Formulaire Redditi SP 2023 Instructions Italie
Modèle de revenu 2023 - Impulsions de remplissage
Formulaires associés
- Formulaire Redditi SP 2023 Italie - Modèle Revenus personnes entreprise 2023
1. Le novità del modello
2. Compilazione del frontespizio
2
3
n PROSPETTI VARI
16. Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio
e fiscali - Operazioni straordinarie
115
119
123
n DETERMINAZIONE DEL REDDITO
3. Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG
4. Quadro RF - Reddito d’impresa in regime
di contabilità ordinaria
17. Quadro RP - Spese per le quali spetta
una detrazione d’imposta
18. Quadro RN - Redditi della società o associazione
da imputare ai soci o associati
12
13
5. Quadro RG - Reddito d’impresa
in regime di contabilità semplificata
6. Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni
7. Quadro RA - Redditi dei terreni
8. Quadro RB - Redditi dei fabbricati
9. Quadro RH - Redditi di partecipazione
in società di persone ed equiparate
10. Quadro RL - Altri redditi
11. Quadro RD - Reddito di allevamento
di animali e reddito derivante da produzione
di vegetali e da altre attività agricole
12. Quadro RJ - Determinazione della base
imponibile per alcune imprese marittime
19. Quadro RO - Elenco nominativo degli
amministratori e dei rappresentanti e dati relativi
ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite
20. Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri
RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari
21. Quadro RW - Investimenti all’estero e/o attività
estere di natura finanziaria-monitoraggio
22. Quadro AC - Comunicazione
dell’amministratore di condominio
23. Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati
non residenti (CFC)
24. Quadro TR - Imposizione in uscita e valori fiscali
in ingresso
25. Quadro OP - Comunicazione per i regimi opzionali
26. Quadro DI - Dichiarazione integrativa
27. Quadro RU - Crediti d’imposta
35
135
137
167
172
174
50
55
62
67
70
75
78
180
182
184
184
n DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE
13. Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria
14. Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione
separata, ad imposizione sostitutiva e proventi
di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni
15. Quadro RQ - Altre imposte
83
n VERSAMENTI
28. Quadro RX - Risultato della dichiarazione
245
249
97
102
n TABELLE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
ED EQUIPARATE – REDDITI SP
1. LE NOVITÀ DEL MODELLO
Le principali novità contenute nel modello SP2023 sono le seguenti:
• Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi. Nei quadri RF e RG sono
state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a
9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi de-
rivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero loca-
lizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197).
• Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti. Nel quadro RF è stata prevista una
variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente
o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di
entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o
indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel
periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro RQ è stata prevista una
nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle im-
poste sui redditi al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito (art. 1, commi da 87 a
95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Cessione o rimborso di quote o azioni di OICR. Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXVI per
consentire al contribuente di esercitare l’opzione affinché i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso
di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati, assogget-
tando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di
acquisto o di sottoscrizione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112 e 113,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT è stata prevista la nuova sezione II-
B che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per
dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-se-
xies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella
misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Valutazione delle cripto-attività. Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in au-
mento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano
dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’impu-
tazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII)
sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e
7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle par-
tecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sui predetti
valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, comma
108, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Fondazioni “ITS Academy”. Nel rigo RN26 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito d’im-
posta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le do-
nazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all’incremento del
patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99).
• Social bonus. Nel rigo RN25 è stato previsto il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali
in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni
mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da
questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non com-
merciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
• Società in perdita sistematica. Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della di-
sciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-
legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73).
• Superbonus. I quadri RP e RN sono stati aggiornati, con riferimento alle spese per l’efficientamento energe-
tico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l’anno 2023
(art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto leg-
ge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
• Spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nel quadro RP sono state introdotte le “Spese per
interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” (art. 1, comma 365, del-
la legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Nuovi Crediti d’imposta per le imprese. Nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli
importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano le
agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggior-
nate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e
Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU,
inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più ma-
turabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificata-
mente indicati.
2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Il frontespizio del modello REDDITI SP si compone di due facciate:
• la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regola-
mento UE 2016/679;
• la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o associazione
e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della
dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno dell’incaricato
alla presentazione telematica della dichiarazione.
2.1 TIPO DI DICHIARAZIONE
La casella relativa al quadro RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2022 sono stati effettuati e detenuti
investimenti o attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presen-
tazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche
esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2022 sulla base del comportamento concludente previsto dal
d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro VO conte-
nuto nella dichiarazione IVA/2023 relativa all’anno 2022.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad effettuare la
comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal
condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono:
• barrare la casella “ISA”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
ATTENZIONE
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività
di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità
fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello,
che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2023, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti
ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici stessi.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017,
così come convertito dalla legge n. 96 del 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
L’elenco dei codici attività per i quali sono approvati gli ISA è allegato alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o in-
tegrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue
parti, barrando la casella “Correttiva nei termini“.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o
per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento
della maggiore imposta eventualmente dovuta.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo
del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto al-
l’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso,
ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa pre-
sentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione com-
pleta di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la di-
chiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le di-
chiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
• il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omis-
sioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, co-
munque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 472 del 1997;
• il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle
comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del con-
tribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente
o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della pro-
duzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche
qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori
od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al
comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di cor-
rezione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore
sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di impo-
sta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione re-
lativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal
minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
4
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi pre-
vista dall’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di
rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso
stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla sca-
denza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del citato d.P.R. n. 322
del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichia-
razione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, con-
tenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata
la casella “Dichiarazione integrativa”.
3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione
di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d’imposta successivo.
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito
per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a
seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono indicare nella casella il codice
desunto dalla tabella “Eventi eccezionali”.
TABELLA EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di
natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:
CODICE
1
DESCRIZIONE
VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque econo-
mica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estor-
siva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili
o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per
il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’articolo 20,
comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di sca-
denza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguen-
te ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
2
SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 26 NOVEMBRE 2022, VERIFICATISI NEL TER-
RITORIO DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E DI LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA
Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la sede legale o la sede operativa nel
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi
eccezionali
verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo 1 del Decreto-legge del
3 dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti
dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
99
SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 99.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più prov-
vedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento
del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
2.2 SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE
Ragione sociale
Va indicata la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo.
La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve
essere indicata in forma contratta.
Codice fiscale
In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società
fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione in relazione al periodo
d’imposta intercorrente tra la data d’inizio del periodo e la data dell’operazione straordinaria.
ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanzia-
ria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.
Partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.
Data di efficacia giuridica fusione/scissione
Deve essere indicata, nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio
compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la data di
efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti
fiscali dell’operazione straordinaria.
Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.
TABELLA A
STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE ALL’ATTO
CODICE
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1
2
3
4
Soggetto in normale attività
Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa
Soggetto estinto
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
TABELLA B
CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
Soggetti residenti
1
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’albo nazionale delle società cooperative
Altre società cooperative
Mutue assicuratrici
Consorzi con personalità giuridica
Associazioni riconosciute
Fondazioni
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Altri enti ed istituti con personalità giuridica
Consorzi senza personalità giuridica
Associazioni non riconosciute e comitati
6
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse le comunioni)
Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici
Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
Opere pie e società di mutuo soccorso
Enti ospedalieri
Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede
dell’amministrazione od oggetto principale in Italia
23
24
25
26
27
28
29
50
Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazione fra artisti e professionisti
Aziende coniugali
GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
Condomìni
Depositi I.V.A.
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
Trust
Amministrazioni pubbliche
Fondazioni bancarie
Società europea
Società cooperativa europea
Rete di imprese
Gruppo IVA
Soggetti non residenti
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Società semplici, irregolari e di fatto
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazioni fra professionisti
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Consorzi
Altri enti ed istituti
Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
Fondazioni
Opere pie e società di mutuo soccorso
Altre organizzazioni di persone e di beni
Trust
GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
TABELLA C
CODICE SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA
CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1
2
3
Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
Periodi d’imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale
o di messa in liquidazione
Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
4
5
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società
non soggetta ad IRES o viceversa
6
Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data
di messa in liquidazione
7
8
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società in nome collettivo o società
in accomandita semplice a società semplice
7
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Fusione – Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali
recapiti, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su sca-
denze, novità, adempimenti e servizi offerti.
2.3 RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all’atto della
presentazione della dichiarazione del rappresentante della società o associazione firmatario della dichiara-
zione. Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione
avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1
2
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, Curatore dell’eredità giacente, amministra-
tore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora con-
cepito e amministratore di sostegno
3
4
5
Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia
giudiziaria),
ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6
7
8
9
Rappresentante fiscale di soggetto non residente
Erede
Liquidatore (liquidazione volontaria)
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a se-
guito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario
d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte
sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società
risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma
3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzio-
nale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
La data di decorrenza della carica va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella di-
chiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contri-
buente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società o ente dichiarante”, indi-
cando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la so-
cietà dichiarante e il contribuente.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati re-
lativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO, sezione I.
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2.4 ALTRI DATI
Soggetti grandi contribuenti
La casella deve essere barrata dall’impresa con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come
previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (comma 10, art. 27, de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Canone Rai
La casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pub-
blici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3
qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.
Impresa sociale
La casella deve essere barrata dall’impresa sociale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Alle imprese sociali
non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 della legge n. 724 del 1994) e agli
indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).
Art. 32-quater DL 124/2019
La casella deve essere barrata dalla società semplice che ha percepito nel corso del 2022 utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR, dalle
società e dagli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo testo unico, non dichiarati nel quadro
RL della presente dichiarazione in quanto si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con con-
seguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019).
Situazioni particolari
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indi-
cando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblica-
zione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con cir-
colare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione parti-
colare.
2.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
L’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma
5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria
invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai
sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il
contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della tra-
smissione telematica della propria dichiarazione, barrando la casella “Invio avviso telematico controllo au-
tomatizzato dichiarazione all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso te-
lematico controllo automatizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA”.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo
domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte
non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme
dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo gior-
no successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
9
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3. della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della
propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014).
Il contribuente effettua tale scelta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Rice-
zione altre comunicazioni telematiche” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel “Cas-
setto fiscale”, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale ciascun
utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.
4. dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei
presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi
rientranti nel Superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale
data.
La casella non va compilata nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato
al C.A.F. o al professionista”.
Firma del dichiarante
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o asso-
ciazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante
negoziale.
2.6 VISTO DI CONFORMITÀ
Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso
CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che at-
testa il rilascio del visto di conformità.
Attenzione
Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente
rilasciato nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati te-
nuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto per-
sona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’as-
sociazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la
dichiarazione in via telematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la so-
cietà partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via te-
lematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale
(RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fi-
scale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di ser-
vizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via
telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato
con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in
via telematica.
In merito al punto 3) , il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto in-
caricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti
e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, com-
ma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del ca-
pitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, com-
ma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui
il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto in-
caricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società
partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e
quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma
3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministra-
zione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R.
n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi de-
legato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati al-
l’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato
che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da asso-
ciazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241
del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dal-
le predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui
almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del
menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett.
c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità
risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso
è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999,
di seguito indicate:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da asso-
ciazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate
per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).
2.7 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
L’art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei
contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certifica-
zione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al
professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
• riportare il proprio codice fiscale;
• indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del D.M. 31
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maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle
scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del pro-
fessionista che rilascia la certificazione tributaria;
• apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 241/97.
2.8 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presen-
ta la dichiarazione in via telematica.
L’incaricato deve:
• indicare il proprio codice fiscale;
• riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione
è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi ef-
fettua l’invio;
• barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti
la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichia-
razione;
• barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente
di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati;
• riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero
dell’impegno cumulativo;
• apporre la firma.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comuni-
cazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della di-
chiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG
3.1 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 così come convertito dalla
legge n. 96 del 2017, sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnova-
mento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi im-
ponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti
e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della ge-
stione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di af-
fidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.
Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare
nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP ed, in termini di maggior
volume di affari, ai fini IVA.
È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano correlati ai diversi li-
velli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA i seguenti benefici premiali:
1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non su-
periore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore
a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724;
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di de-
cadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’IVA;
6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile
non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affida-
bilità fiscale (vedi quanto previsto al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con-
vertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché ai singoli decreti ministeriali di approvazione degli indici)
devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) o
di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569. Ai fini del riscontro
delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli indici individuate al punto 3, si evidenza che
i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere som-
mati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di appro-
vazione degli indici e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”;
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;
5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi conta-
bili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale,
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammon-
tare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di im-
presa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Euro-
pea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario
ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subor-
dinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di
cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subor-
dinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di
cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi;
12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice
attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice
attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;
14 – soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo
V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in tale caso deve, comun-
que, essere compilato il Modello ISA);
15 – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 (in tale caso deve, comunque,
essere compilato il Modello ISA).
4. QUADRO RF - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA
4.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone obbligate alla tenuta della contabilità or-
dinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi
dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendente-
mente dall’attività svolta. I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare
la casella “Artigiani”. Le società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del
1991, devono barrare la casella “Attività di agriturismo”.
Le società che esercitano anche attività di enoturismo ai sensi dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del
1991, devono barrare la casella “Attività di enoturismo e/o oleoturismo”.
Le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adottano il regime di
cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “Società agricola com-
ma 1093”.
Le società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, devono
barrare la casella “Impresa agricola comma 1094”.
I soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423 devono barrare la casella “Energia
da fonti rinnovabili”.
ATTENZIONE
I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato”
del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella
codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridi-
ca, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui
all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RF1, colonna 1, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella
dei codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella se-
zione “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all’attività prevalente sotto il profilo
dell’entità dei ricavi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
Nel rigo RF2 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al decreto
ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”).
Adozione dei Principi contabili internazionali
In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ai sensi dell’art. 13, commi 2,
3 e 4 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fun-
gibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR e delle opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale (criterio del costo), di cui all’abrogato comma 5 dell’art. 93 del TUIR, passando a quelli previsti
dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione
attraverso l’esercizio di apposite opzioni nella dichiarazione dei redditi.
Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2009, n. 48, ha stabilito le disposizioni di attuazione e di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1.
In particolare, i criteri di neutralità previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 rilevano anche
in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del
predetto art. 13, le disposizioni dell’art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, rispetto ai valori e
alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a partire da un esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e
62, della legge n. 244 del 2007, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, ai sensi
dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2009, continuano ad essere
assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e
imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni
temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili
internazionali.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 sono state definite le disposi-
zioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adottati con regolamento UE entrato in vigore
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del red-
dito d’impresa, previste dall’art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018 sono state dettate le disposizioni di
revisione del predetto decreto ministeriale, emanate ai sensi dell’art. 13-bis, comma 11, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19.
Nel rigo RF3 la casella 1 va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d’esercizio adottano i prin-
cipi contabili internazionali. La casella 2 va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare
ad adottare ai soli fini fiscali i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR;
si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di
imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo
che intercorre dalla costituzione. La casella 3 va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di con-
tinuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione
nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si pre-
cisa che le opzioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili.
Ai sensi dell’art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, comma 1,
lett. a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilan-
cio, dalle imprese ivi richiamate, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gas-
sosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. Tale disposizione si applica anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e anche a quelli che ab-
biano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’art. 13, comma 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento
ai dati esposti nel quadro RV, Sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di
quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF54; in caso con-
trario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF13.
4.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da in-
dicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’appli-
cazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
L’art. 83 del TUIR prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione
del bilancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della sezione I, capo II, titolo II del TUIR,
i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi conta-
bili.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR per ogni singola stabile organizzazione
(“branch”) vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri det-
tati dall’art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia di
reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita
della branch esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del pre-
sente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla
perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La perdita fiscale della branch va sommata al reddito imponibile o
sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte
le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in di-
minuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.
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Si ricorda che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso in cui l’impresa transiti dal regime
di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già con-
corso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa
adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Inoltre, nella pre-
detta ipotesi le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione
delle regole del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita
dal regime semplificato. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effet-
tuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole
di competenza previste dal TUIR (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
Componenti positivi extracontabili
L’art. 109, comma 4, lett. b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate
dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in
caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti
massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a con-
dizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un ap-
posito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra
valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, com-
ma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre
nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli ac-
cantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finan-
ziaria di cui all’art. 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanzia-
ria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quar-
to e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2007.
A tal fine nel rigo RF6 sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle predette eccedenze.
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affrancamento della
stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del
2007. In tal caso, l’importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i “de-
crementi” nel presente rigo.
Nel rigo RF6 vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) mi-
nusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett.
b), quarto periodo, del TUIR, nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 3, let-
tera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di
tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa) e la parte di tale importo riferibile, rispettiva-
mente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e agli accan-
tonamenti in colonna 3.
Variazioni in aumento
Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le
plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono rea-
lizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costi-
tuiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali
negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei succes-
sivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costi-
tuite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare su-
periore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel
rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compi-
lando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS. In particolare,
nella colonna 1 del rigo RS7 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze e nella colonna 2 l’importo
complessivo delle sopravvenienze; nel successivo rigo RS8 va indicato l’importo corrispondente alla quota co-
stante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2,
per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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nel rigo RS7 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto e una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7,
colonna 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS8 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio,
delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti pe-
riodi d’imposta.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all’art. 86, comma
1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato
per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta pre-
cedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio. In tal caso,
le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputa-
zione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione.
Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura
conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell’art.
85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adot-
tato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente,
in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle so-
pravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS9 del predetto prospetto, va indi-
cato nel rigo RF35 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS10 del prospetto stesso, va indicato
nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo
di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.
Il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito
per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato:
– dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 155 del TUIR
(“tonnage tax”), qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tal caso,
nel rigo va riportato l’importo risultante dal rigo RJ15, colonna 2, del quadro RJ. L’eventuale perdita va
esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzione per la “ton-
nage tax” è necessario depurare l’utile d’esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella
determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 52 nell’apposito campo,
va riportata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione se-
parata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili,
determinata nel rigo RJ18, colonna 3. Inoltre, nel rigo RF55, indicando il codice 52 nell’apposito campo,
va riportato l’ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente;
– dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adottano il regime
di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società de-
vono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati
con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55;
– dalle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del
2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con
l’esercizio dell’attività. I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati con il codice 8, rispettivamente, nei ri-
ghi RF31 e RF55;
– dai soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che de-
terminano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. A tal fine,
nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività
agrituristica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi
RF11 e RF55, utilizzando il codice 9;
– dai soggetti che esercitano attività di enoturismo ai sensi dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n.
413 del 1991. A tal fine, nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti
con l’esercizio dell’attività enoturistica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indi-
cati, rispettivamente, nei righi RF11 e RF55, utilizzando il codice 9;
– dai soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinno-
vabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005,
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n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423. A tal fine, nel presente
rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette
a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile al-
la valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I costi ed i ricavi dell’attività
vanno indicati con il codice 42, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55.
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo
le risultanze catastali per quelli situati nel territorio dello Stato e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR,
per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto
del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito
relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione
ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordina-
ria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari
al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Inoltre, il reddito derivante
dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in mi-
sura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento,
ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento.
Pertanto, nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo
RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, te-
nendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10
va indicato l’intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice 29.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decre-
to-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80). Ai sensi
del comma 5-bis dell’art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014 (introdotto dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 133
del 2014), la medesima agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di trasferi-
mento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati succes-
sivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10 va indicato l’intero am-
montare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.
I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostru-
zione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (art. 48, comma 16, del
citato decreto-legge n. 189 del 2016).
Nel rigo RF12, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, com-
prensivo dell’importo di colonna 1, nel caso in cui la società si avvalga delle disposizioni che consentono di in-
dicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rile-
vanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo
di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del
24 aprile 2017. L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1. L’im-
porto degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del qua-
dro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale ”.
Nel rigo RF13 va indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il
reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non imputate al conto economico ovvero
imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della
differenza. Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR è fatto obbligo di predisporre
e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del con-
tratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base
per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio-
nali, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), operata in base alla corretta ap-
plicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.
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Nel rigo RF14 vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell’eser-
cizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso eser-
cizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d’imposta
di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).
Nel rigo RF15, colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 61 del
TUIR; in colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi inde-
ducibili (ad esempio, gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art.
109, comma 7, del TUIR o gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai
sensi dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il
pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale
propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a
conto economico. Nel rigo RF55 va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal
reddito d’impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il me-
desimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di rav-
vedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della di-
chiarazione o di attività di accertamento (si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile
2009 e n. 8 del 3 aprile 2013). Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, l’imposta municipale
propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economi-
co, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett.:
– h) se di importo non superiore a euro 30.000;
– m);
– m-bis);
– n);
– o);
– o-ter).
In questa colonna deve essere indicato anche l’ammontare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100, com-
ma 2, lett. f) che danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le ero-
gazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d’impo-
sta “Art bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili.
In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad opere o servizi –
forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti,
volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1, del TUIR. In
tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo inde-
terminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo
deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR.
Per entrambe le categorie di spesa indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille
dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RF18 va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base
agli artt. 94 e 101 del TUIR nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, di-
verse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR o non ancora deducibili e/o l’eccedenza di quelle
contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni.
Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa sono indeducibili.
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate a norma dell’art. 101 del TUIR,
sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87
del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.
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Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1,
lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lett. c) e d)
del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applica il comma 3
dell’art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni individuati
nelle lett. c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bi-
lancio; per questi soggetti si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quel-
li detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell’art. 85 del TUIR).
La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenute nell’art.
110, comma 1-bis, del TUIR.
Ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo art. 109
non si applicano ai predetti soggetti, ad eccezione del caso di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.
Nel rigo RF20 va indicata la quota indeducibile:
– delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, del
TUIR;
– delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
– della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione
del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede l’in-
deducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, ecce-
denti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla
parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1997.
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci
da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo.
Per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali le quote di ammorta-
mento del costo dell’avviamento e dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciot-
tesimo del costo, a prescindere dall’imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell’art. 103, del TUIR).
In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che
eccede l’importo deducibile ai sensi dell’art. 104 del TUIR e in colonna 3, va indicato l’ammontare degli am-
mortamenti indeducibili, comprensivi degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF23 va indicato l’ammontare:
– in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, di-
verse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR;
– in colonna 2, delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR, diverse dalle precedenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre
2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spe-
se relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come
spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi
ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal
caso occorre riportare l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel
quadro RS, rigo RS26;
– in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri
esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR.
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Nel rigo RF24 va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasfor-
mazione, eccedente ai sensi dell’art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta;
l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse
imputabili al reddito dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6 nell’apposito campo.
Nel rigo RF25 va indicato:
– in colonna 1, l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai
sensi dell’art. 105 del TUIR;
– in colonna 2, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto
all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR;
– in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107
del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF27 va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi pas-
sivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109,
comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, le spese e gli altri compo-
nenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili
in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determi-
nazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’am-
montare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell’applicazione di detto secondo periodo, non rile-
vano le plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR.
Nel rigo RF28 vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche
sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora
il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il
cambio di chiusura dell’esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello
fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va altresì indicato,
all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello
fiscale.
Nel rigo RF30 va indicato:
– in colonna 1, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei
beni fungibili;
– in colonna 2, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione
delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
– in colonna 3, oltre agli importi delle colonne 1 e 2, l’ammontare complessivo di tutti i componenti positivi
imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in applicazione dei principi contabili internazio-
nali (si vedano il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, e il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a
patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 8 giugno 2011.
Nel rigo RF31 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’im-
porto. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, la quota pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente parteci-
pato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi
formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero la quota pari al 58,14 per
cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017), qualora im-
putati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui al-
l’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-qua-
ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per
una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito im-
putato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime
precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo). Resta fermo il re-
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gime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a re-
gime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni
in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019,
deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina pre-
vigente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;
– codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art. 95, comma
3, del TUIR;
– codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al
funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
– codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o
familiare del socio nonché a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (non si considerano destinati a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da even-
ti di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fonda-
zioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le pro-
vince italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, per quelli relativi ad altri Stati ( si veda l’art. 27, commi 2
e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
– codice 6, l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Grup-
po europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile
organizzazione;
– codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti
rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle en-
trate n. 34 del 20 ottobre 2022);
– codice 8, l’ammontare dei costi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legi-
slativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano
esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1,
commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;
– codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’im-
posta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008;
– codice 11, l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter
dell’art. 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a
quello dell’opzione prevista nel medesimo comma 2-ter;
– codice 13, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi
degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in mi-
sura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
– codice 14, la remunerazione corrisposta in dipendenza dei contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b)
del TUIR;
– codice 15, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei
beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale
anche nell’ipotesi di cui all’art. 160, comma 2, del TUIR;
– codice 16, l’80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche at-
traverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l’intero ammontare degli oneri
sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto
ad uso farmaceutico;
– codice 17, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compi-
mento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);
– codice 18, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte del-
l’associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi dell’art. 99, comma 3, del TUIR;
– codice 24, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cen-
to degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione
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imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
– codice 25, l’ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell’art.
13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e
di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l’ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall’eli-
minazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti. Resta ferma l’indedu-
cibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa so-
pravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che la suddetta rilevanza può riguardare anche
l’ipotesi di eliminazione di fondi per rischi e oneri diversi da quelli espressamente menzionati nel citato art.
13, comma 6;
– codice 29, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio occasionale di im-
barcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art.
49-bis del decreto legislativo 18 giugno 2005, n. 171;
– codice 30, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a
un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utiliz-
zata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
– codice 31, l’ammontare delle riserve iscritte in bilancio nell’ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi
a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazio-
nali IAS/IFRS, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giu-
gno 2011;
– codice 32, l’intero importo della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto della società ri-
levante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate
in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55
“Altre variazioni in diminuzione” con l’apposito codice identificativo (si veda l’art. 2, comma 2, del decre-
to-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27);
– codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs.
4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure
indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, di-
verso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al
5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
– codice 34, i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari per un corrispet-
tivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai
sensi dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 15 giu-
gno 2012);
– codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7,
del TUIR (per l’ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 “Altre variazioni
in diminuzione”);
– codice 39, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento al-
l’estero;
– codice 41, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto
all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR;
– codice 42, l’ammontare dei costi dell’attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
– codice 43, l’ammontare degli utili provenienti da imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o ter-
ritori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qua-
lora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6
dell’art. 167 del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei
limiti di tali utili;
– codice 44, la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti
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esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di
cui all’art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art.
47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, sempreché gli stessi utili non siano già stati
imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’art. 167 del TUIR.
Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2007 ovvero al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero al
58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
– codice 45, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se nega-
tiva, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano
le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del citato
art. 167;
– codice 46, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’appli-
cazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati
nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
– codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle tran-
sazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli
utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;
– codice 51, la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni ai sensi dell’art. 1, commi
da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– codice 52, la somma dei costi specificamente inerenti all’attività in regime di “tonnage tax”;
– codice 56, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch
(si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 57, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa
madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 58, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa ma-
dre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al va-
lore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle
funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ago-
sto 2017);
– codice 59, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR, pagati ai soci di casa madre (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte
qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo
oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art.
7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96);
– codice 63, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in pe-
riodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevo-
lazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale
si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accre-
scimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
– codice 66, l’importo delle riserve in sospensione d’imposta, da assoggettare a tassazione nell’ipotesi di cui
all’art. 166, comma 5, del TUIR (cfr. istruzioni al quadro TR);
– codice 67, per i soggetti che non hanno effettuato l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-leg-
ge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico, non dedu-
cibile nel presente periodo d’imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
– codice 68, la variazione in aumento in applicazione dell’art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma
3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
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– codice 69, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’art.
110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal
comma 8-ter del medesimo art. 110;
– codice 70, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecu-
zione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali non-
ché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110,
commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi deri-
vanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR. L’ammon-
tare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo);
– codice 71, i componenti negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura
del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
– codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
Nella colonna 55 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF32 va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati
nei righi da RF7 a RF31.
Nel rigo RF36 va indicato l’importo degli utili distribuiti nonché delle eventuali riprese di valore delle parte-
cipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel ter-
ritorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione.
Nel rigo RF37 va indicata l’eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente nel quadro
RJ, indicata nel rigo RJ15, colonna 2.
Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati
in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi che sono deducibili indipendentemente dalla loro
imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo
d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati a conto economico in un esercizio precedente.
Nel rigo RF43 va indicato:
• in colonna 1 il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a sommini-
strazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma
3 dell’art. 95 del TUIR;
• in colonna 2 le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compren-
sivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato
comma 2; le predette spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti
di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza
sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere por-
tate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo;
in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi
d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS26 del modello REDDITI SP
2022), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limiti stabiliti dal medesimo art. 108, comma
2, del TUIR.
Nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate
in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente
afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR)
e l’importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non
qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la
quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR. Nella presente colonna, inoltre, va indicata la
quota delle spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sostenute fino all’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2015, deducibile nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
ai sensi dell’art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Nel rigo RF44 vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91, comma 1, lett.
a) e b), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
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Nel rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi, derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto
forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio
di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di
chiusura dell’esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei
crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all’atto del
realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente:
– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale
e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del
capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della
partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo);
– delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del
TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. b),
del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ab-
bia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 1.
Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR, che ne prevede l’esenzione in mi-
sura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF47, colonna 2, va indicato il 60 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qualora si tratti di
utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero il 41,86 per cento, qualora si tratti di utili o
remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art.
1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017):
– degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73
del TUIR;
– degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
– delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche
nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liqui-
dazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressen-
za allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
– degli utili e delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi provenienti da soggetti diversi da quelli
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al-
l’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato a seguito di istanza di
interpello, di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, del TUIR, che dalle partecipazioni non consegua l’ef-
fetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della par-
tecipazione. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di con-
trollo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR in società residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti
di tali utili. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica al verificarsi della condizione pre-
vista dall’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
– degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a
regime privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il con-
tribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta fa-
vorevole; tale importo va indicato anche in colonna 1.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro
intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti.
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Nel rigo RF48 va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a concor-
renza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell’art. 167, comma 10, del TUIR,
e dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
decreto ministeriale n. 268 del 2006. In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla branch derivanti
da partecipazioni detenute in società ed enti localizzati in regimi fiscali privilegiati relativi ai redditi assog-
gettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia di utili
provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato contenute nel punto 8.6 del provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.
Nel rigo RF50, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da co-
pyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e in-
formazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, “Patent box”), pari al 50 per cento.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le
opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è pre-
sentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi
tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del
d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a
favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3 va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decre-
to-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’at-
tività ispettiva di cui all’art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi
1 e 2 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
L’efficacia della disposizione di colonna 4 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
In colonna 5, va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro in-
ternazionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla leg-
ge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclu-
sivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività
assimilate di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dal-
l’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo
nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Nel caso in cui in tale reddito
sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizio-
ni di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’op-
zione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza
del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 6.
Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza
e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 5. Per-
tanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le
stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, il risparmio d’imposta da indicare
nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.
In colonna 7 va indicato:
– l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56
per cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca
mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto legge n. 457 del 1997;
– il 64 per cento, pari all’80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca
costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre
2008, n. 203;
– l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali
complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in
base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque rea-
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lizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3, della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488);
In colonna 8, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 7.
Nel rigo RF53, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati diret-
tamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in applicazione dei principi contabili internazionali (si vedano
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, e il decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze dell’8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscal-
mente rilevanti ai sensi dell’art. 4 del d.m. 8 giugno 2011. In colonna 1, vanno evidenziati i componenti im-
putati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi
in colonna 2.
Nel rigo RF54, qualora siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. 28 febbraio
2005, n. 38, per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati di cui al quadro RV,
Sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve
essere indicata nel presente rigo.
Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che acco-
glie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, l’importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d’imposta og-
getto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
– codice 2, l’importo delle minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali
alla produzione del reddito delle società agricole che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1093,
della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione;
– codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono
dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
– codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche com-
plementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai
fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la
parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fon-
do risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
– codice 5, l’importo delle somme distribuite da trust;
– codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
– codice 8, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legi-
slativo 29 marzo 2004, n. 99, ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto di fabbricati
ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole qualora marginali
rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata, e l’ammontare dei ricavi delle so-
cietà di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla ma-
nipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n.
296 del 2006;
– codice 9, l’importo dei ricavi dell’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo;
– codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l’ammontare degli acconti de-
ducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
– codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett.
b), del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
– codice 15, l’importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte ecce-
dente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR che risultano iscritti in bilancio a
valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi vanno indicati nel quadro RV, Sezione I;
– codice 16, l’importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell’art.
101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore,
tenendo conto in tal caso della differenza. Ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR, in deroga
al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione
dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell’art. 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR;
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– codice 17, l’importo deducibile nel presente periodo d’imposta in relazione ai marchi, all’avviamento e
agli altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi con-
tabili internazionali (art. 10 del decreto ministeriale 8 giugno 2011);
– codice 21, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei
beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale
anche nell’ipotesi di cui all’art. 160, comma 2, del TUIR;
– codice 22, l’ammontare che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005, in sede
di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall’eliminazione nell’attivo patrimoniale
di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri ap-
plicabili negli esercizi precedenti;
– codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
– codice 28, l’importo della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n.
183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
– codice 29, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o
per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato pree-
sistente di alloggio sociale. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea
(art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n. 80);
– codice 30, l’importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto
della società, di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni e le quote delle spese conta-
bilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;
– codice 31, l’importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero
(art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni im-
mobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora
il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in mi-
sura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
– codice 32, l’ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle
misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per tra-
sparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
– codice 33, l’importo dell’IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e as-
similato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-
octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichia-
razione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’im-
presa. Al fine di determinare l’ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo
RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal co-
dice 12 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
– codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del
TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta. Per i contratti di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l’impresa utilizzatrice che imputa
a conto economico i canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del
periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012
e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
• per un periodo non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l’applicazione
della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 di-
cembre 2013;
• per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2014;
– codice 38, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione:
• imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
• imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190, e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
• imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decre-
to-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34).
– codice 40, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevo-
lazione “Patent box” (di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che non con-
corre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione
dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello
nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali (di cui al
citato comma 39);
– codice 41, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva,
dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni
di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
– codice 42, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria dei soggetti che esercitano attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
– codice 43, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese auto-
rizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno
del comune in cui ha sede l’impresa;
– codice 44, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del
TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personal-
mente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
– codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle tran-
sazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli
utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;
– codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),
del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggio-
rato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione
del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli
altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 di-
cembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il re-
lativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 51, la plusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni ai sensi dell’art. 1, commi da
100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– codice 52, la somma dei ricavi specificamente inerenti all’attività in regime di “tonnage tax”;
– codice 53, l’ammontare delle sopravvenienze attive riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai
soggetti sottoposti alle procedure elencate al comma 3-bis dell’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelli pro-
venienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Tali di-
sposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle pre-
dette procedure;
– codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e di-
gitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizio-
ne che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del
150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla
citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acqui-
sizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Si
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considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-
computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B della citata legge n. 232 del 2016, limitatamente alla
quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa
(comma 229 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 57, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle di-
sposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27
dicembre 2017, n. 205);
– codice 58, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 59, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati
entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 di-
cembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-
sura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, com-
ma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 60, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa
madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 61, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa ma-
dre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al va-
lore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle
funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ago-
sto 2017);
– codice 62, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti, nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 63, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch
(si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 64, l’importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione
per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresen-
tativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 5, comma 4,
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011);
– codice 67, l’ammontare dei proventi non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44
del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del
2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le proce-
dure previste dall’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
– codice 70, l’agevolazione prevista per le imprese sociali dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L’efficacia
della disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commis-
sione europea;
– codice 71, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipen-
dentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o ti-
tolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano
subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono con-
cesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mi-
nimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
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«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
– codice 75, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1,
comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli in-
vestimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella mi-
sura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione
del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La
maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 76, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 77, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L’efficacia
della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della
Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
– codice 79, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre
2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti com-
plessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e
art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
– codice 80, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia
optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determina-
zione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge
n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
– codice 81, per i soggetti che, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31
dicembre 2023, non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e imma-
teriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del
2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti pre-
visti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– codice 82, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi al-
l’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai
soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
– codice 85, la variazione in diminuzione in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e
art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
– codice 86, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software pro-
tetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamen-
te o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per
cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali
rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui
l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spe-
se sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione imma-
teriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
– codice 89, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale minusvalenza è
deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo RF31 codice 69, in quote
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costanti per il residuo periodo di ammortamento. In tal caso, va indicato l’importo della quota costante del-
la minusvalenza;
– codice 91, gli utili e le riserve di utile esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante resi-
dente o localizzato nel territorio dello Stato per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 1, comma
88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– codice 92, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti ne-
gativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
– codice 93, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31, qua-
lora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un ef-
fettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del
TUIR);
– codice 94, i componenti positivi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del
periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
– codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
Nella colonna 55 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indi-
cati nei righi da RF34 a RF55.
Nel rigo RF57, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:
RF4 (o – RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 – RF56
Nel rigo RF58, colonna 2, va indicato, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio
dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti con stabile organizzazione, il reddito imputato alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR,
ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1 va indicato il reddito minimo deri-
vante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, già ricompreso in colonna 2.
Nel rigo RF59, va indicata la perdita imputata alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero
dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RF60, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RF57 + RF58, colonna 2 – RF59
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF58, l’importo da indicare nel rigo RF60, colonna
2, non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si deve procedere alla compilazione della co-
lonna 1 del rigo RF60, che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto
dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina applicando la se-
guente formula algebrica:
RF59 – (RF57 + RF58, colonna 2 – RF60, colonna 2)
L’ammontare delle perdite non compensate, non utilizzato a scomputo di altri redditi d’impresa del periodo
d’imposta, va riportato nel quadro RN, rigo RN14, colonna 1 (evidenziandolo anche in colonna 2 qualora
utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR), e quindi comunicato con il prospetto
da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RF61, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato.
L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposi-
zioni che le prevedono al reddito di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale cri-
terio vale anche per le erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, se effettuate per un
importo superiore a euro 30.000. Qualora si determini un importo inferiore a detto limite la deduzione è ri-
conosciuta in misura pari al limite medesimo. L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art.
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100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n.
83 del 2014) non deve essere indicato come variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile.
Nel caso in cui nel rigo RF60, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi
esenti, diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, nel rigo RF62 deve essere indicata la parte del loro am-
montare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RF63, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF60, colonna 2, e le erogazioni liberali di rigo
RF61. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno “–“, previa deduzione dell’im-
porto del rigo RF62. Tale perdita (al netto dell’importo di rigo RF62) va riportata anche nel rigo RF66, pre-
ceduta dal segno “–“.
Nel rigo RF64, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite d’impresa, non preceduto dal segno “–“, ma-
turate nel presente periodo d’imposta (ad esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone
ed assimilate esercenti attività d’impresa evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RF63 (tale
importo non può comunque essere utilizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo
RF58). Qualora dette perdite siano inferiori all’importo di rigo RF63, si procede alla ulteriore compensazio-
ne, fino a concorrenza, con l’importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “–”) formatesi in capo
alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasforma-
zione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. A tal
fine, va indicato:
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RF63, se positivo,
in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RF63, se positivo,
in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; tale somma non può essere utilizzata per
abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RF58 e non può comunque essere superiore al-
l’importo di rigo RF63, se positivo. L’eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata
nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RF65, va indicato l’ammontare dell’agevolazione esposta nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS
fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RF63 e quello di rigo RF64, colonna 4, se positiva.
Nel rigo RF66, va indicato il reddito pari alla differenza tra l’ammontare di rigo RF63 e la somma degli im-
porti di rigo RF64, colonna 4, e di rigo RF65.
L’importo evidenziato nel rigo RF66 deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 1, del quadro RN, sempre
che la società dichiarante non sia considerata di comodo ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994;
diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito prospetto del quadro RS.
4.3 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO
DI IMPRESE RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte
le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente qua-
dro RF riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di
branch exemption, e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le mo-
dalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147).
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando
moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura
di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in
alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna sta-
bile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva
una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fi-
no a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR).
Le perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La
società di persone casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali rea-
lizzate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’op-
zione, nell’ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite ai soci. In al-
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ternativa, le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite ai soci e non utilizzate vengono sterilizzate
in misura corrispondente e quindi non sono riportabili.
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di
localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per cia-
scuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ri-
corra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167, occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disap-
plicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità am-
ministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio co-
dice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti pro-
duttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (pre-
cedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto
dell’opzione;
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile orga-
nizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a qualsiasi
titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria riporta nella
colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di trasferimento
della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il ces-
sionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il
quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d’imposta
di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato as-
sorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente
prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SP 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua
di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI SP 2022; in tale ultimo caso le colonne
da 3 a 7 non vanno compilate;
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF66, se positivo) e
la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
• nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:
colonna 8 + colonna 9 – colonna 10
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra im-
presa del gruppo.
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF66.
Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
5. QUADRO RG - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
5.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità semplificata di cui
all’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973.
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Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell’art. 66
del TUIR, le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria i cui ricavi indicati all’art. 85
del TUIR, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti
dall’art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per
le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto
altre attività.
Ai sensi dell’art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022, i limiti di ricavi di euro 400.000 ed euro
700.000, di cui al citato art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono elevati, rispettivamente, a euro
500.000 ed euro 800.000.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento al-
l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente;
in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Tale quadro deve essere, altresì, compilato dalle società di persone che hanno iniziato l’attività nel presente
periodo d’imposta, adottando il regime della contabilità semplificata.
Le società che si sono avvalse nel precedente periodo d’imposta del regime ordinario di determinazione del
reddito e che sono passate nel corrente periodo al regime previsto dall’art. 66 del TUIR, devono osservare,
per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
L’art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato le regole di determina-
zione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente rifor-
mulato l’art. 66 del TUIR introducendo “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”.
Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo
delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio
della competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del
nuovo art. 66 del TUIR sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al
regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla for-
mazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non as-
sumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile
2017).
Ai sensi dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, “I costi relativi ai
beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo infe-
riore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito
imponibile”.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, l’impresa residente nel territorio dello Stato
deve compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi di tutte le stabili organizza-
zioni all’estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro va compilato senza riportare i componenti
positivi e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda
dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro (vedi paragrafo 5.4) oppure nel quadro FC.
ATTENZIONE
I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato”
del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella
codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridi-
ca, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui
all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei
codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezio-
ne “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità
dei ricavi.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
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5.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RG2, colonna 5, va indicato l’ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lett. a) e b), comma 1, del-
l’art. 85, del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui pro-
duzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere im-
piegati nella produzione.
Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti destinati
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR, non si considerano destinati a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi
di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti). Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione
del reddito secondo il criterio di competenza.
La presente colonna va altresì utilizzata dai soggetti che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094,
della legge n. 296 del 2006, per indicarvi l’ammontare dei ricavi percepiti derivanti dall’esercizio di detta
attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, devono indicare nel rigo RG22, con il codice
24, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
In colonna 1 va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. Tale importo va ricompreso
anche in colonna 5.
La colonna 2 va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 30 di-
cembre 1991, n. 413, per indicarvi l’ammontare dei ricavi conseguiti derivanti dall’esercizio di detta attività.
Tale importo va ricompreso anche in colonna 5. Ai sensi della citata legge n. 96 del 2006, per attività agri-
turistiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le at-
tività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Tali soggetti, ai fini della determi-
nazione del reddito attribuibile all’attività di agriturismo, devono indicare nel rigo RG22, con il codice 1, il
75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
La colonna 3 va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di enoturismo, ai sensi dell’art. 1, commi da
502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo, ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, com-
ma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l’ammontare dei ricavi conseguiti derivanti dal-
l’esercizio di detta attività. Tale importo va ricompreso anche in colonna 5. Tali soggetti, ai fini della deter-
minazione del reddito attribuibile all’attività di enoturismo e/o oleoturismo, devono indicare nel rigo RG22,
con il codice 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
La colonna 4 va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423, per in-
dicarvi l’ammontare dei corrispettivi percepiti delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto derivanti dall’esercizio di dette attività, relativamente alla componente riconducibile alla
valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Tale importo va ricompreso anche in
colonna 5. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a tale attività, devono indicare nel
rigo RG22, con il codice 25, il 75 per cento dei corrispettivi quali costi forfetariamente riconosciuti.
Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle
lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo.
Vanno indicati in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lett. c), d) ed e) del comma 1 dello stesso art. 85.
Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 109 del
TUIR (c.d. Dividend washing).
Nel rigo RG5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili,
comprensivo dell’importo di colonna 1, anche qualora la società intenda avvalersi delle disposizioni che con-
sentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affida-
bilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per mi-
gliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’ar-
ticolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evi-
denziato anche in colonna 1. L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece,
indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici
sintetici di affidabilità fiscale”.
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Nel rigo RG6, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i
beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla for-
mazione del reddito secondo il criterio di competenza.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all’art. 86, comma
1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato
per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti nel corso di periodi d’im-
posta per i quali è efficace l’opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi d’imposta.
Il comma 2 del suddetto articolo 5 prevede però che tali plusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisiti
in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito
dell’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli
oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di eser-
cizio dell’opzione.
In colonna 1, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, vanno indicate le plusvalenze realizzate, determinate
a norma del comma 2 dello stesso art. 86, che concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel-
l’esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle sopravvenienze attive di cui all’art.
88, comma 2, del TUIR, costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per
ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusva-
lenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il “Prospetto delle
plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze
conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS8 del quadro RS relativa a quelle, da in-
dicare nel rigo RS7, che si intendono rateizzare, unitamente alle quote costanti delle plusvalenze realizzate
e delle sopravvenienze conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.
Nel rigo RG7, va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, ad esclusione
di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla
formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Concorrono in ogni caso alla determinazione del
reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di compo-
nenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle
lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendente-
mente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati in-
cassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il
quarto.
La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti
proventi sono stati incassati, compilando il ”Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive”. Relativa-
mente ai proventi incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel
quadro RS, rigo RS9, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS10 del predetto quadro la quota costante.
Tale quota va indicata unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conse-
guiti nei precedenti periodi d’imposta oggetto di rateazione.
Nel rigo RG10 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è
identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, i dividendi, diversi da quelli indicati con il codice 8, e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR.
Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il
40 se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2007, ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2016, ovvero per il 58,14 per cento se formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si ap-
plica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointe-
ressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili di-
stribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui al-
l’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR
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si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento
del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito imputato per trasparenza dalle so-
cietà semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con rife-
rimento agli utili individuati dal codice 15 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli
utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in-
dividuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni
in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019,
deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina pre-
vigente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;
– codice 2, i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti
immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti
i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per
quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle
spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immo-
biliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tali spese, ai sensi dell’art.
90 del TUIR.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto
del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito
relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili
“patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore
del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario del-
l’immobile ridotto del 50 per cento.
Tali proventi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza;
– codice 3, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento,
il 60 per cento del reddito. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea
(art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n. 80);
– codice 4, i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi,
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all’impresa. In tale
ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
– codice 6, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le in-
dennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei
citati redditi;
– codice 8, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato, in-
dividuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati a
tassazione separata (quadro RM). Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che
conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili.
– codice 9, i redditi imputati da trust trasparenti o misti di cui la società risulta beneficiaria. Per i redditi im-
putati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si ve-
da la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
– codice 10, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a
un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel pe-
riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
– codice 11, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento al-
l’estero;
– codice 12, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs.
4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure
indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, di-
verso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al
5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
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– codice 13, la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo dei
beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti;
– codice 14, gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui
tali interessi e proventi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il red-
dito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende versata a titolo d’acconto;
– codice 15, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis,
comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di pos-
sesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola pre-
sentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2007 ovvero al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero al
58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
– codice 16, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’appli-
cazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati
nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;
– codice 20, l’ammontare dei proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla
partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011);
– codice 21, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR pagati ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 22, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qua-
lora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso
o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma
2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96);
– codice 24, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipenden-
temente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di
diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito
danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-leg-
ge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
– codice 25, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in pe-
riodo d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevo-
lazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale
si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accre-
scimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
– codice 26, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per am-
bedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura
del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L’efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfe-
zionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE
(art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
– codice 99, gli altri componenti positivi non espressamente elencati.
Nella colonna 33 del rigo RG10 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32.
Nel rigo RG11, va indicato il reddito, determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR, delle società agricole di cui
all’art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Nel rigo RG12, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi da RG2 a RG11.
Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità or-
dinaria indicano:
• nella colonna 1, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiara-
zione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso
di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
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• nella colonna 2, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiara-
zione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
• nella colonna 3, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiara-
zione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
• nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.
Nel rigo RG15, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse
le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche
i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.
Nel rigo RG16 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e di la-
voro autonomo e, in particolare:
– l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimila-
to, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso
l’INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta
nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accanto-
namenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche com-
plementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del
personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione
interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine
dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote ma-
turate nell’anno;
– le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati ammesse
in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi dell’art. 95, com-
ma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica,
delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comu-
nale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero,
al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la
loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente dedu-
cibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per
il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, ai
sensi degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto glo-
balmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall’art. 18 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risul-
tino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR.
Nel rigo RG17, va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipa-
zione e ai contratti di cui al comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.
Nel rigo RG18, va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali
e immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR.
Nel rigo RG19, vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a
euro 516,46.
Nel rigo RG20, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Tali compo-
nenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad
autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle
disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR.
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Nel rigo RG22, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’im-
porto. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, l’importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che esercitano attività di agriturismo e/o
di enoturismo e/o oleoturismo;
– codice 2, il costo sostenuto per l’acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all’art.
73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché strumenti finanziari similari alle azioni, di
obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non
residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR) nel caso in cui possano considerarsi
similari alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. Si
precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 109 del TUIR
(c.d. dividend washing);
– codice 3, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria
diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
– codice 4, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi con-
corrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
– codice 5, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del TUIR.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le minusvalenze di cui all’art. 101,
comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che hanno
optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti nel corso di pe-
riodi d’imposta per i quali è efficace l’opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi
d’imposta. Il comma 2 del suddetto articolo 5 prevede però che tali minusvalenze, se riferite a beni stru-
mentali acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla forma-
zione del reddito dell’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il costo non am-
mortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione ed il corrispettivo conseguito,
al netto degli oneri di diretta imputazione.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le so-
pravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno con-
corso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa sono indeducibili;
– codice 6, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
– codice 7, la quota imputabile al periodo d’imposta delle spese relative a più esercizi, deducibili ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUIR (ad esempio costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.
Con il medesimo codice va altresì indicata la somma delle quote imputabili all’esercizio relative alle predette
spese sostenute negli esercizi precedenti;
– codice 8, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il
75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che
si qualificano come spese di rappresentanza, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del
citato comma 2. Con questo codice deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel
quadro RS, rigo RS26, del modello REDDITI 2022, divenute deducibili nel presente periodo d’imposta (art.
1, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2008).
Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei limiti dell’importo annuo non superiore a 200.000 euro,
in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, non-
ché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federa-
zioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità. Le spese di pubblicità
sostenute dalle società farmaceutiche attraverso congressi e convegni sono deducibili nella misura del 20 per
cento;
– codice 9, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qua-
lificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la
quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
– codice 10, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma
4, del TUIR, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo
comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando all’ammontare dei
ricavi le seguenti percentuali:
• 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48;
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• 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53;
• 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;
– codice 11, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi
o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi
non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità pre-
viste dal comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
– codice 12, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lett. e), f), per la quota delle stesse che non danno di-
ritto al credito d’imposta “Art- bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis), n), o) e o-ter)
del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. La lett. i) prevede che le spese
relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di ser-
vizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale pre-
visti dal TUIR;
– codice 13, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate a in-
cremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art.
102, comma 6, del TUIR;
– codice 14, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novem-
bre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2. Gli acconti rilevano nei
limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà
tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di im-
poste dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n.
16 del 14 aprile 2009);
– codice 15, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e
4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il
codice 14 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
– codice 16, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’au-
totrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno del comune in
cui ha sede l’impresa;
– codice 17, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR
a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente ef-
fettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
– codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci
per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo
utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilo-
grammi;
– codice 20, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di cala-
mità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
– codice 21, la deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciu-
ta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
– codice 22, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle mi-
sure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante,
diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
– codice 23, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione:
• imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
• imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
• imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decre-
to-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
– codice 24, l’importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che adottano il regime di cui all’art.
1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, pari al 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente
riconosciuti;
– codice 25, l’importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che esercitano attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui al-
l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423, pari al 75 per cento dei corrispettivi quali costi forfetariamente riconosciuti;
– codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo
RG6, derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” di cui al comma 39 dell’art.
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno
il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiu-
sura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manu-
tenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;
– codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR,
effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40
per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per
cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi
di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017,
ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del co-
sto di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tali componenti negativi sono
deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
– codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e di-
gitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizio-
ne che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del
150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla
citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acqui-
sizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti, nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 35, l’ammontare dei proventi, già indicati nel rigo RG10 con il codice 20, non soggetti a imposi-
zione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il
Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizza-
zione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3, del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea;
– codice 36, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle di-
sposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge
27 dicembre 2017, n. 205).
– codice 37, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
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avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 38, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 40, l’agevolazione prevista per le imprese sociali dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L’efficacia
della disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commis-
sione europea;
– codice 41, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RG10 con il codice 24, connessi
al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14
agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, per-
cepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno
sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con
perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acqua-
coltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130);
– codice 42, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1,
comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli in-
vestimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella mi-
sura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione
del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La
maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 43, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 44, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre
2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti com-
plessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e
art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
– codice 45, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero
ammontare nel rigo RG6 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il contri-
buente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla
determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del de-
creto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
– codice 46, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi al-
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l’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai
soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
– codice 47, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software pro-
tetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente
o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per
cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali
rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui
l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spe-
se sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione imma-
teriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
– codice 49, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti ne-
gativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ov-
vero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno
riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non resi-
denti cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR;
– codice 50, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
– codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.
Nella colonna 37 del rigo RG22 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
Nel rigo RG23, in colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al 50 per cento (art. 1, commi da 37 a 45, della legge
23 dicembre 2014, n. 190).
Ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le
opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è pre-
sentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi
tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del
d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a
favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3 va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decre-
to-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’at-
tività ispettiva di cui all’art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi 1
e 2 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112). L’efficacia della disposizione di colonna 3 è subor-
dinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
In colonna 5, va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro in-
ternazionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla leg-
ge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclu-
sivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività
assimilate di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dal-
l’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo
nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Nel caso in cui in tale reddito
sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizio-
ni di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’op-
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zione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza
del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 6.
Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza
e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 5. Per-
tanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le
stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, il risparmio d’imposta da indicare
nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione;
In colonna 7, va indicato:
– l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56
per cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca
mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto legge n. 457 del 1997;
– il 64 per cento, pari all’80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca
costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre
2008, n. 203;
– l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali
complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in
base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque rea-
lizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3, della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488);
In colonna 8, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 7.
Nel rigo RG24, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi da RG13 a RG23.
Nel rigo RG25, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 e il totale dei com-
ponenti negativi di rigo RG24. In caso di risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal
segno “–“.
Nel rigo RG26, colonna 2, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio
dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti ma con stabile organizzazione, la quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi del-
l’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1, va indicata la quota
di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, già ricompresa in colonna 2.
Nel rigo RG27, va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata alla società dichiarante ai sensi
dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RG28, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica: RG25 + RG26,
colonna 2 – RG27. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG26, l’importo da indicare nel rigo RG28, colonna
2, non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si deve procedere alla compilazione della colonna
1 del rigo RG28, che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità semplificata non com-
pensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina
applicando la seguente somma algebrica: RG27 – (RG25 + RG26, colonna 2 – RG28, colonna 2).
L’ammontare delle perdite non compensate, non utilizzato a scomputo di altri redditi d’impresa del periodo
d’imposta, va riportato nel quadro RN, rigo RN14, colonna 1 (evidenziandolo anche in colonna 2 qualora
utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR), e quindi comunicato con il prospetto
da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RG29, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate
dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RG28, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stes-
se. In relazione alle erogazioni liberali di cui alla lett. h) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, è riconosciuto
l’importo superiore tra quello determinato dall’applicazione della percentuale prevista e euro 30.000. L’am-
montare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto
al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato in questo
rigo perché indeducibile.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi
esenti, nel rigo RG30 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non
dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RG31, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2, e le erogazioni liberali di ri-
go RG29. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno “-“, previa deduzione del-
l’importo del rigo RG30. Tale perdita (al netto dell’importo di rigo RG30) va riportata anche nel rigo RG34,
preceduta dal segno “-“.
Nel rigo RG32, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite d’impresa, non preceduto dal segno “–“, ma-
turate nel presente periodo d’imposta (ad esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone
ed assimilate esercenti attività d’impresa evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RG31 (tale
importo non può comunque essere utilizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo
RG26). Qualora dette perdite siano inferiori all’importo di rigo RG31, si procede alla ulteriore compensa-
zione, fino a concorrenza, con l’importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “–”) formatesi in
capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della tra-
sformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa.
A tal fine, va indicato:
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RG31, se positivo,
in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RG31, se positivo,
in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; tale somma non può essere utilizzata per
abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RG26 e non può comunque essere superiore
all’importo di rigo RG31, se positivo. L’eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata
nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RG33, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del quadro
RS fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RG31 e quello di rigo RG32, colonna 4, se po-
sitiva.
Nel rigo RG34, va indicato il reddito pari alla differenza tra l’ammontare di rigo RG31 e la somma degli
importi di rigo RG32, colonna 4, e di rigo RG33.
L’importo di rigo RG34 va riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 1, sempre che la società dichiarante
non sia considerata “di comodo”; diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito prospetto del qua-
dro RS.
5.3 ALTRI DATI
Nel rigo RG38, vanno indicate:
– nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a
materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione
e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
– nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
– nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai
titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR).
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
5.4 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE
RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte
le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente qua-
dro RG riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di
branch exemption, e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le mo-
dalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147).
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RG, utilizzando
moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura
di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in
alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna sta-
bile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva
una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fi-
no a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di recapture
vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La società di persone casa madre
può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazio-
ne nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’opzione, nell’ipotesi in cui, non avendo
utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite ai soci. In alternativa, le perdite fiscali della stabile
organizzazione trasferite ai soci e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non
sono riportabili.
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di
localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per cia-
scuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ri-
corra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167, occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5 ”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disap-
plicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RG41, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità am-
ministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio co-
dice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti pro-
duttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (pre-
cedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto
dell’opzione;
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile orga-
nizzazione si applica anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte
della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria riporta
nella colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di trasfe-
rimento della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile organizzazione
il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente al trasferimento,
il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d’imposta
di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato as-
sorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente
prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SP 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua
di cui alla colonna 11 del rigo RG41 del citato modello REDDITI SP 2022; in tale ultimo caso le colonne
da 3 a 7 non vanno compilate;
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RG34, se positivo) e
la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
• nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:
colonna 8 + colonna 9 – colonna 10
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra im-
presa del gruppo.
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REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RG34.
Il rigo RG41 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
6. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL’ESERCIZIO
DI ARTI E PROFESSIONI
6.1 GENERALITÀ
Il quadro è utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i red-
diti di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
ATTENZIONE
I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato”
del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella
codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridi-
ca, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui
all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei
codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezio-
ne “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità
dei compensi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
Sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
– barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
– compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti
nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione
di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura
per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei con-
tributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti
in via definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte
integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662).
Nel rigo RE3, va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi e, in particolare:
– degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
– dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità
conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati red-
diti (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione
separata).
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i cor-
rispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività
artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di ele-
menti immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, l’associazione può optare per la tassazione
separata imputando gli importi nel quadro RM (lett. g-ter, comma 1, dell’art. 17 del TUIR).
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REDDITI SP 2023
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Nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007,
nel 2008 e nel 2009 ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante ces-
sione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggia-
mento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’associato o a finalità
estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR).
Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma
1-bis del predetto articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.
Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture conta-
bili, comprensivo dell’importo di colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni
che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di
affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per
migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 del-
l’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione
del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3, RE4 e RE5, colonna 2.
Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicati:
– le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore
a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’eser-
cizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del socio o dell’associato;
– l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti sta-
biliti dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati
promiscuamente;
– l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
– il 20 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limi-
tatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto
che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro
2.065,83, per i ciclomotori;
– il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi
dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del decreto-legge n. 34
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, (c.d. super-ammortamento). Tale im-
porto va riportato anche in colonna 2.
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto.
Nel rigo RE8, colonna 2, vanno indicati:
– i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50
per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della pro-
fessione e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato. Si precisa che la deducibilità dei ca-
noni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della du-
rata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispon-
dente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati
dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
– il 20 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomo-
tori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell’ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le au-
tovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad
anno. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è
condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al pe-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
riodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non in-
feriore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto decreto;
– il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai di-
pendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
– l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di co-
municazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR.
Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente
deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della
legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del
decreto-legge n. 34 del 2019.Tale importo va riportato anche in colonna 2.
Nel rigo RE9 vanno indicati:
– l’80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio relativo ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
– il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni
se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso per-
sonale o familiare di ciascun socio o associato;
– il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell’ammontare dei canoni che
eccede euro 3.615,20, per le autovetture ed autocaravan, euro 774,69, per i motocicli ed euro 413,17,
per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
– il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi agli aeromobili da turi-
smo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10 vanno indicati:
– il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro
diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o
familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo co-
mune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; in caso di immobili
acquisiti mediante locazione va indicato il 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipu-
lati entro il 31 dicembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel
periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che
il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coeffi-
ciente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto
anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non
è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento
del canone;
– l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione
dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1°
gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
– l’ammontare del canone di locazione corrisposto per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio
dell’arte o della professione;
– la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria per i
contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per
i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 ovvero per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 –
31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la deduzione è ammessa a con-
dizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo
di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a
partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa
per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR;
– l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte e della
professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
– le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione
finanziaria, ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento;
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– il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese di ammoderna-
mento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili a incremento del costo degli immobili adibiti promi-
scuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del socio o associato,
di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione, anche finanziaria, nonché le quote di competenza
delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.
Nel rigo RE11, relativamente ai lavoratori dipendenti ed assimilati, vanno indicati:
– l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi assistenziali
e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del
datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta
nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accanto-
namenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote ma-
turate nell’anno.
Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanen-
temente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l’opera svolta
nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L’indeducibilità si
riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di
assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di
imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o asso-
ciazione per i familiari sopra indicati.
Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni profes-
sionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.
Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanzia-
menti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile stru-
mentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o della professione. Ai sensi
dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che
hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA.
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am-
montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori e i con-
sumi di energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da
quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per
cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RE6
e l’importo indicato nel rigo RE4). In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per
le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di co-
lonna 1 e colonna 2.
Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza. In colonna 2, va indi-
cato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate.
Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di og-
getti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte
o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a ti-
tolo gratuito. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e co-
lonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei com-
pensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4).
Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di ag-
giornamento professionale nonché a convegni e congressi. In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di co-
lonna 1, l’importo deducibile delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno
non indicate in colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditoriali-
tà, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mer-
cato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. La disciplina delle spese
di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, che
ne prevedono la deducibilità entro il limite annuo, rispettivamente, di 10.000 euro e di 5.000 euro per cia-
scun socio o associato. In colonna 4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e co-
lonna 3.
Nel rigo RE19, colonna 4, indicare:
– l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
– il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio
o associato, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati per
la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle stesse spese
sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
– il 20 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili,
utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, re-
lative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle citate spese soste-
nute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’impo-
sta;
– il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione e all’uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio;
– l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro
autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
– l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro au-
tonomo (art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni,
dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta
per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a se-
guito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazio-
ne della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Detto ammontare
deve essere evidenziato anche in colonna 1;
– l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato,
al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del
decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione,
sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro au-
tonomo. Detto importo va indicato anche in colonna 2. Resta fermo che la somma della deduzione di cui
alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l’IRAP complessivamente ver-
sata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
– l’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto del-
la presente dichiarazione. Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3. Nella medesima
colonna va indicata l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita
con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia auto-
noma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
– l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debita-
mente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese
afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).
Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, sommando gli importi dei righi da RE7 a RE19.
Nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20, da riportare nel qua-
dro RN, rigo RN3, colonna 1. In caso di risultato negativo, l’importo deve essere preceduto dal segno “-“.
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7. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI
7.1 GENERALITÀ
Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:
– dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ter-
reni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In
caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
– dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l’attività agricola (questi soggetti
devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario).
Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, ri-
valutati rispettivamente dell’80 e del 70 per cento.
I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento (art. 1, comma 512, della legge
n. 228 del 2012).
L’ulteriore rivalutazione non deve essere invece operata sui redditi derivanti da terreni agricoli, nonché da
quelli non coltivati, posseduti e condotti da società aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali
(IAP). L’ulteriore rivalutazione sul reddito agrario non si applica alle società aventi la qualifica di IAP, indi-
pendentemente dalla proprietà del terreno.
Nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costi-
tuito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono
il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, non si applica l’ulteriore rivaluta-
zione sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario (circolare n. 12/E del 3 maggio 2013).
I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1
del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44, della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232). Tale agevolazione vale per gli anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, comma 80, della legge
29 dicembre 2022, n. 197). Possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che
attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o im-
prenditore agricolo professionale - redditi fondiari (cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, par. 9).
ATTENZIONE L’art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (“Agevolazioni all’imprenditoria
giovanile in agricoltura”), prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione
dei redditi dominicali e agrari, rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, per i periodi d’imposta durante
i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni,
a giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o im-
prenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest’ultimo caso, la maggioranza
delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltiva-
tore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo professionale, di cui al comma 3, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto
di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui
redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di im-
prenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso. Resta, invece, ferma la ri-
valutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (entrato in vigore il 7 maggio
2004), i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in
vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati dalla società che ne sia proprietaria, se concessi
in locazione dalla medesima società per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo
relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono compresi nel reddito
dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agra-
rio devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
In caso contrario, per la determinazione del reddito dominicale e agrario occorre applicare la tariffa d’esti-
mo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile
alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi
in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a
terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stes-
sa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si ap-
plica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per am-
montare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
• dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno cau-
sato l’aumento del reddito;
• dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione
del reddito, se la denuncia della variazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate è stata presentata entro il
termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d’imposta
in cui la stessa è presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al
competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono
verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostra-
zione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denun-
cia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito
agrario si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita per taluni contribuenti dalla dichiarazione sull’uso del ter-
reno presentata all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli
UE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi,
tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di ina-
dempimento la sanzione prevista (sempre che la variazione colturale determini un aumento di reddito).
L’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett.
b) e c), del TUIR.
In tal caso, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della cor-
rispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della
tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle
colture prodotte in serra.
Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:
– i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
– i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo quando al possessore non è derivato per tutto il
periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio
locale dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico
interesse.
I terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il qua-
dro RL.
I redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome col-
lettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichia-
rati nel presente quadro.
Terreni esenti IMU
Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre
il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito
dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, restano dovute
sia l’IMU che l’Irpef. Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esen-
zione dall’IMU.
Ad esempio sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri
di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio
2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni IMU si può consultare il sito internet del Dipartimento delle
Finanze www.finanze.gov.it.
In tali casi, va barrata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9).
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano, dal
periodo d’imposta 2014, anche all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,
istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia au-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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tonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 1, comma 12, della legge
28 dicembre 2015, n. 208).
L’art. 16-ter del decreto legge n. 34 del 2019 ha previsto che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini
dell’ imposta municipale propria si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
ATTENZIONE Il reddito dei terreni determinato in questo quadro tiene conto della sopra citata disciplina
relativa ai terreni non affittati e va attribuito ai soci. Considerato che la disciplina in materia di IMU non
si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in
regime di impresa, la società deve determinare il maggior reddito dominicale da attribuire a questi ultimi,
riportando l’importo nel campo 15 della sezione II del quadro RO.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto
degli aiuti di Stato del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desu-
mibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad
esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’au-
todichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
7.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ogni terreno o ogni gruppo di terreni identificato da un’unica partita catastale va dichiarato utilizzando un
singolo rigo del quadro.
Se nel corso del 2022 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di pos-
sesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna
4 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello
stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale
di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo
una parte del terreno è concessa in affitto.
I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivaluta-
zione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.
Nelle colonne 1 e 3 vanno indicati il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultante dagli
atti catastali, non rivalutati.
Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
1 proprietà del terreno non concesso in affitto;
2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.
Nelle colonne 4 e 5 vanno indicati, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero
anno) e la relativa quota percentuale.
Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime
vincolistico), va indicato l’ammontare del canone risultante dal contratto rapportato al periodo di colonna 4.
Nella colonna 7 per i seguenti casi particolari, va indicato il codice:
2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno,
se il possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate l’evento dannoso entro tre
mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima
dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario si considerano inesistenti;
4 in caso di terreno concesso in affitto nel 2022 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che ac-
quisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso
non sia inferiore a cinque anni;
6 in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.
Nella colonna 9 (IMU non dovuta) va barrata la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte
nel paragrafo “Terreni esenti IMU”. In tali casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le re-
lative addizionali anche se il terreno non è affittato.
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Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la presente casella va barrata solo sul primo dei righi
compilati, in quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.
Nella colonna 10 (IAP) va barrata la casella nel caso in cui i redditi dominicali e agrari non concorrano alla
formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito in base all’art. 1, comma 44, della legge n.
232 del 2016. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti
righi (barrando la casella “Continuazione”); in tal caso, la casella “IAP” va barrata solo nel rigo relativo al
periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni
per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va
barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
Ai fini della compilazione delle colonne successive va individuata per ciascun terreno la percentuale dell’ul-
teriore rivalutazione da applicare. L’Ulteriore rivalutazione è pari:
– al 30 per cento se non è barrata la casella di colonna 10;
– a zero se, invece, è barrata la casella di colonna 10.
Nel caso in cui l’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dal citato comma 44 non riguardi
tutti i soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’Ulteriore rivalutazione è pari a zero. In tal caso, tut-
tavia, considerato che per gli altri soci i redditi fondiari sono imponibili con l’applicazione dell’Ulteriore ri-
valutazione del 30 per cento, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a questi ultimi ri-
portando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della se-
zione II del quadro RO.
Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile).
Nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato ma
esente dall’IMU, nel caso in cui non sia barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile nei seguenti casi:
– terreno non affittato e non esente dall’IMU;
– casella di colonna 10 “IAP” barrata.
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il
titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– se non è barrata la casella di colonna 9 “IMU non dovuta” oppure è barrata la casella di colonna 10
“IAP”, nella colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile);
– se è barrata la casella di colonna 9 “IMU non dovuta” e non è barrata la casella di colonna 10 “IAP”,
nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile);
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell’80 per
cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso
(col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito
dominicale è pari all’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta su-
periore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, il reddito dominicale è pari all’im-
porto calcolato al punto 1;
4) il reddito dominicale di cui al punto 3) va indicato in colonna 11 se non è barrata la casella di colonna
10 “IAP” oppure in colonna 13 se è barrata la predetta casella;
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, aumentato dell’Ulte-
riore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso
(col. 5);
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3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito
dominicale è pari all’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta su-
periore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, il reddito dominicale è pari all’im-
porto calcolato al punto 1;
4) il reddito dominicale di cui al punto 3) va indicato in colonna 11 se non è barrata la casella di colonna
10 “IAP” oppure in colonna 13 se è barrata la predetta casella;
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e
pertanto le colonne 11 e 13 non vanno compilate;
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indi-
cato in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale
di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero;
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– nella colonna 11 (Quota del reddito dominicale imponibile), se non è barrata la casella di colonna 10
“IAP”;
– nella colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile), se è barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto le colonne
11 e 13 non vanno compilate.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di
utilizzo del terreno o la quota di possesso).
ATTENZIONE Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale
imponibile e non imponibile (colonne 11 e 13) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi
utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.
1) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4, con riferimento al terreno per il quale
non risulta barrata la casella “IMU non dovuta” oppure risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP”: cal-
colare per ciascun rigo la quota di reddito dominicale non imponibile utilizzando le regole descritte per il
terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Reddito
dominicale non imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;
2) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4, con riferimento al terreno per il quale
risulta barrata la casella “IMU non dovuta” e non risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP”: calcolare
per ciascun rigo la quota di reddito dominicale imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno pre-
sente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 11 (Reddito dominicale
imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;
3) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddito dominicale
seguire le istruzioni di seguito riportate.
Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indicato
in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero.
Occorre successivamente sommare:
• gli importi delle quote di reddito dominicale con riferimento ai righi per i quali risulta barrata la casella di
colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale non imponibile”;
• gli importi delle quote di reddito dominicale con riferimento ai righi per i quali non risulta barrata la casella
di colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale imponibile”.
Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale in colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la
quota del canone di affitto:
a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di pos-
sesso (col. 5);
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b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale de-
terminato secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo.
Occorre successivamente sommare:
• gli importi delle quote relative al canone di affitto con riferimento ai righi per i quali risulta barrata la ca-
sella di colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote canone di affitto non imponibile”;
• gli importi delle quote relative al canone di affitto con riferimento ai righi per i quali non risulta barrata la
casella di colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote canone di affitto imponibile”.
Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” il codice 2 o 6 pro-
cedete come segue:
a) se il “totale quote canone di affitto imponibile” risulta inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale imponibile”, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 11 del pri-
mo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
b) se invece il “totale quote canone di affitto imponibile” risulta superiore o uguale all’80 per cento del “totale
quote reddito dominicale imponibile”, riportate il “totale quote reddito dominicale imponibile” nella co-
lonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
c) se il “totale quote canone di affitto non imponibile” risulta inferiore all’80 per cento del “totale quote red-
dito dominicale non imponibile”, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna
13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
d) se invece il “totale quote canone di affitto non imponibile” risulta superiore o uguale all’80 per cento del
“totale quote reddito dominicale non imponibile”, riportate il “totale quote reddito dominicale non impo-
nibile” nella colonna 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
Se in almeno uno dei righi relativi al terreno per i quali non risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP” è
stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” il codice 2 o 6 procedete come segue:
1) se il “totale quote canone di affitto imponibile” come sopra determinato risulta maggiore o uguale del “to-
tale quote reddito dominicale imponibile” come sopra calcolato, riportate nella colonna 11 del primo rigo
del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale imponibile”;
2) se il “totale quote canone di affitto imponibile” come sopra determinato risulta minore del “totale quote
reddito dominicale imponibile” come sopra calcolato, procedete come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevola-
zione prevista per la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto per eventi naturali e quindi rappor-
tate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento (o non rivalutato in presenza
del caso particolare 6) e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni di possesso (col. 4) e alla per-
centuale di possesso (col. 5);
b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo “totale quote reddito
dominicale non agevolato imponibile”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato imponibile” come calcolato al
precedente punto b) con il “totale quote canone di affitto imponibile”:
– se il “totale quote canone di affitto imponibile” è inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale non agevolato imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colonna 11 del primo
rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote canone di affitto imponibile”;
– se il “totale quote canone di affitto imponibile” è superiore o uguale all’80 per cento del “totale quote
reddito dominicale non agevolato imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colonna 11
del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale im-
ponibile”.
Se in almeno uno dei righi relativi al terreno per i quali risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP” è stato
indicato in colonna 7 “Casi particolari” il codice 2 o 6 procedete come segue:
1) se il “totale quote canone di affitto non imponibile” come sopra determinato risulta maggiore o uguale del
“totale quote reddito dominicale non imponibile” come sopra calcolato, riportate nella colonna 13 del pri-
mo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale non imponibile”;
2) se il “totale quote canone di affitto non imponibile” come sopra determinato risulta minore del “totale quo-
te reddito dominicale non imponibile” come sopra calcolato, procedete come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevola-
zione prevista per la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto per eventi naturali e quindi rappor-
tate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento (o non rivalutato in presenza
del caso particolare 6) e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni di possesso (col. 4) e alla per-
centuale di possesso (col. 5);
60
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo “totale quote reddito
dominicale non agevolato non imponibile”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato non imponibile” come calco-
lato al precedente punto b) con il “totale quote canone di affitto non imponibile”:
– se il “totale quote canone di affitto non imponibile” è inferiore all’80 per cento del “totale quote red-
dito dominicale non agevolato non imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colonna 13
del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote canone di affitto non
imponibile”;
– se il “totale quote canone di affitto non imponibile” è superiore o uguale all’80 per cento del “totale
quote reddito dominicale non agevolato non imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colon-
na 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale
non imponibile”.
Colonna 12 (Reddito agrario imponibile) e colonna 14 (Reddito agrario non imponibile). Nella colonna 12
va indicato il reddito agrario imponibile per ciascun terreno nel caso in cui non sia barrata la casella di co-
lonna 10 “IAP”.
Nella colonna 14 va indicato il reddito agrario non imponibile nel caso in cui sia barrata la casella di co-
lonna 10 “IAP”.
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il
titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito agrario è pari all’importo in-
dicato in colonna 3, rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito agrario è uguale a zero.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– nella colonna 14 (Reddito agrario non imponibile), se è barrata la casella di colonna 10 “IAP”;
– nella colonna 12 (Reddito agrario imponibile), se non è barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito agrario è pari all’importo in-
dicato in colonna 3, rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito agrario è pari all’importo indicato
in colonna 3, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito agrario è uguale a zero.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– nella colonna 14 (Reddito agrario non imponibile), se è barrata la casella di colonna 10 “IAP”;
– nella colonna 12 (Reddito agrario imponibile), se non è barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3:
il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare le colonne 12 e 14.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di
utilizzo del terreno o la quota di possesso): il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote
di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo. L’importo
del reddito agrario deve essere riportato esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati
del terreno stesso.
Nel rigo RA27 va indicato, nelle rispettive colonne, l’importo complessivo dei redditi dominicali imponibili e
non imponibili e dei redditi agrari imponibili e non imponibili dei terreni indicati nei righi da RA1 a RA26.
Detti importi devono essere riportati nel rigo RN4, colonne, rispettivamente, 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del
quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale imponibile e non imponibile e del
reddito agrario imponibile e non imponibile devono essere indicati nel rigo RA27 del Mod. n. 1.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex UNIRE)
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quale incentivo all’allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al ri-
go RN4, colonna 2, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori
il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.
Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo e/o di enoturismo e/o oleoturismo ai sensi, ri-
spettivamente, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, e dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, devono determi-
nare il reddito corrispondente nel quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione forfetaria di cui
all’art. 5 della legge n. 413 del 1991. Le medesime società che svolgono anche attività di produzione e ces-
sione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art.
1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono determinare il reddito corrispondente nel
quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione forfetaria di cui al citato comma 423.
8. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI
8.1 GENERALITÀ
Il quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con
attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati: