Redditi 2023 دستورالعمل های عمومی ایتالیا
دستورالعمل های عمومی مدل های "Redditi" 2023 از شرکت ها و نهادهای (Redditi Sc، درآمد Enc و Sp)
فرم های مرتبط
- فرم Redditi SC 2023 ایتالیا - شرکت سرمایه گذاری مدل 2023
- فرم Redditi ENC 2023 ایتالیا - درآمد مدل های غیر تجاری 2023
- فرم Redditi SP 2023 ایتالیا - مدل سازی درآمد افراد شرکت 2023
IL MODELLO “REDDITI”
2
3
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
7
1
3
3.1
Termini di presentazione
3.2 Modalità di presentazione
7
7
SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE I MODELLI
“REDDITI” DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
2
VERSAMENTI – ACCONTI –
2.1
Soggetti obbligati alla compilazione
del modello REDDITI SC - Società di capitali,
enti commerciali ed equiparati
COMPENSAZIONE – RATEAZIONE
10
4
3
3
2.2 Soggetti obbligati alla compilazione
del modello REDDITI ENC - Enti non
commerciali ed equiparati
2.3 Soggetti obbligati alla presentazione
del modello REDDITI SP - Società
di persone ed equiparate
4.1
Versamenti
4.2 Acconti
4.3 Compensazione
4.4 Rateazione
10
11
12
13
4
5
2.4 Disposizioni comuni
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
ISTRUZIONI GENERALI DEI MODELLI
“REDDITI” 2023 DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
REDDITI SC – REDDITI ENC – REDDITI SP
1. IL MODELLO “REDDITI”
Il Modello REDDITI è il modello da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.
Per le società e gli enti sono disponibili tre modelli REDDITI:
• REDDITI SC - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
• REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati;
• REDDITI SP - Società di persone ed equiparate.
II modelli REDDITI si compongono del frontespizio e dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, con-
traddistinti prevalentemente dalla lettera R.
I modelli REDDITI 2023 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2022.
Il contribuente utilizza il modello REDDITI, compilando il frontespizio e i soli quadri necessari alla presenta-
zione della dichiarazione.
Nei modelli REDDITI gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso
se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
I modelli e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere scaricati dal sito
grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi
2022 il modello REDDITI 2023. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2022.
Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni,
a condizione che termini il 31 dicembre. È considerato, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di perio-
do d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2022 va utilizzato il modello REDDITI
2023).
Ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2022, anche se iniziati nel
corso del 2021 (ad es. periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022), la dichiarazione dei redditi va pre-
sentata utilizzando il modello REDDITI 2022 approvato nel corso del 2022. Qualora il modello REDDITI
2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli
approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato
dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio socia-
le 01.07.2021 – 30.06.2022 da dichiarare nel modello REDDITI 2023-SP relativo al periodo d’imposta
01.01.2022 – 31.12.2022 da presentare entro il 30.11.2023).
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (art. 17, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014),
anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichia-
rativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di
imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2022 (ad esempio in caso di trasformazione in società di
capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiara-
zione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2022-SP approvato nel corso del 2022.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
2. SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE I MODELLI “REDDITI” DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
2.1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO REDDITI SC - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI
Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai
seguenti soggetti IRES:
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, com-
prese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di
mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti
non commerciali ed equiparati).
Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
• società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobi-
liare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
• società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117
del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
• imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124
del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.
I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utiliz-
zando il quadro RI del modello REDDITI ENC.
Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato
Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali residenti è considerato, ai sensi dell’art. 81 del
TUIR, reddito d’impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 82 a 116, apportando, nel-
l’ambito del quadro RF, all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in
diminuzione conseguenti all’applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secon-
do le disposizioni del TUIR, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in appo-
sito prospetto (da predisporre e conservare).
2.2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO REDDITI ENC - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI
Il Modello “REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
4) curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si
protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Reddito complessivo degli enti non commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato
Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichia-
rare nel quadro RA e/o RB), di capitale e diversi (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare
nel quadro RF o RG o RC o RD) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi
esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le per-
dite) da partecipazione in società di persone di cui l’ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.
Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il
quadro RM. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi del d.lgs. n. 461del 1997, deve esse-
re compilato il quadro RT.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devo-
no presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. Non si considerano attività commerciali le
prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di
diretta imputazione (art. 143, comma 1, del TUIR).
I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico
valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla forma-
zione del reddito degli enti non commerciali alle seguenti condizioni:
• deve trattarsi di iniziative occasionali;
• la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-
lizzazione;
• i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore (comma 3, lett. a), dell’art. 143 del TUIR).
I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione
o di accreditamento (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono
alla formazione del reddito degli enti non commerciali sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali,
svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente (lettera b) del comma 3, art. 143 del TUIR). Rientrano
nella sfera applicativa dell’agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.
L’agevolazione si applica anche ai contributi ricevuti dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, deri-
vanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione (art. 18 della legge 30 marzo 2001, n. 152).
Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti
degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in
assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti
a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Contabilità separata e regimi forfetari
Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carat-
tere occasionale, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata. Tali enti devono determinare il reddito
d’impresa apportando, nell’ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria),
all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti
all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del TUIR.
Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, salvi gli obblighi previsti da disposizioni speciali, gli enti
che nel precedente periodo di imposta hanno percepito ovvero conseguito (se il precedente periodo d’im-
posta era l’ultimo di applicazione dei criteri di cui all’art. 109, comma 2, del TUIR) ricavi derivanti da atti-
vità commerciali di importo non superiore a euro 400.000,00, se dette attività hanno avuto per oggetto pre-
stazioni di servizi, ovvero a euro 700.000,00, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata eser-
citata l’opzione per il regime ordinario (art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973). Tali soggetti determinano il red-
dito di impresa nel quadro RG (redditi d’impresa in regime di contabilità semplificata - regimi forfetari).
Ai sensi dell’art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022, i limiti di ricavi di euro 400.000,00 ed euro
700.000,00, di cui al citato art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono elevati, rispettivamente, a
euro 500.000,00 ed euro 800.000,00.
Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 145 del TUIR
nell’ambito del quadro RG.
2.3 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DEL MODELLO REDDITI SP - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE
Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP - Società di persone ed equiparate - le società e
le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
1) società semplici;
2) società in nome collettivo e in accomandita semplice;
3) società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice,
a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
4) società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda
che esercitino o meno attività commerciale);
5) associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata
di arti e professioni;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
6) aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza
ovvero coniugi entrambi imprenditori);
7) gruppi europei di interesse economico GEIE.
Non devono presentare il modello REDDITI SP:
• le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il
modello REDDITI Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
• le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il
modello REDDITI SC o il modello REDDITI ENC);
• i condomini; questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.
Il modello REDDITI SP deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno, al fine di determinare
la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali
(IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
2.4 DISPOSIZIONI COMUNI
2.4.1 Natura dell’ente (ente commerciale ed ente non commerciale)
L’art. 73, comma 1, del TUIR individua alla lettera a) le società di capitali e alla lettera b) gli enti che hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente
è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
L’Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l’attività effettivamente svolta
rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell’atto costitutivo o dello statuto.
Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono, quindi, le regole previste per dette
società riguardo all’obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.
Ai sensi dell’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, i redditi degli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e quelli
con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto
incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
L’elemento distintivo degli enti non commerciali (lettera c) dell’art. 73 del TUIR) è costituito dal fatto di non
avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, intendendo
per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o
privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destina-
zione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza delle predette forme, l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettiva-
mente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente
indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere
riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.
Nell’ipotesi in cui lo statuto, l’atto costituivo o la legge prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune
di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare rife-
rimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiun-
gimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base
dell’attività effettivamente svolta ai sensi dell’art. 149 del TUIR.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
2.4.2 Società ed enti residenti nel territorio dello Stato
Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede
legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
L’art. 73 del TUIR ha previsto una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della sede dell’am-
ministrazione e, quindi, della residenza di società ed enti; salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di con-
trollo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell’art. 73 del TUIR, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto
in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia.
Devono considerarsi residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 73 comma 5-quater, salvo prova
contraria, le società o gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente,
per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è indi-
viduato ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle società.
Si considerano residenti nel territorio dello Stato – salvo prova contraria – i trust e gli istituti aventi analogo
contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del
trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (comma 3 dell’art. 73 del TUIR). Si considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto sopra
richiamato quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato
effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costi-
tuzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli
stessi (circolari dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48 e del 26 gennaio 2009, n. 1).
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso
da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (art. 2509 c.c.).
2.4.3 Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato
Ai fini della qualificazione dell’ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell’attività svol-
ta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l’ente assume nell’ordinamento del Paese di appartenenza.
Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti
Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 73 del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23
del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva.
Tali redditi, ad eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato
mediante stabile organizzazione, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le dispo-
sizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR), concorrono a formare il reddito complessivo della
società o ente commerciale non residente e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR,
relative alle categorie nelle quali rientrano.
Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della sta-
bile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili e secondo le disposizioni
della Sezione I, del Capo II, del Titolo II del TUIR, sulla base di un apposito rendiconto economico e patri-
moniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime carat-
teristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regola-
mentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58 (art. 152 del TUIR).
Ai fini della determinazione del reddito, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipen-
dente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle fun-
zioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
Reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti
Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all’articolo 73, comma
1, lettera d) del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del
TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva.
Il reddito complessivo di tali enti è determinato secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, ad eccezione
dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione
(art. 23, comma 1, lett. e), ai quali si applicano le disposizioni previste per le società e gli enti commerciali
non residenti di cui al citato art. 152 del TUIR (art. 153 del TUIR).
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
3.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI
ENC) scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art.
2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la
dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2023. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta
1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2023)
entro il 31 maggio 2024.
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società o associazioni di cui all’art. 6 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modello REDDITI SP) scade il 30 novembre dell’anno successivo a quello
di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 1, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive
modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e succes-
sive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omes-
se, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti
3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione può essere trasmessa:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del d.P.R.
22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
d) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.
La dichiarazione è presentata per via telematica dai seguenti soggetti (art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni):
• contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;
• soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 dello stesso
d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni;
• dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
• soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
• soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 18, art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017);
• gli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
sono, comunque, obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica le società o le associazioni di
cui all’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la
ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è
data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma
solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito
dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione.
a) Presentazione diretta da parte del dichiarante
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi tele-
matici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i pro-
pri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel rela-
tivo allegato tecnico. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia
b) Presentazione tramite un intermediario abilitato
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
sono obbligati a trasmettere, all’Agenzia delle entrate per via telematica, sia le dichiarazioni da loro pre-
disposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto
l’impegno alla presentazione per via telematica. Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichia-
razioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
• iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per
la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria;
• iscritti negli albi degli avvocati;
• avvocati tributaristi - studi associati
• avvocati tributaristi – società tra professionisti
• Iscritto nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
• associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs.
n. 241 del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• Caf - dipendenti;
• Caf - imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
• iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
• le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
• le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di
servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti
iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì,
di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai
rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previden-
za, dai singoli associati alle predette associazioni.
c) Presentazione tramite società del gruppo
Nell’ambito di gruppi societari, come previsto dall’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichia-
razioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso
gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) con-
trollante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra
società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del
periodo d’imposta precedente.
Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consoli-
dato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese soggette
all’IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del
predetto d.lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 36 del predetto d.lgs. n. 136.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre socie-
tà che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione
della dichiarazione.
Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al mede-
simo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appar-
tengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed
altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un inter-
mediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione
telematica.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la
società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incari-
cata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da
parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.
d) Presentazione agli uffici postali
I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione modello REDDITI
presso un ufficio postale.
ATTENZIONE Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla
presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e,
conseguentemente, si rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del
1997 (circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli interme-
diari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:
• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico
per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in
essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predispo-
sta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente
ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rila-
sciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può
essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiara-
zioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nel-
l’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice
fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione tele-
matica” posto nel frontespizio della dichiarazione;
• rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione
per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su
modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate unitamente a copia della comunicazione
dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere
conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui
possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
• conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo pre-
visto dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione
Finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente dovrà verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario,
segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio
fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione
per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via
telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l’invio.
Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute e comunicazioni” del sito internet dell’Agenzia
delle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può
essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio
dell’Agenzia delle entrate.
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano
tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla
data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circo-
lare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24 settembre 1999).
Responsabilità dell’intermediario abilitato
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni l’art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 pre-
vede, a carico degli intermediari, una sanzione da euro 516 a euro 5.164 con riferimento alla quale deve
ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (circolare 52/E
del 27 settembre 2007).
È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle
dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di
sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
4. VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEAZIONE
4.1 VERSAMENTI
I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR
sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa; tali società o asso-
ciazioni, nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione di cui agli articoli 5 e 5-bis, del
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e quello relativo alla prima rata
di acconto, è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’im-
posta (art. 17, comma 1, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).
I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello
di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine
massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque,
essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando
le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435
del 2001).
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il
primo giorno lavorativo successivo.
I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte addizionali, imposte sostitutive)
vanno effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato F24. I titolari di partita IVA sono tenuti ad uti-
lizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute (art. 37,
comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223). Anche i soggetti non titolari di partita IVA devono presentare
il modello F24 in via telematica in caso di importi a credito compensati.
I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23
dicembre 2005, n. 266).
4.2 ACCONTI
I versamenti di acconto dell’IRES (legge 23 marzo 1977, n. 97) sono effettuati in due rate salvo che il ver-
samento della prima rata non superi euro 103 (art. 17, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).
L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente al netto delle detrazioni, dei
crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.
La percentuale dell’acconto dell’IRES è fissata nella misura del 100 per cento.
Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento è effettuato:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichia-
razione, vale a dire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’im-
posta. La prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di sca-
denza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Per
coloro che effettuano la compensazione, la maggiorazione si applica solamente sulla differenza tra
debiti e crediti, se positiva;
b) per la seconda o unica rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli
interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, scompu-
tate per il periodo d’imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996).
In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l’obbligo di versa-
mento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla
società partecipata.
In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al versamento dell’acconto è tenu-
ta esclusivamente la società o ente consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovu-
to dalla controllante è effettuato, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del TUIR, sulla base dell’imposta, al netto
delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei
redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo
stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del decre-
to-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Il versamento dell’acconto dell’imposta dovuta sui redditi imputati da soggetti controllati non residenti ai
sensi del comma 6 dell’art. 167 del TUIR, assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente
dichiarazione (quadro RM, sezione I, del modello REDDITI SC e quadro RM, sezione II, del modello REDDITI
ENC), va effettuato secondo i termini e le modalità sopra indicate. L’acconto va, tuttavia, determinato auto-
nomamente rispetto all’acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2023, si assume, quale imposta del perio-
do precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:
• art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
• art. 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
• art. 14, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18;
• art. 42, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
Non si tiene conto, inoltre, delle disposizioni di cui al comma 1 di cui al citato decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le norme sopra citate
devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell’ac-
conto dovuto in capo al gruppo consolidato.
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affi-
dabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di appro-
vazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, asso-
ciazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l’art. 12-quinquies,
commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58), i versamenti di acconto dell’imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50
per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).
4.3 COMPENSAZIONE
I debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dalla dichiara-
zione e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di compensazione (art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241). La compensazione è effettuata mediante il modello di pagamento F24.
I crediti risultanti dal modello REDDITI possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a
quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tuttavia, la compensazione dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizio-
nali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui devono far
apporre sulla dichiarazione dei redditi il visto di conformità (art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e circolare n. 28/E 25 settembre 2014) ovvero l’attestazione da parte del revisore incaricato
del controllo contabile.
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad ecce-
zione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda
sul punto la circolare n. 28 del 2014). Tuttavia, con riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta,
non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiara-
zione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è
richiesto il visto di conformità.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessa-
riamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Ad
esempio, l’eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto
che per diminuire l’acconto IRES. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indi-
cata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
• in compensazione, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contri-
buti. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche
se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
• in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere
se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o utilizzabili in compensazione ai sensi
del decreto legislativo n. 241 del 1997, è di euro 2.000.000 per ciascun anno solare (art. 1, comma 72,
della legge n. 234 del 2021).
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l’eccedenza può essere chiesta a rim-
borso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
L’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite
massimo di euro 2.000.000, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.
I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul
reddito ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi
a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto legge n. 223 del
2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019). A prescindere dalla tipo-
logia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclu-
sivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art.
11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).
4.4 RATEAZIONE
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di
saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna
“rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i
soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti (art. 20, comma 4,
D.Lgs. n. 241/1997).
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009) da calcolarsi secondo il metodo commerciale,
tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla
data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli inte-
ressi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad
esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2023, la seconda scade il successivo 17
luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento
scada il 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) la seconda scade il 21 agosto 2023 (il 20 ago-
sto 2023 cade di domenica), con l’applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Gli adempimenti fiscali
e il versamento delle somme di cui all’ art. 17, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali,
che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso
mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente mediante l’apposito
codice tributo.
I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per
ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di inte-
resse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Pertanto, il soggetto che fruisce del
differimento dal 30 giugno 2023 al 31 luglio 2023, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto
sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.
Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti titolari di partita IVA:
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
VERSAMENTO
INTERESSI %
VERSAMENTO (*) INTERESSI %
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
30 giugno
17 luglio
21 agosto
18 settembre
16 ottobre
16 novembre
0,00
0,18
0,51
0,84
1,17
1,50
31 luglio
21 agosto
18 settembre
16 ottobre
16 novembre
0,00
0,18
0,51
0,84
1,17
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Nel caso, invece, di un contribuente non titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere
effettuato entro il 30 giugno 2023 ovvero, per chi fruisce del differimento, entro il 31 luglio 2023 (il 30
luglio 2023 cade di domenica). La seconda rata deve essere versata entro il 31 luglio 2023 con l’applica-
zione degli interessi dello 0,33 per cento, ovvero, per chi fruisce del differimento, entro il medesimo 31
luglio 2023, senza applicazione degli interessi.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI 2023
ISTRUZIONIꢀGENERALI
Al riguardo, si veda il seguente prospetto:
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RATA
VERSAMENTO
INTERESSI %
VERSAMENTO (*) INTERESSI %
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
30 giugno
31 luglio
31 agosto
2 ottobre
31 ottobre
30 novembre
0,00
0,33
0,66
0,99
1,32
1,65
31 luglio
31 luglio
31 agosto
2 ottobre
31 ottobre
30 novembre
0,00
0,00
0,33
0,66
0,99
1,32
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE