” di
colonna 2 dei righi da RH1 a RH4).
Nel rigo RH16 va indicata la somma degli importi dei righi RH14 e RH15, da riportare nell’apposito rigo
del quadro RN e/o PN.
11.5 SEZIONE IV - RIEPILOGO
Questa sezione è composta dai righi da RH17 a RH22.
In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6 necessari
per compilare il quadro RN e/o PN.
Nel rigo RH17 va indicata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH18, colonna 2, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6 e in colonna 1
vanno indicati i crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento. L’ammontare spettante va desunto dal
prospetto rilasciato dalla società partecipata.
Nel rigo RH19 va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi da RH5 a RH6.
Nel rigo RH20 va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH21 va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi da RH5 a RH6.
Nel rigo RH22 va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi da RH5 a RH6.
Nel rigo RH23 va indicato, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo
n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio della
trasparenza, l’ammontare delle imposte assolte dalle imprese o enti partecipati residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR,
sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o
delle partecipazioni cedute.
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12. QUADRO RL - ALTRI REDDITI
12.1 GENERALITÁ
Questo quadro è composto da due sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR.
Sezione II: riservato a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.
12.2 SEZIONE I-A REDDITI DI CAPITALE
Si ricorda che per gli enti non commerciali i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della
base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell’art.
4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, come modificato dall’art. 1, comma 655, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti fino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26
per cento del loro ammontare (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2017). Gli utili percepiti
formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono
alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 1, comma 2,
del decreto ministeriale 26 maggio 2017). Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da
partecipazioni non qualificate che da partecipazione qualificate, nonché ai proventi degli strumenti finanziari
partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto
di capitale o misto, indipendentemente dall’entità del rapporto.
Questa sezione deve essere compilata per dichiarare i redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta,
senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli. Vanno,
altresì, indicati, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione,
anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma
1, del TUIR che si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124 ).
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio
di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro in quanto concorrono alla
formazione del reddito d’impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
o ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l’intervento di
intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della
ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a
formare il reddito complessivo del percipiente.
Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società
di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o
l’oggetto principale dell’attività.
Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che
presentano le seguenti caratteristiche:
• la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una
partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o
dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
• la remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole
proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni
bilaterali contro le doppie imposizioni.
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione
del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il
prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di
capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione. Tra gli utili ed i
proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di
associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza il cui apporto sia costituito esclusivamente
da capitale o da capitale e da opere e servizi, nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del
capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
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In particolare indicare:
• nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero
residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato;
– il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1
del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di
controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei
limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR);
– il codice 3, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia
stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di
cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia
delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il
contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole.
– il codice 5, in caso di utili percepiti dagli enti non commerciali residenti o da una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che esercitano, senza scopo di lucro, in via
esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, nei settori indicati al comma 45 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per
cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178 del 2020);
• nella colonna 2:
– il 77,74% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati, percepiti nell’anno 2022, relativi a utili
e proventi equiparati prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, desumibili dalla relativa
certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3 o 4.;
– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati, percepiti nell’anno 2022, relativi a utili
e proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016,
desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3 o 4 (art.
1, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2017);
– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022 da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa
certificazione, qualora, nella colonna 1, sia stato indicato il codice 2.
– il 50% della somma degli utili, qualora, nella colonna 1, sia stato indicato il codice 5.
Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più
certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando
a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati. Se sono stati percepiti
utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2022.
In particolare indicare:
• nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti
(depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a
mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. A riguardo, si precisa che tali interessi si presumono
percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze
non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel
periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere
calcolati al saggio legale;
– il codice 2, in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile
o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni
annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
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– il codice 3, in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali
(pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
– il codice 4, in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia
assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali è istituito, istituiti negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il
codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;
– il codice 5, in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra
indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri
proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso
cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché
dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, ovvero dei proventi
derivanti dal mutuo di titoli garantito. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e
per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
– il codice 6, in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della
cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di
risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
– il codice 7, in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti
anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. n. 344 del 2003;
– il codice 8, in caso di redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righi da
RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subìte all’estero, per i quali il contribuente
abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l’apposita casella posta nei righi stessi. In tal caso
spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;
– il codice 9, in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero
(art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell’art. 32,
comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e dalla partecipazione a società di investimento
a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche
(art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in
misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d’imposta
o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale
si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. I redditi conseguiti dal fondo o dalla società
sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concorrono
alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati
escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione.
L’eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2, non deve essere compilata;
– il codice 10, in caso di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per
soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte
all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, o da istituti di pagamento rientranti
nell’ambito di applicazione dell’art.114 del medesimo testo unico, autorizzati dalla Banca d’Italia (art.
44, comma 1, lett. d-bis) del TUIR);
– il codice 11, in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto
stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano
a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano
essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73 del TUIR (art. 44, comma 1, lett. g-sexies,
del TUIR).
• nella colonna 2, l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
• nella colonna 3, l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL3, va indicata, nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2.
L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, deve essere riportato nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN.
L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nell’apposito
rigo del quadro RN e/o PN.
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12.3 SEZIONE I-B - REDDITI DI CAPITALE IMPUTATI DA TRUST
Nel rigo RL4 vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di
cui all’art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti
righi del quadro RN. Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere
compilato un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati
in ciascun rigo.
La casella “Trust estero” va barrata in caso di redditi attributi ai beneficiari da Trust trasparenti non residenti
privi di codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana. In tal caso la colonna 1 non va
compilata.
In particolare, va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del Trust;
• in colonna 2, il reddito imputato dal Trust. Per i redditi imputati da Trust trasparenti non residenti rilevano
anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34
del 20 ottobre 2022);
• in colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi
comuni di investimento;
• in colonna 4, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs.
n. 147 del 2015;
• in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
• in colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
• in colonna 7, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 8, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
• in colonna 9, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del
2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust
risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte imprese o enti partecipati residenti in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli
utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o
delle partecipazioni cedute;
• in colonna 10, l’ammontare relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive che può essere
scomputato dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462).
12.4 SEZIONE II - REDDITI DIVERSI
La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i “redditi diversi“ previsti nel Titolo I, capo VII, del
TUIR.
Nell’esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi
gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese
relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè
con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2022; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi
in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta, solo gli
importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Si precisa che l’art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che, per i beni dell’impresa concessi in
godimento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del
reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, ai sensi della lettera h-ter del comma 1 dell’art. 67 del
TUIR, introdotta dal comma 36-terdecies del citato art. 2. Tale reddito si considera conseguito alla data di
maturazione.
Nel rigo RL5, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta ed inerenti la vendita,
anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese
a renderli edificabili (art. 67. comma 1, lett. a), del TUIR).
Nel rigo RL6, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati compresi i terreni agricoli o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per
successione ) nonché, in ogni caso, quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (art. 67, comma
1, lett. b), del TUIR). In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della
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individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli
immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate
è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva prevista dalla legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s’intendono quelli qualificati
come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione
o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL5, colonna 2 (vendita di terreni ed edifici a seguito di
lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL6, colonna 2, (rivendita di beni
immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione
del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria, indicare il prezzo d’acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in
base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per i terreni
acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle
relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo
inerente nonché dell’imposta di successione.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno
calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con
ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi
d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Per gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Nel rigo RL7, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta per le cessioni a titolo oneroso
di partecipazioni sociali effettuate entro il 28 gennaio 1991, al netto delle spese inerenti ciascuna operazione.
Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.
Le spese di cui al rigo RL7, colonna 2, sono costituite dal relativo prezzo d’acquisto.
Nel rigo RL8, colonna 1, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni
volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione
coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione
e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento
danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro
interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e
che intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente
la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d’acconto, indicandola al rigo RL22.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’espropriazione di fatto che si verifica
quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a
realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato
una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che
siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture
urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli
strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di
specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la
ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Nella colonna 2, indicare il costo dei terreni di cui alla colonna 1, costituito dal prezzo di acquisto aumentato
di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo
di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato,
aumentato di ogni altro costo successivo inerente e dell’imposta di successione.
ATTENZIONE Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, nella colonna 2 dei righi
RL5, RL6 e RL8 occorre indicare la parte del costo o del valore di acquisto ovvero del valore della perizia
giurata di stima proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.
Nel rigo RL9, colonna 1, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i
redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.
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Nel rigo RL10, colonna 1, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, diversi da quelli
indicati in colonna 1A, riportando l’ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero
per il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o, in caso di difformità dei periodi di
imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato
a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo o in base a criteri
similari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese
eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo
i criteri stabiliti dall’art. 165 del TUIR.
Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel
Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di
deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare
l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta
il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. In colonna 1A, indicare i redditi degli immobili situati
all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE, tale reddito non deve essere sommato nel rigo RL20.
Nel rigo RL11, colonna 1, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno,
di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i
diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso. Per gli acquirenti a titolo gratuito
il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzione.
Nel rigo RL12, colonna 1, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, nonché le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche
parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58. In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci, ai
sensi della lett. h-ter del comma 1 dell’art.67 del TUIR.
Nel rigo RL13, colonna 1, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall’affitto o dalla
concessione in usufrutto dell’unica o di tutte le aziende possedute.
Nel rigo RL14, colonna 1, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende
precedentemente affittate o concesse in usufrutto.
Nella colonna 2, indicare il costo non ammortizzato relativo all’azienda ceduta di cui alla colonna 1.
Nel rigo RL15, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività
commerciali non esercitate abitualmente.
Nel rigo RL16, colonna 1, indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente.
Nel rigo RL17, indicare le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’art. 171,
comma 2, del TUIR, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 67, comma 1, lett. n), del TUIR.
Nel rigo RL18, colonna 1, indicare i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere.
Nel rigo RL19, indicare i redditi occasionali forfettizzati, di cui all’art. 71, comma 2-bis) del TUIR, ove è
previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di
attività agricole connesse eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 32 del TUIR.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura
pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di
servizi) dei corrispettivi. Nel rigo RL19, colonna 1 indicare l’importo complessivo dei corrispettivi percepiti;
nella colonna 2 indicare l’importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito indicare nelle rispettive colonne l’ammontare complessivo dei
corrispettivi percepiti e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel rigo RL20, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL5 a rigo RL19.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto, nella colonna 2 dei righi da RL5 a RL19 non
possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti
per ognuna delle operazioni eseguite.
Nel rigo RL21, indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi (rigo RL20
colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL20, colonna 2) che, va riportato nell’apposito rigo del quadro
RN e/o PN.
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Nel rigo RL22, indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprese quelle eventualmente sospese che,
sommato all’importo delle altre ritenute va riportato nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN.
ATTENZIONE Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare
un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei righi RL5, RL6, RL7, RL8, RL12, RL13, RL14,
RL15, RL16 e RL17 per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi e proventi,
l’importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà
essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, su richiesta di quest’ultimo.
13. QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE, REDDITI DERIVANTI DA SOGGETTI
CONTROLLATI NON RESIDENTI (ART. 167 DEL TUIR) -
RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI
13.1 SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nella presente sezione vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti
direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta
sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della
stessa natura (art. 18 del TUIR). L’imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo “1242 - imposta
sostitutiva sui redditi di fonte estera”. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione
sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
In questa sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
pubblici e privati e delle cambiali finanziarie, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista
dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel
periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle
disposizioni dell’art. 4, comma 2, del citato d.lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione
per la tassazione ordinaria. L’imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo “1239 - imposta
sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 4, comma 2, del
d.lgs. 239/96”.
In questa Sezione vanno altresì indicati i proventi di cui alla lett. g) dell’art. 44, comma 1, del TUIR derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla
direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, e il cui gestore sia soggetto
a forme di vigilanza nel paese estero nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e
negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ai quali non sia stata
applicata la ritenuta di cui all’art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Per effetto di
quanto previsto dall’art. 45, comma 1, terzo periodo, del TUIR detti proventi sono determinati valutando le
somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni
ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente sezione devono essere effettuati in base
alle modalità e ai termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Ciò premesso, nei righi da RM1 a RM3, indicare:
• nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata di seguito:
A. interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del
1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre
1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non
residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei
titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l’opzione per la
tassazione ordinaria;
B. proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, istituiti negli Stati membri della UE, conformi
alle direttive comunitarie, senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta;
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C. proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all’art. 7 del d.l. 8 gennaio
1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi
i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
D. proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a
partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
E. proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale
derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto
dall’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;
F. proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli
similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti,
qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
G. interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
H. altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente.
• nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere la tabella “Elenco dei
Paesi e territori esteri”);
• nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il
reddito è stato prodotto;
• nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
• nella colonna 5, l’imposta sostitutiva dovuta;
• nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il
credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.
Nel rigo RM4, con riferimento ai redditi di capitale di cui all’art. 4 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai
proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 percepiti, senza applicazione
della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, indicare:
• nella colonna 1, l’ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta
a titolo d’imposta;
• nella colonna 2, l’imposta dovuta.
Nel rigo RM5, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli
diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti
concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di
altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso
in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo
non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica
nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o
indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al termine entro il quale
l’amministrazione finanziaria può esercitare l’attività di accertamento ed esibita o trasmessa su richiesta
dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, nel presente rigo, indicare:
• nella colonna 1, l’ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d’imposta;
• nella colonna 2, l’importo della somma dovuta. Per il versamento deve essere utilizzato il codice tributo
“1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2 del decreto-legge
n. 323/1996 ”.
Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire
da tale data il comma 25, lett. b), dell’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4
dell’art. 7 del decreto-legge n. 323 del 1996. Il rigo RM5 deve essere tuttavia compilato per indicare i proventi
percepiti nel periodo d’imposta 2022, anche se maturati al 31 dicembre 2011.
13.2 SEZIONE II - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA
La presente sezione deve essere compilata:
1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di un soggetto controllato non residente ai sensi
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dell’art. 167, comma 6, del TUIR (c.d. CFC), dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. REDDITI
2023 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per
interposta persona, il controllo di una CFC, in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta,
agli utili di quest’ultima;
2) nel caso di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui
al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di
cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter), per la quale non
sussista l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167. In tal caso, il reddito della predetta stabile
organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella
presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine “CFC” si fa riferimento anche alle
stabili organizzazioni di cui al presente punto);
3) nel caso in cui al dichiarante sia stata attribuita, in qualità di socio, una quota di reddito di una società
trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso
il dichiarante deve indicare il reddito ad essa attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
4) nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un
soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso
il dichiarante deve indicare il reddito ad essa attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione della CFC con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e
comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società (comma 8 dell’art. 167
del TUIR).
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC dei quali possiede partecipazioni deve
essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna CFC.
Pertanto, nei righi da RM6 a RM9, deve essere indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della CFC nella sezione II-A del
quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi della CFC ed il dichiarante,
quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione,
la presente colonna va compilata unicamente nelle ipotesi sub 3) e sub 4), riportando il codice fiscale del
soggetto trasparente cui il dichiarante partecipa in qualità di socio e nella colonna 2 la quota di reddito
imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili;
• in colonna 2, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o
indiretta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del modello REDDITI 2023. Nei
casi sub 3) e 4), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all’art. 115 del TUIR o dal
soggetto di cui all’art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, per la parte proporzionale
alla sua partecipazione agli utili;
• in colonna 3, l’aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al
rapporto tra l’imposta di cui al rigo RN19 e il reddito imponibile di cui al rigo RN16, comunque non
inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società. In caso applicazione della disciplina
CFC agli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) non residenti in Italia l’aliquota è pari al
26 per cento.
• in colonna 4, l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
• in colonna 5, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2,
fino a concorrenza dell’importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto
trasparente di cui all’art. 115 del TUIR o di cui all’art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale
colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all’estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
• in colonna 6, l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
La casella di colonna 7 deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una
stabile organizzazione all’estero (art. 168-ter del TUIR).
Nel rigo RM10, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1, in caso di utilizzo di più moduli, deve essere
indicato:
• in colonna 1, la somma degli importi di colonna 6 dei righi da RM6 a RM9;
• in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione,
l’utilizzo in compensazione (rigo RX6);
• in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs.
n. 241 del 1997;
• in colonna 4, l’importo degli acconti versati con il mod. F24 (Per il calcolo degli acconti, si veda il paragrafo
“acconti” delle istruzioni generali comuni ai modelli REDDITI);
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• in colonna 5, l’importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati
nelle colonne da 1 a 4.
Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l’importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere
dal segno “–“) e riportare lo stesso nel rigo RX8 del quadro RX, della presente dichiarazione.
I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con
le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il
versamento dell’imposta (IRES) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al
primo acconto il codice tributo 2115.
13.3 SEZIONE III - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL’ART. 2, D.L. N. 282/2002 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Nella Sezione III vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati
ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, secondo le disposizioni previste dall’art. 7, della legge n. 448 del 2001.
Nei righi RM11 e RM12 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta relativo alla presente
dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e
dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia
giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva. Possono essere oggetto di
rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato
con perizia giurata di stima redatta entro il 15 novembre 2022 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 14 per
cento, o la prima rata, è stata versata entro il 15 novembre 2022 (art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n.
282 del 2002, come modificato dall’art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17).
Le disposizioni dell’art. 7 della citata legge n. 448 del 2001, si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare nei predetti righi i dati relativi
alla rideterminazione del valore dei medesimi terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, per i quali il
valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15 novembre 2023 e l’imposta
sostitutiva, nella misura del 16 per cento, o la prima rata, deve essere versata entro il 15 novembre 2023 (art.
2, comma 2, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dall’art. 1, commi 108 e 109, della
legge n. 197 del 2022).
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un’unica soluzione
oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima
data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da
versare contestualmente a ciascuna rata. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni,
possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti
procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già
presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando
dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate. Nel caso di comproprietà
di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve
dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore
del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la
compilazione dei righi, indicare:
• nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
• nella colonna 2, l’aliquota applicata;
• nella colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta;
• nella colonna 4, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di
rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta
sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
• nella colonna 5, l’imposta da versare pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 3 e quella
di colonna 4 qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
• nella colonna 6 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare indicato nella
colonna 5 è stato rateizzato;
• nella colonna 7, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare indicato
nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.
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14. QUADRO RQ - ALTRE IMPOSTE
14.1 SEZIONE I - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI E
CESSIONI AI CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)
La sezione va compilata dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o
aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell’art.
8 della legge n. 342 del 2000 assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l’aliquota del 19 per cento.
Nel rigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di
cui all’art. 32 del d.lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle
partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o
ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).
Nel rigo RQ2 vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali
effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle
associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del d.lgs. n. 241
del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.
Nel rigo RQ3 va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righi RQ1 e RQ2.
Nel rigo RQ4 va indicata l’imposta sostitutiva risultante dall’applicazione dell’aliquota del 19 per cento
all’ammontare indicato nel rigo precedente.
Nel rigo RQ5, vanno indicati i crediti di imposta concessi alle imprese.
Nel rigo RQ6, va indicata l’eccedenza ricevuta ai sensi dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
Nel rigo RQ7, va indicata l’eccedenza dell’IRES.
Nel rigo RQ8 va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei righi da RQ5 a RQ7. Per il versamento
dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo – 2728 – “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF – Art. 8 della legge
21 novembre 2000, n. 342”.
14.2 SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER CONFERIMENTI IN SIIQ E SIINQ (COMMIDA 119 A 141-
BIS DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)
La sezione va compilata dagli enti, società e associazioni conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma
137 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) in alternativa alle ordinarie
regole di tassazione, l’applicazione di un’imposta del 20 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, in caso di plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di
immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo
d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui
ai commi da 119 a 141-bis dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 citata (“SIIQ”). Tra i soggetti conferitari
vanno incluse anche le società per azioni non quotate residenti nel territorio dello Stato (SIINQ), svolgenti
anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge
finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni svolgenti in via prevalente la predetta
attività di locazione immobiliare anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso
l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.
Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007:
• agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
• ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano
ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d’imposta
del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime
società abbiano optato per il regime speciale.
Le disposizioni fiscali del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società
di investimento a capitale fisso (SICAF), per effetto dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
L’imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione ad immobili non destinati alla locazione.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento,
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da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.
L’imposta sostitutiva è applicata dalla società conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell’accesso al
regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007, come introdotto dall’art. 20, comma1,
lett. b) del d.l. n. 133 del 2014). Qualora l’accesso al regime speciale non si realizzi, l’imposta è rideterminata
e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla presentazione dell’opzione
e l’imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d’imposta utilizzabile ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine nei righi da RQ11 a RQ12 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;
• in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su
immobili.
Nel rigo RQ13 colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle
plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei
righi da RQ11 a RQ12; l’imposta da versare va indicata in colonna 2,
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il
codice tributo 1121, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.
In tal caso, nel rigo RQ14 va indicato l’importo della prima rata.
L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del
tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna
delle predette rate.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti ai fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere
utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod.
N.” posta in alto a destra.
14.3 SEZIONE IV - IMPOSTE SOSTITUTIVE PER DEDUZIONI EXTRACONTABILI (ART. 1, COMMA 48 DELLA
LEGGE N. 244 DEL 2007)
L’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha modificato l’art.
109, comma 4, lett. b), del TUIR, col quale si dispone, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito
prospetto (quadro EC) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli
accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in
locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto
e quinto periodo, del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del
2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) interviene sul regime fiscale
delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei
beni e degli altri elementi possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo
fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di
5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi
omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righi RQ15, RQ16 e RQ17.
Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi
d’imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote
progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva
nei precedenti periodi d’imposta.
L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascuna classe omogenea oggetto di
riallineamento, l’intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti al termine del periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione dei redditi.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni
attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato decreto l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta la disapplicazione,
in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo
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periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti
delle medesime differenze agli effetti dell’IRAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione
d’imposta.
Il prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze originate dalle deduzioni
extracontabili pregresse.
Nei righi da RQ15 a RQ17, vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili oggetto di
riallineamento ricompresi nelle colonne da 1 a 3 del rigo RF6 (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi
da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata
espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa) ed in particolare i singoli importi relativi:
• nel rigo RQ15, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, a impianti e macchinari, colonna 3, ai fabbricati
strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca e sviluppo e, colonna 6,
all’avviamento;
• nel rigo RQ16, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligazionari e similari,
colonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni del circolante;
• nel rigo RQ17, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese lavori ciclici,
colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo operazioni e concorsi a premio e,
colonna 5, al fondo per imposte deducibili.
Nella colonna 7 dei righi da RQ15 a RQ17 va indicato l’importo corrispondente alla somma delle colonne
da 1 a 6 dei predetti singoli righi.
Nel rigo RQ18, colonna 1, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fiscali assoggettati ad imposta
sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei righi da RQ15 a RQ17. L’imposta sostitutiva dovuta,
da indicare in colonna 3, va determinata applicando all’importo di colonna 1 le aliquote del 12, 14 e 16
per cento, secondo gli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che nel caso
in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente in periodi d’imposta
precedenti in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote
progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a
imposta sostitutiva, da indicare in colonna 2 del presente rigo.
Si fa presente, inoltre, che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali
indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio
dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali
relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al 30 per cento,
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con
riferimento al quale è stata esercitata l’opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per
cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai
due periodi d’imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del
2,5 per cento annuali.
A tal fine nel rigo RQ19 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’importo
indicato al rigo RQ18, colonna 3.
Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali esercitate in periodi
d’imposta diversi. Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva
produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’articolo 1, comma
4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l’opzione per la disciplina. A partire dalla stessa
data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione
d’imposta.
14.4 SEZIONE XII - TASSA ETICA
La sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita
e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione
dell’addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 modificato dall’art. 31, comma 3, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2. Il medesimo art. 31 del predetto decreto-legge ha, inoltre, modificato il citato comma
466, disponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti
atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009.
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A tal fine alla colonna 1 del rigo RQ49 va indicato l’ammontare del reddito complessivo netto
proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle predette attività.
Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili
in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare
dell’addizionale, pari al 25 per cento dell’importo di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicata
l’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente che non è
stata chiesta a rimborso, ma riportata in compensazione e in colonna 4 l’eccedenza indicata in colonna 3 e
utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione. Nella
colonna 5, va indicata la somma degli acconti versati.
La colonna 6 e la colonna 7 vanno compilate per indicare l’imposta a debito o a credito, pari al risultato
della seguente somma algebrica:
RQ49 col. 2 – RQ49 col. 3 + RQ49 col. 4 – RQ49 col. 5
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito). Tale imposta va versata
utilizzando il codice tributo 2006.
Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito).
Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, pertanto
deve essere riportata nel rigo RX13, colonna 2.
14.5 SEZIONE XVIII - MAGGIORAZIONE IRES PER I SOGGETTI DI COMODO
(DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)
L’art 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto una maggiorazione di 10,5 punti percentuali all’aliquota
dell’IRES di cui all’art. 75 del TUIR.
La maggiorazione è dovuta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (17 settembre 2011), dai soggetti:
• indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
• che, pur non ricorrendo i presupposti di cui ai punti precedenti, devono dichiarare una quota di reddito
imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del TUIR dai soggetti indicati dall’articolo 30, comma 1,
della citata legge n. 724 del 1994; su detta quota di reddito, infatti, trova comunque applicazione la
maggiorazione.
Nel rigo RQ62 va indicato:
• in colonna 1, il reddito d’impresa da assoggettare alla maggiorazione del 10,5 per cento, compreso il
reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del TUIR dai soggetti indicati dall’articolo 30,
comma 1, della legge n. 724 del 1994, già al netto delle perdite d’impresa di periodo o pregresse
utilizzabili a scomputo del suddetto reddito per effetto dell’art. 30, comma 3, ultimo periodo, della citata
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni. In tale importo, inoltre, va considerato
l’ammontare del credito d’imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni
d’investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Ai fini della
determinazione dell’importo da indicare relativo al credito d’imposta sui proventi derivanti dalla
partecipazione a OICVM, si rinvia a quanto previsto dall’art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il reddito da indicare
nella presente colonna non tiene conto delle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate nel quadro
RF e relative all’applicazione dell’art. 96 del TUIR in quanto valgono, a tali fini, le variazioni fiscali
determinate nei righi da RQ63 a RQ67;
• in colonna 2, dai soggetti che fruiscono del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147
del 2015, l’ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, sugli utili maturati
durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle
partecipazioni cedute;,
nonché dell’importo indicato
• in colonna 3, la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 e 2,
nel rigo RS85, colonna 4, di tutti i moduli compilati;
• in colonna 6, l’ammontare della deduzione per investimenti in start-up pari alla somma di rigo RS164 e
RS167, colonne 2 e 3, fino a concorrenza dell’importo di cui a colonna 3 del presente rigo;
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• in colonna 7, l’ammontare dell’eventuale deduzione ACE di cui al rigo RS85, colonna 2, fino a concorrenza
dell’importo di cui a colonna 3 al netto dell’importo indicato in colonna 6 del presente rigo (ad eccezione
del caso in cui sia barrata la casella “Art. 84, c. 1, TUIR – RS85”);
• in colonna 8, l’ammontare deducibile di cui al rigo RS290, colonna 5, e di cui al rigo RS292, colonne da
1 a 4, fino a concorrenza dell’importo di cui alla colonna 3, al netto degli importi indicati nelle colonne 6
e 7 del presente rigo;
• in colonna 9, l’imponibile da assoggettare a maggiorazione pari alla differenza tra l’importo di colonna
3 e quello di colonna 6 e di colonna 7 e 8. Il reddito imponibile è aumentato dell’importo corrispondente
all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti, ai sensi
dell’art. 6, comma 4 del d.m. 7 maggio 2019, di cui al rigo RS175, colonna 1 (“Recupero per decadenza”
Start-up).
• in colonna 10, l’imposta pari al 10,5 per cento dell’importo della colonna 9. L’imposta è aumentata
dell’importo degli interessi di cui al rigo RS175, colonna 2 (“Recupero per decadenza” Start-up).
• in colonna 11, la detrazione per investimenti in start up, pari alla somma degli importi di rigo RS171
colonna 2, di tutti i moduli compilati, e di rigo RS172, colonne 3 e 4, fino a concorrenza dell’importo di
colonna 10, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell’IRES “ordinaria”;
• in colonna 13, gli importi delle detrazioni d’imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN, rigo RN20),
compresa la detrazione per investimenti in start up di colonna 11 fino a concorrenza dell’importo di colonna
10, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell’IRES “ordinaria”;
• in colonna 14, l’ammontare dell’imposta netta pari alla differenza tra la colonna 10 e la colonna 13;
• in colonna 15, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d’imposta per i proventi da fondi comuni
di investimento, ai crediti per imposte estere e alle ritenute subite (si vedano le istruzioni al quadro RN), al
netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell’IRES “ordinaria”;
• in colonna 16, fino a concorrenza dell’importo della colonna 14, al netto dell’importo di colonna 15,
l’ammontare dei crediti d’imposta di cui al quadro RU, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a
scomputo dell’IRES “ordinaria”;
• in colonna 17, l’ammontare dell’eccedenza dell’imposta, della quale il contribuente ha chiesto, nella
precedente dichiarazione, l’utilizzo in compensazione;
• in colonna 18, l’importo dell’eccedenza di cui alla colonna 17 utilizzato entro la data di presentazione
della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n 241del 1997;
• in colonna 19, l’importo degli acconti versati;
• in colonna 20, l’ammontare dell’imposta rateizzata a seguito del trasferimento all’estero indicata nel quadro TR;
• in colonna 21, l’importo della maggiorazione IRES, se dovuta, corrispondente alla seguente somma
algebrica, qualora positiva:
colonna 14 – colonna 15 – colonna 16 – colonna 17 + colonna 18 – colonna 19 – colonna 20.
L’eventuale credito, corrispondente alla predetta somma algebrica, qualora negativa, va riportato nella
colonna 22 senza essere preceduto dal segno meno.
I successivi righi da RQ63 a RQ67 devono essere compilati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di enti non commerciali non residenti ai fini del calcolo degli ammontari degli interessi passivi deducibili,
dell’eccedenza di ROL riportabile e degli interessi attivi riportabili (art. 96 del TUIR).
Si considerano richiamate le istruzioni fornite al paragrafo 9.4 del quadro RF.
14.6 SEZIONE XX– IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ
DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI
E NAVI DA DIPORTO (ART. 49-BIS DEL D.LGS. N. 171/2005)
La sezione va compilata dai titolari non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero dagli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma
occasionale, attività di noleggio delle predette unità e che esercitano l’opzione prevista dal comma 5 dell’art.
49-bis del decreto-legislativo 18 luglio 2005,n. 171 (come modificato dall’art. 23 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).
Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva dell’IRES e delle relative addizionali, nella misura
del 20 per cento, i proventi derivanti dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a
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quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative
all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell’IRES. Per il versamento dell’imposta dovuta va utilizzato il codice tributo 1847.
In particolare, nel rigo RQ70 indicare:
• in colonna 1, l’ammontare dei proventi totali derivanti dall’attività di noleggio;
• in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell’importo indicato in colonna 1.
I soggetti che determinano il reddito d’impresa compilando il quadro RF devono escludere dall’utile d’esercizio
i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29
nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio e
nel rigo RF44 va riportato l’ammontare dei proventi derivanti dall’attività di noleggio.
L’acconto relativo all’IRES è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 del citato art.
49-bis.
14.7 SEZIONE XXI – ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI IVA -
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla
disciplina ISA, compilano la presente sezione. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente
maggior volume d’affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica,
tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
La dichiarazione degli importi in argomento non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione
che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RQ80, devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e,
nella colonna 2, la relativa imposta.
I dati relativi agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli
appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).
14.8 SEZIONE XXIII – RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
L’ art. 12-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, ha previsto che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’art. 1, commi
696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito “legge”), alle condizioni ivi stabilite, possa
essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019,
al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell’art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti,
rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre
2023 o del 1° dicembre 2024.
Ai fini dell’attuazione delle citate disposizioni, il comma 702 dell’art. 1 della legge fa rinvio, in quanto
compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a quelle del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché alle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi
475, 477 e 478 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La sezione XXIII-A va compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio e che, anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e a ad ogni altra disposizione
di legge, si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II
del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, va eseguita
nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre
2020 o al 31 dicembre 2021.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale
riserva designata con riferimento alla legge. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si
considera riconosciuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
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riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni
ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
Nel rigo RQ86 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili
e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ87 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non
ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento
dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ88 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in
società controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di
colonna 1.
La sezione XXIII-B va compilata dai soggetti che, ai sensi del comma 702 dell’art. 1 della legge, si sono
avvalsi della facoltà di cui all’art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 di affrancare ai fini fiscali i
maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, a condizione
che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall’art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora
presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.
Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell’imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell’art. 1 della legge, è vincolata una riserva in sospensione di
imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.
Nel rigo RQ89 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili
e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ90 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non
ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento
dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ91 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società
controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ92, colonna 1, va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi
di cui alla colonna 2 dei righi da RQ86 a RQ91.
L’imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell’art. 1 della legge è versata, per importi complessivi fino a
3.000.000 di euro, in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi
superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta
con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento
della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo,
le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui
redditi, per i periodi d’imposta successivi. In tal caso, nel rigo RQ92, colonna 2, va indicato l’importo
della prima rata.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1811.
La sezione XXIII-C è riservata:
• ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali
possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
• ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva
vincolata in sospensione d’imposta ai fini fiscali.
L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP
e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva di cui al comma 698 dell’art.
1 della legge è versata, per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di tre rate di pari
importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con
scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di
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sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte
sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel rigo RQ93, in colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in colonna
2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna 1. In caso di versamento rateale, in
colonna 3 va indicato l’importo della prima rata. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il
codice tributo 1813.
14.9 SEZIONE XXV – UTILI E RISERVE DI UTILE
Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma
1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente
o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione nella presente sezione XXV
(art. 1, commi 87 a 95, della legge n. 197 del 2022).
I contribuenti possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota
del 9 per cento, dei predetti utili e riserve di utile. L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono
le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa.
L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato
nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi
siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In
caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per
cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 9 per cento e
l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota ridotta al 6 per cento. Tale versamento è effettuato
entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di
riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio.
L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata
estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni
indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR.
L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte
dei relativi utili e riserve di utile. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che
applicano il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR.
Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.
Nei righi da RQ98 a RQ100:
• in colonna 1, va indicato il codice di identificazione fiscale del soggetto partecipato di cui all’art. 73,
comma 1, lettera d), del TUIR, ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito,
il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa, i cui utili o riserve di utili sono oggetto
dell’opzione;
• in colonna 2, va indicata la denominazione del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d),
del TUIR;
• in colonna 3, va indicato l’indirizzo completo della sede legale estera;
• in colonna 4, va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi
e territori esteri”);
• in colonna 5, va barrata la casella denominata “Partecipazione indiretta” in caso di partecipazione
indiretta per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR;
• in colonna 6, va indicato l’ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali si intende esercitare
l’opzione;
• in colonna 7, va barrata la casella denominata “Tipo” nel caso in cui l’opzione è esercitata con riguardo
solo a una parte degli utili e riserve di utile relativi al medesimo soggetto partecipato, riferita alla quota di
partecipazione detenuta;
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• in colonna 8, va indicato: il codice 1, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 9 per cento, il
codice 2, in caso di applicazione dell’aliquota ridotta del 6 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 89, della
legge n. 197 del 2022;
• in colonna 9, va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla percentuale di cui in colonna 8
applicata all’ammontare indicato in colonna 6.
Nel rigo RQ101, va indicata l’imposta sostitutiva dovuta complessiva: in colonna 1, la somma delle colonne
9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 1 nella colonna 8
dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli
compilati, dove sia stato indicato il codice 2 nella colonna 8 dei predetti righi.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
14.10 SEZIONE XXVI – AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR
La sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, sui redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1,
lett. g), del TUIR e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del medesimo testo unico derivanti
dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
(art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto,
l’opzione è esercitata nella presente dichiarazione dei redditi.
L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute
alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione non può essere
esercitata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali
sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
L’imposta va calcolata sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il
costo o valore di acquisto o di sottoscrizione e va versata entro il termine per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RQ105 va indicato:
• in colonna 1, il valore delle quote o azioni in OICR alla data del 31 dicembre 2022 per i quali si opta per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva;
• in colonna 2, il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione delle quote o azioni di cui in colonna 1;
• in colonna 3, la differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2;
• in colonna 4, l’imposta sostitutiva del 14 per cento calcolata sull’importo di colonna 3.
15. QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
CALCOLO DELL’IRES
15.1 IRES
ATTENZIONE I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell’agevolazione per le Zone Franche
Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell’apposito
prospetto del quadro RS.
Nei righi da RN1 a RN11, vanno riportati i redditi soggetti all’IRES, desunti dagli altri quadri.
Nel rigo RN12, va indicato l’ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei
precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal
reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG. In tale
rigo vanno, altresì, indicati i canoni di locazione non riscossi dall’ente locatore nei periodi d’imposta di
riferimento e percepiti successivamente nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art.
26, comma 1, del TUIR).
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Nel rigo RN13, colonna 1, va indicato l’ammontare del reddito minimo derivante dall’applicazione della
disciplina sulle società di comodo (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) come risulta dal quadro
RH, rigo RH7 colonna 1, e dal maggiore importo che risulta nei quadri RS, rigo RS57 o quadro RF, rigo
RF58, colonna 1 o quadro RG, rigo RG26, colonna 1.
In colonna 3, va indicato l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati
dall’art. 14, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al
comma 3 del citato art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, nonché l’importo delle erogazioni liberali, delle donazioni
e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art.
1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest’ultimo importo
va evidenziato anche in colonna 2.
In colonna 4, va indicato l’ammontare della deduzione per investimenti in start-up innovative di cui ai righi
RS164 e RS165.
In colonna 5, va indicato fino a concorrenza della somma dei redditi d’impresa determinati nei quadri RC,
RD, RF o RG e RH, al netto dell’importo indicato in colonna 4, l’ammontare della deduzione “ACE”, di cui
al rigo RS84, colonna 4 (ad eccezione del caso in cui sia barrata la casella “Art. 84, c. 1, TUIR – RS84”).
In colonna 6, va indicato l’ammontare del reddito complessivo, risultante dalla somma dei righi da RN1 a
RN12 diminuito degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5.
Nel rigo RN14, va indicato:
• in colonna 1, il credito d’imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di
investimento;
• in colonna 2, dai soggetti che fruiscono del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147
del 2015, l’ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, sugli utili maturati
durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle
partecipazioni cedute;
• in colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e dell’importo di colonna 8 del rigo RS84
di tutti i moduli compilati.
Nel rigo RN15, colonna 1, vanno indicati, fino a concorrenza dell’importo risultante dalla somma dei righi
RN13, colonna 6, e RN14, colonna 3 gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo
d’imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS al rigo RS31. In colonna 2, va
indicato l’ammontare deducibile dal reddito complessivo netto di cui al rigo RS290. In colonna 3, la somma
degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Il reddito imponibile è aumentato dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla
formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio
2019, di cui al rigo RS174, colonna 4 (“Recupero per decadenza” Start-up).
Nel rigo RN16, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:
rigo RN13, colonna 6 + rigo RN14 colonna 3 – rigo RN15, col. 3 + rigo RS174, colonna 4
Nel rigo RN17, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto all’aliquota ordinaria del 24 per cento e in
colonna 2 la relativa imposta.
Nel rigo RN18, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad aliquota agevolata, in colonna 2 l’aliquota
ed in colonna 3 l’imposta relativa.
Nel rigo RN19, va indicata l’imposta relativa al reddito imponibile del rigo RN16 ed uguale alla somma di
rigo RN17, colonna 2 e RN18, colonna 3. L’imposta è aumentata dell’importo della detrazione fruita e degli
interessi di cui al rigo RS174, colonne 2 e 5 (“Recupero per decadenza” Start-up).
Nel rigo RN20, colonna 6, va indicato, fino a concorrenza del rigo RN19:
• il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta indicati nel quadro RS rigo RS43;
• la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche, indicata nel quadro RS, rigo RS523;
• le donazioni in favore dell’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova, di cui all’art. 8, comma 3,
della legge 6 marzo 2001, n. 52, fino ad un importo non superiore al 30 per cento dell’imposta lorda
dovuta di cui al rigo RN19; quest’ultimo importo va, altresì, indicato in colonna 1;
• la detrazione per le spese di riqualificazione energetica indicata nell’apposito prospetto del quadro RS,
rigo RS520; quest’ultimo importo va, altresì, indicato in colonna 2;
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• la detrazione per le spese riguardanti interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per le spese relative
agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti indicata nel
quadro RS, rigo RS152. Tale importo va, altresì, evidenziato in colonna 3;
• la detrazione spettante per investimenti in start-up di cui ai righi RS171, colonna 2 e RS172 al netto degli
utilizzi nel quadro RQ; tale ammontare va, altresì, indicato in colonna 4;
• la detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, indicata nel quadro RS, rigo RS422; tale importo va evidenziato anche
in colonna 5.
Nel rigo RN21, va indicato il risultato della seguente operazione RN19 – RN20, colonna 6.
Nel rigo RN22, va indicato l’importo pari al 19 per cento degli oneri rimborsati, qualora, per gli stessi, l’ente
dichiarante abbia fruito della detrazione d’imposta.
Nel rigo RN23, va indicato l’importo del credito d’imposta derivante dalla partecipazione ai fondi comuni
di investimento, pari all’importo di rigo RN14, colonna 1 (si ricorda che comunque tale importo non può
eccedere l’imposta netta di cui al rigo RN21).
Nel rigo RN24, va indicato il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 dei righi da RS58 a RS59 di cui al
quadro RS nonché nelle colonne 11 dei righi RH5 e RH6 e la somma dei crediti per le imposte pagate
all’estero come esposte nel rigo CE26.
Nel rigo RN25, vanno indicati:
• in colonna 1, il credito d’imposta di cui all’art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Sisma in Abruzzo) pari all’importo
indicato nella colonna 5 del rigo RS67, fino a concorrenza dell’imposta netta di cui al rigo RN21. Nel
caso in cui siano stati compilati più righi RS67, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la
somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati;
• in colonna 2, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus), di cui
all’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, pari alla somma dell’importo indicato nel rigo RS251, colonna 1, e un terzo degli importi
indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo fino a concorrenza dell’imposta netta diminuita degli
altri crediti d’imposta;
• in colonna 3, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus), di cui
all’art.1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari all’importo indicato nel rigo RS252, colonna
1, fino a concorrenza dell’imposta netta diminuita degli altri crediti d’imposta;
• in colonna 4, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport
bonus), pari alla somma dell’importo indicato nel rigo RS253, colonna 1, e un terzo dell’importo indicato
nella colonna 2 del medesimo rigo fino a concorrenza dell’imposta netta diminuita degli altri crediti
d’imposta;
• in colonna 5, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, per interventi su edifici e
terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero
di aree dismesse di proprietà pubblica (Bonus bonifica ambientale), pari alla somma dell’importo indicato
nel rigo RS254, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo, fino
a concorrenza dell’imposta netta diminuita degli altri crediti d’imposta;
• in colonna 6, il credito d’imposta indicato nel rigo RS470, colonne 1 e 2, fino a concorrenza dell’imposta
netta diminuita degli altri crediti d’imposta;
• in colonna 7, il credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni ITS
Academy, di cui all’art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, pari alla somma dell’importo
indicato nel rigo RS255, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo
rigo, diminuita dell’importo indicato nella colonna 5 del rigo RS255, fino a concorrenza dell’imposta netta
diminuita degli altri crediti d’imposta;
• in colonna 8, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del
Terzo settore (Social bonus), di cui all’art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
pari alla somma dell’importo indicato nel rigo RS256, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle
colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo, fino a concorrenza dell’imposta netta diminuita degli altri crediti
d’imposta;
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• in colonna 9, gli altri crediti, tra i quali:
– il credito d’imposta di cui all’art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all’art. 26, comma 5, della
legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione
previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
– il credito d’imposta previsto dall’art. 26, comma 1, del TUIR.
• in colonna 10, la somma degli importi indicati nelle precedenti colonne.
Nel rigo RN26, colonna 3, va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto subite, compreso l’ammontare
delle ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex
UNIRE), quale incentivo all’allevamento (risultante dalla certificazione in possesso del dichiarante) nonché
altre ritenute che non trovano collocazione nei quadri interni. Queste ultime vanno indicate anche in colonna
1. La colonna 2 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle ritenute, attribuite
dalle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRES. In questo caso nella presente
colonna indicare l’ammontare delle ritenute non utilizzate.
Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all’art. 5 del TUIR in
compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal
presente quadro emerge un’imposta a debito (rigo RN34 compilato). L’importo indicato in questa colonna
non può eccedere l’ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.
L’importo di colonna 2 va riportato anche in colonna 3.
Nel rigo RN27, va indicato il totale dei crediti e delle ritenute risultanti dalla seguente somma algebrica:
RN23 + RN24 + RN25, col. 10 + RN26, col. 3- RN26, col. 2
Nel rigo RN28, va indicata l’imposta dovuta oppure la differenza con il segno “ – ” a favore del dichiarante
risultante dalla seguente operazione:
RN21 + RN22 – RN27.
Nel rigo RN29, va indicato, fino a concorrenza dell’importo di rigo RN28, l’ammontare dei crediti d’imposta
di cui al quadro RU.
Nel rigo RN30, va indicato l’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione
(rigo RX1, colonna 5, del Mod. “REDDITI 2022 ENC”).
Nel rigo va compresa anche l’eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115.
Nel rigo RN31, va indicato l’importo dell’eccedenza di cui al rigo RN30, utilizzato entro la data di
presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito.
Gli importi a debito possono derivare sia dall’IRES che da altri tributi o contributi (somme riportate nella
colonna “importi a credito compensati” del Modello di pagamento Mod. F24).
Nel rigo RN32, va indicata, in caso di Trust misto, la quota dell’eccedenza di cui al rigo RN30, al netto
dell’importo indicato al rigo RN31, attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel quadro PN, rigo PN13.
Nel rigo RN33, vanno indicati i seguenti importi:
• colonna 1, l’ammontare delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall’ente o società
appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento dell’acconto dell’IRES;
• colonna 2, l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato
dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462);.
• colonna 3, l’importo degli acconti versati dal contribuente;
• colonna 4, la quota degli acconti versati dal contribuente che è stata ceduta alla società già trasparente
fuoriuscita dal regime di cui all’art. 115 del TUIR, evidenziata nel rigo RS60, colonna 4;
• colonna 5, l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione
e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate
somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di
crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale
previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto
di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d’imposta relativo
alla presente dichiarazione;
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• colonna 6, il risultato della seguente somma algebrica:
RN33, col. 1 + RN33, col. 2 + RN33, col. 3 - RN33, col. 4 + RN33, col. 5.
Nel rigo RN34, vanno indicati i seguenti importi:
• colonna 1, l’imposta rateizzata di cui al rigo TR2, colonna 3 secondo le istruzioni ivi riportate;
• colonna 2, l’ammontare delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall’ente o società
appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante utilizza per il versamento a saldo dell’IRES;
• colonna 3, l’ammontare dell’imposta dovuta e risultante dalla seguente formula:
rigo RN28 – rigo RN29 – rigo RN30 + rigo RN31 + rigo RN32 – rigo RN33, colonna 6 – rigo RN34,
colonna 1 – rigo RN34, colonna 2.
Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.
Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l’importo da riportare nella
colonna 1 del quadro RX1 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro
DI. Nel caso in cui detto credito risulti maggiore dell’imposta a debito la differenza, in valore assoluto, va
riportata nella colonna 2 del rigo RX1. Se invece il risultato di tale operazione (senza considerare l’importo del
rigo RN34, colonna 1) è negativo, esso va indicato nel rigo RN35, senza segno “–”, come imposta a credito.
Nel rigo RN36, va indicata la parte dell’IRES che il contribuente cede a società o ente appartenente allo
stesso gruppo, ai sensi dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, da riportare nel rigo RK1 del quadro RK.
Nel rigo RN37, va indicata la somma delle eccedenze IRES di cui al rigo RN35 al netto di quanto indicato
nel rigo RN36, utilizzate in compensazione del pagamento delle imposte sostitutive derivanti da maggiori
valori per conferimenti a CAF (rigo RQ7).
Nel rigo RN38, va indicata l’eccedenza di credito della presente dichiarazione risultante dalla differenza
tra RN35 – RN36 – RN37, da riportare nel rigo RX1, colonna 2, del quadro RX. Se è stato compilato almeno
un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l’importo da riportare nella colonna 2 del quadro
RX1 deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006),
l’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo,
non è rimborsabile se i relativi importi non superano euro 12,00.
16. QUADRO PN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST
16.1 GENERALITÀ
Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. “Trust trasparenti”) che ai sensi
dell’art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione
alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza
dover liquidare l’imposta.
In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. “Trust opachi”) i redditi conseguiti sono attribuiti al Trust
stesso che deve provvedere a liquidare l’imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.
Se l’atto istitutivo del Trust prevede che una parte del reddito resti nella disponibilità del Trust e una parte
invece sia attribuita ai beneficiari individuati (cd. “Trust misto”), il Trust è soggetto ad IRES per la parte di
reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito
e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.
16.2 SEZIONE I – REDDITI E/O PERDITE DA IMPUTARE
Nella presente sezione è determinato, il reddito conseguito dal Trust senza liquidazione dell’imposta. Il reddito
del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione
del Trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in altri
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documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari sono
distintamente indicate e possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime di impresa.
Si precisa che in caso di “Trust misto” solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono
attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro, la parte che resta in capo al Trust va indicata nel
quadro RN.
Nel rigo PN1, colonna 1, va indicato l’ammontare delle imposte e degli oneri dedotti dal reddito complessivo
nei precedenti esercizi e successivamente rimborsati e non compresi nei quadri RC, RF o RG.
• In colonna 3, va indicato l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti
indicati dall’art. 14, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà
di cui al comma 3 del suddetto articolo, nonchè l’importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di
altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art.
1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest’ultimo importo
va evidenziato anche in colonna 2. Inoltre, in caso di Trust misto, gli importi devono essere diminuiti di
quanto indicato al rigo RN13, colonne 2 e 3.
• In colonna 4, va indicato l’ammontare della deduzione per investimenti in start-up innovative, pari alla
somma degli importi di cui ai righi RS164 e RS165. Inoltre, in caso di Trust misto, l’importo deve essere
diminuito di quanto indicato al rigo RN13, colonna 4.
• In colonna 5, va indicato fino a concorrenza della somma dei redditi d’impresa determinati nei quadri RC,
RD, RF o RG e RH, al netto dell’importo indicato in colonna 4, l’ammontare della deduzione “ACE”, di cui
al rigo RS84, colonna 4. Inoltre, in caso di Trust misto, l’importo deve essere decurtato di quanto indicato
al rigo RN13, colonna 5.
• In colonna 6, va indicato il reddito complessivo che risulta dalla somma dei redditi positivi determinati nei
vari quadri (es. RA, RB, RD, RE, RF, ecc.) aumentato dell’importo di colonna 1 e al netto degli importi
indicati nelle colonne 3, 4 e 5.
Nel rigo PN2, colonna 1, vanno indicati, fino a concorrenza dell’importo di rigo PN1, colonna 6, gli oneri
deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli
oneri del quadro RS, al rigo RS31. In colonna 2, va indicato, l’ammontare deducibile di cui al rigo RS290
fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 6, e l’importo di colonna 1 del presente
rigo. In colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. In caso di Trust misto, gli importi di
cui ai righi RS31 e RS290 vanno considerati al netto di quanto indicato, rispettivamente, nelle colonne 1 e 2
del rigo RN15.
Nel rigo PN3 va indicato il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla differenza tra
l’importo di rigo PN1, colonna 6 e quello di rigo PN2, colonna 3. Il reddito imponibile è aumentato
dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi
d’imposta precedenti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019, di cui al rigo RS174, colonna
4 (“Recupero per decadenza” Start-up).
Nel rigo PN4 va indicato l’importo delle perdite attribuite ai beneficiari.
16.3 SEZIONE II – IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI BENEFICIARI
Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari.
Nel rigo PN5, vanno indicati i crediti per imposte pagate all’estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a
utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015), in esercizi
antecedenti a quello in cui il trust risulta trasparente, come determinati nell’apposito quadro CE.
Nel rigo PN6 va indicato:
• in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
• in colonna 1, da compilare solo in caso di “Trust misto”, l’importo totale del credito d’imposta derivante
dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
• in colonna 4, riservata ai trust che attribuiscono ai beneficiari il credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto
legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a
quello in cui il trust risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dai soggetti partecipati residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-
bis, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli
utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
• in colonna 3, da compilare solo in caso di “Trust misto”, l’importo totale delle imposte assolte dai soggetti
di cui alla colonna 4.
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Nel rigo PN7, colonna 2, vanno indicati gli altri crediti d’imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro
RN, rigo RN25). La colonna 1 va compilata solo in caso di “Trust misto” per indicare l’importo totale.
Nel rigo PN8 vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari.
Nel rigo PN9, colonna 3 va indicato l’ammontare degli acconti versati dal Trust attribuiti ai beneficiari.
• in colonna 2, va indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate
a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito
dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di
crediti in misura superiore al limite annuale previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso
tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella
dei crediti formatisi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione. In caso di “Trust misto”,
la somma dell’importo indicato nella presente colonna e di quello indicato nel quadro RN, rigo RN 33,
col.5, non può essere superiore all’importo effettivamente versato nel corso del periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione.
• in colonna 4, deve essere indicato l’importo relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive che può
essere scomputato dall’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462);
La colonna 1 va compilata solo in caso di “Trust misto” per indicare l’importo totale.
Nel rigo PN10, va indicato:
• in colonna 1 l’ammontare dell’agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l’importo di
cui al rigo RS84, colonna 4 e quello di cui al rigo PN1, colonna 5 e, in caso di trust misto, al netto di
quanto indicato al rigo RN13, colonna 5;
• in colonna 2 l’ammontare dell’agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra la somma
degli importi di cui ai righi RS164 e RS165 e l’importo di cui al rigo PN1, colonna 4 e, in caso di trust
misto, al netto di quanto indicato al rigo RN13, colonna 4;
• in colonna 3, l’importo la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all’art.
166 del TUIR, indicato nel quadro TR, rigo TR2.
• in colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411, diminuita
dell’agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato
nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del beneficiario; in caso di trust
misto, ai fini del calcolo dell’agevolazione, il valore RCI (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve
essere determinato al netto dell’importo qui indicato;
• in colonna 5, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS493, ai fini della
determinazione dell’agevolazione da parte del beneficiario; in caso di trust misto, ai fini del calcolo
dell’agevolazione, il valore RTZ (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al
netto dell’importo qui indicato;
• in colonna 6, la quota dell’ACE innovativa che i beneficiari del Trust devono recuperare, indicata nella
colonna 8 del rigo RS84 di tutti i moduli compilati.
16.4 SEZIONE III – UTILIZZO ECCEDENZA IRES DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Nel rigo PN11 va riportata l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
Nel rigo PN12 va indicato l’importo dell’eccedenza di cui al rigo PN11 utilizzato entro la data di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di
pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri.
Nel rigo PN13 va indicata l’eccedenza di cui al rigo PN11 che il Trust attribuisce ai beneficiari individuati.
Nel rigo PN14 va indicato il risultato della seguente somma algebrica:
PN11 – (PN12 + PN13),
il cui importo corrisponde all’eccedenza che il Trust può riportare e che può utilizzare in compensazione.
In caso di Trust misto, al fine di determinare la parte di eccedenza da attribuire ai beneficiari e la parte che
resta in capo al Trust, devono essere compilati i righi da RN30 a RN32. L’importo da attribuire ai beneficiari,
indicato nel rigo RN32, deve essere riportato nel rigo PN13, e gli altri righi della presente sezione non vanno
compilati.
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16.5 SEZIONE IV – CREDITI D’IMPOSTA CONCESSI AL TRUST E TRASFERITI AI BENEFICIARI
In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse al trust indicati nel quadro
RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari.
Nei righi da PN15 a PN18 va indicato:
• in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
• in colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito;
• in colonna 3, l’ammontare del credito attribuito ai beneficiari.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare
distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
16.6 SEZIONE V – REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE
DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE
In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all’estero e le relative imposte resesi definitive nei periodi d’imposta
in cui il Trust risulta trasparente. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all’art. 3
del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d’imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze
realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d’imposta in cui il trust risulta trasparente
e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6.
Nei righi da PN19 a PN21 vanno indicati:
• in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”;
• in colonna 2, il periodo d’imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo
delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con
l’anno solare, va indicato l’anno di inizio dell’esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero
o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun beneficiario a cui è imputata, rileverà
nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio del Trust;
• in colonna 3, il reddito estero conseguito dal Trust o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti
da partecipazioni in controllate estere;
• in colonna 4, l’importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all’imposta di competenza relativa al
reddito prodotto all’estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo
avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo,
qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui all’art. 165, comma 5, del TUIR;
• in colonna 5, l’imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dal Trust o l’ammontare
delle imposte resesi definitive assolte dai soggetti controllati residenti in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante
il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni
cedute.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di
numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto
a destra;
• in colonna 6, uno dei seguenti codici:
– codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del credito d’imposta
indiretto;
– codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari di entrambi i crediti
(credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d’imposta indiretto).
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del solo credito
d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.
16.7 SEZIONE VI – ECCEDENZE D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR
In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165, comma 6, del
TUIR, con riferimento ai redditi conseguiti all’estero in esercizi precedenti a quello in cui il Trust risulta
trasparente, come determinati nell’apposito quadro CE. Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto
per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.
16.8 SEZIONE VII – REDDITI E/O PERDITE IMPUTATI AI BENEFICIARI
In tale sezione vanno indicati i redditi e/o le perdite da imputare ai beneficiari nel periodo d’imposta in
corso alla data di chiusura dell’esercizio del Trust indipendentemente dall’effettiva percezione.
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Nei righi da PN27 a PN30 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto beneficiario;
• in colonna 2, il codice dello Stato estero di residenza per i beneficiari non residenti in Italia (vedere la
tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
• in colonna 3, la rispettiva quota di partecipazione;
• in colonna 4, l’importo del reddito di cui al rigo PN3 spettante in ragione della quota di partecipazione di
cui a colonna 3;
• in colonna 5, l’importo delle perdite di cui al rigo PN4 imputato ai beneficiari in ragione della quota di
partecipazione di cui a colonna 3.
• in colonna 6, per gli immobili detenuti all’estero va riportata la quota del reddito di partecipazione riferibile
ai redditi fondiari degli immobili esteri non locati, per i quali è dovuta l’IVIE, indicata nel quadro RL, rigo
RL10, col. 1A, che concorre alla formazione del reddito dei beneficiari diversi da persone fisiche nonché
dei beneficiari persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di
numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto
a destra.
16.9 SEZIONE VIII – REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI
Nel rigo PN31 va indicato, in colonna 1, il totale dei redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati
non residenti, definiti ai sensi dell’art. 167, commi 2 e 3, del TUIR, da imputare ai beneficiari. Nella colonna
2 vanno indicate le imposte sul reddito dell’anno pagate dal soggetto estero partecipato. Nella colonna 3,
vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.
Nella colonna 4, vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dall’impresa, società od ente
non residente.
17.QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)
17.1 PREMESSA
Il presente quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali che controllano soggetti non residenti,
nonché dai soggetti non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, relativamente alle loro stabili
organizzazioni italiane (art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018).
Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio
dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante
una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta
persona.
Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al periodo precedente;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all’art.168-
ter del TUIR.
La disciplina dell’art. 167 del TUIR si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente
le seguenti condizioni (c.d. CFC):
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora
residenti in Italia;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lett. b) del
comma 4 del citato art.167.
La lett. a) sopra citata del comma 4 dell’art. 167 del TUIR prevedere che con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della
presente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.
Al fine di tener conto delle modifiche normative intervenute a seguito del recepimento della Direttiva UE
2016/1164 (c.d. “Direttiva ATAD”) e stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
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n. 376652 del 27 dicembre 2021 (che ha sostituito il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016,
adottato a seguito della previsione recata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 c.d. “decreto
internazionalizzazione”).
Le disposizioni del predetto art. 167 non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato
non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett.
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento
collaborativo di cui all’art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l’istanza di interpello può essere
presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al citato comma 4.
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell’art.167 del TUIR nella formulazione vigente
anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018.
Per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC occorre avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute
nel predetto D.M. n. 429 del 2001 che, in particolare, all’art. 2, comma 2, stabilisce che i valori risultanti
dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni
del citato regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a
quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la
congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto
bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal TUIR ovvero se eccedenti i limiti di
deducibilità ivi previsti.
Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e
delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni
dell’art. 167 del TUIR per le stabili organizzazioni che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il presente quadro, ove non ricorra
l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167. Qualora l’impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi
e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di
applicazione dell’art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste, è considerato una singola stabile
organizzazione. In presenza di piu siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le
condizioni applicative dell’art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano
le esimenti si assumono come un’unica stabile organizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti
di cui al comma 5 dell’art. 167 del TUIR e data separatamente per ciascuna branch a cui si applica la
disciplina CFC, anche nell’ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni
nel medesimo Stato estero.
17.2 COMPILAZIONE DEL QUADRO
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale
(in caso di opzione
. In tal caso deve essere numerata
considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata
per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima CFC)
progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro.
Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo, per effetto di particolari vincoli contrattuali,
o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società
o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001 devono
essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.
Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8.
Il presente quadro si compone di sei sezioni:
• la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi della CFC;
• la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
• la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC;
• la sezione III, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su
tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
• la sezione IV, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
• la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.
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17.3 SEZIONE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CONTROLLATO NON RESIDENTE
Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente e i
dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC nonché ulteriori informazioni riguardanti
il soggetto estero.
Il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j)
ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e
alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera
secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L’opzione alternativa di
monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella
entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata
barrando la casella denominata “Monitoraggio”, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile
(tale scelta può riguardare anche periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato
provvedimento del 27 dicembre 2021).
Il “monitoraggio” può decorrere dall’acquisizione del controllo dell’entità estera, indipendentemente dalla
circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l’applicazione del regime CFC, oppure anche
in periodi d’imposta successivi.
Nei periodi in cui la tassazione di cui all’art. 167, comma 6, del TUIR, non trova applicazione, il
“monitoraggio” dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche
virtuali) della CFC deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite
residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli
elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) predetta tassazione (si veda la Circolare
dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2022, n. 29).
Conseguentemente, il reddito o la perdita che emergono dall’applicazione dell’art. 167, comma 7, del TUIR,
vanno indicati nel presente quadro FC relativo alla singola CFC compilando:
• la sezione I;
• i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
• la sezione II-B, in caso di perdite residue;
• la sezione IV, in caso di interessi passivi.
Il reddito o la perdita virtuale che emergono applicando le modalità semplificate di cui al citato Provvedimento
del 27 dicembre 2021, vanno indicati in un altro modulo del presente quadro FC relativo alla medesima
CFC compilando (anche nei periodi in cui trova applicazione la tassazione di cui all’art. 167, comma 6, del
TUIR):
• la casella “Mod. CFC” della sezione I, dove va riportato il numero del modulo nel quale è dichiarato per
tale CFC il reddito/perdita calcolato applicando il comma 7 del citato art. 167;
• i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
• il rigo FC41 della sezione II-B, in caso di perdite residue;
• la sezione IV, in caso di interessi passivi.
La casella denominata “art. 168-ter, comma 4” deve essere barrata per le stabili organizzazioni all’estero
che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR qualora non ricorra l’esimente di cui
al comma 5, del citato art. 167 (nei casi in cui l’impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per
l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero).
Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell’art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto
dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il soggetto residente deve segnalare nel presente
quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3 al
ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) dell’art. 167. A tal fine, deve essere compilata la
casella denominata “Art. 167, comma 11”, indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la
disapplicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
In tal caso, il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l’utile o
la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio
o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello
Stato o territorio in cui essa risiede in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata. Si ricorda
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che l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del medesimo
comma 4.
La casella denominata “OICR” deve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio
non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano
nell’ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall’OICR oggetto di imputazione
ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e non
vanno compilati i precedenti righi della sezione II-A del presente quadro.
Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto controllato non residente devono essere indicati:
• nel campo 1, la denominazione;
• nel campo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza
ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa;
• nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;
• nel campo 4, l’indirizzo completo della sede legale del soggetto controllato non residente (via, piazza,
numero, città) o della stabile organizzazione del soggetto residente nell’ipotesi di cui all’art. 168-ter, comma
4, del TUIR qualora non ricorra l’esimente di cui al comma 5, dell’art. 167 del TUIR;
Elenco dei Paesi e territori
• nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “
ester
i”);
• nel campo 6, nel caso in cui il soggetto controllato non residente operi attraverso una stabile organizzazione
per la quale ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell’art. 167 del TUIR, indicare l’indirizzo completo
(via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione e nel campo 4 l’indirizzo completo del
soggetto controllato non residente;
• nel campo 7, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (vedere la tabella “Elenco
dei Paesi e territori esteri”).
Nel campo 8, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della CFC;
“2” – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria della CFC;
“3” – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.
Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza
del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del
soggetto controllato non residente. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali
del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare
riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta del soggetto residente controllante.
Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
“2” – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
“3” – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite
soggetti non residenti;
“4” – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia
la quale possiede partecipazioni nella CFC;
“5” – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa interamente tramite
una società o ente residente a cui compete l’obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato
il codice fiscale del soggetto controllante;
“7” – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.
Il campo 10, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5,
riferibile all’ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d’impresa.
Nel campo 11, nell’ipotesi di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero
progressivo che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto
anche nelle dichiarazioni successive.
In caso di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, che comporta la cessazione
del regime di cui all’art. 167 del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 28 agosto 2017) nel campo 12 va indicato il codice fiscale del soggetto avente causa nelle ipotesi
di trasferimento della stabile organizzazione.
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17.4 SEZIONE II A – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC
Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base
alle disposizioni valevoli ai fini dell’IRES, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 30 della legge n.
724 del 1994; all’art. 9 bis del decreto- legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n.
96 del 2017; all’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011; e all’art. 86, comma 4, del TUIR.
È, altresì, esclusa l’applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi. Se risulta una perdita, questa è
computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell’art. 84 del TUIR.
I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione della CFC.
17.5 VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE
Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali della CFC, dovrà farsi riferimento
al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme
dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a
disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente per i necessari controlli.
Nel caso in cui il “monitoraggio” non venga attivato, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’art.
2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 assumendo quali valori di partenza fiscali quelli emergenti dal
bilancio relativo all’esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di
cui all’art. 167 del TUIR e senza tener conto di eventuali perdite o altre eccedenze relative ad esercizi
precedenti. Ai sensi del citato comma 2 dell’art. 2 il riconoscimento dei valori risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio o periodo di gestione anteriore è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino
conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che
ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2
del d.lgs, 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine, deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione V del presente quadro, a seconda
del tipo di attestazione predisposta.
Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente
sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in
Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).
In ogni caso il soggetto residente deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di
acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della
determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione - da
indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo
della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza del soggetto estero, o
dall’apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di soggetto estero
CFC non obbligato alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall’apposito rendiconto
economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per
i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno. Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei
righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle
istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello REDDITI SC, ad eccezione dei righi
sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR.
Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
• nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro,
dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del modello REDDITI SC.
• nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro,
dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello REDDITI SC;
• nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) di rigo FC2
(o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell’ipotesi in cui nel
rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al
rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.
Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal
segno meno;
• nel rigo FC36 va indicato:
– in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del
reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
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– in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del
reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2;
• nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36 colonna 3;
• nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato
anche l’eventuale credito d’imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) riconosciuto
alla CFC (cfr. risoluzione n. 108/E del 24 novembre 2016).
17.6 SEZIONE II B – PERDITE NON COMPENSATE
Nel rigo FC40 vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del
TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d’imposta da indicare in colonna 1;
Nel rigo FC41 vanno indicate le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR,
compresa la perdita relativa al presente periodo d’imposta da indicare in colonna 1.
In caso di opzione per il monitoraggio, le perdite memorizzate nella presente sezione nei periodi d’imposta in
cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 del citato art. 167 del TUIR, determinate secondo le
disposizioni di cui al comma 7 del citato art. 167, sono utilizzate a scomputo dei redditi dei periodi d’imposta
successivi e, per la parte non utilizzata, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato
art. 167, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 4.
Le perdite virtuali memorizzate nella presente sezione, determinate applicando le modalità semplificate di
cui al Provvedimento del 27 dicembre 2021, sono utilizzate a scomputo dei redditi virtuali dei periodi
d’imposta successivi ai fini della verifica della condizione di cui alla lett. a) del predetto comma 4.
17.7 SEZIONE III – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE AI SOGGETTI PARTECIPANTI RESIDENTI
I redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente che esercita il
controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota
di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti
residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è
ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso
eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione
II-A del presente quadro), deve essere indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale;
• in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.
Si riportano di seguito alcuni esempi:
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per
cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente
che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
– soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento),
che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per
cento;
• in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al rigo FC37;
• in colonna 4, la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre
dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all’imposta
di rigo FC39.
Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’imposta pagata
all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. REDDITI - SC o del Mod. REDDITI SP o del Mod.
REDDITI ENC o del Mod. REDDITI PF.
17.8 SEZIONE IV – PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’ammontare
deducibile degli interessi passivi, l’art. 96 del TUIR. Per quanto concerne le istruzioni generali ai fini della
compilazione dei righi, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF.
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A tal fine nel rigo FC71 va indicato:
• in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo e agli oneri finanziari assimilati;
• in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti
periodi d’imposta;
• in colonna 3, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente
periodo d’imposta;
• in colonna 4, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti
periodi d’imposta.
• in colonna 5, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli
importi indicati nelle colonne 3 e 4, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente
deducibili. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi
attivi di cui alle colonne 3 e 4, può essere dedotto nel presente periodo indicando l’ammontare nel rigo
FC31, utilizzando il codice 13;
• in colonna 6, l’eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma
delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4.
Nel rigo FC72, vanno indicati, nelle colonne da 1 a 5 gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL
riportati dai precedenti periodi d’imposta; in colonna 6, va indicato l’importo corrispondente al ROL del
presente periodo d’imposta. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6.
In colonna 7, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia
pregresso (colonne da 1 a 5), che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna
6 del rigo FC71, va riportato il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma dell’importo
delle colonne da 1 a 5 e del 30 per cento di colonna 6 del presente rigo, che, per il presente periodo
d’imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi
indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto
nel periodo indicando l’ammontare nel rigo FC31, con il codice 13.
Nel rigo FC73, colonna 1, va indicato l’ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l’importo utilizzato,
pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell’importo indicato in colonna 6 del rigo FC72 e l’importo
di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano
presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni
successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le
eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.
Nelle colonne da 2 a 5 va indicato il ROL dei periodi d’imposta precedenti eccedente la quota utilizzata
nella presente dichiarazione. In particolare, va indicato:
in colonna 2, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 2 – il maggiore tra (FC72,
col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1) e 0;
in colonna 3, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 3 – il maggiore tra (FC72,
col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1 – FC72, col. 2) e 0;
in colonna 4, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 4 – il maggiore tra (FC72,
col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3) e 0;
in colonna 5, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 5 – il maggiore tra (FC72,
col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3 – FC72, col. 4) e 0.
Nel rigo FC74, colonna 1, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto
al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo FC71
e in colonna 7 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza,
se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 1 del presente rigo, e l’importo indicato in colonna 2 del rigo
FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).
Nel rigo FC74, colonna 2, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla
differenza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo FC71 (non
preceduto dal segno “meno”).
Nel rigo FC75 va indicato:
• in colonna 1, l’importo del ROL di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 142 del 2018;
• in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati
prima del 17 giugno 2016;
• in colonna 3, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, di cui alla colonna 2, per
i quali si intende utilizzare prioritariamente l’ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde
all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo FC71;
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in colonna 4, la differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel periodo
d’imposta successivo.
17.9 SEZIONE V – ATTESTAZIONI SULLA CONFORMITÀ O CONGRUITÀ DEI VALORI DI BILANCIO
La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni
contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento al soggetto controllato non residente
indicato nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente
(cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili
adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti
di cui all’art. 2 del del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (casella 2).
18. QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
Il quadro deve essere compilato per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria
indicati nell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per i quali il contribuente è tenuto a
determinare e a versare la relativa imposta sostitutiva.
L’obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente ha
esercitato l’opzione per l’applicazione del regime del cosiddetto “risparmio amministrato” di cui all’art. 6
del Decreto Legislativo n. 461 del 1997 ovvero del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
Il presente quadro va altresì compilato per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR.
Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019, le plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR sono assoggettate alla
medesima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non
qualificate di cui alla lett. c-bis (art. 1, commi 999, 1000 e 1005, della legge n. 205 del 2017).
Inoltre, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano i redditi di cui alla lett.
c-sexies) dell’art. 67 (introdotta dall’art. 1, comma 126, della legge n. 197 del 2022), derivanti da operazioni
aventi a oggetto cripto-attività’, comunque denominate, eseguite dalla data di entrata in vigore della citata
legge n. 197 del 2022. Le plusvalenze relative alle predette operazioni, eseguite prima della data di entrata
in vigore della legge n. 197 del 2022 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR e le relative
minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art.
68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’art. 68,
comma 6, del predetto testo unico (art. 1, comma 127, della legge n. 197 del 2022).
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a
c-quinquies), del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. Il medesimo codice va utilizzato anche
per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui alla lett. c) realizzate dal 1° gennaio 2020.
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del
TUIR, deve essere utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito con risoluzione dell’Agenzia delle
entrate.
Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote
o diritti negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato
rideterminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.
18.1 SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%
Questa Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1,
lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014
per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. In questa sezione vanno, altresì,
dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre
2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei righi RT1 e
RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:
• cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa sezione la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1
dell’art. 47-bis del TUIR. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli
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e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devono, inoltre,
essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di
cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o
di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento
dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore;
• cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di
Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine.
Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero
dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente
superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;
• contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
• cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari
non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui
possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lett. c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67, si
comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi
indicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art.
67, comma 1-quater del TUIR). Fra le plusvalenze di cui alla lett. c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso
delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di
quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.
Non vanno, invece, esposte nella presente sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione
di quote di partecipazione in fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n.
44), indicate nel comma 3-bis dell’art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto per le stesse si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 68 del TUIR (vedi successiva sezione III).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono
i requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle
quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell’ambito applicativo
delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dello stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede
che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore
normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla
loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni
d’intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione si assume
come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i
titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della
successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006
si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione l’ente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante
avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui abbia il
possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso. Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi
comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della
rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR il comma 6 dell’art. 68 del medesimo TUIR
stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di rideterminazione
del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del
2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione
in luogo del costo o del valore di acquisto.
Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo “scudo fiscale” il
contribuente, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 350 del 2001, può assumere, in
mancanza della documentazione di acquisto, l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a
termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente
alla data di stipula del contratto di cessione.
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Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile
è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio
storico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dall’ente. Qualora non
sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei
cambi mensili determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è
stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi
da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto,
calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione
derivi dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del
premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Ai sensi dell’art. 2, comma 74, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai
sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle
quote o azioni di OICVM di cui all’art. 2, comma 73, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, possedute
alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari,
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai
prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decorrere dal 1° luglio
2011, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito
annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è
imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite
derivanti dalla partecipazione ad OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato
esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza,
nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel
caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell’OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta
una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del TUIR, con le eventuali
plusvalenze realizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33/E).
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 29, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per la determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o
valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo
n. 461 del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato
grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, previsto dai
commi 6 e 7 dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011.
Il comma 19, lett. a), del citato art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 ha modificato l’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di
cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sono computati
nella misura del 62,50 per cento dell’ammontare realizzato (nella formulazione previgente alle modifiche
apportate dall’art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). In tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i
costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.
Si fa presente che le perdite derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio
che si considerano riferibili, agli effetti dell’art. 26-quinquies, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, alle
obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre
2011, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30
giugno 2014, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare, e/o realizzati a decorrere dal 1°
luglio 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.
Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del TUIR, dal
corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora
riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi
degli organismi d’investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti
dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della
valuta alla data di effettuazione del prelievo.
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Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono
determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal
risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri
proventi ed oneri che l’ente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata
disposizione dell’art. 67, lett. c-quater).
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia
eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile
va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo
oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso
ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti
attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto
di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, i redditi in questione sono costituiti dalla differenza
positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme
corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da
ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi),
indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati,
valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari della presente sezione non possono essere
portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate della sezione III e viceversa.
L’ente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
Modalità di compilazione della sezione I
I righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri
redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli
preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del
presente periodo d’imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati
fino al 30 giugno 2014.
Nel rigo RT1 indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla
cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di
colonna 1 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e
successive modificazioni. La casella di colonna 2 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia
avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011.
Nel rigo RT2, colonna 3, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute,
metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della
documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo
indicato nel rigo RT1.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.
28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di
rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT3, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT1 e l’importo di rigo RT2,
col. 3, se positiva.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La
minusvalenza, per una quota pari al 76,92 per cento del suo ammontare, può essere portata in diminuzione
delle plusvalenze indicate nella sezione II-A del presente quadro (art. 3, comma 13, lett. b) del decreto-legge
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n. 66 del 2014). La minusvalenza residua può essere portata in diminuzione delle plusvalenze della medesima
categoria realizzate fino alla data del 30 giugno 2014 ed i cui corrispettivi sono incassati successivamente
a tale data e, per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate nei
periodi d’imposta successivi al 2014; a tal fine, l’importo della minusvalenza deve essere riportato nella
colonna 5 del rigo RT92. La minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate
nelle sezioni III e IV del presente quadro
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del
d.lgs. n. 461 del 1997. Nell’ipotesi di utilizzo della minusvalenza determinata nella sezione I a scomputo
della plusvalenza dichiarata nella sezione II-A, ai fini del calcolo del residuo della minusvalenza da riportare
nel rigo RT92, questa deve intendersi utilizzata in misura pari all’ammontare della plusvalenza dichiarata
nel rigo RT23 della sezione II-A, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3.
ESEMPIO
Si ipotizzi che per il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione il contribuente abbia realizzato
una minusvalenza pari a 100, da riportare nella colonna 1 del rigo RT3. Per il periodo d’imposta 2022, il
contribuente ha realizzato anche una plusvalenza da riportare nella colonna 2 del rigo RT23, pari a 40. In
tal caso, detta plusvalenza può essere compensata con la minusvalenza indicata nella sezione I. A tal fine,
nel rigo RT24 colonna 2 (da riportare anche in colonna 4) va riportato un importo pari a 40. Nella colonna
5 del rigo RT92 va riportata la quota della minusvalenza realizzata che residua dopo la compensazione
nella sezione II-A. Tale importo è pari a:
100 (minusvalenza realizzata) – 40 (plusvalenza compensata) * 1,3 = 48
Nel rigo RT4 vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del
Modello REDDITI 2022, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione, che
non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II-A. In questo rigo, inoltre, possono essere
portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione II-A. In particolare, riportare:
• in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
• in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione II-A;
• in colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RT5, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1). Si precisa che qualora
dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono
deducibili per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare.
La somma degli importi di cui ai righi RT4, colonna 3 e RT5, colonna 2, non può essere superiore all’importo
di cui al rigo RT3, colonna 2.
Nel rigo RT6 va indicato il risultato della seguente operazione:
RT3, col. 2 – RT4, col. 3 - RT5, col. 2
Nel rigo RT7 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 20 per cento dell’importo di rigo RT6.
Nel rigo RT8 indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a
concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT7 che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione II-
A. A tal fine, si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5,
del quadro RX del Modello REDDITI 2022, al netto dell’importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del
1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT10 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT7 – RT8
Nel rigo RT11 indicare l’ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell’art. 67 del
TUIR, ricomprese nel rigo RT3, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio,
titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma
9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora
il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art.
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47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
18.2 SEZIONE II-A – PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%
Questa Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1,
lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta
l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
La presente sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non
istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di
diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo,
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Per quanto concerne l’individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione
e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I e della sezione III,
fatte salve le precisazioni di seguito fornite.
Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differenziali
negativi di all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del TUIR sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla presente sezione, realizzati successivamente alla data del
30 giugno 2014, con le seguenti modalità:
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014, per la
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
del TUIR, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore
determinato secondo quanto disposto dall’art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461 o dell’art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere
assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti
finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.
Il comma 5, lett. a), del citato art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha modificato l’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento
dell’ammontare realizzato. In tal caso, nei righi RT21 e RT22, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il
48,08 per cento del loro ammontare.
Per i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio, l’aliquota nella misura del 26 per cento, si applica sui
proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e
riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (art.
3, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, cfr. anche la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).
Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell’art. 32 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in
beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44).
Modalità di compilazione della Sezione II-A
Nel rigo RT21, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni, dalla cessione o
rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di colonna
1 del rigo RT22 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del decreto legge n. 282 del
2002 e successive modificazioni. Nella casella di colonna 2 del rigo RT22 va indicato:
• il codice 1, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di
cui all’art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
• il codice 2, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di
cui all’art. 3, comma 15, del decreto legge n. 66 del 2014;
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• il codice 3, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzioni.
Nel rigo RT22, colonna 3, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute,
metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della
documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo
indicato nel rigo RT21.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della l. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di
rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT23, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22,
colonna 3, se positiva.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La
minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria
realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT93. Tali
minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle sezioni III e IV del
presente quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella sezione I.
Nel rigo RT24, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e quelle indicate nel rigo RT92, queste
ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello REDDITI 2022,
che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le
plusvalenze indicate nella presente sezione. In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione
le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione I, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare
nonché le eventuali minusvalenze della sezione III compensabili con le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio
2019. Le minusvalenze della sezione III non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al 1° gennaio 2019 ma il cui
corrispettivo è incassato successivamente a tale data.
Le minusvalenze indicate nel rigo RT94, del quadro RT del Modello REDDITI 2022, che non sono state
compensate con le plusvalenze della sezione III, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze
della presente sezione realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
In particolare, riportare:
• in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
• in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione I;
• in colonna 3, le minusvalenze derivanti dalla sezione III;
• in colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 .
Nel rigo RT25, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per
cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono
state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al
76,92 per cento del loro ammontare.
La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 4, e RT25, colonna 2, non può essere superiore
all’importo di cui al rigo RT23, colonna 2.
Nel rigo RT26, va indicato il risultato della seguente operazione:
RT23, col. 2 – RT24, col. 4 – RT25, col. 2
Nel rigo RT27 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT26.
Nel rigo RT28, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a
concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT27, che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione
I. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5, del
quadro RX del Modello REDDITI 2022, al netto dell’importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del
1997, utilizzando il modello F24.
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Nel rigo RT29 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT27 – RT28
Nel rigo RT30 indicare l’ammontare delle plusvalenze ricomprese nel rigo RT23, realizzate mediante la
cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma
2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole.
18.3 SEZIONE II-B – PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CRIPTO-ATTIVITA’
Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali, con periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare, per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, non inferiori complessivamente a 2.000
euro nel periodo d’imposta, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal
1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma
126, della legge n. 197 del 2022).
Ai sensi dell’art. 68, comma 9-bis, del TUIR, aggiunto dall’art. 1, comma 126, lett. b), della legge n. 197 del
2022 le plusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra
il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente
dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato
agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in
mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo
di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione.
In caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 del
TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del
costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
Modalità di compilazione della Sezione II-B
Nel rigo RT31, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta)
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque
denominate.
La casella di colonna 1 del rigo RT32 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione
per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai
sensi dell’art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022.
Nel rigo RT32, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo o del valore di acquisto delle cripto-
attività, ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE
Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività ai sensi dell’art. 1, comma
133, della legge n. 197 del 2022, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o del valore
d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del
TUIR (art. 1, comma 136, della legge n. 197 del 2022).
Nel rigo RT33, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT31 e l’importo di rigo RT32,
colonna 2, se positiva. Tale differenza deve essere non inferiore a 2.000 euro.
Se il risultato è negativo per un importo superiore a 2.000 euro riportare tale importo nella colonna 1 e la
colonna 2 non va compilata. Le minusvalenze sono riportate in deduzione integralmente dall’ammontare
delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, e vanno indicate nel rigo RT94, colonna 5.
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Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni
del presente quadro.
Nel rigo RT34, vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti da portare in compensazione con le
plusvalenze indicate nella presente sezione.
Nel rigo RT35, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT34 e RT35, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui
al rigo RT33, colonna 2.
Nel rigo RT36, va indicato il risultato della seguente operazione:
RT33, col. 2 – RT34 – RT35, col. 2
Nel rigo RT37 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT36.
Nel rigo RT38, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a
concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT37.
Nel rigo RT39 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT37 – RT38
18.4 SEZIONE III - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
La presente Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non
residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitori non
istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di
diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.
Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del
periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente
al 1° gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del
loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
del 49,72 per cento del loro ammontare.
Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla
formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.
Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II-A in quanto
assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un
ulteriore modulo.
Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di
risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate
residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed
enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio
dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non
commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al
5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.
Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono
assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR. Sono
sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate
mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa sezione le plusvalenze
relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo
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bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia superiore
al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al
netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.
Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la cessione di quote di
partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), detenute
in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni
qualificate in società ed enti commerciali di cui all’art. 5 del TUIR.
Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall’art. 68,
illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla sezione I, a cui si rinvia.
Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72 per cento (ovvero il 40 per cento per le
cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze, realizzate
a decorrere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
e di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n.
44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.
Le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione
del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito
complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In relazione a quest’ultime plusvalenze dovrà essere compilata
la sezione IV del presente quadro.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi),
indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze
dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate determinate nella presente sezione non
possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate (sezioni I ) e viceversa.
Tali minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze della sezione II-A realizzate dal 1° gennaio
2019. La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna
delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del
calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
Modalità di compilazione della sezione III
I righi da RT61 a RT67 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente
periodo d’imposta.
Nel rigo RT61, colonna 2, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate, e di
quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),
superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.
Nella casella di colonna 1, del rigo RT61 deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere anteriormente al
1°gennaio 2009;
“2” – se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dal 1°gennaio
2009 al 31 dicembre 2017;
“3” – se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere a decorrere dal
1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
La casella di colonna 1 del rigo RT62 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla
rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2
del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT62, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche
delle disposizioni di carattere transitorio previste dal d.lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia
avvalso ovvero del costo rideterminato.
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ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.
28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita
e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di
rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT63, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del
rigo RT61, colonna 2, e quello del rigo RT62, colonna 2, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale
importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in
diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi
ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT95. Tali minusvalenze non possono
essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle sezioni I, II-A (se realizzate entro il 31 dicembre
2018), II-B e IV del presente quadro.
Nel rigo RT64 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello
REDDITI 2022, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della
presente sezione.
Nel rigo RT65 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT63, colonna 2, e quello del rigo RT64.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT95, suddivise per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT66 indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRES, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN11,
costituito:
• per gli atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, dal 40 per cento dell’importo del
rigo RT65, (in tal caso nella casella di colonna 1 del rigo RT61 è indicato il codice “1”);
• per gli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2017, dal 49,72
per cento dell’importo del rigo RT65, (in tal caso nella casella di colonna 1 del rigo RT61 è indicato il
codice “2”);
• per gli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, dal
58,14 per cento dell’importo del rigo RT65 (in tal caso nella casella di colonna 1 del rigo RT61 è indicato
il codice “3”).
Nel rigo RT67 indicare l’imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a
credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a
partecipazioni di natura qualificata.
Nel rigo RT69 indicare l’ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR,
ricomprese nel rigo RT63, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli
e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9,
lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora
il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art.
47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
18.5 SEZIONE IV – PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE
PRIVILEGIATO E DALLA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI
IN OICR IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA
2011/61/UE E IL CUI GESTORE NON SIA SOGGETTO A FORME DI VIGILANZA
L’art. 5, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art.
68 del TUIR. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato decreto legislativo, tali modifiche si applicano alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi
periodi d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del TUIR nella previgente formulazione (in tal
caso si rinvia alle istruzioni del quadro RT del modello REDDITI ENC 2019, ove compatibili).
La Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze
ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis), del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui
al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella
misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze
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derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti finanziari similari
alle azioni stipulati o emessi da tali imprese o enti.
In ogni caso, a norma del comma 4 dell’art. 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto
residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, anche tramite
interpello da inoltrare all’Agenzia delle entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito
l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
In questa sezione non vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni
non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato. Tale esclusione vale anche per le partecipazioni qualificate negoziate nei mercati
regolamentati realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2018. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui
remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2
dell’art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, deve
essere segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti.
La condizione indicata nell’art. 47-bis, comma 2, lett. b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo
periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d’imposta e oggetto di realizzo
con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.
La presente sezione, inoltre, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di
quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia
soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell’articolo
32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio dell’organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella
misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 44 del 2014).
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione III.
Modalità di compilazione della sezione IV
I righi da RT81 a RT88 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente
periodo d’imposta.
Nel rigo RT81 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni in imprese o enti, residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non negoziate nei mercati regolamentati.
Nel rigo RT82 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari
non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il
cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza.
La casella di colonna 1 del rigo RT83 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla
rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2
del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT83, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni e dei diritti di cui al rigo RT81, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla
disciplina introdotta dal d.lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio
qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
Nel rigo RT84 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazioni
in OICR immobiliari non conformi di cui al rigo RT82.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.
28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di
rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
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Nel rigo RT85, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra la somma degli
importi dei righi RT81 e RT82 e la somma degli importi dei righi RT83, colonna 2, e RT84.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi
d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT96. Tali minusvalenze non possono
essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle sezioni I, II-A, II-B e III del presente quadro.
Nel rigo RT86 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello REDDITI
2022, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.
Nel rigo RT87 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT85, colonna 2, e quello del rigo RT86. Tale
importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRES, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN11.
Nel rigo RT88 indicare l’imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a
credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a
partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.
18.6 SEZIONE V – MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO
In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente
quadro. In particolare, indicare:
• nel rigo RT92, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze risultanti dalla sezione I della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2018, 2019, 2020,
2021 e, nella colonna 5, le minusvalenze derivanti dalla sezione I della presente dichiarazione;
• nel rigo RT93, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze risultanti dalla sezione II della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2018, 2019, 2020,
2021 e, nella colonna 5, le minusvalenze derivanti dalla sezione II-A della presente dichiarazione;
• nel rigo RT94, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze della sezione II-B della dichiarazione relativa ai quattro periodi d’imposta precedenti e, nella
colonna 5, le minusvalenze della presente dichiarazione;
• nel rigo RT95, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze risultanti dalla sezione III delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2018, 2019, 2020,
2021 e, nella colonna 5, le minusvalenze derivanti dalla sezione III di tutti i moduli compilati della presente
dichiarazione;
• nel rigo RT96, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze risultanti dalla sezione IV della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2018, 2019,
2020, 2021 e, nella colonna 5, le minusvalenze derivanti dalla sezione IV della presente dichiarazione.
Nei righi RT92, RT93 e RT94 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
18.7 SEZIONE VI – RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO
Nel rigo RT103 indicare:
• in colonna 1 l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e
riportata nel rigo RX3, colonna 5, del quadro RX del Modello REDDITI 2022;
• in colonna 2 la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
• in colonna 3 l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX3 del quadro RX, costituito dal risultato
della seguente operazione:
RT103 col. 1 – RT103 col. 2 – RT8 - RT28
Nel rigo RT104 indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze
relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT67 di
tutti i moduli compilati e RT88. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN26 colonna 3 e/o PN8.
18.8 SEZIONE VII – PARTECIPAZIONI RIVALUTATE (ART. 2 D.L. N. 282 DEL 2002
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
Nei righi da RT105 a RT106 devono essere indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle
partecipazioni, quote o diritti negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art.
5 della legge n. 448 del 2001.
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Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati
regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2022, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato
con perizia giurata di stima redatta entro il 15 novembre 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella
misura del 14 per cento, sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate, o la
prima rata, andava effettuato entro il 15 novembre 2022 (art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, come modificato dall’art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17).
Le disposizioni dell’art. 5 della citata legge n. 448 del 2001, si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare nei predetti righi i dati relativi
alla rideterminazione del valore delle medesime partecipazioni non negoziate, possedute alla data del 1° gennaio
2023, per le quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15
novembre 2023 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 16 per cento, sia per le partecipazioni qualificate che
per le partecipazioni non qualificate, o la prima rata, deve essere versata entro il 15 novembre 2023 (art. 2,
comma 2, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dall’art.1, commi 108 e 109, della legge
n. 197 del 2022). Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese
di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva prevista
per le partecipazioni non negoziate (art. 1, comma 107, della legge n. 197 del 2022).
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un’unica soluzione
oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla
medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall’imposta
sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di
rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già
presentato istanza di rimborso.
In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già
versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti
deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente
imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più
moduli RT.
Per la compilazione dei righi, indicare:
• nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima o, per i titoli, le quote o i diritti
negoziati, il valore normale;
• nella colonna 2, l’aliquota applicata;
• nella colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta;
• nella colonna 4, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di
rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta
sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
• nella colonna 5, l’imposta pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 3 e quella di colonna
4. Qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
• nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna
5 è stato rateizzato;
• nella colonna 7, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna
5 è parte di un versamento cumulativo.
18.9 SEZIONE VIII - CRIPTO-ATTIVITA’: VALUTAZIONE AL VALORE NORMALE
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nei righi da RT107 a RT108, indicano i
dati relativi alla rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio
2023 per la quale può essere assunto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di
cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, in luogo del costo o del valore di acquisto, il
valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Il predetto valore rideterminato va assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 14 per cento. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato entro il 30 settembre 2023, in un’unica
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soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla
medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata (art. 1, commi da 133 a 135, della legge 29
dicembre 2022, n. 197).
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più cripto-attività deve essere
distintamente indicato il valore della singola cripto-attività, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta
su ciascuna di esse. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più moduli RT.
Per la compilazione dei righi, indicare:
• nella colonna 1, il valore della cripto-attività determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR;
• nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta del 14 per cento calcolata sull’importo di colonna 1.
Inoltre, la casella di colonna 3 deve essere barrata se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna
2 è rateizzato; mentre la casella di colonna 4 deve essere barrata se l’importo dell’imposta sostitutiva da
versare di colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.
19. QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL’IRES NELL’AMBITO DEL GRUPPO
19.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere utilizzato:
• dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell’art. 43-ter del d.P.R.
n. 602 del 1973, in caso di cessione della eccedenza dell’IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi
presentata dal soggetto cedente;
• dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario
delle eccedenze dell’IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al
medesimo gruppo.
A norma del comma 2 dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da
parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione
da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze
possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall’inizio del periodo
d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1°
gennaio 2023, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Resta ferma l’applicazione del
comma 1, terzo periodo, dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del d.lgs.
n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a
rimborso. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l’elencazione dei soggetti cessionari o
cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e
riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un quadro RK, l’importo del rigo RK1 e da RK15 a RK22 deve essere indicato
solo sul Mod. n. 1.
19.2 SEZIONE I - CREDITO CEDUTO
Il dichiarante cedente deve indicare:
• nel rigo RK1, l’ammontare dell’eccedenza dell’IRES, indicata nel rigo RN36 del quadro RN, ceduta ad
altra società appartenente allo stesso gruppo;
• in ciascuno dei righi da RK2 a RK7 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto cessionario;
• in colonna 2, gli importi ceduti a ciascun soggetto.
19.3 SEZIONE II - CREDITI RICEVUTI
Il dichiarante cessionario dell’eccedenza dell’IRES, deve indicare:
• nei righi da RK8 a RK14, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si
considerano effettuate (inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza
si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti;
• nel rigo RK15, il totale delle eccedenze dell’IRES ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK8 a
RK14;
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• nel rigo RK16, l’importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX2,
colonna 5 del Mod. REDDITI 2022);
• nel rigo RK17, l’importo di rigo RK16 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per
compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna “importi a credito
compensati” del modello di pagamento F24;
• nel rigo RK18, l’importo di rigo RK16 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente
dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in Sezione II si considerano
effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d’imposta coincidente, va indicato
l’importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione);
• nel rigo RK19, la somma degli importi dei righi RK15 e RK16 al netto degli utilizzi indicati nei righi RK17 e RK18;
• nel rigo RK20, l’importo di rigo RK19 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente
dichiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in Sezione II si considerano
effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d’imposta coincidente, va indicato
l’importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES relativo alla presente dichiarazione). Si consideri, ad
esempio, una cessione avvenuta tra un soggetto cedente avente periodo d’imposta 1/4/2021 - 31/3/2022
ed un soggetto cessionario avente periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 2022. Il cessionario
(dichiarante) può utilizzare l’eccedenza ricevuta a partire dal 1/4/2022 (inizio del periodo d’imposta
successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche
in occasione del versamento degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione. In tal caso, l’importo
utilizzato in diminuzione degli acconti IRES deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK18;
• nel rigo RK21, l’importo di rigo RK19 utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 8 della
legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
• nel rigo RK22, l’importo di rigo RK19 che residua dopo l’utilizzo indicato nei righi RK20 e RK21, da
riportare nel rigo RX2, colonna 2, del quadro RX.
20. QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI
E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Il presente quadro contiene l’elenco nominativo:
• degli amministratori della società o dell’ente;
• dei rappresentanti della società o dell’ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
• dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.
Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere
riportati:
• i dati anagrafici;
• il codice fiscale;
• la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell’ente.
Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell’ente vanno indicati anche il codice e la data di
assunzione della carica.
Con riguardo alla carica vanno indicati la data di assunzione della stessa e il relativo codice. A tal proposito
si precisa che la “Tabella generale dei codici di carica” di cui al paragrafo 2.4 è comprensiva di tutti i codici
relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione
alla carica rivestita tra i seguenti:
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
2 Curatore dell’eredità giacente;
3 Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale;
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria),
ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 Liquidatore (liquidazione volontaria).
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21. QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RE, RF, RG, RH
E PROSPETTI VARI
21.1 GENERALITÀ
Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti:
• “Perdite di lavoro autonomo non compensate”;
• “Perdite d’impresa da istanza art. 42, comma 4, del DPR n. 600/73”;
• “Perdite d’impresa non compensate”;
• “Prezzi di trasferimento”;
• “Consorzi di imprese”;
• “Ammortamento dei terreni”;
• “Rideterminazione dell’acconto”;
• “Plusvalenze e sopravvenienze attive”;
• “Agevolazioni territoriali e settoriali”;
• “Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui”;
• “Prospetto degli oneri”;
• “Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in ente non commerciale”;
• “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti “di comodo”;
• “Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero”;
• “Acconto ceduto per interruzione del regime ex art. 115 del TUIR”;
• “Credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo”;
• “Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice”;
• “Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione”;
• “Estremi identificativi rapporti finanziari”;
• “Canone RAI”;
• “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”
• “Deduzione ACE”;
• “Crediti”;
• “Dati di bilancio”;
• “Minusvalenze e differenze negative”;
• “Variazione dei criteri di valutazione”;
• “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti”;
• “Investimenti in start-up innovative o in PMI innovative ammissibili”;
• “Zone franche urbane”;
• “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura” (Art. bonus)”;
• “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)”;
• “Credito d’imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici
(Sport bonus)”;
• “Credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale (Bonus bonifica
ambientale)”;
• ”Credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy”;
• “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore (Social bonus)”;
• “Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza”;
• “Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore”;
• “Aiuti di Stato”;
• “Redditi Campione d’Italia”;
• “Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica”;
• “Acconti soggetti ISA”;
• ”Imposte sostitutive da recuperare”;
• ”Riscatto alloggi sociali”;
• ”Versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”;
• ”Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero”;
• ”Zone economiche speciali (ZES)”;
• “Spese di riqualificazione energetica”;
•“Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”;
•”Dati relativi all’opzione “Patent box”.
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Nel rigo RS1, campo 1, va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un
quadro RS per ogni quadro di riferimento. La casella 2 del rigo RS1, “Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20”,
va barrata dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis, che applicano il comma 10-bis del citato
art. 119.
21.2 PERDITE DI LAVORO AUTONOMO NON COMPENSATE
Nel rigo RS2 vanno indicate le perdite residue pregresse riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell’art.
8, comma 3 , del TUIR, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 29, della
Legge n. 244/2007.
21.3 PERDITE D’IMPRESA DA ISTANZA ART. 42, COMMA 4, DEL DPR N. 600/73
Il presente prospetto va compilato qualora sia stata presentata l’istanza per il computo delle perdite d’impresa
pregresse in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento, ai sensi dell’art. 42,
comma 4, del DPR n. 600/73.
A tal fine, nel rigo RS9, occorre indicare le perdite d’impresa evidenziate nei righi RS10 e RS11 del modello
Redditi ENC 2022 di cui è stato chiesto l’utilizzo in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.
Le perdite indicate nel presente rigo vanno scomputate da quelle riportate nella colonna 2 dei righi RS10 e
RS11 (che, pertanto, sono esposte già al netto delle stesse).
Le perdite evidenziate nel presente prospetto non vanno, inoltre, riportate nel medesimo prospetto del modello
relativo al periodo d’imposta successivo.
21.4 PERDITE D’IMPRESA NON COMPENSATE
Il prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali che nel periodo di imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione hanno maturato perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali oppure dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I)
e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR (indicate nel quadro RH,
Sezione II) per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta. Tali
perdite residue possono essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti negli esercizi
successivi in misura non superiore all’80 per cento di detti redditi e per l’intero importo che trova capienza
in essi (art. 8, comma 3 del TUIR).
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto
limite dell’80 per cento (art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dal citato art. 8, comma 3, del TUIR).
Nel rigo RS10, colonna 1, vanno indicate le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali maturate
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 8,
comma 3, primo periodo del TUIR.
In colonna 2, vanno indicate le perdite dei periodi di imposta precedenti derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 8, comma 3, primo periodo e quelle maturate nel
presente periodo d’imposta di cui alla colonna 1.
Nel rigo RS11, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma
2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d’imposta, da indicare in colonna 1.
21.5 PREZZI DI TRASFERIMENTO
Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti,
in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR.
Nel rigo RS12 i soggetti interessati devono barrare:
• la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
• la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
• la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente
o indirettamente controllate da un’altra società.
Con riferimento alle stabili organizzazioni esenti di cui all’art.168-ter del TUIR le predette caselle non devono essere
barrate (si rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, punto 7.7).
Qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento
praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso documentazione” del
presente prospetto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020, è stato
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ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
previsto che la comunicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea
ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997 debba essere effettuata con la presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.
Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti
ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione
la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.
21.6 CONSORZI DI IMPRESE
Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna
e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d’acconto (ad es. per le prestazioni di
recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010, e
successive modificazioni).
Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferire la residua
quota di ritenuta ai consorziati, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di
data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo
del consorzio (si veda ad es. la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle entrate). L’impresa
consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte,
dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.
Nel rigo RS13, colonna 1, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in colonna 2
l’ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest’ultimo importo va riportato, unitamente alle altre
eventuali ritenute, nel rigo RN26, colonna 3 e/o PN8.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di
numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella “Mod. N.”
posta in alto a destra del quadro.
21.7 AMMORTAMENTO DEI TERRENI
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei
fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (art. 36,
commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, così come sostituito dal d.l. n. 262 del 2006).
Per immobili strumentali all’impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell’articolo 25 del
TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con
attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi
carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare,
secondo la classificazione rilevante per l’attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano
agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo
complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette
categorie catastali.
Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del
19 gennaio 2007.
Il prospetto va compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato
strumentale che insiste su di esso. A tal fine nella colonna 1 del rigo RS14 va indicato il numero dei fabbricati
industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno.
In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va
indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna
4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
Nella colonna 1 del rigo RS15 va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti
di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei
terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati
non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni
su cui i predetti fabbricati insistono.
21.8 RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
Nel rigo RS16 va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato relativo al periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione, utilizzando il metodo storico. A tal fine, occorre tenere conto delle disposizioni
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che modificano la determinazione dell’acconto dovuto per il 2022, assumendo quale imposta del periodo
precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.
In particolare, nel rigo RS16, va indicato:
• in colonna 1, il reddito relativo al periodo d’imposta precedente rideterminato;
• in colonna 2, l’imposta del periodo d’imposta precedente rideterminata. L’imposta da rideterminare è
quella indicata nel rigo RN28 del modello REDDITI ENC 2022;
• in colonna 3, l’importo dell’acconto relativo al presente periodo d’imposta, calcolato con il metodo storico,
sulla base dell’imposta indicata in colonna 2.
21.9 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.
A tal fine, nel rigo RS17, va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR),
in colonna 1, e delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), in colonna 2, oggetto di rateazione.
Nel rigo RS18, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le
plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.
Nel rigo RS19, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateazione.
Nel rigo RS20, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo RS19.
Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RF7, RF8, RF34
e RF35 del quadro RF ovvero dei righi RG6 e RG7 del quadro RG.
21.10 AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI
In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di
quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
I righi da RS21 a RS23, vanno compilati tenendo presente che:
• nella colonna 1, le società o enti che richiedono l’agevolazione o che l’hanno già richiesta devono indicare
la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice “Tipo di
agevolazione”. Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le
disposizioni agevolative anche nell’ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
• nella colonna 2, deve essere indicato lo stato dell’agevolazione, utilizzando i codici “Stato
dell’agevolazione”;
• nella colonna 3, va indicato l’anno a decorrere dal quale opera l’agevolazione;
• nella colonna 4, va indicato l’anno in cui è stata richiesta l’agevolazione. I contribuenti che richiedono
l’agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l’anno 2022;
• nella colonna 5, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito
agevolato;
• nella colonna 6, va indicato l’ammontare del reddito agevolato.
Tipo di agevolazione
Zone colpite dalla catastrofe del Vajont
Codice 60 - Esenzione IRES (legge 10 maggio 1983, n. 190)
Stato dell’agevolazione
Codice
A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell’ufficio
E Agevolazione negata dall’ufficio con provvedimento in contestazione
F Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge
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21.11 DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE E COMPONENTI NEGATIVI PROMISCUI
In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali
e di altre attività.
Nel rigo RS24, va indicato l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito
d’impresa.
Nel rigo RS25, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall’ente non
commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d’impresa, quelli decommercializzati
e quelli relativi all’attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Nel rigo RS26, va indicato l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi, compresi gli
ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale
rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.
21.12 PROSPETTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI
Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati nei righi seguenti:
• rigo RS27, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai
consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR);
• rigo RS28, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10, comma 1,
lett. f), del TUIR);
• rigo RS29, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. g), del
TUIR); non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la
detrazione prevista per le erogazioni liberali di cui all’art. 15, comma 1.1, del TUIR;
• rigo RS30, contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca, in favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,
individuate con DPCM 25/02/2009, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali
(art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
• rigo RS31, indicare il totale dei righi da RS27 a RS30, che va riportato nell’apposito rigo del quadro RN
e/o PN.
Oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta
Dall’imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri sotto indicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
A tal fine indicare:
• nel rigo RS32, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari
nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lett. a), del TUIR);
• nel rigo RS33, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate (15, comma 1, lett. g), del TUIR);
• nel rigo RS34, le erogazioni liberali, diverse da quelle per cui spetta il credito d’imposta di cui all’art. 1
del D.L. 83/2014, a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati
istituiti dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (art. 15, comma 1, lett. h), del TUIR);
• nel rigo RS35, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività
indicate nella lett. h) dell’art. 15, comma 1, del TUIR (art. 15, comma 1, lett. h-bis), del TUIR);
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• nel rigo RS36, le erogazioni liberali in denaro, diverse da quelle per cui spetta il credito d’imposta di cui
all’art. 1 del D.L. 83/2014, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato,
a favore di:
A) enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
B) enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la
trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato (art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR);
• nel rigo RS37, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 30.000 annui, a favore
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 15, comma 1.1, del TUIR) e delle istituzioni
riordinate in aziende di servizi, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.lgs. 4 maggio 2001 n. 207.
In tale rigo vanno altresì indicati i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.300, versati
dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o
di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 83, comma 5, del d.lgs. 3 luglio
2017, n. 117). Ai sensi dell’art. 102, comma 1, lett. g) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la lett. i-bis), del
comma 1, dell’art. 15 del TUIR, è stata abrogata.
• nel rigo RS38, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
per un importo complessivo non superiore a euro 1.500 (art. 78, comma 1, del TUIR);
• nel rigo RS40, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, nonché a favore delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle università di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-octies).
La detrazioni previste nei precedenti righi RS37, RS38, e RS40 è consentita a condizione che il versamento
di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di
credito, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento stabiliti dall’Amministrazione finanziaria;
• nel rigo RS41, le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’art.
45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante
versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze (art. 15, comma 1, lett. i-novies) del TUIR);
• nel rigo RS42, le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non superiore al 2 per
cento del reddito complessivo dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura La
Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2
per cento, previsto dall’art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR, è elevato al 30 per cento;
• nel rigo RS43, il totale dei righi da RS32 a RS42, il cui 19 per cento va riportato al rigo RN20.
21.13 PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA
ALL’IRES IN ENTE NON COMMERCIALE
Il prospetto deve essere compilato dall’ente non commerciale che risulta dalla trasformazione, effettuata ai
sensi dell’articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II del TUIR
(c.d. trasformazione eterogenea).
Ai sensi dell’art. 171 del TUIR i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo
che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.
Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’art. 47, del TUIR, sono
assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite
o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio
con indicazione della loro origine, ovvero nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte
in bilancio ovvero iscritte senza la suddetta indicazione.
Il prospetto consente di tenere memoria dell’iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riserve.
A tal fine nel rigo RS44 va indicato l’ammontare complessivo delle riserve antecedenti alla trasformazione
diverse da quelle di cui al citato art. 47, comma 5, del TUIR; nel rigo RS45 l’importo delle riserve di cui al
rigo RS44 distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, nel periodo che va
dalla data di trasformazione alla chiusura dell’esercizio; nel rigo RS46 l’importo delle riserve di cui al rigo
RS44 se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza l’indicazione della predetta origine; nel rigo RS47
l’ammontare delle riserve di cui al rigo RS44 iscritte in bilancio con indicazione della loro origine risultante
dalla differenza dei righi RS44, RS45 e RS46.
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21.14 VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO
DEI SOGGETTI DI COMODO
Il prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato per la verifica delle condizioni di operatività (art. 30 della legge n. 724 del 1994).
Nel rigo RS48, la casella “Esclusione” va compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina.
In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice:
2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
6 – per le società ed enti con un numero di soci non inferiore a 50;
7 – per le società ed enti che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore
alle dieci unità;
8 – per le società ed enti in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, assoggettate a procedure di
liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9 – per le società ed enti che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
11 – per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2022 e conseguono il livello di
affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 12 dall’art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
per l’accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis.
Sono state individuate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo
(comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994).
Nella casella “Disapplicazione” va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al
punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di
seguito elencati:
2 – ipotesi di cui alla lett. b), come sostituita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
dell’11 giugno 2012: trattasi, in particolare, delle società ed enti assoggettati ad una delle procedure
indicate nell’art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria;
3 – ipotesi di cui alla lett. c): società ed enti sottoposti a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in
sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
4 – ipotesi di cui alla lett. d): società ed enti che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili
concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre
1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali;
5 – ipotesi di cui alla lett. e): società ed enti che detengono partecipazioni in 1) società considerate non di
comodo ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994; 2) soggetti esclusi dall’applicazione della
disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di
disapplicazione;
6 – ipotesi di cui alla lett. f): società ed enti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione
in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
7 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle
precedenti dichiarazioni dei redditi, l’impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento; si tratta,
in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno
richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “4”, “5” e “6”, il prospetto va compilato non tenendo
conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si
abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da
RS49 a RS54, occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012 sono state individuate,
ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.
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A tal fine, nella casella “Disapplicazione” va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata
al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:
8 – ipotesi di cui alla lett. a): trattasi, in particolare, dei soggetti che esercitano esclusivamente attività
agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
9 – ipotesi di cui alla lett. b): i soggetti per i quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi
o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La casella “Impegno allo scioglimento” va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente
dichiarazione, l’impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli articoli 2312
e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1,
lettera a), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008). In tal caso non
occorre compilare la casella “Disapplicazione”.
È prevista la possibilità di richiedere all’Agenzia delle entrate la disapplicazione delle predette discipline ai
sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 30, comma 4-bis, della legge
n. 724 del 1994). Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell’art. 30
della legge n. 724 del 1994, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia
presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta positiva.
In tal caso, va indicato:
• nella casella “Imposta sul reddito” uno dei seguenti codici:
1 – accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
2 – mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione
della disciplina delle società non operative;
3 – presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per
la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul reddito” le
seguenti caselle, indicando:
nella casella “IRAP” uno dei seguenti codici:
1 – accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione
all’IRAP;
2 – mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione
della disciplina in esame in relazione all’IRAP;
3 – presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per
la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IRAP.
Nella casella “IVA” uno dei seguenti codici:
1 – accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione
all’IVA;
2 – mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione
della disciplina in esame in relazione all’IVA;
3 – presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni
per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IVA.
La casella “Casi particolari” va compilata:
• nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti, non
abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS49 a RS54. In tal caso va indicato il codice “1” e il resto del
prospetto non va compilato;
• nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla presente
dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS49 a RS54. In tal caso va indicato il
codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RS49 a RS55 non vanno compilate.
Nel rigo RS49, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e)
del TUIR, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR, anche se i predetti
beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi
quelli di natura commerciale e i depositi bancari.
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Nel rigo RS50, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell’art. 8-bis, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 6 per cento previsto per i beni immobili, a prescindere
dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali
beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all’investimento per finalità
tributarie. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la
percentuale del 4,75 per cento prevista per tali asset (circolare n. 36 del 2013).
Nel rigo RS51, colonna 1, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.
Nel rigo RS52, colonna 1, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell’esercizio e nei due precedenti.
Nel rigo RS53, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di
costruzione nonché gli acconti.
Nel rigo RS54, colonna 1, va indicato il valore degli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore
ai 1.000 abitanti (art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994).
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RS49 a RS54 vanno assunti in base alle
risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso
di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei
beni si applica l’articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è
costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma
dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel rigo RS55, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui
all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1, dei
righi da RS49 a RS54. In colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi
quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due
precedenti. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR (contabilità semplificata),
gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabili e, qualora
sia tenuto, dal libro degli inventari.
Qualora l’importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non
operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni
considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio, da indicare in colonna 4, le
percentuali previste dall’art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 e prestampate nel prospetto.
Nel rigo RS55, colonna 5, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui
all’art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 4 dei
righi da RS49 a RS54.
Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non
implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati
dovranno indicare nel rigo RS56:
• in colonna 1, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di
dette disposizioni quali, ad esempio:
– i proventi esenti e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
– eventuali redditi esenti ai fini IRES anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR;
– i dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR;
– l’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione
di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR;
– l’importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio
precedente secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione
del regime di cassa per le imprese minori (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 4.2).
• in colonna 2, la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del presente periodo
d’imposta, qualora in precedenti periodi sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR.
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• in colonna 3, il risultato della seguente operazione:
col. 1 – col. 2
se il risultato è negativo l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel rigo RS57, va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione:
RS55, col. 5 – RS56, col. 3
Si procede quindi al raffronto tra l’ammontare di cui al rigo RS57 e quello indicato al rigo RF63 o al rigo RG31.
21.15 UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE
ALL’ESTERO
Il prospetto deve essere compilato:
• dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 6, dell’art. 167 del TUIR e delle disposizioni
previste dall’art. 3, comma 1, del d.m. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese società
o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (CFC), dei quali i medesimi
possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
• dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti
da parte di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR;
• dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti
non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR.
Per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, con l’abrogazione dell’art. 168 del TUIR, a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
(7 ottobre 2015), continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente
si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.
Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato,
che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante nonché a determinare il credito d’imposta
eventualmente spettante per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.
Per ciascuna impresa, società o ente localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato cui il dichiarante
partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.
In particolare, la casella 1 di ciascun rigo deve essere utilizzata solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando
il relativo codice:
1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;
2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 115 del TUIR.
Nel caso in cui nella casella 1 siano stati indicati i codici “1” o “2” devono essere compilati solo i campi da
1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il
dichiarante partecipa e da quest’ultima indicati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
Nei campi da 2 a 10 dei righi da RS58 a RS59, va indicato:
• nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa, società o ente residente
o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra
il soggetto che determina i redditi dell’impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante,
quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
• nel campo 3, la denominazione dell’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato;
• la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti
non residenti;
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• nella colonna 5, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente
partecipato che non concorrono a formare il reddito. Tale importo va indicato nel rigo RF48 della presente
dichiarazione solo in caso di compilazione del quadro RF. Gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente
residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito
complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza,
fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8 dell’art. 167 del TUIR (si
veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 27 dicembre 2021).
Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 4), occorre fare
riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte
dell’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
• nella colonna 6, l’importo di colonna 10, del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. REDDITI 2022
- ENC; nell’ipotesi in cui nella casella 1 sia stato indicato il codice “2”, dovrà essere riportato, pro quota,
l’importo eventualmente risultante dalla colonna 10 del Mod. REDDITI 2022-SC della società partecipata,
come comunicato al dichiarante nel prospetto da rilasciare ai soci;
• nella colonna 7, l’importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM6 a RM9) del quadro RM della presente
dichiarazione, per i quali non è barrata la casella di colonna 7;
• nella colonna 8, le imposte sul reddito, pagate all’estero dall’impresa, società o ente residente o localizzato
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive
nel 2022 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero,
fino a concorrenza dell’imposta della colonna 6;
• nella colonna 9, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti,
indicati nella colonna 5; l’importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell’importo
risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 + colonna 7 – colonna 8. Le predette imposte
costituiscono infatti credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di
tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto residente
o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei righi del presente prospetto deve essere riportato
nel rigo RN24, del quadro RN, della presente dichiarazione;
• nella colonna 10, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne
6 e 7 e la somma delle colonne 8 e 9.
21.16 ACCONTO CEDUTO PER INTERRUZIONE DEL REGIME EX ART. 115 DEL TUIR
Nel rigo RS60, l’ente o la società non residente in Italia partecipante in società fuoriuscite dal regime della
trasparenza, deve indicare:
• in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;
• in colonna 2, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante
deve integrare l’acconto da versare;
• in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione;
• in colonna 4, in caso di codice 1, l’importo dell’acconto ceduto; in caso di codice 2, l’importo del maggior
acconto dovuto.
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell’acconto), l’importo di colonna 4 va riportato
nel quadro RN, rigo RN33, colonna 4 del presente modello.
21.17 CREDITO D’IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO
Il prospetto è riservato ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato
riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un
credito d’imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti (art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009, e successive
modificazioni).
Gli interventi riguardano sia gli immobili ad uso abitativo sia gli immobili ad uso non abitativo, compresi quelli
destinati all’esercizio d’impresa o professione. Il credito d’imposta può essere ripartito, a scelta del contribuente
in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno dei periodi d’imposta, l’imposta netta.
Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per
ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.
N.” posta in alto a destra del modello. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.
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Pertanto, il rigo RS67 deve essere compilato nel modo seguente:
• la casella di colonna 1 (Impresa/professione) deve essere barrata se l’immobile, per il quale è stato
riconosciuto il credito, è adibito all’esercizio d’impresa o della professione, anche se tale attività è svolta
da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull’immobile;
• nella colonna 2 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante,
l’apposito domanda per l’accesso al contributo, secondo quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze
n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli
interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio;
• nella colonna 3 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione;
• nella colonna 4 (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito
d’imposta;
• nella colonna 5 (Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto;
• nella colonna 6 (Quota annuale) indicare la quota del credito d’imposta fruibile nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione. Tale importo, da riportare nel rigo RN25, colonna 1, entro i limiti
dell’imposta netta, si ottiene dividendo l’importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato
nella colonna 4.
21.18 PERDITE ATTRIBUITE DA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Il prospetto deve essere compilato dalle società ed enti non commerciali non residenti che partecipano,
mediante la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in società in nome collettivo e in
accomandita semplice per i quali trova applicazione la disposizione di cui all’art. 101, comma 6, del
TUIR. Ai sensi della citata norma, le perdite attribuite per trasparenza dalle s.n.c. e s.a.s. partecipate sono
utilizzabili unicamente in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza dalla medesima società che ha
generato le perdite.
A tal fine, nel rigo RS70 indicare:
• in colonna 1, il codice fiscale della società di persone partecipata;
• nella colonna 2, le perdite attribuite dalla società partecipata nei periodi d’imposta precedenti per la parte
che, eventualmente, residua dopo il loro utilizzo a scomputo del reddito indicato nel rigo RS71, colonna 2.
• in colonna 3, la perdita attribuita dalla società partecipata nel presente periodo d’imposta.
Nel rigo RS71, colonna 2, indicare il reddito attribuito dalla società partecipata nel presente periodo d’imposta.
In colonna 1, va evidenziata l’eventuale quota di reddito “minimo”, già ricompresa in colonna 2, attribuita
dalla società partecipata in applicazione delle disposizioni in materia di società non operative di cui all’art. 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Nel caso in cui la società partecipata, a seguito dell’applicazione della
disciplina sulle società considerate di comodo, si trovi nella situazione di dover attribuire al dichiarante sia un
reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati entrambi i righi RS70 e RS71.
Nel rigo RS72, indicare:
• in colonna 1, le perdite pregresse attribuite dalla medesima società di cui alla colonna 1 del rigo RS70
(evidenziate nel corrispondente rigo del quadro RS del modello REDDITI ENC 2022) fino a concorrenza
della differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RS71, l’eventuale eccedenza non utilizzabile
può essere riportata nei periodi d’imposta successivi evidenziandola nel rigo RS70. Le predette perdite,
infatti, non possono essere utilizzate a scomputo del reddito minimo attribuito dalla società partecipata;
• in colonna 2, il reddito di cui al rigo RS71, colonna 2, al netto delle perdite pregresse indicate in colonna
1 del presente rigo; pertanto, l’importo da indicare nella presente colonna non può essere inferiore al
reddito minimo di cui a colonna 1 del rigo RS71, qualora compilata.
Le istruzioni fornite per i righi da RS70 a RS72 valgono anche per i righi da RS73 a RS75.
Nel rigo RS76, colonna 1, indicare la somma dei redditi minimi riportati in colonna 1 dei righi RS71 e RS74
di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 1. In colonna 2, indicare
la somma dei redditi al netto delle perdite riportati nella colonna 2 dei righi RS72 e RS75 di tutti i moduli
compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 2.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle società partecipate, devono essere
utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione
progressiva nella casella posta in alto a destra.
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21.19 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
Nel rigo RS79 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR sostenute
dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per mancanza di ricavi e che ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008,
possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i
primi ricavi e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori
all’importo deducibile. Nel rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente
periodo d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti.
Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, qualificate
spese di rappresentanza, vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare. Qualora, invece, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le
spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti (indicate nel rigo RS79 del modello REDDITI
ENC 2022) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna
3 (da evidenziare anche in colonna 2), del rigo RF43, ovvero nel rigo RG22, con il codice 8.
21.20 ESTREMI IDENTIFICATIVI RAPPORTI FINANZIARI
Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di
euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte
sui redditi e imposta sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori
finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Il prospetto è, pertanto, riservato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori
finanziari di cui al citato art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste
italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.
In particolare, nel rigo RS80 va indicato:
• il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana (colonna 1)
o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2);
• in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario;
• in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010):
TABELLA VALORI AMMESSI
01 Conto corrente
12 Cassette di sicurezza
13 Depositi chiusi
14 Contratti derivati
15 Carte di credito/debito
16 Garanzie
17 Crediti
18 Finanziamenti
19 Fondi pensione
20 Patto compensativo
21 Finanziamento in pool
22 Partecipazione
98 Operazione extra-conto
99 Altro rapporto
02 Conto deposito titoli e/o obbligazioni
03 Conto deposito a risparmio
libero/vincolato
04 Rapporto fiduciario ex legge
n. 1966/1939
05 Gestione collettiva del risparmio
06 Gestione patrimoniale
07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
08 Portafoglio
09 Conto terzi individuale/globale
10 Dopo incasso
11 Cessione indisponibile
Nel caso in cui il contribuente intrattenga più rapporti con gli operatori finanziari deve essere utilizzato un
modulo per ogni rapporto, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione
progressiva nella casella posta in alto a destra.
21.21 CANONE RAI
Il prospetto deve essere compilato dalle imprese che abbiano detenuto nell’anno 2022 o che detengano per
la prima volta nell’anno 2023 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio
televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li
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impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per
l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21
dicembre 1944, n.458 (art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamento speciale alla radio
o alla televisione.
A tal fine indicare nei righi da RS81 a RS82:
• nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va
compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
• nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
• nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia
(per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento
postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato
nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può
essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it;
• nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di
abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:
“A” CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a
cento);
“B” CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e
superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4
stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
“C” CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a
venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a
dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi
pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
“D” CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o
inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e
villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e
quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
“E” CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere,
ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore
ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi
e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2
dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.
• nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato
effettuato nell’anno 2023.
21.22 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI
Nel rigo RS83 va indicato:
il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità
elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità
elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).
21.23 DEDUZIONE ACE
Il prospetto deve essere compilato al fine di indicare la quota di rendimento nozionale attribuita ai soci dai
soggetti che provvedono al rafforzamento, mediante l’incremento del capitale proprio, della loro struttura
patrimoniale, secondo il modello cosiddetto ACE, avvalendosi delle disposizioni previste dall’art. 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L’agevolazione “ACE” si applica alle stabili organizzazioni di
imprese residenti di cui all’articolo 168-ter del TUIR ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8).
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In tal caso per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo
del presente quadro e nella colonna 7 del rigo RS84 va indicato il codice dello Stato o territorio estero
(rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”) in cui è localizzata la stabile organizzazione.
Il rigo RS83A va compilato nel caso in cui il dichiarante riceva dal cedente o dalla società trasparente il credito
d’imposta ACE di cui al comma 3 dell’art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021. In particolare, va indicato:
• in colonna 1, il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all’importo indicato
in colonna 8 del rigo RS83A del modello Redditi ENC 2022;
• in colonna 2, il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste
dal punto 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
• in colonna 3, il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza
fiscale;
• in colonna 4, il credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
• in colonna 5, il credito d’imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento
dell’Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
• in colonna 6, il credito d’imposta di cui si chiede il rimborso;
• in colonna 7, nel caso in cui il soggetto dichiarante sia un Trust trasparente o misto, il credito d’imposta
imputato ai beneficiari;
• in colonna 8, l’importo del credito d’imposta residuo pari alla seguente somma algebrica:
col. 1 + col. 2 + col. 3 – col. 4 – col. 5 – col. 6 – col. 7;
• in colonna 9, il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente
qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.
Nel rigo RS84 va indicato:
• nella colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale
eccedente il proprio reddito di impresa dichiarato, e nella colonna 2 il relativo importo.
Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti deve compilare più
moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva
nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
• nella colonna 3, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato
nel rigo RS84, colonna 6, del modello REDDITI ENC 2022;
• nella colonna 4, l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma degli importi indicati in
colonna 2 di tutti i moduli compilati, per i quali non è stata compilata la colonna 7, e quello indicato nella
colonna 3. Detto ammontare va riportato, fino a concorrenza del minore importo tra il reddito complessivo
netto dichiarato e la somma dei redditi d’impresa determinati nei quadri RF o RG, RC, RD e RH, nel rigo
RN13, colonna 5, e/o nel rigo PN1, colonna 5. In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter
del TUIR) l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può
essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso; in tal caso l’importo del
rendimento nozionale che eccede quello relativo all’impresa nel complesso è imputato in proporzione al
rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che è conseguentemente ridotto;
• in colonna 5, l’importo del rendimento nozionale maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione (pari alla somma degli importi di colonna 2 di tutti i moduli compilati), al netto della quota
utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, che è fruito come credito
d’imposta in diminuzione dell’IRAP;
• nella colonna 6, l’importo del rendimento nozionale di cui a colonna 4, che non è stato possibile utilizzare
in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, al netto dell’importo indicato in
colonna 5, che è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Tale colonna non può essere compilata dai Trust trasparenti;
• nella colonna 8, la quota dell’ACE innovativa che il dichiarante deve recuperare qualora il soggetto
trasparente si trovi nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 5, del D.L. n. 73 del 2021. Tale importo va riportato
nella colonna 3 del rigo RN14 e/o nella colonna 6 del rigo PN10 in caso di Trust trasparente o misto;
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• nella colonna 9, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza l’importo di cui alla colonna
8. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto tale importo da più soggetti deve compilare più moduli,
avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella
casella posta in alto a destra del presente quadro.
La casella “Art. 84, c. 1, TUIR - RS84” può essere barrata qualora l’ente non commerciale non residente con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato intenda utilizzare l’importo del rendimento nozionale
complessivo di cui alla colonna 4 del rigo RS84 in misura tale che l’IRES corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto,
e dalle eccedenze di cui all’art. 80 del TUIR (si veda il Principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del
23 marzo 2021).
Nel rigo RS85, ai fini della maggiorazione di cui all’art. 2, comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011,
va indicato:
• in colonna 1, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato nel
rigo RS85, colonna 3, del modello REDDITI ENC 2022 (o nel rigo RS84, colonna 6, se nel periodo d’imposta
precedente il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione IRES);
• in colonna 2, l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in
colonna 2 del rigo RS84, di tutti i moduli compilati, e quello indicato in colonna 1 del presente rigo;
• in colonna 3, l’importo del rendimento nozionale di cui alla colonna 2 che non è stato possibile utilizzare
in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all’art.2,
comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011 (rigo RQ62, colonna 7); tale importo è computato in
aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi;
• nella colonna 4, la quota dell’ACE innovativa che il dichiarante deve recuperare qualora il soggetto
trasparente di cui a colonna 9 del rigo RS84 si trovi nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 5, del D.L. n. 73
del 2021. Tale importo va riportato nella colonna 3 del rigo RQ62. Nel caso in cui il dichiarante abbia
ricevuto tale importo da più soggetti deve indicare nella presente colonna la somma dei predetti importi.
La casella “Art. 84, c. 1, TUIR - RS85” può essere barrata qualora il contribuente intenda utilizzare l’importo
del rendimento nozionale complessivo di cui alla colonna 2 del rigo RS85 in misura tale che la maggiorazione
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’art. 80 del TUIR (si veda il Principio di
diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 23 marzo 2021).
21.24 CREDITI
In base all’art. 106, comma 1, del TUIR, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che
comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di
legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli
accantonamenti operati in bilancio e quelli fiscalmente deducibili.
Nel rigo RS86, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello
complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio precedente e, in
colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS90, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod.
REDDITI 2022).
Nel rigo RS87, vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al
valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, computate con riferimento
al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state
imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità
alle disposizioni del medesimo art. 101.
La perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti e la determinazione della
quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell’esercizio, così come la valutazione dell’eventuale
eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull’ammontare dei
crediti al netto della perdita (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013).
Nel rigo RS88, va indicata la differenza degli importi dei righi RS86, colonna 2 e RS87, colonna 2. Se detta
differenza è negativa, il rigo non va compilato.
Nel rigo RS89, va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per
rischi su crediti imputati al conto economico dell’esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal
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fine l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti
in bilancio. Si fa presente che l’importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del
valore dei crediti indicati nel rigo RS91, colonna 2.
Nel rigo RS90, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli
accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’importo fiscalmente
dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1 del TUIR.
Si fa presente che l’importo di rigo RS90, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti
risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS91 della medesima colonna.
Nel rigo RS91 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore
nominale o di acquisizione dei crediti, al netto delle perdite dedotte (vd. circolare n. 26/E del 1° agosto
2013, par. 4.1), per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106, la deducibilità delle svalutazioni
e degli accantonamenti per rischi su crediti.
21.25 DATI DI BILANCIO
Nel prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine
dell’esercizio, secondo i criteri indicati nell’articolo 2424 del cod. civ., con l’avvertenza che alcune voci vanno
esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.
Nel rigo RS92 va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di
proprietà dell’impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno
indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di sviluppo, i diritti di brevetto industriale e i diritti di
utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le
licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d’uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali
i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.
Nel rigo RS93, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei
beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e
macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora
ultimati. In colonna 1 va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
cumulate nel corso dell’esercizio corrente e di quelli pregressi.
Nel rigo RS94 va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l’acquisto di titoli o
di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate,
controllanti, sottoposte a controllo delle controllanti e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni,
ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e
collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.
Nel rigo RS95 va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie,
materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.
Nel rigo RS96 va indicato l’importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla
cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell’attività propria dell’azienda.
Nel rigo RS97 va indicato l’importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investimento duraturo,
non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di
natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte a controllo delle
controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l’erario,
i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.
Nel rigo RS98 va indicato il valore dei titoli che l’azienda ha acquisito con l’obiettivo di investimento temporaneo.
Nel rigo RS99 va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari,
depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni
circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell’azienda e depositati in cassa alla chiusura
dell’esercizio), denaro e valori in cassa.
Nel rigo RS100 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti attivi.
Nel rigo RS101 va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RS102 va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell’esercizio. Nel
caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l’importo da indicare va preceduto dal segno meno “–”.
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Nel rigo RS103 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.
Nel rigo RS104 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento
al lavoro dipendente.
Nel rigo RS105 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili
entro l’esercizio successivo.
Nel rigo RS106 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili
oltre l’esercizio successivo.
Nel rigo RS107 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione
di beni e servizi. Nell’importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed
esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.
Nel rigo RS108 vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future
forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti
da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte a
controllo delle controllanti derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.
Nel rigo RS109 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti passivi.
Nel rigo RS110 va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RS111 va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e
di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nel rigo RS112, colonna 2, va indicato l’ammontare degli oneri di produzione e vendita. In colonna 1 la
quota di tali oneri relativa a lavoro dipendente.
21.26 MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE
Il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di
ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (art. 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265).
Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle
minusvalenze e alle differenze negative, indicate all’art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore
a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più
operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).
Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l’accertamento della conformità delle operazioni
con le disposizioni dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
A tal fine, nel rigo RS142 va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore
a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
realizzate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:
• in colonna 1, il numero degli atti di disposizione;
• in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.
Nel rigo RS143 va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all’art. 109,
comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o
altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:
• in colonna 1, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
• in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni,
anche a seguito di più operazioni.;
• in colonna 3, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
• in colonna 4, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri
titoli, anche a seguito di più operazioni;
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• in colonna 5, l’importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del
proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.
21.27 VARIAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
L’articolo 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Il prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche
riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi.
A tal fine, occorre barrare la casella del rigo RS144.
21.28 SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI RICADENTI NELLE ZONE SISMICHE E PER INTERVENTI DI
RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
Nel prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di cui all’art.16-bis, comma 1, lettera i), del
TUIR, come previsto dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Sono agevolabili gli interventi volti all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono
attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (dal 4
agosto 2013), ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ricadenti nelle zone sismiche
ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003),
riferite a costruzioni adibite ad attività produttive. L’art. 1, commi 2 e 3, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 ha modificato la disciplina contenuta nell’art. 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013.
A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del citato comma 1-bis dell’art.
16 si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui alla richiamata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 (comma 1-ter dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013).
Per le spese sostenute per gli interventi fino al 31 dicembre 2016 è possibile fruire di una detrazione
dall’imposta lorda IRES pari al 65 per cento, ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi; per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della citata
legge n. 232 del 2016, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 1-
bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013).
Qualora dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini
il passaggio:
• ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta
o del 75 per cento, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
• a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento della spesa sostenuta o
dell’85 per cento, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (commi 1-quater
e 1-quinquies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).
L’importo agevolabile della spesa non può superare 96.000 euro per unità immobiliare. In caso di più soggetti
aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.
Qualora gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe
di rischio inferiore di cui al comma 1-quater dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 siano realizzati
nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo
scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le
norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo
comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento
e dell’ 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
(comma 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013). L’art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2019
ha esteso la detrazione di cui al citato comma 1-septies agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle
zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
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A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi
1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli
immobili (comma 1-sexies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013).
Sono beneficiari della detrazione i soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili,
se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo
(diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
La lett. i), comma 1, dell’art. 16-bis del TUIR include gli interventi diretti all’esecuzione di opere:
• per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
• per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio;
• per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta Documentazione.
Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate del 18 settembre 2013, n. 29.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico bancario o postale
da cui risultino:
• causale del versamento;
• la partita IVA (o il codice fiscale) del soggetto che effettua il pagamento;
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima
che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite,
salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente.
Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di
locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge n. 63
del 2013 non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali
per interventi in aree colpite da eventi sismici (art. 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2
e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in
alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’art. 14 del decreto legge n. 63
del 2013 e dal comma 1-quinquies dell’art.16 del medesimo decreto, una detrazione nella misura dell’ 80
per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85
per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione
è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a
euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (comma 2-quater.1 dell’art.
14 del decreto legge n. 63 del 2013).
Per le spese sostenute, relative a tali interventi, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per i contribuenti di
cui al comma 9 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata
al 110 per cento; tale incremento non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 119, comma 4, del decreto-legge n.
34 del 2020). Per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote
annuali di pari importo.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione (art. 119, comma 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020).
La detrazione di cui al citato comma 4 è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di
cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34
del 2020).
Ai sensi del comma 4 ter del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, i limiti delle spese ammesse
alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus, di cui ai commi 4 e 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022,
sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli
eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli
incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli
immobili destinati alle attività produttive.
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Per gli interventi effettuati dai condomini e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) dell’art. 119, compresi
quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per
cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile
2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi
4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2025, nella misura del 110 per cento.
La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini
previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui al comma 4-bis del presente articolo
eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.
Per i soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119, che siano in possesso dei requisiti di cui al
comma 10-bis), il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all’art. 119, previsto per le singole unità
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi
di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi
1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile
dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
L’efficacia delle proroghe di cui all’art. 119 del decreto (si veda l’art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre
2020, n. 178) resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Nel prospetto va, altresì, indicata la detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 90 per cento delle
spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente
che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 – c.d. “Bonus facciate”). Per le spese sostenute nell’anno 2022 la detrazione dall’imposta lorda
è pari al 60 per cento delle spese documentate (art. 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta
lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere
utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi
o su ornamenti e fregi.
In particolare, la detrazione spetta per:
• interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
• interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il
10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
• interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Per gli interventi diversi da quelli sopra menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio (artt. 14 e 16 del
decreto legge n. 63 del 2013).
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo
ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008.
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A tal fine nei righi da RS150 a RS151 vanno indicati:
• in colonna 1, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
• in colonna 2,
– il codice 1, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura
del 70 per cento;
– il codice 2, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura
del 75 per cento (comma 1-quinquies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013);
– il codice 3, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura
dell’ 80 per cento;
– il codice 4, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura
dell’ 85 per cento (comma 1-quinquies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013);
– il codice 5, nel caso di acquirente dell’unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall’imposta nella
misura del 75 per cento (comma 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013);
– il codice 6, nel caso di acquirente dell’unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall’imposta nella
misura dell’85 per cento (comma 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).
– il codice 7, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura
del 80 per cento (comma 2-quater.1 dell’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013);
– il codice 8, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella
misura del 85 per cento (comma 2-quater.1 dell’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013)
– il codice 9, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella
misura del 110 per cento (art. 119, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 34 del 2020);
– il codice 10, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione
nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art. 119,
commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 34 del 2020);
– il codice 11, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella
misura del 90 per cento (commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019);
– il codice 12, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella
misura del 60 per cento (comma 39, dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021);
– il codice 13, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella
misura del 90 per cento (art. 119, comma 8-bis, del decreto legge n. 34 del 2020).
• in colonna 3, il codice fiscale:
– del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici e va barrata la casella di colonna 2
“Condominio” dei righi da RS153 a RS154, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile.
Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione
dei redditi;
– della società qualora gli interventi siano stati realizzati da parte di un soggetto di cui all’art. 5 o all’art.
115 del TUIR, riportando i dati catastali identificativi dell’immobile;
– dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori in caso di
acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati;
• in colonna 4, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa sostenuta;
• in colonna 5, l’importo della spesa sostenuta;
• in colonna 6, l’ammontare della detrazione, pari alla spesa di colonna 5 moltiplicata per una delle aliquote
previste.
• in colonna 7, il numero della rata che il contribuente utilizza per l’anno indicato in colonna 1;
• in colonna 8, l’importo della rata della detrazione spettante. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare
della detrazione di colonna 6 per il numero di rate previste;
• in colonna 9, il numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Lo stesso numero progressivo va indicato anche nella colonna 1 dei righi da RS153 a RS154, nei quali vanno
riportati i dati catastali identificativi degli immobili.
Nel caso in cui il contribuente sostenga più spese deve essere utilizzato un modulo per ogni intervento
ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva
nella casella posta in alto a destra del presente quadro.
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Nel rigo RS152, va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da RS150 a RS151 di tutti i moduli
compilati da riportare nell’apposito rigo del quadro RN e/o RQ.
Nei righi da RS153 a RS154 vanno indicati i dati catastali degli immobili, in particolare:
• in colonna 1, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei righi da RS150 a RS151. Nel caso in cui
siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più righi,
va riportato lo stesso numero d’ordine identificativo;
• la colonna 2 va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini,
quindi, dichiarano che la spesa riportata nei righi da RS150 a RS151 si riferisce ad interventi effettuati su
parti comuni condominiali, e non devono essere compilate le successive colonne dei predetti righi da RS153
a RS154;
• in colonna 3, il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può
essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
• in colonna 4, ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni, ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio
urbano;
siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”;
• in colonna 7, il numero di foglio indicato nel documento catastale;
• in colonna 8, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due
parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è
composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
• in colonna 9, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
Nel caso in cui il contribuente debba indicare più dati catastali deve essere utilizzato un modulo per ogni
immobile ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione
progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.
Nel rigo RS155 vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto e i dati della domanda di
accatastamento. In particolare, in colonna 1, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei righi da
RS150 a RS151; nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e
quindi, siano compilati più righi, va riportato lo stesso numero d’ordine identificativo.
Per la compilazione della colonna 2 (Condominio) vanno seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi
da RS153 a RS154. Se questa casella è barrata non devono essere compilate le successive colonne. Se i
lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi
dell’immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6).
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere
riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9).
21.29 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O IN PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di
attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016 e, per gli investimenti effettuati
nei periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge
attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore
tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).
Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione
dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in
particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai
sensi dell’art. 2463-bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). L’art. 1, comma 66, lett. c) della legge 11 dicembre
2016, n. 232 che ha modificato l’art. 29 del decreto legge n. 179 del 2012 ha previsto la trasformazione
da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start up
innovative e l’incremento della misura del beneficio al 30 per cento. Il comma 67 dell’art. 1 della legge n.
232 del 2016 prevede che l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 66 lett. c) è subordinata, ai sensi
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dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della
Commissione europea. L’efficacia della predetta disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione
europea (art. 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Gli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative di cui all’art. 29 del citato decreto-legge n. 179
del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione
del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, +, ai sensi
dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della
Commissione europea (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015).
Le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative sono individuate con il
citato d.m. 7 maggio 2019. I soggetti passivi dell’IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo
un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro
1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può
essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4, comma 4, del d.m. 7
maggio 2019).
Ai fini delle presenti istruzioni per start-up innovative si intendono anche le PMI innovative ammissibili.
Nel presente prospetto, nei righi da RS160 a RS162 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l’investimento; in caso
di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio
o della società che investe prevalentemente in start-up innovative e in colonna 2 (Investimento indiretto) va
indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2.In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti
esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove
attribuito dall’autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da
un’Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);
• in colonna 4, l’ammontare dell’investimento agevolabile;
• in colonna 5, l’ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell’importo di colonna 4.
Nella casella di colonna 3 va indicato:
• il codice 1, se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa;
• il codice 2, se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
Nel rigo RS163 va indicato:
• in colonna 2, l’eccedenza della deduzione ricevuta in caso di partecipazione in società di cui all’art. 115
del TUIR;
• in colonna 1, il codice fiscale della società trasparente.
Nel rigo RS164 va indicato l’importo totale dell’agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella
colonna 5 dei righi da RS160 a RS162 e nella colonna 2 del rigo RS163, di tutti i moduli compilati, deducibile
nel quadro RN e/o PN e RQ (prospetto “Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo”).
Nel rigo RS165 va indicata:
• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel terzo periodo d’imposta precedente, che
residua dal modello REDDITI ENC 2022 (colonna 1 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN;
• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel secondo periodo d’imposta precedente, che
residua dal modello REDDITI ENC 2022 (colonna 2 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN;
• in colonna 4, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel periodo d’imposta precedente, che residua
dal modello REDDITI ENC 2022 (colonna 3 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN.
La casella di colonna 1 “Casi particolari” va barrata nell’ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di
società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di deduzione residue acquisite dalle medesime
società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente
rigo in base all’anno di formazione.
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In caso di decadenza dall’agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel rigo RS165 vanno
diminuite dell’eventuale importo indicato nella colonna 6 del rigo RS174.
Nel rigo RS166 va indicata:
• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS165, per la quota non utilizzata
a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;
• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 4 del rigo RS165, per la quota non utilizzata
a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi;
• in colonna 3, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito
dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d’imposta successivi.
Nel rigo RS167 va indicata:
• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo
nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2022 (colonna 1 del rigo
RS168), deducibile nel rigo RQ62;
• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo
nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2022 (colonna 2 del
rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;
• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo
nel periodo d’imposta precedente, che residua dal modello REDDITI ENC 2022 (colonna 3 del rigo RS168)
deducibile nel rigo RQ62.
In caso di decadenza dall’agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno
diminuite dell’eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS175.
È possibile riportare nel rigo RS167 le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini IRES nei periodi
d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per i quali il contribuente non era soggetto
passivo della maggiorazione IRES.
Nel rigo RS168 va indicata:
• in colonna 1, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS167, per la quota non utilizzata
a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare
nei periodi d’imposta successivi;
• in colonna 2, l’eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS167, per la quota non utilizzata
a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare
nei periodi d’imposta successivi;
• in colonna 3, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito
dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d’imposta
successivi.
I righi RS167 e RS168 vanno compilati a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta in
cui il contribuente è assoggettato all’imposta di cui all’art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di
evidenziare la deduzione utilizzabile nei successivi periodi d’imposta in diminuzione dell’imponibile relativo
alla predetta imposta. Questi righi devono continuare ad essere compilati anche se successivamente al
predetto periodo il contribuente non risulti più tenuto ad applicare il citato art. 2, comma 36-quinquies, del
decreto-legge n. 138 del 2011.
Nel rigo RS171, in caso di investimenti effettuati dai soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR di cui il dichiarante
è socio, va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del società partecipata;
• in colonna 2, la detrazione ricevuta per trasparenza; la somma degli importi indicati nella presente colonna
di tutti i moduli compilati va riportata nel quadro RN e/o RQ (prospetto “Maggiorazione IRES per i soggetti
di comodo”), a riduzione dell’imposta dovuta.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, eventualmente diminuita delle altre
detrazioni spettanti, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda dovuta nei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 29, comma 2, del D.L.
n. 179 del 2012 e art. 4, comma 2, del d.m. 7 maggio 2019).
Nel rigo RS172 va indicata:
• in colonna 2, l’eccedenza di detrazione maturata nel terzo periodo d’imposta precedente, che residua dal
modello REDDITI ENC 2022 (rigo RS173, colonna 1);
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• in colonna 3, l’eccedenza di detrazione maturata nel secondo periodo d’imposta precedente, che residua
dal modello REDDITI ENC 2022 (rigo RS173, colonna 2);
• in colonna 4, l’eccedenza di detrazione maturata nel periodo d’imposta precedente, che residua dal
modello REDDITI ENC 2022 (rigo RS173, colonna 3).
La casella di colonna 1 “Casi particolari” va barrata nell’ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di
società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di detrazione residue acquisite dalle medesime
società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente
rigo in base all’anno di formazione.
In caso di decadenza dall’agevolazione, le detrazioni da riportare nelle colonne 2, 3 e 4 del presente rigo
devono essere diminuite dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo RS174.
L’importo delle eccedenze di detrazione utilizzabile nel presente periodo d’imposta pari alla somma degli
importi indicati nella colonne 2, 3 e 4 del rigo RS172 va riportato nel quadro RN e/o RQ (si veda il prospetto
“Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo”), a riduzione dell’imposta dovuta.
Nel rigo RS173 va indicata:
• in colonna 1, l’eccedenza di detrazione indicata nella colonna 3 del rigo RS172, per la quota non utilizzata
nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d’imposta successivo;
• in colonna 2, l’eccedenza di detrazione indicata nella colonna 4 del rigo RS172, per la quota non utilizzata
nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d’imposta successivo;
• in colonna 3, la detrazione maturata nel presente periodo d’imposta (pari alla somma degli importi di
colonna 2 del rigo RS171 di tutti i moduli compilati), per la quota eccedente l’imposta lorda (eventualmente
diminuita delle altre detrazioni spettanti) relativa, rispettivamente, all’IRES (quadro RN) e alla
maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (quadro RQ), da utilizzare nel periodo d’imposta successivo.
I righi da RS174 a RS175 vanno compilati in caso di decadenza dall’agevolazione. In particolare, nel rigo
RS174, indicare:
• in colonna 1, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione di cui a
colonna 2, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
• in colonna 2, la detrazione effettivamente fruita ai fini IRES e/o della maggiorazione IRES nei periodi
d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l’importo della presente
colonna va sommato all’imposta indicata nel rigo RN19.
• in colonna 3, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante;
• in colonna 4, la deduzione effettivamente fruita ai fini IRES nei periodi d’imposta precedenti, non più
spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato al rigo RN16 e/o PN3;
• in colonna 5, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a
colonna 4, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va
sommato all’imposta indicata nel rigo RN19;
• in colonna 6, l’eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini IRES, non più spettante.
Nel rigo RS175, indicare:
• in colonna 1, la deduzione effettivamente fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo
nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato
nella colonna 9 del rigo RQ62;
• in colonna 2, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a
colonna 1, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va
sommato all’imposta indicata nella colonna 10 del rigo RQ62;
• in colonna 3, l’eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti
di comodo, non più spettante.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati, devono essere utilizzati altri
moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella
casella posta in alto a destra.
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21.30 ZONE FRANCHE URBANE
Il prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire ai fini delle imposte sui
redditi dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 341, lett. a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria
2007). In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e micro imprese localizzate:
• nella Zona franca urbana del comune di L’Aquila, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma
2 dell’art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità
di applicazione dell’agevolazione;
• nelle Zone franche urbane elencate nell’allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013 (di
seguito “decreto”), emanato ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
• nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l’agevolazione si applica
in via sperimentale nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di
programma “Piano Sulcis” (art. 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012). Le modalità di
attuazione sono disciplinate dal decreto.
• nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall’art. 1, comma 319,
della legge n. 147/2013.
Per la zona franca istituita dall’art. 46, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle
Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti
a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 (c.d. “ZFU Sisma Centro Italia”), l’agevolazione
spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati ai commi 2 e 3 del citato art. 46. La zona franca di cui
al comma 1 dell’art. 46 comprende anche i comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189; l’agevolazione, in tal caso, spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati al successivo
comma 5, secondo periodo.
Le agevolazioni di cui all’art. 46 del decreto legge n. 50 del 2017, spettano anche ai soggetti che hanno la
sede principale o l’unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato
2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. “ZFU Sisma Centro Italia Bis”), che hanno subito nel
periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (art. 1, comma 745 , della legge 27 dicembre 2017,
n. 205).
Le agevolazioni di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano, altresì, alle imprese che
intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021(c.d.
“ZFU Sisma Centro Italia ter”), ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria
F della tabella dei codici attività che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa
nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (art. 46, comma 3, del
decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dall’art. 57, comma 6, lett. a), del decreto- legge 14 agosto
2020, n. 104).
Per le ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza
(trattasi delle ZFU di Cagliari, Campobasso, Iglesias, Massa-Carrara, Matera, Pescara, Quartu Sant’Elena,
Sora, Velletri e Ventimiglia), alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 603,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall’art. 22-bis, comma 1, del D.L. n.
66 del 2014, l’agevolazione spetta alle micro e piccole imprese in possesso dei requisiti elencati nell’art. 20-
bis del decreto (cfr. Circolare 9 aprile 2018, n. 172230, del Ministero dello Sviluppo Economico).
Per l’attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche del Sisma Centro Italia (compresa quella
del Sisma Centro Italia bis e ter) e per quelle di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese
nell’ex obiettivo Convergenza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto.
Con il decreto interministeriale 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto. Le
disposizioni del decreto, così come modificate e integrate dal predetto d.m. 5 giugno 2017, si applicano ai
bandi per la concessione delle agevolazioni nelle ZFU adottati successivamente al 6 ottobre 2017, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.
Beneficiano dell’agevolazione, nei limiti dell’importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita
istanza al Ministero dello sviluppo economico. L’importo massimo dell’agevolazione complessivamente
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spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zone franche urbane
e per il territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias fino al limite massimo di
200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada,
tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’arco di
tre esercizi finanziari.
L’agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento (Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 14 agosto 2013, 6 maggio 2014 e 31 luglio 2019).
Per la compensazione con il mod. F24 dell’agevolazione devono essere utilizzati gli appositi codici tributo
desunti dalla Tabella codici zone agevolate.
L’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante
dallo svolgimento dell’attività d’impresa nella ZFU e nel territorio dei comuni della soppressa provincia di
Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza presentata al Ministero
dello Sviluppo Economico e per i successivi tredici periodi d’imposta (per un totale di quattordici periodi
d’imposta), nelle misure sotto riportate.
Per le zone franche del Sisma Centro Italia e del Sisma Centro Italia bis e ter, l’esenzione è concessa per il
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017, di conversione del
decreto-legge n. 50 del 2017 (24 giugno 2017) e per i sei anni successivi (art. 1, comma 746, della legge
29 dicembre 2022, n. 197). Ai fini della determinazione dell’importo effettivamente fruibile si vedano i
chiarimenti forniti dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473, del Ministero dello Sviluppo Economico.
È consentito beneficiare dell’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall’esercizio dell’attività
svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole dei decreti attuativi.
Il soggetto beneficiario può scegliere, nell’ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno
dell’esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate
con l’apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell’agevolazione con riferimento all’IRAP e/o
ai contribuiti sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all’IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla
ZFU del comune di L’Aquila), ovvero impiegate nei periodi d’imposta successivi.
Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell’agevolazione, l’esenzione si applica sul reddito di impresa –
sempre entro il limite massimo previsto dai decreti attuativi – al lordo delle perdite.
Nei righi da RS180 a RS183 va indicato:
• nella colonna 1, il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della soppressa provincia di
Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente, desunto dalla tabella sotto riportata. Per ciascuna
zona agevolata va compilato un distinto rigo;
• nella colonna 2, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione,
decorrente da quello di accoglimento dell’istanza (ad esempio, se l’istanza è stata accolta nel periodo d’imposta
precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, in questa colonna deve essere riportato il valore 2);
• nella colonna 3, il numero di dipendenti rivelanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito
esente. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari
a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema
Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.
La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della
zona agevolata. Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento
del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di
chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione, al netto delle diminuzioni
verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto;
• nella colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1.
Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione non rilevano le
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plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive
e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi e negativi riferiti a
esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in
conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel
caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU o del territorio dei comuni della
soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona
agevolata, è previsto l’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata.
Tale obbligo non sussiste per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del
Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è determinato l’importo massimo dell’agevolazione
complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario; per tale periodo di imposta, in assenza di
apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai
fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU o nel territorio dei comuni della
soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e al di fuori di essi concorrono alla formazione del reddito prodotto
nella zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nella ZFU o nel territorio dei comuni
della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e l’ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi;
• nella colonna 5, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna
4, tenendo conto del limite di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell’incremento
occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti
percentuali di esenzione:
a) 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Se l’agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell’ammontare delle
risorse assegnate dal MISE, a seguito della presentazione dell’istanza, il reddito da indicare in questa colonna
deve essere ridotto in misura corrispondente all’agevolazione fruibile.
Il socio di una società trasparente (art. 5 del TUIR) indica la quota di reddito esente imputata dalla società
partecipata e compila le colonne 1, 5, 7, 8 e 9 secondo le relative istruzioni, riportando nella colonna 6 il
codice fiscale di quest’ultima.
Per ciascuna società trasparente occorre compilare un distinto rigo del presente prospetto (o distinti righi nel
caso in cui la società partecipata abbia prodotto redditi esenti in più zone agevolate). Inoltre, nell’ipotesi in
cui il socio abbia prodotto autonomamente un reddito in una o più delle zone agevolate deve compilare
distinti righi per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello ricevuto per trasparenza.
L’agevolazione complessivamente fruita dai soci, ai fini delle imposte sui redditi, non può essere superiore a
quella prenotata tramite l’apposita istanza presentata dalla società trasparente.
• nella colonna 7, l’imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata indicata nella colonna 1, che
costituisce l’ammontare dell’agevolazione spettante (per la compilazione della presente colonna si rinvia
alle istruzioni del rigo RS184, colonna 5);
• nella colonna 8, l’importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna
1 per il versamento degli acconti relativi all’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione;
• nella colonna 9, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 8 e quello di colonna 7. Qualora
l’importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (colonna 8) risulti di ammontare superiore
all’agevolazione spettante (colonna 7), non si tiene conto ai fini delle imposte sui redditi del maggior
versamento e tale differenza non genera un’eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso
o riportata a nuovo. Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro RN vanno indicati al
netto della somma degli importi esposti in questa colonna dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli
compilati.
158
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Se i righi da RS180 a RS183 non sono sufficienti per l’indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più
moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo. In tal caso, il rigo RS184 va
compilato solo sul primo modulo.
Nel rigo RS184, va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei
righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RF;
• nella colonna 2, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei
righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RG;
• nella colonna 3, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei
righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparenza da soggetti partecipati,
ricompreso nel quadro RH;
• nella colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, pari alla somma
degli importi di colonna 5 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati;
• nella colonna 5, l’ammontare dell’agevolazione spettante, pari all’imposta calcolata applicando l’aliquota
IRES al reddito di colonna 4.
L’ammontare dell’agevolazione indicato nella colonna 5 va riportato nella colonna 7 del rigo RS180. Nel
caso in cui il reddito esente del rigo RS184 sia stato prodotto in più zone agevolate, oppure sia stato imputato
al dichiarante da più società trasparenti o sia stato in parte prodotto autonomamente e in parte imputato per
trasparenza, l’importo della colonna 5 deve essere ripartito in misura proporzionale all’ammontare dei redditi
indicati nella colonna 5 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati. L’importo così suddiviso va
indicato nella colonna 7 dei righi da RS180 a RS183.
Per fruire dell’esenzione ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente deve utilizzare in compensazione con
il modello di pagamento F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate) l’importo della colonna 7 del rigo RS180 per il versamento dell’imposta sui redditi
dovuta in acconto e/o a saldo per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel caso in
cui siano stati compilati più righi da RS180 a RS183, il contribuente deve utilizzare in compensazione con
il modello di pagamento F24 gli importi di tutte le colonne 7 compilate, utilizzando per ciascun rigo il codice
tributo riferito alla zona agevolata (vedi tabella sotto riportata).
In particolare, nel modello di pagamento F24 devono essere riportati nella colonna “importi a credito
compensati” gli importi della colonna 7 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, utilizzando per
ciascuna zona agevolata l’apposito codice tributo, e nella colonna “importi a debito versati”, quale IRES a
debito, un importo almeno pari a quello della presente colonna. Se il contribuente ha già utilizzato
l’agevolazione per il versamento degli acconti IRES, potrà utilizzare in compensazione nel modello F24 per il
pagamento dell’IRES a saldo solamente l’importo corrispondente, per ciascuno dei righi da RS180 a RS183 di
tutti i moduli compilati, alla differenza (se positiva) tra l’ammontare della colonna 7 e quello di colonna 8.
ATTENZIONE il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un’imposta
a credito oppure un’imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 5 del rigo RS184. In tale
ipotesi, infatti, l’utilizzo di un importo pari a quello della colonna 5 a compensazione di un debito IRES (anche
se non corrispondente a quello effettivo) determina un’eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel
quadro RX.
• nella colonna 6, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna
1 del rigo RS184 e il reddito di rigo RF65. Se il soggetto dichiarante è considerato di comodo nella presente
colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna
1 del rigo RS184 e il maggior importo tra quello di rigo RF65 e quello di rigo RS57. Questa differenza
costituisce una perdita utilizzabile a scomputo di altri redditi d’impresa prodotti nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione e, per l’eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi
successivi; tale perdita residua va indicata nell’apposito prospetto del quadro RS;
• nella colonna 7, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna
2 del rigo RS184 e il reddito di rigo RG33. Se il soggetto dichiarante è considerato di comodo nella
presente colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui
alla colonna 2 del rigo RS184 e il maggior importo tra quello di rigo RG33 e quello di rigo RS57. Questa
differenza costituisce una perdita utilizzabile a scomputo di altri redditi d’impresa prodotti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione e, per l’eventuale ammontare residuo, da riportare negli
esercizi successivi; tale perdita residua va indicata nell’apposito prospetto del quadro RS;
159
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
• nella colonna 8, la perdita che emerge nell’ipotesi in cui la differenza tra il reddito prodotto nelle zone
agevolate di cui alla colonna 3 e l’importo di rigo RH16 risulti positiva. Tale perdita è utilizzabile a
scomputo di altri redditi d’impresa prodotti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
e, per l’eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi va indicata nell’apposito
prospetto del quadro RS.
ATTENZIONE le perdite riportabili, sia pregresse che di periodo, non possono essere utilizzate a riduzione
dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate. Pertanto, l’ammontare di tali perdite da utilizzare nei quadri
di determinazione del reddito d’impresa non può eccedere la differenza, se positiva, tra il reddito d’impresa
ivi determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente indicato nel presente prospetto.
Istruzioni per la compilazione del quadro RN
Il quadro RN deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni:
• nel rigo RN6, se il soggetto non è considerato di comodo, va indicato il maggior importo tra il reddito
d’impresa di cui al rigo RF65 e il reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS184; se il soggetto è
considerato di comodo, va indicato il maggior importo tra il reddito d’impresa di cui al rigo RF65, il reddito
esente di cui alla colonna 1 del rigo RS184 e il reddito minimo di cui al rigo RS57;
• nel rigo RN7, se il soggetto non è considerato di comodo, va indicato il maggior importo tra il reddito
d’impresa di cui al rigo RG33 e il reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS184; se il soggetto è
considerato di comodo, va indicato il maggior importo tra il reddito d’impresa di cui al rigo RG33, il
reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS184 e il reddito minimo di cui al rigo RS57;
• nel rigo RN8, va indicato il maggior importo tra il reddito di partecipazione di cui al rigo RH16 e il reddito
esente di cui alla colonna 3 del rigo RS184;
• l’ammontare della deduzione di cui al rigo RS164 e RS165, non può essere utilizzato a riduzione del
reddito esente di cui alla colonna 4 del rigo RS184. Pertanto, l’importo da riportare nella colonna 4 del
rigo RN13 non può essere tale da ridurre il reddito complessivo di cui alla colonna 6 del medesimo rigo
al di sotto del reddito esente;
• l’ammontare della deduzione di cui al rigo RS84, colonna 4, non può essere utilizzato a riduzione del
reddito esente di cui alla colonna 4 del rigo RS184. Pertanto, l’importo da riportare nella colonna 5 del
rigo RN13 non può essere tale da ridurre il reddito complessivo di cui alla colonna 6 del medesimo rigo
al di sotto del reddito esente;
• se il reddito imponibile da indicare nel rigo RN16 risulta inferiore al maggior importo tra il reddito minimo di
cui alla colonna 1 del rigo RN13, diminuito delle deduzioni di cui alle colonne 3, 4 e 5 del medesimo rigo
RN13, e il reddito esente di cui alla colonna 4 del rigo RS184, nel rigo RN16 va indicato tale maggiore importo;
• le detrazioni da riportare nel rigo RN20, colonna 6, non possono eccedere l’imposta lorda afferente al
reddito non esente. Pertanto, l’importo da indicare nel rigo RN20, colonna 6, non può essere superiore
alla differenza tra l’importo di rigo RN19 e quello di rigo RS184, colonna 5;
• l’importo dei crediti da riportare nel rigo RN25, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non può essere superiore
alla differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RN21 (aumentato dell’importo indicato nel rigo RN22 e
diminuito dei crediti indicati nei righi RN23, RN24, RN25, col. 9), e quello di rigo RS184, colonna 5;
• l’importo dei crediti da riportare nel rigo RN29 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra
l’importo di rigo RN28 e quello di rigo RS184, colonna 5.
Si riporta di seguito un esempio di compilazione del quadro RN in presenza di reddito esente (colonna 4 del
rigo RS184 compilata).
Si consideri un reddito d’impresa in contabilità semplificata di 9.000, di cui:
• 8.000 prodotto nella zona agevolata determinato secondo le regole ordinarie del TUIR (il reddito determinato
secondo le regole del decreto attuativo è pari, invece, a 10.000 in quanto il contribuente ha realizzato una
minusvalenza deducibile di 2.000 che però non rileva ai fini della determinazione del reddito esente);
• 1.000 prodotto al di fuori della zona agevolata;
Inoltre, il contribuente ha prodotto redditi di fabbricati pari a 20.000 e vanta crediti d’imposta sui fondi
comuni d’investimento di 300, detrazioni di 6.000, crediti da quadro RU di 2.000, eccedenza risultante
dalla precedente dichiarazione di 100 e acconti di 1.000.
Il rigo RS184 va così compilato:
• nelle colonna 2 e 4, va indicato il reddito esente, pari a 10.000;
• nella colonna 5, va indicata l’agevolazione pari a 2.400 (24% di colonna 4);
• nella colonna 7, va indicata la perdita da contabilità semplificata, pari a 1.000, risultante dalla seguente
operazione: 10.000 (RS184, col. 2) – 9.000 (RG33)
160
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Il quadro RN va così compilato:
Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)
RN1
RN2
RN3
RN4
RN5
RN6
RN7
RN8
RN9
RN10
RN11
RN12
Ires
,00
Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)
20.000,00
Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)
Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)
Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)
Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF65)
Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)
Reddito di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)
,00
,00
,00
,00
10.000,00
,00
,00
,00
,00
,00
Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)
Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)
Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)
Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi
Liberalità
3
Reddito minimo
Legge112/2016
Totale
ACE
1
2
4
Reddito complessivo
RN13
(di cui
)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Start-up
5
2
2
6
3
3
30.000,00
300,00
,00
Imposte delle
Fondi comuni d’investimento
controllate estere
Crediti di imposta
Oneri deducibili
RN14
RN15
1
300,00
Oneri rigo RS31
Terzo Settore
1
,00
,00
30.300,00
7.272,00
,00
Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14, col.3 – RN15, col. 3 + RS174, col.4)
RN16
RN17
RN18
RN19
1
2
3
24
a) di cui
b) di cui
soggetto all’aliquota del
soggetto all’aliquota del
%
%
30.300,00
1
2
,00
Imposta relativa al reddito imponibile
7.272,00
1
2
3
5
,00
,00
,00
Detrazione di imposta
RN20
4
6
,00
,00
4.872,00 (1)
2.400,00
,00
IMPOSTA NETTA (RN19 – RN20 col. 6)
RN21
RN22
RN23
19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta
Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento
300,00
,00
RN24 Credito per imposte pagate all’estero
Bonus bonifica
Sisma Abruzzo
1
Art Bonus
School Bonus
Social Bonus
Altre ritenute
Sport Bonus
Altri Crediti
ambientale
2
3
8
1
4
9
5
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Altri crediti
d’imposta
RN25
Fondazioni ITS Academy
Alloggi sociali
6
7
10
3
,00
,00
Rit. art. 5 non utilizzate
RN26 Ritenute d’acconto
2
,00
(di cui
)
TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 10 + RN26 col. 3 - RN26 col. 2)
IRES dovuta o differenza a favore del contribuente
RN27
RN28
RN29
300,00
,00
2.100
Crediti di imposta (da quadro RU)
(2)
(3)
,00
Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
RN30
100,00
Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24
RN31
RN32
,00
,00
Eccedenza d’imposta da utilizzare nel quadro PN
Recupero
Eccedenze utilizzate
imposte sostitutive
1
2
,00
,00
,00
Acconti
RN33
Credito riversato
Acconti versati
Acconti ceduti
da atti di recupero
3
4
5
6
3
1000,00
,00
,00
1000,00
1000,00
IRES dovuta (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6 – RN34 col. 1 – RN34 col. 2) se positivo
RN34
Imposta rateizzata
Eccedenze utilizzate
1
2
,00
Imposta a credito (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6) se negativo
Credito ceduto a società del gruppo (riportare l’importo nel rigo RK1 del quadro RK)
Eccedenza compensata nel rigo RQ7
RN35
RN36
RN37
RN38
,00
,00
,00
,00
Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 – RN36 – RN37 , da riportare nel rigo RX1, col.2)
(1) Le detrazioni non possono eccedere la differenza tra 7.272 (RN19) e 2.400 (RS184, col. 5)
(2) I crediti non possono eccedere la differenza, se positiva tra 2.100 (RN28) e 2.400 (RS184, col. 5)
(3) Versati utilizzando in compensazione l’agevolazione ZFU
Il contribuente deve compilare il modello F24, sezione “Erario”, indicando:
• in un rigo, nella colonna “Codice tributo”, il codice tributo della zona agevolata e, nella colonna “Importi
a credito”, un importo pari a 1.400 (l’ammontare dell’agevolazione al netto dell’importo di 1.000 utilizzato
per il versamento degli acconti);
• in un altro rigo, nella colonna “Codice tributo”, il codice tributo 2003 e, nella colonna “Importi a debito”,
un importo pari a 1.400.
L’eccedenza di versamento a saldo di 400 (ovvero la differenza tra l’imposta versata mediante
compensazione, pari a 1.400, e quella a debito risultante dal rigo RX1, col. 1, pari a 1.000) va riportata
nel rigo RX1, colonna 3.
161
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE
Codice
Codice Codice
Codice Codice
Codice
tributo
Zona Agevolata
zona
Zona Agevolata
Zona Agevolata
tributo
6845
Z100
Z122
Z112
Z124
Z125
Z113
Z104
Z105
Z115
Z109
Z117
Z118
Z101
zona
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
tributo
Z128
Z106
Z107
Z114
zona
43
44
45
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
1
2
L’Aquila
Carbonia Iglesias
Catania
Messina
Manduria
Manfredonia
Molfetta
Z140
Z141
Z142
Z143
Z144
Z148
Z151
Z152
Z153
Z154
Z155
Z156
Z157
Z158
Z159
Z160
Z149
Portici (Centro Storico)
Portici (Zona Costiera)
Reggio Calabria
3
4
Crotone
San Severo
Santeramo in colle
Sisma Centro Italia
Pescara
5
Erice
S. Giuseppe Vesuviano Z108
6
Gela
Sciacca
Termini Imerese
Trapani
Z131
Z132
Z133
Z116
Z119
Z123
Z129
Z130
Z134
Z127
Z135
Z138
Z145
Z136
Z137
7
Lamezia Terme
Mondragone
Napoli
8
Matera
9
Vibo Valentia
Bagheria
Velletri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rossano
Sora
Torre Annunziata
Aci Catena
Acireale
Enna
Ventimiglia
Palermo (Brancaccio)
Palermo (Porto)
Vittoria
Campobasso
Cagliari
Aversa
Iglesias
Barcellona Pozzo di Gotto Z120
Lampedusa - Linosa
Andria
Quartu Sant’Elena
Massa-Carrara
Sisma Centro Italia bis
Benevento
Casoria
Z102
Z103
Z121
Z110
Z111
Lecce
Castelvetrano
Corigliano calabro
Cosenza
Taranto
Sisma Centro Italia ter
(bandi 2021)
62
Z164
Barletta
Foggia
63
64
Sisma Centro Italia ter
Z162
Z165
Sisma Centro Italia ter
(bandi 2022)
21
Giarre
Z126
42
Lucera
Z139
21.31 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART BONUS)
Nel prospetto va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di
nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza
scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (art. 1, decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). Il credito
di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate:
• a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione
e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-
legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui
all’art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
• per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e
dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (art. 17, commi
1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229).
Il credito è riconosciuto, inoltre, per le erogazioni liberali per il sostegno delle istituzioni concertistico-
orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri
di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre
2017, n. 175), nonché dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti (art. 183, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
162
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ATTENZIONE Nel prospetto va indicato il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate
nell’ambito della attività istituzionale dell’ente. Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate
nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU.
Le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non danno diritto alle detrazioni di cui
all’art. 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. Le detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali che non
rientrano nella disciplina del credito d’imposta, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.
Il credito d’imposta spetta, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni liberali effettuate.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in diminuzione delle
imposte sui redditi. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in
avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Nel rigo RS251 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente, corrispondente
all’importo indicato nella colonna 5 del rigo RS251 del modello REDDITI ENC 2022;
• nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel secondo periodo d’imposta precedente a quello
oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all’importo indicato nella colonna 3 del rigo RS251
del modello REDDITI ENC 2022;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della
presente dichiarazione, corrispondente all’importo indicato nella colonna 4 del rigo RS251 del modello
REDDITI ENC 2022;
• nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta,
nel limite del 15 per cento del reddito imponibile;
• nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da
riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se
positiva:
RS251, col. 1 + 1/3 RS251, col. 2 + 1/3 RS251, col. 3 + 1/3 RS251, col. 4 – RN25, col. 2
21.32 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA
(SCHOOL BONUS)
Nel prospetto va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti
in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture
scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino
l’occupabilità degli studenti (art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107).
Per istituti del sistema nazionale di istruzione si intende istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche
paritarie private e degli enti locali (art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 aprile 2016).
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è riconosciuto
a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo
le modalità definite all’art. 3 del citato decreto dell’8 aprile 2016.
ATTENZIONE: nel prospetto va indicato il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate
nell’ambito della attività istituzionale dell’ente. Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate
nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese sono ammesse al credito d’imposta
nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RS252 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente, corrispondente
all’importo indicato nella colonna 2 del rigo RS252 del modello REDDITI ENC 2022;
• nella colonna 2, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da riportare
nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:
RS252, col. 1 – RN25, col.3
163
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ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
21.33 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER LA MANUTENZIONE
E IL RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (SPORT BONUS)
Nel prospetto va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti
medesimi (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Con D.P.C.M. 30 aprile
2019, sono state individuate le disposizioni per l’attuazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni.
ATTENZIONE: nel prospetto va indicato il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate
nell’ambito della attività istituzionale dell’ente. Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate
nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU.
Il credito d’imposta spetta, nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni liberali effettuate nel corso dell’anno solare ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Nel rigo RS253 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo, relativo al periodo d’imposta precedente, corrispondente
all’importo indicato nella colonna 4 del rigo RS253 del modello REDDITI ENC 2022;
• nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel 2° periodo d’imposta precedente a quello della
presente dichiarazione, corrispondente all’importo indicato nella colonna 2 del rigo RS253 del modello
REDDITI ENC 2022;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da riportare
nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:
RS253, col. 1 + 1/3 RS253, col. 2 – RN25, col. 4
21.34 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE
(BONUS BONIFICA AMBIENTALE)
Nel prospetto va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla
base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione
dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione
o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica
(art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto agli enti
non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di
pari importo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 sono state
individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione della misura agevolativa.
ATTENZIONE: nel prospetto va indicato il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente. Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate
nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU.
Nel rigo RS254 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente;
• nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel secondo periodo d’imposta precedente a quello
oggetto della presente dichiarazione;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della
presente dichiarazione;
• nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 20 per cento
del reddito imponibile;
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• nella colonna 5, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da riportare
nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:
RS254, col. 1 + 1/3 (RS254, col. 2 + RS254, col. 3 + RS254, col. 4) - RN25, col. 5
21.35 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY
Nel prospetto va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da
persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6,
della L. 15 luglio 2022, n. 99).
ATTENZIONE: nel prospetto va indicato il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali
effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente. Il credito d’imposta relativo alle erogazioni
liberali effettuate nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l’erogazione
sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è
superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Nel rigo RS255 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente;
• nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel secondo periodo d’imposta precedente a quello
oggetto della presente dichiarazione;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della
presente dichiarazione;
• nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta della presente dichiarazione,
corrispondente al 30 o al 60 per cento delle erogazioni liberali effettuate;
• nella colonna 5, il credito d’imposta utilizzato in compensazione mediante il modello F24 entro la data di
presentazione della presente dichiarazione. In particolare, nella presente colonna va indicato l’importo
utilizzato in compensazione relativo alle quote spettanti per il periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
• nella colonna 6, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da riportare
nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:
RS255, col. 1 + 1/3 (RS255, col. 2 + RS255, col. 3 + RS255, col. 4) - RS255, col. 5 - RN25, col. 7
21.36 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
(SOCIAL BONUS)
Nel prospetto va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli
enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per
sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità
organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di attività di interesse generale con modalità non commerciali (Art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117).
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto agli enti
non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
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Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 23 febbraio 2022, n. 89 sono state
individuate le modalità di attuazione della misura agevolativa.
ATTENZIONE: nel prospetto va indicato il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente. Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate
nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU.
Nel rigo RS256 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente;
• nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel secondo periodo d’imposta precedente a quello
oggetto della presente dichiarazione;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della
presente dichiarazione;
• nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, corrispondente al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 15 per cento
del reddito imponibile;
• nella colonna 5, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da riportare
nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:
RS256, col. 1 + 1/3 (RS256, col. 2 + RS256, col. 3 + RS256, col. 4) - RN25, col. 8
21.37 COMUNICAZIONE DELL’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI
DI DECADENZA (ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE DEL 4 AGOSTO 2016)
Il prospetto è utilizzato per comunicare, con riguardo al periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all’art.
3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A tal fine, occorre barrare l’apposita casella
posta nel presente prospetto.
21.38 DEDUZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Nel prospetto vanno indicate le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore
di cui all’art. 82, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, deducibili dal reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del
28 novembre 2019, sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione
d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (artt. 83, comma 2 e 104,
comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017).
La presente agevolazione non è cumulabile con la detrazione di cui al comma 1 del citato art. 83 né con
altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di
legge a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017).
Nel rigo RS290, vanno indicati, nelle colonne da 1 a 4, gli importi corrispondenti alle eccedenze di
deduzione riportate dai precedenti periodi d’imposta, che residuano dal rigo RS290 del modello REDDITI
ENC 2022; in colonna 5, va indicato l’ammontare deducibile delle liberalità erogate nel presente periodo
d’imposta.
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Nel rigo RS291, vanno indicate, nelle colonne da 2 a 4, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da
2 a 4 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto; in colonna 5, va
indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito
complessivo netto. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d’imposta successivi.
Nel rigo RS292, ai fini della maggiorazione di cui all’art. 2, comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011,
vanno indicati, nelle colonne da 1 a 4, gli importi corrispondenti alle eccedenze di deduzione riportate dai
precedenti periodi d’imposta, che residuano dal rigo RS291 del modello REDDITI ENC 2022.
Nel rigo RS293, vanno indicate, nelle colonne da 2 a 4, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da
2 a 4 del rigo RS292, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto ai fini della
maggiorazione di cui all’art. 2, comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011; in colonna 5, va indicata la
deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del predetto reddito.
Tali importi sono utilizzabili nei periodi d’imposta successivi.
21.39 AIUTI DI STATO
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n.
115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo
presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) e stabilendo
che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre
condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
L’articolo 52 prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione
legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze
e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia
dal 12 agosto 2017.
Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli
articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti modalità
di registrazione dell’aiuto.
In caso di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione,
è prevista un’attività preventiva sia da parte dell’Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura
agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima
del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto, è tenuto alla
consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice
identificativo rilasciato dal Registro.
Per gli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione
dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un
momento successivo alla fruizione.
A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono
registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
ATTENZIONE: con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo
degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata
la registrazione dell’aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta
di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti
“de minimis” fruiti nell’esercizio finanziario 2024 (esercizio successivo a quello di presentazione della
dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2022 e nel 2023.
Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto
del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis determina
l’illegittimità della fruizione.
La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell’articolo 10 del Regolamento si
applica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”
subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
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denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione
della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).
Le informazioni contenute nel presente prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la registrazione
dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti. Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono
espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti
dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato (“[…] aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE
relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli
aiuti de minimis”). Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN
e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti
individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.
Istruzioni per la compilazione
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli
subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque
denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione
della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento.
Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei
settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
ATTENZIONE: nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano
nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel
RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia
delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli
si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).
Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono
verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.
Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui
decorre l’obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del
contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di
credito d’imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.
ATTENZIONE: il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato”
già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso
il quadro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall’Agenzia nonché dell’aiuto identificato
dal codice 42 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli
altri quadri della dichiarazione). L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini
della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel
periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.
In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR per i
redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va compilato il presente prospetto riportando il
codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire
dell’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).
Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato.
Nell’ipotesi in cui l’aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d’investimento realizzati in diverse
strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura
produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righi successivi al
primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del rigo RS401.
Nella colonna 1 va esposto l’aiuto di Stato o l’aiuto de minimis spettante nel periodo d’imposta di riferimento
della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di
Stato”. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto comprensiva di tutti i codici relativi alla
diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Il
soggetto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione
alla natura dell’aiuto spettante.
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ATTENZIONE: Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti
di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce
alle istruzioni dei modelli REDDITI. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-
automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta
di riferimento della medesima dichiarazione.
A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:
• gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già presenti nella tabella “Codici aiuti di Stato”;
• gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le
agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
• gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
• gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla
presentazione di apposita istanza, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse
dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale
de minimis, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di
attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo economico);
• le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti
de minimis (ad esempio, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-
legge n. 145 del 2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta
profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato;
per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi
dell’art. 3 del citato regolamento);
• gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti
si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.
Le colonne da 3 a 11, vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999.
In tal caso, nella colonna 3 va indicato il quadro del presente modello nel quale è indicato l’aiuto. Nelle
colonne da 4 a 11 vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la
misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere, va riportato solo il
primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati
solo nel caso in cui l’articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l’agevolazione
da indicare nel presente prospetto.
In particolare, nella colonna 4, occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:
1 Decreto Legge
2 Decreto Legislativo
3 Legge
4 Legge Regionale/Provinciale
5 Decreto del Presidente della Repubblica
Nella colonna 11A, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR
identificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura
sia stata registrata nel predetto registro dall’Autorità responsabile entro la data di presentazione della
dichiarazione. Qualora sia compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.
Nella colonna 12, va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella sotto riportata.
TABELLA FORMA GIURIDICA
CODICE
DESCRIZIONE
CODICE
DESCRIZIONE
AF
AC
AI
Altre forme
ID
IR
Istituto di credito di diritto pubblico
Istituto religioso
Associazione
Associazione impresa
MA
PF
Mutua assicurazione
PA
AT
Associazione in partecipazione
Azienda autonoma statale
Azienda municipale
Persona fisica
PC
PS
AU
SR
RR
SU
Piccola società cooperativa
AM
AP
AR
AZ
LL
Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
Società per azioni con socio unico
Società a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
Società a responsabilità limitata con unico socio
Azienda provinciale
Azienda regionale
Azienda speciale
Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000
169
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TABELLA FORMA GIURIDICA
CODICE
DESCRIZIONE
CODICE
DESCRIZIONE
AL
CE
CO
CC
CZ
CF
CR
CM
CS
RC
OO
EN
ES
ED
EE
Azienda speciale di ente locale
Comunione ereditaria
Consorzio
RS
SA
CN
SL
Società a responsabilità limitata semplificata
Società anonima
Società consortile
Consorzio con attività esterna
Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000
Consorzio fidi
Società consortile a responsabilità limitata
Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
Società consortile in accomandita semplice
Società consortile in nome collettivo
Società consortile per azioni
Società cooperativa
OS
AE
AN
SO
SC
CI
Consorzio intercomunale
Consorzio municipale
Consorzio senza attività esterna
Contratto di rete dotato di soggettività giuridica
Cooperativa sociale
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Società cooperativa a responsabilità limitata
Società cooperativa consortile
Società cooperativa europea
Società costituita in base a leggi di altro stato
Società di fatto
CL
Ente
OC
SG
SS
Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88
Ente diritto pubblico
Ente ecclesiastico
SF
ER
EI
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Ente impresa
SM
SD
AA
AS
SN
SI
Società di mutuo soccorso
Società europea
EM
EC
EP
EL
Ente morale
Società in accomandita per azioni
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Ente pubblico commerciale
Ente pubblico economico
Ente sociale
Società irregolare
FO
FI
Fondazione
SZ
SP
SE
Società non prevista dalla legislazione italiana
Società per azioni
Fondazione impresa
GE
IF
Gruppo europeo di interesse economico
Impresa familiare
Società semplice
SV
ST
Società tra professionisti
DI
Impresa individuale
Soggetto estero
IC
Istituto di credito
Nella colonna 13, va indicata la dimensione dell’impresa, secondo la definizione contenuta nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:
1, micro impresa
2, piccola impresa
3, media impresa
4, grande impresa
5, non classificabile (solo per i soggetti pubblici).
Nella colonna 14, va indicato il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto,
desunto dalla tabella dei codici attività. Nella colonna 15, va indicato il settore dell’aiuto fruito dal
beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:
1. GENERALE: Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero
aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell’Art. 3 comma 2 §2 del Reg
(UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell’Art.3
comma 3 del Reg (UE) 1407/2013;
2. STRADA: Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario
che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell’Art. 3 comma 2 §2 del
Reg (UE) 1407/2013;
170
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3. SIEG: Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad
un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);
4. AGRICOLTURA: Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);
5. PESCA: Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero
aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).
Nel caso in cui nella colonna 15 sia stato indicato il settore Sieg (codice 3), nella colonna 16 va indicato il
codice relativo alla descrizione del Sevizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:
1, Edilizia Sociale
2, Servizi di rete settore Energia
3, Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
4, Servizi finanziari
5, Servizi postali
6, Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario
7, Trasporto marittimo
8, Trasporto Aereo
9, Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
10, Servizi di rete settore Acqua
11, Servizi di rete settore Gas
12, Trasporto terrestre passeggeri - Strada
13, Servizi sanitari o sociali.
Nella colonna 17 va indicato l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante, consistente nel risparmio
d’imposta oppure nel credito d’imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla
medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna
29 di tutti i righi compilati.
Nelle colonne da 18 a 29 vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna
localizzazione di progetto le colonne 20 e 21 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi
richieste devono intendersi riferite alla sede dell’impresa. In particolare, vanno indicati:
• nelle colonne 18 e 19, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date
coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d’imposta;
• nelle colonne 20 e 21, i codici della regione e del comune di localizzazione del progetto;
• nella colonna 25, l’obiettivo per la componente di aiuto. A tal fine, va indicato il codice obiettivo rilevato
dalla tabella “Codici aiuti di Stato”;
• nella colonna 26, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la
misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:
1 Materiali - Terreni
2 Materiali - Immobili
3 Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
4 Materiali - Progettazione/studi/consulenze
5 Immateriali - Licenze
6 Immateriali - Know-How
7 Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
8 Immateriali - Marchi
9 Immateriali - Diritti Di Brevetto
10 Costi di personale - Formazione Professionale
11 Costi di personale - Costo del personale
12 Materie prime, di consumo e merci
13 Servizi - Servizi professionali
14 Oneri diversi di gestione
15 Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature
16 Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni
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17 Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
18 Costi generali - Spese generali
19 Oneri finanziari
20 Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari
31 Servizi - Altri servizi.
Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui
ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche
nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.
• nella colonna 27, l’ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora
nella colonna 26 sia indicato il codice 20 e la misura agevolativa non sia parametrata ad una spesa
sostenuta;
• nella colonna 28, l’intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
• nella colonna 29, l’ammontare dell’aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.
Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con
il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del
Regolamento (UE) 1407/2013.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle
imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.
Nel presente rigo, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), vanno riportati anche i
codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della
definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di
cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, non occorre
compilare il presente rigo.
In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il
presente rigo non va compilato e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.
21.40 REDDITI CAMPIONE D’ITALIA
I redditi di lavoro autonomo delle società e associazioni professionali con studi nel comune di Campione
d’Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera concorrono a formare il reddito
complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. La
medesima agevolazione si applica, altresì, ai redditi d’impresa prodotti in euro nel comune di Campione
d’Italia dagli enti iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la
sede operativa o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia (art. 188-bis del TUIR).
Per i redditi d’impresa, nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di
Campione d’Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni
sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel comune di
Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune
per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del comune di Campione d’Italia e
l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
I redditi di lavoro autonomo e d’impresa partecipano al calcolo dell’abbattimento minimo di euro 26.000.
172
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L’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione dei predetti artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell’acquacoltura.
Ai sensi dell’art. 1, commi 573 e 574, della legge n. 160 del 2019, le imposte dovute sui redditi d’impresa
realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR,
iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi
ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’art.
188-bis del TUIR, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta.
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 1, comma 576, della legge n. 160 del 2019).
Determinazione dell’abbattimento per i redditi prodotti in euro (art. 188-bis, comma 5, del TUIR)
Al fine di godere dell’agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e
successivamente indica nel rigo RS410 l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi
quadri RE, RF, RG, RD e RC, per cui intende usufruire dell’agevolazione.
Nel rigo RS410, colonna 1, “Codice” va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di
redditi agevolabili prodotti in euro:
‘9’ redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE
‘10’ redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF
‘11’ redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG
‘12’ redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD
‘14’ redditi di impresa enti a contabilità pubblica di cui al quadro RC
Nel rigo RS410, colonna 2, “Importo”, va indicato l’ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.
I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotti del 30 per cento,
con un abbattimento minimo di euro 26.000. L’agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il
30 per cento della somma dei predetti redditi e 26.000) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili.
Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a
euro 26.000, l’agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.
Ad esempio, in presenza di redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a euro 20.000 e redditi d’impresa
agevolabili pari a euro 30.000, l’agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra
il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:
• redditi di lavoro autonomo euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);
• redditi d’impresa euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).
In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto
dell’agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:
• redditi di lavoro autonomo euro 9.600 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e
l’agevolazione riconosciuta pari a 10.400);
• redditi d’impresa euro 14.400 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l’agevolazione
riconosciuta pari a 15.600).
ATTENZIONE L’importo dell’agevolazione relativa ai redditi di lavoro autonomo (cod. 1), d’impresa in
contabilità ordinaria (cod. 2), in contabilità semplificata (cod. 3), forfetari (cod. 4) o in contabilità pubblica
(cod. 5) viene sottratto direttamente nei corrispondenti quadri (RE, RF, RG, RD o RC), in sede di
determinazione dell’importo da indicare, rispettivamente, nei righi RE21, RF63, RG31, RD14 o RC8. Nel caso
di ente partecipante a società trasparenti (art. 5 del TUIR), qualora questi ultimi soggetti abbiano già
beneficiato dell’agevolazione di cui all’art. 188-bis del TUIR nella determinazione del reddito d’impresa,
l’ente partecipante non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a questo imputata dai predetti
soggetti.
173
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Determinazione della riduzione d’imposta (art. 1, commi 573 e 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Al fine di fruire della nuova agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50
per cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS411:
• in colonna 1, l’ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RD, RC realizzati
nel comune di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti al
lordo dell’agevolazione di cui al comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR;
• in colonna 2, l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RD,
RC, realizzati nel comune di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono
esposti al netto dell’agevolazione di cui ai commi 1e 2 dell’art. 188-bis del TUIR;
• in colonna 3, l’ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RF,
RG, RC, RH, RL, realizzati nel comune di Campione d’Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il
dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto
trasparente intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto dell’agevolazione di cui
ai commi 1, 2 e/o 5 dell’art. 188-bis del TUIR, già fruita dal soggetto trasparente. Gli importi indicati nelle
colonne 1 e 2 non devono ricomprendere l’importo di cui alla presente colonna.
ATTENZIONE in caso di compilazione della colonna 3, l’importo dell’aiuto di Stato determinato sul reddito
ivi indicato deve essere esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato
detto reddito al dichiarante.
Per calcolare l’agevolazione occorre determinare il reddito totale realizzato nel comune di Campione d’Italia
(RCI), pari alla differenza tra la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3 e l’agevolazione fruita dal
dichiarante, ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR, sui redditi indicati nel rigo RS410.
Una volta determinato RCI occorre calcolare la percentuale di incidenza di RCI sul reddito complessivo, pari a:
RCI / (RN13, col. 6 + RN13, col. 3 + RN13, col. 4 + RN13, col. 5). Tale percentuale va ricondotta a 1 se
superiore. Tale percentuale va poi applicata all’imposta netta ante agevolazione, pari alla seguente differenza:
RN19 – RN20, col. 6.
Il risultato ottenuto va moltiplicato per 0,5 e va portato in diminuzione dell’imposta netta da indicare nel rigo
RN21.
Nel caso in cui il dichiarante sia un trust trasparente, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3
del rigo RS411, diminuita dell’agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis
del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, va riportata nel rigo PN10, col. 4, ai fini della determinazione
dell’agevolazione da parte del beneficiario. In caso di trust misto, ai fini del calcolo dell’agevolazione,
secondo lo schema sopra rappresentato, il valore RCI (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere
determinato al netto dell’importo indicato nel rigo PN10, col. 4.
21.41 – DETRAZIONE PER L’ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI
VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA
L’art.16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative
all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi
inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la
posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117
e 1117-bis del codice civile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 è stata
dettata la disciplina applicativa di tali disposizioni.
La detrazione è riconosciuta, altresì, nella misura del 110 per cento, per l’installazione di infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi previsti dall’art. 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119, comma 8,
del decreto), per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020. La
detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali (per le spese sostenute dal 2022), ovvero
in cinque quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119,
comma 9, del decreto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. d) della l. n. 234 del 2021, per le spese documentate e rimaste a carico
174
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del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all’art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in
relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di
pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la
definizione di cui al comma 1-bis; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero superiore a 8 colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Per gli interventi effettuati dai condomini e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per
quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell’anno 2025.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle cooperative
di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno
il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023.
La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini
previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui al comma 8 eseguiti congiuntamente agli
interventi indicati nel citato comma 8-bis.
Per i soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119, che siano in possesso dei requisiti di cui al
comma 10-bis), il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all’art. 119, previsto per le singole unità
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi
di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi
1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile
dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
A tal fine, nel rigo RS420 va indicato:
• in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
• in colonna 2, il codice 1, nel caso di spesa sostenuta dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi
per cui spetta la detrazione nella misura del 50 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il codice 2,
nel caso di spesa sostenuta per interventi di cui al codice 1, per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il codice 3, nel caso di spesa sostenuta per interventi per
cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento dal 2023), nel limite
di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; il codice
4, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento
(ovvero anche del 90 per cento dal 2023), nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini
che installino un numero massimo di otto colonnine; il codice 5, nel caso di spesa sostenuta per interventi
per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento dal 2023), nel
limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto
colonnine;
• in colonna 2A, l’aliquota del 50, del 90 o del 110 per cento;
• in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta, nei limiti massimi previsti;
• in colonna 4, la detrazione spettante, calcolata applicando l’aliquota di colonna 2A all’importo di colonna 3;
• in colonna 5, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d’imposta;
• in colonna 6, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante di
colonna 4 per il numero delle rate pari a 10 (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero pari a 4 o 5 (in
caso di codice diverso da 1 nella colonna 2).
In caso di spese sostenute dalla società trasparente di cui il dichiarante è socio, nel rigo RS421 va indicato:
• in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
• in colonna 2, il codice 1, nel caso di spesa sostenuta dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi
per cui spetta la detrazione nella misura del 50 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il codice 2, nel
caso di spesa sostenuta per interventi di cui al codice 1, per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per
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cento, nel limite massimo di 3.000 euro; il codice 3, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta
la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento dal 2023), nel limite di euro
2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; il codice 4, nel caso
di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del
90 per cento dal 2023), nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di otto colonnine; il codice 5, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la
detrazione nella misura del 110 per cento (ovvero anche del 90 per cento dal 2023), nel limite di euro 1.200
per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine;
• in colonna 2A, l’aliquota del 50, del 90 o del 110 per cento;
• in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta dalla società trasparente, nei limiti massimi previsti, per la
quota attribuita al dichiarante;
• in colonna 4, il codice fiscale della società trasparente;
• in colonna 5, la detrazione spettante, calcolata applicando l’aliquota di colonna 2A all’importo di colonna 3;
• in colonna 6, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d’imposta;
• in colonna 7, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante di
colonna 5 per il numero delle rate pari a 10 (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero pari a 4 o 5 (in
caso di codice diverso da 1 nella colonna 2).
Nel rigo RS422 va indicata la somma degli importi evidenziati nella colonna 6 del rigo RS420 e nella colonna
7 del rigo RS421 di tutti i moduli compilati, da riportare nel quadro RN e/o RQ.
21.42 ACCONTI SOGGETTI ISA
I soggetti di cui all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2019 effettuano i versamenti di acconto
ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58
del D.L. n. 124 del 2019). Pertanto, la casella del presente prospetto deve essere barrata qualora il
contribuente, pur non possedendo i requisiti di cui al citato comma 3, partecipi a società, associazioni e
imprese (ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche
per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.
21.43 IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RECUPERARE
Il presente prospetto va compilato al fine di recuperare le imposte sostitutive, che possono essere scomputate
dall’IRES dovuta, ai sensi dell’art. 79 del TUIR.
Nei righi RS460 e RS461, vanno indicati, in colonna 1, il codice tributo dell’imposta sostitutiva versata, in
colonna 2, l’anno di riferimento (indicato per il versamento dell’imposta) e, in colonna 3, l’importo versato.
L’ammontare totale dei versamenti effettuati, di cui alla colonna 3 dei righi RS460 e RS461, va indicato nel
rigo RS462. Tale ultimo importo va riportato nei quadri RN, PN e RQ.
21.44 RISCATTO ALLOGGI SOCIALI
L’art. 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, prevede che le convenzioni che disciplinano le
modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
adottato in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto
dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto
prima di sette anni dall’inizio della locazione.
Ai fini delle imposte sui redditi i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano
conseguiti alla data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore
e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio nel periodo
di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta.
Le predette disposizioni si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà.
Il credito d’imposta è determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo
di acquisto futuro dell’alloggio, percepite nei periodi d’imposta antecedenti l’esercizio del diritto di riscatto,
l’aliquota pro tempore vigente di cui all’art. 77 del Tuir.
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Il credito può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui è
stipulato il contratto di vendita dell’unità immobiliare; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte degli
stessi, l’ammontare residuo potrà essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite temporale, nelle
dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi.
Nel rigo RS470, va indicato:
• In colonna 1, l’ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione;
• in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
• in colonna 3, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’IRES dovuta (e/o nell’addizionale
all’IRES) e/o non attribuito ai beneficiari in caso di Trust misto, utilizzabile nella successiva dichiarazione,
pari alla differenza tra la somma delle colonne 1 e 2 del presente rigo e la quota di tale credito utilizzata
nel rigo RN25, colonna 6, nel rigo PN7, colonna 2 e/o nel rigo RQ62, colonna 15.
21.45 DATI RELATIVI AGLI IMPORTI SOSPESI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il presente prospetto è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle
disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19.
In particolare, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società
sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del
d.p.c.m. 24 ottobre 2020 (art. 1, comma 923, legge 234/2021, come modificato dall’art. 13, comma 1,
del decreto legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023) indicano, nel
rigo RS480, l’importo dei versamenti sospesi relativi alle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio
2022 al 22 dicembre 2022.
21.46 NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MECCANISMO TRANSFRONTALIERO
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle
pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato
(art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).
L’Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio
2020, n. 100, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la
comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da
altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea.
Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale
d’imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo
transfrontaliero.
21.47 ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)
L’art. 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore il 1° gennaio 2021, prevede
per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES)
istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività
nella ZES a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i
sei periodi d’imposta successivi.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e
dell’acquacoltura.
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Determinazione della riduzione d’imposta
Al fine di fruire dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50 per
cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nei righi RS491 e
RS492:
• in colonna 1, il codice identificativo della ZES nella quale è stata intrapresa la nuova attività, desunto
dall’elenco sotto riportato. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo:
1) ZES Abruzzo
2) ZES Calabria
3) ZES Campania
4) ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
5) ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
6) ZES Sicilia Orientale
7) ZES Sicilia Occidentale
8) ZES Sardegna
• in colonna 2, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione
(numero da 1 a 7);
• in colonna 3, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RD, RC realizzati nella ZES per cui
si intende usufruire dell’agevolazione;
Nel rigo RS493, colonna 1, va indicata la somma degli importi di colonna 3 dei righi RS491 e RS492 di
tutti i moduli compilati; in colonna 2, va indicato l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RC,
RL, realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è beneficiario (Trust), per i
quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. L’importo di colonna 2 non deve essere
ricompreso nell’importo di colonna 1.
ATTENZIONE in caso di compilazione del rigo RS493, colonna 2, l’importo dell’aiuto di Stato determinato
sul reddito ivi indicato deve essere esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente
che ha imputato detto reddito al dichiarante.
Il reddito totale realizzato nella ZES (RTZ) è pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2 del rigo RS493.
Per calcolare l’agevolazione una volta determinato RTZ occorre calcolare la percentuale di incidenza di RTZ
sul reddito complessivo, pari a: RTZ/ (RN13, col. 6 + RN13, col. 3 + RN13, col. 4 + RN13, col. 5). Tale
percentuale va ricondotta a 1 se superiore.
Tale percentuale va poi applicata all’imposta netta, pari alla seguente differenza: RN19 – RN20, col. 6.
Il risultato ottenuto va moltiplicato per 0,5 e va portato in diminuzione dell’imposta netta da indicare nel rigo
RN21.
Nel caso in cui il dichiarante sia un trust trasparente, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del
rigo RS493 va riportata nel rigo PN10, col. 5 ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del
beneficiario. In caso di trust misto, ai fini del calcolo dell’agevolazione, secondo lo schema sopra
rappresentato, il valore RTZ (che ha concorso al reddito nel quadro RN) deve essere determinato al netto
dell’importo indicato nel rigo PN10, col. 5.
21.48 - SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
L’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) prevede per
alcune spese di riqualificazione energetica determinate detrazioni d’imposta da ripartire in quote annuali di
pari importo entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi
previsti.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 è stabilita la procedura per
fruire della detrazione e vengono riportati in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica
dell’intervento.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla
data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 63 del 2013 (6 giugno 2013) al 31 dicembre 2024 (art.
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1, comma 37, lett. a) n. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Le predette disposizioni si applicano nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino
tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione è ridotta al 50 per cento per
le spese sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi gli interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per
cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi
V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute
all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura
del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare
la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (comma 2-quater, dell’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013),
La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Possono usufruire dell’agevolazione i seguenti soggetti:
a) enti e soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per
la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui
all’articolo 1, commi da 2 a 5, del predetto decreto del 19 febbraio 2007, sugli edifici esistenti, su parti
di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti
o detenuti.
L’agevolazione è prevista per:
a) le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
b) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi;
c) le spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case
di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
d) le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
e) le spese documentate per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Per le spese sostenute dall’anno 2018 la detrazione spetta
nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 63 del 2013);
f) le spese documentate per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le spese sostenute dall’anno 2018,
la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013);
g) le spese documentate per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti, sostenute dall’anno 2018, per le quali la detrazione spetta nella misura del 65 per cento (art.
14, comma 2, lett. b-bis del decreto-legge n. 63 del 2013).
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Con l’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, in sede di conversione è stato previsto che le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle
spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
L’art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che le detrazioni fiscali di cui all’art.
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto,
l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la
consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli
impianti.
Per tali spese la predetta detrazione del 65 per cento è ammessa nella misura massima di euro 15.000 per
singola unità immobiliare (decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 5 ottobre 2020). Per le spese per cui spetta la detrazione nella misura del 70 e 75 per cento, la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 per unità
immobiliare (comma 2-quater, dell’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013).
L’importo della detrazione non può superare: 100.000,00 euro per le spese di cui alle lettere a) e g),
60.000,00 euro per le spese di cui alle lettere b), c) ed e) e 30.000,00 euro per le spese di cui alle lettere d)
e f) e per le spese di cui al citato art. 4, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011.
Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto,
andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione
dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto (circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle
entrate); in tal caso, qualora i righi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il
singolo rigo relativo all’intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.
L’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e successive modifiche (nel prosieguo, i commi richiamati si riferiscono all’art. 119 ove non
diversamente specificato) ha previsto che, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente di
cui al comma 9, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui all’art. 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2022, si
applica nella misura del 110 per cento nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5
e relativi sistemi di accumulo di cui al comma , ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori
solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli
edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
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febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate
nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe
5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art.
14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza
energetica dalla legislazione vigente, e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al comma 1.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica ai predetti interventi, anche
se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 fermi restando i requisiti
di cui al comma 3.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, e dalle cooperative
di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci, le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute
dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022,
sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché’ nei comuni interessati da tutti gli
eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli
incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli
immobili destinati alle attività produttive.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile
2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi
1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma
1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al d.P.R. n. 412 del 1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici
su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno
degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R.
n. 380 del 2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. c) della l. n. 234 del 2021, per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione degli impianti di cui al capoverso
precedente, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta
nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento
della spesa.
Tale detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati
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negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la predetta detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti
di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità
di accumulo del sistema di accumulo (commi 5 e 6).
La detrazione, inoltre, è subordinata alla condizione di cui al comma 7.
Per gli interventi effettuati dai condomini e dai soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119
compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
2022
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre
,
del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023,
del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, e dalle cooperative
di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il
60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023.
La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini
previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4-bis, 5 e 6 eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.
Per i soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119, che siano in possesso dei requisiti di cui al
comma 10-bis), il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all’art. 119, previsto per le singole unità
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi
di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi
1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile
dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’efficacia delle proroghe di cui all’art. 119 del decreto (si veda l’art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre
2020, n. 178) resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Il contribuente deve indicare nel presente prospetto nei righi da RS500 a RS508 in corrispondenza del singolo
intervento nelle seguenti colonne:
• colonna 1, l’anno in cui sono state sostenute le spese;
• colonna 2, il codice 1, nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31
dicembre 2013; il codice 2, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la
detrazione del 70 per cento; il codice 3 nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui
spetta la detrazione del 75 per cento; il codice 4, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi
per cui spetta la detrazione del 65 per cento; il codice 5, nel caso in cui le spese siano state sostenute per
interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento; il codice 6, nel caso in cui le spese
siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia
l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (comma 4-ter); il codice 7, nel caso in cui le spese
siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento;
• colonna 2A, da barrare per gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o
climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché
dotati di specifiche caratteristiche (rigo RS508), a cui si applica il limite di detrazione di 15.000 euro di cui
al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020;
• colonna 3, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa sostenuta;
• colonna 4, l’importo della spesa sostenuta per ciascuna agevolazione;
• colonna 5, la detrazione spettante applicando le percentuali sopra illustrate agli importi rimasti a carico
del contribuente indicati in colonna 4 (si ricorda che per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 la
percentuale è del 55 per cento);
• colonna 6, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione;
• colonna 7, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d’imposta in corso;
• colonna 8, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante per il
numero delle rate di colonna 6;
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Con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per le quali spetta la detrazione nella misura prevista
dall’art. 119, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 il contribuente, deve compilare i seguenti righi:
• il rigo RS509, per gli interventi di cui al comma 1, lett, a);
• il rigo RS510, per gli interventi di cui al comma 1, lett, b);
• il rigo RS511, per gli interventi di cui al comma 1, lett, c);
• il rigo RS512, per gli interventi di cui al comma 5.
In corrispondenza del singolo intervento, deve essere indicato:
• in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
• in colonna 2A, la percentuale del 90 o 110 per cento;
• in colonna 3, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa sostenuta;
• in colonna 4, l’importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
• in colonna 5, la detrazione spettante applicando la percentuale indicata in colonna 2A agli importi rimasti
a carico del contribuente indicati in colonna 4;
• in colonna 6, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione e, colonna 7, il numero della rata
corrispondente di cui si beneficia per il periodo d’imposta in corso;
• in colonna 8, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante per
il numero delle rate di colonna 6;
La colonna 2, in particolare, deve essere compilata come segue:
• nel rigo RS509, va indicato il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno; il codice 2, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; il codice 3, per gli interventi
la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di
otto unità immobiliari. Nel caso in cui per le predette spese spetti l’incremento del 50 per cento dei
corrispondenti limiti, vanno riportati nella presente colonna, rispettivamente, i codici 4, 5 o 6 (comma 4-ter);
• nel rigo RS510, va indicato il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; il codice 2, per gli interventi la
cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 15.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più
di otto unità immobiliari. Nel caso in cui per le predette spese spetti l’incremento del 50 per cento dei
corrispondenti limiti, vanno riportati nella presente colonna, rispettivamente, i codici 4 o 5 (comma 4-ter);
• nel rigo RS511, va indicato il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Nel caso in cui per le predette spese spetti l’incremento
del 50 per cento dei corrispondenti limiti va riportato nella presente colonna, il codice 4 (comma 4-ter).
Nel rigo RS520 indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 8 dei righi da RS500 a RS512 da
riportare nell’apposito rigo del quadro RN e/o RQ.
Le detrazioni di cui al presente prospetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre
disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui ai precedenti righi.
21.49 - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL’ELIMINAZIONE DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE
L’art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 riconosce, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a
2025
concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
(come modificato dall’art. 1, comma 365, della legge n. 197 del 2022
per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari;
183
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c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità
immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto,
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Pertanto, in corrispondenza dei righi RS521 e RS522 deve essere indicato:
• in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
• in colonna 2, il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno; il codice 2, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; il codice 3, per gli interventi la cui detrazione è calcolata
su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
• in colonna 3, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa sostenuta nei
limiti indicati in colonna 2;
• in colonna 4, l’importo della spesa sostenuta nei limiti indicati in colonna 2;
• in colonna 5, la detrazione spettante applicando la percentuale del 75 per cento agli importi rimasti a
carico del contribuente indicati in colonna 4;
colonna 6
• in
, il numero della rata di cui si beneficia per il periodo d’imposta in corso;
• in colonna 7, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante per
il numero delle rate.
Nel rigo RS523 indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 7 dei righi precedenti.
21.50 – DATI RELATIVI ALL’OPZIONE “PATENT BOX”
La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP, l’adesione al
regime agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di
seguito “decreto”), come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234.
I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei
beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti
utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca
e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del
110 per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:
• in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;
• l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale,
in colonna 2, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in colonna 3, e ad altri costi, in colonna 4;
• in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros);
• in colonna 6, il codice fiscale del fornitore della ricerca extra muros.
Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute
in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma
3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo
d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione
del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta
antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Pertanto, nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando
le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti
in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti
e va barrata la casella “Comma 10-bis”.
Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia
con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi.
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22. QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE
DI NATURA FINANZIARIA - MONITORAGGIO - IVIE/IVAFE
22.1 GENERALITÀ
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto
reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
L’art. 1, comma 129, lett. c), della legge n. 197 del 2022 ha modificato l’art. 4 del decreto-legge n. 167 del
1990, includendo le cripto-attività tra le attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da indicare
nella dichiarazione dei redditi. Tali disposizioni decorrono dall’anno 2023. Pertanto, nel prosieguo delle
istruzioni, il richiamo alle cripto-attività si intende riferito agli enti non commerciali con periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare che termina nel corso del 2023.
Tale quadro deve essere, altresì, compilato ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e
dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero
(IVAFE) (art. 1, commi 710 e 711, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli enti del Terzo settore di
cui all’art. 82, comma, 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, sono esenti dall’IVAFE (art. 82, comma
5-bis del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117).
ATTENZIONE L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il
cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art.
2 della legge n. 186 del 2014). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo
d’imposta, questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente
disinvestito.
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni
caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere
di natura finanziaria ovvero cripto-attività o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE
e dell’IVAFE. Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione
del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con
l’indicazione della percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda
proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia
il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte
estera. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche
coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria
ovvero cripto-attività o gli investimenti siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona
(ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust
residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere
di natura finanziaria ovvero cripto-attività nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane,
detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino
formalmente intestatari. Inoltre, sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche i soggetti che, pur
essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-
attività, siano “titolari effettivi”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. pp) e dall’ art. 20 del
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. Qualora il soggetto detenga
direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, è tenuto
ad indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale. In caso di
partecipazione in società di capitali che detengono partecipazioni in società residenti in un Paese
collaborativo, il soggetto che riveste lo status di “titolare effettivo” come definito dalla normativa antiriciclaggio
deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la
percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.
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In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore
della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere
di natura finanziaria ovvero cripto-attività intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione
posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio “look through” e superando la mera
titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al
valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti
nella sostanza “titolare effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa
sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la
normativa antiriciclaggio.
L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società
di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti
che effettuano investimenti all’estero.
Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o
indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di
“titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività. In
quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta
(direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto
demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta. Le partecipazioni in società estere quotate in mercati
regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla
partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi
dello status di “titolare effettivo”.
Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società,
quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti
detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività ad essa intestate,
nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti
e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti
giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.
GLI INVESTIMENTI
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito
imponibile in Italia.
Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione
di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad
esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti
preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto
o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei
predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da
quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente
risulti essere “titolare effettivo”. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili
ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.
LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA OVVERO CRIPTO-ATTIVITÀ
Le attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività sono quelle attività da cui derivano redditi di
capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per se produttive di redditi di fonte
estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, devono essere indicate:
• attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al
patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli
equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non
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residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione.
• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti,
pronti contro termine e prestito titoli;
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
• metalli preziosi detenuti all’estero;
• diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
• forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle
obbligatorie per legge;
• le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un
intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il
disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
• le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere
o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
• le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli
collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti
essere “titolare effettivo”;
• le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Si precisa che le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel presente quadro anche se immesse
in cassette di sicurezza.
MODALITÀ DICHIARATIVE
Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per
il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE. Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio,
non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE, ponendo particolare attenzione
alla barratura della colonna 20. Con riferimento alle attività finanziarie e agli investimenti all’estero detenuti
nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del
periodo d’imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2022). Per gli importi
in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti
delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR. Per gli immobili detenuti all’estero la compilazione del quadro
RW è obbligatoria solo al momento dell’acquisto ovvero qualora intervengano variazioni nel corso del periodo
d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (art. 7 quater,
comma 23, del decreto legge n. 193 del 2016). Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE
complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato
con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.
VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA
Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai
fini dell’IVIE, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto
di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi
dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo
di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione,
il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli
ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto
dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello
catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile
nel luogo in cui è situato l’immobile. Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili,
per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato
all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine
del periodo di detenzione). Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli
stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre
o al termine del periodo di detenzione.
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Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati
siano stati esclusi dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di
rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti
alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto
nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si
considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. Per esigenze di semplificazione, il
contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari
e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito
prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o
trasmesso, su richiesta, all’amministrazione finanziaria.
In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme
di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta,
la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa
consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta.
Per le attività finanziarie si precisa che l’importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che
risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a
condizione che siano coincidenti.
COMPILAZIONE DEL QUADRO
Nei righi da RW1 a RW5, indicare:
• nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1. proprietà
2. usufrutto
3. nuda proprietà
4. altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
5.trust
• la colonna 2, deve essere barrata solo se il contribuente è titolare effettivo;
• nella colonna 3, il codice di individuazione del bene rilevato dalla tabella “Codici investimenti all’estero e
attività estera di natura finanziaria”;
• nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”. Tale
codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;
• nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
• nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1. valore di mercato;
2. valore nominale;
3. valore di rimborso;
4. costo d’acquisto;
5. valore catastale;
6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
• nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione
dell’attività;
• nella colonna 9, l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se l’attività
riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
• nella colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il
campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
• nella colonna 11, riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al
periodo di possesso. In particolare:
I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota
dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
II. in misura fissa pari a 100 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e
libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario,
per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo,
sommando il valore di tutti i conti.
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Esempio: due conti correnti presso lo stesso intermediario
Conto A
Conto B
possesso 100%
possesso 50%
365 giorni
365 giorni
valore medio 1.000 euro
valore medio 7.000 euro
Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta. In
ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i
depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel
corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.
Conto A
Conto B
possesso 50%
possesso 100%
365 giorni
365 giorni
valore medio 5.000 euro
valore medio 3.000 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è
dovuta la relativa imposta.
In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna
8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va
indicato “50” dato da ((100* 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto
corrente va indicato 100 euro dato da ((100* 100%*(365/365));
• nella colonna 12, indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano i
mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
• nella colonna 13, riportare l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al
periodo di possesso e applicando l’aliquota dello 0,76 per cento;
• nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque
essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
• nella colonna 15, indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il
credito d’imposta spettante (colonna 14);
• nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito
d’imposta spettante (colonna 14);
• nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali
conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare indicare:
1. compilazione quadro RL;
2. compilazione quadro RM;
3. compilazione quadro RT;
4. compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5. nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta
ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati
acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
• nella colonna 19, indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in
cui il contribuente risulti titolare effettivo;
• nella colonna 20, barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al
monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;
• nella colonna 21 inserire il codice fiscale delle società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente
risulti titolare effettivo (in questo caso va barrata la colonna 2 e la colonna 19 va compilata con la
percentuale relativa alla partecipazione);
• nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla
compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi;
• Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.
Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo
modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.
Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da
versare. In particolare indicare:
• in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15
dei righi compilati nella presente sezione. L’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 (art.
19, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201);
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• in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore
delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa all’anno precedente;
• in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE
eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
• in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati con il modello F24.
Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
col.1 – col.2 + col.3 – col.4
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta
a debito) e nel rigo RX22, colonna 1. In tal caso l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello
F24, indicando il codice tributo 4043 con le stesse modalità e scadenze previste per le imposte sui redditi ivi
comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (per l’acconto vanno
utilizzati i codici tributo 4047 e 4048, cfr. ris. 26/E del 2020). L’imposta non va versata se l’importo di
questa colonna non supera 12 euro.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta
a credito) e nel rigo RX22, colonna 2.
Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVIE dovuta ed eventualmente da
versare. In particolare indicare:
• in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17
se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente sezione;
• in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore
degli immobili posseduti all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa all’anno precedente;
• in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE
eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
• in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati con il modello F24;
Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
col.1 – col.2 + col.3 – col.4
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta
a debito) e nel rigo RX23, colonna 1. In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va versata
con il modello F24, indicando Il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per le imposte
sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (per
l’acconto vanno utilizzati i codici tributo 4044 e 4045, cfr. ris. 26/E del 2020). L’imposta non va versata se
l’importo di questa colonna non supera 12 euro.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta
a credito) e nel rigo RX23, colonna 2.
23. QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA RELATIVA
A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI
23.1 GENERALITÀ
ATTENZIONE Si ricorda che i dati già indicati nel modello 770 non devono essere evidenziati all’interno di
questo quadro.
Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d’imposta interessi, altri
redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.
In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l’indicazione dei dati relativi a:
• proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all’estero;
• premi e vincite;
• redditi di capitale corrisposti a non residenti;
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• proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito.
Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, vanno esposti in euro mediante arrotondamento
alla seconda cifra decimale.
Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65, 493 diventa 65,49.
Operazioni societarie straordinarie
Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d’imposta o prima della
presentazione del modello REDDITI ENC 2023, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi
quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in
relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra
l’inizio del periodo d’imposta e la data di cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello
spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il proprio codice
fiscale e, nel rigo RZ1 “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, quello del soggetto estinto, e a colonna 2
“Eventi eccezionali” l’eventuale codice dell’evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni
riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del modello REDDITI ENC.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.
23.2 PROSPETTO A - PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI E C/C COSTITUITI ALL’ESTERO
Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di
deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.
Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non
residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del d.lgs. 1°
aprile 1996 n. 239 e, ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/ 2023, quadro SQ.
23.3 PROSPETTO B - PREMI E VINCITE
Nel presente devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all’articolo 30 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d’imposta, ancorché non corrisposti.
Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di
lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi
gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l’applicazione delle ritenute alla fonte
sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.
23.4 PROSPETTO C - REDDITI DI CAPITALE DI CUI ALL’ARTICOLO 26, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 600 DEL
1973 CORRISPOSTI A NON RESIDENTI
Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d’imposta a soggetti
non residenti e in particolare interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta ai sensi
dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni
estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili
a soggetti non residenti.
Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un’aliquota inferiore a quelle sopra
indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/ 2023 quadro SF
ai fini della comunicazione richiesta dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997.
23.5 PROSPETTO D - PROVENTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIPORTO, PRONTI CONTRO TERMINE SU
TITOLI E VALUTE E MUTUO DI TITOLI GARANTITO
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro
termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta di
cui all’art. 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.
23.6 PROSPETTO F - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE
Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti.
Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute
e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs. n. 461
del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della l. 23 dicembre 2000, n. 388.
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Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel punto 1, qualora non diversamente
specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura
dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio.
Nel punto 2 deve essere riportato l’importo delle ritenute operate.
Nel punto 5 va indicato l’importo dei crediti d’imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto
indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d’imposta da
utilizzare esclusivamente nell’ambito del modello di pagamento F24.
Nel punto 6 va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento
F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli
eventuali interessi indicati al punto 7. Nell’ipotesi di sostituto d’imposta che abbia cumulativamente versato
a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di
riferimento, avendo cura di indicare nel punto 6 l’importo versato relativo al proprio periodo di riferimento
(comprensivo degli interessi indicati al punto 7). Particolari modalità di esposizione sono previste per le
operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell’ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per
talune mensilità le ritenute sono state operate dal soggetto incorporato ma il versamento è stato eseguito dal
soggetto incorporante, quest’ultimo provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato al primo soggetto,
compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 10 e indicando il codice “K” nel punto 9. Nel quadro RZ intestato
al soggetto incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad
eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 9. In
questo caso il punto 6 corrisponderà all’importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato al soggetto
incorporato.
In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 18
dicembre 1997, nel punto 6 va riportato l’importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel punto 7.
Nel punto 8 barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 6 è stato oggetto di
ravvedimento.
Per la compilazione del punto 9 “Note” devono essere utilizzati i seguenti codici:
A – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi,
versamento a saldo;
B – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi,
versamento in acconto;
F – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della l. 23
dicembre 2000, n. 388;
K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni
straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue
l’attività;
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di
operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto
estinto;
Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.
Nel punto 10 deve essere indicato il codice tributo.
Nel punto 12 va indicata la data del versamento.
23.7 RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI
Nella presente Sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto
d’imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.
Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la
presente Sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.
Nel rigo RZ30, va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dal prospetto F.
Nelle colonne da 1 a 6 del rigo RZ31 devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni
effettuate nel periodo d’imposta.
In particolare:
• nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel
rigo RZ31, colonna 5 del quadro RZ del modello REDDITI ENC 2022;
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• nella colonna 2, va indicato l’ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché
l’ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d’imposta o intermediario al percipiente per
ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel
periodo d’imposta e non dovute;
• nella colonna 3, deve essere riportato l’ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1,
utilizzato in compensazione con Modello F24, ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, entro la data di
presentazione di questa dichiarazione; deve essere inoltre indicato l’ammontare del credito esposto nella
precedente colonna 2 utilizzato in compensazione con il modello F24;
• nella colonna 4, deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro
DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2022, ai
sensi dell’art. 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 22 luglio 1998;
• nella colonna 5, va indicato il credito, pari all’importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 più
colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il
Mod. F24;
• nella colonna 6, va indicato l’importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 chiesto
a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella
precedente colonna 5.
24. QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
24.1 GENERALITÀ
Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre
2022, per effettuare i seguenti adempimenti:
1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Il decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta prevista per le spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il
contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
– i dati catastali identificativi dell’immobile;
– gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i
quali nell’anno 2022 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di
condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati
effettuati i lavori;
2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal
condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita
nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi
o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a
euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati i dati relativi:
• alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
• agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante
sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
• alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette
alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella
dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2022.
Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del
condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati,
utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.
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24.2 SEZIONE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO
Ne rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
• nel campo 1, il codice fiscale;
• nel campo 2, l’eventuale denominazione;
24.3 SEZIONE II – DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO)
In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti
comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato
eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara.
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere
riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
Rigo AC2 - Dati catastali del condominio
Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice
Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare:‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni;‘U’ se l’immobile è censito
nel catasto edilizio urbano.
Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale,
se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.
Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere
composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la
particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra
spaziatrice.
Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
Rigo AC3 - Domanda di accatastamento
Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio
Provinciale dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
24.4 SEZIONE III – DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Nella presente Sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare
complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far
riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art.
6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al
momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o
spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento
del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o
quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di
emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
In particolare, nei righi da AC4 a AC8, devono essere indicati:
• nel campo 1, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
• nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se
soggetto diverso da persona fisica;
• nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica,
rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
• nel campo 8, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal
condominio nell’anno solare;
• nel campo 9, deve essere indicato il codice dello Stato estero del fornitore (che va desunto dalla tabella
“Elenco dei paesi e territori esteri”).
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ATTENZIONE La sezione III contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi
in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa
che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da parte
dell’amministratore (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).
25. QUADRO RI - FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
25.1 GENERALITÀ
I rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari sono soggette ad un’imposta
sostitutiva nella misura del 20 per cento sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d’imposta
(sistema di tassazione per maturazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
introdotto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47). L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio
di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta i redditi derivanti da
investimenti qualificati indicati al comma 89 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di
bilancio 2017), nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del citato art. 1 della
legge di bilancio 2017 da parte delle forme di previdenza complementare (che possono destinare somme,
fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente).
Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i
redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi
realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base
imponibile durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con aliquota pari a quella di cui al citato art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza
applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato entro il
giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti
finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito
negli strumenti finanziari di cui al citato comma 89 entro novanta giorni dal rimborso.
La dichiarazione dei fondi pensione aperti di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 252 (società di gestione
del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare) e quella dei fondi
interni (accantonati per fini previdenziali) è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri
dei soggetti istitutori di tali fondi e dei soggetti al cui interno sono costituiti i fondi ai sensi dell’art. 2117 del
Codice Civile.
Il presente quadro, in particolare, va utilizzato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva da parte dei
seguenti soggetti:
A) fondi pensione aperti di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 252 del 2005;
B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (di seguito “vecchi fondi”) in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione
con contratti di capitalizzazione;
C) “vecchi fondi” in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-
finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni
previdenziali degli iscritti;
D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili
sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
E) “vecchi fondi” gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili
nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
F) “vecchi fondi” in regime di prestazione definita gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-
finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali.
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Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l’imposta sostitutiva è applicata sul risultato netto determinato ai
sensi dell’art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 252, costituito dalla differenza tra:
• il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato
delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi
soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
• e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.
Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del
patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.
Per i proventi derivanti da quote o azioni di OICR compete un credito d’imposta, nella misura del 15 per cento
(si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento
cosiddetti “lussemburghesi storici” e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d’imposta, che concorre a
formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta, è riconosciuto solo per i proventi
derivanti da quote o azioni dei predetti OICR, possedute alla data del 30 giugno 2011, fino a concorrenza
della differenza positiva, eventualmente esistente, fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o
acquisto (vd. le disposizioni di carattere transitorio dell’art. 2, comma 77, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).
Per i fondi avviati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno, si assume il patrimonio alla
data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d’anno si assume, in luogo del patrimonio alla
fine dell’anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione
dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte,
dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal
medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore
della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
al d.lgs. n. 252 – ad un’imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili.
Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d’Italia nel provvedimento
del 14 aprile 2005 ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti
per i fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il
quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge
9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva dovuta è aumentata all’1,50 per cento.
I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d’imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A
tal fine si applicano le disposizioni contenute nell’art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 252.
Per i fondi indicati sub E), l’imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d’imposta. Tale risultato si determina ai sensi dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 252, avendo riguardo alla
situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data
della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo
conto anche dei premi versati a partire dall’ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo
periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale
(corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell’imposta sostitutiva).
Nel caso in cui al termine dell’anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo
della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da
attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad
esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della
parte al termine di ciascun anno solare).
Per i fondi indicati sub F), l’imposta sostitutiva si applica, in base all’art. 17 comma 7 del d.lgs. n. 252, sulla
differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi
versati.
Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo
fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:
• l’accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d’imposta, un risultato negativo,
può essere effettuato nel limite massimo dell’imposta sostitutiva applicata sull’ammontare del risultato
negativo medesimo. L’accreditamento è ammesso per l’intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
• la misura dell’importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato positivo, che va accreditato
alle linee che hanno conseguito un risultato negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto
dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
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• le somme necessarie per l’accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d’imposta sostitutiva e
accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
• nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al
risparmio d’imposta derivante dal conseguimento di un risultato negativo, il risparmio d’imposta così
conseguito – evidenziato nel campo 16 e/o 26 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi
dovuti a titolo d’imposta sostitutiva nei successivi esercizi.
Nel rigo RI1 va indicato, in colonna 1, la data di costituzione del fondo e, in colonna 2, il numero di iscrizione
all’albo.
Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di
investimento.
Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo RI1 con i dati del fondo
al quale le linee di investimento si riferiscono.
Nei righi RI2 e RI3, va indicato:
• nel campo 1, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento
del fondo;
• nel campo 2, il patrimonio netto alla fine del periodo d’imposta, al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata
a tale data (al netto di quella dovuta di cui al campo 3);
• nel campo 3, l’imposta sostitutiva versata e quella accantonata relativamente ai redditi realizzati e a quelli
già considerati esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e
100 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017 oggetto di cessione prima dei cinque anni dall’inizio della
detenzione (si veda comma 94 del citato art. 1);
• nel campo 4, l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle
prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di
investimento nel periodo d’imposta;
• nel campo 5, l’ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel
periodo d’imposta o da altre linee di investimento. Nel caso di scioglimento di altra forma pensionistica,
l’importo deve essere indicato al netto dell’eventuale risparmio d’imposta trasferito ai sensi dell’art. 17,
comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 252 del 2005;
• nel campo 6, il patrimonio netto all’inizio del periodo d’imposta;
• nel campo 7, l’ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione
in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è
stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 252, ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva;
• nel campo 8, i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 dell’art. 1 della legge di Bilancio
2017, esenti ai fini dell’imposta sul reddito, che non concorrono alla formazione della base imponibile
dell’imposta di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 252, già ricompresi nel campo 7;
• nel campo 9, l’importo pari al 37,50 per cento del reddito (o della perdita) dei titoli del debito pubblico e
degli altri titoli ad essi equiparati, che rientrano nell’ambito dell’art. 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In caso di
perdita da titoli pubblici, l’importo va indicato col segno “meno” (si veda la circolare n. 2/E del 13 febbraio
2015 dell’Agenzia delle entrate);
• nel campo 10, l’ammontare del credito d’imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti,
derivanti da quote o azioni di OICR spettante per effetto del regime transitorio dell’art. 2, comma 77, del
decreto legge n. 225 del 2010;
• nel campo 11, il risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta, se positivo. Tale risultato, che si
ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3, 4 e 10 quelli riportati nei campi 5, 6 e 7, va diminuito
dell’ammontare di campo 9 (se positivo) o aumentato dell’ammontare di campo 9 (se negativo). I fondi
pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a
10, riportano in tale campo, rispettivamente, l’importo complessivo dei risultati positivi maturati nell’anno,
determinati ai sensi dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 252 e le differenze positive determinate ai sensi
dell’art. 17 comma 7 del d.lgs. n. 252. Ogni risultato positivo va ridotto del 37,50 per cento della quota
di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all’attivo investito in titoli pubblici, o aumentato
se tale quota è negativa (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1);
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• nel campo 12, il risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene
sottraendo dai valori indicati nei campi 5, 6 e 7 quelli riportati nei campi 2, 3, 4 e 10. Tale importo va
aumentato dell’ammontare di campo 9 (se positivo) o diminuito dell’ammontare di campo 9 (se negativo).
I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l’importo complessivo dei risultati negativi maturati
nell’anno, determinati ai sensi dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 252. Ogni risultato negativo va ridotto
del 37,50 per cento della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all’attivo
investito in titoli pubblici (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1);
• nel campo 13, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 20 per cento dell’importo di campo 11.
Per i fondi di cui alla lett. E) l’importo rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è assunto al
netto dell’importo di campo 12, per la quota riassorbita nell’anno;
• nel campo 14, l’ammontare complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute in relazione ai
redditi indicati nel campo 7;
• nel campo 15, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singolo iscritto in
dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi versati) prestata allo stesso;
• nel campo 16, l’ammontare del risparmio d’imposta risultante dall’esercizio precedente; con riferimento
ai risultati negativi relativi a periodi d’imposta 2014 e precedenti, non ancora utilizzati in compensazione,
il risparmio d’imposta è stabilito nella misura dell’11,50 per cento di tali risultati negativi (si veda la circolare
dell’Agenzia delle entrate 13 febbraio 2015, n. 2/E);
• nel campo 17, l’ammontare dell’imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione
indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
• nel campo 18, l’ammontare dell’imposta sostitutiva pari all’1,50 per cento applicata dai fondi pensione
indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per
la libera determinazione dei canoni di locazione;
• nel campo 19, l’ammontare dell’imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l’importo di
campo 13 (al netto dell’importo del credito d’imposta indicato nel campo 10) e quello di campo 16, che è
stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d’imposta hanno
conseguito risultati della gestione negativi;
• nel campo 20, l’ammontare del credito d’imposta indicato nel rigo RX19 del quadro RX del Mod. REDDITI
2022 “Enti non commerciali” non utilizzato in compensazione;
• nel campo 21, l’ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzate in
compensazione delle imposte sostitutive dovute, fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi
indicati nei campi 13, 17, e 18 e quelli indicati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell’importo
di campo 13, 19, e 20);
• nel campo 22, l’eventuale saldo versato all’Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei
campi 13, 17, e 18 e quelli riportati nei campi 10, 16 (assunto fino a concorrenza dell’importo di campo
13), 19, 20 e 21. Se la differenza tra i predetti importi è negativa, la stesa costituisce un credito che può
essere utilizzato in compensazione o per il pagamento dell’imposta dovuta per il periodo successivo;
• nel campo 23, l’ammontare dell’imposta eventualmente a credito (indicata nel campo 22) utilizzata in
compensazione dell’imposta dovuta da altre linee di investimento;
• nel campo 24, la differenza tra l’importo eventualmente a credito di campo 22 e quello di campo 23; tale
differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX;
• nel campo 25, la differenza tra l’importo di campo 16 e quello di campo 13, qualora l’imposta sostitutiva
sia inferiore al risparmio d’imposta dell’anno precedente;
• nel campo 26, l’ammontare del risparmio d’imposta sul risultato negativo maturato nel periodo d’imposta,
indicato nel campo 12;
• nel campo 27, l’ammontare del risparmio d’imposta accreditato ad altre linee di investimento che nel
periodo d’imposta hanno conseguito imponibili positivi, fino a concorrenza della somma degli importi
indicati nei campi 25 e 26;
• nel campo 28, l’ammontare del risparmio d’imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare
è costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 25 e 26 e l’importo indicato nel
campo 27.
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26. QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE
26.1 GENERALITÀ
Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva
l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Le imposte da
indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione oppure
nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’art.165 del TUIR, entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le
imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via
provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari
secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto
nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta
estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del
reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta
in misura corrispondente.
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto
e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al
singolo periodo di produzione.
Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare
il presente quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi
d’imposta in regime di branch exemption. Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese
possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in
capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione da scomputare
dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).
Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto al soggetto residente
nel territorio dello Stato che controlla, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis
comma 1, del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dai
medesimi soggetti e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 47-bis del
TUIR. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società
partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo (art. 47, comma 4, del
TUIR). Lo stesso credito d’imposta è riconosciuto al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’art. 167
del TUIR, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze
realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR per i quali sussiste la
condizione di cui al comma 2, lett. a), del medesimo art. 47-bis. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art.
165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo
di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare dello stesso non
utilizzato dal cedente ai sensi degli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini
dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (artt. 68, comma 4-bis, e
86, comma 4-bis, del TUIR).
Alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti si applica il comma
3 dell’art. 89 del TUIR. In tal caso, il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta
riconosciuto alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato che controlla, ai sensi del comma 2 dell’art.
167 del TUIR, soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, nel
caso in cui siano conseguiti utili provenienti dai medesimi soggetti nonché remunerazioni derivanti da contratti
di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR stipulati con gli stessi, e per i quali sia dimostrato, anche a
seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 47-bis, comma 3, del TUIR, il rispetto della condizione
indicata nel medesimo art. 47-bis, comma 2, lett. a). Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del
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TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti
dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito
d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo.
Si ricorda che per tali utili e plusvalenze il credito d’imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società
controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 147 del 2015.
Nel prosieguo delle presenti istruzioni il credito d’imposta di cui agli artt. 47, comma 4, 68, comma 4-bis,
86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR è definito “credito d’imposta indiretto”.
Il presente quadro si compone di tre sezioni:
• la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta
di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;
• la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze
di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e
dell’eventuale credito spettante;
• la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.
Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più
moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a
destra del quadro.
ATTENZIONE L’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede una
disposizione volta a ridurre il credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito
netto imponibile della specifica operazione che ha determinato l’insorgenza di un credito per imposte estere.
Il contribuente che ha in essere una operazione con gli effetti ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando
la casella denominata “Art. 8 d.lgs. n.142/2018” posta a margine del presente quadro CE nel riquadro
“Sezione III Riepilogo”.
26.2 SEZIONE I – CREDITO D’IMPOSTA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 165 DEL TUIR E CREDITO
D’IMPOSTA INDIRETTO
In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della
presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5 dell’art. 165 del TUIR) se non già indicate
nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta
indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
• la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente
spettante del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;
• la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR spetta fino
a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero
ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e
sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al
fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti
dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.
Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda
italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo
al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite
dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette
plusvalenze. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle
precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle
plusvalenze.
26.3 SEZIONE I-A
Per la determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario:
• ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad
un singolo anno d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda
italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuito del
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credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di
produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo
limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
• ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita
dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di
produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite
entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di
imposta pagata all’estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il
reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una
situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto
rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in
periodi diversi.
Per la determinazione del credito d’imposta indiretto spettante è necessario:
• ricondurre, ove eccedente, l’importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società
controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla
quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al
rapporto tra utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del
credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o di
localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo
delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il
quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
• ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita
dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di
conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono
relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di
questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle
società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.
ATTENZIONE nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da
partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale
privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare
cumulativamente i due crediti d’imposta (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR),
compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta,
l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate
all’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate (che per il credito di
cui al comma 3 dell’art. 89 del TUIR vanno considerate in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti); allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana
è dato dalla somma dei redditi prodotti all’estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate)
derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di determinazione del credito d’imposta va adottata
anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.
Si precisa che l’imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d’imposta sopra descritti.
Determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR
Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (vedere la tabella “Elenco
dei Paesi e territori esteri”);
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
• nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale
italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato
in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
• nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della
dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2021 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta
complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30 novembre 2022 e già riportata
nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30 novembre 2023, nella colonna
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4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30 novembre 2023
(termine di presentazione della presente dichiarazione).
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare
in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno
definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere
superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando l’aliquota vigente nel periodo di
conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente
aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei
precedenti periodi d’imposta;
• nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi
prodotti all’estero nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione
del reddito estero;
• nella colonna 9, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno
di quello indicato in colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno
Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta
in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
Credito utilizzato
Imposta
pagata
all’estero
di cui resasi
definitiva entro il
30/11/2022
di cui resasi
definitiva entro il
30/11/2023
nella precedente
dichiarazione relativo
all’imposta resasi
Stato
estero
Anno di
produzione
Reddito
estero
definitiva entro il 30/11/2022
A
B
2021
2021
1.000
2.000
350
600
200
600
150
200
600
con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da
indicare nella colonna 9 è di euro 200;
• nella colonna 10 la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale
rapporto deve essere ricondotto ad 1;
• nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta
lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato
ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposta
estera) ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9
La colonna 14 è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del
TUIR di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno
definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna
deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa
alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione
dei redditi.
Determinazione del credito d’imposta indiretto
202
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Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera
controllata (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le
plusvalenze;
• nella colonna 3, gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2;
tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
• nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso
della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive
entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta
nelle precedenti dichiarazioni.
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare
in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si
renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere
superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando l’aliquota vigente nel periodo di
conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente
aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo
riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei
precedenti periodi d’imposta;
• nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili
conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente
dallo Stato di residenza o localizzazione della società controllata estera che ha maturato gli utili;
• nella colonna 9, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli utili conseguiti e/o le
plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate
residenti o localizzate nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente assolta dalle
società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta
e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
• nella colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;
• nella colonna 11, l’importo delle imposte estere di colonna 4, ricondotto eventualmente entro il limite della
quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo
alla società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato e allo stesso anno di conseguimento degli
utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna
4 (imposte estere) ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9
• nella colonna 12, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della
partecipazione, ai sensi degli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR;
• nella colonna 13, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 11 e quello di colonna 12.
• nella colonna 14, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165
del TUIR di usufruire del credito d’imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine
di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa
nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive
entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
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• nella colonna 15, uno dei seguenti codici:
– codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto;
– codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d’imposta ex art.
165, comma 1 del TUIR e credito d’imposta indiretto).
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d’imposta ex art. 165,
comma 1 del TUIR, la presente colonna non va compilata;
26.4 SEZIONE I-B
Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei
righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito
estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi
nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di
produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo
delle plusvalenze (colonna 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11
(per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13
(per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A. Pertanto, per ogni singolo
anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato
nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione
I-A sono stati compilati tre righi, di cui i primi due relativi all’anno 2021 ed il terzo rigo all’anno 2022, nella
sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l’anno 2021 ed uno per l’anno 2022).
In particolare, nei righi CE4 e CE5 va indicato:
• nella colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i
redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono
stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti
gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze relative a partecipazioni in società
controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi
relativi allo stesso anno);
• nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è
compilata la colonna 15) e nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna
15) dei righi da CE1 a CE3 riferiti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
• nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta relativa all’anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del
credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni indicato in colonna 8 dei righi della sezione I-A riferiti
all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
• nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.
A tal fine, indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’importo del
credito così determinato va riportato nel rigo CE23.
26.5 SEZIONE II - CREDITO D’IMPOSTA DI CUI AL COMMA 6 DELL’ART. 165 DEL TUIR
La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165 comma 6, del TUIR.
Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo
definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce
un credito di imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella
estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti
fino all’ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera
può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta
nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo
stesso reddito prodotto all’estero.
Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d’imposta indiretto. Al fine della determinazione
delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:
• reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;
• reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
• reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.
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ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da
partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale
privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare
cumulativamente le eccedenze d’imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito
d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della sezione II - A.
26.6 SEZIONE II-A
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto
rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in
periodi diversi.
In particolare, nei righi da CE6 a CE8 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
• nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale
italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella
sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
• nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della
dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con
riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo (colonna 1 e colonna 2), va indicato
l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di
imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma
1. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi
(ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte
entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei
crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto, al netto delle perdite dei precedenti
periodi d’imposta;
• nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile
in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione
dell’eccedenza di imposta estera;
ad esempio:
Imposta estera =
120
quota di imposta lorda =
Imposta netta =
credito spettante ai sensi del comma 1 =
importo da indicare nella colonna 6
100
70
70
=
100 – 70 = 30
• nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta
eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.
Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente
operazione:
(col. 3 x col. 7)
_______________
– col. 4
col. 5
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale
rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va
compilata.
Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza
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negativa d’imposta nazionale, corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla
formazione del reddito complessivo della perdita estera.
Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:
(col. 3 x col. 7)
__________________
col. 5
In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche
maggiore di 1 (in valore assoluto).
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza negativa
di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:
1) se l’importo di colonna 5, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 3 (in valore assoluto) occorre
determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di colonna 3 e colonna 5.
Su detta differenza va applicata l’aliquota vigente nel periodo d’imposta di produzione del reddito estero;
l’importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8;
2) se l’importo di colonna 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 3, non va calcolata
alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.
L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta
nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere
utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;
• nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta
eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.
Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:
(col. 3 x col. 7)
_________________
col. 4 –
col. 5
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale
rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna
9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di
zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non
fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa
colonna è costituita dall’importo dell’imposta estera indicato nella colonna 4; in tal caso, infatti, per l’imposta
pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.
Colonne da 10 a 17
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed
all’anno di colonna 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta
nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora
l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della
precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale
situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale
siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale
caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze
deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente
dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a
seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell’eccedenza di imposta nazionale
(determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della
rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito
utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta maturati
nella presente dichiarazione.
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Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17
devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 in
precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui,
in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella
precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.
In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:
• nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di
colonna 2 risultante dalle precedenti dichiarazione;
• nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di colonna
1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza di imposta nazionale
prima di procedere alla compensazione di quest’ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e
oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.
Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno
meno;
• nella colonna 12, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla
compensazione dell’eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta
estera;
• nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di
colonna 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
• nella colonna 14, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla
compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta
nazionale;
• nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato
nella colonna 12.
A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale
colonna non è stata compilata.
COLONNA 11 NON COMPILATA
Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella
colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata
nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare
l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:
col. 8 – col. 12
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la
colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.
COLONNA 11 COMPILATA
La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di
imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla
compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale
negativa. Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella
colonna 15 operare come di seguito descritto.
Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11
Se il risultato di tale operazione è minore di zero:
• la colonna 15 non va compilata;
• riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed
indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
• riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con
riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata
generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
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• infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in
compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con
riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata
generata (rigo CE13 o CE19).
Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:
• la colonna 15 non va compilata;
• riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed
indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
• infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in
compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con
riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata
generata (rigo CE13 o CE19).
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:
Calcolare LimiteCredito = Capienza – col. 12 (l’importo della Capienza è quello come sopra determinato)
Se LimiteCredito è minore di zero:
• la colonna 15 non va compilata;
• riportare nella colonna 17 l’ importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo
costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
• infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in
compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con
riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata
generata (rigo CE13 o CE19);
Se LimiteCredito è uguale a zero:
• la colonna 15 non va compilata;
• nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
Se LimiteCredito è maggiore di zero:
• nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;
• nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
• nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella
colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:
col. 9 – col. 14
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16
non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;
• nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16;
l’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta indiretto
Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di
questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle
società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.
In particolare, nei righi da CE6 a CE8 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera
controllata;
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le
plusvalenze;
• nella colonna 3, gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2;
tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
• nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso
della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di
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quanto previsto nella sezione I, va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva,
comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti
dichiarazioni del credito d’imposta indiretto. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si
renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della
precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente
aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei
precedenti periodi d’imposta;
• nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite
dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
• nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente
operazione:
(col. 3 x col. 7)
_______________
– col. 4
col. 5
Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume
un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va
compilata;
• nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente
operazione:
(col. 3 x col. 7)
_________________
col. 4 –
col. 5
Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume
un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna
9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di
zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto
eccedente l’imposta netta.
Colonne da 10 a 17
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime
colonne nel paragrafo “Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi
prodotti all’estero”.
Nella colonna 18, va indicato uno dei seguenti codici:
codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d’imposta
indiretto;
codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti
(credito d’imposta ex art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto).
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito
d’imposta ex art. 165 del TUIR, la presente colonna non va compilata.
Disposizioni comuni
Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la
somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, del credito d’imposta
indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al
suddetto periodo d’imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il
recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta
nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta
netta diminuito del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto.
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26.7 SEZIONE II-B
Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A.
Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero
indipendentemente dall’anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero
siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del
credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta
residua.
In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di
imposta nazionale e/o estera;
• nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti
allo stesso Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17, l’importo da
indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
• nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso
Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17, l’importo da
indicare in questa colonna è quello della colonna 16;
• nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (colonna 2)
con eccedenze di imposta estera (colonna 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne
2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna
5 o nella colonna 6. Ad esempio:
Caso 1
Caso 2
Caso 3
col. 2 = 1.200
col. 4 = 1.000
col. 2 = 800
col. 4 = 800
col. 2 = – 500
col. 3 = 1.000
col. 5 = 200
col. 3 = 1.300
col. 6 =
0
col. 5 =
0
col. 6 = 500
col. 6 = 600
col. 3 = 600
col. 5 = – 500
col. 4 =
0
26.8 SEZIONE II-C
Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta
nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera
maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B.
Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne
5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle
eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione
di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale
determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei residui di eccedenza
di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per
periodo di formazione.
In caso di esercizio dell’opzione per il regime c.d. “branch exemption” di cui all’art. 168-ter del TUIR, il
comma 7 di tale disposizione prevede, in tema di recapture, che dall’imposta dovuta si scomputino le eventuali
eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre
procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo
Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri
compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va
barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-ter del TUIR”) dei righi CE11 e/o CE17 (per le modalità di
compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione della sezione II-C in caso di
opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”).
Nel rigo CE11, colonna 1, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate
le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relative allo Stato
estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI ENC 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza
d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.
210
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
In particolare:
• nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna 2 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna 3 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna 4 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna 5 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 5 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna 6 della precedente-
dichiarazione;
• nella colonna 6 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna 7 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 7 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna 8 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 8 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 9 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 9 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo
Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6
nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo
Stato.
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato
estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI ENC 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza
d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.
In particolare:
• nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15, colonna 2 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna 3 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna 4 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 4 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna 5 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 5 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna 6 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 6 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna 7 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 7 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna 8 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 8 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna 9 della precedente
dichiarazione;
• nella colonna 9 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato
estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella
sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.
Si precisa che, qualora l’eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni sia oggetto di
rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle
colonne da 1 a 8 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato
relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale
si è resa definitiva ulteriore imposta estera.
Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed
estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.
RIGO CE16
Calcolo del credito
Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di
imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12;
Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera
indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13;
211
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Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato
nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un
credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto,
nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato.
Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione:
somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del
rigo CE12 + colonna 3 del rigo CE16.
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’imposta nazionale
ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.
Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, colonna 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e
CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di
determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.
Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto
degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:
• il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze
d’imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
• le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta
nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.
Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite
le successive istruzioni.
RIGO CE14
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 1 e l’importo indicato nel rigo CE16,
colonna 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE14 va riportato quanto
indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta
nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito
denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 2 e l’importo del RIPORTO A1 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 2. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
3 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 3 e l’importo del RIPORTO A2 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 3. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
4 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 4 e l’importo del RIPORTO A3 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 4. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
5 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 5 e l’importo del RIPORTO A4 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 5. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
6 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 6 e l’importo del RIPORTO A5 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 6. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
7 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 7 e l’importo del RIPORTO A6 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 7. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
8 del rigo CE14;
212
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• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra
determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è
negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di
seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo
CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, colonna 9 e l’importo del RIPORTO A8 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 9. Se il
risultato è pari a zero, il rigo CE14, colonna 9 non va compilato.
Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo
(eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.
RIGO CE15
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 1 e l’importo indicato nel rigo CE16,
colonna 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei
righi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13. Se il risultato è negativo o
pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per
la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 2 e l’importo del RIPORTO B1 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 2. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
3 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 3 e l’importo del RIPORTO B2 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 3. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
4 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 4 e l’importo del RIPORTO B3 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 4. Se il
risultato negativo è pari a zero, il rigo CE15, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
5 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 5 e l’importo del RIPORTO B4 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 5. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
6 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 6 e l’importo del RIPORTO B5 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 6. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
7 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 7 e l’importo del RIPORTO B6 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 7. Se il
risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo
negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna
8 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra
determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo
o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito
denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, colonna 9 e l’importo del RIPORTO B8 come
sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 9. Se il risultato
è pari a zero, il rigo CE15, colonna 9 non va compilato.
Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non
va compilata.
213
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Si propone il seguente esempio:
Sezione II-C
Codice
Stato estero
Art. 168-ter
del Tuir
Determinazione del
credito con riferimento ad
1
2
CE11
eccedenze maturate nelle
precedenti dichiarazioni
7° periodo
6° periodo
5° periodo
4° periodo
8° periodo
d’imposta precedente
d’imposta precedente
d’imposta precedente
d’imposta precedente
d’imposta precedente
1
2
3
4
5
Eccedenza d’imposta nazionale
Eccedenza d’imposta estera
Residuo d’imposta nazionale
Residuo d’imposta estero
CE12
CE13
CE14
CE15
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
100
90
-80
10
10
,00
40,00
,00
3° periodo
d’imposta precedente
2° periodo
d’imposta precedente
1° periodo
d’imposta precedente
Presente periodo
d’imposta
Casi particolari
segue
6
7
8
9
Eccedenza d’imposta nazionale
Eccedenza d’imposta estera
Residuo d’imposta nazionale
Residuo d’imposta estero
CE12
CE13
CE14
CE15
,00
,00
,00
,00
10,00
10,00
,00
30
,00
10,00
,00
,00
10,00
,00
70,00
,00
30
,00
Quota imposta branch
(art. 168-ter del Tuir)
Totale eccedenze
di imposta nazionale
Totale eccedenze Credito da utilizzare nella
Valore
di imposta estera
presente dichiarazione
3
di riferimento
5
1
2
4
CE16
,00
70,00
70
,00
150
,00
170,00
Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della
determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell’ammontare in valore
assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell’esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore
utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a colonna 4 del rigo CE16).
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione
dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:
• calcolare (CE12, colonna 1 – CE16, colonna 4) = 100 -150 = -50; trattandosi di un valore negativo,
RIPORTO A1 = 50;
• CE14, colonna 2 calcolare (CE12, colonna 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta nazionale),
con RIPORTO A2 = 0;
• CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 – RIPORTO A2) = 0 – 0 = 0 (residuo d’imposta nazionale), con
RIPORTO A3 = 0;
• CE14, colonna 4, essendo il CE12, colonna 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata; in
questo caso RIPORTO A4 è pari a RIPORTO A3;
• CE14, colonna 5 calcolare (CE12, colonna 5 – RIPORTO A4) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale)
con RIPORTO A5= 0;
• CE14, colonna 6 calcolare (CE12, colonna 6 – RIPORTO A5) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta nazionale)
con RIPORTO A6= 0;
• CE14, colonna 7 calcolare (CE12, colonna 7– RIPORTO A6) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale)
con RIPORTO A7=0;
• CE14, colonna 8 calcolare (CE12, colonna 8– RIPORTO A7) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale),
con RIPORTO A8 = 0;
• CE14, colonna 9,essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
• CE15, colonna 9 calcolare (CE13, col. 9 – CE16, col. 3) = 70 – 70 = 0 (residuo d’imposta estera).
La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale
e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali
le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d’imposta
del soggetto che produce la presente dichiarazione.
Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi CE12 e CE13
corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle
trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o
3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione.
Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire
nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13), la casella “Casi
particolari” non va barrata.
Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.
214
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Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”
In tale situazione, il contribuente deve:
• procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionale ed estera separando, all’interno del medesimo
Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri.
Dette eccedenze di imposta estera devono essere riportate nel rigo CE13, distintamente per periodo di
formazione;
• riportare nella colonna 2 del rigo CE16 la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare
la colonna 1 del medesimo rigo CE16);
• riportare nella colonna 5 del rigo CE16 la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;
• riportare nella colonna 3 del rigo CE16 il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del
medesimo rigo;
Per la compilazione del rigo CE15 si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo “RIGO CE15”.
Le istruzioni fornite per i righi CE13, CE15 e CE16 valgono anche per i righi da CE19, CE21 e CE22.
Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo CE13
vanno riportate le eccedenze residue di imposta estera risultanti dal rigo CE15 del modello REDDITI ENC 2022.
26.9 SEZIONE III
In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6
dell’art. 165 nonché dell’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e dell’art. 89, comma 3, del TUIR,
determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessivamente
spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a
CE8 della sezione II-A. Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata
esclusivamente nel primo modulo.
Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente
dichiarazione ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR e dell’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015
e dell’art. 89, comma 3, del TUIR; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei
righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente
dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei
righi CE9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6
a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:
CE23 + CE24 – CE25
L’importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN o PN o RQ, sez. XVIII.
27. QUADRO TR - IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO
27.1 Prospetto per la rateizzazione del versamento dell’imposta (art. 166 del TUIR)
Il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo, al valore di
mercato dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). In alternativa al versamento dell’imposta
dovuta sul reddito nei termini ordinari, le società e gli enti possono optare per:
il versamento dell’imposta dovuta in cinque rate annuali nel rispetto delle condizioni di cui al comma 9
dell’art. 166 del TUIR.
I pagamenti dovuti sono versati unitamente agli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’art. 166 del TUIR è stato modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Ai fini
del predetto articolo restano fermi i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili,
emanati in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2014.
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Le disposizioni dell’art. 166 del TUIR si applicano qualora i soggetti abbiano:
a) trasferito all’estero la propria residenza fiscale;
b) trasferito attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica
l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter del TUIR;
c) trasferito l’intera stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato, alla sede centrale o ad altra
stabile organizzazione situata all’estero;
d) trasferito attivi facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;
e) la residenza nel territorio dello Stato e siano stati oggetto di incorporazione da parte di una società
fiscalmente non residente oppure abbiano effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non
residenti oppure abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa
situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
In tali ipotesi sono imponibili i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR diminuiti delle perdite di cui
al comma 6. Sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi e indicate con il codice 66 nel rigo RF31 le
riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in
bilancio al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione
se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le
riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte
nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’art. 152, comma 1, nel momento in cui si considera
effettuato il trasferimento dell’intera stabile organizzazione.
Nel caso in cui la casa madre di una stabile organizzazione in regime di esenzione di cui all’art. 168-ter
del TUIR trasferisca la sua residenza fiscale dall’Italia, la plusvalenza rileva fino a concorrenza dell’eventuale
recapture residuo (si veda par. 4.6 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).
La casella “Stabile organizzazione” va barrata nel caso in cui a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di
cui al comma 1 dell’art. 166 del TUIR rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Nel rigo TR1 va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei redditi la cui tassazione può essere rateizzata, al lordo delle perdite;
• in colonna 2, l’importo dei redditi ricevuti per trasparenza e, in colonna 3, il codice fiscale della società
partecipata, compilando un distinto rigo per ogni società partecipata;
Nel rigo TR2, va indicato:
• in colonna 1, il codice 1, se la rateizzazione della tassazione si riferisce all’IRES, il codice 2, se la
rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo;
• in colonna 2, la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di tutti i moduli compilati del rigo TR1.
Nel caso di Trust (trasparente o misto), l’importo della presente colonna va riportato nella colonna 3 del
rigo PN10. L’importo rateizzabile non può essere superiore al reddito determinato nell’apposito quadro.
• in colonna 3, l’ammontare dell’imposta rateizzata calcolata sull’importo di colonna 2. Se la rateizzazione
della tassazione si riferisce all’IRES (nella colonna 1 è stato indicato il codice 1), tale importo deve essere
indicato nella colonna 1 del rigo RN34; se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione
per le società di comodo (nella colonna 1 è stato indicato il codice 2), tale importo deve essere indicato
nella colonna 20 del rigo RQ62;
• in colonna 4, l’importo della prima rata del versamento.
27.2 Prospetto per il monitoraggio delle plusvalenze in sospensione d’imposta
Per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione dell’imposta (opzione
esercitabile fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018), va presentato annualmente il modello
di dichiarazione dei redditi limitatamente al prospetto di monitoraggio. La dichiarazione va presentata anche
qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l’ammontare dell’imposta ancora sospesa .In caso di
soggetto esercente impresa commerciale di cui all’art. 5 del TUIR e di società di cui agli articoli 115 e 116
del TUIR, l’obbligo del monitoraggio è assolto dalla società trasferita, limitatamente all’indicazione
dell’ammontare della plusvalenza ancora sospesa nonché dell’importo della plusvalenza per la quale si sono
verificati gli eventi realizzativi. Nel caso in cui si siano verificati eventi realizzativi, i soci indicano nella loro
dichiarazione l’importo della plusvalenza realizzata, l’ammontare dell’imposta dovuta e il codice fiscale della
società trasparente.
Nel rigo TR3, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare della plusvalenza complessiva (articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 2
luglio 2014);
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• in colonna 2, l’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio;
• in colonna 3, il codice 1, se la sospensione della tassazione si riferisce all’IRES, il codice 2, se la sospensione
della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il codice 3, se la sospensione
della tassazione si riferisce all’addizionale c.d. “Robin Hood tax” (art. 81, comma 16, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) o
all’addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi (art. 2, comma 2, decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5);
• in colonna 4, l’importo della plusvalenza ancora sospesa;
• in colonna 5, l’ammontare dell’imposta ancora sospesa;
• in colonna 6, l’importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi;
• in colonna 7, l’ammontare dell’imposta relativa alla plusvalenza realizzata;
• in colonna 8, il codice fiscale della società trasparente (articoli 5 e 115 del TUIR).
In caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda l’incorporante, la società risultante dalla fusione, la
beneficiaria o il conferitario sono tenuti al monitoraggio.
Il soggetto conferente ha l’obbligo di monitoraggio in relazione al periodo intercorrente tra l’inizio del periodo
di monitoraggio annuale e la data di efficacia dell’operazione.
Nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’operazione straordinaria la società incorporante o beneficiaria
della scissione deve compilare, oltre i campi sopra riportati, anche i seguenti campi avendo cura di indicare
nel rigo TR4 e nel rigo TR5:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto incorporato, fuso o scisso;
• in colonna 2, il codice 1, in caso di società incorporante o risultante dalla fusione, il codice 2, in caso di
beneficiaria della scissione;
• in colonna 3, il codice 1, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni trasferiti si riferisce all’IRES, il codice 2,
se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il codice 3, se si riferisce all’addizionale c.d.
“Robin Hood tax” o all’addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi (art. 2, comma 2, decreto-
legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5);
• in colonna 4, l’ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni del soggetto incorporato, fuso o scisso.
In caso di conferimento, per il periodo che intercorre tra l’inizio del periodo di monitoraggio e la data di
efficacia dell’operazione il soggetto conferente deve indicare:
• in colonna 1, il codice fiscale del conferitario;
• in colonna 2, il codice 3, conferente;
• in colonna 3, il codice 1, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti si riferisce all’IRES, il codice 2,
se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il codice 3, se si riferisce all’addizionale c.d.
“Robin Hood tax” o all’addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi (art. 2, comma 2, decreto-
legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5);
• in colonna 4, l’ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti.
Per il periodo che intercorre tra la data di efficacia dell’operazione e la fine del periodo annuale di
monitoraggio, il soggetto conferitario deve indicare:
• in colonna 1, il codice fiscale del conferente;
• in colonna 2, il codice 4, conferitario;
• in colonna 3, il codice 1, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti a seguito del conferimento si
riferisce all’IRES, il codice 2, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il codice 3, se si
riferisce all’addizionale c.d. “Robin Hood tax” o all’addizionale per enti creditizi e finanziari nonché
assicurativi (art. 2, comma 2, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5);
• in colonna 4, l’ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti.
27.3 Prospetto per il monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR).
L’art. 166-bis del TUIR disciplina il riconoscimento fiscale dei valori in ingresso per i soggetti che si
trasferiscono nel territorio italiano.
In particolare, il presente prospetto va compilato nelle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza
fiscale;
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b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata
all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter
trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale è oggetto di
incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione
a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una
stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente
residente nel territorio dello Stato.
Nel rigo TR11 va indicato:
• in colonna 1, il codice di identificazione fiscale del soggetto fiscalmente residente all’estero o della stabile
organizzazione situata all’estero ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se
attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa;
• in colonna 2, la denominazione del soggetto di cui a colonna 1;
• in colonna 3, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla Tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”).
La casella di colonna 4 va barrata nel caso in cui il valore delle attività e delle passività sia determinato in
esito all’accordo preventivo di cui all’art. 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora non siano rispettate le
condizioni di cui al comma 3 dell’art.166-bis.
In presenza di più stabili organizzazioni situate all’estero (lett. d) del comma 1) o di più soggetti fiscalmente
residenti all’estero danti causa in operazioni straordinarie (lett. e) del comma 1) occorre compilare un distinto
rigo TR11 per ciascuna delle predette stabili organizzazioni o dei predetti soggetti.
Nei righi da TR12 a TR20 va indicato:
• In colonna 1, la descrizione del singolo elemento dell’attivo o del passivo;
• In colonna 2, il valore fiscale dell’elemento dell’attivo di cui a colonna 1,
• In colonna 3, il valore fiscale dell’elemento del passivo di cui a colonna 1;
I valori fiscali di colonna 2 e 3 sono individuati ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’art. 166-bis del TUIR;
La casella di colonna 4, va compilata in presenza di più righi TR11, indicando il numero del modulo nel
quale sono stati riportati i dati del soggetto o della stabile organizzazione cui gli elementi di colonna 1 si
riferiscono.
28. QUADRO OP – COMUNICAZIONE PER I REGIMI OPZIONALI
OPZIONE PER LA “PATENT BOX”
Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di
seguito “decreto”), ai sensi dell’art. 6 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234) i contribuenti
possono optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d),
del TUIR possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi
d’imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge di
Stabilità 2015 e dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di “Patent box” consente di usufruire della maggiorazione del 110 per
cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali,
disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della
propria attività d’impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le
informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione
predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio
2022. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella
presente dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della
218
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comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si
applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Con il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del citato
art. 6 del decreto.
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.
Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero
con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni
sopra indicati.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).
L’opzione è esercitata compilando il rigo OP21 e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione.
I soggetti interessati esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione,
barrando, rispettivamente, la casella «1» (“Opzione”) e la casella “2” (“Possesso documentazione”).
I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui
all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la casella 3
(“Comunicazione”).
Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano
presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a
conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 del decreto-legge
n. 34 del 2019.
I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di
rinnovo dei termini dell’accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al
regime agevolativo di cui all’art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel campo 4 (“Identificativo
ruling”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato al contribuente
nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo
vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.
I contribuenti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto
sono tenuti a compilare la sezione “Dati relativi all’opzione Patent box” del quadro RS.
29. QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2022, hanno presentato una o più dichiarazioni
integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.322, come modificato dall’art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio
dichiarazione integrativa Redditi 2020 relativa al 2019 presentata nel 2022).
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato
il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
A tal fine, va indicato:
• in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la
dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la
dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);
• in colonna 2, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
• in colonna 3, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la
dichiarazione integrativa REDDITI 2020, indicare 2019);
• in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione
integrativa, per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso
nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in
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colonna 5 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente
dichiarazione, da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è
liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRES, nel rigo RN30 del quadro RN oppure, in caso di Trust
trasparente, nel rigo PN11 del quadro PN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato
in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
• in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione
integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la
quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione
della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di
tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione
I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ31, colonna 4,
del quadro RZ. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un’imposta per la quale
non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per la quale nel rigo corrispondente
non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui,
nel corso del 2022, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi
d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo
periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono
essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la
numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
30. QUADRO RU - CREDITI D’IMPOSTA
30.1 PREMESSA
Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da
agevolazioni concesse alle imprese.
Il quadro è composto da sei sezioni:
• la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi,
esclusi il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II) e il credito d’imposta “Finanziamenti
agevolati sisma Abruzzo/Banche” (da esporre nella sezione III). La sezione I è “multi modulo” e va
compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati
nella sezione I il codice identificativo del credito stesso (desumibile dalla tabella riportata in calce alle
istruzioni del presente modello) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del
quadro va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni
relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o
colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito
d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;
• la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio
(Caro petrolio);
• la sezione IV è riservata all’indicazione dei dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo
e innovazione, di formazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per
il bonus bonifica ambientale;
• la sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel
presente quadro (Altri crediti d’imposta);
• la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni riguardanti i crediti d’imposta ricevuti (VI-A), i crediti trasferiti
(VI-B) e i crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).
I Trust con beneficiari individuati (“Trust trasparenti” e “Trust misti”) per ciascuna agevolazione fruita devono
indicare nell’apposito rigo della relativa sezione l’ammontare del credito imputato ai beneficiari e riportato
nel quadro PN, sezione IV. I beneficiari di Trust che hanno ricevuto uno o più crediti d’imposta devono
riportare il credito ricevuto nell’apposito rigo della relativa sezione e nella sezione VI-A.
Limite di utilizzo dei crediti d’imposta del quadro RU
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a
decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati,
220
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anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro
250.000 annui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente
previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000
euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’art. 25, c. 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno
siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono
essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata
del limite generale.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto limite è di euro 2 milioni, per effetto di quanto disposto dall’art.
1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il limite di utilizzo di cui all’art. 1, c. 53, della legge n. 244/2007 non si applica ai crediti d’imposta per i
quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per
l’individuazione di detti crediti, si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta.
Ai sensi dell’art. 1, c. 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato c. 53 non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo
di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell’ammontare eccedente relativo
all’anno 2022 deve essere compilata la sezione VI-C.
Regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta del quadro RU
Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta:
• salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
• possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in
compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle
imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive. Per la compensazione del credito
d’imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124);
• l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi, beneficiando
della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Per le informazioni
sulle sanzioni e sul ravvedimento riguardanti indebiti utilizzi di crediti d’imposta si rimanda al sito internet
dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è
ATTENZIONE
identica in tutti i modelli REDDITI e la stessa non è consecutiva.
30.2 SEZIONE I - CREDITI DI IMPOSTA
Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta sotto riportati.
Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice
identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice
credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata in calce
alle istruzioni del presente modello.
Alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’imposta.
ATTENZIONE
Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno
essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. Tale
modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.
In particolare, nella sezione I va indicato:
• nel rigo RU1, colonna 1, il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice è indicato in
corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni
del presente modello. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta (il
dato non va trasmesso all’Agenzia delle entrate);
• nel rigo RU2, l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1,
risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello REDDITI 2022;
• nel rigo RU3, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti”, i
soggetti che hanno una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di
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cui all’art. 5 del TUIR, i soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR,
nell’ipotesi prevista dal comma 2, nonché i cessionari del credito d’imposta indicato nel rigo RU1 devono
indicare nel presente rigo l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezione VI-A.
Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante
dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta del soggetto
incorporato, fuso, o scisso. Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia
alle istruzioni relative ai singoli crediti d’imposta. I dati del credito d’imposta ricevuto devono essere esposti
nella sezione VI-A;
• nel rigo RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2 - da compilare con riferimento ai crediti d’imposta “01”
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015,
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES, “L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022, “L3, 2L, 3L”
e “R3” investimenti reti di imprese agricole e
- l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti. In particolare,
Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022
agroalimentari
va compilata:
–
–
la colonna 1, in presenza dei crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geo-
termica, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “L1” Ricerca, sviluppo, Innovazione 2020-
e “R3” investimenti reti di
2022, “L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022
imprese agricole e agroalimentari
;
la colonna 2, in presenza dei crediti d’imposta, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “L3,
e “R3” investimenti reti di imprese
2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022
agricole e agroalimentari
;
–
le colonne B2, C2, D2 e E2 in relazione ai crediti C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015,
e “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES
;
•
•
nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2;
nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi ef-
fettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1.
nel rigo RU7, colonne 2, 3, 4, 5 e 6, l’ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione
delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne.
•
L’importo del credito indicato nella colonna “importi a credito” del modello di pagamento
F24, utilizzato in compensazione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle colonne da 2 a 6,
non deve essere riportato in questo rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6.
ATTENZIONE:
Questo rigo può essere compilato con riferimento alle agevolazioni contraddistinte dai codici “02” Esercenti
sale cinematografiche, “17” Incentivi per la ricerca scientifica, “62” Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
ex art. 1, c. 271, L. 296/2006, “H1” Monitoraggio immobili, “H8” Canoni locazione immobili a uso non
abitativo e affitto d’azienda, “H9” Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e “I2” Rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni-investitori “M1” Sanificazione e acquisto dispositivi di
protezione 2021 e “N9” Canoni di locazione imprese turistiche. In particolare, indicare:
• nelle colonne 2 e 3, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti
periodici e dell’acconto e del versamento del saldo dell’IVA dovuta per 2022. Le colonne possono essere
compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02”,e “17
• nelle colonne 4 e 5, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli
acconti e del saldo dell’IRES relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le
colonne possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici, “17”, “62”, “H1”,
“H8, “H9”, “I2”, e “M1” e “N9”;
• nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge
n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può
essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “17”;
• nel rigo RU8, l’ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24 nel
periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima.
Nel rigo va indicato l’importo del credito d’imposta versato a seguito della rideterminazione dello stesso
oppure a seguito di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
• nel rigo RU9 l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 1260 c.c.. I dati identificativi dei
soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. Il rigo può
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essere compilato con riferimento ai crediti d’imposta per i quali le relative norme istitutive ne prevedono la
cessione a terzi. Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla
descrizione dei singoli crediti d’imposta;
• nel rigo RU10, l’ammontare del credito d’imposta trasferito dal “Trust trasparente” e dal “Trust misto”, da
riportare nel quadro PN, sezione IV
• nel rigo RU11, l’importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai
crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica;
• nel rigo RU12, colonna 2, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione,
risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8
e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di
utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta. La casella 1 va
barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio, in
caso di revoca o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva
dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 può non essere compilata oppure può essere indicato
un importo inferiore all’ammontare residuo.
Si riportano di seguito i crediti d’imposta da indicare nella sezione I.
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA
Codice credito 01
Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art.
4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett.
d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)
L’art. 8, c. 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 della legge 21
novembre 2000, n. 342, ha istituito un credito d’imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato
con biomassa e con energia geotermica. A favore dei medesimi gestori, l’art. 29 della legge n. 388 del
2000 ha riconosciuto un ulteriore credito d’imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione
di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate. Il credito non
utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato
successivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 95 del
31 ottobre 2001.
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6737”.
In particolare, nella sezione va indicato:
• nel rigo RU5, colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 388 del 2000, già compreso nell’importo di colonna 3;
• nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione, compreso l’importo di colonna 1;
• nel rigo RU11, l’ammontare del credito d’imposta richiesto a rimborso.
I righi RU5, colonne 2, B2, C2, D2 e E2, RU7 e RU9 non possono essere compilati.
ASSUNZIONE DETENUTI
Codice credito 24
Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L.
146/2013; D.I. 87/2002; D.I. 148/2014)
Con il codice credito “24”, va indicato il credito d’imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e
successive modificazioni, per le assunzioni di lavoratori detenuti. Le modalità attuative del credito d’imposta
sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 148 del 24 luglio 2014. Il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 definisce modalità di utilizzo in compensazione
del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n.
241 del 1997.
Per la fruizione del credito d’imposta, nel modello F24 va indicato il codice tributo “6858”.
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Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo
d’imposta, nei limiti dell’importo concesso dal Ministero della giustizia.
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE
Codice credito 28
Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art.
20, D.L. 269/2003)
L’art. 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo di cui all’art. 96, c. 1, della legge
n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per
l’acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di
acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione
ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il codice tributo “6769”.
L’art. 102 del d.lgs. n. 117 del 2017 ha abrogato l’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000 con decorrenza
dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 103, c. 2, del
medesimo decreto legislativo.
Il credito d’imposta può essere ceduto ai sensi dell’art. 1260 del codice civile.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
SOFTWARE PER FARMACIE
Codice credito 34
Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software (art. 50, c. 6,
D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)
L’art. 50, c. 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle
farmacie private e pubbliche un credito d’imposta, in misura pari a euro 250, per l’acquisto del software
certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell’avviso
di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle finanze,
mediante il codice tributo “6779”.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12.
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Codice credito 78
Credito d’imposta per l’indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali (art. 60 L. 69/2009; art. 20, D. L.gs. 28/2010; art. 84 D.L. 69/2013)
L’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione dell’art. 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69, riconosce alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione presso gli organismi un credito d’imposta commisurato, in caso di successo
della mediazione, all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro cinquecento (la misura del credito
d’imposta è ridotta della metà in caso di insuccesso della mediazione).
Con decreto del Ministro della giustizia è determinato, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’ammontare del
credito d’imposta effettivamente spettante per ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse
stanziate.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la
comunicazione attestante l’importo del credito d’imposta spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi.
Per la compensazione mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo appositamente istituito
dall’Agenzia delle entrate.
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PROMOZIONE OPERE MUSICALI (TAX CREDIT MUSIC)
Codice credito 93
Credito d’imposta per la promozione del sistema musicale italiano (art. 7 D.L. 91/2013; art. 6, c. 1-bis,
D.L. 83/2014; DM 2/12/2014; Provvedimento Agenzia delle entrate 23 dicembre 2015; art. 5, c. 3, L.
175/2017; art. 80 D.L. 104/2020)
Con il codice credito ”93” deve essere indicato nella presente sezione il credito d’imposta istituito dall’art. 7 del
decreto-legge n. 91/2013, convertito con modificazioni dalla legge 112 del 2013, a favore delle imprese
produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonché delle imprese di produzione e organizzazione di
spettacoli musicali dal vivo. L’art. 80, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha modificato la
disciplina del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 per le attività di sviluppo,
produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.
L’art. 23 del D.L. n. 50 del 2022, comma 1-quinquies, ha modificato l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 91 del 2013,
aumentando da 800.000 a 1.200.000 euro l’importo massimo stabilito nel citato comma 1. Tale disposizione
si applica previa autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE.
Le modalità di attuazione del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 sono definite con
il decreto del Ministro della cultura n. 312 del 13 agosto 2021.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che presentano domanda al Ministero della cultura, nei termini definiti
dal predetto decreto (dal 1°gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio
1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6849”.
Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal Ministero della
cultura nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (ad esempio, i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare indicano il credito riconosciuto nel 2022 per le spese sostenute nel 2021, sempre
che entro la chiusura del periodo d’imposta abbiano ottenuto dal MIC il riconoscimento del contributo).
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE
Codice credito 96
Credito d’imposta per le bonifiche dei siti di interesse nazionale (art. 4 D.L. 145/2013; D.M. 7 agosto 2014)
Con il codice credito ”96” deve essere indicato nella presente sezione il credito d’imposta istituito dall’art. 4,
commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge n. 145/2013, a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi
di programma di cui all’art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale.
Il credito spetta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 145/2013 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015,
per l’acquisizione di beni strumentali nuovi nell’ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse
nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.
Le modalità di attuazione dell’agevolazione sono definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2014. Beneficiano del credito d’imposta
i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico dal 2 gennaio 2016
al 31 dicembre 2016 per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2015 (art. 4, c. 5, del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015).
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, mediante
il codice tributo che sarà appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12. In particolare nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta concesso dal
Ministero dello sviluppo economico nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, ai sensi
dell’art. 4, c. 6, del citato decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015.
ART-BONUS
Codice credito A3
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1 D.L. 83/2014; art. 1, c. 11, L. 190/2014;
art. 1, c. 318, L. 208/2015; art. 17 D.L. 189/2016; art. 5, c. 1, L. 175/2017; art. 183, c. 9, D.L. 34/2020)
Con il codice credito “A3”, va indicato nella sezione il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore
dei seguenti interventi:
• manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
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• sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche
e dei teatri di tradizione;
• realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto
di tali interventi (art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106).
Ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali:
• a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni
di cui all’art. 1 del citato decreto-legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, di cui all’art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;
• per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e
dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 5, c. 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, il credito
d’imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali,
dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di
produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
L’articolo 183, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha esteso l’agevolazione anche alle erogazioni
liberali per il sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti.
Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non spettano le deduzioni di cui
all’art. 100, c. 2, lettere f) e g) del TUIR. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali
non ricomprese nella disciplina del credito d’imposta, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni
culturali.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto
ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di
reddito d’impresa, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato, e non rileva ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, c. 5, del TUIR. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’1, c. 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il codice tributo “6842”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per
cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro
il limite del 5 per mille dei ricavi.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell’ambito
dell’attività commerciale va esposto nel quadro RS, rigo RS251, e l’importo utilizzato in diminuzione
dell’imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN25, colonna 2.
ATTENZIONE
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO/ALBERGHIERE (Bonus alberghi)
Codice credito A6
Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e
per favorire l’imprenditorialità nel settore turistico (art. 10 D.L. 83/2014; D.I. 07.05.2015; art. 1, c. 320,
L. 208/2015; art. 1, c. 4, L. 232/2016; art. 12-bis D.L. 50/2017; art. 1, c.18, L. 205/2017; art. 1, c.1,
D.L. 86/2018; art. 79 D.L. 104/2020; art. 28, c. 1-bis, D.L. 41/2021; art. 7 D.L. 73/2021; art. 1, c. 13,
D.L. 152/2021)
Con il codice credito “A6”, nella sezione va indicato il credito d’imposta per interventi di riqualificazione di
strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 dall’ art. 10 del
decreto-legge n. 83/2014 e per i periodi d’imposta 2017 e 2018 dall’art. 1, comma 4, della legge n.
232/2016. Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° giugno
2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in tre
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quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta relativo ai periodi d’imposta 2017 e 2018 spetta nella
misura del 65 per cento e va ripartito in due quote annuali di pari importo ed è utilizzabile dal periodo di
imposta successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi.
Il credito d’imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
«de minimis
Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
».
I decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017 definiscono le modalità attuative dell’agevolazione,
rispettivamente, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 e per i periodi d’imposta 2017 e 2018.
Il credito d’imposta, originariamente previsto a favore delle imprese alberghiere, è stato esteso dalla legge
di bilancio 2017 agli agriturismi e dalla legge di bilancio 2018 agli stabilimenti termali, questi ultimi anche
per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per
lo svolgimento delle attività termali. Con il codice credito A6, nella sezione va indicato anche il credito
d’imposta previsto dall’art. 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 per i due periodi di imposta successivi a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per
cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 senza l’applicazione della ripartizione in quote annuali.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) e hanno ottenuto dal predetto Ministero il
riconoscimento dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6850”.
Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività’ produttive
e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO
Codice credito C2
Credito d’imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (art. 21-bis D.L. 83/2015; art.
1, c. 618, L. 208/2015; D.M. 23 dicembre 2015; DM 30 marzo 2017)
Con il codice credito “C2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 21-bis del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei
procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione
dell’arbitrato con lodo. La legge di stabilità per il 2016 ha reso permanente la misura agevolativa.
Con i decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre
2015 e del 30 marzo 2017 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d’imposta.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l’importo del credito
effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, e va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6866”.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della
produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal
Ministero della Giustizia nel 2023.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208/2015
Codice credito C4
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art.
7-quater D.L. 243/2016; art. 1, c. 319, L. 160/2019; art. 1, c. 171, L. 178/2020; art. 1, c. 175, L.
234/2021; art. 1, c. 265, L. 197/2022)
Con il codice credito “C4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dalla legge di
stabilità 2016 per l’acquisizione, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
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Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
final
regionale 2014-2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C (2016)5938
del 23 settembre 2016. L’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha prorogato al
31 dicembre 2020 il credito di imposta. L’agevolazione è stata altresì prorogata fino al 31 dicembre 2022
dall’art. 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 175,
della legge n. 234 del 2021, l’agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2022 per l’acquisizione di
beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nelle predette zone assistite come individuate
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Successivamente il credito d’imposta è stato prorogato
al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, comma 265, della legge n. 197 del 2022.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate apposita
comunicazione (modello CIM17) ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito
d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l’utilizzo.
Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
ai fini IRAP.
Per la compensazione del credito d’imposta mediante il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo
“6869”.
Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2
e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti,
rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre
2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito
d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione
ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate
entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli
importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2.
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un importo
da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime
ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (“Temporary
Framework”), il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito
d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo
da indicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto
riquadro “Importi da riversare” del modello di autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece,
in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1
del medesimo rigo RU12.
FONDO POVERTÀ MINORILE
Codice credito C6
Credito d’imposta per i versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, commi
394 e 395, L. 208/2015; art. 1, commi 479 e 480, L 145/2018; art. 63, comma 6, D.L. 73/2021; Art.
5, comma 3, D.L. 105/2021; art. 1, comma 135, L. 234/2021.)
Con il codice credito “C6” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dalla legge di
stabilità 2016 a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per i versamenti
effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile negli anni 2016, 2017 e 2018.
La legge di bilancio 2019 ha prorogato la durata dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, commi
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478 e 480, della legge n. 145 del 2018); da ultimo, l’art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2021, n. 234,
riconosce il beneficio fiscale fino al 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’11 agosto 2016) sono state adottate le disposizioni applicative, comprese le procedure per la concessione
del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa.
Il credito è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate con apposita comunicazione e va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo
d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Per la compensazione del credito mediante il modello F24
deve essere utilizzato il codice tributo “6872”.
Il credito d’imposta è cedibile ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile a intermediari bancari,
finanziari e assicurativi. Al credito d’imposta non si applicano i limiti annuali di utilizzo previsti dall’articolo
1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Nella sezione
possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016
Codice credito D2
Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L.
220/2016; art. 12 D.M. 15 marzo 2018)
Con il codice credito “D2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 15 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate
le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6883”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli
articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito
ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016
Codice credito D3
Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti stranieri (art. 19 L. 220/2016)
Con il codice credito “D3” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 19 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in
relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale,
utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate
le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6888”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5,
colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.
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In particolare, nel rigo RU9, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli
articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito
ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016
Codice credito D4
Credito d’imposta per gli investitori esterni (art. 20 L. 220/2016)
Con il codice credito “D4” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 20 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e
audiovisivo in relazione all’apporto in denaro per la produzione in Italia e all’estero di opere
cinematografiche e audiovisive.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate
le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6889”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli
articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito
ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016
Codice credito D5
Credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16 L.
220/2016)
Con il codice credito “D5” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 16 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate
le modalità applicative del contributo. Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art.
1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6885”. Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono
utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente
i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260
e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono
essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016
Codice credito D6
Credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale
cinematografiche (art. 17, c. 1, L. 220/2016)
Con il codice credito “D6” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 17, c. 1,
della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese
sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e
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l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il
rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate
le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6886”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, riportare nel rigo RU9, l’ammontare del credito d’imposta ceduto
ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo
del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA
Codice credito D7
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18 L. 220/2016)
Con il codice credito “D7” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 18 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore degli esercenti sale cinematografiche commisurato agli introiti
derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed
europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate
le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6887”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito
d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari
nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB
Codice credito D8
Credito d’imposta per la produzione di opere tv e web (art. 15 L. 220/2016; art. 15 DM 15 marzo 2018)
Con il codice credito “D8” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta a favore dei produttori
originari indipendenti per le spese sostenute per la produzione di opere televisive o web, previsto dall’art.
15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate
le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6884”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
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ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260
e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono
essere esposti nella sezione VI-B.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA
Codice credito E3
Credito d’imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016
(art. 18-quater D.L. 8/2017; art. 44, c. 1, D.L. 50/2017; art. 1, c. 218, L. 160/2019)
Con il codice credito “E3”, nella presente sezione va indicato l’importo residuo del credito d’imposta per
l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti
quater
dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 18-
del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, che ha esteso alle imprese operanti nei predetti territori il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi
da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015. La legge di bilancio 2020 ha prorogato la durata
dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 218, della legge, n. 160 del 2019).
Nella presente sezione va indicato anche l’importo del credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro
il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,
la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021.
final
La misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661
6 aprile 2018.
del
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita
comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9
agosto 2019, ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6905”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nelle colonne B2 e C2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti,
rispettivamente, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e a quello in corso al 31 dicembre
2019 qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate
successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate
successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021. Nella colonna 3 va riportato anche
l’importo indicato nelle colonne B2 e C2.
Il credito d’imposta per l’anno 2021, previsto dall’art. 1, comma 43-ter, della legge n. 234 del 2021 va
indicato nel presente quadro utilizzando il codice credito N5.
INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Codice credito E4
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1,
c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L.
104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2020; art 67, c. 10, D.L. 73/2021; art. 25-bis D.L. 17/2022)
Con il codice credito “E4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, a favore delle imprese, dei
lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, definisce le modalità di attuazione
della misura agevolativa.
La legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento dell’agevolazione nei limiti dei regolamenti (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e
de minimis”
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “
.
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L’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, ha modificato la disciplina del credito d’imposta e ha
stabilizzato la misura a decorrere dal 2019.
L’art. 1, comma 608, della legge n. 178 del 2020, modificato dall’art. 67, comma 10, del decreto legge n.
73 del 2021, disciplina le modalità di riconoscimento del credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022, mentre
l’articolo 25-bis del decreto legge 1 marzo 2022, n.17, inserendo il comma 1-quinquies nell’articolo 57-bis
del d.l. 50/2017, ha individuato quelle previste per le annualità successive.
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato al Dipartimento per l’informazione
e l’editoria, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, l’apposita comunicazione. Il credito d’imposta spetta
nella misura percentuale indicata nel provvedimento adottato dal citato Dipartimento.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo “6900”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5 va riportato l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta
dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa
quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell’anno 2022 I soggetti con periodo
d’imposta 2022/2023 devono indicare il credito maturato con riferimento agli investimenti effettuati nell’anno
solare 2022 (art. 5, c. 4, d.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES
Codice credito E5
Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (art. 5 D.L. 91/2017; art. 1, c. 267,
L. 197/2022)
Con il codice credito “E5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per l’acquisizione di beni
strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall’art. 5
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
La citata norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d’imposta istituito dall’art.
1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun
progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Il Credito, più volte prorogato, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023, come stabilito dall’art. 1, comma
267, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita
comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6906”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2, D2, E2 e 3, RU6, RU8, RU10
e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nelle colonne B2, C2, D2 e E2 l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti,
rispettivamente, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre
2020 e in quello in corso al 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata
autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine
di presentazione della presente dichiarazione;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate
entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l’importo
indicato nelle colonne B2, C2, D2 e E2.
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un importo
da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime
ombrello”), per la compilazione della sezione I si rinvia alle istruzioni del credito C4.
RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Codice credito E8
Credito d’imposta per la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, c. 73, L. 145/2018)
Con il codice credito “E8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese che
acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002
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o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, previsto dall’art. 1, commi da 73 a 77,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il credito è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per i
predetti acquisti.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021 sono stabilite le modalità di attuazione
della misura agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati
effettuati gli acquisti agevolati e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui è riconosciuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo
che sarà istituito dall’Agenza delle entrate.
Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare,
nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito d’imposta riconosciuto al beneficiario nel periodo d’imposta
di riferimento della presente dichiarazione.
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)
Codice credito E9
Credito d’imposta per gli esercenti di librerie (art. 1, c. 319, L. 205/2017; art. 10 L. 15/2020; art. 1, c.
351, L. 234/2021)
Con il codice credito “E9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto a decorrere
dal 2018 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi
specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, previsto dall’art. 1, commi da 319 a 321, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali
dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché’ alle eventuali spese di locazione e alle altre
spese individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, 23 aprile 2018 con il quale sono stabilite le modalità di attuazione
della misura agevolativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2018 definisce
le modalità di utilizzo del credito d’imposta.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo entro il 30 settembre di ciascun anno e hanno ottenuto dal predetto
Ministero il riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
«de minimis».
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato
il codice tributo “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Nel rigo
RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dalla Direzione Generale
Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della cultura (MIC) nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione.
AMMODERNAMENTO STADI
Codice credito F1
Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici (art. 1, c. 352, L. 205/2017)
Con il codice credito “F1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto, a decorrere
dal 2018, alle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che
hanno beneficiato della mutualità, per gli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, previsto dall’art.
1, c. 352, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
28 marzo 2018 sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
realizzazione degli interventi, presentano apposita domanda all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ottengono dal predetto Ufficio il riconoscimento del contributo.
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Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
«de minimis».
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo “6907”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dall’Ufficio
per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione.
SPORT-BONUS
Codice credito F2
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici
(art. 1, c. 363, L. 205/2017; art. 1, c. 621, L. 145/2018; art. 1, c. 177, L. 160/2019; art. 1, c. 190, L.
234/2021, art. 1, c. 614, L. 197/2022)
Con il codice credito “F2”, nella presente sezione va indicato:
• l’importo residuo del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti titolari di
reddito d’impresa nell’anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici,
previsto dall’art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le modalità di attuazione
della misura agevolativa sono definite dal DPCM 23 aprile 2018;
• il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa
per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove
strutture sportive pubbliche, previsto dall’art. 1, c. 621, della legge 27 dicembre 2018, n. 145.
L’agevolazione, originariamente prevista per l’anno 2019, è stata, da ultimo prorogata fino al 2023
dall’articolo 1, comma 614, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 limitatamente a favore dei soggetti
titolari di reddito d’impresa. Il credito spetta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali, nei
limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2019
sono stabilite le modalità di attuazione del credito d’imposta.
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda all’Ufficio per
lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo. Al
credito d’imposta di cui al citato comma 621 della legge n. 145 del 2018 non si applicano i limiti previsti
dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6892”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell’ambito
dell’attività commerciale va esposto nel quadro RS, rigo RS253 e l’importo utilizzato in diminuzione
dell’imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN25, colonna 4.
ATTENZIONE
FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
Codice credito F4
Credito d’imposta in favore delle fondazioni bancarie per il finanziamento dei Centri di servizio per il
volontariato (art. 62, c. 6, D.Lgs. 117/2017)
Con il codice credito “F4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta in favore delle fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per le somme che, a decorrere dall’anno 2018, sono
versate al fondo unico nazionale (FUN), istituito dall’art. 62, c. 6, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 4 maggio 2018 sono definite le disposizioni attuative del credito d’imposta.
Il credito di imposta è utilizzabile, nei limiti dell’importo riconosciuto, esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6893”.
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Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Il credito è cedibile ai sensi dell’art. 1260 del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi,
ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. In
particolare, indicare:
• nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare del credito spettante, in relazione ai versamenti effettuati al FUN nel
2022, nella misura percentuale determinata dall’Agenzia delle entrate con provvedimento adottato nel 2022;
• nel rigo RU9, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice
civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti
nella sezione VI-B.
SOCIAL-BONUS
Codice credito F6
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore (art. 81, D.Lgs. 117/2017,
D.M. 23 febbraio 2022)
Con il codice credito “F6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 81 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti
del terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere
il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità
organizzata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività
d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e con modalità non commerciali, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate e spetta nei limiti
del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo che sarà appositamente istituito.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007
e dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro della cultura, 23 febbraio 2022 sono individuate le modalità di
attuazione della disposizione agevolativa.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell’ambito dell’attività
ATTENZIONE
commerciale va esposto nel quadro RS, rigo RS256 e l’importo utilizzato in diminuzione dell’imposta sui redditi
nel quadro RN, rigo RN25, colonna 8.
FORMAZIONE 4.0
Codice credito F7
Credito d’imposta per le attività di formazione (art. 1, c. 46, L. 205/2017; art. 1, commi da 78 a 81, L.
145/2018; art. 1, commi da 210 a 217, L. 160/2019; art. 1, c. 1064, lett. i) e l), L. 178/2020; art. 22,
D.L.50/2022)
Con il codice credito “F7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta in favore delle imprese che
sostengono spese in attività di formazione del personale dipendente, previsto dall’art. 1, commi da 46 a 56,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’agevolazione, originariamente prevista per le spese sostenute nel
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è stata più volte prorogata e, da ultimo,
la legge di bilancio per il 2021 ha esteso il riconoscimento dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2022.
Il credito d’imposta è commisurato alle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il
periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano
Nazionale Industria 4.0 ammesse a beneficiare del credito d’imposta.
L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 4 maggio 2018 disciplina le modalità applicative del credito
d’imposta.
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ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state
sostenute, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
codice tributo “6897”.
Il credito d’imposta è utilizzabile mediante il modello F24 indicando il
Il credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 160 del 2019 non può formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 e all’art. 34
della legge n. 388 del 2000.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 6, c. 4, del D.M. 4 maggio 2018, vanno indicati nella dichiarazione
dei redditi i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione. Oltre a quelli
sezione
richiesti dal citato D.M., vanno indicati altri dati relativi alle attività di formazione. A tal fine, nella
IV
rigo RU110
, nel quale va riportato:
va compilato il
nella colonna 1, i
•
l numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione
agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione
•
•
agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
nella colonna 3,
l’importo totale delle spese sostenute per attività di formazione, pari alla somma delle
;
colonne da 4 a 7
colonna 4
nella
, l’importo relativo alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla
•
•
formazione, di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014;
colonna 5
nella
, l’importo relativo costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione
direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza
diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di formazione, di cui alla lettera b) dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle
spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità di cui alla lettera a)
dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
colonna 6
, l’importo relativo ai costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, di cui
nella
•
•
alla lettera c) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17
giugno 2014;
colonna 7
, l’importo relativo alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese
nella
generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti
hanno seguito la formazione, di cui alla lettera d) dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/
2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
• nella colonna 8,
se le attività di formazione sono state erogate da soggetti interni (codice 1) o esterni (codice
2) all’impresa oppure da entrambi i soggetti (codice 3);
• nella colonna 9,
la tecnologia abilitante individuata dalle lettere da a) a m) dell’articolo 3 del DM 4 maggio
Nel caso in cui l’impresa le attività di formazione abbiano riguardato più tecnologie di cui al citato
2018.
articolo 3, inserire la tecnologia maggiormente rilevante in termini di ore di formazione.
I soggetti che hanno sostenuto le predette spese nell’anno 2021 sono tenuti ad indicare nel rigo da RU156 i dati
corrispondenti alle colonne da 3 a 9 riferiti all’anno 2021.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle
attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali,
comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati
in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle
eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Sono altresì
ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente
o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per
cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente (art. 4 D.M. 4 maggio 2018).
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la
ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste
informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del
principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020,
2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai
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titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150,
indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a
9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo
se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del
credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso
alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato
con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
WELFARE DI COMUNITÀ
Codice credito F8
Credito d’imposta in favore delle fondazioni bancarie per la promozione del welfare di comunità (art. 1,
c. 201, L. 205/2017)
Con il codice credito “F8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta in favore delle fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per le erogazioni relative ai progetti finalizzati alla
promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità
sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione
socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie,
istituito dall’art. 1, c. 201, della legge n. 205 del 2017.
Il credito d’imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2017 ed è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano
all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 29 novembre 2018 sono definite le disposizioni attuative del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento ed è indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento.
Per la compensazione con il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6902”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE)
Codice credito G1
Credito d’imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici (art. 1, c. 806,
L. 145/2018; art. 1, c. 393, L. 160/2019; art. 98, c. 2, D.L. 18/2020; art. 1, c. 609, L. 178/2020; art.
67, c. 8, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “G1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti
attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto
dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il credito d’imposta è esteso alle
imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate
nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
La misura agevolativa, originariamente istituita per gli anni 2019 e 2020, è stata prorogata anche per gli
anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 609, della legge n. 178 del 2020.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze 31 maggio 2019, sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.
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Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimento
per l’informazione e l’editoria, tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno anno agevolato, e hanno ottenuto il
riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
«de minimis»
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione con il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6913”.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione
del beneficio. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione
(art. 6 DPCM 31 maggio 2019).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. I soggetti
con periodo d’imposta 2022/2023 indicano il credito d’imposta riconosciuto entro il 30 novembre 2022 e
le compensazioni esercitate nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
BONUS BONIFICA AMBIENTALE
Codice credito G5
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (art. 1, c. 156, l.
145/2018, DPCM 10 dicembre 2021)
Con il codice credito “G5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali
in denaro effettuate, nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi
su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica
ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di
aree dismesse di proprietà pubblica, previsto dall’art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è
riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito
d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 dicembre 2021 sono individuate le disposizioni
per l’attuazione della misura agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo
istituito dall’Agenzia delle entrate.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007
e dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. È, inoltre,
necessario compilare il rigo RU160, indicando l’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta
precedente quello oggetto della presente dichiarazione.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell’ambito dell’attività
commerciale va esposto nel quadro RS, rigo RS254, e l’importo utilizzato in diminuzione dell’imposta sui
redditi nel quadro RN, rigo RN25, colonna 5.
ATTENZIONE
BONUS TV/RIVENDITORI
Codice credito G6
Credito d’imposta a favore dei rivenditori di apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con
tecnologie trasmissive DVB-T2 (art. 1, c. 1039, lett. c), L. 205/2017; D.M. 18 ottobre 2019; art. 1, c. 614,
L. 178/2020; D.M. 5 luglio 2021)
Con il codice credito “G6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore dei rivenditori di
apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2, ai fini del recupero del
contributo riconosciuto all’utente finale, di cui all’art. 1, comma 1039, lett. c), della legge n. 205 del 2017.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2019 prevede che il contributo sia corrisposto dal
venditore all’acquirente sotto forma di sconto praticato sul prezzo di vendita dell’apparecchio e che il
venditore recuperi il contributo come credito d’imposta.
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L’art. 1, comma 614, della legge n. 178 del 2020 ha esteso il riconoscimento del contributo all’acquisto e
allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva (la misura ha avuto attuazione con il decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2021).
I contributi sono riconosciuti per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
•
“6912”, relativo al credito d’imposta “BONUS TV” di cui al D.M. 18 ottobre 2019;
•
“6927”, relativo al credito d’imposta “BONUS TV ROTTAMAZIONE” di cui al D.M. 5 luglio 2021.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
Codice credito G8
Credito d’imposta per l’acquisto dei prodotti da riciclo e riuso (art. 26-ter D.L. 34/2019)
Con il codice credito “G8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2020
dall’art. 26-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per l’acquisto dei seguenti prodotti:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio
di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che
effettuano l’acquisto dei beni sopra indicati, a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati
nell’esercizio dell’attività economica o professionale. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito
d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge n. 145 del 2018 (identificato nel presente quadro con
il codice credito E8).
Con il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 6 ottobre 2021 sono stabilite le modalità di
attuazione del credito d’imposta. Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato
apposita domanda al Ministero della Transizione ecologica dal 22 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022 ed
hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento del credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo
istituito dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
MONITORAGGIO IMMOBILI
Codice credito H1
Credito d’imposta per il monitoraggio degli immobili (art. 1, c. 118, L. 160/2019)
Con il codice credito “H1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per le spese documentate
relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili,
istituito dall’art.1, comma 118, della legge n. 160 del 2019. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 ed è utilizzabile ai fini dell’imposta sul reddito.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU7 colonne 4 e 5, RU10 e RU12.
La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
Codice credito H3
Credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di
pagamento elettronici tracciabili (art. 22 D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “H3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 22
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni,
pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
240
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•
•
carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione
previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi
all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, ed è riconosciuto nel
de minimis”
rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “
.
Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o
professione adottino strumenti di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-
bis del predetto articolo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6916”.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
maturazione del credito.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare,
nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle commissioni
addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS
Codice credito H5
Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (art. 1, c. 313, L. 160/2019)
Con il codice credito “H5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per l’acquisizione di beni
strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), previsto dall’art. 1,
comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La citata norma ha disposto l’estensione alle imprese
operanti nelle ZLS dei medesimi benefici previsti dall’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 a favore delle
imprese attive nelle zone economiche speciali (ZES).
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione
(modello CIM17) ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo
istituito dall’Agenzia delle entrate.
La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonne 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare,
nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia
delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA
Codice credito H8
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28
D.L. 34/2020; art. 77, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020;
art. 1, c. 602, L. 178/2020; art. 4, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “H8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta commisurato ai canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del decreto-
legge n. 34 del 2020. La misura agevolativa è stata successivamente prorogata dall’art. 77, comma 1, lett.
b) e b-bis) del decreto-legge n. 104 del 2020, dall’art. 8 del decreto-legge n. 137 del 2020, dall’art. 4 del
decreto-legge n. 149 del 2020, dall’art. 1, comma 602, della legge n. 178 del 2020 e dall’art. 4 del decreto
legge n. 73 del 2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è fruibile in forma automatica, ossia il
241
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suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di ammissione al beneficio.
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6920”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne
4 e 5, RU8, RU10 e RU12. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante
con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, il credito d’imposta maturato
indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI)
Codice credito I5
Credito d’imposta per le rimanenze di magazzino (art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020; art. 8 D.L. 73/2021;
art.10-sexies D.L. 21/2022)
Con il codice credito “I5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti
esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della
pelletteria (settore tessile, moda e accessori) nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali
di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986 eccedente la media
del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il
credito d’imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 è individuato l'elenco dei codici
Ateco delle attività ammissibili al credito d'imposta.
La misura agevolativa è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,
e successive modifiche.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6953”.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla
data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la
percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
TAX CREDIT VACANZE
Codice credito I7
Credito d’imposta per il recupero dei buoni vacanza (art. 176 D.L. 34/2020; art. 5, commi 6 e 7, D.L.
137/2020; art. 7, c. 3-bis, D.L. 183/2020; art. 7-bis D.L. 73/2021)
Con il codice credito “I7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta spettante alle imprese turistico
ricettive, agli agriturismi e ai bed & breakfast per il recupero dello sconto sui servizi offerti ai soggetti che
hanno utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il buono vacanza, istituito dall’art. 176 del decreto-
legge n. 34 del 2020.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono definite le modalità
applicative della misura agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, inclusi istituti di credito o
intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse
modalità previste per il soggetto cedente.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
242
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6915”.
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al credito d’imposta, anche in caso di
cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il presente quadro.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10
e RU12. In particolare, il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito
d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso
l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va
compilata la sezione VI-B.
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI
Codice credito I8
Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l’acquisizione
di servizi digitali (art. 190 D.L. 34/2020; art. 1, c. 610, L. 178/2020)
Con il codice credito “I8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 190 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione
evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività.
L’art. 1, comma 610, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato il credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022.
Il DPCM del 4 agosto 2020 definisce le modalità applicative del credito d’imposta.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto dal predetto
Dipartimento il riconoscimento del credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6919”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione, con decreto del Capo del Dipartimento con il quale è
approvato l’elenco dei soggetti beneficiari. Il rigo RU5 va compilato anche dai soggetti con periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare, i quali, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 4 agosto 2020, indicano il credito
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione.
Il rigo RU5 va compilato anche dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i quali,
ai sensi dell’art. 6 del DPCM 4 agosto 2020, indicano il credito relativo al periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
dell’anno di concessione.
CAMPAGNE PUBBLICATARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETA’ SPORTIVE
Codice credito I9
Credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive (art.
81 D.L. 104/2020; art. 10 D.L. 73/2021; art. 9 D.L. 4/2022; art. 1, c. 615, L. 197/2022)
Con il codice credito “I9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 81 del
decreto-legge n. 104 del 2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati, tra il 1° luglio 2020
ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di
leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche
ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e
paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
La misura agevolativa, già estesa all’anno 2021 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, è stata ulteriormente prorogata con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1°
gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4.
Successivamente, l’articolo 1, comma 615, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha prorogato il credito
d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 sono stabilite le modalità di
attuazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
243
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6954”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n.
717/2014 relativi agli aiuti “de minimis”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Nel
rigo RU5 va indicato il credito d’imposta riconosciuto dal Dipartimento per lo sport nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022
Codice credito L1
Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione
tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi
185, 186 e 1064, lett. a), L. 178/2020; art. 1, c. 45, L. 234/2021; art.1, c. 268, L.197/2022)
Con il codice credito “L1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca
e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, istituito
dall’art. 1, commi da 198 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La misura agevolativa,
originariamente prevista per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata
prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 1064, lett. a), della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie
agevolativa, dal comma 203 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett.
f), nn. 1), 2), 3) e 4), della legge n. 178 del 2020.
L’art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021 ha modificato ulteriormente la disciplina del credito
d’imposta e ne ha prorogato l’ambito temporale di applicazione.
Il credito d’imposta, ricorrendo i presupposti applicativi, è riconosciuto in forma automatica, non essendo
prevista la presentazione di un’istanza per l’ammissione al beneficio.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di
certificazione previsti dal comma 205 della legge n. 160 del 2019. Il credito d’imposta non può formare
oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6938”.
L’art. 244 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto per l’anno 2020 una maggiorazione della
misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge n. 160 del 2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di covid-19 direttamente
afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. La legge n. 77 del 2020 di conversione del citato decreto-legge ha esteso la maggiorazione
anche agli investimenti nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e
2017. L’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 178 del 2020 e, successivamente, il comma 268 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 hanno prorogato per gli anni 2021, e 2022 e 2023 la maggiorazione della misura
del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al citato comma 200, inclusi i
progetti di ricerca e sviluppo in materia di covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La maggiorazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014.
Per la compensazione delle predette misure incrementali del credito d’imposta tramite il modello F24 vanno
utilizzati i codici tributo “6939” e “6940”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nella colonna 1, la maggiorazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca
e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’art. 244 del decreto-legge n. 34 del 2020 e
dall’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 178 del 2020;
• nella colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione, incluso l’importo di colonna 1.
Inoltre, vanno compilati nella sezione IV i righi RU100, RU101 e RU102 nei quali vanno indicati, distintamente
per ciascuna fattispecie agevolabile di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, i costi sostenuti
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
244
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Nel rigo RU100 vanno indicate le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, riportando:
• nella colonna 1, l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 200, da indicare
al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a;
colonna 1A,
• nella
l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta
agevolabile per il personale neo assunto, al primo impiego, di età non superiore a trentacinque anni, in
relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lett. a);
colonna 1B,
• nella
la suddetta maggiorazione;
colonna 2
il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato
• nella
, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria
o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del
comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
colonna 2A
• nella
, l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento,
canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata
lettera b);
extra muros
• nella colonna 3, l’importo relativo alle spese per i contratti di ricerca
di cui alla lettera c)
del comma 200, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima
lettera c);
• nella colonna 3A, l’importo, già incluso in colonna 3, relativo alle spese sostenute per attività commissionata
a università, istituti di ricerca e start-up innovative, in relazione al quale si rende applicabile la
maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera c);
• nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di
privative industriali, di cui alla lettera d) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima
lettera d);
colonna 5
, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera e) del comma
• nella
200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
colonna 6
• nella
, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, di cui alla
lettera f) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera f);
• nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle
colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
• nella colonna 8, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 7, al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare
costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai
sensi del comma 203, primo periodo;
• nella colonna 9, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive
ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, già comprese nell’importo di colonna 8, sulle quali va calcolata la
maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna 1 del rigo RU5.
Nel rigo RU101 vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201,
riportando:
• nella colonna 1 l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 201, da indicare
al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
colonna 1A,
• nella
l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta
agevolabile per il personale neo assunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);
colonna 1B
• nella
la suddetta maggiorazione;
colonna 2,
, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato
• nella
l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria
o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del
comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
colonna 2A
• nella
, l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento,
canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata
lettera b);
• nella colonna 3 l’importo relativo alle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte
del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lettera c) del comma 201;
• nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma
201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
• nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle
attività di innovazione tecnologica, di cui alla lettera e) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui
alla medesima lettera e);
• nella colonna 6, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle
colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
245
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
• nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare
costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai
sensi del comma 203, secondo periodo;
• nelle colonne da 8 a 14, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento
di un obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle lettere da a) a n) dell’art. 5, comma 1, del decreto
26 maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a
7;
colonna 15
, l’obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle citate lettere da a) a n), indicando una
• nella
delle menzionate lettere. Qualora le attività siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al
citato articolo 5, comma 1, va indicata la lettera relativa all’obiettivo maggiormente rilevante in termini di
spese sostenute;
• nelle colonne da 16 a 22, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento
di un obiettivo di transizione ecologica, di cui alle lettere da a) a g) dell’art. 5, comma 2, del decreto 26
maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;
colonna 23
• nella
, l’obiettivo di transizione ecologica, di cui alle citate lettere da a) a g). Qualora le attività
siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 2, va indicata la lettera
relativa all’obiettivo maggiormente rilevante in termini di spese sostenute.
Nel rigo RU102 vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, riportando:
• nella colonna 1, l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 202, da indicare
al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
• nella colonna 1A, l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta
agevolabile per il personale neo assunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si
rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);
• nella colonna 1B, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato
la suddetta maggiorazione.
• nella colonna 2, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria
o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del
comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
• nella colonna 2A, l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento,
canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata
lettera b);
• nella colonna 3, l’importo relativo alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica di cui alla lettera c) del comma 202;
• nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma
202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
• nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle
attività di design e ideazione estetica, di cui alla lettera e) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di
cui alla medesima lettera e);
• nella colonna 6, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle
colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
• nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare
costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai
sensi del comma 203, terzo periodo;
I soggetti che hanno sostenuto le predette spese (righi RU100, RU101 e RU102) nell’anno 2021 sono tenuti
ad indicare gli importi summenzionati nei righi da RU153 a RU155.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la
ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste
informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del
principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020,
2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai
titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150,
indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a
9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
246
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo
se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del
credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso
alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato
con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2022
Codici credito L3 – 2L – 3L
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020; art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c.
44, L. 234/2021)
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi strumentali
all’esercizio dell’impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’art. 1, comma 44, della legge n. 234 del 2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta per
gli investimenti in beni materiali e immateriali «Industria 4.0» realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero
entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione, e ha modificato l’intensità di aiuto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di
pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020.
I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di
beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione
I, utilizzando i seguenti codici credito;
• “ L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1055,
legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016) effettuati
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è utilizzabile a
decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va
utilizzato il codice tributo “6935”;
• “ 2L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057 e/o 1057-bis,
legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile
a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24,
va utilizzato il codice tributo “6936”;
• “ 3L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058, legge n.
178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a
decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24,
va utilizzato il codice tributo “6937”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244
del 2007, dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai predetti commi della citata legge effettuano
una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con
apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 1059).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il
ATTENZIONE:
raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella presente sezione vanno indicati,
fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti
effettuati oltre il termine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 novembre
2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto
247
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della
presente dichiarazione.
A tal fine, nel rigo RU5 va indicato:
• nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione;
• nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla
chiusura del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno
2023 per il credito 3L)per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato
versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione,
non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta
successivo a quello oggetto della presente dichiarazione);
• nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Inoltre, nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente,
gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e gli investimenti effettuati
successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il
30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto
all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare, nei
predetti righi vanno compilate:
• le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1055. In particolare,
nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella
colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa
alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
• la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1057 e/o 1057-bis;
• la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni
dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato
da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
• la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni
dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità”;
• la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni
dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e
per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;
• la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.
Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in
un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione e il beneficiario, in base al
comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020, abbia iniziato a fruire del credito d’imposta per la parte
spettante ai sensi del comma 1055 (in misura ridotta) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia
nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali
“ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0”), occorre:
• indicare nel rigo RU1 il codice credito 2L o 3L (in base all’investimento effettuato);
• riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni;
• riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto;
• barrare la colonna 6 del predetto rigo RU130.
Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare lo stesso è utilizzabile in misura non
superiore alla percentuale prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari a un terzo. Il credito in
misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in
precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo
“6936” o “6937”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di
riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto
campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai
interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente
alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1
del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
I contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 e devono rettificare gli importi
ivi esposti per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del predetto modello ed entro il
31 dicembre 2022 sono tenuti a compilare il rigo RU141 indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali
variazioni in diminuzione dei predetti importi. Inoltre, nelle colonne da 6 a 8 vanno indicate le eventuali
variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti
nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tale importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica viene operata mediante
presentazione di una dichiarazione modello REDDITI 2022 integrativa.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa
e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni
volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto
di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU 150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai
titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150,
indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a
9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo
se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del
credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso
alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato
con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 del menzionato Reg. 2021/241, i soggetti che hanno fruito
nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti
ad indicare nel rigo RU152:
• in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
• in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei
costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta.
VUOTO A RENDERE
Codice credito L4
Credito d’imposta per il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi (art. 1, commi da 760 a 766, L.
178/2020)
Con il codice credito “L4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli utilizzatori
aventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale che introducono per la vendita il
sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi. Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021
e 2022, un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio
stesso, esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso
l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni
riconosciuti agli acquirenti.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le disposizioni
per l’attuazione della misura agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
de minimis.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei regolamenti (UE) relativi agli aiuti
La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta 2022/2023 sempre che la misura
agevolativa abbia avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
249
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
BONUS ACQUA POTABILE
Codice credito L5
Credito d’imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle acque potabili (art. 1, c. 1087, L.
178/2020; art. 1, c. 713, L. 234/2021)
Con il codice credito “L5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto
e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride
carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano
erogate da acquedotti.
La misura agevolativa, originariamente prevista dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, comma 713, della legge n. 234 del 2021.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021 sono stabiliti i criteri e le
modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle entrate dal
1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile e il credito d’imposta
va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione
del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale del credito
spettante per le spese sostenute.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6975”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
FORMAZIONE MANAGERIALE/DONAZIONI
Codice credito L6
Credito d’imposta per le donazioni a sostegno delle iniziative formative manageriali (art. 1, c.
commi da 536 a 539, L. 178/2020; art. 60-bis D.L. 73/2021; D.M. 19 novembre 2021)
Con il codice credito “L6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti
pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno
2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di
competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o
da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, istituito dall’art. 1, commi da 536 a 539, della
legge n. 178 del 2020, come sostituito dall’art. 60-bis del decreto-legge n. 73 del 2021.
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 novembre 2021 sono stabilite le disposizioni per
l’attuazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6980”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020
Codice credito L7
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali (art. 188 D.L. 34/2020; art. 67, commi da 9-bis
a 9-quater, D.L. n. 73/ 2021; art. 1, commi 378 e 379, L. 234/2021)
Con il codice credito “L7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese
editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per la spesa sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata
per la stampa delle testate edite.
La misura agevolativa, originariamente prevista per l’anno 2020 in relazione alla spesa sostenuta nel 2019, è
stata estesa prima all’anno 2021 dall’art. 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021 e
poi agli anni 2022 e 2023 dall’art. 1, commi 378 e 379, della legge n. 234 del 2021.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 182
a 186, della legge n. 350 del 2003 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 318 del 2004.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 1 e 2, del citato DCPM n. 318 del 2004, il credito d’imposta
è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a seguito
del riconoscimento dell’agevolazione da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Il credito non
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
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utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento può essere utilizzato
esclusivamente entro il periodo di imposta successivo
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta in corso alla
data di riconoscimento dell’agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo
in caso di mancato utilizzo nel predetto periodo.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6974”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
FARMACIE/PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA
Codice credito L8
Credito d’imposta a favore delle farmacie per prestazioni di telemedicina (art. 19-septies D.L. 137/2020)
Con il codice credito “L8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle farmacie
che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti per le spese per l’acquisto e il noleggio,
nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui
all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010.
Con il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2021 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione
della misura agevolativa.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti cha hanno presentato apposita istanza al Ministero della salute
e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6959”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, il rigo RU5, colonna 3, va compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione hanno ottenuto la comunicazione del riconoscimento del credito d’imposta da parte
del Ministero della salute.
CARGO BIKE
Codice credito L9
Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita (art. 1, commi 698 e
699, L. 178/2020; D.M. 9 marzo 2022)
Con il codice credito “L9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle
microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo
di 2 milioni di euro per l’anno 2021, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e
documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo
annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022 sono definiti i criteri e le
modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis» ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE EX ART. 17, C. 2, L. 220/2016
Codice credito M2
Credito d’imposta a favore delle industrie tecniche e di post-produzione (art. 17, c. 2, L.220/2016)
Con il codice credito “M2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 17, c. 2,
della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i
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laboratori di restauro, per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 3 febbraio 2021 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6944”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, riportare nel rigo RU9, colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta
ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché
l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA
Codice credito M3
Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L. 220/2016)
Con il codice credito “M3” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 15 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per
i costi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 4 febbraio 2021 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6945”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, riportare nel rigo RU9, colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta
ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché
l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
R&S FARMACI E VACCINI
Codice credito M5
Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini (art. 31, commi da 1 a 5, D.L.
73/2021; art. 23, comma 1, D.L. 73/2022)
Con il codice credito “M5” va indicato il credito d’imposta, istituito dall’articolo 31 del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.
Il credito d’imposta è pari al 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 ed è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6981”.
L’agevolazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 31, comma 2).
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e in particolare dall’articolo 25 del medesimo
regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
RICERCA BIOMEDICA
Codice credito M6
Credito d’imposta per la ricerca biomedica (art. 31-bis D.L. 73/2021)
Con il codice credito “M6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli enti di
ricerca privati senza finalità di lucro per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di reagenti e
apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.
Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità per l’attuazione della misura agevolativa,
incluse le procedure di concessione del beneficio.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, senza l’applicazione dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate. L’operatività del credito d’imposta è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta concesso dal Ministero della Salute nel corso del
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO
Codice credito M7
Credito d’imposta per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (art. 48-bis D.L.
73/2021)
Con il codice credito “M7” va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano spese per
attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità per l’attuazione della misura
agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
La sezione può essere compilata solo se la misura agevolativa avrà avuto attuazione entro il termine di
presentazione della presente dichiarazione.
IMPRESE EDITRICI - DISTRIBUZIONE TESTATE EDITE
Codice credito M8
Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per la
distribuzione delle testate edite (art. 67, c. 1, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “M8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 67, comma
1, del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la spesa
sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli
di stampa ai punti vendita.
Con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 ottobre 2021 sono definite le modalità applicative e
la procedura di accesso al credito. L’agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
“6998”
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo
.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal
Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI
Codice credito M9
Credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari (art. 67-bis D.L. n. 73/2021)
Con il codice credito “M9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 67-bis del
decreto-legge n. 73 del 2021 in favore dei titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati,
destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche
attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale
all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del
2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021 sono definite le modalità
attuative del credito d’imposta.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate,
nel periodo dal 10 febbraio al 10 marzo 2022, nella quale va indicato l’importo versato per l’anno 2021.
Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6973”.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante determinato
tenendo conto della percentuale resa nota con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
ECOBONUS VEICOLI CAT. M1 USATI
Codice credito N1
Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati (art. 73-quinquies, comma 2, lettera d),
D.L. 73/2021)
Con il codice credito “N1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 73-
quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 per l’acquisto da parte delle persone fisiche
di veicoli di categoria M1 usati.
Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal cedente sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.
Il cedente recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art.
1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per l’attuazione del credito d’imposta si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 20 marzo 2019. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante
il codice tributo “6929”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5,
colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
Codice credito N2
Credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive (art. 1 D.L. 152/2021)
Con il codice credito “N2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 1 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività
agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo,
fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi
tematici, per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive realizzati dalla data di entrata in vigore
del citato decreto-legge al 31 dicembre 2024.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero del turismo (MIT).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le
banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità
del soggetto cedente.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La sezione va compilata dai soggetti beneficiari, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito
medesimo. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a
compilare la Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito
d’imposta riconosciuto dal MIT nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione. Il rigo RU9,
colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Codice credito N3
Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 D.L. 152/2021)
Con il codice credito “N3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 nella misura del 50 per cento dei costi
sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, e fino al
31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, istituito dall’art. 4 del citato decreto-legge
n. 152 del 2021. Con decreto del Ministro del turismo (MIT), di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 29 dicembre 2021 sono individuate le modalità applicative del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito
d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le
banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità
del soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12.
FONDO REPUBBLICA DIGITALE
Codice credito N4
Credito d’imposta per versamenti effettuati al Fondo per la Repubblica Digitale (art. 29, commi 5 e 6, D.L.
152/2021)
Con il codice credito “N4” va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in ragione dei versamenti effettuati al “Fondo per la Repubblica Digitale”,
istituito dall’art. 29, commi 5 e 6, D.L. 152/2021).
Per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta è pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al citato Fondo;
la predetta percentuale è innalzata al 75 per cento, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate con apposita comunicazione e va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Inoltre, il credito può essere ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile a intermediari bancari,
finanziari e assicurativi. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e
la transizione digitale del 25 marzo 2022 sono definite le modalità di attuazione dell’agevolazione.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6988”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10
e RU12. In particolare, nel rigo RU9, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai
sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo
del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA 2021
Codice credito N5
Credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art.
43-ter D.L.152/2021)
Con il codice credito “N5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta spettante per gli investimenti
in beni strumentali, realizzati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, destinati a strutture produttive
ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 43-ter
del decreto-legge n. 152 del 2021. Ai sensi del citato art. 43-ter, il credito d’imposta previsto dall’art. 18-
quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, (che ha esteso alle imprese operanti nei predetti
territori il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015) si applica
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita
comunicazione e hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice
tributo che sarà istituito dall’Agenza delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta
2021, qualora la relativa fruizione sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la
presente dichiarazione. Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da
riversare”, indicando un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-
legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime ombrello”), per la compilazione della sezione I si rinvia alle istruzioni del
credito C4.
STRUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI
Codice credito N6
Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il
collegamento con i registratori telematici (art. 22-bis D.L. 124/2019, aggiunto dall’ art. 11-bis, comma
11, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “N6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 11-bis, comma
11, del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30
giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico,
nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il credito d’imposta è parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché
alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura incrementata ai predetti soggetti che, nel corso dell’anno 2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis” ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, successivamente al sostenimento della spesa. Per la compensazione del credito d’imposta con il
modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
maturazione del credito.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo
d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un importo
da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime
ombrello”), per la compilazione della sezione I si rinvia alle istruzioni del credito C4.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ATTIVITÁ DI TRASPORTO PASSEGGERI IN ACQUE LAGUNARI
Codice credito N7
Credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari (art.
2-bis, D.L. 103/2021)
Con il codice credito “N7” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 20
luglio 2021, n. 103, riconosciuto alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della
navigazione interna funzionali al trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari per il canone
dovuto per le concessioni medesime.
Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura massima del 60 per cento dell’ammontare del canone dovuto
per il 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, in un’unica quota annuale e l’eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6999”.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della
misura agevolativa.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso
del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o nel corso del periodo d’imposta precedente
chiuso prima del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
Codice credito N8
Credito d’imposta per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio (art. 1, commi da
831 a 834, L. 234/2021, art. 1, c. 270, L. 197/2022)
Con il codice credito “N8” va indicato il credito d’imposta riconosciuto per l’installazione e messa in funzione
di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.
L’agevolazione, pari al 70 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, è richiesta dal gestore
del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti
organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti
dal medesimo centro agroalimentare.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2022 sono definite le modalità
attuative del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
de minimis
dell’Unione europea agli aiuti “
”; conseguentemente, il credito d’imposta maturato indicato nel
rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31
dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.In particolare,
nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE
Codice credito N9
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5, D.L. 4/2022)
Con il codice credito “N9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta di cui all’articolo 5 del
decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, riconosciuto alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei
settori di cui al codice ATECO 93.11.20. L’agevolazione, spettante con le modalità e alle condizioni di cui
all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, in quanto compatibili, è commisurata ai canoni di
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
locazione versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, qualora i beneficiari abbiano subìto una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento
rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione,
in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
La misura è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (“Temporary
Framework”). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022 sono stati definiti
le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti
e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6978”.
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore),
anche in caso di cessione del credito medesimo.
I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e
5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.
Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione o nel corso del periodo d’imposta precedente chiuso prima
del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare). Il rigo RU9
va compilato in caso di cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 28, comma 5-bis, del D.L. n 34 del
2020, riportando nella colonna 1 l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso la
compilazione della sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione, nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
Il credito d’imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro
RS, rigo RS401.
Nel caso in cui nella citata autodichiarazione sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando
un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021
(c.d. “regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary
Framework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito
d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo
da indicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto
riquadro “Importi da riversare” del modello di autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece,
in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1
del medesimo rigo RU12.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2022
Codice credito O1
Credito d’imposta in favore delle imprese energivore (art. 15, D.L. 4/2022)
Con il codice credito “O1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 15
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per le spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
L’agevolazione spetta nel caso in cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un
incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6960”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui all’articolo 9 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, e RU10.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O2
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 4, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per le spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
L’agevolazione spetta nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un
incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022, alle condizioni di cui al comma 2 del
citato articolo 4.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6961”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui all’articolo 9 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito
ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, e RU10.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS – IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O3
Credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O3” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, per la spesa sostenuta per
l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6962”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 9 del D.L. n. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito
ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ACQUISTO ADBLUE
Codice credito O4
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto
terzi (art. 6, commi 3 e 4, D.L. 17/2022)
Con il codice O4, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2022, dall’articolo
6, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la
trazione dei mezzi, calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti
attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro
VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 settembre 2022 sono definiti i criteri
e le modalità di attuazione dell’agevolazione.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso
del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o nel corso del periodo d’imposta precedente
chiuso prima del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO
Codice credito O5
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi
(art. 6, commi 5 e 6, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2022
dall’articolo 6, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 17 del 2022, per le spese sostenute, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti
attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad
alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di
attuazione dell’agevolazione.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.
INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD
Codice credito O6
Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 14
del decreto-legge n. 17 del 2022, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza
energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di
sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici fino al 30 novembre 2023.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pertanto il credito d’imposta maturato, indicato nel rigo
RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE NON ENERGIVORE - SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O7
Credito d’imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile
pari o superiore a 16,5 kW (art. 3, D.L. 21/2022)
Con il codice credito “O7” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo
2022, n.21, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per la spesa sostenuta per
l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della
media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6963”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 3 del citato articolo 3 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE NON A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O8
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 4, D.L. 21/2022)
Con il codice credito “O8” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo
articolo 5
2022, n.21, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’
del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17
, per la spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato
nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6964”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 3 del citato articolo 4 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
261
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA – PRIMO TRIMESTRE 2022
Codice credito O9
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 18,
D.L. 21/2022)
Con il codice credito “O9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 18
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca,
per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività.
L’agevolazione è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo
trimestre solare dell’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6965”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 3 del citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione I possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, e RU10.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
CREDITO D’IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO
Codice credito P1
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo (art. 22, D.L. 21/2022)
Con il codice credito “P1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 22
del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, riconosciuto alle imprese turistico-ricettive di cui al comma 2 del
citato articolo, in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno
2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la
relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre
2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6982”.
La misura è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (cd.
“Temporary Framework”). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 settembre 2022
sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.
Il credito d’imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito riconosciuto nel corso del periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione o nel corso del periodo d’imposta precedente chiuso prima del 31
dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
Nel caso in cui nella citata autodichiarazione sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando
un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021
(c.d. “regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary
Framework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo
da indicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto
riquadro “Importi da riversare” del modello di autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece,
in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1
del medesimo rigo RU12.
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI – PRIMO TRIMESTRE
Codice credito P2
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di merci (art. 3, D.L. 50/2022)
Con il codice credito “P2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 3 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in favore delle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo
24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro
5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il credito d’imposta, pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6989”,
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito P3
Credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il terzo trimestre
dell’anno 2022 (art. 6, comma 1, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in favore delle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022, abbiano subìto
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
L’agevolazione è pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla
spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel terzo
trimestre 2022, alle condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 6.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6968”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 7 dell’articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8,
RU9, colonna 1, e RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito P4
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il terzo trimestre dell’anno
2022 (art. 6, comma 2, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P4” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, pari al 25 per cento della
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come
media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS),
abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6969”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 7 del citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, e RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito P5
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica per il terzo
trimestre dell’anno 2022 (art. 6, comma 3, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P5” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-
legge 9 agosto 2022, n. 115, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pari al 15 per cento della spesa sostenuta
per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022,
qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto
delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6970”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 7 del citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, e RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE
TERZO TRIMESTRE 2002
Codice credito P6
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 6, comma 4, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P6” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto-
legge 9 agosto 2022, n.115, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di
articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17
cui all’
, e pari al 25 per cento della spesa sostenuta per
l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
264
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6971”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 7 del citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, e RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI
Codice credito P7
Credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi (artt. 15 e 21, L. 220/2016; DM 12 maggio 2021)
Con il codice credito “P7” va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai produttori di videogiochi, in
relazione agli investimenti effettuati per le produzioni che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del
2016, abbiano la nazionalità italiana e che siano state riconosciute come opere di valore culturale da
un’apposita commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 12 maggio
2021 sono disciplinate le modalità applicative del credito.
Il riconoscimento del credito è subordinato alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6977”.
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il credito d’imposta è
cedibile ad intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti
a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri
debiti d’imposta o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente
tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e
RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato Il credito d’imposta riconosciuto e maturato nel corso del
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 8, comma 5, del citato decreto 12 maggio
2021) o nel corso del periodo d’imposta precedente chiuso prima del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY
Codice credito P8
Credito d’imposta per le erogazioni in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (art. 4,
co. 6, L. 99/2022)
Con il codice P8, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 6,
della legge 15 luglio 2022, n. 99, per le erogazioni liberali in denaro effettuate, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, in favore delle fondazioni ITS Academy,
incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con
espressa destinazione all’incremento del patrimonio della medesima fondazione ITS.
Il credito spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, ovvero del 60 per cento qualora
l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di
disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di
reddito d’impresa, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6992”.
265
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 novembre 2022 sono definite le modalità di fruizione
del credito d’imposta.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell’ambito dell’attività
commerciale va esposto nel quadro RS, rigo RS255, e l’importo utilizzato in diminuzione dell’imposta sui
redditi nel quadro RN, rigo RN25, colonna 7.
ATTENZIONE:
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2022
Codice credito P9
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno
2022 (art. 15.1, D.L. 4/2022)
Con il codice credito “P9” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui all’articolo 15.1, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 10 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato
come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6966”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 4 del citato articolo 15.1 del D.L. 4/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE PESCA – SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito Q1
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (art. 3-bis, D.L. 50/2022)
Con il codice credito “Q1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 3-bis
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in favore delle imprese esercenti la pesca per l’acquisto di gasolio
e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio della propria attività.
In particolare, il citato articolo 3-bis ha reso applicabili le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge
n. 21 del 2022 alle imprese esercenti attività di pesca in riferimento agli acquisti di carburante effettuati nel
secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6967”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 3 del citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, e RU10.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Codice credito Q2
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022 (art.
1, comma 1, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, e pari al 40
per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei
mesi di ottobre e novembre 2022. L’agevolazione spetta nel caso in cui i costi per kWh della componente
energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa
per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre
e novembre 2022, alle condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 1.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6983”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 7 del citato articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta,
riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita
procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata
la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Codice credito Q3
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per i mesi di ottobre e novembre
dell’anno 2022 (art. 1, comma 2, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q3” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di
ottobre e novembre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6984”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 7 del citato articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione VI-A. Nella sezione I possono essere compilati
esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna
1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e
comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
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REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Codice credito Q4
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile
pari o superiore a 4,5 kW (art. 1, comma 3, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q4” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di
energia elettrica, e pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica,
effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative
fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre
2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore
al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6985”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 7 del citato articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito
ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione VI-A.
Nella sezione I possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando
nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E
NOVEMBRE 2022
Codice credito Q5
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 1, comma 4, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q5” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, e pari al 40 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell’anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero
(MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6986”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 7 del citato articolo 9, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito
ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione VI-A.
Nella sezione I possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando
nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA - TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito Q6
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 7 D.L.
115/2022)
Con il codice credito “Q6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per
l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività.
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In particolare, il citato articolo 7 ha reso applicabili le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge n.
21 del 2022 in riferimento agli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6972”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 3 del citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A. L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
conseguentemente, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti
di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi
RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA – QUARTO TRIMESTRE 2022
Codice credito Q7
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 2 D.L.
144/2022)
Con il codice credito “Q7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca
e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, e pari al 20 per cento della
spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre dell’anno 2022, comprovato
mediante le relative fatture d’acquisto.
L’agevolazione è, altresì, riconosciuta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel quarto trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per
il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6987”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
previste dal comma 4 del citato articolo 2, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A. L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
conseguentemente, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti
di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando
nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
Codice credito Q8
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, comma
1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “Q8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, in misura pari al 40 per cento delle spese sostenuta.
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Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre dell’anno 2022, alle condizioni di cui al
comma 2 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6993”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 4 del citato articolo 1.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
Nella sezione I possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
Codice credito Q9
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il mese di dicembre dell’anno
2022 (art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “Q9” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale per l’acquisto del medesimo gas nel mese di dicembre 2022.
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6994”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 4 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
Nella sezione I possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
Codice credito R1
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile
pari o superiore a 4,5 kW per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “R1” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di
energia elettrica, per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, nel mese di dicembre
dell’anno 2022.
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6995”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 4 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022.
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I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
Codice credito R2
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale per il mese di dicembre dell’anno
2022 (art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “R2” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, per l’acquisto del
medesimo gas, consumato nel mese di dicembre dell’anno 2022.
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 setembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6996”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 4 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
Codice credito R3
Credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (art.1, comma 131, L.178/2020)
Con il codice credito “R3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riconosciuto alle reti di imprese agricole e agroalimentari
costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, anche costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
L’agevolazione è concessa per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023 alle medesime condizioni di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 93, in misura pari al 40 per cento dell’importo
degli investimenti sostenuti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6990”.
“Provvedimento”
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 20 maggio 2022 (di seguito
definite le modalità di fruizione del credito d’imposta.
) sono
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonne 1, 2, B2 e 3, RU6, RU8,
RU10 e RU12.
Nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta riconosciuto con il provvedimento con cui è resa nota la
percentuale spettante (di cui al punto 3.4. del citato provvedimento del 20 maggio 2022), pubblicato sul sito
dell’Agenzia nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
In particolare, va indicato:
•
al rigo RU5, colonna 1, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da piccole e
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medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, fruibile nel rispetto del regolamento
Provvedimento
(UE) n. 702/2014 (punto 3.3., lett. a, del
);
•
•
al rigo RU5, colonna 2, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da grandi
imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, fruibile nel rispetto del regolamento (UE)
«de minimis
Provvedimento
» (punto 3.3., lett. b, del );
n. 1408/2013 in materia di aiuti
al rigo RU5, colonna B2, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da piccole
e medie imprese agroalimentari, fruibile nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di
«de minimis
Provvedimento
» (punto 3.3., lett. c, del ).
aiuti
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo
RS401.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R4
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il primo trimestre dell’anno 2023 (art. 1, comma
2, L. 197/2022)
Con il codice credito “R4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023.
L’agevolazione spetta, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, in misura pari al 45
per cento delle spese sostenuta.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7010”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al
31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R5
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile
pari o superiore a 4,5 kW per il primo trimestre dell’anno 2023 (art. 1, comma 3, L. 197/2022)
Con il codice credito “R5” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma
3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per
l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito spetta alle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 3, in misura pari al 35 per cento della spesa
sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7011”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022.
272
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al
31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R6
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno
2023 (art. 1, comma 4, L. 197/2022)
Con il codice credito “R6” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale
per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito spetta alle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 4, in misura pari al 45 per cento della spesa
sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7012”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A. La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina
successivamente al 31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE
PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R7
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale per il primo trimestre dell’anno
2023 (art. 1, comma 5, L. 197/2022)
Con il codice credito “R7” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo
di gas naturale di cui al comma 4 dell’articolo 1, per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo
trimestre dell’anno 2023. Il credito spetta alle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 5, in misura pari
al 45 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7013”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022.
I cessionari, indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la
Sezione VI-A.
La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al
31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
273
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO CARBURANTE PER ATTIVITÀ AGRICOLA, DI PESCA E AGROMECCANICA – PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R8
Credito d’imposta per imprese esercenti attività agricola, di pesca e agromeccanica per l’acquisto di
gasolio e benzina nel primo trimestre dell’anno 2023 (art. 1, commi da 45 a 50, L. 197/2022)
Con il codice credito “R8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 1,
comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la
pesca, nonché di quelle esercenti attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, per l’acquisto di
gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività.
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante
effettuato nel primo trimestre dell’anno 2023, e con riferimento alle imprese esercenti attività agricola e la
pesca, è riconosciuto altresì per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle
serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7014”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d'imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 48 dell’articolo 1 della L.197/2022.
I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la
sezione VI-A. L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
conseguentemente, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti
di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31
dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
EROGAZIONI IN DENARO PREVISTE NEI PROGETTI DI FUSIONE POSTE IN ESSERE DA FONDAZIONI DI
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153
Codice credito R9
Con il codice credito “R9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma
396 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti, in caso di
operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il beneficio fiscale è pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione
per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni
incorporate, le quali versino in gravi difficoltà (come definite al successivo comma 397).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è comunicato a ciascuna fondazione l’ammontare
del credito d’imposta riconosciuto.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è
avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato; esso può essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, senza applicazione dei limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi,
secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12.
274
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Codice credito S1
Credito d’imposta per imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla
raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro (art. 1, commi da 686 a 690, L. 197/2022)
Con il codice credito “S1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 1,
comma 686, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in
favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata
degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla
raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
L’agevolazione è riconosciuta in misura pari al 36 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti, fino
a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento
ed è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati
effettuati i predetti acquisti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Esso non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31
dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Oltre ai crediti sopra descritti, nella sezione I del quadro RU è possibile indicare l’importo residuo delle
agevolazioni non più maturabili nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Tali
crediti sono indicati nella tabella “Crediti residui” posta in calce alle istruzioni, la quale individua, in riferimento
a ciascuno di essi, il codice credito da utilizzare in dichiarazione nonché i righi del quadro RU compilabili.
Ulteriori informazioni sulle agevolazioni in tabella sono riportate nelle istruzioni dei modelli Redditi relativi
ai periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione.
30.3 SEZIONE II
CARO PETROLIO
Codice credito 23
Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione - Caro petrolio (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L.
388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L.
269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L.
262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012; D.L. 16/2012)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265,
convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto
merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi
di gasolio.
Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero
richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
L’art. 61, c. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, (come modificato dall’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44), ha modificato la disciplina dell’agevolazione. Per beneficiare del
contributo, è necessario presentare all’Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione entro il mese successivo
alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31
dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto; eventuali eccedenze non compensate possono
essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione. A
titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2022 potrà
essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed il rimborso in denaro dell’eventuale
eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2024; il credito sorto con riferimento ai
consumi relativi al quarto trimestre 2022 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31
dicembre 2024 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2025.
A decorrere dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012,
non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota Agenzia
275
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012). Per la compensazione con il modello F24 è
utilizzabile il codice tributo “6740”.
Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all’indicazione dei dati relativi all’importo
residuo del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2021; la colonna 2 va, invece, utilizzata per l’esposizione
dei dati del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2022. In particolare, indicare:
• nel rigo RU21, colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della
precedente dichiarazione modello REDDITI 2022;
• nel rigo RU22, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una
partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR,
i soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR e i beneficiari di “Trust
trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare nel presente rigo l’importo del credito ricevuto. Il rigo va
compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione
o dal beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o
scissa. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A;
• nel rigo RU23, colonna 2, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2022 con riferimento ai consumi
effettuati nel quarto trimestre del 2021 e nei primi tre trimestri del 2022. In questa colonna va indicato
anche il credito riconosciuto nel 2022 a seguito della presentazione tardiva della dichiarazione da parte
degli esercenti (nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 62488 del 31 maggio 2012);
• nel rigo RU24, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2022;
• nel rigo RU24, colonna 2, l’ammontare del credito di cui ai righi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione
ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2022;
• nel rigo RU25, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna versato,
a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data
di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
• nel rigo RU26, colonna 1, l’ammontare del credito trasferito alla consolidante in caso di tassazione di
gruppo di cui agli articoli 117 e segg. del TUIR e nella colonna 2 l’ammontare del credito d’imposta
trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte
dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono
indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione
V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la
tassazione per trasparenza ai sensi dell’art. 115 del TUIR devono indicare nella colonna 2 la quota imputata
ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati (“Trust
trasparenti” e “Trust misti”) devono indicare nella colonna 2 la quota imputata ai beneficiari e indicata nel
quadro PN, sezione IV;
• nel rigo RU27, colonna 1, l’ammontare del credito da chiedere a rimborso entro il 30 giugno 2023;
• nel rigo RU28, colonna 2, l’ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e la somma degli importi dei righi RU24 e RU26 della
medesima colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
30.4 SEZIONE III
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE
Codice credito 76
Credito d’imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso
ai soggetti titolari di immobili distrutti e/o danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (OPCM n.
3779/2009 e n. 3790/2009)
L’art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, la
concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, di finanziamenti
agevolati, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati
inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.
Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009
e n 3803 del 15 agosto 2009 disciplinano le modalità di accesso al contributo.
I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2009 e 3 agosto 2009 hanno stabilito le
modalità di fruizione del credito d’imposta, prevedendo che il pagamento delle rate del finanziamento
avvenga mediante il credito d’imposta e che il credito venga recuperato dalle banche attraverso l’istituto
della compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
276
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante i codici tributo “6820” per la quota capitale e
“6821” per la quota interessi. Nella sezione va indicato:
•
nel rigo RU31, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dalle rispettive colonne
del rigo RU37 del modello REDDITI 2022, avendo cura di riportare nella colonna 1 l’importo residuo del
credito relativo alla quota interessi e nella colonna 2 l’importo residuo riferito alla quota capitale;
•
nel rigo RU32, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una
partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, i
soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR e i beneficiari di “Trust
trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare nel presente rigo l’importo del credito ricevuto. Il rigo va
compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione
o dal beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o
scissa. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A;
•
•
nel rigo RU33, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione, riportando nella colonna 1 l’importo del credito spettante relativo alla quota
interessi e nella colonna 2 l’importo del credito corrispondente alla quota capitale;
nel rigo RU34, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, esponendo nella colonna 1
le compensazioni esercitate tramite il codice tributo “6821” e nella colonna 2 quelle esercitate con il codice
tributo “6820”;
•
•
nel rigo RU35, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU34
versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino
alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
nel rigo RU36, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti
al consolidato e alla tassazione per trasparenza. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli
artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato,
da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno
optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell’art. 115 del TUIR devono
indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV;
nel rigo RU37, colonne 1 e 2, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU31, RU32, RU33
e RU35 e la somma degli importi indicati nei righi RU34 e RU36 della medesima colonna, che potrà essere
utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
•
30.5 SEZIONE IV
DATI RELATIVI AI CREDITI D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE,
FORMAZIONE, INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO
Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022”,
“Formazione 4.0”,“Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020-2022” e “Bonus bonifica
ambientale”, per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili in relazione ai quali è commisurato l’ammontare
del credito d’imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.
In particolare:
• i righi RU100, RU101 e RU102 vanno compilati con riferimento al credito d’imposta “Ricerca, Sviluppo e
Innovazione 2020-2022” istituito dall’art. 1, commi da 198 a 200 della legge n. 160 del 2019, da indicare
nella sezione I con il codice credito “L1”;
• il rigo RU110 va compilato per l’esposizione dei dati del credito d’imposta per le attività di formazione, previsto
dall’art. 1, c. 46, della legge n. 205 del 2017, da indicare nella sezione I con il codice credito F7;
• i righi RU130, RU140 e RU141 vanno compilati per l’esposizione dei dati del credito d’imposta, da indicare
nella sezione I con i codici credito “L3”; “2L” e “3L”;
• i righi RU150 e RU151 vanno compilati per l’esposizione dei dati del credito d’imposta, da indicare nella
sezione I con i codici credito “F7”, “L1”; “L3”; “2L” e “3L”;
• i
righi RU153, RU154, RU155 e RU156 vanno compilati per l’esposizione dei dati riferiti al 2021 dei crediti
d’imposta di cui ai corrispondenti righi RU100, RU101, RU102 e RU110 (a cui si rinvia per maggiori dettagli).
• il
rigo RU160 va compilato per l’esposizione dei dati del credito d’imposta “Bonus bonifica ambientale”,
da indicare nella sezione I con il codice credito “G5”.
Per la compilazione dei righi RU100, RU101, RU102, RU110, RU130, RU140, RU141, RU153, RU154, RU155,
RU156 e RU160 si rinvia alle istruzioni della Sezione I relative ai corrispondenti crediti d’imposta.
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REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 del menzionato Reg. 2021/241, i soggetti che hanno fruito
nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti
ad indicare nel rigo RU152:
•
•
in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei
costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta.
30.6 SEZIONE V
ALTRI CREDITI D’IMPOSTA
Codice credito 99
Questa sezione è riservata all’indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non
essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro. Nella sezione vanno indicati i
crediti residui ancora utilizzabili nel periodo di riferimento della dichiarazione.
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indicare nella presente
sezione:
•
•
•
•
•
•
•
•
credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite
il codice tributo “6606”;
credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994,
utilizzabile tramite il codice tributo “6716”;
credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall’art. 29
della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i codici tributo “6710” e “6712”;
credito per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall’art. 17, c. 34
della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6711”;
credito per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della legge n. 73 del 1998,
utilizzabile tramite il codice tributo “6708”;
credito alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4 della legge n. 449 del
1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6700”;
credito per incentivi occupazionali di cui all’art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il codice
tributo “6705”;
credito per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, c. 6, della legge n. 289 del 2002,
come sostituito dall’art. 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003,
utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell’IRPEF e dell’IRES;
•
credito a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato
di pallacanestro di serie A1 e A2 per le assunzioni di giovani sportivi, previsto dall’art. 4, commi da 200
a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, utilizzabile tramite i codici tributo “6777” e “6778”;
credito per il settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97),
fruibile in F24 con il codice tributo “3887”;
credito d’imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese (art. 9 D.L., n.
35/2005), utilizzabile tramite i codici tributo “6786”, “6792” e “6799”.
•
•
Nella sezione va indicato:
•
nel rigo RU401, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU407
del modello REDDITI 2022;
•
nel rigo RU402, l’ammontare dei crediti d’imposta ricevuti. I soci che hanno una partecipazione in una o
più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, i soci che hanno optato
per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR e i beneficiari di “Trust trasparenti” e “Trust misti”
devono indicare nel presente rigo l’importo complessivo dei crediti residui ricevuti. Il rigo va compilato
anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal
beneficiario della scissione per l’indicazione dei crediti residui della società incorporata, fusa o scissa. I
dati dei crediti ricevuti vanno esposti nella sezione VI-A;
•
•
nel rigo RU403, l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ricorsi nel periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
nel rigo RU404, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l’importo del credito di cui alla somma degli importi indicati
nei righi RU401, RU402 e RU403 utilizzato, rispettivamente, in diminuzione delle ritenute alla fonte operate
sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto
dell’IVA, del versamento a saldo dell’IVA, dei versamenti in acconto dell’IRES, del versamento a saldo
dell’IRES e dell’imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l’anno 2022 nonché l’ammontare
del credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione;
278
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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•
•
nel rigo RU405, l’ammontare del credito di cui al rigo RU404, colonna 7, versato a seguito di ravvedimento
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della
medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
nel rigo RU406, l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato
e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo
ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo
consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti
che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell’art. 115 del
TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i
Trust con beneficiari individuati (“Trust trasparenti” e “Trust misti”) devono indicare la quota imputata ai
beneficiari e indicata nel quadro PN, sezione IV;
nel rigo RU407, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati
nei righi RU401, RU402, RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nei righi RU404, colonne 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7, e RU406 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d’imposta
successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del
periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola
agevolazione.
•
30.7 SEZIONE VI
SEZIONE VI-A - CREDITI D’IMPOSTA RICEVUTI
La sezione VI-A va compilata:
•
dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri
soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d’imposta. Si ricorda che i
soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria
dichiarazione (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003);
•
dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR, hanno ricevuto dalla
società partecipata uno o più crediti d’imposta (si veda al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004);
dai soggetti beneficiari di Trust per l’indicazione dei crediti d’imposta imputati dal Trust;
•
•
dai cessionari dei crediti d’imposta oggetto di cessione ai sensi dell’art. 1260 del codice civile oppure ai
ter
sensi dell’art. 43-
del D.P.R. n. 602/1973. Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto
di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d’imposta;
•
dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione
del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa.
In particolare, nei righi da RU501 a RU505 vanno riportati, per ogni credito d’imposta, per ogni anno di
riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
•
nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e
nella tabella sotto riportata;
•
•
•
nella colonna 3, l’anno d’insorgenza del credito;
nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cedente;
nella colonna 5, l’ammontare del credito ricevuto.
Nella colonna 2 va riportato:
•
•
•
il codice “1”, in caso di cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c.;
il codice “3”, in caso di operazione straordinaria;
il codice “4”, in caso di attribuzione del credito dalla società “trasparente” o dal Trust.
L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa al
credito ricevuto, nel rigo “Credito d’imposta ricevuto”. Nella sezione III l’importo ricevuto va indicato nella
colonna cui si riferisce il credito.
Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al credito d’imposta ricevuto oppure non ne è consentita
la compilazione, l’importo ricevuto va indicato nella sezione V “Altri crediti d’imposta”, rigo RU402.
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente per l’indicazione dei dati relativi
ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente
e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.
SEZIONE VI-B - CREDITI D’IMPOSTA TRASFERITI
La sezione VI-B va compilata solamente in caso di cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 1260 del
codice civile.
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In particolare, nei righi da RU506 a RU510, il soggetto cedente deve riportare, per ogni credito d’imposta
e per ogni anno di maturazione del credito ceduto nonché per ogni cessionario, i seguenti dati:
•
nella colonna 1, il codice del credito ceduto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella
tabella sotto riportata;
•
•
•
nella colonna 3, l’anno d’insorgenza del credito in capo all’avente diritto;
nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cessionario;
nella colonna 5, l’ammontare del credito ceduto dal dichiarante al cessionario indicato nella colonna 4.
L’importo del credito esposto nella presente sezione deve essere, altresì, indicato nella sezione I, relativa al
credito ceduto, nel rigo RU9 “Credito d’imposta ceduto”.
Qualora il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti
ceduti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente e
riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.
SEZIONE VI-C - LIMITE DI UTILIZZO
La sezione VI-C deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti
d’imposta, previsto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della
determinazione dell’ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).
La sezione è suddivisa in cinque parti:
•
•
•
•
la parte I contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti
che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione “interna”
(ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel presente quadro;
le parti III e IV devono essere compilate dai contribuenti che hanno indicato nel modello REDDITI 2022, righi
da RU523 a RU534, importi residui relativi alle eccedenze che si sono generate negli anni dal 2008 al 2021;
la parte V deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all’anno 2022, vantano crediti
d’imposta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo.
Se i righi delle parti III, IV e V non sono sufficienti per l’indicazione dei dati ivi previsti, è necessario utilizzare
un ulteriore modulo del presente quadro, previa numerazione dello stesso da apporre nella casella posta in
alto. In tal caso, le parti I e II vanno compilate solo sul primo modulo.
Parte I – Dati generali
Il rigo RU512 deve essere compilato da tutti i soggetti che vantano crediti d’imposta assoggettati al limite di
utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo i contribuenti che beneficiano
solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.
In particolare, va indicato:
•
nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2022. Tale valore è determinato,
con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dalla somma degli importi
indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione” del presente
quadro relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione
interna nel 2022, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello REDDITI 2022, nonché degli
importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro, in quanto riferiti a crediti
le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III, colonna
6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3, della sezione VI-C del quadro RU del modello REDDITI
2022). I soggetti con periodo d’imposta 2022/2023 devono calcolare il valore da indicare nella presente
colonna sulla base della documentazione in loro possesso;
nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2022. Tale valore è determinato, con
riferimento ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dalla somma degli importi
indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta spettante” del presente quadro, relativi ai crediti
assoggettati al limite di utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta 2022/2023 devono calcolare il valore
da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso;
•
•
•
nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2022, risultante dalla somma degli
importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro
250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo;
nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal
2008 al 2021, non fruiti alla data del 1° gennaio 2022. Tale ammontare è pari alla somma degli importi
indicati nel modello REDDITI 2022, righi da RU523 a RU526 colonna 6, righi da RU527 a RU530 colonna
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5, e righi da RU531 a RU534 colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l’esclusione del credito d’imposta
di cui all’art. 1, c. 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla
legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo;
nella colonna 5, la differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella
colonna 4. Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere
compilati i righi da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534.
•
Nel rigo RU513, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e
contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 nell’anno 2022.
Nel rigo RU514, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta del quadro RU utilizzabile nel 2022,
calcolato nel seguente modo:
250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 2.000.000,00 e l’importo indicato nel rigo RU513.
Nel rigo RU515, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di utilizzo per
l’anno 2022. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel rigo RU512, colonna
5, e quello indicato nel rigo RU514. L’ammontare eccedente indicato nel presente rigo deve essere imputato
ai crediti d’imposta che hanno generato l’eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte V della
presente sezione VI-C.
Parte II – Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna
La parte II della sezione VI-C deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione
interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel presente
quadro in diminuzione dell’IRES a saldo nonché in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n.
342 del 2000, sempre che le suddette modalità di utilizzo siano previste dalle norme istitutive delle singole
agevolazioni.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Si precisa che nei righi da RU516 a RU519 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d’imposta
che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel
presente quadro RU in quanto istituiti da norme emanate successivamente all’approvazione del modello
REDDITI 2023 oppure concessi per periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2022.
Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si
veda al riguardo la premessa al presente quadro).
Righi da RU516 a RU519
Ai fini della compilazione dei righi da RU516 a RU519 e del rigo RU521, è necessario distinguere se il
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione coincide con l’anno solare oppure non è coincidente con
l’anno solare e comprende due distinti anni; ciò in quanto può risultare diverso l’anno solare con riferimento
al quale verificare il limite di utilizzo dei crediti.
Soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Nel rigo RU516, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione
con il mod. F24 dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel rigo RU517, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione
interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal 1° gennaio 2023 e fino
alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770).
Nel rigo RU518, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione
interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della
presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).
Il rigo RU519 deve essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d’imposta 2022/2023.
281
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Soggetti con periodo d’imposta 2022/2023
Per i soggetti con periodo d’imposta 2022/2023 è necessario distinguere l’anno in cui deve essere effettuato
il versamento dell’imposta sui redditi dovuta a saldo.
• Se il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell’imposta dovuta a saldo cade nel 2023:
1) se la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 2023, gli utilizzi dei crediti da considerare sono
quelli avvenuti dal 1° gennaio 2023 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
2) se la dichiarazione è presentata nel corso del 2024, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli
avvenuti dal 1° gennaio 2023 fino al 31dicembre 2023.
• Se, invece, il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell’imposta dovuta a saldo cade nel 2024,
il periodo cui fare riferimento per gli utilizzi dei crediti è quello compreso tra il 1°gennaio 2024 e la data
di presentazione della dichiarazione.
Per la compilazione dei righi da RU516 a RU518 si deve, pertanto, fare riferimento al periodo di utilizzo dei
crediti come sopra precisato.
Nel rigo RU519, deve essere indicato l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione interna nella
presente dichiarazione per il versamento della seconda rata di acconto dovuto ai fini IRES qualora il termine
per il versamento della seconda rata di acconto cada nello stesso anno solare nel quale cade il termine per
il versamento del saldo (ad esempio soggetto con periodo d’imposta 1/7/2022-30/6/2023).
Righi da RU520 a RU522
Nel rigo RU520, indicare la somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517, RU518 e RU519.
Nel rigo RU521, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e
contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 dal 1° gennaio 2023 alla data di presentazione
della presente dichiarazione. Per l’individuazione del periodo di riferimento delle compensazioni
relativamente ai soggetti con periodo d’imposta a cavallo, si rinvia al precedente paragrafo “Soggetti con
periodo d’imposta 2022/2023”.
Nel rigo RU522, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella
presente dichiarazione in diminuzione dell’IRES a saldo nonché in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui
alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella colonna 3 del presente rigo, non può essere
superiore alla differenza tra l’importo di euro 2.250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna
6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2020, interamente utilizzabili nell’anno 2023), e la
somma degli importi indicati nei righi RU520 e RU521. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nel rigo RU521
sia superiore a euro 2.000.000,00 l’ammontare da utilizzare in compensazione interna non può essere
superiore alla differenza se positiva tra l’importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati nella
colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2020, interamente utilizzabili nell’anno
2023) e l’importo di rigo RU520. In particolare, riportare:
•
nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo
IRES. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “IRES (Saldo)” di tutte le sezioni
compilate, esclusi i crediti d’imposta “62-Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L.
296/2006”, “85-Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/20122”, “H8-Canoni locazione immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda”, “H9-Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” e “I2-
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni/Investitori”;
•
•
nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il
versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammontare è pari alla somma
degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le sezioni compilate;
nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Parte III – Eccedenze dal 2008 al 2020
La parte III deve essere compilata dai soggetti che vantano crediti residui indicati nella colonna 6 dei righi
da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei righi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello REDDITI
2022. Tali contribuenti devono riportare nei righi da RU523 a RU526 della presente sezione i dati dei crediti
residui esposti nei righi da RU523 a RU530 del modello REDDITI 2022, unitamente agli utilizzi effettuati nel
2022, con l’esclusione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e
dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di
utilizzo. In particolare, indicare:
282
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•
nella colonna 1, l’anno in cui si è generata l’eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei righi da RU523 a
RU526 del modello REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019. Relativamente ai crediti
esposti nei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 va indicato l’anno 2020;
•
•
nella colonna 2, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei righi da RU523 a RU526 del modello
REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019, e dalla colonna 1 dei righi da RU527 a
RU530 del modello REDDITI 2022per le eccedenze 2020;
nella colonna 3, l’anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei righi da RU523 a RU526
del modello REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019, e dalla colonna 2 dei righi da
RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;
•
nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2021, risultante dalla colonna
6 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019
e dalla colonna 5 dei righi RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;
•
•
nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell’anno 2022 sia in
compensazione interna, sia tramite modello F24;
nella colonna 6, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2022, costituito dalla differenza tra l’importo della
colonna 4 e quello della colonna 5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per
l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.
Parte IV – Eccedenza 2021
La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei
righi da RU531 a RU534 “Eccedenza 2021” del modello REDDITI 2022.
In particolare, nei righi da RU527 a RU530 della presente sezione vanno riportati:
•
•
•
nelle colonne 1, 2 e 3, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU531 a RU534
del modello REDDITI 2022;
nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell’anno 2022 sia in
compensazione interna sia tramite modello F24;
nella colonna 5, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2022, costituito dalla differenza tra l’importo della
colonna 3 e quello della colonna 4.
Parte V – Eccedenza 2022
La parte V deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta spettanti
nell’anno 2022 sia superiore al limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515.
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d’imposta che hanno generato
l’eccedenza.
A tal fine, nei righi da RU531 a RU534 indicare:
•
•
•
nella colonna 1, il codice relativo al credito d’imposta cui si riferisce l’eccedenza;
nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta;
nella colonna 3, l’ammontare eccedente.
31. QUADRO RX - RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE
31.1 GENERALITÀ
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per
l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.
Il presente quadro è composto dalle seguenti sezioni:
• debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
• crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del
presente modello di dichiarazione;
• versamenti periodici omessi.
283
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I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o in diminuzione delle imposte dovute
per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a
credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, è pari a 2.000.000 di euro, per ciascun anno solare, come previsto
dall’art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021.
31.2 SEZIONE I – DEBITI E/O CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente
dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di
versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.
Nei righi da RX1 a RX23 va indicato:
• nella colonna 1, l’importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente
dichiarazione.
ATTENZIONE: nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna dei
righi per i quali è presente la colonna 2, deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna
5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo, la colonna
non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella
colonna 2. Nella presente colonna va riportato l’intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e
non quello della prima rata;
• nella colonna 2, l’importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente
dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna deve
essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente;
• nella colonna 3, l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza
rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato,
inoltre, l’eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione,
utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della
presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 di euro previsto dall’art. 1,
comma 72, della legge n. 234 del 2021 e spontaneamente riversato, secondo la procedura descritta nella
circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre
2008. Si precisa che l’importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli
interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.
La somma degli importi delle colonne 2 e 3 deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta
a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente
dichiarazione.
Nella colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero,
con riferimento all’IRES, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui
si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare
ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che utilizza in diminuzione dell’acconto
IRES dovuto per l’anno 2023 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Il
credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI,
può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del
D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).
31.3 SEZIONE II - CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI
La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo
d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne
l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
284
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ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le
eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d’imposta, richiesti in compensazione, siano stati
integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2023.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma
il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI
2022 e/o comunicate dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.
Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le
quali non è prevista l’esposizione nella sezione I.
Nella colonna 1, va indicato il codice tributo dell’importo a credito che si riporta.
Nella colonna 2, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro
RX – Sezione I del modello REDDITI 2022 oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente
successivamente alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2022 o riconosciute dall’Agenzia delle
entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI,
l’importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del
quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.
Nella colonna 3, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato
complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 entro la data
di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza, risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3, deve
essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4, va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.
Nella colonna 5, va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del
d.lgs. n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Modello
F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2022 anche se si tratta di credito
proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l’indicazione nel presente quadro, il credito viene rigenerato
ed equiparato a quello formatosi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro
DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del
D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).
31.4 SEZIONE IV– VERSAMENTI PERIODICI OMESSI
La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi
versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a
seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA
non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi.
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli
importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.
31.5 COMUNICAZIONE IBAN
Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l’accredito
del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it
nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accreditorimborsi su
c/corrente” oppure nella sezione “Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web”.
285
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TABELLA CODICI AIUTI DI STATO
Descrizione
Codice
aiuto
Norma
Obiettivo
Artt. da 155 a 161, TUIR
1
2
3
4
Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali
Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla
partecipazione ai Fondi per il Venture Capital
Art. 31, D.L. n. 98/2011
Art. 29, D.L. n. 179/2012
Art. 4, D.L. n. 3/2015
Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in Start-Up innovative
Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale
delle PMI innovative
Esenzione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro
internazionale o nei registri degli Stati dell’UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera
di Stati dell’UE o dello SEE
Art. 4, c. 2,
D.L. n. 457/1997
5
7
8
Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese
sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo
delle imprese sociali
Art. 16,
D.Lgs. n. 112/2017
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme
destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n.
112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1
e 2 del predetto decreto
Art. 18, c. 1,
D.Lgs. n. 112/2017
Art. 18, c. 2,
D.Lgs. n. 112/2017
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte
sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR
9
Art. 6, c. 1,
D.L. n. 47/2014
Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi
derivanti dalla locazione di alloggi sociali
10
Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni,
11 nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi
da quelli di proprietà dei genitori
Art. 16, c. 1-quinquies.1,
TUIR
Art. 17-bis, c. 1,
D.L. n. 91/2014
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle
società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale
12
Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa del 40% dei redditi derivanti dai
13 contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue
le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali
Art. 8, c. 5-bis,
D.L. n. 47/2014
Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli
14 emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o
docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia
Art. 44, D.L. n. 78/2010
Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di
15 lavoro autonomo e d’impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza
nel territorio dello Stato
Art. 16, D.lgs. n. 147/2015
Art. 3, c. 2,
D.L. n. 109/2018
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito
danni per effetto del crollo ponte Genova
16
Art. 188-bis, TUIR
17 Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d’Italia
Art. 1, commi 573 e 574, L.
n. 160/2019
Riduzione dell’imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di
Campione d’Italia
19
Art. 25, D.L. n. 34/2020
20 Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19”
22 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
Art. 59, D.L.
n. 104/2020
Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati
dalle nuove misure restrittive
Art. 1, D.L. n. 137/2020
23
segue
286
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Codice
aiuto
Norma
Obiettivo
Descrizione
Art. 1, comma 173,
L. n. 178/2020
25 Riduzione dell’imposta sui redditi prodotti nelle ZES
Art. 1-bis,
D.L. n. 137/2020
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati
dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020
27
Art. 2, D.L. n. 172/2020
28 Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione
Art. 1-ter,
D.L. n. 137/2020
Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020
(estensione ad ulteriori attività economiche)
29
Art. 60, comma 7-sexies,
D.L. n. 104/2020
Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa
nel territorio di comuni classificati totalmente montani
30
Art. 1, D.L. n. 41/2021
31 Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19”
32 Contributo a fondo perduto per le start up
Art. 1-ter,
D.L. n. 41/2021
Art. 1, commi da 1 a 3,
D.L. n. 73/2021
Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza
e ottenuto il contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021
33
Art. 1, commi da 5 a 15,
D.L. n. 73/2021
Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza
epidemiologica "Covid-19”
34
Art. 1, commi da 16 a 27,
D.L. n. 73/2021
Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza
epidemiologica "Covid-19”
35
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che
36 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori
a 15 milioni di euro
Art. 1, comma 30-bis,
D.L. n. 73/2021
Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021
37 Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva
Art. 1-ter, comma 1,
D.L. n. 73/2021
Maggiorazione Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del
wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA
38
Art. 2, D.L. n. 73/2021
e art. 11, D.L.
n. 105/2021
39 Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse
40 Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive
Art. 6, decreto
del Ministro del Turismo 24
agosto 2021
Art. 12-quinquies, comma 3
D.L. n. 146/2021
Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa delle start-up
a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico
41
Art. 5, commi 1 – 9,
D.L. n. 41/2021
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
delle dichiarazioni
42
Art. 14, commi da 1 a 3,
D.L. n. 73/2021
Non imponibilità delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR
realizzate da persone fisiche
43
Art. 1, commi da 185 a 187,
L. n. 234/2021
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES degli utili derivanti
dall’esercizio di attività commerciale per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI
44
Art. 1, commi da 17-bis a 17-
quinquies, D.L. n. 152/2021
Maggiorazione Contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti
nel settore del Wedding e dell’HO.RE.CA
45
Art. 1, c. 106,
L. n. 266/2005
Deduzione forfetaria spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo,
del TUIR per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa (de minimis)
46
Art. 77, c. 5 e 10,
D.Lgs. n. 117/2017
50 Credito d’imposta Finanza sociale/Banche
Art. 1, c. 98,
L. n. 208/2015
Art. 18-quater,
D.L. n. 8/2017
Art. 5, c. 2,
D.L. n. 91/2017
Art. 1, c. 46-56,
L. 205/2017
51 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali nel Mezzogiorno
52 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia
53 Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES
54 Credito d'imposta Formazione 4.0
segue
287
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Codice
aiuto
Norma
Obiettivo
Descrizione
Art. 1, c. 924-925,
L. 205/2017
55 Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante
56 Credito d'imposta Investimenti pubblicitari
Art. 57-bis,
D.L. n. 50/2017
Art. 169,
D.L. n. 34/2020
57 Credito d’imposta DTA banche in liquidazione coatta amministrativa
58 Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici
Art. 22, D.L. n. 124/2019
Art. 1, c. 64, L. n. 205/2017
Art. 28 D.L. n. 34/2020
59 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)
60 Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Art. 25, par. 2, Reg.
UE 651/2014:
1 ricerca fondamentale
(lett. a)
Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le
61 imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia
Art. 1, comma 185,
L. n. 178/2020
2 ricerca industriale
(lett. b)
3 sviluppo
sperimentale (lett. c)
Art. 48-bis,
D.L. n. 34/2020
67 Credito d’imposta rimanenze di magazzino (bonus tessile, moda e accessori)
Art. 67-bis,
D.L. n. 73/2021
Credito d’imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria
69
Art. 43-ter, D.L. n. 152/2021 e
art. 18-quater D.L. n. 8/2017
70 Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia (anno 2021)
Art. 25, par. 2, Reg.
UE 651/2014:
1 ricerca fondamentale
(lett. a)
Art. 31,
D.L. n. 73/2021
Credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci
inclusi i vaccini
2 ricerca industriale
(lett. b)
71
3 sviluppo
sperimentale (lett. c)
4 studi di fattibilità
(lett. d)
Art. 22-bis,
D.L. n. 124/2019
Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme
di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici
72
Art. 1, commi 831 – 834,
L. n. 234/2021
Credito d’imposta per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri
agroalimentari
74
Art. 5, D.L. n. 4/2022
75 Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della
pesca (primo trim. 2022)
Art. 18, D.L. n. 21/2022
76
Art. 22, D.L. n. 21/2022
Art. 3-bis, D.L. n. 50/2022
77 Credito d’imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo
78 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (secondo trim. 2022)
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della
Art. 7, D.L. n. 115/2022
Art. 2, D.L. n. 144/2022
79
pesca (terzo trim. 2022)
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca per
l’acquisto del carburante nel quarto trimestre dell’anno 2022
80
Art. 1, comma 131, L. n. 178
del 2020 (Provv. 20/05/2022,
punto 3.3, lett. a)
Credito d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (Reg. UE 702/2014)
81
Art. 1, comma 131, L. n. 178
del 2020 (Provv. 20/05/2022,
punto 3.3, lett. b e c)
Credito d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate
al potenziamento del commercio elettronico (de minimis)
82
Art. 1, comma 1,
D.L. n. 4/2022
83 Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo
Art. 1-ter, comma 2-bis,
D.L. n. 73/2021
84 Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà
Art. 1, commi 45 – 50,
L. 197/2022
Credito d’imposta per imprese esercenti attività agricola, pesca e agromeccanica per
l’acquisto di gasolio e benzina
85
999 Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati
288
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TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI
ABU DHABI....................................... 238
AFGHANISTAN................................. 002
AJMAN............................................ 239
ALAND ISOLE.................................... 292
ALBANIA.......................................... 087
ALGERIA........................................... 003
AMERICAN SAMOA ......................... 148
ANDORRA........................................ 004
ANGOLA ......................................... 133
ANGUILLA........................................ 209
ANTARTIDE....................................... 180
ANTIGUA E BARBUDA........................ 197
ARABIA SAUDITA ............................... 005
ARGENTINA..................................... 006
ARMENIA......................................... 266
ARUBA............................................. 212
ASCENSION.................................... 227
AUSTRALIA........................................ 007
AUSTRIA........................................... 008
AZERBAIGIAN................................... 268
AZZORRE ISOLE ................................ 234
BAHAMAS........................................ 160
BAHRAIN ......................................... 169
BANGLADESH .................................. 130
BARBADOS....................................... 118
BELGIO............................................ 009
BELIZE.............................................. 198
BENIN............................................. 158
BERMUDA ........................................ 207
BHUTAN .......................................... 097
BIELORUSSIA..................................... 264
BOLIVIA............................................ 010
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA 295
BOSNIA-ERZEGOVINA....................... 274
BOTSWANA..................................... 098
BOUVET ISLAND................................ 280
BRASILE............................................ 011
BRUNEI DARUSSALAM ....................... 125
BULGARIA ........................................ 012
BURKINA FASO................................. 142
BURUNDI ......................................... 025
CAMBOGIA ..................................... 135
CAMERUN....................................... 119
CAMPIONE D'ITALIA .......................... 139
CANADA......................................... 013
CANARIE ISOLE ................................ 100
CAPO VERDE.................................... 188
CAROLINE ISOLE............................... 256
CAYMAN (ISOLE) .............................. 211
COSTA D'AVORIO ............................. 146 LIECHTENSTEIN ................................ 090 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........ 222
COSTA RICA..................................... 019 LITUANIA.......................................... 259
CROAZIA ......................................... 261 LUSSEMBURGO ................................ 092
CUBA.............................................. 020 MACAO .......................................... 059
CURACAO .......................................296 MACEDONIA ................................... 278
DANIMARCA.................................... 021 MADAGASCAR................................. 104
DOMINICA ...................................... 192 MADEIRA ......................................... 235
DOMINICANA (REPUBBLICA) .............. 063 MALAWI .......................................... 056
DUBAI.............................................. 240 MALAYSIA ........................................ 106
ECUADOR........................................ 024 MALDIVE .......................................... 127
EGITTO............................................ 023 MALI................................................ 149
ERITREA............................................ 277 MALTA ............................................. 105
ESTONIA ......................................... 257 MAN ISOLA...................................... 203
ETIOPIA............................................ 026 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)... 219
FAEROER (ISOLE)................................ 204 MAROCCO...................................... 107
FALKLAND (ISOLE).............................. 190 MARSHALL (ISOLE) ............................. 217
FIJI, ISOLE ......................................... 161 MARTINICA...................................... 213
FILIPPINE........................................... 027 MAURITANIA .................................... 141
FINLANDIA....................................... 028 MAURITIUS ....................................... 128
FRANCIA.......................................... 029 MAYOTTE......................................... 226
FUIJAYRAH........................................ 241 MELILLA............................................ 231
GABON .......................................... 157 MESSICO......................................... 046
GAMBIA .......................................... 164 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)......... 215
SAINT-PIERRE E MIQUELON................. 248
SALOMONE ISOLE............................ 191
SALVADOR........................................ 064
SAMOA .......................................... 131
SAN MARINO .................................. 037
SAO TOME E PRINCIPE...................... 187
SENEGAL......................................... 152
SEYCHELLES ..................................... 189
SERBIA............................................. 289
SHARJAH.......................................... 243
SIERRA LEONE .................................. 153
SINGAPORE ..................................... 147
SAINT MAARTEN (DUTHC PART) .......... 294
SIRIA................................................ 065
SLOVACCA REPUBBLICA..................... 276
SLOVENIA........................................ 260
SOMALIA ......................................... 066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH
283
SUD SUDAN..................................... 297
SPAGNA.......................................... 067
GEORGIA ........................................ 267 MIDWAY ISOLE ................................. 177 SRI LANKA........................................ 085
GERMANIA ...................................... 094 MOLDOVIA ...................................... 265
GHANA........................................... 112 MONGOLIA..................................... 110
GIAMAICA....................................... 082 MONTENEGRO................................ 290
GIAPPONE....................................... 088 MONTSERRAT................................... 208
GIBILTERRA ....................................... 102 MOZAMBICO .................................. 134
GIBUTI............................................. 113 MYANMAR....................................... 083
GIORDANIA ..................................... 122 NAMIBIA.......................................... 206
GOUGH.......................................... 228 NAURU............................................ 109
GRECIA............................................ 032 NEPAL.............................................. 115
GRENADA........................................ 156 NICARAGUA .................................... 047
GROENLANDIA ................................ 200 NIGER ............................................. 150
GUADALUPA..................................... 214 NIGERIA .......................................... 117
GUAM............................................. 154 NIUE ............................................... 205
GUATEMALA..................................... 033 NORFOLK ISLAND............................. 285
GUAYANA FRANCESE ....................... 123 NORVEGIA....................................... 048
GUERNSEY....................................... 201 NUOVA CALEDONIA......................... 253
GUINEA........................................... 137 NUOVA ZELANDA............................. 049
GUINEA BISSAU ............................... 185 OMAN............................................ 163
GUINEA EQUATORIALE...................... 167 PAESI BASSI...................................... 050
GUYANA ......................................... 159 PAKISTAN......................................... 036
HAITI ............................................... 034 PALAU.............................................. 216
HEARD AND MCDONALD ISLAND ...... 284 PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).. 279
HONDURAS..................................... 035 PANAMA ......................................... 051
HONG KONG................................. 103 PAPUA NUOVA GUINEA .................... 186
INDIA .............................................. 114 PARAGUAY ....................................... 052
ST. HELENA ...................................... 254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE ......... 196
STATI UNITI D’AMERICA...................... 069
SUDAFRICANA REPUBBLICA ............... 078
SUDAN............................................ 070
SURINAM......................................... 124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS . 286
SVEZIA............................................. 068
SVIZZERA ......................................... 071
SWAZILAND..................................... 138
TAGIKISTAN...................................... 272
TAIWAN........................................... 022
TANZANIA ....................................... 057
TERRITORI FRANCESI DEL SUD ............. 183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO . 245
THAILANDIA ..................................... 072
TIMOR EST ....................................... 287
TOGO............................................. 155
TOKELAU.......................................... 236
TONGA........................................... 162
TRINIDAD E TOBAGO........................ 120
TRISTAN DA CUNHA ......................... 229
TUNISIA........................................... 075
TURCHIA.......................................... 076
TURKMENISTAN................................ 273
TURKS E CAICOS (ISOLE).................... 210
TUVALU ............................................ 193
UCRAINA......................................... 263
UGANDA......................................... 132
UMM AL QAIWAIN ........................... 244
UNGHERIA....................................... 077
URUGUAY ........................................ 080
UZBEKISTAN..................................... 271
VANUATU......................................... 121
VENEZUELA...................................... 081
VERGINI AMERICANE (ISOLE).............. 221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............ 249
VIETNAM ......................................... 062
WAKE ISOLE..................................... 178
WALLIS E FUTUNA............................. 218
YEMEN............................................ 042
ZAMBIA ........................................... 058
CECA (REPUBBLICA)........................... 275 INDONESIA ..................................... 129 PENON DE ALHUCEMAS ................... 232
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........ 143 IRAN ............................................... 039 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA...... 233
CEUTA............................................. 246 IRAQ ............................................... 038 PERÙ................................................ 053
CHAFARINAS.................................... 230 IRLANDA .......................................... 040 PITCAIRN ......................................... 175
CHAGOS ISOLE................................ 255 ISLANDA.......................................... 041 POLINESIA FRANCESE ....................... 225
CHRISTMAS ISLAND .......................... 282 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO........ 252 POLONIA......................................... 054
CIAD ............................................... 144 ISRAELE ............................................ 182 PORTOGALLO................................... 055
CILE................................................. 015 JERSEY C.I. ....................................... 202 PORTORICO ..................................... 220
CINA .............................................. 016 KAZAKISTAN .................................... 269 PRINCIPATO DI MONACO ................. 091
CIPRO.............................................. 101 KENYA............................................. 116 QATAR ............................................. 168
CITTÀ DEL VATICANO ........................ 093 KIRGHIZISTAN................................... 270 RAS EL KAIMAH................................. 242
CLIPPERTON ..................................... 223 KIRIBATI............................................ 194 REGNO UNITO ................................ 031
COCOS (KEELING) ISLAND ................ 281 KOSOVO......................................... 291 REUNION ........................................ 247
COLOMBIA...................................... 017 KUWAIT........................................... 126 ROMANIA........................................ 061
COMORE, ISOLE............................... 176 LAOS............................................... 136 RUANDA.......................................... 151
CONGO ......................................... 145 LESOTHO......................................... 089 RUSSIA (FEDERAZIONE DI) .................. 262
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)..... 018 LETTONIA......................................... 258 SAHARA OCCIDENTALE..................... 166
COOK ISOLE.................................... 237 LIBANO ........................................... 095 SAINT BARTHELEMY...........................293
COREA DEL NORD ........................... 074 LIBERIA............................................. 044 SAINT KITTS E NEVIS ......................... 195
COREA DEL SUD ............................... 084 LIBIA ................................................ 045 SAINT LUCIA..................................... 199 ZIMBABWE ...................................... 073
289
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI ................................1
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
E DI CAPITALIZZAZIONE...................................................8
E VALUTE VIRTUALI ........................................................14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI
CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO .....9
AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI...................2
BENI IMMOBILI..............................................................15
BENI MOBILI REGISTRATI (ES. YACHT E AUTO DI LUSSO)..16
OPERE D’ARTE E GIOIELLI...............................................17
ALTRI BENI PATRIMONIALI..............................................18
IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE19
CONTO DEPOSITO TITOLI ALL’ESTERO ........................... 20
CRIPTO-ATTIVITÀ ...........................................................21
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI..........................3
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO
DETENUTI ALL’ESTERO....................................................10
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI
DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.............................4
PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O
ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ .......11
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI..............5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO....................6
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI....12
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI
CON CONTROPARTI NON RESIDENTI...............................7
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA
NON PARTECIPATIVA .....................................................13
290
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA CODICI CREDITI D’IMPOSTA
Credito
Codice
Sezione
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE
INCENTIVI OCCUPAZIONALI
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI
GIOVANI CALCIATORI
CAMPAGNE PUBBLICITARIE
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000
01
02
03
04
05
06
07
09
VS
TS
I
I
I
VI-C
I
I
VI-C
I
I
I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002
INVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006
INVESTIMENTI INNOVATIVI
SPESE DI RICERCA
COMMERCIO E TURISMO
STRUMENTI PER PESARE
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL
CARO PETROLIO
ASSUNZIONE DETENUTI
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE
REGIMI FISCALI AGEVOLATI
SOFTWARE PER FARMACIE
PREMIO CONCENTRAZIONE EX ART. 9 D.L. 35/2005
RECUPERO CONTRIBUTO SSN
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE
RICERCA E SVILUPPO
S6
10
11
12
13
17
20
23
24
28
30
34
36
38
41
42
43
44
45
48
49
50
51
53
54
55
57
58
59
60
62
63
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
83
85
86
87
88
89
90
93
94
96
A1
A2
A3
VI-C
VI-C
VI-C
VI-C
VI-C
I
I
II
I
I
I
I
VI-C
VI-C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III
I
I
I
I
AGRICOLTURA 2007
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI
MISURE SICUREZZA PMI
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO
INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, C. 539, L. 244/2007
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007
NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L 296/2006
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI
SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009
SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009
ACQUISTO AUTOVETTURE ECOLOGICHE 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009
ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009
SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009
MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
IMPOSTE ANTICIPATE (DTA)
RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1, D.L. 70/2011
CARTA PER EDITORI 2011
INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012
NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE
NUOVE INFRASTRUTTURE
VI-C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
PROMOZIONE OPERE MUSICALI
MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / ALLUVIONE SARDEGNA 2013 / BANCHE
ENTI PREVIDENZIALI
ART-BONUS
segue
291
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Credito
Codice
Sezione
RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE
DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B9
C1
C2
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C4
C5
C6
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E2
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E4
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F1
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F9
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G8
H1
H3
H4
H5
H8
H9
2H
3H
I1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE
COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO
SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
RETI A BANDA ULTRALARGA
BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI
FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI
RECUPERO IMPOSTA SU UTILI E DIVIDENDI
RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO
SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208 /2015
STRUMENTI MUSICALI
FONDO POVERTÁ MINORILE
SCHOOL-BONUS
INTERVENTI DI BONIFICA DALL’AMIANTO
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016
TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016
TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB
FONDAZIONI BANCARIE – FONDI SPECIALI
FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA
INVESTIMENTI PUBBLICITARI
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES
PMI QUOTATE
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)
AMMODERNAMENTO STADI
SPORT-BONUS
ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
FINANZA SOCIALE/BANCHE
SOCIAL-BONUS
FORMAZIONE 4.0
WELFARE DI COMUNITÀ
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE )
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI
ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE
BONUS BONIFICA AMBIENTALE
BONUS TV/RIVENDITORI
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
MONITORAGGIO IMMOBILI
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020
BOTTEGHE E NEGOZI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI
SOCIETÀ BENEFIT
RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI)
TAX CREDIT VACANZE
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI
CAMPAGNE PUBBLICATARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022
INVESTIMENTI CAMPIONE D’ITALIA
I2
I4
I5
I7
I8
I9
L1
L2
segue
292
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Credito
Codice
Sezione
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021
VUOTO A RENDERE
BONUS ACQUA POTABILE
FORMAZIONE MANAGERIALE/DONAZIONI
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020
FARMACIE/ PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA
CARGO BIKE
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 2021
TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE EX ART. 17, C. 2, L. 220/2016
TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA
BONUS TEATRO E SPETTACOLI
R&S FARMACI E VACCINI
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO
IMPRESE EDITRICI - DISTRIBUZIONE TESTATE EDITE
TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI
ECOBONUS VEICOLI CAT. M1 USATI
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
BONUS DIGLITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
FONDO REPUBBLICA DIGITALE
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA 2021
STRUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI CODICE CREDITO
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI IN ACQUE LAGUNARI
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS – IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ADBLUE
L3
2L
3L
L4
L5
L6
L7
L8
L9
M1
M2
M3
M4
M5
M7
M8
M9
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
8
I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
9
O1
O2
O3
O4
O5
I
O7
O8
O9
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
I
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7I
Q8
Q9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO
INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE NON ENERGIVORE - SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE NON A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA – PRIMO TRIMESTRE 2022
CREDITO D’IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI – PRIMO TRIMESTRE
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS -IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2002
PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI
I
I
I
I
I
I
I
I
:I
I
EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY
I
I
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE PESCA – SECONDO TRIMESTRE 2022 Q1
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA - TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA – QUARTO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO CARBURANTE PER ATTIVITÀ AGRICOLA, DI PESCA E AGROMECCANICA – PRIMO TRIMESTRE 2023
EROGAZIONI IN DENARO PREVISTE NEI PROGETTI DI FUSIONE POSTE IN ESSERE DA FONDAZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153
I
I
I
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Iù
I
I
R9
S1
99
I
I
V
ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ALTRI CREDITI D’IMPOSTA
293
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA CREDITI RESIDUI
RIFERIMENTO
NORMATIVO
CODICE
TRIBUTO
CODICE
CREDITO
CREDITO D’IMPOSTA
RIGHI COMPILABILI
RU2, RU3, RU6, RU7, col.
2 e 3, RU8, RU10 e RU12
02
03
Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche
art. 20, D.Lgs. 60/99
6604
6732 -33 -44
art. 7, L. 388/2000,art. 63, -45 -51 -58 - RU2, RU3, RU6, RU8,
Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002
L. 289/2002
52 -53 -54
-55 -56 -57
RU10 e RU12
art. 11, D.L. 138/2002;
art. 69, L. 289/2002
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
09
VS
TS
Credito d’imposta per investimenti in agricoltura
Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
6743
6734
6742
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 8, L. 388/2000
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 10, D.L. 138/2002
RU2, RU3, RU6, RU7,
col. 2,3,4,5 e 6, RU8,
RU10 e RU12
17
Incentivi per la ricerca scientifica
art. 5, L. 449/97
6701
Credito d’imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di
promozione pubblicitaria in mercati esteri
art. 1, commi da 1088 a
1090, L. 296/2006
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
48
49
50
51
53
55
62
63
74
75
77
81
86
87
A2
A4
A5
A7
A8
A9
B2
B3
6825
6808
6817
6810
6804
6807
6817
6809
6819
6822
6829
6835
6847
art. 1, commi da 280 a 283,
L. 296/2006
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 1, c. 1075, L. 296/2006
art. 2 c.2 D.P.R. 227/2007
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti
Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
art. 1, commi da 228 a 232,
L. 244/ 2007
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 2, commi da 539 a 547,
L n. 244/ 2007
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 1, commi 271- 279,
L. 296/2006
RU2, RU3, RU6, RU7 col.
4 e 5, RU8, RU10 e RU12
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa
automobilistica
art. 83-bis, c. 26,
D.L. 112/2008
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
per il recupero della tassa automobilistica anno 2009
art. 15, c. 8-septies,
D.L. 78/2009
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 17, commi 35 undecies
e 35 duodecies, D.L.
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
per il recupero della tassa automobilistica anno 2010
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 2, c. 250, L. 191/2009
art. 1 D.L. 70/2011
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per la ricerca scientifica
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato
art. 24 D.L. 83/2012
Credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi
per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 67-octies D.L. 83/2012 6843 - 6844
art. 4, comma 6-bis,
6846
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato
Credito d’imposta per il restauro delle sale cinematografiche
D.L. 66/2014
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU9, colonna 1, RU10 e
art. 6 D.L. 83/2014
art. 9 D.L. 83/2014
6871
6855
6863
6864
6856
6848
6862
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12.
Credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
Credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo per il potenziamento del
commercio elettronico
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 3, c. 1, D.L. 91/2014
art. 3, c. 3, D.L. 91/2014
art. 18 D.L. 91/2014
Credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto art. 32-bis D.L. 133/2014
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto
art. 32-bis D.L. 133/2014
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
segue
per le iniziative relative alla formazione del personale
294
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA CREDITI RESIDUI
RIFERIMENTO
NORMATIVO
CODICE
TRIBUTO
CODICE
CREDITO
CREDITO D’IMPOSTA
RIGHI COMPILABILI
art. 1, comma 656,
L. 190/2014
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
B4
B9
Credito d’imposta per il recupero dell’aumento della tassazione degli utili e dividendi
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
6861
6857
art. 3 D.L. 145/2013, come
sostituito dall’art. 1, c. 35,
L. 190/2014
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza art. 1, commi da 91 a 94,
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
C1
C5
6867
6865
complementare
L. 190/2014
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali
art. 1, c. 984, L. 208/2015
art. 1, commi 145-150,
L.107/2015
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
C7
Credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolasticI
6873
6877
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
C8
D1
E1
F9
Credito d’imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall’amianto
art. 56 L. 221/2015
Credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico per la
trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 4, c. 2, D.L. 193/2016 6881 - 6882
art. 1, commi 578-581,
6880
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU9, RU10 e RU12
Credito d’imposta per i versamenti ai Fondi speciali istituiti presso le Regioni
L. 232/2016
Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti
per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
art. 2, c. 6-quinquies,
6899
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
D.Lgs. 127/2015
H4 -
2H 3H
art. 1, commi da 185 a 196,
6932 -33 -34
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d'imposta per Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato - anno 2020
Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione
Credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi
L. 160/2019)
RU2, RU3, RU6, RU7, col.
4 e 5, RU8, RU10 e RU12
H9
I1
art. 125 D.L. 34/2020
art. 65 D.L. 18/2020
6917
6914
6942
-
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l’aumento
del capitale sociale
RU2, RU3, RU6, RU7, col.
4 e 5, RU8, RU10 e RU12
I2
art. 26, c. 4, D.L. 34/2020
art. 1, commi da 577 a 579,
L. 160/2019
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
L2
Investimenti Campione d’Italia
Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione
Credito d'imposta per il sostegno alla cultura
RU2, RU3, RU6, RU7, col.
4 e 5, RU8, RU10 e RU12
M1
M4
art. 32 D.L. 73/2021
6951
6952
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 36-bis D.L. 41/2021
295
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE