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PERSONE FISICHE  
MODELLO REDDITI 2023  
Periodo d’imposta 2022  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
FASCICOLO 3  
Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS  
QUADRO RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG,  
RH e LM  
Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo  
QUADRO RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti  
e professioni  
QUADRO RF - Impresa in contabilità ordinaria  
QUADRO RG - Impresa in regime di contabilità semplificata  
QUADRO LM - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -  
Regime forfetario  
QUADRO RQ - Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef  
QUADRO FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti  
(CFC)  
QUADRO NR - Nuovi residenti  
QUADRO CE - Credito di imposta per redditi prodotti all’estero  
QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso  
QUADRO RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese  
QUADRO RD - Allevamento di animali, produzione di vegetali  
ed altre attività agricole  
FASCICOLO 1  
FASCICOLO 2  
DATI PERSONALI Compilazione del frontespizio  
FAMILIARI A CARICO  
QUADRO RH - Redditi di partecipazione in società di persone  
e assimilate  
QUADRO RL - Altri redditi  
QUADRO RA - Redditi dei terreni  
QUADRO RM - Redditi soggetti a tassazione separata  
e imposta sostitutiva  
QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria  
QUADRO RR - Contributi previdenziali  
MODULO RW - Investimenti all’estero e/o attività estere  
di natura finanziaria - monitoraggio - IVIE/IVAFE  
QUADRO AC - Comunicazione dell’amministratore di condominio  
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati  
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
QUADRO CR - Crediti d’imposta  
QUADRO RP - Oneri e spese  
QUADRO LC - Cedolare secca sulle locazioni  
QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEF  
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF  
QUADRO DI - Dichiarazione integrativa  
QUADRO RX - Risultato della dichiarazione  
PERSONE FISICHE Guida alla compilazione  
NON RESIDENTI  
del Modello REDDITI 2023  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
INDICE REDDITI 2023 Persone fisiche FASCICOLO 3  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE  
7. Istruzioni per la compilazione del quadro RD  
8. Istruzioni per la compilazione del quadro RS  
9. Istruzioni per la compilazione del quadro RQ  
10. Istruzioni per la compilazione del quadro FC  
11. Istruzioni per la compilazione del quadro NR  
12. Istruzioni per la compilazione del quadro CE  
13. Istruzioni per la compilazione del quadro TR  
14. Istruzioni per la compilazione del quadro RU  
46  
51  
73  
1. Le principali novità del Fascicolo 3 di REDDITI PF  
2. Istruzioni comuni ai quadri RE RF RG RD RS  
3
3
77  
82  
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RE  
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RF  
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RG  
6. Istruzioni per la compilazione del quadro LM  
4
10  
25  
36  
87  
99  
101  
APPENDICE  
149  
2
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE  
1. Le principali novità del Fascicolo 3 di REDDITI PF  
Proroga dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori che fruivano del regime alla data del 31 dicembre  
n nel quadro RE, prevista una nuova casella codice per consentire al lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza in Italia prima  
del 2020 e risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori al 31 dicembre 2019, di avvalersi della proroga  
dell’agevolazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019;  
Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi  
n nei quadri RF e RG, sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-  
quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno  
avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1,  
comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).  
Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti  
n nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva  
delle imposte sui redditi al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato  
nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre  
2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR  
relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi da 87 a 95, della  
legge 29 dicembre 2022, n. 197).  
Redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici  
n nel quadro RF è stata prevista la proroga, fino all’anno d’imposta 2022, dell’esclusione dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite  
dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF (art.  
1, comma 750, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).  
Nuovi Crediti d’imposta per le imprese  
n nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno  
2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state ag-  
giornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Inve-  
stimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella  
nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei  
campi specificatamente indicati  
2. Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS  
GENERALITÀ  
Cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)  
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (vedi quanto previsto al  
comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché ai singoli decreti ministeriali  
di approvazione degli indici), devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:  
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;  
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;  
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo  
54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro;  
Ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli indici individuate al punto 3, si evidenza che i relativi decreti di  
approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per mag-  
giori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli indici e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”;  
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;  
5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;  
6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA  
approvato per l’attività esercitata;  
7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi  
dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività  
prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il  
Modello ISA);  
8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del  
decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di  
autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);  
9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto  
legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autoriz-  
zazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);  
10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento  
del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);  
3
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società  
cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;  
12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto  
mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;  
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;  
14 – Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente  
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);  
15 – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).  
Sono altresì esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività  
d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di  
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98  
del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Tali soggetti indicano i redditi derivanti  
dai predetti regimi nelle apposite sezioni del quadro LM, e pertanto, non devono compilare le caselle relative alle cause  
d’esclusione dall’applicazione degli indici presenti nei quadri RE, RF ed RG. I contribuenti che adottano il regime for-  
fetario devono fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta  
previsti in base all’articolo 1, comma 73, della citata legge n. 190 del 2014.  
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RE  
GENERALITÀ  
Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del  
TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni  
non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dal-  
l’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.  
Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, an-  
corché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.  
Il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un  
identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.  
L’abitualità si diversifica dall’occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.  
I redditi di lavoro autonomo abituale vanno dichiarati nel quadro RE, oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il  
regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n.  
190, o il regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, mentre i redditi di lavoro autonomo occasionale,  
qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo  
indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.  
I redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all’estero, vengono a svolgere la loro  
attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene  
fiscalmente residente in Italia, e nei cinque successivi, sempre che permanga la residenza (art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come  
modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).  
Al fine di fruire in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%. occorre compilare la casella “Docenti e ricercatori” posta a  
margine del quadro, indicando il codice 1. Qualora il lavoratore autonomo abbia già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla  
data del 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori, può fruire della proroga dell’age-  
volazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019, indicando nella casella “Docenti e ricercatori” il codice 2,  
L’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non  
ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia. Sono altresì esclusi dall’agevolazione  
e assoggettati ordinariamente a tassazione in Italia, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo che il soggetto residente produce  
all’estero in qualità di docente o ricercatore. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E)  
I lavoratori autonomi che si sono trasferiti in Italia e che possiedono i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, o di cui al comma 2 del  
Decreto legislativo n. 147 del 2015, possono avvalersi del regime di determinazione del reddito previsto dal citato art. 16, nella versione  
vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, indicando il codice 1 nella casella posta a margine  
del quadro denominata “Impatriati” (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).  
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.  
Anche i soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, avviando un’attività  
d’impresa o di lavoro autonomo in Italia possono avvalersi del medesimo trattamento fiscale, qualora vi abbiano previamente optato, ai  
sensi dell’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E). Gli stessi devono in-  
dicare il medesimo codice 1 nella predetta casella.  
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per  
i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.  
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:  
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito di lavoro autonomo  
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare Per i soggetti rientrati in Italia dal 30  
aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2  
dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza  
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito di lavoro  
autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare. Per i soggetti rientrati in Italia  
dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma  
2 dell’art. 13- ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
n il codice 5, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-quater del citato articolo 16 (nella versione vigente fino al 20  
maggio 2022), in quanto possiedono la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito di lavoro autonomo concorre alla for-  
mazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il  
versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite  
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.  
Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza.  
Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato art. 16  
del d.lgsl n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:  
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni  
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno  
1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro 1.000.000;  
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni  
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno  
1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.  
In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo  
limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già menzionato  
art. 16 d.lgs. n. 147 del 2015, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari  
allo 0,5 per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo de-  
legata per lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del  
comma 5-quater dell’art. 16, d.lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al  
comma 3 dello stesso art. 16.  
n il codice 6, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento  
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichia-  
razione della detassazione nella misura del 50%;  
n il codice 7, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento  
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichia-  
razione della detassazione nella misura del 10%.  
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati, per i docenti e ricercatori universitari e/o per gli sportivi pro-  
fessionisti devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel frontespizio della dichiarazione.  
Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione  
Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia  
di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.  
Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.  
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai  
nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR.  
Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo  
periodo d’imposta. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).  
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel  
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro  
RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato“,  
sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore,  
ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.  
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ  
Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici di attività, consultabile  
sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”.  
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei compensi conseguiti.  
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.  
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:  
n barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;  
n compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.  
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo “Generalità” del capitolo 2 “Istruzioni comuni  
ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO  
Nel rigo RE2, colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all’art. 54, comma 8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e coo-  
peranti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17  
5
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero  
del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l’importo indicato deve essere  
riportato nel rigo RE23.  
I costi relativi ai compensi derivanti da ONG non vanno indicati nel quadro RE.  
Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di parteci-  
pazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività  
svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che  
non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da  
attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare  
competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di com-  
ponenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio  
di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati  
compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corri-  
sponde.  
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, non va considerato  
alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma  
212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).  
Non deve essere riportato in questa colonna l’importo eventualmente indicato in colonna 1.  
Nel rigo RE3, va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare, vanno inseriti in tale rigo:  
n gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;  
n i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma as-  
sicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità perma-  
nente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).  
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di  
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso  
derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, il contribuente può  
scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata, indicandoli nel quadro RM del fascicolo 2 (lettera g-ter, del comma 1 dell’art.  
17 del TUIR).  
Nel rigo RE4, indicare le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli  
oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma  
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente  
l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR).  
Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo  
articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.  
Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo degli importi  
indicati in colonna 1, anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella  
dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base im-  
ponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al  
comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017.  
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.  
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata  
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.  
TOTALE COMPENSI  
Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3, RE4, e RE5 colonna 2.  
Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicati:  
n le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il  
50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso  
personale o familiare del contribuente;  
n l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente  
per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per  
cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;  
n l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso  
pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR;  
n il 20 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo,  
senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i  
motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;  
n il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del  
periodo d’imposta;  
Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art.  
1 della legge n. 208 del 2015 e ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge 27  
dicembre 2017, n. 205 e, da ultimo, dell’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019,  
(c.d. super-ammortamento). Tale importo va riportato anche in colonna 2.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.  
Nel rigo RE8, colonna 2, vanno indicati:  
n i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i  
citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente.  
La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata  
minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con  
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un  
periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;  
n il 20 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo  
veicolo, senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro  
18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno. La  
deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito  
della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito  
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per  
un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;  
n il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte  
del periodo d’imposta;  
n l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso  
pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR.  
Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai sensi dei commi  
91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n.  
205 del 2017 e, da ultimo dell’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale importo va riportato anche in colonna 2.  
Nel rigo RE9 vanno indicati:  
n l’80 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad  
uso pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR;  
n i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati pro-  
miscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;  
n il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le  
autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un  
solo veicolo;  
n il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior  
parte del periodo d’imposta;  
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.  
Nel rigo RE10 vanno indicati:  
n il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promi-  
scuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest’ultimo  
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; ovvero in caso  
di immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati  
entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 di-  
cembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di  
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, con un mi-  
nimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013 non è ammessa  
alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un  
periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento del canone;  
n l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale  
acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;  
Vedere in Appendice, voce “Ammortamento degli immobili strumentali per l’esercizio di arti e professioni”  
n l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2022 per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della  
professione;  
n la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati dal 15 giugno  
1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero per i contratti  
stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è  
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente  
stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici  
avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna dedu-  
zione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa  
per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR;  
n l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non  
imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza  
delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio:  
spese condominiali e per riscaldamento;  
n il 50 per cento delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione  
e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della pro-  
fessione e all’uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria,  
nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.  
Nel rigo RE11 vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:  
n l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i  
contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;  
n le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità  
per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;  
n i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.  
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e  
professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro  
258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.  
Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché  
agli ascendenti, per il lavoro prestato o l’opera svolta, nei confronti dell’artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assi-  
milato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di as-  
sicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d’imposta. Rimangono deducibili, invece,  
i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati.  
Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente  
afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.  
Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica  
o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per  
l’esercizio dell’arte o professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai  
contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA.  
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l’ammontare deducibile delle spese  
sostenute nell’anno per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.  
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be-  
vande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17.  
L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo  
indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4). In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di som-  
ministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente  
in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo de-  
ducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.  
Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be-  
vande che si qualificano come spese di rappresentanza. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza ef-  
fettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto  
o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o pro-  
fessione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.  
In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non  
può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e  
l’importo indicato al rigo RE4).  
Vedere in Appendice, voce “Spese di rappresentanza”  
Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be-  
vande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi.  
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o  
di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate  
in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile  
delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprendi-  
torialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati  
dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro. La  
disciplina delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR. In colonna  
4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.  
Nel rigo RE19, colonna 4, indicare le altre spese documentate ammesse in deduzione.  
In particolare riportare:  
n l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso  
pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR;  
n il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e  
simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli,  
nonché il 70 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del  
periodo d’imposta;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n il 20 per cento delle altre spese, (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente  
per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento  
di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;  
n il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale  
o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;  
n l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme  
assicurative o di solidarietà;  
n l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata a titolo di saldo nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, deducibile  
dal reddito di lavoro autonomo articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale  
ammontare va indicato anche in colonna 1;  
n l’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni  
spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel  
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, a titolo di saldo, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Detto importo va  
evidenziato anche in colonna 2. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella co-  
lonna 1 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;  
n l’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art.  
3 del decreto-legge n. 34 del 2019). Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3. Nella medesima colonna va indicata  
l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell’im-  
posta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;  
n l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi  
i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo  
sono deducibili nella misura del 50 per cento.  
Si precisa che le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2022 sono  
state restituite al soggetto erogatore non vanno indicate nel rigo RE19, ma nel rigo RP33, colonna 1, del 1° fascicolo del modello REDDITI  
persone fisiche.  
Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o  
attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 26 aprile 2012, n. 44).  
TOTALE SPESE  
Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.  
DIFFERENZA  
Nel rigo RE21, colonna 3, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.  
I ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall’art. 17, comma 1, del D.L.  
n. 185 del 2008, e dall’art. 44 del D.L. 78 del 2010, compilando l’apposta casella posta a margine del quadro, devono indicare nella  
colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 3  
del medesimo rigo.  
I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, espongono nella colonna 2 gli  
eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3, per i quali non si applica la tassazione agevolata (Cir-  
colare n. 17 del 23 maggio 2017).  
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020  
sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401).  
REDDITO (O PERDITA) DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED ARTISTICHE  
Nel rigo RE23, va indicata la somma tra:  
n l’importo di rigo RE21, colonna 3, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1 del medesimo rigo;  
n il 10 per cento dell’importo di rigo RE21, colonna 1.  
n l’importo di rigo RE2, colonna 1.  
Inoltre, se l’importo del rigo RE21, colonna 3, è positivo, qualora la casella “Impatriati” sia stata compilata, nel calcolo dell’importo da in-  
dicare nel rigo RE23 deve essere considerato l’intero importo del rigo RE21 colonna 2, sommato al 50 per cento della differenza tra  
l’importo di rigo RE21, colonna 3 e l’importo di rigo RE21, colonna 2, qualora nella casella “Impatriati” sia indicato il codice 1, 5 o 6, ovvero  
sommato al 30 per cento della predetta differenza, qualora nella casella “Impatriati” sia indicato il codice 2, ovvero sommato al 10 per  
cento della stessa differenza, qualora nella casella sia indicato il codice 4 o 7.  
In caso di risultato negativo l’importo deve essere preceduto dal segno “–”.  
Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche  
Nel rigo RE24 deve essere indicata l’eventuale eccedenza di perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti,  
formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, che non sono state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro au-  
tonomo dell’anno, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo RE25 indicare la differenza tra gli importi indicati nei righi RE23 e RE24. Tale importo va sommato agli altri redditi Irpef e riportato  
nel quadro RN.  
In base all’art. 8, comma 1, del TUIR le perdite di lavoro autonomo concorrono a formare il reddito complessivo di periodo, pertanto nel  
caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una perdita, dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel quadro RN.  
RITENUTE D’ACCONTO  
Nel rigo RE26, va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle  
altre ritenute, nell’apposito rigo del quadro RN. Nell’importo vanno ricomprese le ritenute eventualmente sospese.  
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RF  
GENERALITÀ  
Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur po-  
tendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.  
Il quadro RF non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni,  
di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e  
lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge  
15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.  
L’artigiano iscritto nell’apposito albo deve barrare la casella “Artigiani”.  
I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa, possono  
fruire del trattamento fiscale previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente  
alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del citato articolo  
16 (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).  
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per  
cento.  
A tale fine i predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati” (vedere  
“Istruzioni per la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).  
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia, e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del  
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni di cui al citato art. 16  
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall’art.  
13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020;  
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:  
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito d’impresa concorre  
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare;  
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza  
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito d’impresa  
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare.  
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono compilare la casella “Codice Stato estero posta nel  
frontespizio della dichiarazione.  
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai  
nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR. Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo  
stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E)  
A partire dal 2021 l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, qualora  
nel corso dell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione siano destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, pertanto, il  
contribuente che intenda adottare il regime di contabilità ordinaria indicherà i relativi redditi nel presente quadro.  
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel  
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente  
nel quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di  
Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, set-  
tore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.  
Il quadro RF si compone del riquadro “Determinazione del reddito” e del prospetto “Altri dati”  
Nel rigo RF1, colonna 1, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile  
sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”.  
In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.  
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:  
n barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;  
n compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.  
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo “Generalità” del capitolo 2 “Istruzioni comuni  
ai quadri RE-RF-RG-RD-RS.  
Nel rigo RF2 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale an-  
notati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al decreto ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle “ISTRU-  
ZIONI PARTE GENERALE ISA”).  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO  
Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo  
RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.  
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.  
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR per ogni singola stabile organizzazione (“branch”) vanno apportate al  
risultato del rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i criteri dettati dall’art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in di-  
minuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare  
il reddito o la perdita della branch esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del presente  
quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel  
complesso. La perdita fiscale della branch va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La  
somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento  
(se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.  
Si ricorda che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso in cui l’impresa transiti dal regime di contabilità semplificata al  
regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del  
regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.  
Inoltre, nella predetta ipotesi le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole  
del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato. Diversamente,  
qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e  
si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).  
COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI  
L’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett.  
q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore  
e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori de-  
duzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un apposito prospetto  
della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.  
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma 33, della legge finanziaria  
2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali  
e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di  
locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli in-  
teressi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.  
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo  
previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.  
A tal fine nel rigo RF6 sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle predette eccedenze.  
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affrancamento della stessa mediante applicazione  
dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l’importo affrancato nella precedente dichia-  
razione dei redditi non va esposto tra i “decrementi” nel presente rigo.  
Nel rigo RF6 vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravve-  
nienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’ art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, del TUIR, nel testo previgente rispetto  
alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in colonna 4, va indicato l’importo  
complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa), e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni  
materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e agli accantonamenti in colonna 3.  
VARIAZIONI IN AUMENTO  
Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare  
il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore  
a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali  
negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.  
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla  
lett. b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in  
precedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.  
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le plusva-  
lenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze  
attive” contenuto nel quadro RS. In particolare, nella colonna 1 del rigo RS2 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze, e nella  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
colonna 2 l’importo complessivo delle sopravvenienze, nel successivo rigo RS3 va indicato l’importo corrispondente alla quota costante  
prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.  
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2, per l’intero ammontare delle  
plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS2 (colonna 1 e 2) del predetto prospetto, ed una  
variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, colonna 2, per l’ammontare delle quote costanti evidenziate nel rigo RS3 del prospetto  
stesso.  
Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e  
delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.  
Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo  
o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili,  
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a  
scelta del contribuente, in quote costanti in tale periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.  
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i proventi  
sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.  
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS4 del predetto prospetto, va indicato nel rigo RF35 e quello  
della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto stesso, va indicato nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al  
reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.  
REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI  
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui  
scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello  
Stato e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari,  
dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.  
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova ap-  
plicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. In caso di  
immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di ma-  
nutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di  
locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” ri-  
conosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di  
locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento.  
Pertanto, nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va indicato il reddito de-  
terminato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le  
unità immobiliari a disposizione.  
Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF10 va in-  
dicato anche il reddito dominicale.  
In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10 va indicato l’intero ammontare  
del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice 29. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione  
europea (art. 6, commi 1e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).  
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014 (introdotto dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 133 del 2014), la medesima  
agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti  
e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10  
va indicato l’intero ammontare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.  
I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  
adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla de-  
finitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (art. 48, comma 16, del citato decreto  
legge n. 189 del 2016).  
Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), se non determinano il reddito forfeta-  
riamente secondo le disposizioni di cui all’art. 56, comma 5, 56-bis, comma 1, e di cui all’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, devono in-  
dicare:  
n nel rigo RF10 il reddito agrario, per l’attività compresa nei limiti;  
n nel rigo RF11, la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti;  
n nel rigo RF39, i ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti.  
Analogamente gli imprenditori agricoli che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili  
agroforestali e fotovoltaiche di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, oltre i limiti stabiliti nel medesimo comma  
423, se non determinano il relativo reddito forfetariamente (quadro RD), indicano nel rigo RF10 il reddito agrario, e nei righi RF11 e RF39,  
rispettivamente, i costi ed i ricavi riferibili all’attività compresa nei predetti limiti.  
I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei  
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella pre-  
videnza agricola Tale agevolazione vale per gli anni dal 2017 al 2023 (art. 1, comma 80, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo  
familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’eser-  
cizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).  
Nel rigo RF12, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell’importo di  
colonna 1, anche nel caso in cui il contribuente si avvalga delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori  
componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle  
imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo  
9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017. L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.  
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata  
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.  
Nel rigo RF13 va indicato l’importo delle variazioni alle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma, rispettivamente,  
degli artt. 92, 92 bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati  
in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.  
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna  
opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza  
prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.  
Nel rigo RF15, colonna 1, va indicato l’ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 61 del TUIR; in colonna 2 va  
indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (come ad esempio gli interessi di mora inde-  
ducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR o gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trime-  
stralmente l’Iva, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).  
Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo  
occorre anche indicare l’intero ammontare dell’Irap e dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’im-  
posta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico.  
Nel rigo RF55 va indicata la quota dell’Irap versata a titolo di saldo nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, deducibile  
dal reddito d’impresa (codici 12 e 33). Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso,  
ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedano le  
Circolari dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013). Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice  
38, l’importo dell’imposta municipale propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto  
della presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).  
Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle  
previste dall’art. 100, comma 2, lettera:  
n h), se di importo non superiore a euro 30.000,00;  
n m);  
n m-bis);  
n n);  
n o);  
n o-ter).  
In questa colonna deve essere indicato anche l’ammontare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lett. f) che danno  
diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma  
2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché  
interamente deducibili.  
In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente  
– utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione,  
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100 comma 1,  
del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati  
per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i)  
del TUIR.  
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese  
per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.  
Nel rigo RF18, va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore  
utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR.  
Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR,  
nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR o  
non ancora deducibili, e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette di-  
sposizioni. Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili.  
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell’art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti  
finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei di-  
videndi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109, commi 3-bis e 3-ter del TUIR.  
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi  
costi.  
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il  
realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.  
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo RF20 va indicata la quota indeducibile:  
n delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, del TUIR;  
n delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di  
associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti di  
esenzione di cui sopra;  
n della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve  
di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche  
concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.  
Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell’art. 64, comma 1, del TUIR. Per le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1°  
gennaio 2018, la quota indeducibile è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).  
Nel rigo RF21, colonna1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l’importo deducibile ai  
sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere  
dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.  
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di au-  
totrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. In colonna 2, vanno indicate  
le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l’importo deducibile ai sensi dell’art. 104 del TUIR  
e, in colonna 3, va indicato l’ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.  
Nel rigo RF23, va indicato l’ammontare:  
n in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al  
comma 3 dell’art. 95 del TUIR;  
n in colonna 2, delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova co-  
stituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di ali-  
menti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti  
i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare  
l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel quadro RS, rigo RS28 (vedere in Appendice la voce  
“Spese di rappresentanza”);  
n in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell’art. 109,  
comma 4, del TUIR.  
Nel rigo RF24, va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi  
dell’art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi  
successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6  
nell’apposito campo.  
Nel rigo RF25, va indicato, in colonna 1, l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai  
sensi dell’art. 105 del TUIR; in colonna 2, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto  
all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR; in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai  
sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.  
Nel rigo RF27, va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,  
contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo pe-  
riodo di tale comma, le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o  
non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del  
reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il  
reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell’applicazione  
di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze esenti di cui all’art. 87 del TUIR.  
Nel rigo RF28, vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in  
valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura  
anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì  
indicato, all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.  
Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle sopra elencate.  
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare,  
vanno indicati con il:  
n codice 1, il 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre  
2007 ovvero il 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo  
a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero la quota pari al 58,14 per cento dei di-  
videndi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre  
2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017), qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo  
di imposta oggetto della presente dichiarazione;  
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei  
casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono  
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto,  
indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito  
imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con  
riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese  
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti  
all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad ap-  
plicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del  
2017;  
n codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori di-  
pendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3 del TUIR;  
n codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture  
recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);  
n codice 5, il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o destinati a finalità estranee all’esercizio  
dell’impresa (non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni  
colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni,  
comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000,  
per quelli relativi ad altri Stati ( si veda l’art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);  
Vedere in Appendice, voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”  
n codice 6, l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse  
economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;  
n codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi  
prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);  
n codice 9, dai contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi  
da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi  
precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del  
TUIR.  
n codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta successivo a quello di  
esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallinea-  
mento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;  
n codice 13, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR,  
qualora non sia stato imputato al conto economico o vi sia stato in misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, te-  
nendo conto in tal caso della differenza;  
n codice 15, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi  
prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei  
beni e/o dei servizi ricevuti);  
n codice 17, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che con-  
figurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  
n. 44);  
n codice 18, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero  
corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell’associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi  
dell’art. 99, comma 3, del TUIR;  
n codice 29, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto  
per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;  
n codice 30, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi  
in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la  
riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al con-  
tratto di rete;  
n codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi  
da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF)  
che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il par-  
tecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del  
patrimonio del fondo o della società;  
n codice 34, i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento all’imprenditore e/o ai propri familiari, per fini privati, per un cor-  
rispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 2, comma  
36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148  
(circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 15 giugno 2012);  
n codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR (per l’ammontare de-  
ducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”);  
n codice 39, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all’estero. Tale ammontare non  
deve tener conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata;  
n codice 41, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile ai sensi  
dell’art. 106, comma 1, del TUIR;  
n codice 43, l’ammontare degli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in-  
dividuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati  
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
comma 6 dell’art. 167 del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato  
gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del  
TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori  
a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;  
n codice 44, la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto  
della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime  
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sus-  
sistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2 lett. b) del citato art. 47-bis,  
ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola presentata, non abbia  
ricevuto risposta favorevole, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’art. 167 del TUIR.  
Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero pari al  
49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino  
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio suc-  
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);  
n codice 45, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite  
di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in as-  
senza dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;  
n codice 46, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina di cui  
al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;  
n codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l’impresa  
residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite  
ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;  
n codice 53, Per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario al regime ordinario, l’importo dei ricavi che, ancorché di competenza  
di periodi in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, concorrono alla determinazione del reddito, in  
quanto hanno avuto manifestazione finanziaria nel presente periodo d’imposta (art. 1, comma 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190,  
primo periodo, cfr. Circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6);  
n codice 54, Per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario e/o dal regime d’impresa minore “per cassa” al regime ordinario, l’im-  
porto dei costi e delle spese di competenza del presente periodo d’imposta, che non assumono rilevanza nella determinazione del  
reddito in quanto sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario (art. 1, comma 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190, cfr.  
Circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6), e/o d’impresa minore “per cassa” (Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E);  
n codice 56, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR  
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore del-  
l’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 57, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR  
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 58, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili  
organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del  
TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia  
delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 59, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR prelevati all’atto  
del pagamento o del prelevamento (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto  
2017);  
n codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di  
fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche  
se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge  
9 agosto 2018, n. 96);  
n codice 63, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in periodi d’imposta precedenti, de-  
rivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del cor-  
rispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo  
a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di  
altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);  
n codice 66, l’importo delle riserve in sospensione d’imposta, da assoggettare a tassazione nell’ipotesi di cui all’art. 166, comma 5, del  
TUIR (cfr. istruzioni al quadro TR);  
n codice 67, per i soggetti che non hanno effettuato l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in  
applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta  
alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto  
economico non deducibile nel presente periodo d’imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;  
n codice 68, la variazione in aumento in applicazione dell’art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2,  
del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;  
n codice 69, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’art. 110 del decreto-legge 14  
agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo art. 110;  
n codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nella colonna 67, va indicato il totale degli importi indicati nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,  
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 e 66 del medesimo rigo.  
Nel rigo RF32, va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF7 a RF31.  
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE  
Nel rigo RF36, va indicato l’importo degli utili distribuiti nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo per-  
sonale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile orga-  
nizzazione.  
Nel rigo RF38 va indicato l’intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di  
applicazione del regime di trasparenza. L’integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga  
successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati  
imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all’art. 14 del DM 23 aprile 2004.  
Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto  
esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.  
Nel rigo RF43, va indicato:  
n in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e  
bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR. (vedere in Appendice la  
voce “Spese di rappresentanza”);  
n in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in  
colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2; le predette spese, sono deducibili nel periodo  
d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19  
novembre 2008.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto in commento, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei  
periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso  
periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di  
rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS28 del modello RED-  
DITI PF 2022), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limiti stabiliti dal medesimo art. 108, comma 2, del TUIR.  
Nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate  
ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati  
al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109,  
comma 4, del TUIR) e l’importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili  
quali spese di rappresentanza diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5  
dell’art. 109 del TUIR.  
Nel rigo RF44 vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91, lettere a) e b), del TUIR, non concorrono alla  
formazione del reddito di impresa.  
Nel rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta  
estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche  
essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicato,  
all’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.  
Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente:  
n delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;  
n delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di  
associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui  
all’art. 87 del TUIR;  
n della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale,  
anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche con-  
corsuale di società ed enti rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR  
(comma 6 del medesimo articolo).  
n delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime  
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sus-  
sistenza della condizione di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, aven-  
dola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 1.  
Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR. Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018,  
la quota esente è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).  
Nel rigo RF47, colonna 2, va indicato il 60 per cento qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all’esercizio in  
corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio suc-  
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero il 41,86 per cento, qualora si tratti  
di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m.  
26 maggio 2017);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73 del TUIR;  
n degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;  
n delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili anche nelle ipotesi di recesso o  
esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, (art. 47  
comma 7, del TUIR);  
n della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un  
apporto diverso da quello di opere e servizi;  
n degli utili e delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto  
diverso da quello di opere servizi, provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale pri-  
vilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato, a  
seguito di istanza di interpello di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, del TUIR, che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di lo-  
calizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Si considerano provenienti  
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali  
soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili  
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Tale limitato  
concorso alla formazione del reddito si applica al verificarsi della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;  
n degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato indi-  
viduati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo  
periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis, ma non abbia presentato  
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole;  
tale importo va indicato anche in colonna 1.  
Nel rigo RF48, va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a concorrenza dei redditi assoggettati a  
tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell’art. 167, comma 10, del TUIR, e dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché  
ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.  
In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzati in regimi  
fiscali privilegiati relativi a redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia  
di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato contenute nel par. 8.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  
entrate del 28 agosto 2017.  
Nel rigo RF50, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da  
marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,  
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1 commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre  
2014, n. 190, “Patent Box”), pari al 50 per cento.  
Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i marchi d’im-  
presa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.  
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, va  
indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la  
sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione  
integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.  
In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in al-  
ternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea docu-  
mentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi  
dell’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.  
In colonna 4, va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell’art. 4,  
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati dell’Unione  
europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo  
adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all’art.  
1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dall’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio  
e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Nel caso in  
cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.  
145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80  
per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente  
esposta in colonna 5. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza e,  
pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 4 Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze  
di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del  
TUIR, il risparmio d’imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.  
In colonna 6, va indicato:  
n l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per  
cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dall’imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo  
decreto legge n. 457 del 1997;  
n il 64 per cento, pari all’80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque  
interne e lagunari, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;  
n l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o  
comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3,  
della legge 23 dicembre 1999, n. 488);  
In colonna 7, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6.  
Nel rigo RF55 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da in-  
dicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:  
n codice 1, l’importo degli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione  
non ancora percepiti;  
n codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di  
trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese  
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;  
n codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi  
dell’art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura  
percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva  
del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;  
Vedere in Appendice, voce “Accantonamenti ai fondi di previdenza”  
n codice 5, l’importo delle somme distribuite dal trust;  
n codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;  
n codice 10, dai contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi  
da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi  
precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del  
TUIR;  
n codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo,  
deducibile dal reddito d’impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008);  
n codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b) del TUIR, contabilizzato per  
competenza, non ancora percepito;  
n codice 15, l’importo delle plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le minusvalenze de-  
dotte;  
n codice 21, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi  
prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei  
beni e/o dei servizi ricevuti);  
n codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;  
n codice 25, il credito d’imposta, sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento immobiliare chiusi, se im-  
putati a conto economico.  
Per i proventi, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale  
variabile (SICAV) di diritto nazionale e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  
ai sensi del decreto legge n. 476 del 1956 (cosiddetti “fondi lussemburghesi storici”), spetta un credito d’imposta pari al 15 per cento dei  
proventi percepiti; per i proventi, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, il credito di imposta è ri-  
conosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti determinati; per i proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM pos-  
sedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che  
si considerano percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette  
quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione  
o acquisto (art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  
10); per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento  
immobiliare chiusi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle  
quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo;  
n codice 28, l’importo della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti  
impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;  
n codice 29, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati  
interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale. L’agevolazione è subordinata al-  
l’autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);  
n codice 31, l’importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014,  
n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale  
fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),  
qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5  
per cento del patrimonio del fondo o della società;  
n codice 32, l’ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),  
diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso  
(SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già  
imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n codice 33, l’importo dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni  
spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel  
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo, deducibile dal reddito d’impresa (art. 2 del decreto-legge n.  
201 del 2011). Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12, non può ec-  
cedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;  
n codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato  
a conto economico nei precedenti periodi d’imposta; Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014,  
la deduzione per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non  
inferiore alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino  
al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di beni im-  
mobili, la deduzione è ammessa:  
– per un periodo non inferiore a undici anni, ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo  
precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a  
decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;  
– per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;  
n codice 38, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta oggetto della presente di-  
chiarazione:  
– imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);  
– imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n.  
190, e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  
n. 34);  
– imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);  
n codice 40, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” di cui  
al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per  
cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta  
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato  
comma 39;  
n codice 41, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite  
delle stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in assenza  
dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;  
n codice 43, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deduzione  
forfetaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti  
personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;  
n codice 44, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deduzione  
forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di  
cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa;  
n codice 47, le variazioni fiscali conseguenti all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l’impresa  
residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite  
ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;  
n codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il  
cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La mag-  
giorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di tra-  
sporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018  
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di  
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232);  
n codice 53, l’ammontare delle sopravvenienze attive, riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure  
elencate al comma 3-bis dell’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa. Tali disposizioni  
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure);  
n codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nel-  
l’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30  
settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il  
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-  
ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);  
n codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni  
immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati  
entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti  
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è  
maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti  
a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B della citata legge n. 232  
del 2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa  
(comma 229 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n codice 57, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al  
31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato  
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato  
del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della  
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205);  
n codice 58, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice  
55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il  
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di  
acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);  
n codice 59, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni  
immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019,  
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di  
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31, della  
legge 27 dicembre 2017, n. 205);  
n codice 60, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR  
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 61, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili  
organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del  
TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia  
delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 62, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti,  
nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 63, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR  
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore del-  
l’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 67, l’ammontare dei proventi non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla par-  
tecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione  
della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;  
n codice 68, per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario o dal regime d’impresa in contabilità semplificata “per cassa” al regime  
ordinario, l’importo dei ricavi di competenza del presente periodo d’imposta, che non concorrono alla determinazione del reddito, in  
quanto hanno già concorso a formare il reddito in anni d’imposta precedenti, in base alle regole del regime forfetario (art. 1, comma  
72, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Circolare 4 aprile 2016, n. 10) o del regime d’impresa in contabilità semplificata “per cassa”;  
n codice 69, per i contribuenti che aderiscono al regime per i nuovi residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR, l’ammontare del reddito d’im-  
presa in contabilità ordinaria prodotto all’estero, in paesi per i quali non è stata esercitata l’opzione di esclusione dall’assoggettamento  
ad imposta sostitutiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo 24-bis (Circolare n. 17 del 23 aprile 2017);  
n codice 71, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel  
Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,  
percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili  
che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi  
e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108  
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de  
minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione  
degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura  
(art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);  
n codice 75, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice  
55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il  
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di  
acquisizione (art. 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti  
si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti  
oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20  
milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di  
euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 30, della legge 27 di-  
cembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);  
n codice 76, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni  
immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a  
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti  
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62, della legge 30  
dicembre 2018, n. 145);  
n codice 77, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per am-  
bedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L’efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfeziona-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
mento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28  
marzo 2014, n. 47);  
n codice 79, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre  
2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal ven-  
ditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 30  
per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.  
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1 decreto-  
legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;  
n codice 80, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in alternativa al-  
l’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione  
predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4  
del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;  
n codice 81, per i soggetti che negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 non effettuano  
l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis  
dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi  
limiti previsti dagli artt. 102 e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;  
n codice 82, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali  
a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020  
(art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;  
n codice 85, la variazione in diminuzione in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e art. 10, comma 3, del decreto  
legislativo 29 novembre 2018, n. 142;  
n codice 86, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti  
industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria  
attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più im-  
mobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’im-  
mobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo  
periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del de-  
creto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);  
n codice 89, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa  
o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del  
maggior valore di cui al rigo RF31 codice 69, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. In tal caso, va indicato l’importo  
della quota costante della minusvalenza;  
n codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.  
Nella colonna 77 va indicato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, z36,  
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 e 76 del medesimo rigo.  
Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF34 a RF55.  
Nel rigo RF57 va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:  
RF4 (o – RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 – RF56  
Se il risultato è negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno “–”.  
REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ  
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico -  
residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto del reddito (o di perdita) imputata  
all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo  
RF58, col. 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RF59, col. 1), mentre l’ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese  
di valore delle partecipazioni va indicato nel rigo RF36, (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece,  
nel rigo RF31, tra le altre variazioni in aumento).  
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR, nel rigo RF58, col. 2 (o, in caso di perdita,  
nel rigo RF59, col. 2) va indicato, l’ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla  
sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separatamente la somma delle quote di reddito  
dalla somma delle quote di perdita.  
Nel rigo RF58, col. 3, va indicato il reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate di comodo ai sensi dell’art. 30  
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo RF58, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.  
Nel rigo RF59, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.  
Nel rigo RF60, col. 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:  
RF57 + RF58 col. 4 – RF59 col. 3  
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–”.  
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF58, l’importo da indicare nel rigo RF60 col. 2 non può essere inferiore al “reddito  
minimo”. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RF60 che contiene l’eventuale eccedenza di perdite  
d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società di comodo. Tale eccedenza si determina applicando  
la seguente formula algebrica:  
RF59 col. 3 – (RF57 + RF58 col. 4 – RF60 col. 2)  
L’ammontare delle perdite non compensate non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, va riportata nel-  
l’apposito prospetto di quadro RS, indicandola al rigo RS12, ovvero, qualora utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84  
del TUIR, al rigo RS13,  
Nel rigo RF61 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa dichiarato.  
L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito  
di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni liberali di cui all’art. 100,  
comma 2, lett. h) del TUIR, se effettuate per un importo superiore a euro 30.000,00. Qualora si determini un importo inferiore a detto  
limite la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo. L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100,  
comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato  
come variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile.  
Nell’ipotesi in cui nel rigo RF60, colonna 2 sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito proventi esenti, diversi da quelli di cui  
all’art. 87 del TUIR, nel rigo RF62 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai  
sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.  
Nel rigo RF63, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF60, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RF61. Qualora nel rigo RF60,  
colonna 2 sia indicata una perdita, questa va esposta, nel presente rigo, preceduta da segno “-” previa deduzione dell’importo del rigo  
RF62.  
Nel rigo RF65 va indicato, per la singola stabile organizzazione in caso di opzione per la “branch exemption”, l’ammontare dell’agevola-  
zione esposta nel rigo RS37, colonna 11, del prospetto “ACE” della singola branch fino a concorrenza dell’importo di rigo RF63 se positivo  
(calcolato al netto dell’importo del presente rigo).  
Nel rigo RF98, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in  
forma societaria.  
Ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente su-  
periore al 49 per cento.  
Nel rigo RF99, colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nei righi RF63 e RF98.  
I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, espongono nel rigo RF99, co-  
lonna 1, l’eventuale reddito d’impresa in contabilità ordinaria prodotto all’estero, ricompreso nell’importo di colonna 2, per il quale non si  
applica la tassazione agevolata (Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017).  
Se l’importo del rigo RF63 è positivo:  
– qualora sia stata compilata la casella “Impatriati”, nel calcolo dell’importo da indicare nel rigo RF99, colonna 2 deve essere considerato  
l’importo di rigo RF99 colonna 1, sommato al 50 per cento dell’importo dato dalla formula (RF63 – RF98 – RF99, colonna 1), qualora  
nella casella “Impatriati” sia stato indicato il codice 1, ovvero sommato al 30 per cento di tale importo, qualora nella stessa casella sia  
stato indicato il codice 2, ovvero sommato al 10 per cento del medesimo importo qualora sia stato indicato il codice 4.  
Si fa presente che l’eventuale perdita di rigo RF99, colonna 2, può essere utilizzata per compensare l’eventuale reddito d’impresa dichiarato  
nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nella colonna 1 del rigo RS12 del prospetto delle perdite  
d’impresa se riportabile in misura limitata ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, ovvero nella colonna 1 del rigo RS13 se trattasi di  
perdite riportabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2 del TUIR.  
Vedere in Appendice, voci “Perdite d’impresa e di lavoro autonomo” e “Perdite riportabili in misura piena”  
Se l’importo di rigo RF99, colonna 2, è positivo, nel rigo RF100, colonna 3, va indicato fino a concorrenza, l’ammontare delle  
perdite maturate nel presente periodo d’imposta derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’im-  
presa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR risultanti dal  
quadro RH, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. Se tali perdite sono inferiori a detto importo si  
procede alla compensazione anche con l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri  
redditi d’impresa dell’anno, da evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna  
2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3. Si precisa  
che nel caso in cui risulti compilata la col. 3 del rigo RF58 le perdite non potranno essere utilizzate per compensare il reddito minimo. Si  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
ricorda che l’articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha modificato il comma 3 dell’articolo 115 del TUIR, richiamato  
dal comma 2 dell’art. 116, stabilendo che le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza  
non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.  
L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non com-  
pensate nell’anno.  
Nel rigo RF101, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF99, colonna 2, e quello di rigo RF100, colonna 3 4.  
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.  
Nel rigo RF102 vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.  
Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, ovvero sia beneficiario di un Trust trasparente  
o misto, in tale rigo vanno indicati gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.  
In particolare, in tale ultima ipotesi deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno dei seguenti codici:  
1 – qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;  
2 – qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;  
3 – qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.  
Nelle colonne da 2 a 8 del rigo RF102 va indicato:  
n in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;  
n in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 86, comma 4-bis, e all’art. 89, comma 3,  
del TUIR;  
n in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;  
n in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto trasferite al contribuente dalla società trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;  
n in colonna 6, l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprensivo dell’importo indicato in colonna 5;  
n in colonna 7, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;  
n in colonna 8, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;  
n in colonna 9, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili con-  
seguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle  
imprese o enti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art.  
47-bis comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o  
delle partecipazioni cedute.  
ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI  
ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI  
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni  
all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente quadro RF riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch,  
a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile or-  
ganizzazione.  
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime  
di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).  
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (ri-  
servato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la  
numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.  
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  
d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti  
a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione  
sono imponibili fino a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR).  
Le perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non  
concorre a formare le perdite fiscali dell’impresa residente riportabili da quest’ultima (nell’apposito prospetto del quadro RS) che dovranno  
essere conseguentemente ridotte di pari importo.  
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo  
del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.  
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ricorra l’esimente di cui al comma  
5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5” indicando uno dei seguenti codici:  
n “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;  
n “2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disap-  
plicazione della disciplina CFC.  
Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:  
n nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese di localiz-  
zazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa  
in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno  
dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);  
n nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) at-  
tribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione;  
n nella colonna 8 la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle  
colonne da 3 a 7  
Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI PF 2022, ripor-  
tano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI PF 2022; in tale ultimo  
caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;  
n nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d’imposta  
oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF101, se positivo) e la perdita netta di colonna 8;  
n nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:  
colonna 8 – colonna 10  
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF101.  
Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.  
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RG  
GENERALITÀ  
Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600  
del 1973.  
Sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, i soggetti esercenti  
attività commerciali che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i cui ricavi indicati agli artt. 57 e 85 del TUIR, percepiti in  
un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, del medesimo testo unico,  
non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per  
le imprese aventi per oggetto altre attività. Ai sensi dell’art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022, i limiti di ricavi di euro 400.000 ed  
euro 700.000, di cui al citato art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono elevati, rispettivamente, a euro 500.000 ed euro 800.000.  
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi  
all’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle  
prestazioni di servizi.  
Tale quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l’esercizio di impresa commerciale nel periodo di imposta  
oggetto della presente dichiarazione, adottando il regime di contabilità semplificata.  
Gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito  
e che sono passati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione al regime previsto dall’art. 66 del TUIR, devono osservare,  
per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.  
L’art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese  
minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente riformulato l’art. 66 del TUIR introducendo “un regime di contabilità  
semplificata improntato al criterio di cassa”.  
Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che  
hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni  
di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 del TUIR sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di  
contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione  
del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione  
del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).  
I produttori agricoli che oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR svolgono anche attività produttive di reddito d’impresa  
ai sensi dell’art. 55 del TUIR, compilano il presente quadro con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a  
quelle agricole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l’opzione per la determinazione analitica del reddito. Anche i  
soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche  
oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non determinano il reddito secondo i criteri forfetari  
previsti dal citato comma 423, devono indicare nel quadro RG i costi ed i corrispettivi relativi all’attività eccedente i predetti limiti. Resta  
ferma in tali ipotesi, l’indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.  
Ai sensi dell’articolo 2, comma 36-quaterdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in  
godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in  
ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.  
A partire dal 2021 l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, qualora  
nel corso dell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione siano destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, pertanto, il  
contribuente che adotta il regime di contabilità semplificata indicherà i relativi redditi nel presente quadro.  
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o pro-  
fessioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile  
e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  
2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”.  
I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa, possono  
fruire del trattamento fiscale previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente  
alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del medesimo  
articolo (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).  
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per  
cento.  
I predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati” (vedere “Istruzioni per  
la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).  
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del  
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori  
impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’art.  
5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall’art. 13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019. n. 124 convertito, con modificazioni,  
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28  
dicembre 2020.  
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:  
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito d’impresa concorre  
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare;  
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza  
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito d’impresa  
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare.  
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel  
frontespizio della dichiarazione.  
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai  
nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR. Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo  
stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).  
ATTENZIONE I contribuenti che hanno fruito di una delle predette agevolazioni e/o che hanno beneficiato di contributi  
a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono te-  
nuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401) riportando nella colonna 1, l’apposito codice  
aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esem-  
pio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di  
cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.  
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, l’impresa residente nel territorio dello Stato deve compilare il presente  
quadro escludendo i componenti positivi e negativi delle stabili organizzazioni all’estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro  
va compilato senza riportare i componenti positivi e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato,  
a seconda dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro (vedi paragrafo “ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI  
ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI” nel presente quadro) oppure nel quadro FC.  
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ  
Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul  
sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”.  
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi.  
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale  
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:  
n barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;  
n compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.  
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo “Generalità” del capitolo 2 “Istruzioni comuni  
ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO  
Nel rigo RG2, colonna 2, va indicato l’ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituiti  
dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai  
corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti  
per essere impiegati nella produzione.  
Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del TUIR, inoltre si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati  
al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR,  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da  
eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e  
enti individuati con decreti dei Prefetti). Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.  
Vedere in Appendice, voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”  
In colonna 1 dello stesso rigo va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. Tale importo va ricompreso anche in  
colonna 2.  
Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1  
dell’art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e all’art. 57.  
Vanno indicati in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85. Si precisa che va tenuto  
conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bis e 3ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing).  
Nel rigo RG5, colonna 2 , vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in  
colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori  
componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle  
imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo  
9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017.  
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.  
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata  
“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.  
Nel rigo RG6, colonna 1, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa,  
diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità  
estranee all’esercizio dell’impresa”). Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a  
formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo  
non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.  
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 comma 2 del TUIR, costituite  
dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il  
reddito in precedenti esercizi.  
La scelta per la rateizzazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate  
o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel  
quadro RS.  
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell’anno e/o  
la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare unitamente  
alle quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.  
Ai sensi dell’art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce  
realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa.  
Nel rigo RG7 va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma  
2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.  
Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o in-  
tegrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.  
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1  
dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a for-  
mare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi,  
ma non oltre il quarto.  
La scelta per la rateizzazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati,  
compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’imposta  
oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto  
quadro la quota costante.  
Tale quota va indicata nel presente rigo, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti nei pre-  
cedenti periodi d’imposta e oggetto di rateazione.  
Nel rigo RG10, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, da  
indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:  
n codice 1, i dividendi diversi da quelli indicati con il codice 8 e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR. Gli utili comunque distribuiti  
dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il 40 per cento del loro ammontare se formati con utili prodotti dalla  
società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla  
società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31  
dicembre 2016, ovvero per il 58,14 per cento, se formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre  
2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente  
ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto.  
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei  
casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto,  
indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito  
imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con ri-  
ferimento agli utili individuati dal codice 15 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o  
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.  
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti  
all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad ap-  
plicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del  
2017;  
n codice 2, i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio della stessa, né beni alla cui  
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare  
determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70,  
comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dal-  
l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.  
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manu-  
tenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di  
locazione al netto di tali spese, ai sensi dell’art. 90 del TUIR.  
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova ap-  
plicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il  
reddito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al  
maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile  
ridotto del 50 per cento.  
Tali proventi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza;  
n codice 3, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento di detto reddito.  
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);  
n codice 4, i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza  
radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all’impresa. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del  
reddito d’impresa senza alcun abbattimento;  
n codice 6, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma  
assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in  
più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;  
n codice 8, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato individuati in base ai criteri di cui  
all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM). Si considerano provenienti  
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali  
soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili  
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;  
n codice 9, i redditi imputati da Trust trasparenti o misti di cui l’impresa risulta beneficiaria. Per i redditi imputati da trust trasparenti non  
residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre  
2022);  
n codice 10, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o hanno aderito a un contratto di rete,  
nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente di-  
chiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno  
l’adesione al contratto di rete;  
n codice 11, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all’estero. Tale ammontare non  
deve tener conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata.  
n codice 12, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi  
da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF)  
che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il par-  
tecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del  
patrimonio del fondo o della società.  
n codice 13, la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo  
dei contributi ricevuti;  
n codice 14, gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi  
siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende ver-  
sata a titolo d’acconto;  
n codice 15, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a  
regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere  
la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art.  
47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non  
abbia ricevuto risposta favorevole. Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al  
31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a  
quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati  
con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n codice 16, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina di cui  
al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;  
n codice 17, da parte dei contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo  
1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi  
ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle dispo-  
sizioni del TUIR.  
n codice 20, l’ammontare dei proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il  
Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011);  
n codice 21, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR distribuiti ai soci  
di casa madre (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 22, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di  
fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche  
se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge  
9 agosto 2018, n. 96);  
n codice 24, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel  
Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,  
percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili  
che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28  
settembre 2018, n. 109);  
n codice 25, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in periodi d’imposta precedenti, de-  
rivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del cor-  
rispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo  
a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di  
altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);  
n codice 26, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita  
con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L’efficacia  
della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui  
all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);  
n codice 99, gli altri componenti positivi non espressamente elencati.  
Nella colonna 39 del rigo RG10 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,  
30, 32, 34, 36 e 38.  
Nel rigo RG12 va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10.  
Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità ordinaria indicano:  
nella colonna 1, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e  
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e  
92-bis del TUIR);  
nella colonna 2, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture  
e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);  
nella colonna 3, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle  
lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);  
nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.  
Nel rigo RG15 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavo-  
razioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei  
ricavi.  
Nel rigo RG16 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.  
In particolare:  
n l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi as-  
sistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro  
nonché delle ritenute fiscali;  
n le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta nonché la parte di indennità  
per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;  
n l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma  
3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corri-  
spondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo  
fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;  
n i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno;  
Vedere in Appendice, voce “Accantonamenti ai fondi di previdenza”  
n le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e  
alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto  
di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al  
netto delle spese di viaggio e di trasporto;  
n le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per  
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento  
del dipendente e per i due successivi. Per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte  
sui redditi (artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR).  
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di  
età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5 del  
TUIR.  
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all’annotazione delle  
stesse nelle scritture contabili previste dall’articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichia-  
razione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavo-  
ro.  
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.  
Nel rigo RG17 va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di cui al  
comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito se-  
condo il criterio di competenza.  
Nel rigo RG18 va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali  
per l’esercizio dell’impresa, determinato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito  
secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.  
Nel rigo RG19 vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.  
Nel rigo RG20 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Tali componenti negativi sono deducibili  
dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.  
Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan,  
motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del  
TUIR.  
Nel rigo RG22, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni voce è identificata da un codice,  
da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:  
n codice 2, il costo sostenuto per l’acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR comprese  
quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Vi  
rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR) nel  
caso in cui possano considerarsi similari alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lettera a), del  
TUIR. Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bis e 3ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Dividend wa-  
shing);  
n codice 3, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo  
RG20;  
n codice 4, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi  
e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo  
di tutti i ricavi e proventi;  
n codice 5, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del TUIR. Tali componenti negativi  
sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. Concorrono in ogni caso alla deter-  
minazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi  
o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.  
Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili;  
n codice 6, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;  
n codice 7, la quota imputabile al periodo d’imposta delle spese relative a più esercizi deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 1, del  
TUIR (ad esempio, costi d’impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo  
il criterio di competenza.  
Con il medesimo codice va altresì indicata la somma delle quote imputabili all’esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi  
precedenti;  
n codice 8, le spese di rappresentanza, di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il 75 per cento delle spese  
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza per  
l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2. Con questo codice deve essere anche riportata la quota  
delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS28, del modello Redditi 2022 divenute deducibili nel presente periodo d’imposta  
(art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2008 (vedere in appendice la voce “Spese di rappresentanza”);  
n codice 9, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rap-  
presentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del  
TUIR;  
n codice 10, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari  
e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione  
va calcolata applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei  
ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;  
30  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n codice 11, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale  
se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le  
spese e gli altri componenti negativi si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni  
produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dal  
comma 5 dell’art. 109 del TUIR;  
n codice 12, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), per la quota delle stesse che non danno diritto al credito d’imposta  
“Art- bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis), n), o) e o-ter) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle con-  
dizioni ivi indicate. La lettera i) prevede che le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati  
per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle  
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Tali componenti negativi sono deducibili  
dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;  
n codice 13, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni  
strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR;  
n codice 14, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo,  
deducibile dal reddito d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 185 del 29 novembre  
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata  
a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o  
di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009);  
n codice 15, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle de-  
duzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997  
versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo, deducibile dal reddito d’impresa. Resta fermo che  
la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il codice 14 non può eccedere l’IRAP complessivamente  
versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;  
n codice 16, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto  
terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;  
n codice 17, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese auto-  
rizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede  
l’impresa;  
n codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in  
misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa com-  
plessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;  
n codice 20, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi  
straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provve-  
dimenti;  
n codice 21, la deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di di-  
stribuzione di carburanti per uso di autotrazione;  
n codice 22, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),  
diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso  
(SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora  
il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento  
del patrimonio del fondo o della società;  
n codice 23, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta oggetto della presente di-  
chiarazione:  
– imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);  
– imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n.  
190, e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  
n. 34);  
– imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);  
n codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6, derivanti dalla cessione  
dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre  
a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito,  
prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o  
nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;  
n codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il  
cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La mag-  
giorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di tra-  
sporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno  
2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento  
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232). Tali  
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;  
n codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nel-  
31  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
l’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30  
settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il  
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-  
ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);  
n codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni  
immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati  
entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti  
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è  
maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);  
n codice 30, la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa  
e per uso personale o familiare dell’imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente  
all’esercizio dell’impresa;  
n codice 31, dai contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da  
54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi pre-  
cedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;  
n codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti,  
nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);  
n codice 35, l’ammontare dei proventi, già indicati nel rigo RG10 con il codice 20, non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del  
comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011).  
Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3, del  
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;  
n codice 36, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al  
31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato  
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato  
del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8,  
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205);  
n codice 37, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice  
28, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il  
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di  
acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);  
n codice 38, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni  
immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a  
condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti  
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31, della legge 27  
dicembre 2017, n. 205);  
n codice 41, I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RG10 con il codice 24, connessi al crollo di un tratto del viadotto  
Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle mo-  
dalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o  
che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata.  
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-  
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento  
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-  
namento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del  
27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mi-  
nimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-  
dificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130);  
n codice 42, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice  
28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il  
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di  
acquisizione (art. 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti  
si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti  
oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20  
milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di  
euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 30, della legge 27 di-  
cembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);  
n codice 43, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni  
immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a  
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti  
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62, della legge 30  
dicembre 2018, n. 145);  
n codice 44, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali  
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato  
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato  
del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di  
euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, decre-  
to-legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);  
n codice 45, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6  
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per  
l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo  
quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n.  
34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;  
n codice 46, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali  
a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020  
(art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;  
n codice 47, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti  
industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività  
d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobiliz-  
zazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobi-  
lizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo  
d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-  
legge 21 ottobre 2021, n. 146);  
n codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.  
Nella colonna 65 del rigo RG22 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,  
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 e 64.  
Nel rigo RG23, in colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali,  
da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,  
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al 50 per cento (art. 1, commi da 37 a 45,  
della legge 23 dicembre 2014, n. 190).  
Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i marchi d’im-  
presa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.  
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, va  
indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la  
sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione  
integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.  
In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in al-  
ternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea docu-  
mentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi  
dell’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.  
In colonna 4 va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi  
dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati  
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico  
europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate  
di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dall’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo  
o a viaggio e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997.  
Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni  
di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del  
TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va sepa-  
ratamente esposta in colonna 5. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza  
e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 4. Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze  
di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del  
TUIR, il risparmio d’imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.  
In colonna 6 va indicato:  
n l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per  
cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto  
legge n. 457 del 1997;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque  
interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.  
n l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o  
comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi  
derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3,  
della legge 23 dicembre 1999, n. 488);  
In colonna 7, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6.  
Nel rigo RG24 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG13 a RG23.  
Nel rigo RG25 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG12, ed il totale dei componenti negativi in-  
dicato nel rigo RG24.  
In caso di risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno “–”.  
Redditi derivanti da partecipazioni in società  
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico -  
residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di  
perdita) imputata all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da  
indicare nel rigo RG26, col. 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RG27, col. 1).  
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR, nel rigo RG26, col. 2 (o, in caso di perdita,  
nel rigo RG27, col. 2) va indicato, l’ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla  
sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separatamente la somma delle quote di reddito  
dalla somma delle quote di perdita così come risultante nell’apposito prospetto nel quadro RS.  
Nel rigo RG26, col. 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30  
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.  
Nel rigo RG26, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.  
Nel rigo RG27, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.  
Nel rigo RG28, col. 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:  
RG25 + RG26 col. 4 – RG27 col. 3  
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–”.  
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RG26, l’importo da indicare nel rigo RG28 col. 2 non può essere inferiore al  
“reddito minimo”. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RG28 che contiene l’eventuale eccedenza di  
perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina  
applicando la seguente somma algebrica:  
RG27 col. 3 – (RG25 + RG26 col. 4 – RG28 col. 2)  
L’eccedenza della perdita indicata nella colonna 1 del rigo RG28 non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa di periodo. deve  
essere riportata nell’apposito prospetto del quadro RS.  
Nel rigo RG29 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato.  
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.  
L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito  
di rigo RG28, colonna 2 assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alla lett. h) del comma 2 dell’art.  
100 del TUIR, è riconosciuto l’importo superiore tra quello determinato dall’applicazione della percentuale prevista e euro 30.000,00.  
L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d’imposta “Art  
bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato in questo rigo perché indeducibile.  
Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2, sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RG30 deve essere  
indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma  
5, del TUIR.  
Nel rigo RG31, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RG29. Qualora nel rigo RG28,  
colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo RG31, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RG30.  
Nel rigo RG33, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria,  
risultanti dall’apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa  
familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.  
Nel rigo RG34, colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31 e RG33.  
I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015, espongono nel rigo RG34, colonna 1, l’eventuale  
reddito d’impresa in contabilità semplificata prodotto all’estero, per il quale non si applica la tassazione agevolata. (Circolare 23 maggio  
2017, n. 17/E)  
Se l’importo del rigo RG31 è positivo, qualora sia stata compilata la casella “Impatriati”, nel rigo RG34, colonna 2, va indicato l’intero  
importo di rigo RG34, colonna 1, sommato al 50 per cento della seguente differenza (RG31 – RG33 – RG34, col. 1), qualora nella predetta  
casella sia stato indicato il codice 1, ovvero sommato al 30 per cento di tale differenza, qualora nella casella “Impatriati” sia stato indicato  
il codice 2, ovvero sommato al 10 per cento della medesima differenza, qualora nella casella sia stato indicato il codice 4.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Qualora nel rigo RG34, colonna 2, sia indicata una perdita, deve essere preceduta dal segno “meno”.  
Se l’importo di rigo RG34, colonna 2, è positivo, nel rigo RG35, colonna 3, va indicato fino a concorrenza di tale importo, l’ammontare  
delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa nonché da partecipazione in  
società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR risultanti dal quadro RH, se non già utilizzate negli  
altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. Se tali perdite sono inferiori all’importo di RG34, colonna 2, si procede a compensazione  
anche con l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, da  
evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento, e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili  
in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3. Si precisa che le perdite non possono essere  
utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna 3 del rigo RG26. L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito  
prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.  
Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per com-  
pensare i redditi imputati dalle società partecipate (articolo 115, comma 3, del TUIR, come modificato dall’articolo 36, comma 9, del  
decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006).  
Nel rigo RG36, va indicata la differenza tra l’importo positivo di rigo RG34, colonna 2, e quello di rigo RG35, colonna 3.  
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN. Nel caso l’importo di RG34, colonna 2, sia negativo, lo stesso può essere  
utilizzato in diminuzione di altri redditi d’impresa di periodo e l’eventuale eccedenza va indicata nell’apposito prospetto del quadro RS.  
Nel rigo RG37, vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.  
Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 116 del TUIR, ovvero sia beneficiario di un Trust  
trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati anche gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.  
In particolare, in tale ultima ipotesi, deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno dei seguenti codici:  
1 – qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;  
2 – qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;  
3 – qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.  
Nelle colonne da 2 a 8 del rigo RG37 va indicato:  
n in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;  
n in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;  
n in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;  
n in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto trasferite al contribuente dalla società trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;  
n in colonna 6, l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprensivo dell’importo indicato in colonna 5;  
n in colonna 7, l’eccedenza d’imposta trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;  
n in colonna 8, l’ammontare degli acconti d’imposta versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante  
n in colonna 9, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili con-  
seguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle  
imprese o enti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art.  
47-bis comma 1 del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o  
delle partecipazioni cedute.  
Nel rigo RG38, vanno indicate:  
n nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie,  
semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del  
TUIR);  
n in colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di  
durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);  
n nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed  
e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);  
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.  
ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO  
DI IMPRESE RESIDENTI  
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni al-  
l’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente quadro RG riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a  
partire dal quale è efficace il regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione.  
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime  
di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).  
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RG, utilizzando moduli successivi al primo (ri-  
servato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la  
numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.  
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  
d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti  
a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione  
sono imponibili fino a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di recapture vanno  
indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali del-  
l’impresa residente riportabili da quest’ultima (nell’apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di  
pari importo.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo  
del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.  
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ricorra l’esimente di cui al comma  
5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5 ” indicando uno dei seguenti codici:  
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;  
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disappli-  
cazione della disciplina CFC.  
Nel rigo RG41, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:  
n nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese di localiz-  
zazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa  
in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno  
dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;  
n nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);  
n nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) at-  
tribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione;  
n nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle  
colonne da 3 a 7. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello  
REDDITI PF 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RG41 del citato modello REDDITI  
PF 2022; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;  
n nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d’imposta  
oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RG36) e la perdita netta di colonna 8;  
n nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla differenza, se positiva, tra colonna 8 e colonna 10.  
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RG36.  
Il rigo RG41 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.  
6. Istruzioni per la compilazione del quadro LM  
GENERALITÀ  
Il presente quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e  
professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cfr. circolare n.17/E del 30 maggio 2012, provve-  
dimento 22 dicembre 2011 n. 185820) ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89,  
della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.  
Sezione I – Regime di vantaggio  
I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione.  
Il regime di vantaggio, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  
alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che  
già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta suc-  
cessivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Pertanto la pre-  
sente sezione non può essere compilata dai contribuenti nati prima del 1° gennaio 1987.  
Possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche esercenti attività  
di impresa, arti o professioni che, al contempo:  
a) nell’anno solare precedente:  
n hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano  
esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività;  
n non hanno effettuato cessioni all’esportazione;  
n non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53,  
comma 2 lett. c) del TUIR;  
n non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR,  
anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e  
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati  
di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso TUIR;  
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,  
pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.  
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale regime:  
n i soggetti non residenti; possono tuttavia accedere al regime di vantaggio i soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione eu-  
ropea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi  
siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (art. 1, comma  
99, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 7, comma 3 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161);  
n coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;  
n coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di  
trasporto nuovi;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale partecipano, contemporaneamente, a  
società di persone o ad associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato  
per la trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.  
I contribuenti che si avvalgono del presente regime:  
a) sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dal-  
l’obbligo della dichiarazione prevista dall’art. 19 del citato decreto legislativo;  
b) sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei  
relativi dati.  
c) non subiscono ritenuta d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti nell’ambito del regime in oggetto: a tal fine rilasciano al sostituto  
d’imposta apposita dichiarazione (Provv. n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011).  
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ  
Nel rigo LM1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile presso gli uffici  
dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di  
lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella  
“Impresa familiare”.  
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’am-  
montare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO  
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei  
ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o  
dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa  
o all’esercizio dell’arte o della professione.  
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e  
cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.  
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel  
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro  
RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”,  
sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore,  
ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.  
I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore  
di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile (art. 2, comma 36-quaterdecies  
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138).  
Nel rigo LM2, (totale componenti positivi) va indicato:  
n l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e  
delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie  
prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella pro-  
duzione;  
n l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall’attività  
professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi  
derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della  
sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri  
in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o  
ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di  
una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a  
carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai com-  
mittenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi pre-  
videnziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo;  
n l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;  
n l’ammontare delle plusvalenze attive conseguite. In particolare, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR,  
afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi; l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate  
ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel  
2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risar-  
cimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale  
o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili se sono  
realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento  
dei beni e vanno indicate nel successivo rigo LM5, colonna 5 (totale componenti negativi);  
n l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d’imposta, che concorrono a formare il reddito d’impresa  
o di lavoro autonomo.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si precisa che, in applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale  
acquistato nel periodo di vigenza del regime in esame o del regime dei minimi sarà pari all’intero corrispettivo di ces-  
sione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito  
il corrispettivo. In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale de-  
corre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articoli 86 e 101 del TUIR, sulla  
base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortiz-  
zato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione  
del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del  
costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di impo-  
sta ed il corrispettivo complessivo (art. 4, comma 1, lett. b), decreto 2 gennaio 2008).  
Il contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha applicato il regime di vantaggio deve riportare nel rigo LM3 (rimanenze finali)  
l’eventuale eccedenza di rimanenze indicata nel rigo LM48 del Modello Redditi PF 2022. Si precisa che le rimanenze finali formatesi  
prima dell’ingresso nel presente regime costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va priori-  
tariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L’eventuale ulteriore eccedenza del valore delle  
rimanenze rispetto ai componenti positivi deve essere indicata nel rigo LM48 e rileva nei periodi d’imposta successivi con le stesse re-  
gole.  
Nel rigo LM4 (differenza) va indicata la differenza tra gli importi dei righi LM2 e LM3. Se il risultato è negativo indicare zero.  
Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va indicato in colonna 5 l’ammontare:  
n degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;  
n delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR,  
sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono  
sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti,  
manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50 per cento;  
n dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata  
deducibilità se relativi a beni promiscui;  
n delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti  
all’esercizio dell’attività;  
n del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta;  
n delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;  
n delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta.  
Negli importi di colonna 5 va altresì ricompresa:  
n l’eventuale maggiorazione del 40 per cento, della spesa, della quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, fiscalmente  
deducibile, relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR,  
di cui all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da riportare anche in colonna 1.  
n L’importo della maggiorazione del 40 per cento relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri  
mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016  
n. 232 e di cui all’art. 1, comma 29 legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, da ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto-  
legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019: in tal caso l’importo della maggiorazione va evidenziato  
anche in colonna 2;  
n il maggior valore (150 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni  
materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», com-  
presi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. iper-ammortamento) di cui all’art. 1, comma 9,  
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all’art. 1, comma 30 legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’art. 1, comma 61, della  
legge 30 dicembre 2018, n. 145). L’importo della maggiorazione va esposto anche in colonna 3;  
n il maggior valore (40 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei  
beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, di cui all’art. 1, comma  
10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all’art. 1, comma 31 legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui al comma 229 dell’art. 1  
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; tale importo va riportato anche in colonna 4.  
Si precisa che le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell’ambito del regime di  
vantaggio in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.  
Nel rigo LM6 (reddito lordo o perdita), va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra i righi LM4 e LM5, colonna 5.  
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno meno.  
Le perdite fiscali conseguite nel presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o  
professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili  
nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo, ai  
sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR.  
Se l’importo indicato nel rigo LM6 è positivo, nel rigo LM7 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare  
dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa fa-  
miliare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.  
Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM6.  
L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.  
Nel rigo LM8 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM6, se positivo, e l’importo di rigo LM7, colonna 2.  
Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel presente regime le stesse possono essere com-  
putate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.  
Nel rigo LM9 (perdite pregresse) vanno riportate, in colonna 3, le eventuali eccedenze di perdite pregresse scomputabili dal reddito  
fino a concorrenza dell’importo di rigo LM8.  
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del presente regime fiscale di vantaggio, che  
possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, - dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata - nei  
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza.  
Nella colonna 1 vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le eventuali perdite d’impresa in contabilità ordinaria  
pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento.  
Nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell’esercizio d’im-  
presa in contabilità ordinaria o semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei  
vecchi “minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili senza limiti di tempo.  
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.  
Si ricorda che per i contribuenti in regime di vantaggio la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve es-  
sere determinata come segue: LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9, colonna 3 (Perdite pregresse).  
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle per-  
dite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7 (art. 5 del Decreto  
Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 gennaio 2008).  
Nel rigo LM10 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo  
LM8 e l’importo di rigo LM9, colonna 3.  
Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi  
di famiglia di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR (art. 9, comma 1 del decreto del 2 gennaio 2008).  
Nel rigo LM11 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 5 per cento dell’importo di rigo LM10, se positivo.  
Sezione II – Regime forfetario  
La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario  
e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.  
n Il regime forfetario si applica ai contribuenti che, nell’anno precedente hanno verificato contemporaneamente i seguenti requisiti (art.  
1, comma 54, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160):  
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. In caso di svolgimento  
di più attività, il predetto limite è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. (Circolare 10  
aprile 2019, n. 9/E). Si precisa che, a decorrere dal 1/1/2023 il predetto limite è stato innalzato a 85.000 euro e che pertanto, i con-  
tribuenti che nel corso del 2022 superano la soglia di 65.000 ma non superano quella di 85.000, possono fruire del regime forfetario  
nell’anno successivo. (art. 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Ai fini del predetto limite per l’accesso al regime, non  
rilevano i ricavi e i compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini degli ISA di cui all’art. 9-bis, comma  
2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96. L’ammontare dei predetti  
ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell’anno precedente ha  
svolto attività d’impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia di  
ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell’anno precedente ha  
svolto attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM), che prevedono l’imputazione  
dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione. (Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E);  
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70  
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere  
c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato  
decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo  
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato TUIR;  
Il contribuente, nella presente dichiarazione, attesta di possedere i requisiti di cui all’art. 1, comma 54, barrando l’apposita casella posta  
al rigo LM21, colonna 1.  
n Non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 9  
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art. 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, nonché dall’art. 1, comma  
692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160):  
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato ade-  
rente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio  
dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;  
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo  
10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di  
mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;  
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone,  
ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a re-  
sponsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente ricondu-  
cibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Riguardo alle tipologie di partecipazioni rientranti nella  
predetta causa ostativa, nonché alle fattispecie che configurano controllo diretto ed indiretto, si rinvia ai chiarimenti forniti nella Cir-  
colare 10 aprile 2019, n. 9.  
Affinché la causa ostativa non operi è necessario che il contribuente provveda preventivamente a rimuoverla nell’anno precedente  
a quello di applicazione del regime, fatto salvo quanto stabilito con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l. Così, ad  
esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute  
nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo.(Circolare n. 9  
del 2019). Nel caso, invece, di partecipazioni in s.r.l., la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l.  
alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario deve essere verificata nell’anno di applicazione del regime e  
pertanto la sua sussistenza determina l’uscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo;  
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di  
lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o in-  
direttamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il  
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. La prevalenza va verificata al termine di ciascun periodo  
d’imposta e dispiega gli effetti sul periodo successivo. In particolare, nel caso in cui un contribuente abbia concluso un rapporto di  
lavoro nel 2019 ed abbia applicato il regime forfetario nel 2020, qualora al termine dell’anno risulti aver fatturato prevalentemente  
nei confronti del proprio datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, fuoriesce dal regime nel  
2021 (cfr. Circolare n. 9 del 10 aprile 2019);  
f) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di  
cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto  
di lavoro è cessato.  
Pertanto, il contribuente, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si trovi nel primo anno di fruizione del regime  
forfetario, attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime, in alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a),  
b), c), d), e) ed f), che precludano la fruizione del regime nell’anno stesso, secondo quanto previsto dalla citata circolare n. 9 del 2019 e  
dalla risoluzione n. 7 dell’11 febbraio 2020, alle quali si rinvia. Qualora invece lo stesso abbia già fruito del regime forfetario nel precedente  
periodo d’imposta, attesta che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a),  
b), c), d), e) ed f), secondo quanto previsto dalla citata prassi.  
A tal fine barra l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 2.  
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi  
percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice ATECO dell’attività esercitata, riportato nella tabella di cui all’allegato 2  
alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.  
CODICI ATTIVITÀ  
ATECO 2007  
COEFFICIENTE  
DI REDDITIVITÀ  
GRUPPO DI SETTORE  
Industrie alimentari e delle bevande  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio  
(10-11)  
40%  
40%  
45 - (da 46.2 a 46.9) -  
(da 47.1 a 47.7) - 47.9  
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande  
Commercio ambulante di altri prodotti  
Costruzioni e attività immobiliari  
47.81  
47.82- 47.89  
(41-42-43)- (68)  
46.1  
40%  
54%  
86%  
62%  
40%  
Intermediari del commercio  
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione  
(55-56)  
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche,  
Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi  
(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-  
87-88)  
78%  
(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-  
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-  
29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-  
51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-  
80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-  
(97-98)-(99)  
Altre attività economiche  
67%  
40  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta re-  
gionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari  
di cui all’articolo 5, comma 4 TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori  
familiari, è dovuta dall’imprenditore.  
Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del presente regime. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili  
strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o del-  
l’attività di lavoro autonomo (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016).  
n Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità fissate al comma  
64, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% (articolo 1, comma 111, legge 28 di-  
cembre 2015, n. 208), a condizione che:  
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa,  
anche in forma associata o familiare;  
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di  
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai  
fini dell’esercizio di arti o professioni;  
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel  
periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.  
Il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni elencate alle lettere a), b), c), barrando l’apposita casella posta al rigo LM21,  
colonna 3.  
L’infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 e 65, comporta l’au-  
mento delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura del 10 per cento, nei casi pre-  
visti dal comma 74 del citato articolo 1.  
Ove non diversamente indicato, le istruzioni della presente sezione si riferiscono al primo modulo.  
Qualora il reddito determinato forfetariamente prodotto nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione debba essere assoggettato  
alle due distinte aliquote d’imposta sostitutiva, in tal caso, nel primo modulo andranno indicati gli elementi reddituali relativi all’attività  
“nuova” svolta nella prima frazione di periodo, barrando la casella e, nel secondo modulo, i dati relativi alla seconda attività, da assoggettare  
all’aliquota del 15%, compilando distintamente tutti i campi della sezione.  
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ  
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di  
lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare ovvero di azienda coniugale  
non gestita in forma societaria (Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E), devono barrare la casella “Impresa familiare”.  
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’am-  
montare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.  
I contribuenti che adottano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.  
Inoltre, tali contribuenti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, ad  
eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto (art. 6 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,  
convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Tali soggetti devono tuttavia fornire, nell’apposita se-  
zione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i  
quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 69  
e 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO  
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è determinato in via forfetaria, applicando al-  
l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il co-  
efficiente di redditività indicato nella tabella sopra riportata, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività  
esercitata.  
Nel regime in esame, i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in consi-  
derazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante  
dall’esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d’impresa.  
Si precisa che, nel caso di transito da regime ordinario o in contabilità semplificata al regime forfetario, al fine di evitare salti o duplicazioni  
di imposizione, (art. 1, comma 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Circolare del 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6):  
– i ricavi incassati nel periodo di adozione del regime forfetario non concorrono alla determinazione del reddito forfetario qualora gli stessi  
abbiano già concorso a formare il reddito in base alle regole di competenza proprie del precedente regime;  
– viceversa i ricavi incassati nel periodo di applicazione del precedente regime che non hanno avuto manifestazione economica nello  
stesso, concorrono comunque al reddito forfetario, nell’anno in cui si realizza il presupposto della competenza.  
Pertanto, i righi da LM22 ad LM27 vanno compilati come segue.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo LM22, colonna 1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività  
economiche ATECO.  
Nel rigo LM22, colonna 2, va indicato il coefficiente di redditività dell’attività indicata al rigo LM22 colonna 1.  
Nella colonna 3 del rigo LM22 va indicato l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti (art. 1 comma 64 legge 190/2014).  
I compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo  
svolgimento dell’attività sono assoggettati ad imposizione in base ai criteri previsti dall’art. 54, comma 8 del TUIR (Circolare 10 aprile  
2019, n. 9/E, risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019). Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da  
assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichia-  
rante abbia età inferiore ai 35 anni.  
Per quanto non espressamente indicato si richiamano le indicazioni fornite nella sezione relativa al regime di vantaggio, ove compatibili.  
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo  
d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401),  
riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari  
per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati  
mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.  
Nel rigo LM22, colonna 5, va indicato il reddito relativo all’attività, determinato moltiplicando l’importo dei componenti positivi indicato al  
rigo LM22 colonna 3, per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2 e sommando a tale importo l’eventuale ammontare di  
colonna 4, moltiplicato per 0,75, ovvero moltiplicato per 0,60, nel caso in cui il dichiarante abbia età minore di 35 anni.  
Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici attività:  
n se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nella tabella sopra riportata, il contri-  
buente compila il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice relativo all’attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di red-  
ditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 5 il relativo reddito determinato forfetariamente;  
n se invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto  
rigo, da LM22 ad LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice dell’attività prevalente nell’ambito  
dello stesso, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in co-  
lonna 5 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.  
Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole  
attività, indicati alla colonna 5 dei righi da LM22 ad LM27.  
Nelle colonne 1 e 2 va esposto distintamente il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale.  
In particolare:  
n nella colonna 1 - “Artigiani e commercianti”, va indicata, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la somma degli  
importi indicati nella predetta colonna 5 aventi natura di reddito d’impresa, afferenti la gestione speciale Artigiani e commercianti;  
n nella colonna 2 - “Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)” va indicata la somma dei redditi, indicati nella predetta  
colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR, soggetto alla gestione separata di cui  
all’art. 2, comma 26, Legge n. 335 del 1995.  
Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo age-  
volato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS (Circolari  
INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016). Al riguardo si rinvia alle indicazioni fornite nell’apposita  
sezione presente nel quadro RR del Fascicolo 2 del modello REDDITI Persone fisiche.  
Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali), in colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e as-  
sistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono  
dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente  
a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64  
della legge 190 del 2014). Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito in-  
dicato nel rigo LM34, colonna 3.  
Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale,  
sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno  
negativo, all’importo dei contributi da indicare in colonna 1 (risposta interpello n. 400 del 9 ottobre 2019).  
L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.  
Nel rigo LM36 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM34, colonna 3, e l’importo di rigo LM35, colonna 2.  
Le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel presente regime, ai sensi dell’art. 1, comma 68, della legge n.190 del  
23/12/2014, possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal  
TUIR.  
Le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n. 98 del 2011, possono essere scomputate  
dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata - nei periodi d’imposta successivi, ma  
non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza in essi, fermo restando l’applicazione del comma 3 dell’art. 8 del TUIR ove  
ne ricorrano le condizioni. (cfr. Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E).  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo LM37 (perdite pregresse), in colonna 5, vanno riportate le eccedenze di perdite pregresse.  
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n.  
98 del 2011, riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2022 2021.  
I soggetti che svolgono attività d’impresa e che nei periodi d’imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano inoltre nella co-  
lonna 3 le perdite pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento, e nella colonna 4 le perdite realizzate nei primi tre anni di  
attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del TUIR.  
Nella stessa colonna 4 vanno altresì indicate da parte dei contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le  
perdite realizzate nei primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali.  
Gli importi indicati nelle colonne 3 e 4 vanno riportati anche nella colonna 5.  
Nelle colonne 1 e 2 va esposto l’ammontare delle perdite pregresse, facenti parte dell’importo indicato nella colonna 5, relative ai redditi  
afferenti le singole gestioni previdenziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34.  
Nel rigo LM38 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo  
LM36 e l’importo di rigo LM37, colonna 5.  
Si precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,  
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche  
del reddito assoggettato al regime forfetario (art. 1, comma 75 legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 692  
della legge 27 dicembre 2019, n. 160).  
Nel rigo LM39 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 15 per cento (ovvero pari al 5 per cento, nel caso sia  
stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3) dell’importo di rigo LM38, se positivo.  
Sezione III – Determinazione dell’imposta dovuta  
Nel rigo LM40 (crediti d’imposta), vanno indicati, i crediti d’imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta sostitutiva  
dovuta.  
I predetti crediti d’imposta possono essere utilizzati fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva indicata ai righi LM11 (attività in regime di  
vantaggio) e LM39 (attività in regime forfetario).  
La parte dei crediti d’imposta del rigo LM40 non utilizzata nel presente quadro deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN,  
seguendo le istruzioni fornite con riferimento a ciascun credito. Ad esempio, se nel rigo CR7 (credito d’imposta per il riacquisto della  
prima casa) è stato indicato un importo pari a 1.000 euro e nella colonna 1 del rigo LM40 è stato indicato un importo di 300 euro, deve  
essere riportato nella colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 700 euro.  
Inoltre, in presenza di crediti che possono generare un residuo (colonna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23  
del rigo LM40) si rimanda alle istruzioni del rigo RN47.  
Colonna 1 (Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa)  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per il riacquisto della prima  
casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’im-  
posta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).  
In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo eventualmente  
utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto in colonna 3 del medesimo rigo CR7. L’importo da indicare in questo rigo va diminuito  
dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RN24.  
Colonna 2 (Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero)  
La colonna 2 è riservata a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti  
d’imposta spettanti. In questa colonna va indicato il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete il quadro CE, riportare quanto  
indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4, col. 4. L’importo  
da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN29.  
Colonna 3 (Crediti d’imposta per fondi comuni)  
Riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei righi RH20 colonna 1 e  
RL4 colonna 3. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RN32.  
Colonna 4 (Credito d’imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo)  
Riportare l’importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR11, per la presenza di più  
immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. L’importo da indicare in questa  
colonna va diminuito dell’importo indicato nel rigo RN27.  
Colonna 5 (Credito d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo)  
Riportare l’importo indicato nella colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta ri-  
sultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10).  
Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR10, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli  
compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nel rigo  
RN28.  
Colonna 6 (Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione)  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni  
sui fondi pensione e sottoconti PEPP, indicato nella colonna 5 del rigo CR12 aumentato dell’importo indicato nella colonna 4 e diminuito  
dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più  
righi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati aumentata dell’importo in-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
dicato nella colonna 4 e diminuita degli importi indicati nella colonna 6. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo  
indicato nella colonna 3 del rigo RN24.  
Colonna 7 (Credito d’imposta per mediazioni)  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta relativo alle mediazioni per  
le controversie civili e commerciali di cui al rigo CR31. In particolare, in presenza del codice 1 nella colonna 1 del predetto rigo, va indicato  
l’importo esposto nella colonna 2, diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto nella colonna  
6 3 del medesimo rigo, nonché dell’importo indicato nella colonna 4 del rigo RN24.  
Colonna 8 (Credito d’imposta negoziazione e arbitrato)  
Questa colonna va utilizzata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta indicato nella colonna 1 del  
rigo CR16, aumentato del credito residuo indicato in colonna 2 e diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel  
mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella  
colonna 5 del rigo RN24.  
Colonna 9 (Credito d’imposta erogazioni cultura)  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta determinato secondo le istru-  
zioni fornite al rigo RN30 colonna 2 e definito “Totale Credito”. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato  
nella colonna 3 del rigo RN30.  
Colonna 10 (Credito d’imposta scuola)  
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per le erogazioni liberali  
in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture  
scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti  
(art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107) indicate al rigo CR15. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite  
al rigo RN30 colonna 5 4, e definito “Totale Credito Spettante”. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato  
nella colonna 6 del rigo RN30.  
Colonna 11 (Credito d’imposta Videosorveglianza)  
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta residuo per le spese d’installazione  
di sistemi di videosorveglianza (art. 1, comma 982, legge 28 dicembre 2015, n. 208). L’importo del credito da indicare in questa colonna è  
quello indicato nel rigo RN30, colonna 7, diminuito dell’importo utilizzato a scomputo dell’IRPEF, indicato nella colonna 8 del rigo RN30.  
Colonna 12 (Credito d’imposta sport-bonus)  
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta spettante per le erogazioni  
liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture  
sportive pubbliche, (Sport-bonus) indicato al rigo CR31 se nella colonna 1 del predetto rigo è indicato il codice 3. Il credito va determinato  
secondo le istruzioni fornite al rigo RN32, colonna 4 e va diminuito dell’importo indicato nella colonna 5 del rigo RN32.  
Colonna 13 (Credito d’imposta bonifica ambientale)  
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta spettante per la bonifica  
ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, indicato al rigo CR31, in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è  
presente il codice 4. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32, colonna 6 e 7 e va diminuito dell’importo indicato  
nella colonna 8 del rigo RN32.  
Colonna 14 (Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica)  
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta spettante per l’acquisto  
monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, indicato al rigo CR31, in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il  
codice 5. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite nella colonna 9 del rigo RN32.  
Colonna 15 (Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa “under 36”)  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per l’acquisto della prima  
casa “under 36” (art. 64, comma 7 del D.L. n. 73 del 2021) ed il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa “under 36” che non ha  
trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione.  
In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13, diminuita dell’importo eventualmente  
utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 3 e dell’importo del credito utilizzato in atto esposto in colonna 4 del me-  
desimo rigo CR13. L’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 6 del rigo RN24.  
Colonna 16 (Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi protezione (art. 32 D.L. 73/2021)  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per sanificazione e acquisto  
dispositivi protezione, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “9“. In tale caso ri-  
portare in questa colonna la somma del 30 per cento dell’importo indicato nella colonna 2 e dell’importo indicato nella colonna 7 del rigo  
CR31 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 6. L’importo da indicare in  
questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 11 del rigo RN32.  
Colonna 17 (Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo plastica  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per depuratori acqua e ridu-  
zione consumo plastica, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “10“. In tale caso  
riportare in questa colonna la somma del 50 per cento dell’importo indicato nella colonna 2 e dell’importo indicato nella colonna 7 del rigo  
CR31 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 6. L’importo da indicare in  
questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 12 del rigo RN32.  
Colonna 18  
Il soggetto beneficiario (cioè, il contribuente che possiede i requisiti previsti dalla legge) del credito d’imposta per canoni di locazione im-  
mobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione,  
previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii., indica detti crediti nel quadro RU, utilizzando i rispettivi codici credito H8  
ovvero H9, e riporta nella presente colonna la quota degli stessi che egli intende scomputare dall’imposta sostitutiva, facendo concorrere  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
detta quota all’importo degli utilizzi ai fini IRPEF da indicare nel rigo RU7, colonne 4 e/o 5. L’importo da indicare in questa colonna va di-  
minuito degli eventuali scomputi dall’IRPEF effettuati al rigo RN35.  
Colonna 19  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per canoni di locazione  
imprese turistiche di cui all’art. 5 del D.L. n. 4 del 2022 esposto nel quadro RU, con il codice “N9” al rigo RU1, colonna 2. L’importo da in-  
dicare in questo rigo va diminuito degli eventuali scomputi dall’IRPEF effettuati al rigo RN35.e concorre all’importo degli utilizzi ai fini  
IRPEF da indicare nel rigo RU7, colonne 4 e/o 5.  
Colonna 20  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta “Social bonus”, indicato nel  
rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “11”, l’importo da indicare in questo rigo è quello determinato  
Totale Credito” in corrispondenza delle istruzioni al rigo RN32, col. 13, diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo RN32.  
Colonna 21  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per installazione di sistemi di  
accumulo integrati, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “13”. In tale caso, l’importo  
da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le istruzioni fornite nella colonna 17 del rigo RN32.  
Colonna 22  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per erogazioni liberali in  
favore delle fondazioni ITS Academy al 30%, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il  
codice “14“. In tale caso l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni  
fornite nella colonna 18 del rigo RN32.  
Colonna 23  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per ITS Academy al 60%, indicato  
nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “15”. In tale caso riportare in questa colonna l’importo  
da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni fornite nella colonna 19 del rigo RN32.  
Colonna 24  
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per l’attività fisica adattata, indicato  
nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “12”. In tale caso l’importo da indicare in questo rigo va  
diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni fornite nella colonna 16 del rigo RN32.  
Colonna 40 (Altri crediti d’imposta)  
Indicare i seguenti altri crediti di imposta:  
n il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;  
n il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;  
n il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;  
n il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR)  
L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN32.  
Colonna 41 (Totale crediti d’imposta)  
Riportare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 40. Tale somma non può essere superiore all’ammontare dell’imposta so-  
stitutiva indicata nei righi LM11 e LM39. In caso contrario l’ammontare dei singoli crediti presenti nel rigo LM40 deve essere ridotto al fine  
di ricondurre la loro somma nei limiti dell’imposta sostitutiva di cui ai righi LM11 e LM39.  
Nel rigo LM41 (ritenute consorzio) va indicato l’ammontare delle ritenute cedute dal consorzio, indicate nella colonna 2 del rigo RS33,  
nonché l’eventuale ammontare delle ritenute indicate nel rigo RS40.  
Qualora sia stato compilato il quadro RN, l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo relativo alle ritenute indicate  
nel quadro RS già compreso nella colonna 4 del rigo RN33.  
Nel rigo LM42 (differenza), va indicato il risultato della seguente operazione:  
LM11 + LM39 - LM40, col. 41 – LM41  
Nel caso siano stati compilati due moduli della sezione II alla predetta somma algebrica devono concorrere gli importi di rigo LM39 di en-  
trambi i moduli.  
Se il risultato è negativo, indicare l’importo preceduto dal segno meno.  
I righi LM43 ed LM44 sono utilizzati sia dai contribuenti che compilano la sezione I del quadro (regime di vantaggio)  
che dai contribuenti che compilano la sezione II (regime forfetario), per indicare le eventuali eccedenze d’imposta so-  
stitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione.  
Nel rigo LM43 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione), va indicato l’importo di colonna 5 del rigo RX31 del  
modello Redditi PF 2022, relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.  
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi 2022 con la quale è stato evidenziato  
un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX31 colonna 5):  
n se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’importo comunicato. Si precisa che per la  
conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate;  
n se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l’importo  
inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il  
credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).  
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Nel rigo LM44 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24), va indicata la parte  
dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43, che è stata utilizzata in compensazione  
nel mod. F24.  
Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate  
ed ugualmente utilizzato in compensazione.  
Nella colonna 1 del rigo LM45 (acconti), va indicato l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della  
dichiarazione, in quanto se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.  
L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la  
ripresa delle riscossioni delle somme sospese.  
Nella colonna 2 va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna “Importi  
a debito versati” della Sezione “Erario” del mod. F24: gli importi degli acconti da considerare nel presente rigo sono quelli con codice  
tributo 1793 e 1794 (nel caso di adesione al regime di vantaggio o di versamento effettuato in fase di transito al regime forfetario) ovvero  
con codice tributo 1790 e 1791 (nel caso di adesione al regime forfetario). Va compreso anche l’importo già indicato nella colonna 1 di  
questo rigo.  
Se gli acconti sono stati pagati usufruendo del differimento dei termini o della rateazione, non devono essere considerate le maggiorazioni  
dell’importo o gli interessi versati.  
I righi LM46 (imposta a debito) e LM47 (imposta a credito), vanno compilati per indicare l’imposta sostitutiva a debito o a credito, pari  
al risultato della seguente somma algebrica:  
LM42 – LM43 + LM44 – LM45, col. 2  
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nel rigo LM46 (imposta a debito) e riportato nel rigo RX31, colonna 1. Tale imposta va  
versata utilizzando l’apposito codice tributo (cod. 1795, se è stata compilata la sezione I del quadro; cod. 1792 se è stata compilata la  
sezione II).  
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia compilato sia la sezione I che la sezione II, (avendo svolto attività in regime di vantaggio nella  
prima frazione del periodo d’imposta ed attività in regime forfetario nella seconda), l’importo complessivamente dovuto a saldo può essere  
versato utilizzando il solo codice 1792. Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nel rigo LM47 (imposta a credito). Tale eccedenza  
è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX31, colonna 2.  
Nel rigo LM48 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3), da compilarsi esclusivamente dai contribuenti che aderiscono al regime  
di vantaggio, va indicato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:  
LM3 – LM2  
Nel rigo LM49 va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali data dalla differenza tra gli importi indicati in  
colonna 1 e colonna 2 del rigo LM7 nel caso di regime di vantaggio (sezione I compilata), e/o tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna  
2 del rigo LM35, nel caso di regime di forfetario (sezione II compilata).Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai  
sensi dell’art. 10 del TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP (Modello REDDITI PF, primo fascicolo).  
SEzione IV – Perdite non compensate  
Nel rigo LM50 vanno indicate le eventuali perdite formatesi nel regime di vantaggio non compensate. Tali perdite, ai sensi dell’art. 8,  
comma 3, del TUIR, richiamato dall’art. 1, comma 108, legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono scomputate dal reddito conseguito nel-  
l’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in  
essi (Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).  
Pertanto, nelle rispettive colonne 1, 2, 3, 4 e 5, vanno esposte le perdite formatesi nel regime di vantaggio, negli anni 2017, 2018,  
2019, 2020 e 2021 (esposte nelle corrispondenti colonne del rigo LM50, del modello Redditi PF 2022), al netto di quanto utilizzato e, in  
colonna 6 i contribuenti che compilano la I sezione del quadro espongono la perdita maturata nel 2022 (rigo LM6 della presente dichia-  
razione).  
Nel rigo LM51, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza  
limite di tempo, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR.  
Per i soggetti che compilano la sezione I del presente quadro tale importo ricomprende le perdite conseguite nel presente anno, da evi-  
denziarsi in colonna 1.  
Le eventuali perdite pregresse maturate nel regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007) riportabili senza limiti di  
tempo e non compensate nell’anno vanno invece indicate nell’apposito prospetto contenuto nel quadro RS denominato “Perdite pregresse  
non compensate nell’anno - Ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio”, seguendo le relative istruzioni. Nello stesso pro-  
spetto vanno indicate, in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio o dal regime forfetario, le perdite pregresse maturate nel regime di  
vantaggio non compensate.  
7. Istruzioni per la compilazione del quadro RD  
GENERALITÀ  
Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla pro-  
duzione di vegetali eccedenti il limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del  
comma 5 dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II). La Sezione III deve essere utilizzata per dichiarare i redditi  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 56-bis (sez.II) del TUIR, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività  
di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della  
legge n. 413 del 1991. Nella presente sezione vanno dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di  
piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento  
del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.  
Nella Sezione III del presente quadro vanno altresì dichiarati i redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e  
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  
qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423 (Sezione III);  
Nella Sezione III del presente quadro vanno altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui all’ art.  
1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma  
1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta  
dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche  
agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019).  
L’art. 1, comma 513, della legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, della citata legge n. 205  
del 2017 alle attività di oleoturismo. Pertanto, in tale sezione vanno, altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di  
“oleoturismo”, come definita nel comma 514 dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.  
I sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non sono esclusivi, in quanto il contribuente ha  
facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione  
del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nei relativi quadri di determinazione  
del reddito d’impresa.  
Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR, da dichiarare nei  
quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono  
dichiarati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento  
e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, secondo le indicazioni ivi riportate.  
I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa, possono  
fruire del trattamento fiscale previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente  
alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del medesimo  
articolo 16 (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).  
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per  
cento.  
I predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati”. (vedere “Istruzioni per  
la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).  
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del  
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori  
impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’art.  
5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall’art. 13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019. n. 124 convertito, con modificazioni,  
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28  
dicembre 2020 (vedere “Istruzioni per la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).  
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:  
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito d’impresa concorre  
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare;  
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza  
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito d’impresa  
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare;  
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel  
frontespizio della dichiarazione  
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di una delle predette agevolazioni e/o che hanno beneficiato di con-  
tributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione  
sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401, riportando nella colonna 1, l’apposito  
codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA  
(ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichia-  
razione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.  
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o pro-  
fessioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e la-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
voratori in mobilità previsto dall’art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  
n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.  
Nel rigo RD1 va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet  
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti.  
Sezione I – Allevamento di animali  
Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 concorre a formare  
il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario,  
moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.  
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il  
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.  
Al riguardo è stabilito:  
n il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;  
n il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell’art. 56 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività  
eccedente.  
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in  
eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto. Tali tabelle, da adottare per la determinazione  
sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto  
limite, riguardano:  
n la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;  
n la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;  
n valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.  
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di  
allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei se-  
guenti requisiti:  
n che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale  
o condotti in affitto;  
n che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.  
Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui  
al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri di determinazione del reddito d’impresa.  
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di  
determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.  
Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:  
n nella sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si  
ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre  
1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull’importo rivalutato  
si applica l’ulteriore rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  
n nella sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati,  
si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale  
valore deve essere riportato nel rigo RD2.  
5
Sezione 1  
n nelle colonne 1 e 2 devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l’alleva-  
mento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;  
n nella colonna 3 va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;  
n nella colonna 4 deve essere indicato il risultato del prodotto tra l’importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco in-  
dicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari,  
risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, sono rivalutati del 70 per cento.  
Sezione 2  
n nelle colonne 1 e 3 deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico  
di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente  
i limiti dell’art. 32 del TUIR;  
n nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco in-  
dicato.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO  
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA  
Reddito Agrario (**)  
Ripartizione del reddi-  
to agrario per fasce  
di qualità  
Sez.1  
Coefficiente  
Reddito agrario  
normalizzato  
Determinazione  
del reddito agrario  
normalizzato alla fascia  
base (*)  
di normalizzazione  
Dichiarante  
Coniuge  
Totali (col. 1 + col. 2)  
3
4
1
2
x 56,389  
x 32,222  
x 37,593  
x 13,426  
x 11,934  
x 1,00  
I
II  
III  
IV  
V
(*)  
I
Redditi della Sezione 1 non  
vanno arrotondati.  
(**) Vanno riportati in questa colon-  
na i redditi agrari  
dei terreni sui quali viene  
esercitato l’allevamento, pos-  
seduti sia dal  
dichiarante che, in caso  
di comunione legale,  
dal coniuge o condotti  
in affitto.  
VI  
TOTALE A reddito agrario normalizzato  
Sez. 2  
Numero  
dei capi allevati  
Coefficiente  
di normaliz.  
Numero dei  
capi normalizzati  
Specie animale  
Determinazione  
del numero di animali nor-  
malizzato  
3
4
2
Bovini e bufalini da riproduzione  
1
1.750,000  
1.050,000  
600,000  
Conigli e porcellini d’India da riprod.  
Conigli e porcellini d’India  
Lepri, visoni, nutrie e cincillà  
Volpi  
21,500  
3,375  
Vitelloni  
Manze  
alla specie base  
25,000  
Vitelli  
250,000  
700,000  
20,000  
200,000  
300,000  
29,500  
18,500  
3,500  
115,000  
230,000  
36,500  
Suini da riproduzione  
Suinetti  
Ovini e caprini da riproduzione  
Agnelloni e caprini da carne  
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)  
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)  
Cinghiali e cervi  
Suini leggeri da macello  
Suini pesanti da macello  
Polli e fagiani da riproduzione  
Galline ovaiole  
320,000  
200,000  
250,000  
125,000  
1.300,000  
500,000  
200,000  
200,000  
175,000  
125,000  
240,000  
Daini, caprioli e mufloni  
Equini da riproduzione  
Puledri  
Polli da allevamento e fagiani  
Polli da carne  
2,375  
Galletti e polli da carne leggeri  
Tacchini da riproduzione  
Tacchini da carne leggeri  
Tacchini da carne pesanti  
Anatre e oche da riproduzione  
Anatre, oche, capponi  
Faraone da riproduzione  
Faraone  
1,000  
Alveari (famiglia) (***)  
48,000  
8,500  
Lumache consumo q.li (***)  
Struzzi da riproduzione  
Struzzi da carne  
20,000  
32,000  
10,000  
14,500  
3,000  
Cani  
Tartarughe da riproduzione  
(***) Per le specie pesci, crostacei,  
molluschi e lumache l’unità  
di allevamento è riferita  
al quintale, per gli alveari  
alla famiglia.  
(oppure lunghezza carapace > 20 cm)  
1,500  
0,700  
Tartarughe 0-9 anni  
(oppure lunghezza carapace < 20 cm)  
Camelidi (Alpaca adulti o Lama  
e Guanaco giovani) 80 kg  
Starne, pernici e coturnici da rip.  
Starne, pernici e coturnici.  
Piccioni e quaglie da riproduzione  
Piccioni, quaglie e altri volatili  
9,500  
187,500  
240,000  
3,000  
Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg  
9,500  
Camelidi (Lama adulti) 150 kg  
300,000  
1,000  
Totale B numero dei capi normalizzati  
(riportare al rigo RD2)  
Totale parziale (riportare a col. 4)  
Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell’art. 56 del TUIR, deve essere indicato:  
n nel rigo RD2, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione 2 del predetto schema di calcolo;  
n nel rigo RD3, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale  
A della sezione 1, dello schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il  
numero di capi allevabile entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR;  
n nel rigo RD4, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante  
dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3;  
n nel rigo RD5, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si  
ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore  
(pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono  
esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. In tal caso in luogo  
di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella “Impiego propri familiari”.  
SEZIONE II – Produzione di vegetali  
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla  
lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.  
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa,  
nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in colonna  
2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del  
reddito agrario ai sensi della lett. b) dell’art. 32, comma 2, del TUIR.  
49  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6,  
colonna 2.  
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determinato mediante l’applicazione  
delle tariffe d’estimo.  
Nel rigo RD9 va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall’attività agricola eccedente:  
rigo RD7 x rigo RD8  
rigo RD6, colonna 2  
SEZIONE III – Attività agricole connesse  
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività:  
n di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5,  
comma 1, della legge n. 413 del 1991;  
n dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati  
dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali  
(art. 56-bis, comma 2, del TUIR);  
n dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR);  
– dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, di cui  
all’art. 2135 del c.c.(art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR);  
n di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti previsti dall’art. 1,  
comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
– di enoturismo e di oleoturismo, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e  
dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali il reddito è determinato secondo i criteri previsti  
dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.  
Nel rigo RD10 va indicato:  
n in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006;  
n in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore ag-  
giunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2, del TUIR;  
n in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore ag-  
giunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3, del TUIR;  
n in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore ag-  
giunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR;  
n in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili  
agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine nel presente rigo  
va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativa-  
mente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;  
n in colonna 6, l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell’art. 1  
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  
n in colonna 7, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell’importo di colonna 1, il 15 per cento  
dell’importo di colonna 2, il 25 per cento dell’importo indicato in colonna 3, il 5 per cento dell’importo indicato in colonna 4 e il 25 per  
cento degli importi indicati nelle colonne 5 e 6.  
SEZIONE IV– Determinazione del reddito  
Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 7.  
Nel rigo RD12, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di  
rete, nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per  
scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete (art.42, comma 2-quater, D.L. n. 78 del 2010).  
Nel rigo RD14, va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12 .  
Nel rigo RD15 vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui al rigo RD14 spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda  
non gestita in forma societaria.  
Nel rigo RD16 deve essere indicato il reddito di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l’importo del rigo RD14 e l’importo del rigo RD15.  
Qualora la casella “Impatriati”, sia stata compilata, nel rigo RD16 deve essere considerato il 50 per cento della differenza tra gli importi  
esposti nei righi RD14 e RD15, nel caso in cui nella predetta casella sia stato indicato il codice 1, ovvero il 30 per cento di tale differenza,  
nel caso in cui nella stessa casella sia stato indicato il codice 2, ovvero il 10 per cento della stessa differenza nel caso in cui sia stato in-  
dicato il codice 4.  
Nel rigo RD17, colonna 3, deve essere indicato l’importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati  
esercenti attività d’impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del  
TUIR (quadro RH) e di quelle risultanti dal quadro RF o RG (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell’importo di rigo RD16. Se tali  
perdite sono inferiori all’importo di rigo RD16, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l’eventuale eccedenza di  
perdite d’impresa degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, indicando quest’ultima nella  
colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.  
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.  
50  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.  
Nel rigo RD18 va indicata la differenza tra i righi RD16 e RD17, colonna 3. Il risultato deve essere riportato, unitamente agli altri redditi,  
nel quadro RN.  
Nel rigo RD19 va indicato l’ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto subite dall’imprenditore, da riportare nell’apposito rigo  
del quadro RN.  
8. Istruzioni per la compilazione del quadro RS  
PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RA, RD, RE, RF, RG, RH E LM  
Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM:  
n Plusvalenze e sopravvenienze attive;  
n Imputazione del reddito dell’impresa familiare;  
n Perdite pregresse non compensate nell’anno - ex contribuenti minimi e fuoriusciti da regime di vantaggio;  
n Perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno;  
n Perdite d’impresa da istanza art. 42, comma 4, del DPR n. 600/73;  
n Perdite d’impresa non compensate nell’anno;  
n Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero;  
n Acconto ceduto per interruzione del regime art.116 del TUIR;  
n Ammortamento dei terreni;  
n Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione;  
n Prezzi di trasferimento;  
n Consorzi di imprese;  
n Estremi identificativi dei rapporti finanziari;  
n Deduzione per capitale investito proprio (ACE);  
n Canone Rai;  
n Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario - casi particolari  
n Prospetto dei crediti;  
n Dati di bilancio;  
n Minusvalenze e differenze negative;  
n Variazione dei criteri di valutazione;  
n Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del-  
l’economia e delle finanze 4 agosto 2016);  
n Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari;  
n Comunicazione per i regimi opzionali per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali - PATENT BOX -  
n Rideterminazione acconto  
n Zone franche urbane;  
n Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi;  
n Aiuti di Stato  
n Acconti soggetti ISA.  
n Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero  
n Zone economiche speciali (ZES)  
n Dati relativi all’opzione “Patent Box”  
Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.  
PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE  
Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell’anno in  
cui viene operata la scelta per la rateizzazione.  
A tal fine, nel rigo RS2 va indicato l’importo complessivo oggetto di rateizzazione:  
n in colonna 1, delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR);  
n in colonna 2, delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR).  
Nel rigo RS3, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per  
le sopravvenienze, in colonna 2.  
Nel rigo RS4, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi  
dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateizzazione.  
Nel rigo RS5, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo RS4.  
Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG6 e RG7 del quadro RG e dei righi RF7 co-  
lonna 2, RF8, RF34 colonna 2 e RF35 del quadro RF.  
PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL’IMPRESA FAMILIARE  
Il titolare dell’impresa familiare può diminuire il reddito d’impresa dell’ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori,  
51  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare  
non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.  
Nei righi RS6 e RS7 il titolare dell’impresa familiare deve, a tal fine, indicare, per ciascun collaboratore:  
n in colonna 1, il codice fiscale;  
n in colonna 2, la quota di partecipazione all’impresa familiare espressa in percentuale;  
n in colonna 3, la quota di reddito;  
n in colonna 4, la quota del reddito esente prodotto nelle Zona franche urbane;  
n in colonna 5, la quota delle ritenute d’acconto;  
n in colonna 6, la quota delle ritenute d’acconto non utilizzate dal collaboratore e da questi riattribuite al titolare dell’impresa familiare,  
da riportare nel rigo RX58. Tale importo indica l’ammontare delle ritenute che il collaboratore non ha utilizzato nella propria dichiarazione,  
il cui utilizzo può essere effettuato, ricorrendone le condizioni, dal titolare dell’impresa (Circ. 56/E del 2009).  
n in colonna 7, la quota dell’agevolazione c.d. “ACE” di cui al rigo RS37.  
n in colonna 8, la quota di reddito agevolabile realizzato nella ZES di cui ai righi RS491-RS493;  
Il titolare dell’impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di  
partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in  
modo continuativo e prevalente.  
Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il regime di vantaggio “per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”  
ovvero il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre  
2014 e successive modificazioni), deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporteranno tali dati nel  
quadro RH del proprio modello REDDITI in quanto l’imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell’impresa familiare,  
tuttavia detto reddito rileva sia ai fini dell’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, sia ai fini della determinazione  
della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (quadro RR).  
PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL’ANNO - EX CONTRIBUENTI MINIMI E FUORIUSCITI  
DAL REGIME DI VANTAGGIO  
Il prospetto è riservato ai contribuenti già assoggettati al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al-  
l’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che hanno subito perdite di lavoro autonomo o d’impresa da quadro LM, nei periodi  
d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Le stesse sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte  
o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi, ai sensi dell’art. 8,  
comma 3, del TUIR, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007 (Circolare n.  
10 del 4 aprile 2016).  
Pertanto, nel rigo RS8, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere riportate le perdite di lavoro autonomo non compensate dei periodi indicati  
nel prospetto, rispettando l’anno di formazione delle medesime, derivanti dal rigo RS8 e/o dal rigo LM50 del modello Redditi PF 2022.  
Nella colonna 6 vanno indicate, dai fuoriusciti dal regime di vantaggio, nonché dagli ex contribuenti minimi, le eventuali perdite di lavoro  
autonomo non compensate nell’anno, riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8,  
comma 3, del TUIR derivanti dalla colonna 6 del rigo RS8 e/o dalla colonna 2 del rigo LM51, del modello Redditi PF 2022.  
Nel rigo RS9, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere riportate le perdite di impresa non compensate dei periodi indicati nel prospetto,  
rispettando l’anno di formazione delle medesime, derivanti dal rigo RS9 e/o dal rigo LM50, del modello Redditi PF 2022. Nella colonna  
6 vanno indicate dai fuoriusciti dal regime di vantaggio, nonché dagli ex contribuenti minimi, le eventuali perdite d’impresa non compensate  
nell’anno, riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8, comma 3, del TUIR derivanti,  
dalla colonna 6 del rigo RS9 e/o dalla colonna 2 del rigo LM51, del modello Redditi PF 2022.  
I soggetti transitati dal regime degli ex contribuenti minimi al regime di vantaggio, che compilano il quadro LM (sezione I o II) anche per  
l’anno d’imposta 2022, indicano nel presente prospetto esclusivamente le eventuali perdite pregresse residue maturate nel precedente  
regime dei minimi di cui all’art. 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esponendo nella colonna 6 dei righi RS8 e/o RS9,  
le perdite riportabili senza limiti di tempo. Per indicare le eventuali perdite maturate nel regime di vantaggio, utilizzano invece gli appositi  
righi LM50 ed LM51 del quadro LM.  
PERDITE DI LAVORO AUTONOMO NON COMPENSATE NELL’ANNO  
Il prospetto è riservato ai soggetti che hanno una perdita residua di lavoro autonomo da quadro RE e da quadro RH formatasi nei periodi  
d’imposta 2006 e 2007, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, nella formulazione  
precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007. In tal caso nel rigo RS10, vanno indicate le perdite  
di lavoro autonomo riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8, comma 3, del TUIR.  
PERDITE D’IMPRESA DA ISTANZA ART. 42, COMMA 4, DEL DPR N. 600/73  
Il presente prospetto va compilato qualora sia stata presentata l’istanza per il computo delle perdite d’impresa pregresse in diminuzione  
dei maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del DPR n. 600/73.  
A tal fine, nel rigo RS11 occorre indicare le perdite d’impresa evidenziate nei righi RS12 e RS13 del modello Redditi PF 2022 di cui è  
stato chiesto l’utilizzo in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.  
Le perdite indicate nel presente rigo vanno scomputate da quelle riportate neilla colonna 2 dei righi R12 e RS13 (che, pertanto, sono  
esposte già al netto delle stesse).  
Le perdite evidenziate nel presente prospetto non vanno, inoltre, riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d’imposta  
successivo.  
52  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
PERDITE D’IMPRESA NON COMPENSATE  
Il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che nel presente periodo d’imposta o in quelli precedenti hanno subito perdite derivanti  
dall’esercizio di imprese commerciali indicate nel quadro RF, RG e/o dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita  
semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I - codice 1) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR  
(indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte residua non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno.  
Tali perdite residue possono essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti negli esercizi successivi in misura non su-  
periore all’80 per cento di detti redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi (art. 8, comma 3 del TUIR come modificato dall’art.  
1, comma 23, lett. a), n. 2 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).  
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell’ottanta per cento (art.  
84, comma 2, del TUIR, richiamato dal citato art. 8, comma 3, del TUIR).  
Nel rigo RS12, colonna 2, vanno indicate le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, utilizzabili in misura limitata ai sensi  
dell’art. 8, comma 3, primo periodo, comprese quelle maturate nel presente periodo d’imposta, da evidenziare in colonna 1.  
Vedere in Appendice, voce “Perdite riportabili in misura piena”  
Nel rigo RS13, colonna 2, vanno indicate le perdite d’impresa realizzate nei primi tre periodi d’imposta, utilizzabili in misura piena ai  
sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d’imposta, da indicare in colonna 1.  
UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE  
ALL’ESTERO  
Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto  
Il prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:  
n dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell’art. 167, del TUIR e delle disposizioni previste dall’art. 3, comma  
1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime  
fiscale privilegiato (CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;  
n dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 168 del TUIR e delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M.  
7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato,  
dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di  
entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), l’art. 168 del TUIR è abrogato; per gli utili distribuiti  
dal soggetto non residente, a decorrere dal predetto periodo di imposta, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 3, commi 3 e  
4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente  
si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;  
n dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui  
all’art. 5 del TUIR;  
n dal socio di una società trasparente ex art. 116 del TUIR cui sia stato imputato il reddito di una CFC.  
Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime  
fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto re-  
sidente dichiarante nonché a determinare il credito d’imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo,  
dallo stesso dichiarante o dai soggetti di cui agli artt. 5 o 116 del TUIR cui il dichiarante partecipi, sui predetti utili distribuiti.  
Il presente prospetto deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati  
distribuiti utili.  
MODALITÀ DI COMPILAZIONE  
Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi, deve essere  
compilato uno specifico rigo, indicando nelle colonne previste i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in  
relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.  
In particolare, il campo 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:  
1 – se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;  
2 – se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 116 del TUIR.  
Nelle altre ipotesi il campo 1 non va compilato.  
Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici “1” o “2” devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei  
dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest’ultima indicati nel Prospetto da  
rilasciare ai soci od associati.  
Nei campi da 2 a 10, dei righi RS21 e RS22 va indicato:  
n nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o  
territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa,  
società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;  
n nel campo 3, la denominazione dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;  
n la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;  
n nella colonna 5, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residente direttamente partecipato che non  
concorrono a formare il reddito. L’importo di tale colonna ovvero la somma degli importi indicati nella colonna 5 di ogni rigo del prospetto  
(in caso di partecipazione a più soggetti esteri), deve essere indicato nel rigo RF48 della presente dichiarazione solo in caso di com-  
pilazione del quadro RF.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Gli utili distribuiti dall’impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a  
formare il reddito complessivo del soggetto partecipante, se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (si veda  
la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5).  
Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da  
tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell’impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori  
a regime fiscale privilegiato;  
n nella colonna 6, l’importo evidenziato, per ogni CFC, nella colonna 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello di dichiara-  
zione REDDITI PF 2022; nell’ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice “2”, dovrà essere riportato, pro quota, l’importo even-  
tualmente risultante dalla colonna 10 del Mod. REDDITI SC 2022 della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel  
Prospetto da rilasciare ai soci;  
n nella colonna 7, l’importo di colonna 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;  
n nella colonna 8, le imposte sul reddito pagate all’estero dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con  
regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi d’imposta precedenti e divenute definitive nel 2022, ammesse in detrazione in  
relazione alla propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell’importo di colonna 6;  
n nella colonna 9, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella colonna 5;  
l’importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell’importo risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 +  
colonna 7 – colonna 8; le predette imposte costituiscono infatti credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate  
a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o  
territori a regime fiscale privilegiato.  
Il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei righi RS21 ed RS22 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato  
nel rigo RN32, colonna 2, quadro RN, della presente dichiarazione;  
n nella colonna 10, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne 6 e 7 e la somma degli  
importi delle colonne 8 e 9.  
ACCONTO CEDUTO PER INTERRUZIONE DEL REGIME EX ART. 116 DEL TUIR  
Nei righi RS23 e RS24, il contribuente partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:  
n in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;  
n in colonna 2, il codice “1” se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice “2”, nel caso in cui il dichiarante deve integrare  
l’acconto da versare;  
n in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione;  
n in colonna 4, in caso di codice “1”, l’importo dell’acconto ceduto; in caso di codice “2”, l’importo del maggior acconto dovuto.  
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice “1” (cessione dell’acconto), l’importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN38,  
colonna 3.  
AMMORTAMENTO DEI TERRENI  
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere  
assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006).  
Per immobili strumentali all’impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, si intendono gli immobili  
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli  
situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e par-  
ticolare, secondo la classificazione rilevante per l’attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.  
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari  
infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto  
urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.  
Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.  
Il prospetto va compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso.  
A tal fine nella colonna 1 del rigo RS25 va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria  
da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella  
colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore  
complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.  
Nella colonna 1 del rigo RS26, va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da  
cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella  
colonna 3, va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il  
valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.  
SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE  
D.M. DEL 19/11/2008 ART. 1 COMMA 3  
Nel rigo RS28 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costi-  
tuzione non deducibili dal reddito d’impresa per mancanza di ricavi e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia  
e delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui sono con-  
seguiti i primi ricavi e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.  
Nel rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi,  
vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi  
d’imposta precedenti, indicate nel rigo RS28 del Modello REDDITI PF 2022.  
Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande qualificate come spese di rappresentanza,  
vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Qualora, invece, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le spese  
non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti (indicate nel rigo RS28 del modello REDDITI PF 2022) al netto di quelle even-  
tualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2) ovvero  
nel rigo RG22, con il codice 8.  
PREZZI DI TRASFERIMENTO  
Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti  
in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art.  
110 del TUIR.  
Con riferimento alle stabili organizzazioni esenti di cui all’art. 168-ter del TUIR, le predette caselle non devono essere barrate (si rinvia al  
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, punto 7.7).  
Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con  
imprese associate, nel rigo RS32 deve barrare la casella di colonna 1 “Possesso documentazione”.  
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020, è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle  
entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997, debba essere effettuata con  
la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento).  
Inoltre, nella colonna 2 e nella colonna 3 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e  
negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.  
CONSORZI DI IMPRESE  
Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative  
alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d’acconto (ad esempio per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica,  
operate ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010).  
Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito Ires, possono trasferire la residua quota di ritenuta ai consorziati  
che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il  
verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si veda, ad esempio, la risoluzione n. 2/E del  
4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle entrate). L’impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo  
dalle proprie imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.  
Nel rigo RS33, in colonna 1, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in colonna 2 l’ammontare delle ritenute  
cedute al contribuente. Quest’ultimo importo va riportato nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41.  
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno  
di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro.  
ESTREMI IDENTIFICATIVI RAPPORTI FINANZIARI  
Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni  
attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle  
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  
finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è prevista la riduzione  
alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 2, comma 36-vicies  
ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).  
Il prospetto è, pertanto, riservato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui al citato art. 7,  
sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, ecc.) in essere nel periodo di imposta oggetto  
della presente dichiarazione.  
In particolare, nel rigo RS35, va indicato:  
n il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di  
identificazione fiscale estero (colonna 2);  
n in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario;  
n in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  
entrate del 20 dicembre 2010):  
VALORI AMMESSI  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
Conto corrente  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
98  
99  
Depositi chiusi  
Conto deposito titoli e/o obbligazioni  
Conto deposito a risparmio libero/vincolato  
Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939  
Gestione collettiva del risparmio  
Gestione patrimoniale  
Certificati di deposito e buoni fruttiferi  
Portafoglio  
Conto terzi individuale/globale  
Dopo incasso  
Contratti derivati  
Carte di credito/debito  
Garanzie  
Crediti  
Finanziamenti  
Fondi pensione  
Patto compensativo  
Finanziamento in pool  
Partecipazione  
Operazione extra-conto  
Altro rapporto  
Cessione indisponibile  
Cassette di sicurezza  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel caso in cui il contribuente intrattenga più rapporti con gli operatori finanziari deve essere utilizzato un modulo per ogni rapporto,  
avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.  
DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)  
Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni  
previste dall’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  
Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017.  
(di seguito “decreto”), con cui sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.  
L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, a decorrere dal periodo di im-  
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3 per cento alla variazione in aumento  
del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 287, della legge  
27 dicembre 2019, n. 160). Ai sensi del comma 552 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal periodo d’imposta successivo a  
quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al  
31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (il patrimonio netto include l’utile di esercizio). Ai fini del calcolo della predetta  
differenza, in alcuni casi particolari, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del decreto.  
Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K della tabella codici attività, ad eccezione  
delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consi-  
stenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31  
dicembre 2010 (art. 5, comma 3, del decreto) I “titoli di solidarietà”, di cui all’art. 77 del D.Lgs n.117 del 2017 (Codice del Terzo settore),  
non rilevano ai fini della previsione precedente.  
In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.  
Se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.  
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito  
dei periodi d’imposta successivi.  
L’agevolazione ACE si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del TUIR, ai sensi del provvedimento  
del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8). In tal caso, per ogni stabile organizzazione in regime di branch  
exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 19 del rigo RS37 va indicato il codice dello Stato o territorio  
estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”), in cui è localizzata la stabile organizzazione. L’ACE determinata nel  
modulo del presente quadro RS riferito a ciascuna branch esente va utilizzata nel modulo del quadro RF o RG corrispondente alla me-  
desima branch.  
Qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 sia stata applicata la c.d. “ACE innovativa 2021” (si veda  
l’art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e il relativo rendimento nozionale sia stato “trasformato” (in tutto o in parte) in credito  
d’imposta utilizzabile, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate (con le modalità previste dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia  
delle entrate del 17 settembre 2021, n. 238235) dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o  
dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare,  
in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio, nel rigo RS36 va indicato:  
n in colonna 6, la quota del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, che deve essere restituita qualora nel periodo  
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a  
quella del periodo precedente. In tal caso, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo (art. 19, comma 4, del  
D.L. n. 73 del 2021);  
n in colonna 7, il credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate (nei limiti dell’importo effettivamente spettante), succes-  
sivamente al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a  
quello in corso al 31 dicembre 2020. Tale colonna non va compilata qualora detto credito sia stato già indicato nel modello  
REDDITI 2022;  
n in colonna 8, il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all’ importo indicato nella colonna 15 del rigo  
RS36 del modello Redditi PF 2022. Il credito residuo da riportare nella presente colonna va diminuito dell’eventuale importo indicato  
nella precedente colonna 6 (sempre che lo stesso non sia stato già restituito),  
n in colonna 9, il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del citato prov-  
vedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;  
n in colonna 10, il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;  
n in colonna 11 il credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data  
di presentazione della dichiarazione;  
n in colonna 12 il credito d’imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia del 17 settembre  
2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;  
n in colonna 13 il credito d’imposta di cui si chiede il rimborso;  
n in colonna 14 nel caso d’impresa familiare, il credito d’imposta imputato dal titolare ai collaboratori dell’impresa;  
n in colonna 15 l’importo del credito d’imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: col. 7 + col. 8 + col. 9 + col. 10 – col. 11 –  
col.12 – col. 13 – col. 14;  
n in colonna 16 il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ce-  
duto più di quanto effettivamente disponibile;  
56  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo RS37 vanno indicati gli importi degli incrementi (colonna 1) e dei decrementi (colonna 2) del capitale proprio calcolati tenendo  
conto delle disposizioni di cui all’art. 8 del decreto nonché delle riduzioni del capitale proprio (colonna 3). In particolare, in colonna 3, va  
indicato l’ammontare relativo agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di  
aziende nonché le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal decreto  
n in colonna 4, la differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2 diminuita dell’importo di colonna 3; qualora il risultato sia  
pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata;  
n in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio. L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita  
dell’esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, la colonna 6 non va compilata in quanto non sussiste alcuna va-  
riazione in aumento del capitale proprio;  
n in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;  
n in colonna 7, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all’1,3 per cento dell’importo di colonna 6;  
n in colonna 8, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d’im-  
presa dichiarato e in colonna 9 il relativo importo ricevuto. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più  
soggetti deve compilare più moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva  
nella casella posta in alto a destra del presente quadro;  
n in colonna 10, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RS37 col. 18 del modello  
Redditi PF 2022;  
n in colonna 11, l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 7, quello indicato  
nella colonna 9 di tutti i moduli compilati (per i quali non è compilata la colonna 19), e l’importo indicato in colonna 10.  
In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR), l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili  
organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso. In tal caso, l’importo del rendimento  
nozionale che eccede quello relativo all’impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola  
stabile organizzazione, che è conseguentemente ridotto;  
n in colonna 12, l’ammontare del rendimento nozionale ceduto (colonna 7 dei righi RS6 e RS7);  
n in colonna 13, l’ammontare dei redditi d’impresa di spettanza dell’imprenditore, indicati nei seguenti quadri: RF, RG, RD, RH;  
n in colonna 14, la somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (col. 11 – col. 12) che viene utilizzato  
nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione;  
n in colonna 15, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 14, relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione;  
n in colonna 16, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 14, di spettanza dell’imprenditore (col. 11 – col. 12) che viene  
utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo RN1. Nel caso in cui  
il reddito complessivo è negativo la presente colonna non deve essere compilata. Nel caso in cui il reddito complessivo è positivo  
l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi  
d’impresa indicati nella colonna 13 del presente rigo;  
n in colonna 18, l’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d’impresa. L’importo da indicare  
è pari alla differenza tra l’ammontare indicato in colonna 11 e la somma degli importi indicati nelle colonne 12 e 16; tale importo è com-  
putato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.  
n in colonna 20, nel caso di mancata applicazione del comma 3 dell’art. 19 del D.L. n. 73 del 2021, qualora la variazione in aumento  
del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente  
alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’importo pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale  
proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso. Nella  
presente colonna inoltre va indicato, utilizzando un distinto modulo, l’importo del recupero ACE attribuito al contribuente da soggetto  
trasparente, indicando in colonna 21, il codice fiscale dello stesso avendo cura di esporre nel primo modulo l’eventuale recupero ACE  
relativo alla propria attività. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto tale importo da più soggetti deve compilare più moduli, avendo  
cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del  
presente quadro. Il totale degli importi indicati nei vari moduli del presente rigo, da esporre in colonna 22, è portato in aumento del  
reddito complessivo (art. 19, comma 5, del D.L. n. 73 del 2021).  
Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del  
contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano  
duplicazioni dell’agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista  
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS38 gli elementi conoscitivi ivi indicati.  
In particolare, nel rigo RS38 va indicato:  
n in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, o il codice 2, in caso di presentazione dell’istanza  
di interpello, in assenza di risposta positiva;  
n in colonna 2, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto;  
n in colonna 3, l’ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;  
n in colonna 4, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto;  
n in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;  
n in colonna 6, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami d’aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto;  
n in colonna 7, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;  
n in colonna 8, l’ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto;  
n in colonna 9, l’ammontare degli incrementi di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;  
n in colonna 10, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto;  
n in colonna 11, l’ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
RITENUTE REGIME DI VANTAGGIO E REGIME FORFETARIO - CASI PARTICOLARI  
Nel presente prospetto vanno inserite alcune tipologie di ritenute d’acconto subite dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio  
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 oppure al regime  
forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai  
fini dello scomputo delle stesse dall’imposta sostitutiva e/o dall’IRPEF ordinaria dovute per l’anno d’imposta 2022 2021, a condizione che  
dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle entrate  
(Circolare n. 10 del 4 aprile 2016, 4.2.1).  
Possono essere indicate, ad esempio, le ritenute d’acconto di cui all’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni, subite  
all’atto dell’accredito dei bonifici in relazione ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica (si veda la risoluzione n.  
47/E del 5 luglio 2013 dell’Agenzia delle entrate), o le ritenute subite sulle indennità di maternità (si veda la risoluzione n. 55/E del 5  
agosto 2013 dell’Agenzia delle entrate).  
L’importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41.  
CANONE RAI  
Il prospetto, deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nell’anno 2022 o che detengano per la prima volta nel-  
l’anno 2023 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al  
pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo  
fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre  
1944, n. 458 (art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).  
Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione  
delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse.  
A tal fine indicare nei righi da RS41 a RS42:  
n nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l’intestatario  
dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;  
n nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;  
n nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice  
catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento;  
si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo  
“Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;  
n nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente  
tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:  
A” - CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);  
B” - CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence  
turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);  
C” - CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3  
stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici  
e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);  
D” - CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni  
e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere;  
esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);  
E” - CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di  
cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti  
religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi  
della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;  
n nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno 2023.  
PROSPETTO DEI CREDITI  
La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti  
operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.  
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all’art. 106, comma 1, del TUIR, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente  
deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, rimane  
il valore nominale o di acquisizione dei crediti.  
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in  
bilancio e la loro parte deducibile.  
Nel rigo RS48 va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti  
risultanti al termine dell’esercizio precedente e, in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS52, colonne 1 e 2, del prospetto  
dei crediti del modello Redditi 2022 Persone Fisiche).  
Nel rigo RS49 va indicato, in colonna 1, l’ammontare delle perdite su crediti dell’esercizio e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte  
ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi,  
per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.  
L’articolo 33, comma 5, ha modificato l’articolo 101, comma 5, del TUIR, disponendo che le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili  
se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto n. 267/1942.  
Sempre ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la predetta disposizione ha previsto che, in caso di accordo di ristrutturazione dei  
debiti, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La norma in esame ha, infine, stabilito che gli elementi di certezza e precisione, che consentono la deduzione delle perdite su crediti,  
sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito  
stesso. Si considera di modesta entità il credito che ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante  
dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge n. 185/2008 e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi  
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai  
principi contabili internazionali gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in di-  
pendenza di eventi estintivi  
Nel rigo RS50 va indicata la differenza degli importi dei righi RS48 e RS49. Se l’importo di rigo RS49 è superiore a quello di rigo RS48  
il rigo non va compilato.  
Nel rigo RS51 va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio,  
e in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle riprese  
di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.  
Si fa presente che l’importo di colonna 2 di rigo RS51 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo  
RS53 della medesima colonna.  
Nel rigo RS52 va indicato, colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti ri-  
sultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’importo fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.  
Si fa presente che l’importo di rigo RS52, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel  
rigo RS53 della medesima colonna.  
Nel rigo RS53 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei  
crediti al netto delle perdite dedotte (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, par. 4.1), per i quali è ammessa, ai sensi dell’art. 106,  
comma 1, del TUIR la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.  
DATI DI BILANCIO  
Nel prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell’esercizio, secondo i criteri  
indicati nell’articolo 2424 del cod. civ., con l’avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni ri-  
chieste.  
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.  
Nel rigo RS97 va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell’impresa privi di con-  
sistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di sviluppo, i  
diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni,  
le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d’uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di  
superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.  
Nel rigo RS98, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si  
protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi  
ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In colonna 1 va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni  
materiali cumulate nel corso dell’esercizio corrente e di quelli pregressi.  
Nel rigo RS99 va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l’acquisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi  
di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in  
imprese controllate, collegate e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esi-  
stente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.  
Nel rigo RS100 va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo  
(costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione;  
prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.  
Nel rigo RS101 va indicato l’importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione  
di servizi che rientrano nell’attività propria dell’azienda.  
Nel rigo RS102 va indicato l’importo dei crediti che, non rispondendo ad una logica di investimento duraturo, non possono essere con-  
siderati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese con-  
trollate, collegate e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l’erario, i crediti derivanti  
dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.  
Nel rigo RS103 va indicato il valore dei titoli che l’azienda ha acquisito con l’obiettivo di investimento temporaneo.  
Nel rigo RS104 va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti  
di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà del-  
l’azienda e depositati in cassa alla chiusura dell’esercizio), denaro e valori in cassa.  
Nel rigo RS105 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti attivi.  
Nel rigo RS106 va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.  
Nel rigo RS107 va indicato, in colonna 1, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio all’inizio dell’esercizio e, in colonna 2,  
quello risultante alla fine dell’esercizio. Quest’ultimo valore è pari al valore iniziale maggiorato degli apporti del titolare (o diminuito dei  
prelievi) e maggiorato dell’utile (o diminuito della perdita) di esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l’importo da in-  
dicare va preceduto dal segno meno “–”.  
Nel rigo RS108 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte  
e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.  
Nel rigo RS109 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.  
Nel rigo RS110 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l’esercizio successivo.  
Nel rigo RS111 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l’esercizio successivo.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo RS112 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell’importo  
da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da  
ricevere.  
Nel rigo RS113 vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi),  
i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese  
controllate e collegate derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e  
sicurezza sociale, e altri debiti.  
Nel rigo RS114 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti passivi.  
Nel rigo RS115 va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.  
Nel rigo RS116 va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni  
di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di  
materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella  
produzione.  
Nel rigo RS117, colonna 2, va indicato l’ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in colonna 1 deve essere indicata la quota  
di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.  
MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE  
Il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo su-  
periore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a  
seguito di più atti di disposizione (art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre  
2002, n. 265).  
Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze  
negative, indicate all’art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o  
altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-  
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).  
Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l’accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell’art.  
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
A tal fine, nel rigo RS118 va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro,  
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d’imposta oggetto della presente  
dichiarazione:  
n in colonna 1, il numero degli atti di disposizione  
n in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.  
Nel rigo RS119 va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all’art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di  
ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in  
mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:  
n in colonna 1, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;  
n in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più  
operazioni;  
n in colonna 3, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;  
n in colonna 4, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più  
operazioni;  
n in colonna 5, l’importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo or-  
dinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione  
delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.  
VARIAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  
L’articolo 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti  
esercizi, il contribuente debba darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.  
Il prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione  
adottati nei precedenti esercizi.  
A tal fine, occorre barrare la casella del rigo RS120.  
COMUNICAZIONE DELL’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA  
(ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 AGOSTO 2016)  
Il prospetto è utilizzato per comunicare, con riguardo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei  
presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 3, comma 1del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A tal fine,  
occorre barrare l’apposita casella posta nel rigo RS136.  
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI  
Nel rigo RS140 va indicato:  
n il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante  
ai fini tributari;  
n il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante  
ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014)  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
COMUNICAZIONE PER I REGIMI OPZIONALI PER LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI REDDITI DERIVANTI  
DALL’UTILIZZO DI TALUNI BENI IMMATERIALI - “PATENT BOX”  
Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito “decreto”), ai sensi  
dell’art. 6 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234) i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per la disciplina  
del cosiddetto “Patent box”. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR possono esercitare l’opzione a condizione di essere  
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.  
Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d’imposta, quindi, non sono  
più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge di Stabilità 2015 e dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019,  
n. 34.  
Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di “Patent box” consente di usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e  
sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti  
utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore  
deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documenta-  
zione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022. Il contribuente  
che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella presente dichiarazione relativa al periodo di  
imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in  
caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  
471.  
Con il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del citato art. 6 del decreto.  
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.  
Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  
ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate  
dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo  
sviluppo dei beni sopra indicati.  
L’opzione è esercitata compilando il rigo RS147 e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.  
I soggetti interessati esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, barrando, rispettivamente, la  
casella “1” (“Opzione”) e la casella “2” (“Possesso documentazione”).  
I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015),  
afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al re-  
gime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiara-  
zione barrando la casella 3 (“Comunicazione”).  
Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter del decreto  
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto  
un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di  
cui all’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.  
I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo,  
non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6, oltre a barrare la casella 3,  
devono indicare nel campo 4 (“Identificativo ruling”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato  
al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati  
distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.  
I contribuenti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto sono tenuti a compilare la sezione  
“Dati relativi all’opzione Patent box” del quadro RS.  
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)  
Il prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire ai fini delle imposte sui redditi dell’agevolazione  
prevista dall’art. 1, comma 341, lettere a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). In particolare, possono beneficiare dell’agevo-  
lazione le piccole e micro imprese localizzate:  
n nella Zona franca urbana del comune di L’Aquila, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Il  
decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha  
determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell’agevolazione;  
n nelle Zone franche urbane elencate nell’allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013 (di seguito “decreto”), emanato ai  
sensi del comma 4 dell’art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;  
n nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l’agevolazione si applica in via sperimentale nell’ambito  
dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis” (art. 37, comma 4-bis, del decreto-  
legge n. 179 del 2012). Le modalità di attuazione sono disciplinate dal decreto;  
n nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall’art. 1, comma 319, della legge n. 147/2013.  
Per la zona franca istituita dall’art. 46, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria,  
delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del  
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 (c.d. “ZFU Sisma Centro  
Italia”), l’agevolazione spetta alle imprese e ai professionisti che rispettano i requisiti elencati ai commi 2 e 3 del citato art. 46. La zona  
franca di cui al comma 1 dell’art. 46 comprende anche i Comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; l’age-  
volazione, in tal caso, spetta alle imprese e ai professionisti che rispettano i requisiti elencati al successivo comma 5, secondo periodo.  
61  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Le agevolazioni di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale  
nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, (c.d. “ZFU Sisma  
Centro Italia bis”) che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25  
per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).  
Le agevolazioni di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una  
nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 (c.d. “ZFU Sisma Centro Italia ter”), ad eccezione delle  
imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della tabella dei codici attività che alla data del 24 agosto 2016 non avevano  
la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (art. 46, comma 3, del de-  
creto-legge n. 50 del 2017, come modificato dall’art. 57, comma 6, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).  
Per le ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza (trattasi delle ZFU di Cagliari,  
Campobasso, Iglesias, Massa-Carrara, Matera, Pescara, Quartu Sant’Elena, Sora, Velletri e Ventimiglia), alle quali sono destinate, ai  
sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall’art. 22-bis, comma  
1, del D.L. n. 66 del 2014, l’agevolazione spetta alle micro e piccole imprese e ai professionisti in possesso dei requisiti elencati nell’art.  
20-bis del decreto (cfr. Circolare 9 aprile 2018, n. 172230, del Ministero dello sviluppo economico).  
Per l’attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche del Sisma Centro Italia (compresa quella del Sisma Centro Italia bis e  
ter, e per quelle di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza, si applicano, in quanto  
compatibili, le disposizioni del decreto.  
Con il decreto interministeriale 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto. Le disposizioni del decreto, così  
come modificate e integrate dal predetto d.m. 5 giugno 2017, si applicano ai bandi per la concessione delle agevolazioni nelle ZFU adottati  
successivamente al 6 ottobre 2017, in attuazione di quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.  
Beneficiano dell’agevolazione, nei limiti dell’importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo  
economico. L’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del  
Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.  
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zone franche urbane e per il territorio dei comuni  
della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di l00.000,00 euro nel caso di imprese  
attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis”  
nell’arco di tre esercizi finanziari.  
L’agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-  
trate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 14 agosto 2013, 6 maggio 2014 e 31 luglio  
2019). Per la compensazione con il mod. F24 dell’agevolazione devono essere utilizzati gli appositi codici tributo desunti dalla Tabella  
codici zone agevolate.  
L’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività  
d’impresa nella ZFU e nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d’imposta di ac-  
coglimento dell’istanza presentata al Ministero dello sviluppo economico e per i successivi tredici periodi d’imposta (per un totale di quat-  
tordici periodi d’imposta), nelle misure sotto riportate.  
Per le zone franche del Sisma Centro Italia e del Sisma Centro Italia bis e ter, l’esenzione è concessa per il periodo di imposta in corso  
alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, (24 giugno 2017) e per i sei anni  
successivi. Per i professionisti l’esenzione è concessa per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 (art. 1, comma 746, della legge 29 di-  
cembre 2022, n. 197). Ai fini della determinazione dell’importo effettivamente fruibile si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare 4 agosto  
2017, n. 99473, del Ministero dello Sviluppo Economico.  
È consentito beneficiare dell’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall’esercizio dell’attività svolta nella zona agevolata  
consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole dei decreti attuativi.  
Il soggetto beneficiario può scegliere, nell’ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell’esenzione dalle imposte sui redditi.  
Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l’apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell’age-  
volazione con riferimento ai contribuiti sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all’IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU  
del comune di L’Aquila), ovvero impiegate nei periodi d’imposta successivi.  
Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell’agevolazione, l’esenzione si applica sul reddito di impresa – sempre entro il limite massimo  
previsto dai decreti attuativi – al lordo delle perdite.  
In caso di partecipazione in società che attribuiscono il reddito “per trasparenza”(art. 5 e 116 del TUIR), o di partecipazione ad impresa  
familiare o ad azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’agevolazione si determina, di fatto, in capo ai singoli soci, ovvero in  
capo ai singoli componenti dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale cui è trasferito, pro quota, il reddito prodotto nella ZFU dalla  
società o dall’impresa beneficiaria; l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società o all’impresa si traduce – nel limite  
del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci o componenti, fermo restando che l’agevolazione  
può essere fruita complessivamente dagli stessi fino al raggiungimento dell’ammontare concesso alla società o all’impresa beneficiaria.  
SEZIONE I – Dati ZFU  
Nei righi da RS280 a RS283 va indicato:  
n nella colonna 1, il codice identificativo della zona franca urbana e del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-  
Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente desunto dalla tabella sotto riportata. Per ciascuna zona agevolata va compilato un  
distinto rigo;  
62  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 2, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione, decorrente da quello di acco-  
glimento dell’istanza (ad esempio, se l’istanza è stata accolta nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della presente dichia-  
razione, in questa colonna deve essere riportato il valore 2);  
n nella colonna 3, il numero di dipendenti rivelanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito esente. Il limite di 100.000,00  
euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipen-  
dente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall’impresa  
beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della zona agevolata.  
Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto  
a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto,  
in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione, al netto delle diminuzioni verifi-  
catesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto;  
n nella colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1. Ai fini della determinazione  
del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli art.  
54, 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi  
e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità  
alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria  
attività anche al di fuori della ZFU o del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai fini della determinazione  
del reddito prodotto nella zona agevolata, è previsto l’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata. Tale obbligo non sussiste per  
il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico con il quale è determinato  
l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario; per tale periodo di imposta, in as-  
senza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determi-  
nazione del reddito prodotto nella ZFU. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente  
all’esercizio dell’attività nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e al di fuori di essi concorrono  
alla formazione del reddito prodotto nella zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei  
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa  
provincia di Carbonia-Iglesias e l’ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi. Il titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale  
non gestita in forma societaria, indica il reddito relativo all’intera impresa o azienda;  
n nella colonna 5, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna 4, tenendo conto del limite  
di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell’incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati  
nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione:  
a) 100%, per i primi cinque periodi di imposta;  
b) 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;  
c) 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;  
d) 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.  
Se l’agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell’ammontare delle risorse assegnate dal MISE, a  
seguito della presentazione dell’istanza, il reddito da indicare in questa colonna deve essere ridotto in misura corrispondente all’agevo-  
lazione fruibile.  
Il socio di una società trasparente (art. 5 e 116 del TUIR), il collaboratore dell’impresa familiare, ovvero il coniuge del titolare dell’azienda  
coniugale non gestita in forma societaria, indica la propria quota di reddito esente, imputata dalla società partecipata o dal titolare del-  
l’impresa o dell’azienda, e compila le colonne 1, 5, 7, 8 e 9 secondo le relative istruzioni, riportando nella colonna 6 il codice fiscale della  
società trasparente, ovvero del titolare.  
Il titolare dell’impresa familiare (o dell’azienda coniugale) compila il rigo come il titolare di reddito esente prodotto autonomamente; lo  
stesso indica in colonna 5 la propria quota di reddito esente dell’impresa familiare, senza compilare la colonna 6.  
Per ciascuna società trasparente o impresa occorre compilare un distinto rigo del presente prospetto (o distinti righi nel caso in cui la  
società partecipata abbia prodotto redditi esenti in più zone agevolate). Inoltre, nell’ipotesi in cui il socio abbia prodotto autonomamente  
un reddito in una o più delle zone agevolate deve compilare distinti righi per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello  
ricevuto per trasparenza.  
Ovviamente, l’agevolazione complessivamente fruita dai soci della società, ovvero dai componenti dell’impresa familiare o dell’azienda  
coniugale non gestita in forma societaria, ai fini delle imposte sui redditi, non può essere superiore a quella prenotata tramite l’apposita  
istanza presentata dalla società trasparente, dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale;  
n nella colonna 7, l’imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata indicata nella colonna 1, che costituisce l’ammontare del-  
l’agevolazione spettante (per la compilazione della presente colonna si rinvia alle istruzioni del rigo RS284, colonna 7);  
n nella colonna 8, l’importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna 1 per il versamento degli  
acconti relativi all’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;  
n nella colonna 9, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 8 e quello di colonna 7. Qualora l’importo utilizzato a credito per il  
versamento degli acconti (colonna 8) risulti di ammontare superiore all’agevolazione spettante (colonna 7), non si tiene conto ai fini  
delle imposte sui redditi del maggior versamento e tale differenza non genera un’eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta  
a rimborso o riportata a nuovo. Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro RN vanno indicati al netto della somma  
degli importi esposti in questa colonna dei righi da RS280 a RS283 di tutti i moduli compilati.  
63  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se i righi da RS280 a RS283 non sono sufficienti per l’indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più moduli riportando nella casella  
in alto a destra il relativo numero progressivo. In tal caso, il rigo RS284 va compilato solo sul primo modulo.  
Nel rigo RS284, va indicato:  
n nella colonna 1, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righi da RS280 a RS283 di  
tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RF;  
n nella colonna 2, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righi da RS280 a RS283 di  
tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RG;  
n nella colonna 3, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righi da RS280 a RS283 di  
tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RE;  
n nella colonna 4, l’ammontare del reddito di impresa esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righi da RS280 a  
RS283 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparenza da soggetti partecipati, ricompreso nel quadro RH;  
n nella colonna 5, l’ammontare del reddito esente di lavoro autonomo prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righi da  
RS280 a RS283 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RH;  
n nella colonna 6, l’ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, pari alla somma degli importi di colonna  
5 dei righi da RS280 a RS283 di tutti i moduli compilati;  
n nella colonna 7, l’ammontare dell’agevolazione spettante, pari all’imposta relativa al reddito ZFU indicato nella colonna 6. Per la de-  
terminazione della stessa, si rinvia alle istruzioni dell’apposita “SEZIONE II – QUADRO RN RIDETERMINATO”.  
L’ammontare dell’agevolazione indicato nella colonna 7 va riportato nella colonna 7 del rigo RS280. Nel caso in cui il reddito esente del  
rigo RS284 sia stato prodotto in più zone franche, ovvero sia stato imputato al dichiarante da più società trasparenti o sia stato in parte  
prodotto autonomamente e in parte imputato per trasparenza, anche nell’ambito dell’attività d’impresa familiare, l’importo della colonna  
7 deve essere ripartito in misura proporzionale all’ammontare dei redditi indicati nella colonna 5 dei righi da RS280 a RS283 di tutti i  
moduli compilati.  
L’importo così suddiviso va indicato nella colonna 7 dei righi da RS280 a RS283.  
Per fruire dell’esenzione ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24  
(da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) l’importo della colonna 7  
del rigo RS280 per il versamento dell’imposta sui redditi dovuta in acconto e/o a saldo per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente  
dichiarazione. Nel caso in cui siano stati compilati più righi da RS280 a RS283, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il  
modello di pagamento F24 gli importi di tutte le colonne 7 compilate, utilizzando per ciascun rigo il codice tributo riferito alla zona agevolata  
(vedi tabella sotto riportata).  
In particolare, nel modello di pagamento F24 devono essere riportati nella colonna “importi a credito compensati” gli importi della colonna  
7 dei righi da RS280 a RS283 di tutti i moduli compilati e nella colonna “importi a debito versati”, quale IRPEF a debito, un importo almeno  
pari a quello della presente colonna. Se il contribuente ha già utilizzato l’agevolazione per il versamento degli acconti IRPEF, potrà  
utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento dell’IRPEF a saldo solamente l’importo corrispondente, per ciascuno dei  
righi da RS280 a RS283 di tutti i moduli compilati, alla differenza (se positiva) tra l’ammontare della colonna 7 e quello di colonna 8.  
Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un’imposta a credito (RN44), oppure  
una imposta a debito (rigo RN45 colonna 2) inferiore a quella indicata nella colonna 7 del rigo RS284 (al netto di quella  
già utilizzata in sede di acconto, esposta alle colonne 8 dei righi RS280-RS283). In tale ipotesi, infatti, l’utilizzo integrale  
di tale agevolazione residua, a compensazione di un debito IRPEF di pari importo (anche se non corrispondente a quel-  
lo effettivo), determina un’eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel quadro RX, rigo RX1, colonna 3.  
n nella colonna 8, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 del rigo RS284 e quello de-  
terminato secondo le regole ordinarie del TUIR e indicato nel quadro RF; Questa differenza costituisce una perdita utilizzabile a scom-  
puto di altri redditi d’impresa prodotti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e, per l’eventuale ammontare residuo,  
da riportare negli esercizi successivi; in tal caso, tale perdita va indicata nell’apposito prospetto del quadro RS;  
n nella colonna 9, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 del rigo RS284 e quello de-  
terminato secondo le regole ordinarie del TUIR e indicato nel quadro RG (da assumere pari a zero se negativo). Questa differenza co-  
stituisce una perdita utilizzabile a scomputo di altri redditi d’impresa prodotti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione  
e, per l’eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi; in tal caso, tale perdita va indicata nell’apposito prospetto  
del quadro RS.  
n nella colonna 10, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 3 del rigo RS284 e il reddito  
di quadro RE (da assumere pari a zero se negativo). Questa differenza costituisce una perdita da lavoro autonomo utilizzabile a scom-  
puto di altri redditi prodotti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e va portata a riduzione del reddito (Rigo RS301  
del prospetto di rideterminazione del quadro RN).  
64  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 11, la differenza, se positiva, tra il reddito di impresa prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 4 del rigo RS284  
ed il reddito d’impresa imputato per trasparenza ed indicato nel quadro RH (da assumere pari a zero se negativo); questa differenza  
costituisce una perdita utilizzabile a scomputo di altri redditi d’impresa prodotti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichia-  
razione e, per l’eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi; in tal caso, va indicata nell’apposito prospetto  
del quadro RS;  
n nella colonna 12, la differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 5 del rigo  
RS284 e il reddito di quadro RH, rigo RH15, (da assumere pari a zero se negativo). Questa differenza costituisce una perdita da lavoro  
autonomo utilizzabile a scomputo di altri redditi prodotti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e va portata a ri-  
duzione del reddito (Rigo RS301 del prospetto di rideterminazione del quadro RN).  
n nella colonna 13, l’ammontare delle perdite di cui alle colonne 8, 9 e 11, utilizzabili in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84  
del TUIR.  
I soci che dichiarano il reddito esente nel quadro RH, devono esporre l’eventuale perdita imputata dalla società partecipata, in un distinto  
rigo rispetto a quello dove è esposto il reddito esente, del medesimo quadro RH.  
Le perdite riportabili, sia pregresse che di periodo e l’agevolazione ACE, non possono essere utilizzate a riduzione dei  
redditi esenti prodotti nelle zone agevolate. Pertanto, l’ammontare di tali perdite e dell’agevolazione ACE da utilizzare  
nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (compreso il quadro RH) non può eccedere la differenza, se positiva,  
tra il reddito d’impresa ivi determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente indicato nella presente sezione.  
Codice  
zona  
Codice Codice  
Codice Codice  
Codice  
tributo  
Zona Agevolata  
Zona Agevolata  
Zona Agevolata  
tributo  
zona  
tributo  
zona  
1
2
L’Aquila  
Carbonia Iglesias  
Catania  
6845  
Z100  
Z122  
Z112  
Z124  
Z125  
Z113  
Z104  
Z105  
Z115  
Z109  
Z117  
Z118  
Z101  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
Messina  
Z128  
Z106  
Z107  
Z114  
43  
44  
45  
46  
47  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
Manduria  
Manfredonia  
Molfetta  
Z140  
Z141  
Z142  
Z143  
Z144  
Z148  
Z151  
Z152  
Z153  
Z154  
Z155  
Z156  
Z157  
Z158  
Z159  
Z160  
Z149  
Portici (Centro Storico)  
Portici (Zona Costiera)  
Reggio Calabria  
3
4
Crotone  
San Severo  
Santeramo in colle  
Sisma Centro Italia  
Pescara  
5
Erice  
S. Giuseppe Vesuviano Z108  
6
Gela  
Sciacca  
Termini Imerese  
Trapani  
Z131  
Z132  
Z133  
Z116  
Z119  
Z123  
Z129  
Z130  
Z134  
Z127  
Z135  
Z138  
Z145  
Z136  
Z137  
7
Lamezia Terme  
Mondragone  
Napoli  
8
Matera  
9
Vibo Valentia  
Bagheria  
Velletri  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
Rossano  
Sora  
Torre Annunziata  
Aci Catena  
Acireale  
Enna  
Ventimiglia  
Palermo (Brancaccio)  
Palermo (Porto)  
Vittoria  
Campobasso  
Cagliari  
Aversa  
Iglesias  
Barcellona Pozzo di Gotto Z120  
Lampedusa - Linosa  
Andria  
Quartu Sant’Elena  
Massa-Carrara  
Sisma Centro Italia bis  
Benevento  
Casoria  
Z102  
Z103  
Z121  
Z110  
Z111  
Lecce  
Castelvetrano  
Corigliano calabro  
Cosenza  
Taranto  
Sisma Centro Italia ter  
(bandi 2021)  
62  
Z164  
Barletta  
Foggia  
63  
64  
Sisma Centro Italia ter  
Z162  
Z165  
Sisma Centro Italia ter  
(bandi 2022)  
21  
Giarre  
Z126  
42  
Lucera  
Z139  
SEZIONE II – Quadro RN rideterminato  
La presente sezione deve essere compilata per rideterminare gli importi del quadro RN fino al rigo RN34 (differenza) tenendo conto delle  
disposizioni in materia di ZFU. In particolare:  
n il reddito complessivo va rideterminato facendo concorrere il maggior importo tra il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo de-  
terminato secondo le regole ordinarie del TUIR ed il reddito esente della corrispondente categoria prodotto nella ZFU. Si ricorda,  
infatti, che al fine della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione non rilevano le plusvalenze e le  
minusvalenze realizzate ai sensi degli art. 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del  
medesimo testo unico;  
65  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n le deduzioni di cui al rigo RS303 non possono essere riportate in deduzione del reddito esente di cui alla colonna 6 del rigo RS284.  
Pertanto l’importo da indicare nel rigo RS303 non può essere tale da ridurre il reddito complessivo al di sotto del reddito esente;  
n le detrazioni ed i crediti di cui al rigo RS325 devono essere ricondotte nei limiti dell’imposta lorda relativa alla parte di reddito prodotto  
al di fuori della ZFU ed alle altre tipologie di reddito diverse da quello d’impresa. Tale limite è pari al risultato della seguente operazione:  
RS305 – RS284 col. 7; si precisa che le detrazioni per carichi di famiglia e lavoro, detrazioni per oneri e detrazioni per canoni di  
locazione vanno calcolate assumendo come reddito complessivo quello determinato secondo le regole ordinarie del TUIR (rigo RN1  
col. 5 del quadro RN).  
Nei righi da RS301 a RS347 vanno riportati gli importi determinati tenendo conto delle indicazioni sopra fornite.  
Si precisa che nel quadro RN i righi da RN1 a RN33 vanno comunque compilati secondo le regole ordinarie del TUIR senza pertanto  
tenere conto delle disposizioni in materia di ZFU.  
Il rigo RS334 va determinato tenendo conto anche delle ritenute indicate nel rigo RN33.  
L’importo del rigo RS334 va riportato nel rigo RN34 del quadro RN. L’importo del rigo RS335 va riportato nel rigo RN35 del quadro RN.  
REGIME FORFETARIO PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI  
OBBLIGHI INFORMATIVI  
Il presente prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa,  
arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire  
all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.  
In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento,  
non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto  
dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1 il codice fiscale  
del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.  
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.  
Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli  
di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente  
all’attività svolta.  
A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:  
n “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;  
n “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro au-  
tonomo esercitate.  
Esercenti attività d’impresa  
In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:  
n nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività  
alla data di chiusura del periodo d’imposta;  
n nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri ac-  
cessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati  
anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;  
n nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:  
– i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;  
– i canoni di noleggio;  
– i canoni d’affitto d’azienda.  
Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;  
n nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per au-  
totrazione.  
Esercenti attività di lavoro autonomo  
In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determi-  
nazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:  
– i servizi telefonici compresi quelli accessori;  
– i consumi di energia elettrica;  
– i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.  
AIUTI DI STATO  
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali  
modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro na-  
zionale degli aiuti di Stato” (RNA) e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di  
cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
L’articolo 52 prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provve-  
dimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.  
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole ali-  
mentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante  
la disciplina per il funzionamento del Registro nazional degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012.  
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia dal 12 agosto 2017.  
Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non su-  
bordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A  
tale distinzione corrispondono differenti modalità di registrazione dell’aiuto.  
In caso di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è prevista un’attività preventiva  
sia da parte dell’Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da  
parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto,  
è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo  
rilasciato dal Registro.  
Per gli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono  
assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione.  
A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro  
nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale  
sono dichiarati dal beneficiario.  
ATTENZIONE: con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”,  
il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. Ad esem-  
pio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cu-  
mulo, saranno considerati gli aiuti “de minimis” fruiti nell’esercizio finanziario 2024 2023 (esercizio successivo a quello di  
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2022 2021 e nel 2023 2022.  
Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo  
complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione.  
La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell’articolo 10 del Regolamento si applica, ai sensi del comma 7 del  
medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di au-  
torizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della pre-  
sentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).  
Le informazioni contenute nel presente prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’aiuto individuale nel  
Registro Nazionale degli Aiuti.  
Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”,  
come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato (“[…] aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore  
agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”).  
Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti  
aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti indivi-  
duali.  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno bene-  
ficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di conces-  
sione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a  
seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento.  
Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della  
pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.  
ATTENZIONE: nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comu-  
nicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati  
necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati  
all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  
11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la  
compilazione della citata autodichiarazione).  
Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta  
di riferimento della dichiarazione.  
Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione  
del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario  
ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.  
67  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
ATTENZIONE: il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei  
relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei  
contributi fondo perduto erogati dall’Agenzia nonché dell’aiuto identificato dal codice 42 che vanno dichiarati nel presente pro-  
spetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione). L’indicazione degli aiuti nel prospetto  
è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di  
aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.  
In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi  
svizzeri a Campione d’Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato  
il rigo RP90 (che va, invece, utilizzato per fruire dell’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 188-bis per i  
redditi prodotti in euro).  
Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell’ipotesi in cui l’aiuto comples-  
sivamente spettante si riferisca a progetti d’investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di  
costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righi suc-  
cessivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.  
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del rigo RS401.  
Nella colonna 1 va esposto l’aiuto di Stato o l’aiuto “de minimis” spettante nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione,  
indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato”. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è,  
pertanto comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni  
singolo aiuto. Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione alla natura  
dell’aiuto spettante.  
ATTENZIONE: il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de  
minimis non esopresssamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calece alle istruzioni dei modelli Redditi.  
Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui  
presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.  
A titolo di esempio, il codice 999 non va utilizzato per:  
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis presenti nella tabella “Codici aiuti di Stato”;  
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi;  
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;  
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di  
apposita istanza, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (ad  
esempio, ad esempio, l’agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale de minimis, non rientra tra gli  
aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo  
economico);  
– le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis (ad  
esempio, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, in quanto tale  
misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale  
e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale  
degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento);  
– gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati  
nei precedenti periodi d’imposta;  
Le colonne da 3 a 11, vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999. In tal caso, nella colonna 3 va indicato il quadro  
del presente modello nel quale è indicato l’aiuto. Nelle colonne da 4 a 11 vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime  
di aiuti. La colonna 2 va compilata nel caso in cui il regime di aiuti sia istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, indicando il cor-  
rispondente codice desumibile dalla tabella posta nell’appendice alle istruzioni del fascicolo 1, a pagina 137. Nel caso in cui la misura  
agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere, va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la  
prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l’articolo e/o il comma contengano anche disposizioni  
non riguardanti l’agevolazione da indicare nel presente quadro.  
In particolare, nella colonna 4 occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:  
1. Decreto Legge  
2. Decreto Legislativo  
3. Legge  
4. Legge Regionale/Provinciale  
5. Decreto del Presidente della Repubblica  
Nella colonna 11A, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR identificativo della misura agevolativa,  
desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dall’Autorità responsabile  
entro la data di presentazione della dichiarazione. Qualora sia compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.  
Nella colonna 12 va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella sotto riportata.  
68  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA FORMA GIURIDICA  
CODICE  
AF  
AC  
AI  
DESCRIZIONE  
CODICE  
ID  
DESCRIZIONE  
Istituto di credito di diritto pubblico  
Altre forme  
Associazione  
IR  
Istituto religioso  
Associazione impresa  
MA  
PF  
Mutua assicurazione  
PA  
AT  
Associazione in partecipazione  
Azienda autonoma statale  
Azienda municipale  
Persona fisica  
PC  
PS  
AU  
SR  
RR  
SU  
RS  
SA  
CN  
SL  
Piccola società cooperativa  
AM  
AP  
AR  
AZ  
LL  
Piccola società cooperativa a responsabilità limitata  
Società per azioni con socio unico  
Società a responsabilità limitata  
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto  
Società a responsabilità limitata con unico socio  
Società a responsabilità limitata semplificata  
Società anonima  
Azienda provinciale  
Azienda regionale  
Azienda speciale  
Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000  
Azienda speciale di ente locale  
Comunione ereditaria  
Consorzio  
AL  
CE  
CO  
CC  
CZ  
CF  
CR  
CM  
CS  
RC  
OO  
EN  
ES  
ED  
EE  
ER  
EI  
Società consortile  
Consorzio con attività esterna  
Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000  
Consorzio fidi  
Società consortile a responsabilità limitata  
Società consortile cooperativa a responsabilità limitata  
Società consortile in accomandita semplice  
Società consortile in nome collettivo  
Società consortile per azioni  
Società cooperativa  
OS  
AE  
AN  
SO  
SC  
CI  
Consorzio intercomunale  
Consorzio municipale  
Consorzio senza attività esterna  
Contratto di rete dotato di soggettività giuridica  
Cooperativa sociale  
Società cooperativa a responsabilità illimitata  
Società cooperativa a responsabilità limitata  
Società cooperativa consortile  
Società cooperativa europea  
Società costituita in base a leggi di altro stato  
Società di fatto  
CL  
OC  
SG  
SS  
SF  
Ente  
Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88  
Ente diritto pubblico  
Ente ecclesiastico  
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto  
Ente impresa  
SM  
SD  
AA  
AS  
SN  
SI  
Società di mutuo soccorso  
Società europea  
EM  
EC  
EP  
EL  
FO  
FI  
Ente morale  
Società in accomandita per azioni  
Società in accomandita semplice  
Società in nome collettivo  
Ente pubblico commerciale  
Ente pubblico economico  
Ente sociale  
Società irregolare  
Fondazione  
SZ  
Società non prevista dalla legislazione italiana  
Società per azioni  
Fondazione impresa  
SP  
SE  
SV  
ST  
GE  
IF  
Gruppo europeo di interesse economico  
Impresa familiare  
Società semplice  
Società tra professionisti  
DI  
Impresa individuale  
Soggetto estero  
IC  
Istituto di credito  
Nella colonna 13 va indicata la dimensione dell’impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della  
Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:  
1. micro impresa  
2. piccola impresa  
3. media impresa  
4. grande impresa  
5. non classificabile (solo per i soggetti pubblici)..  
Nella colonna 14 va indicato il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.  
Nella colonna 15 va indicato il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:  
1. GENERALE: Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis concessi  
ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto  
terzi ai sensi dell’Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai  
sensi dell’Art.3 comma 3 del Reg (UE) 1407/2013;  
2. STRADA: Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che opera nel settore del  
trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell’Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013;  
3. SIEG: Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario attivo sui  
Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);  
69  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
4. AGRICOLTURA: Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de  
minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);  
5. PESCA: Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero aiuti de minimis concessi ai  
sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).  
Nel caso in cui nella colonna 15 sia stato indicato il settore Sieg (codice 3), nella colonna 16 va indicato il codice relativo alla descrizione  
del Sevizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:  
1. Edilizia Sociale  
2. Servizi di rete settore Energia  
3.. Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga  
4. Servizi finanziari  
5. Servizi postali  
6. Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario  
7. Trasporto marittimo  
8. Trasporto Aereo  
9. Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva  
10..Servizi di rete settore Acqua  
11..Servizi di rete settore Gas  
12..Trasporto terrestre passeggeri - Strada  
13. Servizi sanitari o sociali  
Nella colonna 17 va indicato l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante, consistente nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’im-  
posta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la  
somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righi compilati.  
Nelle colonne da 18 a 29 vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le co-  
lonne da 20 a 25 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell’impresa. In  
particolare, vanno indicati:  
n nelle colonne 18 e 19, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di  
inizio e fine del periodo d’imposta;  
n nelle colonne 20 e 21, i codici della regione e del comune;  
n nella colonna 25, l’obiettivo per la componente di aiuto. A tal fine, va indicato il codice obiettivo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di  
Stato”;  
n nella colonna 26, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando  
il relativo codice desunto dal seguente elenco:  
1. Materiali – Terreni  
2. Materiali – Immobili  
3.. Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature  
4. Materiali - Progettazione/studi/consulenze  
5. Immateriali – Licenze  
6. Immateriali - Know-How  
7. Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate  
8. Immateriali – Marchi  
9. Immateriali - Diritti Di Brevetto  
10. Costi di personale - Formazione Professionale  
11. Costi di personale - Costo del personale  
12. Materie prime, di consumo e merci  
13. Servizi - Servizi professionali  
14. Oneri diversi di gestione  
15. Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature  
16. Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni  
17. Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle  
normali condizioni di mercato  
18. Costi generali - Spese generali  
19. Oneri finanziari  
20. Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari  
31. Servizi - Altri servizi.  
Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari, né  
ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di  
costi specifici.  
70  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 27, l’ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 26 sia indicato  
il codice 20 e la misura agevolativa non sia parametrata ad una spesa sostenuta;  
n nella colonna 28, l’intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;  
n nella colonna 29, l’ammontare dell’aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.  
Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a for-  
mare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.  
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno  
una delle relazioni seguenti:  
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza  
di un’altra impresa;  
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure  
in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra  
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;  
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono  
anch’esse considerate una “impresa unica”.  
Nel presente rigo, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863  
final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary  
Framework), vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della  
definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. Nel caso in cui tali codici fiscali  
siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle  
finanze 11 dicembre 2021, non occorre compilare il presente rigo.  
In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il presente rigo non va compilato  
e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.  
ACCONTI SOGGETTI ISA  
I soggetti di cui all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2019 effettuano i versamenti di acconto ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.  
n. 435 del 2001 in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58 del D.L. n. 124 del 2019). Pertanto, La casella posta nel rigo  
RS430 deve essere barrata qualora il contribuente, pur non possedendo i requisiti di cui al citato comma 3, detenga, nell’esercizio del-  
l’impresa individuale, partecipazioni iscritte nell’inventario ai sensi dell’art. 65 TUIR, in società, associazioni e imprese (ai sensi degli artt.  
5 e 116 del TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all’art.  
9-bis del D.L. n. 50 del 2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal  
relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.  
NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MECCANISMO TRANSFRONTALIERO  
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali  
per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre  
2020). L’Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, rilascia un  
numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rila-  
sciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea.  
Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d’imposta, il contribuente deve  
indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.  
ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)  
L’art. 1, commi da 173 a 175, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa eco-  
nomica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES  
a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.  
Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di re-  
stituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:  
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;  
b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.  
Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.  
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 di-  
cembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,  
dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,  
del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de mi-  
nimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE D’IMPOSTA  
Al fine di fruire dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50 per cento, il contribuente compila la  
dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nei righi RS491 e RS492:  
– in colonna 1, il codice identificativo della ZES nella quale è stata intrapresa la nuova attività, desunto dall’elenco sotto riportato. Per  
ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo:  
1) ZES Abruzzo  
2) ZES Calabria  
3) ZES Campania  
4) ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata  
5) ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise  
6) ZES Sicilia Orientale  
7) ZES Sicilia Occidentale  
8) ZES Sardegna;  
– in colonna 2, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione (numero da 1 a 7);  
– in colonna 3, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RD, realizzati nella ZES per cui intende usufruire dell’agevolazio-  
ne;  
Nel rigo RS493 va indicato:  
– in colonna 1, a somma degli importi di colonna 3 dei righi RS491 e RS492 di tutti i moduli compilati;  
– in colonna 2, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RH realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui  
il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire  
dell’agevolazione. L’importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell’importo di colonna 1.  
ATTENZIONE: in caso di compilazione del rigo RS493, colonna 2, l’importo dell’aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato  
deve essere esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito al dichiarante.  
Nel caso in cui il dichiarante sia il titolare di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria, la quota di  
reddito agevolato attribuita ai collaboratori o al coniuge va indicata nell’apposita sezione del quadro RS, ai fini della determinazione del-  
l’agevolazione da parte del beneficiario.  
Il reddito totale realizzato nella o nelle ZES, è pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2, al netto delle eventuali quote di reddito  
agevolato attribuite ai collaboratori dell’impresa familiare ed indicati nella colonna 8 dei righi RS6 e/o RS7 e va riportato nella colonna 3  
del presente rigo.  
Per calcolare l’agevolazione occorre calcolare la percentuale di incidenza del reddito indicato al rigo RS493, col. 3 sul reddito complessivo,  
determinata come segue:  
RS493, col. 3 / (RN1, col. 5 + RS37, col.16);  
(tale rapporto va ricondotto a 1 se superiore a 1)  
Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero  
Tale percentuale va poi applicata all’imposta netta ante agevolazione, pari alla seguente somma algebrica: (RN5 – RN22 – RN25)  
Il risultato così ottenuto, moltiplicato per 0,5, costituisce l’ammontare di riduzione d’imposta spettante, “Agevolazione _ZES”, che dovrà  
essere portato in diminuzione dell’imposta netta da indicare nel rigo RN26, secondo le indicazioni ivi fornite.  
DATI RELATIVI ALL’OPZIONE “PATENT BOX”  
La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel rigo RS147 del presente quadro, l’adesione al regime  
agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito “decreto”), come modificato dalla  
legge 30 dicembre 2021, n.234.  
I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da co-  
pyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della  
propria attività d’impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della mag-  
giorazione del 110 per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:  
• in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;  
• l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale, in colonna 2, agli am-  
mortamenti delle proprie attrezzature, in colonna 3, e ad altri costi, in colonna 4;  
• in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros).  
Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una  
o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110  
per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.  
La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a  
quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530  
a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di  
privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti  
72  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va barrata la casella  
“Comma 10-bis”.  
Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali  
è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando  
moduli aggiuntivi.  
9. Istruzioni per la compilazione del quadro RQ  
SEZIONE I – Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)  
La presente sezione va compilata dai soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento di beni o  
aziende, indicate nell’art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale, optano per l’appli-  
cazione dell’imposta sostitutiva. L’opzione per l’imposta sostitutiva è esercitata compilando la presente sezione.  
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle imposte sostitutive interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RQ  
avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.  
Nel rigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi  
del comma citato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se  
superiore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.  
Nel rigo RQ2 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta risultante dall’applicazione dell’aliquota del 19 per cento sull’ammontare del rigo  
precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l’eccedenza Irpef da indicare nei righi successivi.  
Nel rigo RQ3 vanno indicati i crediti d’imposta concessi alle imprese di cui al quadro RU.  
Nel rigo RQ4 va indicata l’eventuale eccedenza Irpef di cui al rigo RN46 fino a concorrenza della differenza tra i righi RQ2 e RQ3.  
Nel rigo RQ5 va indicata l’imposta sostitutiva a debito da versare (RQ2 – RQ3 – RQ4).  
Per il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 2728.  
SEZIONE III – Imposta sostitutiva per conferimenti in società SIIQ e SIINQ  
(art. 1, commi da 119 a 141 della L. n. 296/2006)  
La presente sezione va compilata dai soggetti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  
296 (legge finanziaria 2007), in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l’applicazione di un’imposta del 20 per cento sostitutiva  
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui abbiano realizzato una plusvalenza a seguito del  
conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del con-  
ferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell’art. 1 della legge  
finanziaria 2007, citata (“SIIQ”).  
Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni non quotate (SIINQ), residenti nel territorio dello Stato, svolgenti an-  
ch’esse in via prevalente attività di locazione immobiliare, di cui al comma 125, art. 1 della legge finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni  
delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono  
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la  
predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l’opzione congiunta per  
il regime speciale di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.  
Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007:  
n agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24  
febbraio 1998, n. 58;  
n ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente  
l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data  
di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le  
medesime società abbiano optato per il regime speciale.  
Le disposizioni fiscali del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società di investimento a capitale  
fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, per effetto dell’art. 9, comma 1, del d.lgs.  
4 marzo 2014, n. 44.  
L’imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.  
L’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto  
reale sugli immobili per almeno tre anni.  
L’imposta sostitutiva è applicata dal soggetto conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell’accesso al regime speciale (comma 119-  
bis, art. 1, della legge finanziaria 2007. Qualora l’accesso al regime speciale non si realizzi, l’imposta è rideterminata e dovuta in via or-  
dinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla presentazione dell’opzione e l’imposta corrisposta in via provvisoria  
costituisce credito d’imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Nei righi RQ11 e RQ12 va indicato:  
n in colonna 1 il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;  
n in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.  
Nel rigo RQ13, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate  
all’atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei righi RQ11 e RQ12; l’imposta da versare va indicata in  
colonna 2.  
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 1121, la prima  
delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il  
conferimento. In tal caso nel rigo RQ14, va indicato l’importo della prima rata.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
In caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato  
di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.  
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti a fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro  
RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in altro a destra.  
SEZIONE IV – Imposte sostitutive sulle deduzioni extracontabili (art. 1, e 48 della L. n. 244/2007)  
L’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato l’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR,  
prevedendo con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il con-  
tribuente di dedurre nell’apposito prospetto, (quadro EC), gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli  
accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102,  
comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai  
relativi contratti imputati a conto economico. In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4,  
lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per  
il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.  
La sezione deve essere compilata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria  
2008) optano nella presente dichiarazione per il riallineamento delle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri  
elementi la cui deduzione (avvenuta in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, quadro EC) non è più ammessa a seguito della  
soppressione della facoltà ai sensi dell’art. 1, comma 33, lett. q), della legge finanziaria 2008 (che ha modificato l’art. 109, comma 4, lett.  
b) del TUIR). Le predette divergenze possono essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e  
patrimonio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 12  
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che  
eccede i 5 milioni di euro e fino a dieci milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.  
L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni  
extracontabili, corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righi RQ15, RQ16 e RQ17.  
Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d’imposta in relazione a classi  
distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze  
di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d’imposta.  
L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda, comunque, per ciascuna classe omogenea oggetto di riallineamento, l’intero ammontare  
delle differenze civili e fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione dei  
redditi.  
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per la definizione  
delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione.  
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto del 3 marzo 2008 l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle  
differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria  
2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell’IRAP e il corrispondente svincolo  
delle riserve in sospensione d’imposta.  
Il prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze originate dalle deduzioni extracontabili pregresse.  
A tal fine nei righi successivi vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili oggetto di riallineamento (ammortamenti, altre  
rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente  
ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa) e precisamente i singoli importi relativi:  
n nel rigo RQ15, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, agli impianti e macchinari, colonna 3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai  
beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca e sviluppo e, colonna 6, all’avviamento;  
n nel rigo RQ16, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligazionari e similari, colonna 5, alle partecipazioni  
immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni del circolante;  
n nel rigo RQ17, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese lavori ciclici, colonna 3, al fondo spese ri-  
pristino e sostituzione, colonna 4, al fondo operazioni e concorsi a premio, colonna 5, al fondo per imposte deducibili.  
Nella colonna 7 dei righi da RQ15 a RQ17 va indicato l’importo corrispondente alla somma delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli  
righi.  
L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta va determinato complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento agli scaglioni  
previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007 e va indicato nel rigo RQ18, colonna 3; si precisa che tali scaglioni vanno applicati al  
totale, indicato in colonna 1 del predetto rigo RQ18, risultate dalla somma degli importi indicati alla colonna 7 dei predetti righi da RQ15  
a RQ17. Nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente nei periodi d’imposta precedenti,  
ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente as-  
soggettate a imposta sostitutiva e indicate in colonna 2 del citato rigo RQ18.  
Se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso  
dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili  
e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.  
L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, utilizzando il codice tributo 1123, la prima, pari al 30 per  
cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è  
stata esercitata l’opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il  
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli  
interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.  
A tal fine nel rigo RQ19 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’importo indicato al rigo RQ18, colonna 3.  
74  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali esercitate in periodi d’imposta diversi.  
Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva produce effetti a partire dall’inizio del periodo  
d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l’opzione per la di-  
sciplina. A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione  
d’imposta.  
SEZIONE XII – Tassa etica  
La sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di  
materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione dell’addizionale alle imposte sui redditi istituita con il  
comma 466 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).  
Per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria,  
cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti im-  
magini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con un apposito decreto del Pre-  
sidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.  
A tal fine nella colonna 1 del rigo RQ49 va indicato l’ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente al-  
l’ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese  
e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in  
base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti  
i ricavi e proventi o compensi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare dell’addizionale, pari al 25 per cento dell’importo di cui alla colonna  
1. Nella colonna 3 va indicata l’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente che non è  
stata chiesta a rimborso, ma riportata in compensazione e in colonna 4 l’eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione  
con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione.  
Nella colonna 5, va indicata la somma degli acconti versati. Nella colonna 6 va indicato l’importo degli acconti dovuti ma non ancora  
versati alla data di presentazione della dichiarazione (da comprendere nell’importo di cui a colonna 5) in quanto si è goduto della sospen-  
sione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contri-  
buente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.  
La colonna 7 e la colonna 8 vanno compilate per indicare l’imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica:  
RQ49 col. 2 – RQ49 col. 3 + RQ49 col. 4 – RQ49 col. 5  
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 5 (imposta a debito) e va riportato nel quadro RX, al rigo RX36, colonna  
1, seguendo le relative indicazioni. Tale imposta va versata utilizzando il codice tributo 4005.  
Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai  
sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX36 colonna 2.  
SEZIONE XXI – Ulteriori componenti positivi ai fini IVA Indici sintetici di affidabilità fiscale  
I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo  
di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA, compilano la presente sezione. Tali ulteriori componenti  
positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.  
Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di  
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle  
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.  
La dichiarazione degli importi in argomento non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle  
relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di  
effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo  
9 luglio 1997, n. 241.  
In particolare, nella colonna 1 del rigo RQ80 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella colonna 2 la relativa impo-  
sta.  
I dati relativi agli Ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nei  
quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).  
SEZIONE XXIII –– Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni  
L’ art. 12-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha previsto che la ri-  
valutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di  
seguito “legge”), alle condizioni ivi stabilite, possa essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso  
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai  
sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta  
in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.  
Ai fini dell’attuazione delle citate disposizioni, il comma 702 dell’art. 1 della legge fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni degli  
artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile  
2001, n. 162, nonché alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86,  
e dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  
75  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La Sezione XXIII-A va compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, anche  
in deroga all’art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, si avvalgono della facoltà di rivalutare i  
beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla  
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.  
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto del-  
l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.  
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento  
alla legge. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP  
a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di  
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili  
e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.  
Nel rigo RQ86 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l’imposta so-  
stitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1.  
Nel rigo RQ87 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni  
e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di colonna 1.  
Nel rigo RQ88 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e,  
in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di colonna 1.  
La Sezione XXIII-B va compilata dai soggetti che, ai sensi del comma 702 dell’art. 1 della legge, si avvalgono della facoltà di cui all’art.  
14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso  
al 31 dicembre 2018, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall’art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano  
ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.  
Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma  
699 dell’art. 1 della legge, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma  
698.  
Nel rigo RQ89 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l’imposta so-  
stitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1.  
Nel rigo RQ90 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni  
e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di colonna 1.  
Nel rigo RQ91 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e,  
in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di colonna 1.  
Nel rigo RQ92, colonna 1, va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi da  
RQ86 a RQ91.  
L’imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell’art. 1 della legge è versata per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo  
di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative  
al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto  
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000  
di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle im-  
poste sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per  
il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza,  
rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della  
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi. In tal caso, nel rigo RQ92, colonna 2, va in-  
dicato l’importo della prima rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1811.  
La Sezione XXIII-C è riservata:  
n ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare, in tutto o in  
parte, il saldo di rivalutazione risultante;  
n ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d’imposta  
ai fini fiscali.  
L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella  
misura del 10 per cento.  
L’imposta sostitutiva di cui al comma 698 dell’art. 1 della legge è versata per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo  
di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative  
al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto  
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000  
di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle im-  
poste sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per  
il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza,  
rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della  
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere com-  
pensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Nel rigo RQ93, in colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10  
per cento dell’importo di colonna 1. In caso di versamento rateale, in colonna 3 va indicato l’importo della prima rata.  
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1813.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
SEZIONE XXV – Utili e riserve di utile  
Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio  
dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo  
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto parte-  
cipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione nella presente sezione XXV (art. 1,  
commi 87 a 95 della legge n. 197 del 2022).  
I contribuenti possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, dei  
predetti utili e riserve di utile.  
L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa.  
L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato  
entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in  
corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica  
riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per  
cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 30 per cento e l’imposta sostitutiva determinata  
applicando l’aliquota ridotta al 27 per cento. Tale versamento è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito  
per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio  
L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto  
demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167,  
comma 2, del TUIR.  
L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di  
utile.  
L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.  
Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale di-  
sciplinato dall’art. 168-ter del TUIR.  
Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.  
Nei righi da RQ98 a RQ100:  
– in colonna 1, va indicato il codice di identificazione fiscale del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ove  
attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa,  
i cui utili o riserve di utili sono oggetto dell’opzione;  
– in colonna 2, va indicata la denominazione del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR;  
– in colonna 3, va indicato l’indirizzo completo della sede legale estera;  
– in colonna 4, va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);  
– in colonna 5, va barrata la casella denominata “Partecipazione indiretta” in caso di partecipazione indiretta per il tramite di società  
controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR;  
– in colonna 6, va indicato l’ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali si intende esercitare l’opzione;  
– in colonna 7, va barrata la casella denominata “Tipo” nel caso in cui l’opzione è esercitata con riguardo solo a una parte dei relativi  
utili e riserve di utile relativi al medesimo soggetto partecipato, riferita alla quota di partecipazione detenuta;  
– in colonna 8, va indicato: il codice 3, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 30 per cento, il codice 4, in caso di applicazione  
dell’aliquota ridotta del 27 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge n. 197 del 2022;  
– in colonna 9, va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla percentuale di cui in colonna 8 applicata all’ammontare  
indicato in colonna 6.  
Nel rigo RQ101 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta complessiva: in colonna 1, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100,  
di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 3 nella colonna 8 dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei  
righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 4 nella colonna 8 dei predetti righi.  
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi  
dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo  
9 luglio 1997, n. 241.  
10. Istruzioni per la compilazione del Quadro FC  
PREMESSA  
Il presente quadro deve essere compilato dalle persone fisiche che controllano soggetti non residenti, (art. 167 del TUIR, come modificato  
dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018).  
Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica  
almeno una delle seguenti condizioni:  
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;  
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate  
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona.  
Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:  
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al periodo precedente;  
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all’art.168-ter del TUIR.  
La disciplina dell’art. 167 del TUIR si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni (c.d. CFC):  
77  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;  
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lett. b) del comma 4 del citato art.167.  
La lett. a) sopra citata del comma 4 dell’art. 167 del TUIR prevedere che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono  
indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle va-  
riazioni non permanenti della base imponibile. Al fine di tener conto delle modifiche normative intervenute a seguito del recepimento della  
Direttiva UE 2016/1164 (c.d. “Direttiva ATAD”) e stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 376652 del  
27 dicembre 2021 (che ha sostituito il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016, adottato a seguito della previsione recata dal de-  
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 c.d. “decreto internazionalizzazione”).  
Le disposizioni del predetto art. 167 non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività  
economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle  
entrate ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempi-  
mento collaborativo di cui all’art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l’istanza di interpello può essere presentata indipenden-  
temente dalla verifica delle condizioni di cui al citato comma 4.  
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, adottato in  
attuazione del comma 8 dell’art.167 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 4 del d.lgs. n.  
142 del 2018.  
Per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC occorre avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel predetto D.M. n. 429 del  
2001 che, in particolare, all’art. 2, comma 2, stabilisce che i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore  
a quello da cui si applicano le disposizioni del citato regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano  
conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o  
più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti  
e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal TUIR ovvero se  
eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.  
Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte  
le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni dell’art. 167 del TUIR per le stabili organizzazioni che soddisfano  
le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il presente, ove non ricorra  
l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167.  
Qualora l’impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del  
punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti  
di applicazione dell’art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste, e considerato una singola stabile organizzazione. In pre-  
senza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell’art. 167 del TUIR, quelli  
che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un’unica stabile organizzazione. La dimo-  
strazione delle circostanze esimenti di cui al comma 5 dell’art. 167 del TUIR e data separatamente per ciascuna branch a cui si applica  
la disciplina CFC, anche nell’ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato  
estero.  
COMPILAZIONE DEL QUADRO  
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati o territori a regime fiscale considerato privilegiato, è  
tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata (in caso di opzione per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima  
CFC). In tali casi deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.  
Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati  
non possiedano partecipazioni agli utili.  
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli  
adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà  
pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa,  
i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d’imposta in corso alla data di  
chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante  
secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.  
Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8.  
Il presente quadro si compone di sette sezioni:  
n la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi della CFC;  
n la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;  
n la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC;  
n la sezione III, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all’estero  
a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;  
n la sezione IV, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;  
n la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.  
SEZIONE I – Dati identificativi del soggetto controllato non residente  
Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente, nonché i dati relativi al controllo  
esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j) ammette la possibilità di effettuare,  
in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai  
valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L’opzione alternativa  
di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente  
loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando la casella denominata “Monitoraggio”, che costituisce  
manifestazione di volontà, non modificabile (tale scelta può riguardare anche periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione  
del richiamato provvedimento del 27 dicembre 2021).  
Il “monitoraggio” può decorrere dall’acquisizione del controllo dell’entità estera, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno  
integrate le altre condizioni per l’applicazione del regime CFC, oppure anche in periodi d’imposta successivi.  
Nei periodi in cui la tassazione di cui all’art. 167, comma 6, del TUIR, non trova applicazione, il “monitoraggio” dei valori fiscalmente rico-  
nosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC deve comunque continuare qualora il contribuente  
intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati  
degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) predetta tassazione (si veda la Circolare dell’Agenzia delle  
entrate del 28 luglio 2022, n. 29).  
Conseguentemente, il reddito o la perdita che emergono dall’applicazione dell’art. 167, comma 7, del TUIR, vanno indicati nel presente  
quadro FC relativo alla singola CFC compilando:  
– la sezione I;  
– i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;  
– la sezione II-B, in caso di perdite residue;  
– la sezione IV, in caso di interessi passivi.  
Il reddito o la perdita virtuale che emergono applicando le modalità semplificate di cui al citato Provvedimento del 27 dicembre 2021,  
vanno indicati in un altro modulo del presente quadro FC della medesima CFC compilando (anche nei periodi in cui trova applicazione  
la tassazione di cui all’art. 167, comma 6, del TUIR):  
– la casella “Mod. CFC” della sezione I, dove va riportato il numero del modulo nel quale è dichiarato per tale CFC il reddito/perdita  
calcolato applicando il comma 7 del citato art. 167;  
– i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;  
– il rigo FC41 della sezione II-B, in caso di perdite residue;  
– la sezione IV, in caso di interessi passivi.:  
La casella denominata “Art. 168-ter, comma 4” deve essere barrata per le stabili organizzazioni all’estero che soddisfano le condizioni  
di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR qualora non ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167 (nei casi in cui l’impresa  
residente nel territorio dello Stato abbia optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni al-  
l’estero).  
Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell’art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una  
risposta favorevole all’interpello, il soggetto residente controllante deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni  
in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3 al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) dell’art. 167. A tal fine  
deve essere compilata la casella denominata “Art. 167, comma 11”, indicando uno dei seguenti codici:  
n “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;  
n “2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplica-  
zione della disciplina CFC.  
In tal caso, il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l’utile o la perdita dell’esercizio o  
periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di  
esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede, in quanto il reddito non va assoggettato a  
tassazione separata. Si ricorda che l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del  
medesimo comma 4.  
La casella denominata “OICR” deve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente  
non residenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi  
conseguiti dall’OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo  
FC37 e non vanno compilati i precedenti righi della sezione II-A del presente quadro.  
Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto controllato non residente, devono essere indicati:  
n nel campo 1, la denominazione;  
n nel campo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice  
identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa;  
n nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;  
n nel campo 4, l’indirizzo completo della sede legale del soggetto controllato non residente (via, piazza, numero, città) o della stabile  
organizzazione del soggetto residente nell’ipotesi di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, qualora non ricorra l’esimente di cui al  
comma 5 dell’art. 167 del TUIR;  
n nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice –  
Fascicolo 1);  
n nel campo 6, nel caso in cui il soggetto controllato non residente operi attraverso una stabile organizzazione per la quale ricorrano le  
condizioni di cui al comma 4, dell’art. 167 del TUIR, indicare l’indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile or-  
ganizzazione e nel campo 4 l’indirizzo completo del soggetto controllato non residente;  
79  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nel campo 7, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella Elenco dei Paesi e territori esteri  
riportata in Appendice – Fascicolo 1).  
Nel campo 8, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:  
1 – se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della CFC;  
2 – se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della CFC;  
3 – se il soggetto controllante esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.  
Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;  
non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.  
In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado  
ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall’art. 5, comma 5, del TUIR.  
Si ricorda che, ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione  
esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente. Nel caso in cui né dallo statuto  
della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione,  
si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta del soggetto residente controllante.  
Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:  
1 – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);  
2 – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;  
3 – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;  
4 – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni  
nella CFC;  
6 – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del  
TUIR (dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001).  
7 – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.  
Nel campo 11, nell’ipotesi di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero progressivo che individua la stabile  
organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche nelle dichiarazioni successive.  
In caso di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, che comporta la cessazione del regime di cui all’art. 167  
del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017), nel campo 12 va indicato  
il codice fiscale del soggetto avente causa nell’ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione.  
SEZIONE II-A – Determinazione del reddito della CFC  
Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni applicabili ai  
soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell’IRES, fatta eccezione per le disposizioni di cui  
all’art. 30 della legge n. 724 del 1994; all’art. 9 bis del decreto- legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 96 del  
2017; all’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e dell’ articolo 86, comma 4,  
del TUIR. È altresì, esclusa l’applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione  
dei redditi dello stesso soggetto ai sensi dell’art. 84 del TUIR.  
I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione  
della CFC.  
Variazioni in aumento e in diminuzione  
Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali della CFC, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepi-  
logativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio  
o rendiconto, dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.  
Nel caso in cui il “monitoraggio” non venga attivato, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del  
2001 assumendo quali valori di partenza fiscali quelli emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende  
applicabile la speciale disciplina di cui all’art. 167 del TUIR e senza tener conto di eventuali perdite o altre eccedenze relative ad esercizi  
precedenti. Ai sensi del citato comma 2 dell’art. 2 il riconoscimento dei valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione  
anteriore, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili  
adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti  
previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).  
A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione V del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione pre-  
disposta.  
Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla re-  
dazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).  
In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi al-  
l’attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla  
richiesta dell’Amministrazione finanziaria.  
Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione – da indicare nel rigo FC2 o FC3 del  
presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato  
o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC  
non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall’apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile  
organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche – le relative va-  
riazioni in aumento e in diminuzione.  
L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente  
sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello Redditi 2021 - Società di capitali, ad ec-  
cezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR.  
Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:  
n nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro, dalle variazioni in aumento di  
cui al rigo RF31 del quadro RF del modello Redditi SC;  
n nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro, dalle variazioni in diminuzione  
di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello Redditi SC.  
Determinazione del reddito o della perdita  
n nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le  
variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto  
delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.  
Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno meno;  
n nel rigo FC36 va indicato:  
– in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in  
misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);  
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in  
misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);  
– in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2;  
n nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36, colonna 3;  
n nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato anche l’eventuale credito  
d’imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) riconosciuto alla CFC (cfr. risoluzione n. 108/E del 24 novembre  
2016).  
SEZIONE II-B – Perdite non compensate  
Nel rigo FC40, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa  
la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.  
Nel rigo FC41, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR compresa  
la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.  
In caso di opzione per il monitoraggio, le perdite memorizzate nella presente sezione nei periodi d’imposta in cui non ricorrono le condizioni  
di cui al comma 4 del citato art. 167 del TUIR, determinate secondo le disposizioni di cui al comma 7 del citato art. 167, sono utilizzate a  
scomputo dei redditi dei periodi d’imposta successivi e, per la parte non utilizzata, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai  
sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 4.  
Le perdite virtuali memorizzate nella presente sezione, determinate applicando le modalità semplificate di cui al Provvedimento del 27  
dicembre 2021, sono utilizzate a scomputo dei redditi virtuali dei periodi d’imposta successivi ai fini della verifica della condizione di cui  
alla lett. a) del predetto comma 4.  
SEZIONE III – Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti  
I redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura  
dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di par-  
tecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito  
della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.  
Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito (compreso eventualmente anche il soggetto controllante  
che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:  
n in colonna 1, il codice fiscale;  
n in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.  
Si riportano di seguito alcuni esempi:  
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;  
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una  
partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;  
– partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per  
cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;  
n in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, al rigo FC37;  
n in colonna 4, la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall’imposta sul reddito ad  
esso imputato, determinata applicando, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39.  
Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’imposta pagata all’estero dal soggetto estero nel  
quadro RM del Mod. Redditi 2022 SC o del Mod. Redditi SP o del Mod. Redditi ENC o del Mod. Redditi PF.  
SEZIONE IV – Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili  
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile degli interessi  
passivi, l’art. 96 del Tuir.  
Per quanto concerne le istruzioni generali ai fini della compilazione dei righi, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi  
del quadro RF del modello Redditi SC.  
81  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
A tal fine nel rigo FC71 va indicato:  
n in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo e agli oneri finanziari assimilati;  
n in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta;  
n in colonna 3, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente periodo d’imposta;  
n in colonna 4, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d’imposta;  
n in colonna 5, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle colonne 3  
e 4, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili  
pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4, può essere dedotto nel presente periodo indicando l’am-  
montare nel rigo FC31, utilizzando il codice 13;  
n in colonna 6, l’eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la  
somma delle colonne 3 e 4;  
Nel rigo FC72, vanno indicati, nelle colonne da 1 a 5 gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL riportati dai precedenti periodi  
d’imposta; in colonna 6, va indicato l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta. Se il ROL è negativo non va indicato  
alcun importo in colonna 6.  
In colonna 7, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia pregresso (colonne da 1 a 5),  
che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 6 del rigo FC71, va riportato il minore tra l’importo indicato  
nella predetta colonna 6 e la somma dell’importo delle colonne da 1 a 5 e del 30 per cento di colonna 6 del presente rigo, che, per il  
presente periodo d’imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili  
pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l’ammontare nel  
rigo FC31, con il codice 13.  
Nel rigo FC73, colonna 1, va indicato l’ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l’importo utilizzato, pari alla differenza, se  
positiva, tra il 30 per cento dell’importo indicato in colonna 6 del rigo FC72 e l’importo di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il  
mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il  
ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le ec-  
cedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.  
Nelle colonne da 2 a 5 va indicato il ROL dei periodi d’imposta precedenti eccedente la quota utilizzata nella presente dichiarazione. In  
particolare, va indicato:  
– in colonna 2, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 2 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6  
- FC72, col. 1) e 0;  
– in colonna 3, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 3 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6  
- FC72, col. 1 – FC72, col. 2) e 0;  
– in colonna 4, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 4 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6  
- FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3) e 0;  
– in colonna 5, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 5 – il maggiore tra (FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6  
- FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3 – FC72, col. 4) e 0.  
Nel rigo FC74, colonna 1, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari  
alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo FC71 e in colonna 7 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi  
passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 1 del presente rigo, e l’importo indicato  
in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).  
Nel rigo FC74, colonna 2, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla differenza, se negativa, tra la somma  
delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo FC71 (non preceduto dal segno “meno”).  
Nel rigo FC75 va indicato:  
– in colonna 1, l’importo del ROL di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 142 del 2018;  
– in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016;  
– in colonna 3, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui alla colonna 2, per i quali si intende utilizzare prio-  
ritariamente l’ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può  
essere riportato nel rigo FC71;  
– in colonna 4, la differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel periodo d’imposta successivo.  
SEZIONE V –- Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio  
La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 no-  
vembre 2001, n. 429, con riferimento al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori  
risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei  
criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all’art.  
2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (casella 2).  
11. Istruzioni per la compilazione del quadro NR  
PREMESSA  
L’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l’articolo 24-bis che prevede un regime fiscale  
speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. Tali con-  
tribuenti possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che non siano stati fiscalmente  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
residenti in Italia, ai sensi del medesimo articolo 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono  
l’inizio del periodo di validità dell’opzione.  
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi  
delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun  
periodo d’imposta in cui è valida l’opzione. Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari  
di cui al comma 6 dell’art. 24-bis.  
L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.  
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per l’esercizio,  
la modifica o la revoca dell’opzione nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva. L’accesso al regime è consentito “anche ai cittadini  
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al  
decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis del-  
l’articolo 2 del TUIR”.  
Sulla base del citato provvedimento, in alternativa alla presentazione dell’istanza di interpello e della relativa check list il contribuente  
può esercitare l’opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, com-  
pilando il presente quadro.  
Il contribuente nel presupposto di rispettare tutte le condizioni richieste dall’articolo 24-bis del TUIR, avrà cura di conservare la documen-  
tazione che andrebbe allegata all’istanza di interpello. (cfr. Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).  
In tal caso, oltre alle informazioni presenti nel quadro il contribuente conserva e fornisce su richiesta dell’Amministrazione la documen-  
tazione comprovante gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi  
vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia, nonché la documentazione comprovante  
le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione del quadro NR è emerso un collega-  
mento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle  
disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).  
Il contribuente, oltre ad indicare la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso  
al regime nel quadro NR, deve conservare la relativa documentazione di supporto, ove ritenuta rilevante per sé e per i  
familiari.  
L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli  
effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura  
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la  
decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.  
REVOCA DELL’OPZIONE  
L’opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma. La revoca può essere effettuata sia dal contribuente  
principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione. La revoca sarà efficace a  
partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.  
Resta inteso che nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata  
estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua  
volta, eserciti autonoma opzione in veste di “contribuente principale”, versando, in tal caso, l’imposta sostitutiva in misura di 100.000 euro.  
La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta.  
In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.  
REDDITI ESCLUSI DALL’OPZIONE  
Restano, comunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per  
i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia. Questi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati appli-  
cando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente: 1) dei redditi prodotti in  
Italia; 2) dei redditi esteri non inclusi nell’opzione; 3) di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate  
nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione (di cui all’art. 67, comma 1, lettera c) TUIR).  
I redditi prodotti all’estero assoggettati ad imposta sostitutiva non vanno indicati nei relativi quadri di determinazione del reddito della pre-  
sente dichiarazione. Sui criteri da adottare per individuare i redditi esteri ricompresi nell’opzione, e, viceversa quelli da assoggettare ad  
IRPEF, e da inserire, quindi, nella dichiarazione si richiama quanto precisato nella parte III del circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, in par-  
ticolare, nel paragrafo 2, “ambito oggettivo di applicazione”.  
ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI  
Il contribuente che fruisce del regime agevolativo può godere delle deduzioni e delle detrazioni concesse, rispettivamente, dall’articolo  
10 e dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del medesimo TUIR purché funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a  
ordinaria imposizione in Italia. Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione  
sostitutiva.  
Ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017 gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24-bis del TUIR  
non sono cumulabili con le agevolazioni per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all’estero di cui all’ar-  
ticolo 44 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, né con le agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia, di cui al-  
l’articolo 16 del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 147.  
83  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
COMPILAZIONE DEL QUADRO  
Il presente quadro è suddiviso in tre sezioni: la Sezione I è dedicata ai dati generali relativi all’esercizio dell’opzione o della revoca, nonché  
alla cittadinanza e alla residenza, la Sezione II è dedicata alla verifica del presupposto dell’assenza della residenza fiscale nel territorio  
dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione; la Sezione III è dedicata al-  
l’ipotesi di estensione dell’opzione da parte del contribuente principale ai propri familiari.  
La sezione I deve essere sempre compilata al fine di perfezionare l’opzione in dichiarazione e di poter fruire del regime agevolativo  
nell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione o di revocare l’opzione, la sezione II va compilata per la verifica del presupposto dell’assenza  
della residenza fiscale in Italia nei nove periodi d’imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, mentre la sezione  
III va compilata solo nel caso in cui il contribuente intenda optare per l’estensione ai familiari degli effetti dell’opzione, ovvero revocare  
l’opzione per il familiari.  
SEZIONE I - Dati Generali  
Nella presente sezione devono essere riportati i dati generali relativi all’opzione del soggetto che compila il quadro.  
In particolare, compilare il rigo NR1 come segue.  
In colonna 1, va indicato il codice relativo alla tipologia di contribuente. Se il soggetto che compila la dichiarazione esercita l’opzione in  
veste di contribuente principale, indica il codice 1; se invece intende confermare o modificare l’opzione esercitata da un altro contribuente  
principale, che lo ha incluso tra i propri familiari di cui all’art. 24-bis, comma 6, indica il codice 2; in tale caso, il familiare deve indicare,  
in colonna 2, il codice fiscale del contribuente principale che ha esercitato l’opzione.  
In colonna 3, va indicato l’anno di 1° esercizio dell’opzione, ossia l’anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia, ovvero,  
l’anno successivo, nel caso in cui il contribuente abbia risieduto all’estero nei nove anni precedenti il trasferimento. Il familiare nella propria  
dichiarazione indica il primo anno in cui il contribuente principale ha esercitato l’opzione, anche qualora egli l’abbia esercitata in un  
momento successivo;  
In colonna 4, il contribuente indica l’anno di conseguimento della residenza in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR.  
Nelle colonne 5 e 6 il contribuente deve barrare la casella SÌ per attestare l’assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato  
italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, ovvero la casella NO se non è in  
possesso di tale presupposto.  
Nel rigo NR1, colonna 7, barrare la casella “Revoca dell’opzione” se si intende revocare l’opzione per sé stessi (contribuente principale  
o familiare).  
Nel rigo NR2, indicare il possesso o meno della cittadinanza italiana, utilizzando le apposite caselle di colonna 1 e 2, nonché il possesso  
di altra cittadinanza, indicando in tal caso nelle colonne da 3 a 5 il codice (o i codici) del relativo Stato estero (vedere la tabella “Elenco  
Paesi e Territori esteri” del FASCICOLO 1). In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.  
Nel rigo NR3, colonna 1, indicare SI se il contribuente sia iscritto all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) indicando,  
in tal caso, l’anno di iscrizione in colonna 3 e il codice dello Stato estero di attuale residenza in colonna 4. Nel caso in cui il contribuente  
non sia mai stato iscritto all’AIRE, occorre lasciare in bianco la casella. Nel caso in cui lo stesso sia stato iscritto all’AIRE e si sia succes-  
sivamente cancellato, occorre barrare la casella NO, posta in colonna 2; in tale ultimo caso occorre comunque indicare l’anno di iscrizione,  
l’anno di cancellazione dall’AIRE e il codice dello Stato estero al momento della cancellazione.  
Il rigo NR4 deve essere compilato esclusivamente dai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe dei cittadini residenti all’estero (AIRE) e trasferiti  
in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m.i. Nel caso in cui il contribuente sia stato iscritto e  
si sia successivamente cancellato, occorre barrare comunque la casella NO, presente in colonna 2; in tale caso occorre indicare, nelle  
colonne 3 e 5, rispettivamente, l’anno di iscrizione e di cancellazione dall’AIRE, e nella colonna 4 il codice dello Stato o territorio estero  
al momento della cancellazione. Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all’AIRE occorre barrare la casella SÌ in colonna 1, indicando  
l’anno di iscrizione e il codice dello Stato o territorio estero di attuale residenza. I contribuenti obbligati a compilare il rigo NR4 non devono  
compilare il rigo NR3.  
Nel rigo NR5, colonne 1 e 2, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l’ultima resi-  
denza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel  
periodo antecedente l’esercizio dell’opzione non avere la residenza in alcuno Stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o  
delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale.  
Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in alcuni  
Stati o territori esteri, ai sensi del comma 5 dell’art. 24-bis del TUIR, indica nelle colonne 3 e 4 il codice dello Stato estero delle giurisdizioni  
per cui esercita l’opzione.  
Si precisa che tale scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall’opzione.  
La scelta dei Paesi o territori da escludere dal regime di tassazione sostitutiva può essere effettuata o modificata dal contribuente anche  
in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione. Tuttavia, tale modifica può solo essere finalizzata ad escludere dal  
regime dell’imposta sostitutiva ulteriori Stati o territori rispetto a quelli già individuati in sede di primo esercizio dell’opzione o in sede di  
successive variazioni della stessa.  
Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tas-  
sazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero,  
se spettante. Si precisa, tuttavia, che tale credito d’imposta non è in alcun modo compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.  
SEZIONE II - Verifica del presupposto dell’assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di  
imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione  
La sezione è dedicata alla verifica del presupposto dell’assenza della residenza fiscale nel territorio nazionale negli ultimi nove periodi di  
imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. È obbligatoria la compilazione di tutti i punti della presente sezione,  
indicando SÌ oppure NO.  
84  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Ai fini della compilazione di qualsiasi punto della presente sezione, indicare SI, nella ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti  
per almeno due periodi di imposta sui dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.  
Nel rigo NR8, indicare SÌ nelle ipotesi in cui il coniuge non legalmente separato o divorziato e/o i figli, anche adottivi e naturali, siano stati  
residenti o domiciliati in Italia o abbiano ivi avuto una dimora abituale. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per cia-  
scun periodo di imposta. Sono compresi i rapporti di coniugio derivanti da unioni civili. Indicare NO se il coniuge e/o i figli non siano stati  
residenti o domiciliati in Italia o non abbiano ivi avuto una dimora abituale oppure nel caso di assenza di coniuge e/o di figli. Qualora  
anche uno tra coniuge e/o figli sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia, occorre  
indicare SÌ.  
Nel rigo NR9, indicare SÌ se altri familiari tra quelli elencati all’articolo 433 del codice civile, quali discendenti (diversi dai figli), genitori ed  
altri ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle (germani o unilaterali) siano stati residenti, domiciliati o  
abbiano avuto dimora abituale in Italia. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta.  
Indicare NO se i predetti soggetti siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale all’estero oppure nel caso di assenza  
dei predetti rapporti di parentela. Qualora anche uno tra i predetti soggetti sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la dimora abituale  
in Italia, occorre indicare SÌ.  
Al rigo NR10 indicare SÌ in caso di esistenza di stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia.  
Per legame stabile si intende un legame non saltuario od occasionale. Indicare NO se non sussistono tali legami stabili.  
Nel rigo NR11, indicare SÌ se il contribuente risulta essere titolare di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.)  
in società ed enti residenti in Italia. Indicare NO in caso di assenza di cariche sociali.  
Nel rigo NR12, indicare SÌ nel caso in cui i propri figli minori o figli fiscalmente a carico siano iscritti ed effettivamente abbiano frequentato  
istituti scolastici, di formazione e universitari in Italia. Indicare NO in caso contrario.  
Nel rigo NR13, indicare SÌ qualora il contribuente abbia effettivamente utilizzato in Italia un immobile adibito ad uso abitativo per più di  
90 giorni per ciascun periodo di imposta, nel senso che vi abbia effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. L’utilizzo dell’immobile  
può indifferentemente derivare da qualsiasi titolo giuridico, quali proprietà, possesso o detenzione (es. contratti di locazione, leasing, co-  
modato d’uso ecc.). Pertanto indica NO il contribuente che abbia avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di  
uno o più immobili adibiti ad uso di civile abitazione in Italia, che non siano stati effettivamente utilizzati personalmente dal contribuente  
e/o dal coniuge e/o dai figli per fini abitativi, nel senso che non vi abbiano effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. Tale infor-  
mazione, qualora esistente, sarà riportata nel rigo NR15. Indicare NO in tutti i casi in cui il contribuente non abbia avuto un utilizzo effettivo  
di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta.  
Nel rigo NR14, indicare SÌ in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri  
in Italia (es. autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni ecc.). Ciò vale in qualunque ipotesi di disponibilità con carattere di continuità (es. anche  
noleggio con conducente protratto nel tempo). Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità. L’accezione “per interposta per-  
sona” in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali fa riferimento ai casi in cui il contribuente non appare titolare di una si-  
tuazione giuridica patrimoniale di qualsiasi tipo, pur beneficiando dei relativi effetti giuridici. In questo caso, il principale effetto giuridico  
di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni mobili registrati, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a  
società o enti ad esso riconducibili o l’acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad  
esso riconducibili anche indirettamente.  
Nel rigo NR15, indicare SÌ in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia (es.  
terreni e fabbricati abitativi e non) diversi dall’immobile indicato al rigo NR13. Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità.  
Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al rigo NR14; in questo caso, il  
principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni immobili, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi  
siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o l’acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli  
stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.  
Nel rigo NR16, indicare SÌ in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e  
non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda il concetto di partecipazione qualificata si  
rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 67 del TUIR. Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità. Sul concetto di inter-  
posta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al rigo NR14; in questo caso, il principale effetto giu-  
ridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità delle partecipazioni qualificate, nonostante la proprietà o altri diritti sulle stesse siano  
ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti di qualsiasi tipo aventi per oggetto le stesse  
sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.  
Nel rigo NR17, indicare SÌ se il contribuente ha avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari  
o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia. Le locuzioni rapporti finanziari e creditizi di  
qualsiasi tipo e istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia vanno intesi nel senso disposto dall’articolo 32 del d.P.R. n.  
600 del 1973. Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità. Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di  
situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al rigo NR14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la di-  
sponibilità di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia, nonostante la  
proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti obbligatori  
di qualsiasi tipo aventi per oggetto gli stessi sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.  
Nel rigo NR18, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia. Sono redditi  
fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita,  
nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi  
fondiari in Italia, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente. L’accezione del concetto di interposta persona in relazione al  
conseguimento di redditi è desumibile dall’articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e riguarda i casi in cui il contribuente non  
appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona.  
Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi fondiari.  
85  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo NR19, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi di capitale corrisposti dallo  
Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con  
esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ai sensi dell’art. 44 TUIR. Indicare NO  
qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di capitale in Italia. Sul concetto di interposta persona in relazione  
al conseguimento di redditi si rinvia al rigo NR18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di capitale, a prescindere  
dalla qualificazione reddituale apparente.  
Nel rigo NR20, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi  
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR. Indicare NO qualora non  
si siano conseguiti redditi di lavoro dipendente in Italia.  
Nel rigo NR21, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti  
da attività esercitate nel territorio dello Stato. Indicare NO qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro autonomo in Italia. Sul concetto  
di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al rigo 18. Nel caso in esame si tratta del possesso effettivo di  
redditi di lavoro autonomo, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.  
Nel rigo NR22, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi d’impresa derivanti da attività  
esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni. Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta  
persona, redditi di impresa in Italia. Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al rigo NR18. Nel  
caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di impresa.  
Nel rigo NR23, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi diversi derivanti da attività  
svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso  
di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 23 del TUIR. Indicare NO  
qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi diversi in Italia. Sul concetto di interposta persona in relazione al  
conseguimento di redditi si rinvia al rigo NR18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi diversi, a prescindere dalla  
qualificazione reddituale apparente.  
Nel rigo NR24, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi da partecipazione in società  
di persone, associazioni professionali, imprese familiari e società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza, imputabili ai  
soci, associati o partecipanti non residenti. Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, i predetti redditi  
di partecipazione in Italia. Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al rigo NR18. Nel caso in  
esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di partecipazione.  
Nel rigo NR25, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di  
cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello  
Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare NO qualora non si siano conseguiti i predetti  
redditi in Italia.  
Nel rigo NR26, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere  
c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato  
o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare NO qualora non si siano conseguiti i predetti redditi  
in Italia.  
Nel rigo NR27, indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, compensi per l’utilizzazione di opere  
dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel  
campo industriale, commerciale o scientifico, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni  
nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare NO qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia. Sul concetto di interposta  
persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al rigo NR18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi derivanti  
dallo sfruttamento di opere dell’ingegno, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.  
SEZIONE III – Opzione o Revoca per il familiare  
La sezione III va compilata nel caso in cui il contribuente intenda estendere il regime opzionale ai propri familiari, ovvero nel caso  
in cui intenda revocare una precedente opzione effettuata in favore dei familiari stessi. Per estendere l’opzione a più familiari, ed  
inserire le relative informazioni è necessario compilare un modulo aggiuntivo (da numerare progressivamente) per ciascun ulteriore  
familiare.  
A norma dell’art. 24-bis, comma 6 del TUIR, un contribuente può, nel corso del periodo di validità dell’opzione, estenderne l’efficacia  
anche a favore di uno o più dei suoi familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, quali il coniuge (nonché la persona con cui è stata  
stipulata un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76), i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in  
mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (cfr. Circolare n. 17 del 23 maggio  
2017), purché anche tali familiari siano in possesso dei predetti requisiti ovvero trasferiscano la loro residenza fiscale in Italia e non  
siano stati residenti fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità del-  
l’opzione.  
L’estensione dell’applicazione del regime ai familiari può avvenire anche in momenti cronologicamente distinti (ad esempio, perché il tra-  
sferimento del familiare in Italia è avvenuto in un momento successivo a quello in cui è avvenuta l’opzione da parte del contribuente prin-  
cipale.)  
Qualora il contribuente abbia inteso estendere l’opzione ad uno o più familiari, attraverso la compilazione della presente sezione, ciascun  
familiare qui indicato dovrà a sua volta redigere il quadro NR nella propria dichiarazione, limitandosi a compilare le sole sezioni I e II e  
non anche la sezione III.  
Nel rigo NR28 (colonne da 1 a 6) inserire i dati anagrafici del familiare ai quali intende estendere l’opzione, compreso il codice fiscale,  
qualora attribuito. Nella colonna 7 “Tipologia di familiare”, il contribuente individua il familiare inserendo il relativo codice, tratto dalla  
seguente tabella:  
86  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CODICE  
TIPOLOGIA FAMILIARE  
1
2
3
4
5
6
7
8
Coniuge  
Figlio  
Altro discendente (nipote, pronipote)  
Genitore  
Altro ascendente (nonno, bisnonno)  
Suocero/a  
Fratello/sorella  
Genero/nuora  
Nel rigo NR28, colonna 8, barrare per revocare l’opzione effettuata in favore del familiare. La revoca sarà efficace a partire dall’anno  
d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.  
Per il rigo NR29 valgono, con riferimento al familiare, le istruzioni fornite al rigo NR5.  
In caso di esercizio o revoca dell’opzione per più familiari è possibile inserire altri moduli successivi (da numerare progressivamente).  
12. Istruzioni per la compilazione del quadro CE  
Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di  
determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.  
Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure nel caso di  
opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo  
d’imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio,  
le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.  
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato  
estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha  
comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).  
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia,  
ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.  
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via de-  
finitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.  
La determinazione del credito va effettata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.  
Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro con ri-  
ferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi d’imposta in regime di branch exemption.  
Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le ec-  
cedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione da scomputare  
dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia  
delle entrate del 28 agosto 2017).  
Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto al soggetto residente nel territorio dello Stato che  
controlla, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, imprese o enti residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,  
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti  
utili provenienti dai medesimi soggetti e per i quali sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 47-bis, comma  
3 del TUIR, il rispetto della condizione indicata nel medesimo art- 47-bis, comma 2, lett. a).  
Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati du-  
rante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai  
soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo (artt. 47, comma  
4, del TUIR).  
Lo stesso credito d’imposta è riconosciuto al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, residente nel territorio  
dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o lo-  
calizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR per i quali  
sussiste la condizione di cui al comma 2, lett. a), del medesimo art. 47-bis.  
Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati  
durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a  
tali plusvalenze.  
La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi degli artt. 47, comma 4, del  
TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (artt. 68, comma 4-bis,  
e 86, comma 4-bis, del TUIR.  
Si ricorda che per tali utili e plusvalenze il credito d’imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal  
quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147 del 2015.  
Nel prosieguo delle presenti istruzioni il credito d’imposta di cui agli artt. 47, comma 4, 68, comma 4-bis, 86, comma 4-bis, del TUIR è de-  
finito “credito d’imposta indiretto”.  
87  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il presente quadro si compone di tre sezioni.  
n la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art.  
165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;  
n la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle  
eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell’eventuale credito spettante;  
n la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.  
Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo  
cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro.  
ATTENZIONE. L’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede una disposizione volta a ridurre  
il credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica operazione  
che ha determinato l’insorgenza di un credito per imposte estere. Il contribuente che ha in essere una operazione con gli effetti  
ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando la casella denominata “Art. 8 d.lgs. n.142/2018” posta a margine del presente  
quadro CE nel riquadro “Sezione III Riepilogo”.  
SEZIONE I – Credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto  
In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro  
il termine di cui al citato comma 5 dell’art. 165 del TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.  
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto è necessario compilare  
sia la sezione I-A che la sezione I-B.  
n la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente spettante del credito d’im-  
posta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;  
n la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.  
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota  
d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di pre-  
cedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione  
del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni  
riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.  
Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto  
tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse  
in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo  
delle predette plusvalenze. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti di-  
chiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.  
SEZIONE I-A  
Per la determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario:  
n ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d’imposta  
di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito  
complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso  
anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale  
è possibile usufruire del credito d’imposta;  
n ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito  
nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella se-  
zione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.  
Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all’estero, tale  
reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta  
lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.  
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere  
analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.  
Per la determinazione del credito d’imposta indiretto spettante è necessario:  
n ricondurre, ove eccedente, l’importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o loca-  
lizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili con-  
seguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana  
commisurata al rapporto tra utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito uti-  
lizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo  
stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative  
a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;  
n ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito  
nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le  
istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.  
Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare  
un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plu-  
svalenze realizzate in periodi diversi.  
88  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società  
controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia pro-  
dotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta (credito  
d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertan-  
to, ai fini della determinazione del credito d’imposta, l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione  
è pari alla somma delle imposte pagate all’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere con-  
trollate; allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana è dato dalla som-  
ma dei redditi prodotti all’estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere  
controllate. Tale modalità di determinazione del credito d’imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne  
8 e 9 della presente sezione.  
Si precisa che l’imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d’imposta sopra descritti.  
Determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR  
Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:  
n nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”  
nell’appendice al primo fascicolo);  
n nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;  
n nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso  
a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va  
compilato;  
n nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è  
già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.  
Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2021 nello Stato A, si è resa definitiva un’imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro  
2.000 resasi definitiva entro il 30 novembre 2022 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30  
novembre 2023, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30 novembre 2023  
(termine di presentazione della presente dichiarazione).  
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la  
quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva di-  
chiarazione dei redditi.  
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, non può  
essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito  
imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito.  
Si precisa che in presenza di un’imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;  
n nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta  
sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
n nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;  
n nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;  
n nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nel periodo  
d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;  
n nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in  
colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in  
quello di colonna 8.  
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva  
in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.  
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:  
Credito utilizzato  
Imposta  
pagata  
all’estero  
di cui resasi  
definitiva entro il  
30/11/2022  
di cui resasi  
definitiva entro il  
30/11/2023  
nella precedente  
dichiarazione relativo  
all’imposta resasi  
Stato  
estero  
Anno di  
produzione  
Reddito  
estero  
definitiva entro il 30/11/2022  
A
B
2021  
2021  
1.000  
2.000  
350  
600  
200  
600  
150  
200  
600  
Con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di  
euro 200;  
89  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 10 la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:  
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6  
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ri-  
condotto ad 1;  
n nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita  
del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo  
tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:  
colonna 10 – colonna 9  
La colonna 14, è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito  
d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva  
dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già compresa nell’importo di  
colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei  
redditi.  
Determinazione del credito d’imposta indiretto  
Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:  
n nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la tabella  
“Elenco dei Paesi e territori esteri”);  
n nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze;  
n nella colonna 3, gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato  
delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;  
n nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in  
proporzione agli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per  
le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.  
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la  
quota d’imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della  
successiva dichiarazione dei redditi.  
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all’ammontare dell’im-  
posta italiana determinata applicando l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di conseguimento  
degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.  
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;  
n nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta  
sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettiva-  
mente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
n nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;  
n nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;  
n nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze  
realizzate nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione della società con-  
trollata estera che ha maturato gli utili;  
n nella colonna 9, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso  
anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato  
in colonna 1.  
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.  
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente assolta dalle società controllate residenti o  
localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni  
relative a periodi di imposta diversi;  
n nella colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:  
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6  
Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;  
n nella colonna 11, l’importo delle imposte estere di colonna 4, ricondotto eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; que-  
st’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso  
Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra quello  
indicato nella colonna 4 (imposte estere) ed il risultato della seguente operazione:  
colonna 10 – colonna 9  
n nella colonna 12, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi degli artt.  
47, comma 4, del TUIR;  
90  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 13, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 11 e quello di colonna 12;  
n nella colonna 14, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del  
credito d’imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione  
dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si  
renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;  
n nella colonna 15, uno dei seguenti codici:  
codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto;  
codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e  
credito d’imposta indiretto).  
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente  
colonna non va compilata.  
SEZIONE I-B  
Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei righi da CE1 a CE3 della sezione  
I-A è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusva-  
lenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di  
quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.  
Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o  
per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli  
importi indicati nella colonna 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13  
(per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A.  
Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella  
sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi  
di cui i primi due relativi all’anno 2021 ed il terzo rigo all’anno 2022, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per  
l’anno 2021 ed uno per l’anno 2022).  
In particolare nei righi CE4 e CE5 va indicato:  
n nella colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compi-  
lazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o  
realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze relative a par-  
tecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo  
stesso anno);  
n nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e  
nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da CE1 a CE3 riferiti all’anno indicato in colonna  
1 di questo rigo;  
n nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta relativa all’anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle pre-  
cedenti dichiarazioni indicato in colonna 8 dei righi della sezione I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;  
n nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.  
A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’importo del credito così determinato va  
riportato nel rigo CE23.  
SEZIONE II – Credito d’imposta di cui al comma 6 dell’art. 165 del TUIR  
La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165 comma 6, del TUIR.  
Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente  
la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della  
quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi  
precedenti fino all’ottavo.  
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo  
fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di  
imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all’estero.  
Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d’imposta indiretto.  
Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:  
n reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;  
n reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;  
n reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.  
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti  
o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero,  
è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d’imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta  
indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della sezione II-A.  
SEZIONE II-A  
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero  
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere  
analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.  
91  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato:  
n nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;  
n nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;  
n nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso  
a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in  
cui assuma valori negativi.  
n nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui  
al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo  
(col. 1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di  
imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma 1. Tale situazione può  
verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione  
della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);  
n nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d’imposta sui fondi  
comuni e del credito d’imposta indiretto, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
n nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite  
dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;  
Esempio:  
Imposta estera  
quota di imposta lorda  
= 120  
= 100  
Imposta netta  
credito spettante ai sensi del comma 1  
importo da indicare nella colonna 6  
=
=
70  
70  
100 – 70 = 30  
n nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
n nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circo-  
stanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
(col. 3 x col. 7) – col. 4  
col. 5  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.  
Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta nazionale  
corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.  
Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:  
(col. 3 x col. 7)  
col. 5  
In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).  
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno  
invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:  
1) se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi  
in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il reddito  
estero non avesse concorso al reddito complessivo. L’importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8;  
2) se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta  
nazionale.  
L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito  
della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta  
nazionale;  
n nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza  
che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
col. 4 - (col. 3 x col. 7)  
col. 5  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto  
ad 1.  
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale  
importo di colonna 6.  
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata  
di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.  
92  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall’importo del-  
l’imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.  
Colonne da 10 a 17  
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 sia stata determinata  
nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale cir-  
costanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione  
della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume ri-  
levanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di im-  
poste estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità  
di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.  
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze  
di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in  
luogo dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per  
effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella pre-  
cedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta maturati nella presente dichiarazione.  
Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo  
nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare  
nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata uti-  
lizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.  
In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:  
n nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti  
dichiarazioni;  
n nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti di-  
chiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima  
(riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.  
Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.  
n nella colonna 12, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza  
di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;  
n nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti di-  
chiarazioni;  
n nella colonna 14, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza  
di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;  
n nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.  
A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.  
Colonna 11 non compilata  
Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal  
segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza  
di imposta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.  
Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:  
col. 8 – col. 12  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la  
differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.  
Colonna 11 compilata  
La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di  
rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata  
ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da  
indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.  
Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11  
Se il risultato di tale operazione è minore di zero:  
n la colonna 15 non va compilata;  
n riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve  
essere interamente restituito;  
n riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze ma-  
turate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo  
CE12 o CE18);  
n infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza  
di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
93  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze ma-  
turate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).  
Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:  
n la colonna 15 non va compilata;  
n riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve  
essere interamente restituito;  
n infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza  
di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze ma-  
turate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).  
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:  
Calcolare LimiteCredito = Capienza – col. 12 (l’importo della Capienza è quello come sopra determinato)  
Se LimiteCredito è minore di zero:  
n la colonna 15 non va compilata;  
n riportare nella colonna 17 l’importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito  
che deve essere restituito;  
n infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza  
di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze ma-  
turate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);  
Se LimiteCredito è uguale a zero:  
n la colonna 15 non va compilata;  
n nella colonna 17 non va riportato alcun importo;  
Se LimiteCredito è maggiore di zero:  
n nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;  
n nella colonna 17 non va riportato alcun importo;  
n nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine deter-  
minare la seguente differenza:  
col. 9 – col. 14  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza,  
non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;  
n nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l’importo indicato in questa colonna  
va riportato nel rigo CE25.  
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta indiretta  
Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare  
un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plu-  
svalenze realizzate in periodi diversi.  
In particolare, nei righi da CE6 a CE8 va indicato:  
n nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata;  
n nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;  
n nella colonna 3, gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato  
delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;  
n nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in  
proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto nella sezione I, va indicato l’ammontare  
complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle  
precedenti dichiarazioni del credito d’imposta indiretto. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in  
periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro  
la data di presentazione della presente dichiarazione);  
n nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta  
sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
n nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale  
importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;  
n nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
n nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:  
(col. 3 x col. 7) – col. 4  
col. 5  
94  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1,  
tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;  
n nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:  
col. 4 – (col. 3 x col. 7)  
col. 5  
Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1,  
tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale  
importo di colonna 6.  
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata  
di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.  
Colonne da 10 a 17  
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo “Appli-  
cazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”.  
Nella colonna 18 va indicato uno dei seguenti codici:  
n codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d’imposta indiretto;  
n codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165  
del TUIR e credito d’imposta indiretto).  
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d’imposta ex art. 165 del  
TUIR, la presente colonna non va compilata.  
Disposizioni comuni  
Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la somma dell’importo del credito  
spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, del credito d’imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può ec-  
cedere l’importo dell’imposta netta relativo al suddetto periodo d’imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero  
consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale deter-  
minata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1  
dell’art. 165 del TUIR e del credito indiretto.  
SEZIONE II-B  
Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A.  
Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione  
del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze  
determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.  
In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:  
n nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;  
n nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 in-  
dipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne  
da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;  
n nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipenden-  
temente dall’anno di produzione del reddito estero.  
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello  
della colonna 16;  
n nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera  
(col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale  
residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:  
Caso 1 col. 2 = 1.200  
col. 3 = 1.000  
col. 5 = 200  
col. 4 = 1.000  
col. 6 =  
0
Caso 2 col. 2 = 800  
col. 3 = 1.300  
col. 4 = 800  
col. 5 =  
0
col. 6 = 500  
col. 6 = 600  
Caso 3 col. 2 = – 500  
col. 3 = 600  
col. 5 = – 500  
col. 4 =  
0
SEZIONE II-C  
Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle  
precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue  
nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti  
dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere  
maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e  
l’esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente  
per periodo di formazione.  
In caso di esercizio dell’opzione per il regime c.d. “branch exemption” di cui all’art. 168-ter del TUIR, il comma 7 di tale disposizione  
prevede, in tema di recapture, che dall’imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi  
dell’art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, al-  
l’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando  
distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-  
ter del TUIR”) dei righi CE11 e/o CE17 (per le modalità di compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione  
della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”).  
Nel rigo CE11, colonna 1, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta na-  
zionale e/o estera.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti  
dal modello Redditi PF 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.  
In particolare:  
n nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 5 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 6 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 6 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 7 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 7 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 8 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 8 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 9 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 9 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11,  
colonna 1, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello in-  
dicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, colonna 1, e  
derivanti dal modello Redditi PF 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.  
In particolare:  
n nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15, col. 2 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 4 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 5 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 6 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 6 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 7 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 7 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 8 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 8 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 9 della precedente dichiarazione;  
n nella colonna 9 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato  
nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del  
rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.  
Si precisa che, qualora l’eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A  
per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della pre-  
cedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito  
per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera. Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze  
di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.  
Rigo CE16 -Calcolo del credito  
Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle co-  
lonne da 1 a 9 del rigo CE12.  
Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a  
9 del rigo CE13.  
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16  
assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra  
gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato. Nella colonna 4 del  
rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale in-  
dicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16. Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui  
di eccedenza d’imposta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.  
Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato  
nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.  
96  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera  
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo  
CE16; si precisa inoltre, che:  
n il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d’imposta nazionale ed estera  
generate nei periodi di formazione meno recenti;  
n le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi  
di formazione meno recenti.  
Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.  
Rigo CE14  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l’importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il  
risultato è positivo nelle colonne dei righi CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece  
riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di  
seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 3 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 4 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 5 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 6 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l’importo del RIPORTO A5 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 7 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 7 e l’importo del RIPORTO A6 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 7 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 8 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 9 del rigo CE14;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 9 e l’importo del RIPORTO A8 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di  
imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.  
Rigo CE15  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l’importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente  
dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13.  
Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per  
la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l’importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 3 del rigo CE15;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 4 del rigo CE15;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compilato  
97  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 5 del rigo CE15;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 6 del rigo CE15;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l’importo del RIPORTO B5 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 7 del rigo CE15;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 7 e l’importo del RIPORTO B6 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 7 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 8 del rigo CE15;  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato  
e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della  
col. 9 del rigo CE15.  
n effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 9 e l’importo del RIPORTO B8 come sopra determinato; se il risultato  
è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.  
Si propone il seguente esempio:  
Sezione II-C  
Codice  
Stato estero  
Art. 168-ter  
del Tuir  
Determinazione del  
credito con riferimento ad  
eccedenze maturate nelle  
precedenti dichiarazioni  
1
2
CE11  
7° periodo  
d’imposta precedente  
6° periodo  
d’imposta precedente  
5° periodo  
d’imposta precedente  
4° periodo  
d’imposta precedente  
8° periodo  
d’imposta precedente  
1
2
3
4
5
Eccedenza d’imposta nazionale  
Eccedenza d’imposta estera  
Residuo d’imposta nazionale  
Residuo d’imposta estero  
CE12  
CE13  
CE14  
CE15  
100  
90  
-80  
10  
10  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
40,00  
,00  
Casi particolari  
3° periodo  
d’imposta precedente  
2° periodo  
d’imposta precedente  
1° periodo  
d’imposta precedente  
Presente periodo d’im-  
posta  
segue  
6
7
8
9
Eccedenza d’imposta nazionale  
Eccedenza d’imposta estera  
Residuo d’imposta nazionale  
Residuo d’imposta estero  
CE12  
CE13  
CE14  
CE15  
10  
10  
10  
30  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
70  
10 ,00  
30,00  
,00  
,00  
Quota imposta branch  
(art. 168-ter del Tuir)  
Totale eccedenze  
di imposta nazionale  
Totale eccedenze  
di imposta estera  
Credito da utilizzare nella  
presente dichiarazione  
Valore  
di riferimento  
5
1
2
3
4
CE16  
70 ,00  
70,00  
150 ,00  
,00  
170,00  
Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle ec-  
cedenze di imposta, occorre tener conto anche dell’ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nel-  
l’esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del  
rigo CE16).  
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze  
occorre seguire il seguente percorso:  
n calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 – 150 = –50; trattandosi di un valore negativo, RIPORTO A1 = 50;  
n CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;  
n CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 – RIPORTO A2) = 0 – 0 = 0 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A3 = 0  
n CE14, col. 4, essendo il CE12, col. 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata; in questo caso RIPORTO A4 è pari a RI-  
PORTO A3;  
n CE14, col. 5, calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A5 = 0;  
n CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 – RIPORTO A5) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A6 = 0;  
n CE14, col. 7 calcolare (CE12, col. 7 – RIPORTO A6) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A7 = 0;  
n CE14, col. 8 calcolare (CE12, col. 8 – RIPORTO A7) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A8 = 0;  
n CE14, col. 9 essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;  
n CE15, col. 9 calcolare (CE13, col. 9 – CE16, col. 3) = 70 – 70 = 0 (residuo d’imposta estera);  
La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella  
presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio  
termina in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L’ipotesi può ad esempio ri-  
guardare eccedenze trasferite da società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, relativamente a redditi prodotti in periodi d’imposta  
anteriori all’opzione per il regime della trasparenza. Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei  
98  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da  
altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.  
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o  
8 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad  
anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13), la casella “Casi  
particolari” non va barrata.  
Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.  
Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”  
In tale situazione, il contribuente deve:  
n procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionale ed estera separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili  
alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estera devono essere  
riportate nel rigo CE13, distintamente per periodo di formazione;  
n riportare nella colonna 2 del rigo CE16 la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo  
rigo CE16);  
n riportare nella colonna 5 del rigo CE16 la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;  
n riportare nella colonna 3 del rigo CE16 il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo;  
Per la compilazione del rigo CE15 si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo “RIGO CE15”.  
Le istruzioni fornite per i righi CE13, CE15 e CE16 valgono anche per i righi da CE19, CE21 e CE22.  
Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo CE13 vanno riportate le eccedenze  
residue di imposta estera risultanti dal rigo CE15 del modello REDDITI PF 2022.  
SEZIONE III  
In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 165 nonché dell’art. 3  
del decreto legislativo n. 147 del 2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d’imposta com-  
plessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della se-  
zione II-A.  
Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.  
Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1  
dell’art. 165 del TUIR e dell’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna  
4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.  
Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6;  
a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16  
e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.  
Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A  
relativi a tutti i moduli compilati.  
Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:  
CE23 + CE24 – CE25  
L’importo così determinato va riportato nel rigo RN29, colonna 2, del quadro RN.  
13. Istruzioni per la compilazione del QUADRO TR  
Il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore di mercato, dei componenti del-  
l’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del  
TUIR). In alternativa al versamento dell’imposta dovuta sul reddito nei termini ordinari, i contribuenti possono optare per il versamento  
rateale dell’imposta dovuta in cinque rate annuali nel rispetto delle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 166 del TUIR.  
I pagamenti dovuti sono versati unitamente agli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Ai sensi del comma 1 dell’art. 166 del TUIR per le imprese individuali e le società di persone si applica l’articolo 17, comma 1, lettere g)  
e l).  
L’art. 166 del TUIR è stato modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Ai fini del predetto articolo restano fermi  
i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e  
delle finanze 2 luglio 2014.  
Le disposizioni dell’art. 166 del TUIR si applicano qualora i soggetti abbiano:  
a) trasferito all’estero la propria residenza fiscale;  
b) trasferito attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle  
perdite di cui all’art. 168-ter del TUIR;  
c) trasferito l’intera stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato, alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata al-  
l’estero;  
d) trasferito attivi facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla sede centrale o ad altra  
stabile organizzazione situata all’estero;  
99  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
e)la residenza nel territorio dello Stato e abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati al-  
l’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.  
In tali ipotesi sono imponibili i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR diminuiti delle perdite di cui al comma 6.  
Sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi e indicate con il codice 66 nel rigo RF31 le riserve in sospensione d’imposta, incluse  
quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima  
del perfezionamento dell’operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione  
situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione  
d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’art.  
152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile organizzazione.  
Prospetto dei dati relativi ai redditi determinati ai sensi dell’art. 166 TUIR)  
Nel caso in cui la casa madre di una stabile organizzazione in regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR trasferisca la sua  
residenza fiscale dall’Italia, la plusvalenza rileva fino a concorrenza dell’eventuale recapture residuo (si veda par. 4.6 del Provvedimento  
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).  
La casella “Stabile organizzazione” va barrata nel caso in cui a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 166  
del TUIR rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.  
Opzione per il versamento rateale  
L’opzione per il versamento rateale si esercita indicando l’ammontare dei redditi rateizzati e della corrispondente imposta rateizzata negli  
appositi campi TR4, rispettivamente, colonna 1 e 3, e l’importo della prima rata nella colonna 4.  
Se non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare  
progressivamente ciascuno di essi nell’apposita casella posta nella prima pagina del quadro TR.  
Nel rigo TR1 va indicato:  
n in colonna 1 l’ammontare dei redditi determinati, al lordo delle perdite;  
n in colonna 2, l’ammontare dei redditi la cui tassazione può essere rateizzata.  
n in colonna 3, deve essere indicato il codice 1 se il reddito di colonna 2 concorre alla formazione del reddito complessivo (tassazione  
ordinaria); il codice 2 se il reddito di colonna 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo in quanto si è optato per la tas-  
sazione separata.  
Nel caso di partecipazione a una o più società di cui all’art. 5 del TUIR, o società che abbiano optato per il regime di trasparenza di cui  
all’art. 116 del TUIR, trasferite all’estero, nelle colonne 1 e 2 del rigo TR2 vanno indicati gli importi dei redditi (vedi istruzioni al rigo TR1)  
attribuiti pro-quota per trasparenza dalle società partecipate e in colonna 4 il relativo codice fiscale. Qualora il contribuente partecipi a  
più società deve compilare un distinto modulo per ogni società partecipata trasferita all’estero.  
Nella colonna 3, deve essere indicato:  
n il codice 1 se il reddito di colonna 2 concorre alla formazione del reddito complessivo (tassazione ordinaria);  
n il codice 2 se, in caso di partecipazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR, il reddito di colonna 1 non concorre alla formazione del reddito  
complessivo in quanto soggetta a tassazione separata.  
L’ammontare del reddito soggetto a tassazione separata non deve essere esposto nei quadri di determinazione del reddito (RF o RG e  
RH).  
Prospetto di determinazione dell’imposta  
Nel rigo TR3 va indicato:  
n in colonna 1, la somma degli importi di cui a colonna 1 dei righi TR1 e TR2, di tutti i moduli compilati;  
n in colonna 2, il totale dei redditi rateizzabili, pari alla somma degli importi di cui a colonna 2 dei righi TR1 e TR2, in cui è stato indicato  
il codice 1 nella colonna 3, di tutti i moduli compilati;  
n in colonna 3, il totale dei redditi assoggettati a tassazione separata, pari alla somma degli importi di cui a colonna 1 dei righi TR1 e  
TR2, in cui è stato indicato il codice 2 nella colonna 3, di tutti i moduli compilati.  
n in colonna 4, l’acconto sulla tassazione separata pari al 20 per cento dell’importo di colonna 3.  
Nel rigo TR4, va indicato:  
n in colonna 1, l’ammontare del reddito rateizzato che ha concorso alla formazione del reddito complessivo nei limiti dell’importo indicato  
nella colonna 2 del rigo TR3;  
n in colonna 2, l’aliquota media pari al rapporto tra l’imposta netta (rigo RN26) ed il reddito complessivo (Rigo RN1 col. 5);  
n in colonna 3, l’ammontare dell’imposta rateizzata calcolata applicando l’aliquota media di col. 2 ai redditi di colonna 1. Tale importo  
deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN45 entro i limiti dell’imposta a debito di cui alla colonna 2 del rigo RN45.  
n in colonna 4, l’importo della prima rata del versamento.  
Prospetto per il monitoraggio delle plusvalenze in sospensione d’imposta  
Per i periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione dell’imposta (opzione esercitabile fino al periodo  
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018), va presentata annualmente la dichiarazione dei redditi contenente il prospetto di monitoraggio.  
La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l’ammontare dell’imposta ancora sospesa.  
Nel rigo TR5 va indicato:  
n in colonna 1, l’ammontare della plusvalenza complessiva sospendibile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 2  
luglio 2014;  
n in colonna 2, l’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio.  
100  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n in colonna 3, l’importo della plusvalenza ancora sospesa;  
n in colonna 4, l’ammontare dell’imposta ancora dovuta rispetto all’imposta inizialmente sospesa;  
n in colonna 5, l’importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi.  
n in colonna 6, l’ammontare dell’imposta relativa alla plusvalenza realizzata;  
n in colonna 7, il codice fiscale della società trasparente di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR.  
Nel caso si siano verificati eventi realizzativi, i soci compilano, per l’importo di propria spettanza, le colonne 5, 6 e 7. Nel caso in cui non  
siano sufficienti le predette colonne per l’indicazione dei dati, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente  
ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.  
Il soggetto conferente ha l’obbligo di monitoraggio in relazione al periodo intercorrente tra l’inizio del periodo di monitoraggio annuale e  
la data di efficacia dell’operazione. A tal fine egli deve compilare, il rigo TR6 avendo cura di indicare:  
n in colonna 1, il codice fiscale del soggetto conferitario;  
n in colonna 2, l’ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti.  
Nel caso in cui non siano sufficienti le predette colonne per l’indicazione dei dati, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di nu-  
merare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.  
Prospetto per il monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)  
L’art. 166-bis del TUIR disciplina il riconoscimento fiscale dei valori in ingresso per i soggetti che si trasferiscono nel territorio italiano.  
In particolare, il presente prospetto va compilato nelle seguenti ipotesi:  
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;  
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;  
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;  
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento  
alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patri-  
monio di tale stabile organizzazione;  
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale effettua il conferimento di una stabile organizzazione  
situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.  
Nel rigo TR11 va indicato:  
n in colonna 1, il codice di identificazione fiscale del soggetto fiscalmente residente all’estero o della stabile organizzazione situata al-  
l’estero ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità  
amministrativa;  
n in colonna 2, la denominazione del soggetto di cui a colonna 1;  
n in colonna 3, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla Tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”).  
La casella di colonna 4 va barrata nel caso in cui valore delle attività e delle passività sia determinato in esito all’accordo preventivo di  
cui all’art. 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora non siano rispettate le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 166-bis.  
In presenza di più stabili organizzazioni situate all’estero (lett. d) del comma 1), o di più soggetti fiscalmente residenti all’estero, danti  
causa in operazioni straordinarie (lett. e) del comma 1), occorre compilare un distinto rigo TR11 per ciascuna delle predette stabili orga-  
nizzazioni o dei predetti soggetti.  
Nei righi da TR12 a TR20 va indicato:  
n in colonna 1, la descrizione del singolo elemento dell’attivo o del passivo;  
n in colonna 2, il valore fiscale dell’elemento dell’attivo di cui a colonna 1;  
n in colonna 3, il valore fiscale dell’elemento del passivo di cui a colonna 1;  
n in colonna 4, va compilata in presenza di più righi TR11, indicando il numero del modulo nel quale sono stati riportati i dati del soggetto  
o della stabile organizzazione cui gli elementi di colonna 1 si riferiscono.  
14. Istruzioni per la compilazione del quadro RU  
PREMESSA  
Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.  
Il quadro è composto da cinque sezioni:  
n la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta;  
“Caro petrolio” (da indicare nella sezione II). La sezione I è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il con-  
tribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione  
fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni  
del presente modello) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo  
compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la  
conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun  
credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;  
n la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio);  
n la sezione IV è riservata all’indicazione dei dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di formazione,  
per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per il bonus bonifica ambientale;  
n la sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel presente quadro (Altri crediti  
d’imposta);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B)  
nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).  
I soggetti che attribuiscono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nell’apposito rigo “Credito d’imposta trasferito”,  
presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli  
soci o associati. I soci devono esporre l’importo ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e  
riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente. Analoghe modalità di compilazione sono previste, per il titolare e per il collaboratore  
in caso di attribuzione del credito d’imposta dal titolare dell’impresa familiare ai collaboratori della stessa.  
LIMITE DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DEL QUADRO RU  
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti  
d’imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive,  
in misura non superiore a euro 250.000 annui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente  
previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello  
in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle  
Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2,  
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano  
effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico  
limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.  
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto limite è di euro 2 milioni, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 72, della legge 30  
dicembre 2021, n. 234.  
Il limite di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 non si applica ai crediti d’imposta per i quali la relativa disciplina  
prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per l’individuazione di detti crediti, si rinvia alle istruzioni relative  
a ciascun credito d’imposta.  
Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9,  
il tetto previsto dal citato comma 53 non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di  
sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.  
Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell’ammontare eccedente relativo all’anno 2022, deve essere com-  
pilata la sezione VI-C.  
REGOLE DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI AI CREDITI D’IMPOSTA DEL QUADRO RU  
Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta:  
n salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;  
n possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del  
D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate  
dalle norme istitutive.  
Per la compensazione del credito d’imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici  
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124).  
L’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della  
sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).  
Per le informazioni sulle sanzioni e sul ravvedimento riguardanti indebiti utilizzi di crediti d’imposta si rimanda al sito internet  
dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
Per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli REDDITI  
e la stessa non è consecutiva.  
SEZIONE I – Crediti d’imposta  
Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta sotto riportati.  
Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato  
(codice credito), nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a fianco della descrizione di ciascun credito  
d’imposta e nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello.  
Alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’imposta. Nella parte delle istru-  
zioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite det-  
tagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. Tale modalità di compilazione della sezione deriva dalla  
disciplina di ciascuna agevolazione.  
In particolare, nella sezione I va indicato:  
n nel rigo RU1, colonna 1, il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice è indicato in corrispondenza della descrizione di cia-  
scun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello. Nel rigo è presente un campo per riportare la  
descrizione del credito d’imposta (il dato non va trasmesso all’Agenzia delle Entrate);  
n nel rigo RU2, l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della  
precedente dichiarazione REDDITI 2022;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nel rigo RU3, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci, beneficiari  
di Trust o cessionari il credito d’imposta indicato nel rigo RU1 Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si  
rinvia alla descrizione dei singoli crediti d’imposta. I dati dei crediti d’imposta ricevuti devono essere esposti nella sezione VI-A;  
n nel rigo RU5, colonne 1, 2 B2, C2, D2 e E2, da compilare con riferimento ai crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa  
ed energia geotermica, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “E5” Investimenti beni strumentali/ZES, “H8” Canoni di loca-  
zione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, “L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020- 2022 e “L3, 2L, 3L” Investimenti beni  
strumentali nel territorio dello stato 2022 e “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari, l’ammontare del credito spettante  
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati  
crediti. In particolare:  
– la colonna 1 può essere compilata in presenza dei crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica,  
“C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “H8” Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, “L1” Ricerca,  
sviluppo e Innovazione 2020- 2022 e “L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 e “R3” investimenti reti di  
imprese agricole e agroalimentari;  
– la colonna 2 può essere compilata unicamente in presenza dei crediti d’imposta “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015,  
e “L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 e “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari;  
– le colonne B2, C2, D2 e E2 in relazione ai crediti C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, e “E5” Investimenti beni strumen-  
tali/ZES e “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari;  
n nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,  
compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2;  
n nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si ri-  
ferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo  
RU1;  
n nel rigo RU7, colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l’ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute  
indicate nelle predette colonne.  
L’importo del credito indicato nella colonna “importi a credito” del modello di pagamento F24, utilizzato in compensa-  
zione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle colonne da 1 a 6, non deve essere riportato in questo  
rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6.  
Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” Esercenti sale cinematografiche, “17” Incentivi per la  
ricerca scientifica, “20” Veicoli elettrici, a metano o a GPL, “62” Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006,  
“85” Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012, “H1” Monitoraggio immobili,” e “H8” Canoni locazione immobili a uso non abitativo e  
affitto d’azienda, “H9” Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, e “I2” Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimen-  
sioni-investitori e “N9” Canoni di locazione imprese turistiche. In particolare, indicare:  
n nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti  
dovute per l’anno 2022. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “20” e “85;  
n nelle colonne 2 e 3, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell’acconto e del  
versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2022. Le colonne possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti  
dai codici “02”, “17”, “20” e “85”  
n nelle colonne 4 e 5, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell’IR-  
PEF relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le colonne possono essere compilate con riferimento ai  
crediti contraddistinti dai codici “17”, “20”, “62” e “85”, “H1”, “H8, “H9”, “I2”, “M1” e “N9”;  
n nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al  
periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti  
dai codici “17” e “20”;  
n nel rigo RU8, l’ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24, nel periodo d’imposta cui si riferisce  
la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima. Nel rigo va indicato l’importo del credito d’imposta versato  
a seguito della rideterminazione dello stesso oppure a seguito di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni;  
n nel rigo RU9, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. I dati identificativi dei soggetti ces-  
sionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. Il rigo può essere compilato con riferimento ai  
crediti d’imposta per i quali le relative norme istitutive ne prevedono la cessione a terzi. Per l’individuazione dei crediti che possono  
essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d’imposta;  
n nel rigo RU10, l’ammontare del credito d’imposta attribuito per trasparenza dal titolare dell’impresa familiare ai collaboratori dell’impresa  
stessa ai sensi dell’art. 5 TUIR (Circolare 9/E del 23 luglio 2021). L’anno di maturazione del credito d’imposta trasferito va esposto  
nella sezione VI-B (per ciascun anno di maturazione del credito trasferito deve essere compilato un rigo della sezione VI-B);  
n nel rigo RU11, l’importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d’imposta “01” Teleriscal-  
damento con biomassa ed energia geotermica e “05” Esercizio di servizio di taxi. Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli esercenti  
del servizio taxi, nel rigo va indicato l’importo dei buoni d’imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale;  
n nel rigo RU12, colonna 2, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra  
la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9,  
RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta. La ca-  
sella 1 va barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio in caso di revoca o di  
decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna  
2 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo inferiore all’ammontare residuo.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si riportano di seguito i crediti d’imposta da indicare nella sezione.  
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica - Codice credito 01  
Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c.10, L. n. 448/98; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L.  
342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L.  
203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)  
L’articolo 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342,  
ha istituito un credito d’imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica. A favore dei  
medesimi gestori, l’art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha riconosciuto un ulteriore credito d’imposta per il collegamento alle reti di teleri-  
scaldamento.  
Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un’autodichiarazione del  
credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate. Il credito non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso  
nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.  
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo 6737”.  
In particolare, nella sezione va indicato:  
n nel rigo RU5, colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi del-  
l’art. 29 della legge n. 388 del 2000, già compreso nell’importo di colonna 3;  
n nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,  
compreso l’importo di colonna 1;  
n nel rigo RU11, l’ammontare del credito d’imposta richiesto a rimborso.  
I righi RU5, colonne 2, B2 e C2, D2 e E2, RU7 e RU9 non possono essere compilati.  
Esercizio di servizio di taxi – Codice credito 05  
Credito d’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L.  
265/2000; art. 23, L. 388/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)  
Con il codice credito “05”, va indicato nella presente sezione il credito d’imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l’esercizio  
del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. L’agevolazione, prima limitata ai veicoli ali-  
mentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.  
Le modalità di attribuzione del credito d’imposta sono disciplinate dai decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.  
Il credito d’imposta concesso per l’anno 2022 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.  
Il credito d’imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.  
n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d’imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del  
D.M. 27 settembre 1995.  
Nella sezione va indicato:  
n nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si ri-  
ferisce la presente dichiarazione tramite il codice tributo “6715”;  
n nel rigo RU11, l’ammontare del credito d’imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d’imposta.  
I righi RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2, RU7 e RU9 non possono essere compilati.  
Assunzione detenuti – Codice credito 24  
Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.L. 146/2013; DI 87/2002; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L.  
146/2013; D.I. 148/2014)  
Con il codice credito “24” va indicato il credito d’imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, per le  
assunzioni di lavoratori detenuti. Le modalità attuative del credito d’imposta sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n.  
148 del 24 luglio 2014. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 definisce modalità di utilizzo in  
compensazione del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è cumulabile con altri benefici, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.  
Per la fruizione del credito d’imposta, nel modello F24 va indicato il codice tributo “6858”.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel  
rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta, nei limiti dell’importo concesso dal Ministero  
della giustizia.  
Mezzi antincendio e autoambulanze – Codice credito 28  
Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)  
L’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità  
alternative per il conseguimento del contributo di cui all’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni  
di volontariato e delle ONLUS un contributo per l’acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo  
complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.  
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del  
D.Lgs n. 241/1997, utilizzando il codice tributo 6769”.  
L’art. 102 del d.lgs. n. 117 del 2017 ha abrogato l’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000 con decorrenza dalla data di efficacia del  
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 103, c. 2, del medesimo decreto legislativo.  
Il credito d’imposta può essere ceduto ai sensi dell’art. 1260 del codice civile.  
104  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Software per farmacie – Codice credito 34  
Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L.  
282/2004)  
L’articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come  
modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004, ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d’imposta,  
in misura pari ad euro 250, per l’acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito  
d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell’avviso di  
corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il codice tributo 6779”.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Promozione opere musicali (TAX CREDIT MUSIC) – Codice credito 93  
Credito d’imposta per la promozione del sistema musicale italiano (art. 7 D.L. 91/2013; art. 6, c. 1-bis, D.L. 83/2014; DM 2/12/2014;  
Provvedimento Agenzia delle entrate 23 dicembre 2015; art. 5, c. 3, L. 175/2017; art. 80 D.L. 104/2020 )  
Con il codice credito ”93” deve essere indicato nella presente sezione il credito d’imposta istituito dall’art. 7 del decreto-legge n. 91/2013,  
convertito con modificazioni dalla legge 112 del 2013, a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonché  
alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. L’art. 80, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 104 del  
2020 ha modificato la disciplina del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 per le attività di sviluppo, produzione,  
digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.  
L’art. 23 del D.L. n. 50 del 2022, comma 1-quinquies, ha modificato l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 91 del 2013, aumentando da 800.000 a  
1.200.000 euro l’importo massimo stabilito nel citato comma 1. Tale disposizione si applica previa autorizzazione della Commissione UE,  
ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE.  
Le modalità di attuazione del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 sono definite con il decreto del Ministro della  
cultura n. 312 del 13 agosto 2021.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che presentano domanda al Ministero della cultura, nei termini definiti dal predetto decreto  
(dal 1°gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera).  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per la compen-  
sazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6849”.  
Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare nel rigo  
RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal Ministro della cultura nel periodo d’imposta oggetto della presente  
dichiarazione (i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare indicano il credito riconosciuto nel 2022 per le spese sostenute  
nel 2021, sempre che entro la chiusura del periodo d’imposta abbiano ottenuto dal MIC il riconoscimento del contributo).  
Bonifiche dei siti di interesse nazionale – Codice credito 96  
Credito d’imposta per le bonifiche dei siti di interesse nazionale (art. 4 D.L. 145/2013; D.M. 7 agosto 2014)  
Con il codice credito ”96” deve essere indicato nella presente sezione il credito d’imposta istituito dall’art. 4, commi da 2 a 10 e 14, del  
decreto-legge n. 145/2013, a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all’articolo 252-bis del decreto legislativo  
3 aprile 2006, n. 152, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale.  
Il credito spetta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145/2013 e  
fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi nell’ambito di unità  
produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3,  
lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.  
Le modalità di attuazione dell’agevolazione sono definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  
dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2014.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico dal 2 gennaio  
2016 al 31 dicembre 2016 per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 (articolo 4, comma  
5, del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015)  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante il codice tributo che sarà appo-  
sitamente istituito dall’Agenzia delle entrate.  
Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare nel rigo  
RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta concesso dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo d’imposta  
oggetto della presente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del citato decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico  
18 maggio 2015.  
Art - bonus – Codice credito A3  
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1 D.L. 83/2014; art. 1, c. 11, L. 190/2014; art. 183, c. 9,  
D.L. 34/2020)  
Con il codice credito “A3”, va indicato nella sezione il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore dei seguenti interventi:  
n manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;  
n sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;  
n realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di  
lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni  
culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1 del decreto-legge 31 maggio  
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).  
Ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d’imposta spetta  
anche per le erogazioni liberali:  
n a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) per interventi di manutenzione, protezione  
e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge anche appartenenti ad enti ed isti-  
tuzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;  
n per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro  
e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.  
Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, il credito d’imposta è riconosciuto anche  
per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei  
festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.  
L’articolo 183, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha esteso l’agevolazione anche alle erogazioni liberali per il sostegno dei com-  
plessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.  
Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta, non spettano le deduzioni di cui all’art. 100, comma 2, lettere f) e  
g) del TUIR. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d’imposta, come  
ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.  
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito  
di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.  
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in compensazione  
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello  
in cui è maturato, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività’ produttive e ai fini del rapporto di cui agli  
articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 34 della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 mediante il codice tributo “6842”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna  
3, va indicato l’ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta  
cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi.  
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate al di fuori dell’attività d’impresa va esposto nel quadro CR del Fascicolo  
1, seguendo le relative istruzioni.  
Riqualificazione strutture ricettive turistico/alberghiere – Codice credito A6  
Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l’impren-  
ditorialità nel settore turistico (art. 10 D.L. 83/2014; D.I. 07.05.2015; art. 1, c. 320, L. 208/2015; art. 1, c. 4, L. 232/2016; art. 1, c. 1,  
D.L. 86/2018; art. 79 D.L. 104/2020, art. 28, c. 1-bis, D.L. 41/2021; art. 7 D.L. 73/2021; art. 1, c. 13, D.L. 152/2021)  
Con il codice credito “A6”, nella sezione va indicato il credito d’imposta per interventi di riqualificazione di strutture ricettive turistico-al-  
berghiere, previsto per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 dall’ art. 10 del decreto-legge n. 83/2014 e per i periodi d’imposta 2017 e  
2018 dall’art. 1, comma 4, della legge n. 232/2016.  
Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del  
trenta per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta relativo ai periodi d’imposta  
2017 e 2018 spetta nella misura del 65 per cento e va ripartito in due quote annuali di pari importo ed è utilizzabile dal periodo di imposta  
successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi.  
Il credito d’imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre  
2013, relativo agli aiuti «de minimis».  
I decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il  
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017 de-  
finiscono le modalità attuative dell’agevolazione, rispettivamente, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 e per i periodi d’imposta  
2017 e 2018.  
Il credito d’imposta, originariamente previsto a favore delle imprese alberghiere, è stato esteso dalla legge di bilancio 2017 agli agriturismi  
e dalla legge di bilancio 2018 agli stabilimenti termali, questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di at-  
trezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.  
Con il codice credito A6, nella sezione va indicato anche il credito d’imposta previsto dall’’art. 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 per i  
due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65  
per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 senza l’ap-  
plicazione della ripartizione in quote annuali. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei  
beni e delle attività culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento  
dell’agevolazione.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. Per la compensazione  
del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo 6850”.  
Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività’ produttive e ai fini del rapporto di cui agli  
articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
106  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Negoziazione e arbitrato – Codice credito C2  
Credito d’imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (art. 21-bis D.L. 83/2015; art. 1, comma 618, L. 208/2015;  
D.M. 23 dicembre 2015; DM 30 marzo 2017)  
Con il codice credito “C2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  
n. 83, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché  
agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.  
La legge di stabilità per il 2016 ha reso permanente la misura agevolativa.  
Con i decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2015 e del 30 marzo  
2017 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d’imposta.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello  
di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile  
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comu-  
nicazione, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.  
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6866”.  
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta  
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12 In particolare, nel rigo RU5, colonna  
3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal Ministero della Giustizia nel 2023.  
Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015 – Codice credito C4  
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art. 7-quater D.L. 243/2016;  
art. 1, c. 319, L. 160/2019; art. 1, c. 171, L. 178/2020; art. 1, c. 175, L. 234/2021; art.1, c. 265, L.197/2022)  
Con il codice credito “C4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per l’acquisizione,  
dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni  
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo  
3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-  
2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C (2016)5938 fino al del 23 settembre 2016. L’articolo 1, comma  
319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito di imposta. L’agevolazione è stata altresì prorogata  
al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 175, della legge  
n. 234 del 2021, l’agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2022 per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alle strutture  
produttive ubicate nelle predette zone assistite come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.  
Successivamente, il credito d’imposta è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n.197.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione (modello CIM17) ed hanno  
ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  
decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al pe-  
riodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale  
se ne conclude l’utilizzo.  
Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.  
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6869”.  
Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:  
– nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi  
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre  
2021 qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presenta-  
zione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine  
di presentazione della presente dichiarazione;  
– nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente  
dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.  
Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2.  
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un importo da riversare relativo agli  
aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di cui alle  
sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le  
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (“Temporary Framework”),  
il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate  
al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo da indicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da  
riversare esposto nel predetto riquadro “Importi da riversare” del modello di autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece,  
in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo RU12.  
Tax credit produzione opere cinematografiche ex art. 15 l. 220/2016 - Codice credito D2  
Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L. 220/2016; art. 12 D. M. 15 marzo 2018)  
Con il codice credito “D2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 15 della legge 14 novembre 2016,  
n. 220, a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del  
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018, sono disci-  
plinate le modalità applicative del contributo.  
107  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6883”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I  
dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
Tax credit per l’attrazione in Italia di investimenti stranieri ex art. 19 l. 220/2016 - Codice credito D3  
Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti stranieri cinematografici e audiovisivi (art. 19 L. 220/2016)  
Con il codice credito “D3” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 19 della legge 14 novembre 2016,  
n. 220, a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti  
di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.  
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il  
Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6888”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I  
dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
Tax credit per gli investitori esterni ex art. 20 L. 220/2016 - Codice credito D4  
Credito d’imposta a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20 L. 220/2016)  
Con il codice credito “D4” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 20 della legge 14 novembre 2016,  
n. 220, a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo in relazione all’apporto in denaro per la produzione  
in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di  
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018, sono disciplinate le  
modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6889”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I  
dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
Tax Credit distribuzione ex art. 16 l. 220/2016 - Codice credito D5  
Credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16 L. 220/2016)  
Con il codice credito “D5” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 16 della legge 14 novembre 2016,  
n. 220, a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e  
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018, sono  
disciplinate le modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6885”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.”  
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I  
dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
Tax credit sale cinematografiche ex art. 17, c.1, l. 220/2016 - Codice credito D6  
Credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale cinematografiche (art. 17,  
comma 1, L. 220/2016)  
Con il codice credito “D6” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 17 comma 1, della legge 14 novembre  
2016, n. 220, a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino  
di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrut-  
turazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.  
108  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il  
Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018, sono disciplinate le modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6886”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. In particolare,  
nel rigo RU9 va indicato, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi  
dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
Tax credit potenziamento offerta cinematografica - Codice credito D7  
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18 L. 220/2016)  
Con il codice credito “D7” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’articolo 18 della legge 14 novembre 2016,  
n. 220, a favore degli esercenti sale cinematografiche commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con  
particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinema-  
tografiche.  
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il  
Ministro dello sviluppo economico,15 marzo 2018, sono disciplinate le modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6887”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I  
dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
Tax credit produzione opere TV e WEB - Codice credito D8  
Credito d’imposta per la produzione di opere tv e web (art. 15 L. 220/2016; art. 15 DM 15 marzo 2018)  
Con il codice credito “D8” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta a favore dei produttori originari indipendenti per le spese  
sostenute per la produzione di opere televisive o web, previsto dall’art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.  
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il  
Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6884”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I  
dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
Investimenti beni strumentali / sisma Centro-Italia -Codice credito E3  
Credito d’imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater D.L. 8/2017;  
art. 44, c. 1, D.L. 50/2017; art. 1, c. 218, L. 160/2019)  
Con il codice credito “E3”, nella presente sezione va indicato l’importo residuo del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali  
destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 18-  
quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha esteso alle imprese operanti nei predetti territori il credito d’imposta istituito dall’art.  
1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.  
La legge di bilancio 2020 ha prorogato la durata dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 218, della legge, n. 160 del 2019).  
Nella presente sezione va indicato anche l’importo del credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori  
del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine  
di presentazione del modello Redditi 2021.  
La misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C (2018) 1661 fino al del 6 aprile 2018.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, secondo le modalità  
definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 agosto 2019, ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla  
fruizione del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite  
il codice tributo “6905”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:  
– nelle colonne B2 e C2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nel periodo d’imposta in  
corso al 31 dicembre 2018 e a quello in corso al 31 dicembre 2019 qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dal-  
l’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021;  
109  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre  
2020 la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione del modello Redditi  
2021. Nella colonna 3 va riportato anche l’importo indicato nelle colonne B2 e C2.  
Il credito d’imposta per l’anno 2021, previsto dall’art. 1, comma 43-ter, della legge n. 234 del 2021 va indicato nel presente quadro utiliz-  
zando il codice credito N5.  
Investimenti pubblicitari - Codice credito E4  
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1, c. 762, L. 145/2018; art. 98,  
c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L. 104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/20182020; art 67, c. 10, D.L. 73/2021,  
art.25-bis D.L. 17/2022)  
Con il codice credito “E4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  
50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomie degli enti non commerciali che effettuano in-  
vestimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, definisce le modalità di attuazione della misura agevolativa.  
La legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento dell’agevolazione nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  
del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,  
relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.  
L’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, ha modificato la disciplina del credito d’imposta e ha stabilizzato la misura a decorrere  
dal 2019.  
L’art. 1, comma 608, della legge n. 178 del 2020, modificato dall’art. 67, comma 10, del decreto legge n. 73 del 2021, disciplina le modalità  
di riconoscimento del credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022.  
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per il tramite  
dell’Agenzia delle entrate, l’apposita comunicazione. Il credito d’imposta spetta nella misura percentuale indicata nel provvedimento adot-  
tato dal citato Dipartimento.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
utilizzando il codice tributo “6900”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, va ri-  
portato l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per gli inve-  
stimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell’anno 2022.  
Il credito d’imposta va indicato nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.  
Investimenti beni strumentali/ZES - Codice credito E5  
Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (art. 5 D.L. 91/2017; art.1, c. 267, L.197/2022)  
Con il codice credito “E5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture  
produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall’art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con mo-  
dificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.  
La citata norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 98 a 108, della  
legge n. 208 del 2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.  
Il credito, più volte prorogato, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023, come stabilito dall’art.1, comma 267, della Legge 29 dicembre  
2022, n.197.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, secondo le modalità  
definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del  
credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite  
il codice tributo “6906”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2, D2, E2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:  
– nella colonna B2, C2 e D2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta in corso al 31 di-  
cembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e in quello in corso al 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d’imposta  
sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta  
precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;  
– nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente  
dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.  
Nella colonna 3 va riportato anche l’importo indicato nelle colonne B2, C2, D2, E2.  
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un importo da riversare relativo agli  
aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime ombrello”), per la compilazione della sezione I si rinvia  
alle istruzioni del credito C4.  
Esercenti librerie (tax credit librerie) - Codice credito E9  
Credito d’imposta per gli esercenti di librerie (art. 1, c. 319, L. 205/2017; art. 10 L. 15/2020; art. 1, c. 351, L. 234/2021)  
Con il codice credito “E9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto a decorrere dal 2018 agli esercenti attività  
commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice attività principale 47.61 o 47.79.1,  
previsto dall’art. 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  
110  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita  
di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività  
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 aprile 2018 con il quale sono stabilite le modalità di at-  
tuazione della misura agevolativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2018 definisce le modalità di  
utilizzo del credito d’imposta.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali e per il  
turismo entro il 30 settembre di ciascun anno e hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento del contributo.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  
2013, relativo agli aiuti «de minimis».  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per  
la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 di-  
cembre 2018).  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato  
l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della cultura (MIC)  
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.  
Sport Bonus - Codice credito F2  
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (art. 1, c. 363, L.  
205/2017; art. 1, c. 621, L. 145/2018; art. 1, c. 177, L. 160/2019, art. 1, c. 190, L. 234/2021; art.1, comma 614, L.197/2022)  
Con il codice credito “F2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti  
titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture  
sportive pubbliche, previsto dall’art. 1, c. 621, della legge 27 dicembre 2018, n. 145. L’agevolazione, originariamente prevista per l’anno  
2019, è stata, da ultimo, prorogata fino al 2023 dall’articolo 1, comma 614, della legge 29 dicembre 2022, n.197, limitatamente a favore  
dei soggetti titolari di reddito d’impresa. Il credito spetta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali, nei limiti del 10 per mille  
dei ricavi annui.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2019 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d’imposta.  
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza  
del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre  
quote annuali di pari importo.  
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6892”  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna  
3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal Dipartimento per lo sport della la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.  
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate nel 2021 al di fuori dell’attività d’impresa va indicato nel quadro CR del  
Fascicolo 1, seguendo le relative istruzioni.  
Esercenti impianti di distribuzione carburante -Codice credito F3  
Credito d’imposta a favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante (art. 1, c. 924, L. 205/2017)  
Con il codice credito “F3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di car-  
burante in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi  
di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, c. 6,  
del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, istituito dall’art. 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  
Ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il credito d’imposta spetta per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti  
sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti non contabilizzino separatamente  
le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota  
parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari  
annuo complessivo.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  
2013, relativo agli aiuti «de minimis».  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a de-  
correre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo “6896” (risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019).  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Social – Bonus -Codice credito F6  
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore (art. 81, D.Lgs. 117/2017; D.M. 23 febbraio 2022)  
Con il codice credito “F6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  
n. 117, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e  
delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla cri-  
minalità organizzata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d’interesse generale per  
il perseguimento, senza scopo di lucro e con modalità non commerciali, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
111  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate e spetta nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  
Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9  
luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo che sarà appositamente istituito.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall’articolo 34 della legge n.  
388 del 2000.  
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze  
e il Ministro della cultura, 23 febbraio 2022, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni relative al credito d’imposta.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d’impresa va indicato nel quadro CR.  
Formazione 4.0 - Codice credito F7  
Credito d’imposta per le attività di formazione (art. 1, c. 46, L. 205/2017; art. 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018; art. 1, commi da  
210 a 217, L. 160/2019; art. 1, c. 1064, lett. i) e l), L. 178/2020, art. 22 D.L. 50/2022)  
Con il codice credito “F7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono spese in attività  
di formazione del personale dipendente, previsto dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’agevolazione, ori-  
ginariamente prevista per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è stata più volte  
prorogata e, da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 ha esteso il riconoscimento dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al  
31 dicembre 2022.  
Il credito d’imposta è commisurato alle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato  
nelle attività di formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. ammesse a beneficiare del credito d’im-  
posta. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo  
31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.  
L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.  
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali, 4 maggio 2018 disciplina le modalità applicative del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere  
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi  
di certificazione delle spese sostenute. Il credito d’imposta è utilizzabile mediante il modello F24 indicando il codice tributo “6897”.  
Il credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 160 del 2019 non può formare oggetto di cessione o trasferimento.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 e all’art. 34 della legge n. 388 del 2000.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Per effetto di quanto disposto dall’art. 6, c. 4, del D.M. 4 maggio 2018, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi i dati relativi al numero  
di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione. Oltre a quelli richiesti dal citato D.M., vanno indicati altri dati relativi alle attività  
di formazione. A tal fine, nella sezione IV va compilato il rigo RU110, nel quale va riportato:  
n nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di  
discenti e di docenti;  
n nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità  
di discenti e di docenti;  
n nella colonna 3, l’importo totale delle spese sostenute per attività di formazione, pari alla somma delle colonne da 4 a 7;  
n nella colonna 4, l’importo relativo alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, di cui alla  
lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;  
n nella colonna 5, l’importo relativo costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto  
di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e  
delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, di cui alla lettera b) dell’articolo 31, paragrafo  
3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle  
spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo  
3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;  
n nella colonna 6, l’importo relativo ai costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, di cui alla lettera c) dall’articolo  
31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;  
n nella colonna 7, l’importo relativo alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese  
amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, di cui alla lettera d)  
dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;  
n nella colonna 8, se le attività di formazione sono state erogate da soggetti interni (codice 1) o esterni (codice 2) all’impresa oppure da  
entrambi i soggetti (codice 3)  
n nella colonna 9, la tecnologia abilitante individuata dalle lettere da a) a m) dell’articolo 3 del DM 4 maggio 2018. Nel caso in cui  
l’impresa le attività di formazione abbiano riguardato più tecnologie di cui al citato articolo 3, inserire la tecnologia maggiormente  
rilevante in termini di ore di formazione;  
I soggetti che hanno sostenuto le predette spese nell’anno 2021, sono tenuti ad indicare nel rigo da RU156 i dati corrispondenti alle  
colonne da 3 a 9 riferiti all’anno 2021.  
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione am-  
missibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al  
lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive,  
delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Sono altresì ammissibili  
al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione  
ammissibili; in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante  
al dipendente (art. 4 D.M. 4 maggio 2018).  
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela  
degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità  
effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi  
d’imposta 2020, 2021 e 2022.  
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi  
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è ne-  
cessario compilare il rigo RU150, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:  
n il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;  
n i dati relativi al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 20 a 23).  
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore  
sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite  
dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:  
n in colonna 1, il codice del credito d’imposta;  
n in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;  
n in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.  
Esercenti edicole (TAX CREDIT EDICOLE) - Codice credito G1  
Credito d’imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici (art. 1, c. 806, L. 145/2018; art. 1, c.  
393, L. 160/2019; art. 98, c. 2, D.L. 18/2020; art. 1, c. 609, L. 178/2020, art. 67, c. 8, D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “G1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che  
operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre  
2018, n. 145. Il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a ri-  
vendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.  
La misura agevolativa, originariamente istituita per gli anni 2019 e 2020, è stata prorogata anche per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1,  
comma 609, della legge n. 178 del 2020.  
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2019, sono  
stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.  
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria,  
tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno anno agevolato, e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo  
agli aiuti «de minimis» ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione con il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6913”.  
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Ecobonus veicoli elettrici e ibridi - Codice credito G2  
Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi (art. 1, c. 1031, L. 145/2018; art. 12, c. 2, D.L. 124/2019 art. 44, commi  
da 1-bis a 1-quinquies, D.L. 44/2020; art. 1, commi da 652 a 658, L. 178/2020, art.1, comma 809, L.234/2021)  
Con il codice credito “G2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 1, c. 1031, della legge 30 dicembre  
2018, n. 145, come modificato dall’art. 12, c. 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, dal  
1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/KM e  
con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.  
L’art. 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020 ha previsto il riconoscimento del contributo anche per l’acquisto di veicoli di categoria  
N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica.  
Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese costruttrici o  
importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile  
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre  
2007, n. 244.  
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia  
e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo “6903”.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Ecobonus motocicli elettrici e ibridi - Codice credito G3  
Credito d’imposta per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi (art. 1, c. 1057, L. 145/2018; art. 10-bis D.L. 34/2019; art. 12, c. 1,  
D.L. 162/2019; art. 44-bis, c. 1, D.L. 34/2020; art. 1, c. 691, L. 178/2020)  
Con il codice credito “G3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 1, c. 1057, della legge 30 dicembre  
2018, n. 145, come modificato dall’art. 10-bis, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, per l’acquisto nell’anno 2019 di veicoli  
elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. Il contributo è riconosciuto anche  
per gli acquisti effettuati nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.  
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia  
e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione del credito d’imposta  
L’art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell’incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche  
per l’acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell’usato.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 691, della legge n. 178 del 2020, il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021  
al 2026.  
Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese costruttrici  
o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta  
per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da  
lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene ri-  
chiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Ai fini dell’utilizzo del credito d’im-  
posta, l’articolo 4, comma 4, del citato decreto prevede che il credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto  
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per l’utilizzo mediante il modello F24 è stato istituito il codice tributo “6904”.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Bonus bonifica ambientale - Codice credito G5  
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (art. 1, c. 156, l. 145/2018, DPCM 10 dicembre 2021)  
Con il codice credito “G5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi  
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio  
dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2022), per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati  
dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento  
del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di  
proprietà pubblica, previsto dall’art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il credito d’imposta spetta nella misura  
del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi  
annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro del-  
l’economia e delle finanze, 10 dicembre 2021, sono individuate le disposizioni per l’attuazione della misura agevolativa.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo istituito dall’Agenzia delle entrate.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall’articolo 34 della legge n.  
388 del 2000.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. È, inoltre, necessario compilare il rigo  
RU160, indicando l’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta precedente quello oggetto della presente dichiarazione.  
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate al di fuori dell’attività d’impresa va indicato nel quadro CR del fascicolo  
1, seguendo le relative istruzioni.  
Bonus TV /rivenditori - Codice credito G6  
Credito d’imposta a favore dei rivenditori di apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con tecnologie trasmissive  
DVB-T2 (art. 1, c. 1039, lett. c), L. 205/2017; D.M. 18 ottobre 2019; art. 1, c. 614, L. 178/2020, D.M. 5 luglio 2021)  
Con il codice credito “G6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore dei rivenditori di apparati televisivi idonei alla  
ricezione di programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2, ai fini del recupero del contributo riconosciuto all’utente finale, di cui all’art.  
1, comma 1039, lett. c), della legge n. 205 del 2017.  
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e  
delle finanze, del 18 ottobre 2019 prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore all’acquirente sotto forma di sconto praticato sul  
prezzo di vendita dell’apparecchio e che il venditore recuperi il contributo come credito d’imposta.  
L’art. 1, comma 614, della legge n. 178 del 2020 ha esteso il riconoscimento del contributo all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature  
di ricezione televisiva (la misura ha avuto attuazione con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2021).  
I contributi sono riconosciuti per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.  
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo  
– “6912”, relativo al credito d’imposta “BONUS TV” di cui al D.M. 18 ottobre 2019;  
– “6927”. relativo al credito d’imposta “BONUS TV ROTTAMAZIONE” di cui al D.M. 5 luglio 2021  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Prodotti da Riciclo e riuso / imprese e lavoratori autonomi Codice Credito G8  
Credito d’imposta per l’acquisto dei prodotti da riciclo e riuso (art. 26-ter D.L. 34/2019)  
Con il codice credito “G8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2020 dall’art. 26-ter del decreto-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
legge 30 aprile 2019, n. 34. Per approfondimenti sull’agevolazione e sulle modalità di compilazione si richiamano le indicazioni fornite a  
pag. 204 delle istruzioni al modello Redditi SP 2023.  
Monitoraggio immobili Codice credito H1  
Credito d’imposta per il monitoraggio degli immobili (1, c. 118, L. 160/2019)  
Con il codice credito “H1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e pre-  
disposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili, istituito dall’art. 1, comma 118, della legge n. 160 del 2019.  
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio.  
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 ed è utilizzabile ai fini dell’imposta sul reddito.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU7 colonne 4 e 5, RU10 e RU12.  
La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d’imposta cui si riferisce la pre-  
sente dichiarazione.  
commissioni pagamenti elettronici Codice credito H3  
Credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici  
tracciabili (art. 22 D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “H3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 22 del decreto-legge 26 ottobre  
2019, n. 124, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per  
le transazioni effettuate mediante:  
n carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo  
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;  
n altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.  
Il credito d’imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di  
consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare  
non superiore a 400.000 euro, ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.  
Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100 per cento  
delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione adottino strumenti di pagamento elettronico  
nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti  
di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma  
5-bis del predetto articolo.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  
241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.  
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6916”.  
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5,  
colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni ef-  
fettuate nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.  
Investimenti beni strumentali/zls Codice credito H5  
Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (art. 1, c. 313 L. 160/2019)  
Con il codice credito “H5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a  
strutture produttive ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), previsto dall’art. 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019,  
n. 160. La citata norma ha disposto l’estensione alle imprese operanti nelle ZLS dei medesimi benefici previsti dall’art. 5 del decre-  
to-legge n. 91 del 2017 a favore delle imprese attive nelle zone economiche speciali (ZES).  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione (modello  
CIM17), ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla sua fruizione.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo istituito dall’Agenzia  
delle entrate.  
La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d’imposta cui si riferisce  
la presente dichiarazione.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonne 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna  
3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente di-  
chiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.  
Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Codice credito H8  
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77,  
c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020, art. 4 D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “H8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a  
uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile  
a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020. La misura agevolativa è stata successivamente prorogata  
dall’art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis) del decreto-legge n. 104 del 2020, dall’art. 8 del decreto-legge n. 137 del 2020, dall’art. 4 del de-  
creto-legge n. 149 del 2020 e dall’art. 1, comma 602, della legge n. 178 del 2020 e dall’art. 4 del decreto legge n. 73 del 2021.  
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli  
enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita  
istanza di ammissione al beneficio.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo  
9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo 6920”.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2 RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU10 e RU12.  
Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi  
ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  
2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.  
Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Rimanenze magazzino (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI) Codice credito I5  
Credito d’imposta per le rimanenze di magazzino (art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020, art. 8 D.L. 73/2021; art.10-sexies D.L. 21/2022)  
Con il codice credito “I5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti  
nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) nella misura del 30  
per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986, eccedente  
la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è ri-  
conosciuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo  
2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021.  
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 è individuato l’elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al  
credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei periodi d’imposta  
successivi a quello di maturazione.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6953”.  
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provve-  
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Tax credit vacanze Codice credito I7  
Credito d’imposta per il recupero dei buoni vacanza (art. 176 D.L. 34/2020; art. 5, c. 6 e 7, D.L. 137/2020, art. 7, c. 3-bis, D.L.  
183/2020; art. 7-bis D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “I7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta spettante alle imprese turistico ricettive, agli agriturismi  
e ai bed & breakfast per il recupero dello sconto sui servizi offerti ai soggetti che hanno utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021  
il buono vacanza, istituito dall’art. 176 del decreto-legge n. 34 del 2020.  
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono definite le modalità applicative della misura agevolativa.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
con facoltà di successive cessioni a terzi, inclusi istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è  
usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.  
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo 6915”.  
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al credito d’imposta, anche in caso di cessione, totale o parziale,  
del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il presente quadro.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, il  
rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto  
e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in  
tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B  
Imprese editrici acquisizione servizi digitali Codice credito I8  
Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali  
(art. 190 D.L. 34/2020; art. 1, comma 610, L. 178/2020)  
Con il codice credito “I8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020,  
n. 34, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisizione dei  
servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della  
connettività. L’art. 1, comma 610, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato il credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022.  
Il DPCM del 4 agosto 2020 definisce le modalità applicative del credito d’imposta.  
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza  
del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto dal predetto Dipartimento il riconoscimento del credito.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo 6919”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna  
3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione con apposito  
decreto del Capo del Dipartimento con il quale è approvato l’elenco dei soggetti beneficiari.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive Codice credito I9  
Credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive (art. 81 D.L. 104/2020, art.  
10 D.L. 73/2021, art. 9 D.L. 4/2022; art.1, comma 615, L.197/2022)  
Con il codice credito “I9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 per gli  
investimenti in campagne pubblicitarie effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli  
enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolim-  
piche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico  
Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.  
La misura agevolativa, già estesa all’anno 2021 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata ulteriormente  
prorogata con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’articolo 9 del decreto-legge  
27 gennaio 2022, n.4.Successivamente, l’articolo 1, comma 615, della legge 29 dicembre 2022, n.197, ha prorogato il credito d’imposta  
per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 sono stabilite le modalità di attuazione dell’agevolazione.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6954”.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 relativi agli aiuti “de minimis”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Nel rigo RU5 va indicato il credito  
d’imposta riconosciuto dal Dipartimento per lo sport nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.  
Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022 Codice credito L1  
Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre  
attività innovative (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), L. 17872020, art. 1, c. 45, L.  
234/2021)  
Con il codice credito “L1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica,  
in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, istituito dall’art. 1, commi da 198 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La  
misura agevolativa, originariamente prevista per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata prorogata fino  
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 1064, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie agevolativa, dal comma 203  
della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. f), nn. 1), 2), 3) e 4), della legge n. 178 del 2020.  
L’art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021 ha modificato ulteriormente la disciplina del credito d’imposta e ne ha prorogato l’ambito  
temporale di applicazione.  
Il credito d’imposta, ricorrendo i presupposti applicativi, è riconosciuto in forma automatica, non essendo prevista la presentazione di  
un’istanza per l’ammissione al beneficio.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto  
adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205 della legge n. 160 del 2019. Il credito d’imposta non può formare og-  
getto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6938”  
L’art. 244 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto per l’anno 2020 una maggiorazione della misura del credito d’imposta per  
gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019 inclusi i progetti di ricerca e  
sviluppo in materia di covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La legge n. 77 del 2020 di conversione del citato decreto-legge ha esteso la maggiorazione anche agli  
investimenti nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. L’art. 1, commi 185 e 186, della legge  
n. 178 del 2020 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 la maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di  
ricerca e sviluppo di cui al citato comma 200, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di covid-19, direttamente afferenti a strutture  
produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La maggiorazione è riconosciuta  
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014. Per la compen-  
sazione delle predette misure incrementali del credito d’imposta tramite il modello F24 vanno utilizzati i codici tributo “6939” e “6940”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va in-  
dicato:  
n nella colonna 1, la maggiorazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente  
afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista  
dall’art. 244 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 178 del 2020;  
n nella colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,  
incluso l’importo di colonna 1.  
Inoltre, vanno compilati nella sezione IV i righi RU100, RU101 e RU102 nei quali vanno indicati, distintamente per ciascuna fattispecie age-  
volabile di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, i costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.  
Nel rigo RU100 vanno indicate le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, riportando:  
n nella colonna 1, l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 200, da indicare al lordo della maggiorazione  
di cui al secondo periodo della medesima lettera a);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 1A, l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta agevolabile per il personale neo as-  
sunto, al primo impiego, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150  
per cento, di cui alla citata lettera a);  
n nella colonna 1B, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato la suddetta maggiorazione;  
n nella colonna 2 l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e  
altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla me-  
desima lettera b);  
n nella colonna 2A l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o  
di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);  
n nella colonna 3 l’importo relativo alle spese per i contratti di ricerca extra muros di cui alla lettera c) del comma 200, da indicare al  
lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera c),  
n nella colonna 3A l’importo, già incluso in colonna 3, relativo alle spese sostenute per attività commissionata a università, istituti di  
ricerca e start-up innovative, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera c);  
n nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali, di cui alla  
lettera d) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);  
n nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera e) del comma 200, da indicare nelle limitazioni  
di cui alla medesima lettera e);  
n nella colonna 6, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, di cui alla lettera f) del comma 200, da in-  
dicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera f);  
n nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6;  
n nella colonna 8, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 7, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a  
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale  
va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, primo periodo;  
n nella colonna 9, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mez-  
zogiorno, già comprese nell’importo di colonna 8 sulle quali va calcolata la maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna  
1 del rigo RU5.  
Nel rigo RU101 vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, riportando:  
n nella colonna 1, l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 201, da indicare al lordo della maggiorazione  
di cui al secondo periodo della medesima lettera a);  
n nella colonna 1A, l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta agevolabile per il personale neo as-  
sunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui  
alla citata lettera a);  
n nella colonna 1B il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato la suddetta maggiorazione;  
n nella colonna 2 l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e  
altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla me-  
desima lettera b);  
n nella colonna 2A l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o  
di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);  
n nella colonna 3 l’importo relativo alle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario  
delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lettera c) del comma 201;  
n nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 201, da indicare nelle limitazioni  
di cui alla medesima lettera d);  
n nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tec-  
nologica, di cui alla lettera e) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);  
n nella colonna 6, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5;  
n nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a  
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale  
va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, secondo periodo;  
n nelle colonne da 8 a 14 le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di innovazione  
digitale 4.0, di cui alle lettere da a) a n) dell’art. 5, comma 1, del decreto 26 maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno  
ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;  
n nella colonna 15 l’obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle citate lettere da a) a n), indicando una delle menzionate lettere.  
Qualora le attività siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 1, va indicata la lettera relativa  
all’obiettivo maggiormente rilevante in termini di spese sostenute.  
n nelle colonne da 16 a 22, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione  
ecologica, di cui alle lettere da a) a g) dell’art. 5, comma 2, del decreto 26 maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno  
ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;  
n nella colonna 23, l’obiettivo di transizione ecologica, di cui alle citate lettere da a) a g). Qualora le attività siano finalizzate al raggiun-  
gimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 2, va indicata la lettera relativa all’obiettivo maggiormente rilevante in termini  
di spese sostenute.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel rigo RU102 vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, riportando:  
n nella colonna 1, l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 202, da indicare al lordo della maggiorazione  
di cui al secondo periodo della medesima lettera a);  
n nella colonna 1A, l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta agevolabile per il personale neo as-  
sunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la suddetta maggiorazione del 150 per cento,  
di cui alla citata, lettera a);  
n nella colonna 1B, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato la suddetta maggiorazione;  
n nella colonna 2, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e  
altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla me-  
desima lettera b);  
n nella colonna 2A, l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o  
di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);  
n nella colonna 3, l’importo relativo alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario  
delle attività di design e ideazione estetica di cui alla lettera c), del comma 202;  
n nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 202, da indicare nelle limitazioni  
di cui alla medesima lettera d);  
n nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione  
estetica, di cui alla lettera e) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);  
n nella colonna 6, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5;  
n nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a  
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale  
va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, terzo periodo.  
I soggetti che hanno sostenuto le predette spese (righi RU100, RU101 e RU102) nell’anno 2021, sono tenuti ad indicare gli importi sum-  
menzionati nei righi da RU153 a RU155.  
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela  
degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità  
effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi  
d’imposta 2020, 2021 e 2022.  
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi  
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è ne-  
cessario compilare il rigo RU150, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:  
n il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;  
n i dati relativi al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 20 a 23).  
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore  
sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite  
dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:  
n in colonna 1, il codice del credito d’imposta;  
n in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;  
n in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.  
Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 Codici credito L3 – 2L – 3L  
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art.  
1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020, art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44, L. 234/2021)  
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  
a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa destinati a strutture produttive ubicate  
nel territorio dello Stato.  
L’art. 1, comma 44, della legge n. 234 del 2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali  
e immateriali «Industria 4.0» realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 di-  
cembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento  
del costo di acquisizione, e ha modificato l’intensità di aiuto.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020.  
I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna  
fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito;  
n L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1055, legge n. 178/2020 (beni diversi  
da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016) effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023,  
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di  
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno  
di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6935”;  
119  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n 2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A  
alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compen-  
sazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6936”;  
n 3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B  
alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compen-  
sazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6937”.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall’articolo 34 della  
legge n. 388 del 2000 e dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.  
Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai predetti commi della citata legge effettuano una comunicazione al  
Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo  
economico (comma 1059).  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
ATTENZIONE: ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte del-  
l’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella presente sezione vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta  
previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati oltre il termine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ed  
entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20  
per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.  
A tal fine, nel rigo RU5 va indicato:  
n nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;  
n nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta  
oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L), per i quali entro il 31 dicembre  
2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto (tale importo, qualora  
utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo  
d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione);  
n nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.  
Inoltre, nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel  
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta  
di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L), per i quali entro il 31 dicembre  
2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare, nei predetti  
righi vanno compilate:  
n le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1055. In particolare, nella colonna 1 va  
indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti  
in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della  
legge 22 maggio 2017, n. 81;  
n la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1057;  
n la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232  
del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori  
e azionamenti”;  
n la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n.  
232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;  
n la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232  
del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto  
di lavoro in logica «4.0»”;  
n la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.  
Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo  
a quello oggetto della presente dichiarazione e il beneficiario, in base al comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020, abbia iniziato a  
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 1055 (in misura ridotta) dall’anno di entrata in funzione del bene,  
ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi  
da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), occorre:  
– indicare nel rigo RU1 il codice credito 2L o 3L (in base all’investimento effettuato);  
– riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni;  
– riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto;  
– barrare la colonna 6 del predetto rigo RU130.  
Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare lo stesso è utilizzabile in misura non superiore alla percentuale  
prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari a un terzo. Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e  
dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.  
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” o “6937”, corrispondente  
alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito  
dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.  
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da  
indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione  
4.0, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.  
I contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 e devono rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti  
120  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
successivamente alla data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022 sono tenuti a compilare il rigo RU141 in-  
dicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi. Inoltre, nelle colonne da 6 a 8 vanno indicate le  
eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del  
modello REDDITI 2022. Tale importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.  
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica viene operata mediante presentazione di una dichiarazione  
modello REDDITI 2022 integrativa.  
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela  
degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità  
effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi  
d’imposta 2020, 2021 e 2022.  
In particolare, nel rigo RU 150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi  
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è ne-  
cessario compilare il rigo RU150, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:  
n il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;  
n i dati relativi al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 20 a 23).  
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore  
sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite  
dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:  
n in colonna 1, il codice del credito d’imposta;  
n in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;  
n in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.  
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 del menzionato Reg. 2021/241, i soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei  
crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti ad indicare nel rigo RU152:  
n in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;  
n in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020  
riferiti ai predetti crediti d’imposta..  
Bonus acqua potabile Codice credito L5  
Credito d’imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle acque potabili (art. 1, c. 1087, L. 178/2020; art. 1, c. 713, L.  
234/2021)  
Con il codice credito “L5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e  
professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50  
per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di  
anidride carbonica alimentare E 290,per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.  
La misura agevolativa, originariamente prevista dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023  
dall’art. 1, comma 713, della legge n. 234 del 2021.  
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di  
fruizione del credito d’imposta.  
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno  
successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile e il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al pe-  
riodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la  
percentuale del credito spettante per le spese sostenute.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6975”.Nella sezione possono essere compilati i  
righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Formazione manageriale/donazioni Codice credito L6  
Credito d’imposta per le donazioni a sostegno delle iniziative formative manageriali (art. 1, commi da 536 a 539, L. 178/2020;  
art. 60-bis D.L. 73/2021; D.M. 19 novembre 2021)  
Con il codice credito “L6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti pubblici e privati che sostengono  
finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate  
allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata  
o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, istituito dall’art. 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 2020, come  
sostituito dall’art. 60-bis del decreto-legge n. 73 del 2021.  
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 novembre 2021 sono stabilite le disposizioni per l’attuazione dell’agevolazione.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6980”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Carta per editori Codice credito L7  
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali (art. 188 D.L. 34/2020, art. 67, commi da 9-bis a 9-quater, D.L. n. 73/  
2021; art. 1, commi 378 e 379, L. 234/2021)  
Con il codice credito “L7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici  
iscritte al ROC per la spesa sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.  
121  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La misura agevolativa, originariamente prevista per l’anno 2020 in relazione alla spesa sostenuta nel 2019, è stata estesa prima all’anno  
2021 dall’art. 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021 e poi agli anni 2022 e 2023 dall’art. 1, commi 378 e 379,  
della legge n. 234 del 2021.  
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 182 a 186, della legge n. 350 del  
2003 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 318 del 2004.  
Secondo quanto stabilito dalll’articolo 3, commi 1 e 2, del citato DCPM n. 318 del 2004, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione  
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a seguito del riconoscimento dell’agevolazione da parte del Dipartimento  
per l’informazione e l’editoria. Il credito non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento può  
essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi pre-  
sentata nel periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dell’agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di  
imposta successivo in caso di mancato utilizzo nel predetto periodo.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6974”.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Farmacie / Prestazioni di Telemedicina Codice credito L8  
Credito d’imposta a favore delle farmacie per prestazioni di telemedicina (art. 19-septies D.L. 137/2020)  
Con il codice credito “L8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle farmacie che operano nei comuni o  
centri abitati con meno di 3.000 abitanti per le spese per l’acquisto e il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’ef-  
fettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010.  
Con il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2021 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti cha hanno presentato apposita istanza al Ministero della salute e hanno ottenuto il riconosci-  
mento del contributo.  
Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo  
all’applicazione degli aiuti “de minimis”.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al credito d’imposta non si ap-  
plicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6959”  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, il rigo RU5, colonna 3, va  
compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno ottenuto la comunicazione del riconosci-  
mento del credito d’imposta da parte del Ministero della salute.  
Cargo Bike Codice credito L9  
Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita (art. 1, commi 698 e 699, L. 178/2020; D.M. 9  
marzo 2022)  
Con il codice credito “L9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle microimprese e piccole imprese, di cui  
alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo  
miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute  
e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per  
ciascuna impresa beneficiaria.  
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro  
dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  
2013, relativo agli aiuti «de minimis» ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio  
1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Tax credit industrie tecniche ex art. 17 c. 2 L. 220/2016 Codice credito M2  
Credito d’imposta a favore delle industrie tecniche e di post-produzione (art. 17, c. 2, L.220/2016)  
Con il codice credito “M2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 17, c. 2, della legge 14 novembre 2016,  
n. 220, a favore delle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, per le spese sostenute per l’adeguamento  
tecnologico e strutturale del settore.  
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 febbraio  
2021 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6944”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.  
In particolare, riportare nel rigo RU9, colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice  
civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
122  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Tax credit opere di formazione e ricerca Codice credito M3  
Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L. 220/2016)  
Con il codice credito “M3” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220,  
a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per i costi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.  
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 febbraio  
2021 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.  
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6945”.  
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi  
dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o  
contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.  
In particolare, riportare nel rigo RU9, colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice  
civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.  
R & S Farmaci e vaccini Codice credito M5  
Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini (art. 31, commi da 1 a 5, D.L. 73/2021; art. 23, comma 1,  
D.L. 73/2022)  
Con il codice credito “M5” va indicato il credito d’imposta, istituito dall’articolo 31 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per gli investi-  
menti in attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini.  
Il credito d’imposta è pari al 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 ed è utilizzabile in compensazione  
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo  
a quello di maturazione.  
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre  
2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6981”.  
L’agevolazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le  
attività di ricerca e sviluppo (art. 31, comma 2).  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione  
del 17 giugno 2014 e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va  
indicato il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.  
Formazione professionale di alto livello Codice credito M7  
Credito d’imposta per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (art. 48-bis D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “M7”, va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano spese per attività di formazione pro-  
fessionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.  
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità per l’attuazione della misura agevolativa.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’appli-  
cazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
La sezione può essere compilata solo se la misura agevolativa avrà avuto attuazione entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.  
Imprese editrici – Distribuzione testate edite Codice credito M8  
Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per la distribuzione delle te-  
state edite (art. 67, c. 1, D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “M8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 67, comma 1, del decreto-legge n. 73  
del 2021 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate  
edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.  
Con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 ottobre 2021 sono definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.  
L’agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3,  
va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel periodo d’imposta di riferimento  
della presente dichiarazione.  
Tax credit manifesti pubblicitari Codice credito M9  
Credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari (art. 67-bis D.L. n. 73/2021)  
Con il codice credito “M9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 67-bis del decreto-legge n. 73 del 2021  
in favore dei titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni  
pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Il credito d’imposta è attribuito in misura  
proporzionale all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o  
123  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per  
un periodo non superiore a sei mesi.  
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021 sono definite le modalità attuative del credito d’imposta.  
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel periodo dal 10 febbraio  
al 10 marzo 2022, nella quale va indicato l’importo versato per l’anno 2021.  
Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo  
all’applicazione degli aiuti “de minimis”.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6973”.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo  
RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante determinato tenendo conto della percentuale resa nota con il  
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  
Econbonus veicoli cat. M1 usati Codice credito N1  
Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati (art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “N1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), del  
decreto-legge n. 73 del 2021 per l’acquisto da parte delle persone fisiche di veicoli di categoria M1 usati.  
Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal cedente sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il cedente recupera tale  
importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  
241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.  
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
Per l’attuazione del credito d’imposta si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-  
nistro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 marzo 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo “6929”.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Bonus riqualificazione strutture ricettive Codice credito N2  
Credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive (art. 1 D.L. 152/2021)  
Con il codice credito “N2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 1 del decreto-legge 6 novembre  
2021, n. 152, alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle  
imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici,  
i parchi tematici, per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive realizzati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge  
al 31 dicembre 2024.  
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero del turismo (MIT).  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  
decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici  
dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese  
le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità del soggetto cedente.  
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24  
dicembre 2007, n. 244.  
La sezione va compilata solo dai soggetti beneficiari, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari in-  
dicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In par-  
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal MIT nel periodo d’imposta di riferimento  
della presente dichiarazione. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta, riportando nella colonna  
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente di-  
chiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.  
Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator Codice credito N3  
Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 D.L. 152/2021)  
Con il codice credito “N3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice  
ATECO 79.1, 79.11, 79.12 nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 novembre  
2021, n.152, e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, istituito dall’art. 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021.  
Con decreto del Ministro del turismo (MIT), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 dicembre 2021 sono individuate  
le modalità applicative del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  
241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, presentando il modello F24 attraverso i servizi  
telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri  
soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità  
del soggetto cedente.  
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24  
dicembre 2007, n. 244.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12,  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Investimenti in beni strumentali / sisma Centro-Italia 2021 Codice credito N5  
Credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 43-ter D.L.152/2021)  
Con il codice credito “N5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali, realizzati  
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data  
dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 43-ter del decreto-legge n. 152 del 2021. Ai sensi del citato art. 43-ter, il credito d’imposta previsto  
dall’art. 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, (che ha esteso alle imprese operanti nei predetti territori il credito  
d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  
dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le  
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.  
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione e hanno ottenuto  
dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.  
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  
n. 241. Per la compensazione con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenza delle entrate.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va  
indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2021, qualora la relativa fruizione sia stata autorizzata dal-  
l’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello  
cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando  
un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime ombrello”), per la  
compilazione della sezione I si rinvia alle istruzioni del credito C4.  
Strumenti pagamenti elettronici Codice credito N6  
Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i regi-  
stratori telematici (art. 22-bis D.L. 124/2019, aggiunto dall’ art. 11-bis, comma 11, D.L. 73/2021)  
Con il codice credito “N6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 11-bis, comma 11, del decreto-legge n.  
73 del 2021 a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei  
confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono  
forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  
entrate, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il credito d’imposta è parametrato  
al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute  
per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura incrementata ai predetti soggetti che, nel  
corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memoriz-  
zazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.  
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis” ed è utilizzabile esclusivamente in  
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa.  
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna  
3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione. I righi RU6 e  
RU8 possono essere compilati solo dai soggetti con periodo d’imposta 2021/2022.  
Attività di trasporto passeggeri in acque lagunari Codice credito N7  
Credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari (art. 2-bis, D.L. 103/2021)  
Con il codice credito “N7” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, riconosciuto  
alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali al trasporto di passeggeri con navi minori  
in acque lagunari per il canone dovuto per le concessioni medesime.  
Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura massima del 60 per cento dell’ammontare del canone dovuto per il 2022, è utilizzabile  
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un’unica quota annuale e l’even-  
tuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6999”.  
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7  
giugno 2022 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della misura agevolativa.  
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo  
RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente di-  
chiarazione.  
Canoni di locazione imprese turistiche Codice credito N9  
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5, D.L. 4/2022)  
Con il codice credito “N9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022,  
n. 4, riconosciuto alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20. L’agevolazione, spettante  
con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, in quanto compatibili, è commisurata ai  
canoni di locazione versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, qualora i beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato  
o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.  
125  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo  
9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo  
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accet-  
tazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.  
La misura è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  
2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-  
VID-19”, e successive modifiche (“Temporary Framework”). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022  
sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto  
delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6978”.  
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione  
del credito medesimo. I cessionari indicano nel rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono invece tenuti a compilare la Sezione  
VI-A. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d’imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo  
d’imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l’importo  
utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel rigo RU3.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo d’imposta oggetto della  
presente dichiarazione. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 28, comma 5-bis, del D.L.  
n 34 del 2020, riportando nella colonna 1 l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso la compilazione della se-  
zione III del quadro A del modello di autodichiarazione, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non  
va compilata la sezione VI-B.  
Il credito d’imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Nel caso in cui nella citata autodichiarazione sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un importo da riversare re-  
lativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di  
cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del  
credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo da indicare nel rigo  
RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto riquadro “Importi da riversare” del modello di  
autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece, in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12,  
colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo RU12.  
Acquisto energia elettrica – imprese energivore – primo trimestre 2022 Codice credito O1  
Credito d’imposta in favore delle imprese energivore (art. 15, D.L. 4/2022)  
Con il codice credito “O1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio  
2022, n. 4, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  
dicembre 2017, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.  
L’agevolazione spetta nel caso in cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre  
2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo pe-  
riodo dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-  
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6960”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9 del D.L.  
21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
Acquisto energia elettrica – imprese energivore – secondo trimestre 2022 Codice credito O2  
Credito d’imposta in favore delle imprese energivore (art. 4, D.L. 17/2022)  
Con il codice credito “O2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022,  
n. 17, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre  
2017, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.  
L’agevolazione spetta nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre  
2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto  
al medesimo periodo dell’anno 2019.  
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse  
autoconsumata nel secondo trimestre 2022, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 4.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-  
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6961”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9 del D.L.  
21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Acquisto gas – imprese a forte consumo di gas naturale – secondo trimestre 2022 Codice credito O3  
Credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5, D.L. 17/2022)  
Con il codice credito “O3” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5,  
comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 per la spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo  
trimestre solare dell’anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato  
come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento  
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre  
2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6962”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 9 del  
D.L. n. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
Acquisto Adblue Codice credito O4  
Credito d’imposta, a favore delle imprese esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi (art. 6, commi 3  
e 4, D.L. 17/2022)  
Con il codice O4, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2022, dall’articolo 6, commi 3 e 4 del decre-  
to-legge n. 17 del 2022, per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi, calcolato al netto dell’imposta sul  
valore aggiunto.  
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto  
delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C,  
Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23  
dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.  
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il  
Ministro dell’economia e delle finanze, 30 settembre 2022 sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo  
RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente di-  
chiarazione.  
Acquisto gas naturale liquefatto Codice credito O5  
Credito d’imposta, a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi (art. 6, commi 5 e 6,  
D.L. 17/2022)  
Con il codice credito “O5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2022 dall’articolo 6, commi 5 e 6, del  
decreto-legge n. 17 del 2022, per le spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto  
utilizzato per la trazione dei predetti mezzi.  
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,  
esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa  
a metano liquefatto.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23  
dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.  
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il  
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Investimenti in efficienza energetica nelle regioni del sud Codice credito O6  
Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14, D.L. 17/2022)  
Con il codice credito “O6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 17 del 2022,  
riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  
Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la  
realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici fino al 30 novembre 2023.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23  
dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo  
economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione.  
L’agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione  
del 17 giugno 2014, pertanto il credito d’imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente  
nel quadro RS, rigo RS401.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, e RU12..  
Acquisto energia elettrica – imprese non energivore – secondo trimestre 2022 Codice credito O7  
Credito d’imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disp2nibile pari o superiore a 16,5  
kW (art. 3, D.L. 21/2022)  
Con il codice credito O7” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, riconosciuto alle  
imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo  
di energia elettrica, per la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre  
dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita  
al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per  
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre  
2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6963”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 del  
citato articolo 3 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
Acquisto gas – imprese non a forte consumo di gas naturale – secondo trimestre 2022 Codice credito O8  
Credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 4, D.L. 21/2022)  
Con il codice credito “O8” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, riconosciuto alle  
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, per la spesa  
sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi  
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento  
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al  
medesimo trimestre dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre  
2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6964”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 del  
citato articolo 4 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
Acquisto carburante imprese agricole e della pesca – primo trimestre 2022 Codice credito O9  
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 18, D.L. 21/2022)  
Con il codice credito “O9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo  
2022, n. 21, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi  
utilizzati per la propria attività.  
L’agevolazione è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno  
2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-  
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6965”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 del  
citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente, il credito d’imposta maturato  
indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
Credito d’imposta IMU per il comparto del turismo Codice credito P1  
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo (art. 22, D.L. 21/2022)  
Con il codice credito “P1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo  
2022, n.21, riconosciuto alle imprese turistico-ricettive di cui al comma 2 del citato articolo, in misura corrispondente al 50 per cento del-  
l’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783,  
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ri-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
cettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una di-  
minuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno  
2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23  
dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6982”.  
La misura è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  
2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-  
VID-19”, e successive modifiche (cd. “Temporary Framework”). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 settembre  
2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il  
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.  
Il credito d’imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12. In particolare, nel rigo  
RU5, colonna 3, va indicato il credito riconosciuto nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.  
Nel caso in cui nella citata autodichiarazione sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un importo da riversare  
relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali  
di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo  
del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo da indicare nel rigo  
RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto riquadro “Importi da riversare” del modello di  
autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece, in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12,  
colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo RU12.  
Acquisto gasolio – imprese di trasporto merci – primo trimestre Codice credito P2  
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di merci (art. 3, D.L. 50/2022)  
Con il codice credito “P2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio  
2022, n. 50, in favore delle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  
26 ottobre 1995, n. 504, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti  
in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.  
Il credito d’imposta, pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio, è utilizzabile  
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui  
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.  
Acquisto energia elettrica – imprese energivore – terzo trimestre 2022 Codice credito P3  
Credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il terzo trimestre dell’anno 2022 (art. 6, comma  
1, D.L. 115/2022)  
Con il codice credito “P3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9  
agosto 2022, n. 115, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  
21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022,  
abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.  
L’agevolazione è pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo  
trimestre 2022.  
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse  
autoconsumata nel terzo trimestre 2022, alle condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 6.  
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data  
del 30 giugno 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo  
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6968”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7 dell’articolo  
6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto gas – imprese a forte consumo di gas naturale – terzo trimestre 2022 Codice credito P4  
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022 (art. 6, comma 2,  
D.L. 115/2022)  
Con il codice credito “P4” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 6,  
comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato  
nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,  
calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un  
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del  
30 giugno 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui al-  
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6969”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7 del citato  
articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto energia elettrica – imprese non energivore – terzo trimestre 2022 Codice credito P5  
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica per il terzo trimestre dell’anno  
2022 (art. 6, comma 3, D.L. 115/2022)  
Con il codice credito “P5” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ri-  
conosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese  
a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pari al 15 per cento della  
spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, qualora il  
prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,  
abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre  
dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del  
30 giugno 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui al-  
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6970”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 7 del  
citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12”  
Acquisto gas – imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – terzo trimestre 2022 Co-  
dice credito P6  
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 6, comma 4, D.L. 115/2022)  
Con il codice credito “P6” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, rico-  
nosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, e pari  
al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi ener-  
getici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre  
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispon-  
dente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del  
30 giugno 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui al-  
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6971”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 7 del  
citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12;  
Produzione di videogiochi Codice credito P7  
Credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi (artt. 15 e 21, L. 220/2016; DM 12 maggio 2021)  
Con il codice credito “P7” P7” va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai produttori di videogiochi, in relazione agli investimenti effettuati  
per le produzioni che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, abbiano la nazionalità italiana e che siano state riconosciute  
come opere di valore culturale da un’apposita commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore generale Cinema e Audio-  
visivo.  
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 12 maggio 2021 sono disciplinate le  
modalità applicative del credito.  
Il riconoscimento del credito è subordinato alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,  
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
e non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6977”.  
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il credito d’imposta è cedibile ad intermediari bancari,  
ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito  
ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,  
esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va  
indicato Il credito d’imposta riconosciuto e maturato nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 8, comma  
5, del citato decreto 12 maggio 2021)  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Erogazioni in denaro in favore delle ITS Academy Codice credito P8  
Credito d’imposta per le erogazioni in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (art. 4, co. 6, L. 99/2022)  
Con il codice credito “P8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio  
2022, n. 99, per le erogazioni liberali in denaro effettuate, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della  
citata legge, in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da  
persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio della medesima fondazione ITS.  
Il credito spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, ovvero del 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in  
favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.  
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in compensazione  
ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della  
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6992”.  
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 novembre 2022 sono definite le modalità di fruizione del credito d’imposta.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d’impresa va indicato nel quadro CR.  
Acquisto gas – imprese a forte consumo di gas naturale – primo trimestre 2022 Codice credito P9  
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno 2022 (art. 15.1, D.L.  
4/2022)  
Con il codice credito “P9” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 15.1,  
comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato  
nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,  
calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un in-  
cremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre  
2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6966”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del citato  
articolo 15.1 del D.L. 4/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
Acquisto carburante imprese del settore pesca – secondo trimestre 2022 Codice credito Q1  
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (art. 3-bis, D.L. 50/2022)  
Con il codice credito “Q1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio  
2022, n. 50, in favore delle imprese esercenti la pesca per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio  
della propria attività.  
In particolare, il citato articolo 3-bis ha reso applicabili le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 alle imprese  
esercenti attività di pesca in riferimento agli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-  
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6967”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 del  
citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.  
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente, il credito d’imposta maturato  
indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.  
Acquisto energia elettrica – imprese energivore – ottobre e novembre 2022 Codice credito Q2  
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022 (art. 1, comma 1, D.L.  
144/2022)  
Con il codice credito “Q2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23  
settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  
21 dicembre 2017, e pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei  
mesi di ottobre e novembre 2022.  
L’agevolazione spetta nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre  
2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto  
al medesimo periodo dell’anno 2019.  
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse  
autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 1.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 30 giugno 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui  
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6983”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7 del citato  
articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto gas – imprese a forte consumo di gas naturale – ottobre e novembre 2022 Codice credito Q3  
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022 (art.  
1, comma 2, D.L. 144/2022)  
Con il codice credito “Q3” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23  
settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto  
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora  
il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-  
giornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre  
dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno  
2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6984”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7 del citato  
articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12 “.  
Acquisto energia elettrica – imprese non energivore – ottobre e novembre 2022 Codice credito Q4  
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW  
(art. 1, comma 3, D.L. 144/2022)  
Con il codice credito “Q4” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23  
settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,  
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, e pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente  
energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto,  
qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali  
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo tri-  
mestre dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno  
2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6985”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7 del citato  
articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto gas – imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – ottobre e novembre 2022  
Codice credito Q5  
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 1, comma 4, D.L. 144/2022)  
Con il codice credito “Q5” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23  
settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge  
1° marzo 2022 n. 17, e pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e no-  
vembre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come  
media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore  
al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno  
2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6986”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7 del citato  
articolo 9, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto carburante imprese del settore agricolo e della pesca – terzo trimestre 2022 Codice credito Q6  
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 7 D.L. 115/2022)  
Con il codice credito “Q6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022,  
n. 115, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati  
per la propria attività.  
In particolare, il citato articolo 7 ha reso applicabili le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 in riferimento agli  
acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 30 giugno 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui  
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6972”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 del  
citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.  
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente, il credito d’imposta maturato  
indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10, RU12.  
Acquisto carburante imprese del settore agricolo e della pesca – quarto trimestre 2022 Codice credito Q7  
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 2 D.L. 144/2022)  
Con il codice credito “Q7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre  
2022, n. 144, in favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al  
codice ATECO 1.61, e pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre dell’anno  
2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.  
L’agevolazione è, altresì, riconosciuta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto  
trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti  
all’allevamento degli animali.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 31 marzo 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di  
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6987”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 4 del  
citato articolo 2, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022.  
I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.  
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente, il credito d’imposta maturato  
indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto energia elettrica – imprese energivore – dicembre 2022 Codice credito Q8  
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)  
Con il codice credito “Q8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18  
novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  
21 dicembre 2017, per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre dell’anno 2022.  
L’agevolazione spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in misura  
pari al 40 per cento delle spese sostenuta.  
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse  
autoconsumata nel mese di dicembre dell’anno 2022, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
entro il 30 giugno 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui  
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6993”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del citato  
articolo 1.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto gas – imprese a forte consumo di gas naturale – dicembre 2022 Codice credito Q9  
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, comma  
1, D.L. 176/2022)  
Con il codice credito “Q9” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18  
novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale per l’acquisto del medesimo gas nel mese di dicembre  
dell’anno 2022.  
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in misura pari al 40  
per cento della spesa sostenuta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno  
2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6994”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del citato  
articolo 1 del D.L. 176/2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Acquisto energia elettrica – imprese non energivore – dicembre 2022 Codice credito R1  
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW  
per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)  
Con il codice credito “R1” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18  
novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,  
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, nel mese  
di dicembre dell’anno 2022.  
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in misura pari al 30  
per cento della spesa sostenuta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno  
2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6995”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del citato  
articolo 1 del D.L. 176/2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Acquisto gas – imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – dicembre 2022 Codice credito R2  
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, comma 1,  
D.L. 176/2022)  
Con il codice credito “R2” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18  
novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge  
1° marzo 2022 n. 17, per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre dell’anno 2022.  
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in misura pari al 40  
per cento della spesa sostenuta.  
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno  
2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6996”.  
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del citato  
articolo 1 del D.L. 176/2022.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12.  
Credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari Codice credito R3  
Credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (art.1, comma 131, L.178/2020))  
Con il codice credito “R3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 di-  
cembre 2020, n. 178, riconosciuto alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10  
febbraio 2009, n. 5, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’ar-  
ticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate  
al potenziamento del commercio elettronico.  
L’agevolazione è concessa per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023 alle medesime condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-  
legge 24 giugno 2014, n. 93, in misura pari al 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6990”.  
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 20 maggio 2022 (di seguito “Provvedimento”) sono definite le modalità di fruizione del  
credito d’imposta.  
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonne 1, 2, B2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
Nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta riconosciuto con il provvedimento con cui è resa nota la percentuale spettante (di cui al punto  
3.4. del citato provvedimento del 20 maggio 2022), pubblicato sul sito dell’Agenzia nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente  
dichiarazione.  
In particolare, va indicato:  
• al rigo RU5, colonna 1, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da piccole e medie imprese operanti nella  
produzione primaria di prodotti agricoli, fruibile nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 (punto 3.3., lett. a, del Provvedimento);  
• al rigo RU5, colonna 2, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da grandi imprese operanti nella produzione  
primaria di prodotti agricoli, fruibile nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 in materia di aiuti «de minimis» (punto 3.3., lett. b,  
del Provvedimento);  
• al rigo RU5, colonna B2, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da piccole e medie imprese agroali-  
mentari, fruibile nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti «de minimis» (punto 3.3., lett. c, del Provvedimento).  
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente, il credito d’imposta maturato  
va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.  
Oltre ai crediti sopra descritti, nella sezione I del quadro RU è possibile indicare l’importo residuo delle agevolazioni non più maturabili  
nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Tali crediti sono indicati nella tabella riportata in calce alle presenti  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
istruzioni, la quale individua, in riferimento a ciascuno di essi, il codice credito da utilizzare in dichiarazione nonché i righi del quadro RU  
compilabili.  
Ulteriori informazioni sulle agevolazioni in tabella sono riportate nelle istruzioni dei modelli Redditi relativi ai periodi d’imposta precedenti  
a quello oggetto della presente dichiarazione.  
SEZIONE II – Caro petrolio – Codice credito 23  
Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001;  
art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L.  
16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012)  
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni  
dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti auto-  
servizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.  
Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le  
modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.  
L’articolo 61, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (come  
modificato dall’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), ha modificato la  
disciplina dell’agevolazione.  
Per beneficiare del contributo, è necessario presentare all’Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione entro il mese successivo alla  
scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo  
a quello in cui è sorto; eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al  
periodo di utilizzo in compensazione.  
A titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2022 potrà essere utilizzato in compensa-  
zione entro il 31 dicembre 2023 ed il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30  
giugno 2024; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2022 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione  
fino al 31 dicembre 2024 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2025.  
A decorrere dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non trova applicazione la limi-  
tazione prevista dall’art.1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012).  
Per la compensazione del credito mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo 6740”.  
Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all’indicazione dei dati relativi all’importo residuo del credito d’imposta  
riconosciuto nell’anno 2021; la colonna 2 va, invece, utilizzata per l’esposizione dei dati del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2022.  
In particolare, indicare:  
n nel rigo RU21, colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della precedente dichiarazione modello  
REDDITI 2022;  
n nel rigo RU22, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società  
di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare  
nella presente colonna l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezione VI-A;  
n nel rigo RU23, colonna 2, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2022 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre  
del 2021 e nei primi tre trimestri del 2022. In questa colonna va indicato anche il credito riconosciuto nel 2022 a seguito della presen-  
tazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti (nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 62488 del 31 maggio 2012);  
n nel rigo RU24, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997  
nell’anno 2022;  
n nel rigo RU24, colonna 2, l’ammontare del credito di cui ai righi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241  
del 1997 nell’anno 2022;  
n nel rigo RU25, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna versato, a seguito di ravvedimento,  
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi in-  
teressi e sanzioni;  
n nel rigo RU27, colonna 1, l’ammontare del credito da chiedere a rimborso entro il 30 giugno 2023;  
n nel rigo RU28, colonna 2, l’ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU22,  
RU23 e RU25 e la somma degli importi dei righi RU24 e RU26 della medesima colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione  
entro il 31 dicembre 2023.  
SEZIONE IV – -Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di Ricerca, Sviluppo e innovazione, forma-  
zione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato  
Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022”, “Formazione 4.0” “Investimenti  
beni strumentali nel territorio dello Stato 2020 - 2022” e “Bonus bonifica ambientale”, per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili, in  
relazione ai quali è commisurato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.  
In particolare:  
– i righi RU100, RU101 e RU102 vanno compilati con riferimento al credito d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022”  
istituito dall’art. 1, commi da 198 a 200 della legge n. 160 del 2019, da indicare nella sezione I con il codice credito “L1”;  
– il rigo RU110 va compilato per l’esposizione dei dati dei crediti d’imposta per le attività di formazione, previsti dall’art. 1, c. 46, della  
legge n. 205 del 2017, da indicare nella sezione I con il codice credito F7;  
– i righi RU130, RU140 e RU141 vanno compilati per l’esposizione dei dati del credito d’imposta, da indicare nella sezione I con i codici  
credito “L3”; “2L” “3L”;  
– i righi RU150 e RU151 vanno compilati per l’esposizione dei dati del credito d’imposta, da indicare nella sezione I con i codici credito  
“F7”, “L1”, “L3”; “2L” e “3L”;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– i righi RU153, RU154, RU155 e RU156 vanno compilati per l’esposizione dei dati riferiti al 2021 dei crediti d’imposta di cui ai corrispon-  
denti righi RU100, RU101, RU102 e RU110 (a cui si rinvia per maggiori dettagli).  
– il rigo RU160 va compilato per l’esposizione dei dati del credito d’imposta “Bonus bonifica ambientale”, da indicare nella sezione I con  
il codice credito “G5”.  
Per la compilazione dei righi RU100, RU101, RU102, RU110, RU130, RU140, RU141, RU153, RU154, RU155, RU156 e RU160, si rinvia  
alle istruzioni della Sezione I relative ai corrispondenti crediti d’imposta.  
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 del menzionato Reg. 2021/241, i soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei  
crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti ad indicare nel rigo RU152:  
• in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;  
• in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020  
riferiti ai predetti crediti d’imposta.  
SEZIONE V -– Altri crediti d’imposta – Codice credito 99  
Questa sezione è riservata all’indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non essendo più vigenti, non sono  
riportati in modo distinto nel presente quadro. Nella sezione vanno indicati i crediti residui ancora utilizzabili nel periodo di riferimento  
della dichiarazione.  
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indicare nella presente sezione:  
n credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della L. n. 488/1999, utilizzabile tramite il codice tributo “6606”;  
n credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il codice  
tributo 6716”;  
n credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall’art. 29 della legge n. 669 del 1996,  
utilizzabile tramite i codici tributo 6710” e “6712”;  
n credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall’art. 17, c. 34 della legge n. 449 del  
1997, utilizzabile tramite il codice tributo 6711”;  
n credito d’imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il  
codice tributo 6708”.  
n credito d’imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile  
tramite il codice tributo 6700”;  
n credito d’imposta per incentivi occupazionali, previsto dall’art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo 6705”;  
n credito d’imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito  
dall’art. 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti  
dell’IRPEF e dell’IRES;  
n credito per il settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97), fruibile in F24 con il codice  
tributo 3887”;  
n credito d’imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese (art. 9 d.l., n. 35/2005), utilizzabile tramite i  
codici tributo 6786”, “6792” e “6799”.  
Nella sezione va indicato:  
n nel rigo RU401, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU407 del modello REDDITI 2022;  
n nel rigo RU402, l’ammontare dei crediti d’imposta ricevuti. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone  
ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i beneficiari di “Trust trasparenti” e “Trust misti” devono indicare nella presente  
colonna l’importo complessivo dei crediti residui ricevuti. I dati dei crediti ricevuti vanno esposti nella sezione VI-A.  
n nel rigo RU403, l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ricorsi nel periodo d’imposta cui si riferisce  
la presente dichiarazione;  
n nel rigo RU404, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l’ammontare dei crediti di cui alla somma degli importi indicati nei  
righi RU401, RU402 e RU403 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi  
da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto dell’IVA, del versamento a saldo dell’IVA, dei versamenti in acconto dell’IRPEF,  
del versamento a saldo dell’IRPEF e dell’imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l’anno 2022 nonché l’ammontare del  
credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241/1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;  
n nel rigo RU405, l’ammontare complessivo dei crediti di cui al rigo RU404, colonna 7, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo  
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e  
sanzioni;  
n nel rigo RU407, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU401, RU402,  
RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nel rigo RU404, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, utilizzabile in diminuzione delle  
suddette imposte dovute per i periodi d’imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 suc-  
cessivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della  
singola agevolazione.  
SEZIONE VI  
SEZIONE VI-A – Crediti d’imposta ricevuti  
La sezione VI-A va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti  
di cui all’art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d’imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito  
loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).  
136  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Inoltre la sezione va compilata:  
n dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o  
più crediti d’imposta (si veda al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004);  
n dai soggetti beneficiari di Trust per l’indicazione dei crediti d’imposta imputati dal Trust;  
n dai cessionari dei crediti d’imposta oggetto di cessione ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. Per l’individuazione dei crediti che  
possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d’imposta.  
In particolare, nei righi da RU501 a RU505, vanno riportati per ogni credito d’imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto  
cedente, i seguenti dati:  
n nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella riportata in calce  
alle istruzioni del presente modello;  
n nella colonna 3, l’anno di insorgenza del credito;  
n nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cedente;  
n nella colonna 5, l’ammontare del credito ricevuto.  
L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa al credito ricevuto, nel rigo  
“Credito d’imposta ricevuto”.  
Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al credito d’imposta ricevuto oppure non ne è consentita la compilazione, l’importo  
ricevuto va indicato nella sezione V “Altri crediti d’imposta”, nel rigo RU402.  
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente  
deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.  
SEZIONE VI-B – Crediti d’imposta trasferiti  
La sezione VI-B va utilizzata per l’indicazione dei crediti d’imposta distribuiti per trasparenza, dal titolare dell’impresa familiare, ai colla-  
boratori dell’impresa (Circolare 9/E del 23 luglio 2021). La sezione va utilizzata anche per l’indicazione dei dati relativi ai soggetti cessionari  
e agli importi ceduti in caso di cessione del credito d’imposta secondo le ordinarie regole civilistiche.  
In particolare, nei righi da RU506 a RU510 vanno riportati, per ogni credito d’imposta e per ogni anno di riferimento nonché per ogni ces-  
sionario, i seguenti dati:  
n nella colonna 1, il codice del credito ceduto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella riportata in calce  
alle istruzioni del presente modello;  
n nella colonna 3, l’anno d’insorgenza del credito in capo all’avente diritto;  
n nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cessionario;  
n nella colonna 5, l’ammontare del credito distribuito o ceduto dal dichiarante al soggetto indicato nella colonna 4. Nel caso in cui il  
credito trasferito sia pervenuto al dichiarante a seguito di attribuzione da parte di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, dovrà essere  
previamente compilata la sezione VI-A “Crediti d’imposta ricevuti”.  
Qualora il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti ceduti, il contribuente deve  
utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.  
SEZIONE VI-C – Limite di utilizzo  
La sezione VI-C deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti d’imposta, previsto dall’art. 1, commi  
da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della determinazione dell’ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo  
la premessa al quadro RU).  
La sezione è suddivisa in cinque parti:  
n la parte I contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente  
di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;  
n la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la com-  
pensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel presente quadro;  
n le parti III e IV, devono essere compilate dai contribuenti che hanno indicato nel modello REDDITI 2022, righi da RU523 a RU534,  
importi residui relativi alle eccedenze che si sono generate negli anni dal 2008 al 2021;  
n la parte V deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all’anno 2022, vantano crediti d’imposta per un importo complessivo  
superiore al limite di utilizzo.  
Se i righi delle parti III, IV e V non sono sufficienti per l’indicazione crediti d’imposta, è necessario utilizzare un ulteriore modulo del  
presente quadro, previa numerazione dello stesso da apporre nella casella posta in alto. In tal caso, le parti I e II vanno compilate solo  
sul primo modulo.  
PARTE I – Dati generali  
Il rigo RU512 deve essere compilato da tutti i soggetti che vantano crediti d’imposta assoggettati al limite di utilizzo. Non sono, pertanto,  
tenuti alla compilazione del presente rigo i contribuenti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.  
In particolare, va indicato:  
n nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1°gennaio 2022. Tale valore è determinato dalla somma degli importi  
indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro, relativi ai crediti as-  
soggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2022, esposti nelle relative sezioni del  
quadro RU del modello REDDITI 2022, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro,  
in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III, colonna  
6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3, della sezione VI-C del quadro RU del modello REDDITI 2022);  
n nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2022. Tale valore è determinato dalla somma degli importi indicati  
nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta spettante” del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo;  
137  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2022, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.  
Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati le colonne 4 e 5 del presente rigo;  
n nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal 2008 al 2021, non fruiti alla data  
del 1° gennaio 2022.  
Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nel modello REDDITI 2022, righi da RU523 a RU526, colonna 6, righi da RU527 a RU530,  
colonna 5, e righi da RU531 a RU534, colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l’esclusione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271,  
della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo;  
n nella colonna 5, la differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella colonna 4. Se l’importo indicato  
nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati i righi da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534.  
Nel rigo RU513, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compen-  
sazione con il mod. F24 nell’anno 2022.  
Nel rigo RU514, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta del quadro RU utilizzabile nel 2022, calcolato nel seguente modo:  
250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 2.000.000,00 e l’importo indicato nel rigo RU513.  
Nel rigo RU515, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di utilizzo per l’anno 2022. Tale valore è pari  
alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel rigo RU512, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU514.  
L’ammontare eccedente indicato nel presente rigo deve essere imputato ai crediti d’imposta che hanno generato l’eccedenza. A tal fine,  
deve essere compilata la parte V della presente sezione VI-C.  
PARTE II – Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna  
La parte II della sezione VI-C deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare i crediti d’imposta indicati nel presente quadro  
in diminuzione dei versamenti dovuti a saldo dell’IRPEF, e dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che le suddette  
modalità di utilizzo siano previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.  
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.  
Si precisa che nella compilazione dei righi da RU516 a RU518 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d’imposta che hanno  
trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro in quanto istituiti da norme  
emanate successivamente all’approvazione del modello REDDITI 2023 oppure concessi per periodi d’imposta successivi a quelli in corso  
al 31 dicembre 2022. Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al  
riguardo la premessa al quadro RU).  
Nel rigo RU516, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio  
2023 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.  
Nel rigo RU517, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle  
ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione  
(quadro ST del modello 770).  
Nel rigo RU518, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini  
IVA effettuati dal 1°gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).  
Nel rigo RU520, riportare la somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517 e RU518.  
Nel rigo RU521, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compen-  
sazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2023 alla data di presentazione della presente dichiarazione.  
Nel rigo RU522, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione  
per il versamento dell’irpef e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare non può  
essere superiore alla differenza tra l’importo di euro 2.250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523  
a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2020, interamente utilizzabili nell’anno 2023) e la somma degli importi indicati nei righi RU520 e  
RU521. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nel rigo RU521 sia superiore a euro 2.000.000,00 l’ammontare da utilizzare in compen-  
sazione interna non può essere superiore alla differenza se positiva tra l’importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati  
nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2020 interamente utilizzabili nell’anno 2023) e l’importo di rigo  
RU520. In particolare, riportare:  
n nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo IRPEF. Tale ammontare è  
pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “IRPEF (Saldo)” di tutte le sezioni compilate esclusi gli importi indicati nella sezione  
I, relativi al credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, l. 296/2006”, “H9-Sanificazione e  
acquisto dispositivi di protezione” e “I2-Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni/Investitori”.  
n nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell’imposta sostitutiva  
di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le  
sezioni compilate;  
n nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.  
Parte III – Eccedenze dal 2008 al 2020  
La parte III deve essere compilata dai soggetti che vantano crediti residui indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 e/o nella  
colonna 5 dei righi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello REDDITI 2022. Tali contribuenti devono riportare nei righi da RU523  
a RU526 della presente sezione i dati dei crediti residui esposti nei righi da RU523 a RU530 del modello REDDITI 2022, unitamente agli  
utilizzi effettuati nel 2022, con l’esclusione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per  
il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo. In particolare, indicare:  
138  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 1, l’anno in cui si è generata l’eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI  
2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019. Relativamente ai crediti esposti nei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI  
2022 va indicato l’anno 2020;  
n nella colonna 2, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2022, per le eccedenze  
degli anni dal 2008 al 2019, e dalla colonna 1 dei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;  
n nella colonna 3, l’anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2022, per le  
eccedenze degli anni dal 2008 al 2019, e dalla colonna 2 dei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;  
n nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2021, risultante dalla colonna 6 dei righi da RU523 a RU526  
del modello REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019 e dalla colonna 5 dei righi RU527 a RU530 del modello  
REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;  
n nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell’anno 2022 sia in compensazione interna sia  
tramite modello F24;  
n nella colonna 6, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2022, costituito dalla differenza tra l’importo della colonna 4 e quello della colonna  
5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello  
in cui si è generata l’eccedenza.  
Parte IV – Eccedenza 2021  
La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei righi da RU531 a RU534  
“Eccedenza 2021” del modello REDDITI 2022.  
In particolare, nei righi da RU527 a RU530 della presente sezione vanno riportati:  
n nelle colonne 1, 2 e 3, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU531 a RU534 del modello REDDITI 2022;  
n nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell’anno 2022 sia in compensazione interna sia  
tramite modello F24;  
n nella colonna 5, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2022, costituito dalla differenza tra l’importo della colonna 3 e quello della colonna 4.  
Parte V – Eccedenza 2022  
La parte V deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta spettanti nell’anno 2022 sia superiore al  
limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515.  
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d’imposta che hanno generato l’eccedenza.  
A tal fine, nei righi da RU531 a RU534 indicare:  
n nella colonna 1, il codice relativo al credito d’imposta cui si riferisce l’eccedenza;  
n nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta;  
n nella colonna 3, l’ammontare eccedente.  
139  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA CODICI AIUTI DI STATO  
Codice  
aiuto  
Norma  
Obiettivo  
Descrizione  
Artt. da 155 a 161, TUIR  
1
2
3
4
Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali  
Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla  
partecipazione ai Fondi per il Venture Capital  
Art. 31, D.L. n. 98/2011  
Art. 29, D.L. n. 179/2012  
Art. 4, D.L. n. 3/2015  
Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in Start-Up innovative  
Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale  
delle PMI innovative  
Esenzione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale  
o nei registri degli Stati dell’UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera  
di Stati dell’UE o dello SEE  
Art. 4, c. 2,  
D.L. n. 457/1997  
5
7
8
Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese  
sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle  
imprese sociali  
Art. 16,  
D.Lgs. n. 112/2017  
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme  
destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n.  
112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2  
del predetto decreto  
Art. 18, c. 1,  
D.Lgs. n. 112/2017  
Art. 18, c. 2,  
D.Lgs. n. 112/2017  
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui  
redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR  
9
Art. 6, c. 1,  
D.L. n. 47/2014  
Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi  
derivanti dalla locazione di alloggi sociali  
10  
Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella  
misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli  
di proprietà dei genitori  
Art. 16, c. 1-quinquies.1,  
TUIR  
11  
12  
Art. 17-bis, c. 1,  
D.L. n. 91/2014  
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle  
società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale  
Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa del 40% dei redditi derivanti dai  
contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le  
parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali  
Art. 8, c. 5-bis,  
D.L. n. 47/2014  
13  
Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti  
percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero  
e che vengono a svolgere la loro attività in Italia  
Art. 44, D.L. n. 78/2010  
14  
15  
Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro  
autonomo e d’impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel  
territorio dello Stato  
Art. 16, D.lgs. n. 147/2015  
Art. 3, c. 2,  
D.L. n. 109/2018  
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito  
16  
17  
19  
danni per effetto del crollo ponte Genova  
Art. 188-bis, TUIR  
Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d’Italia  
Art. 1, commi 573 e 574, L. n.  
160/2019  
Riduzione dell’imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di  
Campione d’Italia  
Art. 25, D.L. n. 34/2020  
20  
22  
23  
Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19”  
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici  
Art. 59, D.L.  
n. 104/2020  
Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati  
dalle nuove misure restrittive  
Art. 1, D.L. n. 137/2020  
140  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Codice  
aiuto  
Norma  
Obiettivo  
Descrizione  
Art. 1, comma 173,  
L. n. 178/2020  
25  
Riduzione dell’imposta sui redditi prodotti nelle ZES  
Art. 1-bis,  
D.L. n. 137/2020  
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati  
dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020  
27  
Art. 2, D.L. n. 172/2020  
28  
29  
Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione  
Art. 1-ter,  
D.L. n. 137/2020  
Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020  
(estensione ad ulteriori attività economiche)  
Art. 60, comma 7-sexies,  
D.L. n. 104/2020  
Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa  
nel territorio di comuni classificati totalmente montani  
30  
Art. 1, D.L. n. 41/2021  
31  
32  
Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19”  
Contributo a fondo perduto per le start up  
Art. 1-ter,  
D.L. n. 41/2021  
Art. 1, commi da 1 a 3,  
D.L. n. 73/2021  
Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza  
33  
34  
35  
e ottenuto il contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021  
Art. 1, commi da 5 a 15,  
D.L. n. 73/2021  
Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica  
"Covid-19”  
Art. 1, commi da 16 a 27, D.L.  
n. 73/2021  
Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza  
epidemiologica "Covid-19”  
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che hanno  
conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori  
a 15 milioni di euro  
Art. 1, comma 30-bis,  
D.L. n. 73/2021  
36  
Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021  
37  
38  
Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva  
Art. 1-ter, comma 1,  
D.L. n. 73/2021  
Maggiorazione Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del  
wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA  
Art. 2, D.L. n. 73/2021  
e art. 11, D.L.  
n. 105/2021  
39  
40  
41  
Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse  
Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive  
Art. 6, decreto  
del Ministro del Turismo 24  
agosto 2021  
Art. 12-quinquies, comma 3  
D.L. n. 146/2021  
Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa delle start-up  
a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico  
Art. 5, commi 1 – 9,  
D.L. n. 41/2021  
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato  
42  
43  
44  
delle dichiarazioni  
Art. 14, commi da 1 a 3,  
D.L. n. 73/2021  
Non imponibilità delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR  
realizzate da persone fisiche  
Art. 1, commi da 185 a 187,  
L. n. 234/2021  
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES degli utili derivanti dall’esercizio  
di attività commerciale per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI  
Art. 1, commi da 17-bis a 17-  
quinquies, D.L. n. 152/2021  
Maggiorazione Contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti  
45  
46  
nel settore del Wedding e dell’HO.RE.CA  
Art. 1, c. 106, L.  
n. 266/2005  
Deduzione forfetaria spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo,  
del TUIR per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa (de minimis)  
Art. 77, c. 5 e 10,  
D.Lgs. n. 117/2017  
50  
51  
52  
53  
54  
Credito d’imposta Finanza sociale/Banche  
Art. 1, c. 98,  
L. n. 208/2015  
Credito d’imposta Investimenti beni strumentali nel Mezzogiorno  
Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia  
Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES  
Credito d'imposta Formazione 4.0  
Art. 18-quater,  
D.L. n. 8/2017  
Art. 5, c. 2,  
D.L. n. 91/2017  
Art. 1, c. 46-56,  
L. 205/2017  
141  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Codice  
aiuto  
Norma  
Obiettivo  
Descrizione  
Art. 1, c. 924-925,  
L. 205/2017  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante  
Credito d'imposta Investimenti pubblicitari  
Art. 57-bis,  
D.L. n. 50/2017  
Art. 169,  
D.L. n. 34/2020  
Credito d’imposta DTA banche in liquidazione coatta amministrativa  
Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici  
Art. 22, D.L. n. 124/2019  
Art. 1, c. 64, L. n. 205/2017  
Art. 28 D.L. n. 34/2020  
Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)  
Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda  
Art. 25, par. 2, Reg.  
UE 651/2014:  
1 ricerca fondamentale  
(lett. a)  
Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le  
imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  
Sardegna e Sicilia  
Art. 1, comma 185,  
L. n. 178/2020  
61  
2 ricerca industriale  
(lett. b)  
3 sviluppo sperimentale  
(lett. c)  
Art. 48-bis,  
D.L. n. 34/2020  
67  
69  
70  
Credito d’imposta rimanenze di magazzino (bonus tessile, moda e accessori)  
Art. 67-bis,  
D.L. n. 73/2021  
Credito d’imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o  
esposizione pubblicitaria  
Art. 43-ter, D.L. n. 152/2021 e  
art. 18-quater D.L. n. 8/2017  
Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia (anno 2021)  
Art. 25, par. 2, Reg.  
UE 651/2014:  
1 ricerca fondamentale  
(lett. a)  
Art. 31,  
D.L. n. 73/2021  
Credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci inclusi  
i vaccini  
2 ricerca industriale  
(lett. b)  
71  
3 sviluppo sperimentale  
(lett. c)  
4 studi di fattibilità (lett.  
d)  
Art. 22-bis,  
D.L. n. 124/2019  
Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di  
72  
74  
pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici  
Art. 1, commi 831 – 834,  
L. n. 234/2021  
Credito d’imposta per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri  
agroalimentari  
Art. 5, D.L. n. 4/2022  
75  
76  
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili  
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca  
(primo trim. 2022)  
Art. 18, D.L. n. 21/2022  
Art. 22, D.L. n. 21/2022  
Art. 3-bis, D.L. n. 50/2022  
77  
78  
Credito d’imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo  
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (secondo trim. 2022)  
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca  
Art. 7, D.L. n. 115/2022  
Art. 2, D.L. n. 144/2022  
79  
80  
(terzo trim. 2022)  
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca per l’acquisto  
del carburante nel quarto trimestre dell’anno 2022  
Art. 1, comma 131, L. n. 178  
del 2020 (Provv. 20/05/2022,  
punto 3.3, lett. a)  
Credito d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche  
81  
82  
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (Reg. UE 702/2014)  
Art. 1, comma 131, L. n. 178  
del 2020 (Provv. 20/05/2022,  
punto 3.3, lett. b e c)  
Credito d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al  
potenziamento del commercio elettronico (de minimis)  
Art. 1, comma 1,  
D.L. n. 4/2022  
83  
84  
85  
Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo  
Art. 1-ter, comma 2-bis,  
D.L. n. 73/2021  
Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà  
Art. 1, commi 45 – 50,  
L. 197/2022  
Credito d’imposta per imprese esercenti attività agricola, pesca e agromeccanica per  
l’acquisto di gasolio e benzina  
999 Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati  
142  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Credito  
Codice  
Sezione  
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA  
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE  
INCENTIVI OCCUPAZIONALI  
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI  
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI  
GIOVANI CALCIATORI  
CAMPAGNE PUBBLICITARIE  
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA  
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
09  
VS  
TS  
I
I
I
VI-C  
I
I
VI-C  
I
I
I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002  
INVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006  
INVESTIMENTI INNOVATIVI  
SPESE DI RICERCA  
COMMERCIO E TURISMO  
STRUMENTI PER PESARE  
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA  
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL  
CARO PETROLIO  
ASSUNZIONE DETENUTI  
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE  
REGIMI FISCALI AGEVOLATI  
SOFTWARE PER FARMACIE  
PREMIO CONCENTRAZIONE EX ART. 9 D.L. 35/2005  
RECUPERO CONTRIBUTO SSN  
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006  
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006  
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006  
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006  
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006  
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE  
RICERCA E SVILUPPO  
S6  
10  
11  
12  
13  
17  
20  
23  
24  
28  
30  
34  
36  
38  
41  
42  
43  
44  
45  
48  
49  
50  
51  
53  
54  
55  
57  
58  
59  
60  
62  
63  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
80  
81  
83  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
93  
94  
96  
A1  
A2  
A3  
VI-C  
VI-C  
VI-C  
VI-C  
VI-C  
I
I
II  
I
I
I
I
VI-C  
VI-C  
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III  
I
I
I
I
AGRICOLTURA 2007  
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI  
MISURE SICUREZZA PMI  
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO  
INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, C. 539, L. 244/2007  
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007  
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007  
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007  
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007  
NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L 296/2006  
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI  
SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009  
SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009  
ACQUISTO AUTOVETTURE ECOLOGICHE 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009  
ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009  
SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009  
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009  
MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI  
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE  
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010  
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE  
IMPOSTE ANTICIPATE (DTA)  
RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1, D.L. 70/2011  
CARTA PER EDITORI 2011  
INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012  
NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO  
INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE  
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE  
NUOVE INFRASTRUTTURE  
VI-C  
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
PROMOZIONE OPERE MUSICALI  
MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011  
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE  
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / ALLUVIONE SARDEGNA 2013 / BANCHE  
ENTI PREVIDENZIALI  
ART-BONUS  
143  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Credito  
Codice  
Sezione  
RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE  
DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI  
A4  
A5  
A6  
A7  
A8  
A9  
B1  
B2  
B3  
B4  
B9  
C1  
C2  
C3  
C4  
C5  
C6  
C7  
C8  
C9  
D1  
D2  
D3  
D4  
D5  
D6  
D7  
D8  
E1  
E2  
E3  
E4  
E5  
E7  
E9  
F1  
F2  
F3  
F4  
F5  
F6  
F7  
F8  
F9  
G1  
G2  
G3  
G4  
G5  
G6  
G8  
H1  
H3  
H4  
H5  
H8  
H9  
2H  
3H  
I1  
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE  
COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO  
SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO  
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI  
RETI A BANDA ULTRALARGA  
BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI  
FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI  
RECUPERO IMPOSTA SU UTILI E DIVIDENDI  
RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014  
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA  
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO  
SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208 /2015  
STRUMENTI MUSICALI  
FONDO POVERTÁ MINORILE  
SCHOOL-BONUS  
INTERVENTI DI BONIFICA DALL’AMIANTO  
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE  
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA  
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016  
TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016  
TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016  
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016  
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016  
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA  
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB  
FONDAZIONI BANCARIE – FONDI SPECIALI  
FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA  
INVESTIMENTI PUBBLICITARI  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES  
PMI QUOTATE  
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)  
AMMODERNAMENTO STADI  
SPORT-BONUS  
ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE  
FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO  
FINANZA SOCIALE/BANCHE  
SOCIAL-BONUS  
FORMAZIONE 4.0  
WELFARE DI COMUNITÀ  
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI  
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE )  
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI  
ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI  
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE  
BONUS BONIFICA AMBIENTALE  
BONUS TV/RIVENDITORI  
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI  
MONITORAGGIO IMMOBILI  
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS  
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA  
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020  
BOTTEGHE E NEGOZI  
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI  
SOCIETÀ BENEFIT  
RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI)  
TAX CREDIT VACANZE  
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI  
CAMPAGNE PUBBLICATARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE  
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022  
INVESTIMENTI CAMPIONE D’ITALIA  
I2  
I4  
I5  
I7  
I8  
I9  
L1  
L2  
144  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Credito  
Codice  
Sezione  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021  
VUOTO A RENDERE  
BONUS ACQUA POTABILE  
FORMAZIONE MANAGERIALE/DONAZIONI  
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020  
FARMACIE/ PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA  
CARGO BIKE  
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 2021  
TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE EX ART. 17, C. 2, L. 220/2016  
TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA  
BONUS TEATRO E SPETTACOLI  
R&S FARMACI E VACCINI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO  
IMPRESE EDITRICI - DISTRIBUZIONE TESTATE EDITE  
TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI  
ECOBONUS VEICOLI CAT. M1 USATI  
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE  
BONUS DIGLITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR  
FONDO REPUBBLICA DIGITALE  
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA 2021  
STRUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI CODICE CREDITO  
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI IN ACQUE LAGUNARI  
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO  
CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – SECONDO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO GAS – IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - SECONDO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO ADBLUE  
L3  
2L  
3L  
L4  
L5  
L6  
L7  
L8  
L9  
M1  
M2  
M3  
M4  
M5  
M7  
M8  
M9  
N1  
N2  
N3  
N4  
N5  
N6  
N7  
8
I
I
I
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I
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I
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I
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I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
9
O1  
O2  
O3  
O4  
O5  
I
O7  
O8  
O9  
P1  
P2  
P3  
P4  
P5  
P6  
P7  
P8  
P9  
I
Q2  
Q3  
Q4  
Q5  
Q6  
Q7I  
Q8  
Q9  
R1  
R2  
R3  
R4  
R5  
R6  
R7  
R8  
ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO  
INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE NON ENERGIVORE - SECONDO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO GAS - IMPRESE NON A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – SECONDO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA – PRIMO TRIMESTRE 2022  
CREDITO D’IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO  
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI – PRIMO TRIMESTRE  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO GAS -IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2002  
PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI  
I
I
I
I
I
I
I
I
:I  
I
EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY  
I
I
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE PESCA – SECONDO TRIMESTRE 2022 Q1  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022  
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022  
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022  
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA - TERZO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA – QUARTO TRIMESTRE 2022  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - DICEMBRE 2022  
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - DICEMBRE 2022  
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022  
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – PRIMO TRIMESTRE 2023  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2023  
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023  
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023  
ACQUISTO CARBURANTE PER ATTIVITÀ AGRICOLA, DI PESCA E AGROMECCANICA – PRIMO TRIMESTRE 2023  
EROGAZIONI IN DENARO PREVISTE NEI PROGETTI DI FUSIONE POSTE IN ESSERE DA FONDAZIONI  
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153  
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iù  
I
I
R9  
S1  
99  
I
I
V
ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
ALTRI CREDITI D’IMPOSTA  
145  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA CREDITI RESIDUI  
RIFERIMENTO  
NORMATIVO  
CODICE  
TRIBUTO  
CODICE  
CREDITO  
CREDITO D’IMPOSTA  
RIGHI COMPILABILI  
RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2 e 3,  
RU8, RU10, RU12  
2
3
Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche  
art. 20, D.Lgs. 60/99  
6604  
art. 7, L. 388/2000,  
art. 63, L. 289/2002  
6732 -33 -44 -45 - 51 -58  
52 -53 -54 -55 -56 -57  
Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
art. 11, D.L. 138/2002;  
art. 69, L. 289/2002  
9
Credito d’imposta per investimenti in agricoltura  
Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate  
Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate  
Incentivi per la ricerca scientifica  
6743  
6734  
6742  
6701  
6709  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
VS  
TS  
17  
20  
30  
art. 8, L. 388/2000  
art. 10, D.L. 138/2002  
art. 5, L. 449/97  
RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2,3,4,5  
e 6, RU8, RU10 e RU12  
Credito di imposta per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano  
o GPL e per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL  
RU2, RU3, RU6, RU7, colonne da 1 a  
6,RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12  
art. 1, c. 2, D.L. 324/97  
artt. 13 e 14, L. 388/2000;  
art. 1, D.M. 7/2/2003  
6735 - 6763  
6738 - 6764  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,  
colonna 1, RU10 e RU12  
Credito d’imposta per l’acquisto delle apparecchiature informatiche  
art. 1, c. 224, L.  
296/2006  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,  
colonna 1, RU10 e RU12  
41  
Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo  
6794  
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli  
per il trasporto promiscuo  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
42  
43  
44  
45  
48  
49  
50  
51  
53  
54  
art. 1, c. 226, L. 296/2006  
art. 1, c. 227, L. 296/2006  
art. 1, c. 228, L. 296/2006  
art. 1, c. 236, L. 296/2006  
6795  
6796  
6797  
6798  
6825  
6808  
6817  
6810  
6804  
6805  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri  
Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ed autocarri elettrici,  
ovvero alimentati ad idrogeno, a me tano o a GPL  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli  
Credito d’imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività  
di promozione pubblicitaria in mercati esteri  
art. 1, commi da 1088 a  
1090, L. 296/2006  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
art. 1, commi da 280 a 283,  
L. 296/2006  
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo  
Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007  
art. 1, c. 1075, L. 296/2006  
art. 2 c.2 D.P.R. 227/2007  
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci  
Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti  
art. 1, commi da 228 a 232,  
L. 244/ 2007  
Credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio  
per le spese relative agli impianti di sicurezza  
art. 1, commi da 233 a 237,  
L n. 244/ 2007  
art. 2, commi da 539  
55  
57  
Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione  
6807  
6800  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
a 547, L n. 244/ 2007  
art. 29, c. 1, D.L.  
248/2007  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008  
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli 2008  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
58  
59  
60  
62  
63  
art. 29, c. 2, D.L. 248/2007  
art. 29, c. 3, D.L. 248/2007  
art. 29, c. 4, D.L. 248/2007  
6801  
6802  
6803  
6817  
6809  
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione  
di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008  
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate  
art. 1, commi 271- 279,  
L. 296/2006  
RU2, RU3, RU6, RU7 colonne 4 e 5,  
RU8, RU10 e RU12  
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto  
merci per il recupero della tassa automobilistica  
art. 83-bis, c. 26,  
D.L. 112/2008  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
art. 1, c.  
Credito d’imposta per la sostituzione di autovetture  
e autoveicoli per trasporto promiscuo 2009  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
69  
6812  
1, D.L. 5/2009  
segue  
146  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA CREDITI RESIDUI  
RIFERIMENTO  
NORMATIVO  
CODICE  
TRIBUTO  
CODICE  
CREDITO  
CREDITO D’IMPOSTA  
RIGHI COMPILABILI  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1,  
RU10 e RU12  
70  
71  
72  
73  
74  
Credito d’imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009  
art. 1, c. 2, D.L. 5/2009  
art. 1, c. 3, D.L. 5/2009  
art. 1, c. 4, D.L. 5/2009  
art. 1, c. 5, D.L. 5/2009  
6813  
6814  
6815  
6816  
6819  
Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno,  
ovvero con alimentazione elettrica 2009  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
Credito d’imposta per l’acquisto di autocarri alimentati a gas metano  
Credito d’imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto  
merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009  
art. 15, c. 8-septies, D.L.  
78/2009  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
art. 17, commi  
75  
Credito d’imposta per l’acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto  
6822  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
35 undecies e 35 duodecies,  
D.L. 78/2009  
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto  
merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2010  
77  
81  
85  
86  
art. 2, c. 250, L. 191/2009  
art. 1 D.L. 70/2011  
6829  
6835  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
Credito d’imposta per la ricerca scientifica  
RU2, RU3, RU6, RU7, colonne da 1 a 5,  
RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12  
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli  
Credito d’imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato  
art. 17-decies D.L. 83/2012  
art. 24 D.L. 83/2012  
6832 -38 -39  
6847  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
Credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi  
per la ricostruzione, il ripristino o la  
87  
art. 67-octies D.L. 83/2012  
6843 - 6844  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012  
Credito d’imposta per il restauro delle sale cinematografiche  
Credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1,  
RU10 e RU12  
A4  
A5  
A7  
A8  
A9  
art. 6 D.L. 83/2014  
art. 9 D.L. 83/2014  
art. 3, c. 1, D.L. 91/2014  
art. 3, c. 3, D.L. 91/2014  
art. 18 D.L. 91/2014  
art. 32-bis  
6871  
6855  
6863  
6864  
6856  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
Credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo  
per il potenziamento del commercio elettronico  
Credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo per lo sviluppo  
di nuovi prodotti, processi e tecnologie  
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi  
B2  
B3  
B9  
Credito d’imposta per l’acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto  
6848  
6862  
6857  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
D.L. 133/2014  
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto  
per le iniziative relative alla formazione del personale  
art. 32-bis D.L. 133/2014  
art. 3 D.L. 145/2013,  
come sostituito  
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo  
dall’art. 1, c. 35,  
L. 190/2014  
art. 1, commi 85 e 86,  
L. 208/2015  
C3  
C5  
C7  
C8  
D1  
F9  
Credito d’imposta per la sostituzione di autocaravan  
Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali  
6875  
6865  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
art. 1, c. 984, L. 208/2015  
art. 1, commi 145-150,  
L.107/2015  
Credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolasticI  
Credito d’imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall’amianto  
6873  
art. 56 L. 221/2015  
6877  
Credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico  
per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA  
art. 4, c. 2, D.L. 193/2016  
6881 - 6882  
6899  
Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione  
e trasmissione telematica dei corrispettivi  
art. 2, c. 6-quinquies, D.Lgs.  
127/2015  
segue  
147  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA CREDITI RESIDUI  
RIFERIMENTO  
NORMATIVO  
CODICE  
TRIBUTO  
CODICE  
CREDITO  
CREDITO D’IMPOSTA  
RIGHI COMPILABILI  
art. 1, commi da 185 a 196,  
L. 160/2019)  
H4 - 2H - 3H Credito d'imposta per Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato - anno 2020  
6932 -33 -34  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
art. 125 D.L.  
34/2020  
RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 4 e 5,  
RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12  
H9  
Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione  
Credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi  
6917  
I1  
I2  
art. 65 D.L. 18/2020  
art. 26, c. 4, D.L. 34/2020  
6914  
6942  
-
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
Credito d’imposta riconosciuto agli investitori  
per i conferimentiin denaro per l’aumento del capitale sociale  
RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 4 e 5,  
RU8, RU10 e RU12  
art. 1, commi da 577 a 579,  
L. 160/2019  
L2  
Investimenti Campione d'Italia  
Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione  
Credito d’imposta per il sostegno alla cultura  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 4 e 5,  
RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.  
M1  
M4  
art. 32 D.L. 73/2021  
art.36-bis D.L.41/2021  
6951  
6952  
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12  
148  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)  
Accantonamenti ai fondi di previdenza  
creti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e  
con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novem-  
bre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della  
legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo  
di tali beni;  
n la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena,  
alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti  
editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più  
idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n.  
342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le di-  
sposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25  
maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto edito-  
riale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commer-  
cializzato o non idoneo alla commercializzazione.  
Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono  
deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle  
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei  
dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell’art.  
2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.  
È deducibile un importo non superiore al 4 per cento delle quote di ac-  
cantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche com-  
plementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore  
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile;  
per le imprese con meno di 50 addetti, tale importo è elevato al 6 per  
cento.  
Ammortamento degli immobili strumentali  
per l’esercizio di arti e professioni  
Indici sintetici di affidabilità fiscale  
Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali  
per l’esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di ac-  
quisto dell’immobile. Specificamente:  
n per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammes-  
sa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è,  
peraltro, più consentita, dall’anno 1993, la deducibilità di una somma  
pari alla rendita catastale;  
Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile  
2017 così come convertito dalla legge n. 96 del 2017, sono uno strumento  
di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei  
rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione  
spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tri-  
butari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Am-  
ministrazione.  
n per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita  
la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili ac-  
quistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del  
periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell’acquisto  
o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le  
quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985;  
n per gli immobili acquistati o costruiti dal 2007, utilizzati promiscuamen-  
te, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo co-  
mune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o  
professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita  
ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finan-  
ziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Le spese  
per i servizi relativi a tali immobili comprese quelle relative all’ammo-  
dernamento, ristrutturazione e manutenzione, che per le loro caratte-  
ristiche non possono essere portate ad incremento del costo  
dell’immobile (cd. spese capitalizzabili) sono deducibili nella stessa mi-  
sura. In tema di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazio-  
ne finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della  
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gen-  
naio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria  
stipulati nel medesimo periodo. La quota di ammortamento va calcolata  
sul costo di acquisto o di costruzione se l’immobile è stato edificato di-  
rettamente dall’esercente l’arte o professione, aumentato delle spese  
incrementative, se sostenute e debitamente documentate.  
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare  
la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche  
con riferimento a diverse basi imponibili.  
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase di-  
chiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento  
su una scala da 1 a 10.  
Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i  
contribuenti interessati di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori com-  
ponenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la de-  
terminazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini  
IRAP ed, in termini di maggior volume di affari, ai fini IVA.  
È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  
entrate, siano correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti  
all’applicazione degli ISA i seguenti benefici premiali:  
1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione  
di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativa-  
mente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore  
a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta re-  
gionale sulle attività produttive;  
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla presta-  
zione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per  
un importo non superiore a 50.000 euro annui;  
Beni ad uso promiscuo relativi all’impresa  
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative  
di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;  
Per effetto dell’art. 64, comma 2, del Tuir, le spese relative all’acquisto di  
beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso per-  
sonale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili nella misura del  
50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione  
di beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, nonché il ca-  
none di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei  
menzionati beni.  
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari  
al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche  
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immo-  
bile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.  
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di  
noleggio e le spese d’impiego e manutenzione delle apparecchiature ter-  
minali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione sog-  
gette alla tassa di cui all’art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del  
1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.  
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui  
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto  
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’arti-  
colo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente  
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del li-  
vello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accerta-  
mento del “comparto” delle imposte dirette e per l’IVA;  
6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di  
cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-  
tembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accerta-  
bile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.  
Perdite d’impresa e di lavoro autonomo  
Per i lavoratori autonomi, e perdite derivanti dall’esercizio dell’attività ar-  
tistica o professionale possono essere compensate anche con redditi di  
altre categorie del medesimo esercizio, fino a capienza dei relativi importi,  
ma le eccedenze non possono essere riportate negli anni successivi ed  
il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria  
e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. (art. 8,  
comma 1, del Tuir, come modificato dall’art. 1, comma 29, della legge fi-  
nanziaria 2008).  
Beni la cui cessione non è considerata destinazione  
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa  
Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa,  
e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:  
n i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità  
pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per  
il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con de-  
149  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Ai sensi del comma 3 dell’art. 8, come modificato dall’art. 1, comma 23,  
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le perdite derivanti dall’esercizio  
di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società  
in nome collettivo e in accomandita semplice e da partecipazioni in so-  
cietà trasparenti ex art. 116 del Tuir possono essere compensate in cia-  
scun periodo d’imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o  
partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamen-  
te all’importo che trova capienza in essi. L’eccedenza può essere portata  
in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni  
negli esercizi successivi, nei limiti dell’80 per cento dei predetti redditi  
conseguiti in ciascun anno, per l’intero importo che trova capienza in essi.  
Le perdite maturate in regime di contabilità semplificata di cui all’art. 66  
TUIR, possono essere compensate con eventuali altri redditi d’impresa  
conseguiti nel medesimo periodo d’imposta e l’eventuale eccedenza può  
essere compensata con i medesimi redditi prodotti nei periodi successivi,  
nella misura dell’80 dei predetti redditi.  
La descritta compensazione delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria  
con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, nel  
quadro RF o RG o LM, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un red-  
dito d’impresa positivo.  
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito  
nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le  
perdite d’impresa conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la  
parte non compensata, con l’eventuale eccedenza di perdite in contabilità  
ordinaria non compensate nei precedenti periodi d’imposta, nei limiti so-  
pra detti.  
seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di  
inerenza indicati nel presente comma.  
L’articolo 108, comma 2, del TUIR definisce il periodo d’imposta di impu-  
tazione delle spese di rappresentanza e i limiti di deducibilità delle stesse.  
Al riguardo, il suddetto comma 2 del decreto prevede che le spese di rap-  
presentanza deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento sono com-  
misurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica  
dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso  
periodo in misura pari:  
a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;  
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro  
10 milioni e fino a 50 milioni;  
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro  
50 milioni.  
Tale norma stabilisce, quindi, un limite quantitativo entro il quale le spese  
di rappresentanza sono da considerare “congrue” rispetto al volume dei  
ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e, come tali, deducibili nell’eser-  
cizio in cui sono state sostenute (c.d. plafond di deducibilità). Le spese  
eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili.  
L’articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del decreto legge 25 giugno  
2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.  
133) ha aggiunto al comma 5 dell’articolo 109 del TUIR un nuovo periodo  
il quale precisa che, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti  
del medesimo comma 5, le spese relative a prestazioni alberghiere e a  
somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma  
3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. Tale di-  
sposizione, in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello  
in corso al 31 dicembre 2008, deve essere coordinata con la disciplina  
generale delle spese di rappresentanza. Le spese sostenute per presta-  
zioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande (diverse  
da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, ossia quelle che costituiscono  
spese per prestazioni di lavoro) deducibili entro il limite teorico del 75 per  
cento, nel caso in cui si configurino come spese di rappresentanza ai  
sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto 19 novembre 2008, devono  
rispettare anche l’ulteriore parametro fissato dal comma 2 del medesimo  
decreto.  
Le perdite d’impresa (comprese le eccedenze dei periodi d’imposta pre-  
cedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno  
essere riportate nel prospetto “Perdite d’impresa non compensate nel-  
l’anno”, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.  
Le perdite formatesi nell’ambito del regime di vantaggio di cui all’art. 27  
D.L. 98 del 2011, dovranno di norma essere riportate nell’apposito quadro  
LM, mentre dovranno essere esposte nel citato prospetto del quadro RS  
le perdite conseguite dai contribuenti fuoriusciti dal predetto regime.  
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, vedi la suc-  
cessiva voce.  
Quindi, le spese per vitto e alloggio qualificabili come “spese di rappre-  
sentanza” devono essere assoggettate:  
1) in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall’articolo 109,  
comma 5, del TUIR per le spese relative a prestazioni alberghiere e  
a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75  
per cento);  
Perdite riportabili in misura piena  
Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata realizzate nei  
primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere com-  
putate in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta succes-  
sivi in misura piena a condizione che si riferiscano ad una nuova attività  
produttiva (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir). La medesima regola  
si applica alle perdite relative ai primi tre anni d’attività derivanti dal sop-  
presso regime dei contribuenti minimi, a quelle derivanti dal regime di  
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto  
dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, con-  
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché a  
quelle derivanti dall’attività di lavoro autonomo se prodotte nei periodi  
d’imposta 2006 e/o 2007.  
2) successivamente a quella dell’articolo 108, comma 2, ai sensi del qua-  
le l’importo delle predette spese, ridotto al 75 per cento per effetto  
dell’applicazione dell’articolo 109, dovrà essere sommato all’importo  
delle “altre” spese di rappresentanza. L’ammontare così ottenuto è  
deducibile entro il limite di congruità previsto dal suddetto comma 2.  
Per i lavoratori autonomi, in particolare, il costo sostenuto per prestazioni  
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, deducibile entro il  
limite teorico del 75 per cento, qualora si configuri anche come spesa di  
rappresentanza ai sensi del decreto, deve rispettare anche l’ulteriore pa-  
rametro segnato dall’1 per cento dei compensi ritratti nel periodo d’impo-  
sta.  
Si precisa che le spese relative a prestazioni alberghiere e a sommini-  
strazioni di alimenti e bevande che rientrano nell’ambito delle spese per  
“ospitalità clienti” di cui al comma 5 del decreto che non costituiscono  
spese di rappresentanza (e non sono pertanto soggette al predetto limite  
di congruità), sono deducibili nel limite del 75 per cento del loro ammon-  
tare, senza ulteriori limiti.  
Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto prevede una particolare disciplina  
per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle “imprese  
di nuova costituzione”. Per queste imprese, “le spese sostenute nei pe-  
riodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, pos-  
sono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di  
quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi  
siano inferiori all’importo deducibile”.  
In virtù delle previsioni del comma 3, pertanto, la deducibilità delle spese  
di rappresentanza sostenute dall’impresa nella fase di start up (in cui i ri-  
cavi sono pari a zero - ed il plafond determinato ai sensi del comma 2 è  
anch’esso pari a zero) può essere differita nel rispetto di due limiti:  
Spese di rappresentanza  
L’articolo 108, comma 2, del Tuir dispone che le spese di rappresentanza  
sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai  
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle  
finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.  
Il citato decreto di attuazione, del 19 novembre 2008, pubblicato sul n.  
11 della G.U. del 15 gennaio 2009, al comma 1, art. 1, con riferimento al  
requisito di inerenza, individua i caratteri essenziali delle spese di rap-  
presentanza, stabilendo che si considerano inerenti, sempre che effetti-  
vamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo  
gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche  
relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in fun-  
zione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici  
per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.  
La definizione generale di spese di rappresentanza, dettata nella prima  
parte del comma 1 del decreto, trova una specificazione nelle fattispecie  
successivamente elencate nella seconda parte del medesimo comma 1  
(cui si rinvia). La lettera e) del comma 1 del decreto qualifica come spese  
di rappresentanza ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati  
gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni,  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
1) limite temporale: le spese possono essere dedotte nell’esercizio di  
conseguimento dei primi “ricavi e proventi della gestione caratteristica  
dell’impresa” e, al massimo, in quello successivo;  
2) limite quantitativo: le spese di rappresentanza sostenute nella fase di  
start up sono deducibili nella misura in cui le medesime spese soste-  
nute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e del successivo  
siano inferiori al relativo plafond di deducibilità.  
Per “imprese di nuova costituzione” si intende la nozione contenuta nel-  
l’articolo 84, comma 2, del TUIR, cioè le imprese che presentino entrambi  
i requisiti di novità previsti dalla citata norma ai fini del riporto pieno delle  
perdite di start up, ossia quello soggettivo e quello oggettivo riferito al-  
l’attività esercitata.  
d’imposta e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione  
caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di  
deducibilità indicata nel comma 2. La citata disposizione prosegue stabi-  
lendo che l’invito può riguardare anche l’ammontare complessivo delle  
spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non su-  
periore a euro 50,00 e l’ammontare complessivo delle spese indicate nel  
comma 5, ossia quelle di ospitalità dei clienti interamente deducibili.  
Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate  
n. 34 del 13 luglio 2009.  
Trasferimento all’estero della residenza  
(art. 166 del Tuir)  
Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano im-  
prese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle  
imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti  
dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano  
confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.  
Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti con-  
fluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne ven-  
gano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,  
le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le imprese  
individuali e le società di persone si applica l’articolo 17, comma 1, lettera  
g) e l).  
I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distri-  
buzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza,  
sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricosti-  
tuiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel ter-  
ritorio dello Stato.  
L’articolo 1, comma 33, lettera p) della legge finanziaria 2008, sempre in-  
tervenendo sull’articolo 108, comma 2, del TUIR, ha elevato a 50 euro, ri-  
spetto ai precedenti 25,82 euro, il limite del valore unitario dei beni la cui  
distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile ai fini fiscali.  
I commi 5 e 6 del decreto stabiliscono, a carico dei contribuenti che ab-  
biano sostenuto delle spese qualificabili come di ospitalità dei clienti (in-  
teramente deducibili) o di rappresentanza (limitatamente deducibili), taluni  
oneri documentali. L’ultimo periodo del comma 5 dispone, infatti, che la  
deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma  
è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla  
quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo  
di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. Il pre-  
detto comma 6 stabilisce, infatti, che l’Agenzia delle Entrate e gli organi  
di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazio-  
ne, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell’ammontare  
complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo  
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