Formulaire IRAP 2023 Instructions Italie
Instructions de remplissage
Formulaires associés
- Formulaire IRAP 2023 Italie - Modèle Irap 2023
I R A P
Dichiarazione
dell’imposta regionale
sulle attività produttive
2023
anno d’imposta 2022
IRAP 2023
INDICE MODELLO IRAP
I.
ISTRUZIONI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Compilazione del frontespizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Determinazione del valore della produzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1 – Istruzioni comuni ai quadri IP, IC, IE e IK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2 – Quadro IP Società di persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 – Quadro IC Società di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4 – Quadro IE Enti non commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.5 – Quadro IK Amministrazioni ed Enti Pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. Quadro IR - Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4. Quadro IS - Prospetti vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5. Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
I. - ISTRUZIONI GENERALI
1. COS’È IL MODELLO IRAP 2023
Il Modello IRAP 2023 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
2022, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio
delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
d’imposta.
Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2022 non devono utilizzare il
presente modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale proce-
dura di liquidazione).
Qualora il modello IRAP 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello ap-
provato nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello e le relative istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione sono resi disponibili gratuitamente in formato elet-
tronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel
rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.
Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni
che il contribuente pone in essere, ossia:
• determinazione del valore della produzione;
• determinazione dell’imposta;
• versamenti, compensazioni e rimborsi.
Ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive mo-
dificazioni.
AVVERTENZA: i soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115, devono compilare la sezione XVIII del quadro IS per l’esposizione dei dati neces-
sari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art.
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. COME SI COMPILA
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a
50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri
finali dopo la virgola.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cu-
ra di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione
originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dal-
l’intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l’intermediario stesso
avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 3.1).
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP
3.1
Termini di presentazione
In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata
entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
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Istruzioni per la compilazione
In particolare:
IRAP 2023
• per le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse
equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di tra-
sformazione, fusione o scissione totale);
• per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche
di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma
solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà
presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 novem-
bre 2023. Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2023
per via telematica entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante proce-
dure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n.
6/E del 25 gennaio 2002). Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni pre-
sentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione
dell’imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al
3.2
Modalità di presentazione
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova
della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per
via telematica.
ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del
file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in as-
senza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di
liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è deter-
minata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la
dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.
A) PRESENTAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL DICHIARANTE
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline
in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati
secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
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Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
B) PRESENTAZIONE TRAMITE UN INTERMEDIARIO ABILITATO
Gli intermediari individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni sono obbli-
gati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia
quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti
categorie:
• iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi,
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• iscritti negli albi degli avvocati;
• avvocati tributaristi - studi associati;
• avvocati tributaristi - società tra professionisti;
• iscritto nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
• associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• Caf – dipendenti;
• Caf – imprese;
• notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
• le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
• le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi
in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli,
come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono assolvere all’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate
dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative
di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.
C) PRESENTAZIONE TRAMITE ALTRI SOGGETTI INCARICATI (per le Amministrazioni dello Stato)
Anche le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione IRAP
esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, in particolare:
• del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il suo sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni del-
lo Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi
od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
• delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o
delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione
delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella
G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).
La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite
dall’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione IRAP, anche la di-
chiarazione dei sostituti d’imposta e la dichiarazione annuale IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con il provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato
possono avvalersi di altri incaricati per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.
D) PRESENTAZIONE TRAMITE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Nell’ambito di gruppi societari, come previsto dall’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse
può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società con-
trollate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono
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Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento
del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente.
Tale disposizione si applica, in ogni caso alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) indicate
nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a),
dell’articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al
medesimo gruppo per le quali assume l’impegno alla presentazione della dichiarazione.
Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano
come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del
gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una
società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la
propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti pre-
visti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.
Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri in-
caricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:
• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizio-
ne, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è
stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto seppure rilasciato in
forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve
rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sotto-
scritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a tra-
smettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata
nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è
stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere suc-
cessivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione
per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
• rilasciare, altresì, al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica,
l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato
dall’Agenzia delle Entrate, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal me-
desimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo pre-
visto dall’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione
Finanziaria;
• conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche avvalendosi di supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall’arti-
colo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando even-
tuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro in-
termediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è tra-
smessa attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l’invio.
Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute e comunicazioni” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli
utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contri-
buente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni
trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico,
purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il
motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).
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Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Responsabilità dell’intermediario abilitato
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da
euro 516 a euro 5.164 (articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedi-
mento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (cfr. circolare 52/E del 27 settembre 2007).
È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono com-
messe gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del pro-
fessionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
II. - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP
1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
1.1
Generalità
Il frontespizio del modello IRAP si compone di due facciate.
La prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
La seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, al contribuente e al dichiarante diverso dal contribuente.
Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità e per l’impegno dell’in-
caricato alla presentazione telematica della dichiarazione.
Codice fiscale
È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria al fine di una corretta
presentazione della dichiarazione. In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, va indicato, rispettivamente, il codice fi-
scale relativo alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.
1.2
Tipo di dichiarazione
Nel campo “CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA” deve essere riportato il codice identificativo della regione ovvero della pro-
vincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente, desunto dalla seguente Tabella.
TABELLA - CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
CODICE
DESCRIZIONE
CODICE
DESCRIZIONE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Abruzzo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Molise
Basilicata
Bolzano
Piemonte
Puglia
Calabria
Sardegna
Sicilia
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Liguria
Lombardia
Marche
Nel campo “REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA” va indicato per esteso il nome della regione o provincia autonoma corrispondente al
codice indicato nel precedente campo.
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Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Correzione ed integrazione della dichiarazione
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione
già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le
stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme
a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per
quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine
di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/98)
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
• il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’in-
dicazione di un maggiore o di un minor valore della produzione o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero
di un maggior o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 472 del 1997;
• il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate
dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle
sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate, in-
fatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite
direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a
lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti)
dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del
d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di
competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presen-
tazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In tal caso, nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa.
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, d.P.R. n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma
8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente
per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce
la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione
di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata la casella “Dichiarazione integrativa”.
3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di com-
petenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta
delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezio-
nali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali”. Nella
particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice
relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
8
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI
1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio
dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo,
per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno
dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
2 - Soggetti colpiti dagli eventi eccezionali del 26 novembre 2022, verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme
e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia
Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola
Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’ar-
ticolo 1 del Decreto-legge del 3 dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini dei versamenti tributari scadenti dal 26 novembre 2022
al 30 giugno 2023;
99 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 99
1.3
Dati del contribuente
Partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA eventualmente posseduta dal contribuente.
Nella casella “Dichiarazione REDDITI”, indicare uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di modello REDDITI che il contri-
buente è tenuto a presentare ai fini dell’imposta sui redditi per il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:
1 - modello REDDITI SP;
2 - modello REDDITI SC;
3 - modello REDDITI ENC (enti privati non commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lett. 3);
4 - modello REDDITI ENC. (amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis).
Si fa presente che i codici 3 e 4 devono essere indicati anche dalle Amministrazioni pubbliche ed enti non assoggettati a IRES.
La casella “Impresa concessionaria” deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da
quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori di cui all’articolo 16, comma 1-bis, lettera a).
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono
o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggior-
namenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Denominazione o ragione sociale
Vanno indicati la denominazione o la ragione sociale.
Devono, inoltre, essere indicati: la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, il termine legale o statutario per l’approvazione
del bilancio o del rendiconto e la data di inizio e di termine del periodo d’imposta.
Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione
Il presente campo va utilizzato per indicare la data:
• di approvazione del bilancio o del rendiconto;
• di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa, re-
lativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la
data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell’o-
perazione straordinaria.
Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.
9
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
TABELLA A
CODICE
STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1
2
3
4
Soggetto in normale attività
Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa*
Soggetto estinto
* Nei casi di fallimento o di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio.
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della spe-
cificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile
in relazione alla natura giuridica rivestita.
TABELLA B
TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
CODICE
SOGGETTI RESIDENTI
CODICE
23
SOGGETTI RESIDENTI
Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5,
comma 3, lett. b), del Tuir
Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi del-
l’art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazione fra artisti e professionisti
Aziende coniugali
GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli
artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli en-
ti locali)
Condomìni
Depositi I.V.A.
Società sportive dilettantistiche costituite in società di
capitali senza fine di lucro
Trust
Amministrazioni pubbliche
Fondazioni bancarie
Società europea
Società cooperativa europea
Rete di imprese
1
2
3
4
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società cooperative e loro consorzi iscritti
nell’albo nazionale delle società cooperative
Altre società cooperative
Mutue assicuratrici
Consorzi con personalità giuridica
Associazioni riconosciute
24
25
26
27
28
29
50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fondazioni
Altri enti ed istituti con personalità giuridica
Consorzi senza personalità giuridica
Associazioni non riconosciute e comitati
Altre organizzazioni di persone o di beni senza persona-
lità giuridica (escluse le comunioni)
Enti pubblici economici
51
52
53
14
15
16
Enti pubblici non economici
Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensio-
ni o simili con o senza personalità giuridica
Opere pie e società di mutuo soccorso
Enti ospedalieri
Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non al-
trimenti classificabili con sede dell’amministrazione od
oggetto principale in Italia
54
55
56
57
58
59
61
17
18
19
20
21
22
Gruppo IVA
CODICE
SOGGETTI NON RESIDENTI
CODICE
SOGGETTI NON RESIDENTI
30
31
32
33
34
35
36
37
Società semplici, irregolari e di fatto
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazioni fra professionisti
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
38
39
40
41
42
43
44
45
Consorzi
Altri enti ed istituti
Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
Fondazioni
Opere pie e società di mutuo soccorso
Altre organizzazioni di persone e di beni
Trust
GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico)
10
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
TABELLA C
CODICE
1
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per
liquidazione coatta amministrativa*
2
3
Periodi d’imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale o di messa in liquidazione*
Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione
coatta amministrativa*
4
5
6
7
8
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società in nome collettivo o società in accomandita semplice a società semplice
* Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio.
1.4
Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)
Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto
diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale della
persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. A tali fini, nel-
l’apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica. La seguente tabella è comprensiva
di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1
2
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità
devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3
4
5
Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario
giudiziale (amministrazione controllata)
6
7
8
9
Rappresentante fiscale di soggetto non residente
Erede
Liquidatore (liquidazione volontaria)
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni
sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o
dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società (o ente) che presenta la dichiarazione IRAP per conto di un altro contribuente, deve
essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il co-
dice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio,
la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incor-
porata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente, ecc.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.
Nel campo “Data carica” va indicata la data di decorrenza della carica del dichiarante diverso dal contribuente.
Inoltre, nei successivi campi va indicata:
• la data (il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura;
• la data di fine procedura, nella dichiarazione relativa all’anno di chiusura della stessa; fino a tale momento deve essere barrata
l’apposita casella “Procedura non ancora terminata”.
11
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
1.5
Firma della dichiarazione
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L’articolo 2-bis del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio
2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal con-
trollo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, emerga un’imposta da versare o un
minor rimborso.
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può ri-
chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichia-
razione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con
raccomandata (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate
in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quel-
lo di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario;
3. della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le
comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della legge n. 190 del 2014). Il
contribuente effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”. A sua volta,
l’intermediario, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche, barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni
telematiche”, inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel “Cassetto fiscale”, presente
nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può
consultare le proprie informazioni fiscali.
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nel-
la casella “Situazioni particolari”.
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente mo-
dello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti
e riferiti a specifiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o co-
municato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o nego-
ziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella “Codice di carica” riportata al paragrafo 1.4.
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito riquadro
riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del d.P.R.
22 luglio 1998, n. 322) ossia:
• dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella casella
“Soggetto”, il codice 1);
• dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro isti-
tuito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre com-
pilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare, nella casella
“Soggetto”, il codice 3 senza compilare il campo firma;
• dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto”, per ciascun membro il codice 4).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta – ancorché cessato dal suo incarico – sarà co-
munque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. risoluzione n. 62 dell’8 giugno 2011).
12
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
I contribuenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in compensazione il credito IRAP
per importi superiori a 5.000 euro annui ovvero che lo cedono al consolidato ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del decreto mini-
steriale 9 giugno 2004 (circolare n. 28 del 25 settembre 2014), hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di
cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge
il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del
1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante l’e-
secuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
A tal fine, i soggetti che esercitano il controllo, qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell’attestazione di cui al
predetto decreto n. 164 del 1999, sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna “Firma per attestazione”, in corrispondenza
del proprio codice fiscale. Si ricorda che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In
caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per
l’adozione di ulteriori provvedimenti.
1.6
Visto di conformità
Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del
Decreto legislativo n. 241 del 1997.
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il
codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma
che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Attenzione
Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Di-
rezioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha tra-
smesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o
con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Con-
siglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella
presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato
nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’as-
sociazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi,
cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la
dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno
la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art.
1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti
indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone
il visto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la
dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazio-
nali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle re-
lative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art.
3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione
in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sus-
sistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della pre-
detta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei
soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
13
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichia-
razione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da
società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art.
2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura
superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli as-
sociati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241
del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il
soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra
le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del
cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del de-
creto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art.
2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura
superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).
1.7
Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via
telematica.
L’incaricato deve:
• riportare il proprio codice fiscale;
• riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
• barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contri-
buente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
• barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni
comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
• apporre la firma.
Inoltre, nella casella relativa al soggetto che ha predisposto la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è
stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche” possono es-
sere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
2. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
2.1
ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI IP, IC, IE E IK
2.1.1
Soggetti che esercitano attività agricole
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c-bis), inserita dall’articolo 1, comma 70, lett. a), n. 2), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, non sono soggetti passivi dell’imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601.
14
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Nell’ipotesi di esercizio sia di attività agricole escluse dall’imposizione ai fini IRAP sia di attività rilevanti ai fini IRAP, i soggetti che de-
terminano il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 nonché le amministrazioni pubbliche che determinano il valore della produzione
ai sensi dell’art. 5 compilano l’apposita sezione del presente modello (sezione IV dei quadri IP e IE e sezioni II e III del quadro IK) ri-
ducendo l’ammontare dei componenti positivi e negativi, sulla base del rapporto (determinato applicando i criteri indicati nella rispo-
sta alla domanda n. 1 della risoluzione 93/E del 18 luglio 2017), e riportano direttamente la quota di tali componenti imponibili e de-
ducibili. Per l’attività di agriturismo, l’individuazione della quota dei corrispettivi e degli acquisti da riportare nel modello IRAP è de-
terminata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate.
I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5-bis compilano, invece, l’apposita sezione del presente modello
(sezione I del quadro IP) riportando sia i dati fiscali relativi all’attività soggetta ad IRAP sia quelli relativi all’attività esclusa. Anche in
tal caso, la quota del valore della produzione esclusa da imposizione viene determinata sulla base del rapporto calcolato secondo i
criteri di cui sopra. Una volta determinato il valore della produzione “escluso”, quest’ultimo deve essere riportato nel rigo IP11.
I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 compilano l’apposita sezione del presente modello (sezione II
dei quadri IP e IE e sezione I del quadro IC) riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo la quota
del valore della produzione riferita all’attività agricola (determinata secondo le regole sopra richiamate) tramite un’apposita variazione
fiscale da indicare tra le “altre variazioni” con il codice 11.
I soggetti che si avvalgono della facoltà di determinare forfetariamente il valore della produzione ai sensi dell’art. 17, comma 2, compilano
l’apposita sezione del presente modello (sezione III dei quadri IP e IE e sezione V del quadro IC) riportando l’intero ammontare del reddito
d’impresa determinato forfetariamente nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore
della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi), ottenuta sulla base del rapporto sopra indicato.
Le deduzioni per lavoro dipendente spettano esclusivamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta a IRAP. Pertan-
to, in caso di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa dall’imposizione ai fini IRAP sia in quella rilevante ai fini IRAP l’im-
porto delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa. Tale quota si de-
termina applicando all’ammontare complessivo delle predette deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di va-
lore della produzione non soggetta a imposizione ai fini IRAP (cfr. risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017).
Al riguardo, si precisa che in sede di compilazione della sezione I del quadro IS l’importo della deduzione spettante, da indicare nella co-
lonna “Deduzione”, va ridotto dell’importo forfetariamente imputabile all’attività agricola determinato in base al rapporto di cui sopra.
I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art.
1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che
determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, se-
guendo le modalità sopra precisate, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applica-
zione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.
2.1.2
Imprese di cui all’art. 5-bis
Ai sensi dell’art. 5-bis, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett.
a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lett. b), numeri da 2) a 5), dell’art. 11 (i costi per prestazioni di collaborazioni coordinate e
continuative sono, invece, deducibili se la prestazione è resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria
attività artistica o professionale); i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta municipale propria di cui al d.lgs.
14 marzo 2011, n. 23. È, altresì, indeducibile l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011).
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili e per quelli la cui esclusione dalla base imponibile dell’IRAP sia prevista dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Si fa presente che i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo, in base a disposizioni di legge, essendo riconducibili tra le sopravvenienze attive, rilevano, ai sensi del comma 3 dell’art.
88, lett. b) del Tuir, nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi,
ma non oltre il quarto (cfr. circ. n. 60 del 28 ottobre 2008).
Ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 5, del Tuir.
Il costo sostenuto per l’impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è, in ogni caso, deducibile per l’importo che eccede
gli oneri retributivi e contributivi. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi
relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’art. 11). In ca-
15
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
so di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chia-
rimenti forniti con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015.
I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la deter-
minazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.
I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammorta-
mento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classifi-
cazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d’impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e,
pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo
l’ammontare risultante dall’applicazione delle disposizioni generali del reddito d’impresa, si assumono nell’imponibile IRAP applican-
do i corretti principi contabili (cfr. circ. n. 60 del 28 ottobre 2008).
Per quanto attiene, in particolare, ai costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rilevanti ai fini dell’IRAP, si fa pre-
sente che le stesse corrispondono alle voci indicate nell’aggregato B6 dello schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del
codice civile, i cui importi vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti sono solo quelli di natura commerciale,
e non quelli aventi natura finanziaria (proventi finanziari), peraltro non rilevanti ai fini della base imponibile dell’IRAP, essendo relativi
a voci di costo non richiamate dalla norma in commento. I costi relativi ai beni in parola sono comprensivi dei costi accessori di ac-
quisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci. Sono
incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo le imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbrica-
zione. Come precisato anche nella circolare n. 141/E del 4 giugno 1998, della voce in esame fanno parte anche i costi per acquisti di
beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (cfr. circ. n. 60 del 28 ottobre 2008).
La circolare n. 60 del 2008 ha precisato che i costi per servizi possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini
delle imposte sui redditi, dal d.m. 17 gennaio 1992. In base ai criteri individuati nell’articolo 1 del citato decreto, per attività consistenti
nella prestazione di servizi ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi si intendono quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell’articolo
3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle elencate nel comma 4 dello stesso articolo 3, nelle lettere a), b), c), e), f) e h).
Ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1-bis, per i soggetti di cui al comma 1 del richiamato articolo 5-bis, che determinano il reddito ai
sensi dell’articolo 66 del Tuir, la base imponibile di cui al medesimo comma 1 è determinata con i criteri previsti dal citato articolo
66. Ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della determinazione della base imponibile per i
soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 5-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del ri-
chiamato articolo 1.
I soggetti che per l’anno 2022 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di regimi forfetari possono optare –
compilando l’apposita sezione III in luogo della sezione I del quadro IP per la determinazione del valore della produzione rilevante ai
fini dell’IRAP secondo le regole previste dall’articolo 17, comma 2. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di de-
terminazione dell’imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per
i successivi periodi.
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la de-
terminazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali, ai sensi del-
l’articolo 5-bis, comma 2 (per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni del rigo IS35).
2.1.3
Imprese di cui all’art. 5
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere
A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), nonché dei com-
ponenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio. Nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall’articolo 2425
del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.
Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in
voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili in-
dicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 (i costi per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative sono,
invece, deducibili se la prestazione è resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o pro-
fessionale); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta municipale propria
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È, altresì, indeducibile l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma
di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 14, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23).
Il costo sostenuto per l’impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è, in ogni caso, deducibile per l’importo che eccede
gli oneri retributivi e contributivi. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi
relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 11).
In caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai
chiarimenti forniti con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015.
16
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Relativamente agli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, tali po-
ste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione.
Ne consegue che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento diffe-
renziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. I cor-
rispondenti costi risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo al momento dell’effettivo sostenimento e sempre che
riconducibili a voci dell’aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 12 del 19 febbraio 2008,
paragrafo 9.2).
Non concorrono, altresì, a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico
di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi
esuberanti).
I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, e sempre che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non
sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di im-
mobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’at-
tività dell’impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappre-
sentato dal valore fiscale del bene (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009 par. 2.4).
Sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a ti-
tolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
In caso di rivalutazione dei beni d’impresa effettuata ai sensi dei commi 4, 8, e 8-bis dell’articolo 110 del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104 la deduzione del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103
del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non
superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. In deroga alla predetta disposizione, è possibile ef-
fettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto
importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura
corrispondente a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma
4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 110, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti
dall’art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Le quote indeducibili dell’ammortamento del maggior valore imputato ai marchi di impresa e all’avviamento vanno indicate, in ogni
caso, nell’apposito rigo presente tra le variazioni in aumento dei quadri IP, IC ed IE (rigo IP34 del quadro IP, rigo IC48 del quadro IC e
rigo IE25 del quadro IE).
I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 dell’articolo 5 con-
corrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti
o successivi.
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono
accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dal-
l’impresa.
Si ricorda che in base all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 73 del 2022 le poste contabilizzate a seguito del processo di
correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del Tuir, introdotto dal comma 1, lettera
b), del citato articolo 8, rilevano anche ai fini dell'Irap. Tale regola non si applica ai componenti negativi del valore della produzione
netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del rego-
lamento di cui al , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a
revisione legale dei conti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 281, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento pra-
ticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore del-
la produzione netta ai fini IRAP.
I soggetti che per l’anno 2022 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di regimi forfetari possono optare –
compilando l’apposita sezione in luogo di quella prevista per i soggetti che applicano l’art. 5 – per la determinazione del valore della
produzione rilevante ai fini dell’IRAP secondo le regole previste dall’articolo 17, comma 2. La scelta può essere esercitata a prescin-
dere dalle modalità di determinazione dell’imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione
e non è vincolante per i successivi periodi.
2.1.4
Operazioni straordinarie
Nell’ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, i maggiori (o i minori) valori iscritti in bilancio dalla società
incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria a seguito delle predette operazioni, non sono rico-
17
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
nosciuti fiscalmente ai fini IRAP, salvo il ricorso all’affrancamento mediante opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176,
comma 2-ter, del TUIR (cfr. circolari n. 57 del 2008 e n. 27 del 2009 par. 2.3). Nell’ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta
opzione, devono essere neutralizzati i maggiori o i minori valori iscritti in bilancio non riconosciuti fiscalmente, evidenziandoli, con il
codice 99, tra “altre variazioni in aumento” o tra le “altre variazioni in diminuzione”, sempre che non possano essere evidenziati in
appositi righi dei riquadri “Variazioni in aumento” o “Variazioni in diminuzione” (ad es. la quota di ammortamento dell’avviamento
non deducibile a seguito del mancato esercizio della suddetta opzione da parte di una società di persone va riportata nel rigo IP34 e
non nel rigo IP37). In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir, i soggetti beneficiari dell’operazione straor-
dinaria possono affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e altre attività im-
materiali mediante opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRAP
del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, la deduzione di cui agli articoli 5, 6 e 7,
del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall’imputazione al
conto economico. Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammorta-
mento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
2.1.5
Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
Per tali soggetti, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indi-
cate nel comma 1 dell’articolo 5. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8
giugno 2011, i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o
al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al mo-
mento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico la rilevanza ai
fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, le modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell’IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili inter-
nazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo
quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati
in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni
pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualifica-
zioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le dispo-
sizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, come modificata dall’articolo
1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
Infine, sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione degli altri beni im-
materiali a vita utile indefinita in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto eco-
nomico (articolo 10 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011).
2.1.6
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa che esercitano
attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono tenuti alla presentazione del re-
lativo modello.
Gli ISA sono disciplinati dall’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, così come convertito dalla legge n. 96 del 2017 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).
Si ricorda che il comma 9 del richiamato art. 9-bis prevede che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori com-
ponenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui
redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto per gli ISA. Tali ulteriori com-
ponenti positivi rilevano anche ai fini dell’IRAP.
È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale
conseguenti all’applicazione degli ISA specifici benefici premiali, tra i quali si evidenziano, con riferimento all’IRAP, l’esonero dall’ap-
posizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore 20.000 euro annui e l’esclusione del-
l’applicazione della disciplina delle società non operative.
18
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
2.1.7
Altre variazioni fiscali ai fini della determinazione del valore della produzione ai sensi degli artt. 5, 6, e 7
Si riportano di seguito le altre variazioni in aumento e in diminuzione, con i relativi codici, per la compilazione dei righi “Altre variazioni
in aumento” e “Altre variazioni in diminuzione” dei quadri IP, IC o IE.
Altre variazioni in aumento:
– codice 1, le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di
terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini IRAP;
– codice 2, gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, non annotati nelle scritture contabili e indicati
nella colonna 1 dell’apposito rigo posto all’inizio del quadro;
– codice 3, i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai
fini della determinazione della base imponibile;
– codice 4, le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ai sensi
dell’articolo 36, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006 (cfr. circolare n. 36 del 16 luglio 2009 par. 1.3);
– codice 5, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualifi-
cabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice
abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non
luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista
dall’articolo 157 del codice penale;
– codice 6, gli oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qua-
lora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012);
– codice 11, la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola esclusa (cfr. paragrafo 2.1.1);
– codice 12, i minori valori che derivano, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, dall’attuazione di specifiche pre-
visioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma
2 del predetto art. 9. In base al comma 1 del citato art. 9 tali minori valori non concorrono alla formazione del valore della produzione
degli emittenti ai fini IRAP;
– codice 13, l’ammontare corrispondente ai maggiori componenti negativi dedotti ovvero dei minori componenti positivi del valore
della produzione assoggettati a tassazione per effetto delle ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR
poste in essere dalla società risultante dall’aggregazione ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, nei primi quat-
tro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione, ovvero per effetto della cessione, nel medesimo periodo, dei beni iscritti o
rivalutati ai sensi della predetta disposizione;
– codice 14, i componenti negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, qua-
lora imputati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini Irap, che non concorrono alla formazione del valore della produ-
zione (articolo 1, comma 132, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
– codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
Altre variazioni in diminuzione:
– codice 2, il premio di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249,
riconosciuto per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi;
– codice 3, gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso
degli oneri retributivi e contributivi) nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al
rimborso dei costi retributivi e contributivi; in caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui
all’articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015;
– codice 4, le insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti
ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti);
– codice 5, le indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per la parte
che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del Tuir, qualora contabilizzate nella voce
B9 del conto economico;
– codice 6, le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente
ammessi; tali quote sono deducibili a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei li-
miti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988 (cfr. circolare n. 27 del 26
maggio 2009, par. 2.1);
– codice 7, le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento
fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012);
19
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
– codice 8, i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell’esercizio di competenza ad appositi fondi rischi clas-
sificati nelle voci B12) o B13) del conto economico (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012, par. 4);
– codice 9, i costi accantonati dall’affittuario o usufruttuario d’azienda nell’esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta
il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico (cfr. circolare n.
26 del 20 giugno 2012, par. 5);
– codice 10, la quota dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della pro-
duzione netta nella misura del 40 per cento ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 47 del 2014 (l’efficacia della misura è su-
bordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Com-
missione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
– codice 11, la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola esclusa (cfr. paragrafo 2.1.1);
– codice 12, per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali
in immobili che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, direttamente conseguenti al crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, con-
nessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, che non concorrono alla for-
mazione del valore della produzione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e già ricompresi tra i componenti positivi del conto economico rilevanti ai fini
del valore della produzione (l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) “de minimis” n. 1407/2013, n.
1408/2013 e n. 717/2014);
– codice 13, la quota dei redditi derivanti da contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambe-
due le parti e di vendita con riserva di proprietà degli alloggi sociali che, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 8 del decreto-legge
n. 47 del 2014, non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40 per cento, stipulati successiva-
mente alla data di entrata in vigore del citato comma 5-bis (l’efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento
del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE);
– codice 14, i maggiori valori che derivano, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi
da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 del predetto art. 9. In base al comma 1 del citato art. 9 tali mag-
giori valori non concorrono alla formazione del valore della produzione degli emittenti ai fini IRAP;
– codice 15, per i soggetti che negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non effet-
tuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al
comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile ai sensi del comma 7-quin-
quies, secondo periodo, del citato art. 60, a prescindere dall'imputazione al conto economico;
– codice 16, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti
industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria
attività d'impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d'imposta in
cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima
dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale
(art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
– codice 17, gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con di-
sturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro
autistico e che non sono imponibili per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. L'efficacia della misura è subordinata,
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione eu-
ropea (art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021,
n. 215);
– codice 18, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale ita-
liano, l’ammontare degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale che non concorrono a formare il valore della produzione
netta ai fini dell’Irap a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato almeno il 20 per cento degli stessi
allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori
giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, para-
grafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (art. 1, commi 185-187,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
– codice 19, i componenti positivi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, qua-
lora imputati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini Irap, che non concorrono alla formazione del valore della produ-
zione (articolo 1, comma 132, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
– codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
20
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
2.2
QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE
2.2.1
Generalità
Il quadro IP va utilizzato dalle società di persone ed equiparate per la determinazione del valore della produzione relativo all’anno 2022
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, sono soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita sem-
plice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio
in forma associata di arti e professioni.
I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; il valore della produzione netta di tali gruppi re-
sidenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5, è imputato a ciascun
membro, sulla base di apposita documentazione, nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta.
I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) residenti o le stabili organizzazioni di gruppi non residenti presentano la dichiarazione
IRAP compilando il presente quadro ed evidenziando nel quadro IR la base imponibile senza specificare l’imposta.
Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società e associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
• società semplici;
• società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
• società d’armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state
costituite all’unanimità o a maggioranza);
• società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività
commerciale);
• associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
• aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi im-
prenditori).
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto co-
stitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente
esercitata.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 12, il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base
di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le
medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
A tali fini, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 2, del TUIR.
Il quadro IP è suddiviso in sei sezioni:
• le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini
della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi
diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a
ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi (cfr. circolare del 9 giugno 1998,
n. 144, par. 4.2);
• la sesta sezione attiene alla determinazione del valore della produzione netta.
Nell’apposito rigo collocato all’inizio del presente quadro, vanno indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti
ai fini dell’applicazione degli ISA (vedi par. 2.1.6).
Nell’ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 2.1.4.
2.2.2
Sezione I
Società esercenti attività commerciali di cui all’articolo 5-bis
La sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’articolo 5
del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, per la deter-
minazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.
21
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Si precisa che non possono compilare la presente sezione le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella as-
sunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. Detti soggetti, determinano la base
imponibile ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 compilando la successiva sezione II.
Per le regole di determinazione del valore della produzione ai sensi dell’art. 5-bis si rinvia al paragrafo 2.1.2.
Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:
• nel rigo IP1, l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir. Nel presente rigo dovranno essere
inclusi anche gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA indicati nella colonna 1 dell’apposito rigo
posto all’inizio del presente quadro;
• nel rigo IP2, l’importo complessivo delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92, 92-bis e 93 del Tuir; in caso di
valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno. Le imprese
minori, per il primo anno di adozione del regime previsto dall’articolo 66 del TUIR, indicano nel presente rigo l’importo delle rima-
nenze finali (preceduto dal segno meno) che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell’esercizio precedente
secondo il principio della competenza (cfr. par. 4.2 della circolare n. 11/E del 13 aprile 2017). Per gli anni successivi, le medesime
imprese non compilano il presente rigo in quanto le variazioni delle rimanenze finali non rilevano più ai fini della determinazione
del valore della produzione netta;
• nel rigo IP3, i contributi erogati in base a norma di legge. In caso di proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo
(riconducibili tra le sopravvenienze attive) va indicato l’intero ammontare dei contributi conseguiti nell’anno e/o la quota costante
relativa a quelli che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate anche le quote costanti dei contributi conseguiti in precedenti
periodi d’imposta, oggetto di rateazione;
• nel rigo IP4, la somma dei componenti positivi indicati nei righi da IP1 a IP3;
• nel rigo IP5, l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
• nel rigo IP6, l’ammontare dei costi per servizi. Le quote di costi per servizi (es. spese di manutenzione, riparazione, ammoderna-
mento e trasformazione) sostenuti in precedenti periodi d’imposta la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina
vigente devono essere indicate nel presente rigo;
• nel rigo IP7, l’ammontare degli ammortamenti dei beni strumentali materiali;
• nel rigo IP8, l’ammontare degli ammortamenti dei beni strumentali immateriali, compreso l’avviamento;
• nel rigo IP9, l’ammontare dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. In caso di beni uti-
lizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri fi-
nanziari;
• nel rigo IP10:
– in colonna 1 , per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali
in immobili che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, direttamente conseguenti al crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, con-
nessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, che non concorrono alla for-
mazione del valore della produzione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e già ricompresi nel totale dei componenti positivi di cui al rigo IP4 (l’a-
gevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) “de minimis” n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014);
– in colonna 2, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright,
brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività
d'impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più im-
mobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d'imposta in
cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima
dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa indu-
striale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
– in colonna 3, la somma dei componenti negativi indicati nei righi da IP5 a IP9, aumentata dell’importo delle colonne 1 e 2 del
presente rigo;
• nel rigo IP11, la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola per la quale è prevista l’esclusione dall’imposizione
ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• nel rigo IP12, il valore della produzione pari alla seguente somma algebrica:
IP4 – IP10, col. 3 – IP11
22
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
2.2.3
Sezione II
Società esercenti attività commerciali di cui all’articolo 5 o attività finanziarie di cui all’articolo 6, comma 9
La sezione II deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’articolo 5
del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, che abbiano optato per la determinazione del valore della produzione secondo le regole
dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2.
Per le regole di determinazione del valore della produzione ai sensi dell’art. 5 si rinvia al paragrafo 2.1.3 e al paragrafo 2.1.5 per le
società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Per la compilazione dei righi della sezione II, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP.
In particolare, indicare:
• nel rigo IP13, i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata;
• nel rigo IP14, l’importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore ne-
gativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IP15, l’importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a
quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IP16, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
• nel rigo IP17, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio;
• nel rigo IP19, il totale dei componenti positivi;
• nel rigo IP20, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
• nel rigo IP21, i costi per servizi;
• nel rigo IP22, i costi per il godimento di beni di terzi;
• nel rigo IP23, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
• nel rigo IP24, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
• nel rigo IP25, l’importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di
valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IP26, gli oneri diversi di gestione;
• nel rigo IP28, il totale dei componenti negativi.
Le società di partecipazione non finanziaria e assimilati determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 9
dell’articolo 6 (come modificato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142).
Per tali soggetti, assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell’articolo 5, anche i seguenti componenti:
• rigo IP18, interessi attivi e proventi assimilati;
• rigo IP27, interessi passivi e oneri assimilati.
Nei righi da IP29 a IP37 vanno indicate le variazioni in aumento.
In particolare indicare:
• nel rigo IP29, i componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci
di conto economico rilevanti ai fini IRAP;
• nel nel rigo IP30, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria;
• nel rigo IP31, le perdite su crediti;
23
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
• nel rigo IP32, l’imposta municipale propria di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché l’imposta municipale immo-
biliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento;
• nel nel rigo IP34, le quote indeducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di
avviamento;
• nel rigo IP35, la parte indeducibile degli interessi passivi che non concorre alla formazione del valore della produzione delle società
di cui all’articolo 6, comma 9. Si precisa infatti che in base all’articolo 6, comma 9, secondo periodo, gli interessi passivi, e gli oneri
ad essi assimilati (cfr. Circ. n. 19 del 21 aprile 2009), concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96
per cento del loro ammontare;
• nel rigo IP36, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali:
– in colonna 1, i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a pa-
trimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’im-
putazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto eco-
nomico aventi la medesima natura (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
dell’8 giugno 2011);
– in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pre-
gresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualifi-
cazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ar-
ticolo 15 del D.L. n. 185 del 2008;
• nel nel rigo IP37, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice,
da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
Per l’elenco delle altre variazioni in aumento, con i rispettivi codici, si rinvia al paragrafo 2.1.7.
Nella colonna 19 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.
• nel rigo IP38, il totale delle variazioni in aumento indicate nei righi da IP29 a IP37, colonna 19.
Nei righi da IP39 a IP43 vanno indicate le variazioni in diminuzione.
In particolare indicare:
• nel rigo IP39, le quote deducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di av-
viamento nonché, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, del costo degli altri beni immateriali a vita utile in-
definita (cfr. articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011), qualora non imputate a conto economico;
• nel rigo IP40, i costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel
passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della
base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, paragrafo 9.2). Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qua-
lora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi;
• nel rigo IP42, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali:
– in colonna 1, i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a pa-
trimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’im-
putazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto eco-
nomico aventi la medesima natura (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
dell’8 giugno 2011);
– in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pre-
gresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualifi-
cazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ar-
ticolo 15 del D.L. n. 185 del 2008;
• nel nel rigo IP43, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un co-
dice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
Per l’elenco delle altre variazioni in diminuzione, con i rispettivi codici, si rinvia al paragrafo 2.1.7.
Nella colonna 37 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
• nel rigo IP44, il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IP39 a IP43, colonna 37.
24
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Nel rigo IP45, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi IP19 e IP38 e la somma
degli importi dei righi IP28 e IP44.
2.2.4
Sezione III
Società in regime forfetario
La sezione III è riservata alle società che applicano, ai fini dell’Irpef, regimi forfetari di determinazione del reddito di impresa (ad es.
il regime di cui all’articolo 56-bis del Tuir o il regime previsto dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 per la produzione e
la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali – cfr circolare n. 20 del 18 maggio 2016) e che si avvalgono
della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 2. Tali
disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente,
dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi.
A tal fine, indicare:
• nel rigo IP47, l’importo del reddito d’impresa determinato forfetariamente per l’anno 2022;
• nel rigo IP48, l’ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; l’ammontare dei compensi spettanti ai colla-
boratori coordinati e continuativi; l’ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli cor-
risposti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del Tuir;
• nel rigo IP49, l’ammontare degli interessi passivi di competenza del 2022 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
Nel rigo IP50, va indicato il valore della produzione pari alla somma degli importi dei righi IP47, IP48 e IP49.
2.2.5
Sezione IV
Imprese del settore agricolo
Questa sezione va compilata dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il
reddito eccedente i limiti dell’articolo 32 del Tuir secondo le disposizioni del successivo articolo 56, comma 5, dello stesso Tuir e da
quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5
della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la de-
terminazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, per l’esercizio dell’opzione si rinvia alla sezione VII del
quadro IS, rigo IS33.
In caso di esercizio congiunto di attività di allevamento di animali e di attività di agriturismo, per la quale ci si avvalga del regime for-
fetario, è consentito compilare la presente sezione cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano
presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi; in tal caso,
è pertanto necessario compilare due distinti quadri IP e riportare nel rigo IP63, colonna 1, il dato presente nel primo modulo e nel rigo
IP64, colonna 1, il dato presente nel secondo modulo.
Nel rigo IP52 va indicato l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’IVA.
Nel rigo IP53 va indicato l’ammontare degli acquisti soggetti a registrazioni ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a
contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari.
Nel rigo IP54, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l’importo di rigo IP52 e l’importo di rigo IP53.
2.2.6
Sezione V
Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni
La sezione V va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del
Tuir, per le quali, ai sensi dell’articolo 8, la base imponibile si determina sottraendo dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta l’ammontare dei costi inerenti all’attività sostenuti nello stesso periodo d’imposta, compreso l’ammortamento dei beni ma-
teriali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
25
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:
• rigo IP56, compensi derivanti dall’attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei righi RE2, RE3,
RE4 e RE5, colonna 2, della dichiarazione dei redditi.
Nel presente rigo sono ricompresi gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA indicati nella colonna
2 dell’apposito rigo posto all’inizio del presente quadro;
• rigo IP57, costi inerenti all’attività esercitata. Indicare l’importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
– quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (importo di rigo RE7,
colonna 2, al netto dell’importo di colonna 1, della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE8, colonna 2, al netto del-
l’importo di colonna 1, della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);
– spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto
di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990 o dal il 1° gennaio 2007 ma entro il 31 dicembre 2009 o dal il 1° gen-
naio 2014, l’importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari;
– compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della
dichiarazione dei redditi);
– spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
– spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza,
minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 3 dei righi RE15 e RE16, in colonna 4 del rigo RE17
e nei righi RE18 e RE19, colonna 4, al netto degli importi di colonna 1, 2 e 3, della dichiarazione dei redditi).
Nel rigo IP58, va indicato va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l’importo di rigo IP56 e l’importo di rigo IP57.
2.2.7
Sezione VI
Valore della produzione netta
Nella presente sezione va operata la determinazione del valore della produzione netta.
Ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione, nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio
dello Stato di attività produttive svolte anche all’estero, si rinvia alla sezione II del quadro IS.
Nei righi da IP60 a IP65, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
• in colonna 2, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all’estero, mediante stabile organizzazio-
ne, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza
del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell’articolo 4, comma 2, (illustrate a commento della Se-
zione II del quadro IS) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l’importo di colonna 1 e la somma degli im-
porti di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IS11. In caso di opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite ai sensi del-
l’articolo 168-ter del Tuir, il valore della produzione netta derivante dalla stabile organizzazione esente, da scomputare dal valore
della produzione netta dell’impresa nel complesso, viene determinato in via analitica sulla base di un apposito rendiconto econo-
mico e patrimoniale redatto secondo i principi di cui all’articolo 152, comma 2, del TUIR. In tale ipotesi non è richiesta la compila-
zione della sezione II del quadro IS (cfr. par. 13 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017);
• in colonna 3, la differenza tra l’ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.
Nel rigo IP66, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nella colonna 3 dei righi da IP60 a IP65.
Nel rigo IP67, vanno indicate le deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lett. a). Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei righi IS1
e IS4 della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IP68, va indicato l’ammontare della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-bis.1. Al riguardo si rinvia alle istruzioni del
rigo IS5 della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IP70, va indicato l’ammontare della deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato di cui all’articolo 11,
comma 4-octies. Al riguardo si rinvia alle istruzioni del rigo IS7, della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
26
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Nel rigo IP71, va indicato l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di lavoro autonomo
dei ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 78 del 2010, allorché ricorrano le condizioni previste
dalla citata norma. Tale agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n.
1408/2013 e n. 717/2014 in materia di aiuti “de minimis” (art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017).
In particolare va indicato:
• l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori e docenti dai sostituti d’imposta
per lo svolgimento di attività di ricerca;
• la quota dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall’attività di ricerca e docenza corrispondente alla percentuale di partecipazione del
ricercatore e del docente associato all’associazione tra professionisti al netto della relativa quota di costi già dedotti nel rigo IP57.
Nel rigo IP72, va indicato l’importo delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappre-
sentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di
legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità
agli scopi di tali consorzi. Tali somme sono deducibili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis.
Nel rigo IP73 va indicato l’importo dell’ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11, riferibile proporzionalmente al valore
della produzione di cui al rigo IP66 (al netto degli importi dei righi da IP67 a IP72) e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta de-
duzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42, colonna 2. La ripartizione pro-
porzionale dell’ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IP66 (al netto degli importi dei righi da IP67 a IP72)
e IS42, colonna 2, sono di segno positivo.
Tale deduzione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, spetta a condizione che l’importo di rigo IP66 aumentato (o diminuito) della
quota del valore della produzione attribuita dai GEIE di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (e al netto degli importi dei righi da IP67 a IP72),
non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:
TABELLA DEDUZIONI
Base imponibile
Deduzione
fino a 180.759,91
oltre 180.759,91
oltre 180.839,91
oltre 180.919,91
8.000
6.000
4.000
2.000
e fino a 180.839,91
e fino a 180.919,91
e fino a 180.999,91
Ai sensi del comma 4-bis, lettera d-bis), come modificato dall’articolo 1, comma 123, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per i sog-
getti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nella precedente tabella è aumentato, rispettiva-
mente, da 8.000 a 13.000 euro, da 6.000 a 9.750 euro, da 4.000 a 6.500 euro e da 2.000 a 3.250 euro.
Ai sensi del comma 4-bis.2 dell’articolo 11, in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio
e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all’anno solare.
Nel rigo IP74 va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l’importo di rigo IP66 e la somma degli im-
porti dei righi da IP67 a IP73; nel caso in cui il risultato è negativo il presente rigo non va compilato.
2.3
QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI
2.3.1
Generalità
Il quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione re-
lativo all’anno 2022 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del Tuir, e dalle società e
dagli enti commerciali, compresi i trust, non residenti di cui alla successiva lett. d) per l’attività esercitata nel territorio delle regioni
per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.
27
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 12, il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base
di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le
medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
A tali fini, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 2, del TUIR.
Il presente quadro IC è suddiviso in sette sezioni:
• le prime sei attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della
determinazione del valore della produzione lorda;
• la sezione settima attiene alla determinazione del valore della produzione netta.
Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell’apposita casella, collocata all’inizio del quadro IC, il proprio codice identificativo desumibile
dalla seguente tabella.
TABELLA CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI
CODICE
01
SOGGETTO PASSIVO
CODICE
07
SOGGETTO PASSIVO
Imprese industriali e commerciali (art. 5)
Società cooperative edilizie e confidi
Intermediari finanziari (art. 6, comma 1)
Società di partecipazione non finanziaria e assimilati (art. 6, comma 9)
Imprese di assicurazione (art. 7)
02
08
03
09
Società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro
Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2)
e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
04
10
11
SIIQ o SIINQ
05
06
Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 6, comma 7)
Società di investimento a capitale variabile e società
di investimento a capitale fisso (art. 6, comma 4)
Nell’apposito rigo collocato all’inizio del presente quadro, vanno indicati i maggiori ricavi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA
(vedi par. 2.1.6).
2.3.2
Sezione I
Imprese industriali e commerciali
La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali
e commerciali in genere).
Per le regole di determinazione del valore della produzione ai sensi dell’art. 5 si rinvia al paragrafo 2.1.3 e al paragrafo 2.1.5 per le
società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Nell’ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 2.1.4.
Per la compilazione dei righi della sezione I, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP.
In particolare indicare:
• nel rigo IC1, i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata;
• nel rigo IC2, l’importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore ne-
gativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC3, l’importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle
iniziali) l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC4, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
• nel rigo IC5, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio;
• nel rigo IC6, il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IC1 a IC5;
28
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
• nel rigo IC7, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
• nel rigo IC8, i costi per servizi;
• nel rigo IC9, i costi per il godimento di beni di terzi;
• nel rigo IC10, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
• nel rigo IC11, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
• nel rigo IC12, l’importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di
valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC13, gli oneri diversi di gestione;
• nel rigo IC14, il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IC7 a IC13.
2.3.3
Sezione II
Intermediari finanziari, altri soggetti finanziari, Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi
La sezione II deve essere compilata dagli intermediari finanziari, dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV) nonché dalle
società di investimento a capitale fisso (SICAF).
La presente sezione deve, altresì, essere compilata dalla Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi.
Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall’articolo 6 le disposi-
zioni contenute nel successivo articolo 11. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferi-
mento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 2.3.2.).
Le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento (compresi, per i soggetti
IAS adopter, gli altri beni immateriali a vita utile indefinita) sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo indi-
pendentemente dall’imputazione al conto economico; tali quote di ammortamento, calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo so-
stenuto, sono integralmente deducibili e, pertanto, non sono soggette al limite di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 (cfr.
circolare n. 27 del 26 maggio 2009 par.1.3).
Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio
(IAS/IFRS), redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia (circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e provve-
dimento 14 febbraio 2006), adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente
nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 (come modificato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142), per gli intermediari
finanziari, diversi dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investi-
mento indicati nell’articolo 1 del D.Lgs. n. 58 del 1998, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di in-
vestimento a capitale variabile, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico re-
datto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 38 del 2005:
a)
b)
c)
margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela
iscritti in bilancio a tale titolo.
Ai sensi dell’articolo 16, del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione del comma
6 del citato articolo 16, le rettifiche e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L’ecce-
denza, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non
ancora dedotte ai sensi della lett. c-bis) del comma 1 dell’articolo 6, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal com-
ma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2016, per l’8 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, per il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deduzione della quota del 12 per cento
dell’ammontare dei componenti negativi prevista dal citato articolo 16 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è dif-
ferita, in quote costanti, ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
29
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, la deduzione prevista per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2022 è stata differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1056, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 42, comma 1 - bis, del decreto legge
1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, la deduzione della quota del 10 per cento dell’am-
montare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento.
Nella presente sezione, pertanto, occorre indicare:
• nel rigo IC15, gli interessi attivi e i proventi assimilati (voce 10 CE);
• nel rigo IC16, gli interessi passivi e gli oneri assimilati (voce 20 CE);
• nel rigo IC17, il margine di interesse (voce 30 CE), pari alla differenza tra gli importi di rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo
l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC18, le commissioni attive (voce 40 CE);
• nel rigo IC19, le commissioni passive (voce 50 CE);
• nel rigo IC20, le commissioni nette (voce 60 CE), pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo
l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC21, i dividendi e proventi simili (voce 70 CE);
• nel rigo IC22, il risultato netto dell’attività di negoziazione (voce 80 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto
dal segno meno;
• nel rigo IC23, il risultato netto dell’attività di copertura (voce 90 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto
dal segno meno;
• nel rigo IC24, gli utili (o le perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e passività finanziarie (voce 100 CE). In caso di
valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno. Si precisa che le componenti valutative (rettifiche e riprese di
valore) imputate in bilancio e che non rilevano in quanto componenti classificate nella voce 130 (non rientrante nella base impo-
nibile IRAP ad esclusione delle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili
ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, indicate nel successivo rigo IC30), concorrono a determinare la base im-
ponibile al momento della cessione delle relative attività finanziarie (cfr. circolari n. 27 del 26 maggio 2009 par. 3.2 e n. 36 del 16
luglio 2009 par. 3). A tal fine, dette componenti valutative (positive o negative) concorrono a determinare la base imponibile in sede
di realizzo delle predette attività finanziarie e vanno indicate, con il codice 99, nel rigo IC51 “altre variazioni in aumento” o nel rigo
IC57 “altre variazioni in diminuzione”;
• nel rigo IC25, il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (voce 110 CE). In caso di valore negativo
l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC26, il margine di intermediazione (voce 120 CE), pari alla somma algebrica degli importi dei righi IC17, IC20, IC21, IC22,
IC23, IC24 e IC25. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC27, il 50 per cento dei dividendi. Si precisa che la riduzione dell’imponibilità al 50 per cento non riguarda i “proventi si-
mili” rientranti nella medesima voce 70 del conto economico (cfr. circolare n. 27 del 26 maggio 2009 par. 3.4);
• nel rigo IC28, il 90 per cento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale;
• nel rigo IC29, il 90 per cento delle altre spese amministrative;
• nel rigo IC30, colonna 1, la quota delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti iscritte nei bilanci
relativi ai precedenti periodi d’imposta che concorrono al valore della produzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del decreto
legge n. 83 del 2015;
• nel rigo IC30, colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, li-
mitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.
In caso di valore negativo (rettifiche di valore superiori alle riprese) gli importi devono essere preceduti dal segno meno.
30
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6, abilitati allo svolgimento
dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, il valore della produzione è
costituito dalla differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro ter-
mine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi
alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario; sono ammessi
in deduzione, per un importo pari al 90 per cento, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese
amministrative. Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare (art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Nella presente sezione indicare:
• nel rigo IC15, gli interessi attivi e i proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
• nel rigo IC16, gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
• nel rigo IC17, il margine di interesse, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l’importo
deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC18, le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario;
• nel rigo IC19, le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario;
• nel rigo IC20, le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l’importo deve
essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC28, il 90 per cento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale;
• nel rigo IC29, il 90 per cento delle altre spese amministrative.
Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra le commissioni
attive e passive. Sono ammessi in deduzione per un importo pari al 90 per cento, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali
ad uso funzionale e le altre spese amministrative.
Nella presente sezione indicare:
• nel rigo IC18, le commissioni attive;
• nel rigo IC19, le commissioni passive;
• nel rigo IC20, le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l’importo deve
essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC28, il 90 per cento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale;
• nel rigo IC29, il 90 per cento delle altre spese amministrative.
Per le società di investimento a capitale variabile il valore della produzione è costituito dalla differenza tra le commissioni di sotto-
scrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
Sono ammessi in deduzione per un importo pari al 90 per cento, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
e le altre spese amministrative.
Alle SICAF, a prescindere dall’oggetto dell’investimento, si applicano le medesime disposizioni previste per le SICAV contenute negli
articoli 3 e 6 (art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44).
Nella presente sezione indicare:
• nel rigo IC18, le commissioni di sottoscrizione;
• nel rigo IC19, le commissioni passive dovute a soggetti collocatori;
31
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
• nel rigo IC20, le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l’importo deve
essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IC28, il 90 per cento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale;
• nel rigo IC29, il 90 per cento delle altre spese amministrative.
Le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 9
dell’articolo 6 (come modificato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142).
Per tali soggetti, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra
gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del va-
lore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:
• nel rigo IC15, gli interessi attivi e i proventi assimilati;
• nel rigo IC16, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati;
• nel rigo IC17, il margine di interesse, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l’importo
deve essere preceduto dal segno meno.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità
ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche cen-
trali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. La base imponibile dei predetti soggetti, è determinata dalla
somma algebrica delle seguenti componenti:
• rigo IC31, interessi netti;
• rigo IC32, risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
• rigo IC33, costi per servizi di produzione di banconote;
• rigo IC34, risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
• rigo IC35, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
• rigo IC36, spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
Si fa presente che i componenti negativi del valore della produzione indicati nei righi da IC31 a IC36 devono essere preceduti dal
segno meno.
2.3.4
Sezione III
Imprese di assicurazione
La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.
Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall’articolo 7, le dispo-
sizioni contenute nel successivo articolo 11. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferi-
mento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 2.4.2).
Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735
del 1 dicembre 1997, sostituito dal Regolamento 4 aprile 2008, n. 22.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risul-
tati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a
gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
b)
i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento;
32
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai cre-
diti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
In via transitoria, per il primo periodo di applicazione del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 le perdite, le sva-
lutazioni e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L’eccedenza, unitamente alle per-
dite, svalutazioni e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte
ai sensi della lett. b-bis) del comma 1 dell’articolo 7, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 del citato
articolo 16, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’8 per
cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018,
per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, per
il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deduzione della quota del 12 per cento
dell’ammontare dei componenti negativi prevista dal citato articolo 16 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è dif-
ferita, in quote costanti, ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del
decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, la deduzione prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 è stata differita, in
quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1056, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 42, comma 1 - bis, del decreto legge
1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, la deduzione della quota del 10 per cento dell’ammon-
tare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento.
Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione le svalutazioni, le perdite e riprese di valore dei crediti diverse da
quelle di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b-bis).
In base all’articolo 7, comma 2, secondo periodo, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.
Le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento (compresi, per i soggetti
IAS adopter, gli altri beni immateriali a vita utile indefinita) sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo indi-
pendentemente dall’imputazione al conto economico, tali quote di ammortamento, calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo so-
stenuto, sono integralmente deducibili e, pertanto, non sono soggette al limite di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 (cfr.
circolare n. 27 del 26 maggio 2009 par.1.3).
Nella presente sezione, pertanto, occorre indicare:
• nel rigo IC37, il risultato del conto tecnico dei rami danni (voce 29 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto
dal segno meno;
• nel rigo IC38, il risultato del conto tecnico dei rami vita (voce 80 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto
dal segno meno;
• nel rigo IC39, il 90 per cento degli ammortamenti dei beni strumentali non ricompresi nelle voci 29 e 80 del conto economico;
• nel rigo IC40, il 10 per cento delle altre spese di amministrazione (voci 24 e 70 CE), incluso il 10 per cento degli ammortamenti
dei beni strumentali qualora ricompresi nelle voci 29 e 80 del conto economico;
• nel rigo IC41, il 50 per cento dei dividendi (voce 33 CE);
• nel rigo IC42, la quota delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti iscritte nei bi-
lanci relativi ai precedenti periodi d’imposta che concorrono al valore della produzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del de-
creto legge n. 83 del 2015.
In caso di valore negativo (perdite e svalutazioni superiori alle riprese di valore) l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
2.3.5
Sezione IV
Variazioni in aumento e in diminuzione
Il valore della produzione è determinato apportando ai componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti sezioni, le seguenti va-
riazioni in aumento e in diminuzione.
33
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Variazioni in aumento
Nei righi da IC43 a IC51, indicare:
• nel rigo IC43, i componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci
di conto economico rilevanti ai fini IRAP;
• nel rigo IC44, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria;
• nel rigo IC45, le perdite e le svalutazioni su crediti; per le imprese di assicurazione trattasi dei crediti diversi da quelli di cui al rigo IC42;
• nel rigo IC46, l’imposta municipale propria di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché l’imposta municipale immo-
biliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento;
• nel rigo IC48, le quote indeducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di av-
viamento;
• nel rigo IC49, la quota indeducibile degli interessi passivi che non concorre alla formazione del valore della produzione delle so-
cietà di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dei soggetti di cui agli articoli 6, comma 9, e 7. In base a tali disposizioni, infatti, gli interessi
passivi e gli oneri ad essi assimilati (cfr. Circ. n. 19 del 21 aprile 2009) concorrono alla formazione del valore della produzione dei
predetti soggetti nella misura del 96 per cento del loro ammontare;
• nel rigo IC50, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali e i nuovi principi contabili nazionali:
– in colonna 1, i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a pa-
trimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’impu-
tazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto econo-
mico aventi la medesima natura (articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
dell’8 giugno 2011 e art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017);
– in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pre-
gresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualifi-
cazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ar-
ticolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 e dal comma 5 dell’art. 13-bis del D.L. n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 19 del 2017;
• nel rigo IC51, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice, da
indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
Per l’elenco delle altre variazioni in aumento, con i rispettivi codici, si rinvia al paragrafo 2.1.7.
Nella colonna 19 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.
• nel rigo IC52, il totale delle variazioni in aumento indicate nei righi da IC43 a IC51, colonna 19.
Variazioni in diminuzione
Nei righi da IC53 a IC57, indicare:
• nel rigo IC53, i costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel
passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della
base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, paragrafo 9.2). Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qua-
lora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi;
• nel rigo IC55, le quote deducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di av-
viamento nonché, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, del costo degli altri beni immateriali a vita utile in-
definita (cfr. articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011), qualora non imputate a conto economico;
• nel rigo IC56, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali e i nuovi principi contabili nazionali:
– in colonna 1, i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a pa-
trimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’impu-
tazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto econo-
mico aventi la medesima natura (articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze-
dell’8 giugno 2011 e art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017);
34
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
– in colonna 2, per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7, la quota deducibile (10 per cento) nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura
delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell’IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS, relativi ai crediti verso la clientela (art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018); si ricorda che, ai sensi dell’articolo
1, comma 713, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quota deducibile per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028;
– in colonna 3, oltre agli importi di colonna 1 e di colonna 2, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito
di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali ri-
spetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal
comma 1 dell’articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 e dal comma 5 dell’art. 13-bis del D.L. n. 244 del 2016, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 19 del 2017;
• nel rigo IC57, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice,
da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
Per l’elenco delle altre variazioni in diminuzione, con i rispettivi codici, si rinvia al paragrafo 2.1.7.
Nella colonna 37 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
• nel rigo IC58, il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IC53 a IC57, colonna 37.
2.3.6
Sezione V
Società in regime forfetario
La presente sezione deve essere compilata dalle società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES
e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 2.
Trattasi, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell’articolo 90, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni
di cui all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 o delle società che hanno applicato il regime previsto dall’articolo 1, comma
423, della legge n. 266/05 per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (cfr. circolare
n. 20 del 18 maggio 2016).
Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d’impresa, forfetariamente deter-
minato, aumentato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.
A tal fine, indicare:
• nel rigo IC59, l’importo del reddito d’impresa determinato forfetariamente per il periodo 2022;
• nel rigo IC60, l’ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; l’ammontare dei compensi spettanti ai colla-
boratori coordinati e continuativi; l’ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli a
fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67, comma 1, lett l) del Tuir;
• nel rigo IC61, l’ammontare degli interessi passivi di competenza del 2022 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
Nel rigo IC62, va indicato il valore della produzione pari alla somma degli importi dei righi IC59, IC60 e IC61.
2.3.7
Sezione VI
Cooperative edilizie e confidi
Il rigo IC63, va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, determinano
la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai sog-
getti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato
l’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50
del Tuir, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi
rientranti nella propria attività professionale o artistica – ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (compresi quelli
sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del Tuir.
Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali, determinato a norma dell’articolo 12 del
D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l’ammontare delle retribu-
35
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
zioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IC63 va ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i
suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi va diminuito della quota
forfetariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini
IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopraindicate degli altri righi della sezione I.
Il rigo IC63 va utilizzato anche dai confidi, così come definiti dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi
del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell’articolo 10, comma 1.
In base alla risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2015, i confidi, che determinano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devono
applicare l’aliquota maggiorata prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 446.
2.3.8
Sezione VII
Valore della produzione netta
Nella presente sezione va operata la determinazione del valore della produzione netta.
Nel rigo IC64, va indicato il valore della produzione lorda pari a:
• la differenza tra la somma degli importi dei righi IC6 e IC52 e la somma degli importi dei righi IC14 e IC58, per i soggetti che com-
pilano la sezione I;
• la differenza tra la somma algebrica degli importi dei righi IC26, IC30, colonna 2, e IC52, e la somma degli importi dei righi IC27,
IC28, IC29, e IC58 per i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, che compilano la sezione II. Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4
del citato articolo 6, indicare la differenza tra la somma algebrica degli importi riportati nei righi IC17, IC20 e IC52, e la somma
degli importi dei righi IC28, IC29 e IC58;
• la differenza tra la somma algebrica degli importi dei righi IC6, IC17 e IC52, e la somma degli importi dei righi IC14 e IC58, per i
soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 6 che compilano la sezione I e II;
• la differenza tra la somma algebrica degli importi dei righi IC31, IC32, IC33, IC34, IC35, IC36 e IC52 e l’importo di rigo IC58, per la
Banca d’Italia e per l’Ufficio italiano dei cambi di cui al comma 7 dell’articolo 6;
• la differenza tra la somma algebrica degli importi dei righi IC37, IC38, IC40, IC42, e IC52 e la somma degli importi dei righi IC39,
IC41 e IC58, per i soggetti che compilano la sezione III;
• l’importo di rigo IC62, per i soggetti che compilano la sezione V.
• l’importo di rigo IC63, per i soggetti che compilano la sezione VI.
Nel rigo IC65, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all’estero, mediante stabile organizzazione,
da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del
presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell’articolo 4, comma 2, (illustrate a commento della Sezione
II del quadro IS) e si ottiene applicando al valore della produzione di cui al rigo IC64, il rapporto tra l’importo di colonna 1 e la somma
degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IS11 (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I o della Sezione V ovvero
per la Banca d’Italia e l’ufficio italiano dei cambi) o di rigo IS13 (per le banche) o di rigo IS14 (per le società e gli enti finanziari diversi
dalle banche) o di rigo IS15 (per le imprese di assicurazione). In caso di opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite
ai sensi dell’articolo 168-ter del Tuir, il valore della produzione netta derivante dalla stabile organizzazione esente, da scomputare dal
valore della produzione netta dell’impresa nel complesso, viene determinato in via analitica sulla base di un apposito rendiconto eco-
nomico e patrimoniale redatto secondo i principi di cui all’articolo 152, comma 2, del TUIR. In tale ipotesi non è richiesta la compila-
zione della sezione II del quadro IS (cfr. par. 13 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017).
Nel rigo IC66, vanno indicate le deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lett. a). Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei righi IS1
e IS4 della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IC67, va indicato l’ammontare della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-bis.1. Al riguardo si rinvia alle istruzioni del
rigo IS5 della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IC69, va indicato l’ammontare della deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato di cui all’articolo 11,
comma 4-octies. Al riguardo si rinvia alle istruzioni del rigo IS7, della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IC70, va indicato l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori e do-
centi che rientrano in Italia ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 78 del 2010, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma.
Tali redditi, infatti, ai sensi del citato articolo non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
36
Istruzioni per la compilazione
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Tale agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n.
717/2014 in materia di aiuti “de minimis” (art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017).
Il rigo IC71 è riservato alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle
quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il
costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della stessa legge impiegate nel periodo d’imposta.
Nel rigo IC72, va indicata la quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ; si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo
10 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, non è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive la quota del valore della pro-
duzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive e l’ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.
Il rigo IC73, va compilato dai soggetti che applicano i principi contabili internazionali e che riallineano, ai sensi dell’articolo 15 del
D.L. n. 185 del 2008 e ai sensi del decreto ministeriale del 30 luglio 2009 con il metodo del “saldo” globale di cui al comma 4 del-
l’articolo 15 del citato D.L. n. 185, le divergenze tra i valori di bilancio e i valori fiscali relativi a tutti gli elementi patrimoniali esistenti
all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali e/o successiva variazione degli stessi principi.
Nel predetto rigo, va indicata la quota della somma algebrica (negativa) delle differenze positive e negative risultante dall’apposito
prospetto del quadro RQ del modello REDDITI Società di capitali in cui è stato effettuato il riallineamento, deducibile dal valore della
produzione. Si precisa che ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno
2011 detto saldo negativo concorre, per quote costanti, alla formazione dell’imponibile dell’esercizio in cui è esercitata l’opzione per
il riallineamento e nei successivi fino ad un numero di periodi d’imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di
riallineamento. Resta fermo che se tale numero è inferiore a quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 4 del citato articolo 15 (5
esercizi), il saldo negativo concorre alla formazione dell’imponibile secondo le modalità indicate nel medesimo comma.
Nel rigo IC74, va indicato l’importo delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappre-
sentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di
legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità
agli scopi di tali consorzi. Tali somme sono deducibili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis.
Nel rigo IC75 va indicato l’importo dell’ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11, riferibile proporzionalmente al valore
della produzione di cui al rigo IC64 al netto degli importi dei righi da IC65 a IC74, e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta de-
duzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42, colonna 2. La ripartizione pro-
porzionale dell’ulteriore deduzione si effettua solo se sia il valore della produzione di cui al rigo IC64 al netto degli importi dei righi da
IC65 a IC74 che l’importo di cui al rigo IS42, colonna 2, sono di segno positivo.
Tale deduzione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, spetta a condizione che l’importo di rigo IC64, aumentato (o diminuito) della
quota del valore della produzione attribuita dai GEIE di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (e al netto degli importi dei righi da IC65 a IC74),
non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:
TABELLA DEDUZIONI
Base imponibile
Deduzione
fino a 180.759,91
oltre 180.759,91
oltre 180.839,91
oltre 180.919,91
8.000
6.000
4.000
2.000
e fino a 180.839,91
e fino a 180.919,91
e fino a 180.999,91
Ai sensi del comma 4-bis.2 dell’articolo 11, in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio
e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all’anno solare.
Nel rigo IC76 va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l’importo di rigo IC64 e la somma degli im-
porti dei righi da IC65 a IC75; nel caso in cui il risultato è negativo il presente rigo non va compilato.
37
Istruzioni per la compilazione
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2.4
QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI
2.4.1
Generalità
Il quadro IE va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all’anno
2022 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
• enti privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali ed enti pubblici non tenuti alla compilazione del quadro IK e del quadro IC;
• enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti che hanno esercitato nel territorio
dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa
o ufficio.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 12, il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base
di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le
medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
A tali fini, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 2, del TUIR.
Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata), l’oggetto principale dell’ente è determi-
nato in base all’attività effettivamente esercitata.
Ai fini della qualificazione dell’ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo
o nella legge.
Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non
commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire
quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo.
Pertanto, ancorché dichiari finalità non lucrative, l’ente è considerato commerciale se l’attività essenziale per la realizzazione degli
scopi tipici è di natura commerciale.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell’articolo 149
del Tuir, sulla base dell’attività effettivamente svolta.
Per gli enti non residenti, l’oggetto principale è in ogni caso determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato.
Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le amministrazioni della Ca-
mera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a sta-
tuto speciale non devono compilare il presente quadro. Tali soggetti devono compilare l’apposito quadro IK, anche nel caso in cui,
con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 2, per la determinazione
della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.
Il quadro IE è suddiviso in sei sezioni:
• la prima attiene all’indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione relativa all’attività
non commerciale;
• dalla seconda alla quinta sezione vanno indicati i componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della
determinazione del valore della produzione lorda relativa alle eventuali attività diverse da quella non commerciale. Nel caso in cui
siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività di alleva-
mento di animali), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispon-
denti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un’attività con quello negativo dell’altra at-
tività (cfr. circolare del 9 giugno 1998, n. 144, par. 4.2);
• la sesta sezione attiene alla determinazione del valore della produzione netta.
Nell’apposito rigo collocato all’inizio del presente quadro, vanno indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti
ai fini dell’applicazione degli ISA (vedi par. 2.1.6).
38
Istruzioni per la compilazione
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2.4.2
Sezione I
Attività non commerciale
La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all’attività non commerciale degli enti,
residenti e non residenti, non commerciali.
A tal fine vanno indicati:
• nel rigo IE1, le retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previ-
denziali determinato a norma dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 2 settem-
bre 1997, n. 314;
• nel rigo IE2, le somme e le indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Tuir,
escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato articolo 50. Si ricorda
che i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a
meno che non siano rese da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale.
Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso articolo 50 esenti dall’Irpef relative a borse
di studio o assegni;
• nel rigo IE3, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli corrisposti a fronte dell’assunzione di ob-
blighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del Tuir.
Se l’ente esercita anche attività considerate commerciali, l’ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti
righi deve essere ridotto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali.
Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell’importo for-
fetariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi
alle attività commerciali rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti
per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.
Nel rigo IE4, va indicato il valore della produzione pari alla somma degli importi dei righi da IE1 a IE3.
2.4.3
Sezione II
Attività commerciale
La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 10, agli effetti dell’IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell’IRES. In parti-
colare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del Tuir.
Ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell’articolo
2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di cor-
rispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o parteci-
panti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conse-
guentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il va-
lore della produzione.
Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e pre-
stazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 148, commi 3, 5 e seguenti, del Tuir.
Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica
l’articolo 10, comma 1, relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione
del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si ap-
plicano per tali attività i criteri di cui all’articolo 5.
Al riguardo, si precisa che ai sensi del comma 5 dell’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008 la disposizione di cui all’articolo 10, comma 8,
del D.Lgs. n. 460 del 1997, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Per le regole di determinazione del valore della produzione ai sensi dell’art. 5 si rinvia al paragrafo 2.1.3.
Per la compilazione dei righi della sezione II, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP.
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Istruzioni per la compilazione
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In particolare indicare:
• nel rigo IE6, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata;
• nel rigo IE7, l’importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore nega-
tivo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IE8, l’importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle
iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IE9, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
• nel rigo IE10, gli altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio;
• nel rigo IE11, il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IE6 a IE10;
• nel rigo IE12, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
• nel rigo IE13, i costi per servizi;
• nel rigo IE14, i costi per il godimento di beni di terzi;
• nel rigo IE15, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
• nel rigo IE16, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
• nel rigo IE17, l’importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di
valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
• nel rigo IE18, gli oneri diversi di gestione;
• nel rigo IE19, il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IE12 a IE18.
Nei righi da IE20 a IE26 vanno indicate le variazioni in aumento.
In particolare indicare:
• nel rigo IE20, i componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci
di conto economico rilevanti ai fini IRAP;
• nel rigo IE21, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria;
• nel rigo IE22, le perdite su crediti;
• nel rigo IE23, l’imposta municipale propria di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché l’imposta municipale immo-
biliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento;
• nel rigo IE25, le quote indeducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di av-
viamento. Tali quote, sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’im-
putazione a conto economico;
• nel rigo IE26, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice, da
indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
Per l’elenco delle altre variazioni in aumento, con i rispettivi codici, si rinvia al paragrafo 2.1.7.
Nella colonna 19 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.
• nel rigo IE27, il totale delle variazioni in aumento indicate nei righi da IE20 a IE26, colonna.
Nei righi da IE28 a IE30 vanno indicate le variazioni in diminuzione.
In particolare indicare:
• nel rigo IE28, i costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel
passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della
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Istruzioni per la compilazione
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base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, paragrafo 9.2). Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qua-
lora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi;
• nel rigo IE30, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice,
da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
Per l’elenco delle altre variazioni in diminuzione, con i rispettivi codici, si rinvia al paragrafo 2.1.7.
Nella colonna 37 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
• rigo IE31, il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IC28 a IE30, colonna 37.
Nel rigo IE32, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi IE11 e IE27 e la somma
degli importi dei righi IE19 e IE31.
2.4.4
Sezione III
Soggetti in regime forfetario
La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell’IRES di un regime forfetario di determinazione del reddito
(quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro
loco, le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 78 della
legge n. 413 del 1991, i soggetti che esercitano “altre attività agricole” di cui all’articolo 56-bis del Tuir, ecc.) e che si avvalgono della
facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 2. Tale previsione si rende applicabile
anche agli enti che, ai fini dell’IRES, si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 145 del Tuir.
Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d’impresa, forfetariamente deter-
minato, aumentato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.
A tal fine, indicare:
• nel rigo IE34, l’importo del reddito d’impresa determinato forfetariamente per il periodo 2022. Per i soggetti che determinano il
reddito in base al regime forfetario di cui al citato articolo 145 del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i divi-
dendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RG10 della dichiarazione dei redditi;
• nel rigo IE35, l’ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; l’ammontare dei compensi spettanti ai colla-
boratori coordinati e continuativi; l’ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli a
fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67, comma 1, lett l) del Tuir. Nel caso in cui
le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale se-
zione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato articolo 10, comma 2;
• nel rigo IE36, l’ammontare degli interessi passivi di competenza del 2022 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
Nel rigo IE37, va indicato il valore della produzione pari alla somma degli importi dei righi da IE34 a IE36.
2.4.5
Sezione IV
Imprese del settore agricolo
Questa sezione va compilata dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti del-
l’articolo 32 del Tuir secondo le disposizioni del successivo articolo 56, comma 5, dello stesso Tuir e da quelli che esercitano attività
di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413.
I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri
ordinari. In tal caso, per l’esercizio dell’opzione si rinvia alla sezione VII del quadro IS, rigo IS33.
Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l’attività di allevamento di animali e quella di agriturismo per la quale si avvalgono
del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività
che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in
tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IE50, colonna 1, il dato presente nel primo modulo
e nel rigo IE51, colonna 1, il dato presente nel secondo modulo.
Nel rigo IE39, va indicato l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’IVA.
41
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
Nel rigo IE40, va indicato l’ammontare degli acquisti soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base
a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari.
Nel rigo IE41, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l’importo di rigo IE39 e l’importo di rigo IE40.
2.4.6
Sezione V
Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni
La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e
10, comma 4, la base imponibile si determina sottraendo dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta i costi inerenti
all’attività sostenuti nello stesso periodo d’imposta, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi
passivi e le spese per il personale dipendente.
I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:
• rigo IE43, compensi derivanti dall’attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati ai righi RE2, RE3, RE4
e RE5, colonna 2, della dichiarazione dei redditi.
Nel presente rigo sono ricompresi gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA indicati nella colonna
2 dell’apposito rigo posto all’inizio del presente quadro;
• rigo IE44, costi inerenti all’attività esercitata. Indicare l’importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
– quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (importo di rigo RE7,
colonna 2, al netto dell’importo di colonna 1, della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE8, colonna 2, al netto del-
l’importo di colonna 1, della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);
– spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto
di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990 o dal il 1° gennaio 2007 ma entro il 31 dicembre 2009 o dal il 1°
gennaio 2014, l’importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari;
– compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della
dichiarazione dei redditi);
– spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
– spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza,
minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 3 dei righi RE15 e RE16, in colonna 4 del rigo RE17
e nei righi RE18 e RE19 colonna 4, al netto degli importi di colonne 1, 2 e 3, della dichiarazione dei redditi).
Nel rigo IE45, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l’importo di rigo IE43 e l’importo di rigo IE44.
2.4.7
Sezione VI
Valore della produzione netta
La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.
Ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio
dello Stato di attività produttive svolte anche all’estero, si rinvia alla sezione II del quadro IS.
Nei righi da IE47 a IE52, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
• in colonna 2, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all’estero, mediante stabile organizzazio-
ne, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza
del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell’articolo 4, comma 2, (illustrate a commento della Se-
zione II del quadro IS) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l’importo di colonna 1 e la somma degli im-
porti di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IS11. In caso di opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite ai sensi del-
l’articolo 168-ter del Tuir, il valore della produzione netta derivante dalla stabile organizzazione esente, da scomputare dal valore
della produzione netta dell’impresa nel complesso, viene determinato in via analitica sulla base di un apposito rendiconto econo-
42
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
mico e patrimoniale redatto secondo i principi di cui all’articolo 152, comma 2, del TUIR. In tale ipotesi non è richiesta la compila-
zione della sezione II del quadro IS (cfr. par. 13 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017);
• in colonna 3, la differenza tra l’ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.
Nel rigo IE53, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nella colonna 3 dei righi da IE47 a IE52.
Nel rigo IE54, vanno indicate le deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lett. a). Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei righi IS1
e IS4 della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IE55, va indicato l’ammontare della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-bis.1. Al riguardo si rinvia alle istruzioni del
rigo IS5 della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IE57, va indicato l’ammontare della deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato di cui all’articolo 11,
comma 4-octies. Al riguardo si rinvia alle istruzioni del rigo IS7, della sezione I “Deduzioni - articolo 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS.
Nel rigo IE58, va indicato l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di lavoro autonomo
dei ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 78 del 2010, allorché ricorrano le condizioni previste
dalla citata norma. Tale agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n.
1408/2013 e n. 717/2014 in materia di aiuti “de minimis” (art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017).
In particolare va indicato:
• l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori e docenti dai sostituti d’imposta
per lo svolgimento di attività di ricerca;
• la quota dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall’attività di ricerca e docenza corrispondente alla percentuale di partecipazione
del ricercatore e del docente associato all’associazione tra professionisti al netto della relativa quota di costi già dedotti nel rigo IE44.
Nel rigo IE59, va indicato l’importo delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappre-
sentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di
legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità
agli scopi di tali consorzi. Tali somme sono deducibili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis, inserito dall’articolo
1, comma 988, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nel rigo IE60 va indicato l’importo dell’ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11 riferibile proporzionalmente al valore
della produzione di cui al rigo IE53 (al netto degli importi dei righi da IE54 a IE59) e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta de-
duzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42, colonna 2. La ripartizione pro-
porzionale dell’ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IE53 (al netto degli importi dei righi da IE54 a IE59)
e IS42, colonna 2, sono di segno positivo.
Tale deduzione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, spetta a condizione che l’importo di rigo IE53 aumentato (o diminuito) della
quota del valore della produzione attribuita dai GEIE di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (e al netto degli importi dei righi da IE54 a IE59),
non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:
TABELLA DEDUZIONI
Base imponibile
Deduzione
fino a 180.759,91
oltre 180.759,91
oltre 180.839,91
oltre 180.919,91
8.000
6.000
4.000
2.000
e fino a 180.839,91
e fino a 180.919,91
e fino a 180.999,91
Ai sensi del comma 4-bis.2 dell’articolo 11, in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio
e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all’anno solare.
Nel rigo IE61 va indicato la differenza tra l’importo di rigo IE53 e la somma degli importi dei righi da IE54 a IE60, nel caso in cui il ri-
sultato è negativo il presente rigo non va compilato.
43
Istruzioni per la compilazione
IRAP 2023
2.5
QUADRO IK – AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI
2.5.1
Generalità
Il quadro IK va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la determinazione del valore della produzione relativo all’anno 2022
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Non rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in
regime di extraterritorialità.
Sono tenute a utilizzare il presente quadro le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le am-
ministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-
zioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati,
del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il quadro IC ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata
disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari, ora Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale).
I soggetti tenuti a presentare il quadro IK dovranno ripo