Modulo Redditi SP 2023 Istruzioni Italia
Modello Redditi 2023 - Instuzioni Per La Compilazione
Moduli correlati
- Modulo Redditi SP 2023 Italia - Modello Redditi società di persone 2023
1. Le novità del modello
2. Compilazione del frontespizio
2
3
n PROSPETTI VARI
16. Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio
e fiscali - Operazioni straordinarie
115
119
123
n DETERMINAZIONE DEL REDDITO
3. Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG
4. Quadro RF - Reddito d’impresa in regime
di contabilità ordinaria
17. Quadro RP - Spese per le quali spetta
una detrazione d’imposta
18. Quadro RN - Redditi della società o associazione
da imputare ai soci o associati
12
13
5. Quadro RG - Reddito d’impresa
in regime di contabilità semplificata
6. Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni
7. Quadro RA - Redditi dei terreni
8. Quadro RB - Redditi dei fabbricati
9. Quadro RH - Redditi di partecipazione
in società di persone ed equiparate
10. Quadro RL - Altri redditi
11. Quadro RD - Reddito di allevamento
di animali e reddito derivante da produzione
di vegetali e da altre attività agricole
12. Quadro RJ - Determinazione della base
imponibile per alcune imprese marittime
19. Quadro RO - Elenco nominativo degli
amministratori e dei rappresentanti e dati relativi
ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite
20. Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri
RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari
21. Quadro RW - Investimenti all’estero e/o attività
estere di natura finanziaria-monitoraggio
22. Quadro AC - Comunicazione
dell’amministratore di condominio
23. Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati
non residenti (CFC)
24. Quadro TR - Imposizione in uscita e valori fiscali
in ingresso
25. Quadro OP - Comunicazione per i regimi opzionali
26. Quadro DI - Dichiarazione integrativa
27. Quadro RU - Crediti d’imposta
35
135
137
167
172
174
50
55
62
67
70
75
78
180
182
184
184
n DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE
13. Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria
14. Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione
separata, ad imposizione sostitutiva e proventi
di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni
15. Quadro RQ - Altre imposte
83
n VERSAMENTI
28. Quadro RX - Risultato della dichiarazione
245
249
97
102
n TABELLE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
ED EQUIPARATE – REDDITI SP
1. LE NOVITÀ DEL MODELLO
Le principali novità contenute nel modello SP2023 sono le seguenti:
• Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi. Nei quadri RF e RG sono
state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a
9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi de-
rivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero loca-
lizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197).
• Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti. Nel quadro RF è stata prevista una
variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente
o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di
entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o
indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel
periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro RQ è stata prevista una
nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle im-
poste sui redditi al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito (art. 1, commi da 87 a
95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Cessione o rimborso di quote o azioni di OICR. Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXVI per
consentire al contribuente di esercitare l’opzione affinché i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso
di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati, assogget-
tando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di
acquisto o di sottoscrizione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112 e 113,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT è stata prevista la nuova sezione II-
B che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per
dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-se-
xies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella
misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Valutazione delle cripto-attività. Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in au-
mento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano
dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’impu-
tazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII)
sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e
7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle par-
tecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sui predetti
valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, comma
108, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Fondazioni “ITS Academy”. Nel rigo RN26 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito d’im-
posta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le do-
nazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all’incremento del
patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99).
• Social bonus. Nel rigo RN25 è stato previsto il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali
in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni
mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da
questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non com-
merciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
• Società in perdita sistematica. Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della di-
sciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-
legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73).
• Superbonus. I quadri RP e RN sono stati aggiornati, con riferimento alle spese per l’efficientamento energe-
tico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l’anno 2023
(art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto leg-
ge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
• Spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nel quadro RP sono state introdotte le “Spese per
interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” (art. 1, comma 365, del-
la legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• Nuovi Crediti d’imposta per le imprese. Nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli
importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano le
agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggior-
nate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e
Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU,
inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più ma-
turabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificata-
mente indicati.
2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Il frontespizio del modello REDDITI SP si compone di due facciate:
• la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regola-
mento UE 2016/679;
• la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o associazione
e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della
dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno dell’incaricato
alla presentazione telematica della dichiarazione.
2.1 TIPO DI DICHIARAZIONE
La casella relativa al quadro RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2022 sono stati effettuati e detenuti
investimenti o attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presen-
tazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche
esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2022 sulla base del comportamento concludente previsto dal
d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro VO conte-
nuto nella dichiarazione IVA/2023 relativa all’anno 2022.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad effettuare la
comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal
condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono:
• barrare la casella “ISA”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
ATTENZIONE
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività
di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità
fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello,
che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2023, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti
ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici stessi.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017,
così come convertito dalla legge n. 96 del 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
L’elenco dei codici attività per i quali sono approvati gli ISA è allegato alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o in-
tegrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue
parti, barrando la casella “Correttiva nei termini“.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o
per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento
della maggiore imposta eventualmente dovuta.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo
del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto al-
l’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso,
ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa pre-
sentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione com-
pleta di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la di-
chiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le di-
chiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
• il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omis-
sioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, co-
munque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 472 del 1997;
• il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle
comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del con-
tribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente
o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della pro-
duzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche
qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori
od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al
comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di cor-
rezione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore
sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di impo-
sta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione re-
lativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal
minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi pre-
vista dall’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di
rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso
stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla sca-
denza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del citato d.P.R. n. 322
del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichia-
razione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, con-
tenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata
la casella “Dichiarazione integrativa”.
3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione
di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d’imposta successivo.
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito
per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a
seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono indicare nella casella il codice
desunto dalla tabella “Eventi eccezionali”.
TABELLA EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di
natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:
CODICE
1
DESCRIZIONE
VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque econo-
mica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estor-
siva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili
o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per
il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’articolo 20,
comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di sca-
denza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguen-
te ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
2
SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 26 NOVEMBRE 2022, VERIFICATISI NEL TER-
RITORIO DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E DI LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA
Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la sede legale o la sede operativa nel
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi
eccezionali
verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo 1 del Decreto-legge del
3 dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti
dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
99
SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 99.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più prov-
vedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento
del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
2.2 SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE
Ragione sociale
Va indicata la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo.
La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve
essere indicata in forma contratta.
Codice fiscale
In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società
fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione in relazione al periodo
d’imposta intercorrente tra la data d’inizio del periodo e la data dell’operazione straordinaria.
ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanzia-
ria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.
Partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.
Data di efficacia giuridica fusione/scissione
Deve essere indicata, nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio
compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la data di
efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti
fiscali dell’operazione straordinaria.
Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.
TABELLA A
STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE ALL’ATTO
CODICE
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1
2
3
4
Soggetto in normale attività
Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa
Soggetto estinto
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
TABELLA B
CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
Soggetti residenti
1
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’albo nazionale delle società cooperative
Altre società cooperative
Mutue assicuratrici
Consorzi con personalità giuridica
Associazioni riconosciute
Fondazioni
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Altri enti ed istituti con personalità giuridica
Consorzi senza personalità giuridica
Associazioni non riconosciute e comitati
6
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse le comunioni)
Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici
Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
Opere pie e società di mutuo soccorso
Enti ospedalieri
Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede
dell’amministrazione od oggetto principale in Italia
23
24
25
26
27
28
29
50
Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazione fra artisti e professionisti
Aziende coniugali
GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
Condomìni
Depositi I.V.A.
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
Trust
Amministrazioni pubbliche
Fondazioni bancarie
Società europea
Società cooperativa europea
Rete di imprese
Gruppo IVA
Soggetti non residenti
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Società semplici, irregolari e di fatto
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazioni fra professionisti
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Consorzi
Altri enti ed istituti
Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
Fondazioni
Opere pie e società di mutuo soccorso
Altre organizzazioni di persone e di beni
Trust
GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
TABELLA C
CODICE SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA
CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1
2
3
Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
Periodi d’imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale
o di messa in liquidazione
Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
4
5
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società
non soggetta ad IRES o viceversa
6
Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data
di messa in liquidazione
7
8
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società in nome collettivo o società
in accomandita semplice a società semplice
7
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Fusione – Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali
recapiti, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su sca-
denze, novità, adempimenti e servizi offerti.
2.3 RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all’atto della
presentazione della dichiarazione del rappresentante della società o associazione firmatario della dichiara-
zione. Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione
avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1
2
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, Curatore dell’eredità giacente, amministra-
tore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora con-
cepito e amministratore di sostegno
3
4
5
Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia
giudiziaria),
ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6
7
8
9
Rappresentante fiscale di soggetto non residente
Erede
Liquidatore (liquidazione volontaria)
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a se-
guito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario
d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte
sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società
risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma
3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzio-
nale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
La data di decorrenza della carica va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella di-
chiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contri-
buente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società o ente dichiarante”, indi-
cando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la so-
cietà dichiarante e il contribuente.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati re-
lativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO, sezione I.
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2.4 ALTRI DATI
Soggetti grandi contribuenti
La casella deve essere barrata dall’impresa con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come
previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (comma 10, art. 27, de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Canone Rai
La casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pub-
blici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3
qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.
Impresa sociale
La casella deve essere barrata dall’impresa sociale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Alle imprese sociali
non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 della legge n. 724 del 1994) e agli
indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).
Art. 32-quater DL 124/2019
La casella deve essere barrata dalla società semplice che ha percepito nel corso del 2022 utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR, dalle
società e dagli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo testo unico, non dichiarati nel quadro
RL della presente dichiarazione in quanto si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con con-
seguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019).
Situazioni particolari
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indi-
cando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblica-
zione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con cir-
colare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione parti-
colare.
2.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
L’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma
5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria
invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai
sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il
contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della tra-
smissione telematica della propria dichiarazione, barrando la casella “Invio avviso telematico controllo au-
tomatizzato dichiarazione all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso te-
lematico controllo automatizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA”.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo
domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte
non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme
dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo gior-
no successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
9
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3. della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della
propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014).
Il contribuente effettua tale scelta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Rice-
zione altre comunicazioni telematiche” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel “Cas-
setto fiscale”, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale ciascun
utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.
4. dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei
presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi
rientranti nel Superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale
data.
La casella non va compilata nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato
al C.A.F. o al professionista”.
Firma del dichiarante
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o asso-
ciazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante
negoziale.
2.6 VISTO DI CONFORMITÀ
Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso
CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che at-
testa il rilascio del visto di conformità.
Attenzione
Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente
rilasciato nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati te-
nuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto per-
sona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’as-
sociazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la
dichiarazione in via telematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la so-
cietà partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via te-
lematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale
(RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fi-
scale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di ser-
vizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via
telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato
con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in
via telematica.
In merito al punto 3) , il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto in-
caricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti
e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, com-
ma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del ca-
pitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, com-
ma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui
il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto in-
caricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società
partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e
quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma
3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministra-
zione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R.
n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi de-
legato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati al-
l’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato
che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da asso-
ciazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241
del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dal-
le predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui
almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del
menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett.
c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità
risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso
è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999,
di seguito indicate:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da asso-
ciazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate
per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).
2.7 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
L’art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei
contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certifica-
zione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al
professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
• riportare il proprio codice fiscale;
• indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del D.M. 31
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maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle
scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del pro-
fessionista che rilascia la certificazione tributaria;
• apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 241/97.
2.8 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presen-
ta la dichiarazione in via telematica.
L’incaricato deve:
• indicare il proprio codice fiscale;
• riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione
è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi ef-
fettua l’invio;
• barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti
la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichia-
razione;
• barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente
di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati;
• riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero
dell’impegno cumulativo;
• apporre la firma.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comuni-
cazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della di-
chiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG
3.1 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 così come convertito dalla
legge n. 96 del 2017, sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnova-
mento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi im-
ponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti
e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della ge-
stione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di af-
fidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.
Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare
nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP ed, in termini di maggior
volume di affari, ai fini IVA.
È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano correlati ai diversi li-
velli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA i seguenti benefici premiali:
1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non su-
periore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore
a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724;
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di de-
cadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’IVA;
6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile
non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affida-
bilità fiscale (vedi quanto previsto al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con-
vertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché ai singoli decreti ministeriali di approvazione degli indici)
devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) o
di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569. Ai fini del riscontro
delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli indici individuate al punto 3, si evidenza che
i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere som-
mati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di appro-
vazione degli indici e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”;
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;
5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi conta-
bili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale,
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammon-
tare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di im-
presa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Euro-
pea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario
ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subor-
dinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di
cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subor-
dinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di
cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi;
12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice
attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice
attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;
14 – soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo
V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in tale caso deve, comun-
que, essere compilato il Modello ISA);
15 – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 (in tale caso deve, comunque,
essere compilato il Modello ISA).
4. QUADRO RF - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA
4.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone obbligate alla tenuta della contabilità or-
dinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi
dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendente-
mente dall’attività svolta. I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare
la casella “Artigiani”. Le società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del
1991, devono barrare la casella “Attività di agriturismo”.
Le società che esercitano anche attività di enoturismo ai sensi dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del
1991, devono barrare la casella “Attività di enoturismo e/o oleoturismo”.
Le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adottano il regime di
cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “Società agricola com-
ma 1093”.
Le società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, devono
barrare la casella “Impresa agricola comma 1094”.
I soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423 devono barrare la casella “Energia
da fonti rinnovabili”.
ATTENZIONE
I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato”
del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella
codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridi-
ca, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui
all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RF1, colonna 1, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella
dei codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella se-
zione “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all’attività prevalente sotto il profilo
dell’entità dei ricavi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
Nel rigo RF2 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al decreto
ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”).
Adozione dei Principi contabili internazionali
In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ai sensi dell’art. 13, commi 2,
3 e 4 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fun-
gibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR e delle opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale (criterio del costo), di cui all’abrogato comma 5 dell’art. 93 del TUIR, passando a quelli previsti
dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione
attraverso l’esercizio di apposite opzioni nella dichiarazione dei redditi.
Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2009, n. 48, ha stabilito le disposizioni di attuazione e di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1.
In particolare, i criteri di neutralità previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 rilevano anche
in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del
predetto art. 13, le disposizioni dell’art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, rispetto ai valori e
alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a partire da un esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e
62, della legge n. 244 del 2007, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, ai sensi
dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2009, continuano ad essere
assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e
imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni
temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili
internazionali.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 sono state definite le disposi-
zioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adottati con regolamento UE entrato in vigore
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del red-
dito d’impresa, previste dall’art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018 sono state dettate le disposizioni di
revisione del predetto decreto ministeriale, emanate ai sensi dell’art. 13-bis, comma 11, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19.
Nel rigo RF3 la casella 1 va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d’esercizio adottano i prin-
cipi contabili internazionali. La casella 2 va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare
ad adottare ai soli fini fiscali i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR;
si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di
imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo
che intercorre dalla costituzione. La casella 3 va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di con-
tinuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione
nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si pre-
cisa che le opzioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili.
Ai sensi dell’art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, comma 1,
lett. a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilan-
cio, dalle imprese ivi richiamate, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gas-
sosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. Tale disposizione si applica anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e anche a quelli che ab-
biano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’art. 13, comma 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento
ai dati esposti nel quadro RV, Sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di
quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF54; in caso con-
trario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF13.
4.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da in-
dicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’appli-
cazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
L’art. 83 del TUIR prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione
del bilancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della sezione I, capo II, titolo II del TUIR,
i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi conta-
bili.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR per ogni singola stabile organizzazione
(“branch”) vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri det-
tati dall’art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia di
reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita
della branch esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del pre-
sente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla
perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La perdita fiscale della branch va sommata al reddito imponibile o
sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte
le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in di-
minuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.
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Si ricorda che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso in cui l’impresa transiti dal regime
di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già con-
corso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa
adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Inoltre, nella pre-
detta ipotesi le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione
delle regole del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita
dal regime semplificato. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effet-
tuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole
di competenza previste dal TUIR (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
Componenti positivi extracontabili
L’art. 109, comma 4, lett. b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate
dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in
caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti
massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a con-
dizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un ap-
posito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra
valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, com-
ma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre
nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli ac-
cantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finan-
ziaria di cui all’art. 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanzia-
ria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quar-
to e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2007.
A tal fine nel rigo RF6 sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle predette eccedenze.
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affrancamento della
stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del
2007. In tal caso, l’importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i “de-
crementi” nel presente rigo.
Nel rigo RF6 vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) mi-
nusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett.
b), quarto periodo, del TUIR, nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 3, let-
tera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di
tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa) e la parte di tale importo riferibile, rispettiva-
mente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e agli accan-
tonamenti in colonna 3.
Variazioni in aumento
Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le
plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono rea-
lizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costi-
tuiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali
negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei succes-
sivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costi-
tuite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare su-
periore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel
rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compi-
lando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS. In particolare,
nella colonna 1 del rigo RS7 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze e nella colonna 2 l’importo
complessivo delle sopravvenienze; nel successivo rigo RS8 va indicato l’importo corrispondente alla quota co-
stante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2,
per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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nel rigo RS7 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto e una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7,
colonna 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS8 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio,
delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti pe-
riodi d’imposta.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all’art. 86, comma
1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato
per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta pre-
cedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio. In tal caso,
le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputa-
zione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione.
Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura
conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell’art.
85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adot-
tato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente,
in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle so-
pravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS9 del predetto prospetto, va indi-
cato nel rigo RF35 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS10 del prospetto stesso, va indicato
nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo
di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.
Il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito
per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato:
– dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 155 del TUIR
(“tonnage tax”), qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tal caso,
nel rigo va riportato l’importo risultante dal rigo RJ15, colonna 2, del quadro RJ. L’eventuale perdita va
esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzione per la “ton-
nage tax” è necessario depurare l’utile d’esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella
determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 52 nell’apposito campo,
va riportata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione se-
parata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili,
determinata nel rigo RJ18, colonna 3. Inoltre, nel rigo RF55, indicando il codice 52 nell’apposito campo,
va riportato l’ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente;
– dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adottano il regime
di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società de-
vono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati
con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55;
– dalle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del
2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con
l’esercizio dell’attività. I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati con il codice 8, rispettivamente, nei ri-
ghi RF31 e RF55;
– dai soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che de-
terminano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. A tal fine,
nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività
agrituristica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi
RF11 e RF55, utilizzando il codice 9;
– dai soggetti che esercitano attività di enoturismo ai sensi dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n.
413 del 1991. A tal fine, nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti
con l’esercizio dell’attività enoturistica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indi-
cati, rispettivamente, nei righi RF11 e RF55, utilizzando il codice 9;
– dai soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinno-
vabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005,
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n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423. A tal fine, nel presente
rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette
a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile al-
la valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I costi ed i ricavi dell’attività
vanno indicati con il codice 42, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55.
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo
le risultanze catastali per quelli situati nel territorio dello Stato e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR,
per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto
del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito
relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione
ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordina-
ria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari
al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Inoltre, il reddito derivante
dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in mi-
sura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento,
ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento.
Pertanto, nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo
RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, te-
nendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10
va indicato l’intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice 29.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decre-
to-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80). Ai sensi
del comma 5-bis dell’art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014 (introdotto dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 133
del 2014), la medesima agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di trasferi-
mento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati succes-
sivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10 va indicato l’intero am-
montare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.
I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostru-
zione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (art. 48, comma 16, del
citato decreto-legge n. 189 del 2016).
Nel rigo RF12, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, com-
prensivo dell’importo di colonna 1, nel caso in cui la società si avvalga delle disposizioni che consentono di in-
dicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rile-
vanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo
di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del
24 aprile 2017. L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1. L’im-
porto degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del qua-
dro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale ”.
Nel rigo RF13 va indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il
reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non imputate al conto economico ovvero
imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della
differenza. Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR è fatto obbligo di predisporre
e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del con-
tratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base
per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio-
nali, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), operata in base alla corretta ap-
plicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.
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Nel rigo RF14 vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell’eser-
cizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso eser-
cizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d’imposta
di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).
Nel rigo RF15, colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 61 del
TUIR; in colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi inde-
ducibili (ad esempio, gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art.
109, comma 7, del TUIR o gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai
sensi dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il
pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale
propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a
conto economico. Nel rigo RF55 va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal
reddito d’impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il me-
desimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di rav-
vedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della di-
chiarazione o di attività di accertamento (si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile
2009 e n. 8 del 3 aprile 2013). Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, l’imposta municipale
propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economi-
co, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett.:
– h) se di importo non superiore a euro 30.000;
– m);
– m-bis);
– n);
– o);
– o-ter).
In questa colonna deve essere indicato anche l’ammontare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100, com-
ma 2, lett. f) che danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le ero-
gazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d’impo-
sta “Art bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili.
In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad opere o servizi –
forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti,
volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1, del TUIR. In
tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo inde-
terminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo
deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR.
Per entrambe le categorie di spesa indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille
dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RF18 va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base
agli artt. 94 e 101 del TUIR nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, di-
verse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR o non ancora deducibili e/o l’eccedenza di quelle
contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni.
Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa sono indeducibili.
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate a norma dell’art. 101 del TUIR,
sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87
del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.
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Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1,
lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lett. c) e d)
del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applica il comma 3
dell’art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni individuati
nelle lett. c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bi-
lancio; per questi soggetti si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quel-
li detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell’art. 85 del TUIR).
La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenute nell’art.
110, comma 1-bis, del TUIR.
Ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo art. 109
non si applicano ai predetti soggetti, ad eccezione del caso di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.
Nel rigo RF20 va indicata la quota indeducibile:
– delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, del
TUIR;
– delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
– della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione
del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede l’in-
deducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, ecce-
denti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla
parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1997.
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci
da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo.
Per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali le quote di ammorta-
mento del costo dell’avviamento e dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciot-
tesimo del costo, a prescindere dall’imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell’art. 103, del TUIR).
In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che
eccede l’importo deducibile ai sensi dell’art. 104 del TUIR e in colonna 3, va indicato l’ammontare degli am-
mortamenti indeducibili, comprensivi degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF23 va indicato l’ammontare:
– in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, di-
verse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR;
– in colonna 2, delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR, diverse dalle precedenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre
2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spe-
se relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come
spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi
ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal
caso occorre riportare l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel
quadro RS, rigo RS26;
– in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri
esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR.
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Nel rigo RF24 va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasfor-
mazione, eccedente ai sensi dell’art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta;
l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse
imputabili al reddito dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6 nell’apposito campo.
Nel rigo RF25 va indicato:
– in colonna 1, l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai
sensi dell’art. 105 del TUIR;
– in colonna 2, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto
all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR;
– in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107
del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF27 va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi pas-
sivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109,
comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, le spese e gli altri compo-
nenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili
in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determi-
nazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’am-
montare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell’applicazione di detto secondo periodo, non rile-
vano le plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR.
Nel rigo RF28 vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche
sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora
il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il
cambio di chiusura dell’esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello
fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va altresì indicato,
all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello
fiscale.
Nel rigo RF30 va indicato:
– in colonna 1, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei
beni fungibili;
– in colonna 2, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione
delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
– in colonna 3, oltre agli importi delle colonne 1 e 2, l’ammontare complessivo di tutti i componenti positivi
imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in applicazione dei principi contabili internazio-
nali (si vedano il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, e il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a
patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 8 giugno 2011.
Nel rigo RF31 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’im-
porto. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, la quota pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente parteci-
pato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi
formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero la quota pari al 58,14 per
cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017), qualora im-
putati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui al-
l’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-qua-
ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per
una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito im-
putato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime
precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo). Resta fermo il re-
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gime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a re-
gime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni
in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019,
deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina pre-
vigente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;
– codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art. 95, comma
3, del TUIR;
– codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al
funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
– codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o
familiare del socio nonché a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (non si considerano destinati a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da even-
ti di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fonda-
zioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le pro-
vince italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, per quelli relativi ad altri Stati ( si veda l’art. 27, commi 2
e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
– codice 6, l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Grup-
po europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile
organizzazione;
– codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti
rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle en-
trate n. 34 del 20 ottobre 2022);
– codice 8, l’ammontare dei costi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legi-
slativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano
esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1,
commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;
– codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’im-
posta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008;
– codice 11, l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter
dell’art. 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a
quello dell’opzione prevista nel medesimo comma 2-ter;
– codice 13, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi
degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in mi-
sura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
– codice 14, la remunerazione corrisposta in dipendenza dei contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b)
del TUIR;
– codice 15, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei
beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale
anche nell’ipotesi di cui all’art. 160, comma 2, del TUIR;
– codice 16, l’80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche at-
traverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l’intero ammontare degli oneri
sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto
ad uso farmaceutico;
– codice 17, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compi-
mento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);
– codice 18, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte del-
l’associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi dell’art. 99, comma 3, del TUIR;
– codice 24, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cen-
to degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione
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imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
– codice 25, l’ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell’art.
13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e
di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l’ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall’eli-
minazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti. Resta ferma l’indedu-
cibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa so-
pravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che la suddetta rilevanza può riguardare anche
l’ipotesi di eliminazione di fondi per rischi e oneri diversi da quelli espressamente menzionati nel citato art.
13, comma 6;
– codice 29, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio occasionale di im-
barcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art.
49-bis del decreto legislativo 18 giugno 2005, n. 171;
– codice 30, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a
un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utiliz-
zata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
– codice 31, l’ammontare delle riserve iscritte in bilancio nell’ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi
a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazio-
nali IAS/IFRS, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giu-
gno 2011;
– codice 32, l’intero importo della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto della società ri-
levante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate
in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55
“Altre variazioni in diminuzione” con l’apposito codice identificativo (si veda l’art. 2, comma 2, del decre-
to-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27);
– codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs.
4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure
indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, di-
verso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al
5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
– codice 34, i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari per un corrispet-
tivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai
sensi dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 15 giu-
gno 2012);
– codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7,
del TUIR (per l’ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 “Altre variazioni
in diminuzione”);
– codice 39, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento al-
l’estero;
– codice 41, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto
all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR;
– codice 42, l’ammontare dei costi dell’attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
– codice 43, l’ammontare degli utili provenienti da imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o ter-
ritori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qua-
lora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6
dell’art. 167 del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei
limiti di tali utili;
– codice 44, la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti
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esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di
cui all’art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art.
47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, sempreché gli stessi utili non siano già stati
imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’art. 167 del TUIR.
Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2007 ovvero al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero al
58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
– codice 45, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se nega-
tiva, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano
le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del citato
art. 167;
– codice 46, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’appli-
cazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati
nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
– codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle tran-
sazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli
utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;
– codice 51, la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni ai sensi dell’art. 1, commi
da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– codice 52, la somma dei costi specificamente inerenti all’attività in regime di “tonnage tax”;
– codice 56, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch
(si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 57, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa
madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 58, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa ma-
dre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al va-
lore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle
funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ago-
sto 2017);
– codice 59, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR, pagati ai soci di casa madre (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte
qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo
oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art.
7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96);
– codice 63, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in pe-
riodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevo-
lazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale
si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accre-
scimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
– codice 66, l’importo delle riserve in sospensione d’imposta, da assoggettare a tassazione nell’ipotesi di cui
all’art. 166, comma 5, del TUIR (cfr. istruzioni al quadro TR);
– codice 67, per i soggetti che non hanno effettuato l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-leg-
ge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico, non dedu-
cibile nel presente periodo d’imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
– codice 68, la variazione in aumento in applicazione dell’art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma
3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
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– codice 69, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’art.
110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal
comma 8-ter del medesimo art. 110;
– codice 70, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecu-
zione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali non-
ché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110,
commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi deri-
vanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR. L’ammon-
tare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo);
– codice 71, i componenti negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura
del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
– codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
Nella colonna 55 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF32 va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati
nei righi da RF7 a RF31.
Nel rigo RF36 va indicato l’importo degli utili distribuiti nonché delle eventuali riprese di valore delle parte-
cipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel ter-
ritorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione.
Nel rigo RF37 va indicata l’eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente nel quadro
RJ, indicata nel rigo RJ15, colonna 2.
Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati
in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi che sono deducibili indipendentemente dalla loro
imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo
d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati a conto economico in un esercizio precedente.
Nel rigo RF43 va indicato:
• in colonna 1 il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a sommini-
strazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma
3 dell’art. 95 del TUIR;
• in colonna 2 le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compren-
sivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato
comma 2; le predette spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti
di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza
sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere por-
tate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo;
in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi
d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS26 del modello REDDITI SP
2022), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limiti stabiliti dal medesimo art. 108, comma
2, del TUIR.
Nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate
in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente
afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR)
e l’importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non
qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la
quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR. Nella presente colonna, inoltre, va indicata la
quota delle spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sostenute fino all’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2015, deducibile nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
ai sensi dell’art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Nel rigo RF44 vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91, comma 1, lett.
a) e b), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
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Nel rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi, derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto
forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio
di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di
chiusura dell’esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei
crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all’atto del
realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente:
– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale
e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del
capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della
partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo);
– delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del
TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. b),
del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ab-
bia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 1.
Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR, che ne prevede l’esenzione in mi-
sura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF47, colonna 2, va indicato il 60 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qualora si tratti di
utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero il 41,86 per cento, qualora si tratti di utili o
remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art.
1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017):
– degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73
del TUIR;
– degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
– delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche
nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liqui-
dazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressen-
za allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
– degli utili e delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi provenienti da soggetti diversi da quelli
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al-
l’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato a seguito di istanza di
interpello, di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, del TUIR, che dalle partecipazioni non consegua l’ef-
fetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della par-
tecipazione. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di con-
trollo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR in società residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti
di tali utili. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica al verificarsi della condizione pre-
vista dall’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
– degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a
regime privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il con-
tribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta fa-
vorevole; tale importo va indicato anche in colonna 1.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro
intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti.
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Nel rigo RF48 va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a concor-
renza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell’art. 167, comma 10, del TUIR,
e dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
decreto ministeriale n. 268 del 2006. In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla branch derivanti
da partecipazioni detenute in società ed enti localizzati in regimi fiscali privilegiati relativi ai redditi assog-
gettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia di utili
provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato contenute nel punto 8.6 del provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.
Nel rigo RF50, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da co-
pyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e in-
formazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, “Patent box”), pari al 50 per cento.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le
opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è pre-
sentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi
tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del
d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a
favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3 va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decre-
to-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’at-
tività ispettiva di cui all’art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi
1 e 2 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
L’efficacia della disposizione di colonna 4 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
In colonna 5, va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro in-
ternazionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla leg-
ge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclu-
sivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività
assimilate di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dal-
l’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo
nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Nel caso in cui in tale reddito
sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizio-
ni di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’op-
zione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza
del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 6.
Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza
e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 5. Per-
tanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le
stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, il risparmio d’imposta da indicare
nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.
In colonna 7 va indicato:
– l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56
per cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca
mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto legge n. 457 del 1997;
– il 64 per cento, pari all’80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca
costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre
2008, n. 203;
– l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali
complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in
base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque rea-
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lizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3, della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488);
In colonna 8, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 7.
Nel rigo RF53, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati diret-
tamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in applicazione dei principi contabili internazionali (si vedano
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, e il decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze dell’8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscal-
mente rilevanti ai sensi dell’art. 4 del d.m. 8 giugno 2011. In colonna 1, vanno evidenziati i componenti im-
putati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi
in colonna 2.
Nel rigo RF54, qualora siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. 28 febbraio
2005, n. 38, per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati di cui al quadro RV,
Sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve
essere indicata nel presente rigo.
Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che acco-
glie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, l’importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d’imposta og-
getto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
– codice 2, l’importo delle minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali
alla produzione del reddito delle società agricole che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1093,
della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione;
– codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono
dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
– codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche com-
plementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai
fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la
parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fon-
do risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
– codice 5, l’importo delle somme distribuite da trust;
– codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
– codice 8, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legi-
slativo 29 marzo 2004, n. 99, ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto di fabbricati
ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole qualora marginali
rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata, e l’ammontare dei ricavi delle so-
cietà di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla ma-
nipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n.
296 del 2006;
– codice 9, l’importo dei ricavi dell’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo;
– codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l’ammontare degli acconti de-
ducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
– codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett.
b), del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
– codice 15, l’importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte ecce-
dente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR che risultano iscritti in bilancio a
valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi vanno indicati nel quadro RV, Sezione I;
– codice 16, l’importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell’art.
101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore,
tenendo conto in tal caso della differenza. Ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR, in deroga
al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione
dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell’art. 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR;
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– codice 17, l’importo deducibile nel presente periodo d’imposta in relazione ai marchi, all’avviamento e
agli altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi con-
tabili internazionali (art. 10 del decreto ministeriale 8 giugno 2011);
– codice 21, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei
beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale
anche nell’ipotesi di cui all’art. 160, comma 2, del TUIR;
– codice 22, l’ammontare che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005, in sede
di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall’eliminazione nell’attivo patrimoniale
di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri ap-
plicabili negli esercizi precedenti;
– codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
– codice 28, l’importo della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n.
183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
– codice 29, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o
per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato pree-
sistente di alloggio sociale. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea
(art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n. 80);
– codice 30, l’importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto
della società, di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni e le quote delle spese conta-
bilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;
– codice 31, l’importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero
(art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni im-
mobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora
il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in mi-
sura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
– codice 32, l’ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle
misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per tra-
sparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
– codice 33, l’importo dell’IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e as-
similato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-
octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichia-
razione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’im-
presa. Al fine di determinare l’ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo
RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal co-
dice 12 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
– codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del
TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta. Per i contratti di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l’impresa utilizzatrice che imputa
a conto economico i canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del
periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012
e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
• per un periodo non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l’applicazione
della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 di-
cembre 2013;
• per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2014;
– codice 38, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione:
• imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
• imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190, e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
• imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decre-
to-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34).
– codice 40, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevo-
lazione “Patent box” (di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che non con-
corre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione
dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello
nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali (di cui al
citato comma 39);
– codice 41, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva,
dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni
di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
– codice 42, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria dei soggetti che esercitano attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
– codice 43, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese auto-
rizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno
del comune in cui ha sede l’impresa;
– codice 44, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del
TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personal-
mente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
– codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle tran-
sazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli
utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;
– codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),
del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggio-
rato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione
del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli
altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 di-
cembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il re-
lativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 51, la plusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni ai sensi dell’art. 1, commi da
100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– codice 52, la somma dei ricavi specificamente inerenti all’attività in regime di “tonnage tax”;
– codice 53, l’ammontare delle sopravvenienze attive riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai
soggetti sottoposti alle procedure elencate al comma 3-bis dell’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelli pro-
venienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Tali di-
sposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle pre-
dette procedure;
– codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e di-
gitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizio-
ne che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del
150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla
citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acqui-
sizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Si
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considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-
computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B della citata legge n. 232 del 2016, limitatamente alla
quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa
(comma 229 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 57, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle di-
sposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27
dicembre 2017, n. 205);
– codice 58, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 59, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati
entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 di-
cembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-
sura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, com-
ma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 60, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa
madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 61, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa ma-
dre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al va-
lore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle
funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ago-
sto 2017);
– codice 62, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti, nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 63, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi del-
l’art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch
(si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 64, l’importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione
per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresen-
tativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 5, comma 4,
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011);
– codice 67, l’ammontare dei proventi non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44
del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del
2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le proce-
dure previste dall’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
– codice 70, l’agevolazione prevista per le imprese sociali dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L’efficacia
della disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commis-
sione europea;
– codice 71, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipen-
dentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o ti-
tolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano
subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono con-
cesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mi-
nimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
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«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
– codice 75, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1,
comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli in-
vestimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella mi-
sura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione
del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La
maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 76, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 77, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L’efficacia
della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della
Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
– codice 79, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre
2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti com-
plessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e
art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
– codice 80, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia
optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determina-
zione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge
n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
– codice 81, per i soggetti che, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31
dicembre 2023, non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e imma-
teriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del
2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti pre-
visti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– codice 82, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi al-
l’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai
soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
– codice 85, la variazione in diminuzione in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e
art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
– codice 86, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software pro-
tetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamen-
te o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per
cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali
rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui
l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spe-
se sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione imma-
teriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
– codice 89, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale minusvalenza è
deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo RF31 codice 69, in quote
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costanti per il residuo periodo di ammortamento. In tal caso, va indicato l’importo della quota costante del-
la minusvalenza;
– codice 91, gli utili e le riserve di utile esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante resi-
dente o localizzato nel territorio dello Stato per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 1, comma
88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– codice 92, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti ne-
gativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
– codice 93, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31, qua-
lora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un ef-
fettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del
TUIR);
– codice 94, i componenti positivi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del
periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
– codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
Nella colonna 55 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indi-
cati nei righi da RF34 a RF55.
Nel rigo RF57, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:
RF4 (o – RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 – RF56
Nel rigo RF58, colonna 2, va indicato, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio
dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti con stabile organizzazione, il reddito imputato alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR,
ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1 va indicato il reddito minimo deri-
vante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, già ricompreso in colonna 2.
Nel rigo RF59, va indicata la perdita imputata alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero
dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RF60, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RF57 + RF58, colonna 2 – RF59
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF58, l’importo da indicare nel rigo RF60, colonna
2, non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si deve procedere alla compilazione della co-
lonna 1 del rigo RF60, che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto
dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina applicando la se-
guente formula algebrica:
RF59 – (RF57 + RF58, colonna 2 – RF60, colonna 2)
L’ammontare delle perdite non compensate, non utilizzato a scomputo di altri redditi d’impresa del periodo
d’imposta, va riportato nel quadro RN, rigo RN14, colonna 1 (evidenziandolo anche in colonna 2 qualora
utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR), e quindi comunicato con il prospetto
da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RF61, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato.
L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposi-
zioni che le prevedono al reddito di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale cri-
terio vale anche per le erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, se effettuate per un
importo superiore a euro 30.000. Qualora si determini un importo inferiore a detto limite la deduzione è ri-
conosciuta in misura pari al limite medesimo. L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art.
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100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n.
83 del 2014) non deve essere indicato come variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile.
Nel caso in cui nel rigo RF60, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi
esenti, diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, nel rigo RF62 deve essere indicata la parte del loro am-
montare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RF63, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF60, colonna 2, e le erogazioni liberali di rigo
RF61. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno “–“, previa deduzione dell’im-
porto del rigo RF62. Tale perdita (al netto dell’importo di rigo RF62) va riportata anche nel rigo RF66, pre-
ceduta dal segno “–“.
Nel rigo RF64, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite d’impresa, non preceduto dal segno “–“, ma-
turate nel presente periodo d’imposta (ad esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone
ed assimilate esercenti attività d’impresa evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RF63 (tale
importo non può comunque essere utilizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo
RF58). Qualora dette perdite siano inferiori all’importo di rigo RF63, si procede alla ulteriore compensazio-
ne, fino a concorrenza, con l’importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “–”) formatesi in capo
alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasforma-
zione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. A tal
fine, va indicato:
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RF63, se positivo,
in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RF63, se positivo,
in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; tale somma non può essere utilizzata per
abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RF58 e non può comunque essere superiore al-
l’importo di rigo RF63, se positivo. L’eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata
nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RF65, va indicato l’ammontare dell’agevolazione esposta nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS
fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RF63 e quello di rigo RF64, colonna 4, se positiva.
Nel rigo RF66, va indicato il reddito pari alla differenza tra l’ammontare di rigo RF63 e la somma degli im-
porti di rigo RF64, colonna 4, e di rigo RF65.
L’importo evidenziato nel rigo RF66 deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 1, del quadro RN, sempre
che la società dichiarante non sia considerata di comodo ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994;
diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito prospetto del quadro RS.
4.3 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO
DI IMPRESE RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte
le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente qua-
dro RF riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di
branch exemption, e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le mo-
dalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147).
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando
moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura
di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in
alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna sta-
bile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva
una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fi-
no a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR).
Le perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La
società di persone casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali rea-
lizzate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’op-
zione, nell’ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite ai soci. In al-
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ternativa, le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite ai soci e non utilizzate vengono sterilizzate
in misura corrispondente e quindi non sono riportabili.
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di
localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per cia-
scuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ri-
corra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167, occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disap-
plicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità am-
ministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio co-
dice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti pro-
duttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (pre-
cedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto
dell’opzione;
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile orga-
nizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a qualsiasi
titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria riporta nella
colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di trasferimento
della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il ces-
sionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il
quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d’imposta
di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato as-
sorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente
prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SP 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua
di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI SP 2022; in tale ultimo caso le colonne
da 3 a 7 non vanno compilate;
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF66, se positivo) e
la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
• nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:
colonna 8 + colonna 9 – colonna 10
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra im-
presa del gruppo.
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF66.
Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
5. QUADRO RG - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
5.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità semplificata di cui
all’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973.
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Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell’art. 66
del TUIR, le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria i cui ricavi indicati all’art. 85
del TUIR, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti
dall’art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per
le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto
altre attività.
Ai sensi dell’art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022, i limiti di ricavi di euro 400.000 ed euro
700.000, di cui al citato art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono elevati, rispettivamente, a euro
500.000 ed euro 800.000.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento al-
l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente;
in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Tale quadro deve essere, altresì, compilato dalle società di persone che hanno iniziato l’attività nel presente
periodo d’imposta, adottando il regime della contabilità semplificata.
Le società che si sono avvalse nel precedente periodo d’imposta del regime ordinario di determinazione del
reddito e che sono passate nel corrente periodo al regime previsto dall’art. 66 del TUIR, devono osservare,
per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
L’art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato le regole di determina-
zione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente rifor-
mulato l’art. 66 del TUIR introducendo “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”.
Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo
delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio
della competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del
nuovo art. 66 del TUIR sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al
regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla for-
mazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non as-
sumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile
2017).
Ai sensi dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, “I costi relativi ai
beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo infe-
riore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito
imponibile”.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, l’impresa residente nel territorio dello Stato
deve compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi di tutte le stabili organizza-
zioni all’estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro va compilato senza riportare i componenti
positivi e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda
dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro (vedi paragrafo 5.4) oppure nel quadro FC.
ATTENZIONE
I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato”
del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella
codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridi-
ca, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui
all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei
codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezio-
ne “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità
dei ricavi.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
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5.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RG2, colonna 5, va indicato l’ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lett. a) e b), comma 1, del-
l’art. 85, del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui pro-
duzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere im-
piegati nella produzione.
Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti destinati
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR, non si considerano destinati a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi
di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti). Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione
del reddito secondo il criterio di competenza.
La presente colonna va altresì utilizzata dai soggetti che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094,
della legge n. 296 del 2006, per indicarvi l’ammontare dei ricavi percepiti derivanti dall’esercizio di detta
attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, devono indicare nel rigo RG22, con il codice
24, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
In colonna 1 va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. Tale importo va ricompreso
anche in colonna 5.
La colonna 2 va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 30 di-
cembre 1991, n. 413, per indicarvi l’ammontare dei ricavi conseguiti derivanti dall’esercizio di detta attività.
Tale importo va ricompreso anche in colonna 5. Ai sensi della citata legge n. 96 del 2006, per attività agri-
turistiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le at-
tività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Tali soggetti, ai fini della determi-
nazione del reddito attribuibile all’attività di agriturismo, devono indicare nel rigo RG22, con il codice 1, il
75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
La colonna 3 va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di enoturismo, ai sensi dell’art. 1, commi da
502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo, ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, com-
ma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l’ammontare dei ricavi conseguiti derivanti dal-
l’esercizio di detta attività. Tale importo va ricompreso anche in colonna 5. Tali soggetti, ai fini della deter-
minazione del reddito attribuibile all’attività di enoturismo e/o oleoturismo, devono indicare nel rigo RG22,
con il codice 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
La colonna 4 va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423, per in-
dicarvi l’ammontare dei corrispettivi percepiti delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto derivanti dall’esercizio di dette attività, relativamente alla componente riconducibile alla
valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Tale importo va ricompreso anche in
colonna 5. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a tale attività, devono indicare nel
rigo RG22, con il codice 25, il 75 per cento dei corrispettivi quali costi forfetariamente riconosciuti.
Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle
lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo.
Vanno indicati in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lett. c), d) ed e) del comma 1 dello stesso art. 85.
Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 109 del
TUIR (c.d. Dividend washing).
Nel rigo RG5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili,
comprensivo dell’importo di colonna 1, anche qualora la società intenda avvalersi delle disposizioni che con-
sentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affida-
bilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per mi-
gliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’ar-
ticolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evi-
denziato anche in colonna 1. L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece,
indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici
sintetici di affidabilità fiscale”.
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Nel rigo RG6, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i
beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla for-
mazione del reddito secondo il criterio di competenza.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all’art. 86, comma
1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato
per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti nel corso di periodi d’im-
posta per i quali è efficace l’opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi d’imposta.
Il comma 2 del suddetto articolo 5 prevede però che tali plusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisiti
in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito
dell’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli
oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di eser-
cizio dell’opzione.
In colonna 1, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, vanno indicate le plusvalenze realizzate, determinate
a norma del comma 2 dello stesso art. 86, che concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel-
l’esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle sopravvenienze attive di cui all’art.
88, comma 2, del TUIR, costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per
ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusva-
lenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il “Prospetto delle
plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze
conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS8 del quadro RS relativa a quelle, da in-
dicare nel rigo RS7, che si intendono rateizzare, unitamente alle quote costanti delle plusvalenze realizzate
e delle sopravvenienze conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.
Nel rigo RG7, va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, ad esclusione
di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla
formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Concorrono in ogni caso alla determinazione del
reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di compo-
nenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle
lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendente-
mente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati in-
cassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il
quarto.
La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti
proventi sono stati incassati, compilando il ”Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive”. Relativa-
mente ai proventi incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel
quadro RS, rigo RS9, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS10 del predetto quadro la quota costante.
Tale quota va indicata unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conse-
guiti nei precedenti periodi d’imposta oggetto di rateazione.
Nel rigo RG10 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è
identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, i dividendi, diversi da quelli indicati con il codice 8, e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR.
Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il
40 se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2007, ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2016, ovvero per il 58,14 per cento se formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si ap-
plica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointe-
ressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili di-
stribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui al-
l’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR
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si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento
del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito imputato per trasparenza dalle so-
cietà semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con rife-
rimento agli utili individuati dal codice 15 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli
utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in-
dividuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni
in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019,
deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina pre-
vigente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;
– codice 2, i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti
immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti
i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per
quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle
spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immo-
biliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tali spese, ai sensi dell’art.
90 del TUIR.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto
del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito
relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili
“patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore
del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario del-
l’immobile ridotto del 50 per cento.
Tali proventi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza;
– codice 3, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento,
il 60 per cento del reddito. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea
(art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n. 80);
– codice 4, i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi,
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all’impresa. In tale
ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
– codice 6, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le in-
dennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei
citati redditi;
– codice 8, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato, in-
dividuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati a
tassazione separata (quadro RM). Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che
conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili.
– codice 9, i redditi imputati da trust trasparenti o misti di cui la società risulta beneficiaria. Per i redditi im-
putati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si ve-
da la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
– codice 10, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a
un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel pe-
riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
– codice 11, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento al-
l’estero;
– codice 12, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs.
4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure
indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, di-
verso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al
5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
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– codice 13, la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo dei
beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti;
– codice 14, gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui
tali interessi e proventi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il red-
dito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende versata a titolo d’acconto;
– codice 15, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis,
comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di pos-
sesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola pre-
sentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2007 ovvero al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero al
58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
– codice 16, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’appli-
cazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati
nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;
– codice 20, l’ammontare dei proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla
partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011);
– codice 21, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR pagati ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 22, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qua-
lora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso
o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma
2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96);
– codice 24, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipenden-
temente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di
diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito
danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-leg-
ge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
– codice 25, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in pe-
riodo d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevo-
lazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale
si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accre-
scimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
– codice 26, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per am-
bedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura
del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L’efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfe-
zionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE
(art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
– codice 99, gli altri componenti positivi non espressamente elencati.
Nella colonna 33 del rigo RG10 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32.
Nel rigo RG11, va indicato il reddito, determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR, delle società agricole di cui
all’art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Nel rigo RG12, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi da RG2 a RG11.
Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità or-
dinaria indicano:
• nella colonna 1, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiara-
zione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso
di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
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• nella colonna 2, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiara-
zione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
• nella colonna 3, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiara-
zione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
• nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.
Nel rigo RG15, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse
le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche
i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.
Nel rigo RG16 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e di la-
voro autonomo e, in particolare:
– l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimila-
to, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso
l’INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta
nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accanto-
namenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche com-
plementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del
personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione
interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine
dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote ma-
turate nell’anno;
– le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati ammesse
in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi dell’art. 95, com-
ma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica,
delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comu-
nale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero,
al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la
loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente dedu-
cibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per
il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, ai
sensi degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto glo-
balmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall’art. 18 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risul-
tino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR.
Nel rigo RG17, va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipa-
zione e ai contratti di cui al comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.
Nel rigo RG18, va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali
e immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR.
Nel rigo RG19, vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a
euro 516,46.
Nel rigo RG20, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Tali compo-
nenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad
autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle
disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR.
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Nel rigo RG22, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’im-
porto. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, l’importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che esercitano attività di agriturismo e/o
di enoturismo e/o oleoturismo;
– codice 2, il costo sostenuto per l’acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all’art.
73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché strumenti finanziari similari alle azioni, di
obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non
residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR) nel caso in cui possano considerarsi
similari alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. Si
precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 109 del TUIR
(c.d. dividend washing);
– codice 3, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria
diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
– codice 4, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi con-
corrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
– codice 5, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del TUIR.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le minusvalenze di cui all’art. 101,
comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che hanno
optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti nel corso di pe-
riodi d’imposta per i quali è efficace l’opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi
d’imposta. Il comma 2 del suddetto articolo 5 prevede però che tali minusvalenze, se riferite a beni stru-
mentali acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla forma-
zione del reddito dell’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il costo non am-
mortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione ed il corrispettivo conseguito,
al netto degli oneri di diretta imputazione.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le so-
pravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno con-
corso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa sono indeducibili;
– codice 6, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
– codice 7, la quota imputabile al periodo d’imposta delle spese relative a più esercizi, deducibili ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUIR (ad esempio costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.
Con il medesimo codice va altresì indicata la somma delle quote imputabili all’esercizio relative alle predette
spese sostenute negli esercizi precedenti;
– codice 8, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il
75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che
si qualificano come spese di rappresentanza, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del
citato comma 2. Con questo codice deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel
quadro RS, rigo RS26, del modello REDDITI 2022, divenute deducibili nel presente periodo d’imposta (art.
1, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2008).
Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei limiti dell’importo annuo non superiore a 200.000 euro,
in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, non-
ché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federa-
zioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità. Le spese di pubblicità
sostenute dalle società farmaceutiche attraverso congressi e convegni sono deducibili nella misura del 20 per
cento;
– codice 9, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qua-
lificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la
quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
– codice 10, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma
4, del TUIR, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo
comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando all’ammontare dei
ricavi le seguenti percentuali:
• 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48;
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• 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53;
• 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;
– codice 11, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi
o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi
non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità pre-
viste dal comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
– codice 12, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lett. e), f), per la quota delle stesse che non danno di-
ritto al credito d’imposta “Art- bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis), n), o) e o-ter)
del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. La lett. i) prevede che le spese
relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di ser-
vizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale pre-
visti dal TUIR;
– codice 13, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate a in-
cremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art.
102, comma 6, del TUIR;
– codice 14, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novem-
bre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2. Gli acconti rilevano nei
limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà
tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di im-
poste dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n.
16 del 14 aprile 2009);
– codice 15, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e
4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il
codice 14 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
– codice 16, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’au-
totrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno del comune in
cui ha sede l’impresa;
– codice 17, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR
a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente ef-
fettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
– codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci
per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo
utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilo-
grammi;
– codice 20, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di cala-
mità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
– codice 21, la deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciu-
ta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
– codice 22, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle mi-
sure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante,
diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
– codice 23, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione:
• imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
• imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
• imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decre-
to-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
– codice 24, l’importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che adottano il regime di cui all’art.
1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, pari al 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente
riconosciuti;
– codice 25, l’importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che esercitano attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui al-
l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423, pari al 75 per cento dei corrispettivi quali costi forfetariamente riconosciuti;
– codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo
RG6, derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” di cui al comma 39 dell’art.
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno
il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiu-
sura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manu-
tenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;
– codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR,
effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40
per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per
cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi
di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017,
ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del co-
sto di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tali componenti negativi sono
deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
– codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e di-
gitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizio-
ne che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del
150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla
citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acqui-
sizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
– codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti, nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
– codice 35, l’ammontare dei proventi, già indicati nel rigo RG10 con il codice 20, non soggetti a imposi-
zione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il
Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizza-
zione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3, del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea;
– codice 36, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle di-
sposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge
27 dicembre 2017, n. 205).
– codice 37, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
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avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 38, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
– codice 40, l’agevolazione prevista per le imprese sociali dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L’efficacia
della disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commis-
sione europea;
– codice 41, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RG10 con il codice 24, connessi
al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14
agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, per-
cepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno
sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con
perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acqua-
coltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130);
– codice 42, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1,
comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli in-
vestimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella mi-
sura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione
del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La
maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 43, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al-
meno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– codice 44, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.
164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre
2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti com-
plessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e
art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
– codice 45, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero
ammontare nel rigo RG6 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il contri-
buente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla
determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del de-
creto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
– codice 46, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti
di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi al-
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l’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai
soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
– codice 47, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software pro-
tetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente
o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per
cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali
rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui
l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spe-
se sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione imma-
teriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
– codice 49, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti ne-
gativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ov-
vero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno
riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non resi-
denti cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR;
– codice 50, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
– codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.
Nella colonna 37 del rigo RG22 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
Nel rigo RG23, in colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al 50 per cento (art. 1, commi da 37 a 45, della legge
23 dicembre 2014, n. 190).
Ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le
opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è pre-
sentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi
tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del
d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a
favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3 va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decre-
to-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’at-
tività ispettiva di cui all’art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi 1
e 2 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112). L’efficacia della disposizione di colonna 3 è subor-
dinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
In colonna 5, va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro in-
ternazionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla leg-
ge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclu-
sivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività
assimilate di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dal-
l’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo
nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Nel caso in cui in tale reddito
sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizio-
ni di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’op-
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zione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza
del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in colonna 6.
Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza
e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 5. Per-
tanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le
stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, il risparmio d’imposta da indicare
nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione;
In colonna 7, va indicato:
– l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56
per cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca
mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto legge n. 457 del 1997;
– il 64 per cento, pari all’80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca
costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre
2008, n. 203;
– l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali
complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in
base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque rea-
lizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3, della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488);
In colonna 8, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 7.
Nel rigo RG24, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi da RG13 a RG23.
Nel rigo RG25, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 e il totale dei com-
ponenti negativi di rigo RG24. In caso di risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal
segno “–“.
Nel rigo RG26, colonna 2, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio
dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti ma con stabile organizzazione, la quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi del-
l’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1, va indicata la quota
di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, già ricompresa in colonna 2.
Nel rigo RG27, va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata alla società dichiarante ai sensi
dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RG28, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica: RG25 + RG26,
colonna 2 – RG27. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG26, l’importo da indicare nel rigo RG28, colonna
2, non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si deve procedere alla compilazione della colonna
1 del rigo RG28, che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità semplificata non com-
pensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina
applicando la seguente somma algebrica: RG27 – (RG25 + RG26, colonna 2 – RG28, colonna 2).
L’ammontare delle perdite non compensate, non utilizzato a scomputo di altri redditi d’impresa del periodo
d’imposta, va riportato nel quadro RN, rigo RN14, colonna 1 (evidenziandolo anche in colonna 2 qualora
utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR), e quindi comunicato con il prospetto
da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RG29, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale
previsti dal TUIR. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate
dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RG28, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stes-
se. In relazione alle erogazioni liberali di cui alla lett. h) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, è riconosciuto
l’importo superiore tra quello determinato dall’applicazione della percentuale prevista e euro 30.000. L’am-
montare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto
al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato in questo
rigo perché indeducibile.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi
esenti, nel rigo RG30 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non
dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RG31, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2, e le erogazioni liberali di ri-
go RG29. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno “-“, previa deduzione del-
l’importo del rigo RG30. Tale perdita (al netto dell’importo di rigo RG30) va riportata anche nel rigo RG34,
preceduta dal segno “-“.
Nel rigo RG32, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite d’impresa, non preceduto dal segno “–“, ma-
turate nel presente periodo d’imposta (ad esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone
ed assimilate esercenti attività d’impresa evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RG31 (tale
importo non può comunque essere utilizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo
RG26). Qualora dette perdite siano inferiori all’importo di rigo RG31, si procede alla ulteriore compensa-
zione, fino a concorrenza, con l’importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “–”) formatesi in
capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della tra-
sformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa.
A tal fine, va indicato:
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RG31, se positivo,
in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RG31, se positivo,
in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; tale somma non può essere utilizzata per
abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RG26 e non può comunque essere superiore
all’importo di rigo RG31, se positivo. L’eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata
nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RG33, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del quadro
RS fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RG31 e quello di rigo RG32, colonna 4, se po-
sitiva.
Nel rigo RG34, va indicato il reddito pari alla differenza tra l’ammontare di rigo RG31 e la somma degli
importi di rigo RG32, colonna 4, e di rigo RG33.
L’importo di rigo RG34 va riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 1, sempre che la società dichiarante
non sia considerata “di comodo”; diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito prospetto del qua-
dro RS.
5.3 ALTRI DATI
Nel rigo RG38, vanno indicate:
– nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a
materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione
e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
– nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
– nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai
titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR).
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
5.4 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE
RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte
le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente qua-
dro RG riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di
branch exemption, e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le mo-
dalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147).
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RG, utilizzando
moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura
di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in
alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna sta-
bile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva
una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fi-
no a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di recapture
vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La società di persone casa madre
può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazio-
ne nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’opzione, nell’ipotesi in cui, non avendo
utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite ai soci. In alternativa, le perdite fiscali della stabile
organizzazione trasferite ai soci e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non
sono riportabili.
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di
localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per cia-
scuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ri-
corra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167, occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5 ”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disap-
plicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RG41, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità am-
ministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio co-
dice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti pro-
duttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (pre-
cedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto
dell’opzione;
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile orga-
nizzazione si applica anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte
della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria riporta
nella colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di trasfe-
rimento della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile organizzazione
il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente al trasferimento,
il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d’imposta
di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato as-
sorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente
prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SP 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua
di cui alla colonna 11 del rigo RG41 del citato modello REDDITI SP 2022; in tale ultimo caso le colonne
da 3 a 7 non vanno compilate;
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RG34, se positivo) e
la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
• nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:
colonna 8 + colonna 9 – colonna 10
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra im-
presa del gruppo.
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REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RG34.
Il rigo RG41 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
6. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL’ESERCIZIO
DI ARTI E PROFESSIONI
6.1 GENERALITÀ
Il quadro è utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i red-
diti di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
ATTENZIONE
I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato”
del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella
codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridi-
ca, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui
all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei
codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezio-
ne “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità
dei compensi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
Sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
– barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
– compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti
nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione
di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura
per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei con-
tributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti
in via definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte
integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662).
Nel rigo RE3, va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi e, in particolare:
– degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
– dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità
conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati red-
diti (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione
separata).
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i cor-
rispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività
artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di ele-
menti immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, l’associazione può optare per la tassazione
separata imputando gli importi nel quadro RM (lett. g-ter, comma 1, dell’art. 17 del TUIR).
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REDDITI SP 2023
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Nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007,
nel 2008 e nel 2009 ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante ces-
sione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggia-
mento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’associato o a finalità
estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR).
Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma
1-bis del predetto articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.
Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture conta-
bili, comprensivo dell’importo di colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni
che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di
affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per
migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 del-
l’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione
del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3, RE4 e RE5, colonna 2.
Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicati:
– le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore
a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’eser-
cizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del socio o dell’associato;
– l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti sta-
biliti dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati
promiscuamente;
– l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
– il 20 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limi-
tatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto
che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro
2.065,83, per i ciclomotori;
– il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi
dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del
2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del decreto-legge n. 34
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, (c.d. super-ammortamento). Tale im-
porto va riportato anche in colonna 2.
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto.
Nel rigo RE8, colonna 2, vanno indicati:
– i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50
per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della pro-
fessione e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato. Si precisa che la deducibilità dei ca-
noni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della du-
rata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispon-
dente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati
dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
– il 20 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomo-
tori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell’ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le au-
tovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad
anno. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è
condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al pe-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
riodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non in-
feriore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto decreto;
– il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai di-
pendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
– l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di co-
municazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR.
Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente
deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della
legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del
decreto-legge n. 34 del 2019.Tale importo va riportato anche in colonna 2.
Nel rigo RE9 vanno indicati:
– l’80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio relativo ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
– il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni
se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso per-
sonale o familiare di ciascun socio o associato;
– il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell’ammontare dei canoni che
eccede euro 3.615,20, per le autovetture ed autocaravan, euro 774,69, per i motocicli ed euro 413,17,
per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
– il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi agli aeromobili da turi-
smo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10 vanno indicati:
– il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro
diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o
familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo co-
mune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; in caso di immobili
acquisiti mediante locazione va indicato il 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipu-
lati entro il 31 dicembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel
periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che
il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coeffi-
ciente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto
anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non
è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento
del canone;
– l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione
dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1°
gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
– l’ammontare del canone di locazione corrisposto per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio
dell’arte o della professione;
– la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria per i
contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per
i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 ovvero per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 –
31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la deduzione è ammessa a con-
dizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo
di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a
partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa
per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR;
– l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte e della
professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
– le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione
finanziaria, ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento;
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– il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese di ammoderna-
mento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili a incremento del costo degli immobili adibiti promi-
scuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del socio o associato,
di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione, anche finanziaria, nonché le quote di competenza
delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.
Nel rigo RE11, relativamente ai lavoratori dipendenti ed assimilati, vanno indicati:
– l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi assistenziali
e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del
datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta
nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accanto-
namenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote ma-
turate nell’anno.
Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanen-
temente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l’opera svolta
nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L’indeducibilità si
riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di
assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di
imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o asso-
ciazione per i familiari sopra indicati.
Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni profes-
sionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.
Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanzia-
menti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile stru-
mentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o della professione. Ai sensi
dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che
hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA.
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am-
montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori e i con-
sumi di energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da
quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per
cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RE6
e l’importo indicato nel rigo RE4). In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per
le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di co-
lonna 1 e colonna 2.
Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza. In colonna 2, va indi-
cato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate.
Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di og-
getti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte
o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a ti-
tolo gratuito. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e co-
lonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei com-
pensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4).
Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di ag-
giornamento professionale nonché a convegni e congressi. In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di co-
lonna 1, l’importo deducibile delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno
non indicate in colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditoriali-
tà, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mer-
cato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. La disciplina delle spese
di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, che
ne prevedono la deducibilità entro il limite annuo, rispettivamente, di 10.000 euro e di 5.000 euro per cia-
scun socio o associato. In colonna 4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e co-
lonna 3.
Nel rigo RE19, colonna 4, indicare:
– l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
– il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio
o associato, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati per
la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle stesse spese
sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
– il 20 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili,
utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, re-
lative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle citate spese soste-
nute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’impo-
sta;
– il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione e all’uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio;
– l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro
autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
– l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro au-
tonomo (art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni,
dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta
per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a se-
guito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazio-
ne della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Detto ammontare
deve essere evidenziato anche in colonna 1;
– l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato,
al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del
decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione,
sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro au-
tonomo. Detto importo va indicato anche in colonna 2. Resta fermo che la somma della deduzione di cui
alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l’IRAP complessivamente ver-
sata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
– l’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto del-
la presente dichiarazione. Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3. Nella medesima
colonna va indicata l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita
con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia auto-
noma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
– l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debita-
mente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese
afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).
Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, sommando gli importi dei righi da RE7 a RE19.
Nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20, da riportare nel qua-
dro RN, rigo RN3, colonna 1. In caso di risultato negativo, l’importo deve essere preceduto dal segno “-“.
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7. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI
7.1 GENERALITÀ
Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:
– dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ter-
reni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In
caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
– dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l’attività agricola (questi soggetti
devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario).
Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, ri-
valutati rispettivamente dell’80 e del 70 per cento.
I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento (art. 1, comma 512, della legge
n. 228 del 2012).
L’ulteriore rivalutazione non deve essere invece operata sui redditi derivanti da terreni agricoli, nonché da
quelli non coltivati, posseduti e condotti da società aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali
(IAP). L’ulteriore rivalutazione sul reddito agrario non si applica alle società aventi la qualifica di IAP, indi-
pendentemente dalla proprietà del terreno.
Nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costi-
tuito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono
il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, non si applica l’ulteriore rivaluta-
zione sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario (circolare n. 12/E del 3 maggio 2013).
I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1
del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44, della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232). Tale agevolazione vale per gli anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, comma 80, della legge
29 dicembre 2022, n. 197). Possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che
attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o im-
prenditore agricolo professionale - redditi fondiari (cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, par. 9).
ATTENZIONE L’art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (“Agevolazioni all’imprenditoria
giovanile in agricoltura”), prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione
dei redditi dominicali e agrari, rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, per i periodi d’imposta durante
i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni,
a giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o im-
prenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest’ultimo caso, la maggioranza
delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltiva-
tore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo professionale, di cui al comma 3, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto
di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui
redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di im-
prenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso. Resta, invece, ferma la ri-
valutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (entrato in vigore il 7 maggio
2004), i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in
vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati dalla società che ne sia proprietaria, se concessi
in locazione dalla medesima società per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo
relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono compresi nel reddito
dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agra-
rio devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
In caso contrario, per la determinazione del reddito dominicale e agrario occorre applicare la tariffa d’esti-
mo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile
alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi
in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a
terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stes-
sa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si ap-
plica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per am-
montare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
• dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno cau-
sato l’aumento del reddito;
• dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione
del reddito, se la denuncia della variazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate è stata presentata entro il
termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d’imposta
in cui la stessa è presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al
competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono
verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostra-
zione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denun-
cia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito
agrario si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita per taluni contribuenti dalla dichiarazione sull’uso del ter-
reno presentata all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli
UE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi,
tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di ina-
dempimento la sanzione prevista (sempre che la variazione colturale determini un aumento di reddito).
L’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett.
b) e c), del TUIR.
In tal caso, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della cor-
rispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della
tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle
colture prodotte in serra.
Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:
– i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
– i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo quando al possessore non è derivato per tutto il
periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio
locale dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico
interesse.
I terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il qua-
dro RL.
I redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome col-
lettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichia-
rati nel presente quadro.
Terreni esenti IMU
Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre
il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito
dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, restano dovute
sia l’IMU che l’Irpef. Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esen-
zione dall’IMU.
Ad esempio sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri
di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio
2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni IMU si può consultare il sito internet del Dipartimento delle
Finanze www.finanze.gov.it.
In tali casi, va barrata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9).
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano, dal
periodo d’imposta 2014, anche all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,
istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia au-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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tonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 1, comma 12, della legge
28 dicembre 2015, n. 208).
L’art. 16-ter del decreto legge n. 34 del 2019 ha previsto che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini
dell’ imposta municipale propria si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
ATTENZIONE Il reddito dei terreni determinato in questo quadro tiene conto della sopra citata disciplina
relativa ai terreni non affittati e va attribuito ai soci. Considerato che la disciplina in materia di IMU non
si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in
regime di impresa, la società deve determinare il maggior reddito dominicale da attribuire a questi ultimi,
riportando l’importo nel campo 15 della sezione II del quadro RO.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto
degli aiuti di Stato del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desu-
mibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad
esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’au-
todichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
7.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ogni terreno o ogni gruppo di terreni identificato da un’unica partita catastale va dichiarato utilizzando un
singolo rigo del quadro.
Se nel corso del 2022 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di pos-
sesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna
4 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello
stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale
di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo
una parte del terreno è concessa in affitto.
I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivaluta-
zione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.
Nelle colonne 1 e 3 vanno indicati il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultante dagli
atti catastali, non rivalutati.
Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
1 proprietà del terreno non concesso in affitto;
2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.
Nelle colonne 4 e 5 vanno indicati, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero
anno) e la relativa quota percentuale.
Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime
vincolistico), va indicato l’ammontare del canone risultante dal contratto rapportato al periodo di colonna 4.
Nella colonna 7 per i seguenti casi particolari, va indicato il codice:
2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno,
se il possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate l’evento dannoso entro tre
mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima
dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario si considerano inesistenti;
4 in caso di terreno concesso in affitto nel 2022 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che ac-
quisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso
non sia inferiore a cinque anni;
6 in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.
Nella colonna 9 (IMU non dovuta) va barrata la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte
nel paragrafo “Terreni esenti IMU”. In tali casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le re-
lative addizionali anche se il terreno non è affittato.
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Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la presente casella va barrata solo sul primo dei righi
compilati, in quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.
Nella colonna 10 (IAP) va barrata la casella nel caso in cui i redditi dominicali e agrari non concorrano alla
formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito in base all’art. 1, comma 44, della legge n.
232 del 2016. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti
righi (barrando la casella “Continuazione”); in tal caso, la casella “IAP” va barrata solo nel rigo relativo al
periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni
per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va
barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
Ai fini della compilazione delle colonne successive va individuata per ciascun terreno la percentuale dell’ul-
teriore rivalutazione da applicare. L’Ulteriore rivalutazione è pari:
– al 30 per cento se non è barrata la casella di colonna 10;
– a zero se, invece, è barrata la casella di colonna 10.
Nel caso in cui l’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dal citato comma 44 non riguardi
tutti i soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’Ulteriore rivalutazione è pari a zero. In tal caso, tut-
tavia, considerato che per gli altri soci i redditi fondiari sono imponibili con l’applicazione dell’Ulteriore ri-
valutazione del 30 per cento, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a questi ultimi ri-
portando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della se-
zione II del quadro RO.
Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile).
Nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato ma
esente dall’IMU, nel caso in cui non sia barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile nei seguenti casi:
– terreno non affittato e non esente dall’IMU;
– casella di colonna 10 “IAP” barrata.
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il
titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– se non è barrata la casella di colonna 9 “IMU non dovuta” oppure è barrata la casella di colonna 10
“IAP”, nella colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile);
– se è barrata la casella di colonna 9 “IMU non dovuta” e non è barrata la casella di colonna 10 “IAP”,
nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile);
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell’80 per
cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso
(col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito
dominicale è pari all’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta su-
periore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, il reddito dominicale è pari all’im-
porto calcolato al punto 1;
4) il reddito dominicale di cui al punto 3) va indicato in colonna 11 se non è barrata la casella di colonna
10 “IAP” oppure in colonna 13 se è barrata la predetta casella;
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, aumentato dell’Ulte-
riore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso
(col. 5);
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito
dominicale è pari all’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta su-
periore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, il reddito dominicale è pari all’im-
porto calcolato al punto 1;
4) il reddito dominicale di cui al punto 3) va indicato in colonna 11 se non è barrata la casella di colonna
10 “IAP” oppure in colonna 13 se è barrata la predetta casella;
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e
pertanto le colonne 11 e 13 non vanno compilate;
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indi-
cato in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale
di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero;
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– nella colonna 11 (Quota del reddito dominicale imponibile), se non è barrata la casella di colonna 10
“IAP”;
– nella colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile), se è barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto le colonne
11 e 13 non vanno compilate.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di
utilizzo del terreno o la quota di possesso).
ATTENZIONE Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale
imponibile e non imponibile (colonne 11 e 13) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi
utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.
1) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4, con riferimento al terreno per il quale
non risulta barrata la casella “IMU non dovuta” oppure risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP”: cal-
colare per ciascun rigo la quota di reddito dominicale non imponibile utilizzando le regole descritte per il
terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Reddito
dominicale non imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;
2) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4, con riferimento al terreno per il quale
risulta barrata la casella “IMU non dovuta” e non risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP”: calcolare
per ciascun rigo la quota di reddito dominicale imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno pre-
sente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 11 (Reddito dominicale
imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;
3) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddito dominicale
seguire le istruzioni di seguito riportate.
Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indicato
in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero.
Occorre successivamente sommare:
• gli importi delle quote di reddito dominicale con riferimento ai righi per i quali risulta barrata la casella di
colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale non imponibile”;
• gli importi delle quote di reddito dominicale con riferimento ai righi per i quali non risulta barrata la casella
di colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale imponibile”.
Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale in colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la
quota del canone di affitto:
a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di pos-
sesso (col. 5);
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale de-
terminato secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo.
Occorre successivamente sommare:
• gli importi delle quote relative al canone di affitto con riferimento ai righi per i quali risulta barrata la ca-
sella di colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote canone di affitto non imponibile”;
• gli importi delle quote relative al canone di affitto con riferimento ai righi per i quali non risulta barrata la
casella di colonna 10 “IAP”, che di seguito chiameremo “totale quote canone di affitto imponibile”.
Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” il codice 2 o 6 pro-
cedete come segue:
a) se il “totale quote canone di affitto imponibile” risulta inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale imponibile”, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 11 del pri-
mo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
b) se invece il “totale quote canone di affitto imponibile” risulta superiore o uguale all’80 per cento del “totale
quote reddito dominicale imponibile”, riportate il “totale quote reddito dominicale imponibile” nella co-
lonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
c) se il “totale quote canone di affitto non imponibile” risulta inferiore all’80 per cento del “totale quote red-
dito dominicale non imponibile”, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna
13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
d) se invece il “totale quote canone di affitto non imponibile” risulta superiore o uguale all’80 per cento del
“totale quote reddito dominicale non imponibile”, riportate il “totale quote reddito dominicale non impo-
nibile” nella colonna 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
Se in almeno uno dei righi relativi al terreno per i quali non risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP” è
stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” il codice 2 o 6 procedete come segue:
1) se il “totale quote canone di affitto imponibile” come sopra determinato risulta maggiore o uguale del “to-
tale quote reddito dominicale imponibile” come sopra calcolato, riportate nella colonna 11 del primo rigo
del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale imponibile”;
2) se il “totale quote canone di affitto imponibile” come sopra determinato risulta minore del “totale quote
reddito dominicale imponibile” come sopra calcolato, procedete come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevola-
zione prevista per la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto per eventi naturali e quindi rappor-
tate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento (o non rivalutato in presenza
del caso particolare 6) e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni di possesso (col. 4) e alla per-
centuale di possesso (col. 5);
b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo “totale quote reddito
dominicale non agevolato imponibile”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato imponibile” come calcolato al
precedente punto b) con il “totale quote canone di affitto imponibile”:
– se il “totale quote canone di affitto imponibile” è inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale non agevolato imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colonna 11 del primo
rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote canone di affitto imponibile”;
– se il “totale quote canone di affitto imponibile” è superiore o uguale all’80 per cento del “totale quote
reddito dominicale non agevolato imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colonna 11
del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale im-
ponibile”.
Se in almeno uno dei righi relativi al terreno per i quali risulta barrata la casella di colonna 10 “IAP” è stato
indicato in colonna 7 “Casi particolari” il codice 2 o 6 procedete come segue:
1) se il “totale quote canone di affitto non imponibile” come sopra determinato risulta maggiore o uguale del
“totale quote reddito dominicale non imponibile” come sopra calcolato, riportate nella colonna 13 del pri-
mo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale non imponibile”;
2) se il “totale quote canone di affitto non imponibile” come sopra determinato risulta minore del “totale quo-
te reddito dominicale non imponibile” come sopra calcolato, procedete come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevola-
zione prevista per la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto per eventi naturali e quindi rappor-
tate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento (o non rivalutato in presenza
del caso particolare 6) e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni di possesso (col. 4) e alla per-
centuale di possesso (col. 5);
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo “totale quote reddito
dominicale non agevolato non imponibile”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato non imponibile” come calco-
lato al precedente punto b) con il “totale quote canone di affitto non imponibile”:
– se il “totale quote canone di affitto non imponibile” è inferiore all’80 per cento del “totale quote red-
dito dominicale non agevolato non imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colonna 13
del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote canone di affitto non
imponibile”;
– se il “totale quote canone di affitto non imponibile” è superiore o uguale all’80 per cento del “totale
quote reddito dominicale non agevolato non imponibile” come calcolato al punto b), riportate a colon-
na 13 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale
non imponibile”.
Colonna 12 (Reddito agrario imponibile) e colonna 14 (Reddito agrario non imponibile). Nella colonna 12
va indicato il reddito agrario imponibile per ciascun terreno nel caso in cui non sia barrata la casella di co-
lonna 10 “IAP”.
Nella colonna 14 va indicato il reddito agrario non imponibile nel caso in cui sia barrata la casella di co-
lonna 10 “IAP”.
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il
titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito agrario è pari all’importo in-
dicato in colonna 3, rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito agrario è uguale a zero.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– nella colonna 14 (Reddito agrario non imponibile), se è barrata la casella di colonna 10 “IAP”;
– nella colonna 12 (Reddito agrario imponibile), se non è barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito agrario è pari all’importo in-
dicato in colonna 3, rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito agrario è pari all’importo indicato
in colonna 3, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito agrario è uguale a zero.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:
– nella colonna 14 (Reddito agrario non imponibile), se è barrata la casella di colonna 10 “IAP”;
– nella colonna 12 (Reddito agrario imponibile), se non è barrata la casella di colonna 10 “IAP”.
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3:
il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare le colonne 12 e 14.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di
utilizzo del terreno o la quota di possesso): il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote
di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo. L’importo
del reddito agrario deve essere riportato esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati
del terreno stesso.
Nel rigo RA27 va indicato, nelle rispettive colonne, l’importo complessivo dei redditi dominicali imponibili e
non imponibili e dei redditi agrari imponibili e non imponibili dei terreni indicati nei righi da RA1 a RA26.
Detti importi devono essere riportati nel rigo RN4, colonne, rispettivamente, 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del
quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale imponibile e non imponibile e del
reddito agrario imponibile e non imponibile devono essere indicati nel rigo RA27 del Mod. n. 1.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex UNIRE)
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
quale incentivo all’allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al ri-
go RN4, colonna 2, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori
il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.
Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo e/o di enoturismo e/o oleoturismo ai sensi, ri-
spettivamente, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, e dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, devono determi-
nare il reddito corrispondente nel quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione forfetaria di cui
all’art. 5 della legge n. 413 del 1991. Le medesime società che svolgono anche attività di produzione e ces-
sione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art.
1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono determinare il reddito corrispondente nel
quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione forfetaria di cui al citato comma 423.
8. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI
8.1 GENERALITÀ
Il quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con
attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
– le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzate dal socio pos-
sessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. In tal caso, il relativo
reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’im-
mobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 557/93. Le unità im-
mobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono
essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, consi-
derate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché
quelle aventi caratteristiche di lusso;
– le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo;
– le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitata-
mente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere co-
munque utilizzata;
– gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed
emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile per l’intero an-
no. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla
data in cui ha avuto inizio;
– le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le
loro pertinenze.
Non vanno altresì dichiarati, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio
2004, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi
dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data di entrata in vigore del ci-
tato decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dalla società pro-
prietaria e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dalla
società stessa.
Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata com-
presa tra cinque e nove anni.
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero de-
vono essere dichiarati nel quadro RL.
Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.
Fabbricati non locati
L’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati,
compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito (codici ‘2’, ‘9’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da RB1 a
RB12), i quali vanno comunque indicati.
62
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate
nel paragrafo precedente), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto degli immobili concessi in
locazione.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano, dal
periodo d’imposta 2014, anche all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,
istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia au-
tonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 1, comma 12, della legge
28 dicembre 2015, n. 208).
ATTENZIONE Il reddito dei fabbricati determinato in questo quadro tiene conto della sopra citata discipli-
na relativa ai fabbricati non locati e va attribuito ai soci. Considerato che la disciplina in materia di IMU
non si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione
in regime di impresa, la società deve determinare il maggior reddito dei fabbricati da attribuire a questi
ultimi, riportando l’importo nel campo 13 della sezione II del quadro RO.
Compilazione del quadro RB
Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB12) va utilizzata per dichiarare i redditi
dei fabbricati; la seconda (RB14 – RB16), va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.
Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.
Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i fabbricati va compilato uno o più qua-
dri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.
8.2 SEZIONE I - REDDITO DEI FABBRICATI
Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Se nel corso del 2022 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di
possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell’anno, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni
situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di colonna
8 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5 per cento. La rivaluta-
zione della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del
50 per cento (in tale caso deve essere barrata la colonna 5).
Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:
2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l’aumento di
un terzo sulla rendita catastale rivalutata;
3 unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a
canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’;
4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
8 unità immobiliare situata in un comune ad alta densità abitativa, concessa in locazione a canone “con-
cordato” in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli in-
quilini più rappresentative a livello nazionale (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della legge n. 431/98).
L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile;
9 questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri
codici. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di:
– unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utiliz-
zate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da
esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
– pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
– bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive,
ecc.) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista
dalla normativa vigente;
14 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimo-
ranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o di-
chiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settem-
bre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
Va compilata la sezione II del presente quadro;
63
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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15 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimo-
ranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o di-
chiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settem-
bre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito.
Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per tutto l’anno). Se vengono uti-
lizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti
nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto
atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l’intero).
La colonna 5 va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La colonna 6 va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando il 95 per cento
del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Mu-
rano e di Burano indicare il 75 per cento del canone, mentre va indicato il 65 per cento del canone se l’im-
mobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
L’ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l’eventuale rivalutazione au-
tomatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese
di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).
L’ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli im-
mobili ad uso abitativo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stata effettuata
l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, deve essere assoggettata a
tassazione la sola rendita catastale.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso, salvo
quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 per il caso particolare “5” e “8”.
Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto
reale, per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due),
va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante e nella colonna 7 “Casi
particolari” deve essere indicato il codice “5” o “8”. Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte
dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad
essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita
catastale di ciascuna unità immobiliare.
Nella colonna 7 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi ed escluse per legge da impo-
sizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero
l’inagibilità del fabbricato). In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita. In tal caso, deve essere
indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
4 unità immobiliare ad uso abitativo per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di lo-
cazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020,
se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di paga-
mento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, se il canone di locazione è stato percepito solo
per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettiva-
mente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone
viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
5 unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in locazione soltanto da uno o più comproprietari,
ciascuno per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli
altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante
al dichiarante;
6 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo;
7 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non sono stati per-
cepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni
non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è
stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il ca-
none di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando
in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda
che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
8 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e l’immobile è pos-
seduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota
(es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna
6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.
La colonna 8 (Continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 9 “Imponibile” va
indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato:
a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposi-
zione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata).
Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispon-
dente colonna 9 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a di-
sposizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU bar-
rata), se risulta barrata la colonna 5 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per
cento non deve essere aumentato di un terzo;
c) il maggiore tra l’importo di colonna 1, rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6, se il fabbri-
cato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3, nel campo “Uti-
lizzo” di col. 2);
d) l’importo di colonna 6, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice
4 nel campo “Utilizzo” di col. 2). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 o 7 (canoni
di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun
importo, indicare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutata del 5 per cento;
e) il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale), rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna
6 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità
abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8, nel campo “Utilizzo” colonna 2), ovvero
se l’immobile, sito nella regione Abruzzo, è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti
dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2
“Utilizzo”);
f) l’importo di colonna 1 (rendita catastale) rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l’immo-
bile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti
dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2
“Utilizzo) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata);
2) se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l’intero an-
no, va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest’ultima rivalutata del 5 per cen-
to, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di
possesso;
b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l’importo di colonna 6 deve
essere rapportato soltanto alla percentuale di possesso.
Si precisa che se nella casella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “5” o “8” (per-
centuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso), il canone di locazione non deve essere
rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 6 rap-
presenta già la quota di spettanza del dichiarante.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 10 “Non imponibile”
va indicata la quota di reddito determinata con le modalità di seguito indicate:
1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato:
a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposi-
zione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non bar-
rata). Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella cor-
rispondente colonna 10 del rigo non deve essere indicato alcun importo;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a di-
sposizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non
barrata), se risulta barrata la colonna 5 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5
per cento non deve essere aumentato di un terzo;
f) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l’immobile è situato nella
regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abi-
tazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 “Utilizzo”) ed è sog-
getto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata).
Se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è stato indicato uno dei codici 3, 4, 8 e 14, la colonna 10 non va
compilata;
2) se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l’intero an-
no, la rendita rivalutata del 5 per cento, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al
periodo e alla percentuale di possesso.
Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, vanno seguite le istruzioni di seguito
riportate.
ATTENZIONE Quando i dati di un fabbricato sono esposti su più righi, gli importi dei redditi imponibile e non
imponibile vanno riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato.
Fabbricato non locato
Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 per i quali non risulta barrata
la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i criteri indicati nella co-
lonna 10 (non imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calco-
late sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.
Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 con riferimento al fabbricato
per il quale risulta barrata la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo
i criteri indicati nella colonna 9 (imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle
quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.
Fabbricato locato
Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14:
– per ciascun rigo calcolare la quota di rendita moltiplicando l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento
per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365. Sommare gli
importi delle quote di rendita;
– calcolare per ogni rigo la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 6) per la
percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; si precisa che se nella casella “Casi particolari” di colonna
7 è stato indicato il codice “5” o “8”, il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale
di possesso. Sommare gli importi delle quote di canone;
– confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
• se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tas-
sazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con
codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di rendita relative ai righi con codice
utilizzo 3 e 4;
• se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base
al canone), il reddito del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 8 e
14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di canone relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;
• se in tutti i righi è presente il codice utilizzo 4, il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle
quote di canone di locazione.
Il reddito del fabbricato, come sopra determinato, va indicato nella colonna 9 (imponibile) del primo rigo
utilizzato per indicare i dati del fabbricato.
La colonna 11 va barrata nel caso in cui l’immobile è esente da IMU.
Nella colonna 12 va indicato il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è ri-
levabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”, disponibile all’indiriz-
zo internet www.agenziaentrate.gov.it. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale
deve essere riportato solo sul primo rigo.
Nel rigo RB13 va indicato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nelle colonne 9 e 10 dei righi da RB1 a
RB12, da riportare nel rigo RN6, rispettivamente colonna 1 e colonna 1-bis, del quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo
RB13 del Mod. n. 1.
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8.3 -SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE
È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione,
nel solo caso in cui l’immobile è situato nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ed è con-
cesso in locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (co-
dice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB12).
A tal fine, i righi da RB14 a RB16 devono essere compilati nel modo seguente:
• in colonna 1 va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell’unità im-
mobiliare locata. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è
attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in
questa colonna il medesimo rigo della sezione I;
• in colonna 2, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale sono stati riportati
i dati dell’unità immobiliare locata;
Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto
è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito
dall’Ufficio non è indicato il “codice identificativo del contratto”. Se il contratto di locazione è stato registrato
per via telematica tramite “Locazioni web” o “Contratti on line” oppure tramite il nuovo modello on line RLI,
in alternativa può essere compilata la colonna 7.
In particolare:
• in colonna 3 va indicata la data di registrazione del contratto;
• in colonna 4 va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (1T, 3, 3A, 3B e 3T);
• in colonna 5 va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
• in colonna 6 va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato
registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nell’apposita tabella pre-
sente nella sezione relativa ai contratti di locazione;
• in colonna 7 va indicato il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella
copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati
per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa co-
lonna non va compilata;
• in colonna 8 va barrata la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta gior-
ni complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l’ob-
bligo di registrazione solo in caso d’uso. Se è barrata la casella non vanno compilate le colonne da 3 a 7
relative agli estremi di registrazione del contratto;
• in colonna 9 va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione ICI oppure della dichiarazione IMU
o IMI relativa all’immobile in questione. La colonna va compilata solo per fruire della riduzione del 30 per
cento del reddito prevista nel caso di contratti a canone concordato (codice 14 nella colonna “Utilizzo”
della sezione I).
9. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE
ED EQUIPARATE
9.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni fra artisti e professionisti che
hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività e che par-
tecipano in qualità di soci a società di persone ed equiparate residenti.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall’atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presu-
mono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato,
le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione fra ar-
tisti e professionisti, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società
di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile. Le perdite delle
società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale sono imputate, per l’intero,
ai soli soci accomandatari.
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Nel caso di crediti d’imposta dichiarati dalle società di cui all’art. 5 del TUIR nel quadro RU del proprio mo-
dello REDDITI SP e attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L’indicazione
degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU.
9.2 SEZIONE I
In questa sezione devono essere indicati, in:
• colonna 1, il codice fiscale della società o associazione partecipata;
• colonna 2, uno dei seguenti codici:
“1” - se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria o
semplificata;
“2” - se trattasi di associazione fra artisti e professionisti;
“4” - se trattasi di società semplice;
“5” - nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d’impresa in contabilità ordinaria o semplifi-
cata, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di ridu-
zione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo
pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
“7” - nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso,
di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale,
una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
“8” - nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di re-
cesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche con-
corsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
Nel caso in cui una società semplice o associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichia-
rante una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa a sua volta imputata da una società in nome col-
lettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di
reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il co-
dice 1 alla quota in contabilità ordinaria e/o alla quota in contabilità semplificata, il codice 2 e il codice 4
per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante; occorre indicare separatamente le quote in ragione
del relativo codice (1, 2, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esu-
berante o di liquidazione, anche concorsuale 5,7,8);
• colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
• colonna 4, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno “–”) della società partecipata impu-
tata al dichiarante. La casella di colonna 5 va barrata nel caso in cui la perdita può essere computata in
diminuzione dai relativi redditi dei periodi d’imposta successivi in misura piena ai sensi del comma 2 del-
l’art. 84 del TUIR;
• colonna 6, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società di comodo ai sensi del-
l’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.
Si ricorda che detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa;
• colonna 7, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla società o asso-
ciazione dichiarante;
• colonna 8, la quota dei crediti d’imposta spettante alla società o associazione dichiarante, esclusi quelli
da riportare nel quadro RU.
Qualora in colonna 2 siano stati indicati i codici “5”, “7” e “8”, in colonna 4 va indicato l’importo, eccedente
la quota di patrimonio di spettanza della società o associazione dichiarante, attribuito nelle ipotesi di cui al-
l’art. 20-bis del TUIR e le colonne 3, 5, 6, 7 e 8 non vanno compilate.
Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i redditi di partecipazione va compilato
uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a
destra.
9.3 SEZIONE II
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
Nel rigo RH7, colonna 2, va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4 dei righi
da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’impresa in regime di
contabilità ordinaria o semplificata (codice 1) e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del
TUIR (con codice 5 in colonna 2). In colonna 1 va indicata la somma delle quote di reddito “minimo” (importi
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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di colonna 6 dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività
d’impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1).
Nel rigo RH8, va indicata la somma delle quote di perdita (importi negativi di colonna 4 dei righi da RH1 a
RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria o semplificata (codice 1). Gli importi non vanno preceduti dal segno “–“.
Nel rigo RH9, colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH7, colonna 2, e le perdite di cui
al rigo RH8. Se il risultato è negativo, tale colonna non va compilata.
In colonna 1, vanno indicate le perdite del rigo RH8 che residuano dopo l’utilizzo in compensazione con il
reddito di rigo RH7, colonna 2.
L’importo delle perdite di cui alla colonna 1 del rigo RH9, al netto di quelle utilizzate per compensare altri
redditi d’impresa dell’anno, va riportato nella colonna 1 del rigo RN14 (evidenziandole anche in colonna 2
qualora utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR), del quadro RN, non prece-
duto dal segno “–“.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RH7, l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo
RH9 non può essere inferiore al “reddito minimo” indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e nella colonna 1
va indicato l’ammontare delle perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa, non com-
pensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30, comma 3,
lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base alla quale le perdite possono essere
computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del pre-
detto art. 30.
Nel rigo RH10, va indicata, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH9, col. 2, l’eccedenza di
perdite d’impresa degli esercizi precedenti, eventualmente formatasi in capo alla società dante causa in ope-
razioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone), e
l’eventuale importo delle perdite derivanti dall’esercizio di attività d’impresa maturate nel presente periodo
d’imposta, al netto di quanto eventualmente utilizzato per compensare altri redditi d’impresa dell’anno. Qua-
lora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel presente rigo le perdite vanno indicate fino a concorrenza
della differenza tra l’importo del rigo RH9, col. 2, e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7, in quanto
per effetto dell’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite
d’impresa possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo de-
terminato ai sensi del predetto art. 30.
Per la compilazione del presente rigo vanno seguite le seguenti indicazioni.
In colonna 1 va indicato l’importo delle perdite d’impresa, non preceduto dal segno “–“, maturate nel pre-
sente periodo d’imposta, fino a concorrenza del rigo RH9, col. 2 (tale importo non può comunque essere uti-
lizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RH7).
Qualora dette perdite siano inferiori all’importo di rigo RH9, col. 2, si procede alla ulteriore compensazione,
fino a concorrenza, con l’importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “–”) formatesi in capo
alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasforma-
zione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. A tal
fine, va indicato:
– in colonna 2 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RH9, col. 2, in mi-
sura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 3 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell’importo di rigo RH9, col. 2, in mi-
sura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 4 la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3. Si precisa che detta somma non può ec-
cedere la differenza tra l’importo del rigo RH9, col. 2 e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.
L’eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utiliz-
zabile in misura piena.
Nel rigo RH11, colonna 1, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11,
del quadro RS fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RH9, col. 2, e l’importo
di rigo RH10, colonna 4.
In colonna 2, se non è stata compilata la colonna 1 del rigo RH7, va indicata la differenza tra l’importo di
rigo RH9, col. 2, e la somma degli importi indicati nel rigo RH10, colonna 4, e in colonna 1 del presente
rigo. Se, invece, è stata compilata la colonna 1 del rigo RH7 va individuato il maggior valore tra il reddito
minimo indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e la differenza tra l’importo di rigo RH9, col. 2, e l’importo di
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rigo RH10, colonna 4; l’importo da indicare nella presente colonna è pari a tale maggior valore al netto del-
l’importo indicato in colonna 1 del presente rigo.
L’importo evidenziato nella presente colonna va riportato nel quadro RN, rigo RN8, colonna 1.
Nel rigo RH12, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno “–“) derivante dalla partecipazione
tra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righi da RH1 a RH6). Tale somma va riportata nella colonna 1-bis
del rigo RN8.
Nel rigo RH13, va indicato il reddito (importi positivi di colonna 4) derivante dalla partecipazione in società
semplici (codice 4 e 8, dei righi da RH1 a RH6). Tale somma va riportata nella colonna 1-ter del rigo RN8.
Nei righi RH14 e RH15, vanno indicati, rispettivamente, i totali degli importi delle colonne 7 e 8 dei righi da
RH1 a RH6. Tali importi vanno riportati nelle colonne 2 e 4 (ovvero 2-bis e 4-bis, ovvero 2-ter e 4-ter) del
rigo RN8 del quadro RN.
10. QUADRO RL - ALTRI REDDITI
10.1 GENERALITÀ
Il quadro RL deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi da parte
delle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti.
Questo quadro è composto da due sezioni: la prima, riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è con-
tenuta nel titolo I, capo III, del TUIR e la seconda, riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta
nel titolo I, capo VII, del TUIR.
10.2 SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE
La Sezione I deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito del di-
chiarante, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES e quelli distribuiti da
società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2022, senza avere
riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Vanno indicati in questo quadro i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per i quali in Italia
non si applica la ritenuta a titolo d’imposta ovvero l’imposta sostitutiva. Si ricorda che i redditi dei capitali di
fonte estera nei cui confronti in Italia si applicherebbe la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva van-
no dichiarati nel quadro RM.
Nel rigo RL1, devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di
capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l’og-
getto principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi
da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:
– la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una
partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o
dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
– tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le re-
gole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni
bilaterali contro le doppie imposizioni.
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di ridu-
zione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede
il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Tra gli utili e i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da con-
tratti di associazione in partecipazione o dai contratti di cointeressenza il cui apporto sia costituito esclusi-
vamente da capitale o da capitale e da opere e servizi.
L’art. 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle so-
cietà semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7,
del TUIR, dalle società e dagli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo testo unico. In parti-
colare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In tal caso, la società semplice dichiarante
non è tenuta a riportare i predetti utili nel presente quadro avendo cura, tuttavia, di segnalare la fattispecie
barrando la casella “Art. 32-quater DL 124/2019” posta nel riquadro “altri dati” del frontespizio. Resta fer-
mo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili pro-
dotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad ap-
plicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (comma 2-bis, art. 32-quater citato).
In particolare, indicare:
• nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero re-
sidenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in cor-
so al 31 dicembre 2007;
– il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma
1, del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di con-
trollo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti
di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR);
– il codice 3, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia
stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di
cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle
entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili
prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero re-
sidenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– il codice 5, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia
stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di
cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle
entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili
prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2016;
– il codice 6, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contri-
buente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo ovvero, avendola presentata, non abbia rice-
vuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– il codice 7, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il con-
tribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non ab-
bia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– il codice 8, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero re-
sidenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
– il codice 9, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia
stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di
cui al comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle
entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili
prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2019;
– il codice 10, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il con-
tribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non ab-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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bia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
• nella colonna 2:
– il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022, desu-
mibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3 o 6;
– il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022, de-
sumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 4 o 5 o 7;
– il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022, de-
sumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 8 o 9 o 10;
– il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2022, de-
sumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.
Si precisa che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi
aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli
importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è
necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2022, al lordo delle eventuali ritenute
a titolo di acconto.
In particolare, indicare:
• nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi
e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in
deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo pro-
va contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite
per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la mi-
sura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
– il codice 2, in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile
o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni
annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
– il codice 3, in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali
(pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
– il codice 4, in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assogget-
tato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell’Unione euro-
pea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il co-
dice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di di-
ritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;
– il codice 5, in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra in-
dicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri pro-
venti derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto che devono
essere dichiarati nel quadro RT, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro
termine su titoli e valute, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito. Con questo codice
vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
– il codice 6, in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della
cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarci-
mento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
– il codice 7, in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all’art. 44, c. 1, lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti anterior-
mente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. 344/03;
– il codice 8, in caso di redditi imputati da trust trasparente o misto di cui la società risulta beneficiaria. Per
i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello
Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
– il codice 9, in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari anche’ di diritto estero
(art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) imputati per trasparenza ai partecipanti, ai sensi dell’art. 32,
comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalla partecipazione a società di investimento
a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche
(art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in mi-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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sura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d’imposta
o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percen-
tuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. I redditi conseguiti dal fondo o della società
sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concor-
rono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati
escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L’even-
tuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata;
– il codice 10, in caso di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per
soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte al-
l’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, o da istituti di pagamento rientranti nel-
l’ambito di applicazione dell’art.114 del medesimo testo unico, autorizzati dalla Banca d’Italia (art. 44,
comma 1, lett. d-bis) del TUIR);
– il codice 11, in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, sta-
biliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fi-
scalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere
considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73 del TUIR (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR).
Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei con-
tratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni
non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM.
• nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
• nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti
moduli.
Nel rigo RL3, va indicata, nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi RL1 e RL2; l’im-
porto indicato in colonna 2, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 1, del quadro RN, l’importo indicato
in colonna 3, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 2, del quadro RN.
10.3 SEZIONE II - REDDITI DIVERSI
La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i redditi diversi. Nell’esposizione dei singoli dati il
contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per
dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi
e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme
effettivamente percepite nel 2022; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per di-
lazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta, solo gli importi effettivamente
riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Si precisa che l’art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che, per i beni dell’impresa concessi in godi-
mento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito
imponibile del socio o familiare utilizzatore, ai sensi della lettera h-ter del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, intro-
dotta dal comma 36-terdecies del citato art. 2. Tale reddito si considera conseguito alla data di maturazione.
Nel rigo RL4, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o
degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi
edificabili (art. 67, comma 1, lett. a) del TUIR).
Nel rigo RL5, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immo-
bili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli ac-
quisiti per successione (art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR). In caso di cessione a titolo oneroso di immobili
ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla
data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle
cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione,
l’imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate
a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione I del quadro RM.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL4, colonna 2, e RL5, colonna 2, si precisa che esse sono co-
stituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno cal-
colate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con ulte-
riore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d’imposta
in cui ha luogo la relativa percezione.
In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili,
se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle citate operazioni, si assume come
prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gra-
tuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno
alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Si precisa che per gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Nel rigo RL6, indicare l’intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente
(censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi),
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna dedu-
zione di spese.
Nel rigo RL7, colonna 1, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, diverso da quello in-
dicato in colonna 1A, riportando l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per
il 2022 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso
di quello italiano.
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiara-
to, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri
similari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese
eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo
i criteri stabiliti dall’art. 165 del TUIR.
Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel
Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di de-
duzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in detto Stato senza
alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. In colonna
1A, indicare i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE, tale reddito non
deve essere sommato nel rigo RL11.
Nel rigo RL8, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immo-
bili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. In tale co-
lonna indicare, altresì, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in go-
dimento di beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del comma 1dell’art. 67 del TUIR.
Nel rigo RL9, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis),
del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non
abituale di attività agricole connesse eccedenti i limiti di cui al comma 2, lett. c), dell’art. 32 del TUIR.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura
pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di
servizi) dei corrispettivi.
Nella colonna 1, indicare l’importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella colonna 2 indicare l’importo
delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito indicare nelle rispettive colonne l’ammontare complessivo dei
corrispettivi percepiti e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel rigo RL10, vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.
Nel rigo RL11, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL4 a rigo RL10.
Nel rigo RL12, indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi (rigo RL11 co-
lonna 1) e il totale dei costi e oneri (rigo RL11, colonna 2) che deve essere riportato nel rigo RN9, colonna
1, del quadro RN.
Nel rigo RL13, l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite che va riportato nel rigo RN9, colonna 2.
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11. QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE
DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
11.1 GENERALITÀ
Il presente quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società
in nome collettivo e in accomandita semplice. In particolare, le sezioni I e II sono utilizzate per la dichiara-
zione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e da quella diretta alla produzione di ve-
getali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detti redditi siano de-
terminati ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (sez. I) del TUIR e del comma 1 dell’art. 56-bis (sez. II) del TUIR.
La sezione III va utilizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività agricole ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art. 56-bis del TUIR, nonché del reddito derivante dall’attività di agriturismo di cui alla legge
n. 96 del 2006 determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
Nella presente sezione vanno dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazio-
ne di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art.
2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.
Nella Sezione III del presente quadro vanno altresì dichiarati i redditi derivanti dall’attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui al-
l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora detti redditi siano determinati secondo
i criteri previsti dal citato comma 423.
Nella Sezione III del presente quadro vanno, inoltre, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’atti-
vità di enoturismo, di cui all’ art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la
quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.Tale at-
tività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta dall’im-
prenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019). Si rammenta che
sono redditi d’impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui
all’art. 32 del TUIR, ove prodotti da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
L’art. 1, comma 513, della legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502
a 505, della citata legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo. Pertanto, in tale sezione vanno, altresì,
dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “oleoturismo”, come definita nel comma 514
dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti
sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del pre-
sente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività
va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.
Nel rigo RD1 va indicato il codice di attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei codici attività
consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”.
11.2 SEZIONE I - ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 del-
l’art. 32 del TUIR, concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun
capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente idoneo a
tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
Al riguardo è stabilito:
– il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
– il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell’art. 56 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito
attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di reddito attri-
buibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al pre-
detto decreto. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite
dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
– la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
– la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
– i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5 si rende applicabile alle imprese
di allevamento, esercitate da società semplici, purché in possesso dei seguenti requisiti:
– che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di pro-
prietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
– che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.
Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere de-
terminato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli
appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto il riportato
schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di
qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
– nella Sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di nor-
malizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai
sensi dell’art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle im-
poste sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull’importo rivalutato si applica l’ulteriore
rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
– nella Sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di nor-
malizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di misura assunta come base, costituita dai
piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato nel rigo RD2 del presente quadro.
Nel rigo RD2, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Se-
zione 2 del predetto schema di calcolo.
SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA
Ripartizione del reddito
agrario per fasce
di qualità
Sez.1
Coefficiente
di normalizzazione
Reddito agrario
normalizzato
Reddito Agrario (**)
Determinazione
del reddito agrario
normalizzato
1
2
x 56,389
x 32,222
x 37,593
x 13,426
x 11,934
x 1,00
I
alla fascia base (*)
II
III
IV
V
(*)
I
Redditi della Sezione 1
non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa
colonna i redditi agrari
dei terreni sui quali viene
esercitato l’allevamento.
VI
TOTALE A reddito agrario normalizzato
Numero
dei capi allevati
Coefficiente
di normaliz.
Numero dei
capi normalizzati
Specie animale
Sez. 2
Determinazione
del numero di animali
normalizzato
3
4
Bovini e bufalini da riproduzione
2
1
1.750,000
1.050,000
600,000
Conigli e porcellini d’India da riprod.
Conigli e porcellini d’India
Lepri, visoni, nutrie e cincillà
Volpi
21,500
3,375
Vitelloni
Manze
alla specie base
25,000
Vitelli
250,000
700,000
20,000
200,000
300,000
29,500
18,500
3,500
115,000
230,000
36,500
Suini da riproduzione
Suinetti
Ovini e caprini da riproduzione
Agnelloni e caprini da carne
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)
Cinghiali e cervi
Suini leggeri da macello
Suini pesanti da macello
Polli e fagiani da riproduzione
Galline ovaiole
320,000
200,000
250,000
125,000
1.300,000
500,000
200,000
200,000
175,000
125,000
240,000
Daini, caprioli e mufloni
Equini da riproduzione
Puledri
Polli da allevamento e fagiani
Polli da carne
2,375
Galletti e polli da carne leggeri
Tacchini da riproduzione
Tacchini da carne leggeri
Tacchini da carne pesanti
Anatre e oche da riproduzione
Anatre, oche, capponi
Faraona da riproduzione
Faraona
1,000
Alveari (famiglia) (***)
48,000
8,500
Lumache consumo q.li (***)
Struzzi da riproduzione
Struzzi da carne
20,000
32,000
10,000
14,500
3,000
Cani
Tartarughe da riproduzione
(oppure lunghezza carapace > 20 cm)
1,500
0,700
(***) Per le specie pesci, crostacei,
molluschi e lumache l’unità
di allevamento è riferita
al quintale, per gli alveari
alla famiglia.
Tartarughe 0-9 anni
(oppure lunghezza carapace < 20 cm)
Camelidi (Alpaca adulti o Lama
e Guanaco giovani) 80 kg
Starne, pernici e coturnici da rip.
Starne, pernici e coturnici.
Piccioni e quaglie da riproduzione
Piccioni, quaglie e altri volatili
9,500
187,500
240,000
3,000
Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg
9,500
Camelidi (Lama adulti) 150 kg
300,000
1,000
Totale B numero dei capi normalizzati
(riportare al rigo RD2)
Totale parziale (riportare a col. 4)
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Nel rigo RD3, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario
normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1, dello schema di calcolo), moltiplicato per
il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite
previsto dall’art. 32 del TUIR.
Nel rigo RD4, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei
capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.
Nel rigo RD5, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e
il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente
della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore pari a 2 previsto dal citato decreto.
11.3 SEZIONE II - PRODUZIONE DI VEGETALI
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali
eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato
ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre
a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (som-
ma delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in colonna 2 la superficie del terreno su cui insiste la produ-
zione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai
sensi della lett. b) dell’art. 32, comma 2, del TUIR.
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del
valore indicato in RD6, colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determi-
nato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Nel rigo RD9 va determinato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti, secondo la seguente formula:
rigo RD7 x rigo RD8
rigo RD6, colonna 2
11.4 SEZIONE III - ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
– di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 2006 per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti
dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
– dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di pro-
dotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla colti-
vazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
– dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile (art. 56-bis, comma 3,
del TUIR);
– dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agri-
coli florovivaistici, di cui all’art. 2135 del c.c.(art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR);
– di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, ol-
tre i limiti previsti dall’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– di enoturismo e di oleoturismo, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali
il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
Nel rigo RD10, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96;
• in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2, del TUIR;
• in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3, del TUIR;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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SOCIETÀ DI PERSONE
• in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR;
• in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elet-
trica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, nel presente rigo va indicato l’ammontare dei corrispet-
tivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla
componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;
• in colonna 6, l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui ai commi
da 502 a 505, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e
514, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
• in colonna 7, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell’importo in-
dicato in colonna 1, il 15 per cento dell’importo indicato in colonna 2, il 25 per cento dell’importo indicato
in colonna 3, il 5 per cento dell’importo indicato in colonna 4 e il 25 per cento degli importi indicati nelle
colonne 5 e 6.
11.5 SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RD11, va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 7.
Nel rigo RD12, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sot-
toscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete (articolo 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010).
Nel rigo RD14, va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12.
Nel rigo RD15, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite d’impresa, non preceduto dal segno “–“, (ad
esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa
evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RD14. Qualora dette perdite siano inferiori a detto
importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l’importo delle perdite pregresse
(non preceduto dal segno “–”) formatesi in capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad
esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri
di determinazione del reddito d’impresa. A tal fine, va indicato:
• in colonna 2 l’ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
• in colonna 3 l’ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
• in colonna 4 la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; detta somma non può eccedere il reddito
di cui al rigo RD14.
L’eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utiliz-
zabile in misura piena.
Nel rigo RD16, colonna 1, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11,
del quadro RS fino a concorrenza della differenza tra RD14 e RD15, colonna 4, per la quota non utilizzata
negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa.
In colonna 2 va riportato l’importo risultante dall’operazione RD14 – RD15, colonna 4 – RD16, colonna 1.
Detto importo va riportato nel rigo RN5, colonna 1, del quadro RN.
12. QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE
IMPRESE MARITTIME
12.1 TONNAGE TAX
La Tonnage tax è il regime opzionale per la determinazione del reddito imponibile derivante dall’utilizzo del-
le navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia
superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta devono essere destinate al-
l’attività di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in
opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.
Sono incluse nell’imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse, stru-
mentali e complementari a quelle sopra elencate, tassativamente indicate dall’art. 6, comma 2, del decreto
ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali
mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti
e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d’azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma re-
stando l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
In base a quanto disposto dall’art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l’opzione per la Tonnage tax deve
essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di
imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile.
I soggetti che hanno optato per la Tonnage tax non possono fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 4, com-
ma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, consistente in una esenzione dell’80 per cento del red-
dito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale.
Nel rigo RJ1, deve essere indicato il codice fiscale della società che ha comunicato all’Agenzia delle entrate
l’esercizio dell’opzione. Si ricorda che, nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005, tale
adempimento deve essere perfezionato dalla società controllante. Nella fattispecie prevista dall’art. 5, com-
ma 1, del suddetto decreto, nel presente rigo va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentra-
to.
Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare del 21 dicembre 2007, n. 72 e alla cir-
colare del 30 marzo 2017 n. 4 dell’Agenzia delle entrate.
12.2 SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Per i soggetti che hanno esercitato l’opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla
somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.
Nei righi da RJ2 a RJ7 devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i requisiti di cui al-
l’art. 155 del TUIR. In particolare:
• in colonna 1, va indicato il nome della nave;
• in colonna 2, va indicato il numero di registrazione nel registro internazionale di cui al d.l. 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
• in colonna 3, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscri-
zione della nave;
• in colonna 4, va indicato il numero IMO (International Maritime Organization);
• in colonna 5, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato estero in cui ri-
sulta immatricolata la nave (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”).
In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 e 13.
L’art. 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax venga meno, con ef-
fetto dal periodo d’imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei ca-
detti. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società
interessata provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata
esercitata l’opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo
nazionale marittimi, di cui al d.P.R. 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe fina-
lità un importo annuo determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si precisa che in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all’obbligo di formazione e/o versamento al
fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore. Qualora il noleggiatore italiano utilizza una
nave con bandiera estera, l’obbligo di formazione/versamento al Fondo dovrà essere adempiuto dal pre-
detto noleggiatore.
L’art. 157, comma 3, del TUIR non si applica nel caso in cui l’omesso versamento dell’importo annuo sia in-
feriore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all’importo di euro 10.000. Sull’im-
porto dell’omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento. È in ogni caso possibile regolarizzare
l’omesso versamento, totale o parziale, dell’importo annuo, sempre che la violazione non sia stata già con-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
statata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accerta-
mento, entro un anno dal termine fissato dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 dicembre 2008. Sull’importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento.
Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 24, commi da 6 a 8, della legge
7 luglio 2016, n. 122). Le predette disposizioni si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dal 23 luglio
2016, data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016.
A tal fine, va indicato:
• in colonna 8, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave;
• in colonna 9, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato più di un
cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusivamente la posizione di un
solo cadetto;
• in colonna 10, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero dell’istituzione avente ana-
loghe finalità.
In colonna 11, va indicato l’importo annuo determinato secondo le disposizioni del citato decreto.
In colonna 12, va indicato uno dei seguenti codici:
1 – nel caso in cui la nave sia data a noleggio;
2 – nel caso in cui la nave sia presa a noleggio.
Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando il tonnellaggio
netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto complessivamente utilizzato nel
presente periodo d’imposta.
In colonna 13, deve essere indicato il codice fiscale:
– del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1;
– del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2.
Nelle colonne 14 e 15, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni nave gestita che
usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la stazza lorda e la stazza netta.
In colonna 16, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coeffi-
cienti previsti dall’art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta:
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta:
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta:
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta:
0,0090 euro per tonnellata;
0,0070 euro per tonnellata;
0,0040 euro per tonnellata;
0,0020 euro per tonnellata.
In colonna 17, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave.
I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell’esercizio i giorni di mancata uti-
lizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento
e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo e quelli in cui è locata
a scafo nudo.
Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di operatività della
nave e va riportato in colonna 18.
In colonna 19, va indicato il codice relativo all’operazione straordinaria che, ai sensi dell’art. 11 del decreto
ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell’opzione ed, in particolare:
1 – in caso di fusione;
2 – in caso di scissione;
3 – in caso di conferimento d’azienda.
Con riferimento a queste ultime ipotesi, in colonna 20 va indicato il codice fiscale della società od ente che
ha esercitato l’opzione di cui all’art. 155 del TUIR.
Nel rigo RJ8, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei righi da RJ2 a RJ7.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle navi gestite, devono essere utiliz-
zati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione pro-
gressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RJ, sezione I, gli importi
del rigo RJ8 devono essere indicati solo sul Mod. n.1.
Il rigo RJ9, colonna 3, va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate già di
proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello nel quale è esercitata l’opzione per
l’applicazione del regime. In tale colonna va indicato l’importo risultante dalla differenza tra il corrispettivo
conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio an-
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tecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax. Con riferimento alle opzioni eserci-
tate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 23 luglio 2016 (non rilevano i rinnovi delle opzioni eser-
citate nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla predetta data), nella presente colonna 3 va in-
dicato un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore
normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio prece-
dente a quello in cui l’opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell’art. 86 del TUIR, e, co-
munque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione de-
terminati ai sensi del presente regime in ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione fino a concor-
renza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi
dell’art. 86 del TUIR, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base
delle disposizioni vigenti in assenza dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 155 del TUIR (art. 24, comma
1, lett. b), della legge 7 luglio 2016, n. 122). Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d’imposta pre-
cedenti a quello in corso al 23 luglio 2016, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell’utilizzatore in
un periodo d’imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del presente regime, all’imponibile deter-
minato secondo le disposizioni dell’art. 156 del TUIR deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sen-
si dell’art. 158, comma 1, terzo periodo, del medesimo testo unico (art. 24, comma 4, della legge 7 luglio
2016, n. 122).
Nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario al red-
dito prodotto dalla nave ceduta, si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’art. 145, comma 66, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’importo sopra determinato deve essere riportato nella colonna 2 del pre-
sente rigo, oltre che nella colonna 3, limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
Nel rigo RJ9, colonna 1, vanno indicati i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, ricompresi in co-
lonna 3, determinati a seguito del trasferimento all’estero dei beni di cui all’art. 158 del TUIR, qualora già
in proprietà della società in un periodo d’imposta precedente a quello nel quale è esercitata l’opzione per
l’applicazione del regime di cui all’art. 155 del TUIR.
Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la com-
pilazione del rigo RJ9 devono essere applicate se tali navi rappresentano almeno l’80 per cento del valore
dell’azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso
aziendale con una o più navi già in proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello
di applicazione del regime della Tonnage tax, all’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR va
aggiunto un importo determinato, con riferimento alle predette navi, secondo le regole esposte nelle istruzioni
di colonna 3 del rigo RJ9, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’art. 158, comma 2, del TUIR (art.
9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005).
In caso di cessione di più navi nel periodo d’imposta, nel presente rigo va riportata la somma algebrica degli
importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di valore nega-
tivo, va indicato l’importo preceduto dal segno meno.
Nel rigo RJ10, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse
nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d’imposta an-
tecedenti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente
periodo d’imposta, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno
consentito o disposto il rinvio. Ad esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un
bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata in un periodo d’imposta precedente a quello di
applicazione del regime forfetario e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata
l’opzione per la rateazione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR. La somma di detti componenti positivi deve
essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.
Nel rigo RJ11, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto
o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del
2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete.
Nel rigo RJ12, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad attività incluse
nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in periodi d’imposta prece-
denti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente pe-
riodo d’imposta, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno con-
sentito o disposto il rinvio. La somma di detti componenti negativi deve essere portata in diminuzione del red-
dito determinato in via forfetaria.
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Nel rigo RJ14 vanno indicate le eventuali perdite formatesi in capo alla società dante causa in operazioni
straordinarie (ad esempio, perdite formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in so-
cietà di persone), fino a concorrenza della seguente somma algebrica, se positiva:
RJ8 + RJ9, col. 3 + RJ10 + RJ11 – RJ12
In particolare, va indicato:
• in colonna 1 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della somma algebrica di cui sopra in
misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
• in colonna 2 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della somma algebrica di cui sopra in
misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
• in colonna 3 la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2; si precisa che detto importo non può eccedere
la somma algebrica di cui sopra.
L’eccedenza di perdite pregresse, al netto di quelle eventualmente utilizzate nel quadro RF, va indicata nel ri-
go RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RJ15 va indicato:
• in colonna 1 l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS fino a con-
correnza della seguente somma algebrica, se positiva:
RJ8 + RJ9, col. 3 + RJ10 +RJ11 – RJ12 – RJ14, col. 3;
• in colonna 2 l’importo risultante dall’operazione:
RJ8 + RJ9, col. 3 + RJ10 +RJ11 – RJ12 – RJ14, col. 3 – RJ15, col. 1.
Se il risultato di quest’ultima operazione è negativo, l’importo da indicare nel rigo RJ15, colonna 2, va pre-
ceduto dal segno meno.
Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere
determinato nel quadro RF. In tal caso l’importo di rigo RJ15, colonna 2, va riportato nel rigo RF9, ovvero,
in caso di perdita, nel rigo RF37. In mancanza di dette attività, invece, tale importo va riportato nel rigo RN1,
colonna 1, del quadro RN.
12.3 SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DI DEDUCIBILITÀ
In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario, il reddito complessivamente prodotto
dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dalla gestione delle navi forfetariamente
determinato ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF.
I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell’applicazione della Tonnage tax
devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il
quadro RF.
A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in
cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella
determinazione forfetaria dell’imponibile.
Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ri-
compresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR non sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell’im-
ponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
In relazione a quest’ultimo punto, nel rigo RJ16 va indicato l’ammontare dei ricavi risultante dalle attività in-
cluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.
Nel rigo RJ17 va indicato l’ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d’esercizio.
Nel rigo RJ18 va indicato, in colonna 1, l’importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferi-
scono indistintamente a tutte le attività esercitate; in colonna 2, la percentuale derivante dal rapporto tra
l’ammontare di cui al rigo RJ16 e quello di cui al rigo RJ17; in colonna 3, la quota di costi indeducibili, che
devono essere riportati tra le altre variazioni in aumento di cui al rigo RF31.
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12.4 SEZIONE III - VALORI CIVILI E FISCALI DEGLI ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell’opzione ai fini dell’applicazione della Ton-
nage tax, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, il valore di bilancio e quello
fiscalmente riconosciuto degli elementi dell’attivo e del passivo. L’obbligo di compilazione sussiste solo in ca-
so di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di eser-
cizio dell’opzione.
Ai fini della compilazione dei righi da RJ19 a RJ21, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evi-
denziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell’attivo e
del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee (“Beni ammortizzabili”, “Altri ele-
menti dell’attivo”, “Elementi del passivo”) nei suddetti righi.
In colonna 1, va indicato il valore civile degli elementi dell’attivo e del passivo, come risultante alla data di
inizio dell’esercizio ed, in colonna 5, il corrispondente valore fiscale iniziale.
Le colonne 2 e 3 vanno utilizzate per indicare gli incrementi e i decrementi del valore civile degli elementi
dell’attivo e del passivo.
In colonna 4, va indicato il valore civile finale degli elementi dell’attivo e del passivo, come risultante dal bilancio
relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, scaturente dalla somma algebrica tra l’im-
porto indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi).
Le colonne 6 e 7 vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale degli elementi
dell’attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell’esercizio dell’opzio-
ne per il regime della Tonnage tax.
In colonna 8, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell’attivo o del passivo, derivante dalla somma
algebrica tra l’importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 6 (incrementi)
e 7 (decrementi).
13. QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
Questo quadro è composto da otto sezioni a seconda delle tipologie dei redditi da dichiarare.
Deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbli-
gazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)- quinquies.
Il presente quadro va altresì compilato per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipa-
zioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR.
Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019, le plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR sono assoggettate alla me-
desima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualifi-
cate di cui alla lett. c-bis (art. 1, commi 999, 1000 e 1005, della legge n. 205 del 2017).
Inoltre, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano i redditi di cui alla lett.
c-sexies) dell’art. 67 (introdotta dall’art. 1, comma 126, della legge n. 197 del 2022), derivanti da opera-
zioni aventi a oggetto cripto-attività’, comunque denominate, eseguite dalla data di entrata in vigore della
citata legge n. 197 del 2022. Le plusvalenze relative alle predette operazioni, eseguite prima della data di
entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR e le re-
lative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi
dell’art. 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica
l’art. 68, comma 6, del predetto testo unico (art. 1, comma 127, della legge n. 197 del 2022).
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a
c-quinquies), del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. Il medesimo codice va utilizzato anche
per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui alla lett. c) realizzate dal 1° gennaio 2019.
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR,
deve essere utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote
o diritti negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato ride-
terminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni.
13.1 SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%
Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi
dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finan-
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ziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per
cento. In questa sezione vanno, altresì, dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria
realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del
12,50 per cento; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento
del loro ammontare.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:
• cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa sezione la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1
dell’art. 47-bis del TUIR. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli
e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devono, inol-
tre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione
e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o
di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell’am-
montare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi am-
mortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore;
• cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di
Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine.
Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero
dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente su-
peri euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;
• contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
• cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari
non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui
possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lett. c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67, si com-
prendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi in-
dicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art.
67, comma 1-quater, del TUIR). Fra le plusvalenze di cui alla lett. c-ter) si comprendono anche quelle di rim-
borso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversio-
ne di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.
Non vanno, invece, esposte nella presente sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione
di quote di partecipazione in fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n.
44), indicate nel comma 3-bis dell’art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto per le stesse si appli-
cano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 68 del TUIR (vedi successiva sezione III).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono
i requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle
quali si applicano le disposizioni delle lett. c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell’ambito applicativo
delle disposizioni di cui alle lett. c-ter) e c-quinquies) dello stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede
che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore
normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla
loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’interme-
diazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quel-
lo dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore
normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25
ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione la società deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il do-
nante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui abbia
il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in
natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società
da parte dei soci o partecipanti.
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Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR il comma 6 dell’art. 68 del medesimo testo uni-
co stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di ridetermina-
zione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n.
282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della parte-
cipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo “scudo fiscale” il contri-
buente, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza
della documentazione di acquisto, l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a
termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla
data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile
è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio sto-
rico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dalla società. Qualora non
sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei
cambi mensili determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è
stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi
da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, cal-
colato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione
derivi dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del pre-
mio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Ai sensi dell’art. 2, comma 74, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai
sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote
o azioni di OICVM di cui all’art. 2, comma 73, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, possedute alla data
del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispetti-
vamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti
periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decorrere dal 1° luglio
2011, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annual-
mente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato
direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite derivanti dalla
partecipazione ad OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla
base delle disposizioni contenute nell’art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza, nel caso in cui si
determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa
derivi dal risultato di gestione dell’OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza
compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze rea-
lizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33/E).
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per la determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore
di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461
del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo
o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, previsto dai commi 6 e
7 dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011.
Il comma 19, lett. a), del citato art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 ha modificato l’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di
cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sono computati
nella misura del 62,50 per cento dell’ammontare realizzato (nella formulazione previgente alle modifiche
apportate dall’art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). In tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i
costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.
Si fa presente che le perdite derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del rispar-
mio che si considerano riferibili, agli effetti dell’art. 26-quinquies, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, alle
obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre
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2011, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67,
comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno
2014, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare, e/o realizzati a decorrere dal 1° luglio
2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.
Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del TUIR, dal corrispet-
tivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi
e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli
organismi d’investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dal-
la cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della
valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a ti-
tolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono de-
terminate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal ri-
sultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri pro-
venti ed oneri che la società ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata
disposizione dell’art. 67, lett. c-quater).
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia
eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile
va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo
oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ov-
vero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti at-
traverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di
cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR, i redditi in questione sono costituiti dalla differenza po-
sitiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme cor-
risposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò
deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi),
indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati,
valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari della presente sezione non possono essere
portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate della sezione III e viceversa.
La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
Modalità di compilazione della sezione I
I righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri
redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, me-
talli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del
presente periodo d’imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati
fino al 30 giugno 2014.
Nel rigo RT1 indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla
cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
La casella di colonna 1 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla ridetermi-
nazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n.
282 del 2002 e successive modificazioni. La casella di colonna 2 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui il
contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, del
d.l. n. 138 del 2011.
Nel rigo RT2, colonna 3, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute,
metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della docu-
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mentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indi-
cato nel rigo RT1.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della
L. 28 dicembre 2001, n. 448, e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione
del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusva-
lenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di ven-
dita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipo-
tesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT3, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT1 e l’importo di rigo RT2,
col. 3, se positiva.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusva-
lenza, per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, può essere portata in diminuzione delle
plusvalenze indicate nella sezione II-A del presente quadro (art. 3, comma 13, lett. b), del decreto-legge n.
66 del 2014). La minusvalenza residua può essere portata in diminuzione delle plusvalenze della medesima
categoria realizzate fino alla data del 30 giugno 2014 ed i cui corrispettivi sono incassati successivamente
a tale data e, per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate dal 1°
luglio 2014; a tal fine, l’importo della minusvalenza deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT92. La
minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle sezioni III e IV del pre-
sente quadro.
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del
d.lgs. n. 461 del 1997.
Nell’ipotesi di utilizzo della minusvalenza determinata nella sezione I a scomputo della plusvalenza dichia-
rata nella sezione II-A, ai fini del calcolo del residuo della minusvalenza da riportare nel rigo RT92, questa
deve intendersi utilizzata in misura pari all’ammontare della plusvalenza dichiarata nel rigo RT23 della se-
zione II-A, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3.
ESEMPIO
Si ipotizzi che per il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione il contribuente abbia realizzato
una minusvalenza pari a 100, da riportare nella colonna 1 del rigo RT3. Per il periodo d’imposta 2022, il
contribuente ha realizzato anche una plusvalenza da riportare nella colonna 2 del rigo RT23, pari a 40. In
tal caso, detta plusvalenza può essere compensata con la minusvalenza indicata nella sezione I. A tal fine,
nel rigo RT24 colonna 2 (da riportare anche in colonna 4) va riportato un importo pari a 40. Nella colonna
5 del rigo RT92 va riportata la quota della minusvalenza realizzata che residua dopo la compensazione nella
sezione II-A. Tale importo è pari a:
100 (minusvalenza realizzata) – 40 (plusvalenza compensata) * 1,3 = 48
Nel rigo RT4 vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del Mo-
dello REDDITI 2022, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione, che
non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II-A. In questo rigo, inoltre, possono essere por-
tate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione II-A. In particolare, riportare:
• in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
• in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione II-A;
• in colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RT5, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1). Si precisa che qualora
dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono de-
ducibili per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare.
La somma degli importi di cui ai righi RT4, colonna 3, e RT5, colonna 2, non può essere superiore all’importo
di cui al rigo RT3, colonna 2.
Nel rigo RT6 va indicato il risultato della seguente operazione:
RT3, col. 2 – RT4, col. 3 – RT5, col. 2
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Nel rigo RT7 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 20 per cento dell’importo di rigo RT6.
Nel rigo RT8 indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a con-
correnza dell’importo indicato nel rigo RT7 che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione II-A. A
tal fine, si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel rigo RX1, colonna 5, del qua-
dro RX del Modello REDDITI SP 2022, al netto dell’importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del
1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT10 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT7 – RT8
Nel rigo RT11 indicare l’ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR,
ricomprese nel rigo RT3, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli
e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9,
lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora
il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art.
47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
13.2 SEZIONE II-A - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%
Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi
dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finan-
ziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° lu-
glio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89),
La presente sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipa-
zioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitori
non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche
di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo,
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Per quanto concerne l’individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione
e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I e della sezione III,
fatte salve le precisazioni di seguito fornite.
Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differen-
ziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater) del TUIR sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla presente sezione, realizzati successivamente alla data del
30 giugno 2014, con le seguenti modalità:
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del de-
creto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014, per la deter-
minazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del
TUIR, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato
secondo quanto disposto dall’art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
o dell’art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere assunto il valore
dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rap-
porti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.
Il comma 5, lett. a), del citato art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha modificato l’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento
dell’ammontare realizzato. In tal caso, nei righi RT21 e RT22, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il
48,08 per cento del loro ammontare.
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Per i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, l’aliquota nella misura del 26 per cento, si applica sui proventi
realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili
ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (art. 3, comma
12, del decreto-legge n. 66 del 2014, cfr. anche la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).
Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell’art. 32 del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e succes-
sive modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono
in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44).
Modalità di compilazione della Sezione II-A
Nel rigo RT21, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate,
dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
La casella di colonna 1 del rigo RT22 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideter-
minazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del de-
creto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nella casella di colonna 2 del rigo RT22 va indicato:
– il codice 1, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di
cui all’art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
– il codice 2, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di
cui all’art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014;
– il codice 3, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzioni;
Nel rigo RT22, colonna 3, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute,
metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della docu-
mentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indi-
cato nel rigo RT21.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della l.
28 dicembre 2001, n. 448, e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione
del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusva-
lenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di ven-
dita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipo-
tesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT23, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22,
colonna 3, se positiva.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusva-
lenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate
nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT93. Tali minusva-
lenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle sezioni III e IV del presente
quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella sezione I.
Nel rigo RT24, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e quelle indicate nel rigo RT92, queste
ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello REDDITI 2022,
che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plu-
svalenze indicate nella presente sezione. In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le
eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione I, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare,
nonché le eventuali minusvalenze della sezione III compensabili con le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio
2019. Le minusvalenze della sezione III non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti dal-
la cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al 1° gennaio 2019 ma il cui corrispet-
tivo è incassato successivamente a tale data.
Le minusvalenze indicate nel rigo RT94, del quadro RT del Modello REDDITI 2022, che non sono state com-
pensate con le plusvalenze della sezione III, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze del-
la presente sezione realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
In particolare, riportare:
• in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
• in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione I;
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• in colonna 3, le minusvalenze derivanti dalla sezione III;
• in colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3.
Nel rigo RT25, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1). Si precisa che qualora
dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono de-
ducibili per un quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un re-
gime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 76,92 per cento del loro
ammontare.
La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 4, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all’im-
porto di cui al rigo RT23, colonna 2.
Nel rigo RT26, va indicato il risultato della seguente operazione:
RT23, col. 2 – RT24, col. 4 – RT25, col. 2
Nel rigo RT27 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT26.
Nel rigo RT28, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a
concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT27, che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione
I.
A tal fine, si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel rigo RX1, colonna 5, del
quadro RX del Modello REDDITI SP 2022, al netto dell’importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del
1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT29 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT27 – RT28
Nel rigo RT30 indicare l’ammontare delle plusvalenze ricomprese nel rigo RT23, realizzate mediante la ces-
sione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2,
lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole.
13.3 SEZIONE II-B – PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CRIPTO-ATTIVITA’
Questa sezione deve essere compilata dalle società di persone, con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare, per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, non inferiori complessivamente a 2.000 euro
nel periodo d’imposta, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gen-
naio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della
legge n. 197 del 2022).
Ai sensi dell’art. 68, comma 9-bis, del TUIR, aggiunto dall’art. 1, comma 126, lett. b), della legge n. 197 del
2022 le plusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra
il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acqui-
sto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono supe-
riori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integral-
mente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza,
quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come
costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del
contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività per-
cepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
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In caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 del
TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del
costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
Modalità di compilazione della Sezione II-B
Nel rigo RT31, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) rea-
lizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque de-
nominate.
La casella di colonna 1 del rigo RT32 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione
per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai sen-
si dell’art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022
Nel rigo RT32, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo o del valore di acquisto delle cripto-atti-
vità, ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE
Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività ai sensi dell’art. 1,
comma 133, della legge n. 197 del 2022, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o
del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis del-
l’articolo 68 del TUIR (art. 1, comma 136, della legge n. 197 del 2022).
Nel rigo RT33, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT31 e l’importo di rigo RT32,
colonna 2, se positiva. Tale differenza deve essere non inferiore a 2.000 euro.
Se il risultato è negativo per un importo superiore a 2.000 euro riportare tale importo nella colonna 1 e la
colonna 2 non va compilata. Le minusvalenze sono riportate in deduzione integralmente dall’ammontare del-
le plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, e vanno indicate nel rigo RT94, colonna 5. Tali
minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del
presente quadro.
Nel rigo RT34, vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti da portare in compensazione con le
plusvalenze indicate nella presente sezione.
Nel rigo RT35, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT34 e RT35, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui
al rigo RT33, colonna 2.
Nel rigo RT36, va indicato il risultato della seguente operazione:
RT33, col. 2 – RT34 – RT35, col. 2
Nel rigo RT37 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT36.
Nel rigo RT38, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a
concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT37.
Nel rigo RT39 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT37 – RT38
13.4 SEZIONE III - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
La presente sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai
sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR nonché le plusvalenze rea-
lizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi
immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del pa-
trimonio del fondo.
Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del
periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti, quelle poste in essere antecedentemente al 1° gennaio
2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammonta-
re, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio
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2009 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72
per cento del loro ammontare.
Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II-A in quanto
assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un
ulteriore modulo.
Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di
risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate
residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di
capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel
territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti
non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette par-
tecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percen-
tuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al
25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mer-
cati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in
soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condi-
zioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla
lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. De-
vono essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e
di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto
secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni,
ovvero qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e
del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia
una impresa minore.
Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la cessione di quote di par-
tecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), detenute in
misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qua-
lificate in società ed enti commerciali di cui all’art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della predetta percentuale
si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nel-
l’art. 5, comma 5, del TUIR.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall’art. 68,
illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla sezione I, a cui si rinvia.
Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72 per cento (ovvero il 40 per cento per le
cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto
estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, e quelle
ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito comples-
sivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato. In relazione a quest’ultime plusvalenze dovrà essere compilata la se-
zione IV del presente quadro.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi),
indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze
dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate determinate nella presente sezione non
possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate (sezione I) e vice-
versa. Tali minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze della sezione II-A realizzate dal 1°
gennaio 2019.
La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
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Modalità di compilazione della sezione III
I righi da RT61 a RT67 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del pre-
sente periodo d’imposta.
Nel rigo RT61, colonna 2, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate, e di
quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),
superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.
Se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all’1
gennaio 2009, deve essere barrata la colonna 1 del rigo RT61; se invece le plusvalenze derivano dalla ces-
sione di partecipazioni qualificate poste in essere dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, non va barrata
la casella di colonna 1.
La casella di colonna 1 del rigo RT62 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideter-
minazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT62, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipa-
zioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle di-
sposizioni di carattere transitorio previste dal d.lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso
ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della
L. 28 dicembre 2001, n. 448, e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione
del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusva-
lenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di
vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nel-
l’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT63, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del
rigo RT61, colonna 2, e quello del rigo RT62, colonna 2, se positiva. Se il risultato è negativo riportare tale
importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminu-
zione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma
non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT95. Tali minusvalenze non possono es-
sere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle sezioni I, II-A (se realizzate entro il 31 dicembre
2018), II-B e IV del presente quadro.
Nel rigo RT64 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello
REDDITI SP 2022, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate
della presente sezione.
Nel rigo RT65 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT63, colonna 2, e quello del rigo RT64.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT95, suddivise per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT66 indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN7,
colonna 1, costituito dal 49,72 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 la casella di colonna 1
non è barrata ovvero il 40 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 la casella di colonna 1 è
barrata.
Nel rigo RT67 indicare l’imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a
credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a
partecipazioni di natura qualificata.
Nel rigo RT69 indicare l’ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR,
ricomprese nel rigo RT63, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli
e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9,
lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, qualora
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il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art.
47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
13-5-SEZIONE IV - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE
PRIVILEGIATO E DALLA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN OICR
IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA
2011/61/UE E IL CUI GESTORE NON SIA SOGGETTO A FORME DI VIGILANZA
L’art. 5, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art.
68 del TUIR. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato decreto legislativo, tali modifiche si applicano alle plu-
svalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei succes-
sivi periodi d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del TUIR nella previgente formulazione (in
tal caso si rinvia alle istruzioni del quadro RT del modello REDDITI SP 2019, ove compatibili).
La sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1,
lett. c) e c-bis) del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, le quali
concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale
regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza e da strumenti finanziari similari alle azioni stipulati o emessi da tali imprese o enti.
In ogni caso, a norma del comma 4 dell’art. 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto re-
sidente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, anche tramite in-
terpello da inoltrare all’Agenzia delle entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l’ef-
fetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
In questa sezione non vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa-
zioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato. Tale esclusione vale anche per le partecipazioni qualificate negoziate
nei mercati regolamentati realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2018. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui
remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2
dell’art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, deve es-
sere segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti.
La condizione indicata nell’art. 47-bis, comma 2, lett. b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo pe-
riodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d’imposta e oggetto di realizzo
con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussi-
sta, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.
La presente sezione, inoltre, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di
quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero non
conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui ge-
store non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma
3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5
per cento del patrimonio dell’organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito comples-
sivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 44 del 2014).
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione III.
Modalità di compilazione della sezione IV
I righi da RT81 a RT88 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del pre-
sente periodo d’imposta.
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Nel rigo RT81 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni in imprese o enti, residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non negoziate nei mercati regolamentati.
Nel rigo RT82 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari
di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giu-
gno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza.
La casella di colonna 1 del rigo RT83 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideter-
minazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT83, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipa-
zioni e dei diritti di cui al rigo RT81, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina
introdotta dal d.lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora
il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
Nel rigo RT84 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazioni
in OICR immobiliari non conformi di cui al rigo RT82.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della
L. 28 dicembre 2001, n. 448, e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione
del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusva-
lenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di ven-
dita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipo-
tesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT85, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra la somma de-
gli importi dei righi RT81 e RT82 e la somma degli importi dei righi RT83, colonna 2, e RT84.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusva-
lenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate
nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT95. Tali minusva-
lenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle sezioni I, II-A, II-B e III del
presente quadro.
Nel rigo RT86 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello REDDITI
SP 2022, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.
Nel rigo RT87 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT85, colonna 2, e quello del rigo RT86. Tale importo
costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN7, colonna 1.
Nel rigo RT88 indicare l’imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a
credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a
partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.
13.6 SEZIONE V - MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO
In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente
quadro. In particolare, indicare:
• nel rigo RT92, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze risultanti dalla sezione I della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2018, 2019, 2020,
2021 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione I della presente dichiarazione;
• nel rigo RT93, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze risultanti dalla sezione II della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2018, 2019,
2020, 2021 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione II- A della presente dichiarazione;
• nel rigo RT94, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze della sezione II-B della dichiarazione relativa ai quattro periodi d’imposta precedenti e, nella
colonna 5, le minusvalenze della presente dichiarazione;
• nel rigo RT95, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle
minusvalenze risultanti dalla sezione III delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2018, 2019,
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2020, 2021 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione III di tutti i moduli compilati della
presente dichiarazione;
• nel rigo RT96, nelle colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue
delle minusvalenze risultanti dalla sezione IV della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2018, 2019,
2020, 2021 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione IV della presente dichiarazione.
Nei righi RT92, RT93 e 94 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
13.7 SEZIONE VI - RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO
Nel rigo RT103 indicare:
• in colonna 1 l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e
riportata nel rigo RX1, colonna 5, del quadro RX del Modello REDDITI SP 2022;
• in colonna 2 la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello
F24;
• in colonna 3 l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX1 del quadro RX, costituito dal risultato del-
la seguente operazione:
RT103 col. 1 – RT103 col. 2 – RT8 - RT28
Nel rigo RT104 indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalen-
ze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT67
di tutti i moduli compilati e RT88. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN7, colonna 2, del quadro RN.
13.8 SEZIONE VII - PARTECIPAZIONI RIVALUTATE
(ART. 2 D.L. N. 282 DEL 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
Nei righi da RT105 a RT106 devono essere indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle par-
tecipazioni, quote o diritti negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1°
gennaio 2022 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro
il 15 novembre 2022 ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modifica-
zioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 5, della legge n. 448 del 2001.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, del 14 per cento per le partecipazioni qualificate e per le partecipa-
zioni non qualificate, andava effettuato entro il 15 novembre 2022 in un’unica soluzione oppure rateizzato
fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestual-
mente a ciascuna rata (art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato
dall’art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17).
Le disposizioni dell’art. 5 della citata legge n. 448 del 2001, si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi mul-
tilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare nei predetti righi i dati
relativi alla rideterminazione del valore delle medesime partecipazioni non negoziate, possedute alla data
del 1° gennaio 2023, per le quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redi-
gere entro il 15 novembre 2023 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 16 per cento, sia per le partecipa-
zioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate, o la prima rata, deve essere versata entro il 15
novembre 2023 (art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dall’art.1, com-
mi 108 e 109, della legge n. 197 del 2022). Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati
o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera
a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
alla medesima imposta sostitutiva prevista per le partecipazioni non negoziate (art. 1, comma 107, della leg-
ge n. 197 del 2022).
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall’imposta so-
stitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazio-
ne effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza
di rimborso.
In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già
versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
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Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti
deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispon-
dente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati
più moduli RT.
Per la compilazione dei righi, indicare:
• nella colonna 1 il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima o, per i titoli, le quote o i diritti
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale;
• nella colonna 2, l’aliquota applicata;
• nella colonna 3 l’imposta sostitutiva dovuta;
• nella colonna 4 l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di ridetermina-
zione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta
relativa alla nuova rideterminazione;
• nella colonna 5 l’imposta pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 3 e quella di colonna
4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
• nella colonna 6 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna 5
è stato rateizzato;
• nella colonna 7 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna 5
è parte di un versamento cumulativo.
13.9 SEZIONE VIII - CRIPTO-ATTIVITA’: VALUTAZIONE AL VALORE NORMALE
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nei righi da RT107 a RT108 indicano i
dati relativi alla rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio
2023 per la quale può essere assunto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di
cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore
a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Il predetto valore rideterminato va assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
14 per cento. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato entro il 30 settembre 2023, in un’unica soluzio-
ne oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da ver-
sare contestualmente a ciascuna rata (art. 1, commi da 133 a 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più cripto-attività deve essere di-
stintamente indicato il valore della singola cripto-attività, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su
ciascuna di esse. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più moduli RT.
Per la compilazione dei righi, indicare:
• nella colonna 1, il valore della cripto-attività determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR;
• nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta del 14 per cento calcolata sull’importo di colonna 1.
Inoltre, la casella di colonna 3 deve essere barrata se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna
2 è rateizzato; mentre la casella di colonna 4 deve essere barrata se l’importo dell’imposta sostitutiva da ver-
sare di colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.
14. QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA,
AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI
DI FONTE ESTERA, RIVALUTAZIONE
DEL VALORE DEI TERRENI
14.1 GENERALITÀ
In questo quadro vanno indicati:
• i redditi che devono essere attribuiti ai soci delle società semplici e agli associati in associazioni tra artisti
e professionisti diversi da quelli assoggettati a tassazione ordinaria;
• alcuni redditi o proventi per i quali l’obbligo del versamento dell’imposta spetta direttamente alla società
o associazione;
• i redditi derivanti da imprese estere partecipate che devono essere attribuiti ai soci della società dichiaran-
te, ai fini dell’assoggettamento a tassazione separata;
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REDDITI SP 2023
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• i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell’art. 2 del de-
creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni.
Si precisa che l’indennità di agenzia spettante alle società per effetto dell’art. 17, comma 1, lett. d) del TUIR
è assoggettata a tassazione separata in capo ai soci. Pertanto, le società interessate non devono compilare
il quadro RM, bensì comunicare ai soci, nell’apposito prospetto, le quote di spettanza.
Acconto d’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
Con riferimento agli importi indicati nelle Sezioni I e II, si ricorda che l’art. 1, comma 3, del d.l. 31 dicembre
1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tas-
sazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR, nonché dell’art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da
indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è do-
vuto dai soci o associati e va effettuato utilizzando il codice tributo “4200 - Acconto delle imposte dovute sui
redditi soggetti a tassazione separata – articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669”.
14.2 SEZIONE I - INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETT. G-BIS), G-TER), H), I), L)
E N), COMMA 1, DELL’ART. 17 DEL TUIR E DI CUI ALL’ART. 11, COMMI DA 5 A 8,
DELLA L. N. 413/1991
Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:
A. le plusvalenze di cui all’art. 17, lett. g-bis), del TUIR, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di ter-
reni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione. Al riguardo si precisa che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per
donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze van-
no determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell’art. 68, comma 2, del TUIR;
B. le plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si
ricorda che tale fattispecie interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ri-
tenuta alla fonte a titolo d’imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi or-
dinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la
predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
C. le indennità di cui all’art. 17, lett. h), del TUIR, per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
D. le indennità di cui all’art. 17, lett. i), del TUIR, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicu-
rativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
E. i redditi di cui all’art. 17, lett. l), del TUIR, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati alla società semplice, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, nelle società par-
tecipate indicate nell’art. 5 del TUIR, e i redditi imputati alle stesse società semplici in dipendenza di li-
quidazione, anche concorsuale, delle società partecipate, se il periodo di tempo intercorso tra la costi-
tuzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del
capitale, o l’inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
F. i redditi di cui all’art. 17, lett. n), del TUIR, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti
alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR,
quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo
di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
G. i redditi di cui all’art. 17, lett. g-ter), del TUIR, percepiti, a seguito di cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili alle attività professionistiche, qualora tali redditi siano stati riscossi inte-
ramente entro il periodo d’imposta.
Nei righi da RM1 a RM6 va indicato:
• nella colonna 1, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all’elencazione sopra riportata;
• nella colonna 2, limitatamente ai redditi di cui alle lettere C, D e F, l’anno di insorgenza del diritto a per-
cepirli e per i redditi di cui alla lettera E, l’anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
• nella colonna 3, l’ammontare del reddito, dell’indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel pe-
riodo di imposta 2022 per le lettere A, B, C, D, F e G, l’ammontare del reddito imputato per la lettera E.
Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN11, col. 1;
• nella colonna 4, l’importo della ritenuta d’acconto subita. Sommare le ritenute d’acconto di colonna 4 e
riportarle nel quadro RN, rigo RN11, colonna 2.
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REDDITI SP 2023
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14.3 SEZIONE II - IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI DI CUI ALLA LETT. N-BIS), COMMA 1,
DELL’ART. 17 DEL TUIR
Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri deducibili o detraibili che sono
stati imputati ai soci nei precedenti periodi d’imposta e che nell’anno 2022 sono state oggetto di sgravio,
rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici o di terzi.
Ciò premesso, indicare:
• nel rigo RM7, nella colonna 1, l’anno in cui è stata comunicata la detrazione dall’imposta o, nel caso di
spese per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, l’anno in cui è
stata sostenuta la spesa; nella colonna 2, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri detraibili dal-
l’imposta; si precisa che va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare della detrazione;
• nel rigo RM8, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri deducibili dal reddito com-
plessivo.
14.4 SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nei righi RM9 e RM10, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno
dichiarati nel quadro RL, Sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari
residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla
fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte
a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
L’imposta deve essere versata dai soci o associati utilizzando il codice tributo “1242 - imposta sostitutiva sui
redditi di fonte estera”.
Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all’atto della presentazione della propria dichiarazione dei
redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello
REDDITI Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all’estero.
Nei righi RM9 e RM10 va indicato:
• nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione di seguito riportata:
A - interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del
1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre
1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non
residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei
titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l’opzione per la tassa-
zione ordinaria;
B
- proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il costo me-
dio ponderato di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, istituiti negli Stati membri della UE, conformi alle direttive
comunitarie, senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta;
C - proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all’art. 7 del d.l. 8 gennaio
1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi
i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
D - proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a
partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
E
- proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di ca-
pitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale de-
rivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dal-
l’art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del TUIR;
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli si-
milari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti,
qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
F
G - interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
H - altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contri-
buente.
• nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere la tabella ”Elenco dei
Paesi e territori esteri”);
• nella colonna 3, l’ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero
in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Sommare gli im-
porti di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN11, colonna 1;
• nella colonna 4, l’aliquota applicabile.
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REDDITI SP 2023
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14.5 SEZIONE IV - REDDITI DERIVANTI DA SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI
La presente sezione deve essere compilata:
1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di un soggetto controllato non residente ai sensi
del comma 6 dell’art. 167 del TUIR (c.d. CFC), dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. REDDITI
2023 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per inter-
posta persona, il controllo di una CFC, in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli
utili di quest’ultima;
2) nel caso di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui al
comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di cui
al comma 4 dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter), per la quale non sussista
l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167. In tal caso, il reddito della predetta stabile organizzazio-
ne, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente se-
zione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine “CFC” si fa riferimento anche alle stabili orga-
nizzazioni di cui al presente punto).
Nell’ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di
reddito di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC,
nella presente sezione deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione
agli utili di tale soggetto.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più CFC, deve essere compilato in ogni
suo campo un rigo per l’indicazione del reddito di ciascuna CFC.
Pertanto, nei righi da RM11 a RM14 deve essere indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora
vi sia coincidenza tra il soggetto che detiene la partecipazione nella CFC ed il soggetto dichiarante, que-
st’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione, la
presente colonna va compilata unicamente nell’ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito,
in qualità di socio, una quota di reddito di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR che ha esercitato l’opzione
ex art. 168-ter del TUIR, riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipa in
qualità di socio e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte pro-
porzionale alla partecipazione agli utili;
• in colonna 2, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indi-
retta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del modello REDDITI 2023;
• in colonna 3, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dalla CFC e riferibili al reddito indicato in co-
lonna 2. Se tale reddito è stato imputato al soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale il dichiarante parte-
cipa, in tale colonna va indicata la quota parte dell’imposta pagata all’estero riferibile al dichiarante.
La casella di colonna 4 deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una
stabile organizzazione all’estero (art. 168-ter del TUIR).
Ciascuno dei redditi indicati nei righi da RM11 a RM14 è imputato dal dichiarante ai propri soci o associati
in relazione alle rispettive quote di partecipazione (vedi prospetto da rilasciare ai soci o associati) e da ognu-
no di essi assoggettato a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’eser-
cizio o periodo di gestione della CFC con l’aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo net-
to e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società (comma 8 dell’art.
167 del TUIR). In caso applicazione della disciplina CFC agli organismi di investimento collettivo di risparmio
(OICR) non residenti in Italia l’aliquota è pari al 26 per cento.
14.6 SEZIONE V - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nei righi RM15 e RM16, vanno indicati interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni, titoli similari pubblici
e privati e delle cambiali finanziarie, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal d.lgs.
1° aprile 1996, n. 239. In tal caso, i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di
possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle disposizioni del-
l’art. 4, comma 2, del citato d.lgs. n. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassa-
zione ordinaria e l’obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere ripor-
tati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
Inoltre, nei predetti righi vanno indicati i proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600
del 1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale; in tal
caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota
della ritenuta a titolo d’imposta (art. 26-quinquies, comma 6-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973).
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Nei righi RM15 e RM16 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’im-
posta;
• nella colonna 2, l’aliquota applicabile;
• nella colonna 3, l’imposta dovuta.
Nel rigo RM17, va indicata la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righi RM15 e RM16.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste per il ver-
samento delle imposte risultanti dal modello REDDITI Società di persone utilizzando il codice tributo “1239 -
imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 4, comma
2, del d.lgs. 239/96”.
14.7 SEZIONE VI - PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA
Vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni
e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese
residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari fi-
nanziari. L’art. 7, commi da 1 a 4, del decreto - legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del
1996 ha introdotto l’obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Tali norme sono state abro-
gate dal comma 25, lett. b), dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011; la sezione va, tuttavia, compilata per indicare
i proventi percepiti nel 2022, anche se maturati al 31 dicembre 2011. Qualora il deposito sia effettuato pres-
so soggetti non residenti e non vi sia l’intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte,
il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli im-
porti stessi. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giu-
ridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finaliz-
zato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino ai
termini previsti dall’art. 43 del D.P.R n. 600 del 1973 ed esibita o trasmessa su richiesta dell’Amministrazione
finanziaria. Per questi proventi, l’obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non
devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o
associati.
La citata somma del 20 per cento deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento
delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI Società di persone utilizzando il codice tributo “1245 - proventi de-
rivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 323/1996 ”.
Pertanto, nel rigo RM18, indicare:
• nella colonna 1, l’ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
• nella colonna 2, la somma dovuta.
14.8 SEZIONE VII - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI
DELL’ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Nella Sezione VII vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideter-
minati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, secondo le disposizioni previste dall’art. 7, legge n. 448 del 2001.
Nei righi RM19 e RM20 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta relativo alla presente
dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agri-
coli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di
una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva.
Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 per i quali il valore
di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15 novembre 2022 e
l’imposta sostitutiva, nella misura del 14 per cento, o la prima rata, deve essere versata entro il 15 novembre
2022, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (come modificato
dall’art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17).
Le disposizioni dell’art. 7 della citata legge n. 448 del 2001, si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare nei predetti righi i dati
relativi alla rideterminazione del valore dei medesimi terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, per
i quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15 novembre
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2023 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 16 per cento, o la prima rata, deve essere versata entro il 15
novembre 2023 (art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dall’art. 1,
commi 108 e 109, della legge n. 197 del 2022).
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un’unica soluzione
oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla me-
desima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni possono scomputare dall’imposta so-
stitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione
effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.
In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già
versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, cia-
scun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento
dell’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il
valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di
essi. Per la compilazione dei righi, indicare:
• nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
• nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
• nella colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di ridetermina-
zione effettuate con riferimento ai medesimi beni, che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva do-
vuta relativa alla nuova rideterminazione;
• nella colonna 4, l’imposta da versare pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella
di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
• nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare, indicata nel-
la colonna 4, è stato rateizzato;
• nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare, indicata nel-
la colonna 4, è parte di un versamento cumulativo.
15. QUADRO RQ - ALTRE IMPOSTE
15.1 SEZIONE I - CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DI C.A.F.
(ART. 8 DELLA L. N. 342/2000)
La sezione va compilata dai soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di con-
ferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell’art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore
dei centri di assistenza fiscale, optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Nel rigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri
di assistenza fiscale.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 342 del 2000, si considera valore di realizzo quello attribuito
alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda
o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
Nel rigo RQ2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d’aziende a fa-
vore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a
maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b),
c), d), e) e f), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Nel rigo RQ3 va indicato il totale delle plusvalenze.
Nel rigo RQ4 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota del 19 per
cento sull’ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti
di imposta concessi alle imprese, da indicare nel rigo RQ5.
Nel rigo RQ8 va riportata la differenza tra il rigo RQ4 ed il rigo RQ5.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728.
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15.2 SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER CONFERIMENTI IN SOCIETÀ SIIQ E SIINQ DI CUI
AI COMMI DA 119 A 141-BIS DELL’ART. 1 DELLA L. N. 296/2006
La sezione va compilata dalle società o associazioni conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in alternativa alle ordinarie re-
gole di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento delle imposte sui redditi e del-
l’imposta regionale sulle attività produttive, in caso di plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di im-
mobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’im-
posta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai
commi da 119 a 141-bis dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (“SIIQ”). Tra i soggetti conferitari vanno in-
cluse anche le società per azioni non quotate (SIINQ), residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse
attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1, della legge finanziaria 2007
e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 set-
tembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di lo-
cazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l’opzione con-
giunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.
Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007:
– agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’art. 37 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
– ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Sta-
to svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d’imposta del con-
ferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime so-
cietà abbiano optato per il regime speciale.
Le disposizioni fiscali del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società
di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni
civilistiche, per effetto dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
L’imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione ad immobili non destinati alla locazione.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria,
della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.
L’imposta sostitutiva è applicata dalla società conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell’accesso al
regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007). Qualora l’accesso al regime speciale
non si realizzi, l’imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta
successivo alla presentazione dell’opzione e l’imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d’im-
posta utilizzabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine nei righi da RQ11 a RQ12 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;
• in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su
immobili.
Nel rigo RQ13, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle
plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei righi
da RQ11 a RQ12; l’imposta da versare va indicata in colonna 2.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il
codice tributo 1121, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.
In tal caso, nel rigo RQ14 va indicato l’importo della prima rata.
L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del
tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna
delle predette rate.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti ai fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere
utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod.
N.” posta in alto a destra.
103
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15.3 SEZIONE IV - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI
(ART. 1, COMMA 48 DELLA L. N. 244 DEL 2007)
L’art. 1, comma 33, lett.q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato l’art.
109, comma 4, lett. b), del TUIR, prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto
(quadro EC) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamen-
ti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui al-
l’articolo 102, comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria
e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. In via transitoria è fatta
salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del
TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle
eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul regime fiscale
delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei
beni e degli altri elementi possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo
fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di
5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L’applica-
zione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omo-
genee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righi RQ15, RQ16 e RQ17. Si
precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dalla società in più periodi d’im-
posta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progres-
sive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei pre-
cedenti periodi d’imposta.
L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascuna classe omogenea oggetto di rial-
lineamento, l’intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti al termine del periodo d’imposta og-
getto della presente dichiarazione dei redditi.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni
attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto, l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta la disapplica-
zione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, se-
condo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote
costanti delle medesime differenze agli effetti dell’IRAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospen-
sione d’imposta.
Il prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze originate dalle deduzioni ex-
tracontabili pregresse.
Nei righi da RQ15 a RQ17 vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili oggetto di riallinea-
mento (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per
rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa) ed
in particolare i singoli importi relativi:
• nel rigo RQ15, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, a impianti e macchinari, colonna 3, ai fabbricati
strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca e sviluppo e, colonna 6, al-
l’avviamento. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS possono non assoggettare ad
imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi;
• nel rigo RQ16, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligazionari e similari, co-
lonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni del circolante;
• nel rigo RQ17, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese lavori ciclici,
colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo operazioni e concorsi a premio,
colonna 5, al fondo per imposte deducibili e, colonna 6, ai fondi di quiescenza.
Nella colonna 7 dei righi da RQ15 a RQ17 va indicato l’importo corrispondente alla somma delle colonne
da 1 a 6 dei predetti singoli righi.
Nel rigo RQ18, colonna 1, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fiscali assoggettati ad impo-
sta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei righi da RQ15 a RQ17. L’imposta sostitutiva do-
vuta, da indicare in colonna 3, va determinata applicando all’importo di colonna 1 le aliquote del 12, 14 e
16 per cento, secondo gli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che nel
caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente in periodi d’im-
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posta precedenti in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle ali-
quote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assogget-
tate a imposta sostitutiva, da indicare in colonna 2 del presente rigo.
Si fa presente, inoltre, che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali in-
dicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione,
anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ce-
duti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali utilizzando il codice tributo
1123: la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui red-
diti relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata esercitata l’opzione; la seconda, pari al 40
per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. Sulla seconda e sulla terza rata sono do-
vuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.
A tal fine, nel rigo RQ19 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’importo in-
dicato al rigo RQ18, colonna 3.
Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali esercitate in periodi
d’imposta diversi.
Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva produce effetti
a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto
del 3 marzo 2008, si considera effettuata l’opzione per la disciplina.
A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle ri-
serve in sospensione d’imposta.
15.4 SEZIONE VI-A - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI
(ART. 1, C. 47, DELLA L. N. 244/2007 E ART. 176 DEL TUIR)
La sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.
Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di
cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, è previsto che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possi-
bile optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi del-
l’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota
del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro,
del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e del
16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Tale opzione deve essere effet-
tuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risul-
tante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della me-
desima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del
TUIR) e in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario. L’opzione per l’affran-
camento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella
dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è posta in essere l’operazione ovvero in
quella del periodo d’imposta successivo.
Compilando la sezione in commento, quindi, è possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori di bilan-
cio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta oggetto della presente dichia-
razione o, al più tardi, entro il periodo d’imposta precedente, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti
alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono
state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione. Ai sensi dell’art. 1, comma 3,
del predetto decreto, per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto
conferente, incorporato, fuso o scisso per effetto delle deduzioni extracontabili e trasferita al soggetto bene-
ficiario dell’operazione deve essere prioritariamente applicato il regime dell’imposta sostitutiva previsto
dall’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione re-
cate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze.
La determinazione dell’imposta
Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in
misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omoge-
nee di immobilizzazioni.
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Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche
distintamente su ciascuna di esse.
L’opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione
anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla me-
desima operazione, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi,
assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.
Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre conside-
rare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel
medesimo periodo d’imposta (circ. n. 57 del 2008).
A tal fine, nella presente sezione va data evidenza complessivamente dei valori affrancati di ciascuna ope-
razione e dell’imposta complessiva, indicando nel rigo RQ21 e nel rigo RQ22, a seconda del periodo d’im-
posta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria:
• in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
• in colonna 2, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
• in colonna 3, l’importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base
imponibile dell’imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del
comma 6 dell’art. 1 del decreto citato, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni
cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento del-
la prima rata dovuta.
Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del presente regime in en-
trambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, nel secondo periodo – ai fini della determinazione dell’aliquota
applicabile – assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta so-
stitutiva nel primo periodo. A tal fine, in colonna 4 va indicato l’imponibile del precedente periodo d’imposta
cui si riferisce l’operazione.
In colonna 5, l’importo dell’imposta sostitutiva determinata applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento,
all’importo di colonna 3. Nel caso in cui sia compilata anche la colonna 4, ai fini della determinazione del-
l’aliquota applicabile, occorre tenere conto anche dell’importo indicato in colonna 4.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo
1126. La prima, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamen-
to a saldo dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta dell’operazione ovvero, in caso di opzione
ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento,
entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito relativa, rispettivamente, al primo e al se-
condo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione.
L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta.
Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
A tal fine, nel rigo RQ23 va indicato l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla somma
degli importi di colonna 5 dei righi RQ21 e RQ22 e nel rigo RQ24 l’importo della prima rata annuale pari
al 30 per cento dell’imposta dovuta.
15.5 SEZIONE VI-B - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI
(ART. 15, COMMA 10, D.L. N. 185/2008)
In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, per le
quali si compila la precedente Sezione VI-A, il soggetto beneficiario dell’operazione straordinaria che eser-
citi l’opzione prevista dall’art. 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è tenuto a compilare la sezione VI-B.
L’opzione consiste nell’assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-
ter dell’art. 176, con l’aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai mar-
chi d’impresa e alle altre attività immateriali.
Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione, ai fini IRPEF e IRAP, del periodo
di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, la deduzione di cui all’art.
103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore
dell’avviamento e dei marchi d’impresa in misura non superiore ad un quinto (misura così modificata dal
comma 95 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le operazioni di aggregazione aziendale
poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015), a prescindere
dall’imputazione al conto economico. Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui
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sopra sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite
della quota imputata a conto economico.
Il successivo comma 11 dell’art. 15 stabilisce che le predette disposizioni sono applicabili anche per rialli-
neare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176,
comma 2-ter, del TUIR (ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli immobilizzati e non, ecc.). In questo
caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente dell’IRPEF e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo. La presente opzione può
essere esercitata anche con riguardo a singole “categorie omogenee” di beni, come definite dal comma 5
dell’art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si con-
siderano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’im-
posta sostitutiva.
A tale fine, nel rigo RQ25 devono essere indicati gli importi dei maggiori valori derivanti dalle differenze tra
importi civili e fiscali relativi all’avviamento, colonna 1, ai marchi d’impresa, colonna 2, e alle altre attività
immateriali (tra le quali si intende compresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita,
nonché gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ad es. le spese di sviluppo, spese di
impianto e ampliamento, ecc.), colonna 3. In colonna 4 va indicato l’importo corrispondente all’imposta so-
stitutiva dovuta, determinato applicando l’aliquota del 16 per cento alla somma degli importi indicati nelle
colonne 1, 2 e 3. La predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1821.
Se i maggiori valori sono relativi ai crediti, l’importo del disallineamento va indicato in colonna 5 e l’imposta
sostitutiva dovuta in colonna 6, calcolata applicando l’aliquota del 20 per cento all’importo di colonna 5. La
predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1823.
Tali importi devono essere versati in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte re-
lative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
Nei righi RQ26 e RQ27 devono essere indicati, colonna 1, la denominazione delle “categorie omogenee”
relative ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR per le quali si è optato per
il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio e, colonna 2, il corrispondente im-
porto del disallineamento rilevante ai fini dell’IRPEF e in colonna 3 il corrispondente importo del disallinea-
mento rilevante ai fini dell’IRAP.
In tale ultimo caso, nel rigo RQ28, colonna 1, va indicato l’importo dei maggiori valori rilevanti ai fini delle
imposte dirette corrispondente alla somma della colonna 2 dei righi RQ26 e RQ27, mentre in colonna 2 la
somma dei maggiori valori rilevanti ai fini IRAP corrispondente alla somma della colonna 3 dei righi RQ26
e RQ27. Diversamente, qualora si sia optato per assoggettare a tassazione il valore complessivo delle diver-
genze civili e fiscali, non vanno compilati i righi RQ26 e RQ27 e va indicato nel rigo RQ28, in colonna 1,
l’importo totale del riallineamento ai fini delle imposte dirette. In entrambi i casi, l’importo indicato nel rigo
RQ28, colonna 1, va riportato nel quadro RN al rigo RN12, colonna 1. In colonna 2, l’importo totale del
riallineamento ai fini IRAP e, in colonna 4, l’imposta corrispondente all’applicazione dell’aliquota ordinaria
dell’IRAP (che va indicata in colonna 3) e in colonna 6 l’imposta corrispondente all’eventuale maggiorazione
dell’IRAP (la cui aliquota va indicata in colonna 5); in colonna 7, l’importo complessivo dell’imposta dovuta,
pari alla somma delle colonne 4 e 6 del rigo RQ28, che deve essere versata in unica soluzione entro il ter-
mine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere
l’operazione utilizzando il codice tributo 1822.
Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
15.6 SEZIONE XII - TASSA ETICA
La sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita
e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, ai fini della determinazione
dell’addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006).
Per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e
ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su
supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e
non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 2009.
A tal fine, in colonna 1 del rigo RQ49 va indicato l’ammontare del reddito complessivo netto proporzional-
mente corrispondente all’ammontare dei ricavi o compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai
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fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a be-
ni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare com-
plessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare dell’addizionale, pari
al 25 per cento dell’importo di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicata l’eccedenza di imposta risul-
tante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso, ma
riportata in compensazione e in colonna 4 l’eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione
con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione.
Nella colonna 5, va indicata la somma degli acconti versati.
La colonna 6 e la colonna 7 vanno compilate per indicare l’imposta a debito o a credito, pari al risultato
della seguente somma algebrica:
RQ49 col. 2 – RQ49 col. 3 + RQ49 col. 4 – RQ49 col. 5
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito). Tale imposta va versata
utilizzando il codice tributo 4005.
Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito). Tale eccedenza è uti-
lizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata
nel rigo RX14, colonna 2.
15.7 SEZIONE XIX - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DELLE PARTECIPAZIONI
(ART. 15, COMMA 10-BIS E 10-TER, DEL D.L 29 NOVEMBRE 2008, N. 185,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)
La sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’art.
15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per le operazioni straordinarie o traslative effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2022 (ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio individuale a seguito dell’operazione
straordinaria o traslativa – ed attribuiti, nel bilancio consolidato, alle voci avviamento, marchi d’impresa e
altre attività immateriali – si applica, in tutto o in parte, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e del-
l’IRAP con aliquota del 16 per cento.
Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle
incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni.
Il comma 81 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che vanno considerate le parte-
cipazioni in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia. Ai sensi del suc-
cessivo comma 82, le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con riferimento agli acquisti di parteci-
pazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di en-
trata in vigore della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di
detto periodo.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 novembre 2021 (di seguito “provvedimento”)
ha stabilito le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’esercizio dell’opzione per qualunque regime di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsto dalle
norme tributarie, nonché l’esercizio dell’opzione per i regimi di cui all’art. 23, commi da 12 a 15, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e di cui all’art. 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precludono
la possibilità – con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immate-
riali – di optare per il regime dell’imposta sostitutiva e l’esercizio dell’opzione per quest’ultimo regime pre-
clude – con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali -
l’esercizio dell’opzione per i predetti regimi. Il medesimo valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre at-
tività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già affrancato – in tutto o in parte – con il regime dell’im-
posta sostitutiva non può essere assoggettato – per la quota già affrancata da un altro soggetto – al mede-
simo regime, in relazione alla stessa operazione ovvero ad una delle altre operazioni straordinarie o trasla-
tive ammesse al regime dell’imposta sostitutiva.
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Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei
versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale l’opera-
zione ha avuto efficacia giuridica, secondo le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione inclusa la trasformazione - ai sensi dell’articolo
2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 - delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito dell’esercizio dell’op-
zione medesima, qualora la relativa contabilizzazione sia ammessa in applicazione di corretti principi con-
tabili, s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i
marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato, perfezionati
anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.
La deduzione di cui all’art. 103 del TUIR del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi d’impresa, non-
ché delle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile definita, può essere effettuata in misura non
superiore, rispettivamente, ad un quinto e a un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico,
a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.
I righi da RQ67 a RQ68 devono essere utilizzati per indicare i dati relativi ad ogni singola partecipazione,
avendo cura di compilare più moduli in caso di più partecipazioni; nei predetti righi va indicato:
• nella colonna 1, casella “Tipo operazione”, il codice identificativo dell’operazione straordinaria o trasla-
tiva, prevista dal provvedimento (art. 2, comma 2), a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio indi-
viduale la partecipazione per cui si esercita l’opzione, relativamente ai soggetti di seguito elencati:
1 - ipotesi di cui alla lett. a): incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
2 - ipotesi di cui alla lett. b): beneficiari in operazioni di scissione;
3 - ipotesi di cui alla lett. c): conferitari in operazioni di conferimento d’azienda;
4 - ipotesi di cui alla lett. d): conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi
dell’articolo 175 del TUIR;
5 - ipotesi di cui alla lett. e): conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai
sensi dell’articolo 177 del TUIR;
6 - ipotesi di cui alla lett. f): cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
7 - ipotesi di cui alla lett. g): cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa partecipazioni
di controllo;
8 - ipotesi di cui alla lett. h): scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante
permuta ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
9 - ipotesi di cui alla lett. i): soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione
di controllo a seguito di un’operazione di fusione o scissione;
10 - ipotesi di cui alla lett. j): conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di con-
ferimento di azienda;
11 - ipotesi di cui alla lett. k): conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di
controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
12 - ipotesi di cui alla lett. l): conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante
conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
• nella colonna 2, la casella “Soggetto subentrato” va barrata qualora l’opzione per il regime dell’imposta
sostitutiva è esercitata dal soggetto dichiarante subentrato, a seguito di fusione o scissione, ad uno dei sog-
getti di cui al comma 2 dell’art. 2 del provvedimento che, se ancora esistente, avrebbe potuto esercitare
tale opzione;
• nella colonna 3, la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio
individuale a seguito dell’operazione di cui alla colonna 1 e, a seconda dei casi indicati nell’art. 3, commi
da 2 a 4, del provvedimento:
a) il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorpora-
ta, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell’operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da
a) ad e) del comma 2 dell’art. 2 del provvedimento);
b) la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata risultante dal bilancio riferibile all’eserci-
zio chiuso prima dell’operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da f) ad h) del comma 2 dell’art. 2);
c) il valore del patrimonio netto o della partecipazione oggetto di conferimento, fusione o scissione così come
risultante dalla situazione contabile redatta dalla società conferente, fusa, incorporata o scissa alla data
di efficacia giuridica dell’operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da i) ad l) del comma 2 dell’art. 2);
• nelle colonne 4, 5 e 6, rispettivamente, il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre
attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle
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operazioni sopra richiamate, iscritto nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio nel corso del quale le
operazioni hanno avuto efficacia giuridica;
• nella colonna 7, il minore tra l’importo indicato nella colonna 3 e la somma degli importi indicati nelle co-
lonne 4, 5 e 6;
• nella colonna 8, la base imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva, anche in misura parziale, che
non deve essere superiore all’importo di colonna 7;
• nella colonna 9, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16 per cento dell’importo indicato nel-
la colonna 8.
Nel rigo RQ69, va indicata la somma degli importi di cui alla colonna 9 dei righi da RQ67 a RQ68 di tutti
i moduli compilati.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1843.
15.8 SEZIONE XX - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ
DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
(ART. 49-BIS DEL D.LGS. N. 171/2005)
La sezione va compilata dalle società titolari non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ov-
vero dalle società utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno
effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che esercitano l’opzione prevista
dal comma 5 dell’art. 49-bis del d.lgs. n. 171/2005.
Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti
dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della de-
traibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è
versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’IRPEF. Per il versamento dell’imposta dovuta
va utilizzato il codice tributo 1847.
In particolare, nel rigo RQ70 indicare:
• in colonna 1, l’ammontare dei proventi totali derivanti dall’attività di noleggio;
• in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell’importo indicato in colonna 1.
I soggetti che determinano il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, diversi dalle società sem-
plici, devono escludere dall’utile d’esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi.
A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle
spese sostenute relative all’attività di noleggio e nel rigo RF44 va riportato l’ammontare dei proventi derivanti
dall’attività di noleggio.
15.9 SEZIONE XXI - ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI IVA – INDICI SINTETICI
DI AFFIDABILITÀ FISCALE
I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per
migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina
ISA, compilano la presente sezione. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior
volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, te-
nendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquo-
ta media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
La dichiarazione degli importi in argomento non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione
che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versa-
mento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RQ80 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella
colonna 2 la relativa imposta.
I dati relativi agli Ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli
appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).
15.10 SEZIONE XXIII – RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
L’ art. 12-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, ha previsto che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’art. 1, commi
696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito “legge”), alle condizioni ivi stabilite, possa
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essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019,
al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bi-
lancio ai sensi dell’art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamen-
te, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del
1° dicembre 2024.
Ai fini dell’attuazione delle citate disposizioni, il comma 702 dell’art. 1 della legge fa rinvio, in quanto com-
patibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a quelle del re-
golamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché alle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi
475, 477 e 478 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La sezione XXIII-A va compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella reda-
zione del bilancio e che, anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge,
si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I
della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, va eseguita
nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre
2020 o al 31 dicembre 2021.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale ri-
serva designata con riferimento alla legge in esame.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione
è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di
eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni
non ammortizzabili.
Nel rigo RQ86 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili
e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ87 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortiz-
zabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare
di colonna 1.
Nel rigo RQ88 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in
società controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di
colonna 1.
La sezione XXIII-B va compilata dai soggetti che, ai sensi del comma 702 dell’art. 1 della legge, si sono av-
valsi della facoltà di cui all’art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, di affrancare ai fini fiscali i mag-
giori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, a condizione che i
relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall’art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora pre-
senti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.
Le previsioni di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in so-
cietà ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, del TUIR.
Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’im-
posta sostitutiva di cui al comma 699 dell’art. 1 della legge, è vincolata una riserva in sospensione di imposta
ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.
Nel rigo RQ89 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili
e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ90 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortiz-
zabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare
di colonna 1.
Nel rigo RQ91 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società
controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’ammontare di colonna 1.
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Nel rigo RQ92, colonna 1, va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di
cui alla colonna 2 dei righi da RQ86 a RQ91.
L’imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell’art. 1 della legge è versata per importi complessivi fino a
3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versa-
mento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi supe-
riori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il ter-
mine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o
unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza,
rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine pre-
visto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta
successivi. In tal caso, nel rigo RQ92, colonna 2, va indicato l’importo della prima rata.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1811.
La sezione XXIII-C è riservata:
– ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali pos-
sono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
– ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, inclusi i soggetti che hanno redatto il bilan-
cio in base ai princìpi contabili internazionali, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensio-
ne d’imposta ai fini fiscali.
L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e
di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento.
L’imposta sostitutiva di cui al comma 698 dell’art. 1 della legge è versata per importi complessivi fino a
3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine pre-
visto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale
la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a
3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al qua-
le la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettiva-
mente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il
versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel rigo RQ93, in colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in colonna 2,
l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna 1. In caso di versamento rateale, in colonna
3 va indicato l’importo della prima rata.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1813.
15.11 SEZIONE XXIV - ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che entro il 30 settembre 2023 assegnano o cedono
ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che,
avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici,
possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP sulla differenza tra il valore nor-
male dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione,
e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente prospetto dei valori dei be-
ni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità
di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016).
Possono compilare il presente prospetto le società il cui periodo d’imposta chiude nel 2023, con riferimento
alle assegnazioni, cessioni o trasformazioni intervenute nel corso del 2023 ed entro la data di chiusura del
periodo d’imposta ovvero entro il 30 settembre 2023, se precedente tale data.
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L’imposta sostitutiva è pari:
• all’8 per cento ovvero;
• al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta prece-
denti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle so-
cietà che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti
negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’impo-
sta sostitutiva (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).
Le disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2022, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
29 dicembre 2022, n. 197, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2022.
La stessa disciplina si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti
beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può es-
sere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in
catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 del-
l’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se in-
feriore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi del primo
periodo del comma 102 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, è computato in misura non inferiore ad uno
dei due valori.
Nel rigo RQ94 va indicato:
• in colonna 1, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasforma-
zione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
• in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
• in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente
rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-“.
Nel rigo RQ95 va indicato:
• in colonna 1, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il
valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della tra-
sformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
• in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
• in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente
rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-“.
Ai soli fini della compilazione della presente sezione, in presenza di più beni da cui derivano, solo per alcuni
di essi, minusvalenze e/o differenziali negativi non deducibili, per questi ultimi beni si assume quale costo
fiscalmente riconosciuto da riportare nella colonna 2 dei righi RQ94 e RQ95 un importo non superiore a
quello indicato per i medesimi beni nella colonna 1 dei predetti righi.
Nel rigo RQ96 va indicato:
• in colonna 1, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RQ94 e RQ95; in caso
di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
• in colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 101, della citata legge n. 197 del 2022.
I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di colonna 2.
Nel rigo RQ97 va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione
dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
• in colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 102, della citata legge n. 197 del 2022.
Il versamento è effettuato con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il 60 per cento del-
l’imposta sostitutiva è versato entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate non-
ché dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta vanno utilizzati gli appositi codici tributo.
15.12 SEZIONE XXV – UTILI E RISERVE DI UTILE
Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma
1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
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gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente
o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione nella presente sezione XXV
(art. 1, commi 87 a 95, della legge n. 197 del 2022).
I contribuenti possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con ali-
quota del 30 per cento, dei predetti utili e riserve di utile.
L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa.
L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localiz-
zato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli
stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio
netto. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni deve essere versata la differenza, maggiorata del
20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 30 per cen-
to e l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota ridotta al 27 per cento. Tale versamento è effet-
tuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data
di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio.
L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta nella partecipata
estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni in-
dirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR.
L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte
dei relativi utili e riserve di utile.
L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2022.
Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che
applicano il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR.
Le disposizioni di attuazione della predetta opzione sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.
Nei righi da RQ98 a RQ100:
• in colonna 1, va indicato il codice di identificazione fiscale del soggetto partecipato di cui all’art. 73, com-
ma 1, lettera d), del TUIR, ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il
codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa, i cui utili o riserve di utili sono oggetto del-
l’opzione;
• in colonna 2, va indicata la denominazione del soggetto partecipato di cui all’art. 73, comma 1, lettera
d), del TUIR;
• in colonna 3, va indicato l’indirizzo completo della sede legale estera;
• in colonna 4, va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e
territori esteri”);
• in colonna 5, va barrata la casella denominata “Partecipazione indiretta” in caso di partecipazione indi-
retta per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR;
• in colonna 6, va indicato l’ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali si intende esercitare l’opzione;
• in colonna 7, va barrata la casella denominata “Tipo” nel caso in cui l’opzione è esercitata con riguardo
solo a una parte degli utili e riserve di utile relativi al medesimo soggetto partecipato, riferita alla quota di
partecipazione detenuta;
• in colonna 8, va indicato: il codice 1, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 30 per cento, il
codice 2, in caso di applicazione dell’aliquota ridotta del 27 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 89, della
legge n. 197 del 2022;
• in colonna 9, va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla percentuale di cui in colonna 8
applicata all’ammontare indicato in colonna 6.
Nel rigo RQ101, va indicata l’imposta sostitutiva dovuta complessiva: in colonna 1, la somma delle colonne
9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 1 nella colonna 8
dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli com-
pilati, dove sia stato indicato il codice 2 nella colonna 8 dei predetti righi.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
15.13 SEZIONE XXVI – AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR
La sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, sui redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1,
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lett. g), del TUIR e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del medesimo testo unico derivanti
dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
(art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto,
l’opzione è esercitata nella presente dichiarazione dei redditi.
L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute
alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione non può essere eser-
citata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia
stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
L’imposta va calcolata sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il
costo o valore di acquisto o di sottoscrizione e va versata entro il termine per il versamento a saldo delle im-
poste sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RQ105 va indicato:
in colonna 1, il valore delle quote o azioni in OICR alla data del 31 dicembre 2022 per i quali si opta per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva;
in colonna 2, il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione delle quote o azioni di cui in colonna 1;
in colonna 3, la differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2;
in colonna 4, l’imposta sostitutiva del 14 per cento calcolata sull’importo di colonna 3.
16. QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI –
OPERAZIONI STRAORDINARIE
16.1 GENERALITÀ
Il presente quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i
valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza delle operazioni ivi elen-
cate ovvero conseguenti all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; la sezione II ha, invece, lo
scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) in-
tervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
16.2 SEZIONE I - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI
La presente Sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio
a valori diversi a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che
di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l’apposito codice nella casella “Causa”.
1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni;
2) Rivalutazione di beni;
3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell’art. 110,
comma 3, del TUIR;
4) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell’ipotesi in cui i disallineamenti
da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni.
Si precisa che per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.
Inoltre, la Sezione va compilata anche dai soggetti per i quali l’adozione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bilancio.
Si precisa che per tali soggetti valgono, anche in deroga alle disposizioni della sezione I capo II del titolo II
del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti prin-
cipi contabili. In tale caso, va indicato il codice 1 nell’apposita casella denominata “IAS” (colonna 3).
Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni che
generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione che per effetto dell’adozione dei principi
contabili internazionali IAS/IFRS, ai fini della determinazione del valore civile, si terrà conto anche dei riflessi
derivanti dall’adozione dei suddetti principi. In tal caso, va indicato il codice 2 nell’apposita casella deno-
minata “IAS” (colonna 3).
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Si precisa che la sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è avvenuta
l’operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute
in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fi-
scalmente riconosciuti.
Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, il valore civile del bene risulti
variato rispetto a quello finale dell’esercizio precedente, nella colonna 5 deve essere indicato il nuovo valore
di bilancio risultante dalla transizione ai nuovi principi contabili.
Si precisa che le voci della presente sezione non dovranno più essere indicati a decorrere dall’esercizio suc-
cessivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio anche per
effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento o a seguito di assoggettamento a imposi-
zione sostitutiva della differenza dei valori, avendo compilato il quadro RQ del modello REDDITI SP 2022.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al
quale i beni sono iscritti in contabilità.
Nella colonna 1, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati.
Nella colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della tran-
sizione ai principi contabili internazionali.
Nella colonna 5, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all’inizio dell’esercizio.
Nelle colonne 6 e 7, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso
dell’esercizio.
Nella colonna 8, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell’esercizio, pari alla somma
algebrica dell’importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7.
Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all’inizio dell’esercizio.
Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.
Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell’esercizio, pari alla somma algebrica
dell’importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.
Anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, resta ferma l’applicazione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del
2005 (si veda, art. 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007); l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di
costi iscritti e non più capitalizzabili genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito
dell’eliminazione) e quello fiscale. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata
dal bilancio a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali; in colonna 4, va indicato il cor-
rispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili internaziona-
li; le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate.
Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio
redatto secondo i principi contabili internazionali (ovvero per gli esercizi successivi quello esistente alla data
di apertura dei predetti esercizi) della voce di bilancio eliminata.
Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio
eliminata o non più iscrivibile.
Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell’esercizio.
Le medesime istruzioni si rendono applicabili all’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accanto-
namento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi
dell’art. 13, comma 6 del d.lgs. n. 38 del 2005. Tali modalità si applicano anche alle ipotesi di eliminazione
di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli “considerati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli ar-
ticoli 115, comma 11, 128 e 141” del TUIR, per effetto dell’adozione dei criteri di valutazione previsti dai
principi contabili internazionali. Ad esempio, la presente sezione va utilizzata per evidenziare il disallinea-
mento tra valore civile e fiscale scaturente dall’eliminazione del fondo TFR per effetto dell’adozione dei criteri
previsti dallo IAS 19.
16.3 SEZIONE II - OPERAZIONI STRAORDINARIE
La presente sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante
dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo
di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d’imposta la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più sezioni II.
Se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si
fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferi-
mento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante
dalla fusione.
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La parte I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, la parte
II ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa, la parte III ai dati relativi alle altre società beneficiarie
della scissione. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l’elenco proseguirà su un
altro quadro utilizzando solo la parte III della sezione II.
Al fine di identificare l’utilizzo della presente sezione è necessario indicare nell’apposito campo denominato
“Utilizzo” il codice “1” qualora l’utilizzo sia relativo ad operazioni di scissione e il codice “2” qualora sia
relativo ad operazioni di fusione. Se nel medesimo periodo sono state effettuate più operazioni straordinarie
è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente.
Società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione
I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione
vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante (ad eccezione del campo “Utilizzo”, che va in
ogni caso compilato).
Nel rigo RV13, campo “Tipo di operazione”, va indicato, in caso di scissione, rispettivamente, il codice “1”
o “2”, a seconda che la scissione sia totale o parziale, e in caso di fusione il codice “1” o “2”, a seconda
che la fusione sia propria o per incorporazione; nei campi 2 e 3 vanno indicati, rispettivamente, il numero
di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la data dell’atto di scissione o di fusione.
Nel rigo RV14, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita
dalla beneficiaria.
Nel rigo RV15, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società beneficiaria in
concambio ai soci della società scissa.
Nel rigo RV16, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti
con la scissione.
Nel rigo RV17, va indicato, rispettivamente, il codice “1” o “2”, a seconda che le azioni o quote assegnate
ai singoli soci della società scissa siano o non siano in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella
stessa società.
Nel rigo RV18, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della scissione, in-
corporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unifica-
zione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell’esercizio in cui l’unifica-
zione è avvenuta.
Nel rigo RV19, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le ri-
sultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18.
Nei righi RV20 e RV21, va indicato, rispettivamente, l’importo relativo all’aumento del capitale per il con-
cambio e l’importo del nuovo capitale sociale.
Nel rigo RV22 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incor-
porata.
Nel rigo RV23, colonna 1, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria o incorporante, relative
ai periodi d’imposta ante scissione o fusione e derivanti da precedenti operazioni straordinarie (ad esempio,
trasformazione da società di capitali a società di persone), utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84,
comma 1, del TUIR, e nel rigo RV24, colonna 1, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, com-
ma 2, del TUIR.
In colonna 2 vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7,
o dall’art. 173, comma 10, del TUIR.
Società scissa, incorporata o fusa
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la parte II della
presente sezione.
Con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita
(rigo RV28), ove si tratti di scissione parziale.
Nel rigo RV29, va indicato:
• in colonna 2, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di disavanzo da con-
cambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;
• in colonna 3, l’ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione.
Nel rigo RV30, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei righi da RV31 a RV34, va indicato:
• in colonna 1, le voci dell’attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
• in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non
ammortizzabili;
• in colonna 3, i relativi importi.
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Nel rigo RV35, colonne 2 e 3, va indicato l’importo dell’avanzo da annullamento e quello da concambio.
Nei righi da RV36 a RV39 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato
l’avanzo da annullamento e/o da concambio e, in colonna 2 o in colonna 3, gli importi ad esse relativi.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 172, comma 5, del TUIR, l’avanzo di fusione deve essere prioritariamente uti-
lizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta
che risultano iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l’omessa ricostituzione comporta la
tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con ri-
ferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione).
L’eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto del-
la società fusa o incorporata. Ai sensi dell’art. 172, comma 6, del TUIR, all’eventuale avanzo residuo si ap-
plica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concor-
renti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del
valore della partecipazione annullata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e del-
le altre riserve si applicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposi-
zioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’art. 172 del TUIR per la società incorporante o risultante dalla
fusione (comma 9 dell’art. 173 del TUIR).
Nei righi RV40 e RV41, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospensione d’imposta,
tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall’ultimo bilancio della società scissa, ovvero fusa o incor-
porata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quelle ricostituite per intero.
Nel rigo RV42, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite.
Nei righi RV43, RV44 e RV45 vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione
d’imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei righi RV46 e RV47, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per ef-
fetto della fusione, specificando la quota percentuale (colonna 1) e il costo (colonna 2), rispettivamente per
quelle possedute dalla incorporante (rigo RV46) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla
fusione (rigo RV47).
Nel rigo RV48, colonna 1, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società beneficiaria, incorporante
o risultante dalla fusione e utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1, del TUIR e nel rigo
RV49, colonna 1, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR. In colonna 2
vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR o
dall’art. 173, comma 10, del TUIR.
I righi RV51 e RV52 riguardano gli incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative previsti dall’art.
29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
In particolare, nel rigo RV51 vanno indicate, secondo il periodo di formazione (riportando nei campi 1, 3 e
5 la data di chiusura del periodo d’imposta di formazione), le eccedenze di deduzione trasferite alla società
beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d’imposta ante scissione
o fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei tre periodi d’imposta successivi a quello di forma-
zione. Tali importi vanno indicati nel rigo RN19.
Nel rigo RV52 vanno indicate, secondo il periodo di formazione (riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di
chiusura del periodo d’imposta di formazione), le eccedenze di detrazione trasferite alla società beneficiaria,
alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d’imposta ante scissione o fusione, a
partire da quello più recente, riportabili nei tre periodi d’imposta successivi a quello di formazione. Tali im-
porti vanno indicati nel rigo RN20.
Il rigo RV53 riguarda la deduzione prevista dall’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In co-
lonna 1, va indicato l’importo del rendimento nozionale che la società fusa, incorporata o scissa non ha uti-
lizzato, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, trasferibile, a seguito dell’ope-
razione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. In co-
lonna 2, va indicato l’ammontare del predetto rendimento trasferito alla società avente causa secondo il cri-
terio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR o dall’art. 173, comma 10, del TUIR. L’importo di colonna 2
va riportato nella colonna 11 del rigo RS45 del primo modulo del quadro RS.
Nella parte III vanno indicate i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione.
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17. QUADRO RP - SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE D’IMPOSTA
L’art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Nel presente quadro vanno indicate le spese documentate sostenute nel periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione ed effettivamente rimaste a carico della società o associazione per la realizzazione degli
interventi di cui al citato art. 16-bis su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo. Per tali
spese il singolo socio ha diritto a una detrazione d’imposta delle spese sostenute, nel limite massimo di
96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute fino al 31 di-
cembre 2024 (art. 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 3 agosto 2013, n. 90).
Inoltre, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per le spese so-
stenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art.
16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’entrata in vigore della
presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad attività
produttive, il singolo socio ha diritto a una detrazione d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare
per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese am-
messe a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già
fruito della detrazione.
Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato art. 16 derivi una ridu-
zione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’im-
posta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a
due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento (art. 16, comma 1-quater,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).
Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le
detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispet-
tivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un am-
montare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio.
A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi
1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli
immobili (art. 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).
Le detrazioni di cui all’art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge n. 63
del 2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme
speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art. 1, comma 3, della legge n. 232 del 2016).
Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate
a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzio-
ne di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edi-
ficio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costru-
zione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del
75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di
compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità
immobiliare (art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). L’art. 8 del decreto-legge
n. 34 del 2019 ha esteso la detrazione di cui al citato comma 1-septies agli interventi realizzati nei comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
Per le spese sostenute, relative a tali interventi, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per i contribuenti di cui
al comma 9 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (ad esempio, società semplici agricole – cfr. circo-
lare 30/E del 22 dicembre 2020), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento; tale incre-
mento non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020). La detrazione di
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cui al citato comma 4 è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo
a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-
bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legi-
slazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020).
Ai sensi del comma 4-ter del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, i limiti delle spese ammesse
alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus di cui ai commi 4 e 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022,
sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal si-
sma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fab-
bricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attività produttive.
Per gli interventi di cui al comma 8-bis dell’art. 119 effettuati dai condomini e dai soggetti di cui al comma
9, lettera a) dell’art. 119, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella
misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle soste-
nute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle so-
stenute nell’anno 2025.
Ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 8-bis, per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile
2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi
4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2025, nella misura del 110 per cento.
La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini
previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui al comma 4-bis del presente articolo ese-
guiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis
L’efficacia delle proroghe di cui all’art. 119 del decreto (si veda l’art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre
2020, n. 178) resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Per maggiori informazioni su condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del rico-
noscimento della detrazione, si vedano le istruzioni per la compilazione del quadro RP, Sezione III, del mo-
dello REDDITI Persone Fisiche.
Il comma 2 dell’art. 16 del sopra citato decreto riconosce a coloro che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1 del medesimo art. 16 una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 50 per cento delle ulte-
riori spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le la-
vastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’eti-
chetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e deve essere
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022, a 8.000 per l’anno
2023 e a 5.000 euro per l’anno 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qua-
lora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’ac-
quisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di
spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali
si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, tali spese sono computate in-
dipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detra-
zioni di cui al comma 1 del citato art. 16.
Per la fruizione della detrazione in commento, è richiesto che il contribuente, prima del sostenimento delle
spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, abbia già avviato i lavori per interventi di recupero
del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR (cir-
colare n. 29/E del 2013).
Il predetto importo massimo di spesa è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, pre-
scindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente, invece, che
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esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio di cui all’art. 16, comma 2, del
decreto-legge n. 63 del 2013, è riconosciuto più volte; in tal caso, l’importo massimo complessivo è riferito
a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
I commi da 12 a 15 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, riconoscono per gli anni 2021, 2022, 2023 e
2024 una detrazione (c.d. “Bonus verde”) ai fini IRPEF per un importo pari al 36 per cento delle spese do-
cumentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare
ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla
base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi (comprese le spese di progettazione
e manutenzione) relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recin-
zioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del c.c..
Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del
2013, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall’art. 119,
comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119, comma 8, del decreto), spetta una detrazione
nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento
della spesa da ripartire. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari im-
porto e spetta per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, del decreto.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 è stata dettata la disciplina applica-
tiva di tali disposizioni.
Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022, la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di
esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plu-
rifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Per gli interventi di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 si rinvia alle istruzioni
di cui sopra.
I commi da 219 a 224 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, riconoscono una detrazione(c.d. “Bonus fac-
ciate”) dall’imposta lorda per un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno
2022, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo ido-
neo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna de-
gli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi.
Tale detrazione spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, su bal-
coni o su ornamenti e fregi.
In particolare, la detrazione spetta per:
• interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
• interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il
10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
• interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Per gli interventi diversi da quelli sopra menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste per inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio (artt. 14 e 16 del decreto
legge n. 63 del 2013).
Si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura
o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per
cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini del “bonus facciate” gli
interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
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ATTENZIONE Per ogni unità immobiliare oggetto delle predette spese deve essere compilato un singolo ri-
go. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi effettuati sulle parti comuni
di edifici residenziali.
L’art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 riconosce, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lor-
da, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2025 (come modificato dall’art. 1, comma 365, della legge n. 197 del 2022) per la realizzazione
di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici
già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità
immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto,
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
A tal fine, nei righi da RP1 a RP14, va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale del condominio o della cooperativa in caso di interventi su parti comuni di
edifici residenziali. In caso di spese attribuite al dichiarante per trasparenza, va indicato il codice fiscale
del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali spese;
• in colonna 2, l’importo delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqua-
lificazione energetica degli edifici, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento;
• in colonna 3, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta effi-
cienza energetica, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento;
• in colonna 4, con riferimento alle spese per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, uno
dei seguenti codici:
– 1, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento;
– 2, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 70 per cento;
– 3, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 75 per cento;
– 4, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta dell’80 per cento;
– 5, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta dell’85 per cento;
– 6, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento;
– 7, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento e l’incremento del 50 per cento dei
corrispondenti limiti;
– 8, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 90 per cento;
• in colonna 5, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;
• in colonna 6, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi al Bonus verde, per le quali spetta la
detrazione d’imposta del 36 per cento;
• in colonna 7, l’importo delle spese sostenute nel 2023 per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione
d’imposta del 90 per cento;
• in colonna 8, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d’imposta
del 110 per cento;
• in colonna 9, l’importo delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della fac-
ciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 60 per cento;
• in colonna 10, l’importo delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione
di barriere architettoniche, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 75 per cento.
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La somma degli importi di colonna 2 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 2, del qua-
dro RN.
La somma degli importi di colonna 3 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 3, del qua-
dro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 1 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 4, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 2 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 5, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 3 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 6, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 4 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 7, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 5 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 8, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 6 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 29, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 7 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 30, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 8 (colonna 4), va ri-
portata nel rigo RN17, campo 38, del quadro RN.
La somma degli importi di colonna 6 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 9, del qua-
dro RN.
La somma degli importi di colonna 7 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 28, del
quadro RN.
La somma degli importi di colonna 8 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 31, del
quadro RN.
La somma degli importi di colonna 9 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 32, del
quadro RN.
La somma degli importi di colonna 10 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 37, del
quadro RN.
18. QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE
AI SOCI O ASSOCIATI
18.1 REDDITI
Nella colonna 1 e, ove esistenti, nelle colonne 1-bis, 1-ter e 1-quater dei righi da RN1 ad RN9, vanno in-
dicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri RF, RG, RE, RA, RD, RB,
RT, RH, RL e RJ.
Riservato alle “Società non operative”
Ai fini della compilazione dei righi RN1 e RN2 per i soggetti che risultano di comodo in base alle disposizioni
di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si rinvia a quanto indicato nel prospetto “Verifica del-
l’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo” contenuto nel quadro RS.
In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
• nella colonna 2, le ritenute d’acconto subite, comprese quelle attribuite dai consorzi, indicate nel rigo RS41,
colonna 2. Si precisa che, nell’ipotesi in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante ab-
biano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato
lo scomputo dall’imposta sui redditi, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione
per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24 (circ. 56 del 2009), nella presente co-
lonna va comunque riportato l’intero importo delle ritenute imputate ai soci o associati. Al fine di evidenziare
le ritenute riattribuite dai soci o associati alla società o associazione dichiarante, queste vanno riportate nel
campo 12 della sezione II del quadro RO e va, altresì, compilata la sezione V del quadro RX. Nella presente
colonna vanno indicate anche le eventuali ritenute d’acconto subite sull’ammontare dei contributi e delle in-
dennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai sensi
dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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• nella colonna 3, le imposte pagate all’estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative al netto delle
imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti da soggetti non residenti partecipati di cui all’art. 167 del
TUIR, da indicare nel rigo RN15, colonna 4;
• nella colonna 4, i crediti di imposta spettanti, diversi da quelli indicati nei riquadri successivi e da quelli
indicati nel quadro RU.
La colonna 5 va barrata in caso di presenza di perdite d’impresa utilizzabili in misura piena ai sensi del
comma 2 dell’art. 84 del TUIR.
Nel rigo RN10, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all’IRES in società non
soggetta a tale imposta, devono indicare l’ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione,
escluse quelle di cui al comma 5, dell’art. 47 del TUIR, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di
cui all’art. 170, comma 4, lett. a) e b), del TUIR.
L’imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un’operazione
di trasformazione effettuata nel 2022, compilino il quadro RG, dal momento che le riserve non sono ricosti-
tuite in mancanza del bilancio. Tale imputazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da tra-
sformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno
variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello “ordinario” a quello “semplificato” di
cui all’art. 66 del TUIR.
Nel rigo RN11, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel quadro RM, ad eccezio-
ne dei redditi attribuiti alla società dal soggetto che detiene una partecipazione in soggetti non residenti di
cui all’art. 167 del TUIR, da indicare nel rigo RN15.
18.2 REDDITO MINIMO
Il rigo RN13 deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante e/o i soggetti partecipati siano risultati
di comodo in base a quanto previsto dall’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
In particolare, le società in nome collettivo e in accomandita semplice devono riportare il maggiore tra il red-
dito minimo di cui al rigo RS20 e il reddito minimo imputato dai soggetti partecipati, pari al minor importo
tra quello risultante dal rigo RF58, colonna 1, e dal rigo RF66 ovvero pari al minor importo tra quello risul-
tante dal rigo RG26, colonna 1, e dal rigo RG34.
Il presente rigo deve essere compilato altresì dalle associazioni tra artisti e professionisti, dalle società sem-
plici e dai soggetti ad essi equiparati che detengono una partecipazione in società di comodo, riportando
l’importo del rigo RH7, colonna 1.
18.3 PERDITE
Nel rigo RN14, colonna 1, va indicato, al netto dell’importo utilizzato per compensare altri redditi d’impresa
dell’anno:
– l’importo delle perdite risultante dai righi RF60, colonna 1, e RG28, colonna 1, e/o dal rigo RH9, colonna 1;
– nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito esente prodotto nelle ZFU (rigo RS134, colonne 1, 2 o 3 com-
pilate), l’importo delle perdite risultante dal rigo RS134, colonne 5 o 6 o 7, nonché, qualora il soggetto
non sia considerato di comodo, l’importo della perdita risultante dai righi RF66 e RG34.
Nella colonna 2, va indicato l’ammontare delle perdite di cui alla colonna 1, utilizzabili in misura piena ai
sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR.
Per la corretta compilazione della presente sezione si vedano le istruzioni di cui al rigo RS20.
Nel rigo RN14, colonna 3, nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito di lavoro autonomo esente prodotto
nelle ZFU (rigo RS134, colonna 4, compilata), va indicato l’importo della perdita risultante dal rigo RS134,
colonna 8, nonché l’importo della perdita risultante dal rigo RE21.
Gli importi evidenziati nel rigo RN14 non devono essere preceduti dal segno “-“.
18.4 REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE
Nel rigo RN15, in colonna 1, va indicato il totale dei redditi del soggetto non residente partecipato (art. 167
del TUIR) da imputare ai soci, mentre nelle colonne 2 e 3 vanno indicate, rispettivamente, le imposte sul red-
dito dell’anno e quelle sul reddito degli anni precedenti pagate dall’anzidetto soggetto.
Nella colonna 4 vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dal soggetto non residente.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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18.5 ONERI
Nel rigo RN16, va indicato:
– nella colonna 1, l’ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti
del Terzo settore di cui all’art. 82, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali liberalità sono deducibili
dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo di-
chiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito com-
plessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 28 novembre 2019, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla de-
duzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (artt. 83, comma
2, e 104, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017). La presente agevolazione non è cumulabile con la detra-
zione di cui al comma 1 del citato art. 83 né con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazione o
di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, comma
4, del d.lgs. n. 117 del 2017);
– nella colonna 2, riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, l’importo degli oneri e delle spese,
sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci.
Si rammenta che tra gli oneri di cui all’art. 10, comma 3, del TUIR, sostenuti dalla società (colonna 2), vanno
indicati:
– le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
– i contributi destinati alle organizzazioni non governative;
– le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della lo-
cazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.
Nel rigo RN17, vanno indicati gli oneri e le spese, sostenuti dalla società o associazione, per i quali la norma
tributaria prevede una detrazione d’imposta. Tale rigo va compilato come di seguito indicato.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare
distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
In colonna 1, riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli oneri di cui
all’art. 15, comma 3, del TUIR (per gli oneri di cui alle lett. h) e i) vanno escluse le erogazioni che danno di-
ritto al credito d’imposta di cui all’art. 1 del D.L. n. 83/2014), sostenuti dal dichiarante, nonché la quota de-
gli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa. Ai sensi
dell’art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, le lett. i-bis) e i-quater), del comma 1, dell’art. 15 del
TUIR, sono state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Nella presente colonna vanno indicati, altresì,
gli oneri di cui all’art. 83, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 117 del 2017.
In colonna 2, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-
cazione energetica per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla
somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da RP1 a RP14.
In colonna 3, va indicato il totale delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le quali
spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati
nella colonna 3 dei righi da RP1 a RP14.
In colonna 4, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna
5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 1.
In colonna 5, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta del 70 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna
5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 2.
In colonna 6, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta del 75 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna
5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 3.
In colonna 7, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta dell’80 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna
5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 4.
In colonna 8, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta dell’85 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna
5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 5.
In colonna 9, va indicato il totale delle spese per gli interventi relativi al Bonus verde per le quali spetta la
detrazione d’imposta del 36 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella co-
lonna 6 dei righi da RP1 a RP14.
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Nelle colonne da 10 a 19, vanno indicate le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici
esistenti, sostenute nel 2022, per le quali l’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007) e l’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevedono una detrazione dall’imposta lorda. La detrazione delle spese
documentate relative agli anzidetti interventi, nelle misure sotto riportate, spetta entro il limite massimo di de-
trazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato (vedi il citato art. 14 del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63).
Per gli interventi di cui alle colonne da 10 a 15 la misura della detrazione è pari al 65 per cento delle spese
documentate. Per gli interventi di cui alle colonne da 16 a 19, invece, la misura della detrazione è pari al
50 per cento delle spese documentate.
L’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e successive modifiche (nel prosieguo, i commi richiamati si riferiscono all’art. 119 ove non di-
versamente specificato) ha previsto che, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente di cui
al comma 9 (ad esempio, società semplici agricole – cfr. circolare 30/E del 22 dicembre 2020), sostenute
dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del
2013, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, si applica nella misura del
110 per cento nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’in-
volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edi-
ficio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente
e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata
su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e di-
spongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro
30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti
da più di otto unità immobiliari;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sani-
taria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento de-
legato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma , ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori so-
lari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, defi-
niti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il nu-
mero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobi-
liari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per
gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smal-
timento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione de-
gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenera-
zione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle pro-
cedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186,
nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è cal-
colata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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L’aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art.
14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica ai predetti
interventi, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 fermi re-
stando i requisiti di cui al comma 3.
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022,
sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal si-
sma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fab-
bricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attività produttive.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile
2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi
1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma
1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al d.P.R. n. 412 del 1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici
su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno
degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R.
n. 380 del 2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Dal
1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. c) della legge n. 234 del 2021, per le spese documen-
tate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione degli impianti di cui al capoverso pre-
cedente, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella
misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento del-
la spesa.
Tale detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo inte-
grati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la predetta detrazione di cui al comma 5, alle stesse con-
dizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000
per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (commi 5 e 6).
La detrazione, inoltre, è subordinata alla condizione di cui al comma 7.
In particolare, indicare:
– in colonna 10, l’importo delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edi-
fici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizza-
zione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano in tale tipo di inter-
vento la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a
condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli
impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non
aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi,
il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pa-
vimenti). Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008;
– in colonna 11, l’importo delle spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
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marzo 2008. In colonna 11A, riportare il codice 1 per indicare che si tratta di spesa con detrazione in mi-
sura ordinaria, il codice 2 nel caso di spesa con detrazione al 110% o il codice 3 nel caso di spesa per cui
spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti
limiti, il codice 4 nel caso di spese sostenute nel 2023 con detrazione al 90% (le medesime precisazioni
valgono per le colonne contraddistinte dalla lettera A da 12 a 19);
– in colonna 12, l’importo delle spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
– in colonna 13, l’importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del siste-
ma di distribuzione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi
V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di appa-
recchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese soste-
nute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Dal 1° gennaio 2008 rientra
in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia;
– in colonna 14, l’importo delle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
– in colonna 15, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un
risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (comma 2, lett. b-bis), del citato art. 14 introdotta
dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), della legge n. 205 del 2017);
– in colonna 16, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui
all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge
n. 205 del 2017);
– in colonna 17, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-
bis) del citato art. 14 come sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), della legge n. 205 del 2017);
– in colonna 18, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di in-
fissi che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 205 del 2017);
– in colonna 19, l’importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe
A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio
2013, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge
n. 205 del 2017).
In colonna 20, va indicato l’importo delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla ri-
qualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, per
le quali spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’art. 14 del de-
creto-legge n. 63 del 2013 e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 del predetto decreto-legge, una detrazione
nella misura dell’80 per cento (comma 2-quater.1 del citato art. 14).
In colonna 21, l’importo delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualifica-
zione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, per le quali spet-
ta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’art. 14 del decreto-legge
n. 63 del 2013 e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 del predetto decreto-legge, una detrazione nella misura
dell’85 per cento (comma 2-quater.1 del citato art. 14).
Le detrazioni di colonna 20 e 21 si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
In colonna 22, va indicato l’importo delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione ener-
getica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza su-
periore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per le quali la detrazione
di cui al comma 1 dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, spetta nella misura del 70 per cento
(comma 2-quater, primo periodo, del citato art. 14).
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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In colonna 23, va indicato l’importo delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi
alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva
e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, per le quali la detrazione di cui al comma 1 dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
spetta nella misura del 75 per cento (comma 2-quater, secondo periodo, del citato art. 14).
Le detrazioni di colonna 22 e 23 sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La detrazione spettante ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è ripartita in dieci quote
annuali di pari importo (comma 3 del citato art. 14).
In colonna 24 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera
di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua
calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici
da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto che le detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63, si applicano anche alle predette spese). In colonna 24A, riportare il codice 1 per indicare
che si tratta di spesa con detrazione in misura ordinaria, il codice 2 nel caso di spesa con detrazione al 110%
o il codice 3 nel caso di spesa per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento
del 50 per cento dei corrispondenti limiti, il codice 4 nel caso di spese sostenute nel 2023 con detrazione al
90 per cento. Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
05 ottobre 2020, ha previsto che l’importo della detrazione per l’acquisto, installazione e messa in opera di
dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro per singola unità
immobiliare.
In colonna 25, va indicato l’importo complessivo della detrazione per investimenti agevolati in Start-up in-
novative nonché in PMI innovative di cui al rigo RS124.
In colonna 26, va indicato l’importo delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli per le
quali spetta una detrazione del 19 per cento entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino
a un massimo di 1.200 euro annui (comma 1-quinquies.1. dell’art. 16 del TUIR). La detrazione spetta nel ri-
spetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
In colonna 27, riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli oneri di cui
all’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore
delle associazioni di promozione sociale, sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli oneri sostenuti dal-
le società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa.
In colonna 28 va indicato il totale delle spese per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di in-
frastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d’imposta
del 90 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da RP1
a RP14.
In colonna 29, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta del 110 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna
5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 6.
In colonna 30, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta del 110 per cento e l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti di cui al quadro
RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna
4 dal codice 7.
In colonna 31 va indicato il totale delle spese per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di in-
frastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d’imposta
del 110 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da
RP1 a RP14.
In colonna 32, va indicato il totale delle spese per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della fac-
ciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 60 per cento di cui al quadro RP,
pari alla somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da RP1 a RP14.
In colonna 33 va indicato l’importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione
d’imposta del 110 per cento di cui all’art. 119, comma 1, lett, a), del d.l. n. 34 del 2020, avendo cura di ri-
portare in colonna 33A il codice 1 nel caso in cui per tali spese spetta sia la detrazione nella misura del 110
per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti. Per le spese sostenute nel 2023, per le
quali spetta la detrazione nella misura del 90 per cento, va indicato il codice 2 (le medesime precisazioni
valgono per le colonne 34A e 35A).
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In colonna 34 va indicato l’importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione
d’imposta del 110 per cento di cui all’art. 119, comma 1, lett, b), del d.l. n. 34 del 2020.
In colonna 35 va indicato l’importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione
d’imposta del 110 per cento di cui all’art. 119, comma 1, lett, c), del d.l. n. 34 del 2020.
In colonna 36 va indicato l’importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d’im-
posta del 110 per cento di cui all’art. 119, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020.Per le spese sostenute nel 2023,
per le quali spetta la detrazione nella misura del 90 per cento, va indicato il codice 1 nella colonna 36A.
In colonna 37, va indicato il totale delle spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di
barriere architettoniche, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 75 per cento di cui al quadro RP, pari
alla somma degli importi indicati nella colonna 10 dei righi da RP1 a RP14.
In colonna 38, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-
trazione d’imposta del 90 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna
5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 8.
18.6 TRUST TRASPARENTE O MISTO – IMPORTI RICEVUTI
Nel rigo RN18, vanno indicati gli importi trasferiti alla società dichiarante da Trust trasparenti o misti ai sensi
dell’art. 73, comma 2, del TUIR, di cui la stessa è beneficiaria.
In particolare, vanno indicati:
• in colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi co-
muni di investimento;
• in colonna 2, l’ammontare dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs.
n. 147 del 2015 e all’art. 89, comma 3, del TUIR;
• in colonna 3, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 4, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
• in colonna 5, l’eccedenza IRES trasferita alla società dal Trust;
• in colonna 6, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita alla società dichiarante;
• in colonna 7, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del
2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust ri-
sulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle imprese o enti partecipati residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli
utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o del-
le partecipazioni cedute.
18.7 AGEVOLAZIONI
I righi RN19 e RN20 riguardano gli incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative o in PMI innova-
tive previsti dall’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e dall’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
In particolare, nel rigo RN19 vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più re-
cente, le eccedenze di deduzione:
– trasferite alla società dichiarante in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;
– trasferite alla società dichiarante, beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo
RV51.
Nel rigo RN20 vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le ecce-
denze di detrazione:
– trasferite alla società dichiarante in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;
– trasferite alla società dichiarante, beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo
RV52.
Nel rigo RN21, colonna 1, va indicato l’importo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio indi-
cato nel rigo RS45, colonna 13, del primo modulo del quadro RS.
Nel rigo RN21, colonna 2, va indicato l’importo di cui alla colonna 15 del rigo RS45 di tutti i moduli com-
pilati del quadro RS.
18.8 TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Nel rigo RN22 vanno indicati gli importi dei redditi determinati a seguito del trasferimento all’estero ai sensi
dell’art. 166 del TUIR. In particolare, nelle colonne 1 e 2 del presente rigo vanno indicati, rispettivamente,
gli importi di colonne 1 e 2 del rigo TR5.
130
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18.9 - CREDITI D’IMPOSTA
Nel rigo RN23 va indicato il credito d’imposta (art bonus) per le erogazioni liberali per gli interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cul-
tura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizza-
zione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che,
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (art. 1 del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).
Il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate:
– a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per interventi di manutenzione, pro-
tezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’art. 1 del citato de-
creto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose,
di cui all’art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
– per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e del-
l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (art. 17, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229).
Il credito è riconosciuto, inoltre, per le erogazioni liberali per il sostegno delle istituzioni concertistico-orche-
strali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di
produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017,
n. 175), nonchè dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli
viaggianti (art. 183, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
ATTENZIONE Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito
d’impresa va esposto nel quadro RU.
Le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non danno diritto alle detrazioni di cui al-
l’art. 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. Le detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali che non rien-
trano nella disciplina del credito d’imposta, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.
Il credito d’imposta spetta, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni liberali effettuate.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in diminuzione delle im-
poste sui redditi. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in
avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, nel rigo RN23 va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione da imputare ai soci, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali ef-
fettuate nel periodo d’imposta.
Nel rigo RN24 va indicato il credito d’imposta (bonus bonifica ambientale) per le erogazioni liberali in de-
naro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprie-
tari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e
del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi
attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (art. 1, commi da 156 a 161, della legge
30 dicembre 2018, n. 145). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 sono
state individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione della misura agevolativa.
ATTENZIONE: Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell’ambito dell’attività com-
merciale va esposto nel quadro RU.
Il credito d’imposta spetta, nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65 per cento delle
erogazioni liberali effettuate nel corso dell’anno solare 2022 ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
In particolare, nel rigo RN24 va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione da imputare ai soci, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali ef-
fettuate nel periodo d’imposta.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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Nel rigo RN25 va indicato il credito d’imposta (social bonus) per le erogazioni liberali in denaro effettuate
in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati
alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (Art. 81, comma 1, del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
ATTENZIONE: Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell’ambito dell’attività com-
merciale va esposto nel quadro RU.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto agli enti
non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa
nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 23 febbraio 2022, n. 89 sono state in-
dividuate le modalità di attuazione della misura agevolativa.
Nel rigo RN26 va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da
persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6,
della L. 15 luglio 2022, n. 99).
ATTENZIONE: Il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell’ambito dell’attività com-
merciale va esposto nel quadro RU.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l’erogazione sia
effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è su-
periore a quello medio nazionale, il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
In particolare, nel rigo RN26 va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente;
• nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel secondo periodo d’imposta precedente a quello og-
getto della presente dichiarazione al netto dell’importo imputato ai soci;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della
presente dichiarazione al netto dell’importo imputato ai soci;
• nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta della presente dichiarazione,
corrispondente al 30 o al 60 per cento delle erogazioni liberali effettuate;
• nella colonna 5; l’ammontare del credito di colonna 4 da imputare ai soci,
• nella colonna 6, il credito d’imposta utilizzato in compensazione mediante il modello F24 entro la data di
presentazione della presente dichiarazione. In particolare, nella presente colonna va indicato l’importo uti-
lizzato in compensazione relativo alle quote spettanti per il periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione, non superiore alla seguente operazione: col. 1 + 1/3 (col. 2 + col. 3 + col. 4 - col. 5);
• nella colonna 7, l’ammontare del credito residuo, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi;
tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:
col. 1 + 1/3 (col. 2 + col. 3 + col. 4 - col. 5) - col. 6
18.10 PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI
Sulla base dei dati risultanti dalla presente dichiarazione, la società o associazione deve rilasciare a ciascun
socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività
desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l’eventuale iscrizione all’albo delle imprese
artigiane.
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SOCIETÀ DI PERSONE
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:
1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito (o la perdita) dichiarato agli effetti dell’imposta personale nei righi da RN1 a RN12; in caso
di perdita va precisato se trattasi di perdita utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84
del TUIR. Con riferimento ai redditi fondiari, si precisa quanto segue.
• Qualora non spetti l’esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF prevista dal-
l’art. 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016, va comunicato:
– al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa, il reddito dominicale
imponibile, il reddito dominicale non imponibile e il reddito agrario imponibile, tenendo conto degli
importi indicati nel rigo RN4, rispettivamente nelle colonne 1, 1-bis e 1-ter, e di quelli indicati nel
quadro RO, sezione II, campi 15 e 16;
– al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime
di impresa, il reddito agrario imponibile (tenendo conto dell’importo indicato nel rigo RN4, colonna
1-ter e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 16) e il reddito dominicale imponibile,
quest’ultimo determinato tenendo conto dell’importo indicato nel rigo RN4, colonna 1, e di quello in-
dicato nel quadro RO, sezione II, campo 15.
• Qualora spetti l’esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF prevista dall’art. 1,
comma 44, della legge n. 232 del 2016, al socio va comunicato il reddito dominicale non imponibile
e il reddito agrario non imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN4, rispettivamente
nelle colonne 1-bis e 1-quater.
Relativamente ai redditi dei fabbricati, inoltre:
• al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa va comunicato il reddito dei
fabbricati imponibile e il reddito dei fabbricati non imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo
RN6, rispettivamente nelle colonne 1 e 1-bis e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 14;
• al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di
impresa va comunicato il reddito dei fabbricati imponibile, determinato tenendo conto dell’importo in-
dicato nel rigo RN6, colonna 1, e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 13;
Per gli immobili detenuti all’estero va comunicata la quota del reddito di partecipazione riferibile ai red-
diti fondiari degli immobili esteri non locati, per i quali è dovuta l’IVIE, indicata nel quadro RO, sezione
II, campo 17, che concorre alla formazione del reddito dei soci diversi da persone fisiche nonché dei soci
persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa.
3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
4) le quote delle riserve di cui al rigo RN10 costituite prima della trasformazione da società soggetta al-
l’IRES in società di persone, imputabili ai singoli soci;
5) qualora la società sia “di comodo” e/o detenga partecipazioni in società di comodo, le quote di reddito
minimo di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, risultanti dal rigo RN13, nonché l’am-
montare delle perdite non compensate risultante dal rigo RN14; va precisato se trattasi di perdita utiliz-
zabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR;
6) le ritenute d’acconto e le imposte pagate all’estero, indicando separatamente quelle effettivamente pa-
gate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato. Al fine di consentire al socio di fruire
del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è necessario indicare: l’anno di percezione del red-
dito estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con ri-
ferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. Va indicata, altresì, l’imposta del periodo di
competenza il cui pagamento avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiara-
zione relativa al primo periodo d’imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR). Si precisa che le im-
poste figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clau-
sola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri
hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l’imposta estera come se questa
fosse stata effettivamente pagata;
7) distintamente per ciascun soggetto non residente cui la società partecipa:
• i dati indicati nei campi 1, 2 e 3 dei righi RS21 e RS22 del quadro RS;
• la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM11 a RM14;
• le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto
nell’anno d’imposta 2022 assoggettato a tassazione separata;
• le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto
negli anni di imposta precedenti assoggettato a tassazione separata;
• le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito (per
l’importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 4 dei righi RS21 e/o RS22
del quadro RS);
133
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
8) i crediti d’imposta spettanti;
9) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
del TUIR;
10) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d’imposta ai sensi dell’art.
15, comma 3, del TUIR, dell’art. 83, commi 1 (solo per le erogazioni effettuate nei confronti delle asso-
ciazioni di promozione sociale) e 5, del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell’art. 1, comma 4, del d.l. 31 di-
cembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30, nonché le spese sostenute per i
canoni di affitto di terreni agricoli, per le quali è riconosciuta una detrazione del 19 per cento in favore
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (decreto-legge n. 91 del 2014, art. 7);
11) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-
cazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del TUIR per le quali è riconosciuta al socio una de-
trazione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento (art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013);
12) le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica di cui
al comma 2 dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detra-
zione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento;
13) le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui ai commi da 1-bis
a 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detra-
zione dall’imposta lorda;
14) le spese sostenute per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 per le
quali è riconosciuta al socio una detrazione dall’imposta lorda;
15) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN11 del quadro RN, evidenziando la
tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del quadro RM. Si ricorda che l’art. 1, comma 3,
del d.l. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte
dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 del TUIR, effettuato direttamente
dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono
essere separatamente indicati per ciascun socio;
16) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 56 o art. 66 del TUIR);
17) la quota di reddito di lavoro autonomo imputabile all’attività di ricerca e di docenza ed imponibile in
capo all’associato nella misura prevista dall’art. 44 del d.l. n. 78 del 2010 nonché la quota di reddito
per il quale spettano in capo al socio o associato i benefici previsti dall’art. 16 del d.lgs. 14 settembre
2015, n. 147, nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia;
18) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia delle società
di persone che, per effetto dell’art. 17, lett. d), del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata;
19) la quota dei crediti d’imposta non usufruiti dalla società dichiarante. Tali crediti devono essere esposti
dal socio nella propria dichiarazione nel quadro RU del modello REDDITI 2023;
20) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio eccedente quello utilizzato in dedu-
zione dal reddito d’impresa o trasformato in credito IRAP (rigo RN21, col. 1), e l’ammontare del credito
ACE (rigo RS44, colonna 14);
21) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio utilizzato in deduzione dal reddito
d’impresa e l’eventuale importo “ACE innovativa” da recuperare (rigo RN21, col.2);
22) l’ammontare dei proventi e dei costi derivanti dall’attività di noleggio in forma occasionale di imbarca-
zioni e navi da diporto assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell’art. 49-bis del d.gs. n.
171 del 2005; di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del calcolo dell’acconto relativo all’im-
posta sul reddito;
23) l’ammontare della detrazione per investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative
nonché in PMI innovative per i quali è prevista l’agevolazione di cui all’art. 29 del d.l. n. 179 del 2012,
e dell’art. 38, commi 7 e 8, del d.l. n. 34 del 2020 (rigo RN17, col. 25);
24) l’ammontare della detrazione per investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative
non più spettante, in caso di decadenza dalla agevolazione;
25) le eccedenze di deduzioni residue, distinte per periodo di formazione, per investimenti in start-up inno-
vative, trasferite alla società dichiarante a seguito di operazioni straordinarie (rigo RN19);
26) le eccedenze di detrazioni residue, distinte per periodo di formazione, per investimenti in start-up inno-
vative, trasferite alla società dichiarante a seguito di operazioni straordinarie (rigo RN20);
27) gli importi dei redditi rateizzabili, a seguito del trasferimento all’estero ai sensi dell’art. 166 del TUIR;
28) l’ammontare del reddito esente prodotto nelle ZFU evidenziato nell’apposito prospetto del quadro RS,
nonché l’ammontare delle eventuali perdite indicate nelle colonne da 5 a 9 del rigo RS134 e riportate
nel rigo RN14;
29) l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art
bonus), indicato nel rigo RN23;
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30) con riferimento al credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, le imposte
assolte dalla società partecipata estera sugli utili maturati durante il periodo di possesso della parteci-
pazione. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d’imposta è necessario indicare: l’anno di con-
seguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, l’ammontare degli utili conseguiti e/o delle plu-
svalenze realizzate relativi alle partecipazioni nella controllata estera e le relative imposte assolte dalle
stesse con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. Va indicata, altresì, l’imposta del
periodo di competenza il cui pagamento avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR);
31) l’ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del di cui all’art.
82, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, indicato nel rigo RN16, colonna 1;
32) il totale delle spese per gli interventi relativi al c.d. Bonus verde per le quali spetta la detrazione d’imposta
del 36 per cento di cui all’art. 1, commi da 12 a 15, della legge n. 205 del 2017, indicati nel rigo RN17,
colonna 9;
33) l’ammontare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, per interventi su edifici
e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idro-
geologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di
aree dismesse di proprietà pubblica (Bonus bonifica ambientale), indicato nel rigo RN24;
34) l’ammontare degli utili distribuiti alle società semplici, formatesi con utili prodotti successivamente al-
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei
casi di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR, ed attribuiti per trasparenza ai soci, (art. 32-quater del decreto
legge n. 124 del 2019);
35) il totale delle spese per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate per le quali spetta la detrazione d’im-
posta del 60 per cento di cui all’art. 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, indicati nel
rigo RN17, campo 32;
36) la quota di reddito agevolabile realizzato a Campione d’Italia come determinato nell’apposito prospetto
del quadro RS (rigo RS411);
37) la quota di reddito agevolabile realizzato nella ZES (RTZ) pari alla somma degli importi indicati nel rigo
RS493;
38) l’ammontare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del
Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per soste-
nere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità
organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svol-
gimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (Art. 81, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117), indicato nel rigo RN25;
39) l’ammontare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fonda-
zioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da
persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma
6, della L. 15 luglio 2022, n. 99), imputato ai soci, indicato in colonna 5 del rigo RN26;
40) il totale delle spese per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’elimina-
zione di barriere architettoniche in edifici già esistenti per le quali spetta una detrazione d’imposta del 75
per cento di cui al comma 42, dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, indicati nel rigo RN17, campo 37.
19. QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI
E DEI RAPPRESENTANTI E DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI
O ASSOCIATI E RITENUTE RIATTRIBUITE
Il presente quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione contiene l’elenco nominativo degli amministra-
tori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione. La seconda sezione va uti-
lizzata per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura del-
l’esercizio nonché l’importo delle ritenute a questi imputate e riattribuite alla società o associazione dichia-
rante e i maggiori redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella sezione I va indicato:
– il codice fiscale (campo 1);
– i dati anagrafici (campi da 2 a 6);
– la qualifica (campo 7), indicando:
“A”, se trattasi di socio amministratore;
“B”, se trattasi di amministratore non socio;
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SOCIETÀ DI PERSONE
– il codice e la data di assunzione della carica (campi 8 e 9) qualora l’amministratore sia diverso da quello
indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione
alla carica rivestita, desumendolo dalla tabella riportata nel paragrafo 2.3.
Nella sezione II va indicato, in merito al socio persona fisica, nei campi da 1 a 6, rispettivamente, il codice
fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per il socio diverso dalla
persona fisica, la denominazione o ragione sociale.
Il campo 7, va barrato se l’attività svolta nell’impresa costituisce per il socio l’occupazione prevalente.
Nel campo 8, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrit-
tura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell’anno 2022, deve
essere di data anteriore al 1° gennaio 2022. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzio-
nali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si pre-
sumono uguali.
Nel campo 9, va indicato il numero dei mesi di esercizio dell’attività in cui si è verificata la condizione del-
l’occupazione prevalente per il socio, se inferiore all’anno.
Nel campo 10, va indicato “A”, se trattasi di socio amministratore, “B”, se trattasi di socio accomandante
ed “R”, negli altri casi. L’indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazio-
ne esistente alla data di presentazione della dichiarazione.
Il campo 11, va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d’imposta per i canoni di loca-
zione non percepiti di cui all’art. 26, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, a seguito della rideterminazione
del reddito effettuato dalla società.
In questa sezione vanno indicati anche i soggetti precedentemente usciti dalla compagine sociale a cui spetti
il credito d’imposta suddetto.
In tal caso, devono essere compilati i campi 1 e 11.
Nel campo 12, va indicato l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazio-
ne dichiarante (circ. 56 del 23 dicembre 2009). La somma degli importi indicati nel presente campo va ri-
portata nel quadro RX, rigo RX51, colonna 3.
Il campo 13 va compilato per indicare il maggior reddito dei fabbricati imponibile da attribuire al socio, nel
caso in cui quest’ultimo sia un soggetto diverso da persona fisica o sia una persona fisica che detiene la par-
tecipazione in regime di impresa.
In tali casi, infatti, non è applicabile l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in base
al quale l’IMU sostituisce l’Irpef e relative addizionali sui redditi fondiari concernenti i beni non locati.
Per la compilazione del predetto campo va, pertanto, calcolato il reddito dei fabbricati della società senza
applicare le regole di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (a tal fine può essere di ausilio
consultare, ove compatibili, le istruzioni per la compilazione del quadro RB del modello REDDITI Enti non
commerciali). Se il reddito dei fabbricati così determinato è maggiore del reddito dei fabbricati imponibile
di cui al rigo RB13, colonna 9, la relativa differenza (maggior reddito dei fabbricati imponibile) va rappor-
tata alla quota di partecipazione agli utili del socio ed indicato nel campo 13.
Il campo 14 va compilato per indicare il maggior reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assog-
gettati all’IMU, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale del
socio persona fisica (di colonna 1) che non detiene la partecipazione in regime di impresa. In tal caso, infatti,
il reddito di tali immobili da attribuire al socio concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e
delle relative addizionali nella misura del 50 per cento (art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013).
Per la compilazione del presente campo va calcolato il reddito dei fabbricati della società applicando la ci-
tata disposizione. Se il reddito dei fabbricati così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RB13, co-
lonna 9, del presente modello, la differenza (maggior reddito dei fabbricati imponibile) va rapportata alla
quota di partecipazione agli utili del socio e indicato nel campo 14.
Nel campo 15 va indicato il maggior reddito dominicale da attribuire al socio nei seguenti casi:
– socio diverso da persona fisica o socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa.
In tali casi, infatti, non è applicabile l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
base al quale l’IMU sostituisce l’Irpef e relative addizionali sui redditi fondiari concernenti i beni non locati.
Per la compilazione vedi le istruzioni al campo 13 dove il riferimento al rigo RB13, colonna 9, deve inten-
dersi al rigo RA27, colonna 11;
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SOCIETÀ DI PERSONE
– socio per il quale non si applica l’esclusione dalla formazione della base imponibile del reddito dominicale
prevista dal comma 44 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 (vedi colonna 10 ”IAP” del quadro RA). Per
la compilazione va calcolato il reddito della società considerando il reddito dominicale imponibile con ap-
plicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento. Se il reddito così determinato è maggiore del red-
dito di cui al rigo RA27, colonna 11, la differenza (maggior reddito) va rapportata alla quota di parteci-
pazione agli utili del socio e indicata nel campo 15.
Nel campo 16 va indicato il maggior reddito agrario da attribuire al socio per il quale non si applica l’esclu-
sione dalla formazione della base imponibile del reddito agrario prevista dal comma 44 dell’art. 1 della leg-
ge n. 232 del 2016 (vedi colonna 10 ”IAP” del quadro RA). Per la compilazione va calcolato il reddito della
società considerando il reddito agrario imponibile con applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30 per
cento. Se il reddito così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RA27, colonna 12, la differenza
(maggior reddito) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicata nel campo 16.
Il campo 17 va compilato per indicare la quota del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari
degli immobili esteri non locati, per i quali è dovuta l’IVIE, indicati nel quadro RL, rigo RL7, col. 1A, che con-
corre alla formazione del reddito dei soci diversi da persone fisiche nonché dei soci persone fisiche che de-
tengono la partecipazione in regime di impresa.
In questa sezione vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l’attività nel 2022 ma che non
risultano più tali alla chiusura dell’esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 9 ed even-
tualmente 11.
Qualora i nominativi da indicare siano più di nove, devono essere compilati uno o più modelli aggiuntivi
contrassegnandoli con numero progressivo.
20. QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RD, RE, RF, RG, RH, RJ
E PROSPETTI VARI
20.1 GENERALITÀ
Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH e RJ:
– Trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone;
– Perdite d’impresa in contabilità ordinaria non compensate nell’anno;
– Plusvalenze e sopravvenienze attive;
– Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;
– Utili distribuiti da imprese estere partecipate;
– Ammortamento dei terreni;
– Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione;
– Valori fiscali delle società agricole;
– Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari;
– Consorzi di imprese;
– Prezzi di trasferimento;
– Estremi identificativi dei rapporti finanziari;
– Deduzione per capitale investito proprio (ACE);
– Canone Rai;
– Crediti;
– Dati di bilancio IAS/IFRS;
– Dati di bilancio;
– Minusvalenze e differenze negative;
– Variazione dei criteri di valutazione;
– Investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
– Zone franche urbane;
– Comunicazioni relative alla rendicontazione “Paese per Paese” (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208);
– Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1,
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016);
– Aiuti di Stato;
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SOCIETÀ DI PERSONE
– Redditi Campione d’Italia;
– Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero;
– Zone economiche speciali (ZES);
– Dati relativi all’opzione “Patent box”.
20.2 QUADRO DI RIFERIMENTO
Nel rigo RS1, va indicato il quadro di riferimento.
20.3 TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL’IRES IN SOCIETÀ DI PERSONE
L’art. 170, comma 4, del TUIR, disciplina il regime delle riserve nel caso di trasformazione da una società
soggetta all’IRES in una società non soggetta a tale imposta (trasformazione omogenea regressiva).
Ai sensi del comma 5 dette riserve, in caso di imputazione ai soci, sono assoggettate ad imposta secondo il
regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’art. 73 del TUIR.
Il prospetto consente di tenere memoria dell’iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riserve. A tal fine va
indicato nel rigo RS2, colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta provenienti dalla so-
cietà trasformata; nel rigo RS3, colonna 1, l’importo delle riserve che in caso di distribuzione costituiscono
utile per il socio; nel rigo RS4, colonna 1, l’ammontare delle riserve che in caso di distribuzione non costi-
tuiscono utile per il socio (art. 47, comma 5, del TUIR).
Nella colonna 2 dei predetti righi vanno annotati i decrementi delle riserve utilizzate per la copertura della
perdita dell’esercizio. Nella colonna 3 vanno indicati gli altri decrementi quali, ad esempio, la distribuzione
ai soci. Nella colonna 4 va indicato il saldo finale.
20.4 PERDITE D’IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL’ANNO
Il prospetto va compilato per l’indicazione delle perdite fiscali non compensate formatesi prima della trasfor-
mazione da società soggetta all’IRES in società di persone. Nel prospetto, inoltre, vanno indicate le perdite
fiscali non compensate formatesi in capo alla società incorporata, fusa o scissa (ovvero riferibili alla mede-
sima società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria) prima dell’operazione straordinaria e de-
sumibili dai riquadri denominati “Perdite fiscali” della sezione II (parte I e parte II) del quadro RV.
In particolare, vanno indicate:
– nel rigo RS5 le perdite fiscali non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1,
del TUIR;
– nel rigo RS6 le perdite fiscali non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2,
del TUIR.
20.5 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.
A tal fine, nel rigo RS7, va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), in
colonna 1, e delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), in colonna 2, oggetto di rateazione.
Nel rigo RS8, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plu-
svalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.
Nel rigo RS9, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di con-
tributo o di liberalità ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateazione.
Nel rigo RS10, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo
RS9.
Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG6 e RG7 del
quadro RG e dei righi RF7, RF8, RF34 e RF35 del quadro RF.
20.6 VERIFICA DELL’OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO
DEI SOGGETTI DI COMODO
Il prospetto deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice per la verifica
delle condizioni di operatività (art. 30 della legge n. 724 del 1994).
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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SOCIETÀ DI PERSONE
Esclusione
Nel rigo RS11, la casella “Esclusione” va compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina.
In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice:
2
3
4
– per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
– per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
– per le società che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani
ed esteri o che sono da essi controllate, anche indirettamente;
– per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
– per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
– per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle
dieci unità;
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9
– per le società in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
– per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppa-
mento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
11 – per le società che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2022 e conseguono il livello di affidabi-
lità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12
dall’art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’ac-
cesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis.
Sono state individuate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo
(comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994).
Nella casella “Disapplicazione” va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al pun-
to 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di se-
guito elencati:
2 – ipotesi di cui alla lett. b), come sostituita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
dell’11 giugno 2012: trattasi, in particolare, delle società assoggettate ad una delle procedure indicate
nell’art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria;
3 – ipotesi di cui alla lett. c): società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede
civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
4 – ipotesi di cui alla lett. d): società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi
in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, o ad altre leggi regionali o statali;
5 – ipotesi di cui alla lett. e): società che detengono partecipazioni in 1) società considerate non di comodo
ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina
di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione;
6 – ipotesi di cui alla lett. f): società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in
relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indi-
cate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
7 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle pre-
cedenti dichiarazioni dei redditi, l’impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento; si tratta, in
particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno
richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “4”, “5” e “6”, il prospetto va compilato non tenendo
conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si
abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nella colonna 1 e/o 4 dei righi da
RS12 a RS17, occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012 sono state individuate ulte-
riori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.
A tal fine, nella casella “Disapplicazione” va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata
al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:
8 – ipotesi di cui alla lett. a): trattasi, in particolare, delle società che esercitano esclusivamente attività agri-
cola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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9 – ipotesi di cui alla lett. b): le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi
o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emer-
genza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La casella “Impegno allo scioglimento” va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichia-
razione, l’impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli articoli 2312 e 2495
del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1, lettera
a), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008). In tal caso non occorre
compilare la casella “Disapplicazione”.
È prevista la possibilità di richiedere all’Agenzia delle entrate la disapplicazione delle predette discipline ai
sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 30, comma 4-bis, della legge
n. 724 del 1994). Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell’art. 30
della legge n. 724 del 1994, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia presen-
tato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto ri-
sposta positiva.
In tal caso, va indicato:
• nella casella “Imposta sul reddito” uno dei seguenti codici:
– 1, accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non ope-
rative;
– 2, mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione
della disciplina delle società non operative;
– 3, presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni
per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul reddito”, le se-
guenti caselle, indicando:
nella casella “IRAP” uno dei seguenti codici:
– 1, accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione
all’IRAP;
– 2, mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione
della disciplina in esame in relazione all’IRAP;
– 3, presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni
per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IRAP.
• nella casella “IVA” uno dei seguenti codici:
– 1, accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione
all’IVA;
– 2, mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione
della disciplina in esame in relazione all’IVA;
– 3, presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni
per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’IVA.
La casella “Casi particolari” va compilata:
– nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non
abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS12 a RS17. In tal caso, va indicato il codice “1” e il resto del
prospetto non va compilato;
– nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla presente dichiara-
zione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS12 a RS17. In tal caso va indicato il codice “2” e
la colonna 4 dei predetti righi, unitamente alla colonna 5 del rigo RS18, non vanno compilate.
Nel rigo RS12, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del
TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR, anche se i predetti
beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi
quelli di natura commerciale e i depositi bancari.
Nel rigo RS13, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell’art. 8 bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria. Agli im-
pianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 6 per cento previsto per i beni immobili, a prescindere dalla
circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni
producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all’investimento per finalità tributarie.
Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percen-
tuale del 4,75 per cento prevista per tali asset (circolare n. 36/E del 2013).
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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Nel rigo RS14, colonna 1, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.
Nel rigo RS15, colonna 1, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell’esercizio e nei due precedenti.
Nel rigo RS16, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di co-
struzione nonché gli acconti.
Nel rigo RS17, colonna 1, va indicato il valore degli immobili, situati nei comuni con popolazione inferiore
ai 1.000 abitanti (art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994).
I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS12 a RS17, vanno assunti in base alle
risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e
delle immobilizzazioni acquistati o ceduti nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo
di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’art. 110, comma 1, del TUIR. Il va-
lore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente ovvero,
in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal
contratto.
Nel rigo RS18, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui
all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei
righi da RS12 a RS17.
Nel rigo RS18, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli stra-
ordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.
Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR (contabilità semplificata), gli elementi
patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal
libro degli inventari.
Qualora nel rigo RS18 l’importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è con-
siderato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati
ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio e da indicare nella colonna 4, le percentuali
previste dall’art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, presenti nel prospetto. Nel rigo RS18, colonna
5, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all’art. 30, comma 3, della
legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 4 dei righi da RS12 a RS17.
Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il ve-
nir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno
indicare nel rigo RS19:
• in colonna 1, l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del primo modulo del
quadro RS fino a concorrenza dell’importo di rigo RS18, colonna 5;
• in colonna 2, l’ammontare dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta
o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito quali, ad esempio:
– la quota esclusa dalla formazione del reddito degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi de-
nominazione ai sensi dell’art. 59 del TUIR;
– eventuali redditi esenti anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR;
– l’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione
di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR;
– l’importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio pre-
cedente secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione
del regime di cassa per le imprese minori (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 4.2).
• in colonna 3, la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del presente periodo d’im-
posta, qualora in precedenti periodi sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR;
• in colonna 4, il risultato della seguente operazione:
col. 1 + col. 2 – col.3
se il risultato è negativo l’importo va preceduto dal segno “–“.
Nel rigo RS20, va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione:
RS18, col. 5 – RS19, col. 4
Si procede, quindi, al raffronto tra:
– l’ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel rigo RF66 maggiorato dell’importo di rigo RN10, in
caso di soggetto in regime di contabilità ordinaria;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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– l’ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel rigo RG34, maggiorato dell’importo di rigo RN10,
in caso di soggetto in regime di contabilità semplificata.
Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, nella colonna 1 del rigo RN1 (o
RN2) va riportato l’importo del rigo RS20 (reddito imponibile minimo), e le perdite non compensate (rigo
RF60, colonna 1, o rigo RG28, colonna 1) non sono imputabili. Nel caso in cui, invece, il primo termine risulti
inferiore al secondo, nel rigo RN1 (o RN2) va riportato l’importo di rigo RF66 o RG34.
20.7 UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE
Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 167, comma
6, del TUIR e delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi
di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, (c.d.
CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.
Per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, con l’abrogazione dell’art. 168 del TUIR, a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
(7 ottobre 2015), continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente
si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.
Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato,
che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante.
Righi RS21 e RS22
Per ciascuna impresa estera cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando
nei campi previsti i dati di seguito elencati.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.
In particolare, nelle colonne da 1 a 4, va indicato:
– nel campo 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa estera nel quadro FC
della propria dichiarazione; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa,
società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
– nel campo 2, la denominazione dell’impresa estera partecipata.
La casella 3 deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non
residenti;
– nella colonna 4, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente par-
tecipato che non concorrono a formare il reddito. L’importo indicato in tale colonna, ovvero la somma degli
importi indicati nella colonna 4 di ogni rigo del prospetto (in caso di partecipazione a più soggetti esteri),
deve essere indicato nel rigo RF48 del quadro RF del presente modello solo in caso di compilazione del
quadro RF. Gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano
da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n.
23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5). Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite
soggetti non residenti (casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la
data di delibera di distribuzione da parte dell’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o ter-
ritori a regime fiscale privilegiato.
20.8 AMMORTAMENTO DEI TERRENI
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fab-
bricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (art. 36, commi
7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006).
Per immobili strumentali all’impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell’articolo 25 del
TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribu-
zione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carat-
tere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo
la classificazione rilevante per l’attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano
agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo com-
plesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette ca-
tegorie catastali.
142
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del
19 gennaio 2007.
Il prospetto va compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato stru-
mentale che insiste su di esso. A tal fine, nella colonna 1 del rigo RS24 va indicato il numero dei fabbricati
industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno.
In colonna 2 va indicato il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella co-
lonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno
e, nella colonna 4, va indicato il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
Nella colonna 1 del rigo RS25 va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti
di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 va indicato il valore com-
plessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli
altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e, nella colonna 4, va indicato il
valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
20.9 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
Nel rigo RS26, vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR sostenute
dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per mancanza di ricavi e che ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008,
possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i pri-
mi ricavi e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’im-
porto deducibile. Nel rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione non
siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo
d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti.
Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, qualificate
spese di rappresentanza, vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.
Qualora, invece, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi
vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti (indicate nel rigo RS26 del
modello REDDITI SP 2022) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare
nella colonna 3 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2), ovvero nel rigo RG22, con il codice 8.
20.10 VALORI FISCALI DELLE SOCIETÀ AGRICOLE
Le società di persone che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004
possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR (art. 1, comma 1093, della legge
27 dicembre 2006, n. 296). Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per la
suddetta opzione, prevede, all’art. 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fiscali degli elementi del-
l’attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l’esercizio dell’op-
zione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR. In caso di perdita di efficacia o revoca del-
l’opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base
al presente prospetto.
A tal fine, nei righi da RS27 a RS36, per ogni elemento dell’attivo e del passivo, vanno indicati:
• in colonna 1, la corrispondente voce di bilancio;
• in colonna 2, il valore fiscale, come risultante alla data d’inizio del periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione;
• nelle colonne 3 e 4, gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale;
• in colonna 5, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all’importo indicato in colonna 2 (valore ini-
ziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazioni di cui alla colonna 4 (de-
crementi).
20.11 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI
Nel rigo RS40 va indicato:
– il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elet-
tronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
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REDDITI SP 2023
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– il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità
elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).
20.12 CONSORZI DI IMPRESE
Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività
esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d’acconto (ad esempio per
le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell’art. 25 del d.l. n.
78 del 2010).
Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferire la residua
quota di ritenuta ai consorziati, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di
data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo
del consorzio (si veda, ad esempio, la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle entrate).
L’impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie
imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.
Nel rigo RS41, in colonna 1, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in colonna
2 l’ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest’ultimo importo va riportato, unitamente alle altre
eventuali ritenute, nel rigo RN1, colonna 2, o RN2, colonna 2.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di nu-
merare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella “Mod. N.” po-
sta in alto a destra del quadro.
20.13 PREZZI DI TRASFERIMENTO
Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sen-
si delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti,
in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR.
Nel rigo RS42 i soggetti interessati devono barrare:
– la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
– la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
– la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente
o indirettamente controllate da un’altra società.
Con riferimento alle stabili organizzazioni esenti di cui all’art. 168-ter del TUIR, le predette caselle non de-
vono essere barrate (si rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017,
punto 7.7).
Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento
praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso documentazione” del
presente prospetto.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020, è stato previsto che la comu-
nicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto
legislativo n. 471 del 1997, debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei
redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.
Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti
ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazio-
ne la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.
20.14 ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro,
i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente
strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
imposta sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui
all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è prevista
la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471 (art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
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Il prospetto è, pertanto, riservato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori fi-
nanziari di cui al citato art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste
italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.
In particolare, nel rigo RS43 va indicato:
• il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana (colonna 1)
o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2);
• in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario;
• in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010):
VALORI AMMESSI
01 Conto corrente
13 Depositi chiusi
14 Contratti derivati
15 Carte di credito/debito
16 Garanzie
02 Conto deposito titoli e/o obbligazioni
03 Conto deposito a risparmio
libero/vincolato
04 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
05 Gestione collettiva del risparmio
06 Gestione patrimoniale
17 Crediti
18 Finanziamenti
19 Fondi pensione
20 Patto compensativo
21 Finanziamento in pool
22 Partecipazione
98 Operazione extra-conto
99 Altro rapporto
07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
08 Portafoglio
09 Conto terzi individuale/globale
10 Dopo incasso
11 Cessione indisponibile
12 Cassette di sicurezza
Nel caso in cui il contribuente intrattenga più rapporti con gli operatori finanziari deve essere utilizzato un
modulo per ogni rapporto, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numera-
zione progressiva nella casella posta in alto a destra.
20.15 DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)
Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito d’impresa secondo
le disposizioni previste dall’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 3 agosto 2017 (di seguito “decreto”), con cui sono state stabilite disposizioni aventi finalità
antielusiva specifica.
L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mediante l’applicazione
dell’aliquota dell’1,3 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente
alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre
2019, n. 160).
Ai sensi del comma 552 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la dif-
ferenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (il patrimonio
netto include l’utile di esercizio). Ai fini del calcolo della predetta differenza, in alcuni casi particolari, si ap-
plicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del decreto.
Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K della ta-
bella dei codici attività, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale
proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi
dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010
(art. 5, comma 3, del decreto). I “titoli di solidarietà”, di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice
del Terzo settore), non rilevano ai fini della previsione precedente.
In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal
relativo bilancio.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, la variazione in aumento va ragguagliata alla
durata del periodo stesso.
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è attribuita a ciascun socio in
proporzione alla quota di partecipazione agli utili ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società, in
compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di
pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.
L’agevolazione ACE si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del TUIR,
ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8). In tal ca-
so, per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del pre-
sente quadro e nella colonna 14 del rigo RS45 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato
dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”), in cui è localizzata la stabile organizzazione. L’ACE deter-
minata nel modulo del presente quadro RS riferito a ciascuna branch esente va utilizzata nel modulo del qua-
dro RF o RG corrispondente alla medesima branch.
Qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 sia stata applicata la c.d.
“ACE innovativa 2021” (si veda l’art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e il relativo rendimento no-
zionale sia stato “trasformato” (in tutto o in parte) in credito d’imposta utilizzabile, previa comunicazione al-
l’Agenzia delle entrate (con le modalità previste dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
17 settembre 2021, n. 238235) dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in
denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla
delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio, nel rigo RS44 va indicato:
• in colonna 6, la quota del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate che deve essere resti-
tuita qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in au-
mento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente. In tal caso, il credito
d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo (art. 19, comma 4, del D.L. n. 73 del 2021);
• in colonna 7, il credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate (nei limiti dell’importo effettiva-
mente spettante), successivamente al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Tale colonna non va com-
pilata qualora detto credito sia stato già indicato nel modello REDDITI 2022;
• in colonna 8, il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all’ importo indi-
cato nella colonna 15 del rigo RS44 del modello REDDITI 2022. Il credito residuo da riportare nella pre-
sente colonna va diminuito dell’eventuale importo indicato nella precedente colonna 6 (sempre che lo stes-
so non sia stato già restituito);
• in colonna 9, il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste
dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
• in colonna 10, il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di traspa-
renza fiscale;
• in colonna 11, il credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
• in colonna 12 il credito d’imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento
dell’Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
• in colonna 13 il credito d’imposta di cui si chiede il rimborso;
• in colonna 14, il credito d’imposta trasferito ai soci;
• in colonna 15, l’importo del credito d’imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: col 7 + col. 8
+ col. 9 + col. 10 – col. 11 – col.12 – col. 13 – col. 14;
• in colonna 16, il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente
qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.
Nel rigo RS45 vanno indicati gli importi degli incrementi (colonna 1) e dei decrementi (colonna 2) del capi-
tale proprio calcolati tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 8 del decreto, nonché delle riduzioni del
capitale proprio (colonna 3). In particolare, in colonna 3, va indicato l’ammontare relativo agli acquisti di
partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende nonché le
altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal decreto;
• in colonna 4, la differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell’importo di colonna 3;
qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata, in quanto non sussiste
alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
• in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio. L’importo del patrimonio
netto include l’utile o la perdita dell’esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le co-
lonne 6 e 7 non vanno compilate in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
• in colonna 7 il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all’1,3 per cento dell’importo di co-
lonna 6;
• in colonna 8 il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale ecce-
dente il proprio reddito d’impresa dichiarato e in colonna 9 il relativo importo. In caso di trasformazione,
in colonna 9 va indicato l’importo del rendimento nozionale che la società o ente non ha utilizzato in de-
duzione dal reddito complessivo netto, trasferito, a seguito dell’operazione straordinaria, alla società ri-
sultante dalla trasformazione. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più
soggetti, deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare
la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
• in colonna 10, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta. La presente
colonna può essere compilata solo nei moduli per i quali è valorizzata la colonna 14.
• in colonna 11 l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo indicato in
colonna 7, quello indicato nella colonna 9 di tutti i moduli compilati (per i quali non è compilata la colonna
14), quello indicato in colonna 10 e quello indicato nel rigo RV53, colonna 2, di tutti i moduli compilati.
In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR), l’ammontare complessivo del rendimento
nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo al-
l’impresa nel complesso. In tal caso, l’importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all’impre-
sa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organiz-
zazione, che è conseguentemente ridotto;
• in colonna 12 l’importo del rendimento nozionale indicato in colonna 11, non utilizzato in diminuzione
dal reddito d’impresa, che è fruito come credito d’imposta in diminuzione dell’IRAP;
• in colonna 13 l’importo del rendimento nozionale residuo da attribuire ai soci, pari alla quota dell’importo
di colonna 11, non utilizzata in diminuzione dal reddito d’impresa e non trasformata in credito IRAP. In
caso di valorizzazione della colonna 14, l’importo del rendimento nozionale residuo di cui alla presente
colonna non può essere attribuito ai soci ma va riportato nei periodi d’imposta successivi ad incremento
del rendimento nozionale di periodo della stabile organizzazione.
• in colonna 15, nel caso di mancata applicazione del comma 3 dell’art. 19 del D.L. n. 73 del 2021, qualora
la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente,
l’importo pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente
alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in
corso. Tale importo è portato in aumento del reddito complessivo (art. 19, comma 5, del D.L. n. 73 del
2021) e va riportato nella colonna 2 del rigo RN21.
• nella colonna 16, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza l’importo di cui alla co-
lonna 15. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto tale importo da più soggetti deve compilare più mo-
duli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nel-
la casella posta in alto a destra del presente quadro.
Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del
2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità
antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione. Il contribuente
che intende fruire dell’agevolazione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola
presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS46 gli elementi conoscitivi ivi indicati.
In particolare, nel rigo RS46 va indicato:
• in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, o il codice 2, in caso
di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;
• in colonna 2, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto;
• in colonna 3, l’ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione della base
di calcolo dell’ACE;
• in colonna 4, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni ex art.
10, comma 3, lett. a), del decreto;
• in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione della base
di calcolo dell’ACE;
• in colonna 6, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami d’aziende ex art.
10, comma 3, lett. b), del decreto;
• in colonna 7, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione della base
di calcolo dell’ACE;
• in colonna 8, l’ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett.
c), del decreto;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• in colonna 9, l’ammontare degli incrementi di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione della base
di calcolo dell’ACE;
• in colonna 10, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto;
• in colonna 11, l’ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell’in-
cremento di capitale proprio.
20.16 CANONE RAI
Il prospetto deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nell’anno 2022 o che de-
tengano per la prima volta nell’anno 2023 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmis-
sioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare,
o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente
per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21
dicembre 1944, n.458 (art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmis-
sioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamento speciale alla radio o alla
televisione.
A tal fine, indicare nel rigo RS47:
• nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va
compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
• nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
• nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia
(per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento
postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato
nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può es-
sere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
• nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di ab-
bonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:
“A” CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a
cento);
“B” CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e su-
periore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4
stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
“C” CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a ven-
ticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci;
residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di
prima e seconda categoria; sportelli bancari);
“D” CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o in-
feriore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi
turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta cate-
goria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
“E” CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere,
ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore
ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; ne-
gozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge
2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;
• nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato ef-
fettuato nell’anno 2023.
20.17 CREDITI
Il parametro da assumere, in base all’art. 106, comma 1, del TUIR per il computo del limite delle svalutazioni
fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in
conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli
accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel rigo RS48, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello com-
plessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio precedente e, in colonna
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS52, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. REDDITI
2022 Società di persone ed equiparate).
Nel rigo RS49, vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al
valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, computate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che
sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in
conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.
La perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti e la determinazione della
quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell’esercizio, così come la valutazione dell’eventuale ecce-
denza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti
al netto della perdita (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013).
Nel rigo RS50, va indicata la differenza degli importi dei righi RS48 e RS49. Se detta differenza è negativa,
il rigo non va compilato.
Nel rigo RS51, va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per
rischi su crediti dell’esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine, l’importo delle svaluta-
zioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente
che l’importo di colonna 2 del rigo RS51 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti
indicati nella medesima colonna del rigo RS53.
Nel rigo RS52, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accan-
tonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’importo fiscalmente dedotto
ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.
Si fa presente che l’importo di rigo RS52, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti,
indicati nella medesima colonna del rigo RS53.
Nel rigo RS53, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore no-
minale o di acquisizione dei crediti, per i quali è ammessa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR, la de-
ducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
Si precisa che in base all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 48 del 1° aprile 2009, per i soggetti IAS, i limiti di
cui all’articolo 106, commi 1, del TUIR, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei
crediti ivi previsti.
20.18 DATI DI BILANCIO IAS/IFRS
Il prospetto dati di bilancio IAS/IFRS va compilato dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) introdotti dal Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606.
I prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico indicati sono strutturati in base al contenuto minimo pre-
visto dallo IAS 1. In particolare lo Stato patrimoniale prevede la distinzione tra quota corrente e quota non
corrente di attività o passività, mentre nel Conto economico la classificazione è per natura o destinazione.
Si precisa che la compilazione del prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società nella redazione
del proprio bilancio IAS.
20.19 DATI DI BILANCIO
Nel prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine
dell’esercizio, secondo i criteri indicati nell’articolo 2424 del codice civile, con l’avvertenza che alcune voci
vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.
Nel rigo RS97, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di pro-
prietà dell’impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno in-
dicati, ad esempio: i costi di impianto, i costi di sviluppo, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizza-
zione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze,
i marchi e i diritti simili; licenze d’uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti
di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.
Nel rigo RS98, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei
beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e mac-
chinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ulti-
mati. In colonna 1 va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cu-
mulate nel corso dell’esercizio corrente e di quelli pregressi.
Nel rigo RS99, va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l’acquisto di titoli o
di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel pa-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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trimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate, control-
lanti, sottoposte al controllo delle controllanti e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia
a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collega-
te) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.
Nel rigo RS100, va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sus-
sidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso
di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da
ricevere.
Nel rigo RS101, va indicato l’importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla
cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell’attività propria dell’azienda.
Nel rigo RS102, va indicato l’importo dei crediti che, non rispondendo ad una logica di investimento dura-
turo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i cre-
diti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al con-
trollo delle controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti
verso l’erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di
pronti contro termine.
Nel rigo RS103, va indicato il valore dei titoli che l’azienda ha acquisito con l’obiettivo di investimento tem-
poraneo.
Nel rigo RS104, va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, de-
positi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni cir-
colari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell’azienda e depositati in cassa alla chiusura
dell’esercizio), denaro e valori in cassa.
Nel rigo RS105, va indicato l’importo dei ratei e dei risconti attivi.
Nel rigo RS106, va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RS107, va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell’esercizio. Tale
valore è pari al valore nominale delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci, maggiorato dell’ammon-
tare delle riserve volontarie e dei versamenti in conto capitale da parte dei soci, diminuito degli anticipi a
soci per utili, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) portati a nuovo, aumentato degli utili (o dimi-
nuito delle perdite) dell’esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l’importo da indicare
va preceduto dal segno meno “–”.
Nel rigo RS108, va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e ob-
blighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.
Nel rigo RS109, va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferi-
mento al lavoro dipendente.
Nel rigo RS110, va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili
entro l’esercizio successivo.
Nel rigo RS111, va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili
oltre l’esercizio successivo.
Nel rigo RS112, va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisi-
zione di beni e servizi. Nell’importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali
ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.
Nel rigo RS113, vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di fu-
ture forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari de-
rivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sotto-
poste al controllo delle controllanti derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tri-
butari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.
Nel rigo RS114, va indicato l’importo dei ratei e dei risconti passivi.
Nel rigo RS115, va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RS116, va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e
di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nel rigo RS117, colonna 2, va indicato l’ammontare degli oneri di produzione e vendita. In colonna 1 va
indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente.
20.20 MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE
Il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di
ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costi-
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tuiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (art. 1, comma
4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265).
Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minu-
svalenze e alle differenze negative, indicate all’art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a
cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più opera-
zioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).
Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l’accertamento della conformità delle operazioni
con le disposizioni dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
A tal fine, nel rigo RS118 va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore
a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanzia-
rie realizzate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:
• in colonna 1, il numero degli atti di disposizione;
• in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.
Nel rigo RS119 va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all’art. 109,
comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o
altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:
• in colonna 1, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
• in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azio-
ni, anche a seguito di più operazioni;
• in colonna 3, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
• in colonna 4, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri
titoli, anche a seguito di più operazioni;
• in colonna 5, l’importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del
proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.
20.21 VARIAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
L’art. 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione
adottati nei precedenti esercizi, il contribuente debba darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Il prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche ri-
guardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi.
A tal fine, occorre barrare la casella del rigo RS120.
20.22 -INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione
di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016 e per gli investimenti effettuati nei periodi di
imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività
necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecno-
logico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamen-
tato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).
Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’of-
ferta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agen-
do attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative
possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile
(art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106). L’art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l’art. 29 del de-
creto-legge n. 179 del 2012. In particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasforma-
zione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up in-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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novative, l’incremento della misura del beneficio al 30 per cento e l’aumento dell’importo dell’investimento
massimo detraibile a euro 1.000.000. Il comma 67 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che l’ef-
ficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lett. a) e c), è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Gli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative di cui all’art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del
2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle con-
dizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per
il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio
2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2015, n. 33). L’efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell’art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione eu-
ropea (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015). Le modalità di attuazione degli incentivi fiscali
all’investimento in PMI innovative sono individuate con il citato d.m. del 7 maggio 2019.
L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
Ai fini delle presenti istruzioni per start-up innovative si intendono anche le PMI innovative ammissibili.
I commi 7 e 8 dell’art. 38 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedono una detrazione dall’imposta
lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento della somma investita nel capitale
sociale di una o più start-up o PMI innovative, qualora l’investimento sia effettuato direttamente, ovvero per
il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-
up o in PMI innovative.
Le modalità applicative sono stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 (di seguito “decreto”).
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Tali detrazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea agli aiuti de minimis.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, i rispettivi importi di euro
100.000 per il caso degli investimenti in Start Up e di euro 300.000 per gli investimenti in PMI (art. 3, commi
1 e 2 del decreto).
La detrazione per gli investimenti in start up innovative di cui all’art. 38, comma 7 del decreto-legge n. 34
del 2020 è alternativa a quella prevista dal citato d.m. del 7 maggio 2019 e non è cumulabile con detto in-
centivo per la medesima operazione finanziaria.
La detrazione per gli investimenti in PMI innovative di cui all’art. 38, comma 8, del decreto legge n. 34, spetta
prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. Sull’even-
tuale importo degli investimenti in PMI eccedente il limite di euro 300.000 è detraibile dall’imposta lorda il
30 per cento di detta eccedenza, fermo restando il limite “de minimis”.
Nel prospetto, nei righi da RS121 a RS123 va indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l’investimento; in caso
di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio
o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative e in colonna 2 va indicato, ri-
spettivamente, il codice 1 o il codice 2. In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi
di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’au-
torità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità ammini-
strativa (non va compilata la colonna 1);
• in colonna 3, il codice 1, se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa o il codice 2, se l’investi-
mento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gen-
naio 2015, n. 3 o il codice 3 se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all’art. 38, com-
ma 7 del decreto legge n. 34 del 2020 o il codice 4 se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa
di cui all’art. 38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020 o il codice 5 nel caso d’investimento in PMI
innovativa, per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di euro 300.000 di cui all’art.38, comma
8, del decreto legge n. 34 del 2020;
• in colonna 5, l’ammontare dell’investimento agevolabile;
• in colonna 6, l’ammontare della detrazione pari al 30 per cento dell’importo di colonna 5, qualora nella
colonna 3 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero il 50 per cento dell’importo di colonna 5, qualora nella
colonna 3 sia indicato il codice 3 o 4.
In caso di detrazione attribuita al dichiarante per trasparenza questa va riportata nella colonna 6, senza
compilare le colonne 2, 3 e 5; inoltre, nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio
società di persone) che ha trasferito tale detrazione e va barrata la casella di colonna 4.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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SOCIETÀ DI PERSONE
Nel rigo RS124 va indicato l’ammontare complessivo della detrazione da attribuire ai soci, pari alla somma
degli importi di colonna 6 dei righi da RS121 a RS123, di tutti i moduli compilati.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare
altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva
nell’apposita casella posta nella prima pagina del quadro RS.
20.23 ZONE FRANCHE URBANE
Il prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire ai fini delle imposte sui
redditi dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 341, lett. a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria
2007). In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e micro imprese localizzate:
• nella Zona franca urbana del comune di L’Aquila, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma
2 dell’art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità
di applicazione dell’agevolazione;
• nelle Zone franche urbane elencate nell’allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013 (di se-
guito “decreto”), emanato ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
• nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l’agevolazione si applica
in via sperimentale nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di pro-
gramma “Piano Sulcis” (art. 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012). Le modalità di attua-
zione sono disciplinate dal decreto;
• nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall’art. 1, comma 319,
della legge n. 147/2013.
Per la zona franca istituita dall’art. 46, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle
Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti
a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 (c.d. “ZFU Sisma Centro Italia”), l’agevola-
zione spetta alle imprese e ai professionisti che rispettano i requisiti elencati ai commi 2 e 3 del citato art.
46. La zona franca di cui al comma 1 dell’art. 46 comprende anche i comuni di cui all’allegato 2-bis del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; l’agevolazione, in tal caso, spetta alle imprese e ai professionisti che
rispettano i requisiti elencati al successivo comma 5, secondo periodo.
Le agevolazioni di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano anche ai soggetti che hanno la
sede principale o l’unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato
2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. “ZFU Sisma Centro Italia bis”) che hanno subito nel periodo
dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto
al corrispondente periodo dell’anno precedente (art. 1, comma 745 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Le agevolazioni di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano, altresì, alle imprese e ai profes-
sionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre
2021 (c.d. “ZFU Sisma Centro Italia ter”), ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla
categoria F della tabella dei codici attività che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o
operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (art. 46,
comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dall’art. 57, comma 6, lett. a), del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104).
Per le ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza
(trattasi delle ZFU di Cagliari, Campobasso, Iglesias, Massa-Carrara, Matera, Pescara, Quartu Sant’Elena,
Sora, Velletri e Ventimiglia), alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 603, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall’art. 22-bis, comma 1, del D.L. n. 66 del
2014, l’agevolazione spetta alle micro e piccole imprese e ai professionisti in possesso dei requisiti elencati
nell’art. 20-bis del decreto (cfr. Circolare 9 aprile 2018, n. 172230, del Ministero dello Sviluppo Economico).
Per l’attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche del Sisma Centro Italia (compresa quella del
Sisma Centro Italia bis e ter) e per quelle di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese
nell’ex obiettivo Convergenza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto.
Con il decreto interministeriale 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto. Le
disposizioni del decreto, così come modificate e integrate dal predetto d.m. 5 giugno 2017, si applicano ai
bandi per la concessione delle agevolazioni nelle ZFU adottati successivamente al 6 ottobre 2017, in attua-
zione di quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.
Beneficiano dell’agevolazione, nei limiti dell’importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita
istanza al Ministero dello Sviluppo Economico. L’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spet-
tante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, pubbli-
cato sul sito internet del medesimo Ministero.
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Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zone franche urbane
e per il territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias fino al limite massimo di
200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada,
tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’arco di
tre esercizi finanziari.
L’agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versa-
mento (Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 14 agosto 2013, 6 maggio 2014 e 31 luglio 2019). Per la
compensazione con il mod. F24 dell’agevolazione devono essere utilizzati gli appositi codici tributo desunti
dalla Tabella codici zone agevolate.
L’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante
dallo svolgimento dell’attività d’impresa nella ZFU e nel territorio dei comuni della soppressa provincia di
Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza presentata al Ministero
dello Sviluppo Economico e per i successivi tredici periodi d’imposta (per un totale di quattordici periodi d’im-
posta), nelle misure sotto riportate.
Per le zone franche del Sisma Centro Italia e del Sisma Centro Italia bis e ter l’esenzione è concessa per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017, di conversione del de-
creto-legge n. 50 del 2017, (24 giugno 2017) e per i sei anni successivi. Per i professionisti l’esenzione è
concessa per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n.
197). Ai fini della determinazione dell’importo effettivamente fruibile si vedano i chiarimenti forniti dalla cir-
colare 4 agosto 2017, n. 99473, del Ministero dello Sviluppo Economico.
È consentito beneficiare dell’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall’esercizio dell’attività
svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole dei decreti attuativi.
Il soggetto beneficiario può scegliere, nell’ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell’esen-
zione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l’ap-
posita istanza potranno essere impiegate per fruire dell’agevolazione con riferimento all’IRAP e/o ai contri-
buiti sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all’IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del
comune di L’Aquila), ovvero impiegate nei periodi d’imposta successivi.
Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell’agevolazione, l’esenzione si applica sul reddito di impresa –
sempre entro il limite massimo previsto dai decreti attuativi – al lordo delle perdite. In tal caso, la società di-
chiarante determina, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi
fissati, il reddito prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso “per trasparenza” a ciascun socio. Pertanto,
l’agevolazione si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito prodotto
nella ZFU dalla società beneficiaria; l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società si tra-
duce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci,
fermo restando che l’agevolazione può essere fruita complessivamente dai soci fino al raggiungimento del-
l’ammontare concesso alla società beneficiaria.
Nei righi da RS130 a RS133 va indicato:
• nella colonna 1, il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della soppressa provincia di
Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente, desunto dalla tabella sotto riportata. Per ciascuna
zona agevolata va compilato un distinto rigo;
• nella colonna 2, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione,
decorrente da quello di accoglimento dell’istanza (ad esempio, se l’istanza è stata accolta nel periodo
d’imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, in questa colonna deve essere ripor-
tato il valore 2);
• nella colonna 3, il numero di dipendenti rivelanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito
esente. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari
a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Lo-
cale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.
La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della
zona agevolata. Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento
del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, ri-
spetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiu-
sura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione, al netto delle diminuzioni
verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto;
• nella colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1. Ai
fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione non rilevano le plusvalenze
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e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 54, 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di
cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a
quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposi-
zioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel caso in cui il soggetto svolga
la propria attività anche al di fuori della ZFU o del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-
Iglesias ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona agevolata, è previsto l’obbligo di tenere
un’apposita contabilità separata. Tale obbligo non sussiste per il periodo d’imposta in corso alla data di ema-
nazione del provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è determinato l’importo massimo
dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario; per tale periodo di imposta, in
assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi
utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Le spese e gli altri componenti negativi relativi
a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU o nel territorio dei comuni della sop-
pressa provincia di Carbonia-Iglesias e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella
zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri pro-
venti che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nella ZFU o nel territorio dei comuni della sop-
pressa provincia di Carbonia-Iglesias e l’ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi;
• nella colonna 5, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna 4, te-
nendo conto del limite di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell’incremento occupazionale rea-
lizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione:
a) 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Se l’agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell’ammontare delle ri-
sorse assegnate dal MISE, a seguito della presentazione dell’istanza, il reddito da indicare in questa colonna
deve essere ridotto in misura corrispondente all’agevolazione fruibile.
Il socio di una società trasparente (art. 5 del TUIR) indica la quota di reddito esente imputata dalla società par-
tecipata e compila le colonne 1 e 5 secondo le relative istruzioni, riportando nella colonna 6 il codice fiscale di
quest’ultima. Per ciascuna società trasparente occorre compilare un distinto rigo del presente prospetto (o distinti
righi nel caso in cui la società partecipata abbia prodotto redditi esenti in più zone agevolate). Inoltre, nell’ipo-
tesi in cui il socio abbia prodotto autonomamente un reddito in una o più delle zone agevolate deve compilare
distinti righi per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello ricevuto per trasparenza.
Se i righi da RS130 a RS133 non sono sufficienti per l’indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più
moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo.
In tal caso, il rigo RS134 va compilato solo sul primo modulo.
Nel rigo RS134, va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei
righi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RF;
• nella colonna 2, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei
righi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RG;
• nella colonna 3, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei
righi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparenza da soggetti partecipati, ri-
compreso nel quadro RH;
• nella colonna 4, l’ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei
righi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RE;
• nella colonna 5, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna
1 del rigo RS134 e il reddito di rigo RF66 (da assumere pari a zero se negativo). Se il soggetto dichiarante
è considerato di comodo nella presente colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito pro-
dotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 del rigo RS134 e il maggior importo tra quello di rigo RF66
e quello di rigo RS20 (tale maggiore importo va ricondotto a zero se negativo). Questa differenza costitui-
sce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza da riportare nella colonna 1 del rigo RN14;
• nella colonna 6, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna
2 del rigo RS134 e il reddito di rigo RG34 (da assumere pari a zero se negativo). Se il soggetto dichiarante
è considerato di comodo nella presente colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito pro-
dotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 del rigo RS134 e il maggior importo tra quello di rigo
RG34 e quello di rigo RS20 (tale maggiore importo va ricondotto a zero se negativo). Questa differenza
costituisce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza da riportare nella colonna 1 del rigo RN14;
• nella colonna 7, la perdita che emerge nell’ipotesi in cui la differenza tra il reddito prodotto nelle zone
agevolate di cui alla colonna 3 del rigo RS134 e l’importo di rigo RH11, colonna 2, risulti positiva.
155
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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Questa perdita va attribuita ai soci per trasparenza e va indicata nella colonna 1 del rigo RN14;
• nella colonna 8, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna
4 del rigo RS134 e il reddito di rigo RE21 (da assumere pari a zero se negativo). Questa differenza costi-
tuisce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza da riportare nella colonna 3 del rigo RN14;
• nella colonna 9, l’ammontare delle perdite di cui alle colonne da 5 a 7, utilizzabili in misura piena ai sensi
del comma 2 dell’art. 84 del TUIR.
I soci che dichiarano il reddito esente nel quadro RH, devono esporre la perdita imputata dalla società di-
chiarante, evidenziata nelle colonne da 5 a 8 del rigo RS134, in un distinto rigo (rispetto a quello dove è
esposto il reddito esente) del medesimo quadro RH.
ATTENZIONE
Le perdite pregresse e l’agevolazione ACE non possono essere utilizzate a riduzione dei redditi esenti prodotti
nella zona agevolata. Pertanto, l’ammontare delle perdite pregresse e dell’agevolazione ACE da utilizzare
nei quadri di determinazione del reddito d’impresa non può eccedere la differenza, se positiva, tra il reddito
d’impresa ivi determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente determinato nel prospetto.
Istruzioni per la compilazione del quadro RN
Il quadro RN deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni:
• nel rigo RN1, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna
1 del rigo RS134;
• nel rigo RN2, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna
2 del rigo RS134;
• nel rigo RN3, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna
4 del rigo RS134;
• nel rigo RN8, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna
3 del rigo RS134.
TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE
Codice
zona
Codice Codice
Codice Codice
Codice
tributo
Zona Agevolata
Zona Agevolata
Zona Agevolata
tributo
zona
tributo
zona
1
2
L’Aquila
Carbonia Iglesias
Catania
6845
Z100
Z122
Z112
Z124
Z125
Z113
Z104
Z105
Z115
Z109
Z117
Z118
Z101
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Messina
Z128
Z106
Z107
Z114
43
44
45
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Manduria
Manfredonia
Molfetta
Z140
Z141
Z142
Z143
Z144
Z148
Z151
Z152
Z153
Z154
Z155
Z156
Z157
Z158
Z159
Z160
Z149
Portici (Centro Storico)
Portici (Zona Costiera)
Reggio Calabria
3
4
Crotone
San Severo
Santeramo in colle
Sisma Centro Italia
Pescara
5
Erice
S. Giuseppe Vesuviano Z108
6
Gela
Sciacca
Termini Imerese
Trapani
Z131
Z132
Z133
Z116
Z119
Z123
Z129
Z130
Z134
Z127
Z135
Z138
Z145
Z136
Z137
7
Lamezia Terme
Mondragone
Napoli
8
Matera
9
Vibo Valentia
Bagheria
Velletri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rossano
Sora
Torre Annunziata
Aci Catena
Acireale
Enna
Ventimiglia
Palermo (Brancaccio)
Palermo (Porto)
Vittoria
Campobasso
Cagliari
Aversa
Iglesias
Barcellona Pozzo di Gotto Z120
Lampedusa - Linosa
Andria
Quartu Sant’Elena
Massa-Carrara
Sisma Centro Italia bis
Benevento
Casoria
Z102
Z103
Z121
Z110
Z111
Lecce
Castelvetrano
Corigliano calabro
Cosenza
Taranto
Sisma Centro Italia ter
(bandi 2021)
62
Z164
Barletta
Foggia
63
64
Sisma Centro Italia ter
Z162
Z165
Sisma Centro Italia ter
(bandi 2022)
21
Giarre
Z126
42
Lucera
Z139
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20.24 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE “PAESE PER PAESE”
(ART. 1, COMMI 145 E 146, LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)
Il presente prospetto è dedicato alle comunicazioni previste dalla disciplina della rendicontazione paese per
paese (di seguito “rendicontazione”) in base alla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016
che ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
L’articolo 1, commi 145 e 146, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (stabilità 2016) ha previsto che la
controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73
del TUIR, deve presentare all’Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017 sono stabiliti modalità, termini,
elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione.
E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l’obbligo di redazione
del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendi-
contazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra
impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.
Il presente prospetto va compilato, in riferimento al periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, per co-
municare all’Agenzia delle entrate di essere tenuta alla presentazione della rendicontazione oltre che dalla
società controllante:
– da qualsiasi entità appartenente al gruppo con le suddette caratteristiche, residente nel territorio dello Stato;
– dalla supplente della controllante capogruppo qualora un’entità appartenente al gruppo multinazionale re-
sidente nel territorio dello Stato non sia tenuta a presentare la rendicontazione;
– dall’entità designata qualora sussistano più entità appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel ter-
ritorio dell’Unione europea.
Inoltre, il prospetto va compilato da qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Sta-
to, diversa da quelle indicate in precedenza, per comunicare all’Agenzia delle entrate l’identità e la residen-
za, ai fini fiscali, dell’entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.
Il prospetto, infine, va compilato dall’entità appartenente al gruppo multinazionale, residente nel territorio
dello Stato, nel caso in cui la controllante capogruppo sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’ob-
bligo di presentazione della rendicontazione ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle
informazioni relative alla rendicontazione.
Pertanto, nel rigo RS135 l’entità appartenente al gruppo, barrando l’apposita casella, comunica all’Agenzia
delle entrate se è controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo, se si tratta di entità te-
nuta alla presentazione della rendicontazione e se diversa da queste ultime comunica all’Agenzia delle en-
trate l’identità e la residenza ai fini fiscali dell’entità tenuta alla rendicontazione.
Nella medesimo rigo RS135 va indicato, barrando l’apposita casella, se la controllante capogruppo del
gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione nella propria giurisdizione di resi-
denza fiscale o se, nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo, vige un Accordo
internazionale con l’Italia, ma alla data di scadenza del termine di presentazione della rendicontazione non
è in vigore uno specifico Accordo qualificante che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni pae-
se per paese con l’Italia.
Nelle ipotesi in cui l’entità appartenente al gruppo residente nel territorio dello Stato è tenuta alla presenta-
zione della rendicontazione, e pur avendo chiesto alla società controllante capogruppo le informazioni ne-
cessarie, non le ottenga, è tenuta a compilare l’apposita casella del rigo RS135. La predetta indicazione cer-
tifica che la società controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie richieste dal
dichiarante il quale è tenuta a presentare la rendicontazione contenente tutte le informazioni ottenute o ac-
quisite di cui dispone.
20.25 COMUNICAZIONE DELL’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI
DI DECADENZA (ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 4 AGOSTO 2016)
Il prospetto è utilizzato per comunicare, con riguardo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiara-
zione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 3, com-
ma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
A tal fine occorre barrare l’apposita casella posta nel presente prospetto.
157
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20.26 AIUTI DI STATO
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n.
115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo
presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) e stabilendo
che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre con-
dizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
L’articolo 52 prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione
legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze
e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia
dal 12 agosto 2017.
Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli ar-
ticoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti moda-
lità di registrazione dell’aiuto.
In caso di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizio-
ne, è prevista un’attività preventiva sia da parte dell’Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura
agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima
del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto, è tenuto alla con-
sultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice
identificativo rilasciato dal Registro.
Per gli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione
dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un mo-
mento successivo alla fruizione.
A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono
registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
ATTENZIONE
Con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de
minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione
dell’aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d’imposta di riferimento
della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti “de minimis” fruiti
nell’esercizio finanziario 2024 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2022 e nel 2023.
Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto
del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis deter-
mina l’illegittimità della fruizione.
La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell’articolo 10 del Regolamento si ap-
plica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” subor-
dinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denomi-
nati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).
Le informazioni contenute nel presente prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la registrazio-
ne dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti.
Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei
“settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato (“[…]
aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al set-
tore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”).
Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui com-
petono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle
di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.
158
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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Istruzioni per la compilazione
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di
quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, co-
munque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10
del Regolamento.
Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei
settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
ATTENZIONE
Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Tem-
porary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate me-
diante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia
alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).
Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono
verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. Per i contributi a fondo perduto erogati
dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del pre-
sente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto
per i quali il beneficiario ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, si ha riguardo alla data
di riconoscimento del credito stesso.
ATTENZIONE
Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indi-
cati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il qua-
dro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall’Agenzia nonché dell’aiuto identificato dal
codice 42 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli
altri quadri della dichiarazione).L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini
della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel
periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.
In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR per i
redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va compilato il presente prospetto riportando il co-
dice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire del-
l’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).
Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nel-
l’ipotesi in cui l’aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d’investimento realizzati in diverse
strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produt-
tiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righi successivi al primo,
non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del rigo RS401.
Nella colonna 1 va esposto l’aiuto di Stato o l’aiuto de minimis spettante nel periodo d’imposta di riferimento
della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di
Stato”. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto, comprensiva di tutti i codici relativi alla
diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Il sog-
getto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione
alla natura dell’aiuto spettante.
ATTENZIONE
Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o
aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istru-
zioni dei modelli REDDITI. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-auto-
matici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta di
riferimento della medesima dichiarazione.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già presenti nella tabella “Codici aiuti di Stato”;
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le
agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
– gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla pre-
sentazione di apposita istanza, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse
dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fi-
scale de minimis, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento
di attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo economico);
– le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o
aiuti de minimis (ad esempio, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del de-
creto-legge n. 145 del 2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non pre-
senta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di
Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento);
– gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presup-
posti si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.
Le colonne da 3 a 11, vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999.
In tal caso, nella colonna 3 va indicato il quadro del presente modello nel quale è indicato l’aiuto. Nelle co-
lonne da 4 a 11 vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la
misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il
primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati
solo nel caso in cui l’articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l’agevolazione
da indicare nel presente prospetto.
In particolare, nella colonna 4 occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:
1. Decreto Legge
2. Decreto Legislativo
3. Legge
4. Legge Regionale/Provinciale
5. Decreto del Presidente della Repubblica
Nella colonna 11A, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR iden-
tificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia
stata registrata nel predetto registro dall’Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiara-
zione. Qualora sia compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.
Nella colonna 12 va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella sotto riportata.
TABELLA FORMA GIURIDICA
COD DESCRIZIONE
COD DESCRIZIONE
AF
AC
AI
Altre forme
ID
Istituto di credito di diritto pubblico
Associazione
IR
Istituto religioso
Associazione impresa
Associazione in partecipazione
Azienda autonoma statale
Azienda municipale
MA
PF
Mutua assicurazione
PA
AT
Persona fisica
PC
PS
AU
SR
RR
SU
RS
SA
CN
SL
Piccola società cooperativa
AM
AP
AR
AZ
LL
Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
Società per azioni con socio unico
Società a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
Società a responsabilità limitata con unico socio
Società a responsabilità limitata semplificata
Società anonima
Azienda provinciale
Azienda regionale
Azienda speciale
Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000
Azienda speciale di ente locale
Comunione ereditaria
Consorzio
AL
CE
CO
CC
Società consortile
Consorzio con attività esterna
Società consortile a responsabilità limitata
160
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
COD DESCRIZIONE
COD DESCRIZIONE
CZ
CF
CR
CM
CS
RC
OO
EN
ES
ED
EE
ER
EI
Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000
OS
AE
AN
SO
SC
CI
Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
Società consortile in accomandita semplice
Società consortile in nome collettivo
Società consortile per azioni
Società cooperativa
Consorzio fidi
Consorzio intercomunale
Consorzio municipale
Consorzio senza attività esterna
Contratto di rete dotato di soggettività giuridica
Cooperativa sociale
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Società cooperativa a responsabilità limitata
Società cooperativa consortile
Società cooperativa europea
Società costituita in base a leggi di altro stato
Società di fatto
CL
Ente
OC
SG
SS
Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88
Ente diritto pubblico
Ente ecclesiastico
SF
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Ente impresa
SM
SD
AA
AS
SN
SI
Società di mutuo soccorso
Società europea
EM
EC
EP
Ente morale
Società in accomandita per azioni
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Ente pubblico commerciale
Ente pubblico economico
Ente sociale
EL
Società irregolare
FO
FI
Fondazione
SZ
SP
Società non prevista dalla legislazione italiana
Società per azioni
Fondazione impresa
Gruppo europeo di interesse economico
Impresa familiare
GE
IF
SE
Società semplice
SV
ST
Società tra professionisti
DI
Impresa individuale
Soggetto estero
IC
Istituto di credito
Nella colonna 13 va indicata la dimensione dell’impresa, secondo la definizione contenuta nella raccoman-
dazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:
1, micro impresa
2, piccola impresa
3, media impresa
4, grande impresa
5, non classificabile (solo per i soggetti pubblici).
Nella colonna 14 va indicato il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, de-
sunto dalla tabella dei codici attività.
Nella colonna 15 va indicato il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:
1. GENERALE:
2. STRADA:
Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de
minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non opera nel
settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell’Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE)
1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell’Art.3
comma 3 del Reg (UE) 1407/2013;
Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che opera
nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell’Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE)
1407/2013;
3. SIEG:
Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad un
beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);
4. AGRICOLTURA:
5. PESCA:
Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero
aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);
Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero aiuti
de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).
161
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nel caso in cui nella colonna 15 sia stato indicato il settore Sieg (codice 3), nella colonna 16 va indicato il
codice relativo alla descrizione del Sevizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:
1, Edilizia Sociale
2, Servizi di rete settore Energia
3, Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
4, Servizi finanziari
5, Servizi postali
6,Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario
7, Trasporto marittimo
8,Trasporto Aereo
9, Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
10, Servizi di rete settore Acqua
11, Servizi di rete settore Gas
12, Trasporto terrestre passeggeri - Strada
13, Servizi sanitari o sociali.
Nella colonna 17 va indicato l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante, consistente nel risparmio d’im-
posta oppure nel credito d’imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla mede-
sima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 29 di
tutti i righi compilati.
Nelle colonne da 18 a 29 vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna
localizzazione di progetto le colonne 20 e 21 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi ri-
chieste devono intendersi riferite alla sede dell’impresa. In particolare, vanno indicati:
– nelle colonne 18 e 19, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date
coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d’imposta;
– nelle colonne 20 e 21, i codici della regione e del comune di localizzazione del progetto;
– nella colonna 25, l’obiettivo per la componente di aiuto. A tal fine, va indicato il codice obiettivo rilevato
dalla tabella “Codici aiuti di Stato”;
– nella colonna 26, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la
misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:
1. Materiali - Terreni
2. Materiali - Immobili
3. Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
4. Materiali - Progettazione/studi/consulenze
5. Immateriali - Licenze
6. Immateriali - Know-How
7. Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
8. Immateriali - Marchi
9. Immateriali - Diritti Di Brevetto
10. Costi di personale - Formazione Professionale
11. Costi di personale - Costo del personale
12. Materie prime, di consumo e merci
13. Servizi - Servizi professionali
14. Oneri diversi di gestione
15. Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature
16. Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni
17. Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in li-
cenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
18. Costi generali - Spese generali
19. Oneri finanziari
20. Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari
31. Servizi - Altri servizi.
Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui
ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche
nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.
– nella colonna 27, l’ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella
colonna 26 sia indicato il codice 20 e la misura agevolativa non sia parametrata ad una spesa sostenuta;
162
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
– nella colonna 28, l’intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
– nella colonna 29, l’ammontare dell’aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.
Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con
il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regola-
mento (UE) 1407/2013.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle im-
prese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministra-
zione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.
Nel presente rigo, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), vanno riportati anche i codici fiscali
delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa
unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. Nel caso in cui tali codici
fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, non occorre compilare il presente rigo.
In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il
presente rigo non va compilato e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.
20.27 REDDITI CAMPIONE D’ITALIA
I redditi di lavoro autonomo delle associazioni professionali o delle società semplici con studi nel comune di
Campione d’Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera concorrono a formare
il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro
26.000.
La medesima agevolazione si applica, altresì, ai redditi d’impresa prodotti in euro nel comune di Campione
d’Italia dalle società di persone iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Co-
mo e aventi la sede operativa o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia (art. 188-bis del TUIR).
Per i redditi d’impresa, nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Cam-
pione d’Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sus-
siste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel comune di Cam-
pione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la
parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del comune di Campione d’Italia e l’am-
montare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
I redditi di lavoro autonomo e d’impresa partecipano al calcolo dell’abbattimento minimo di euro 26.000.
L’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agri-
colo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione
dei predetti artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Ai sensi dell’art. 1, commi 573 e 574, della legge n. 160 del 2019, le imposte dovute sui redditi d’impresa
realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR,
iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale ope-
rativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad
attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’art.
188-bis del TUIR, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta.
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 di-
cembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
163
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mi-
nimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 1, comma 576, della legge n. 160 del 2019).
Determinazione dell’abbattimento per i redditi prodotti in euro (art. 188-bis, comma 5, del TUIR)
Al fine di godere dell’agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successiva-
mente indica nel rigo RS410 l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri
RE, RF, RG e RD, per cui intende usufruire dell’agevolazione.
Nel rigo RS410, colonna 1, “Codice”, va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di
redditi agevolabili prodotti in euro:
‘9’ redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE
‘10’ redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF
‘11’ redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG
‘12’ redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD
Nel rigo RS410, colonna 2, “Importo”, va indicato l’ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.
I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotti del 30 per cento,
con un abbattimento minimo di euro 26.000. L’agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il
30 per cento della somma dei predetti redditi e 26.000) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili.
Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a
euro 26.000, l’agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.
Ad esempio, in presenza di redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a euro 20.000 e redditi d’impresa
agevolabili pari a euro 30.000, l’agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra
il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:
– redditi di lavoro autonomo euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);
– redditi d’impresa euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).
In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto del-
l’agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:
– redditi di lavoro autonomo euro 9.600 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e l’agevo-
lazione riconosciuta pari a 10.400);
– redditi d’impresa euro 14.400 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l’agevolazione
riconosciuta pari a 15.600).
ATTENZIONE
L’importo dell’agevolazione relativa ai redditi di lavoro autonomo (cod. 9), d’impresa in contabilità ordi-
naria (cod. 10), in contabilità semplificata (cod. 11) o forfetari (cod. 12) viene sottratto direttamente nei
corrispondenti quadri (RE, RF, RG o RD), in sede di determinazione dell’importo da indicare, rispettivamen-
te, nei righi RE21, RF63, RG31 o RD14.
Nel caso di società partecipante a società trasparenti (art. 5 del TUIR), qualora questi ultimi soggetti ab-
biano già beneficiato dell’agevolazione di cui all’art. 188-bis del TUIR nella determinazione del reddito
d’impresa, la società partecipante non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a questa imputata
dai predetti soggetti.
Determinazione della riduzione d’imposta (art. 1, commi 573 e 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Al fine di fruire della nuova agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del
50 per cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo
RS411:
• in colonna 1, l’ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RD realizzati nel
comune di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo
dell’agevolazione di cui al comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR;
• in colonna 2, l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RD
realizzati nel comune di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono
esposti al netto dell’agevolazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR;
• in colonna 3, l’ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RF,
RG, RH, RL realizzati nel comune di Campione d’Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichia-
164
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
rante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto traspa-
rente intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto dell’agevolazione di cui ai com-
mi 1, 2 e/o 5 dell’art. 188-bis del TUIR, già fruita dal soggetto trasparente. Gli importi indicati nelle co-
lonne 1 e 2 non devono ricomprendere l’importo di cui alla presente colonna.
ATTENZIONE
L’aiuto di Stato determinato dai soci sui redditi indicati nelle colonne 1 e 2 deve essere esposto nel rigo
RS401 della presente dichiarazione e non in quella dei soci. In caso di compilazione della colonna 3, l’im-
porto dell’aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere, invece, esposto nel rigo RS401
del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito alla società dichiarante.
La somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411, diminuita dell’agevolazione fruita dal
dichiarante, ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, va riportata
nella colonna 4 del presente rigo, ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del socio.
20.28 NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MECCANISMO TRANSFRONTALIERO
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle
pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato
(art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).
L’Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio
2020, n. 100, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la co-
municazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da
altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea.
Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d’im-
posta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.
20.29 ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)
L’art. 1, commi da 173 a 175, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede per le imprese che intra-
prendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decre-
to-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la ridu-
zione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES a decorrere
dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta
successivi.
Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza
dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES
per almeno dieci anni.
Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acqua-
coltura.
Determinazione della riduzione d’imposta
Al fine di fruire dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50 per
cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nei righi RS491
e RS492:
• in colonna 1, il codice identificativo della ZES nella quale è stata intrapresa la nuova attività, desunto dal-
l’elenco sotto riportato. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo:
1) ZES Abruzzo
2) ZES Calabria
165
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
3) ZES Campania
4) ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
5) ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
6) ZES Sicilia Orientale
7) ZES Sicilia Occidentale
8) ZES Sardegna
• in colonna 2, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione (nu-
mero da 1 a 7);
• in colonna 3, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RD, RC realizzati nella ZES per cui si
intende usufruire dell’agevolazione.
Nel rigo RS493 va indicato:
• in colonna 1, la somma degli importi di colonna 3 dei righi RS491 e RS492 di tutti i moduli compilati;
• in colonna 2, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RL, RH realizzati nella ZES dal sog-
getto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone,
Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. L’importo di colonna
2 non deve essere ricompreso nell’importo di colonna 1.
ATTENZIONE
L’aiuto di Stato determinato dai soci sui redditi indicati nella colonna 1 deve essere esposto nel rigo RS401
della presente dichiarazione e non in quella dei soci. In caso di compilazione della colonna 2, l’importo
dell’aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere, invece, esposto nel rigo RS401 del mo-
dello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito alla società dichiarante.
La somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 va riportata nella colonna 3 del presente rigo, ai fini
della determinazione dell’agevolazione da parte del socio.
20.30 DATI RELATIVI ALL’OPZIONE “PATENT BOX”
La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP, l’adesione al
regime agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di se-
guito “decreto”), come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234.
I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei
beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti
utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca
e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del
110 per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:
• in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;
• l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio perso-
nale, in colonna 2, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in colonna 3, e ad altri costi, in colonna 4;
• in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros);
• in colonna 6, il codice fiscale del fornitore della ricerca extra muros.
Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute
in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma
3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo
d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione
del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta ante-
cedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto,
nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le infor-
mazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista
della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va
barrata la casella “Comma 10-bis”.
Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con
riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi.
166
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
21. QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA
FINANZIARIA – MONITORAGGIO – IVIE E IVAFE
21.1 GENERALITÀ
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle società semplici residenti in Italia
che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto
reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
L’art. 1, comma 129, lett. c), della legge n. 197 del 2022 ha modificato l’art. 4 del decreto-legge n. 167 del
1990, includendo le cripto-attività tra le attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da indicare
nella dichiarazione dei redditi. Tali disposizioni decorrono dall’anno 2023. Pertanto, nel prosieguo delle
istruzioni, il richiamo alle cripto-attività si intende riferito alle società di persone con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare che termina nel corso del 2023.
Tale quadro deve essere, altresì, compilato ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e del-
l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVA-
FE), che a decorrere dal 2020 si applicano anche alle società di persone (art. 1, commi 710 e 711, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160).
ATTENZIONE
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della
legge n. 186 del 2014). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo
d’imposta, questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente di-
sinvestito.
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministra-
zione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i
flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta so-
stitutiva dagli intermediari stessi.
Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichia-
razione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività
o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro
RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazio-
ne della percentuale di possesso.
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettua-
zione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in
entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro
che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanzia-
ria ovvero cripto-attività e gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta
persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un
trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività
estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie ita-
liane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino
formalmente intestatari.
Inoltre, sono tenute all’obbligo del monitoraggio fiscale anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti
degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, siano “titolari effettivi”
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. pp), e dall’art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria
ovvero cripto-attività, è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espres-
sa in percentuale.
In caso di partecipazione in società di capitali che detengono partecipazioni in società residenti in un Paese
collaborativo, il contribuente che riveste lo status di “titolare effettivo” come definito dalla normativa antirici-
claggio, deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta,
la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore
della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di
natura finanziaria ovvero cripto-attività intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta
nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello stru-
mento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di
tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare
effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società
localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.
L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società
di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti
che effettuano investimenti all’estero.
Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o in-
diretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “ti-
tolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività. In que-
st’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (di-
rettamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demol-
tiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.
Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione
conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente
nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano
in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”.
Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società,
quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investi-
menti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività ad essa
intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli
investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da en-
tità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.
GLI INVESTIMENTI
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito impo-
nibile in Italia.
Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione
di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad
esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti
preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto
o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei
predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da
quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente
risulti essere “titolare effettivo”.
Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il
tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.
LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA OVVERO CRIPTO-ATTIVITA’
Le attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività sono quelle attività da cui derivano redditi di ca-
pitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per se produttive di redditi di fonte
estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, devono essere indicate:
• attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al pa-
trimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli
equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non resi-
denti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero
indipendentemente dalle modalità di alimentazione;
• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti,
pronti contro termine e prestito titoli;
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
• metalli preziosi detenuti all’estero;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
• forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle
obbligatorie per legge;
• le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia op-
tato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un inter-
mediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvesti-
mento ed il pagamento dei relativi proventi;
• le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere
o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
• le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli
collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti
essere “titolare effettivo”;
• le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Si precisa che le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel presente quadro anche se immesse
in cassette di sicurezza.
MODALITÀ DICHIARATIVE
Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per
il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE. Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio,
non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE, ponendo particolare atten-
zione alla barratura della colonna 20.
Con riferimento alle attività finanziarie e agli investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre
compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esem-
pio il caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2022). Per gli importi in valuta estera il contri-
buente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore
dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei
titoli I e II del Tuir.
Per gli immobili detenuti all’estero la compilazione del quadro RW è obbligatoria solo al momento dell’ac-
quisto ovvero qualora intervengano variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi
all’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n. 193 del
2016). Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni in-
tervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati al-
l’estero compresi quelli non variati.
VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA
Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai
fini dell’IVIE, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto
di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi
dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo
di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione,
il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli
ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione soste-
nuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello cata-
stale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui è situato l’immobile. Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili,
per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato
all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al ter-
mine del periodo di detenzione). Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati
gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicem-
bre o al termine del periodo di detenzione.
Per quel che riguarda le attività finanziarie, per i titoli negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferi-
mento al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non
negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi
dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche
se rideterminato ufficialmente.
Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in
tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che
deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in
data più recente.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore com-
plessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di pre-
disporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Det-
to prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’amministrazione finanziaria.
In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme
di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta,
la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa con-
sistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta.
Per le attività finanziarie si precisa che l’importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che
risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a
condizione che siano coincidenti.
COMPILAZIONE DEL QUADRO
Nei righi da RW1 a RW5, indicare:
• nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1. proprietà
2. usufrutto
3. nuda proprietà
4. altro (altro diritto reale, beneficiario di TRUST, ecc.)
• la colonna 2 deve essere barrata solo se il contribuente è titolare effettivo;
• nella colonna 3, il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero
e attività estera di natura finanziaria”;
• nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”, tale
codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;
• nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
• nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1. valore di mercato;
2. valore nominale;
3. valore di rimborso;
4. costo d’acquisto;
5. valore catastale;
6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
• nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione
dell’attività;
• nella colonna 9, l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se l’at-
tività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
• nella colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo
è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
• nella colonna 11, riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al
periodo di possesso. In particolare:
I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota
dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
II. in misura fissa pari a 100 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e li-
bretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per
la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando
il valore di tutti i conti.
Esempio: due conti correnti presso lo stesso intermediario
Conto A
Conto B
possesso 100%
possesso 50%
365 giorni
365 giorni
valore medio 1.000 euro
valore medio 7.000 euro
Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta. In ogni
caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi
e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del
periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.
Conto A
Conto B
possesso 50%
possesso 100%
365 giorni
365 giorni
valore medio 5.000 euro
valore medio 3.000 euro
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è do-
vuta la relativa imposta.
In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna
8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va in-
dicato “50” dato da ((100 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto cor-
rente va indicato 100 euro dato da ((100 * 100%*(365/365));
• nella colonna 12, indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano
i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta
l’IVIE);
• nella colonna 13, riportare l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al pe-
riodo di possesso e applicando l’aliquota dello 0,76 per cento;
• nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque
essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
• nella colonna 15, indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il cre-
dito d’imposta spettante (colonna 14);
• nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito
d’imposta spettante (colonna 14);
• nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddi-
tuali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare
indicare:
1. compilazione quadro RL;
2. compilazione quadro RM;
3. compilazione quadro RT;
4. compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5. nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’im-
posta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interes-
sati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
• nella colonna 19, indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in
cui il contribuente risulti titolare effettivo;
• nella colonna 20, barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al mo-
nitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;
• nella colonna 21 inserire il codice fiscale delle società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente
risulti titolare effettivo (in questo caso va barrata la colonna 2 e la colonna 19 va compilata con la percen-
tuale relativa alla partecipazione);
• nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla com-
pilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la ca-
sella nel caso i cointestatari siano più di due.
Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo
modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.
Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da ver-
sare. In particolare indicare:
• in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15
dei righi compilati nella presente sezione. L’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 (art.
19, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201);
• in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore
delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa all’anno precedente;
• in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventual-
mente compensata utilizzando il modello F24;
• in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati con il modello F24.
Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
col.1 – col.2 + col.3 – col.4
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta
a debito) e nel rigo RX24, colonna 1. In tal caso l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello
F24, indicando il codice tributo 4043 con le stesse modalità e scadenze previste per le imposte sui redditi ivi
comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (per l’acconto vanno
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
utilizzati i codici tributo 4047 e 4048, cfr. ris. 26/E del 2020). L’imposta non va versata se l’importo di questa
colonna non supera 12 euro. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ot-
tenuto nella colonna 6 (Imposta a credito) e nel rigo RX24, colonna 2.
Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVIE dovuta ed eventualmente da ver-
sare. In particolare indicare:
• in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17
se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente sezione;
• in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore
degli immobili posseduti all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa all’anno precedente;
• in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE eventual-
mente compensata utilizzando il modello F24;
• in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati con il modello F24;
Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
col.1 – col.2 + col.3 – col.4
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta
a debito) e nel rigo RX25, colonna 1. In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va ver-
sata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per le
imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo
(per l’acconto vanno utilizzati i codici tributo 4044 e 4045, cfr. ris. 26/E del 2020). L’imposta non va versata
se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta
a credito) e nel rigo RX25, colonna 2.
22. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
22.1 GENERALITÀ
Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre
2022, per effettuare i seguenti adempimenti:
1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Il decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta prevista per le spese sostenute per l’ese-
cuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contri-
buente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
• i dati catastali identificativi dell’immobile;
• gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali per i quali nell’anno 2022 sono state sostenute
spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati ca-
tastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;
2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal
condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nel-
l’ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi
o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a
euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati i dati relativi:
• alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
• agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’ac-
quisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
• alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette
alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella di-
chiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2022.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del
condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, uti-
lizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.
22.2 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO
Nel rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
• nel campo 1, il codice fiscale;
• nel campo 2, l’eventuale denominazione.
22.3 SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO
(INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)
In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti
comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eli-
minato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara.
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere ri-
portati gli estremi della domanda di accatastamento.
Rigo AC2 - Dati catastali del condominio
Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice
Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare:‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni;‘U’ se l’immobile è censito
nel catasto edilizio urbano.
Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento cata-
stale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune ca-
tastale”.
Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere
composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la
particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra
spaziatrice.
Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
Rigo AC3 - Domanda di accatastamento
Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Pro-
vinciale dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
22.4 SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Nella presente Sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare com-
plessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far ri-
ferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art.
6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al
momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spe-
dizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del
corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o
quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di
emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
In particolare, nei righi da AC4 a AC8, devono essere indicati:
• nel campo 1, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
• nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se
soggetto diverso da persona fisica;
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REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettiva-
mente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
• nel campo 8, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal
condominio nell’anno solare;
• nel campo 9, deve essere indicato il codice dello Stato estero del fornitore (che va desunto dalla tabella
“Elenco dei paesi e territori esteri”).
ATTENZIONE la sezione III contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi
in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’im-
presa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da par-
te dell’amministratore (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).
23. QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)
23.1 PREMESSA
Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone che controllano soggetti non residenti (art.
167 del TUIR, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018).
Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio
dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante
una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta
persona.
Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al periodo precedente;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all’art.168-
ter del TUIR.
La disciplina dell’art. 167 del TUIR si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente
le seguenti condizioni (c.d. CFC):
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora
residenti in Italia;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lett. b) del
comma 4 del citato art.167.
La lett. a) sopra citata del comma 4 dell’art. 167 del TUIR prevede che con Provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della pre-
sente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.
Al fine di tener conto delle modifiche normative intervenute a seguito del recepimento della Direttiva UE
2016/1164 (c.d. “Direttiva ATAD”) è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate n. 376652 del 27 dicembre 2021 (che ha sostituito il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016,
adottato a seguito della previsione recata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 c.d. “decreto in-
ternazionalizzazione”).
Le disposizioni del predetto art. 167 non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato
non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett.
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento colla-
borativo di cui all’art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l’istanza di interpello può essere pre-
sentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al citato comma 4.
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 no-
vembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell’art.167 del TUIR nella formulazione vigente
anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018.
Per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC occorre avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute
nel predetto D.M. n. 429 del 2001 che, in particolare, all’art. 2, comma 2, stabilisce che i valori risultanti
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dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni
del citato regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a
quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la
congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto legi-
slativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal TUIR ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità
ivi previsti.
Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e
delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni
dell’art. 167 del TUIR per le stabili organizzazioni che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il presente quadro.
Qualora l’impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organiz-
zazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ago-
sto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell’art. 167 del TUIR, in assenza
delle esimenti ivi previste, e considerato una singola stabile organizzazione. In presenza di più siti produttivi
nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell’art. 167 del TUIR, quelli
che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un’unica stabile or-
ganizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui al comma 5 dell’art. 167 del TUIR e data
separatamente per ciascuna branch a cui si applica la disciplina CFC, anche nell’ipotesi di cui al punto pre-
cedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.
23.2 COMPILAZIONE DEL QUADRO
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale
considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata (in caso di opzione
per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima CFC).
In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro.
Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo, per effetto di particolari vincoli contrattuali,
o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una so-
cietà o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001 de-
vono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro
FC. Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo
8.
Il presente quadro si compone di sei sezioni:
• la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi della CFC;
• la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
• la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC;
• la sezione III, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su
tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
• la sezione IV, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
• la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.
23.3 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CONTROLLATO NON RESIDENTE
Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente e i
dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti
il soggetto estero.
Il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j)
ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e
alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera se-
condo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L’opzione alternativa di monito-
rare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità
estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando
la casella denominata “Monitoraggio”, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (tale scel-
ta può riguardare anche periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato prov-
vedimento del 27 dicembre 2021).
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REDDITI SP 2023
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Il “monitoraggio” può decorrere dall’acquisizione del controllo dell’entità estera, indipendentemente dalla
circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l’applicazione del regime CFC, oppure anche
in periodi d’imposta successivi.
Nei periodi in cui la tassazione di cui all’art. 167, comma 6, del TUIR, non trova applicazione, il “monito-
raggio” dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche vir-
tuali) della CFC deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite re-
sidue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli ele-
menti patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) predetta tassazione (si veda la Circolare
dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2022, n. 29).
Conseguentemente, il reddito o la perdita che emergono dall’applicazione dell’art. 167, comma 7, del TUIR,
vanno indicati nel presente quadro FC relativo alla singola CFC compilando:
• la sezione I;
• i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
• la sezione II-B, in caso di perdite residue;
• la sezione IV, in caso di interessi passivi.
Il reddito o la perdita virtuale che emergono applicando le modalità semplificate di cui al citato Provvedi-
mento del 27 dicembre 2021, vanno indicati in un altro modulo del presente quadro FC relativo alla mede-
sima CFC compilando (anche nei periodi in cui trova applicazione la tassazione di cui all’art. 167, comma
6, del TUIR):
• la casella “Mod. CFC” della sezione I, dove va riportato il numero del modulo nel quale è dichiarato per
tale CFC il reddito/perdita calcolato applicando il comma 7 del citato art. 167;
• i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
• il rigo FC41 della sezione II-B, in caso di perdite residue;
• la sezione IV, in caso di interessi passivi.
La casella denominata “Art. 168-ter, comma 4” deve essere barrata per le stabili organizzazioni all’estero
che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR qualora non ricorra l’esimente di cui
al comma 5, del citato art. 167 (nei casi in cui l’impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per
l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero).
Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell’art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto
dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il soggetto residente deve segnalare nel presente
quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3 al ricor-
rere delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) dell’art. 167. A tal fine, deve essere compilata la casella
denominata “Art. 167, comma 11”, indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disap-
plicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
In tal caso, il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l’utile o
la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio
o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello
Stato o territorio in cui essa risiede in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata. Si ricorda
che l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del medesimo
comma 4.
La casella denominata “OICR” deve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio
non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano
nell’ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall’OICR oggetto di imputa-
zione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e
non vanno compilati i precedenti righi della sezione II-A del presente quadro.
Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto controllato non residente devono essere indicati:
• nel campo 1, la denominazione;
• nel campo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’Autorità fiscale del Paese di residenza
ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa;
• nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;
• nel campo 4, l’indirizzo completo della sede legale del soggetto controllato non residente (via, piazza, nu-
mero, città) o della stabile organizzazione del soggetto residente nell’ipotesi di cui all’art. 168-ter, comma
4, del TUIR qualora non ricorra l’esimente di cui al comma 5, dell’art. 167 del TUIR;
“Elenco dei Paesi e territori esteri”)
• nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella
;
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• nel campo 6, nel caso in cui il soggetto controllato non residente operi attraverso una stabile organizza-
zione per la quale ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell’art. 167 del TUIR, indicare l’indirizzo
completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione e nel campo 4 l’indirizzo
completo del soggetto controllato non residente;
• nel campo 7, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (vedere la tabella “Elenco
dei Paesi e territori esteri”).
Nel campo 8, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della CFC;
“2” – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordi-
naria della CFC;
“3” – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.
Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fi-
duciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza
del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del sog-
getto controllato non residente. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del
Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare ri-
ferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta del soggetto residente controllante.
Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
“2” – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
“3” – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite sog-
getti non residenti;
“4” – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia
la quale possiede partecipazioni nella CFC;
“5” – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa interamente tra-
mite una società o ente residente a cui compete l’obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va in-
dicato il codice fiscale del soggetto controllante;
“7” – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.
Il campo 10, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5,
riferibile all’ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d’impresa.
Nel campo 11, nell’ipotesi di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero progres-
sivo che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche
nelle dichiarazioni successive.
In caso di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, che comporta la cessazione
del regime di cui all’art. 167 del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 28 agosto 2017) nel campo 12 va indicato il codice fiscale del soggetto avente causa nelle ipotesi
di trasferimento della stabile organizzazione.
23.4 SEZIONE II A - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC
Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base
alle disposizioni valevoli ai fini dell’IRES, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 30 della legge n.
724 del 1994; all’art. 9 bis del decreto- legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n.
96 del 2017; all’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011; e all’art. 86, comma 4, del TUIR.
È, altresì, esclusa l’applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi. Se risulta una perdita, questa è com-
putata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell’art. 84 del TUIR.
I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura del-
l’esercizio o periodo di gestione della CFC.
23.5 VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE
Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali della CFC, dovrà farsi riferimento
al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme
dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a di-
sposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente per i necessari controlli.
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Nel caso in cui il “monitoraggio” non venga attivato, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’art.
2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 assumendo quali valori di partenza fiscali quelli emergenti dal bi-
lancio relativo all’esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui
all’art. 167 del TUIR e senza tener conto di eventuali perdite o altre eccedenze relative ad esercizi precedenti.
Ai sensi del citato comma 2 dell’art. 2 il riconoscimento dei valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio
o periodo di gestione anteriore è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a
quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga at-
testata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del d.lgs, 27
gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine, deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione V del presente quadro, a seconda
del tipo di attestazione predisposta.
Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente
sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in
Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).
In ogni caso il soggetto residente deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acqui-
sizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della deter-
minazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione - da
indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo
della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza del soggetto estero, o
dall’apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di soggetto estero
CFC non obbligato alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall’apposito rendiconto eco-
nomico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i
soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno.
Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminu-
zione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del
quadro RF del Modello REDDITI SC, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla
disciplina di cui all’art. 167 del TUIR.
Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
• nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro,
dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del modello REDDITI SC.
• nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro,
dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello REDDITI SC;
• nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) di rigo FC2
(o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell’ipotesi in cui nel
rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al ri-
go FC34, va riportato nel rigo FC35.
Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal
segno meno;
• nel rigo FC36 va indicato:
– in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del
reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del
reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2;
• nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36 colonna 3;
• nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato
anche l’eventuale credito d’imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) ricono-
sciuto alla CFC (cfr. risoluzione n. 108/E del 24 novembre 2016).
23.6 SEZIONE II B - PERDITE NON COMPENSATE
Nel rigo FC40, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84,
comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d’imposta da indicare in colonna 1;
Nel rigo FC41, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma
2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d’imposta da indicare in colonna 1.
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In caso di opzione per il monitoraggio, le perdite memorizzate nella presente sezione nei periodi d’imposta
in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 del citato art. 167 del TUIR, determinate secondo le di-
sposizioni di cui al comma 7 del citato art. 167, sono utilizzate a scomputo dei redditi dei periodi d’imposta
successivi e, per la parte non utilizzata, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato
art. 167, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 4.
Le perdite virtuali memorizzate nella presente sezione, determinate applicando le modalità semplificate di
cui al Provvedimento del 27 dicembre 2021, sono utilizzate a scomputo dei redditi virtuali dei periodi d’im-
posta successivi ai fini della verifica della condizione di cui alla lett. a) del predetto comma 4.
23.7 SEZIONE III - IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE
AI SOGGETTI PARTECIPANTI RESIDENTI
I redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente che esercita il
controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota
di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti re-
sidenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad
essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventual-
mente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A
del presente quadro), deve essere indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale;
• in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.
Si riportano di seguito alcuni esempi:
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che
a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
– soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che
a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
• in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al rigo FC37;
• in colonna 4, la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre
dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all’imposta
di rigo FC39.
Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’imposta pagata
all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. REDDITI SC o del Mod. REDDITI SP o del Mod. REDDITI
ENC o del Mod. REDDITI PF.
23.8 SEZIONE IV - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’ammontare
deducibile degli interessi passivi, l’art. 96 del TUIR.
Per quanto concerne le istruzioni generali ai fini della compilazione dei righi, si fa rinvio alle istruzioni a
commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Mod. REDDITI SC.
A tal fine nel rigo FC71 va indicato:
• in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo e agli oneri finanziari assimilati;
• in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti
periodi d’imposta;
• in colonna 3, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente
periodo d’imposta;
• in colonna 4, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti pe-
riodi d’imposta;
• in colonna 5, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli im-
porti indicati nelle colonne 3 e 4, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente dedu-
cibili. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi
di cui alle colonne 3 e 4, può essere dedotto nel presente periodo indicando l’ammontare nel rigo FC31,
utilizzando il codice 13;
• in colonna 6, l’eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma
delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4.
Nel rigo FC72, vanno indicati, nelle colonne da 1 a 5 gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL ri-
portati dai precedenti periodi d’imposta; in colonna 6, va indicato l’importo corrispondente al ROL del pre-
sente periodo d’imposta. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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In colonna 7, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia
pregresso (colonne da 1 a 5), che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna
6 del rigo FC71, va riportato il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma dell’importo
delle colonne da 1 a 5 e del 30 per cento di colonna 6 del presente rigo, che, per il presente periodo d’im-
posta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi inde-
ducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel
periodo indicando l’ammontare nel rigo FC31, con il codice 13.
Nel rigo FC73, colonna 1, va indicato l’ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l’importo utilizzato,
pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell’importo indicato in colonna 6 del rigo FC72 e l’im-
porto di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano
presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni
successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le ec-
cedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.
Nelle colonne da 2 a 5 va indicato il ROL dei periodi d’imposta precedenti eccedente la quota utilizzata nella
presente dichiarazione. In particolare, va indicato:
• in colonna 2, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 2 – il maggiore tra
(FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1) e 0;
• in colonna 3, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 3 – il maggiore tra
(FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1 – FC72, col. 2) e 0;
• in colonna 4, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 4 – il maggiore tra
(FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3) e 0;
• in colonna 5, l’importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: FC72, col. 5 – il maggiore tra
(FC72, col. 7 – 0,3 * FC72, col. 6 - FC72, col. 1 – FC72, col. 2 – FC72, col. 3 – FC72, col. 4) e 0.
Nel rigo FC74, colonna 1, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto
al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo FC71
e in colonna 7 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differen-
za, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 1 del presente rigo, e l’importo indicato in colonna 2 del
rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).
Nel rigo FC74, colonna 2, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla diffe-
renza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo FC71 (non pre-
ceduto dal segno “meno”).
Nel rigo FC75 va indicato:
• in colonna 1, l’importo del ROL di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 142 del 2018;
• n colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati
prima del 17 giugno 2016;
• in colonna 3, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, di cui alla colonna 2, per
i quali si intende utilizzare prioritariamente l’ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all’am-
montare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo FC71;
• in colonna 4, la differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel pe-
riodo d’imposta successivo.
23.9 SEZIONE V - ATTESTAZIONI SULLA CONFORMITÀ O CONGRUITÀ DEI VALORI DI BILANCIO
La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni
contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento al soggetto controllato non residente indi-
cato nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (co-
siddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adot-
tati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di
cui all’art. 2 del del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (casella 2).
24. QUADRO TR – IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO
24.1 PROSPETTO PER LA RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA (ART. 166 DEL TUIR)
Il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo, al valore di
mercato dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile orga-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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nizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). In alternativa al versamento dell’imposta do-
vuta sul reddito nei termini ordinari, le società possono optare per:
• il versamento rateale dell’imposta dovuta in cinque rate annuali nel rispetto delle condizioni di cui al com-
ma 9 dell’art. 166 del TUIR.
I pagamenti dovuti sono versati unitamente agli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’art. 166 del TUIR è stato modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Ai fini
del predetto articolo restano fermi i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili,
emanati in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2014.
Le disposizioni dell’art. 166 del TUIR si applicano qualora i soggetti abbiano:
a) trasferito all’estero la propria residenza fiscale;
b) trasferito attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica
l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter del TUIR;
c) la residenza nel territorio dello Stato e siano stati oggetto di incorporazione da parte di una società fi-
scalmente non residente oppure abbiano effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non
residenti oppure abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa si-
tuati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
In tali ipotesi sono imponibili i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, diminuiti delle perdite di cui
al comma 6.
Sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi e indicate con il codice 66 nel rigo RF31 le riserve in sospen-
sione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione se, e nella misura in
cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
La casella “Stabile organizzazione” va barrata nel caso in cui a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di
cui al comma 1 dell’art. 166 del TUIR rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Il monitoraggio previsto dal comma 9 dell’art. 1 del d.m. 2 agosto 2013 (attualmente sostituito dal d.m. 2
luglio 2014) va effettuato compilando nel modello REDDITI SC il quadro TR, limitatamente ai periodi d’im-
posta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione dell’imposta (opzione esercitabile fino
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018).
Nel rigo TR1 va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei redditi, al lordo delle perdite, indicati nel quadro RF, rigo RF31, con il codice
39, o nel quadro RG, nel rigo RG10, con il codice 11, e/o nel rigo RJ9, colonna 1;
• in colonna 2, l’ammontare dei redditi la cui tassazione può essere rateizzata dai soci.
In caso di partecipazione a una o più società di persone, trasferite all’estero, nelle colonne 1 e 2 dei righi
da TR2 a TR4 vanno indicati gli importi dei redditi (vedi istruzioni al rigo TR1) attribuiti per trasparenza dalle
società partecipate e in colonna 3 il relativo codice fiscale. Qualora il contribuente partecipi a più società
deve compilare un distinto rigo per ogni società partecipata trasferita all’estero.
Nel rigo TR5 va indicata:
• in colonna 1, la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi da TR1 a TR4, di tutti i moduli com-
pilati. Tale importo deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN22;
• in colonna 2, la somma degli importi di cui a colonna 2 dei righi da TR1 a TR4, di tutti i moduli compilati.
Tale importo deve essere riportato nella colonna 2 del rigo RN22.
Gli importi da evidenziare nelle colonne 1 e 2 del rigo TR5 non possono essere superiori all’importo del red-
dito d’impresa determinato nel quadro RF (rigo RF66) o nel quadro RG (rigo RG34) o nel quadro RJ (rigo
RJ15, colonna 2), qualora non sia stato compilato anche il quadro RF. Nel caso in cui il soggetto dichiarante
sia una società semplice gli importi di colonne 1 e 2 non possono eccedere quello di rigo RH11, colonna 2.
24.2 PROSPETTO PER IL MONITORAGGIO DEI VALORI FISCALI IN INGRESSO (ART. 166-BIS DEL TUIR)
L’art. 166-bis del TUIR disciplina il riconoscimento fiscale dei valori in ingresso per i soggetti che si trasferi-
scono nel territorio italiano. In particolare, il presente prospetto va compilato nelle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza
fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
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d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata
all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’art. 168-ter
del TUIR trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale è oggetto di incorpora-
zione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore
di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile or-
ganizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel
territorio dello Stato.
Nel rigo TR11, va indicato:
– in colonna 1, il codice di identificazione fiscale del soggetto fiscalmente residente all’estero o della stabile
organizzazione situata all’estero, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se
attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa;
– in colonna 2, la denominazione del soggetto di cui a colonna 1;
– in colonna 3, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”).
La casella di colonna 4 va barrata nel caso in cui il valore delle attività e delle passività sia determinato in
esito all’accordo preventivo di cui all’art. 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora non siano rispettate le
condizioni di cui al comma 3 dell’art. 166-bis del TUIR.
In presenza di più stabili organizzazioni situate all’estero (lett. d) del comma 1), o di più soggetti fiscalmente
residenti all’estero, danti causa in operazioni straordinarie (lett. e) del comma 1), occorre compilare un di-
stinto rigo TR11 per ciascuna delle predette stabili organizzazioni o dei predetti soggetti.
Nei righi da TR12 a TR20, va indicato:
– in colonna 1, la descrizione del singolo elemento dell’attivo o del passivo;
– in colonna 2, il valore fiscale dell’elemento dell’attivo di cui a colonna 1;
– in colonna 3, il valore fiscale dell’elemento del passivo di cui a colonna 1.
I valori fiscali di colonna 2 e 3 sono individuati ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’art. 166-bis del TUIR.
La casella di colonna 4 va compilata in presenza di più righi TR11, indicando il numero del modulo nel quale
sono stati riportati i dati del soggetto o della stabile organizzazione cui gli elementi di colonna 1 si riferiscono.
25. QUADRO OP – COMUNICAZIONE PER I REGIMI OPZIONALI
25.1 SEZIONE I - TONNAGE TAX
Gli artt. da 155 a 161 del TUIR prevedono il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito im-
ponibile delle imprese marittime (di seguito “tonnage tax”).
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2005 (di seguito “Decreto”) sono state
adottate le disposizioni applicative del regime.
Possono optare per il regime “tonnage tax” le società in nome collettivo e in accomandita semplice (ai sensi
dell’art. 56, comma 1, del TUIR).
L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i
requisiti di cui all’art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta. Al termine di ciascun
decennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata.
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare o revocare l’opzione per il regime di “tonnage tax”.
In caso di società che fanno parte di un gruppo l’opzione deve essere esercitata relativamente a tutte le navi
che ne hanno i requisiti. In tal caso l’opzione è esercitata, oltre che dalla società controllante, anche da tutte
le società controllate ed è comunicata dalla società controllante.
La sezione I va compilata per comunicare:
– l’esercizio dell’opzione per il regime di “tonnage tax”;
– la revoca dell’opzione per il regime di “tonnage tax”.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, la nuova opzione non può av-
venire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo
d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione.
Nel rigo OP1 “Tipo comunicazione” vanno barrate le caselle in funzione del tipo di comunicazione effettuata.
Nei righi da OP2 a OP5 vanno indicati i codici fiscali delle società controllate.
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25.2 SEZIONE II – PATENT BOX
Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di
seguito “decreto”), ai sensi dell’art. 6 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234) i soggetti
titolari di reddito d’impresa possono optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”. I soggetti di cui al-
l’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi
con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni
sia effettivo.
Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi
d’imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge di
Stabilità 2015 e dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di “Patent box” consente di usufruire della maggiorazione del 110
per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti indu-
striali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgi-
mento della propria attività d’impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità pos-
sono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea
documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate del 15 febbraio 2022. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Ammi-
nistrazione finanziaria nella presente dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia
dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in
caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Con il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del
citato art. 6 del decreto.
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.
Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, an-
che mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente con-
trollano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero
con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni so-
pra indicati.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).
L’opzione è esercitata compilando il rigo OP21 e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione.
I soggetti interessati esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, bar-
rando, rispettivamente, la casella “1” (“Opzione”) e la casella “2” (“Possesso documentazione”).
I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo
di cui all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la
casella 3 (“Comunicazione”).
Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di
cui all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che
abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle en-
trate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019.
I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di
rinnovo dei termini dell’accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al re-
gime agevolativo di cui all’art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel campo 4 (“Identificativo
ruling”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato al contribuente
nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo
vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.
I contribuenti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto sono
tenuti a compilare la sezione “Dati relativi all’opzione Patent box” del quadro RS.
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REDDITI SP 2023
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26. QUADRO DI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2022, hanno presentato una o più dichiarazioni integra-
tive, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a
quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2020 re-
lativa al 2019 presentata nel 2022).
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato
il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
A tal fine, va indicato:
– in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiara-
zione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiara-
zione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);
– in colonna 2, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
– in colonna 3, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la di-
chiarazione integrativa REDDITI 2020, indicare 2019);
– in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione in-
tegrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso
nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in
colonna 5 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichia-
razione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata
(ad esempio, in caso di eccedenza di tassa etica, nella colonna 3 del rigo RQ49 del quadro RQ). Il credito
indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero
per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione in-
tegrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quo-
ta non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione
della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale
liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del
quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un’imposta per la quale non
sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per la quale nel rigo corrispondente
non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
Nel caso in cui, nel corso del 2022, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti
periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo
periodo d’imposta.
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri
moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella
casella posta in alto a destra.
27. QUADRO RU - CREDITI D’IMPOSTA
27.1 PREMESSA
Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da age-
volazioni concesse alle imprese.
Il quadro è composto da cinque sezioni:
• la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi,
escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II). La sezione I è “multi modulo” e
va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui
si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere in-
dicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istru-
zioni del presente modello) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del qua-
dro va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni re-
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lative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o co-
lonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito
d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;
• la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Ca-
ro petrolio);
• la sezione IV è riservata all’indicazione dei dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo
e innovazione, di formazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per
il bonus bonifica ambientale;
• la sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel
presente quadro (Altri crediti d’imposta);
• la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti
(VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).
I soggetti che attribuiscono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nell’apposito rigo
“Credito d’imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta di-
stribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati. I soci devono esporre l’im-
porto ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella
sezione VI-A i dati del soggetto cedente.
Limite di utilizzo dei crediti d’imposta del quadro RU
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a
decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche
in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 an-
nui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle
singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno suc-
cessivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, il Ministero del-
l’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula
con il limite generale alle compensazioni previsto dall’art. 25, c. 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate
compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati an-
che oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto limite è di euro 2 milioni, per effetto di quanto disposto dall’art.
1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il limite di utilizzo di cui all’art. 1, c. 53, della legge n. 244/2007 non si applica ai crediti d’imposta per i
quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per l’indi-
viduazione di detti crediti, si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta.
Ai sensi dell’art. 1, c. 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato c. 53 non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di
rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell’ammontare eccedente relativo al-
l’anno 2022 deve essere compilata la sezione VI-C.
Regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta del quadro RU
Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta:
• salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
• possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni,
in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione,
delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive. Per la compensazione del
credito d’imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi te-
lematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124);
• l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi, benefician-
do della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Per le informazioni sulle sanzioni e sul ravvedimento riguardanti indebiti utilizzi di crediti d’imposta si riman-
da al sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica
in tutti i modelli REDDITI e la stessa non è consecutiva.
ATTENZIONE
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27.2 SEZIONE I - CREDITI DI IMPOSTA
Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta sotto riportati.
Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice iden-
tificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito
è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata in calce alle istru-
zioni del presente modello.
Alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’im-
ATTENZIONE
posta. Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono
o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni ri-
ghi. Tale modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.
In particolare, nella sezione I va indicato:
• nel rigo RU1, casella 1, il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice è indicato in corrispon-
denza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente
modello. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta (il dato non va
trasmesso all’Agenzia delle entrate);
• nel rigo RU2, l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1,
risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello REDDITI 2022;
• nel rigo RU3, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno rice-
vuto in veste di soci di società “trasparenti”, di beneficiari di Trust o di cessionari il credito d’imposta indi-
cato nel rigo RU1. Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle
istruzioni relative ai singoli crediti d’imposta. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie
dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione
del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito d’imposta ricevuto devono
essere esposti nella sezione VI-A;
• nel rigo RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2 - da compilare con riferimento ai crediti d’imposta “01” Te-
leriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015,
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES, “L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022, “L3, 2L, 3L” In-
vestimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 e “R3” investimenti reti di imprese agricole e
agroalimentari - l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti. In particolare, va
compilata:
– la colonna 1, in presenza dei crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geoter-
mica, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-
2022, “L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 e “R3” investimenti reti di
imprese agricole e agroalimentari;
– la colonna 2, in presenza dei crediti d’imposta, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “L3,
2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 e “R3” investimenti reti di imprese agri-
cole e agroalimentari;
– le colonne B2, C2, D2 e E2 in relazione ai crediti “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015,
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES e “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari;
• nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2;
• nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel
periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati
con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1;
• nel rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 6, l’ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle
imposte e ritenute indicate nelle predette colonne.
L’importo del credito indicato nella colonna “importi a credito” del modello di pagamento
ATTENZIONE:
F24, utilizzato in compensazione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle colonne 1, 2, 3
e 6 non deve essere riportato in questo rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6.
Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” Esercenti sale cinema-
tografiche, “17” Incentivi per la ricerca scientifica, “20” Veicoli elettrici, a metano o a GPL, e “85” Incentivi
sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012. In particolare, indicare:
• nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti dovute per l’anno 2022. La colonna può essere compilata con riferimento ai cre-
diti contraddistinti dai codici “20” e “85”;
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• nelle colonne 2 e 3, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti pe-
riodici e dell’acconto e del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2022;
• nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge
n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può
essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “17” e “20”;
• nel rigo RU8, l’ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24 nel pe-
riodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima.
Nel rigo va indicato l’importo del credito d’imposta versato a seguito della rideterminazione dello stesso
oppure a seguito di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
• nel rigo RU9, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I dati iden-
tificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-
B. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d’imposta per i quali le relative norme istitutive ne
prevedono la cessione a terzi. Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si
rinvia alla descrizione dei singoli crediti d’imposta;
• nel rigo RU10, l’ammontare del credito d’imposta distribuito ai propri soci o associati. L’anno di matura-
zione del credito d’imposta trasferito va esposto nella sezione VI-B (per ciascun anno di maturazione del
credito trasferito deve essere compilato un rigo della sezione VI-B);
• nel rigo RU11, l’importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai
crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica e “05” Esercizio di servizio
di taxi. Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l’im-
porto dei buoni d’imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale;
• nel rigo RU12, colonna 2, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, ri-
sultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e
la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo
del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta. La casella 1 va barrata qua-
lora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio, in caso di revoca
o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei
redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo infe-
riore all’ammontare residuo.
Si riportano di seguito i crediti d’imposta da indicare nella sezione I.
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA
Codice credito 01
Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art.
4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett.
d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)
L’art. 8, c. 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 della legge 21
novembre 2000, n. 342, ha istituito un credito d’imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato
con biomassa e con energia geotermica. A favore dei medesimi gestori, l’art. 29 della legge n. 388 del 2000
ha riconosciuto un ulteriore credito d’imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione
di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate. Il credito non utiliz-
zato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato suc-
cessivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 95 del
31 ottobre 2001.
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6737”.
In particolare, nella sezione va indicato:
• nel rigo RU5, colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 388 del 2000, già compreso nell’importo di colonna 3;
• nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione, compreso l’importo di colonna 1;
• nel rigo RU11, l’ammontare del credito d’imposta richiesto a rimborso.
I righi RU5, colonne 2, B2, C2, D2 e E2, RU7 e RU9 non possono essere compilati.
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ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI
Codice credito 05
Credito d’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93;
D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)
Con il codice credito “05”, va indicato nella presente sezione il credito d’imposta a favore delle imprese ti-
tolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente. L’agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1°
gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.
Le modalità di attribuzione del credito d’imposta sono disciplinate dai decreti ministeriali 29 marzo 1994 e
27 settembre 1995. Il credito d’imposta concesso per l’anno 2022 deve essere indicato, a pena di decaden-
za, nella presente dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d’imposta alle circo-
scrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995. Nella sezione va indicato:
• nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel
periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il codice tributo “6715”;
• nel rigo RU11, l’ammontare del credito d’imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d’imposta.
I righi RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2, RU7 e RU9 non possono essere compilati.
ASSUNZIONE DETENUTI
Codice credito 24
Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L.
146/2013; D.I. 87/2002; D.I. 148/2014)
Con il codice credito “24”, va indicato il credito d’imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e
successive modificazioni, per le assunzioni di lavoratori detenuti. Le modalità attuative del credito d’imposta
sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 148 del 24 luglio 2014. Il provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 definisce modalità di utilizzo in compensazione del
credito d’imposta.
Il credito d’imposta è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n.
241 del 1997.
Per la fruizione del credito d’imposta, nel modello F24 va indicato il codice tributo “6858”.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo
d’imposta, nei limiti dell’importo concesso dal Ministero della giustizia.
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE
Codice credito 28
Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art.
20, D.L. 269/2003)
L’art. 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo di cui all’art. 96, c. 1, della legge
n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per
l’acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di
acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione
ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il codice tributo “6769”.
L’art. 102 del d.lgs. n. 117 del 2017 ha abrogato l’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000 con decorrenza
dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 103, c. 2, del
medesimo decreto legislativo.
Il credito d’imposta può essere ceduto ai sensi dell’art. 1260 del codice civile.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
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SOFTWARE PER FARMACIE
Codice credito 34
Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software (art. 50, c. 6,
D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)
L’art. 50, c. 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle
farmacie private e pubbliche un credito d’imposta, in misura pari a euro 250, per l’acquisto del software cer-
tificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell’avviso
di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle finanze,
mediante il codice tributo “6779”.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12.
PROMOZIONE OPERE MUSICALI (TAX CREDIT MUSIC)
Codice credito 93
bis
Credito d’imposta per la promozione del sistema musicale italiano (art. 7 D.L. 91/2013; art. 6, c. 1-
,
D.L. 83/2014; DM 2/12/2014; Provvedimento Agenzia delle entrate 23 dicembre 2015; art. 5, c. 3, L.
175/2017; art. 80 D.L. 104/2020)
Con il codice credito ”93” deve essere indicato nella presente sezione il credito d’imposta istituito dall’art. 7
del decreto-legge n. 91/2013, convertito con modificazioni dalla legge 112 del 2013, a favore delle impre-
se produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonché delle imprese di produzione e organizza-
zione di spettacoli musicali dal vivo. L’art. 80, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha
modificato la disciplina del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 per le attività di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.
L’art. 23 del D.L. n. 50 del 2022, comma 1-quinquies, ha modificato l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 91 del
2013, aumentando da 800.000 a 1.200.000 euro l’importo massimo stabilito nel citato comma 1. Tale di-
sposizione si applica previa autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE.
Le modalità di attuazione del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 sono definite con
il decreto del Ministro della cultura n. 312 del 13 agosto 2021.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che presentano domanda al Ministero della cultura, nei termini
definiti dal predetto decreto (dal 1°gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializza-
zione dell’opera).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio
1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6849”.
Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12. In particolare nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal Ministero
della cultura nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (ad esempio, i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare indicano il credito riconosciuto nel 2022 per le spese sostenute nel
2021, sempre che entro la chiusura del periodo d’imposta abbiano ottenuto dal MIC il riconoscimento del
contributo).
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE
Codice credito 96
Credito d’imposta per le bonifiche dei siti di interesse nazionale (art. 4 D.L. 145/2013; D.M. 7 agosto
2014)
Con il codice credito ”96” deve essere indicato nella presente sezione il credito d’imposta istituito dall’art. 4,
commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge n. 145/2013, a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi
di programma di cui all’art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi ad oggetto la rea-
lizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale.
Il credito spetta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 145/2013 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2015, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi nell’ambito di unità produttive comprese in siti inquinati
di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, let-
tere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili
a piccole e medie imprese.
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Le modalità di attuazione dell’agevolazione sono definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2014. Beneficiano del credito d’impo-
sta i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico dal 2 gennaio
2016 al 31 dicembre 2016 per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 di-
cembre 2015 (art. 4, c. 5, del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015).
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, mediante
il codice tributo che sarà appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12. In particolare nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta concesso dal
Ministero dello sviluppo economico nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, ai sensi
dell’art. 4, c. 6, del citato decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015.
ART-BONUS
Codice credito A3
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1 D.L. 83/2014; art. 1, c. 11, L.
190/2014; art. 1, c. 318, L. 208/2015; art. 17 D.L. 189/2016; art. 5, c. 1, L. 175/2017; art. 183, c. 9,
D.L. 34/2020)
Con il codice credito “A3”, va indicato nella sezione il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore
dei seguenti interventi:
• manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
• sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche
e dei teatri di tradizione;
• realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pub-
bliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni og-
getto di tali interventi (art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106).
Ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali:
• a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni
di cui all’art. 1 del citato decreto-legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, di cui all’art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;
• per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e del-
l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 5, c. 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, il credito d’im-
posta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei
teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione
teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
L’articolo 183, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha esteso l’agevolazione anche alle erogazioni
liberali per il sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spet-
tacoli viaggianti.
Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non spettano le deduzioni di cui all’art.
100, c. 2, lettere f) e g) del TUIR. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricom-
prese nella disciplina del credito d’imposta, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto
ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di
reddito d’impresa, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a de-
correre dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato, e non rileva ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, c. 5, del TUIR. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’1, c. 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il codice tributo “6842”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per
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cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro
il limite del 5 per mille dei ricavi.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d’impresa
va indicato nel quadro RN, rigo RN23.
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO/ALBERGHIERE (Bonus alberghi)
Codice credito A6
Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e
per favorire l’imprenditorialità nel settore turistico (art. 10 D.L. 83/2014; D.I. 07.05.2015; art. 1, c. 320,
bis
L. 208/2015; art. 1, c. 4, L. 232/2016; art. 12-
D.L. 50/2017; art. 1, c.18, L. 205/2017; art. 1, c.1,
D.L. 86/2018; art. 79 D.L. 104/2020; art. 28, c. 1-bis, D.L. 41/2021; art. 7 D.L. 73/2021; art. 1, c. 13,
D.L. 152/2021)
Con il codice credito “A6”, nella sezione va indicato il credito d’imposta per interventi di riqualificazione di
strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 dall’ art. 10 del
decreto-legge n. 83/2014 e per i periodi d’imposta 2017 e 2018 dall’art. 1, comma 4, della legge n.
232/2016. Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° giugno
2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in tre quo-
te annuali di pari importo. Il credito d’imposta relativo ai periodi d’imposta 2017 e 2018 spetta nella misura
del 65 per cento e va ripartito in due quote annuali di pari importo ed è utilizzabile dal periodo di imposta
successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi.
Il credito d’imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
«de minimis
sione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
».
I decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017 definiscono le modalità attuative dell’agevolazione, rispettiva-
mente, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 e per i periodi d’imposta 2017 e 2018.
Il credito d’imposta, originariamente previsto a favore delle imprese alberghiere, è stato esteso dalla legge
di bilancio 2017 agli agriturismi e dalla legge di bilancio 2018 agli stabilimenti termali, questi ultimi anche
per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per
lo svolgimento delle attività termali.
Con il codice credito A6, nella sezione va indicato anche il credito d’imposta previsto dall’art. 79 del decre-
to-legge n. 104 del 2020 per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre
2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 senza l’applicazione della ri-
partizione in quote annuali.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) e hanno ottenuto dal predetto Ministero il ricono-
scimento dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6850”.
Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività’ produttive
e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO
Codice credito C2
Credito d’imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (art. 21-bis D.L. 83/2015; art.
1, c. 618, L. 208/2015; D.M. 23 dicembre 2015; DM 30 marzo 2017)
Con il codice credito “C2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 21-bis del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei proce-
dimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbi-
trato con lodo. La legge di stabilità per il 2016 ha reso permanente la misura agevolativa.
Con i decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 di-
cembre 2015 e del 30 marzo 2017 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d’imposta.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l’importo del cre-
dito effettivamente spettante.
191
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Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997,
a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, e va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo
“6866”.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della pro-
duzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal Mi-
nistero della Giustizia nel 2023.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208/2015
Codice credito C4
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art.
quater
7-
D.L. 243/2016; art. 1, c. 319, L. 160/2019; art. 1, c. 171, L. 178/2020; art. 1, c. 175, L.
234/2021; art.1, c. 265, L.197/2022)
Con il codice credito “C4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dalla legge di sta-
bilità 2016 per l’acquisizione, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati
a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
final
2014-2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C (2016)5938
del 23
settembre 2016. L’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha prorogato al 31 di-
cembre 2020 il credito di imposta. L’agevolazione è stata altresì prorogata fino al 31 dicembre 2022 dal-
l’art. 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 175, della
legge n. 234 del 2021, l’agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2022 per l’acquisizione di beni
strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nelle predette zone assistite come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Successivamente, il credito d’imposta è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1, comma 265,
della legge 29 dicembre 2022, n.197.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate apposita comunica-
zione (modello CIM17) ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle di-
chiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
ai fini IRAP.
Per la compensazione del credito d’imposta mediante il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo
“6869”.
Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2
e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti,
rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre
2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d’im-
posta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della di-
chiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed
entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle en-
trate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche
gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2.
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un im-
porto da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d.
192
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“regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (“Tempo-
rary Framework”), il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito
d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo
da indicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto
riquadro “Importi da riversare” del modello di autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece,
in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1
del medesimo rigo RU12.
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016
Codice credito D2
Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L.
220/2016; art. 12 D.M. 15 marzo 2018)
Con il codice credito “D2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 15 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le mo-
dalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6883”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260
e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono
essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016
Codice credito D3
Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti stranieri (art. 19 L. 220/2016)
Con il codice credito “D3” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 19 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in
relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utiliz-
zando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le mo-
dalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6888”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260
e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono
essere esposti nella sezione VI-B.
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TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016
Codice credito D4
Credito d’imposta per gli investitori esterni (art. 20 L. 220/2016)
Con il codice credito “D4” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 20 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e au-
diovisivo in relazione all’apporto in denaro per la produzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche
e audiovisive.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le mo-
dalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6889”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260
e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono
essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016
Codice credito D5
Credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16 L.
220/2016)
Con il codice credito “D5” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 16 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le mo-
dalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6885”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260
e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono
essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016
Codice credito D6
Credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale cine-
matografiche (art. 17, c. 1, L. 220/2016)
Con il codice credito “D6” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 17, c. 1,
della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese so-
stenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamen-
to strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di
impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
194
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le mo-
dalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6886”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi de-
gli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del cre-
dito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA
Codice credito D7
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18 L. 220/2016)
Con il codice credito “D7” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 18 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore degli esercenti sale cinematografiche commisurato agli introiti
derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed eu-
ropee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le mo-
dalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6887”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi de-
gli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del cre-
dito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB
Codice credito D8
Credito d’imposta per la produzione di opere tv e web (art. 15 L. 220/2016; art. 15 DM 15 marzo 2018)
Con il codice credito “D8” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta a favore dei produttori ori-
ginari indipendenti per le spese sostenute per la produzione di opere televisive o web, previsto dall’art. 15
della legge 14 novembre 2016, n. 220.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2018 sono disciplinate le mo-
dalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6884”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
195
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU9 va indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260
e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono
essere esposti nella sezione VI-B.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA
Codice credito E3
Credito d’imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016
(art. 18-quater D.L. 8/2017; art. 44, c. 1, D.L. 50/2017; art. 1, c. 218, L. 160/2019)
Con il codice credito “E3”, nella presente sezione va indicato l’importo residuo del credito d’imposta per l’ac-
quisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal
quater
sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 18-
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
che ha esteso alle imprese operanti nei predetti territori il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 98
a 108, della legge n. 208 del 2015. La legge di bilancio 2020 ha prorogato la durata dell’agevolazione
fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 218, della legge, n. 160 del 2019).
Nella presente sezione va indicato anche l’importo del credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro
il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,
la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021.
final
La misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661
6 aprile 2018.
del
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comu-
nicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 agosto
2019, ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6905”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nelle colonne B2 e C2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettiva-
mente, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e a quello in corso al 31 dicembre 2019 qua-
lora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al
termine di presentazione del modello Redditi 2021;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate suc-
cessivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021. Nella colonna 3 va riportato anche
l’importo indicato nelle colonne B2 e C2.
Il credito d’imposta per l’anno 2021, previsto dall’art. 1, comma 43-ter, della legge n. 234 del 2021 va in-
dicato nel presente quadro utilizzando il codice credito N5.
INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Codice credito E4
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1,
c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L.
104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2020; art 67, c. 10, D.L. 73/2021; art.25-bis D.L. 17/2022)
Con il codice credito “E4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, a favore delle imprese, dei
lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, definisce le modalità di attuazione
della misura agevolativa.
La legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento dell’agevolazione nei limiti dei regolamenti (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e
de minimis”
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “
.
L’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, ha modificato la disciplina del credito d’imposta e ha
stabilizzato la misura a decorrere dal 2019.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
L’art. 1, comma 608, della legge n. 178 del 2020, modificato dall’art. 67, comma 10, del decreto legge n.
73 del 2021, disciplina le modalità di riconoscimento del credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022, mentre
l’articolo 25-bis del decreto legge 1 marzo 2022, n.17, inserendo il comma 1-quinquies nell’articolo 57-bis
del d.l. 50/2017, ha individuato quelle previste per le annualità successiva.
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato al Dipartimento per l’informazione
e l’editoria, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, l’apposita comunicazione. Il credito d’imposta spetta
nella misura percentuale indicata nel provvedimento adottato dal citato Dipartimento.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo “6900”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5 va riportato l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta dal
Dipartimento per l’informazione e l’editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana
e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell’anno 2022.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES
Codice credito E5
Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (art. 5 D.L. 91/2017; art.1, c. 267,
L.197/2022)
Con il codice credito “E5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per l’acquisizione di beni
strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall’art. 5
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
La citata norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d’imposta istituito dall’art.
1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun
progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Il credito, più volte prorogato, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023, come stabilito dall’art.1, comma
267, della Legge 29 dicembre 2022, n.197.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comu-
nicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ed han-
no ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6906”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2, D2, E2 e 3, RU6, RU8, RU10
e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nelle colonne B2, C2, D2 e E2 l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, ri-
spettivamente, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre
2020 e in quello in corso al 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata auto-
rizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di
presentazione della presente dichiarazione;
• nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle en-
trate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche
l’importo indicato nelle colonne B2, C2, D2 e E2.
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un im-
porto da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d.
“regime ombrello”), per la compilazione della sezione I si rinvia alle istruzioni del credito C4.
RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Codice credito E8
Credito d’imposta per la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, c. 73, L. 145/2018)
Con il codice credito “E8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese che
acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in pla-
stica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN
13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, previsto dall’art. 1, commi
da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il credito è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per i
predetti acquisti.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 14 dicembre 2021 sono stabilite le modalità di attuazione della
misura agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati
effettuati gli acquisti agevolati e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’im-
posta in cui è riconosciuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo
che sarà istituito dall’Agenza delle entrate.
Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare,
nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito d’imposta riconosciuto al beneficiario nel periodo d’imposta
di riferimento della presente dichiarazione.
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)
Codice credito E9
Credito d’imposta per gli esercenti di librerie (art. 1, c. 319, L. 205/2017; art. 10 L. 15/2020; art. 1, c.
351, L. 234/2021)
Con il codice credito “E9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto a decorrere
dal 2018 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in eser-
cizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, previsto dall’art. 1, commi da 319 a 321,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali
dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché’ alle eventuali spese di locazione e alle altre
spese individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, 23 aprile 2018 con il quale sono stabilite le modalità di attuazione
della misura agevolativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2018 defi-
nisce le modalità di utilizzo del credito d’imposta.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo entro il 30 settembre di ciascun anno e hanno ottenuto dal predetto Mi-
nistero il riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
«de minimis».
missione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato
il codice tributo “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Nel rigo
RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dalla Direzione Generale Biblio-
teche e Istituti Culturali del Ministero della cultura (MIC) nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente di-
chiarazione.
AMMODERNAMENTO STADI
Codice credito F1
Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici (art. 1, c. 352, L. 205/2017)
Con il codice credito “F1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto, a decorrere
dal 2018, alle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che
hanno beneficiato della mutualità, per gli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, previsto dal-
l’art. 1, c. 352, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, 28 marzo 2018 sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizza-
zione degli interventi, presentano apposita domanda all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e ottengono dal predetto Ufficio il riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
«de minimis».
missione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo “6907”.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dall’Ufficio per
lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente di-
chiarazione.
SPORT-BONUS
Codice credito F2
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici
(art. 1, c. 363, L. 205/2017; art. 1, c. 621, L. 145/2018; art. 1, c. 177, L. 160/2019; art. 1, c. 190, L.
234/2021; art.1, comma 614, L.197/2022)
Con il codice credito “F2”, nella presente sezione va indicato:
• l’importo residuo del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti titolari di
reddito d’impresa nell’anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici,
previsto dall’art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le modalità di attuazione
della misura agevolativa sono definite dal DPCM 23 aprile 2018;
• il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa
per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut-
ture sportive pubbliche, previsto dall’art. 1, c. 621, della legge 27 dicembre 2018, n. 145.
L’agevolazione, originariamente prevista per l’anno 2019, è stata, da ultimo, prorogata fino al 2023 dal-
l’articolo 1, comma 614, della legge 29 dicembre 2022, n.197, limitatamente a favore dei soggetti titolari
di reddito d’impresa.
Il credito spetta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali, nei limiti del 10 per mille dei ricavi
annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2019 sono stabilite le modalità di at-
tuazione del credito d’imposta.
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda all’Ufficio per lo
Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo. Al credito
d’imposta di cui al citato comma 621 della legge n. 145 del 2018 non si applicano i limiti previsti dall’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo
“6892”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal Diparti-
mento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate nel 2021 dai soggetti non titolari di reddito
d’impresa va indicato nel quadro RN, rigo RN24.
ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Codice credito F3
Credito d’imposta a favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante (art. 1, c. 924, L.
205/2017)
Con il codice credito “F3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti
di impianti di distribuzione di carburante in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per
le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante
carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, c. 6,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, istituito dall’art. 1, commi 924 e 925, della leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il credito d’imposta spetta per le cessioni di
carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori fi-
nali. Nel caso in cui gli esercenti non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transa-
zioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte del-
le commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante
e il volume d’affari annuo complessivo.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
de minimis
missione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «
».
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo “6896” (ri-
soluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
SOCIAL-BONUS
Codice credito F6
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore (art. 81, D.Lgs. 117/2017;
D.M. 23 febbraio 2022)
Con il codice credito “F6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 81 del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del
terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere
il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organiz-
zata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d’interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e con modalità non commerciali, di finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate e spetta nei limiti
del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il codice tributo che sarà appositamente istituito.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007
e dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro della cultura, 23 febbraio 2022, sono individuate le modalità di
attuazione delle disposizioni relative al credito d’imposta.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d’impresa
va indicato nel quadro RN, rigo RN25.
FORMAZIONE 4.0
Codice credito F7
Credito d’imposta per le attività di formazione (art. 1, c. 46, L. 205/2017; art. 1, commi da 78 a 81, L.
145/2018; art. 1, commi da 210 a 217, L. 160/2019; art. 1, c. 1064, lett. i) e l), L. 178/2020; art. 22,
D.L.50/2022)
Con il codice credito “F7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta in favore delle imprese che
sostengono spese in attività di formazione del personale dipendente, previsto dall’art. 1, commi da 46 a 56,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’agevolazione, originariamente prevista per le spese sostenute nel
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è stata più volte prorogata e, da ultimo,
la legge di bilancio per il 2021 ha esteso il riconoscimento dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2022.
Il credito d’imposta è commisurato alle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il pe-
riodo in cui viene occupato nelle attività di formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazio-
nale Industria 4.0 ammesse a beneficiare del credito d’imposta.
L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 del-
la Commissione, del 17 giugno 2014.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 4 maggio 2018 disciplina le modalità applicative del cre-
dito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state so-
stenute, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Il
credito d’imposta è utilizzabile mediante il modello F24 indicando il codice tributo “6897”.
Il credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 160 del 2019 non può formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
200
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 e all’art. 34
della legge n. 388 del 2000.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 6, c. 4, del D.M. 4 maggio 2018, vanno indicati nella dichiarazione
dei redditi i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione. Oltre a quelli
richiesti dal citato D.M., vanno indicati altri dati relativi alle attività di formazione. A tal fine, nella sezione
IV va compilato il rigo RU110, nel quale va riportato:
• nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione
agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
• nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di for-
mazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
• nella colonna 3, l’importo totale delle spese sostenute per attività di formazione, pari alla somma delle co-
lonne da 4 a 7;
• nella colonna 4, l’importo relativo alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione
alla formazione, di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014
della Commissione, del 17 giugno 2014;
• nella colonna 5, l’importo relativo costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione di-
rettamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con atti-
nenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di formazione, di cui alla lettera b) dell’articolo 31, paragrafo 3, del re-
golamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono escluse le spese di alloggio,
ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità
di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014;
• nella colonna 6, l’importo relativo ai costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, di
cui alla lettera c) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014;
• nella colonna 7, l’importo relativo alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese
generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti
hanno seguito la formazione, di cui alla lettera d) dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
• nella colonna 8, se le attività di formazione sono state erogate da soggetti interni (codice 1) o esterni (co-
dice 2) all’impresa oppure da entrambi i soggetti (codice 3);
• nella colonna 9, la tecnologia abilitante individuata dalle lettere da a) a m) dell’articolo 3 del DM 4 maggio
2018. Nel caso in cui l’impresa le attività di formazione abbiano riguardato più tecnologie di cui al citato
articolo 3, inserire la tecnologia maggiormente rilevante in termini di ore di formazione.
I soggetti che hanno sostenuto le predette spese nell’anno 2021 sono tenuti ad indicare nel rigo da RU156 i
dati corrispondenti alle colonne da 3 a 9 riferiti all’anno 2021.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nel-
le attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di for-
mazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assi-
stenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei
permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta
agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative
svolte fuori sede. Sono altresì ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente
che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, le spese am-
missibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente
(art. 4 D.M. 4 maggio 2018).
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa
e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni
volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto
di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai ti-
tolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150, indicando,
negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a
9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
201
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ul-
timo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del cre-
dito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla
determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con
la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE)
Codice credito G1
Credito d’imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici (art. 1, c. 806,
L. 145/2018; art. 1, c. 393, L. 160/2019; art. 98, c. 2, D.L. 18/2020; art. 1, c. 609, L. 178/2020; art.
67, c. 8, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “G1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti
attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto
dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il credito d’imposta è esteso alle
imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate
nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
La misura agevolativa, originariamente istituita per gli anni 2019 e 2020, è stata prorogata anche per gli
anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 609, della legge n. 178 del 2020.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 31 maggio 2019, sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimen-
to per l’informazione e l’editoria, tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno anno agevolato, e hanno ottenuto il
riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
«de minimis»
missione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti
ed è utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione con il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6913”.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione
del beneficio.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI
Codice credito G2
Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi (art. 1, c. 1031, L. 145/2018; art. 12, c. 2, D.L.
124/2019; art. 44, commi da 1-bis a 1-quinquies, D.L. 44/2020; art. 1, commi da 652 a 658, L.
178/2020; art.1, comma 809, L.234/2021)
Con il codice credito “G2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 1, c.
1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 12, c. 2, del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre
2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/KM
e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000
euro IVA esclusa.
L’art. 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020 ha previsto il riconoscimento del contributo anche per l’ac-
quisto di veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica.
Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e re-
cuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del-
l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
202
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art.
1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione
del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24, mediante il codice tributo “6903”.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12.
ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI
Codice credito G3
Credito d’imposta per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi (art. 1, c. 1057, L. 145/2018; art. 10-bis D.L.
34/2019; art. 12, c. 1, D.L. 162/2019; art. 44-bis, c. 1, D.L. 34/2020; art. 1, c. 691, L. 178/2020)
Con il codice credito “G3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 1, c.
bis
1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 10- , comma 1, del decreto legge
30 aprile 2019, n. 34, per l’acquisto nell’anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, con conte-
stuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti
effettuati nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione
del credito d’imposta.
L’art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell’incentivo, prevedendo il rico-
noscimento del contributo anche per l’acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell’usato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 691, della legge n. 178 del 2020, il contributo è riconosciuto anche per gli ac-
quisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.
Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e re-
cuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul red-
dito e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pub-
blico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Ai fini dell’utilizzo del
credito d’imposta, l’articolo 4, comma 4, del citato decreto prevede che il credito è utilizzato in compensa-
zione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per l’utilizzo mediante il modello F24 è stato istituito il codice tributo “6904”.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12.
BONUS BONIFICA AMBIENTALE
Codice credito G5
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (art. 1, c. 156, l.
145/2018, DPCM 10 dicembre 2021)
Con il codice credito “G5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per le erogazioni liberali
in denaro effettuate, nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi
su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica am-
bientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di
aree dismesse di proprietà pubblica, previsto dall’art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è rico-
nosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta
è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 dicembre 2021 sono individuate le disposizioni
per l’attuazione della misura agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo
istituito dall’Agenzia delle entrate.
203
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007
e dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8. RU10 e RU12. È, inoltre, ne-
cessario compilare il rigo RU160, indicando l’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta prece-
dente quello oggetto della presente dichiarazione.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d’impresa
va indicato nel quadro RN, rigo RN24.
BONUS TV/RIVENDITORI
Codice credito G6
Credito d’imposta a favore dei rivenditori di apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con tec-
nologie trasmissive DVB-T2 (art. 1, c. 1039, lett. c), L. 205/2017; D.M. 18 ottobre 2019; art. 1, c. 614, L.
178/2020; D.M. 5 luglio 2021)
Con il codice credito “G6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore dei rivenditori di
apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2, ai fini del recupero
del contributo riconosciuto all’utente finale, di cui all’art. 1, comma 1039, lett. c), della legge n. 205 del
2017.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2019 prevede che il contributo sia corrisposto dal
venditore all’acquirente sotto forma di sconto praticato sul prezzo di vendita dell’apparecchio e che il ven-
ditore recuperi il contributo come credito d’imposta.
L’art. 1, comma 614, della legge n. 178 del 2020 ha esteso il riconoscimento del contributo all’acquisto e
allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva (la misura ha avuto attuazione con il decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2021).
I contributi sono riconosciuti per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
• “6912”, relativo al credito d’imposta “BONUS TV” di cui al D.M. 18 ottobre 2019;
• “6927”, relativo al credito d’imposta “BONUS TV ROTTAMAZIONE” di cui al D.M. 5 luglio 2021.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12.
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
Codice credito G8
Credito d’imposta per l’acquisto dei prodotti da riciclo e riuso (art. 26-ter D.L. 34/2019)
Con il codice credito “G8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2020
dall’art. 26-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per l’acquisto dei seguenti prodotti:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio
di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che effet-
tuano l’acquisto dei beni sopra indicati, a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati
nell’esercizio dell’attività economica o professionale. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’im-
posta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge n. 145 del 2018 (identificato nel presente quadro con il
codice credito E8).
Con il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 6 ottobre 2021 sono stabilite le modalità di attua-
zione del credito d’imposta. Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato ap-
posita domanda al Ministero della Transizione ecologica dal 22 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022 ed han-
no ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento del credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo
istituito dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
204
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
MONITORAGGIO IMMOBILI
Codice credito H1
Credito d’imposta per il monitoraggio degli immobili (art. 1, c. 118, L. 160/2019)
Con il codice credito “H1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per le spese documentate
relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili, isti-
tuito dall’art.1, comma 118, della legge n. 160 del 2019.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le procedure per l’accesso al
beneficio.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 ed è utilizzabile ai fini dell’imposta sul reddito.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.
La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
Codice credito H3
Credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di paga-
mento elettronici tracciabili (art. 22 D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “H3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 22 del de-
creto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al
30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
• carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazio-
ne previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605;
• altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi al-
l’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, ed è riconosciuto nel ri-
de minimis”
spetto della disciplina europea relativa agli aiuti “
.
Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incre-
mentato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione
adottino strumenti di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del de-
creto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del
predetto articolo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6916”.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di ma-
turazione del credito.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d’imposta di riferimento della presente di-
chiarazione.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS
Codice credito H5
Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (art. 1, c. 313, L. 160/2019)
Con il codice credito “H5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per l’acquisizione di beni
strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), previsto dall’art. 1,
comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La citata norma ha disposto l’estensione alle imprese
operanti nelle ZLS dei medesimi benefici previsti dall’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 a favore delle
imprese attive nelle zone economiche speciali (ZES).
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comu-
nicazione (modello CIM17) ed hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla sua fruizione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
205
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l’apposito codice tributo
istituito dall’Agenzia delle entrate.
La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonne 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare,
nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi soste-
nuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dal-
l’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA
Codice credito H8
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28
D.L. 34/2020; art. 77, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020;
art. 1, c. 602, L. 178/2020; art. 4, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “H8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta commisurato ai canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del de-
creto-legge n. 34 del 2020. La misura agevolativa è stata successivamente prorogata dall’art. 77, comma 1,
lett. b) e b-bis) del decreto-legge n. 104 del 2020, dall’art. 8 del decreto-legge n. 137 del 2020, dall’art. 4
del decreto-legge n. 149 del 2020, dall’art. 1, comma 602, della legge n. 178 del 2020 e dall’art. 4 del de-
creto legge n. 73 del 2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è fruibile in forma automatica, ossia il
suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di ammissione al beneficio.
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6920”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento
ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, il credito d’imposta ma-
turato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI)
Codice credito I5
Credito d’imposta per le rimanenze di magazzino (art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020; art. 8 D.L. 73/2021;
art.10-sexies D.L. 21/2022)
Con il codice credito “I5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti eser-
centi attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pel-
letteria (settore tessile, moda e accessori) nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di
magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986 eccedente la media del
medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito
d’imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e per quello in corso al 31 dicembre 2021.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 è individuato l’elenco dei codici Ate-
co delle attività ammissibili al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6953”.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data
di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la per-
centuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.
206
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
La misura agevolativa è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,
e successive modifiche.
TAX CREDIT VACANZE
Codice credito I7
Credito d’imposta per il recupero dei buoni vacanza (art. 176 D.L. 34/2020; art. 5, commi 6 e 7, D.L.
137/2020; art. 7, c. 3-bis, D.L. 183/2020; art. 7-bis D.L. 73/2021)
Con il codice credito “I7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta spettante alle imprese turi-
stico ricettive, agli agriturismi e ai bed & breakfast per il recupero dello sconto sui servizi offerti ai soggetti
che hanno utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il buono vacanza, istituito dall’art. 176 del de-
creto-legge n. 34 del 2020.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono definite le modalità
applicative della misura agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, inclusi istituti di credito o interme-
diari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse moda-
lità previste per il soggetto cedente.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6915”.
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al credito d’imposta, anche in caso di
cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il presente quadro.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. In
particolare, il rigo RU9 va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta, riportando
nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel pe-
riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI
Codice credito I8
Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l’acquisi-
zione di servizi digitali (art. 190 D.L. 34/2020; art. 1, c. 610, L. 178/2020)
Con il codice credito “I8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 190 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al re-
gistro degli operatori di comunicazione, per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evo-
lutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività. L’art.
1, comma 610, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato il credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022.
Il DPCM del 4 agosto 2020 definisce le modalità applicative del credito d’imposta.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Dipartimento per l’informa-
zione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno ottenuto dal predetto Dipartimento il ri-
conoscimento del credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6919”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione con apposito decreto del Capo del Dipartimento con il quale
è approvato l’elenco dei soggetti beneficiari.
CAMPAGNE PUBBLICATARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETA’ SPORTIVE
Codice credito I9
Credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive (art.
81 D.L. 104/2020; art. 10 D.L. 73/2021; art. 9 D.L. 4/2022; art.1, comma 615, L.197/2022)
Con il codice credito “I9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 81 del de-
creto-legge n. 104 del 2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed
207
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di le-
ghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche
ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e pa-
ralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
La misura agevolativa, già estesa all’anno 2021 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, è stata ulteriormente prorogata con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1°
gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4. Successivamente,
l’articolo 1, comma 615, della legge 29 dicembre 2022, n.197, ha prorogato il credito d’imposta per gli in-
vestimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 sono stabilite le modalità di at-
tuazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6954”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n.
717/2014 relativi agli aiuti “de minimis”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Nel rigo
RU5 va indicato il credito d’imposta riconosciuto dal Dipartimento per lo sport nel periodo d’imposta di ri-
ferimento della presente dichiarazione.
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022
Codice credito L1
Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecno-
logica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi 185, 186
e 1064, lett. a), L. 178/2020; art. 1, c. 45, L. 234/2021; art.1, c. 268, L.197/2022)
Con il codice credito “L1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta per gli investimenti in ricer-
ca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, istituito
dall’art. 1, commi da 198 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La misura agevolativa, originaria-
mente prevista per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata prorogata
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 1064, lett. a), della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178.
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie
agevolativa, dal comma 203 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett.
f), nn. 1), 2), 3) e 4), della legge n. 178 del 2020.
L’art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021 ha modificato ulteriormente la disciplina del credito d’im-
posta e ne ha prorogato l’ambito temporale di applicazione.
Il credito d’imposta, ricorrendo i presupposti applicativi, è riconosciuto in forma automatica, non essendo
prevista la presentazione di un’istanza per l’ammissione al beneficio.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 205 della legge n. 160 del 2019. Il credito d’imposta non può formare oggetto di ces-
sione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6938”.
L’art. 244 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto per l’anno 2020 una maggiorazione della
misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge n. 160 del 2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di covid-19 direttamente
afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia. La legge n. 77 del 2020 di conversione del citato decreto-legge ha esteso la mag-
giorazione anche agli investimenti nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici degli an-
ni 2016 e 2017. L’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 178 del 2020 e, successivamente, il comma 268
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 hanno prorogato per gli anni 2021, e 2022 e 2023 la maggiorazione
della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al citato comma
208
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
200, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive
ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La maggiorazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014.
Per la compensazione delle predette misure incrementali del credito d’imposta tramite il modello F24 vanno
utilizzati i codici tributo “6939” e “6940”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In
particolare, nel rigo RU5 va indicato:
• nella colonna 1, la maggiorazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca
e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’art. 244 del decreto-legge n. 34 del 2020 e
dall’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 178 del 2020;
• nella colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, incluso l’importo di colonna 1.
Inoltre, vanno compilati nella sezione IV i righi RU100, RU101 e RU102 nei quali vanno indicati, distinta-
mente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, i
costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
Nel rigo RU100 vanno indicate le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, riportando:
• nella colonna 1, l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 200, da indicare
al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a;
• nella colonna 1A, l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta agevo-
labile per il personale neo assunto, al primo impiego, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione
al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lett. a);
• nella colonna 1B, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato
la suddetta maggiorazione;
• nella colonna 2, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria
o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del
comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
• nella colonna 2A, l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni
di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
extra muros
• nella colonna 3, l’importo relativo alle spese per i contratti di ricerca
di cui alla lettera c) del
comma 200, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera c);
• nella colonna 3A, l’importo, già incluso in colonna 3, relativo alle spese sostenute per attività commissio-
nata a università, istituti di ricerca e start-up innovative, in relazione al quale si rende applicabile la mag-
giorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera c);
• nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di
privative industriali, di cui alla lettera d) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima
lettera d);
• nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera e) del comma 200,
da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
• nella colonna 6, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, di cui alla let-
tera f) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera f);
• nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle
colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
• nella colonna 8, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 7, al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare co-
stituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai
sensi del comma 203, primo periodo;
• nella colonna 9, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubi-
cate nelle Regioni del Mezzogiorno, già comprese nell’importo di colonna 8, sulle quali va calcolata la
maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna 1 del rigo RU5.
Nel rigo RU101 vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201,
riportando:
• nella colonna 1 l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 201, da indicare
al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
• nella colonna 1A, l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta agevo-
labile per il personale neo assunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende
applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);
209
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• nella colonna 1B, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato
la suddetta maggiorazione;
• nella colonna 2, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria
o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del
comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
• nella colonna 2A, l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, ca-
noni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata let-
tera b);
• nella colonna 3 l’importo relativo alle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte
del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lettera c) del comma 201;
• nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 201,
da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
• nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle
attività di innovazione tecnologica, di cui alla lettera e) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui
alla medesima lettera e);
• nella colonna 6, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle
colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
• nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare co-
stituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai
sensi del comma 203, secondo periodo;
• nelle colonne da 8 a 14, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di
un obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle lettere da a) a n) dell’art. 5, comma 1, del decreto 26
maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;
• nella colonna 15, l’obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle citate lettere da a) a n), indicando una
delle menzionate lettere. Qualora le attività siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al ci-
tato articolo 5, comma 1, va indicata la lettera relativa all’obiettivo maggiormente rilevante in termini di
spese sostenute;
• nelle colonne da 16 a 22, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento
di un obiettivo di transizione ecologica, di cui alle lettere da a) a g) dell’art. 5, comma 2, del decreto 26
maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;
• nella colonna 23, l’obiettivo di transizione ecologica, di cui alle citate lettere da a) a g). Qualora le attività
siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 2, va indicata la lettera
relativa all’obiettivo maggiormente rilevante in termini di spese sostenute.
Nel rigo RU102 vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, ri-
portando:
• nella colonna 1, l’importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 202, da indicare
al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
• nella colonna 1A, l’importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d’imposta agevo-
labile per il personale neo assunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende
applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);
• nella colonna 1B, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d’imposta agevolato
la suddetta maggiorazione.
• nella colonna 2, l’importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria
o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del
comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
• nella colonna 2A, l’importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni
di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
• nella colonna 3, l’importo relativo alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte
del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica di cui alla lettera c) del comma 202;
• nella colonna 4, l’importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 202,
da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
• nella colonna 5, l’importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle
attività di design e ideazione estetica, di cui alla lettera e) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di
cui alla medesima lettera e);
• nella colonna 6, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle
colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
210
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• nella colonna 7, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare co-
stituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai
sensi del comma 203, terzo periodo;
I soggetti che hanno sostenuto le predette spese (righi RU100, RU101 e RU102) nell’anno 2021 sono tenuti
ad indicare gli importi summenzionati nei righi da RU153 a RU155.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la
ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste
informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del
principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020,
2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai ti-
tolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150, indicando,
negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a
9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ul-
timo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del cre-
dito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla
determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con
la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2022
Codici credito L3 – 2L – 3L
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel terri-
torio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020; art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44,
L. 234/2021)
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della leg-
ge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi strumentali
all’esercizio dell’impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’art. 1, comma 44, della legge n. 234 del 2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta per
gli investimenti in beni materiali e immateriali «Industria 4.0» realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero
entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti ac-
cettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione, e ha modificato l’intensità di aiuto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari
importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020.
I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di be-
ni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I,
utilizzando i seguenti codici credito;
• “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1055,
legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016) ef-
fettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di ac-
conti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è utilizzabile
a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va
utilizzato il codice tributo “6935”;
211
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• “2L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057 e/o 1057-bis,
legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile
a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello
F24, va utilizzato il codice tributo “6936”;
• “3L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058, legge n.
178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decor-
rere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va uti-
lizzato il codice tributo “6937”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244
del 2007, dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai predetti commi della citata legge effet-
tuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con
apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 1059).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare
ATTENZIONE:
il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella presente sezione vanno indi-
cati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli inve-
stimenti effettuati oltre il termine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30
novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato ver-
sato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
A tal fine, nel rigo RU5 va indicato:
• nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione;
• nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla
chiusura del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30
giugno 2023 per il credito 3L) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante
e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in
compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato
nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione);
• nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Inoltre, nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente,
gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e gli investimenti effet-
tuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro
il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proce-
duto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare,
nei predetti righi vanno compilate:
• le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1055. In particolare,
nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella co-
lonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla
realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
• la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1057 e/o 1057-bis;
• la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni
dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato
da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
• la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni
dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità”;
• la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni
dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per
il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;
• la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.
Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in
un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione e il beneficiario, in base al
comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020, abbia iniziato a fruire del credito d’imposta per la parte
spettante ai sensi del comma 1055 (in misura ridotta) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia
nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumen-
212
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
tali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo
il modello “Industria 4.0”), occorre:
• indicare nel rigo RU1 il codice credito 2L o 3L (in base all’investimento effettuato);
• riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni;
• riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto;
• barrare la colonna 6 del predetto rigo RU130.
Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare lo stesso è utilizzabile in misura non
superiore alla percentuale prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari a un terzo. Il credito in
misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in pre-
cedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo
“6936” o “6937”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di
riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto
campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai inter-
connesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla
maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del
medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
I contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 e devono rettificare gli importi
ivi esposti per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del predetto modello ed entro
il 31 dicembre 2022 sono tenuti a compilare il rigo RU141 indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali
variazioni in diminuzione dei predetti importi. Inoltre, nelle colonne da 6 a 8 vanno indicate le eventuali
variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L
esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tale importi vanno sottratti dai residui da indicare nel
rigo RU12.
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica viene operata mediante presen-
tazione di una dichiarazione modello REDDITI 2022 integrativa.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la
ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste
informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del
principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020,
2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU 150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai ti-
tolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150, indicando,
negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a
9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ul-
timo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).
Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del cre-
dito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla
determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con
la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 del menzionato Reg. 2021/241, i soggetti che hanno fruito
nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti
ad indicare nel rigo RU152:
• in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
• in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei
costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta.
213
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
BONUS ACQUA POTABILE
Codice credito L5
Credito d’imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle acque potabili (art. 1, c. 1087, L.
178/2020; art. 1, c. 713, L. 234/2021)
Con il codice credito “L5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti eser-
centi attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli
enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’instal-
lazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimen-
tare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
La misura agevolativa, originariamente prevista dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è stata proro-
gata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, comma 713, della legge n. 234 del 2021.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021 sono stabiliti i criteri e le
modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle entrate dal
1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6975”.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data di pub-
blicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale
del credito spettante per le spese sostenute.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
FORMAZIONE MANAGERIALE/DONAZIONI
Codice credito L6
Credito d’imposta per le donazioni a sostegno delle iniziative formative manageriali (art. 1, commi da 536
a 539, L. 178/2020; art. 60-bis D.L. 73/2021; D.M. 19 novembre 2021)
Con il codice credito “L6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti pub-
blici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno
2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di com-
petenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da
scuole di formazione manageriale pubbliche e private, istituito dall’art. 1, commi da 536 a 539, della legge
n. 178 del 2020, come sostituito dall’art. 60-bis del decreto-legge n. 73 del 2021.
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 novembre 2021 sono stabilite le disposizioni per
l’attuazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6980”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020
Codice credito L7
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali (art. 188 D.L. 34/2020; art. 67, commi
da 9-bis a 9-quater, D.L. n. 73/ 2021; art. 1, commi 378 e 379, L. 234/2021)
Con il codice credito “L7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese
editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per la spesa sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata
per la stampa delle testate edite.
La misura agevolativa, originariamente prevista per l’anno 2020 in relazione alla spesa sostenuta nel 2019,
è stata estesa prima all’anno 2021 dall’art. 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto legge n. 73 del
2021 e poi agli anni 2022 e 2023 dall’art. 1, commi 378 e 379, della legge n. 234 del 2021.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 182
a 186, della legge n. 350 del 2003 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 318 del 2004.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 1 e 2, del citato DCPM n. 318 del 2004, il credito d’imposta
è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a seguito
del riconoscimento dell’agevolazione da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Il credito non
214
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento può essere utilizzato
esclusivamente entro il periodo di imposta successivo.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta in corso alla
data di riconoscimento dell’agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta succes-
sivo in caso di mancato utilizzo nel predetto periodo.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6974”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
FARMACIE/PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA
Codice credito L8
Credito d’imposta a favore delle farmacie per prestazioni di telemedicina (art. 19-septies D.L.
137/2020)
Con il codice credito “L8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle farmacie
che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti per le spese per l’acquisto e il noleggio,
nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010.
Con il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2021 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della
misura agevolativa.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti cha hanno presentato apposita istanza al Ministero della salute
e hanno ottenuto il riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6959”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, il rigo RU5, colonna 3, va compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione hanno ottenuto la comunicazione del riconoscimento del credito d’imposta da parte del
Ministero della salute.
CARGO BIKE
Codice credito L9
Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita (art. 1, commi
698 e 699, L. 178/2020; D.M. 9 marzo 2022)
Con il codice credito “L9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle microim-
prese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2
milioni di euro per l’anno 2021, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate
per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000
euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022 sono definiti i criteri e le
modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
missione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis» ed è utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà isti-
tuito dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE EX ART. 17, C. 2, L. 220/2016
Codice credito M2
Credito d’imposta a favore delle industrie tecniche e di post-produzione (art. 17, c. 2, L.220/2016)
Con il codice credito “M2” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 17, c. 2,
della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i
laboratori di restauro, per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
215
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, 3 febbraio 2021 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6944”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12. In particolare, riportare nel rigo RU9 l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli
articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito
ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA
Codice credito M3
Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L.
220/2016)
Con il codice credito “M3” va indicato nella presente sezione il credito d’imposta previsto dall’art. 15 della
legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per
i costi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, 4 febbraio 2021 sono disciplinate le modalità applicative del contributo.
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante
il codice tributo “6945”.
Il credito d’imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, fi-
nanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro
ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo n. 241 del 1997.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12. In particolare, riportare nel rigo RU9 l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli
articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito
ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.
R&S FARMACI E VACCINI
Codice credito M5
Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini (art. 31, commi da 1 a 5,
D.L. 73/2021; art. 23, comma 1, D.L. 73/2022)
Con il codice credito “M5” va indicato il credito d’imposta, istituito dall’articolo 31 del decreto legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.
Il credito d’imposta è pari al 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 ed è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6981”.
L’agevolazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 31, comma 2).
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regola-
mento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione.
216
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO
Codice credito M7
Credito d’imposta per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (art. 48-
bis D.L. 73/2021)
Con il codice credito “M7” va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano spese per
attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2020.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità per l’attuazione della misura
agevolativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà isti-
tuito dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
La sezione può essere compilata solo se la misura agevolativa avrà avuto attuazione entro il termine di pre-
sentazione della presente dichiarazione.
IMPRESE EDITRICI - DISTRIBUZIONE TESTATE EDITE
Codice credito M8
Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per la
distribuzione delle testate edite (art. 67, c. 1, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “M8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 67, com-
ma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la spesa
sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli
di stampa ai punti vendita.
Con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 ottobre 2021 sono definite le modalità applicative e
la procedura di accesso al credito.
L’agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6998”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto dal Dipartimen-
to per l’informazione e l’editoria nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI
Codice credito M9
Credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari (art. 67-bis D.L. n. 73/2021)
Con il codice credito “M9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 67-bis del
decreto-legge n. 73 del 2021 in favore dei titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati,
destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche at-
traverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale
all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, au-
torizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019,
per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021 sono definite le modalità
attuative del credito d’imposta.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate,
nel periodo dal 10 febbraio al 10 marzo 2022, nella quale va indicato l’importo versato per l’anno 2021.
Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6973”.
217
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante deter-
minato tenendo conto della percentuale resa nota con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
ECOBONUS VEICOLI CAT. M1 USATI
Codice credito N1
Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati (art. 73-quinquies, comma 2, lettera d),
D.L. 73/2021)
Con il codice credito “N1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 73-quin-
quies, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 per l’acquisto da parte delle persone fisiche di
veicoli di categoria M1 usati.
Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal cedente sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.
Il cedente recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art.
1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per l’attuazione del credito d’imposta si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, del 20 marzo 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il codice tributo “6929”.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10
e RU12.
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
Codice credito N2
Credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive (art. 1 D.L. 152/2021)
Con il codice credito “N2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 1 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agritu-
ristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico
e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, per
gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive realizzati dalla data di entrata in vigore del citato de-
creto-legge al 31 dicembre 2024.
Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero del turismo (MIT).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati,
presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è cedi-
bile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri inter-
mediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità del soggetto cedente.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La sezione va compilata dai soggetti beneficiari, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito me-
desimo. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a com-
pilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’im-
posta riconosciuto dal MIT nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione. Il rigo RU9 va
compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ce-
duto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Codice credito N3
Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 D.L. 152/2021)
Con il codice credito “N3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta riconosciuto alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 nella misura del 50 per cento dei costi
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, e fino al
31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, istituito dall’art. 4 del citato decreto-legge
n. 152 del 2021.
Con decreto del Ministro del turismo (MIT), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 di-
cembre 2021 sono individuate le modalità applicative del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati rea-
lizzati, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’im-
posta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche
e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità del
soggetto cedente.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA 2021
Codice credito N5
Credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art.
43-ter D.L.152/2021)
Con il codice credito “N5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta spettante per gli investi-
menti in beni strumentali, realizzati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, destinati a strutture produt-
tive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art.
43-ter del decreto-legge n. 152 del 2021. Ai sensi del citato art. 43-ter, il credito d’imposta previsto dall’art.
18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, (che ha esteso alle imprese operanti nei pre-
detti territori il credito d’imposta istituito dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015) si ap-
plica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’apposita comu-
nicazione e hanno ottenuto dall’Agenzia l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione con il modello F24 va utilizzato l’apposito co-
dice tributo che sarà istituito dall’Agenza delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2021,
qualora la relativa fruizione sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione.
Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indicando un im-
porto da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d.
“regime ombrello”), per la compilazione della sezione I si rinvia alle istruzioni del credito C4.
STRUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI
Codice credito N6
Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il col-
legamento con i registratori telematici (art. 22-bis D.L. 124/2019, aggiunto dall’ art. 11-bis, comma 11,
D.L. 73/2021)
Con il codice credito “N6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 11-bis,
comma 11, del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio
2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di paga-
mento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127. Il credito d’imposta è parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti
stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i
predetti strumenti.
219
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura incrementata ai predetti soggetti che, nel corso dell’anno 2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la me-
morizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis” ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, successivamente al sostenimento della spesa. Per la compensazione del credito d’imposta con il mo-
dello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di ma-
turazione del credito.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’im-
posta di riferimento della presente dichiarazione.
ATTIVITA’ DI TRASPORTO PASSEGGERI IN ACQUE LAGUNARI
Codice credito N7
Credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari (art.
2-bis, D.L. 103/2021)
Con il codice credito “N7” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 20
luglio 2021, n. 103, riconosciuto alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della naviga-
zione interna funzionali al trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari per il canone dovuto
per le concessioni medesime.
Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura massima del 60 per cento dell’ammontare del canone dovuto per
il 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, in un’unica quota annuale e l’eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6999”.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della misura
agevolativa.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto
nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
Codice credito N8
Credito d’imposta per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio (art. 1, commi da
831 a 834, L. 234/2021; art.1, c. 270, L.197/2022)
Con il codice credito “N8” va indicato il credito d’imposta riconosciuto per l’installazione e messa in funzione
di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.
L’agevolazione, pari al 70 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, è richiesta dal gestore
del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti
organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti
dal medesimo centro agroalimentare.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2022 sono definite le modalità
attuative del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà isti-
tuito dall’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento del-
de minimis
l’Unione europea agli aiuti “
”; conseguentemente, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo
RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
220
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31
dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.In particolare,
nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE
Codice credito N9
Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5, D.L. 4/2022)
Con il codice credito “N9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta di cui all’articolo 5 del de-
creto legge 27 gennaio 2022, n. 4, riconosciuto alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori
di cui al codice ATECO 93.11.20. L’agevolazione, spettante con le modalità e alle condizioni di cui all’arti-
colo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, in quanto compatibili, è commisurata ai canoni di loca-
zione versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, qualora i beneficiari abbiano subìto una dimi-
nuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento ri-
spetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazio-
ne, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
La misura è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commis-
sione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (“Temporary Fra-
mework”). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022 sono stati definiti le
modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e
il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6978”.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), an-
che in caso di cessione del credito medesimo. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ri-
cevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e
5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.
Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione o nel corso del periodo d’imposta precedente chiuso prima
del 31 dicembre 2022 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare). Il rigo RU9
va compilato in caso di cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 28, comma 5-bis, del D.L. n 34 del
2020, riportando nella colonna 1 l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso la com-
pilazione della sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione, nel periodo d’imposta oggetto del-
la presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
Il credito d’imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro
RS, rigo RS401.
Nel caso in cui nella citata autodichiarazione sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indican-
do un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021
(c.d. “regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Fra-
mework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’impo-
sta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo da in-
dicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto ri-
quadro “Importi da riversare” del modello di autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece,
in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1
del medesimo rigo RU12.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2022
Codice credito O1
Credito d’imposta in favore delle imprese energivore (art. 15, D.L. 4/2022)
Con il codice credito “O1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 15
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di
221
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per le spese sostenute per la com-
ponente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
L’agevolazione spetta nel caso in cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un
incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6960”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui all’articolo 9 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.
Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto
e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O2
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 4, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per le spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
L’agevolazione spetta nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un
incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022, alle condizioni di cui al comma 2 del
citato articolo 4.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6961”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui all’articolo 9 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.
Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto
e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS – IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O3
Credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O3” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, per la spesa sostenuta per
l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al pri-
mo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremen-
to superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6962”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dall’articolo 9 del D.L. n. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito
ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10. Il rigo RU9 va
compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato
all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ADBLUE
Codice credito O4
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto
terzi (art. 6, commi 3 e 4, D.L. 17/2022)
Con il codice O4, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2022, dall’arti-
colo 6, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, per l’acquisto del componente AdBlue necessario per
la trazione dei mezzi, calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti
attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro
VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della tran-
sizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 settembre 2022 sono definiti i criteri e
le modalità di attuazione dell’agevolazione.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto
nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO
Codice credito O5
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi
(art. 6, commi 5 e 6, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O5”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto per l’anno 2022
dall’articolo 6, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 17 del 2022, per le spese sostenute, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sosteni-
bilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della tran-
sizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attua-
zione dell’agevolazione.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12.
223
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD
Codice credito O6
Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14, D.L. 17/2022)
Con il codice credito “O6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 14
del decreto-legge n. 17 del 2022, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza
energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di
sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici fino al 30 novembre 2023.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato l’apposito codice tributo che sarà istituito
dall’Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione eco-
logica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
e le modalità di attuazione dell’agevolazione.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pertanto il credito d’imposta maturato, indicato nel rigo
RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE NON ENERGIVORE - SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O7
Credito d’imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile
pari o superiore a 16,5 kW (art. 3, D.L. 21/2022)
Con il codice credito “O7” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 21 mar-
zo 2022, n.21, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per la spesa sostenuta per
l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, com-
provato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della me-
dia riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremen-
to del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trime-
stre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6963”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 3 del citato articolo 3 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammon-
tare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10. Il rigo RU9 va
compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato
all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE NON A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito O8
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 4, D.L. 21/2022)
Con il codice credito “O8” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 21 mar-
zo 2022, n.21, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo
5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, per la spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consu-
mato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora
il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi
di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
224
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6964”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 3 del citato articolo 4 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammon-
tare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10. Il rigo RU9 va
compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato
all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA – PRIMO TRIMESTRE 2022
Codice credito O9
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 18,
D.L. 21/2022)
Con il codice credito “O9”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 18
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per
l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività.
L’agevolazione è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo
trimestre solare dell’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6965”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 3 del citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’am-
montare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.
Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto
e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
CREDITO D’IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO
Codice credito P1
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo (art. 22, D.L. 21/2022)
Con il codice credito “P1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 22 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, riconosciuto alle imprese turistico-ricettive di cui al comma 2 del citato
articolo, in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno
2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la re-
lativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e
che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre
2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6982”.
La misura è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commis-
sione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (cd. “Temporary
Framework”). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 settembre 2022 sono stati de-
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finiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei re-
quisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.
Il credito d’imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito riconosciuto nel corso del periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione.
Nel caso in cui nella citata autodichiarazione sia stato compilato il riquadro “Importi da riversare”, indican-
do un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021
(c.d. “regime ombrello”), in quanto eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Fra-
mework, il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’impo-
sta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate al lordo dell’importo da riversare. In altri termini, l’importo da in-
dicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel predetto ri-
quadro “Importi da riversare” del modello di autodichiarazione. L’importo da riversare va portato, invece,
in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1
del medesimo rigo RU12.
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI – PRIMO TRIMESTRE
Codice credito P2
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di merci (art. 3, D.L. 50/2022)
Con il codice credito “P2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 3
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in favore delle imprese esercenti le attività di trasporto indicate
all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aventi sede legale
o stabile organizzazione in Italia, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di
categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto.
Il credito d’imposta, pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’ac-
quisto del gasolio, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6989”,
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito P3
Credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il terzo trimestre del-
l’anno 2022 (art. 6, comma 1, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in favore delle imprese a forte consumo di energia elet-
trica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022, abbiano subìto
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
L’agevolazione è pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed ef-
fettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022, alle condizioni di cui al comma 1 del ci-
tato articolo 6.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6968”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 7 dell’articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
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Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito P4
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il terzo trimestre dell’anno
2022 (art. 6, comma 2, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P4” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, pari al 25 per cento della
spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come
media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS),
abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6969”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 7 del citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare
del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. Il rigo
RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e co-
municato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito P5
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica per il terzo
trimestre dell’anno 2022 (art. 6, comma 3, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P5” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-leg-
ge 9 agosto 2022, n. 115, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza di-
sponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pari al 15 per cento della spesa sostenuta
per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, qua-
lora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6970”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 7 del citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’am-
montare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. Il rigo
RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e co-
municato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIME-
STRE 2002
Codice credito P6
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 6, comma 4, D.L. 115/2022)
Con il codice credito “P6” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto-leg-
ge 9 agosto 2022, n.115, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, e pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’ac-
quisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’arti-
colo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6971”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 7 del citato articolo 6 del D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’am-
montare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. Il rigo
RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e co-
municato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI
Codice credito P7
Credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi (artt. 15 e 21, L. 220/2016; DM 12 maggio
2021)
Con il codice credito “P7” va indicato il credito d’imposta riconosciuto ai produttori di videogiochi, in rela-
zione agli investimenti effettuati per le produzioni che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del
2016, abbiano la nazionalità italiana e che siano state riconosciute come opere di valore culturale da un’ap-
posita commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 12 maggio
2021 sono disciplinate le modalità applicative del credito.
Il riconoscimento del credito è subordinato alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6977”.
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il credito d’imposta è ce-
dibile ad intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a
vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri de-
biti d’imposta o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente
tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. In par-
ticolare, nel rigo RU5 va indicato Il credito d’imposta riconosciuto e maturato nel corso del periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione (art. 8, comma 5, del citato decreto 12 maggio 2021).
EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY
Codice credito P8
Credito d’imposta per le erogazioni in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (art. 4,
co. 6, L. 99/2022)
Con il codice P8, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 6,
della legge 15 luglio 2022, n. 99, per le erogazioni liberali in denaro effettuate, a decorrere dal periodo
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, in favore delle fondazioni ITS Academy,
incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espres-
sa destinazione all’incremento del patrimonio della medesima fondazione ITS.
Il credito spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, ovvero del 60 per cento qualora
l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di di-
soccupazione è superiore a quello medio nazionale.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di red-
dito d’impresa, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sen-
za applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6992”.
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 novembre 2022 sono definite le modalità di fruizione
del credito d’imposta.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d’impresa
va indicato nel quadro RN, rigo RN26.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2022
Codice credito P9
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno
2022 (art. 15.1, D.L. 4/2022)
Con il codice credito “P9” va indicato il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui all’articolo 15.1, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 10 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato
come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al me-
desimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6966”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.1 del D.L. 4/2022, secondo le modalità definite dal Provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammon-
tare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10. Il rigo RU9 va
compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato
all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE PESCA – SECONDO TRIMESTRE 2022
Codice credito Q1
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (art. 3-bis, D.L. 50/2022)
Con il codice credito “Q1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 3-bis
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in favore delle imprese esercenti la pesca per l’acquisto di gasolio
e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio della propria attività.
In particolare, il citato articolo 3-bis ha reso applicabili le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge
n. 21 del 2022 alle imprese esercenti attività di pesca in riferimento agli acquisti di carburante effettuati nel
secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6967”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 3 del citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Prov-
229
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’am-
montare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9 e RU10.
Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto
e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Codice credito Q2
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022 (art.
1, comma 1, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q2”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, e pari al 40 per cento
delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre
e novembre 2022.
L’agevolazione spetta nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un in-
cremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle condizioni di cui al com-
ma 1 del citato articolo 1.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6983”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 7 del citato articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Codice credito Q3
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per i mesi di ottobre e novembre
dell’anno 2022 (art. 1, comma 2, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q3” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di
ottobre e novembre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di ri-
ferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispon-
dente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6984”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 7 del citato articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
230
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
Codice credito Q4
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 4,5 kW (art. 1, comma 3, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q4” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di ener-
gia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di ener-
gia elettrica, e pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effet-
tivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture
d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6985”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 7 del citato articolo 1, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella co-
lonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NO-
VEMBRE 2022
Codice credito Q5
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 1, comma 4, D.L. 144/2022)
Con il codice credito “Q5” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, e pari al 40 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell’anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, cal-
colato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero
(MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6986”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 7 del citato articolo 9, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
231
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA - TERZO TRIMESTRE 2022
Codice credito Q6
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 7 D.L.
115/2022)
Con il codice credito “Q6”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per
l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività.
In particolare, il citato articolo 7 ha reso applicabili le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge n.
21 del 2022 in riferimento agli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6972”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 3 del citato articolo 18 del D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’am-
montare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA – QUARTO TRIMESTRE 2022
Codice credito Q7
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 2 D.L.
144/2022)
Con il codice credito “Q7”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca
e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, e pari al 20 per cento della
spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre dell’anno 2022, comprovato me-
diante le relative fatture d’acquisto.
L’agevolazione è, altresì, riconosciuta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel quarto trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per
il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6987”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni previste dal comma 4 del citato articolo 2, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
232
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
Codice credito Q8
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, com-
ma 1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “Q8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese a forte consumo di ener-
gia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settem-
bre 2022, n. 144, in misura pari al 40 per cento delle spese sostenuta.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre dell’anno 2022, alle condizioni di cui al com-
ma 2 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6993”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 4 del citato articolo 1. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito rice-
vuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
Codice credito Q9
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il mese di dicembre dell’an-
no 2022(art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “Q9” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas
naturale per l’acquisto del medesimo gas nel mese di dicembre dell’anno 2022.
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6994”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 4 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammon-
tare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
Codice credito R1
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 4,5 kW per il mese di dicembre dell’anno 2022 (art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “R1” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di ener-
gia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di ener-
gia elettrica, per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, nel mese di dicembre
dell’anno 2022.
233
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6995”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 4 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammon-
tare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
Codice credito R2
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale per il mese di dicembre dell’anno
2022 (art. 1, comma 1, D.L. 176/2022)
Con il codice credito “R2” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, per l’acquisto del me-
desimo gas, consumato nel mese di dicembre dell’anno 2022.
Il credito spetta alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6996”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 4 del citato articolo 1 del D.L. 176/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammon-
tare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10
e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’im-
porto ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
Codice credito R3
Credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (art.1, comma 131,
L.178/2020)
Con il codice credito “R3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riconosciuto alle reti di imprese agricole e agroalimen-
tari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, anche costituite in forma coo-
perativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informa-
tiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
L’agevolazione è concessa per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023 alle medesime condizioni di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 93, in misura pari al 40 per cento dell’importo de-
gli investimenti sostenuti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione del credito con il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6990”.
“Provvedimento”
) sono defi-
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 20 maggio 2022 (di seguito
nite le modalità di fruizione del credito d’imposta.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonne 1, 2, B2 e 3, RU6, RU8,
RU10 e RU12.
234
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta riconosciuto con il provvedimento con cui è resa nota la per-
centuale spettante (di cui al punto 3.4. del citato provvedimento del 20 maggio 2022), pubblicato sul sito
dell’Agenzia nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
In particolare, va indicato:
• al rigo RU5, colonna 1, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da piccole e
medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, fruibile nel rispetto del regolamento
Provvedimento
);
(UE) n. 702/2014 (punto 3.3., lett. a, del
• al rigo RU5, colonna 2, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da grandi
imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, fruibile nel rispetto del regolamento (UE)
«de minimis
Provvedimento
» (punto 3.3., lett. b, del );
n. 1408/2013 in materia di aiuti
• al rigo RU5, colonna B2, l’importo del credito d’imposta riconosciuto per investimenti sostenuti da piccole
e medie imprese agroalimentari, fruibile nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti
«de minimis
Provvedimento
).
» (punto 3.3., lett. c, del
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguente-
mente, il credito d’imposta maturato va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro
RS, rigo RS401.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R4
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il primo trimestre dell’anno 2023 (art. 1, comma
2, L. 197/2022)
Con il codice credito “R4”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elet-
trica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per la componente energetica acqui-
stata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023.
L’agevolazione spetta, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, in misura pari al 45
per cento delle spese sostenuta.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7010”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al
31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R5
Credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 4,5 kW per il primo trimestre dell’anno 2023 (art. 1, comma 3, L. 197/2022)
Con il codice credito “R5” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, com-
ma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica
di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica,
per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito spetta alle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 3, in misura pari al 35 per cento della spesa
sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
235
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7011”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al
31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023
Codice credito R6
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno
2023 (art. 1, comma 4, L. 197/2022)
Con il codice credito “R6” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale
per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito spetta alle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 4, in misura pari al 45 per cento della spesa
sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7012”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al
31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIME-
STRE 2023
Codice credito R7
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale per il primo trimestre dell’anno
2023 (art. 1, comma 5, L. 197/2022)
Con il codice credito “R7” nella presente sezione va indicato il credito d’imposta, previsto dall’articolo 1,
comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo
di gas naturale di cui al comma 4 dell’articolo 1, per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo tri-
mestre dell’anno 2023.
Il credito spetta alle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 5, in misura pari al 45 per cento della spesa
sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7013”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 della L.197/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del
credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
La sezione I può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al
31 dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
236
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
ACQUISTO CARBURANTE PER ATTIVITA’ AGRICOLA, DI PESCA E AGROMECCANICA – PRIMO TRIMESTRE
2023
Codice credito R8
Credito d’imposta per imprese esercenti attività agricola, di pesca e agromeccanica per l’acquisto di ga-
solio e benzina nel primo trimestre dell’anno 2023 (art. 1, commi da 45 a 50, L. 197/2022)
Con il codice credito “R8”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 1,
comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la
pesca, nonché di quelle esercenti attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, per l’acquisto di ga-
solio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività.
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante
effettuato nel primo trimestre dell’anno 2023, e con riferimento alle imprese esercenti attività agricola e la
pesca, è riconosciuto altresì per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle ser-
re e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7014”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 48 dell’articolo 1 della L.197/2022. I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare
del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente,
il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente
nel quadro RS, rigo RS401.
La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31
dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna
1, RU10 e RU12. Il rigo RU9 va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna
l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Codice credito S1
Credito d’imposta per imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla
raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro (art. 1, commi da 686 a 690, L. 197/2022)
Con il codice credito “S1”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 1,
comma 686, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in
favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata
degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla
raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
L’agevolazione è riconosciuta in misura pari al 36 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti, fino
a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento
ed è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati ef-
fettuati i predetti acquisti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esso non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di ap-
plicazione e di fruizione del credito d’imposta.
La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31
dicembre 2022.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e
RU12.
Oltre ai crediti sopra descritti, nella sezione I del quadro RU è possibile indicare l’importo residuo delle age-
volazioni non più maturabili nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Tali crediti
237
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
sono indicati nella “Tabella crediti residui” posta in calce alle istruzioni, la quale individua, in riferimento a
ciascuno di essi, il codice credito da utilizzare in dichiarazione nonché i righi del quadro RU compilabili.
Ulteriori informazioni sulle agevolazioni in tabella sono riportate nelle istruzioni dei modelli Redditi relativi
ai periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione.
27.3 SEZIONE II
CARO PETROLIO
Codice credito 23
Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione - Caro petrolio (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L.
388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L.
269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L.
262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012; D.L. 16/2012)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265,
convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto
merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai con-
sumi di gasolio.
Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero ri-
chiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
L’art. 61, c. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, (come modificato dall’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44), ha modificato la disciplina dell’agevolazione. Per beneficiare del con-
tributo, è necessario presentare all’Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione entro il mese successivo al-
la scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre
dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto; eventuali eccedenze non compensate possono essere ri-
chieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione. A titolo esem-
plificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2022 potrà essere utiliz-
zato in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non
compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2024; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi
al quarto trimestre 2022 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2024 ed il
rimborso dell’eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2025.
A decorrere dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012,
non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota Agen-
zia delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012). Per la compensazione con il modello F24 è uti-
lizzabile il codice tributo “6740”.
Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all’indicazione dei dati relativi all’importo
residuo del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2021; la colonna 2 va, invece, utilizzata per l’esposi-
zione dei dati del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2022. In particolare, indicare:
• nel rigo RU21, colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della pre-
cedente dichiarazione modello REDDITI 2022;
• nel rigo RU22, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una parteci-
pazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i be-
neficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare nella presente colonna l’importo del credito
ricevuto. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto ri-
sultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società
incorporata, fusa o scissa. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A;
• nel rigo RU23, colonna 2, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2022 con riferimento ai consumi
effettuati nel quarto trimestre del 2021 e nei primi tre trimestri del 2022. In questa colonna va indicato an-
che il credito riconosciuto nel 2022 a seguito della presentazione tardiva della dichiarazione da parte de-
gli esercenti (nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 62488 del 31 maggio 2012);
• nel rigo RU24, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2022;
• nel rigo RU24, colonna 2, l’ammontare del credito di cui ai righi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione
ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2022;
• nel rigo RU25, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna versato,
a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data
di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
238
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• nel rigo RU26, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta distribuito, in tutto o in parte, ai propri soci
od associati. L’importo trasferito non deve essere riportato nella sezione VI-B;
• nel rigo RU27, colonna 1, l’ammontare del credito da chiedere a rimborso entro il 30 giugno 2023;
• nel rigo RU28, colonna 2, l’ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e la somma degli importi dei righi RU24 e RU26 della me-
desima colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
27.4 SEZIONE IV – DATI RELATIVI AI CREDITI D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA, SVILUPPO
E INNOVAZIONE, FORMAZIONE, INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
NEL TERRITORIO DELLO STATO
Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-
2022”, “Formazione 4.0”,“Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020-2022” e “Bonus bo-
nifica ambientale”, per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili in relazione ai quali è commisurato
l’ammontare del credito d’imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.
In particolare:
• i righi RU100, RU101 e RU102 vanno compilati con riferimento al credito d’imposta “Ricerca, Sviluppo e
Innovazione 2020-2022” istituito dall’art. 1, commi da 198 a 200 della legge n. 160 del 2019, da indi-
care nella sezione I con il codice credito “L1”;
• il rigo RU110 va compilato per l’esposizione dei dati del credito d’imposta per le attività di formazione,
previsto dall’art. 1, c. 46, della legge n. 205 del 2017, da indicare nella sezione I con il codice credito F7;
• i righi RU130, RU140 e RU141 vanno compilati per l’esposizione dei dati del credito d’imposta, da indi-
care nella sezione I con i codici credito “L3”; “2L” e “3L”;
• i righi RU150 e RU151 vanno compilati per l’esposizione dei dati del credito d’imposta, da indicare nella
sezione I con i codici credito “F7”, “L1”, “L3”; “2L” e “3L”;
• i righi RU153, RU154, RU155 e RU156 vanno compilati per l’esposizione dei dati riferiti al 2021 dei cre-
diti d’imposta di cui ai corrispondenti righi RU100, RU101, RU102 e RU110 (a cui si rinvia per maggiori
dettagli).
• il rigo RU160 va compilato per l’esposizione dei dati del credito d’imposta “Bonus bonifica ambientale”,
da indicare nella sezione I con il codice credito “G5”.
Per la compilazione dei righi RU100, RU101, RU102, RU110, RU130, RU140, RU141, RU153, RU154,
RU155, RU156 e RU160 si rinvia alle istruzioni della Sezione I relative ai corrispondenti crediti d’imposta.
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 del menzionato Reg. 2021/241, i soggetti che hanno fruito
nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti
ad indicare nel rigo RU152:
• in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
• in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei
costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta.
27.5 SEZIONE V
ALTRI CREDITI D’IMPOSTA
Codice credito 99
Questa sezione è riservata all’indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non
essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro. Nella sezione vanno indicati i
crediti residui ancora utilizzabili nel periodo di riferimento della dichiarazione.
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indicare nella presente
sezione:
• credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite
il codice tributo “6606”;
• credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994,
utilizzabile tramite il codice tributo “6716”;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall’art. 29
della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i codici tributo “6710” e “6712”;
• credito per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall’art. 17, c. 34 del-
la legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6711”;
• credito per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della legge n. 73 del 1998,
utilizzabile tramite il codice tributo “6708”;
239
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• credito alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4 della legge n. 449 del
1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6700”;
• credito per incentivi occupazionali di cui all’art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il codice
tributo “6705”;
• credito per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, c. 6, della legge n. 289 del 2002, co-
me sostituito dall’art. 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, uti-
lizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell’IRPEF e dell’IRES;
• credito per il settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97),
fruibile in F24 con il codice tributo “3887”;
• credito d’imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese (art. 9 D.L., n.
35/2005), utilizzabile tramite i codici tributo “6786”, “6792” e “6799”.
Nella sezione va indicato:
• nel rigo RU401, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU407
del modello REDDITI 2022;
• nel rigo RU402, l’ammontare dei crediti d’imposta ricevuti. I soci che hanno una partecipazione in una o
più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i beneficiari di “Trust tra-
sparenti” e “Trust misti” devono indicare nel presente rigo l’importo complessivo dei crediti residui ricevuti.
Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante
dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione dei crediti residui della società incorpora-
ta, fusa o scissa. I dati dei crediti ricevuti vanno esposti nella sezione VI-A;
• nel rigo RU403, l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ricorsi nel pe-
riodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
• nel rigo RU404, colonne 1, 2, 3, 6 e 7, l’ammontare dei crediti di cui alla somma degli importi indicati nei
righi RU401, RU402 e RU403, utilizzati in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti delle ritenute alla
fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici
e in acconto dell’IVA, del versamento a saldo dell’IVA e del versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla
legge n. 342 del 2000, dovute per l’anno 2022, nonché l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente di-
chiarazione;
• nel rigo RU405, l’ammontare del credito di cui al rigo RU404, colonna 7, versato a seguito di ravvedimen-
to nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della
medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
• nel rigo RU406, l’ammontare dei crediti d’imposta residui di cui ai righi RU401, RU402 e RU403 distri-
buito, in tutto o in parte, ai propri soci o associati. L’anno di maturazione dei crediti d’imposta trasferiti de-
ve essere esposto nella sezione VI-B, indicando il codice credito “99” (per ciascun anno di maturazione
dei crediti trasferiti va compilato un rigo della sezione VI-B);
• nel rigo RU407, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati
nei righi RU401, RU402, RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nei righi RU404, colonne 1,
2, 3, 6 e 7, e RU406 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d’imposta suc-
cessivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del pe-
riodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola age-
volazione.
27.6 SEZIONE VI-A
CREDITI D’IMPOSTA RICEVUTI
La sezione VI-A va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone
ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d’im-
posta.
Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella
propria dichiarazione (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
Inoltre, la sezione va compilata:
• dai soggetti beneficiari di Trust per l’indicazione dei crediti d’imposta imputati dai Trust (“Trust trasparenti”
e dai “Trust misti”);
• dai cessionari dei crediti d’imposta oggetto di cessione ai sensi dell’art. 1260 del codice civile. Per l’indi-
viduazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli cre-
diti d’imposta;
240
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione
del credito d’imposta della società incorporata, fusa, o scissa.
In particolare, nei righi da RU501 a RU505, vanno riportati, per ogni credito d’imposta, per ogni anno di
riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
• nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nel-
la tabella sotto riportata;
• nella colonna 3, l’anno d’insorgenza del credito;
• nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cedente;
• nella colonna 5, l’ammontare del credito ricevuto.
Nella colonna 2 va riportato:
• il codice “1”, in caso di cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c.;
• il codice “3”, in caso di operazione straordinaria;
i
• l codice “4”, in caso di attribuzione del credito dalla società “trasparente” o dal Trust.
L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa al cre-
dito ricevuto, nel rigo “Credito d’imposta ricevuto”. Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al cre-
dito d’imposta ricevuto oppure non ne è consentita la compilazione, l’importo ricevuto va indicato nel rigo
RU402 della sezione V “Altri crediti d’imposta”. Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non
sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli
del quadro RU numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.
27.7 SEZIONE VI-B
CREDITI D’IMPOSTA TRASFERITI
La sezione VI-B va utilizzata per l’indicazione dei crediti d’imposta distribuiti, in tutto o in parte, ai propri
soci od associati. La sezione va utilizzata anche per l’indicazione dei dati relativi ai soggetti cessionari e agli
importi ceduti in caso di cessione del credito d’imposta secondo le ordinarie regole civilistiche.
Si segnala che nella presente sezione non devono essere riportati gli importi distribuiti ai soci o associati re-
lativi al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per i consumi di gasolio per autotrazione “Caro
petrolio” (l’importo trasferito va indicato nel rigo RU26, colonna 2).
In particolare, nei righi da RU506 a RU510 vanno riportati, per ogni credito d’imposta e per ogni anno di
riferimento, i seguenti dati:
• nella colonna 1, il codice del credito distribuito al socio (o associato) o ceduto, indicato a margine della
descrizione di ciascun credito e nella tabella sotto riportata;
• nella colonna 3, l’anno d’insorgenza del credito in capo all’avente diritto;
• nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cessionario. La colonna va compilata solo in caso di cessione
del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1260 c.c.;
• nella colonna 5, l’ammontare del credito distribuito o ceduto dal dichiarante.
L’ammontare del credito distribuito ai soci deve essere esposto anche nell’apposito rigo “Credito d’imposta
trasferito” della sezione relativa al credito distribuito; l’importo del credito ceduto va indicato nel rigo RU9
“Credito d’imposta ceduto” della sezione I relativa al credito ceduto.
Nel caso in cui il credito trasferito sia pervenuto al dichiarante a seguito di attribuzione da parte di un sog-
getto di cui all’art. 5 del TUIR, dovrà essere previamente compilata la sezione VI-A “Crediti d’imposta rice-
vuti”. Qualora il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente per l’indicazione dei dati relativi
ai crediti trasferiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU numerandoli progressiva-
mente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.
27.8 SEZIONE VI-C
LIMITE DI UTILIZZO
La sezione VI-C deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti d’im-
posta, previsto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della determinazione dell’am-
montare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).
La sezione è suddivisa in cinque parti:
• la parte I contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i sog-
getti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
241
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
• la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione “interna” (ov-
vero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel presente quadro;
• le parti III e IV devono essere compilate dai contribuenti che hanno indicato nel modello REDDITI 2022, righi
da RU523 a RU534, importi residui relativi alle eccedenze che si sono generate negli anni dal 2008 al 2021;
• la parte V deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all’anno 2022, vantano crediti d’im-
posta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo.
Se i righi delle parti III, IV e V non sono sufficienti per l’indicazione dei dati ivi previsti, è necessario utilizzare
un ulteriore modulo del presente quadro, previa numerazione dello stesso da apporre nella casella posta in
alto. In tal caso, le parti I e II vanno compilate solo sul primo modulo.
Parte I – Dati generali
Il rigo RU512 deve essere compilato da tutti i soggetti che vantano crediti d’imposta assoggettati al limite di
utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo i contribuenti che beneficiano sola-
mente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.
In particolare, va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2022. Tale valore è determinato
dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta residuo della precedente
dichiarazione” del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei cre-
diti utilizzati in compensazione interna nel 2022, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello
REDDITI 2022, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente
quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi
sono indicati nella parte III, colonna 6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3, della sezione VI-C
del quadro RU del modello REDDITI 2022);
• nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2022. Tale valore è determinato, con ri-
ferimento ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dalla somma degli importi in-
dicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta spettante” del presente quadro, relativi ai crediti assog-
gettati al limite di utilizzo;
• nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2022, risultante dalla somma degli
importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro
250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo;
• nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal
2008 al 2021, non fruiti alla data del 1° gennaio 2022. Tale ammontare è pari alla somma degli importi
indicati nel modello REDDITI 2022, righi da RU523 a RU526 colonna 6, righi da RU527 a RU530, colonna
5, e righi da RU531 a RU534, colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l’esclusione del credito d’imposta
di cui all’art. 1, c. 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge
n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo;
• nella colonna 5, la differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella co-
lonna 4. Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati
i righi da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534.
Nel rigo RU513, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e
contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 nell’anno 2022.
Nel rigo RU514, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta del quadro RU utilizzabile nel
2022, calcolato nel seguente modo:
250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 2.000.000,00 e l’importo indicato nel rigo RU513.
Nel rigo RU515, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di utilizzo per
l’anno 2022. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel rigo RU512, colonna
5, e quello indicato nel rigo RU514. L’ammontare eccedente indicato nel presente rigo deve essere imputato
ai crediti d’imposta che hanno generato l’eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte V della pre-
sente sezione VI-C.
Parte II – Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna
La parte II della sezione VI-C deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione
interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel presente
quadro, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che la sud-
detta modalità di utilizzo sia prevista dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.
242
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Si precisa che nella compilazione dei righi da RU516 a RU518 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei
crediti d’imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti
non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme emanate successivamente all’approvazione
del modello REDDITI 2023 oppure concessi per periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre
2022. Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo
(si veda al riguardo la premessa al quadro RU).
Nel rigo RU516, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con
il mod. F24 dal 1° gennaio 2023 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel rigo RU517, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione in-
terna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal 1° gennaio 2023 e fino
alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770).
Nel rigo RU518, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione in-
terna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della pre-
sente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).
Nel rigo RU520, indicare la somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517 e RU518.
Nel rigo RU521, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e
contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2023 alla data di presentazione della
presente dichiarazione.
Nel rigo RU522, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella
presente dichiarazione per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto
ammontare non può essere superiore alla differenza tra l’importo di euro 2.250.000,00, aumentato degli
importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenza dal 2008 al 2020 interamente
utilizzabile nell’anno 2023) e la somma degli importi indicati nei righi RU520 e RU521. Nell’ipotesi in cui
l’importo indicato nel rigo RU521 sia superiore a euro 2.000.000,00 l’ammontare da utilizzare in com-
pensazione interna non può essere superiore alla differenza se positiva tra l’importo di euro 250.000,00,
aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2020
interamente utilizzabili nell’anno 2023) e l’importo di rigo RU520. L’ammontare complessivo dei crediti
d’imposta da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge
n. 342 del 2000 è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le se-
zioni compilate.
Parte III – Eccedenze dal 2008 al 2020
La parte III deve essere compilata dai soggetti che vantano crediti residui indicati nella colonna 6 dei righi
da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei righi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello REDDITI
2022. Tali contribuenti devono riportare nei righi da RU523 a RU526 della presente sezione i dati dei crediti
residui esposti nei righi da RU523 a RU530 del modello REDDITI 2022, unitamente agli utilizzi effettuati nel
2022, con l’esclusione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e
dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di uti-
lizzo. In particolare, indicare:
• nella colonna 1, l’anno in cui si è generata l’eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei righi da RU523 a
RU526 del modello REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019. Relativamente ai crediti
esposti nei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 va indicato l’anno 2020;
• nella colonna 2, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei righi da RU523 a RU526 del modello RED-
DITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019, e dalla colonna 1 dei righi da RU527 a RU530
del modello REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;
• nella colonna 3, l’anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei righi da RU523 a RU526
del modello REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019, e dalla colonna 2 dei righi da
RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;
• nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2021, risultante dalla colonna
6 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2022, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2019
e dalla colonna 5 dei righi RU527 a RU530 del modello REDDITI 2022 per le eccedenze 2020;
• nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell’anno 2022 sia in
compensazione interna, sia tramite modello F24;
• nella colonna 6, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2022, costituito dalla differenza tra l’importo della
colonna 4 e quello della colonna 5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per l’in-
tero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.
243
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Parte IV – Eccedenza 2021
La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei
righi da RU531 a RU534 “Eccedenza 2021” del modello REDDITI 2022.
In particolare, nei righi da RU527 a RU530 della presente sezione vanno riportati:
• nelle colonne 1, 2 e 3, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU531 a RU534
del modello REDDITI 2022;
• nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell’anno 2022 sia in
compensazione interna, sia tramite modello F24;
• nella colonna 5, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2022, costituito dalla differenza tra l’importo della
colonna 3 e quello della colonna 4.
Parte V – Eccedenza 2022
La parte V deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta spettanti
nell’anno 2022 sia superiore al limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515.
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d’imposta che hanno generato
l’eccedenza.
A tal fine, nei righi da RU531 a RU534 indicare:
• nella colonna 1, il codice relativo al credito d’imposta cui si riferisce l’eccedenza;
• nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta;
• nella colonna 3, l’ammontare eccedente.
28. QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE
28.1 GENERALITÀ
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle imposte a debito o a credito nonché per l’indica-
zione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.
Il presente quadro è composto da cinque sezioni:
– la prima, relativa ai debiti/crediti e alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
– la seconda, relativa ai crediti e alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano
collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
– la terza, relativa al rimborso IVA;
– la quarta, relativa ai versamenti periodici omessi;
– la quinta, relativa all’indicazione del credito Irpef maturato a seguito della restituzione delle ritenute da
parte dei soci o associati.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i
periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in com-
pensazione.
ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 è pari a 2.000.000 di euro, per ciascun anno solare, come previsto
dall’art.1, comma 72, della legge n. 234 del 2021.
28.2 SEZIONE I – DEBITI E/O CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE
DICHIARAZIONE
Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente
dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di ver-
samento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.
Nei righi da RX1 a RX25 va indicato:
• nella colonna 1, l’importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichia-
razione.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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SOCIETÀ DI PERSONE
ATTENZIONE Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna dei
righi per i quali è presente la colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in co-
lonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo,
la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere
riportata nella colonna 2.
Nella presente colonna va riportato l’intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e non quello
della prima rata;
• nella colonna 2, l’importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichia-
razione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna deve es-
sere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente;
• nella colonna 3, l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza ri-
spetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre,
l’eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, utiliz-
zato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente di-
chiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 di euro, previsto dall’art. 1, comma 72,
della legge n. 234 del 2021, e spontaneamente riversato secondo la procedura descritta nella circolare n.
48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008.
Si precisa che l’importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi
eventualmente versati a titolo di ravvedimento.
La somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta
a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente
dichiarazione.
Nella colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nella
presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Il credito in-
dicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI, può es-
sere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.
322 del 1998).
28.3 SEZIONE II - CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’im-
posta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne
l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le ec-
cedenze di versamento relativi al precedente periodo d’imposta, richiesti in compensazione, siano stati in-
tegralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2023.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma
il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI
2022 e/o comunicate dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.
Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le
quali non è prevista l’esposizione nella sezione I del presente quadro RX.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei righi da RX31 a RX34.
Nella colonna 1 va indicato il codice tributo dell’importo a credito che si riporta.
Nella colonna 2 va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro
RX – Sezione I del modello REDDITI 2022, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente suc-
cessivamente alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2022 o riconosciute dall’Agenzia delle entrate
a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo
da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI,
per ciascuna imposta corrispondente.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
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Nella colonna 3 va indicato l’ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato comples-
sivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 entro la data di pre-
sentazione della presente dichiarazione.
La differenza, risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3, deve es-
sere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4 va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.
Nella colonna 5 va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del
d.lgs. n. 241 de1 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine, nel modello
F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2022 anche se si tratta di credito
proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l’indicazione nel presente quadro, il credito viene rigenerato
ed equiparato a quello formatosi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Il credito
indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI, può es-
sere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.
322 del 1998).
28.4 SEZIONE III – RIMBORSO IVA
La presente sezione è riservato ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via
autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente da una dichiarazione an-
nuale IVA relativa a periodi d’imposta precedenti in cui sussisteva l’obbligo di presentazione della dichiara-
zione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare
una dichiarazione integrativa per l’anno di origine del credito IVA).
Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione
II con l’indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.
Il campo 1 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere
compilata indicando il codice:
“1” se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo
e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate
dall’art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);
“3” se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’art. 8, del decreto-legge n.
351 del 2001;
“4” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo pre-
visto dagli artt. 3 e seguenti del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
Il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative
risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia
per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b),
del decreto-legge n. 50 del 2017.
Attestazione delle società e degli enti operativi
L’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le società e gli enti considerati di
comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Per-
tanto, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per attestare l’assenza dei requisiti
che qualificano le società e gli enti di comodo (circolare n. 146 del 10 giugno 1998).
Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, de-
bitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, sono ricevute e con-
servate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un’istanza
di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative secondo quanto previsto
dal comma 4-bis del citato art. 30 (circolare n. 9/E del 1 aprile 2016). In tal caso, occorre barrare la casella
“Interpello”, senza apporre la firma nel campo 2.
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
L’art. 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza
prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sot-
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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SOCIETÀ DI PERSONE
toscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimo-
niali. In particolare, è necessario attestare che:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta, di oltre
il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili del-
l’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione del-
l’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati
regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare su-
periore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, de-
bitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, sono ricevute e con-
servate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
28.5 SEZIONE IV - VERSAMENTI PERIODICI OMESSI
La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi
versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a se-
guito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non
emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi.
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli im-
porti di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.
28.6 SEZIONE V - CREDITO IRPEF DA RITENUTE SUBITE
La presente sezione va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante
abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato
lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per
i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.
Si precisa che, una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito
è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali im-
porti residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusi-
vamente dalla società o associazione.
In ogni caso, i soci o associati hanno facoltà di revocare l’assenso e tale revoca ha efficacia con riferimento
ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la revoca.
Per ulteriori precisazioni si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 23 dicembre 2009.
Nel rigo RX51 va indicato:
• in colonna 1 l’eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;
• in colonna 2 l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per
compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n
241del 1997;
• in colonna 3 l’ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che i soci o associati
hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli
importi indicati nel campo 12 della sezione II del quadro RO di tutti i moduli compilati;
• in colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a
rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente
dichiarazione;
• in colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite mo-
dello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già ef-
fettuati. Qualora la società o associazione utilizzi tale credito per un importo superiore a 5.000 euro (art.
3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96) dovrà essere apposto sulla presente dichiarazione il visto di conformità (circolare
n. 28/E del 25 settembre 2014).
247
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante
dalla seguente operazione:
col. 1 – col. 2 + col. 3
28.7 COMUNICAZIONE IBAN
Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l’accre-
dito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaen-
trate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Tutti i modelli > Rimborsi > Accreditorimborsi su c/corrente”.
248
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
TABELLA CODICI AIUTI DI STATO
Descrizione
Codice
aiuto
Norma
Obiettivo
Artt. da 155 a 161, TUIR
1
2
3
4
Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali
Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla
partecipazione ai Fondi per il Venture Capital
Art. 31, D.L. n. 98/2011
Art. 29, D.L. n. 179/2012
Art. 4, D.L. n. 3/2015
Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in Start-Up innovative
Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale
delle PMI innovative
Esenzione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro
internazionale o nei registri degli Stati dell’UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera
di Stati dell’UE o dello SEE
Art. 4, c. 2,
D.L. n. 457/1997
5
7
8
Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese
sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo
delle imprese sociali
Art. 16,
D.Lgs. n. 112/2017
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme
destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n.
112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1
e 2 del predetto decreto
Art. 18, c. 1,
D.Lgs. n. 112/2017
Art. 18, c. 2,
D.Lgs. n. 112/2017
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte
sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR
9
Art. 6, c. 1,
D.L. n. 47/2014
Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi
derivanti dalla locazione di alloggi sociali
10
Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni,
11 nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi
da quelli di proprietà dei genitori
Art. 16, c. 1-quinquies.1,
TUIR
Art. 17-bis, c. 1,
D.L. n. 91/2014
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle
società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale
12
Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa del 40% dei redditi derivanti dai
13 contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue
le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali
Art. 8, c. 5-bis,
D.L. n. 47/2014
Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli
14 emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o
docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia
Art. 44, D.L. n. 78/2010
Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di
15 lavoro autonomo e d’impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza
nel territorio dello Stato
Art. 16, D.lgs. n. 147/2015
Art. 3, c. 2,
D.L. n. 109/2018
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito
danni per effetto del crollo ponte Genova
16
Art. 188-bis, TUIR
17 Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d’Italia
Art. 1, commi 573 e 574, L.
n. 160/2019
Riduzione dell’imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di
Campione d’Italia
19
Art. 25, D.L. n. 34/2020
20 Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19”
22 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
Art. 59, D.L.
n. 104/2020
Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati
dalle nuove misure restrittive
Art. 1, D.L. n. 137/2020
23
segue
249
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Codice
aiuto
Norma
Obiettivo
Descrizione
Art. 1, comma 173,
L. n. 178/2020
25 Riduzione dell’imposta sui redditi prodotti nelle ZES
Art. 1-bis,
D.L. n. 137/2020
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati
dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020
27
Art. 2, D.L. n. 172/2020
28 Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione
Art. 1-ter,
D.L. n. 137/2020
Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020
(estensione ad ulteriori attività economiche)
29
Art. 60, comma 7-sexies,
D.L. n. 104/2020
Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa
nel territorio di comuni classificati totalmente montani
30
Art. 1, D.L. n. 41/2021
31 Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19”
32 Contributo a fondo perduto per le start up
Art. 1-ter,
D.L. n. 41/2021
Art. 1, commi da 1 a 3,
D.L. n. 73/2021
Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza
e ottenuto il contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021
33
Art. 1, commi da 5 a 15,
D.L. n. 73/2021
Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza
epidemiologica "Covid-19”
34
Art. 1, commi da 16 a 27,
D.L. n. 73/2021
Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza
epidemiologica "Covid-19”
35
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che
36 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori
a 15 milioni di euro
Art. 1, comma 30-bis,
D.L. n. 73/2021
Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021
37 Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva
Art. 1-ter, comma 1,
D.L. n. 73/2021
Maggiorazione Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti
nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA
38
Art. 2, D.L. n. 73/2021
e art. 11, D.L. n. 105/2021
39 Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse
40 Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive
Art. 6, decreto del Ministro
del Turismo 24 agosto 2021
Art. 12-quinquies, comma 3
D.L. n. 146/2021
Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa delle start-up
a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico
41
Art. 5, commi 1 – 9,
D.L. n. 41/2021
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
delle dichiarazioni
42
Art. 14, commi da 1 a 3,
D.L. n. 73/2021
Non imponibilità delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR
realizzate da persone fisiche
43
Art. 1, commi da 185 a 187,
L. n. 234/2021
Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES degli utili derivanti
dall’esercizio di attività commerciale per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI
44
Art. 1, commi da 17-bis a
17-quinquies, D.L. n.
152/2021
Maggiorazione Contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti
nel settore del Wedding e dell’HO.RE.CA
45
Deduzione forfetaria spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo,
del TUIR per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa (de minimis)
Art. 1, c. 106, L. n. 266/2005
46
Art. 77, c. 5 e 10,
D.Lgs. n. 117/2017
50 Credito d’imposta Finanza sociale/Banche
Art. 1, c. 98,
L. n. 208/2015
51 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali nel Mezzogiorno
52 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia
53 Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES
54 Credito d'imposta Formazione 4.0
Art. 18-quater,
D.L. n. 8/2017
Art. 5, c. 2,
D.L. n. 91/2017
Art. 1, c. 46-56,
L. 205/2017
segue
250
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Codice
aiuto
Norma
Obiettivo
Descrizione
Art. 1, c. 924-925,
L. 205/2017
55 Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante
56 Credito d'imposta Investimenti pubblicitari
Art. 57-bis,
D.L. n. 50/2017
Art. 169,
D.L. n. 34/2020
57 Credito d’imposta DTA banche in liquidazione coatta amministrativa
58 Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici
Art. 22, D.L. n. 124/2019
Art. 1, c. 64, L. n. 205/2017
Art. 28 D.L. n. 34/2020
59 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)
60 Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Art. 25, par. 2, Reg.
UE 651/2014:
1 ricerca fondamentale
(lett. a)
Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le
61 imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia
Art. 1, comma 185,
L. n. 178/2020
2 ricerca industriale
(lett. b)
3 sviluppo
sperimentale (lett. c)
Art. 48-bis,
D.L. n. 34/2020
67 Credito d’imposta rimanenze di magazzino (bonus tessile, moda e accessori)
Art. 67-bis,
D.L. n. 73/2021
Credito d’imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria
69
Art. 43-ter, D.L. n. 152/2021 e
art. 18-quater D.L. n. 8/2017
70 Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia (anno 2021)
Art. 25, par. 2, Reg.
UE 651/2014:
1 ricerca fondamentale
(lett. a)
Art. 31,
D.L. n. 73/2021
Credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci
inclusi i vaccini
2 ricerca industriale
(lett. b)
71
3 sviluppo
sperimentale (lett. c)
4 studi di fattibilità
(lett. d)
Art. 22-bis,
D.L. n. 124/2019
Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme
di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici
72
Art. 1, commi 831 – 834,
L. n. 234/2021
Credito d’imposta per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri
agroalimentari
74
Art. 5, D.L. n. 4/2022
75 Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della
pesca (primo trim. 2022)
Art. 18, D.L. n. 21/2022
76
Art. 22, D.L. n. 21/2022
Art. 3-bis, D.L. n. 50/2022
77 Credito d’imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo
78 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (secondo trim. 2022)
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della
Art. 7, D.L. n. 115/2022
Art. 2, D.L. n. 144/2022
79
pesca (terzo trim. 2022)
Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca per
l’acquisto del carburante nel quarto trimestre dell’anno 2022
80
Art. 1, comma 131, L. n. 178
del 2020 (Provv. 20/05/2022,
punto 3.3, lett. a)
Credito d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (Reg. UE 702/2014)
81
Art. 1, comma 131, L. n. 178
del 2020 (Provv. 20/05/2022,
punto 3.3, lett. b e c)
Credito d’imposta per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate
al potenziamento del commercio elettronico (de minimis)
82
Art. 1, comma 1,
D.L. n. 4/2022
83 Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo
Art. 1-ter, comma 2-bis,
D.L. n. 73/2021
84 Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà
Art. 1, commi 45 – 50,
L. 197/2022
Credito d’imposta per imprese esercenti attività agricola, pesca e agromeccanica per
l’acquisto di gasolio e benzina
85
999 Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati
251
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI
ABU DHABI ...................................... 238
AFGHANISTAN................................. 002
AJMAN............................................ 239
ALAND ISOLE.................................... 292
ALBANIA.......................................... 087
ALGERIA........................................... 003
AMERICAN SAMOA ......................... 148
ANDORRA........................................ 004
ANGOLA ......................................... 133
ANGUILLA........................................ 209
ANTARTIDE....................................... 180
ANTIGUA E BARBUDA ....................... 197
ARABIA SAUDITA ............................... 005
ARGENTINA..................................... 006
ARMENIA......................................... 266
ARUBA............................................. 212
ASCENSION.................................... 227
AUSTRALIA........................................ 007
AUSTRIA........................................... 008
AZERBAIGIAN................................... 268
AZZORRE ISOLE ................................ 234
BAHAMAS........................................ 160
BAHRAIN ......................................... 169
BANGLADESH .................................. 130
BARBADOS....................................... 118
BELGIO............................................ 009
BELIZE.............................................. 198
BENIN............................................. 158
BERMUDA ........................................ 207
BHUTAN .......................................... 097
BIELORUSSIA..................................... 264
BOLIVIA............................................ 010
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA295
BOSNIA-ERZEGOVINA....................... 274
BOTSWANA..................................... 098
BOUVET ISLAND ............................... 280
BRASILE............................................ 011
BRUNEI DARUSSALAM ....................... 125
BULGARIA ........................................ 012
BURKINA FASO................................. 142
BURUNDI ......................................... 025
CAMBOGIA ..................................... 135
CAMERUN....................................... 119
CAMPIONE D'ITALIA .......................... 139
CANADA......................................... 013
CANARIE ISOLE ................................ 100
CAPO VERDE.................................... 188
CAROLINE ISOLE............................... 256
COREA DEL SUD ............................... 084 LIBERIA............................................. 044 SAINT BARTHELEMY...........................293
COSTA D'AVORIO ............................. 146 LIBIA ................................................ 045 SAINT KITTS E NEVIS ......................... 195
COSTA RICA..................................... 019 LIECHTENSTEIN ................................ 090 SAINT LUCIA .................................... 199
CROAZIA ......................................... 261 LITUANIA.......................................... 259 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........ 222
CUBA.............................................. 020 LUSSEMBURGO ................................ 092 SAINT-PIERRE E MIQUELON ................ 248
CURACAO .......................................296 MACAO .......................................... 059 SALOMONE ISOLE............................ 191
DANIMARCA.................................... 021 MACEDONIA ................................... 278 SALVADOR........................................ 064
DOMINICA ...................................... 192 MADAGASCAR................................. 104 SAMOA .......................................... 131
DOMINICANA (REPUBBLICA).............. 063 MADEIRA ......................................... 235 SAN MARINO .................................. 037
DUBAI.............................................. 240 MALAWI .......................................... 056 SAO TOME E PRINCIPE...................... 187
ECUADOR........................................ 024 MALAYSIA ........................................ 106 SENEGAL......................................... 152
EGITTO............................................ 023 MALDIVE .......................................... 127 SEYCHELLES ..................................... 189
ERITREA............................................ 277 MALI................................................ 149 SERBIA............................................. 289
ESTONIA ......................................... 257 MALTA ............................................. 105 SHARJAH.......................................... 243
ETIOPIA............................................ 026 MAN ISOLA ..................................... 203 SIERRA LEONE .................................. 153
FAEROER (ISOLE) ............................... 204 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)... 219 SINGAPORE ..................................... 147
FALKLAND (ISOLE).............................. 190 MAROCCO...................................... 107 SAINT MAARTEN (DUTHC PART).......... 294
FIJI, ISOLE......................................... 161 MARSHALL (ISOLE) ............................. 217 SIRIA................................................ 065
FILIPPINE........................................... 027 MARTINICA...................................... 213 SLOVACCA REPUBBLICA..................... 276
FINLANDIA....................................... 028 MAURITANIA .................................... 141 SLOVENIA........................................ 260
FRANCIA.......................................... 029 MAURITIUS ....................................... 128 SOMALIA ......................................... 066
FUIJAYRAH........................................ 241 MAYOTTE......................................... 226 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.283
GABON .......................................... 157 MELILLA............................................ 231 SUD SUDAN..................................... 297
GAMBIA .......................................... 164 MESSICO......................................... 046 SPAGNA.......................................... 067
GEORGIA ........................................ 267 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)......... 215 SRI LANKA........................................ 085
GERMANIA ...................................... 094 MIDWAY ISOLE................................. 177 ST. HELENA...................................... 254
GHANA........................................... 112
GIAMAICA....................................... 082
GIAPPONE....................................... 088
GIBILTERRA ....................................... 102
GIBUTI............................................. 113
MOLDOVIA ...................................... 265
MONGOLIA..................................... 110
MONTENEGRO................................ 290
MONTSERRAT................................... 208
MOZAMBICO .................................. 134
ST. VINCENTE E LE GRENADINE......... 196
STATI UNITI D’AMERICA...................... 069
SUDAFRICANA REPUBBLICA ............... 078
SUDAN............................................ 070
SURINAM......................................... 124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS. 286
SVEZIA............................................. 068
SVIZZERA ......................................... 071
SWAZILAND..................................... 138
TAGIKISTAN...................................... 272
TAIWAN........................................... 022
TANZANIA ....................................... 057
TERRITORI FRANCESI DEL SUD............. 183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO. 245
THAILANDIA ..................................... 072
TIMOR EST ....................................... 287
TOGO............................................. 155
TOKELAU.......................................... 236
TONGA........................................... 162
TRINIDAD E TOBAGO........................ 120
TRISTAN DA CUNHA......................... 229
TUNISIA........................................... 075
TURCHIA.......................................... 076
TURKMENISTAN................................ 273
TURKS E CAICOS (ISOLE) ................... 210
TUVALU ............................................ 193
UCRAINA......................................... 263
UGANDA......................................... 132
UMM AL QAIWAIN........................... 244
UNGHERIA....................................... 077
URUGUAY ........................................ 080
UZBEKISTAN..................................... 271
VANUATU......................................... 121
VENEZUELA...................................... 081
VERGINI AMERICANE (ISOLE) ............. 221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) ........... 249
VIETNAM ......................................... 062
WAKE ISOLE..................................... 178
WALLIS E FUTUNA............................. 218
YEMEN............................................ 042
ZAMBIA ........................................... 058
GIORDANIA ..................................... 122 MYANMAR....................................... 083
GOUGH.......................................... 228 NAMIBIA.......................................... 206
GRECIA............................................ 032 NAURU............................................ 109
GRENADA........................................ 156 NEPAL.............................................. 115
GROENLANDIA ................................ 200 NICARAGUA .................................... 047
GUADALUPA..................................... 214 NIGER ............................................. 150
GUAM............................................. 154 NIGERIA .......................................... 117
GUATEMALA..................................... 033 NIUE ............................................... 205
GUAYANA FRANCESE ....................... 123 NORFOLK ISLAND............................. 285
GUERNSEY....................................... 201 NORVEGIA....................................... 048
GUINEA........................................... 137 NUOVA CALEDONIA......................... 253
GUINEA BISSAU ............................... 185 NUOVA ZELANDA............................. 049
GUINEA EQUATORIALE...................... 167 OMAN............................................ 163
GUYANA ......................................... 159 PAESI BASSI...................................... 050
HAITI ............................................... 034 PAKISTAN......................................... 036
HEARD AND MCDONALD ISLAND ...... 284 PALAU.............................................. 216
HONDURAS..................................... 035 PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) . 279
CAYMAN (ISOLE) .............................. 211 HONG KONG................................. 103
CECA (REPUBBLICA)........................... 275 INDIA .............................................. 114
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........ 143 INDONESIA ..................................... 129
CEUTA............................................. 246 IRAN ............................................... 039
CHAFARINAS.................................... 230 IRAQ ............................................... 038
CHAGOS ISOLE................................ 255 IRLANDA .......................................... 040
CHRISTMAS ISLAND .......................... 282 ISLANDA.......................................... 041
CIAD ............................................... 144 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ....... 252
CILE................................................. 015 ISRAELE ............................................ 182
CINA .............................................. 016 JERSEY C.I. ....................................... 202
CIPRO.............................................. 101 KAZAKISTAN .................................... 269
CITTÀ DEL VATICANO ........................ 093 KENYA............................................. 116
CLIPPERTON ..................................... 223 KIRGHIZISTAN................................... 270 QATAR ............................................. 168
COCOS (KEELING) ISLAND ................ 281 KIRIBATI............................................ 194 RAS EL KAIMAH ................................ 242
COLOMBIA...................................... 017 KOSOVO......................................... 291 REGNO UNITO ................................ 031
COMORE, ISOLE............................... 176 KUWAIT........................................... 126 REUNION ........................................ 247
CONGO ......................................... 145 LAOS............................................... 136 ROMANIA........................................ 061
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)..... 018 LESOTHO......................................... 089 RUANDA.......................................... 151
COOK ISOLE.................................... 237 LETTONIA......................................... 258 RUSSIA (FEDERAZIONE DI).................. 262
PANAMA ......................................... 051
PAPUA NUOVA GUINEA .................... 186
PARAGUAY ....................................... 052
PENON DE ALHUCEMAS................... 232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA...... 233
PERÙ................................................ 053
PITCAIRN ......................................... 175
POLINESIA FRANCESE ....................... 225
POLONIA......................................... 054
PORTOGALLO................................... 055
PORTORICO ..................................... 220
PRINCIPATO DI MONACO ................. 091
COREA DEL NORD ........................... 074 LIBANO ........................................... 095 SAHARA OCCIDENTALE..................... 166 ZIMBABWE ...................................... 073
252
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI................................1
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O
E DI CAPITALIZZAZIONE ..................................................8
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI
CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO.....9
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
E VALUTE VIRTUALI ........................................................14
BENI IMMOBILI..............................................................15
BENI MOBILI REGISTRATI (ES. YACHT E AUTO DI LUSSO).16
OPERE D’ARTE E GIOIELLI...............................................17
ALTRI BENI PATRIMONIALI..............................................18
AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI..................2
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI .........................3
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO
DETENUTI ALL’ESTERO....................................................10
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE
E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.......4
PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O
ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ......11
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI ...12
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI .............5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO ...................6
IMMOBILE ESTERO ADIBITO
AD ABITAZIONE PRINCIPALE..........................................19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI
CON CONTROPARTI NON RESIDENTI...............................7
CONTO DEPOSITO TITOLI ALL’ESTERO........................... 20
CRIPTO-ATTIVITÀ ...........................................................21
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.......................13
253
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
TABELLA CODICI CREDITI D’IMPOSTA
Credito
Codice
Sezione
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE
01
02
03
04
05
06
07
09
VS
TS
I
I
INCENTIVI OCCUPAZIONALI
I
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI
VI-C
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI
I
I
GIOVANI CALCIATORI
CAMPAGNE PUBBLICITARIE
VI-C
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
I
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000
I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002
I
INVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006
INVESTIMENTI INNOVATIVI
S6
10
11
12
13
17
20
23
24
28
30
34
36
38
41
42
43
44
45
48
49
50
51
53
54
55
57
58
59
60
62
63
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
83
85
86
87
88
89
90
93
94
96
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
E1
E2
E3
VI-C
VI-C
SPESE DI RICERCA
VI-C
COMMERCIO E TURISMO
VI-C
STRUMENTI PER PESARE
VI-C
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
I
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL
I
CARO PETROLIO
II
ASSUNZIONE DETENUTI
I
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE
I
REGIMI FISCALI AGEVOLATI
I
SOFTWARE PER FARMACIE
I
PREMIO CONCENTRAZIONE EX ART. 9 D.L. 35/2005
RECUPERO CONTRIBUTO SSN
VI-C
VI-C
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE
RICERCA E SVILUPPO
I
I
I
I
I
I
I
AGRICOLTURA 2007
I
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI
I
MISURE SICUREZZA PMI
I
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO
INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, C. 539, L. 244/2007
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007
NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L 296/2006
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI
SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009
SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009
ACQUISTO AUTOVETTURE ECOLOGICHE 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009
ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009
SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009
MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
IMPOSTE ANTICIPATE (DTA)
RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1, D.L. 70/2011
CARTA PER EDITORI 2011
III
I
I
I
I
VI-C
INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012
NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE
NUOVE INFRASTRUTTURE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
PROMOZIONE OPERE MUSICALI
MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / ALLUVIONE SARDEGNA 2013 / BANCHE
ENTI PREVIDENZIALI
ART-BONUS
RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE
DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE
COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO
SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
RETI A BANDA ULTRALARGA
BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI
FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI
RECUPERO IMPOSTA SU UTILI E DIVIDENDI
RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO
SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208 /2015
STRUMENTI MUSICALI
FONDO POVERTA’ MINORILE
SCHOOL-BONUS
INTERVENTI DI BONIFICA DALL’AMIANTO
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016
TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016
TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB
FONDAZIONI BANCARIE – FONDI SPECIALI
FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA
segue
254
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
Credito
Codice
Sezione
INVESTIMENTI PUBBLICITARI
E4
E5
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES
PMI QUOTATE
E7
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)
E9
AMMODERNAMENTO STADI
F1
SPORT-BONUS
F2
ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
F3
FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
FINANZA SOCIALE/BANCHE
F4
F5
SOCIAL-BONUS
F6
FORMAZIONE 4.0
F7
WELFARE DI COMUNITA’
F8
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE )
F9
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G8
H1
H3
H4
H5
H8
H9
2H
3H
I1
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI
ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE
BONUS BONIFICA AMBIENTALE
BONUS TV/RIVENDITORI
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
MONITORAGGIO IMMOBILI
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020
BOTTEGHE E NEGOZI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI
SOCIETA’ BENEFIT
I2
I4
RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI)
TAX CREDIT VACANZE
I5
I7
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI
I8
CAMPAGNE PUBBLICATARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETA’ SPORTIVE
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022
I9
L1
INVESTIMENTI CAMPIONE D’ITALIA
L2
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021
VUOTO A RENDERE
L3
2L
3L
L4
BONUS ACQUA POTABILE
L5
FORMAZIONE MANAGERIALE/DONAZIONI
L6
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020
L7
FARMACIE/ PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA
L8
CARGO BIKE
L9
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 2021
TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE EX ART. 17, C. 2, L. 220/2016
TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA
M1
M2
M3
M4
M5
M7
M8
M9
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S1
BONUS TEATRO E SPETTACOLI
R&S FARMACI E VACCINI
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO
IMPRESE EDITRICI - DISTRIBUZIONE TESTATE EDITE
TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI
ECOBONUS VEICOLI CAT. M1 USATI
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
BONUS DIGLITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
FONDO REPUBBLICA DIGITALE
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA 2021
STRUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI
ATTIVITA’ DI TRASPORTO PASSEGGERI IN ACQUE LAGUNARI
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS – IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ADBLUE
ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO
INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE NON ENERGIVORE - SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE NON A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA – PRIMO TRIMESTRE 2022
CREDITO D’IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI – PRIMO TRIMESTRE
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE – TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2002
PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI
EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE PESCA – SECONDO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA - TERZO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA – QUARTO TRIMESTRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - DICEMBRE 2022
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE – PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO GAS - IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO GAS - IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – PRIMO TRIMESTRE 2023
ACQUISTO CARBURANTE PER ATTIVITA’ AGRICOLA, DI PESCA E AGROMECCANICA – PRIMO TRIMESTRE 2023
EROGAZIONI NEI PROGETTI DI FUSIONE POSTE IN ESSERE DA FONDAZIONI DI CUI AL D.LGS. 153/1999
ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ALTRI CREDITI D’IMPOSTA
99
V
255
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
TABELLA CREDITI RESIDUI
RIFERIMENTO
NORMATIVO
CODICE
CODICE
CREDITO
CREDITO D’IMPOSTA
RIGHI COMPILABILI
TRIBUTO
RU2, RU3, RU6, RU7, col. 2
02
03
Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche
art. 20, D.Lgs. 60/99
6604
e 3, RU8, RU10 e RU12
6732 - 33 - 44
art. 7, L. 388/2000,art. 63,
L. 289/2002
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
45 - 51 - 58 -
52 - 53 -54 -
55 - 56 - 57
Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002
art. 11, D.L. 138/2002;
art. 69, L. 289/2002
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
09
VS
TS
Credito d’imposta per investimenti in agricoltura
6743
6734
6742
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
art. 8, L. 388/2000
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 10, D.L. 138/2002
RU2, RU3, RU6, RU7,
col. 2,3,4,5 e 6, RU8,
RU10 e RU12
17
20
Incentivi per la ricerca scientifica
art. 5, L. 449/97
6701
6709
RU2, RU3, RU6, RU7,
col. da 1 a 6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
Credito di imposta per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL
e per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GP
art. 1, c. 2, D.L. 324/97
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
41
42
43
44
45
48
49
50
51
53
54
55
57
58
59
60
Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri
art. 1, c. 224, L. 296/2006
art. 1, c. 226, L. 296/2006
art. 1, c. 227, L. 296/2006
art. 1, c. 228, L. 296/2006
art. 1, c. 236, L. 296/2006
6794
6795
6796
6797
6798
6825
6808
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ed autocarri elettrici,
ovvero alimentati ad idrogeno, a me tano o a GPL
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli
Credito d’imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari
in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri
art. 1, commi da 1088 a 1090,
L. 296/2006
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 1, commi da 280 a 283,
L. 296/2006
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10
e RU12
art. 1, c. 1075, L. 296/2006 6817
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10
e RU12
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti
art. 2 c.2 D.P.R. 227/2007
6810
6804
6805
6807
art. 1, commi da 228 a 232,
L. 244/ 2007
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio
per le spese relative agli impianti di sicurezza
art. 1, commi da 233 a 237,
L n. 244/ 2007
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 2, commi da 539 a 547,
L n. 244/ 2007
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione
Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli 2008
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
art. 29, c. 1, D.L. 248/2007 6800
art. 29, c. 2, D.L. 248/2007 6801
art. 29, c. 3, D.L. 248/2007 6802
art. 29, c. 4, D.L. 248/2007 6803
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU7
colonne 4 e 5, RU8,
RU10 e RU12
art. 1, commi 271- 279,
6817
62
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
L. 296/2006
art. 83-bis, c. 26,
6809
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
63
69
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica
Credito d’imposta per la sostituzione di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo 2009
D.L. 112/2008
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12
art. 1, c. 1, D.L. 5/2009
6812
segue
256
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
TABELLA CREDITI RESIDUI
CODICE
CREDITO
RIFERIMENTO
NORMATIVO
CODICE
CREDITO D’IMPOSTA
RIGHI COMPILABILI
TRIBUTO
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9
6813
70
71
72
73
74
75
77
81
Credito d’imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009
art. 1, c. 2, D.L. 5/2009
art. 1, c. 3, D.L. 5/2009
art. 1, c. 4, D.L. 5/2009
art. 1, c. 5, D.L. 5/2009
colonna 1, RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno,
ovvero con alimentazione elettrica 2009
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
6814
colonna 1, RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
6815
Credito d’imposta per l’acquisto di autocarri alimentati a gas metano
Credito d’imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009
colonna 1, RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8, RU9,
RU10 e RU12
6816
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
per il recupero della tassa automobilistica anno 2009
art. 15, c. 8-septies,
D.L. 78/2009
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
6819
art. 17, commi 35 undecies e
35 duodecies, D.L. 78/2009
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto
6822
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
per il recupero della tassa automobilistica anno 2010
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 2, c. 250, L. 191/2009
art. 1 D.L. 70/2011
6829
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10
e RU12
Credito d’imposta per la ricerca scientifica
6835
RU2, RU3, RU6, RU7,
colonne da 1 a 5,
85
Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli
Credito d’imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato
art. 17-decies D.L. 83/2012
6832 -38 -39
RU8, RU9, colonna 1,
RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
86
87
A4
A5
A7
A8
A9
B2
B3
art. 24 D.L. 83/2012
6847
Credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi
per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
RU2, RU3, RU6, RU8,
6843 - 6844
art. 67-octies D.L. 83/2012
art. 6 D.L. 83/2014
RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8,
6871
Credito d’imposta per il restauro delle sale cinematografiche
RU9, RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12.
Credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
art. 9 D.L. 83/2014
6855
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo per il potenziamento del commercio elettronico
art. 3, c. 1, D.L. 91/2014
art. 3, c. 3, D.L. 91/2014
art. 18 D.L. 91/2014
6863
Credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
6864
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
6856
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto
art. 32-bis D.L. 133/2014
art. 32-bis D.L. 133/2014
6848
Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto
per le iniziative relative alla formazione del personale
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
6862
art. 3 D.L. 145/2013, come
sostituito dall’art. 1, c. 35,
L. 190/2014
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
B9
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
6857
art. 1, commi 85 e 86,
L. 208/2015
RU2, RU3, RU6, RU8,
C3
C5
C7
C8
D1
F9
Credito d’imposta per la sostituzione di autocaravan
6875
RU10 e RU12
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali
art. 1, c. 984, L. 208/2015
6865
art. 1, commi 145-150,
L.107/2015
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
Credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolasticI
Credito d’imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall’amianto
6873
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 56 L. 221/2015
6877
Credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico
per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA
RU2, RU3, RU6, RU8,
6881 - 6882
art. 4, c. 2, D.L. 193/2016
RU10 e RU12
Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti
per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
art. 2, c. 6-quinquies,
D.Lgs. 127/2015
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
6899
H4 - 2H
3H
art. 1, commi da 185 a 196,
L. 160/2019)
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10
Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato - anno 2020
6932 -33 -34
e RU12
RU2, RU3, RU6, RU7,
colonne 4 e 5, RU8, RU10
e RU12
H9
Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione
art. 125 D.L. 34/2020
6917
257
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI SP 2023
SOCIETÀ DI PERSONE
TABELLA CREDITI RESIDUI
CODICE
CREDITO
RIFERIMENTO
NORMATIVO
CODICE
CREDITO D’IMPOSTA
RIGHI COMPILABILI
TRIBUTO
RU2, RU3, RU6, RU8, RU10
I1
I2
Credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi
Credito d’imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale
Investimenti Campione d’Italia
art. 65 D.L. 18/2020
6914
e RU12
RU2, RU3, RU6, RU7,
colonne 4 e 5, RU8,
RU10 e RU12
art. 26, c. 4, D.L. 34/2020
6942
-
art. 1, commi da 577 a 579,
L. 160/2019
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
L2
RU2, RU3, RU6, RU7,
colonne 4 e 5, RU8, RU9,
colonna 1, RU10 e RU12.
M1
M4
Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione
Credito d’imposta per il sostegno alla cultura
art.32 D.L. 73/2021
6951
6952
RU2, RU3, RU6, RU8,
RU10 e RU12
art. 36-bis D.L.41/2021
258
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE