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モデル 来る物理的人 (面 1) - 編集の指示

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PERSONE FISICHE  
MODELLO REDDITI 2023  
Periodo d’imposta 2022  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
FASCICOLO 1  
DATI PERSONALI Compilazione del frontespizio  
QUADRO RP - Oneri e spese  
FAMILIARI A CARICO  
QUADRO LC - Cedolare secca sulle locazioni  
QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEF  
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF  
QUADRO DI - Dichiarazione integrativa  
QUADRO RX - Risultato della dichiarazione  
QUADRO RA - Redditi dei terreni  
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati  
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
QUADRO CR - Crediti d’imposta  
FASCICOLO 2  
FASCICOLO 3  
QUADRO RH - Redditi di partecipazione in società di persone  
e assimilate  
Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS  
Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo  
QUADRO RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti  
e professioni  
QUADRO RF - Impresa in contabilità ordinaria  
QUADRO RG - Impresa in regime di contabilità semplificata  
QUADRO LM - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -  
Regime forfetario  
QUADRO RD - Allevamento di animali, produzione di vegetali  
ed altre attività agricole  
QUADRO RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM  
QUADRO RQ - Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef  
QUADRO FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)  
QUADRO NR - Nuovi residenti  
QUADRO RL - Altri redditi  
QUADRO RM - Redditi soggetti a tassazione separata  
e imposta sostitutiva  
QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria  
QUADRO RR - Contributi previdenziali  
MODULO RW - Investimenti all’estero e/o attività estere  
di natura finanziaria - monitoraggio -  
IVIE/IVAFE  
QUADRO AC - Comunicazione dell’amministratore di condominio  
PERSONE FISICHE Guida alla compilazione  
NON RESIDENTI  
del Modello REDDITI 2023  
QUADRO CE - Credito di imposta per redditi prodotti all’estero  
QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso  
QUADRO RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
I SERVIZI PER L’ASSISTENZA FISCALE  
Per ulteriori informazioni consultare in appendice la voce “Servizi di assistenza al contribuente”  
assistenza uffici  
Presso l’ufficio è possibile ottenere informazioni di carattere generale sulla normativa fiscale e sulla compilazione della di-  
chiarazione REDDITI Persone Fisiche. Utilizzando il servizio “Trova l’Ufficio”, presente sul sito internet www.agenziaentra-  
te.gov.it, è possibile individuare l’ufficio più vicino.  
assistenza telefonica  
Telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere  
al call center con operatore oppure al servizio automatico.  
Per chiamate da telefono fisso 800.909.696 – numero verde gratuito.  
Per chiamate da cellulare 06.96668907 – il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.  
Per chiamate dall’estero 0039.06.96668933 – il costo è a carico del chiamante.  
Inviando un SMS al 339.99.42.645 è inoltre possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul cellulare.  
n CALL CENTER CON OPERATORE  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17. Il call center fornisce:  
– informazioni fiscali generali;  
– informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni;  
– informazioni relative ai rimborsi;  
– assistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato.  
n SERVIZIO AUTOMATICO  
I servizi offerti sono:  
– la verifica delle partite IVA degli operatori comunitari;  
– la prenotazione di un appuntamento.  
n PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI  
Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili at-  
tese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il giorno  
e l'ora preferiti tra quelli proposti e il servizio desiderato.  
La prenotazione può essere effettuata:  
– attraverso internet;  
– telefonando ai numeri sopra riportati.  
INDICE n REDDITI 2023 Persone fisiche n FASCICOLO 1  
I. ISTRUZIONI GENERALI  
3
8. Quadro CR – Crediti d’imposta  
54  
61  
1. Cos’è il Modello REDDITI e chi deve utilizzarlo  
2. Come è composto e come si utilizza  
il Modello REDDITI Persone Fisiche  
3
3
9. Quadro RP – Oneri e spese  
10. Quadro LC – Cedolare secca sulle locazioni  
11. Quadro RN – Determinazione dell’IRPEF  
115  
116  
3. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione  
4. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione  
5. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione  
6. Modalità e termini di versamento  
3
5
5
7
9
12. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF 140  
13. Quadro DI – Dichiarazione integrativa  
14. Quadro RX – Risultato della dichiarazione  
145  
146  
7. La compensazione  
APPENDICE  
150  
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
1. Le novità di quest’anno  
2. Informazioni preliminari  
3. Compilazione del frontespizio  
4. Familiari a carico  
5. Quadro RA – Redditi dei terreni  
6. Quadro RB – Redditi dei fabbricati e altri dati  
7. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
11  
11  
11  
14  
22  
25  
29  
41  
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI  
163  
165  
TABELLA ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE  
ALL'IRPEF PER L’ANNO DI IMPOSTA 2022  
TABELLA PARTITI POLITICI AMMESSI AL  
BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA  
DEL 2 PER MILLE DELL’IRPEF  
167  
2
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI  
1. Cos’è il Modello REDDITI e chi deve utilizzarlo  
Il Modello REDDITI è un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle  
che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli  
enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate.  
Il modello da presentare nel 2023 è stato predisposto in colore blu. È comunque ammessa la stampa monocromatica con il colore nero.  
2. Come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche  
n FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:  
– FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e  
la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;  
– prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati),  
RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta),  
DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).  
n FASCICOLO 2 che contiene:  
– I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla  
tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);  
– le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;  
n FASCICOLO 3 che contiene:  
– i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.  
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI.  
Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per  
indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle  
addizionali regionale e comunale.  
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.  
I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto  
nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fa-  
scicolo 2.  
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente  
al frontespizio del Modello REDDITI 2023 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.  
I contribuenti che presentano il Modello 730/2023 in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che  
devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM,  
RT e RW, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972)  
normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma cuomunque tenuti alla compilazione del prospetto  
“Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, in quanto nel corso del 2022 hanno percepito contributi a fondo perduto  
erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale  
obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che  
hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano  
anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il  
Modello REDDITI. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni  
quadri del Modello REDDITI PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello REDDITI, con riferimento ai ri-  
spettivi quadri.  
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale il contribuente deve utilizzare i  
modelli separatamente approvati.  
3. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione  
Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero elencate  
nelle seguenti tabelle (per abitazione principale e pertinenze si intendono quelle per le quali non è dovuta l’Imu per il 2022).  
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura  
inferiore a quella dovuta.  
La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati  
per i quali si è optato per la cedolare secca.  
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per  
chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati  
per il 2022.  
3
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CASI DI ESONERO  
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima  
colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.  
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo .  
TIPO DI REDDITO  
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)  
Lavoro dipendente o pensione  
CONDIZIONI  
1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbli-  
gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da  
più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato  
il conguaglio  
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze  
e altri fabbricati non locati (*)  
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.  
2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti  
e non sono dovute le addizionali regionale e comunale  
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes-  
sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche  
Redditi esenti.  
Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte,  
alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari  
di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati  
dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli han-  
seniani, pensioni sociali  
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).  
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico  
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.  
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili  
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.  
CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO  
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima  
colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.  
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo .  
LIMITE DI REDDITO  
TIPO DI REDDITO  
CONDIZIONI  
(uguale o inferiore a)  
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)  
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)  
500  
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni  
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.  
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so-  
no spettanti e non sono dovute le addizionali re-  
gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha  
operato le ritenute il contribuente può recuperare  
il credito presentando la dichiarazione.  
8.176  
8.500  
Pensione + altre tipologie di reddito (*)  
7.500 (pensione)  
185,92 (terreni)  
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze  
(box, cantina, ecc.)  
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*).  
È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli  
8.500  
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali  
la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.  
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria  
del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività  
commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale  
5.500  
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche  
30.658,28  
(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze  
CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO  
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili,  
che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:  
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:  
imposta lorda (*)  
detrazioni per carichi di famiglia  
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –  
ritenute  
=
importo non superiore a euro 10,33  
(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e sue pertinenze.  
4
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
4. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione  
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:  
n hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;  
n sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano  
conseguito alcun reddito.  
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:  
n i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati  
(Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ri-  
tenute subite;  
n i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro  
titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;  
n i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o  
in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);  
n i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto  
(per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);  
n i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere  
indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione  
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che  
hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);  
n i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella  
misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addi-  
zionale supera euro 10,33;  
n i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.  
n i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ri-  
petizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;  
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per  
far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-  
tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2022 o da  
acconti versati nello stesso anno.  
5. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione  
Quando si presenta la dichiarazione  
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere  
presentato entro i termini seguenti:  
n dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;  
n entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene  
trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.  
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
Come si presenta la dichiarazione  
Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2023 esclusivamente  
per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.  
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2023 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i con-  
tribuenti che:  
n pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;  
n pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI  
(RM, RS, RT, RW);  
n devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.  
Reperibilità dei modelli  
Dal 2020, il modello REDDITI e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.  
È possibile compilare le dichiarazioni utilizzando anche i modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli ap-  
provati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati  
in bianco e nero. Nello stesso sito internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi  
tipografici ai fini della conseguente riproduzione.  
Modalità di presentazione  
La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche può essere presentata:  
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;  
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;  
c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.  
5
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte  
dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento  
dei dati, rilasciata sempre per via telematica.  
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione  
del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati per-  
venuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.  
a) Presentazione diretta da parte del contribuente  
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in  
base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.  
Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
b) Presentazione tramite un intermediario abilitato  
Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a tra-  
smettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predi-  
sposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.  
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:  
n iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;  
n iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in pos-  
sesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;  
n iscritti negli albi degli avvocati;  
n avvocati tributaristi - studi associate;  
n avvocati tributaristi - societa’ tra professionisti;  
n associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;  
n associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;  
n Caf – dipendenti;  
n Caf – imprese;  
n notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;  
n coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;  
n iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.  
n le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  
n le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.  
Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui  
almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come  
specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22  
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.  
Tali soggetti possono assolvere all’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai  
consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi  
ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.  
c) Presentazione agli uffici postali  
Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita in una  
busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008,  
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo  
in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di  
presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole di-  
chiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. Gli uffici  
postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contri-  
buente come prova della presentazione della dichiarazione.  
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti  
d’imposta da pagare nel 2023.  
Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via te-  
lematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile  
la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.  
Dichiarazione presentata dall’estero  
I cittadini italiani residenti all’estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato impossibilitati ad effettuare la tra-  
smissione telematica, possono trasmettere la dichiarazione dall’estero anche in modalità cartacea.  
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a con-  
tenerla senza piegarla.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera  
(VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:  
n cognome, nome e codice fiscale del contribuente;  
n la dicitura “Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2023 Persone Fisiche”.  
Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione  
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono:  
n rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,  
l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata con-  
segnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera.  
Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al di-  
chiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle  
dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se  
sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica al-  
l’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato  
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da  
parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale,  
dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della  
dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;  
n rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale  
della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle  
Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.  
Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere con-  
servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del  
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;  
n conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29  
settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.  
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando even-  
tuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro inter-  
mediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.  
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione  
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, at-  
traverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l’invio.  
Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute e comunicazioni” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli  
utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente  
che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni  
trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché  
ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello  
scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).  
Responsabilità dell’intermediario abilitato  
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a  
questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  
gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o  
in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.  
6. Modalità e termini di versamento  
Termini di versamento  
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30  
giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023.  
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo  
dal 1° luglio al 30 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di inte-  
resse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati  
nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima  
di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro  
10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di  
importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno  
effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).  
Acconti  
Acconti IRPEF e cedolare secca per l’anno 2023  
Nel modello REDDITI vanno riportati, se dovuti, l’ammontare dell’acconto Irpef e dell’acconto per la cedolare secca per l’anno 2023. Si  
rinvia alle istruzioni fornite rispettivamente ai righi RN61 e LC2 per la determinazione degli acconti dovuti.  
Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF dovuto per l’anno 2023  
Per l’anno d’imposta 2023 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la de-  
terminazione dell’acconto dovuto.  
Come si effettuano i versamenti  
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.  
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:  
1) direttamente:  
mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fi-  
sconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia  
(banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).  
2) tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:  
n sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima  
Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);  
n sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del  
direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);  
n si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.  
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità te-  
lematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.  
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo  
o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.  
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:  
n con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;  
n con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;  
n presso gli uffici postali;  
n con assegni bancari e circolari nelle banche;  
n con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.  
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui  
l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.  
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:  
n gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della  
stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;  
n in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a  
credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;  
n l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito  
alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro  
per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.  
Ulteriori disposizioni in materia di modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione  
(Applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d’imposta, titolari e non titolari di partita Iva)  
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-  
legge 26 ottobre 2019, n. 124, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e  
alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i  
crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite  
i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.  
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero”  
esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del  
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Si ricorda che, nel modello F24 “a saldo zero”, l’importo complessivo dei crediti compensati è pari al-  
l’importo complessivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.  
Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 - pdf.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Principali codici tributo  
4001:  
4033:  
4034:  
1668:  
3801:  
3844:  
3843:  
1792:  
1790:  
1791:  
1842:  
1840:  
1841:  
Irpef – Saldo  
Irpef – Acconto prima rata  
Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione  
Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario  
Addizionale regionale  
Addizionale comunale - Saldo  
Addizionale comunale - Acconto  
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo  
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata  
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione  
Cedolare secca locazioni – Saldo  
Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata  
Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione  
Rateazione  
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi ri-  
sultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in  
un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.  
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare  
in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.  
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.  
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo  
conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.  
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.  
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 ovvero, maggiorando  
l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo, entro 30 luglio 2023. Considerato che il 30 luglio 2023 cade di do-  
menica, il termine slitta al 31 luglio 2023 . . Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:  
RATA  
VERSAMENTO  
INTERESSI %  
VERSAMENTO (*)  
INTERESSI %  
1ª  
2ª  
3ª  
4ª  
5ª  
6ª  
30 giugno  
31 luglio  
0,00  
0,33  
0,66  
0,99  
1,32  
1,65  
31 luglio  
0,00  
0,00  
0,33  
0,66  
0,99  
1,32  
31 luglio  
31 agosto  
2 ottobre  
31 agosto  
2 ottobre  
31 ottobre  
30 novembre  
31 ottobre  
30 novembre  
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.  
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il  
31 luglio 2023 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano  
gli interessi indicati nella seguente tabella:  
RATA  
VERSAMENTO  
INTERESSI %  
VERSAMENTO (*)  
INTERESSI %  
1ª  
2ª  
3ª  
4ª  
5ª  
6ª  
30 giugno  
17 luglio  
0,00  
0,18  
0,51  
0,84  
1,17  
1,50  
31 luglio  
0,00  
0,18  
0,51  
0,84  
1,17  
21 agosto  
18settembre  
16 ottobre  
16 novembre  
21 agosto  
18 settembre  
16 ottobre  
16 novembre  
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.  
7. La compensazione  
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e  
i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.  
Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito  
dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.  
l modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato ri-  
sulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a cono-  
scenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce  
periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione  
con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e  
dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta  
in relazione agli ulteriori componenti positivi (e al conseguente maggior volume d’affari) dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità  
fiscale.  
I crediti che risultano dal Modello REDDITI 2023 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della  
chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi,  
tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:  
n il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;  
n il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate suc-  
cessivamente.  
In base all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui  
può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (cfr. ri-  
soluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).  
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere  
l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).  
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è ri-  
conducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28 del 2014). Tuttavia, con riferimento a quest’ultima  
tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione,  
sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.  
A partire dall’anno 2021 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 2.000.000, per  
ciascun anno solare.  
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari  
oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.  
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite  
massimo di euro 2.000.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.  
I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte sui  
redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d’imposta da indicare  
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  
delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate.  
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente  
attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66  
del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).  
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.  
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere ne-  
cessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF  
può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.  
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli  
importi a credito:  
n in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa  
imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24  
anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;  
n in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensa-  
zione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.  
Per alcune esemplificazioni del modo di procedere consultare in Appendice “Scelta della compensazione”.  
I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presen-  
tazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella de-  
nuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza  
della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.  
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello REDDITI 2023 relativo agli  
iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi  
dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.  
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere com-  
pensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.  
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 18 febbraio, potrà essere utilizzato in compensazione dalla me-  
desima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di  
scadenza finale sarà oggetto di rimborso.  
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
PARTE II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun  
contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.  
1. Le novità di quest’anno  
n Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2023, periodo d’imposta 2022, sono le seguenti:  
1 Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000  
euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella “Calcolo dell’Irpef”);  
2 Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter  
fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è au-  
mentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.  
3 Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della  
misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il  
reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;  
4 Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter  
fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro.  
La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;  
5 Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo  
compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta  
lorda;  
6 Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a  
15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può  
eccedere i 2.000 euro;  
7 Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65  
per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non  
può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;  
8 Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata  
a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito  
internet dell’Agenzia delle entrate;  
9 Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate  
relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già  
esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo  
2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;  
10 Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS  
Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta  
è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il  
tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;  
11 Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente  
e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le ero-  
gazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;  
12 Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione  
“Chiesa d’Inghilterra”;  
13 Detrazione al 75% delle spese sostenute dal 01° gennaio 2022 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;  
14 Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata;  
2. Informazioni preliminari  
Correzione del Modello 730/2023  
Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2023, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione,  
può presentare un nuovo modello di dichiarazione per integrare e/o correggere i dati della dichiarazione presentata. L’integrazione e/o la  
rettifica possono comportare:  
n un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell’im-  
posta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2023 un Modello 730  
integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello REDDITI 2023, entro il 30 novembre 2023 (correttiva nei termini), oppure  
entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La  
differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito  
da portare in diminuzione per l’anno successivo.  
Inoltre il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è  
stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a  
credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il ver-  
samento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.  
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o  
dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.  
11  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo  
deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;  
n un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve pre-  
sentare un Modello REDDITI 2023 Persone fisiche:  
– entro il 30 novembre 2023, (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo  
del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;  
– entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare  
direttamente le somme dovute;  
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.  
Il Modello REDDITI può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la  
cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.  
Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante  
dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello REDDITI sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita  
anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.  
Correzione del Modello REDDITI 2023  
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione,  
completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o  
per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.  
Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 “Compilazione del frontespizio”, alla voce “Tipo di dichiarazione”.  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023  
Per i dati da riportare nel Modello REDDITI 2023 contenuti nella Certificazione Unica 2023, le istruzioni di compilazione indicano in quali  
punti della certificazione gli stessi siano indicati.  
Dichiarazione presentata dagli eredi  
Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere indicati  
il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio “Riservato  
a chi presenta la dichiarazione per altri”, secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni, e sottoscrivere la dichiarazione.  
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce “Dichiarazione  
presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”.  
Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi  
Per le persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.  
Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti  
in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.  
PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI  
PRESENTAZIONE TELEMATICA  
DATA DEL DECESSO  
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DATA DEL DECESSO  
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Termini ordinari:  
dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023  
Termini ordinari:  
30 novembre 2023  
1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023  
1° gennaio 2022 – 31 luglio 2023  
Termini prorogati di 6 mesi:  
31 maggio 2024  
Termini prorogati di 6 mesi:  
31 dicembre 2023  
1° marzo 2023 – 30 giugno 2023  
1° agosto 2023 – 30 novembre 2023  
È utile sapere che se nel 2022 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non  
rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.  
Consultare in Appendice “Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d’imposta”.  
Termini di versamento da parte degli eredi  
Per le persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le  
persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2023.  
Unioni civili  
In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono  
riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.  
Imu, Imi e Imis  
La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (Imi) della pro-  
vincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzione  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello REDDITI i riferimenti all’Imu  
si intendono effettuati anche all’Imi e all’Imis.  
Proventi sostitutivi e interessi  
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma as-  
sicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,  
gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti  
ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del  
modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.  
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le  
somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende  
il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi  
a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.  
Redditi prodotti all’estero  
I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute  
nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.  
Fondo patrimoniale  
Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi,  
destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.  
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4  
comma 1 lett. b) del TUIR).  
Usufrutto legale  
I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale.  
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:  
n i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;  
n i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;  
n i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione,  
però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);  
n i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la  
potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);  
n e pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.  
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se  
la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).  
Consultare il capitolo 3 alla voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente” e in Appendice  
“Redditi dei coniugi”  
Conservazione della documentazione  
Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere con-  
servata dal contribuente fino al 31 dicembre 2028, termine entro il quale l’agenzia delle entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente,  
a seguito di richiesta dell’agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute,  
ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.  
Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro  
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere  
utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente  
più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali  
valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o  
alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca  
d’Italia, all’indirizzo:  
https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html  
Modalità di arrotondamento  
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o su-  
periore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa  
65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  
Sanzioni  
Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito  
Internet dell’Agenzia delle Entrate.  
13  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
3. Compilazione del frontespizio  
Il frontespizio del modello REDDITI Persone Fisiche si compone di tre facciate.  
Dati identificativi  
Nella prima facciata indicare il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente negli appositi spazi posti sopra l’Informativa sul trat-  
tamento dei dati personali.  
Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia  
quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera  
sanitaria non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno  
dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è er-  
rato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa  
variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.  
Tipo di dichiarazione  
Barrare una o più delle seguenti caselle per indicare i casi che riguardano il contribuente:  
n “Quadro RW” se è stato compilato il quadro RW perché nel 2022 sono stati effettuati o detenuti investimenti e attività finanziarie all’estero;  
n “Quadro VO” riguarda il soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 il quale, al  
fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2022 sulla base del comportamento concludente  
previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione  
IVA/2023 relativa all’anno 2022. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 78  
del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e  
n. 1 del 15 gennaio 2010.  
n “Quadro AC” se il contribuente è obbligato:  
– a effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio  
nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;  
– a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio;  
n “Indici sintetici di affidabilità fiscale”, se sono stati allegati i modelli ISA.  
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa  
che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti  
alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello, che costituisce parte integrante  
del modello REDDITI 2023, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiorna-  
mento degli indici stessi.  
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017, così come con-  
vertito dalla legge n. 96 del 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).  
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenzia-  
entrate.gov.it. L’elenco dei codici attività per i quali sono approvati gli indici è allegato alle “ISTRUZIONI PARTE GENE-  
RALE ISA”.  
Dichiarazione correttiva nei termini  
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già  
presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.  
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione,  
non indicati in tutto o in parte in quella precedente.  
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle  
addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.  
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a com-  
pensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.  
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del  
debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori  
importi a debito.  
Integrazione della dichiarazione  
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse  
modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello ap-  
provato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.  
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per  
quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di  
scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.  
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)  
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:  
– il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a  
quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indi-  
14  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
cazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o  
di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472  
del 1997;  
– il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate  
dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle  
sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate,  
infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite  
direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione,  
a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spet-  
tanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della di-  
chiarazione.  
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del d.P.R.  
n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di  
competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione  
della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensa-  
zione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’im-  
posta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui  
è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione  
integrativa.  
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)  
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter,  
del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta  
della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120  
giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998,  
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.  
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di  
errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa” .  
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta,  
delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.  
I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in  
Appendice alla voce “Eventi eccezionali”.  
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare  
il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.  
3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)  
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza  
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.  
Dati del contribuente  
Luogo e data di nascita  
Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati),  
la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.  
Situazione del contribuente  
Se la dichiarazione che si presenta si riferisce a un contribuente deceduto, sotto tutela o minore di età, va barrata una delle seguenti  
caselle con riferimento alla data in cui viene presentata la dichiarazione.  
n la casella 6 (deceduto) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dall’erede per il deceduto.  
n la casella 7 (tutelato/rappresentato) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace  
o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;  
n la casella 8 (minore) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.  
Codice stato estero  
In tale casella occorre indicare il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia per i lavoratori  
che beneficiano delle agevolazioni impatriati per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari  
e per gli sportivi professionisti. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Coloro che fruiscono in dichiarazione del-  
l’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti al-  
l’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un  
accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.  
I contribuenti titolari di partita IVA devono indicare il numero nell’apposito spazio.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Accettazione dell’eredità giacente  
La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l’eredità giacente,  
il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione  
presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. In tal caso indicare:  
n il codice 1 se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previste per i  
redditi a tassazione separata;  
n il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.  
Liquidazione volontaria (Riservato al contribuente)  
La casella deve essere barrata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che si trova in un periodo di  
imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all’art. 182 del Tuir.  
Immobili sequestrati  
I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del  
capo II del titolo I (“Redditi fondiari”), dell’art. 70 (“Redditi di natura fondiaria”) e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (“Proventi  
immobiliari”) del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51, del de-  
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall’art. 32 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. In tali ipotesi,  
l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni. Nella prima, vanno indicati i redditi di tutti i beni sequestrati  
diversi dagli immobili, in relazione ai quali devono essere liquidate e versate le relative imposte. Nella seconda dichiarazione, vanno  
indicati esclusivamente i dati dei beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la  
sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. In questa seconda  
dichiarazione va barrata la casella “Immobili sequestrati, compilando esclusivamente i quadri relativi a tali redditi e, pertanto, non devono  
essere compilati tutti i restanti quadri (come, ad esempio, i quadri RN, RV e RX).  
Cessazione attività  
La casella deve essere barrata nel caso di deduzione integrale delle perdite per cessazione attività.  
Stato e periodo d’imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale)  
La casella “Stato” deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero  
da parte del curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale.  
In tal caso, oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:  
SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO  
CODICI  
D’IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE  
per il liquidatore:  
1
2
3
4
periodo “Ante liquidazione”  
periodo “Post liquidazione”  
periodo “Provvisorio”  
periodo di liquidazione “Finale”  
per il curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale:  
5
6
periodo “Ante Fallimento/liquidazione giudiziale”  
periodo di “Chiusura Fallimento/liquidazione giudiziale”  
Residenza anagrafica  
Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data in cui si presenta la dichiarazione.  
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.  
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:  
n i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso  
senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all’indirizzo,  
al numero civico ed eventualmente alla frazione;  
n il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.  
La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali  
devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.  
Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze,  
da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.  
Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domicilio  
fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.  
Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica  
L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno  
ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.  
Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale  
I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide  
generalmente con la residenza anagrafica. L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune  
dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.  
Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza,  
che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale  
sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.  
Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente  
il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.  
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022:  
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2022” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2022.  
Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata,  
pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio  
fiscale al 1/1/2022.  
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2021 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2  
novembre 2021 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2022 devono indicare il domicilio  
fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.  
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2018 fino al 1/1/2022 compreso e se tale comune ha deliberato ali-  
quote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni, compilare la casella “Fusione comuni” indicando  
l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella  
“Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022” presente in Appendice.  
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.  
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2023: Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2023” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1  
gennaio 2022.  
Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo  
relativo al domicilio fiscale al 1/1/2023.  
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2022 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2  
novembre 2022 indicare il nuovo domicilio.  
Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.  
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2018 al 2022 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale  
comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato  
l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella  
“Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2023” presente in Appendice.  
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.  
Casi particolari:  
1. Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha de-  
liberato aliquote differenziate  
Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno  
dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2022 è diverso da quello di residenza al 1/1/2023, deve essere  
compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex comune nel  
quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2023, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo  
del municipio nel quale si risiede a tale data.  
2. Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere  
Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano  
ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando i dati del comune originario (comune dal quale  
si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2023, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al  
domicilio fiscale al 1/1/2023 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.  
Residenti all’estero  
Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all’estero nell’anno d’imposta 2022.  
Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella Parte III del Fascicolo 2 “Persone Fisiche non residenti -  
Guida alla compilazione del Modello REDDITI 2023”.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
“Non residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161 e art. 1 comma 954 della legge di stabilità 2016).  
Ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni,  
generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per  
carichi di famiglia).  
A tal fine, la casella va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:  
n che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;  
n che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.  
Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente  
In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi  
dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giu-  
diziale, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non  
ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.  
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi  
del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.  
Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del  
soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile  
dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della  
specificità di ogni singolo modello.  
In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il “codice carica” che identifica il tipo di carica  
che ricopre, nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione  
presentata dall’erede, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo  
Stato estero di nascita e la provincia relativa.  
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta  
la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il  
codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).  
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale (codice carica 3) indicare la data  
(il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è  
terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l’anno).  
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il  
codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il  
codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.  
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA  
1
2
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore  
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione  
sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire  
3
4
5
Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale  
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)  
Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in  
qualità di rappresentante dei beni sequestrati  
6
7
8
9
Rappresentante fiscale di soggetto non residente  
Erede  
Liquidatore (liquidazione volontaria)  
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasforma-  
zioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi  
e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione  
Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993  
Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita  
Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)  
Amministratore di condominio  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione  
Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione  
Canone RAI imprese  
La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa che detengono uno o più apparecchi atti o  
adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali  
aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun appa-  
recchio di cui sopra.  
Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Impegno alla presentazione telematica  
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.  
L’incaricato deve:  
n indicare il proprio codice fiscale;  
n riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente  
ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;  
n barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di  
fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;  
n barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni co-  
municazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;  
n riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;  
n apporre la firma.  
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche”  
possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n.  
322 del 1998.  
Visto di conformità  
Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del  
Decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato  
il codice fiscale del professionista.  
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di  
conformità.  
Attenzione  
Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei se-  
guenti casi:  
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni  
regionali;  
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso  
la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);  
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con  
la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio  
nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
5) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF  
indicato nella presente sezione;  
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato  
nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’asso-  
ciazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, coo-  
perativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.  
In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la di-  
chiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:  
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la  
metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma  
1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti  
indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il  
visto di conformità è uno dei soci.  
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette  
la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli  
nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e  
dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti  
indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere  
la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha  
riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappre-  
sentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al  
servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18  
febbraio 1999).  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione  
in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:  
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria  
tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società  
di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2,  
comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura su-  
periore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo  
9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);  
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati  
è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti  
alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2,  
comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).  
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il  
soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le so-  
cietà di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:  
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra im-  
prenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da  
società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 ,  
comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura  
superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto  
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).  
Certificazione tributaria  
L’art. 36 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in  
regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.  
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare  
prima del rilascio del visto.  
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che  
deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione  
e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del DM 31 maggio  
1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai  
predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere  
apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.  
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef  
Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.  
Il contribuente può destinare:  
n l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;  
n il cinque per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale;  
n il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.  
Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono,  
pertanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.  
La scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF è all’interno del modello  
dichiarativo e può essere utilizzata sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.  
Destinazione dell’otto per mille dell’Irpef  
Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:  
n allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario). Da quest’anno il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta  
indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali);  
n alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);  
n all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e al-  
l’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);  
n alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);  
n alla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o  
culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso  
organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;  
n alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o  
attraverso le Comunità ad essa collegate);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conserva-  
zione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico,  
artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’an-  
tisemitismo).  
n alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione  
e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi  
esteri);  
n alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);  
n all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero).  
n all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno  
al culto);  
n all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi  
culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).  
n all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate al-  
l’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad ini-  
ziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente.  
n all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto,  
per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi  
anche in Paesi esteri).  
Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della  
casella scelta.  
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.  
Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale  
alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee  
di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.  
Destinazione del cinque per mille dell’Irpef  
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:  
a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46, comma 1, del Decreto  
legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno  
delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’Anagrafe delle ONLUS. L’articolo 9, comma 6, del Decreto-  
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, come modificato dall’articolo 9, comma  
4, del Decreto–legge n.198 del 29 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2023, le ONLUS iscritte all’Anagrafe, con-  
tinuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM  
23 luglio 2020;  
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;  
c) finanziamento della ricerca sanitaria;  
d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2,  
del D.P.C.M. 28 luglio 2016);  
e) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;  
f) sostegno alle associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge,  
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;  
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.  
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota  
del cinque per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete  
destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.  
Destinazione del due per mille dell’Irpef ai partiti politici  
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella  
seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-  
braio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e  
il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per  
mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice  
del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. Per conoscere i codici dei  
partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF, consultare l’apposita tabella posta nell’ultima  
pagina delle istruzioni.  
Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati  
Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 3 “Chi è esonerato dalla presen-  
tazione della dichiarazione”), potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef con la stessa  
scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.  
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.  
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 novembre 2023:  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della  
scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;  
n ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta,  
una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un  
corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.  
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del  
cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.  
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto, cinque o due per  
mille dell’Irpef).  
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e due per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente  
avvalendosi del servizio telematico.  
Firma della dichiarazione  
Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.  
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella “Dichiarazione inte-  
grativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.  
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro  
30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  
È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un  
apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.  
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello  
di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a  
specifiche problematiche.  
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato  
stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.  
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:  
1) dei quadri che sono stati compilati;  
2) dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.  
Tale disposizione disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in  
base al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni,  
effettuato ai sensi dell’art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.  
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici.  
Il contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della  
propria dichiarazione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”.  
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico controllo auto-  
matizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.  
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con rac-  
comandata (comunicazione di irregolarità).  
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in  
ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comu-  
nicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno  
successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario;  
3) della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comu-  
nicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014) e nei relativi  
allegati Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”. A sua  
volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni  
telematiche”, inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.  
Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel “Cassetto fiscale”, presente nell’area  
riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le  
proprie informazioni fiscali.  
4) dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto  
in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus.  
La casella non va compilata nell’ipotesi in cui:  
– la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata  
predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi);  
– sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. e al professionista”.  
4. Familiari a carico  
In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire  
delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in  
questo prospetto.  
L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico”, ha istituito, a  
decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione  
economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.  
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo  
12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:  
a) cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;  
b) cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio  
a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;  
c) è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.  
In considerazione della circostanza che la modifica dell’art. 12 è entrata in vigore a partire dal mese di marzo 2022, si rende necessario  
descrivere i criteri di liquidazione per la determinazione delle detrazioni per figli a carico, distinguendo tra i due periodi dell’anno, ante 1°  
marzo (normativa precedente) e dal 1° marzo 2022 (nuova normativa). Al riguardo, però, si precisa che al fine del riconoscimento, seppur  
rapportato ai mesi di gennaio e febbraio 2022, delle agevolazioni di cui alle precedenti lett. b) e c), il rispettivo requisito è da verificare al  
31 dicembre 2022.  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.  
Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN6.  
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo  
uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore  
a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.  
Per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del prin-  
cipio di unitarietà del periodo d’imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori  
di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.  
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono  
essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:  
n le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa  
Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;  
n la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come  
oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;  
n il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio  
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);  
n il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89,  
della L. 23/12/2014, n. 190);  
n il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:  
n il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
n i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno  
dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.  
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo  
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:  
n il coniuge legalmente ed effettivamente separato;  
n i discendenti dei figli;  
n i genitori (compresi quelli adottivi);  
n i generi e le nuore;  
n il suocero e la suocera;  
n i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);  
n i nonni e le nonne.  
Il prospetto, composto da otto righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del  
dichiarante.  
Se nel corso del 2022 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.  
Come compilare il rigo relativo al coniuge  
Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.  
Colonna 1: barrare la casella “C”.  
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se  
non è fiscalmente a carico.  
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a  
vostro carico per tutto il 2022. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio  
o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2022, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio,  
se vi siete sposati nel mese di giugno 2022, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere “7”.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico  
Righi da 2 a 5:  
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.  
Colonna 1: barrare la casella F1” se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli  
a carico) e la casella F” per i figli successivi al primo.  
Colonna 2: barrare la casella A” se si tratta di un altro familiare.  
Colonna 3: barrare la casella D” se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche  
la casella ‘F’. Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo e degli altri familiari che  
avete a carico.  
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non fruite delle relative detrazioni, che sono attribuite  
interamente ad un altro soggetto. E’ necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero.  
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante  
lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:  
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del pre-  
fetto competente per territorio;  
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja  
del 5 ottobre 1961;  
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata  
come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.  
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a  
vostro carico. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2022, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del  
2022, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto scrivere ‘5’.  
Colonna 6 (minore di tre anni - gennaio/febbraio): la casella va compilata per i figli nati da gennaio 2019 a febbraio 2022. Indicare 1,  
se il figlio ha avuto un’età inferiore a tre anni nel solo mese di gennaio o febbraio; 2 nel caso in cui abbia avuto un’età inferiore a 3 anni  
nei mesi di gennaio e febbraio. Per esempio, per un figlio nato a gennaio 2022, indicare 2; se è nato a febbraio 2022 indicare 1; indicare  
1 anche nel caso in cui il figlio è nato a gennaio 2019.  
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione spettante.  
Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.  
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per  
cento ciascuno.  
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato  
per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.  
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione  
spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto  
nella misura del 50 per cento ciascuno.  
Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo  
più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi  
un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.  
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.  
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:  
n figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;  
n figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.  
Consultare in Appendice Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1”. Si precisa che la casella F1 va  
compilata solo se spettano le detrazioni per figli a carico secondo le disposizioni normative vigenti fino al 28 febbraio 2022, ovvero  
dal 01 marzo 2022  
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha rico-  
nosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed ef-  
fettivamente separato.  
Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare:  
n per ogni figlio a carico:  
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;  
– ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;  
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;  
– la lettera “C” nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non  
spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta  
la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.  
n per ogni altro familiare a carico:  
– ‘100’ se l’onere grava per intero;  
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i  
soggetti che ne hanno diritto.  
Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli,  
dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella  
misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può  
usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.  
Colonna 9 (Gennaio/febbraio): indicare 1 se il figlio è stato a carico solo nel mese di gennaio o febbraio. Indicare 2 se il figlio è stato a  
carico in tutti e due i mesi di gennaio e febbraio.  
Colonna 10 (da marzo 2022 se 21 anni o più): indicare 10 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per il tutto periodo da marzo  
2022 a dicembre 2022. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni di questi mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio,  
per un figlio nato ad agosto 2001 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2022, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il  
2022, questa colonna non va compilata.  
Rigo 6 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00  
euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche  
qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più  
figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non  
varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legal-  
mente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie  
detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.  
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di  
detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.  
Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro  
coniuge - circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico. In  
questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.  
L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 colonna 3.  
Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un  
credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.  
Rigo 7 (Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente): indicare il numero di figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per  
i quali è barrata la casella “F” o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare  
la riservatezza delle informazioni ad essi relative.  
5. QUADRO RA – Redditi dei terreni  
Il Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta  
sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata  
da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.  
Deve utilizzare questo quadro:  
n chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono  
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non  
deve dichiarare il terreno;  
n l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata  
solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;  
Consultare in Appendice “Impresa agricola individuale e impresa familiare o coniugale”.  
n il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma  
societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di  
esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.  
Non deve utilizzare questo quadro il partecipante dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società  
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.  
Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una  
miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri  
redditi” del Modello REDDITI 2023, fascicolo 2.  
Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:  
n i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;  
n i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;  
n i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le  
attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circo-  
stanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta  
di pubblico interesse.  
Terreni esenti IMU  
Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito  
agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef.  
Ad esempio sono esenti dall’Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del  
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si  
può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it.  
In tali casi va barrata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).  
Rivalutazione dei redditi dei terreni  
I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento.  
I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento.  
L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  
agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).  
Per gli anni dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul  
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29  
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.  
Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo  
familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’eser-  
cizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).  
La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che  
non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile  
in agricoltura”.  
COMPILAZIONE DEL QUADRO RA  
Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2022 si sono  
verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un  
rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta  
dello stesso terreno del rigo precedente.  
Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella  
“Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro  
utilizzato (Mod. N. 1).  
Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una  
parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.  
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde  
a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.  
Agroenergie  
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche,  
sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici  
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse  
ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (articolo 1, comma 423, della  
legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte  
il relativo reddito va indicato nel presente quadro RA.  
Nel caso di produzione di energia oltre i limiti sopra riportati, il reddito va indicato nel Fascicolo 3 nel quadro RD o, se si è optato per la  
determinazione dei redditi nei modi ordinari, nei quadri RF o RG, secondo le relative istruzioni. I contribuenti tenuti alla compilazione dei  
quadri RD o RG sono comunque tenuti a compilare il presente quadro RA per la determinazione del reddito derivante dalla produzione  
di energia entro i limiti sopra descritti.  
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione  
catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale  
metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.  
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.  
Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, consultare inAppendice “Attività  
agricole”.  
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo e/o di enoturismo, rispettivamente, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dell’art.  
1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di oleoturismo e attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti  
della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 1, rispettivamente commi 513 e 225, della legge n. 160 del 2019,  
deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.  
Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola familiare o il  
titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.  
I contribuenti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 sono tenuti a com-  
pilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1 il “Codice aiuto 20”.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Righi da RA1 a RA22  
Per ciascun terreno indicare i seguenti dati.  
I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà ef-  
fettuata nella fase di determinazione della base imponibile.  
Colonna 1 (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.  
Colonna 3 (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.  
Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:  
“1” proprietario del terreno non concesso in affitto;  
“2” proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);  
“3” proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);  
“4” conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;  
“7” titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.  
“8” titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;  
“9” titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.  
Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare,  
può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7 oppure 4 o 7.  
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al  
periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare  
a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti  
uguali.  
Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l’intero anno). Se vengono  
utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può  
essere superiore a 365.  
Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).  
Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del  
canone indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella colonna 4.  
Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:  
“2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato  
all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente  
determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’IRPEF;  
“3” terreno in conduzione associata;  
“4” terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto  
o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve  
avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);  
“6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.  
Colonna 8 (Continuazione): se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di  
possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In  
questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.  
Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte  
del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”,  
occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.  
Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti  
IMU”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.  
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in  
quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.  
Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP)  
iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini del-  
l’imposta sul reddito delle persone fisiche.  
Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella “Continuazione”)  
barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta  
si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella  
va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.  
Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): nella colonna 11 va indicato il reddito  
dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l’IMU.  
Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l’IMU ed il reddito dominicale  
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella  
previdenza agricola.  
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno  
e la quota di possesso):  
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 il reddito dominicale è pari all’importo  
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si  
applica l’ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:  
n se non è compilata la casella di colonna 9 “Imu non dovuta” ovvero è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”,  
nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se è compilata la casella di colonna 9 “Imu non dovuta” e non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella  
colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).  
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice:  
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell’80% e aumentato del 30% se non  
è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di  
possesso (col. 5);  
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);  
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito è dato dall’importo calcolato  
al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1,  
il reddito è dato dall’importo calcolato al punto 1;  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:  
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, aumentato del 30% se non è barrata la casella  
di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);  
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);  
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito è dato dall’importo calcolato  
al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1,  
il reddito è dato dall’importo calcolato al punto 1;  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto la colonna 11 non  
va compilata.  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:  
n se è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).  
(Reddito fondiario non imponibile);  
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, rivalutato  
dell’80% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, rap-  
portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, aumentato  
del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4)  
ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero;  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato;  
n se è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).  
4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto le colonne 11 e 13 non vanno compilate.  
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la  
quota di possesso):  
Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale imponibile e fondiario non  
imponibile (colonne 11 e 13) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del  
terreno stesso.  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1, 4, 7, 8 e 9 con riferimento al terreno per il quale non risulta compilata  
la casella “Imu non dovuta” ovvero è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”: calcolare per ciascun rigo la quota di  
reddito dominicale non imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote  
così determinate nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1, 4, 7, 8 e 9 con riferimento al terreno per il quale risulta compilata la  
casella “Imu non dovuta” e non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”: calcolare per ciascun rigo la quota di  
reddito dominicale imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così  
determinate nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddito dominicale seguire le istruzioni contenute  
in Appendice, alla voce “Terreni in affitto - Casi particolari”;  
Colonna 12 (Reddito agrario imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile).  
Nella colonna 12 va indicato il reddito agrario imponibile del terreno  
28  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nella colonna 13 va indicato il reddito agrario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto  
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.  
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno  
e la quota di possesso):  
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (reddito  
agrario) rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore  
rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2, il reddito agrario è uguale a zero  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario),  
rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione,  
in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;  
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 4, 7, 8, 9:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (reddito  
agrario) rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore  
rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (reddito agrario  
aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, rapportato ai  
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2, 6, il reddito agrario è uguale a zero;  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario),  
rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione,  
in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;  
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:  
n se è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 12 (Reddito agrario imponibile).  
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la  
quota di possesso): il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così  
come descritto nel precedente paragrafo. Gli importi relativi al reddito agrario imponibile e fondiario non imponibile (colonne 12 e 13)  
devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.  
Rigo RA23 (Totali): indicare il totale o i totali degli importi delle colonne 11, 12 e 13.  
Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 5. Il totale dei redditi  
dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate  
nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. L’importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, col. 2. Se è stato compilato  
più di un quadro RA occorre riportare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).  
6. QUADRO RB – Redditi dei fabbricati e altri dati  
Devono utilizzare questo quadro:  
n i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati  
di rendita;  
n i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto  
fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà”  
non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540  
del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;  
n i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali,  
artigianali o d’impresa;  
n coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati  
relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in  
base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;  
n i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.  
Non producono reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati:  
n le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad  
usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità  
dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis  
del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non  
hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.  
Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che  
hanno caratteristiche di lusso;  
29  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Consultare in Appendice “Attività agricole”.  
n le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti  
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;  
n i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;  
n gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione  
edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo  
periodo non ha utilizzato l’immobile;  
n gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve  
denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve essere co-  
municata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;  
n gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano  
dati in locazione;  
n gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.  
Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fab-  
bricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della  
vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se  
concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.  
Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni  
(art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).  
Abitazione principale  
Per l’anno 2022, in generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali  
C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto il relativo reddito concorre  
alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’am-  
montare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.  
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2022 (ad  
esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – “abitazioni di lusso”).  
In queste ipotesi va indicato il codice 2 nella colonna 12 “Casi particolari Imu” e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre  
al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.  
Fabbricati non locati  
In generale, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli  
concessi in comodato d’uso gratuito (codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9), i quali vanno comunque indicati.  
Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati,  
sopra elencati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati  
locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 ‘Utilizzo’ dei righi da RB1 a RB9: ‘3’ locazione a canone libero, ‘4’ equo  
canone, ‘8’ locazione a canone concordato agevolato, ‘11’ locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero, ‘12’ locazione  
parziale dell’abitazione principale a canone concordato agevolato e ‘14’ locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.  
Sono previste le seguenti eccezioni:  
n per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’IMU. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu”  
va indicato il codice 1. Dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la uti-  
lizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell’IMU  
invece dell’esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art.1 comma 10);  
n se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10) non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso  
comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale), il relativo reddito concorre alla for-  
mazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi  
particolari Imu” va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di  
altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).  
Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca  
Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le  
relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere un regime di tassazione definito “cedolare secca”  
sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e  
le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per la cedolare  
secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti  
senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone  
di locazione o assegnazione.  
L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito com-  
plessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.  
L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile,  
per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari  
classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della circolare secca le unità  
immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice  
delle pertinenze.  
Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un con-  
tratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua  
scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o prorogati  
nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni  
successivi.  
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata,  
la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare  
la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.  
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota  
del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.  
Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista anche un’aliquota agevolata del 10%  
per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia  
e degli inquilini (art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con  
carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bo-  
logna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri  
comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella  
colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro RB).  
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei  
cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera  
c), della legge 24/02/1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente  
con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi  
sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella  
di colonna 19 “Altri dati”.  
Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre  
acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto  
economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.  
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata del  
contratto, salva la possibilità di revoca.  
L’opzione viene espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non  
superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima  
della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.  
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile  
concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla  
cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare  
le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione  
e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (es. I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).  
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Prov-  
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011  
e n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012 e decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017  
e la circ. n. 13 del 31 maggio 2019.  
Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche  
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la  
cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.  
Attenzione! Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve  
più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche.  
La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a  
partire dal 1°giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.  
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati  
nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che inter-  
vengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti con-  
nessi alla registrazione del contratto.  
Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale,  
sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione  
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che di-  
spongono di unità immobiliari da locare.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria  
e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze,  
wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti  
servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura  
della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.  
Attenzione! In conseguenza dell’introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell’immobile con-  
cesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato  
in capo al comodatario come reddito diverso e quindi da indicare nel quadro RL. Il proprietario dell’immobile indicherà nel  
quadro RB la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.  
La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che  
esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati  
ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di  
locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.  
La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati  
a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.  
Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:  
– le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o  
siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;  
– l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.  
La ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della ce-  
dolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.  
Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione  
Unica.  
Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2022 va riportato in dichiarazione anche se  
il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2021 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2022. Il medesimo reddito  
fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è  
stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2022 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2023, la tassazione  
va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.  
Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener  
conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.  
Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione  
di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione  
ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio  
valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).  
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il prov-  
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 e circolare n. 13 del  
31 maggio 2019.  
CASI PARTICOLARI  
Redditi da proprietà condominiali  
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono  
essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82.  
L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.  
Soci di cooperative edilizie  
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono di-  
chiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di  
alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo  
Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.  
Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero  
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro  
RL, contenuto nel Fascicolo 2.  
Immobili in comodato  
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile)  
ma dal proprietario.  
In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato,  
mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro RL in  
quanto reddito diverso.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più  
di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma  
imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.  
Contratti di locazione di tipo “transitorio” e cedolare secca:  
L’aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di lo-  
cazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione  
abitativa. Per fruire dell’aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9 il codice ‘8’. In caso di tassazione  
ordinaria non spetta l’abbattimento del 30% e va utilizzato il codice ‘3’.  
COMPILAZIONE DEL QUADRO RB  
Il quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati e la seconda (RB21- RB23)  
va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.  
Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.  
SEZIONE I – Redditi dei fabbricati  
Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro RB (da RB1 a RB9). Se nel corso del 2022 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione  
principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato  
distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, barrando la casella  
“continuazione” di colonna 8.  
Se dovete utilizzare più di nove righi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente  
la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB10 del primo  
quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).  
In questa sezione devono essere indicati:  
n i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per  
il regime della cedolare secca;  
n i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito).  
Righi da RB1a RB9  
La rendita catastale dei fabbricati va indicata nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione del 5 per cento della  
rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.  
Per ciascun immobile indicare i seguenti dati:  
Colonna 1 (Rendita catastale non rivalutata): indicare l’ammontare della rendita catastale senza operare alcuna rivalutazione. Per gli  
immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.  
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.  
Colonna 2 (Utilizzo). Indicare uno dei codici di seguito elencati che individuano l’utilizzo dell’immobile:  
‘1’ immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari  
(coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l’abitazione principale compete la  
deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.  
La deduzione va indicata nel rigo RN2. La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto  
dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità  
immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un  
proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La  
deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero perma-  
nente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata.  
Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione indicare in questa colonna il  
codice 11 o 12. Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a IMU non sono dovute Irpef e addizionali. Si tratta, ad esempio,  
delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). In questo caso nella col. 12 (Casi  
particolari IMU) va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la  
relativa deduzione;  
‘2’ immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi  
istruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del pos-  
sessore o dei suoi familiari;  
‘3’ immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga” oppure concesso in lo-  
cazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’. Nel caso di opzione per il regime  
della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare  
secca 21%”;  
‘4’ immobile locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare  
secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%”;  
‘5’ pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità  
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo  
durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad  
Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2;  
‘6’ immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
‘8’ immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma  
2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli  
inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice com-  
porta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella  
di colonna 11 “Cedolare secca” e il reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 10%”;  
n immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali  
è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.  
Per i contratti stipulati nel 2020, solo se l’immobile è situato nei comuni, di cui al periodo precedente, con popolazione fino a 10.000  
abitanti. Dal 2020 per gli immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa.  
In questi casi va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 19 “Altri dati”.  
Consultare in Appendice “Comuni ad alta densità abitativa”.  
‘9’ questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice  
‘9’ va indicato nel caso di:  
– unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circo-  
stanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;  
– pertinenza di immobile tenuto a disposizione;  
– unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero o già utilizzata come abitazione principale (o per-  
tinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità im-  
mobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all’estero, questo codice può essere indicato solo con  
riferimento ad una di esse;  
– bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l’alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo con-  
domino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;  
– abitazione o pertinenza data in uso gratuito a terzi e da questi locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;  
‘10’ abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione  
anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;  
‘11’ immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi  
non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”.  
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Il reddito va indicato  
nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%”;  
‘12’. immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” situato in uno dei co-  
muni ad alta densità abitativa. In caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione  
del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11  
“Cedolare secca” e il reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 10%”.  
– immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il  
regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati  
dagli eventi sismici del 2016 (vedi istruzioni al codice ‘8’). In questo caso va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e il  
reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 10%”. Inoltre deve essere barrata la casella “Altri dati” di colonna 19;  
‘14’ immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal  
sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 del-  
l’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.  
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile.  
In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB.  
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione  
II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%;  
‘15’ immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal  
sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 del-  
l’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.  
Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno).  
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi  
non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto  
all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.  
Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati  
una sola volta.  
Esempio  
Sono stipulati più contratti di locazioni brevi di porzioni di unità abitative:  
porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2022  
porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2022  
Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.  
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023), riportare solo i giorni del periodo  
di locazione relativo al 2022.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Esempio  
Il 30 ottobre 2022 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 ed opzione  
in sede di dichiarazione per la cedolare secca.  
Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2022.  
Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).  
Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.  
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “canone di locazione”:  
‘1’ 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;  
‘2’ 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle  
isole della Giudecca, Murano e Burano;  
‘3’ 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;  
‘4’ 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in  
base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’impresa,  
anche occasionale. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato  
indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato  
il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4. Indicare in questa colonna l’importo del canone, calcolando  
l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’am-  
montare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventual-  
mente incluse nel canone.  
Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa  
colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme ad-  
debitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.  
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate  
dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.  
Se si è in possesso della Certificazione Unica 2023 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2022, riportare l’importo del  
corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022) qualora nella casella  
4 è indicato l’anno “2022” e non risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario).  
Nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, l’importo del canone va riportato tenendo conto delle percentuali indicate nelle istruzioni  
alla colonna 5 (codice canone).  
Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l’anno 2023, l’importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente  
dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2023 da presentarsi nel 2024. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l’importo va riportato  
nel rigo RL10 colonna 4 e barrata colonna 3 del quadro RL (si rimanda alle istruzioni del quadro RL) della presente dichiarazione.  
Per le locazioni avvenute nel 2022, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel  
corso del 2022 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023.  
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 o dal 28 dicembre 2021 al 7  
gennaio 2022), riportare solo l’importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione  
Unica 2023 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2022.  
Esempio  
Il 30 ottobre 2022 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 ed opzione  
in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L’ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.  
Giorni totali di locazione: 14  
Giorni di locazione nel 2022: 8  
Nella colonna 5 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8=560.  
Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, è  
necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della CU  
(punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali le relative caselle “locatore non proprietario” (punti 121, 122, 221, 321 e 421 ) non risultano  
barrate e nella casella “Anno” (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l’anno “2022”. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque  
possibile esporre i dati nel quadro RB analiticamente per singolo contratto.  
Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3)  
di durata della locazione.  
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.  
Se l’immobile è posseduto in comproprietà, ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile  
posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante  
al contribuente e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato,  
nella colonna 7 “Casi particolari” va indicato il codice 8.  
Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non devono essere dichiarati se il proce-  
dimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione  
dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020. I canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata  
percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presenta-  
zione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
L’eventuale successiva riscossione, totale o parziale, dei menzionati canoni non dichiarati comporterà l’obbligo di dichiararli tra i  
redditi soggetti a tassazione separata.  
Se il canone di locazione comprende oltre all’abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita ca-  
tastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo  
il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di  
locazione applicare la formula:  
canone totale x singola rendita  
Quota proporzionale del canone =  
totale delle rendite  
Esempio  
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%:  
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:  
Canone di locazione totale:  
450  
50  
10.000  
Quota del canone relativo all’abitazione:  
10.000 x 450  
(450 + 50)  
= 9.000  
= 1.000  
Quota del canone relativo alla pertinenza:  
10.000 x 50  
(450 + 50)  
Colonna 7 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:  
‘1’ – se l’immobile è distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a  
patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l’inagibilità dell’immobile. In  
questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;  
Consultare in Appendice “Immobili inagibili”.  
‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. In tale caso deve essere indicato il  
codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;  
‘4’ se l’immobile ad uso abitativo è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, e  
se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o,  
per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’in-  
giunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una  
parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna  
7 il codice 4. Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato in diminuzione, nella colonna 7 “Casi particolari” va indicato il  
codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;  
‘5’ se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota  
(es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la  
quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;  
‘6’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia  
delle Entrate;  
‘7’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato al-  
l’Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di con-  
valida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti  
dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento  
o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato  
un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che  
se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;  
‘8’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia  
delle Entrate e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota  
(es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota  
del canone annuo che spetta al contribuente.  
Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.  
Colonna 9 (Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono  
indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è ri-  
levabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”, presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.  
Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella  
può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella ca-  
tegoria catastale C/1 – Cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti  
codici: ‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato agevolato), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale con canone  
libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14’ (locazione agevolata immobile situato in  
Abruzzo).  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità  
abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre  
porzioni della stessa.  
Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione  
dell’Imu:  
‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2022  
ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se  
non è concesso in locazione;  
‘2’ abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie ca-  
tastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto  
sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;  
‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abita-  
zione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addi-  
zionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di  
altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad  
abitazione principale pur non presenti nel quadro RB.  
Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione  
relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in  
seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.  
Colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna 15 (Imponibile cedolare  
secca 10%), colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU), colonna 17 (Immobili non locati), colonna 18 (Abitazione principale  
non soggetta a IMU)  
Nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l’applicazione della ce-  
dolare secca.  
Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.  
Nella colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.  
Nella colonna16 va indicato il reddito non imponibile dell’abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a IMU.  
Nella colonna 17 va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.  
Nella colonna 18 va indicato il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a IMU.  
Indicare la quota di reddito per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:  
A) Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):  
n se il fabbricato è utilizzato come abitazione principale o relativa pertinenza (codici 1 e 5 nella colonna 2 “Utilizzo”), calcolare  
l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se  
non è compilata la casella “Casi part. IMU”, l’importo così determinato va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non sog-  
getta a IMU); se invece, nella casella “Casi part. IMU” è indicato il codice “2”, l’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione  
principale soggetta a IMU);  
n se il fabbricato è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività (codice 6 nella colonna 2 “Uti-  
lizzo”) calcolare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso  
(col. 4). Se non è compilata la casella “Casi part. IMU”, metà dell’importo va riportato nella colonna 13 (Tassazione ordinaria)  
e il restante 50 per cento va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU).  
n Se nella casella “Casi part. IMU” è indicato il codice “2”, metà dell’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale  
soggetta a IMU) e il restante 50 per cento va riportato nella colonna 17 (Immobili non locati);  
n se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codici 9 e 10 nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare nella colonna 17  
(Immobili non locati) l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di pos-  
sesso (col. 4). Se è stato indicato il codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 7 (Casi particolari), il reddito del  
fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 17. Se nella casella “Casi particolari Imu” è indicato il codice  
1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella  
casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 3, il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e  
per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);  
n se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l’im-  
porto della rendita catastale (colonna 1) rivalutato del 5%, aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale  
di possesso (col. 4); Se nella casella “Casi particolari Imu” è indicato il codice 1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile  
tassazione ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 3,  
il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione  
ordinaria);  
n se l’immobile è locato in regime di libero mercato (codice 3 nella colonna 2 “Utilizzo”) il reddito del fabbricato è pari al maggiore  
tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4) e  
quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente  
il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla per-  
centuale di possesso;  
Se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tas-  
sazione ordinaria). Se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n se l’immobile è locato in regime di equo canone (codice 4 nella colonna 2 “Utilizzo”):  
– se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), indicare nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) l’im-  
porto del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4);  
– se invece è stata barrata la casella di colonna 11, va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) il maggiore tra  
l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e  
quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).  
In entrambi i casi (tassazione ordinaria o cedolare secca), se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 o 7 (canoni di  
locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l’importo  
della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna  
7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non  
deve essere rapportato alla percentuale di possesso;  
n se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8 in co-  
lonna 2 “Utilizzo”) ovvero se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei  
territori colpiti dal sisma (codice 14 in colonna 2 “Utilizzo”) calcolare il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) riva-  
lutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato  
alla percentuale di possesso (col. 4).  
Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il  
canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso.  
Se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento va in-  
dicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria).  
Se invece è stata barrata la casella di colonna 11:  
– se è stato indicato il codice di utilizzo 8, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va indicato nella colonna  
15 (Imponibile cedolare secca 10%);  
– se è stato indicato il codice di utilizzo 14, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va invece indicato  
nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);  
n se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma  
(codice 15 in colonna 2 “Utilizzo”) calcolare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla  
percentuale di possesso (col. 4). Indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per  
cento. Se nella casella “Casi particolari Imu” è indicato il codice 1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione  
ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 3, il reddito va riportato  
per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);  
n se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione in regime di libero mercato  
(codice 11 nella colonna 2 “Utilizzo”) il reddito del fabbricato è pari al maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato  
del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla  
percentuale di possesso (col. 4).  
Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di  
locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; .  
Se la quota di rendita è maggiore o uguale alla quota di canone di locazione, il reddito del fabbricato va indicato come segue: se  
non è compilata la casella “Casi part. IMU”, va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece,  
nella casella “Casi part. IMU” è indicato il codice “2”, l’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU);  
Se, invece, la quota di rendita è inferiore alla quota di canone di locazione:  
n se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 13  
(Imponibile tassazione ordinaria);  
se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);  
n se l’immobile (situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa) in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte  
è concesso in locazione a canone “concordato” (codice 12 nella colonna 2 “Utilizzo”), il reddito del fabbricato è pari al maggiore  
tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e  
quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).  
Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di  
locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; Se la quota di rendita è maggiore o uguale alla quota di canone  
di locazione, il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento va indicato come segue: se non è compilata la casella  
“Casi part. IMU”, va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece, nella casella “Casi part. IMU”  
è indicato il codice “2”, l’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU).  
Se, invece, la quota di rendita è inferiore alla quota di canone di locazione:  
n se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento, va in-  
dicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria);  
– se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%).  
B) Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (ad esempio è variato nel corso del 2022 l’utilizzo o la quota di possesso):  
Quando i dati di un fabbricato sono esposti in più righi gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne  
da 13 a 18) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato stesso.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Abitazione principale  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 1, e 5 (abitazione principale non locata, sue pertinenze,) e non è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato  
presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu)  
del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 1, e 5 (abitazione principale non locata, sue pertinenze,) ed è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per  
il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta  
a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 6 (abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività) e non è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato  
presente su un solo rigo e riportare metà del totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Tassazione ordinaria) e il restante  
50 per cento nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 6 (abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività) ed è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per  
il fabbricato presente su un solo rigo e riportare metà del totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale  
soggetta a Imu) e il restante 50 per cento nella colonna 17 (Immobili non locati) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del  
fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 11 e 12 (abitazione principale parzialmente locata) per cui non  
risulta barrata la casella di col. 11 (cedolare secca):  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 12, ridotte del 30 per cento e sommate alle  
quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 11. Se non è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” riportare il totale delle quote  
così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del  
fabbricato; se è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2 riportare il totale delle quote così determinate nella colonna  
16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 12, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di  
canone relative ai righi con codice utilizzo 11. Il reddito del fabbricato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria)  
del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato.  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 11 (abitazione principale parzialmente locata) per cui risulta barrata la  
casella di col. 11 (cedolare secca):  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo  
rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita. Se non è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” riportare il totale  
delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione  
dei dati del fabbricato; se è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2 riportare il totale delle quote così determinate  
nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone. Il totale delle quote di canone va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare  
secca 21%) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 12 (abitazione principale parzialmente locata) per cui risulta barrata la  
casella di col. 11 (cedolare secca):  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale ridotto del 30% delle quote di rendita. Se non è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” ri-  
portare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato  
per l’indicazione dei dati del fabbricato; se è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2 riportare il totale delle quote  
così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fab-  
bricato;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone. Il totale delle quote di canone va indicato nella colonna 15 (Imponibile cedolare  
secca 10%) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato.  
Fabbricato non locato diverso da abitazione principale  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 per i quali non risulta compilata la casella “Casi particolari  
IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito non imponibile utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo  
rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 17 (Immobili non locati) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei  
dati del fabbricato;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta indicato  
il codice 1 nella casella “Casi particolari IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito imponibile utilizzando le regole descritte  
per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Imponibile tassazione or-  
dinaria) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta indicato  
il codice 3 nella casella “Casi particolari IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato  
presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per  
il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);  
Fabbricato locato diverso da abitazione principale  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14 con riferimento ai quali non risulta barrata la casella di  
col. 11 relativa alla cedolare secca:  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate  
alle quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote  
di canone relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;  
– se in tutti i righi è presente il codice utilizzo 4, il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione.  
3) il reddito del fabbricato, come sopra determinato, va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) del primo rigo  
utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4 e 14 con riferimento ai quali risulta barrata la casella di col. 11  
relativa alla cedolare secca:  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone;  
3) il reddito come sopra determinato va indicato, nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) del primo rigo utilizzato per l’indi-  
cazione dei dati del fabbricato.  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 8 con riferimento ai quali risulta barrata la casella di col. 11 relativa alla  
cedolare secca:  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone;  
3) il reddito come sopra determinato va indicato, nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%) del primo rigo utilizzato per l’indi-  
cazione dei dati del fabbricato.  
Nella colonna 19 (Altri dati) indicare  
il codice ‘1’ nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, relativi ad immobili ubicati nei co-  
muni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi  
calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, questo codice va utilizzato solo se l’immobile si trova nei comuni, di cui al periodo precedente,  
con popolazione fino a 10.000 abitanti. Inoltre, dal 2020 esso va utilizzato per gli immobili ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici  
del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1  
a B6);  
il codice ‘2’ nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve (articolo  
1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178).  
Rigo RB10 (Totali): indicare il totale degli importi delle colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18. La somma delle colonne 13 e 18 dovrà essere  
riportata, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5.  
La stessa somma può essere riportata nel rigo dei fabbricati dello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istru-  
zioni relative alla compilazione del quadro RN.  
Il totale della colonna 18 va riportato nel rigo RN2 ai fini della deduzione prevista per l’abitazione principale assoggettata ad Irpef.  
I totali delle colonne 16 e 17 devono essere riportati nel rigo RN50 rispettivamente alle colonne 1 e 2.  
Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro  
che avete utilizzato (Mod. N. 1).  
Rigo RB11 (Imposta cedolare secca): Il rigo è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10  
per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l’applicazione del regime della  
cedolare secca.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 1 (Imposta cedolare secca 21%): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota ordinaria, pari al 21 per  
cento dell’importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10.  
Colonna 2 (Imposta cedolare secca 10%): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota agevolata, pari al 10% per  
cento dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo RB10.  
Colonna 3 (Totale imposta cedolare secca): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.  
SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione  
È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l’immobile  
è situato nella regione Abruzzo, ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abi-  
tazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).  
Righi da RB21 a RB23  
Colonna 1 (N. rigo Sezione I): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso  
di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più  
righi della sezione II del quadro RB, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I.  
Colonna 2 (Mod. n.): se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato.  
Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato  
presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’Ufficio non è indicato il “codice identificativo  
del contratto”. Se il contratto di locazione, è stato registrato per via telematica tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti on line oppure  
tramite il nuovo modello on line RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7.  
Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.  
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:  
1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;  
‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;  
‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;  
‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)  
‘3A’ e ‘3B’ codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.  
Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.  
Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il con-  
tratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità  
successive” presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.  
Colonna 7 (Codice identificativo contratto): indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella  
copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta  
di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.  
Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non supe-  
riore a trenta giorni complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di regi-  
strazione solo in caso d’uso. Se è barrata questa casella non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione  
del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.  
Colonna 9 (Anno presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione  
Imu o Imi, indicare l’anno di presentazione.  
7. QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti  
nell’anno 2022.  
I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2023 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro  
o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato  
per il lavoratore domestico).  
Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2023, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare la  
Certificazione Unica 2022 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2023 entro il 16 marzo  
2023. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica  
2023.  
Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo da-  
tore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certifica-  
zione Unica rilasciata da quest’ultimo.  
I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati possono fruire delle detrazioni d’imposta per la cui  
determinazione si tiene conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.  
La detrazione, se spettante, deve essere indicata nel rigo RN7 le cui istruzioni indicano i calcoli per la determinazione della stessa.  
Questo quadro è composto da sei sezioni:  
Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro  
nell’anno;  
Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno  
2023 trattenute dal datore di lavoro;  
Sezione IV: ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;  
Sezione V: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente  
Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa  
SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
In questa sezione vanno dichiarati tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione percepiti nell’anno 2022.  
Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN7 colonna 1 o RN7 colonna 2, è rapportata al periodo di lavoro nell’anno, ovvero  
a quello per il quale spetta la detrazione, e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro/pensione.  
In particolare, sono da indicare:  
n i redditi di lavoro dipendente e di pensione;  
n i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e  
pensioni prodotti all’estero”;  
n redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d’Italia;  
n le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di  
altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.),  
malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;  
n le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad  
esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere  
riversati allo Stato;  
n i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l’ammontare imponibile  
erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005)  
che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili  
alla volontà delle parti (riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea anticipata (R.i.t.a.) nell’eventualità  
in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;  
n i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;  
n le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle  
quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;  
n i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli  
e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;  
n i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);  
n le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra  
le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto  
di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Al riguardo consultare in Appendice la voce “Redditi  
esenti e rendite che non costituiscono reddito”;  
n le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le in-  
dennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto  
o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);  
n le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno  
per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento  
dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri  
di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e  
delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale  
per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento  
totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati  
per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa  
rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; dall’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», dalle cappellanie e  
dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto  
n i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad  
esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria  
territoriale, ecc.);  
n le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collabo-  
razione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di  
mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:  
– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;  
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;  
– partecipazioni a collegi e a commissioni.  
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione  
che rientrino:  
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento  
professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o  
revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero profes-  
sionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;  
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni  
sportive dilettantistiche.  
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi deri-  
vanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli,  
affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.  
Nella casella “Casi particolari” va indicato uno dei seguenti codici:  
“2” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero  
e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno  
due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel  
territorio dello Stato (articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 come modificato dall’articolo 1 comma 149 della  
legge 11 dicembre 2016, n. 232). I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del  
10%. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei  
cinque periodi successivi o nei maggiori termini normativamente previsti sempre che permanga la residenza fiscale in Italia;  
“4” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero. In presenza  
dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11  
dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%;  
“6” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 set-  
tembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito  
complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione  
di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26  
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
“8” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14  
settembre 2015, n. 147); che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  
Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati  
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019  
al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-  
ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
“9” se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i la-  
voratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  
n. 147 (nella versione vigente fino al 20 maggio 2022), poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito  
da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.  
L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per  
l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.  
Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza.  
Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato  
art. 16 del d.lgsl n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:  
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni  
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro  
l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro  
1.000.000;  
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni  
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno  
1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.  
In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo li-  
mitatamente al 50% della base imponibile. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già menzionato art.  
16 d.lgs. n. 147 del 2015, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5  
per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo delegata per  
lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-quater  
dell’art. 16, d.lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 3 dello stesso  
art. 16.  
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va  
compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente in-  
tenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di  
lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta.  
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2023 è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’am-  
montare di tale redditi è indicato con il codice:  
– BC per docenti e ricercatori;  
– BD per i lavoratori impatriati;  
– CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per  
cento (codice 6).  
43  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  
Calabria, Sardegna e Sicilia, e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 90 per  
cento (codice 8).  
– CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.  
Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.  
“10” se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione  
Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da RC1 a RC3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di  
contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;  
“11” se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata  
(RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a RC1 a RC3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle  
annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo RC5 indicare il numero dei giorni riportato  
nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo RC9 riportare l’importo della ritenuta a  
titolo d’imposta sostitutiva indicato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX.  
“12” se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2023 è  
compilato con il codice 9.  
“13” se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della  
detassazione nella misura del 50%;  
“14” se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della  
detassazione nella misura del 90%.  
‘15’ se si è già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 si risulta beneficiario del regime previsto  
per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  
del 31 marzo 2022, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.  
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici 13, 14 e 15 è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va  
compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne,  
in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente  
va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.  
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2023, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’am-  
montare di tali redditi è indicato con il codice:  
CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente  
nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come  
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);  
CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente  
nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come  
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);  
CV per i docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, che hanno effettuato l’opzione per la proroga del periodo di fruizione della riduzione  
del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022).  
Se è stata compilata la casella “Casi particolari” con i codici da 2 a 9 e da 12 a 15, occorre compilare la casella codice Stato estero  
presente nel frontespizio nella sezione “Dati del contribuente”.  
Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione  
Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia  
di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.  
Righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):  
“1” reddito di pensione;  
“2” redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione  
di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005);  
“3” compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato;  
“4” redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed  
in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;  
“7” redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;.  
Compensi per lavori socialmente utili  
Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di  
vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.  
Se il compenso è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2023 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tas-  
sazione “quota esente” (punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione “quota imponibile” (punto 497) nonché le ritenute dell’Irpef (punto  
498) e dell’addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro. In questo caso indicare:  
n nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, la somma della “quota esente” e della “quota imponibile”;  
n nel rigo RC11, l’importo delle ritenute Irpef;  
n nel rigo RC12 l’importo delle ritenute addizionale regionale trattenuta.  
44  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se il compenso non è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2023 non sono riportati i dati relativi ai compensi  
percepiti per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario.  
In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1(tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determi-  
nato) della Certificazione Unica 2023 e le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della Certificazione  
Unica 2023. L’ammontare dei compensi indicati nel punto 1) e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3,  
indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate  
rispettivamente nel rigo RC10 colonne 1 e 2.  
Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze,  
dovete assoggettare i compensi ad IRPEF e all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF anche se avete fruito del regime agevolato  
risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3). Se avete percepito solo compensi di cui  
al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati  
dalla presentazione della dichiarazione.  
Consultare in Appendice “Lavori socialmente utili agevolati”.  
Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente e redditi prodotti  
in euro dai residenti a Campione d’Italia (cod. 2 in col. 1) ovvero compensi per lavori socialmente utili (cod. 3 in col. 1) oppure redditi  
prodotti in zone di frontiera (cod. 4 in col. 1) In tal caso indicate uno dei seguenti codici:  
“1” se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice “1” ;  
“2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice “2”.  
Colonna 3 (Redditi): riportare in questa colonna l’importo dei redditi percepiti, indicato nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto  
1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato), punto 3 (pensione).  
Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in col. 1), per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo “Compensi per  
lavori socialmente utili”.  
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi per-  
cepiti, comprensivo della quota esente. In presenza della Certificazione Unica 2023, riportare l’importo indicato nei punti 455 e  
456 della Certificazione Unica indicando nella colonna 2 rispettivamente il codice 1 (tempo indeterminato), il codice 2 (tempo de-  
terminato).  
Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro. La quota esente va indicata nella colonna 1 del rigo RC5.  
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani), la colonna 2 non  
va compilata e nella colonna 3 va indicato l’importo presente nel punto 457 della Certificazione Unica 2023. Tali redditi sono imponibili ai  
fini IRPEF per la parte eccedente 1.000 euro. La quota esente va indicata nella colonna 3 del rigo RC5.  
Se nella Certificazione Unica 2023 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 761;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 762;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764.  
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione  
non spettante  
Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2023 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito  
di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certi-  
ficazione Unica 2023.  
In presenza di una Certificazione Unica 2023 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione  
per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione  
Unica 2023.  
In entrambi i casi, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione  
Unica 2023 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2023.  
In presenza di una Certificazione Unica 2023 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili  
fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 761;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 762;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764;  
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione  
non spettante.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 771;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 772;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 773.  
In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice ‘5’.  
Colonna 4 (Altri dati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la com-  
pilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero. Vedere in Appendice  
la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”):  
il codice 1redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;  
il codice 2pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1, o 7;  
il codice “3” soci cooperative artigiani, se nella colonna 1 è indicato il codice 2 o 4 e, quali soci di cooperative artigiane avete percepito  
un reddito di cui al comma 114 della legge di stabilità 2016. Il predetto comma 114 ha previsto che, fermo restando il trattamento previ-  
denziale, per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma  
3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni  
il codice ‘5’ redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire  
di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.  
Il codice “6” redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e determinati sulla base delle retribuzioni  
convenzionali definite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 51, comma 8-bis, TUIR v. voce d’Appendice  
“Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”).  
Rigo RC4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale  
Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  
o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 hanno percepito compensi per premi di risultato o  
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2021 abbiano percepito redditi da lavoro di-  
pendente d’importo non superiore a 80.000 euro.  
Dall’anno d’imposta 2016, infatti, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti  
collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a:  
n 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2023); il predetto limite  
trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti  
collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.  
n fino a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati  
con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2023) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino  
al 24 aprile 2017 e ancora vigenti. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l’importo massimo su cui applicare la tassazione  
agevolata è pari a 3.000 euro.  
Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:  
n sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta  
sostitutiva del 10 per cento;  
n o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le presta-  
zioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteti-  
camente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;  
n o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto  
ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordi-  
naria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.  
In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 “Premi  
di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2023 e i punti 576 e/o 596 “Imposta sostitutiva” o 577 e/o 597  
“Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di  
lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).  
Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:  
1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certifi-  
cazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il  
contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In  
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certifi-  
cazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che  
eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in esecu-  
zione di contratti stipulati fino al 24 aprile 2017).  
Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente  
i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei  
compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, e 578 e 579 delle Certificazioni  
Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593 e 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591)  
è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certifi-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
cazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.  
Al fine di consentire al contribuente di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le  
Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.  
2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica  
2023, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 602, ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a  
imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2021 aveva percepito un reddito di lavoro di-  
pendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore,  
in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.  
Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad  
esempio, in una delle seguenti condizioni:  
a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha ap-  
plicato l’imposta sostitutiva (punti 572, e/o 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2023 compilati). In tal caso il contribuente farà  
concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute  
irpef a titolo d’acconto;  
b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assog-  
gettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2023 compilato). Condizione necessaria per esercitare  
tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2021 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il  
contribuente non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà  
sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.  
Attenzione! Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono  
stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telemati-  
camente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.  
L’indicazione nel rigo RC4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione con-  
sente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo RC14. Pertanto, il presente rigo va sempre  
compilato in presenza di una Certificazione Unica 2023 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572  
a 579. Se nella Certificazione Unica 2023 risultano compilati anche i punti da 591 a 602 occorre compilare un secondo  
rigo RC4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro RC.  
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati  
e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.  
Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 602.  
Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2023.  
Nella Certificazione Unica è riportato:  
n il codice 1 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;  
n il codice 2 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l’azienda coinvolge  
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in esecuzione di contratti stipulati fino al 24 aprile 2017 e sono ancora vigenti.  
Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 5 (Benefit): indicare l’importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):  
Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.  
È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi  
di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le  
sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.  
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati  
e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul  
primo modulo compilato.  
Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte  
del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest’ultima sia più favorevole.  
Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.  
n colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a  
tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;  
n colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad  
imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.  
47  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:  
n colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad  
imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro  
ha assoggettato ad imposta sostitutiva.  
n colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tas-  
sazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore  
di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.  
Assenza Requisiti (Casella col. 9 barrata)  
Nel rigo RC4 è presente la casella “Assenza requisiti” (col. 9) che deve essere barrata dal contribuente in assenza dei requisiti previsti  
per fruire delle agevolazioni fiscali per i premi di risultato (ad esempio superamento dei limiti reddituali riferiti al precedente anno d’imposta  
ovvero premio di produzione erogato non in forza di un contratto di secondo livello).  
Nel caso di casella barrata, l’ammontare complessivo delle somme già assoggettate dal sostituto d’imposta ad imposta sostitutiva e l’am-  
montare complessivo dei benefit erogati sono da assoggettare a tassazione ordinaria. Le somme eventualmente trattenute dal sostituto  
d’imposta a titolo di imposta sostitutiva devono essere considerate come ritenute a titolo d’acconto e confluiscono, insieme alle altre  
ritenute subite, nell’importo del rigo RN33 del quadro RN.  
Pertanto, in presenza della casella di colonna 9 barrata, procedere come segue:  
Calcolare Incremento_Reddito =  
Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva + To tale_Benefit_Codice_1 + Totale_Benefit_Codice_2  
L’importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 10 del Rigo  
RC4 (redditi di lavoro dipendente ed assimilati);  
L’importo di Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 13 del rigo RC4.  
Presenza Requisiti (Casella col. 9 non barrata)  
Il comma 184 dell’art. 1 della legge 208 del 2015 prevede che le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR concorrano  
a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non siano soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi  
da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme  
di cui al comma 182.  
Pertanto, ai fini del trattamento fiscale dei premi di risultato, le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, fruiti per scelta  
del lavoratore in sostituzione delle somme per premi di risultato, anche concorrendo alla formazione del reddito complessivo devono  
essere considerate ai fini dell’applicazione del limite di euro 3.000 (ovvero 4.000).  
A tale fine nel rigo RC4 è stata prevista il campo “Benefit tassazione Ordinaria” (colonna 6) nel quale riportare tali valori desumendoli  
dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.  
Se la casella di colonna 9 non è barrata procedere come di seguito descritto.  
Calcolare Totale_Premio_cod_2 sommando per ciascun rigo RC4 per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 2 i seguenti importi:  
RC4 col. 2 + RC4 col. 3 + RC4 col. 5 + RC4 col. 6 (si ricorda che con riferimento al singolo rigo le colonne 2 e 3 sono tra loro alternative)  
Al fine di individuare l’importo massimo agevolabile, procedere come di seguito descritto:  
Se Totale_Premio_cod_2 è minore o uguale di 3.000, Limite = 3.000  
n Se Totale_Premio_cod_2 è compreso tra 3.001 e 4.000 (estremo compreso),  
Limite = Totale_Premio_cod_2  
n Se Totale_Premio_cod_2 è maggiore di 4.000, Limite_ = 4.000  
Limite_Agevolazione  
=Limite - Totale_Benefit_Codice_1_Tass_Ord - Totale_Benefit_Codice_2_Tass_Ord  
se Totale_Benefit_Codice_1 (come sopra calcolato) è superiore a 3.000, calcolare nell’ordine:  
n Benefit_Codice_1_Eccedente = Totale_Benefit_Codice_1 – 3.000  
n l’importo Totale_Benefit_Codice_1 va ricondotto a 3.000  
Totale_Benefit = Totale_Benefit_Codice_1 + Totale_Benefit_Codice_2  
Ai fini della gestione delle somme erogate per premi di risultato è necessario tenere conto delle seguenti situazioni:  
n opzione espressa dal contribuente per la modalità di tassazione (colonne 7 tassazione ordinaria o colonna 8 tassazione sostitutiva);  
n ammontare dell’importo già assoggettato ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro ed indicato nella colonna 3;  
n ammontare dei Benefit indicati a colonna 5.  
Al fine di pervenire correttamente sia alla ricomposizione del reddito complessivo, qualora in sede di dichiarazione si intenda modificare  
la tipologia di tassazione adottata dal sostituto d’imposta, che alla determinazione dell’imposta sostitutiva, è necessario operare come di  
seguito riportato.  
48  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Determinare Capienza_Agevolazione  
Se Totale_Benefit è maggiore di Limite_Agevolazione.  
Capienza_Agevolazione è pari a zero.  
In questo caso la parte eccedente del Benefit va assoggettato a tassazione Ordinaria e pertanto calcolare:  
Incremento_Reddito = Totale_Benefit - Limite_Agevolazione + Benefit_Codice_1_Eccedente  
L’importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri redditi e riportato nella colonna 10 del rigo  
RC4 (del primo modulo).  
Se Totale_Benefit è minore o uguale di Limite_Agevolazione  
Capienza_Agevolazione = Limite_Agevolazione - Totale_Benefit  
Incremento_Reddito = Benefit_Codice_1_Eccedente  
L’importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nel nella colonna 10 del  
rigo RC4(del primo modulo).  
OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA (Colonna 7 del rigo RC4 barrata)  
In questo caso l’importo di Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva deve essere riportato nella colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).  
L’importo di Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva deve essere riportato nella colonna 13 del rigo RC4.  
Opzione tassazione sostitutiva (colonna 8 del rigo RC4 barrata) ed importo di totale_somme_imposta_sostituitiva minore o  
uguale di capienza_agevolazione  
n Determinazione dell’ammontare da assoggettare ad imposta sostitutiva  
n Determinare Capienza_Sostitutiva = Capienza_Agevolazione Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva  
n Determinare Importo_Tassazione_Sostitutiva è pari al minore importo tra Capienza_Sostitutiva e Totale_Somme_Tassazione_Ordinaria.  
n Determinazione del reddito da sottrarre dagli importi che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).  
n Dalla somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo  
modulo) deve essere sottratto Importo_Tassazione_Sostitutiva.  
Si precisa che se il risultato è negativo lo stesso va ricondotto a zero.  
Base imponibile ed Imposta sostitutiva  
n Determinare Base_Imponibile_Sostitutiva = Importo_Tassazione_Sostitutiva + Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva (ricondurre a Ca-  
pienza_Agevolazione se il risultato è superiore)  
n Determinare Imposta_Sostitutiva = Base_Imponibile_Sostitutiva x 0,10  
n Determinare A = Imposta_Sostitutiva – Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva  
Se il valore di A è positivo, riportare tale importo nella colonna 12 del rigo RC4. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito  
codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.  
Se invece, il valore di A è negativo, riportare il valore assoluto di tale importo (senza essere preceduto dal segno meno) nella colonna  
13 del rigo RC4.  
Opzione tassazione sostitutiva (colonna 8 del rigo RC4 barrata) ed importo di totale_somme_imposta_sostituitiva maggiore di  
capienza_agevolazione  
Determinazione del reddito da aggiungere agli altri importi che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).  
Determinare Importo_Tassazione_Ordinaria = Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva Capienza_Agevolazione  
L’ammontare dell’Importo_Tassazione_Ordinaria come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nella co-  
lonna 10 del rigo RC4.  
Si precisa che nel caso di importo del rigo Totale_somme_imposta_sostitutiva non superiore a Capienza_agevolazione non deve es-  
sere sommato alcun importo agli altri redditi da riportare nella colonna 10 del rigo RC4.  
Imposta sostitutiva  
Determinare A = (Capienza_Agevolazione x 0.10) – Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva  
Se il valore di A è positivo, riportare tale importo nella colonna 12 del rigo RC4. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito  
codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.  
Se invece, il valore di A è negativo, tale importo deve essere sommato in valore assoluto (senza essere preceduto dal segno meno)  
agli altri importi da nella colonna 13 del rigo RC4.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel prosieguo sono fornite indicazioni per la determinazione dei seguenti valori necessari alla determinazione dell’agevolazione prevista  
per premi di risultato:  
n Totale_Somme_Tassazione_Ordinaria pari alla somma delle colonne 2 di tutti i righi RC4 compilati  
n Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva pari alla somma delle colonne 3 di tutti i righi RC4 compilati  
n Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva pari alla somma delle colonne 4 di tutti i righi RC4 compilati  
n Totale_Benefit_Codice_2 pari alla somma delle colonne 5 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 2;  
n Totale_Benefit_Codice_1 pari alla somma delle colonne 5 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 1;  
n Totale_Benefit_Codice_2_Tass_Ord pari alla somma delle colonne 6 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il  
codice 2;  
n Totale_Benefit_Codice_1_Tass_Ord pari alla somma delle colonne 6 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il  
codice 1; Se la somma è superiore ad euro 3.000, va ricondotta ad euro 3.000.  
Rigo RC5 Totale  
Colonna 1 (Quota esente frontalieri) I redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.  
Indicare in questa colonna la quota di reddito esente. Se il reddito prodotto in zona di frontiera (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1  
a RC3) è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500; se invece tale reddito è inferiore a 7.500 euro riportare in questa colonna  
l’intero importo del reddito, in quanto totalmente esente. In presenza di più redditi prodotti in zone di frontiera, per determinare l’ammontare  
della quota di reddito esente operare come di seguito descritto:  
n calcolare il “Totale redditi frontalieri”, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, per i quali è stato  
riportato il codice 4 nella colonna 1;  
n se il “Totale redditi frontalieri” è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500 nella colonna 1 del rigo RC5;  
n se il “Totale redditi frontalieri” è inferiore a 7.500 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il “Totale redditi frontalieri”.  
Colonna 2 (Quota esente dipendente Campione d’Italia) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di lavoro dipendente di  
Campione d’Italia; vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.  
Colonna 3 (Quota esente pensioni) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di pensione. Per la quota esente pensione  
Campione d’Italia vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.  
Nella colonna 5 riportare il risultato della seguente operazione:  
RC1 col.3 + RC2 col.3 + RC3 col.3 + RC4 col.10 – RC4 col.11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 – RC5 col. 3  
Nella colonna 4 riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3. In questo  
caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla  
voce “Lavori socialmente utili agevolati”  
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 4, l’importo indicato nella colonna 5 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri  
redditi nella colonna 5 del rigo RN1.  
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla com-  
pilazione del quadro RN.  
Rigo RC6 Periodo di lavoro  
In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei righi da RC1 a RC3. In particolare:  
n nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l’intero anno). Vanno in  
ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna re-  
tribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).  
In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un  
orario ridotto.  
Consultare in Appendice “Periodo di lavoro - Casi particolari”.  
– Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 6 della Certificazione  
Unica 2023.  
– Se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle an-  
notazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX.  
Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni  
compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una  
volta sola.  
Lavori socialmente utili  
Se nei righi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i giorni da ri-  
portare in questa colonna sono pari:  
– alla somma dei giorni riportati al punto 6 della Certificazione Unica 2023 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori  
socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;  
50  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6 della Certificazione Unica 2023, se per i compensi per lavori socialmente  
utili fruite del regime agevolato (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).  
Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2023 conguagliata che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per  
lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di  
lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili;  
n nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per  
l’intero anno).  
Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 della Certificazione Unica  
2023. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi  
in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.  
Se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed  
in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una  
volta sola.  
SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  
In questa sezione dovete indicare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di  
lavoro nell’anno. In presenza della Certificazione Unica 2023 l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Per tali detrazioni  
si vedano le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4. In particolare, nei righi da RC7 a RC8, indicare:  
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali,  
disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”), nonché le somme fino ad un importo massimo  
di euro 800 a favore del genitore in stato di bisogno erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono esclusi quelli destinati al  
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. è importante sapere che se il  
provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento  
dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;  
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue),  
compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;  
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono  
tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie  
comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);  
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, e agli esperti del tribunale di sorveglianza;  
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri  
regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;  
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre  
2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costi-  
tuiscono reddito per l’intero ammontare;  
g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,  
di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.  
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.  
COMPILAZIONE DEI RIGHI RC7 E RC8  
Colonna 2 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato:  
nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2023 o nel punto 765 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione  
prevista per i residenti a Campione d’Italia;  
nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2023 o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto  
l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.  
In colonna 3 (Altri dati) indicare:  
il codice ‘1’ per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario  
Nazionale, se nel punto 8 della Sezione “Dati Anagrafici” della Certificazione Unica è indicato il codice ‘R’;  
il codice ‘5’, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2023 sono compilati i punti da 765 o 766  
o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia ricono-  
sciuto un’agevolazione non spettante.  
In presenza di una Certificazione Unica 2023 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili  
fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 va barrata la casella di colonna 1;  
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione  
non spettante;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;  
In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice ‘5’.  
51  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8.  
Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete uti-  
lizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.  
SEZIONE III – Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale Irpef e addizionali re-  
gionale e comunale all’IRPEF  
In questa sezione dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché dell’acconto  
dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro.  
Rigo RC10  
Nella colonna 1 indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, ri-  
sultante dal punto 21 della Certificazione Unica 2023. In questo rigo deve essere compreso l’importo indicato nel rigo RC4 colonna 13.  
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con rife-  
rimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
L’importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo  
potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.  
Nella colonna 2 indicare il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle  
Sezioni I e II, risultante dal punto 22 della Certificazione Unica 2023.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.  
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con rife-  
rimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
Nella colonna 3 indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2022 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e  
assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 26 della Certificazione Unica 2023.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.  
Nella colonna 4 indicare il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2022 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e as-  
similati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 27 della Certificazione Unica 2023.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.  
Nella colonna 5 indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2023 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e  
assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 29 della Certificazione Unica 2023. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 6.  
Nella Colonna 6 (Ritenute Imposta sostitutiva R.I.T.A.) indicare il totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa  
temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se  
nella casella “Casi particolari” del quadro RC è indicato il codice ‘11’.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo  
dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.  
SEZIONE IV – Ritenute per lavori socialmente utili  
In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se  
avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.  
Rigo RC11: indicare le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella  
colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite  
con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
Rigo RC12: indicare l’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato  
il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle infor-  
mazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2023 conguagliata che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per  
lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.  
SEZIONE V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente  
Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominato “trattamento integrativo”,  
ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Dal 1° gennaio 2022 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai la-  
voratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore  
alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono ri-  
spettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell’agevolazione prevista dai regimi  
speciali per i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e al netto del reddito  
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune de-  
trazioni è maggiore dell’imposta lorda di cui al rigo RN5. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è comunque ricono-  
sciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate  
detrazioni e l’imposta lorda.  
Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno  
d’imposta 2022:  
– detrazioni per carichi di famiglia;  
– detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;  
52  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;  
– detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire  
ad abitazione principale;  
– detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;  
– detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 di-  
cembre 2021 e rateizzate alla medesima data;  
– tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima  
data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:  
– interventi ammessi al c.d. Sisma bonus;  
– interventi ammessi al c.d. Bonus verde;  
– interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate;  
– interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;  
– spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili;  
– spese per l’arredo degli immobili giovani coppie;  
– spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;  
– spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;  
– Superbonus  
– spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).  
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi  
previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.  
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.  
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato tale agevolazione, in tutto o in parte, l’ammontare spettante è riconosciuto nella presente  
dichiarazione.  
L’agevolazione spettante è riconosciuta nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.  
Attenzione: Per consentire di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella  
colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) devono compilare il rigo RC14.  
Rigo RC14 - Riduzione pressione fiscale  
Colonna 1: (Codice)  
Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2023.  
Nella Certificazione Unica è riportato:  
n il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del  
rigo RC14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2023);  
n il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto  
ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.  
Colonna 2 (Trattamento erogato)  
Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2023.  
In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello Redditi l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato,  
indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.  
Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)  
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione  
dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il  
codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di  
reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.  
Colonna 4 (Esenzione Impatriati)  
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’, ‘6’, ‘8’, ‘9’ o ‘13’ o ‘14’. Se si  
fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione  
Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni ri-  
portare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.  
Presenza di più Certificazioni  
1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:  
n nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390.  
Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;  
n nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;  
n nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2  
o ‘15’’;  
53  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il  
codice ‘4’ o ‘6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.  
2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4  
vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391,  
462 e 463). Nelle colonne 3 e 4, vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che  
ha effettuato il conguaglio.  
3) in presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle co-  
lonne da 1 a 4, vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la  
Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.  
SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa  
Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle  
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta  
sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che  
nell’anno 2021 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal  
datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2023).  
Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della  
Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni  
corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della  
Repubblica n. 917 del 1986.  
Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle anno-  
tazioni alla Certificazione Unica 2023 è presente il codice BO.  
La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio  
dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2022 essa è pari a 491,00 euro (decreto  
del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2022)  
Rigo RC15  
Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2023  
o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 384 di tutte le Certificazioni Uniche.  
Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica  
2023 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.  
Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2023  
o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 516 di tutte le Certificazioni Uniche.  
8. QUADRO CR –- Crediti d’imposta  
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.  
I contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e  
che, ricorrendone le condizioni, intendano fruire del relativo credito d’imposta, sono tenuti a compilare il Quadro CE  
presente nel fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.  
SEZIONE II – Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti  
Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa  
Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.  
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato;  
in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.  
Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa  
vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino  
che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia  
di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.  
Questo rigo, invece, non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:  
n in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;  
n in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e  
sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.  
L’articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2016 dispone che l’agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima  
casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto. Quindi, si ha il credito d’imposta:  
a) sia nella situazione della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato;  
b) sia nella situazione in cui l’alienazione della casa già posseduta avvenga entro l’anno successivo al nuovo acquisto agevolato.  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato ca-  
pienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN47, colonna 11, del Mod. REDDITI 2022, persone  
fisiche (con casella “Situazioni particolari” posta nel frontespizio non compilata) ovvero quello indicato nel rigo 131 del prospetto di liqui-  
dazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022.  
54  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se nel modello Redditi PF 2022 la casella “Situazioni particolari” è stata compilata con il codice “1” (fruizione credito d’imposta “prima  
casa under 36”) questa colonna va compilata riportando l’eventuale importo del credito “prima casa” residuo, indicato nel rigo RN47, col.  
11, del mod. REDDITI PF 2021, o nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2021, che non è stato possibile  
utilizzare nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 (Circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E).  
Colonna 2 (Credito anno 2022): riportare il credito d’imposta maturato nel 2022, spettante ai soggetti che si trovano nelle seguenti con-  
dizioni:  
n nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo  
delle agevolazioni prima casa;  
n l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure  
se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della  
nuova prima casa. E’ stata disposta la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per  
effettuare il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale so-  
spensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza del beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compra-  
vendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
n non siano decaduti dal beneficio prima casa.  
Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali”  
reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla  
data di presentazione della presente dichiarazione.  
Rigo CR8 Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti  
Indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti,  
come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.  
Consultare in Appendice la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti”.  
Sezione III – Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione  
Questa sezione è riservata ai datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  
hanno incrementato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio  
colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,  
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.  
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione con il Mod. F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF, limitatamente alla  
quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.  
Nel rigo CR9 indicare:  
n nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione indicato nel rigo  
RN47, colonna 12, del Mod. REDDITI 2022, ovvero nel rigo 132 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2022;  
n nella colonna 2 (Credito compensato nel Mod. F24) il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di  
presentazione di questa dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello  
spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa  
colonna l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta riversato, senza tener conto di  
interessi e sanzioni.  
Sezione IV –- Crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo  
Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita  
domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di ri-  
parazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a  
quella distrutta. Se il credito riconosciuto si riferisce all’abitazione principale compilare il rigo CR10.  
Se invece, il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall’abitazione principale compilare il rigo CR11.  
Rigo CR10 Abitazione principale  
Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzato in diminuzione dell’IRPEF e ripartito in 20 quote costanti relative al-  
l’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia del-  
l’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo e  
ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.  
Colonna 1 (Codice fiscale) indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per  
l’accesso al contributo, secondo quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la do-  
manda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio.  
Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.  
Colonna 2 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2022.  
Colonna 3 (Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abita-  
zione principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta.  
55  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 4 (Rata annuale) indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2022. Tale importo, da riportare nel rigo RN28, si  
ottiene dividendo per venti l’importo indicato in colonna 3.  
Colonna 5 (Residuo precedente dichiarazione) riportare il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale che non ha trovato  
capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 21 del modello REDDITI 2022 o indicato nel  
rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022; se il credito d’imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia  
dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclu-  
sivamente nel primo modulo compilato.  
Rigo CR11 Altri immobili  
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in  
5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta.  
Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri ag-  
giuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. Si ricorda che il credito spetta  
nel limite complessivo di euro 80.000.  
Colonna 1 (Impresa/professione) barrare la casella se l’immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa  
o della professione.  
Colonna 2 (Codice fiscale) indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al  
contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo CR10.  
Colonna 3 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2022.  
Colonna 4 (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.  
Colonna 5 (Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione  
dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.  
Colonna 6 (Rata annuale) indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2022.Tale importo, da riportare nel rigo RN27 entro i  
limiti dell’imposta netta, si ottiene dividendo l’importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.  
Sezione V – Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione e sottoconti PEPP  
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che sono titolari di sottoconti di PEPP possono richiedere, per de-  
terminate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un’anticipazione delle  
somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta. Le anticipazioni pos-  
sono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57  
euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione  
può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni  
reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente ri-  
feribile all’importo reintegrato.  
L’aderente deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi  
come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in  
cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descrit-  
to.  
Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 e la risposta ad interpello n. 193 del 14 aprile 2022 del-  
l’Agenzia delle entrate.  
La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d’imposta spettante.  
Si precisa che può costituire reintegro solo l’ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.  
Rigo CR12  
Colonna 1 (Anno anticipazione) indicare l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva  
individuale maturata.  
Colonna 2 (Reintegro totale/parziale) indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:  
n codice 1 se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente;  
n codice 2 se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte.  
Colonna 3 (Somma reintegrata) Indicare l’importo che è stato versato nel 2022 per reintegrare l’anticipazione percepita.  
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla  
precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 13, del quadro RN del Mod. REDDITI 2022 o nel rigo 134 del prospetto di liquidazione  
(mod. 730-3) del mod. 730/2022.  
Colonna 5 (Credito anno 2022) indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata  
Colonna 6 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-  
sentazione della dichiarazione.  
Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36  
Il presente rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa  
assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel  
corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non  
superiore a 40mila euro annui.  
56  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali” re-  
peribili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
Rigo CR13  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato ca-  
pienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 44, del mod. REDDITI PF 2022.  
Colonna 2 (Credito anno 2022): indicare il credito d’imposta maturato nel 2022. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione  
dell’acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2023 e fino alla  
data di presentazione della dichiarazione.  
Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data  
di presentazione del modello REDDITI PF2023.  
Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente  
all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.  
SEZIONE VII – Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) e  
della scuola (school - bonus)  
Rigo CR14 cultura (art - bonus)  
Colonna 1 (Spesa 2022): indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2022:  
n a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;  
n a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione  
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei  
centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge  
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) dei complessi strumentali, delle società con-  
certistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti .  
n per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo  
di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.  
Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni  
culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1, del decreto-legge 31 maggio  
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).  
Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decre-  
to-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229) in favore:  
n del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei  
Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all’art.1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della  
Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;  
n dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conser-  
vazione del patrimonio archivistico e librario.  
Colonna 2 (Residuo anno 2021): indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, col. 26 del Mod. REDDITI PF 2022 o quello  
riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 3 (Rata credito 2021): indicare l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2022 o l’importo riportato  
nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 4 (Rata credito 2020): indicare l’importo indicato nel rigo CR14 col.3, del Mod. REDDITI PF 2022 o l’importo riportato nel rigo  
160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 5 (Quota credito ricevuta per trasparenza): indicare l’importo che viene attribuito nell’anno d’imposta al contribuente in qualità  
di socio di società semplice. In colonna 5 indicare anche l’intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza negli anni, 2019, 2020, 2021  
e 2022. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 2 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo.  
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento.  
Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte  
della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.  
Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:  
n banca;  
n ufficio postale;  
n sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.  
Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non spettano le detrazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettere h) e  
i), del TUIR. Le anzidette detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d’imposta, come  
ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.  
In caso di erogazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa deve invece essere compilato il quadro RU presente nel terzo fascicolo,  
secondo le relative istruzioni.  
Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e la circolare n.20/E del 18 maggio 2016.  
Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da RP8 a RP13 della  
sezione I del quadro RP, la detrazione dall’imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel pre-  
sente credito.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus).  
Il credito d’imposta spettava a chi effettuava erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni  
scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.  
In particolare, veniva riconosciuto per queste tipologie di investimenti:  
• realizzazione di nuove strutture scolastiche  
• manutenzione e potenziamento di quelle esistenti  
• interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti  
Dall’anno d’imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.  
Nel rigo CR 15 (Residuo anno 2021): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI  
PF 2022 o quello indicato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
SEZIONE VIII – Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato  
Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno  
2022 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione  
dell’arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.  
Rigo CR16  
Colonna 1 (Credito anno 2022): riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ri-  
cevuta entro il 30 aprile 2023.  
Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 15, del  
Mod. REDDITI 2022 o indicato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-  
sentazione della dichiarazione.  
Sezione IX – Credito d’imposta per videosorveglianza  
In questa sezione è indicato il credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme,  
nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.  
Il credito d’imposta è era pari all’importo delle spese indicate nell’istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 201 e  
spettava a condizione le spese per videosorveglianza fossero state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività  
d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro au-  
tonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta era ridotto del 50 per cento.  
Il credito d’imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle  
Entrate. In alternativa il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L’even-  
tuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. RED-  
DITI PF 2022 o quello riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-  
sentazione della dichiarazione.  
SEZIONE X – Credito d’imposta euroritenuta  
Rigo CR30  
Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta  
Il credito d’imposta è previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui  
all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dal-  
l’applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con  
alcuni Stati terzi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo  
a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del D. Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr.  
Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein  
e Andorra. In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella  
presente dichiarazione, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione  
del quadro CR ovvero del quadro CE. Se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero,  
il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’arti. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.  
241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza.  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato  
nella colonna 4 del relativo rigo CR30 del Mod. REDDITI 2022.  
Colonna 2 (Credito) indicare il credito maturato nel 2022, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d’imposta ai sensi  
dell’articolo 165 del TUIR, così come determinato nel quadro CE. Nel caso in cui non trovi applicazione l’art. 165 del TUIR (ad es. se il  
reddito prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l’intero importo  
dell’euroritenuta subita.  
Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24) indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del-  
l’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Colonna 4 (Credito residuo) indicare l’importo del credito residuo così determinato: CR30 col. 1 + CR30 col. 2 – CR30 col. 3.  
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a  
rimborso presentando apposita istanza.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
SEZIONE XII – Altri crediti d’imposta  
Rigo CR31  
Nel rigo CR31 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni. Per indicare più crediti d’imposta, occorre  
compilare più moduli.  
Nella colonna 1 (codice) indicare i seguenti codici:  
‘1’ credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della me-  
diazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito  
d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo  
5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di in-  
successo il credito è ridotto della metà.  
L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro  
il 30 maggio di ciascun anno. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è  
utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.  
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi  
d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.  
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.  
‘2’ credito d’imposta Ape. È il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a  
garanzia pensionistica (APE). L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla ma-  
turazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da  
una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi  
per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’imposta  
annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente  
pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è rico-  
nosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.  
‘3’ credito d’imposta sport bonus. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 di-  
cembre 2020, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate fino all’anno 2020 per in-  
terventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel  
caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è ri-  
conosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali ero-  
gazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte  
delle medesime erogazioni.  
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino  
postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.  
‘4’ credito d’imposta bonifica ambientale. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in  
corso al 31 dicembre 2018 e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre  
2021 (G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2022) per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari,  
ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto  
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà  
pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spettante è rico-  
nosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le dispo-  
sizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021.  
‘5’ credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 di-  
cembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi  
di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro  
che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda auto-  
vettura. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario  
del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione fi-  
nanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno  
dei predetti familiari. Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite  
delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono individuate con i provve-  
dimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2022 e del 23 maggio 2022. In particolare, con il provvedimento del 28 gennaio  
2022 è stato disposto che il credito d’imposta poteva essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021  
o in quella relativa all’anno d’imposta 2022. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare  
per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi  
relativa al periodo d’imposta 2022 e non può essere riportato oltre.  
‘9Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione. Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non  
imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo  
svolgimento di attività d bed and breakfast, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi  
di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tam-  
poni per COVID-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia  
delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100%. Il credito d’imposta  
è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. A partire dall’anno d’imposta 2022 è possibile indicare in dichiarazione il solo  
importo non utilizzato nella precedente dichiarazione;  
‘10Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica. Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il  
consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta un credito  
d’imposta, utilizzabile anche in compensazione nel mod. F24, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e  
l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il mi-  
glioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle  
stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è sta-  
bilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta con riferimento alle spese sostenute nel 2022. Al fine di effettuare il monitoraggio  
e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a  
quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati  
sono trasmesse per via telematica all’ENEA.  
11’ credito d’imposta per social bonus. Alle persone fisiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% e comunque nel limite  
del 15% del reddito imponibile, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore. Il credito d’imposta è  
ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per le persone fisiche il credito d’imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi  
relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei  
redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.  
12’ credito d’imposta per attività fisica adattata. E’ riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate sostenute per fruire di  
attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per l’accesso al be-  
neficio e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo. Il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e  
la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta. Con provvedimento  
del Direttore dell’Agenzia è stabilita la misura del credito d’imposta spettante.  
13’ credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rin-  
novabili. È riconosciuto, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in  
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul  
posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  
116. Il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle di-  
chiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stabilita la misura del  
credito d’imposta spettante. L’utilizzo del credito non consente la fruizione di altre agevolazioni previste per la medesima tipologia di  
spesa.  
Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy  
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy e per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di li-  
beralità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio delle stesse fondazioni a partire dal  
2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate (codice 14).  
Qualora le predette erogazioni liberali siano effettuate in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoc-  
cupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate  
(codice 15).  
I crediti d’imposta, di cui ai codici 14 e 15, sono riconosciuti a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali  
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sono utilizzabili in tre  
quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargi-  
zione, ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.  
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi. Al credito d’imposta di cui  
al presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite  
il modello F24, con risoluzione 18 novembre 2022, n. 68/E, è stato istituito il codice tributo “6992”.  
21’ credito d’imposta per riscatto di alloggi sociali imputato per trasparenza al socio dalla società previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 47  
del 2014.  
Nella colonna 2 (Importo):  
– se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘1’, indicare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della  
giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2022;  
– se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘2’, indicare l’importo indicato nel punto 381 del modello di Certificazione Unica 2022;  
– se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘4’, e in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e  
della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘5’, indicare l’importo del credito spettante, nella misura massima di 750 euro, determinato ap-  
plicando all’ammontare della spesa agevolabile la percentuale del 100% individuata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  
entrate del 23 maggio 2022, se non già indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021; la colonna 2 non può  
essere compilata se presente, per tale codice, la colonna 3 (Residuo);  
– se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘10’, indicare l’importo del credito spettante ottenuto applicando all’importo del credito (pari al  
50% delle spese sostenute) la percentuale prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31  
marzo 2023 .  
– se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘11’, “14” o “15”, indicare l’importo delle erogazioni liberali effettuate.  
– se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘12’ o “13”, indicare l’importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la  
percentuale prevista in merito dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  
Nella colonna 3 (Residuo 2021):  
– indicare il credito d’imposta residuo che è indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 154  
del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’;  
– indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 41 del modello REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 156 del  
prospetto di liquidazione del Mod. 730-3 se in colonna 1 è indicato il codice “5”;  
– indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 45 del modello REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 128 del  
prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice “9”;  
– indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 46 del modello REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 129 del  
prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice “10”;  
– indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 42 del modello REDDITI PF 2022 se in colonna 1 è indicato il  
codice “21”.  
Nella colonna 4 (Rata 2020):  
– indicare l’importo indicato nel rigo CR31, colonna 4 del Mod. REDDITI PF 2022, ovvero riportato nel rigo 158, colonna 2 (colonna 4 per il  
coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022, se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’;Nella colonna 6 (di cui  
compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice 1’, 9, 10, 14 e 15 indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione  
nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.  
Nella colonna 7 (Quota credito ricevuta per trasparenza): se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ e/o il codice “4” e/o il codice “9”  
e/o il codice “10” e/o il codice 11, e/o il codice 14 e/o il codice 15, e/o il codice 21’ e/o 22 indicare l’importo che viene attribuito nell’anno  
d’imposta al contribuente in qualità di socio. In colonna 4 indicare anche l’intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza nel 2021 e nel  
2022. Detto importo dovrà essere compreso rispettivamente nella colonna 4, 7 e 14 del rigo RN32 (totale credito) per i codici 3, 4 e 11  
nella misura di un terzo e nella colonna 10 del rigo RN32 (totale credito) per il credito indicato con il codice 21.  
9. QUADRO RP – Oneri e spese  
Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in  
due diversi modi:  
n alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;  
n altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.  
Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.  
ONERI DETRAIBILI  
Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)  
a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a  
carico”):  
n spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);  
n spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici  
informatici dei disabili (rigo RP3);  
n spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);  
n spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);  
n spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);  
n spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);  
n spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);  
n spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);  
n per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31);  
n spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi da  
RP8 a RP13, codice 40);  
n spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) (righi da RP8 a RP13, codice 44);  
La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:  
n per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla  
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta  
(rigo RP2);  
n per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti  
(righi da RP8 a RP13 codice 15);  
61  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora  
l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13, codice 32);  
n per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);  
n premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);  
n premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma  
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a  
RP13, codice 38);  
n premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana  
(righi da RP8 a RP13, codice 39);  
n per le spese sostenute per l’iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 45);  
b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):  
n spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa  
sanitaria pubblica (rigo RP1 col.1);  
n interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);  
n interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);  
n interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);  
n interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale stipulati entro il 31/12/2021 (righi da RP8 a RP13,  
codice 10);  
n interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale stipulati a partire dal il 01/01/2022 (righi da RP8 a  
RP13, codice 46;  
n interessi per prestiti o mutui agrari stipulati entro il 31/12/2021 (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);  
n interessi per prestiti o mutui agrari stipulati a partire dal il 01/01/2022 (rigo righi da RP8 a RP13, codice 47);  
n spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);  
n spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);  
n per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (righi da RP8 a RP13,  
codice 20);  
n erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);  
n contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);  
n erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);  
n spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);  
n erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);  
n erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);  
n erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);  
n spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);  
n spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);  
n erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);  
n spese per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (righi da RP8 a RP13, codice 43);  
n altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);  
n spese per canoni di leasing (rigo RP14).  
Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)  
n erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 61);  
n erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 62);  
Spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)  
n erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS o APS e ETS (righi da RP8 a RP13, codice 71);  
Spese che danno diritto alla detrazione del 35 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)  
n erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato OV e degli Enti del Terzo Settore ETS  
(righi da RP8 a RP13, codice 76);  
Spese che danno diritto alla detrazione del 90 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)  
n Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo  
agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da RP8 a RP13, codice 81).  
Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi  
di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese  
per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento  
(da indicare nella sezione III C del quadro RP):  
Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:  
n spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;  
n spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;  
62  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È pos-  
sibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini an-  
tisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della  
detrazione del 110 per cento;  
n spese per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte;  
n per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate).  
Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della de-  
trazione.  
Sezione III C: righi da RP56 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50 e del 110  
per cento  
Sezione IV: righi da RP61 a RP64 nella quale vanno indicate:  
n spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);  
n spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);  
n spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);  
n spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);  
n spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);  
n spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);  
n spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);  
n spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);  
n spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);  
n spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe  
di rischio inferiore (codice 10);  
n spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi  
di rischio inferiore (codice 11);  
n spese per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (codice 12);  
n spese per acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione (codice 13);  
n spese per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (codice 14);  
n spese per interventi su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (codice 15);  
n spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (codice 16);  
n spese per interventi di isolamento termico che interessano l’involucro con una incidenza con un’incidenza superiore al 25% ef-  
fettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari (codice 30);  
n spese per interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati  
su unità immobiliari facenti parte di condomini (codice 31);  
n spese per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 32);  
n spese per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di cli-  
matizzazione invernale esistenti (codice 33).  
Sezione V: righi da RP71 a RP73 nella quale vanno indicate le detrazioni per inquilini con contratto di locazione :  
n detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);  
n detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);  
n detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione  
principale (rigo RP71 codice 4);  
n detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72);  
n detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73);  
Sezione VI: righi da RP80 a RP83 Altre detrazioni  
n investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione (rigo RP80);  
n detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP82);  
n altre detrazioni (rigo RP83).  
ONERI DEDUCIBILI  
Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP34):  
a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a  
carico”):  
n contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);  
n contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);  
n contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclu-  
sivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi (rigo RP26 codice 13);  
n contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP30).  
Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse  
dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:  
n assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);  
n contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)  
n erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);  
n erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);  
n erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune  
fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);  
n erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);  
n erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);  
n rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);  
n spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);  
n somme restituite al soggetto erogatore (RP33);  
n investimenti in start-up (rigo RP34).  
n erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS (rigo RP36).  
Spese sostenute per i figli  
Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il  
documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui  
le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova  
la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo  
della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.  
Spese sostenute dagli eredi  
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il  
suo decesso.  
Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza  
È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire  
della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla so-  
cietà, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.  
Consultare in Appendice “Oneri sostenuti dalle società semplici”  
COMPILAZIONE DEL QUADRO RP  
Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:  
n Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento, del 26 per cento, del 30 per cento e del 35 per cento e del  
90 per cento (quest’ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente  
alla cessione all’impresa assicurativa della detrazione al 110 per cento);  
n Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;  
n Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli in-  
terventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde e bonus facciate;  
n (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per la “pace contributiva” e del 50 per cento e 110 per cento per l’installazione di in-  
frastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto  
dell’abitazione di classe A o B ;  
n Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di risparmio energetico;  
n Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;  
n Sezione VI,dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le  
borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero “Ospedali Galliera  
di Genova”, e per il bonus vacanze).  
SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26 per cento, del 30 per cen-  
to, del 35 per cento e del 90 per cento  
A ciascuna detrazione d’imposta del 19, del 26 per cento, del 30 per cento, del 35 per cento e del 90 per cento, è stato attribuito  
un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la  
detrazione del 26 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del  
35 per cento”, e “spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento”, che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a  
RP13. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2023.  
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a con-  
dizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento  
tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto  
di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche  
o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.  
64  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con  
ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pago PA. In mancanza, l’utilizzo del  
mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commer-  
ciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.  
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base al-  
l’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000  
euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito  
complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a ce-  
dolare secca e ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e ss. mm.  
SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO  
CODICE  
12  
DESCRIZIONE  
RIGO  
CODICE  
31  
DESCRIZIONE  
RIGO  
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici  
di ogni ordine e grado  
Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli  
di Stato  
da RP8 a RP13  
da RP8 a RP13  
Spese d’istruzione  
Spese universitarie  
Spese funebri  
13  
35  
14  
36  
Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni  
Premi per assicurazioni per tutela delle persone  
con disabilità grave  
15  
Spese per assistenza personale  
Attività sportive dei ragazzi  
Intermediazioni immobiliare  
38  
16  
39  
Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza  
Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi  
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale  
Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi  
calamitosi  
17  
40  
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti  
universitari fuori sede  
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive  
dilettantistiche  
18  
43  
21  
44  
Spese per minori o maggiorenni con DSA  
Spese per iscrizione annuale o abbonamento  
AFAM per ragazzi  
25  
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico  
Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche  
45  
26  
61  
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS  
Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate  
contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli  
interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione  
Spese per canoni di leasing di immobili da adibire  
ad abitazione principale  
27  
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo  
81  
RP14  
29  
30  
Spese veterinarie  
Spese sostenute per servizi di interpretariato  
dai soggetti riconosciuti sordi  
Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4.  
Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2022 che sono già state rimborsate al contribuente, per  
esempio:  
n le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;  
n le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse  
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad  
un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro di-  
pendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se  
nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite,  
ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente  
a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575  
e/o 595 della CU 2023;  
n le spese per l’acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive per cui si è ottenuto il bonus vista.  
Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite  
di 1.300,00 euro. L’erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci  
comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare  
superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a  
carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati.  
Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.  
n Le spese sanitarie sostenute nel 2022 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al  
netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto  
nel rigo RM8 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.  
Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:  
n le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la de-  
trazione d’imposta del 19 per cento);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo  
stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta.  
Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certi-  
ficazione Unica;  
n l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive al netto dell’importo  
del bonus vista.  
Righi da RP1 a RP5 Spese sanitarie e spese per persone con disabilità  
Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15.493,71, al  
lordo della franchigia di euro 129,11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro  
quote annuali costanti e di pari importo.  
Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si ri-  
manda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).  
Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese soste-  
nute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie detraibili”.  
Rigo RP1 Spese sanitarie  
Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio,  
se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).  
Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a  
RP13non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.  
Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a  
carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.  
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da  
fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il  
codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.  
Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1  
nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.  
In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute  
da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).  
Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente  
affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’in-  
dicazione delle spese:  
n sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;  
n effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).  
La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente  
affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare  
compilando il rigo RP2.  
Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.  
Pertanto indicare:  
n nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;  
n nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.  
Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, con patologie esenti  
Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti dalla  
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo  
di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile  
dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.  
L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di  
euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.  
Rigo RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità  
Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle  
persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità.  
Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.  
In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica.  
Consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità  
Indicare le spese sostenute per l’acquisto:  
n di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con  
disabilità;  
n di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da  
avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deam-  
bulazione e dei soggetti con pluriamputazioni.  
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico.  
La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo  
stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ri-  
trovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.  
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza  
tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a  
meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la  
necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.  
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo  
RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è  
stata sostenuta nel 2019 nel 2020 o nel 2021 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella  
per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per  
segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.  
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione,  
quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).  
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la ra-  
teazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere soste-  
nute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo  
consentito di euro 18.075,99.  
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da  
341 a 352) della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.  
Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida  
Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei ciechi. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro  
anni, salvo i casi di perdita dell’animale.  
La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.  
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo  
il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.  
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 1.000 (vedere  
le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella  
sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza  
Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo  
superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2019 e/o 2020 e/o 2021 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’im-  
porto della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. REDDITI 2022, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute  
nel 2019, dal Mod. REDDITI 2021 per le spese sostenute nel 2020, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2  
+ RP2 col.2 -129)+RP3 col.2); dal Mod. REDDITI 2022 per le spese sostenute nel 2021, dividendo per quattro la somma dei campi  
((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2).  
Qualora negli anni precedenti sia stato utilizzato il modello 730, l’importo da riportare in questo campo può essere ricavato dividendo  
per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2022, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2019 e nel  
2020 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2021.  
Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nel 2020 indicare il  
numero 3).  
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2019, nel 2020 o nel 2021 deve compilare il rigo  
RP6 in distinti moduli.  
Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della  
Certificazione Unica.  
Interessi passivi - Rigo RP7 e codici 8, 9, 10 11, 46 e 47 nei righi da RP8 a RP13  
In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2022 in  
dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.  
Consultare in Appendice “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.  
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli  
interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione  
per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a  
titolo di “onere rimborsato”.  
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:  
n mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);  
n mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una re-  
sidenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari  
stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.  
Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e,  
in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipo-  
tecaria su immobili.  
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte  
del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la  
parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:  
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati  
capitale dato in mutuo  
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.  
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto  
di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:  
n l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del  
cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);  
n le spese di perizia;  
n le spese di istruttoria;  
n la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;  
n la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;  
n la penalità per anticipata estinzione del mutuo;  
n le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;  
n le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;  
n l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;  
n l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.  
Non sono ammesse alla detrazione:  
n le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo,  
quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad  
un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;  
n le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);  
n l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;  
n le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.  
Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale  
Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari  
destinati all’acquisto dell’abitazione principale. Nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo sti-  
pulati entro il 31/12/2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione  
“Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. Nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel  
2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio  
2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del  
contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo. L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui  
ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.  
Nozione di abitazione principale  
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione  
spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un  
suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).  
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra  
tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione  
per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.  
Importo massimo cui applicare la detrazione  
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo  
il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi  
non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in com-  
proprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscal-  
mente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Soggetti ammessi alla detrazione  
La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.  
La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore  
di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso  
non acquista l’unità immobiliare.  
Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari  
o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di  
questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a  
proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento  
della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel  
possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata  
dalla cooperativa intestataria del mutuo.  
In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.  
In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.  
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto  
dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.  
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente  
delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento  
civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito  
della dimora abituale.  
Condizioni generali per fruire della detrazione  
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto  
sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti  
da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.  
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è  
ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.  
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata  
adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso  
il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa  
a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.  
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto  
dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surro-  
gazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.  
Consultare in Appendice “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”  
In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a  
quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri cor-  
relati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione  
edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due  
anni dall’acquisto.  
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che  
entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio  
l’immobile sia adibito ad abitazione principale.  
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasfe-  
rimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo  
a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del  
ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale,  
in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.  
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione  
principale.  
Contratti di mutuo stipulati prima del 1993  
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun  
intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8  
dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale  
per motivi diversi da quelli di lavoro.  
In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro),  
a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Consultare in Appendice “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.  
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua  
ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.  
In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, con codice 8 nei righi da RP8  
a RP13 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli  
importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.  
Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili”  
della Certificazione Unica.  
Righi da RP8 a RP13 Altre spese per le quali spetta la detrazione  
Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta  
del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, la spesa  
contraddistinta dal codice 71, per la quale spetta la detrazione d’imposta del 30 per cento, la spesa contraddistinta dal codice 76 ,  
per la quale spetta la detrazione d’imposta del 35 per cento, la spesa contraddistinta dal codice 81, per la quale spetta la detrazione  
d’imposta del 90 per cento.  
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO  
CODICE  
DESCRIZIONE  
RIGO  
RP1  
CODICE  
DESCRIZIONE  
RIGO  
Spese sanitarie  
25  
da RP8 a RP13  
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico  
Spese sanitarie per familiari non a carico  
affetti da patologie esenti  
RP2  
RP3  
26  
27  
Spese sanitarie per persone con disabilità  
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche  
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo  
RP4  
RP5  
Spese veicoli per persone con disabilità  
Spese per l’acquisto di cani guida  
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta  
la rateizzazione nella precedente dichiarazione  
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione  
principale  
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti  
nel settore musicale  
RP6  
RP7  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
35  
36  
38  
39  
Spese veterinarie  
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai  
soggetti ricosciuti sordi  
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici  
di ogni ordine e grado  
Spese relative ai contributi versati per il riscatto  
degli anni di laurea dei familiari a carico  
8
da RP8 a RP13  
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili  
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio  
9
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione  
principale stipulati fino al 31/12/2021  
Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati fino al  
31/12/2021  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
Spese per asili nido  
Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli  
di Stato  
Spese per istruzione diverse da quelle universitarie  
Spese per istruzione universitaria  
Spese funebri  
Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni  
Premi per assicurazioni per tutela delle persone  
con disabilità grave  
Spese per addetti all’assistenza personale  
Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza  
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamento ai  
servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed  
interregionale  
Spese per attività sportive per ragazzi  
(palestre, piscine e altre strutture sportive)  
16  
40  
17  
18  
20  
43  
44  
45  
Spese per intermediazione immobiliare  
Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi  
Spese per minori o maggiorenni con DSA  
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti  
universitari fuori sede  
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite  
da calamità pubbliche o eventi straordinari  
Spese per iscrizione annuale o abbonamento  
AFAM per ragazzi  
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive  
dilettantistiche  
Interessi per mutui ipotecari per costruzione  
abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022  
Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati  
dal 1° gennaio 2022  
21  
22  
24  
46  
47  
99  
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso  
Erogazioni liberali a favore della società di cultura  
Biennale di Venezia  
Altre spese detraibili  
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO  
CODICE  
DESCRIZIONE  
RIGO  
CODICE  
DESCRIZIONE  
RIGO  
61  
da RP8 a RP13  
62  
da RP8 a RP13  
Erogazioni liberali a favore delle Onlus  
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici  
70  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO  
CODICE  
DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO  
RIGO  
CODICE  
DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO  
RIGO  
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle  
ONLUS, APS e ETS  
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle  
organizzazioni di volontariato (OV e degli ETS)  
71  
da RP8 a RP13  
76  
da RP8 a RP13  
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO  
DESCRIZIONE  
CODICE  
RIGO  
Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi  
sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione  
81  
da RP8 a RP13  
Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo. In particolare, indicare i codici relativi alle seguenti spese.  
Codice “8” (Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993). Con questo codice indicare,  
per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di ri-  
valutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse  
dalla principale, stipulati prima del 1993.  
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa  
da quella principale (per la quale valgono le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si ve-  
rifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).  
Nell’ipotesi di accollo del mutuo da parte dell’erede o dell’acquirente oppure nell’ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o dal-  
l’impresa costruttrice si vedano le istruzioni al rigo RP7 paragrafo “Soggetti ammessi alla detrazione”. è ancora possibile fruire  
della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.  
Consultare in Appendice “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.  
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nella sezione “Oneri detraibili”  
(punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
Codice “9” (Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio). Con questo codice indicare gli importi degli interessi  
passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari)  
contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, secondo quanto previsto dall’art.  
1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997.  
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più  
contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se  
il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.  
Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341  
a 352) della Certificazione Unica.  
Codice “10” (Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale). Con questo codice indicare gli importi  
degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari  
contratti a partire dal 1998 e fino al 31 dicembre 2021 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire  
ad abitazione principale. Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10  
nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
L’importo corrisposto per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 va in-  
dicato con il codice 46. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 01° gennaio 2022 è inter-  
venuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto  
di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo. L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella se-  
zione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 46.  
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.  
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente  
delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento  
civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal  
requisito della dimora abituale.  
Consultare in Appendice “Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale”.  
71  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Codice “11” (Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021). Con questo codice indicare gli importi  
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti  
e mutui agrari di ogni specie.  
L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel  
quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).  
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nella sezione “Oneri detraibili”  
(punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
Gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice 47. L’importo deve com-  
prendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione  
Unica con il codice onere 47. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è  
intervenuto un accollo/subentro /rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del  
contratto di accollo/subentro /rinegoziazione del mutuo.  
Codice “12” (Spese di istruzione) Con questo codice indicare l’importo delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del  
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della  
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 800,00 euro per ciascun alunno o  
studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.  
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la  
spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.  
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il  
codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore  
di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione –  
art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.  
Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:  
– le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;  
– le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;  
– le spese per il servizio di trasporto scolastico;  
– i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro,  
svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).  
Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’amplia-  
mento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.  
Codice “13” (Spese di istruzione universitaria).  
Con questo codice indicare l’importo delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non  
statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.  
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso e, per le università non statali, non devono essere  
superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università  
e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.  
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il  
codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore  
di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione –  
art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.  
Codice “14” (Spese funebri). Con questo codice indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indi-  
pendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore  
a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più  
righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.  
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica.  
Codice “15” (Spese per addetti all’assistenza personale). Con questo codice indicare le spese, per un importo non superiore  
a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della  
vita quotidiana.  
Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. Nel limite di reddito  
deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad  
imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.  
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 4 “Familiari a carico”. Non è necessario tuttavia,  
che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.  
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio,  
di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.  
Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.  
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.  
La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando  
la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.  
72  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui  
si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in  
questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.  
Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00  
dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.  
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata  
dall’addetto all’assistenza.  
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che  
presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi  
anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.  
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 15 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal  
datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione  
– art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.  
Codice “16” (Spese per attività sportive praticate da ragazzi). Con questo codice indicare le spese sostenute per l’iscrizione  
annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2022 la detrazione spetta  
per l’intero anno d’imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed im-  
pianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente  
a carico sia per il contribuente stesso se di età rientrante nei limiti sopra indicati. L’importo da considerare non può essere superiore  
per ciascun ragazzo a 210,00 euro.  
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la  
quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.  
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la  
spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.  
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta  
o quietanza di pagamento da cui risultino:  
n la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il  
codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;  
n la causale del pagamento;  
n l’attività sportiva praticata;  
n l’importo corrisposto per la prestazione resa;  
n i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.  
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 16 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica.  
Codice “17” (Spese per intermediazione immobiliare). I compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione  
immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare non può essere superiore  
a euro 1.000,00. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nella sezione “Oneri detraibili” (punti  
da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
Se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari  
in base alla percentuale di proprietà.  
Codice “18” (Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede). Le spese sostenute dagli studenti  
universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di  
locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.  
La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,  
stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per  
fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello  
studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati  
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. L’importo da indicare non può  
essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.  
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)  
della Certificazione Unica.  
Codice “20” (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari). Le erogazioni  
liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari,  
che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite:  
n Onlus;  
n organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;  
n altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata au-  
tenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità  
pubbliche o da altri eventi straordinari;  
73  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;  
n associazioni sindacali di categoria.  
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice “61” nei righi da RP8 a RP13. Le  
erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate,  
assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso  
di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.  
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione  
Unica.  
Codice “21” (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche). Le erogazioni liberali in denaro, per  
un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.  
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)  
della Certificazione Unica.  
Codice “22”(Contributi associativi alle società di mutuo soccorso). I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai  
soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine  
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle  
loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per sé stessi, e non per i familiari  
Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di  
debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di  
credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto  
conto della società che gestisce la carta.  
Codice “24”(Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”). Le erogazioni liberali in denaro a  
favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito com-  
plessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, il reddito assoggettato ad imposta  
sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE).  
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica.  
Codice “25”(Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico). Le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manuten-  
zione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre  
1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata  
a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione  
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), presentata al Ministero della cultura (ex Ministero per i beni e le attività  
culturali) e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. Con questo codice vanno comprese  
le somme indicate con il codice 25 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta  
del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche  
in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni prece-  
denti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese  
superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere ripor-  
tate per il loro intero ammontare.  
Questa detrazione non è cumulabile con la fruizione del Credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili  
di interesse storico e artistico di cui all’art. 65-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modifica-  
zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  
Codice “26”(Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche). Le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle  
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Mi-  
nistro della cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di  
lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che or-  
ganizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o  
il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive  
modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di  
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine ne-  
cessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi  
gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono  
essere autorizzate dal Ministero della cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali). Rientra in questa agevolazione anche il  
costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione  
richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni  
e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. Con questo codice vanno  
comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le ero-  
gazioni liberali a sostegno della cultura, “art - bonus”, da indicare nel rigo CR14.  
Codice “27”(Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo). Le erogazioni liberali in denaro per un importo non  
superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare  
secca, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE), a favore di enti o istituzioni pubbliche,  
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, ef-  
fettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione  
nei vari settori dello spettacolo.  
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)  
della Certificazione Unica.  
Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le ero-  
gazioni liberali a sostegno della cultura, “art - bonus”, da indicare nel rigo CR14  
Codice “28”(Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale). Le erogazioni liberali in denaro per un  
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato  
a cedolare secca, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE), a favore degli enti di  
prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato  
ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:  
n al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;  
n come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fon-  
dazione;  
n come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto de-  
creto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante  
per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione  
in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.  
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)  
della Certificazione Unica.  
Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le ero-  
gazioni liberali a sostegno della cultura, “art - bonus”, da indicare nel rigo CR14.  
Codice “29”(Spese veterinarie). Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia  
o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11. Pertanto, l’importo va  
indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere euro 550.  
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica.  
Codice “30” (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi). Le spese sostenute per i servizi  
di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordi i minorati sensoriali  
dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del lin-  
guaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio  
(legge n. 95 del 20 febbraio 2006). Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nella sezione “Oneri  
detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello  
stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi  
di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.  
Codice “31” (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado). Le erogazioni liberali a favore degli  
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale d’istruzione  
(legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
25 gennaio 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e degli ITS Academy, finalizzate  
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tali erogazioni devono essere effettuate  
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e cir-  
colari.  
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica.  
Codice 32” (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea o del corso ITS  
Academy). I contributi versati nell’interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di  
laurea pur non avendo ancora iniziato l’attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
E’ prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato  
l’attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono essere  
detratti, nella misura del 19% dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico.  
Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo  
RP21.  
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della  
Certificazione Unica.  
Codice “33” (Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido) Le spese sostenute dai  
genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non su-  
periore a euro 632,00 annui per ogni figlio fiscalmente a carico.  
Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa  
sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.  
L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con  
il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal  
datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione  
– art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute  
nel 2022, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.  
Codice “35”(Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato). La detrazione è ammessa se le  
erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del  
fondo. Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d’Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli  
di Stato in circolazione.  
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito  
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.  
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 35 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione  
Unica.  
Codice “36”(Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni) La detrazione riguarda:  
n i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se  
versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a  
cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;  
n i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di  
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).  
L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati nella  
sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 36.  
Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo  
RP21.  
Codice “38’ per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dal-  
l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche  
di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale da un esperto nei casi da esa-  
minare, in servizio presso le unità sanitarie locali.  
L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto  
il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione  
“Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.  
Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione  
“Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.  
Codice “39” per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli  
atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza  
nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere  
dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono sta-  
bilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.  
L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio  
di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità  
grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)  
della Certificazione Unica con il codice onere 39.  
Codice “40” per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e  
interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso  
per un importo complessivo non superiore a 250 euro.  
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il  
codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione –  
art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.  
Se per queste spese il contribuente ha beneficiato del bonus 60 euro per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, la detra-  
zione può essere fruita solo per la parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico.  
Codice “43” per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal  
1° gennaio 2018 relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione  
“Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.  
Codice “44” per le spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendi-  
mento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti  
compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per  
l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle  
lingue straniere.  
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.  
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il  
codice onere 44.  
Codice “45”’per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni  
a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai  
sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di  
musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.  
Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito  
complessivo non supera i 36.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla  
cedolare secca sulle locazioni e ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e ss.  
mm.  
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione  
può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta  
da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1000 euro per ciascun ragazzo.  
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la  
spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.  
Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di  
debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.  
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice  
onere 45.  
Codice “99” (Altre spese detraibili). Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.  
Con questo codice vanno comprese le somme relative alle “Altre spese detraibili” indicate con il codice 99 nella sezione “Oneri de-  
traibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.  
I codici, da indicare nei righi da RP8 a RP13, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i se-  
guenti:  
Codice “61” per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organiz-  
zazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,  
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per  
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tener conto anche dell’importo indicato  
con il codice 20 nei righi da RP8 a RP13.  
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate,  
assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso  
di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.  
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 61 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Cer-  
tificazione Unica.  
Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per  
erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione  
dell’articolo 15, comma 1.1. del TUIR, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo RP36 e il rigo  
RP26, cod. 7.  
Codice “62” per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di  
cui all’art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni  
continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati  
e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici be-  
neficiari delle erogazioni medesime. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali  
partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o me-  
diante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori  
modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.  
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 62 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Cer-  
tificazione Unica.  
I codici, da indicare nei righi da RP8 a RP13, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento sono i se-  
guenti:  
‘71’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e  
delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’im-  
posta non superiore a 30.000 euro.  
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30  
gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla  
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono for-  
mare oggetto delle erogazioni liberali in natura.  
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione  
Unica con il codice onere 71.  
A decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni  
liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).  
Il codice, da indicare nei righi da RP8 a RP13, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento è il se-  
guente:  
‘76’ per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo  
d’imposta non superiore a 30.000 euro.  
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione  
Unica con il codice onere 76.  
A decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni  
liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).  
Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario,  
o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effet-  
tuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministra-  
zione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. E’ possibile fruire delle detrazioni a con-  
dizione che le liberatlità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al per-  
seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per  
erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione del-  
l’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il  
cod. 71 e il rigo RP36.  
Il codice, da indicare nei righi da RP8 a RP13, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento è il se-  
guente:  
‘81’ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla ces-  
sione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire dell’aliquota  
di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui  
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla  
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.  
Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione III A, dedicata alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per  
misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e Superbonus e alla voce d’Appendice “Superbonus”.  
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica  
con il codice onere 81.  
Rigo RP14 – Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale  
Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta  
una detrazione dall’imposta.  
La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche  
da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo  
non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su  
immobili a destinazione abitativa.  
La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui  
ipotecari per l’acquisto di abitazione principale di cui al rigo RP7 a cui si rinvia.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell’immobile da adibire ad abitazione  
principale.  
Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione. Per l’anno d’imposta 2020 indicare il numero 3.  
Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l’ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2022. L’importo dei canoni di leasing  
non può superare:  
il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;  
il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.  
Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l’importo del prezzo di riscatto pagato nel 2022 per acquistare la proprietà dell’immobile  
da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:  
il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;  
il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.  
Rigo RP15 Totale delle spese sul quale calcolare la detrazione  
Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19 e/o del 26 per cento, del  
30 per cento, del 35 per cento e del 90 per cento.  
Casella 1: Rateizzazione: Può essere impostata solo se la somma dei campi: (RP1 col.1 + RP1 col.2 + RP2 col.1-129) + RP3  
col.1 non è inferiore a 15.494.  
N.B. La somma delle spese sanitarie rateizzate, come sopra determinata, deve essere riportato nel rigo RN47, col.55  
“Spese sanitarie 2022 rateizzate”.  
Colonna 2: Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito  
Se RP15 col.1 non barrata, calcolare:  
Spese SenzaFranchigia = RP1 col.2 + RP2 col.1 – 129 (ricondurre a zero se il risultato è negativo)  
SpeseRP1_RP3 = SpeseSenzaFranchigia + RP3  
Se RP15 col.1 barrata, calcolare:  
SpeseSenzaFranchigia = RP1 col.1 + RP1 col.2 + RP2 col.1 – 129 ricondurre a zero se il risultato è negativo  
SpeseRP1_RP3 = (SpeseSenzaFranchigia + RP3) / 4  
L’importo di RP15 col.2 deve essere uguale a SpeseRP1_RP3 + RP4 col.2 + RP5 col.2 + RP6 col.2 + RP7 col.1+RP7 col.2 + la  
somma delle colonne 2 dei righi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 sono indicati i codici 8, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 28, 32, 33,  
46, 47 e 99 (per tutti i moduli nei quali sono presenti).  
Colonna 3 Totale spese con detrazione al 19 per cento da commisurare al reddito: E’ uguale alla somma delle colonne 2 dei  
righi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 sono indicati i codici da 12 a 18, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, da 38 a 40, 43,  
44 e 45 (per tutti i moduli nei quali sono presenti) + RP14 col. 3 + RP14 col. 4 (per tutti i moduli nei quali sono presenti). Per il  
codice 29 (Righi da RP8 a RP13) l’importo indicato va diminuito della franchigia di euro 129 (Ricondurre a zero se il risultato è ne-  
gativo).  
Colonna 4 Totale spese con detrazione al 26 per cento da non commisurare al reddito: E’ uguale alla somma delle colonne  
2 dei righi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 è indicato il codice 62 (per tutti i moduli nei quali sono presenti)  
Colonna 5 Totale spese con detrazione al 26 per cento da commisurare al reddito: E’ uguale alla somma delle colonne 2 dei  
righi da RP8 a RP13 per i quali nella colonna 1 è indicato il codice 61 (per tutti i moduli nei quali sono presenti)  
Colonna 6 Totale spese con detrazione al 30 per cento: da non commisurare al reddito In relazione agli oneri che danno diritto  
alla detrazione d’imposta del 30 per cento dovete sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (codice 71) e riportare il totale nella  
colonna 6.  
Colonna 7 Totale spese con detrazione al 35 per cento da non commisurare al reddito: In relazione agli oneri che danno diritto  
alla detrazione d’imposta del 35 per cento dovete sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (codice 76) e riportare il totale nella  
colonna 7.  
Colonna 8 Totale spese con detrazione al 90 per cento da commisurare al reddito: In relazione agli oneri che danno diritto  
alla detrazione d’imposta del 90 per cento dovete sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (codice 81) e riportare il totale nella  
colonna 8.  
SEZIONE II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo  
In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme  
che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a  
tassazione.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Non devono, invece, essere indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di  
lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Cer-  
tificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore  
di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 411 della Certificazione Unica si rinvia alle istruzioni relative ai  
righi da RP27 a RP30.  
Rigo RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali  
Gli oneri indicati in questo rigo sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.  
Indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi vo-  
lontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.  
Rientrano in questa voce anche:  
n i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale  
(è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);  
n i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni  
domestici (c.d. assicurazione casalinghe);  
n i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di apparte-  
nenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto  
“fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli  
ITS Academy (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.  
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta  
alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il  
titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia,  
poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la  
rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto  
se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.  
Rigo RP22 Assegni periodici corrisposti al coniuge  
Indicare:  
n nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del  
codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;  
n nella colonna 2 l’importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese  
condominiali, disposti dal giudice, (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza  
di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  
stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.  
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.  
E’ importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al co-  
niuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono de-  
ducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.  
Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari  
Indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare  
(es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le  
spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali  
e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione  
Unica con il codice onere 3.  
L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.  
Rigo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose  
Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:  
n Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;  
n Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e spe-  
cifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;  
n Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di  
amministrazione ecclesiastica;  
n Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri  
e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;  
n Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini  
delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;  
n Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche  
esigenze di culto e di evangelizzazione;  
n Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati;  
n Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunità locali,  
per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla  
predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evan-  
gelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;  
n Chiesa Apostolica in Italia e degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;  
n Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di  
culto e le attività di religione o di culto;  
n Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto,  
le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.  
n Istituto Buddista Italiano SokaGakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate al-  
l’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.  
n Associazione «Chiesa d’Inghilterra», degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza  
e beneficenza. Le modalità di deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.  
Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, deve essere effettuata tramite versamento bancario  
o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare, e può essere documentata conservando le ricevute  
di versamento bancario o postale, ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto  
conto della società che gestisce la carta. E’ necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile in-  
dividuare il carattere di liberalità del versamento.  
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono  
risultare anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati  
che devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante,  
l’importo dell’erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della  
Tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell’Istituto centrale per il sostentamento  
del clero della Chiesa cattolica italiana, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei  
ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista  
d’Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell’ Unione delle Comunità ebraiche italiane.  
Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella  
circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell’Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.  
Rigo RP25 Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità  
Indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità. Per indi-  
viduare esattamente quali soggetti sono considerati disabili, può essere utile consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per  
persone con disabilità”. Le spese di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità sono quelle relative:  
n all’assistenza infermieristica e riabilitativa;  
n al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclu-  
sivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;  
n al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;  
n al personale con la qualifica di educatore professionale;  
n al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.  
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica pre-  
scrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione  
resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012).  
Le persone con disabilità possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.  
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:  
n coniuge;  
n figli, compresi quelli adottivi  
n discendenti dei figli;  
n generi e nuore;  
n suoceri e suocere;  
n fratelli e sorelle (anche unilaterali);  
n nonni e nonne.  
n genitori (compresi quelli adottivi);  
Consultare in Appendice “Spese sanitarie detraibili- Documentazione da conservare”.  
In caso di ricovero di una persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera  
retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire  
della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto  
di assistenza.  
È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella  
Sezione I, nei righi da RP1 a RP4:  
n spese chirurgiche;  
n spese per prestazioni specialistiche;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n spese per protesi dentarie e sanitarie;  
n spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento delle persone con disabilità;  
n spese per i veicoli per persone con disabilità;  
n spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità.  
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da  
fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il  
codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.  
Rigo RP26 Altri oneri e spese deducibili  
Indicare tutti gli oneri e le spese deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi, contraddistinti dai relativi codici.  
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.  
Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni  
codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.  
In particolare, indicare con il codice:  
“6” i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a eu-  
ro3.615,20. Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio  
sanitario nazionale (art. 10, comma 1, lettera e-ter del TUIR). Per tali contributi la deduzione spetta anche se la spesa è  
stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo “Familiari a carico” del capitolo “Guida alla compilazione  
della dichiarazione”) per la parte non dedotta da queste ultime.  
Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo indicato con il codice ‘13’ e anche quello riportato nel punto 441  
della Certificazione Unica 2023, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo  
rigo. L’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l’intero ammontare alla verifica del limite di 3.615,20  
euro, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assi-  
stenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente  
a carico del lavoratore.  
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai successivi codici 7, 8 e 9  
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito,  
carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione,  
in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.  
“7” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che  
operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.  
L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il  
reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla  
legge n. 190 del 2014 e ss. mm.). Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.  
Il contribuente che fruisce di tale deduzione, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni  
analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 10,  
comma 1, lett. g) del TUIR, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da RP8 a RP13  
e quelle previste per il rigo RP36.  
“8” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.  
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il  
reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime for-  
fetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e ss. mm.) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:  
n fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di in-  
teresse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);  
n fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca  
scientifica, individuate dal d.P.C.M. 29 luglio 2019 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2019).  
Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime ero-  
gazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompre-  
si tra quelli previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detra-  
zione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge;  
“9” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti  
parco regionali e nazionali  
Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:  
n università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);  
n istituzioni universitarie pubbliche;  
n enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi  
l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;  
n enti parco;  
n enti parco regionali e nazionali.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
I soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia  
per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l’ar-  
ticolo 10, comma 1, lett. l-quater) del TUIR, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta  
contenute in altre disposizioni di legge.  
“12” per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.  
Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella  
misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:  
n trust  
n fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario  
anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera  
attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla  
gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalen-  
temente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione  
e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.  
“13” per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sa-  
nitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex la-  
voratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di  
lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti  
devono essere d’importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche  
l’importo indicato con il codice ‘6’;  
“21” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici  
Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare con questo codice, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che  
concorrono a formare il reddito complessivo:  
n gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella  
misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell’art.  
433 del c.c.;  
n i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi  
i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi  
agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non con-  
corre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio  
non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori  
non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n.  
44/E del 4 luglio 2013);  
n le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della lo-  
cazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;  
n il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei  
ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2022 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);  
n le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono  
state assoggettate a tassazione;  
n le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;  
n le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;  
n il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.  
Consultare in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”.  
Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali e ai sottoconti PEPP  
La casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere compilata con il codice ‘1’ dal contribuente con reddito complessivo  
uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, con il codice ‘2’ dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito  
complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il capitolo “Familiari a carico”).  
Nei righi da RP27 a RP30 indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia  
relativi a fondi individuali, e ai sottoconti di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).  
Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP27 a RP30 quando non ha contributi per previdenza  
complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per  
contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al  
punto 413 della Certificazione Unica 2023.  
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche com-  
plementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico  
europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), inclusi quelli esteri, sono  
deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore ad euro 5.164,57.  
83  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio  
finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono  
dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.  
Nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi  
da RP27 a RP30, per l’individuazione del limite di deducibilità e dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere  
le istruzioni di seguito fornite nel paragrafo “Iscrizione a più tipologie di fondi pensione”.  
In presenza di Certificazione Unica 2023 conguagliata, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione del codice 1 nel punto  
411 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali,  
senza il tramite del sostituto d’imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.  
Rigo RP27 Contributi a deducibilità ordinaria  
Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro (nel suddetto limite si devono  
considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro). In particolare, riportate le somme versate alle forme pen-  
sionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali, e le somme versate ai sottoconti  
PEPP. Per i contributi versati a fondi negoziali ed ai sottoconti PEPP tramite il sostituto d’imposta dovete utilizzare i dati riportati  
nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2023 se è indicato il codice “1” nel punto 411 della Certificazione Unica. Si precisa  
che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica  
di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo RP30 se-  
guendo le relative istruzioni).  
Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione  
inclusi i fondi negoziali a essi riservati e i contributi versati ai sottoconti PEPP.  
Colonna 1: indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha dedotto dall’imponibile, di cui al punto 412 della Certificazione  
Unica 2023. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 421 della Certificazione Unica 2023 compilato) indicare  
in questa colonna l’ammontare del punto 412 della Certificazione Unica 2023 diminuito dell’importo indicato al punto 422 della Cer-  
tificazione Unica 2023, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico e dedotto dal reddito di lavoro dipendente.  
Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP30, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:  
1) calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:  
punto 413 della Certificazione Unica 2023+ somme versate alle forme pensionistiche individuali  
2) calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria:  
5.164,57 – l’importo di colonna 1  
Rigo RP28 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione  
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti cha a tale data non risultano titolari di una po-  
sizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di  
5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari o di apertura di sottoconti italiani  
di PEPP, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di de-  
ducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e di apertura dei sottoconti italiani di PEPP e per i  
venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85  
ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.  
Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento ai contributi versati alle forme pensionistiche com-  
plementari e quelli versati ai sottoconti italiani di PEPP.  
A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima  
volta di tale incentivo.  
Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2023 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti  
412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2023.  
In particolare:  
n colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi  
indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2023;  
n colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP30, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al  
punto 413 della Certificazione Unica, che il sostituto non ha dedotto dall’imponibile e il risultato della seguente operazione:  
5.164,57 – l’importo di colonna 1 rigo RP28  
Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra descritte per poter fruire del maggior limite di deducibilità, il limite di euro 5.164,57  
deve essere aumentato, fino ad un massimo di euro 2.582 del seguente importo:  
euro 25.822,85 – contributi versati nei primi 5 anni  
84  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RP29 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario  
Indicare i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare in  
questo rigo sono quelli indicati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2023 se è indicato il codice “2” nel punto 411 della  
Certificazione Unica.  
n Colonna 1 indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica 2023, che il sostituto d’imposta ha dedotto dal-  
l’imponibile.  
n Colonna 2 indicare l’importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione  
con la presente dichiarazione. In questa colonna indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica  
2023, che il sostituto d’imposta non ha dedotto dall’imponibile.  
Rigo RP30 Contributi versati per familiari a carico  
Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di 5.164,57  
euro. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51. Sono con-  
siderati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o  
inferiore a 4.000 euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 421  
della Certificazione Unica 2023 risulta compilato, indicare:  
n nella colonna 1, l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha dedotto dall’imponibile; tale importo è desumibile dal punto  
422 della Certificazione Unica 2023;  
n nella colonna 2,se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP30, il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto  
d’imposta non ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2023, e il risultato della seguente  
differenza:  
5.164,57 – l’importo di colonna 1  
Iscrizione a più tipologie di fondi pensione: compilazione di più righi da RP27 a RP30  
Deducibilità rigo RP29  
Se avete compilato il rigo RP29, l’ammontare dei contributi versati indicato nella colonna 2 di questo rigo è interamente deducibile,  
ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche altri righi relativi  
agli oneri per previdenza complementare.  
Deducibilità rigo RP28  
Calcolare: Capienza RP28 = 5.164,57 + maggior limite di deducibilità (vedi istruzioni RP28) – RP27 col. 1 – RP28 col. 1 – RP29  
col. 1 – RP29 col. 2 – RP30 col. 1  
Ricondurre a zero se il risultato è negativo.  
Se l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RP28 è inferiore o uguale a Capienza RP28 l’importo deve essere considerato interamente  
deducibile.  
Se invece l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RP28 è maggiore di Capienza RP28 l’importo va ricondotto nel limite di Capienza  
RP28.  
Deducibilità righi RP27, RP30  
Limite di deducibilità = Capienza Rigo RP 28 – 2.582 – RP28 col. 2;  
Ricondurre a zero se il risultato è negativo.  
Deduzione richiesta = RP27 col. 2 + RP30 col. 2 Se l’importo della Deduzione richiesta è inferiore o uguale al Limite di deducibilità,  
l’ammontare degli importi indicati nelle colonne 2 dei righi RP27, RP30 sono interamente deducibili;  
Se, invece, l’importo della Deduzione richiesta è superiore al Limite di deducibilità, ricondurre l’importo della Deduzione richiesta entro  
tale limite. A tal fine, l’importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto  
limite di deducibilità.  
Rigo RP32 – Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione  
Per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione è riconosciuta al proprietario una deduzione dal  
reddito complessivo in relazione alla quota di proprietà.  
L’agevolazione riguarda:  
n l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, in-  
vendute al 12 novembre 2014;  
n l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ri-  
strutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;  
n la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già pos-  
sedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori e per le quali, prima del 12  
novembre 2014, sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.  
Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se  
l’acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.  
Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di forma-  
zione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.  
85  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi  
passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese  
sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo  
complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro comprensivi di IVA.  
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione  
e non e cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.  
Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce “Acquisto o  
costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione”.  
Se la deduzione spetta per l’acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori  
moduli.  
Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito.  
Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare, entro il limite di 300.000 euro, la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione  
dell’immobile dato in locazione.  
Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno e dipendenti dai mutui contratti  
per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione.  
Colonna 4 (Totale importo deducibile): riportare il risultato della seguente operazione: (20 % di colonna 2) / 8 + (20% di colonna  
3). Se sono stati compilati più moduli per esporre le spese sostenute in relazione a più immobili, la presente colonna 4 va compilata  
una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, riferendo il calcolo sopra descritto a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati.  
Rigo RP33 Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a  
tassazione  
A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo  
d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal  
reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi  
d’imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo  
modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 05 aprile 2016. Può trattarsi, oltre che dei redditi di  
lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).  
Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione.  
Non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite  
al netto della ritenuta subita.  
Colonna 1 (Somme restituite nell’anno): indicare l’importo delle somme restituite nel 2022 al soggetto erogatore o, nel caso in  
cui sia stato chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l’importo delle somme non dedotte indicate nel punto 440 della Certifi-  
cazione Unica 2023. Non vanno indicate le somme al netto della ritenuta subita.  
Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta precedente, riportato  
nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI 2022 oppure nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022 (colonna  
1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge).  
Colonna 3 (Totale): indicare la somma degli importi presenti nelle colonne 1 e 2.  
Rigo RP34 Quota deducibile di investimento in start up  
I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all’art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla  
loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo. Il socio può dedurre dal proprio  
reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nella colonna 2 e indicando il codice fiscale della società partecipata  
nella colonna 1.  
Qualora siano stati trasferiti al socio quote di conferimento in start up da diverse società partecipate, è necessa-  
rio compilare distinti moduli per indicare i dati riferiti a ciascuna di esse e le colonne 3, 4 e 5 vanno compilate una  
sola volta sul primo dei moduli utilizzati.  
Colonna 3 (Totale importo RPF 2023): indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 2 di tutti i moduli compilati;  
Colonna 4 (Importo residuo RPF 2022): indicare l’importo della deduzione non fruita relativa all’anno 2021, rilevabile dal modello  
REDDITI 2022 al rigo RN47 col.33 al netto delle eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, col. 3 del modello REDDITI 2023.  
Colonna 5 (Importo residuo RPF 2021): indicare l’importo della deduzione non fruita relativa all’anno 2020, rilevabile dal modello  
REDDITI 2022 al rigo , RN47 col.32  
Colonna 6 (Importo residuo RPF 2020): indicare l’importo della deduzione non fruita relativa all’anno 2019, rilevabile dal modello  
REDDITI 2022 al rigo RN47 col.31  
Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con il decreto ministeriale del 7 maggio 2019. Nel caso in cui si  
sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell’articolo 6 del predetto decreto, il con-  
tribuente è tenuto a compilare anche il rigo RL32 nel quadro RL presente nel fascicolo 2.  
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento  
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo  
ammontare (art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019).  
86  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RP36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),  
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e degli enti del Terzo settore (ETS).  
A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità  
sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito com-  
plessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.  
Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore  
(ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS). È possibile fruire delle deduzioni a condizione che le liberalità ricevute siano  
utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo  
deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.  
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella G:U. n.24 del 30 gennaio 2020,  
sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai  
fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle ero-  
gazioni liberali in natura.  
Il socio può dedurre dal proprio reddito l’ammontare degli oneri di cui all’articolo 83, comma 2, del d.lgs n.117 del 2017, trasferitogli  
dalla società trasparente riportandolo nella colonna 1 (deduzione ricevuta).  
Colonna 2 (deduzione propria): riportare l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022 nel limite del 10 per cento del  
reddito complessivo dichiarato.  
Colonna 3 (Totale importo RPF 2023): indicare la somma dell’importo indicato nella colonna 1 e minore tra RP036002 e 10% di  
RN001001  
Calcolare DeduzioneFruibile = uguale a RP36 colonna 1 + minore tra RP36 colonna 2 e 10% di RN1 colonna 1 + RP36 colonna 4  
+ RP36 colonna 5 + RP36 colonna 6 +RP36 colonna 7;  
Colonna 4 (Importo residuo RPF 2022): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 4, del prospetto di liquidazione (Mod.  
730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2022.  
Colonna 5(Importo residuo RPF 2021): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 3, del prospetto di liquidazione (Mod.  
730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2022.  
Colonna 6(Importo residuo RPF 2020): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod.  
730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2022.  
Colonna 7(Importo residuo RPF 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod.  
730-3) del Mod. 730/2022 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2022  
Il contribuente che fruisce della deduzione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per  
erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione  
dell’articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da in-  
dicare nei righi da RP8 a RP13 e quelle previste per il rigo RP26, cod. 7.  
Rigo RP39 Totale degli oneri deducibili  
Somma degli importi deducibili indicati:  
n nei righi da RP21 a RP22;  
n nella colonna 1 del rigo RP23;  
n nei righi da RP24 a RP26;  
n nelle colonne 2 dei righi da RP27 a RP30;  
n nella colonna 4 del rigo RP32:  
n nella colonna 3 del rigo RP33;  
n nelle colonne 3, 4, 5 e 6 del rigo RP34;  
n nella colonna 3, 4, 5, 6 e 7 del rigo RP36  
Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.  
Sezione III A – Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e per misure antisismiche  
anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire  
del bonus facciate e bonus verde  
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2022 o negli anni precedenti, relative:  
n alla ristrutturazione di immobili;  
n all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute entro  
determinate date.  
In questa sezione vanno indicate anche:  
n le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza  
statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale  
continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile  
fruire della detrazione del 110 per cento;  
n per la sistemazione del verde (bonus verde);  
n per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);  
n per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;  
n per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.  
87  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2022 che sono state indicate con i codici da 13 a  
20 e 26, 27, 28 e 32 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti  
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico,  
installazione di impianti solari fotovoltaici, presente sul sito internet dell’Agenzia.  
TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O MODELLO REDDITI PF 2023  
CODICI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO  
(Righi da RP41 a RP47)  
CODICI DEL MODELLO  
COMUNICAZIONE ONLINE  
CESSIONE O SCONTO  
ARTICOLI  
DECRETO-LEGGE N. 34/2020  
INTERVENTI  
13  
14  
15  
5
Interventi antisismici  
Art. 119 - Comma 4 e 4-bis  
6 e 8  
7 e 9  
18  
(quota spesa fino a 20 Kw)  
Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter  
16  
19  
(quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)  
Righi da RP41 a RP47  
senza compilazione colonna 2  
Impianti solari fotovoltaici,  
bonus facciate e altri interventi  
17  
Art. 121  
18  
19  
20  
26  
27  
15  
16  
17  
10  
11  
Art. 119 - Comma 5  
Art. 119 - Comma 6  
Acquisto di unità immobiliari  
antisismiche  
Art. 119 - Comma 4  
Abbattimento barriere  
architettoniche  
Art. 119 - Commi 2 e 4  
Art.119-ter  
28  
32  
20  
Superamento ed eliminazione  
barriere architettoniche  
21 e 22  
Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili  
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:  
n interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali  
e sulle loro pertinenze;  
n interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;  
n interventi di restauro e risanamento conservativo;  
n interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che  
sia stato dichiarato lo stato di emergenza;  
n interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza  
statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;  
n interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;  
n ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi  
o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.  
n interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;  
n interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).  
La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici,  
compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici  
per la produzione di energia elettrica.  
Per le spese sostenute dal 01/01/2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’elimi-  
nazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate,  
nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.  
Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici  
n.236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli  
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione  
delle barriere architettoniche). La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e  
delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’im-  
pianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.  
Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le  
quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contri-  
buente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle  
spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento  
delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.  
88  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla  
base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).  
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché  
abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i  
bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura  
(per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).  
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile  
anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.  
Condizioni per fruire della detrazione  
Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:  
n causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);  
n codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;  
n codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.  
Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da RP51 a RP53) delle seguenti informazioni:  
n dati catastali identificativi dell’immobile;  
n estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;  
n altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;  
n il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore  
dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011(ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).  
Documenti da trasmettere  
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione  
degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono  
alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori  
effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).  
Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al  
110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonche’ al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di  
ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi con-  
seguito, in analogia a quanto gia’ previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus),  
sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.  
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per  
gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bo-  
nusfiscali.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1°  
aprile 2022, giorno di messa on line del sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del  
diritto alla detrazione. Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in  
cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.  
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete  
esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione ri-  
lasciata dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile. Per gli  
acquisti effettuati, fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per le spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali per il  
quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore.  
La detrazione d’imposta prevista è pari al:  
n 50 per cento per le spese sostenute dal 01 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2022; per alcuni interventi (antisismici e di recupero  
e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione;  
La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo. I contribuenti che, avendone diritto, avevano ripartito la detrazione in un  
numero diverso di rate, possono proseguire secondo tale rateazione.  
Consultare in Appendice “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio“  
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di:  
n euro96.000 per le spese sostenute dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.  
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla de-  
trazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.  
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il pe-  
riodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’ac-  
quirente persona fisica o al donatario.  
Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale  
e diretta del bene.  
Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato  
non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.  
89  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile anche se viene ceduta l’unità immo-  
biliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.  
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono  
all’usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.  
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di de-  
trazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.  
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016  
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e al-  
l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie  
sono attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone  
1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario  
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente  
o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento,  
fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior per-  
centuale di detrazione è necessario indicare il codice ‘4’ nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47.  
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio  
2017 ovvero, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio  
Spetta una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 per gli interventi di  
misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per  
la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici  
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio  
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio  
2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.  
Attenzione! Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone  
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che  
al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la  
possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del  
02.02.2021, prot. n. 1156).  
La detrazione d’imposta è pari al:  
n 50 per cento;  
n 70 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una  
classe di rischio inferiore;  
n 80 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due  
classi di rischio inferiore.  
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo.  
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.  
Per quanto riguarda l’ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi  
antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa  
di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi  
di riqualificazione globale dell’edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente  
può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).  
Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono pari al:  
n 75 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una  
classe di rischio inferiore;  
n 85 per cento se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due  
classi di rischio inferiore.  
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo.  
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari  
di ciascun edificio.  
Attenzione! Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dai con-  
domini, trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per gli eventuali  
approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del  
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021, prot. n. 1156).  
Qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza  
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006,  
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica  
rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o  
ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione del-  
l’immobile, la detrazione dell’imposta è pari al:  
n 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione  
degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;  
90  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione  
degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.  
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo.  
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.  
Spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità per cui è possibile fruire del super bonus  
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n.  
63 del 2013 è elevata al 110 per cento.  
Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici  
collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche  
1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione  
di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).  
L’aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle  
unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente  
del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione  
dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dal termine dei lavori provvedano  
alla successiva rivendita (comma 1-septies).  
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiun-  
tamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.  
I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono gli stessi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti  
strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.  
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo se le spese sono state sostenute fino al 31/12/2021; per le spese sostenute  
a partire dal 01 gennaio 2022, la detrazione viene ripartita in 4 quote annuali di pari importo.  
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata  
una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del  
19 per cento è elevata al 90 per cento.  
Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà  
acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.  
Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in  
numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.  
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica  
delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il  
1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus acquisire, l’asse-  
verazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli  
interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i profes-  
sionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive  
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore appli-  
cabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.  
Dal 1° gennaio 2021, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  
lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali sisma bonus e quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche spettano per l’importo  
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.  
Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Superbonus”.  
Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati  
La detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente  
sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o  
da cooperative edilizie.  
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del  
prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.  
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o  
l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.  
Per le spese sostenute dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura  
del 50 per cento. L’importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.  
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto  
alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.  
Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto,  
nell’anno in cui viene stipulato il rogito, l’ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito  
degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.  
È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal  
caso, la detrazione può essere fruita solo dall’anno d’imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.  
Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore, dal-  
l’importo delle spese sostenute per l’acquisto va sottratto l’importo del 50 per cento dell’IVA pagata.  
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.  
Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte  
Per gli anni dal 2018 al 2022 spetta una detrazione dall’imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate  
di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.  
91  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di  
un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:  
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione  
e realizzazione pozzi;  
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.  
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali,  
fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta  
al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio  
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.  
Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.  
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni  
ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.  
Bonus facciate  
Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura  
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del  
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento, per le spese so-  
stenute nel 2020 e 2021, e pari al 60 per cento per quelle sostenute nell’anno 2022 dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente  
rimasta a carico del contribuente.  
Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese so-  
stenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.  
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono am-  
messi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.  
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.  
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.  
Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica  
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione degli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota del 110 per cento nei seguenti casi:  
n per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 1,  
lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero, dal 1°  
gennaio 2021, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;  
n installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento.  
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:  
n installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache  
(interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi  
indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due  
classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi  
siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con  
i codici da 5 a 9 nella presente sezione del quadro RP);  
n cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa  
per l’autoconsumo.  
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati”  
siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le  
date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla  
data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.  
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco  
temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza del-  
l’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.  
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa  
di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.  
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari  
fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di  
installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi.  
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di  
potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urba-  
nistica, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  
Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo  
integrati nei predetti impianti.  
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa  
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  
marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  
Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Superbonus”.  
Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici  
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentate  
92  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni  
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17  
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione  
Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile  
2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati  
situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In  
tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fab-  
bricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.  
Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Superbonus”.  
LIMITE DI SPESA1  
CON COLONNA  
MAGGIORAZIONE SISMA  
BARRATA 110%  
LIMITE DI SPESA1  
110%  
LIMITE DI SPESA1  
CODICE  
TIPOLOGIA INTERVENTO  
Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta  
pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3  
5
6
Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta  
pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del  
rischio sismico che determini il passaggio aduna classe di rischio inferiore  
96.000  
96.000  
144.000  
Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta  
pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del  
rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore  
7
8
Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti Quota parte di (euro 96.000 Quota parte di (euro 96.000 Quota parte di (euro 144.000  
nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione moltiplicati per il numero moltiplicati per il numero moltiplicati per il numero  
derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di delle unità immobiliari che delle unità immobiliari che delle unità immobiliari che  
rischio inferiore  
compongono l'edificio)  
compongono l'edificio)  
compongono l'edificio)  
Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti Quota parte di (euro 96.000 Quota parte di (euro 96.000 Quota parte di (euro 144.000  
nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni moltiplicati per il numero moltiplicati per il numero moltiplicati per il numero  
adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione delle unità immobiliari che delle unità immobiliari che delle unità immobiliari che  
9
del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore  
compongono l'edificio)  
compongono l'edificio)  
compongono l'edificio)  
Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone  
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del  
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  
n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una  
classe di rischio inferiore  
10  
11  
96.000  
96.000  
144.000  
Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone  
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del  
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  
n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due  
classi di rischio inferiore  
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esi-  
stenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento ter-  
mico delle superfici opache (codici 30 e 31 della sezione IV del quadro E) o di so-  
stituzione degli impianti di climatizzazione (codici 32 e 33 nella sezione IV del  
quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione  
dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11)  
16  
48.000  
48.000  
Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati  
se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16  
17  
18  
Quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio  
2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle  
configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre  
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  
Quota parte di 96.000  
Quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute  
dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono  
alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre  
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  
19  
20  
Interventi di eliminazione delle barriere eseguiti congiuntamente ad almeno uno  
degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi  
trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi fi-  
nalizzati al risparmio energetico), salvo che l'edificio sia sottoposto ad almeno uno  
dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi  
di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al ri-  
sparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali  
96.000  
96.000  
1 Il limite di spesa è annuale (salvo che si tratti di lavori che sono la prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti) e riguarda il singolo immobile. In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di  
natura diversa (ad esempio manutenzione straordinaria e sismabonus), il limite di spesa è unico in quanto riferito all’immobile.  
93  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
COMPILAZIONE DEI RIGHI DA RP41 A RP47  
Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere  
compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del pa-  
trimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.  
I righi da RP41 a RP47 vanno compilati per le spese sostenute dal 2013 al 2022.  
n colonna 1(Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese o nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte  
di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori se successiva alla data del rogito.  
n colonna 2 (Tipologia) compilare questa colonna solo nei seguenti casi:  
– spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2022, spese di sistemazione a verde  
sostenute dal 2018 al 2022 e dal 2020 spese bonus facciate e installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%;  
Indicare uno dei seguenti codici:  
“4” pese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ri-  
cadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;  
“5”. spese sostenute dal 2018 al 2022 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone  
sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate  
in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;  
“6”. spese sostenute dal 2018 al 2022 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone  
sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini  
il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate  
in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;  
“7”. spese sostenute dal 2018 al 2022 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone  
sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini  
il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate  
in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;  
“8”. spese sostenute dal 2018 al 2022 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici  
condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione  
del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute  
dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;  
“9” spese sostenute dal 2018 al 2022 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici con-  
dominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o  
ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di ri-  
schio inferiore (detrazione dell’85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di  
barrare la casella di colonna 7;  
“10” spese sostenute dal 2018 al 2022 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle  
zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile  
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una  
classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 sono indicate in  
un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7. In tal caso, sussistendo le condizioni di cui all’art. 119, c. 4,  
terzo periodo, D.L. n. 34 del 2020, l’atto di compravendita poteva essere concluso entro il 31 dicembre 2022.  
“11” spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti  
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28  
aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a  
due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 sono indicate in  
un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7.In tal caso, sussistendo le condizioni di cui all’art. 119, c. 4, terzo  
periodo, D.L. n. 34 del 2020, l’atto di compravendita poteva essere concluso entro il 31 dicembre 2022.  
“12” spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private  
di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di co-  
perture a verde e di giardini pensili (detrazione del 36%);  
“13” spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi  
effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;  
“15” spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata  
esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi  
nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa re-  
gionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache  
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta,  
invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico  
(detrazione del 90%), per le spese sostenute nel 2022, la detrazione compete nella misura del 60%;  
“16” spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete  
elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici  
opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione  
(interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno  
diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);  
“17” spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari  
fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;  
94  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
“18” quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per gli impianti a  
fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-  
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;  
“19” quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre  
2022 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 di-  
cembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;  
“20” spese sostenute dal 01° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche  
previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  
1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti  
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti su-  
perbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico). Qualora l’edificio  
sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio  
energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di  
eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici  
30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  
“21” spese sostenute dal1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al  
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del  
75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immo-  
biliari situate al’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi  
autonomi dall’esterno;  
“22” spese sostenute dal1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al supe-  
ramento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle  
spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli  
edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com-  
pongono l’edificio, per gli edifici composti da piu’ di 8 unità immobiliari.  
n colonna 3 (Codice fiscale) la colonna va compilata solo nei seguenti casi.  
Lavori su parti comuni condominiali  
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono  
barrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da RP51 a RP52, senza riportare i dati catastali identificativi dell’im-  
mobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.  
Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa  
senza compilare la sezione III-B.  
Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare  
della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice  
fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico.  
In tal caso il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio,  
ed è tenuto ad esibire agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla  
agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti  
parte del condominio.  
Interventi da parte di soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir  
Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i  
soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o  
ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell’immobile nella sezione III-B del quadro RP.  
Comunicazione al Centro Operativo di Pescara  
Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, even-  
tualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o  
contitolare di diritti reali sull’immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell’art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata  
se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.  
Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati  
Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale del-  
l’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.  
n colonna 4, (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:  
“1” nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo  
di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;  
“4” nel caso di spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione  
spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.  
Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.  
95  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 5, (acquisto, eredità, donazione) indicare:  
“4” nel caso in cui il contribuente, nell’anno 2022 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto  
che aveva ripartito la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate.  
n Colonna 6 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni  
per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento.  
n nella colonna 7 (110%): la casella va barrata se in colonna 2 sono indicati i codici da ‘5’ a ‘11’ e 20 e le spese per i relativi in-  
terventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.  
n nella colonna 8 (Numero rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2022. Per le spese sostenute nel  
2022 va obbligatoriamente indicato il numero ‘1’.  
n nella colonna 9 (Importo spesa): indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1. Nel caso di  
acquisto di immobili ricostruiti (codice ‘10’ o codice ‘11’ in colonna 2), l’importo da indicare è pari al prezzo della singola unità  
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice  
‘4’ in colonna 4), l’importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che  
proseguono in più anni (codice ‘1’ in colonna 4), se le spese sostenute nel 2022 riguardano la prosecuzione di un intervento ini-  
ziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l’importo da indicare in questa co-  
lonna non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione  
allo stesso intervento.  
Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto perti-  
nenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore, dall’im-  
porto delle spese sostenute va sottratto l’importo del 50 per cento dell’IVA pagata.  
n nella colonna 10 (Importo rata), indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’am-  
montare di colonna 9 (spesa sostenuta nei limiti sopra indicati), per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna  
8. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del  
prezzo di acquisto.  
Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2022 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti  
(codice 1 in colonna 4) su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla  
differenza tra euro 96.000 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.  
n Colonna 11 (N. d’ordine immobile)  
Per le spese sostenute nel 2022 vanno compilate questa colonna e la successiva sezione III-B relative ai dati identificativi dell’im-  
mobile oggetto dei lavori. Nella presente colonna 11 va indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli in-  
terventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.  
Se sono stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III A,  
va riportato lo stesso numero d’ordine identificativo nella colonna 11 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato  
un unico rigo nella sezione III-B.  
Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.  
Esempi di compilazione:  
Esempio 1  
Spese di ristrutturazione sostenute nel 2021:  
spese di ristrutturazione sostenute nel 2022, in prosecuzione del medesimo intervento:  
30.000 euro;  
10.000 euro.  
L’importo da indicare in colonna 10 è di 1.000 euro (un decimo di 10.000, indicato in col. 9).  
Esempio 2  
10.000 euro;  
60.000 euro.  
Spese di ristrutturazione sostenute nel 2020:  
spese di ristrutturazione sostenute nel 2021, in prosecuzione del medesimo intervento:  
30.000 euro;  
spese di ristrutturazione sostenute nel 2022, in prosecuzione del medesimo intervento:  
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000 euro, l’importo da indicare in colonna 10 è di 5.600 euro (un  
decimo di 56.000, importo indicato in col. 9), dato dalla seguente operazione:  
96.000 (limite massimo) – 40.000 (somma complessiva sostenuta negli anni 2020 e 2021).  
Rigo RP48 Totale rate  
Colonna 1 (detrazione del 60 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno  
indicato a colonna 1 è uguale 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice “15”;  
Colonna 2 (detrazione del 50 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali la colonna  
2 non è compilata e l’anno indicato in col. 1 è il 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ovvero l’anno  
96  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
indicato a col. 1 è uguale a 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di col. 2 è indicato il codice 5 e la casella 7 non è barrata.  
Riportare, inoltre, la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 è compilato con il codice “19” e  
l’anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020, 2021 o 2022, oppure con il codice “20” e l’anno indicato a colonna 1 è uguale a  
“2021” e ”2022”e non è barrata la casella di colonna 7.  
Colonna 3 (detrazione del 65 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali la colonna  
2 è compilata con il codice “4” e per le quali l’anno indicato a colonna 1 è compreso tra il 2013 ed il 2016.  
Colonna 4 (detrazione del 70 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno indicato  
a colonna 1 è uguale a 2018, 2019, 2020, 2021 2021 e 2022 nella casella di colonna 2 è indicato il codice “6” e non è barrata la casella  
di colonna 7.  
Colonna 5 (detrazione del 75 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno indicato  
a colonna 1 è uguale a 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice “8” o il codice ‘10’ e non è  
barrata la casella di colonna 7 oppure nella casella di colonna 2 è indicato il codice ‘21’, ‘22’ e anno di colonna 1 uguale a 2022.  
Colonna 6 (detrazione del 80 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno indicato  
a colonna 1 è uguale a 2018, 2019 , 2020, 2021 e 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice “7” e non è barrata la casella di  
colonna 7.  
Colonna 7 (detrazione del 85 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno  
indicato a colonna 1 è uguale a 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice “9” o il codice ‘11’  
e non è barrata la casella di colonna 7.  
Colonna 8 (detrazione rata bonus verde): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno in-  
dicato a colonna 1 è uguale a 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice “12” o il codice ‘13’ .  
Colonna 9 (detrazione del 90 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno  
indicato a colonna 1 è uguale a 2020 e 2021 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice “15”.  
Colonna 10 (detrazione del 110 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno  
indicato a colonna 1 è uguale a 2020, 2021 e 2022, nella casella 2 è indicato il codice da 5 a 11, ed è barrata la casella di colonna  
7 e riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l’anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020, 2021  
e 2022 e nella casella 2 sono indicati i codici 16, 17, 18 e 20.  
Rigo RP49 Totale detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP  
Nella colonna 1 riportare il 60 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 1  
Nella colonna 2 riportare il 50 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 2  
Nella colonna 3 riportare il 65 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 3  
Nella colonna 4 riportare il 70 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 4  
Nella colonna 5 riportare il 75 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 5  
Nella colonna 6 riportare il 80 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 6  
Nella colonna 7 riportare il 85 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 7  
Nella colonna 8 riportare il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 8  
Nella colonna 9 riportare il 90 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 9  
Nella colonna 10 riportare il 110 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, col. 10  
La somma degli importi delle detrazioni va riportata nel rigo RN14.  
Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione  
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno  
indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.  
La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2022. Per le spese sostenute dal 2013 al 2021 non è ob-  
bligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi pre-  
sentate con riferimento a tali anni d’imposta.  
Se i righi disponibili non sono sufficienti va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella  
“Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 11 della precedente  
sezione III-A.  
Righi RP51 e RP52 - Dati catastali identificativi dell’immobile  
Colonna 1 (N. d’ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristruttura-  
zione, indicato nella colonna 11 della Sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento  
allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna  
11, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.  
Colonna 2 (Condominio):la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli  
condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro RP si riferisce ad interventi  
effettuati su parti comuni condominiali, pertanto non devono essere compilate le successive colonne dei righi RP51 e RP52,  
relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della  
propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. Nel caso di “con-  
dominio minimo”, qualora i condomini non abbiano richiesto il codice fiscale del condominio, va riportato il codice fiscale del con-  
domino che ha effettuato il relativo bonifico.  
Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può  
essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.  
97  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni; ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.  
Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per  
gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.  
Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.  
Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti,  
rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre,  
quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.  
Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.  
Rigo RP53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento)  
Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile  
(righi RP51 e RP52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo RP53  
ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).  
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della  
domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo RP53).  
Colonna 1 (N. d’ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristruttura-  
zione, indicato nella colonna 11 della sezione III A del quadro RP. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento  
allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 11,  
nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.  
Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi da RP51 a RP52. Se è barrata questa casella non  
devono essere compilate le successive colonne del rigo RP53.  
Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato  
I dati possono essere ricavati:  
n dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio;  
n dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, ‘Locazioni web’ o ‘Contratti online’ e modello RLI.  
Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.  
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione.  
‘1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;  
‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;  
‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;  
‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);  
‘3A’e ‘3B’ codici di serie in uso in passato presso gli uffici.  
Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.  
Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale  
è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nell’ap-  
posita Tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.  
Colonna 7 (Codice identificativo contratto): indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile  
nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica,  
nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.  
Domanda di accatastamento  
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della  
domanda di accatastamento.  
Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.  
Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.  
Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia/Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate  
presso il quale è stata presentata la domanda.  
SEZIONE III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%  
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento, in particolare:  
– le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per l’installazione delle colonnine per  
la ricarica dei veicoli elettrici  
– le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati  
– le spese per arredo dell’abitazione principale delle giovani coppie  
– l’importo dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle  
imprese costruttrici.  
Rigo RP56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica  
Indicare le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per l’installazione in-  
frastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Indicare:  
n nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;  
n nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;  
n nella colonna 3 la spesa sostenuta.  
n nella colonna 4 l’importo della rata  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:  
‘1’ per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Possono fruire del riscatto dei periodi  
non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche  
ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere  
per conto dell’assicurato stesso. La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed  
è ripartita in 5 rate di pari importo. Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2022 che nello stesso anno è stata fruita in  
sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2023.  
Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da RP8 a  
RP11, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo RP21).  
‘2’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le  
spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica  
dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di  
7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o  
più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a  
3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono  
le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in  
base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto  
e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.  
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad  
esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i ver-  
samenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire,  
previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante  
le spese effettivamente sostenute.  
3’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli  
interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a  
uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV. In tal caso l’aliquota della detrazione  
è aumentata al 110%, e ripartita in 5 quote annuali. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2022 per lavori  
iniziati nel 2020 e proseguiti negli anni successivi. Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione va ripartita in 4 quote annuali.  
‘4’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite  
congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio  
2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi  
su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e di-  
spongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote  
annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro per ognuna delle due unità immobiliare per cui è possibile fruire del superbonus. Per  
le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.  
‘5’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini  
eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1°  
gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per  
gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote  
annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle co-  
lonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per le spese  
sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.  
Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (art.5 o art. 116  
del TUIR) di cui il dichiarante è socio, in colonna 8 deve essere indicato l’importo della spesa, che non può superare i limiti indicati  
in corrispondenza dei relativi codici sostenuta nel medesimo anno di colonna 7 della società partecipata, per la quota attribuita al  
dichiarante e, in colonna 5, il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un  
modulo distinto per ciascuno di essere avendo cura di compilare esclusivamente le colonne 5, 6, 7 e 8 e 9. La colonna 6 deve  
essere compilata con il codice “2” o “3” o “4” o “5”, di cui sopra, a seconda se le spese sostenute danno diritto alla detrazione del  
50 o 110 per cento e a seconda del momento di sostenimento delle spese.  
Rigo RP57 - Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati  
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione  
III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici  
di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati  
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per le spese sostenute dal 2022, si deve tener conto delle nuove etichette  
energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fi-  
nalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le  
lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia  
prevista l’etichetta energetica.  
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, in-  
dipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.  
La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;  
n manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale  
e su singole unità immobiliari residenziali;  
n ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;  
n ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che  
provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.  
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti  
rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.  
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati fi-  
nalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).  
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili  
e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo del-  
l’abitazione.  
Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ri-  
strutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la  
data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.  
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.  
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la  
cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ven-  
tilatori elettrici.  
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.  
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno  
2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26  
giugno 2012. A partire dall’anno d’imposta 2017,e fino al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta su un ammontare massimo di  
10.000 euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano  
iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell’anno d’imposta  
oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, nella  
definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito  
della detrazione.  
Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel 2020 se gli inter-  
venti di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli in-  
terventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000  
euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.  
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro.  
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro.  
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.  
I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto  
di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa  
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bo-  
nifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia), oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo  
caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella  
ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri  
mezzi di pagamento.  
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione  
per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei  
beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.  
È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.  
Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 11/E del 21 maggio 2014, e n. 12/E del 08 aprile  
2016 e 28/E del 25 luglio 2022.  
Documenti da trasmettere  
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione  
degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono  
alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori  
effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).  
Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al  
110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché’ al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di  
ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi con-  
seguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus),  
sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.  
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per  
gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bo-  
nusfiscali.enea.it/.Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1°  
aprile 2022, giorno di messa on line del sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del  
100  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
diritto alla detrazione. Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in  
cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.  
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La  
mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.  
Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in cui sono elencati gli in-  
terventi edilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.  
Colonne 1, 2, 4, 5 (N. rata e Spesa arredo immobile): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero  
di rata (colonna 1 e 4) e la spesa sostenuta (colonna 2 e 5) entro il limite di 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre  
2020 o nel 2022 e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021. In presenza di più di due immobili ristrutturati va compilato un  
quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.  
Colonne 3 e 6 (Importo rata): indicare l’importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l’ammontare complessivo della spesa soste-  
nuta indicata rispettivamente nella colonna 2 e 5.  
Rigo RP58 (Spesa arredo immobili giovani coppie)  
Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili nuovi de-  
stinati all’arredo dell’abitazione principale. La detrazione non compete per l’acquisto di grandi elettrodomestici.  
Attenzione: la detrazione “per l’arredo degli immobili giovani coppie” non è cumulabile con il bonus “arredo immobili ri-  
strutturati” e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.  
Per fruire dell’agevolazione era necessario:  
n essere una coppia coniugata nell’anno 2016  
n oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell’anno 2016.  
Tale condizione doveva essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’auto-  
certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;  
n almeno uno dei due componenti della coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;  
n avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel  
2015 o nel 2016. L’acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha ef-  
fettuato l’acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;  
n l’unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.  
L’acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano  
verificati nel corso del 2016 e l’unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della di-  
chiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire  
la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale  
dell’unità immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.  
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000  
euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare  
massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.  
Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l’apposito  
bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel  
giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se  
il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l’apposito bonifico previsto per le spese  
di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari,  
contanti o altri mezzi di pagamento.  
E’ necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione  
per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei  
beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.  
Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2016.  
Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel  
2016;  
Colonna 2 (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 entro il limite di 16.000 euro.  
Colonna 3 (Importo rata): indicare l’importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l’ammontare complessivo della spesa sostenuta  
indicata nella colonna 2.  
Rigo RP59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)  
Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe  
energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.  
Il beneficio spetta anche per l’acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa  
e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n.20/E del 18 maggio 2016).  
All’importo dell’IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l’agevolazione prevista  
per le spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l’acquisto  
di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.  
Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016,  
paragrafo 7.1 e alla circolare n. 7/E del 31 marzo 2017.  
101  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 7 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 6;  
Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l’importo dell’IVA pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.  
Colonna 3 (Importo rata): indicare l’importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l’ammontare complessivo della spesa sostenuta  
indicata nella colonna 2.  
Rigo RP60 (Totale rate): riportare in colonna 1 (rata 50 per cento) la somma degli importi indicati nella colonna 4 e 9 del rigo  
RP56, indicati con il codice “1” e/o “2”, e nelle colonne 3 e 6 dei righi RP57, nella colonna 3 del rigo RP58, e nella colonna 3 del  
rigo RP59 di tutti i moduli compilati. Su questo importo si determina la detrazione del 50 per cento che va riportata nel rigo RN15.  
In colonna 2 (rata 110 per cento), riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 e 9 del rigo RP56, indicati con il codice “3, 4, e 5”.  
Nel caso siano stati compilati più moduli, questa colonna deve essere compilata unicamente sul primo di tali moduli, riportando la  
somma degli importi nelle predette colonne dei moduli compilati.  
Sezione IV -– Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico  
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2022 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici  
esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.  
Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2022 che sono state indicate con i codici da 1 a 12  
e da 22 a 25 nella Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per  
gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, in-  
stallazione di impianti solari fotovoltaici, presente sul sito internet dell’Agenzia.  
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO  
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013  
CODICE  
1
TIPOLOGIA INTERVENTO  
LIMITE DI DETRAZIONE  
LIMITE DI SPESA  
PERIODO  
153.846,15  
(181.818,18 euro  
per le spese sostenute  
fino al 5 giugno 2013)  
Intervento di riqualificazione energetica  
su edificio esistente (no climatizzatori  
invernali con caldaiea biomasse)  
Dal 2008  
al 31 dicembre 2022  
100.000  
Intervento su involucro di edificio  
esistenteb(dal 1° gennaio 2018 tranne  
acquisto e posa in opera di finestre  
comprensive di infissi)  
60.000  
92.307,69  
(109.090,90 euro per le spese  
sostenute fino al 5 giugno 2013)  
Dal 2008  
al 31 dicembre 2022  
(alla formazione concorrono anche  
le spese indicate con il codice 12 e  
riferite allo stesso immobile)  
2
3
4
92.307,69  
(109.090,90 euro per le spese  
sostenute fino al 5 giugno 2013)  
Intervento di installazione  
di pannelli solari - collettori solari  
Dal 2008  
al 31 dicembre 2022  
60.000  
30.000  
46.153,84  
(54.545,45 euro per le spese  
sostenute fino al 5 giugno 2013)  
Sostituzione di impianti di  
climatizzazione invernale  
Dal 2008  
al 31 dicembre 2022  
(alla formazione concorrono anche  
le spese indicate con il codice 13  
e riferite allo stesso immobile)  
Acquisto e posa in opera di schermature  
solari di cui all’allegato M del d. lgs.  
311/2006  
Dal 2015  
al 31 dicembre 2017  
5
6
60.000  
30.000  
92.307,69  
46.153,84  
Acquisto e posa in opera di impianti  
di climatizzazione invernale a biomasse  
Dal 2015  
al 31 dicembre 2017  
Acquisto, installazione e messa in  
opera di dispositivi multimediali  
per controllo da remoto  
Dal 2016  
al 5 Ottobre 2020  
7
Acquisto e posa in opera  
di micro-cogeneratori  
Dal 1° gennaio 2018  
al 31 dicembre 2022  
14  
16  
100.000  
15.000  
153.846,15  
23.077  
Acquisto, installazione e messa  
in opera di dispositivi multimediali  
per controllo da remoto  
Dal 6 ottobre 2020  
al 31 dicembre 2022  
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO  
CODICE  
8
TIPOLOGIA INTERVENTO  
LIMITE DI SPESA  
PERIODO  
Quota parte di (40.000 euro  
per il numero di unità immobiliari  
che compongono l’edificio)  
Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici  
condominiali esistenti  
Dal 2017  
al 31 dicembre 2022  
Quota parte di (40.000 euro  
per il numero di unità immobiliari  
che compongono l’edificio)  
Interventi di riqualificazione energetica di parti  
comuni degli edifici condominiali esistenti  
Dal 2017  
al 31 dicembre 2022  
9
102  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI  
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO  
CODICE  
10  
TIPOLOGIA INTERVENTO  
LIMITE DI SPESA  
PERIODO  
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti  
alla riqualificazione energetica e riduzione di una  
classe del rischio sismico  
Quota parte di (136.000 euro  
per il numero di unità immobiliari  
che compongono l’edificio)  
Dal 1° gennaio 2018  
al 31 dicembre 2022  
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti  
alla riqualificazione energetica e riduzione di due  
classi del rischio sismico  
Quota parte di (136.000 euro  
per il numero di unità immobiliari  
che compongono l’edificio)  
Dal 1° gennaio 2018  
al 31 dicembre 2022  
11  
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO  
CODICE  
12  
TIPOLOGIA INTERVENTO  
LIMITE DI DETRAZIONE  
LIMITE DI SPESA  
120.000  
PERIODO  
60.000  
Acquisto e posa in opera di finestre com-  
prensive di infissi  
Dal 1° gennaio 2018  
al 31 dicembre 2022  
(alla formazione concorrono anche  
le spese indicate con il codice 2  
e riferite allo stesso immobile)  
Sostituzione di impianti di  
climatizzazione invernale  
con caldaie a condensazione  
almeno pari alla classe A  
30.000  
Dal 1° gennaio 2018  
al 31 dicembre 2022  
(alla formazione concorrono anche  
le spese indicate con il codice 4  
e riferite allo stesso immobile)  
13  
60.000  
Acquisto e posa in opera di schermature  
solari di cui all’allegato M del d.lgs.  
311/2006  
Dal 1° gennaio 2018  
al 31 dicembre 2022  
5
6
60.000  
30.000  
120.000  
60.000  
Acquisto e posa in opera di impianti di cli-  
matizzazione invernale a biomasse  
Dal 1° gennaio 2018  
al 31 dicembre 2022  
Per le spese sostenute dal 2013 al 2022 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo  
previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011  
al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a  
rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.  
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché  
dal pagamento dell’ICI o dell’IMU, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.  
I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio  
proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi  
per conseguire il risparmio energetico e i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla  
detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto  
le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.  
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il  
periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’ac-  
quirente persona fisica o al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede  
che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero  
di quote in cui ripartire la detrazione residua, a condizione che le spese siano state sostenute nell’anno 2008. Nel caso in cui le  
spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno  
il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.  
Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile anche se viene ceduta l’unità immobiliare  
sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.  
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono  
all’usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.  
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di de-  
trazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.  
Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i  
medesimi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.  
La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o  
a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti  
territoriali.  
103  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per  
la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.  
Il pagamento delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d’impresa, deve essere effettuato tramite bonifico bancario  
o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di  
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.  
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori  
dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condo-  
miniali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ad ec-  
cezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.  
Documenti necessari per ottenere la detrazione  
Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:  
n la fattura dell’impresa che esegue i lavori;  
n l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di  
più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso  
di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100  
kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L’asseverazione può essere sostituita da una cer-  
tificazione dei produttori anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di  
potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l’asseverazione può essere:  
n sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);  
n esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e  
relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del pro-  
prietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.  
Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;  
n l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è  
prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza  
di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di  
“certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007  
come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.  
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli  
solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.  
Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli  
impianti di climatizzazione invernale;  
n la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo  
o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione  
di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La  
scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,  
la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello  
delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.  
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici  
abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai  
rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti  
agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.  
Documenti da trasmettere  
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it,  
ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione  
energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va  
trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/.Se la data di fine lavori è compresa  
tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa on line del sito.  
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto  
“collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contri-  
buente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila  
la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.  
Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può  
essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti  
globali e sviluppo sostenibile, viaAnguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali  
- riqualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro  
Operativo di Pescara.  
Documenti da conservare  
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione,  
la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bo-  
nifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata  
104  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate  
dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.  
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio  
2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 18  
settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017 e n. 7/E del 27 aprile 2018 e n. 13/E del 31 maggio 2019.  
Bonus facciate influente dal punto di vista termico  
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o  
interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti  
per essere ammessi al bonus:  
n i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che  
definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle  
fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;  
n i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo  
economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.  
Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare  
siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice  
B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, nella misura del  
60%, si ricorda che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 la detrazione spettava nella misura del 90%.  
Super bonus  
È riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di  
efficienza energetica:  
n di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi  
quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità  
immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici  
plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione  
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari  
che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle  
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati de-  
vono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11  
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;  
n di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  
o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la for-  
nitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di  
uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare com-  
plessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per  
gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compon-  
gono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento  
e alla bonifica dell’impianto sostituito. Nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indi-  
pendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata  
su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smal-  
timento e alla bonifica dell’impianto sostituito;  
La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento ener-  
getico (indicati con i codici tra 2 e7 e tra 12 e 14 e 16 della presente sezione), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun  
intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e  
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all’applicazione della detrazione nella misura  
del 110 per cento (interventi indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 nella presente sezione).  
Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione  
energetica (“trainati”) siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Super bonus, tale condizione si considera  
soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data  
di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Su-  
perbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione,  
mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di  
tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.  
Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:  
n su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);  
n su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);  
n su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di  
edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché  
n su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).  
Per le spese sostenute fino al 31/12/2021, la detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto  
per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute a partire dal 01/01/2022, la detrazione è ripartita in 4 quote  
annuali di pari importo.  
Per altre informazioni sull’agevolazione Super bonus, vedere in appendice la voce “Superbonus”.  
105  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici  
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentate del  
50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo,  
Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016,  
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di  
aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito  
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), nonché a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei comuni interessati  
da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono al-  
ternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese  
le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.  
Per altre informazioni sull’agevolazione, vedere in appendice la voce “Superbonus”.  
COMPILAZIONE DEI RIGHI DA RP61 A RP64  
L’elenco dei codici è riportato nelle tabelle presenti all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione IV del quadro RP.  
Nella colonna 1 (Tipo intervento) indicare il codice:  
“1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia  
primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettono di conseguire un indice  
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo  
economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzazione  
invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento,  
con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione  
non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;  
“2” Interventi sull’involucro degli edifici esistenti. Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture  
opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente,  
di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione  
e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa  
in W/m2K, definiti nella tabella di cui all’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e succes-  
sivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall’anno d’imposta 2018 gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera  
di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;  
“3” Installazione di pannelli solari. Sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione,  
bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;  
“4” Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  
si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti  
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in  
tale tipologia anche la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa  
di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli in-  
terventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda  
sanitaria.  
Dall’anno d’imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e  
le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Dall’anno d’imposta 2018 non  
è più possibile fruire dell’agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi  
relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di  
sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione  
evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;  
“5” Acquisto e posa in opera di schermature solari. Interventi per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari a pro-  
tezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili  
dall’utente effettuati fino al 31 dicembre 2017. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno  
o integrate purché siano mobili e “tecniche”. Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) ap-  
plicate a superfici vetrate esposte a nord; (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art.  
1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per  
cento;  
“6” Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Interventi per l’acquisto e la posa in opera  
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili” effettuati  
fino al 31 dicembre 2017 (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 74, della  
legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento.  
“7” Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l’ac-  
quisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o  
produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti,  
nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:  
– mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;  
– mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;  
– consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. La detrazione spetta con  
riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che l’im-  
porto della detrazione per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può  
essere superiore a 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;  
‘8’ Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica  
di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della  
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;  
‘9’ Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualifica-  
zione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva  
e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.  
‘10’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una  
classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 fina-  
lizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad  
una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di  
parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di ri-  
duzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da RP61 a RP64);  
‘11’ Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi  
di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati  
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi  
di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica  
di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di ri-  
duzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da RP61 a RP64);  
‘12’ Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;  
‘13’ Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  
con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;  
‘14’ Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in so-  
stituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia  
primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.  
‘15’ Bonus facciate. Sono le spese per interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che in-  
teressino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria  
catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n.  
1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non  
spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pub-  
blico;  
‘16’ Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa. Sono  
gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di  
riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento ef-  
ficiente degli impianti nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice ‘7’ a cui si applica il limite di spesa di 23.077  
e di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246  
del 05 ottobre 2020;  
‘30’ Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati  
sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari. Sono gli interventi di isolamento termico delle  
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per  
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia  
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;  
31Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati  
su unità immobiliari facenti parte di condomini. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali,  
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie di-  
sperdente lorda dell’edificio;  
‘32’ Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono  
gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti  
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza al-  
meno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio  
2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con-  
nessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma  
6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni  
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28  
maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento  
efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. Con questo codice  
vanno indicate anche le spese sostenute per l’installazione di sonde geotermiche utilizzati per impianti geotermici.  
‘33’ Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di  
climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno  
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la  
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la  
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geo-  
termici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge  
19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microco-  
generazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure eu-  
ropee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli  
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno  
per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  
e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché’, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee  
di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi  
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,  
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Con questo codice vanno indicate anche le spese sostenute per l’in-  
stallazione di sonde geotermiche utilizzati per impianti geotermici.  
Nella colonna 2 (Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.  
Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.  
Indicare uno dei seguenti codici:  
“1” spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);  
“2” spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);  
La colonna 4 (Casi particolari) è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte. Indicare il codice:  
“1” nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2021 e ancora in corso nel 2022;  
“2” nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2022 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione  
nell’anno 2022;  
“3” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2 (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato,  
acquistato o ricevuto in donazione).  
La colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate) i contribuenti che dal 2013 al 2017 hanno acquistato o ereditato un immobile,  
oggetto di lavori nel corso dell’anno 2008, se hanno rideterminato il numero di rate scelte da chi ha sostenuto la spesa indicano in  
questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.  
La colonna 6 (110%) va barrata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi  
c.d. trainati individuati dai codici: da ‘2’ a ‘7’ e da ‘12’ a ‘14’ e ‘16’ sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a  
uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici ‘30’, ‘31’, 32 e 33.  
Nella colonna 7 (n. rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2022. Ad esempio, indicare 3 per le spese  
sostenute nel 2020, 2 per le spese del 2021 e 1 per le spese del 2022;  
Nella colonna 8 (Spesa totale) indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sotto descritti in relazione alla tipologia  
dell’intervento che, ad eccezione delle spese indicate con il codice “7” e “15”, dovranno essere indicate determinati limiti per il cui  
importo si rinvia alle tabelle presenti all’inizio della sezione.  
Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:  
– sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e di installazione degli infissi (codice 12) l’ammontare della spesa indicato dovrà  
essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;  
– per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  
con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice 13) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il  
totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.  
Nella Colonna 9 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2 a 7, da 12 a 14 e 16 e i  
codici 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento.  
Nella colonna 10 (Importo rata) indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’am-  
montare della spesa sostenuta (colonna 8), per il numero delle rate.  
Se sono barrate le caselle 110% o Maggiorazione sisma oppure se il Tipo d’intervento (col.1) assume un valore tra 30 e 33 la Ra-  
teazione è in 5 rate, in tutti gli altri casi la Rateazione è in 10 rate.  
Se è stata compilata la casella “Rideterminazione rate” (col. 5) la rata deve invece essere determinata come segue:  
calcolare:1) “Rate utilizzate” = (8 – n. rata di col. 7) x col. 8  
2) “Importo rata” = col. 8 – “Rate utilizzate”  
col. 5  
10  
Rigo RP65 (Totale rate – Rata 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 110%)  
Colonna 1 (rata del 50 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato  
indicato l’anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 con i codici 5, 6, 12, e 13 nella colonna 1 e non sia stata barrata la casella 110%;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 2 (rata del 55 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2013 con il codice “1” nella colonna 3;  
Colonna 3 (rata del 65 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2013 con il codice 2 nella colonna 3 ovvero è stato indicato l’anno 2014 o l’anno 2015 o l’anno 2016 ovvero  
l’anno 2017 con i codici 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 nella colonna 1, ovvero è stato indicato l’anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 con i  
codici 1, 2, 3, 4, 7, 14, o 16 nella colonna 1 e non sia stata barrata la casella 110%;  
Colonna 4 (rata del 70 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2017 o 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 8 nella colonna 1;  
Colonna 5 (rata del 75 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2017 o 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 9 nella colonna 1;  
Colonna 6 (rata del 80 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 10 nella colonna 1;  
Colonna 7 (rata del 85 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 2022 con il codice 11 nella colonna 1;  
Colonna 8 (rata del 90 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2020 o 2021 con il codice 15 nella colonna 1;  
Colonna 9 (rata del 110 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è  
stato indicato l’anno 2021, in colonna 1 sono indicati i codici da ‘2’, a ‘7’ e da ‘12’ a ‘14’ e ‘16’, se barrata la casella 6 (110%), oppure  
per le quali nella colonna 1 è stato indicato il codice 30 o 31 o 32 o 33.  
Colonna 10 (rata del 60 per cento): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2  
è stato indicato l’anno 2022 con il codice 15 nella colonna 1.  
Rigo RP66 (Totale detrazione 50%, 55%, 60%, 65%, 70%,75%, 80%, 85%, 90% e 110%)  
Nella colonna 1 riportare il 50 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 1  
Nella colonna 2 riportare il 55 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 2  
Nella colonna 3 riportare il 65 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 3  
Nella colonna 4 riportare il 70 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 4  
Nella colonna 5 riportare il 75 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 5  
Nella colonna 6 riportare il 80 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 6  
Nella colonna 7 riportare il 85 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 7  
Nella colonna 8 riportare il 90 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 8  
Nella colonna 9 riportare il 110 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 9  
Nella colonna 10 riportare il 60 per cento dell’importo indicato nel rigo RP65, col. 10  
La somma degli importi delle detrazioni va riportata nel rigo RN16.  
Sezione V – Detrazioni per inquilini con contratto di locazione  
Indicare i dati per fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.  
Dette detrazioni vengono riconosciute entro determinati limiti di reddito complessivo. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito  
dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca ed il reddito prodotto in regime forfettario soggetto ad imposta so-  
stitutiva di cui all’articolo 1 comma 54 e seguenti della legge n. 190/2014. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello  
indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all’agevolazione ACE, al reddito di riferimento va  
aggiunto l’importo indicato nella colonna 14 del rigo RS37 al netto dell’eventuale importo della colonna 22 del medesimo rigo RS37.  
Le detrazioni di cui al rigo RP71 (codici 1, 2, 3) e al rigo RP72 sono alternative e, pertanto, il contribuente ha la fa-  
coltà di scegliere quella a lui più favorevole indicando il codice ovvero compilando il rigo relativo. Tuttavia, nei  
casi in cui il contribuente si trovi in situazioni diverse nel corso dell’anno può beneficiare di più detrazioni. Qua-  
lora debbano essere indicate diverse tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un  
quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a  
destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo RP71 e nella colonna 1 del  
rigo RP72 non può essere superiore a 365.  
Rigo RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale  
Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione di cui si intende fruire.  
“1” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti,  
con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998,  
contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno  
in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione.  
“2” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo  
codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, intestatari di contratti di  
locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rinnovati secondo  
quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti “contratti convenzionali”).  
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione  
deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointe-  
statari del contratto di locazione.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre ve-  
rificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la ri-  
spondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni  
si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.  
“4” Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza. Questo codice va in-  
dicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi  
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché  
il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno  
d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.  
Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario  
che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai  
sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato  
stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di  
locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.  
Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.  
Colonna 3 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel  
caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.  
L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN12 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rap-  
portato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 ed alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP71.  
Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna può essere compilata solo se in colonna 1 è indicato il  
codice ‘4’.  
Rigo RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro  
Questo rigo va compilato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che siano lavoratori dipendenti  
e abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti  
quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione  
principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della  
propria regione.  
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza  
è avvenuto nel 2020, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.  
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto  
di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.  
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto  
alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.  
Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale  
Colonna 2 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel  
caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con rife-  
rimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.  
L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN12, colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rap-  
portato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 ed alla percentuale indicata in colonna 2 del rigo RP72.  
Rigo RP73 Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli impren-  
ditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni  
agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta  
entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone  
annuo da indicare nel rigo RP73: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.  
La detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’appli-  
cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.  
Pertanto, il contribuente che beneficia dei predetti aiuti è tenuto a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS  
del fascicolo 3 del modello REDDITI.  
L’ammontare della detrazione va determinato nel rigo RN12 e se questo risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni  
per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, è riconosciuto un credito pari alla quota della  
detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.  
Sezione VI – Altre detrazioni  
Rigo RP80 - Detrazioni per investimenti in start up o PMI innovative ammissibili  
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni  
incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con de-  
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2016 e, per gli  
investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle  
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.  
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e  
introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale  
non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale  
attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti  
alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai  
sensi dell’art. 2463-bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 29 luglio 2014, n. 106).  
L’art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l’art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare,  
le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni  
riconosciute in favore delle start-up innovative, l’incremento della misura del beneficio al 30 per cento e l’aumento dell’importo del-  
l’investimento massimo detraibile a euro 1.000.000. Il comma 67 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che l’efficacia delle  
disposizioni di cui al comma 66, lett. a) e c), è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento del-  
l’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.  
Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di orga-  
nismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d’imposta del 30 per cento (elevato al 40 per cento  
per l’anno 2019). L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro.  
Gli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative di cui all’art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche  
agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti  
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04  
della Commissione, del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33). L’efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo  
3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 4, comma 12-ter, del  
decreto-legge n. 3 del 2015). Le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative sono individuate con  
il citato d.m. del 7 maggio 2019.  
I commi 7 e 8 dell’art. 38 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedono una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle  
persone fisiche per un importo pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative,  
qualora l’investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)  
che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative.  
Le modalità applicative sono stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia  
e delle Finanze del 28 dicembre 2020, (d’ora innanzi decreto).  
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo  
a quello in corso al 31 dicembre 2019.  
Tali detrazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 re-  
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.  
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, i rispettivi importi di euro 100.000 per il caso  
degli investimenti in Start Up e di euro 300.000 per gli investimenti in PMI. (articolo 3, commi 1 e 2 del decreto)  
La detrazione per gli investimenti in start up innovative di cui all’art. 38, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020 è alternativa a  
quella prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7  
maggio 2019 e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.  
La detrazione per gli investimenti in PMI innovative di cui all’art. 38, comma 8, del decreto legge n. 34, spetta prioritariamente  
rispetto alla detrazione di cui all’ articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Sull’eventuale importo degli investimenti in  
PMI eccedente il limite di € 300.000 è detraibile dall’imposta lorda il 30 per cento di detta eccedenza, fermo restando il limite “de  
minimis”.  
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.  
L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il  
contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.  
L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei  
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.  
Ai fini delle presenti istruzioni per start-up innovative si intendono anche le PMI innovative ammissibili.  
Nel rigo devono essere riportati i seguenti dati:  
n colonne 1 (Codice fiscale) e 2 (Tipologia investimento):  
– in caso di investimento diretto, indicare in colonna 1 il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato il  
conferimento. In questo caso indicare il codice 1 nella casella di colonna 2;  
– in caso di investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, in colonna 1 indicare il codice  
fiscale di tale organismo e in colonna 2 il codice 2; se l’investimento indiretto è stato effettuato mediante una società di  
capitali che investe prevalentemente in start-up innovative, in colonna 1 indicare il codice fiscale di detta società e in colonna  
2 il codice 3. In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna  
1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identi-  
ficativo rilasciato da un’Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);  
– i contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice indicano in colonna 1 il codice fiscale  
della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up e in colonna 2 il codice 4;i contribuenti  
che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art.  
116, indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
up e in colonna 2 il codice 5. In presenza di questi due codici non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente  
indicato nella colonna 6 l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.  
n colonna 3: indicare l’ammontare dell’investimento agevolabile. Nella colonna non va indicato alcun importo nei casi di contri-  
buente che partecipa a società in regime di trasparenza (codici 4 e 5 in colonna 2);  
n colonna 4: indicare il codice che identifica il tipo di investimento:  
‘1’ se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa;  
‘2’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;  
‘3’ se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all’art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020;  
‘4’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all’art.38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020;  
5’ nel caso d’investimento in PMI innovativa, per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all’art.38,  
comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020;  
n colonna 5: indicare l’ammontare detraibile che risulta applicando all’importo di colonna 3 la percentuale del 30% qualora nella  
colonna 4 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero la percentuale del 50%, qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 3 o 4.  
Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5 (detrazione attribuita da società “trasparente”) nella co-  
lonna 5 va indicato direttamente l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.  
n colonna 6: indicare il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato  
in colonna 5 ; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In  
tal caso riportare solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati  
e indicare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra.  
L’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21, colonna 1.  
Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell’articolo 6, comma 4  
del decreto ministeriale 7 maggio 2019, il contribuente è tenuto a compilare il rigo RP80 e a restituire l’importo detratto, unitamente  
ai relativi interessi legali.  
In tale ipotesi va compilato il rigo RP80 indicando i seguenti dati:  
n colonna 7, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l’imposta  
medesima avrebbe dovuto essere pagata;  
n colonna 8, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi  
di colonna 7; l’importo della presente colonna va ad aumentare l’imposta lorda di tale periodo;  
n colonna 9, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di de-  
trazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righi RN18, RN19 e RN20 del presente modello.  
Rigo RP82 Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida  
Barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 1.000. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto cieco (e non  
anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.  
Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa  
spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce  
fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto  
anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva  
in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La detrazione deve essere indicata nel  
rigo RN17 colonna 2.  
Rigo RP83 Altre detrazioni  
Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.  
Codice “1”Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.  
Possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della ri-  
chiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato  
in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Riportare l’importo della detrazione, indicato in colonna 2, nel rigo RN17 colonna 2;  
Codice “2” Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”  
La detrazione spetta per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività del Registro  
nazionale dei donatori di midollo osseo.  
Si precisa che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” la detrazione compete nei limiti del  
30 per cento dell’imposta lorda. Pertanto, nella colonna 2 deve essere indicato l’intero ammontare della donazione effettuata,  
mentre nel rigo RN17 colonna 2; deve essere indicato l’ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta  
lorda dovuta.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Codice “3” Credito d’imposta Vacanze  
Con il codice credito “3” deve essere indicato il 20 per cento della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze richiesto  
entro il 31 dicembre 2020 riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la va-  
canza è costata meno, il 20% dell’importo pagato. L’importo deve essere indicato se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito  
entro il 31 dicembre 2021. Nella presente dichiarazione è ancora possibile indicare il credito a condizione che la spesa sostenuta  
nel 2022, sia riferibile ad una vacanza iniziata entro il 31/12/2021. Se l’importo della detrazione è stato indicato nel modello 730/2021  
o 730/2022 o nel modello REDDITI PF1 2021 o 2022, il rigo non può essere compilato. L’importo massimo della detrazione spettante  
è indicato nell’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPAS.p.A e che è stata utilizzata per ef-  
fettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito)  
sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore del credito d’imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto  
che ha effettuato la richiesta. La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d’imposta Vacanze, che deve  
essere l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione  
può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere  
riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso. Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’Agenzia delle Entrate  
un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l’importo della detrazione effettivamente  
spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato). L’ammontare da indicare  
in colonna 2 non può essere superiore a 100.  
Codice “4” Importo da recuperare bonus vacanze  
Con tale codice deve essere indicato l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è  
stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.  
Riportare l’importo del bonus vacanze da recuperare in colonna 3, nel rigo RN41.  
Sezione VII – Ulteriori dati  
L’art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  
ha modificato l’art. 188-bis TUIR, innovando le agevolazioni già previste per Campione d’Italia.  
Tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione  
d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di  
euro 26.000.  
Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel  
medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero  
(AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.  
La medesima agevolazione si applica, altresì:  
– ai redditi di lavoro autonomo di professionisti, non iscritti nei predetti registri anagrafici, e con studi nel comune di Campione  
d’Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera;  
– ai redditi d’impresa prodotti in euro nel comune di Campione d’Italia dalle imprese individuali, a prescindere dall’iscrizione del-  
l’imprenditore nei predetti registri anagrafici, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e  
aventi la sede operativa o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia.  
Per i redditi d’impresa, nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d’Italia, ai fini della  
determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’ap-  
posita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio del-  
l’attività svolta nel comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato  
comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono  
a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del comune di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o com-  
pensi e degli altri proventi.  
I redditi di lavoro autonomo e d’impresa partecipano, insieme agli altri redditi, al calcolo dell’abbattimento minimo di euro 26.000.  
Inoltre, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le imposte dovute sui redditi diversi da quelli  
d’impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese  
individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato  
e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro  
autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’art. 188-  
bis del TUIR, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta (art. 1, commi 573 e 574, della. legge 27 dicembre  
2019, n. 160).  
Le predette agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione,  
del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rispettiva-  
mente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione,  
del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione dei predetti artt.107 e108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e  
dell’acquacoltura.  
In deroga all’art. 1, comma 576, della legge n. 160 del 2019, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello  
in corso al 31 dicembre 2021 si applicano i limiti previsti dal comma 576-bis.  
Pertanto, i contribuenti che beneficiano dei predetti aiuti sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro  
RS del fascicolo 3 del modello REDDITI.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RP90- Redditi prodotti in euro a Campione d’Italia  
Al fine di godere dell’agevolazione prevista dall’art. 188-bis, comma 5, del TUIR, il contribuente compila la dichiarazione nel modo  
usuale e successivamente indica nel rigo RP90 della presente sezione l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei  
rispettivi quadri RA, RB, RH, RL, RM, RT, RE, RF, RG e RD, per cui intende usufruire dell’agevolazione.  
Nel rigo RP90, colonna 1, “Codice” va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro:  
‘1’ redditi dominicali di cui al quadro RA  
‘2’ redditi agrari di cui al quadro RA  
‘3’ redditi da fabbricati di cui al quadro RB  
‘6’ redditi di capitale e diversi di cui al quadro RL  
‘7’ redditi a tassazione ordinaria di cui al quadro RM  
‘8’ plusvalenze di natura finanziaria a tassazione ordinaria di cui al quadro RT  
‘9’ redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE  
‘10’ redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF  
‘11’ redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG  
‘12’ redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD  
‘13’ redditi prodotti in forma associata di cui al quadro RH  
Nel rigo RP90, colonna 2, “Importo”, va indicato l’ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.  
I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotti del 30 per cento, con un abbattimento minimo  
di euro 26.000. L’agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il 30 per cento della somma dei predetti redditi e 26.000)  
non può eccedere la somma dei redditi agevolabili. Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma dei redditi di colonna  
2 sia inferiore o uguale a euro 26.000, l’agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.  
Ad esempio, in presenza di redditi di fabbricati agevolabili pari a euro 20.000 e redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a euro  
30.000, l’agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:  
redditi di fabbricati euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);  
redditi di lavoro autonomo euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).  
In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto dell’agevolazione come  
sopra determinata, nelle seguenti misure:  
redditi di fabbricati euro 9.600 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e l’agevolazione riconosciuta pari a 10.400);  
redditi di lavoro autonomo euro 14.400 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l’agevolazione riconosciuta pari a  
15.600).  
I redditi indicati in colonna 2 in corrispondenza del codice 6 concorrono alla formazione del reddito complessivo al netto di quanto  
indicato nella colonna 2 (redditi) dei righi RL14, RL15, RL16, RL25, RL27 e nella colonna 3 del rigo RL26, se la colonna 1 “altri  
dati” assume il valore 5 e 7 “campione d’Italia” e al netto di quanto indicato nel rigo RL21 col. 2 “compensi da attività sportive dilet-  
tantistiche percepiti in euro a Campione d’Italia”  
ATTENZIONE  
L’importo della riduzione, come sopra determinato, da applicare ai redditi da lavoro dipendente e assimilati e ai redditi da pensione  
prodotti a Campione d’Italia viene indicato nei rispettivi campi RC5, colonna 2 e RC5 colonna 3 del quadro RC, ai fini dello scom-  
puto dai redditi indicati nei righi RC da 1 a 3 con il codice 5 nella casella 4 “Altri Dati” L’importo dell’agevolazione relativa ai redditi  
d’impresa in contabilità ordinaria (cod. 10), in contabilità semplificata (cod. 11) o forfetari (cod. 12) viene sottratto direttamente  
nei corrispondenti quadri (RF, RG o RD), in sede di determinazione dell’importo da indicare, rispettivamente, nei righi RF63,  
RG31 o RD14.  
L’importo dell’agevolazione relativa alle altre tipologie reddituali viene, invece, sottratto direttamente nel quadro RN, in sede di de-  
terminazione del reddito complessivo prima delle altre deduzioni.  
Nel caso di persona fisica socia/associata/beneficiaria di una società trasparente (artt. 5, 115 o 116 del TUIR), di un’associazione  
professionale (art. 5 del TUIR) o di un Trust trasparente o misto, qualora il soggetto trasparente abbia già beneficiato dell’agevo-  
lazione di cui all’art. 188-bis del TUIR nella determinazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo, il socio/associato/beneficiario  
non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a lui imputata dai predetti soggetti.  
Rigo RP91- Redditi prodotti a Campione d’Italia  
Al fine di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 1, commi 573 e 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che consiste nella riduzione del-  
l’imposta dovuta nella misura del 50 per cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo  
RP91:  
– in colonna 1, l’ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nei quadri RF, RG, RD, RE ed RH realizzati nel comune di Campione  
d’Italia, per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo dell’agevolazione di cui al comma 5 dell’art. 188-bis  
del TUIR;  
– in colonna 2, l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RA, RB, RC, RL, RM, RT, agevolabili ai  
sensi dell’art. 1, comma 573 della legge n. 160 del 2019, per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti al  
netto dell’agevolazione di cui al comma 1 dell’art. 188-bis del TUIR. Per i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati in-  
dicare quanto riportato nel punto 12 della Certificazione Unica 2023;  
114  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– in colonna 3, l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RF, RG, RD, RE ed RH realizzati nel co-  
mune di Campione d’Italia, per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti al netto dell’agevolazione di cui  
ai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR;  
– in colonna 4, l’ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RH, realizzati  
nel comune di Campione d’Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio,  
società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono indicati  
al netto dell’agevolazione di cui all’art. 188-bis del TUIR, già fruita dal soggetto trasparente. Gli importi indicati nelle colonne  
precedenti non devono ricomprendere l’importo di cui alla presente colonna.  
ATTENZIONE  
In caso di compilazione della colonna 4, l’importo dell’aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere esposto nel  
rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito al dichiarante.  
Per calcolare l’agevolazione dell’art. 1, commi 573 e 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai fini del calcolo dell’imposta netta si  
rimanda alle istruzioni del rigo RN26 e, in generale, alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche del modello Redditi PF presenti  
sul sito internet.  
10. QUADRO LC – CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI  
Rigo LC1 (Cedolare secca sulle locazioni): Il rigo è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del  
10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l’applicazione del regime della  
cedolare secca e dell’imposta sostitutiva al 21 per cento dovuta sui contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni).  
Colonna 1 (Imposta cedolare secca): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 3 del rigo RB11.  
Colonna 2 (Imposta su redditi diversi): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota pari al 21 per cento dell’importo  
indicato nella colonna 6 del rigo RL10 (Fascicolo 2)  
Colonna 3 (Totale imposta complessiva): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.  
Colonna 4 (Ritenute da CU per locazioni brevi): indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni  
brevi della Certificazione Unica 2023 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale  
nella casella del punto 4 è indicato l’anno “2022”. Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certifi-  
cazione Unica 2023 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella casella del punto 4  
è indicato l’anno “2022”) indicare la somma delle ritenute.  
Se nella CU 2023 nella relativa casella del punto 4 è indicato l’anno 2021, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non siano  
già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021.  
Se nella CU 2023 nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2023, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative al-  
l’anno d’imposta 2023.  
Se in possesso di una CU 2023 in cui nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2022, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relative  
ai redditi indicati nel quadro RB.  
Colonna 5 (Differenza): indicare la differenza degli importi esposti nelle colonne 3 e 4 del presente rigo.  
Se la differenza LC1 colonna 3 – LC1 colonna 4 è negativo, il risultato in valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4.  
Colonna 6 (Eccedenza dichiarazione precedente): riportare l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa  
ai redditi 2021, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. Redditi PF 2022. Se nel 2022 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il  
sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato  
risultante al punto 94 della Certificazione unica 2023. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2023 ed è stato chiesto di uti-  
lizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell’IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o  
in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l’eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 194 del prospetto  
di liquidazione Mod. 730-3 2022 (214 per il coniuge).  
Colonna 7 (Eccedenza compensata modello F24): indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata  
utilizzando il modello F24.  
Colonna 8 (Acconti versati): indicare l’ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l’anno 2022. Riportare in questa colonna:  
n l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1840 e 1841 e l’anno 2022;  
n l’importo indicato nei punti 126 e 127 (326 e 327 per il coniuge) della Certificazione unica 2023 (acconto trattenuto con il modello 730/2022).  
In questa colonna va compreso anche l’importo indicato nella colonna 9.  
Casi particolari  
n Se nell’anno 2022 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto: riportare l’importo indicato nel rigo 143 del modello 730-  
3/2022 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2022.  
Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato  
tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.  
n Se il rimborso risultante dal modello 730/2022 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nel  
rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.  
Colonna 9 (Acconti sospesi): indicare l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione  
in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi  
115  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscos-  
sioni delle somme sospese.  
Colonna 10 (Cedolare secca trattenuta dal sostituto): riportare l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 7 del  
rigo 99 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa  
è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello  
730-3/2023.  
Colonna 11 (Cedolare secca rimborsata dal sostituto): riportare l’importo rimborsato dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 5  
del rigo 99 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa  
è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del mod. 730-  
3/2023.  
Per determinare l’imposta sostitutiva a debito o a credito effettuare la seguente operazione:  
col. 5 (se positiva) – col. 6 + col. 7 – col. 8 – col. 10 + col. 11  
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 12.  
(Imposta a debito). Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’Irpef (vedi paragrafo  
6 Parte I, Modalità e termini di versamento). Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX4. Se il risultato di tale operazione è ne-  
gativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 13 (Imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella  
colonna 2 del rigo RX4.  
Rigo LC2 Acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2023  
Nel modello REDDITI va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2023. Per stabilire se è  
dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2023 occorre controllare l’importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, “Dif-  
ferenza”. Se questo importo:  
n non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;  
n supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare.  
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo LC1,  
col. 5, risulti pari o superiore ad euro 52.  
L’acconto così determinato deve essere versato:  
n in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;  
n in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno  
2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; – la seconda, nella restante misura  
del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.  
Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla  
base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le  
istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per  
l’anno 2023 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “Rateazione”. Nella colonna 1 (Primo acconto),  
indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte;  
Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le mo-  
dalità sopra descritte.  
11. QUADRO RN – Determinazione dell’Irpef  
Questo quadro riassume tutti i dati, dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l’imposta sul reddito delle persone  
fisiche (Irpef) dovuta per l’anno d’imposta 2022.  
Per i contribuenti residenti in Italia l’imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al  
netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR (per i non residenti consultare la “Guida alla compilazione per i non residenti”  
presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).  
Per determinare l’imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d’imposta previsti.  
Al fine di calcolare l’eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d’acconto.  
Perdite d’impresa  
Se sono stati compilati i quadri ‘RF’ o ‘RG’ e/o ‘RH’ e/o ‘RE’ e/o ‘RD’ si ricorda che:  
n le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti vanno  
sottratte dall’importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 5;  
n le perdite derivanti dall’esercizio di impresa e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita sem-  
plice, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, nei  
limiti dell’80 per cento dei relativi redditi per l’intero importo che trova capienza in essi;  
116  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n le perdite che derivano dall’esercizio di imprese e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita  
semplice, formatesi nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi  
conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite  
di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.  
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo  
trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la determinazione del  
reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 4) e dell’eventuale residuo di perdite compensabili con credito  
per fondi comuni (rigo RN1 col. 3).  
I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell’agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compi-  
lare il quadro RN tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell’apposito prospetto del quadro RS.  
Rigo RN1 Reddito complessivo  
Colonna 1 (Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali): indicare l’importo risultante dalla seguente operazione:  
RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38  
Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca e reddito d’impresa o di  
lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o pro-  
fessioni (lettera g, articolo 1, comma 692, legge di bilancio 2020) devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la con-  
dizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo  
13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati  
al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).  
Colonna 2 (Credito d’imposta per fondi comuni e credito indiretto di cui all’art. 3 del d.lg. n. 147/2015): questa colonna è riservata:  
n ai percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi  
righi presenti nei quadri RF, RG, RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati  
nei righi RF102 col. 2, RG37 col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3;  
n ai contribuenti che intendono fruire del credito d’imposta indiretto di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015. In particolare,  
riportare in tale colonna l’ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale pri-  
vilegiato sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni  
cedute. I relativi importi sono indicati nei righi RF102 col. 9, RG37 col. 9, RH25 e RL4 col. 9, nonché, nel caso in cui sia compilata  
anche la colonna 15 dei righi da CE1 a CE3, nella colonna 4 di questi ultimi righi; in tale ultima ipotesi, laddove nella colonna 15 sia  
presente il codice “2”, (in quanto il rigo è compilato sia ai fini della determinazione del credito d’imposta ex art. 165, comma 1 TUIR  
che del credito d’imposta indiretto), l’importo di colonna 4 va decurtato dell’imposta estera relativa al credito di cui all’art. 165, comma  
1 TUIR.  
Colonna 3 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni e credito indiretto di cui all’art. 3 del d.lg. n. 147/2015): questa  
colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un reddito minimo (colonna 4 compilata), derivante dai quadri RF, RG e RH,  
hanno determinato un ammontare di perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo  
tale importo risulta dal punto 35 e deve essere riportato in questa colonna nei limiti dell’ammontare dei crediti d’imposta indicati  
nella colonna 2 del presente rigo. Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 2 di  
questo rigo.  
Colonna 4 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative): questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali sono  
stati attribuiti redditi d’impresa derivanti dalla partecipazione in società “non operative”. In questa ipotesi nella determinazione del reddito  
complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai essere inferiore  
al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in associazioni  
tra artisti e professionisti (vedi circolare n. 25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la somma dei redditi minimi risultanti dai  
righi RF58 col. 3, RG26 col. 3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l’importo indicato nel punto 32 dello schema  
stesso.  
Colonna 5 (Reddito complessivo) indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se il  
totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno  
meno. Se risulta compilata la colonna 4 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddito  
minimo. Tale importo va diminuito dell’importo dell’agevolazione di Campione d’Italia e di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 16 e  
va incrementato dell’eventuale importo del recupero ACE indicato nel rigo RS37, colonna 22.  
Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l’importo indicato nel punto 33 dello schema stesso.  
117  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE  
TIPO REDDITO  
REDDITI (col. 1)  
Importo  
PERDITE (col. 2)  
Rigo Importo  
RITENUTE (col. 3)  
Rigo Importo  
Rigo  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
1
2
3
4
5
Dominicali - Quadro RA  
RA23 col. 11  
RA23 col. 12  
RB10 col 13 + col 18  
RC5 col. 5  
Agrari - Quadro RA  
Fabbricati - Quadro RB  
RC9  
Lavoro dipendente - Quadro RC  
RC10 col.1 +RC10  
col.6 + RC11  
,00  
6
RE 25  
se positivo  
RE 25  
se negativo  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
7
8
Lavoro autonomo - Quadri RE  
RE26  
Impresa in contabilità ordinaria - Quadro RF  
RF101  
RF102 col. 6  
,00  
,00  
,00  
9
Impresa in contabilità semplificata - Quadro RG  
RG36  
RG37 col. 6  
RS33 + RS40  
– LM41  
10 Imprese consorziate - Quadro RS  
11 Partecipazione - Quadro RH  
,00  
,00  
RH14  
RH17 se positivo  
RH18 col. 1  
RH 17  
se negativo  
,00  
,00  
RH19  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
12 Plusvalenze di natura finanziaria - Quadro RT  
RT66 + RT87  
RL3 col. 2  
RT104  
RL3 col. 3  
RL4 col. 5  
RL20  
13  
14  
RL4 col. 2  
15 Altri redditi - Quadro RL  
RL19  
16  
RL22 col. 2  
RL30 + RL32 col. 1  
RD18  
RL23 col. 2  
RL31  
17  
18 Allevamento - Quadro RD  
RD19  
Tassazione separata (con opzione tassazione ordi-  
naria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM  
RM15 col. 2 +  
RM23 col. 3  
,00  
,00  
19  
RM15 col. 1  
LC1 col. 5,  
in valore assoluto,  
se minore di zero  
20 Locazione Cedolare - Quadro LC  
TOTALE RITENUTE  
Riportare nel rigo  
RN33 col.4  
,00  
,00  
,00  
30 TOTALE REDDITI  
TOTALE PERDITE  
,00  
,00  
31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 – punto 30 col. 2)  
REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1)  
32  
Riportare nel rigo RN1 col. 4.  
REDDITO COMPLESSIVO  
Se non compilato il punto 32, riportare il punto 31 – RS37 col. 16.  
,00  
33 Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra i punti 31 e 32 dimiuito  
dell’agevolazione Campione d’Italia e diminuito del rigo RS37 col. 16.  
Riportare nel rigo RN1 col. 5.  
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MINIMO)  
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015)  
34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 – punto 32)  
,00  
,00  
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI  
– Se il punto34 è maggiore o uguale al punto 30 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1  
35  
– Se il punto 34 è minore del punto 30 col. 2 calcolare: Punto 30 col. 2 – punto 34  
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 2  
Se nella colonna 1 di uno o più righi da RC1 a RC3 del quadro RC avete indicato il codice ‘3’ (perché avete percepito compensi per lavori  
socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), e avete compilato la  
colonna 1 del rigo RC6, consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce “Lavori socialmente utili agevolati”.  
Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale  
Riportare nel presente rigo l’importo indicato nel rigo RB10, colonna 18.  
Per l’abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale del-  
l’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.  
118  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all’IMU, il cui reddito quindi con-  
corre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.  
La deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia salvo quanto precisato con riferimento ai  
contribuenti c.d. “Non residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161, come modificato dal comma 954 della Legge di stabilità  
2016).  
Rigo RN3 Oneri deducibili  
Indicare l’importo riportato nel rigo RP39.  
Rigo RN4 Reddito imponibile  
Indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione: RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN1 col. 3 – RN2 – RN3  
Se il risultato è negativo, scrivere “0” (zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta).  
Rigo RN5 Imposta lorda  
Indicare l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l’imposta utilizzate la seguente tabella:  
CALCOLO DELL’IRPEF  
REDDITO  
(per scaglioni)  
ALIQUOTA  
(per scaglioni)  
IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI  
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI  
fino a euro 15.000,00  
23  
25  
35  
43  
23% sull’intero importo  
oltre euro 15.000,00  
oltre euro 28.000,00  
oltre euro 50.000,00  
e fino a euro 28.000,00  
e fino a euro 50.000,00  
3.450,00 + 25% parte eccedente  
6.700,00 + 35% parte eccedente  
4.400,00 + 43% parte eccedente  
15.000,00  
28.000,00  
50.000,00  
1
Presenza agevolazione ACE  
Ai soli fini del calcolo dell’imposta lorda, se avete compilato il rigo RS37 del quadro RS, denominato “Deduzione per capitale investito  
proprio” e relativo all’agevolazione ACE, dovete determinare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni:  
n sommate all’importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RS37 colonna 14;  
n calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;  
n calcolate secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo indicato nel rigo RS37, colonna 14, e sottraetela  
dall’imposta sopra determinata;  
n indicate l’importo così calcolato nel rigo RN5.  
Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica  
Se avete compilato il rigo RL22, colonna 1, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare  
l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni:  
n sommate all’importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RL22 colonna 1;  
n calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;  
n calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dall’imposta  
sopra determinata;  
n scrivete l’importo così calcolato in questo rigo RN5.  
Se fruite contemporaneamente di più agevolazioni tra quelle sopra indicate (ACE e attività sportive dilettantistiche) vedete in Appendice  
la voce “Presenza contemporanea di più agevolazioni: ACE e Attività sportive dilettantistiche”.  
Presenza di Recupero per decadenza” Start-up”  
Se avete compilato il rigo RP80 colonna 8, dovete aggiungere al rigo RN5 l’importo indicato nel rigo RP80 colonna 8 (“Recupero per de-  
cadenza” Start-up), ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.m. 7 maggio 2019.  
Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500  
L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 5) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a  
7.500,00 euro ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni (RA23 col. 11  
+ RA23 col. 12) per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1. In questo caso l’imposta  
lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.  
Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6  
col. 2 deve essere pari a 365. Se invece, non avete goduto per l’intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pen-  
sione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione  
percepito all’intero anno operando come di seguito descritto:  
Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3 per i quali la relativa casella di  
colonna 1 è impostata con il codice “1”, o con il codice “7” diminuito della quota esente per redditi di pensione indicata nella colonna  
3 del rigo RC5.  
119  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Reddito Pensione Annuale =  
365  
x Totale Reddito di pensione  
giorni di pensione (RC6 col. 2)  
Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00  
Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500  
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni (RA23 col. 11 + RA23 col. 12) e fabbricati (RB10 col. 13  
+ RB10 col. 14 + RB10 col. 15 + RB10, col. 18) di importo complessivo non superiore a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 2  
del rigo RN1, l’imposta non è dovuta e pertanto il rigo RN5 non deve essere compilato.  
Rigo RN6 Detrazioni per familiari a carico  
Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di im-  
posta. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione  
breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applica-  
zione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è  
quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all’agevolazione ACE, al reddito di riferimento va  
aggiunto l’importo indicato nella colonna 14 al netto dell’eventuale importo indicato in colonna 22 del medesimo rigo RS37.  
Colonna 1 (Detrazione per coniuge a carico) Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all’aumentare  
del reddito, che si azzera se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corri-  
spondenti a tre distinte fasce di reddito. La detrazione deve essere rapportata al nume  
ro di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.  
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:  
Calcolare: Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14 – rigo RS37, col. 22 (considerare zero se negativo)  
A) Reddito per detrazioni non superiore ad euro 15.000  
Calcolare: Quoziente = Reddito per detrazioni  
15.000  
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:  
Detrazione spettante = [800 – (110 x Quoziente)] x mesi a carico  
12  
Riportare nel rigo RN6, colonna 1, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000  
La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi  
previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l’importo della maggiorazione spetta  
per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.  
Individuare l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito per detrazioni”:  
REDDITO PER DETRAZIONI  
SUPERIORE AD EURO  
REDDITO PER DETRAZIONI  
FINO A EURO  
MAGGIORAZIONE  
SPETTANTE  
15.000  
29.000  
29.200  
34.700  
35.000  
35.100  
35.200  
29.000  
29.200  
34.700  
35.000  
35.100  
35.200  
40.000  
zero  
10  
20  
30  
20  
10  
zero  
La detrazione spettante è pari a:  
Detrazione spettante = 690 x mesi a carico + Maggiorazione (come sopra determinata)  
12  
Riportare nel rigo RN6, colonna 1, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000  
Calcolare: Quoziente = 80.000 – Reddito per detrazioni  
40.000  
120  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico  
12  
Riportare nel rigo RN6 colonna 1, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 80.000  
La detrazione per coniuge a carico è pari a zero.  
Colonna 2 (Detrazione per figli a carico) - Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica (per i mesi di gennaio e febbraio  
2022) pari a:  
n 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;  
n 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 “minore di tre anni” del prospetto dei familiari a carico compilata).  
La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:  
n 400 euro per ciascun figlio con disabilità (casella “D” barrata nel prospetto dei familiari a carico);  
n 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.  
Si precisa che, ai fini delle maggiorazioni il requisito dell’età deve essere soddisfatto al 31 dicembre 2022.  
A partire dal mese di marzo, è prevista una detrazione teorica di 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore ai 21 anni. La detrazione  
compete dal mese di compimento del 21° anno.  
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella 9 “gennaio-febbraio”, ovvero casella 10 per i soli  
figli di età superiore ai 21 anni, presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” pre-  
sente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni  
per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia,  
i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.  
Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:  
CONTRIBUENTE  
FINO AL 28 FEBBRAIO 2022  
IMPORTO DETRAZIONE TEORICA  
DAL 1° MARZO 2022  
IMPORTO DETRAZIONE TEORICA  
CON NUMERO DI FIGLI INFERIORE O UGUALE A TRE (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE (DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI EFFETTIVAMENTE  
A CARICO - MAX DUE - E ALLA PERCENTUALE)  
A CARICO - MAX DIECI - E ALLA PERCENTUALE)  
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni  
Figlio di età inferiore a 3 anni  
158  
_
203  
225  
270  
158  
_
_
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità  
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità  
Figlio di età superiore a 21 anni  
_
792  
IMPORTO DETRAZIONE TEORICA  
(DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI  
E ALLA PERCENTUALE)  
IMPORTO DETRAZIONE TEORICA  
(DA RAPPORTARE AL NUMERO DI MESI  
E ALLA PERCENTUALE)  
CON NUMERO DI FIGLI SUPERIORE A TRE  
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni  
Figlio di età inferiore a 3 anni  
192  
237  
258  
303  
_
_
_
_
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità  
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità  
Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del  
contribuente e del numero di figli a carico.  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 – rigo RS37, col. 22 (considerare zero se negativo)  
2) Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000  
3) Quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito per detrazioni  
(95.000 + Incremento)  
121  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.  
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:  
Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente  
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.  
Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali  
Riportare nel rigo RN6, colonna 2, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
Con riferimento all’esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di 25.000 euro e un reddito fon-  
diario assoggettato alla cedolare secca pari a 4.000 euro, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:  
Reddito per detrazioni =  
Incremento =  
Quoziente =  
25.000 + 4.000 = 29.000  
(1 – 1) x 15.000 = 0  
(95.000 - 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947  
565 x 0,6947 = 392,5  
Detrazione Spettante =  
Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante  
Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca  
ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il  
primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.  
Colonna 3 (Ulteriore detrazione per figli a carico) Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre (condizione che deve essere  
soddisfatta al 31 dicembre 2022), per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore detrazione di euro 1.200. Tale  
detrazione spetta per i soli mesi di gennaio e febbraio.  
Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione  
per figli a carico di cui al rigo RN6, colonna 2, riportate in questo rigo l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata  
alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito  
fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro Reddito per detrazioni è pari o superiore ad euro 140.000,00,  
essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell’ulteriore detrazione.  
Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari  
alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella colonna 1 del rigo RN31 alle  
cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.  
Colonna 4 (Detrazione per altri familiari a carico) Per ogni altro familiare a carico (casella “A” barrata nel prospetto dei familiari a carico)  
è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” compilata nel prospetto  
dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione  
è solo teorica in quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del contribuente.  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 - rigo RS37 col. 22 (considerare zero se negativo)  
2) Quoziente = 80.000 – Reddito per detrazioni  
80.000  
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.  
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:  
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente  
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.  
Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.  
Riportare nel rigo RN6, colonna 4, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
Rigo RN7 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi  
In questi righi indicare le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità  
semplificata ed alcuni redditi diversi. Per determinare la detrazione spettante si tiene conto della tipologia di reddito, dell’ammontare del  
reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro  
o di pensione. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla lo-  
cazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in  
applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.  
Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37  
relativo all’agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l’importo indicato nella colonna col. 14 del rigo RS37 al netto dell’importo  
indicato nella colonna col. 22 del medesimo rigo RS37. La detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad  
annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 50.000.  
Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro.  
La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell’anno nel quale il contribuente ha  
percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi  
diversi dell’anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.  
122  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 1 (Detrazione per redditi di lavoro dipendente) Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente  
o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), il  
codice 3 (lavori socialmente utili) o il codice 4 (frontalieri) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).  
Si precisa che:  
n se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente  
utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultare in Appendice la voce “Lavori socialmente utili age-  
volati”;  
n se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 4 la detrazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti  
in zone di frontiera è superiore alla quota esente di euro 7.500;  
n se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 2 e la relativa casella di colonna 4 assume il valore 5, la de-  
trazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d’Italia è superiore RC5 colonna 2.  
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono.  
Calcolare: Reddito per detrazioni = Rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 - rigo RS37, col. 22 (considerare zero se negativo)  
La detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito. La detrazione spettante è poi  
aumentata di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.  
A) Reddito per detrazioni fino ad euro 15.000  
Se il Reddito per detrazioni non è superiore ad euro 15.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.880 da rapportare al numero di  
giorni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per  
redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti  
da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:  
Detrazione = 1.880 x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)  
365  
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato  
(codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 690.  
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato  
(codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.  
Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti  
da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire della detrazione più favorevole pari ad euro 1.380.  
Riportare nel rigo RN7, colonna 1, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 28.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 28.000 – Reddito per detrazioni  
13.000  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = [1910 + (1190 x Quoziente)] x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)  
365  
Riportare nel rigo RN7, colonna 1, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 50.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 50.000– Reddito per detrazioni  
22.000  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = [1910 x Quoziente x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1) ]  
365  
Riportare nel rigo RN7, colonna 1, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 50.000  
La detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.  
Colonna 2 (Detrazione per redditi di pensione) Compilare questa colonna se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi  
da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione).  
In generale, ai fini di verificare se spetta la detrazione per redditi da pensione calcolare:  
TotaleRedditiPensione = somma degli importi indicati nella col. 3 dei righi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella  
di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il valore uguale a “1”, e “7”.  
123  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Calcolare:  
RedditiDetrazionePensione = TotaleRedditiPensione – RC005003  
La detrazione per redditi da pensione spetta se RedditiDetrazionePensione è maggiore di zero”.  
La detrazione spettante è aumentata di un importo a 50 euro se il reddito compessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.  
Sono previste medesime detrazioni per redditi di pensione indipendentemente dall’età del contribuente (articolo 1, comma 210, della  
legge 232/2016).  
Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue:  
Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 - rigo RS37 col. 22 (considerare zero se negativo)  
A) Reddito per detrazioni fino ad euro 8500  
Se il reddito per detrazioni non è superiore ad euro 8.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.955da rapportare al numero di giorni  
di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
Detrazione = 1.955 x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)  
365  
Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l’importo della detrazione così determinato. Se l’importo è inferiore a 713, riportare euro 713.  
B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 8.500 e fino ad euro 28.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 28.000– Reddito per detrazioni  
19.500  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = [700+ (1.255 x Quoziente) ] x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)  
365  
Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 50.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 50.000 – Reddito per detrazioni  
22.000  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = 700 x Quoziente x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)  
365  
Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 50.000.  
La detrazione per redditi da pensione è pari a zero.  
Rigo RN7 Colonne 3 e 4 - Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi  
Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:  
n redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;  
n redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dal-  
l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14, RL15 e RL16);  
n redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti  
dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;  
n altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;  
n redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa  
in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di co-  
lonna 7 dei righi da RH1 a RH4;  
n redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.  
Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge, per la determinazione della detrazione vedere le istruzioni fornite nel para-  
grafo successivo.  
124  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue.  
Se risultano verificate una o più delle seguenti condizioni:  
presenza di un importo nella colonna 2 dei righi da RC7 e RC8 per i quali la relativa casella di colonna 1 NON risulta barrata e la casella  
“Altri Dati” assume il valore “5”  
presenza di un importo in uno dei righi da RL15 a RL17 oppure in uno dei righi da RL25 a RL27 con la casella “Altri dati” impostata con il codice 5  
La detrazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d’Italia è superiore alla quota di esenzione.  
Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 - rigo RS37 col. 22 (considerare zero se negativo).  
La detrazione spettante è aumentata di un importo a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro  
solo per i redditi di cui all’art. 50, comma 1 lett. e), f), g), h) ed i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici, indicati nell’art.  
10, comma 1 lett. c) del Tuir  
A) Reddito per detrazioni fino ad euro 5.500  
La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.265. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN7, colonna 4.  
B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 5.500 e fino a euro 28.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 28.000 – Reddito per detrazioni  
22.500  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = 500 + 765 x Quoziente  
C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 28.000 e fino a euro 50.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 50.000 – Reddito per detrazioni  
22.000  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = 500 x Quoziente  
Riportare nel rigo RN7, colonna 4, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 50.000.  
La detrazione per altri redditi è pari a zero.  
n Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge  
Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto  
dal coniuge) spetta una detrazione d’imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun pe-  
riodo dell’anno.  
Per determinare la detrazione spettante individuare la propria fascia di reddito operando come segue.  
Se nei righi RC7 e RC8 per quali la relativa casella di colonna 1 è barrata risulta compilata anche la relativa casella di colonna 4 con il  
valore 5, la detrazione spetta solo se l’ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d’Italia è superiore alla quota di  
esenzione pari all’importo definito ImportoAbbattimentoAssegnoConiuge.  
Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 - rigo RS37 col. 22 (considerare zero se negativo)  
A) Reddito per detrazioni fino ad euro 8500  
La detrazione spettante è pari a euro 1955  
B) Reddito per detrazioni superiore ad euro 8.500 e fino ad euro 28.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 28.000– Reddito per detrazioni  
19.500  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = [700+ (1.255 x Quoziente) ]  
Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
C) Reddito per detrazioni superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 50.000  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
1) Quoziente = 50.000 – Reddito per detrazioni  
22.000  
125  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
2) Detrazione spettante = 700 x Quoziente  
Riportare nel rigo RN7, colonna 2, l’importo della detrazione come sopra determinata.  
D) Reddito per detrazioni superiore ad euro 50.000.  
La detrazione per redditi da pensione è pari a zero.  
Rigo RN8 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro  
In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo RN6 e nelle colonne 1, 2 e 4 e 5 del rigo RN7.  
Rigo RN12 Detrazione per canoni di locazione e affitto terreni - Sezione V del quadro RP  
Colonna 1 (Totale detrazione) dovete compilare la colonna 1 di questo rigo solo se avete compilato la Sez. V del quadro RP.  
Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione per abitazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell’anno.  
Dette detrazioni vengono riconosciute entro determinati limiti di reddito complessivo. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito  
dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito  
d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa,  
arti o professioni. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato  
il rigo RS37 relativo all’agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l’importo indicato nella colonna 14 del rigo RS37 al netto  
dell’importo indicato nella colonna 22 del medesimo rigo RS37.  
È inoltre prevista una detrazione per affitto di terreni agricoli ai giovani di età inferiore ai 35 anni (rigo RP73).  
Se l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti è superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e  
delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di  
detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.  
Per la determinazione del residuo della detrazione, si rimanda alle istruzioni relative alla col. 2 di questo rigo.  
Se nella sezione V del quadro RP sono stati compilati più righi RP71 e/o RP72 (ad esempio sono state indicate diverse ti-  
pologie di detrazioni ovvero con riferimento ad una medesima detrazione è variata nel corso dell’anno la relativa percen-  
tuale di spettanza), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.  
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:  
Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 + rigo RS37 col. 14 – rigo RS37, col. 22 (considerare zero se negativo)  
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP71 codice 1)  
Se è stato indicato il codice “1” nella colonna 1 del rigo RP71 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile  
è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al Reddito per detrazioni.  
La detrazione è pari:  
n a euro 300 se il Reddito per detrazioni non supera euro 15.493,71;  
n a euro 150 se il Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.  
Se il Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.  
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.  
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP71 codice 2)  
Se è stato indicato il codice “2” nella colonna 1 del rigo RP71 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile  
è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al Reddito per detrazioni.  
La detrazione è pari:  
n a euro 495,80 se il Reddito per detrazioni non supera euro 15.493,71;  
n a euro 247,90, se il Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.  
Se il Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.  
Per esempio, se il Reddito per detrazioni nel 2013 è di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l’immobile è  
stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione spettante è pari a:  
247,90 x 50 x 180 = euro 61,13 arrotondata a euro 61,00  
100 365  
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.  
Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i  
20 ed i 31 anni non compiuti, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 (Rigo RP71 codice 4)  
Se è stato indicato il codice “4” nel rigo RP71, calcolare la relativa detrazione compresa tra l’importo minimo di euro 991,60 ed il 20%  
del canone annuo, entro il limite massimo di euro 2.000, in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione prin-  
cipale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.  
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.  
126  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro  
(Rigo RP72)  
Se è stato compilato il rigo RP72, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione  
principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al Reddito per detrazioni.  
La detrazione è pari:  
n a euro 991,60 se il Reddito per detrazioni non supera euro 15.493, 71;  
n a euro 495,80, se il Reddito per detrazioni supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.  
Se il Reddito per detrazioni è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.  
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.  
Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (Rigo RP73)  
Se è stato compilato il rigo RP73, calcolare la relativa detrazione che è pari al 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP73. L’importo  
della detrazione non può essere superiore a euro 1.200,00.  
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN12, colonna 1.  
Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita)  
Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di fa-  
miglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla  
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione dell’ammontare della detrazione che non  
trova capienza nell’imposta lorda (da indicare nella colonna 2), e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 3) pro-  
cedere come di seguito descritto. Calcolare:  
Capienza = RN5 – RN8 – RN18 col.1 – RN19 col. 1 – RN20 col. 1 – RN21 col. 1  
Se avete compilato il rigo RP80, per verificare la capienza di cui alla precedente formula è necessario preliminarmente compilare la  
colonna 1 dei righi RN18, RN19, RN20 e RN21 alle cui istruzioni si rimanda.  
Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell’imposta lorda e pertanto nella  
colonna 2 deve essere riportato l’importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata.  
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente determinato:  
n se “Capienza” è maggiore o uguale a RN12, colonna 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna  
2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l’importo di colonna 1;  
n se invece, “Capienza” è minore di RN12, colonna 1:  
– nella colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN12 col. 1 – Capienza;  
– nella colonna 3 l’ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN12, colonna 1 – RN12 col. 2.  
Rigo RN13 Detrazione per spese indicate nella Sezione I del Quadro RP (oneri detraibili)  
A partire dal 2020, ai fini del calcolo delle detrazioni, è necessario distinguere tra le spese la cui detrazione deve essere commisurata al  
reddito in forza dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 15 del TUIR da quelle la cui detrazione non deve essere invece commisurata  
al reddito. Pertanto calcolare:  
TotaleDetrazionidaRapportare = RP15 col. 3 x 0,19 + RP15 col. 5 x 0,26 + RP15 col. 8 x 0,90  
Reddito di riferimento = RN1 col. 1 – RN2 + RS37 col. 14 - rigo RS37 col. 22  
Se Reddito di riferimento è inferiore o uguale ad euro 120.000:  
DetrazionidaRapportareSpettante = TotaleDetrazionidaRapportare  
Se Reddito di riferimento è superiore ad euro 120.000 ed inferiore ad euro 240.000:  
DetrazionidaRapportareSpettante = 240.000 - Reddito di riferimento X TotaleDetrazionidaRapportare  
120.000  
Se Reddito di riferimento è superiore a 240.000:  
DetrazionidaRapportareSpettante = 0  
L’importo del rigo RN13 deve essere uguale a:  
DetrazionidaRapportareSpettante + RP15 col.2 x 0,19 + RP15 col.4 x 0,26 + RP15 col.6 x 0,30 + RP15 col.7 x 0,35  
Rigo RN14 Detrazione per spese indicate nella sezione III A del Quadro RP (spese per interventi di recupero del patrimonio edi-  
lizio, misure antisismiche bonus verde e bonus facciate e Superbonus)  
Nella colonna 1 riportare la somma degli importi delle detrazioni del rigo RP49.  
Rigo RN15 Detrazione per spese indicate nella sezione III C del Quadro RP Indicare il 50 per cento dell’importo indicato nel rigo RP60  
colonna 1 ed il 110 per cento del rigo RP60 colonna 2.  
Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella Sezione IV del Quadro RP (risparmio energetico)  
Nella colonna 1 riportare la somma degli importi delle detrazioni del rigo RP66.  
127  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RN17 Detrazione Sezione VI Quadro RP e Quadro RC  
Il rigo RN17 colonna 1 è riservato alla detrazione spettante della sezione VI del quadro RC  
Al fine del riconoscimento della detrazione spettante operare come di seguito descritto. Si definisce Detrazione_Massima = .491  
Per ciascun rigo RC15 del quadro RC compilato la somma delle colonne 1 + colonna 2 +colonna 3 non può essere superiore al valore di  
Detrazione_Massima. Se superiore determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.  
Calcolare Totale-Col1 = colonna 1 del rigo RC15  
Calcolare Totale-Col2 = colonna 2 del rigo RC15  
Calcolare Totale-Col3 = colonna 3 del rigo RC15  
Calcolare A = Totale-Col1 + Totale-Co12 + Totale-Col3; se la somma è superiore a Detrazione_Massima, ricondurre il Valore di “A” a  
Detrazione_Massima  
Il rigo RN17, col. 1 deve essere uguale a A - Totale-Col3; ricondurre a zero se negativo  
L’importo del rigo RN17, col. 2 deve essere uguale alla somma di DetrazionidaRapportareSpettante + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 =  
1) + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 2) nel limite del 30% dell’imposta lorda + RP83, col. 2 (con codice di col. 1 = 3).  
Si ricorda che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2, colonna 1) l’importo da indicare in  
questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.  
Rigo RN18 Residuo detrazioni start up periodo d’imposta 2019  
Nella colonna 1 indicare l’ammontare della detrazione per investimenti in start up che non ha trovato capienza nell’imposta lorda relativa  
all’anno d’imposta 2019. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, col. 1 del modello REDDITI 2022 al netto dell’im-  
porto indicato al rigo RP80 col. 9 del presente modello.  
Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda, dopo aver diminuito quest’ultima delle de-  
trazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di  
lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l’eccedenza non può essere riportata in avanti. Per la determinazione del-  
l’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna  
2 del presente rigo) procedere come di seguito descritto.  
Calcolare:  
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2  
Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell’imposta lorda pertanto la colonna 2 non deve  
essere compilata.  
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente determinato:  
n se “Capienza” è maggiore o uguale a RN18 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto nella colonna  
2 deve essere riportato l’importo di colonna 1;  
n se invece, “Capienza” è minore di RN18 col. 1, la detrazione per start up che non trova capienza nell’imposta non può più essere uti-  
lizzata e nel rigo RN18 colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra  
RN18 col. 1 e “Capienza”.  
Rigo RN19 Residuo detrazioni start up REDDITI periodo d’imposta 2020  
Nella colonna 1 indicare l’ammontare della detrazione per investimenti in start up che non ha trovato capienza nell’imposta lorda relativa  
all’anno d’imposta 2020. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, col. 2 del modello REDDITI 2022 al netto dell’im-  
porto indicato al rigo RP80 col. 9 del presente modello.  
Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda, dopo aver diminuito quest’ultima delle de-  
trazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di  
lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall’imposta dovuta  
nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.  
Per la determinazione dell’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 1), e  
della parte che invece trova capienza (da indicare nel rigo, RN19 colonna 2) procedere come di seguito descritto.  
Calcolare:  
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2 – RN18 col. 2  
Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell’imposta lorda e pertanto nel rigo RN47, col.  
1 deve essere riportato l’importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.  
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente determinato:  
n se “Capienza” è maggiore o uguale a RN19 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto nella colonna  
2 deve essere riportato l’importo di colonna 1;  
128  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n se invece, “Capienza” è minore di RN19 col. 1:  
– nel rigo RN19 colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN19 col.  
1 e “Capienza”;  
– nel rigo RN47, colonna 1 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN19 col. 1 – RN19  
col. 2.  
Rigo RN20 Residuo detrazioni start up REDDITI periodo d’imposta 2021  
Nella colonna 1 indicare l’ammontare della detrazione per investimenti in start up che non ha trovato capienza nell’imposta lorda relativa  
all’anno d’imposta 2021. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, col. 3 del modello REDDITI 2022 al netto dell’im-  
porto indicato al rigo RP80 colonna 9 del presente modello.  
Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda, dopo aver diminuito quest’ultima delle de-  
trazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di  
lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall’imposta dovuta  
nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.  
Per la determinazione dell’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 2), e  
della parte che invece trova capienza (da indicare nel rigo RN20 colonna 2) procedere come di seguito descritto.  
Calcolare:  
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2 – RN18 col. 2 –  
RN19 col. 2  
Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell’imposta lorda e pertanto nel rigo RN47, col.  
2 deve essere riportato l’importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.  
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente deter-  
minato:  
n se “Capienza” è maggiore o uguale a RN20 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto nella colonna  
2 deve essere riportato l’importo di colonna 1;  
n se invece, “Capienza” è minore di RN20 col. 1:  
– nel rigo RN20 colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN20 col.  
1 e “Capienza”;  
– nel rigo RN47, colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN20 col. 1 – RN20  
col. 2.  
Rigo RN21 Detrazione per investimenti in start up indicati nella Sezione VI del Quadro RP  
Nella colonna 1 indicare l’importo risultante dalla colonna 6 del rigo RP80.  
Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda, dopo aver diminuito quest’ultima delle de-  
trazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di  
lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall’imposta dovuta  
nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.  
Per la determinazione dell’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 3) e  
della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 2) procedere come di seguito descritto.  
Calcolare:  
Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col.1 – RN17 col.2 – RN18 col. 2 –  
RN19 col. 2 – RN20 col. 2  
Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per start up non trova capienza nell’imposta lorda e pertanto nel rigo RN47,  
colonna 3 deve essere riportato l’importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.  
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente deter-  
minato:  
n se “Capienza” è maggiore o uguale a RN21 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto nella colonna  
2 deve essere riportato l’importo di colonna 1;  
n se invece, “Capienza” è minore di RN21 col. 1:  
– nel rigo RN21 colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN21 col.  
1 e “Capienza”;  
– nel rigo RN47, colonna 3 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN21 col. 1 – RN21 col. 2;  
Rigo RN22 Totale detrazioni d’imposta  
Indicare il risultato della seguente operazione:  
RN8 + RN12 col. 3 + RN13 + RN14 + RN15 + RN16 + RN17 col.1 + RN17 col.2 + RN18 col.2 + RN19 col.2 + RN20 col.2 + RN21 col.2  
129  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie  
Il presente rigo non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo  
RP15 barrata).  
Se non avete compilato la colonna 2 del rigo RP1 e il rigo RP2, indicare il 19 per cento dell’importo di colonna 1 del rigo RP1 diminuito  
della franchigia di euro 129,11.  
Se invece avete compilato la colonna 2 del rigo RP1 e/o il rigo RP2 procedere come di seguito descritto:  
calcolare SpeseRP1eRP2 = Rigo RP1 col. 2 + RP2;  
– se SpeseRP1eRP2 è maggiore o uguale ad euro 129, indicare nel rigo RN23 il 19 per cento dell’importo di colonna 1 del rigo RP1;  
– se invece, SpeseRP1eRP2 è inferiore ad euro 129, calcolare ResiduoFranchigia = 129 – SpeseRP1eRP2;  
– indicare nel rigo RN23 il 19 per cento dell’importo di colonna 1 del rigo RP1 diminuito dell’importo di ResiduoFranchigia come sopra  
determinato.  
Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha so-  
stenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite nel rigo RN47. Se è stato compilato anche il rigo RN6, col.3, devono essere seguite le  
istruzioni di cui al rigo RN31.  
Rigo RN24 Crediti d’imposta che generano residui  
Le colonne del rigo RN24 sono riservate all’esposizione dei crediti d’imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione  
dei redditi ovvero utilizzare in compensazione con il mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell’imposta lorda.  
Se è stato compilato il rigo CR16 (Credito d’imposta negoziazione e arbitrato) deve essere prioritariamente calcolato l’importo da indicare  
nella colonna 5 del rigo RN24 seguendo le relative istruzioni.  
Colonna 1 (Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione  
dall’Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del  
rigo CR7) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente  
dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).  
In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo eventualmente  
utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare  
in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM40. Per determinare l’eventuale quota del credito che non  
trova capienza nell’imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.  
Colonna 2 (Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione  
dall’Irpef il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente di-  
chiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9).  
In tale caso, riportare nella presente colonna l’importo indicato nella colonna 1 del rigo CR9 diminuito dell’importo eventualmente utilizzato  
in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. Per determinare l’eventuale quota del credito che non trova capienza nel-  
l’imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.  
Colonna 3 (Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in di-  
minuzione dall’Irpef il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione indicato nella colonna 5 del rigo CR12  
e il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 4  
del rigo CR12), diminuiti dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso  
in cui siano stati compilati più righi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli  
compilati, aumentata dell’importo indicato nella colonna 4 del primo modulo e diminuita dell’importo indicato nella colonna 6 del  
primo modulo. Qualora sia stato compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato  
nella colonna 6 del rigo LM40. Per determinare l’eventuale quota del credito che non trova capienza nell’imposta lorda, si rinvia alle  
istruzioni fornite al rigo RN47.  
Colonna 4 (Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali). Compilare questa colonna se  
si intende utilizzare in diminuzione dall’Irpef il credito d’imposta relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e com-  
merciali indicato nella colonna 2 del rigo CR31, con codice “1” in colonna 1, diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensa-  
zione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. Qualora sia stato compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va  
diminuito dell’importo indicato nella colonna 7 del rigo LM40. Per determinare l’eventuale quota del credito che non trova capienza nel-  
l’imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.  
Colonna 5 (Credito d’imposta negoziazione e arbitrato). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’Irpef il  
credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2022 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con  
successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo indicato nella col. 1 del rigo CR16, ed il credito d’imposta  
residuo indicato in colonna 2 che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione diminuito dell’importo  
eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Qualora sia stato compilato il quadro LM l’importo  
da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 8 del rigo LM40. Per determinare l’eventuale quota del  
credito che non trova capienza nell’imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.  
130  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 6 (Credito d’imposta per acquisto prima casa under 36). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione  
dall’Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del  
rigo CR13) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente  
dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR13).  
In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13 diminuita dell’importo eventualmente  
utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 e dell’importo del credito utilizzato in atto esposto a colonna 4 del medesimo  
rigo CR13. Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo  
LM40. Per determinare l’eventuale quota del credito che non trova capienza nell’imposta lorda e da riportare nella colonna 44 del rigo  
RN47, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47  
Rigo RN25 Totale altre detrazioni e crediti d’imposta  
Indicare la somma degli importi dei righi RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).  
Rigo RN26 Imposta netta  
Per compilare la presente colonna effettuare il seguente calcolo.  
– (se non è stato compilato il rigo RP91):  
RN5 – RN22 – RN25;  
– (se è stato compilato il rigo RP91):  
Determinare il reddito totale relativo a Campione d’Italia (di seguito RCI) pari alla seguente operazione: somma dei redditi in euro indicati  
nella colonna 2 del rigo RP90, contraddistinti dai codici da 1 a 8 più gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RC1, RC2, RC3, aventi  
codice 5 nella colonna 4, più gli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8, aventi codice 5 nella colonna 3 più gli importi  
indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo RP91 meno l’agevolazione fruita dal dichiarante ai sensi del comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR  
sui predetti redditi.  
Una volta determinato RCI, calcolare l’incidenza di RCI sul reddito complessivo e applicare la percentuale pari al 50% (tale rapporto va  
ricondotto a 1 se superiore a 1) all’imposta netta come di seguito descritto:  
(RN5 – RN22 – RN25)  
x
[1 –  
RCI * 0,5  
]
(RN1, col. 5+ RS37, col.16)  
Se compilata la sezione Zone Economiche Speciali, del Quadro RS, questo importo è diminuito dell’agevolazione - ZES, come determinato  
nel rigo RS493. Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.  
Rigo RN27 Credito d’imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo  
Riportare l’importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11, oppure, nel caso in cui siano stati compilati più righi CR11, per la presenza di  
più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. Qualora sia stato compilato  
il quadro LM l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 4 del rigo LM40. L’ammontare da riportare  
nel rigo RN27 deve essere ricondotto nel limite dell’imposta netta di cui al rigo RN26  
Rigo RN28 Credito d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo  
Determinare l’ammontare del “Credito spettante” pari all’importo indicato nella colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d’imposta  
che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10). Nel caso in  
cui sia stato compilato più di un rigo CR10 il “Credito spettante” è costituito dalla somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i  
moduli compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. Tale situazione si verifica, ad esempio, nel caso di credito riconosciuto  
per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile.  
Se è compilato il quadro LM il “Credito spettante” va diminuito dell’importo indicato nella colonna 5 del rigo LM40.  
n Se non è compilato il rigo RN27, riportare nel rigo RN28 l’ammontare del “Credito spettante” come sopra determinato nel limite del-  
l’imposta netta di cui al rigo RN26  
n Se invece è compilato il rigo RN27, determinare: Capienza = (RN26 – RN27)  
Riportare nel rigo RN28 l’ammontare del “Credito spettante” come sopra determinato nel limite dell’importo di “Capienza”.  
Per determinare l’importo residuo del credito, che può essere utilizzato nella prossima dichiarazione, consultare le istruzioni al rigo RN47.  
Rigo RN29 Crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero  
Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’im-  
131  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
posta spettanti. In particolare, occorre aver compilato il quadro CE. Nella colonna 1 indicare il credito d’imposta spettante che deriva da  
redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative).  
Nella colonna 2 indicare il credito d’imposta complessivamente spettante riportando quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve  
essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RF102, colonna 3 e/o nel rigo RG37, colonna 3, e/o nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4,  
col. 4. Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo LM40.  
Rigo RN30 Credito d’imposta per erogazioni cultura  
Per le erogazioni liberali a sostegno della cultura è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento.  
Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte  
della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.  
Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.  
Calcolare Credito = Rigo CR14 col 1 x 0,65  
Calcolare Limite = Rigo RN4 x 0,15  
Calcolare Credito Spettante 2022= minore tra Credito e Limite come sopra determinati  
Rata Credito Spettante 2022 = Credito Spettante diviso 3; riportare tale importo nella colonna 1 del rigo RN30.  
Calcolare Totale Credito = Rata Credito Spettante 2022 + CR14 col. 2 + CR14 col. 3 + CR14 col. 4 + (1/3 di CR14 col 5)  
Calcolare Totale Credito Spettante = Totale Credito – LM40 col. 9  
L’importo di Totale Credito Spettante come sopra determinato va riportato nella colonna 2 del rigo RN30.  
Determinare Capienza = RN26 – RN27 –- RN28 –- RN29 col. 2  
a) se l’importo di Capienza risulta essere superiore ovvero uguale a “Totale Credito Spettante” come sopra determinato, nella col. 3 del  
rigo RN30 riportare l’importo di “Totale Credito Spettante”.  
b) se, invece, l’importo di Capienza risulta essere inferiore a “Totale Credito Spettante” come sopra determinato, nella col. 3 del rigo  
RN30 riportare l’importo di Capienza e nella colonna 26 del rigo RN47 riportare il risultato della seguente operazione:  
Totale Credito Spettante – Capienza  
Rigo RN30 Credito d’imposta scuola  
Per le erogazioni liberali a sostegno della scuola effettuate nel 2018 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento  
da ripartire in tre quote annuali. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle di-  
chiarazioni dei redditi.  
Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.  
Calcolare Totale Credito Spettante = CR15 - LM40 col. 10.  
L’importo di Totale Credito Spettante va riportato nella colonna 5 del rigo RN30.  
Determinare Capienza = RN26 –- RN27 – RN28 –- RN29 col. 2 – RN30 col.3  
a) se l’importo di Capienza risulta essere superiore ovvero uguale a “Totale Credito Spettante” come sopra determinato, nella col. 6 del  
rigo RN30 riportare l’importo di “Totale Credito Spettante”.  
b) se, invece, l’importo di Capienza risulta essere inferiore a “Totale Credito Spettante” come sopra determinato, nella col. 6 del rigo  
RN30 riportare l’importo di Capienza e nella colonna 27 del rigo RN47 riportare il risultato della seguente operazione:  
Totale Credito Spettante – Capienza  
Rigo RN30 colonna 7 (Credito d’imposta videosorveglianza)  
Per la determinazione del suddetto credito procedere come di seguito descritto.  
Calcolare Totale Credito = CR017001 - CR017002 - LM040011  
L’importo di Totale Credito va riportato nella colonna 7 del rigo RN30.  
Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6  
a) se l’importo di Capienza risulta essere superiore ovvero uguale a Totale Credito come sopra determinato  
la col. 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Totale Credito  
la col. 28 del rigo RN47 = 0  
b) se, invece, l’importo di Capienza risulta essere inferiore a Totale Credito come sopra determinato  
la col. 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Capienza  
la col. 28 del rigo RN47 deve essere uguale a Totale Credito Capienza  
Rigo RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti  
La colonna 1 può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:  
a) se risulta compilato il rigo RN6 col. 3 va indicato in questa colonna l’ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non  
ha trovato capienza nell’imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;  
132  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
b) se risultano compilati sia il rigo RN6 col. 3 sia il rigo RN23 in questa colonna va indicato l’ammontare di cui alla lettera a) e nella  
colonna 6 del rigo RN47 l’ammontare dell’ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non ha  
trovato capienza nell’imposta lorda.  
Per determinare gli importi da indicare in questa colonna ed eventualmente nella colonna 6 del rigo RN47 seguire le istruzioni sotto riportate:  
Capienza = (RN22 + RN23) – RN5  
Se “Capienza” è minore o uguale a zero, l’ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la  
colonna 6 non deve essere compilata.  
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo del rigo RN6 col. 3 con il valore di “Capienza” precedentemente determi-  
nato:  
n se “Capienza” è maggiore di RN6 col. 3, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell’im-  
posta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN6 col. 3.  
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la differenza tra l’importo della “Capienza” e l’importo del rigo RN6 col. 3, va indicato nella co-  
lonna 6 del rigo RN47, nei limiti dell’importo del rigo RN23;  
n se “Capienza” è uguale a RN6 col. 3, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell’imposta  
lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN6 col. 3.  
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna  
6 del rigo RN47 non deve essere compilata;  
n se “Capienza” è minore di RN6 col. 3, l’ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell’imposta lorda,  
pertanto in colonna 1 indicare l’importo di “Capienza” come sopra determinato;  
Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna  
6 del rigo RN47 non deve essere compilata.  
Se è stato compilato solo il rigo RN23, per la determinazione del residuo della detrazione seguire le istruzioni fornite nel rigo RN47.  
Nella colonna 2 va indicato l’importo derivante dal risultato della seguente operazione: RN12 col. 2 + RN31 col. 1  
Rigo RN32 Crediti d’imposta  
Nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti  
righi: RH20 colonna 1; RG37, colonna 2; RF102, colonna 2; RL4 colonna 3. Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in  
questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo LM40.  
Nella colonna 2 indicare i seguenti altri crediti di imposta:  
n il credito che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;  
n il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;  
n il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;  
n il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF102;  
n il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG37;  
n il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR);  
n il credito indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con il codice “2” (credito Ape) in colonna 1;  
Nella colonna 4 e 5 riportare il Credito d’imposta per erogazioni sportive  
Determinare Totale Credito = CR31 col. 3 (con codice di col. 1 = 3) + CR31 col.4 (con codice di col. 1 = 3) Determinare RN32, col. 4 =  
Totale Credito - LM040012  
Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6 - RN30, col. 8  
RN32, col. 5 = minore tra RN32, col. 4 e Capienza  
Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 12 del rigo LM40.  
Nella colonna 6 riportare la rata del Credito d’imposta per bonifica ambientale  
Per la determinazione del credito relativo alle erogazioni effettuate nel 2022, procedere come di seguito descritto.  
Calcolare A = Rigo CR31 col 2 (con codice di col. 1 = 4) x 0,65  
Calcolare B = Rigo RN4 x 0,20  
Calcolare C = minore tra A e B come sopra determinate  
RN32, col. 6 = C /3  
Determinare Totale Credito = RN32, col. 6 + CR31 col. 6 / 3 (con codice di col. 1 = 4)  
RN32, col. 7 = Totale Credito - LM040013  
Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6 - RN30, col. 8 - RN32, col. 5  
RN32, col. 8 = minore tra RN32, col. 7 e Capienza  
Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 13 del rigo LM40.  
Nella colonna 9 il credito utilizzato per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica indicato nella colonna 2 del rigo CR31 con  
il codice “5” in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col.  
41, al netto dell’importo utilizzato nel rigo LM40, col. 14.  
133  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nella colonna 10 il credito utilizzato per riscatto alloggi sociali indicato nella colonna 6 del rigo CR31 con il codice “6” in colonna 1 del  
medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 42.  
Nella colonna 11 il credito utilizzato per sanificazione e acquisto dispositivi protezione indicato dalla seguente operazione (0,30 x  
colonna 2 + colonna 7 - colonna 6) del rigo CR31 con il codice “9” in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il  
credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 45 al netto dell’importo utilizzato nel rigo LM40, col. 16.  
Nella colonna 12 il credito utilizzato per depuratori acqua e riduzione consumo plastica indicato dalla seguente operazione (colonna  
2 + colonna 3 + colonna 7 - colonna 6) del rigo CR31 con il codice “10” in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta  
netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 46 al netto dell’importo utilizzato nel rigo LM40, col. 17.  
Nella colonna 13 riportare la rata del Credito d’imposta per Social bonus.  
Per la determinazione del credito relativo alle erogazioni effettuate nel 2022, procedere come di seguito descritto.  
Calcolare A = Rigo CR31 col 2 (con codice di col. 1 = 11) x 0,65  
Calcolare B = Rigo RN4 x 0,15  
Calcolare C = minore tra A e B come sopra determinate  
RN32, col. 13 = C /3  
Determinare Totale Credito = RN32, col. 13 + CR31 col. 7 / 3 (con codice di col. 1 = 11)  
RN32, col. 14 = Totale Credito - LM040020  
Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6 - RN30, col. 8 - RN32, col. 5 - RN32, col. 8 -  
RN32, col. 9 - RN32, col. 10 – RN32, col.11 - RN32, col. 12  
RN32, col. 15 = minore tra RN32, col. 7 e Capienza  
Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 48 al netto dell’importo utilizzato nel rigo LM40, col. 20.  
Nella colonna 16 il credito utilizzato per attività fisica adattata indicato dall’importo del rigo CR31 con il codice “12” in colonna 1 del  
medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 51 al netto dell’importo utilizzato  
nel rigo LM40 col. 24..  
Nella colonna 17 il credito utilizzato per sistemi accumulo integrati indicato dall’importo del rigo CR31 con il codice “13” in colonna 1  
del medesimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 52 al netto dell’importo uti-  
lizzato nel rigo LM40, col. 21.  
Nella colonna 18 il credito utilizzato per ITS Academy al 30% indicato dall’importo del rigo CR31 con il codice “14” in colonna 1 del me-  
desimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 53 al netto dell’importo utilizzato  
nel rigo LM40, col. 22.  
Nella colonna 19 il credito utilizzato per ITS Academy al 60% indicato dall’importo del rigo CR31 con il codice “15” in colonna 1 del me-  
desimo rigo, fino a capienza dell’imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 54 al netto dell’importo utilizzato  
nel rigo LM40, col. 23.  
Rigo RN33 Ritenute totali  
Nella colonna 4 indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.  
In presenza di soli redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali  
è applicabile il regime agevolato), riportare in questa colonna l’importo del rigo RC10, colonna 1.  
In presenza di altre tipologie di reddito, indicare la somma delle ritenute relative ai redditi dichiarati, ricavabile dallo “Schema riepilogativo  
dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni iniziali di questo quadro.  
Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili avendo raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione  
di vecchiaia (colonna 4 del rigo RC5 compilata), consultate in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.  
In presenza del quadro LC (Cedolare secca sulle locazioni), se la differenza LC1 colonna 3 - LC1 colonna 4 è negativa, il risultato in  
valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4.  
In questa colonna devono essere comprese anche le ritenute già indicate nelle colonne 1, 2 e 3.  
Nella colonna 1 indicare l’importo delle ritenute sospese e dell’imposta sostitutiva per R.I.T.A. sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certifi-  
cazione Unica 2022 con il codice AX per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell’importo di colonna 4.  
Consultare in Appendice “Eventi eccezionali”.  
Nella colonna 2 indicare le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex UNIRE) come incentivo all’al-  
levamento (risultanti dalla certificazione di questo ente) e quelle subite dai titolari di redditi agrari per trattamenti assistenziali erogati  
dall’INAIL.  
Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato me-  
diante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.  
La colonna 3 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di  
cui all’art. 5 del TUIR, eccedenti il debito Irpef. In questo caso nella presente colonna indicare l’ammontare delle ritenute non utilizzate.  
134  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all’art. 5 del TUIR in compensazione con i propri debiti  
tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa  
colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un’imposta a debito (rigo RN45 compilato). L’importo indicato in questa  
colonna non può eccedere l’ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, risultante dalla  
somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF102 e nella  
colonna 5 del rigo RG37.  
Rigo RN34 Differenza  
Indicare l’importo che risulta dalla seguente operazione:  
RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN30 col. 6 – RN30 col. 8 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 – RN32 col.  
5 - RN32 col. 8 - RN32 col. 9 – RN32 col. 10 - RN32 col. 11 – RN32 col. 12 – RN32 col. 15 – RN32 col. 16 – RN32 col. 17 – RN32 col.  
18 - RN32 col. 19 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4.  
Se il risultato è negativo, indicare l’importo preceduto dal segno meno.  
Se avete compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, riportate in questo rigo l’importo indicato nel rigo RS334 del quadro RS.  
Rigo RN35 Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi  
Compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello indicato nel rigo RN34, solo se si usufruisce di crediti d’imposta per le  
imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.  
Si ricorda che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati entro determinati limiti, per i quali si rimanda alle in-  
dicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.  
Se avete compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, riportate in questo rigo l’importo indicato nel rigo RS335 del quadro RS.  
Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40.  
Rigo RN36 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione  
Nella colonna 2, riportare l’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, risultante  
dalla colonna 5 del rigo RX1 del Modello REDDITI 2022. Se nel 2022 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sostituto d’imposta non  
ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al  
punto 64 (264 per il coniuge) della Certificazione Unica 2023. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente  
indicato nella colonna 1.  
Consultare in Appendice “Crediti risultanti dal mod. 730 non rimborsati dal sostituto d’imposta”.  
Indicare, inoltre, nella presente colonna, l’eccedenza dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso,  
nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell’anno successivo.  
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2022 con la quale è stato evidenziato  
un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):  
n se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’importo comunicato, previa conferma presso  
l’Agenzia delle Entrate, al fine di utilizzarlo in compensazione/detrazione. In assenza di tale conferma, il maggior credito comunicato  
non sarà riconosciuto come spettante;  
n se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), indicare l’intero credito dichiarato (ad  
esempio:1000) se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito rico-  
nosciuto (200, nell’esempio riportato). Qualora il credito non spettante comunicato (200, nell’esempio riportato) non sia stato utilizzato,  
è possibile riportare in tale rigo l’importo inferiore spettante (800, nell’esempio riportato).  
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono  
riportare in questa colonna anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH23 (eccedenza d’imposta attribuita al socio dalla società).  
Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti  
o misti indicate nella colonna 7 del rigo RF102, nonché quelle indicate nella colonna 7 del rigo RG37 e nella colonna 6 del rigo RL4.  
Riportare nella colonna 2 del rigo RN36 l’importo delle eccedenze indicate nella colonna 5 dei righi RX5 (imposta sostitutiva sui premi di risultato  
e welfare aziendale) del modello REDDITI 2019. In questa colonna va riportato anche l’importo indicato nella colonna 1 del rigo RN36.  
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione  
per il pagamento di imposte con il Mod. F24 (Quadro I del Mod. 730-3/2022 compilato), ma tale credito non è stato utilizzato tutto  
o in parte, riportare nella colonna 1 l’eventuale importo del credito Irpef indicato nella col. 4 del rigo 191 del prospetto di liquidazione  
Mod. 730-3/2022 (col. 4 del rigo 211 per il coniuge) e nel rigo RN37 riportare l’eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione  
con il Mod. F24. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 per Dipendenti senza sostituto d’imposta, nella colonna  
1 di questo rigo RN36 va riportato anche l’importo indicato nella col. 5 del rigo 191 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022  
(col. 5 del rigo 211 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.  
L’importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.  
Rigo RN37 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24  
Indicare la parte delle eccedenze delle imposte, di cui al rigo RN36 col. 2 che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nel  
presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate ed  
ugualmente utilizzato in compensazione.  
135  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RN38 Acconti  
Nella colonna 6 indicare la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna “Importi  
a debito versati” della sezione “Erario” del mod. F24 (codici tributo “4033” e “4034”, anno di riferimento “2022”).  
Vanno compresi anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 di questo rigo.  
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono  
riportare in questa colonna anche l’importo indicato nel rigo RH24 (acconti d’imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).  
Inoltre nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti  
indicati nella colonna 8 del rigo RF102, nonché quelli indicati nella colonna 8 del rigo RG37 e nella colonna 8 del rigo RL4.  
Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazioni del-  
l’importo o gli interessi versati.  
Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nella presente  
colonna, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 121 e 122 (321 e 322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2023.  
Anche in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.  
Casi particolari:  
n Se nell’anno 2022 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto riportare l’importo indicato nel rigo 141 del modello 730-  
3/2022 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l’anno 2022;  
se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato  
tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.  
n Se il rimborso risultante dal modello 730/2022 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle Entrate, riportare l’importo indicato nel  
rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.  
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte,  
tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici  
che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’Irpef per il 2022.  
Se avete compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 9 dei righi  
da RS280 a RS283.  
Nella colonna 1 indicare l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si  
è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti  
sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni  
delle somme sospese.  
Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dal-  
l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 22 del TUIR.  
Nella colonna 3, riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla  
società già trasparente quota dell’acconto versato, indicare la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24 dei di-  
versi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.  
Nella colonna 4 (di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario) riportare gli acconti relativi all’imposta sostitutiva versati  
dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario con riferimento al periodo d’imposta 2021 e quindi non  
hanno compilato il quadro LM (rispettivamente codici tributo “1793” e “1794”, o codici tributo “1790” e “1791”, anno di riferimento “2022”).  
Nella colonna 5 va indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi,  
qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero  
emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti Irpef esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura  
superiore al limite annuale, previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di ri-  
versamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione.  
Rigo RN39 Restituzione bonus  
Colonna 1 (Bonus incapienti). I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge del 1°  
ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consistente in un rimborso forfetario per soggetti  
a basso reddito, devono indicare in questa colonna l’importo non spettante.  
La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante  
o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in via automatica  
o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d’imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio,  
perché è fallito il sostituto d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).  
Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie). I contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati  
e non autosufficienza previsto dall’art. 1 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa colonna l’importo non spettante.  
I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il termine  
di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.  
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi Parte I, capitolo 3) effettuano la restituzione del  
beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef (Bonus  
incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all’erogazione (Bonus famiglia).  
Rigo RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti o già fruiti  
Indicare in questo rigo gli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d’imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte  
dell’ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda.  
Nella colonna 1 va riportato l’importo indicato nel punto 364 della Certificazione Unica 2023 relativo all’ammontare del credito riconosciuto  
dal sostituto d’imposta pari alla quota dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.  
136  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nella colonna 2 va riportato l’importo indicato nel punto 370 della Certificazione Unica 2023 relativo all’ammontare della detrazione per  
canoni di locazione riconosciuta dal sostituto d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.  
Nella colonna 3 deve essere indicato l’importo del Bonus vacanze oggetto di restituzione, ossia l’importo esposto al rigo RP83, col. 2,  
nel caso in cui sia stato indicato il codice 4 nella colonna 1 di rigo RP83.  
Rigo RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2023  
Questo rigo va compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un mod. 730/2023 precedentemente presentato.  
Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 91 del modello 730-3/2023 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui  
il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa  
colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-3/2023.  
Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-3/2023 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui  
il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa  
colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-3/2023.  
Rigo RN43 Trattamento integrativo  
Ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo e per la sua determinazione si rimanda alle indicazioni  
contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2023/2022, disponibili sul sito internet.  
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA  
Righi RN45 e RN46 Imposta a debito o a credito  
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:  
RN34 col.1 – RN35 col.1 - RN36 col.2 + RN37 col.1 + RN38 col.3 - RN38 col.6 + RN39 col.1 + RN39 col.2 + RN41 col.1 + RN41 col.2 +  
RN41 col.3 - RN42 col.1 + RN42 col.2 - RN43 col.2 + RN43 col.3 + RL32 col.2  
Imposta a debito  
Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 2 del rigo RN45.  
Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.  
Colonna 1: se è stato compilato il quadro TR riportare in questa colonna l’importo dell’imposta rateizzata indicata nella colonna 3 del  
rigo TR4, nel limite dell’importo dell’imposta a debito di cui alla colonna 2 del rigo RN45.  
Imposta a credito  
Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) indicare l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN46. Tale  
importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX1.  
L’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.  
Rigo RN47 Residuo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RP33, RP34, RN19, RN20, RN21, RN23,  
RN24, RN28 e RN30, Residuo della deduzione di cui al rigo RP33, Residuo deduzioni Start-up col. 31, 32 e 33, Residuo deduzioni  
erogazione liberale (RP36), crediti d’imposta di cui ai righi RN32 e spese sanitarie rateizzate  
1. Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui al rigo RN24  
Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) calcolare la differenza tra  
l’ammontare dell’imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.  
Se tale differenza è superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, le relative colonne del rigo RN47 non devono  
essere compilate.  
Se invece tale differenza è inferiore all’importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi RN23 e RN24 indicare nella  
relativa colonna del rigo RN47 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Qualora risultino compilati sia il  
rigo RN6 colonna 3 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la de-  
terminazione dell’importo da indicare nella colonna 6 del rigo RN47 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN31.  
In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 6 del rigo RN47 costituisce  
la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro  
interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In  
questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l’importo da voi indicato  
nella colonna 6 del rigo RN47 diviso 0,19.  
L’importo residuo esposto nelle altre colonne di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pa-  
gamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.  
Esempio  
Imposta lorda  
Totale detrazioni (rigo RN22)  
Differenza tra imposta lorda e rigo RN22 (4.000 – 1.000)  
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN24 col. 1)  
Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN24 col. 2)  
Totale altre detrazioni (rigo RN25)  
= 4.000  
= 1.000  
= 3.000  
= 3.100  
= 500  
= 3.600  
137  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN22 (euro 3.000) è inferiore all’importo del rigo RN25 (euro 3.600), pertanto, il contribuente può  
indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, o nella colonna 11 del rigo RN47  
per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 11 e 12 del rigo RN47.  
A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 11 e 12 del rigo RN47:  
Ipotesi 1: Rigo 47 col. 11 = 600  
Ipotesi 2: Rigo 47 col. 11 = 100  
Ipotesi 3: Rigo 47 col. 11 = 300  
Rigo 47 col. 12 = 0  
Rigo 47 col. 12 = 500  
Rigo 47 col. 12 = 300  
Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 12 del rigo RN47 in  
quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui al rigo RN24 col. 2.  
Ai fini della puntuale verifica dei presupposti per il riconoscimento dei residui e per la sua determinazione si rimanda alle indicazioni con-  
tenute nelle specifiche tecniche relative al Modello PF 2023/2022, disponibili sul sito internet.  
2. Residuo del credito di cui al rigo RN28  
Calcolare residuo: rigo CR10 col. 4 + CR10 col. 5 – RN26 – RN27  
Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 21 del rigo RN47. Se invece il risultato è negativo  
o pari a zero, la colonna 6 non deve essere compilata.  
Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, per la determinazione del residuo deve essere considerata la somma degli importi  
indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati aumentata dell’importo di colonna 5.  
L’importo residuo del credito sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.  
Se il risultato della presente operazione è positivo riportare tale importo nella colonna 21 del rigo RN47.  
Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 21 non deve essere compilata.  
3. Residuo detrazioni start up da REDDITI 2020  
Indicare nella colonna 1 del rigo RN47 l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, determinata secondo  
le istruzioni fornite al rigo RN19.  
4. Residuo detrazioni start up da REDDITI 2021  
Indicare nella colonna 2 del rigo RN47 l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, determinata secondo  
le istruzioni fornite al rigo RN20.  
5. Residuo detrazioni start up da REDDITI 2022  
Indicare nella colonna 3 del rigo RN47 l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, determinata secondo  
le istruzioni fornite al rigo RN21.  
6. Residuo della deduzione di cui al rigo RP33  
Se il rigo RN4 è maggiore di zero la deduzione ha trovato interamente capienza nel reddito e pertanto la colonna 36 del rigo RN47 non  
va compilata.  
Se invece il rigo RN4 è uguale a zero calcolare:  
Imponibile = RN1, col. 5 + RN1, col. 2 – RN2 – RN3 + RP33 col.3; ricondurre a zero se il risultato è negativo.  
Indicare nella col. 36 del rigo RN47 il risultato della seguente operazione: RP33 col 3 – Imponibile  
7. Residuo del credito di cui al rigo RN30 e RN32  
Indicare nella colonna 26 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d’imposta cultura).  
Indicare nella colonna 27 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d’imposta scuola).  
Indicare nella colonna 28 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN30 (credito d’imposta videosorveglianza).  
Indicare nella colonna 39 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta erogazione sportive).  
Indicare nella colonna 40 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta bonifica ambientale).  
Indicare nella colonna 42 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta riscatto alloggi sociali).  
Indicare nella colonna 45 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi protezione).  
Indicare nella colonna 46 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta depuratori acqua e riduzione consumo plastica).  
Indicare nella colonna 48 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta social bonus).  
138  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Indicare nella colonna 51 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta attività fisica adattata).  
Indicare nella colonna 52 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta sistemi accumulo integrati).  
Indicare nella colonna 53 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta ITS Academy 30%).  
Indicare nella colonna 54 del rigo RN47 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta netta, determinato secondo le  
istruzioni fornite al rigo RN32 (credito d’imposta ITS Academy 60%).  
9. Rigo RN47 Determinazione del residuo della deduzione per start-up, della deduzione per somme restituite al soggetto ero-  
gatore della deduzione per erogazioni liberali (rigo rn47 col. 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 43 e 47)  
Al fine di verificare l’eventuale ammontare residuo degli oneri di cui ai righi RP33, RP34 e RP36 da riportare nelle successive dichiarazioni,  
si confronta l’ammontare complessivo di detti oneri con il reddito complessivo diminuito dei soli altri oneri diversi da quelli di cui ai righi  
RP3, RP34 e RP36 (nel prosieguo c.d. ComplessivoNetto).  
L’eventuale eccedenza di tali oneri rispetto all’ammontare del ComplessivoNetto, costituisce, pertanto, l’ammontare complessivo del  
residuo riferito ai suddetti oneri (righi RP33, RP34 e RP36). Tale residuo viene imputato ai singoli oneri tenendo conto delle scadenze  
previste per il riporto in avanti e dando priorità nell’utilizzo ai residui con scadenza maggiore.  
Dettagliate indicazioni sulle modalità di calcolo da utilizzare per la gestione dei residui sono contenute nelle specifiche tecniche relative  
al Modello PF 2023/2022, disponibili sul sito internet.  
10. Rigo RN47 col.55 Spese sanitarie 2022 rateizzate  
Indicare in questa colonna l’importo totale delle spese sanitarie sostenute nel 2022 di cui ai righi RP1 col.1 + RP1 col.2 + RP2 col.1 al  
netto della franchigia di 129,11 + RP3 col.1 se tale importo è superiore a 15.493,71 euro ed è stata barrata la casella 1 del rigo RP15  
“rateizzazione spese sanitarie RP1-RP2-RP3”.  
Rigo RN50 Altri dati  
Nel presente rigo vanno indicati i redditi relativi all’abitazione principale soggetta a Imu, i redditi relativi ai fabbricati non locati, nonché il  
reddito dominicale dei terreni non affittati e i redditi relativi ai fabbricati situati all’estero. Tali redditi risultano non imponibili in quanto l’Imu  
sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 i redditi dominicali e agrari non  
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori  
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.  
Gli importi indicati in questo rigo possono assumere rilievo nell’ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.  
Colonna 1 riportare il reddito dell’abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10.  
Colonna 2 riportare la somma dei seguenti importi: RA23, col.13 + RB10, col. 17 + RH18, col. 2 + RL12 col. 1  
Colonna 3 riportare l’importo di colonna 1 del rigo RL12.  
Acconto Irpef per l’anno 2023  
Nel modello REDDITI va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2023.  
È necessario innanzitutto verificare se si rientra in uno dei casi particolari indicati nelle istruzioni al rigo RN61 ed eventualmente seguire  
le istruzioni riportate.  
Rigo RN61 Casi particolari  
n In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva  
del 20 per cento (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2023 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter,  
comma 5, del D.L. n. 1/2012).  
n In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (de-  
duzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).  
n In presenza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, la determinazione dell’ac-  
conto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del  
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.  
Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62, nei casi descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla ri-  
determinazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, per ciascun caso, i  
correttivi previsti dalle norme vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate.  
Colonna 1 (Casi Particolari), barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;  
Colonna 2 (Reddito complessivo ricalcolato), indicare l’importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità sopra descritte;  
Colonna 3 (Imposta netta ricalcolata) indicare l’importo dell’imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità sopra descritte;  
Colonna 4 (Importo differenza ricalcolata), indicare il nuovo ammontare dell’importo differenza, calcolata secondo le modalità sopra descritte.  
Rigo RN62  
Se nel rigo RN61 è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato in colonna 4 del rigo RN61.  
Se, invece, nel rigo RN61 non è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato nel rigo RN34.  
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2023, si deve fare riferimento all’importo di “Differenza” come sopra definito.  
Se “Differenza”:  
n non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;  
n supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento dell’ammontare “Differenza”.  
139  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo di “Differenza”  
risulti pari o superiore ad euro 52.  
L’acconto così determinato deve essere versato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non  
superi euro 103,00.  
Pertanto, in via generale, l’acconto va versato:  
n in unica soluzione entro il 30 novembre 2023, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;  
n in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:  
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a  
titolo di interesse corrispettivo;  
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.  
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2023 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore  
imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.  
In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i  
minori importi versati o che si intendono versare.  
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “Rateazione”.  
Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.  
Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità  
sopra descritte.  
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo  
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun  
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (si veda l’art. 12-quinquies, commi 3 e 4,del decre-  
to-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell’imposta sono  
effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento. Pertanto i predetti contribuenti versano l’acconto in unica soluzione, se  
l’importo della prima rata non supera euro 103, mentre negli altri casi, versano l’acconto in due rate.  
12. QUADRO RV –- Addizionale regionale e comunale all’IRPEF  
Chi è tenuto al pagamento  
Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all’anno  
2022, risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero sempreché  
quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.  
Chi non è tenuto al pagamento  
Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:  
n possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;  
n possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;  
n possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria  
facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;  
n avete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN22 e RN23, dei crediti d’imposta per redditi prodotti  
all’estero, indicati nel rigo RN29, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN32 col. 1, non supera euro 10,33.  
Domicilio fiscale  
Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio  
fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il  
reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono  
all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza  
nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.  
L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2022. Inoltre è dovuta l’addizionale comunale  
all’Irpef a saldo per il 2022, con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2022, e in acconto per il 2023, con riferimento al domicilio  
fiscale al 1° gennaio 2023, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale. Per ulteriori chiarimenti consultate  
Parte II, capitolo 3, alla voce “Domicilio fiscale”.  
Determinazione e aliquote  
Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al netto degli  
oneri deducibili. In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella  
misura dell’1,23 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore. Inoltre,  
sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.  
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata. Sul sito internet www.agen-  
ziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale, predisposta dal  
Dipartimento delle Finanze. Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.  
Versamenti  
Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.  
140  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si ricorda che è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno di imposta 2023 nella misura del 30% determinato appli-  
cando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2022 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla  
data del 1° gennaio 2022.  
Sezione I -– Addizionale regionale all’IRPEF  
Rigo RV1 Reddito imponibile  
Indicare il risultato della seguente operazione: RN1 col. 5 - RN2 - RN3.  
Rigo RV2 Addizionale regionale all’IRPEF dovuta  
La casella “Casi particolari addizionale regionale” di colonna 1 va compilata con il codice ‘1’ esclusivamente da coloro che hanno il  
domicilio fiscale nella Regione Lazio, Marche o Veneto e si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono.  
Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l’agevolazione per se stessi indicano il codice ‘2’.  
La Regione Lazio ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale  
regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota  
agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata,  
indicando il codice ‘1’, la casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia  
di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. L’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1,73% è prevista  
anche per i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con di-  
sabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l’aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma  
dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata, indi-  
cando il codice ‘1’, la casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale.  
L’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1,73% è prevista per gli ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio  
1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell’aliquota  
agevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice ‘2’.  
La Regione Marche ha previsto un’aliquota agevolata dell’1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale  
all’IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i  
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dell’1,23% si applica solo nel caso in cui la  
somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro. L’aliquota agevolata  
dell’1,23% si applica alle condizioni previste e a prescindere dall’età dei figli portatori di handicap. Solo in quest’ultima ipotesi va compilata,  
indicando il codice ‘1’, la casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale.  
La Regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello 0,9 per cento a favore di:  
n persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2022 non superiore ad  
euro 45.000; in tal caso, per usufruire dell’agevolazione, occorre indicare il codice ‘2’ nella casella “Casi particolari addizionale regionale”  
presente nel riquadro del domicilio fiscale;  
n contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge 104/92, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno  
2022 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota  
dello 0,9 per cento si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.  
In presenza di queste condizioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dell’0,9, occorre indicare il codice ‘1’ nella casella “Casi particolari  
addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale.  
Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio 2022 e de-  
terminata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all’importo indicato nel rigo RV1 (reddito imponibile) con le modalità dalle  
stesse stabilite come riportato nella tabella posta alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice.  
Le regioni/province di seguito indicate hanno previsto regole particolari per la determinazione dell’addizionale regionale. Si precisa che  
in tali casi non deve essere mai barrata la casella “Casi particolari” in quanto le condizioni per l’agevolazione sono comunque desumibili  
dai dati presenti in dichiarazione.  
La Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto regole particolari per la determinazione dell’addizionale regionale, che sono descritte nella  
tabella denominata “Tabella aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef per l’anno d’imposta 2022”, posta alla fine del presente fascicolo dopo  
l’Appendice.  
Ai contribuenti residenti nella Regione Piemonte, spetta una detrazione d’imposta di 250,00 euro per ogni figlio a carico con disa-  
bilità, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico;  
L’importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della fa-  
miglia deliberata dalla Regione Piemonte per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del TUIR, con-  
siderato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.  
Calcolare la Detrazione teorica che è pari a 250,00 euro, rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel  
prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) per  
ciascun figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è barrata la casella “D”. Se nella colonna 7 “percentuale” è impostato il valore  
C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.  
L’importo della Detrazione teorica va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai  
141  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
fini Irpef (v. istruzioni al rigo RN6, colonna 2)  
Se il quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno, lo stesso va ricondotto a zero.  
Se il quoziente è maggiore di zero, ma minore di uno, devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
L’importo della detrazione spettante così determinato, va portato in diminuzione dell’imposta addizionale regionale determinata applicando  
al reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale indicato al rigo RV1, le aliquote previste dalla regione così come descritto nella  
Tabella Addizionale Regionale. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta.  
Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d’imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale  
e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. L’importo della detrazione effettivamente  
spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla regione Piemonte per il quo-  
ziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del TUIR, considerato nelle prime quattro cifre decimali.  
Ai contribuenti residenti nella Regione Puglia, con più di 3 figli a carico, spetta una detrazione d’imposta di 20,00 euro per ciascun figlio  
a carico, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. La detrazione è aumentata di 375,00 euro per ogni figlio con disabilità.  
L’importo della detrazione effettivamente spettante per l’intero anno 2022 è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni  
in favore della famiglia deliberata dalla Regione Puglia per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell’art. 12, comma 1,  
del TUIR, considerato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.  
Calcolare la Detrazione teorica che è pari:  
n a 20,00 euro per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella F1 o F, rapportata al numero di  
mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale”  
presente nel prospetto dei familiari a carico).  
n a euro 395,00 per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella D, rapportata al numero di mesi  
a carico (casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale”  
presente nel prospetto dei familiari a carico).  
In entrambi i casi, se nella colonna 7 “percentuale” è impostato il valore C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.  
L’importo della Detrazione teorica va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai  
fini Irpef (v. istruzioni al rigo RN6, colonna 2).  
Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;  
Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.  
L’importo della detrazione spettante così determinato, deve essere portato in diminuzione dell’imposta addizionale regionale determinata  
applicando all’importo del rigo RV1, le aliquote previste dalla Regione così come descritto nella Tabella Addizionale Regionale. Se l’im-  
posta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta.  
La Provincia Autonoma di Trento ha stabilito che ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 25.000 euro spetta una deduzione  
dalla base imponibile di 25.000 euro. Ai contribuenti con reddito imponibile superiore a 25.000 euro si applica l’aliquota del 1,23 per cento  
fino a 50.000 euro e del 1,73 per cento sulla parte eccedente 50.000 euro.  
Per l’anno d’imposta 2022, la Regione Liguria ha previsto che ai soggetti aventi reddito imponibile non superiore a 28.000,00 euro e  
con almeno due figli fiscalmente a carico spetta una detrazione pari a 40,00 euro per ciascun figlio. La detrazione è aumentata a 45,00  
euro per ogni figlio portatore di handicap anche in presenza di un solo figlio a carico. Quando l’imposta dovuta sia minore della detrazione  
non sorge alcun credito d’imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo  
12 DPR n.917/1986.  
In materia di reddito complessivo, si tiene conto del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti e del reddito assoggettato al regime  
dei forfettari;  
Ai fini del calcolo della detrazione, il richiamo all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo  
unico delle imposte sui redditi), presente nell’articolo 2, comma 5, della l.r. n. 33/2020, rileva ai soli fini della spettanza (individuazione del  
soggetto/i a cui spetta l’agevolazione) e della ripartizione (percentuale di carico di ciascun beneficiario), non trovando applicazione il rap-  
porto in base al numero di mesi di carico (la detrazione regionale spetta per l’intero anno, anche se il carico è in ragione di una frazione),  
né l’applicazione del quoziente, di cui al citato articolo 12, comma 1, del DPR n. 917/1986.  
Rigo RV3 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta o versata  
Nella colonna 1 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio,  
l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’ Inail ai titolari di redditi agrari).  
Nella colonna 2 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito  
degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. L’importo corrisponde a quello indicato al punto 31 della Certificazione  
Unica 2023 (consultare in Appendice, “Eventi eccezionali”).  
Nella colonna 3 indicare l’importo del rigo RC10, colonna 2, relativo all’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere  
dal sostituto d’imposta se nel 2022 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato.  
Detto importo deve essere sommato a quello indicato nel rigo RC12 se avete percepito compensi per lavori socialmente utili (codice “3”  
nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo supera euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione  
principale e le relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l’importo indicato nel  
rigo RL24, colonna 2.  
L’importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1.  
142  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione  
Nella colonna 1 indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2021, che trovate nella “Tabella Addizionali regionali  
all’IRPEF per l’anno d’imposta 2022” posta alla fine del presente Fascicolo dopo l’Appendice.  
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per  
il pagamento con il Mod. F24 dell’Imu e/o altre imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna  
2 anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 192 col. 4 del prospetto di liquidazione Mod. 730-  
3/2022 per il dichiarante (rigo 212 colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l’eventuale credito per addizionale regionale  
utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 per Dipendenti senza sostituto  
d’imposta, nella colonna 2 di questo rigo RV4 va riportato anche l’importo indicato nella col. 5 del rigo 192 del prospetto di liquida-  
zione Mod. 730-3/2022 (col. 5 del rigo 212 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con  
il Mod. F24.  
L’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.  
Nella colonna 3 riportare l’importo di colonna 5 del rigo RX2 del Modello REDDITI 2022 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale  
non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in  
tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto 74 della Certifica-  
zione Unica 2023 per il dichiarante (punto 274 per il coniuge). In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente  
indicato nella colonna 2.  
Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24  
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in  
compensazione nel mod. F24.  
Rigo RV6 Addizionale regionale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2023  
Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2023 precedentemente presentato.  
Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia  
stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere ri-  
portato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2023.  
Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia  
stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere ri-  
portato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2023.  
Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all’IRPEF a debito o a credito  
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:  
RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2  
n se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;  
Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX2.  
n se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.  
Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX2.  
Sezione II-A – Addizionale comunale all’IRPEF  
Rigo RV9 Aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal Comune  
La casella di colonna 1 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l’applicazione di diverse aliquote articolate per  
scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l’Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 2 relativa all’aliquota.  
Nella colonna 2 indicare l’aliquota deliberata per l’anno 2022 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1°  
gennaio 2022. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente un apposito collegamento alla tabella dei comuni che hanno deliberato  
l’addizionale comunale, predisposta dal Dipartimento delle Finanze.  
Rigo RV10 Addizionale comunale all’IRPEF dovuta  
Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta determinato applicando all’importo riportato al rigo RV1,  
l’aliquota indicata nella colonna 2 del rigo RV9, ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito (colonna 1 del rigo RV9 barrata).  
Se l’importo del rigo RV1 è minore o uguale all’importo indicato come soglia di esenzione nella tabella ricavabile dal sito internet www.agen-  
ziaentrate.gov.it, l’addizionale comunale per il 2022 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece,  
l’importo del rigo RV1 è maggiore dell’importo indicato come soglia di esenzione, l’addizionale comunale è dovuta e l’aliquota indicata  
nel rigo RV9 (ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito) va applicata sull’intero importo del rigo RV1.  
Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in  
possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni.  
Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo  
ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti dovete compilare la casella di  
colonna 1 indicando:  
n il codice “1”, se l’addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in pre-  
senza della particolare condizione soggettiva del contribuente;  
n il codice “2”, nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito.  
n il codice “3”, in presenza di altre agevolazioni.  
Se è stata compilata questa colonna non va compilata la colonna 2 del presente rigo.  
143  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RV11 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta o versata  
Nella colonna 1 indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta. Per determinare  
l’importo da indicare effettuare la seguente operazione: RC10 col. 3 + RC10 col. 4 + RL24 col.4.  
Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2022 in sede di assistenza  
fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022. Tale importo è quello riportato nel punto 124 della Certificazione Unica  
2023. Indicare, in questo rigo, anche l’importo dell’addizionale comunale versato a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2022 con il  
modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello REDDITI 2022.  
Casi particolari  
n Se nell’anno 2022 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto: riportare l’importo indicato nel rigo 142 del modello 730-  
3/2022 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l’anno 2022;  
Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va  
imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.  
Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022,  
ciascun coniuge dovrà indicare l’importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.  
n Se il rimborso risultante dal modello 730/2022 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nel  
rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.  
Nella colonna 4 indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo  
rigo (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL ai titolari di redditi agrari).  
Nella colonna 5 indicare l’addizionale comunale sospesa e non ancora versata alla data di presentazione della dichiarazione per effetto delle  
disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo. Con  
riferimento all’addizionale comunale da trattenere a cura del sostituto d’imposta ed indicata nella colonna 1 di questo rigo, l’ammontare sospeso  
è quello indicato nei punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2023 (consultare in Appendice la voce “Eventi eccezionali”).  
Nella colonna 6 riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.  
Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione  
Nella colonna 1 indicare il codice catastale del Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2021, rilevabile dalla tabella del Dipar-  
timento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.  
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pa-  
gamento con il Mod. F24 delle imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 di questo rigo  
anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 193 col. 4 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2022  
per il dichiarante (rigo 213 colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13 riportare l’eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in  
compensazione con il Mod. F24. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 per Dipendenti senza sostituto d’imposta,  
nella colonna 2 di questo rigo RV12 va riportato anche l’importo indicato nella col. 5 del rigo 193 del prospetto di liquidazione Mod. 730-  
3/2022 (col. 5 del rigo 213 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.  
L’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.  
Nella colonna 3 riportare l’importo di colonna 5 del rigo RX3 del Modello REDDITI 2022 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è  
stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte,  
il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 84 della Certificazione Unica 2022 per il di-  
chiarante (punto 284 per il coniuge). In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 2.  
Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24  
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata utilizzata  
in compensazione nel mod. F24.  
Rigo RV14 Addizionale comunale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai Modelli 730/2023 Questo rigo deve essere  
compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2023 precedentemente presentato.  
Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3/2023 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui  
il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa  
colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-3/2023.  
Nella colonna 2 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia  
stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere ri-  
portato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2023.  
Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all’IRPEF a debito o a credito  
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:  
RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2  
n se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15;  
Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX3.  
n se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.  
Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX3.  
144  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Sezione II-B –- Acconto addizionale comunale all’IRPEF per il 2023  
Rigo RV17: per determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per il 2023 effettuare le seguenti operazioni:  
n applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2022 (rigo RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contri-  
buente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2023;  
n calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2023);  
n detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale 2023 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).  
L’aliquota da applicare per l’acconto è sempre quella deliberata per l’anno d’imposta precedente (Decreto Legislativo 21 novembre 2014,  
n. 175 art. 8 comma 2). Pertanto, ai fini dell’acconto dell’addizionale comunale per il 2023, l’aliquota da utilizzare è quella deliberata dal  
comune per il 2022. Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2022 o di minori redditi percepiti  
nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2023 di importo inferiore  
a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l’importo da indicare nella colonna 7 di  
questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.  
L’acconto dell’addizionale comunale può essere versato ratealmente alle condizioni indicate nella Parte I, capitolo 6 alla voce “Rateazione”.  
Prima della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale comunale 2023, dovete tenere conto dell’eventuale soglia di esenzione  
deliberata dal comune e rilevabile dalla tabella del Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Se  
l’importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all’importo indicato come soglia di esenzione nella citata tabella, l’acconto per ad-  
dizionale comunale 2023 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo di colonna 2 è maggiore della  
soglia di esenzione, è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2023 e l’aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata  
sull’intero importo di colonna 2.  
Se il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se siete in  
possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati  
presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso  
di tali requisiti dovete compilare la casella di colonna 1 (Agevolazioni) indicando:  
n codice “1”, se l’addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in  
presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente.  
n codice “2”, nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito.  
n il codice “3”, in presenza di altre agevolazioni.  
Se è stata compilata questa colonna non va compilata la colonna 4 del presente rigo.  
Colonna 2 (Imponibile): indicare l’imponibile relativo all’anno di imposta 2022, corrispondente a quello del rigo RV1. Qualora abbiate  
percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini  
della determinazione dell’acconto dovuto per il 2023, indicare in questa colonna l’imponibile relativo all’anno di imposta 2022 rideterminato  
tenendo conto di tali disposizioni.  
La casella di colonna 3 (Aliquote per scaglioni) va barrata se il Comune ha deliberato l’applicazione di diverse aliquote articolate  
per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l’Irpef. In questo caso non deve essere compilata la colonna 4 relativa all’ali-  
quota.  
Colonna 4 (Aliquota): indicare l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata  
per l’anno 2022. L’aliquota è quella relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2023; tale  
aliquota è indicata nella tabella pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze, alla quale si può accedere tramite il sito internet  
www.agenziaentrate.gov.it.  
Colonna 5 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione:  
RV17 col. 2 x RV17 col. 4 x 0,3  
100  
Se il Comune ha previsto aliquote per scaglioni di reddito (colonna 3 barrata) nella precedente formula, in luogo della singola aliquota,  
vanno applicate le diverse aliquote deliberate. Se il Comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per  
poterne fruire, non dovete compilare la presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite.  
Colonna 6 (Addizionale comunale 2023 trattenuta dal datore di lavoro) riportare l’importo indicato nel rigo RC10 col. 5.  
Colonna 7 (Importo trattenuto o versato) da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare:  
n l’importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell’acconto dell’addizionale comunale, nel caso di integrazione di un precedente  
modello REDDITI PF 2023;  
n l’importo indicato nella col. 7 del rigo 97 (ovvero col. 7 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2023 (prospetto di liqui-  
dazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2023.  
Colonna 8 (Acconto da versare) riportare il risultato della seguente operazione: RV17 col. 5 – RV17 col. 6 – RV17 col. 7.  
13. Quadro DI – Dichiarazione integrativa  
Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2022, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma  
8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, come modificato dall’art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016,  
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione  
relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi  
2019 relativa al 2018 presentata nel 2022).  
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor  
debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.  
145  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
A tal fine, va indicato:  
– in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;  
– in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi  
2019, indicare 2018);  
– in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione  
di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve  
essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla pre-  
cedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in  
caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensa-  
zione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione  
della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del  
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;  
– in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da  
quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa  
stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.  
Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.  
Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione  
I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del  
quadro RX.  
Nel caso in cui, nel corso del 2022, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre com-  
pilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.  
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare  
distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.  
14. QUADRO RX – Risultato della dichiarazione  
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l’indicazione delle modalità di utilizzo  
dei crediti e/o delle eventuali eccedenze di versamento a saldo, Il presente quadro è composto dalle seguenti sezioni:  
n debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;  
n eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione  
n I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai  
sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce  
la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in  
compensazione.  
I crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsa-  
bili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX  
di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili.  
Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4 della sezione I) ovvero il credito  
derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II), il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può  
comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie.  
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it  
(chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo  
stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate,  
o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento  
di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata  
alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del  
conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.  
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.  
241 del 1997 è di euro 2.000.000, per ciascun anno solare.  
Sezione I – Debiti e/o Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione  
Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, le eccedenze  
di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre,  
le relative modalità di utilizzo.  
Con riferimento all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione  
non può essere inferiore ad euro 12,00 (art. 1, comma 137, Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni). Pertanto, qualora la  
somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 12,00, le colonne 4 e 5 dei  
medesimi righi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l’importo da indicare in ciascuna delle colonne 4 e 5 non può essere  
inferiore ad euro 12.  
Con riferimento alle altre imposte, l’importo di cui si richiede il rimborso (colonna 4) non può essere inferiore ad euro 12,00.  
Nella colonna 1, va indicato l’importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.  
146  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Attenzione: Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna dei righi per i quali è presente la  
colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.  
Se il risultato di tale operazione è negativo la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno,  
deve essere riportata nella colonna 2.  
Nella presente colonna va riportato l’intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e non quello della prima rata.  
Nella colonna 1, “Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione”, vanno indicati i seguenti importi:  
n rigo RX1 (IRPEF): l’importo del rigo RN45;  
n rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF): l’importo del rigo RV7;  
n rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF): l’importo del rigo RV15;  
n rigo RX4 (Cedolare secca): l’importo del rigo LC1, colonna 12;  
n rigo RX5 (Imposta sostitutiva sui premi di risultato): l’importo del rigo RC4, colonna 12;  
n rigo RX7 (Imposta sostitutiva di capitali estera): l’importo del rigo RM12, colonna 6  
n rigo RX8( Imposta sostitutiva redditi di capitali): l’importo del rigo RM13, colonna 2  
n rigo RX9 (Imposta sostitutiva proventi derivanti da depositi a garanzia): l’importo del rigo RM16, colonna 2;  
n rigo RX10 (Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR): l’importo del rigo RM25, colonna 40  
n rigo RX12 (Acconto su redditi a tassazione separata): l’importo del rigo RM14, colonna 4, RM25, colonna 21, RM25, colonna 38,  
RM26, colonna 4, RM27, colonna 4;  
n rigo RX13 (Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali): l’importo del rigo RM28, colonna 6;  
n rigo RX14 (Addizionale bonus e stock option): l’importo del rigo RM29, colonna 5;  
n rigo RX15 (Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere): l’importo del rigo RM18, colonna 5.  
n rigo RX16 (Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati): l’importo del rigo RM24, colonna 7 e RM31, colonna 2;  
n rigo RX17 (Imposta noleggio occasionale imbarcazioni): l’importo del rigo RM30, colonna 2;  
n rigo RX18 (Imposte sostitutive sulle lezioni private RM- sezioneVII): l’importo del rigo RM32 colonna 7;  
n rigo RX19 (opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art.24-ter del TUIR – RM sezione XVIII): l’importo del rigo RM37 colonna 4;  
n rigo RX20 (Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezione I, II, VI): l’importo del rigo RT10 e l’importo del rigo RT29;  
n rigo RX21 (Imposte sostitutive affrancamento quote di OICR quadro RM sezione XIX): l’importo del rigo RM 38;  
n rigo RX25 (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero): l’importo del rigo RW7, colonna 5;  
n rigo RX26 (Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero): l’importo del rigo RW6, colonna 5;  
n rigo RX31 (Imposta sostitutiva dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori  
in mobilità e contribuenti che fruiscono del regime forfetario): l’importo del rigo LM46;  
n rigo RX33 (Imposta sostitutiva deduzioni extracontabili): l’importo del rigo RQ18 colonna 3;  
n rigo RX34 (Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda): l’importo del rigo RQ5;  
n rigo RX35 (Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ): l’importo del rigo RQ13 colonna 2;  
n rigo RX36 (Tassa etica): l’importo del rigo RQ49 colonna 7.  
n rigo RX38 (Imposta sostitutiva RQ sez. XXIII-A e B): l’importo del rigo RQ92 colonna 1;  
n rigo RX39 (Imposta sostitutiva affrancamento RQ sez. XXIII C): l’importo del rigo RQ93 colonna 2;  
n rigo RX40 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXV – imposta ordinaria): l’importo del rigo RQ101 colonna 1;  
n rigo RX41 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXV – imposta ridotta): l’importo del rigo RQ101 colonna 2;  
Nella colonna 2, va indicato l’importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione. Nel caso  
in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 4 del  
quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.  
Nella colonna 2, “Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione”, vanno indicati i seguenti importi:  
n rigo RX1 (IRPEF): l’importo del rigo RN46 al netto di quanto utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori de-  
rivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);  
n rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF): l’importo del rigo RV8;  
n rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF): l’importo del rigo RV16;  
n rigo RX4 (Cedolare secca): l’importo del rigo LC1, colonna 13;  
n rigo RX15 (Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere): l’importo del rigo RM18, colonna 6.  
n rigo RX16 (Imposta pignoramento presso terzi): l’importo del rigo RM24, colonna 8;  
n rigo RX18 (Imposte sostitutive sulle lezioni private RM- sezioneVII): l’importo del rigo RM32 colonna 8  
n rigo RX20 (Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezione I, II, VI): l’importo del rigo RT103, colonna 3;  
n rigo RX25 (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero): l’importo del rigo RW7, colonna 6;  
n rigo RX 26 (Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero): l’importo del rigo RW6, colonna 6;  
n rigo RX31 (Imposta sostitutiva dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori  
in mobilità e contribuenti che fruiscono del regime forfetario): l’importo del rigo LM47;  
n rigo RX36 (Tassa etica): l’importo del rigo RQ49 colonna 8.  
Nella colonna 3, “Eccedenza di versamento a saldo”, va indicato, l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma  
dovuta a titolo di saldo nella presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre, l’eventuale ammontare di credito, relativo  
al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai cor-  
rispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 euro previsto dall’art. 9, comma 2, del  
decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002  
(risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l’importo del credito riversato deve essere indicato  
al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.  
147  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4 e 5, salvo quanto evidenziato con  
le istruzioni riferite ai righi da RX1 a RX3.  
Nella colonna 4, “Credito di cui si chiede il rimborso”, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che non può essere  
richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.  
Nella colonna 5, “Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione”, va indicato il credito da utilizzare in compensazione con  
il Mod. F24 ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, in alcune ipotesi, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi  
successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.  
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D. Lgs. n. 241 del  
1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2023 senza esporre la com-  
pensazione nel Mod. F24. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.  
Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 4 del quadro DI, può essere utilizzato in com-  
pensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la di-  
chiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).  
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione suc-  
cessiva (questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero), può chiedere il rimborso presentando  
un’apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nel-  
l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il cre-  
dito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. Se in sede di controllo automatizzato della di-  
chiarazione, viene riscontrata la spettanza di una eccedenza superiore a quella dichiarata, l’Agenzia delle Entrate, pre-  
via comunicazione al contribuente, procederà al rimborso di tali maggiori somme, salvo sua diversa indicazione. Nei  
casi in cui non è possibile stabilire con certezza la spettanza del credito, l’Agenzia invierà al contribuente la comuni-  
cazione di maggior credito ai fini della sua conferma presso gli uffici.  
SEZIONE II –- Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni  
La presente sezione accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro  
corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.  
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:  
1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello REDDITI  
e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo  
cessato un’attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2021 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito  
ed ha scelto di utilizzare l’eccedenza, risultante dal modello REDDITI 2022, in compensazione di altri tributi a debito.  
Si precisa che le eccedenze relative all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale derivanti dalla precedente dichiarazione non  
vanno indicate nella presente sezione ma vanno riportate nei quadri RN e RV, anche se il contribuente non possiede alcun reddito as-  
soggettato a tassazione ordinaria (es. il contribuente che non possiede altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM);  
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto  
del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordi-  
nariamente il formarsi di eccedenze;  
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2022 e/o comunicate dal-  
l’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico  
quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.  
Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l’esposizione  
nella sezione I.  
Nella colonna 1, “Codice tributo”, va indicato, limitatamente ai righi da RX54 a RX57 il codice tributo dell’importo o eccedenza a credito  
che si intende riportare dall’anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX51 a RX53.  
Nella colonna 2, “Eccedenza o credito precedente”, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo  
del quadro RX – Sezione I del modello REDDITI 2022, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione  
della dichiarazione REDDITI 2022 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che  
esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX. Nel caso  
in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella colonna 2 della presente sezione deve essere aumentato del credito indicato  
in colonna 4 del quadro DI, per ciascun tributo corrispondente.  
Nella colonna 3, “Importo compensato nel Mod. F24”, va indicato l’ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna  
2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 entro la data di  
presentazione della presente dichiarazione. Per ciascun rigo la differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo  
indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.  
Nella colonna 4, “Importo di cui si chiede il rimborso”, va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per  
quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle En-  
trate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all’Istituto Nazionale  
della Previdenza Sociale. Si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 12,00.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nella colonna 5, “Importo residuo da compensare”, va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod.  
F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Mod. F24  
dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2022 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti.  
Infatti con l’indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso  
periodo.  
Si precisa che il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 4, può essere utilizzato in com-  
pensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la di-  
chiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).  
Sezione III - Recupero ritenute riattribuite  
Nel rigo RX58 va indicato:  
n in colonna 1 l’eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;  
n in colonna 2 l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi  
mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n 241del 1997;  
n in colonna 3 l’ammontare delle ritenute subite dall’impresa familiare che i collaboratori dell’impresa hanno riattribuito alla medesima.  
In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi nei righi RS6 col. 6 e RS7 col. 6 del terzo fascicolo di  
tutti i moduli compilati;  
n in colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito  
già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;  
n in colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente  
colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Qualora il dichiarante utilizzi tale credito per un im-  
porto superiore a 5.000 euro (art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  
21 giugno 2017, n. 96) dovrà essere apposto sulla presente dichiarazione il visto di conformità (circolare n. 28/E del 25 settembre 2014).  
Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione:  
col. 1 – col. 2 + col. 3  
SEZIONE IV- Rigo RX59  
La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici  
relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’im-  
posta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi.  
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata  
nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)  
Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate  
l’alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture  
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  
2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle me-  
desime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12  
settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su  
base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati  
con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione  
è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale  
avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre  
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime  
spese.  
da dare in locazione  
Per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di uni-  
tà immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, inven-  
dute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164,  
od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risa-  
namento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del  
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  
2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente  
attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20  
per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di com-  
pravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro,  
nonché’ degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto  
delle unità immobiliari medesime.  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infra-  
strutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze del  
8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre  
2015 e alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.3 del 2 marzo 2016.  
Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novem-  
bre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle  
per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edi-  
lizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato  
concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la con-  
venzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli ac-  
cordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.  
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per  
prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione  
di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili  
già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle  
quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le pre-  
dette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori  
attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità  
immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rila-  
sciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla  
data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese at-  
testate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017  
ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’im-  
posta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.  
Adozione di minori stranieri  
È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per  
l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate  
nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’inca-  
rico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni con-  
tenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998.  
L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le  
adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con de-  
libera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del  
31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L’Albo degli enti autorizzati  
è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.  
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili  
all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o tra-  
duzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno  
all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia  
stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione  
del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite  
seguendo le istruzioni indicate nel capitolo “Informazioni preliminari”.  
La deduzione, spetta a condizione che:  
a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto  
o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in  
cui si è formato il silenzio-assenso di cui all’articolo 25 del d.P.R. n.  
380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché’ tale periodo  
abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene  
meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione  
si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato  
un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del prece-  
dente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione  
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Mini-  
stero dell’economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine  
per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre  
2015;  
b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non  
sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate  
E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  
1444;  
d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in clas-  
se A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la clas-  
sificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello  
sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale,  
laddove vigente;  
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura  
L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall’art.  
66 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 prevede che non si applica, ai soli fini  
delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari  
(prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento)  
per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per  
usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani  
che:  
non hanno ancora compiuto quaranta anni;  
hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo profes-  
sionale, anche in forma societaria. In quest’ultimo caso, la maggioranza  
delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in  
possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo  
professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agri-  
colo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del  
contratto di affitto.  
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai  
fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve ac-  
certare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo  
dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.  
Attività agricole  
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività  
agricole:  
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;  
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto  
dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’uti-  
lizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adi-  
bita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui  
la produzione stessa insiste;  
e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella con-  
venzione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Pre-  
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia  
superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo  
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai  
sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e  
locatario;  
g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o  
comunicate.  
Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in  
usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della  
scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari  
acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti  
giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore del-  
c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette  
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializza-  
zione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ot-  
tenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o  
dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due  
anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta  
del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.  
150  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la  
cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali  
e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali  
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti  
da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.  
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la  
parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito  
d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I  
del capo II del titolo II del Tuir.  
Se il criterio di prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile non può es-  
sere rispettato a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di  
epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del de-  
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l’imprenditore mantiene la qua-  
lifica di “imprenditore agricolo” fino alla ripresa dell’attività agricola e  
comunque per un periodo non superiore a tre anni purché si approvvigioni  
di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui opera e che questi pro-  
dotti siano acquistati in prevalenza da altri imprenditori agricoli.  
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio,  
piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la con-  
dizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla  
produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la  
produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla strut-  
tura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione,  
rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due  
ripiani o bancali.  
l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo  
opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideter-  
minato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contri-  
buente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.  
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichia-  
razione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giu-  
risdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine  
ordinario di prescrizione decennale.  
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito  
d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di pre-  
sentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione so-  
pra indicati, apposita istanza di rimborso. Per quanto riguarda i periodi  
d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e  
del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci  
anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle di-  
chiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative  
ai redditi 2012, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata  
la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello  
sfratto conclusosi nel 2022.  
Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal so-  
stituto di imposta  
Se il contribuente che nel 2022 si è avvalso dell’assistenza fiscale non  
ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano,  
(in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per  
insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in  
diminuzione dall’IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.  
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a  
causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in di-  
minuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.  
L’importo spettante da indicare al rigo RN36 colonna 2 per il credito IR-  
PEF è indicato al punto 64 della Certificazione Unica (per il dichiarante)  
e al punto 264 della Certificazione Unica (per il coniuge)  
Comuni ad alta densità abitativa  
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della  
legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse  
in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti  
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizza-  
zioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale si-  
tuate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988,  
n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,  
e successive modificazioni. Si tratta degli immobili situati:  
nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,  
Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con  
gli stessi;  
Eventi eccezionali  
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi  
all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai se-  
guenti codici:  
negli altri comuni capoluoghi di provincia;  
nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella de-  
libera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143  
del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;  
1 – Vittime di richieste estorsive e dell’usura  
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale,  
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o profes-  
sione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o,  
comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato  
un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi  
commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perse-  
guimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste  
estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.  
44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli  
adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento le-  
sivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presenta-  
zione della dichiarazione annuale;  
nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata  
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti  
precedenti;  
nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella  
G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;  
nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici  
dei primi anni ottanta.  
Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE prov-  
veda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta den-  
sità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito  
all’aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’im-  
mobile non rientri più nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il lo-  
catore non è più ammesso a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai  
fini dell’Irpef sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la deli-  
bera del CIPE.  
2 – Soggetti colpiti dagli eventi eccezionali del 26 novembre 2022,  
verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di  
Lacco Ameno dell’isola di Ischia  
Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza,  
ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Ca-  
samicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi  
eccezionali verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo  
1 del Decreto-legge del 3 dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini  
degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti dal 26 novembre  
2022 al 30 giugno 2023.  
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti  
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a  
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito  
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è ri-  
conosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.  
Per determinare il credito d’imposta che spetta, è necessario calcolare  
le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidan-  
do la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base  
all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale  
di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate  
maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.  
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:  
della rendita catastale degli immobili;  
99 – Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali  
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’ap-  
posita casella il codice 99.  
“Familiari a carico” – Casi particolari di compilazione  
della casella F1  
Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:  
di eventuali rettifiche e accertamenti operati dagli uffici.  
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece, non è rilevante  
quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.  
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali  
si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà  
1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo, con 21  
anni o più, abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2022 e da tale  
data sia divenuto a carico del proprio coniuge.  
151  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fi-  
scalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre  
per i successivi cinque mesi, se ha 21 anni o più, esso assume la veste  
di “primo figlio”. Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari  
a carico” occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, com-  
pilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la si-  
tuazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha  
contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per  
rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fi-  
scale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi  
(5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”. Se il secondo  
figlio ha meno di 21 anni, considerato che dal 1° marzo 2022 per questi  
figli non spettano più le detrazioni per figli a carico, occorrerà compilare  
una sola casella F1 e, pertanto, verrà compilato un solo prospetto del  
modello. In particolare, nel rigo 2 del prospetto dei familiari a carico, oltre  
a barrare la casella F1, nella colonna 4 occorrerà indicare il codice fiscale  
del figlio che ha contratto matrimonio. Nella colonna 5 andrà indicato il  
numero dei mesi per cui è stato a carico (7), nella colonna 9 il numero 2  
e nella colonna 10 il numero 5. Nel rigo 3 andrà barrata la casella F e  
nella colonna 7 andrà indicata la percentuale di detrazione spettante. Nel-  
la colonna 4 andrà indicato il codice fiscale del secondo figlio; nella co-  
lonna 5 il numero dei mesi per cui è stato a carico (12) e nella colonna 9  
andrà indicato il numero 2 poiché è stato a carico per i mesi di gennaio  
e febbraio. La colonna 10 non andrà compilata poiché da marzo in poi,  
per lui, non spettano più le detrazioni per figli a carico. Se il secondo figlio  
ha avuto per tutto l’anno meno di 3 anni o ha compiuto tre anni nel corso  
del 2022, va compilata anche la colonna 6 del rigo 3 del prospetto dei fa-  
miliari a carico, indicando 2 se ha avuto meno di tre anni per tutto l’anno  
o ha compiuto i tre anni da febbraio in poi; indicando 1 se ha compiuto i  
tre anni a gennaio. Se il secondo figlio è nato nel corso del 2022, la co-  
lonna 6 del rigo 3 va compilata solo se egli è nato a gennaio (indicando  
2) o febbraio (indicando 1).  
Tale procedura consiste nell’inoltro ai competenti uffici dell’Agenzia delle  
Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione degli  
organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gen-  
naio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli  
anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l’unità immobiliare  
non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre  
ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro RB relativa ai casi par-  
ticolari, devono indicare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dai  
competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita pre-  
sunta.  
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il red-  
dito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione  
secondo i criteri ordinari.  
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qua-  
lora l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e  
ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero  
l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento cala-  
mitoso si sia verificato nel corso del 2022 è necessario compilare due  
righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della  
calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva rico-  
struzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e  
barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello  
stesso fabbricato.  
Impresa agricola individuale ed impresa  
familiare o coniugale  
Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agricole  
indicate all’articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione  
delle comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma,  
del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello REDDITI  
provvedendo ad indicare nel quadro RA l’intero reddito agrario del  
terreno dove viene svolta l’attività agricola e l’eventuale quota di spet-  
tanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella  
propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.  
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le mo-  
dalità previste dall’art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima  
impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla  
base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e  
l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.  
2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per  
i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.  
Qualora nel corso dell’anno 2022 si sia verificata una variazione della  
percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del pro-  
spetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso  
precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispon-  
dente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice  
fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1  
relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale  
di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il nu-  
mero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%). Se il figlio  
ha meno di 21 anni per tutto il 2022, solo ne primo prospetto va compilata  
la colonna 9 indicando il numero 2. Se ha avuto 21 anni o più per tutto il  
2022, in entrambi i prospetti occorre compilare anche la colonna 10.  
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero pe-  
riodo d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un  
solo rigo.  
Il titolare dell’impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo  
3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari parte-  
cipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta  
dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre  
attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate  
alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa,  
in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta.  
Gli altri componenti l’impresa familiare che presentano il Modello  
REDDITI indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito  
agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA  
l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.  
Il titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma socie-  
taria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario  
oltre l’eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge de-  
ve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l’even-  
tuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.  
3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmen-  
te a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2022.  
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio, se a luglio risulta aver  
compiuto 21 anni o più, possono spettare nel corso dell’anno due detra-  
zioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge  
è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo de-  
cesso. Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere  
presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno,  
nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale  
del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in  
questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”. Per il pri-  
mo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato  
come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna  
dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella  
“percentuale” va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispon-  
denti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna rela-  
tiva al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve,  
invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12”  
quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio al-  
cuna variazione nel corso dell’anno 2022.  
Lavori socialmente utili agevolati  
L’articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i  
compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno rag-  
giunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia  
e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista  
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a  
euro 9.296,22.  
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai  
sensi dell’art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l’aliquota prevista  
per il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede euro 3.098,74.  
Per determinare correttamente l’importo del reddito complessivo da ri-  
portare nella colonna 5 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:  
Immobili inagibili  
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pe-  
ricolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecno-  
logica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare  
una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che  
determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad  
ottenere la variazione dell’accertamento catastale.  
152  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo  
tura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato  
o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il qua-  
dro RT i contribuenti che nel 2022 hanno realizzato solo minusvalenze  
derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite re-  
lative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura  
finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi.  
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi  
alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2022 (art.  
7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e suc-  
cessive modificazioni);  
dei redditi e delle ritenute  
,00  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
2 Importo di colonna 4 del rigo RC5  
,00  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
3 Differenza  
Rigo 1 – Rigo 2  
,00  
il quadro RW, se nel 2022 hanno detenuto investimenti all’estero ov-  
vero attività estere di natura finanziaria.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
4 Deduzione per abitazione principale  
Infine, il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari  
o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possie-  
dono attività finanziarie all’estero per il calcolo dell’imposta sul valore  
degli immobili situati all’estero e nei casi in cui non sia dovuta l’imposta,  
ma il quadro vada comunque compilato ai fini del monitoraggio fiscale  
(art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) o dell’imposta sulle attività  
detenute all’estero (art. 19, commi da 13 a 22, dell’art. 19 del decreto  
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge  
22 dicembre 2011, n. 214)  
e relative pertinenze  
,00  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
5 Differenza  
Rigo 3 – Rigo 4  
,00  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato  
nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”; riportate nel rigo  
2 l’importo della colonna 4 del rigo RC5. Sottraete questo importo da  
quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3. Nel rigo 4 riportate  
l’importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative per-  
tinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3. Scrivete il risultato  
della differenza nel rigo 5.  
Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella “Dichiara-  
zione integrativa” posta sul frontespizio del Mod. REDDITI/2023.  
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione  
e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale  
L’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R.  
22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall’imposta lorda, e fino  
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento del-  
l’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi  
di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché  
per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati  
a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro del-  
l’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato  
di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1°  
gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immo-  
biliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si in-  
tende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano  
abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’au-  
tocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente  
in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.  
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realiz-  
zati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi  
una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia  
di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.  
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che ven-  
gano rispettate le seguenti condizioni:  
l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il  
contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;  
il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o suc-  
cessivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.  
A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo superiore a euro 9.296,22,  
e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da  
riportare nella colonna 5 del rigo RN1 è quello calcolato nello “Schema  
riepilogativo dei redditi e delle ritenute” (riportato nel rigo 1).  
L’importo delle ritenute da indicare nel rigo RN33 colonna 4 è pari al  
totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilo-  
gativo dei redditi e delle ritenute.  
L’importo dell’addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato  
nel rigo RC12 deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli  
eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3.  
B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo pari o inferiore a euro 9.296,22,  
e pertanto fruite del regime agevolato, l’importo del Reddito Complessivo  
da indicare nella colonna 5 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.  
L’importo delle ritenute da riportare nel rigo RN33 colonna 4 è pari alla  
differenza tra le ritenute totali calcolate nello “Schema riepilogativo dei  
redditi e delle ritenute” e quello che avevate indicato al rigo RC11.  
L’importo dell’addizionale regionale indicato nel rigo RC12 non deve es-  
sere riportato nel rigo RV3 colonna 3.  
Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello  
Redditi Persone fisiche  
I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2023 devono, altresì,  
presentare unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI/2023:  
il quadro RM del Mod. REDDITI/2023 Persone fisiche:  
se hanno percepito nel 2022 redditi di capitale di fonte estera sui quali  
non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti  
dalla normativa italiana;  
Con riferimento a quest’ultima condizione a decorrere dal 1° dicembre  
2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo  
deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi suc-  
cessivi all’inizio dei lavori di costruzione;  
l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi  
dal termine dei lavori di costruzione;  
interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici  
e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista  
dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;  
se hanno percepito nel 2022 indennità di fine rapporto da soggetti che  
non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;  
se nel 2022 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia  
per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell’art.  
7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n.  
425/1996;  
se nel 2022 hanno percepito redditi derivanti dall’attività di noleggio oc-  
casionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta so-  
stitutiva del 20%.  
Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla  
rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2022 (art. 5 della legge n.  
448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);  
il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il pos-  
sesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.  
Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’im-  
mobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale  
in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di  
polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze  
di polizia ad ordinamento civile.  
La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi  
oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di  
mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998  
e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo ef-  
fettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.  
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il  
limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli inte-  
ressi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.  
il quadro RT del Mod. REDDITI/2023 Persone fisiche: se nel 2022  
hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e  
non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni  
in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli  
non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di na-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi  
relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale  
di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo  
di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il pe-  
riodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.  
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta suc-  
cessivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione prin-  
cipale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per  
motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale del-  
l’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costru-  
zione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal  
caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il  
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia  
delle Entrate.  
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare  
da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine pre-  
visto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione  
in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso  
(salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a de-  
correre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte  
dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per  
ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rila-  
scio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione  
edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti  
o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti  
nel precedente periodo non sono rispettati. Per fruire della detrazione oc-  
corre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari,  
le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia  
del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito  
da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da de-  
stinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste  
dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali  
comprovanti le spese di costruzione dell’immobile stesso.  
di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di docu-  
mentazione di rilevante valore culturale e artistico;  
erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di  
fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo  
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo  
non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;  
erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse  
nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasfor-  
mazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29  
giugno 1996, n. 367;  
erogazioni liberali fino a euro 2.065, a favore di popolazioni colpite da  
calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in  
altri Stati ;  
erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non  
superiore a euro 1.300;  
costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in  
base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli  
enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di  
lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documen-  
tazione di rilevante valore culturale e artistico;  
erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per  
cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cul-  
tura La Biennale di Venezia;  
enella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000  
euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale  
(ONLUS);delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fon-  
dazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Pre-  
sidente del Consiglio dei ministri;  
nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000  
euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)  
e delle associazioni di promozione sociale;  
nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000  
euro a favore delle organizzazioni di volontariato;  
nella misura del, 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di  
recupero del patrimonio edilizio;  
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena  
illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U.  
8 settembre 1999, n. 211).  
nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi re-  
lativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)  
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati  
sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle  
spese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui  
l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate  
la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mu-  
tuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli  
anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichia-  
rati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.  
nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di  
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i  
forni,alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,  
alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per  
le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’im-  
mobile oggetto di ristrutturazione.  
nella misura del 50, 65, 70, 75, 80, 85 e 110 per cento per le spese so-  
stenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;  
l’importo complessivo della detrazione per investimenti agevolati in  
Start-up innovative di cui al rigo RS124  
nella misura dell’80 e dell’85 per cento per le spese sostenute per gli  
interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla ri-  
duzione del rischio sismico;  
nella misura del 50, 55, 65, 70, 75 e 110 per cento per le spese riguar-  
danti gli interventi finalizzati al risparmio energetico;  
nella misura del 90 e del 60 per cento per le spese riguardanti gli inter-  
venti finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici  
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori  
pubblici 2 aprile 1968, n.1444;  
nella misura del 50 e 110 per cento per le spese sostenute per acquisto  
e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad ener-  
gia elettrica;  
nella misura del 75 per cento per le spese sostenute per interventi fi-  
nalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;  
la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle  
quali la società dichiarante partecipa.  
Oneri sostenuti dalle società semplici  
I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito  
complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipa-  
zione agli utili:  
somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso  
gli uffici elettorali;  
contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo  
per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiara-  
to;  
indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di leg-  
ge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani  
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;  
somme di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, per le  
erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle associazioni di  
promozione sociale, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società  
semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa.  
Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di  
partecipazione agli utili detrazioni d’imposta:  
nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:  
interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;  
interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari  
stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di altri immobili;  
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro  
2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manu-  
tenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;  
spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patri-  
monio storico, artistico e archivistico;  
erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli  
enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo  
Periodo di lavoro - Casi particolari  
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che pre-  
vedono prestazioni “a giornata” (ad esempio per i lavoratori edili ed i brac-  
cianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non  
lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella  
di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzional-  
mente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle  
previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai  
contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indetermi-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
nato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va  
arrotondato alla unità successiva. In caso di indennità o somme erogate  
dall’INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nel-  
l’anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6, co-  
lonna 1, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità,  
anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può essere  
superiore a 365 giorni. Per le borse di studio il numero dei giorni da indi-  
care nel rigo RC6, colonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato  
allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata con-  
cessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento  
scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, inve-  
ce, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso,  
spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Per l’indennità  
speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6, colonna 1, è  
quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che ri-  
sultano dalla relativa certificazione. Tra i giorni relativi ad anni precedenti,  
per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli com-  
presi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle de-  
duzioni o delle detrazioni.  
le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti  
di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplo-  
sivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di  
pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;  
le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi di-  
venuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti ter-  
roristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di  
reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terro-  
rismo o della criminalità organizzata;  
gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle uni-  
versità, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti  
pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 di-  
cembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dal-  
l’Enea e dall’ASI.  
Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui  
al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.  
Gli assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto  
delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti  
italiani di cultura all’estero (art. 38-bis, decreto-legge 21 giugno 2022,  
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122);  
bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 357, legge 30 dicembre 2021,  
n. 234) ;  
somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei  
diritti dell’uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n.  
160);  
somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con di-  
sabilità (art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)  
rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale (art. 1, com-  
ma 1016, legge 30 dicembre 2020, n. 178);  
il buono per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico (art. 35,  
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);  
Presenza contemporanea di più agevolazioni:  
ACE e Attività sportive dilettantistiche  
Chi fruisce dell’agevolazione ACE e, contemporaneamente, della agevo-  
lazione per attività sportive dilettantistiche (sezione II-B del quadro RL)  
deve determinare l’imposta lorda nel modo seguente:  
sommare all’importo di rigo RN4, l’importo indicato nel rigo RL22 co-  
lonna 1 e quello indicato nel rigo RS37, col. 14;  
calcolare, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispon-  
dente a questa somma;  
calcolare, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispon-  
dente alla somma dell’importo del rigo RL22, col. 1 e di quello indicato  
nel rigo RS37, col. 14 e sottrarla dall’imposta sopra determinata;  
indicare l’importo così calcolato nel rigo RN5.  
il c.d. bonus vista (art. 1, commi da 437 a 439, legge 30 dicembre 2020, n. 178).  
Redditi dei coniugi  
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:  
Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai co-  
niugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri  
regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.  
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai  
fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita  
una diversa ripartizione a norma dell’art. 210 del c.c.  
le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base  
al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari  
e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province au-  
tonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;  
le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione  
universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla Legge  
30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfeziona-  
mento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ri-  
cerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di  
perfezionamento all’estero;  
le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del program-  
ma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Eu-  
ropeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla  
decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, non-  
ché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che  
l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;  
le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  
nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (L. 23 novembre 1998, n.  
407);  
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello  
REDDITI Società di persone 2022 se vi è esercizio in società fra i coniugi  
(ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori)  
e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza  
nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i  
quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell’attività svolta, mentre l’altro in-  
dicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.  
Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito  
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie  
corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della  
Corte Costituzionale):  
le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio  
di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di comple-  
mento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase ter-  
minale del servizio);  
le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. n. 257 dell’8 agosto  
1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione  
delle facoltà di medicina e chirurgia;  
le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva  
presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di  
leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo  
dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la meno-  
mazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e  
in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al ser-  
vizio di leva obbligatorio.  
per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per  
la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università  
e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica  
(AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo  
1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento euro-  
peo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;  
le borse di studio nazionali per il merito e la mobilità erogate dalla Fon-  
dazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n.  
232);  
Le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea  
assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza  
ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga  
natura corrisposte da organismi non residenti.  
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previden-  
ziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente  
sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa do-  
Sono anche esenti:  
la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’arti-  
colo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;  
l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991,  
n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperati-  
ve;  
l’assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la don-  
na non lavoratrice;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
vranno produrre all’Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti – Dire-  
zione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale- Settore Internazio-  
nale – Ufficio Cooperazione Internazionale un’autocertificazione nella  
quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale  
autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se pre-  
sentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.  
Non costituiscono reddito ai fini fiscali le indennità una tantum riconosciute  
nel corso del 2022 a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati e altre  
categorie di soggetti (art.31, decreto legge 17 maggio 2022, n.50).  
dichiarazioni e sui rimborsi, chiarimenti sulla normativa fiscale e assistono  
i contribuenti che utilizzano il servizio telematico internet per la trasmis-  
sione della propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, il call center offre as-  
sistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento emesse a seguito del  
controllo automatizzato e, nei casi più semplici, effettua direttamente l’an-  
nullamento delle comunicazioni che risultano errate.  
Servizio automatico (attivo 24 ore)  
Il servizio permette di:  
– prenotare un appuntamento;  
– verificare le partite Iva degli operatori comunitari. La verifica si effettua  
digitando o pronunciando prefisso telefonico internazionale del Paese  
di residenza e numero di partita Iva dell’operatore;  
– conoscere l’ufficio di competenza utilizzando il motore di ricerca “Trova  
l’Ufficio”.  
Rinegoziazione di un contratto di mutuo  
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria  
abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del con-  
tratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal  
caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite  
immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione  
degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (in-  
crementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di inte-  
ressi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene  
la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata  
della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano inva-  
riate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il con-  
traente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel  
rapporto di mutuo a seguito di accollo.  
Sito Internet dell’Agenzia delle Entrate  
Il sito www.agenziaentrate.gov.it mette a disposizione dei contribuenti docu-  
mentazione, modulistica, software, informazioni su codici tributo, codici atti-  
vità, scadenze, ecc. Attraverso il sito è possibile accedere ai servizi telematici  
per:  
– presentare on line le dichiarazioni (vedere anche il paragrafo “Presen-  
tazione telematica diretta e abilitazione al servizio telematico”);  
– compilare on line l’F24;  
– accedere al “cassetto fiscale” (dati fiscali del contribuente);  
Attraverso il sito è inoltre possibile accedere ai seguenti servizi:  
– motore di ricerca “trova l’ufficio”, per conoscere l’ufficio più vicino oltre  
quello di competenza;  
– web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);  
– “controllo automatico e formale - calcolo delle rate” per la rateazione  
delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e al controllo  
formale delle dichiarazioni;  
Scelta della compensazione  
Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso,  
sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in  
compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il mod. F24.  
Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo Irpef a credito e un  
debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta  
può indifferentemente:  
– controllo delle partite IVA comunitarie;  
– calcolo del bollo auto e controllo dei versamenti effettuati.  
utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell’acconto Irpef dovuto per il  
periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qua-  
lora il credito Irpef sia superiore all’acconto Irpef dovuto, può utilizzare  
il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA,  
INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale ecce-  
denza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, invece,  
di credito Irpef inferiore all’acconto Irpef dovuto, deve effettuare il ver-  
samento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a  
credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito ver-  
sati” del modello F24;  
utilizzare il credito Irpef per diminuire l’acconto Irpef dovuto per il pe-  
riodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella  
colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito Irpef e nella co-  
lonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito Irpef risultante  
dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.  
Società semplici e imprese familiari in agricoltura  
Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei  
redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, in-  
dicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale,  
qualora ne siano anche proprietarie.  
Il socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale compila il Mod. 730,  
indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI  
Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni  
siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito domi-  
nicale.  
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità  
previste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il tito-  
lare della medesima impresa non può avvalersi dell’assistenza fiscale,  
ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la  
quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di  
costituzione dell’impresa familiare e la propria quota per quanto concerne  
il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai  
familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quan-  
to risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare, nonché  
ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità  
del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e  
prevalente, nel periodo d’imposta.  
Servizi di assistenza al contribuente  
Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l’Agenzia  
delle Entrate assicura attraverso diversi canali di contatto uno specifico  
servizio di informazione e assistenza ai contribuenti.  
Tale servizio è fornito da:  
Uffici, i quali forniscono informazioni di carattere generale sulla com-  
pilazione del modello REDDITI Persone Fisiche.  
Tale servizio è offerto anche su appuntamento chiamando al numero  
800.909.696 o attraverso il sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).  
La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 e permette di scegliere  
l’ufficio presso il quale recarsi, il giorno e l’ora preferiti tra quelli proposti e  
il servizio desiderato. La prenotazione consente a coloro che hanno ne-  
cessità di recarsi in ufficio di evitare inutili attese presso gli sportelli;  
Direzioni Regionali, che curano l’assistenza specialistica agli ordini  
professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle pro-  
blematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;  
Gli altri componenti l’impresa familiare, diversamente dal titolare, possono  
presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del  
reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria  
quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.  
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio  
La detrazione d’imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del  
patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute ed effettivamente  
rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residen-  
ziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria,  
anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.  
La detrazione spetta a tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio  
dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo  
(ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, loca-  
zione o comodato), l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi  
di recupero edilizio.  
Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al n. 800.909.696.  
Per le chiamate da cellulare il numero è 06-96668907 per quelle dal-  
l’estero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante). Inviando  
un sms al numero 339.99.42.645 è possibile ottenere semplici infor-  
mazioni di natura fiscale.  
Call center con operatore  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17.  
Gli operatori forniscono assistenza e informazioni sulla compilazione delle  
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o  
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché sostenga le spese  
e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.  
156  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al  
D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.  
Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive  
modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche  
della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.  
(ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, ecc.); si consiglia, inoltre,  
di non utilizzare l’apposito modulo predisposto dalla banca o dall’ufficio  
postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.  
Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i docu-  
menti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-  
trate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in  
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione  
o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo,  
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di  
inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra  
quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di acca-  
tastamento; ricevute di pagamento dell’Ici; delibera assembleare di ap-  
provazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti  
comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle  
spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso  
dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’ese-  
cuzione dei lavori; comunicazione preventiva all’Asl, se dovuta, indicante  
la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese  
sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.  
Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i  
quali era previsto l’invio al Centro Operativo di Pescara della comunica-  
zione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo  
di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non  
necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative  
spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere pre-  
cedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche  
amministrative per l’esecuzione dei lavori.  
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni  
non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo  
che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno  
nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa).In presenza  
di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione  
sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmes-  
so il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette  
e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita  
anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura  
e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiara-  
zione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico  
bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.  
Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici  
dell’Agenzia delle entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a compro-  
vare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati,  
la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato ese-  
guito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.  
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti  
comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente  
utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti  
di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contri-  
buente può tener conto ai fini della detrazione.  
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione  
in questione sono:  
manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);  
manutenzione straordinaria;  
restauro e risanamento conservativo;  
ristrutturazione edilizia;  
eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può frui-  
re contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista  
in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);  
opere finalizzate alla cablatura degli edifici;  
opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;  
opere finalizzate al risparmio energetico;  
opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica;  
interventi di messa a norma degli edifici;  
opere interne;  
opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;  
opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;  
realizzazione di parcheggi pertinenziali;  
interventi di bonifica dall’amianto;  
sistemazione a verde;  
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.  
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con gene-  
ratori di emergenza a gas di ultima generazione;  
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute  
per:  
progettazione dei lavori;  
acquisto dei materiali;  
esecuzione dei lavori;  
altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;  
relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;  
perizie e sopralluoghi;  
imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le con-  
cessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;  
oneri di urbanizzazione;  
la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la  
sicurezza statica del patrimonio edilizio;  
altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi  
e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.  
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei  
redditi relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a  
condizione che:  
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha  
eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di  
comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sul-  
l’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali,  
deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa  
se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.  
per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente in-  
dichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’im-  
mobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad  
esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e  
gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;  
per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia  
trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni  
singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata pre-  
sentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende  
fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13  
maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati  
i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al  
2011;  
le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti  
la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario  
della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del sog-  
getto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento  
n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della  
L. 449/97.  
Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:  
le spese relative agli oneri di urbanizzazione;  
le ritenute di acconto operate sui compensi;  
l’imposta di bollo;  
i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.  
Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga  
comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del  
bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento  
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni  
con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)  
È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute  
per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di  
secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo speci-  
fico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi  
e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, ne-  
cessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi  
che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali  
di apprendimento delle lingue straniere.  
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente  
a carico sia per il contribuente stesso.  
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un  
certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strut-  
ture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010,  
n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la  
spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di  
DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale  
tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’appren-  
dimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente  
ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel  
quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del pro-  
dotto acquistato o utilizzato.  
Documentazione da conservare  
Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3 e RP25 occorre conservare  
la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle som-  
me:  
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici  
che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.  
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esem-  
plificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli  
alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istru-  
zione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:  
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito  
d’ascolto;  
il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere  
gli appunti della lezione;  
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono  
la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento del-  
la rilettura e della contestuale correzione degli errori;  
la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;  
altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari,  
mappe concettuali, etc.  
Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispo-  
sitivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali,  
ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, ap-  
positamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la co-  
municazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso  
all’informazione e alla cultura.  
Ad esempio:  
per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:  
relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali parlanti in cui sono  
indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanu-  
merico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del  
destinatario dei medicinali;  
relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura  
e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali oc-  
corre conservare la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico;  
per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, in-  
testate alla persona con disabilità o al familiare, a cui la persona disabile  
risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, anche una certi-  
ficazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e in-  
formatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di  
integrazione del soggetto con certificazione di invalidità ai sensi dell’art.  
3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rila-  
sciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di apparte-  
nenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico  
ed informatico e la disabilità della persona, richiesta dal D.M. 14 marzo  
1998 per l’aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante  
la disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rila-  
sciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o  
da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento  
dell’invalidità di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i  
soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento  
definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possi-  
bile autocertificare il possesso della documentazione attestante il rico-  
noscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;  
per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esen-  
ti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indi-  
cazione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato  
medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente,  
ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,  
il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che  
non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le  
fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le  
spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della  
detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla  
patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà ripor-  
tare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto  
non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conser-  
va l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di  
non essere tenuto a presentare la dichiarazione. Per ulteriori chiarimenti  
e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla  
circolare n. 24/E del 7 luglio 2022.  
Spese sanitarie detraibili  
È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute  
per:  
prestazioni chirurgiche;  
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;  
prestazioni specialistiche;  
acquisto o affitto di protesi sanitarie;  
prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese  
per visite e cure di medicina omeopatica);  
ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di  
ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detra-  
zione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assi-  
stenza, ma solo per le spese mediche che devono essere  
separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel  
caso di ricovero di persona con disabilità vedere le istruzioni del rigo  
RP25);  
acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeo-  
patici);  
spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio,  
apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sangui-  
gna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene  
la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere con-  
trassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.  
20/E del 13/05/2011);  
spese relative al trapianto di organi;  
importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute  
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.  
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per  
le spese di assistenza specifica sostenute per:  
assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia,  
laserterapia ecc.);  
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale  
di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale  
esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;  
prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assisten-  
ziali di nucleo;  
prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professio-  
nale;  
Spese mediche all’estero  
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di  
quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conser-  
vata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.  
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero  
sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle  
che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.  
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una  
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in  
inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita  
a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua di-  
versa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.  
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia  
di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta,  
rispettivamente, in francese o in tedesco.  
prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di anima-  
zione e/o di terapia occupazionale.  
importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute  
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale  
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno  
può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente,  
residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza  
slovena.  
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali so-  
praelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da  
parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spe-  
sa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista  
sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno  
2012).  
Spese sanitarie per persone con disabilità  
Tra le spese sanitarie rientrano le:  
spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,  
alla locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sul-  
l’intero importo (rigo RP3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute  
per:  
l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparec-  
chi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti  
della colonna vertebrale;  
le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza di per-  
sona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta  
fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante  
il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad  
una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;  
l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;  
la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carroz-  
zella;  
la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche  
esterne ed interne alle abitazioni;  
l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per  
persone disabili.  
di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento  
dell’invalidità civile.  
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente  
“affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte  
o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’in-  
validità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deam-  
bulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori;  
in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della  
ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.  
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che compor-  
tano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione,  
richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata  
dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.  
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o  
impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui  
all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta  
avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certi-  
ficazione aggiuntiva da cui risulti che la disabilità comporta ridotte o impedite  
capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 449 del 1997.  
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio  
automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale  
di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che  
alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circo-  
lazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Mi-  
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:  
pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;  
scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;  
braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;  
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;  
sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insedia-  
mento della persona con disabilità nell’abitacolo;  
sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;  
sportello scorrevole.  
Qualora a causa della natura della disabilità i veicoli necessitino di adat-  
tamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmen-  
te essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale  
tra la disabilità e la tipologia di adattamento.  
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i sog-  
getti ad essi equiparati sono considerati disabili e non sono assoggettati  
agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi  
dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la  
documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al mo-  
mento della concessione dei benefici pensionistici.  
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte  
che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche del-  
la detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per inter-  
venti finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (righi da  
RP41 a RP53);  
spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza  
e le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art.  
3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute  
per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telema-  
tico (rigo RP3);  
spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o  
impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero  
importo (rigo RP4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di mo-  
toveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1,  
lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile  
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle sud-  
dette limitazioni permanenti delle capacità motorie.  
Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui  
la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori, devono risultare  
dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita  
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni me-  
diche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile,  
di lavoro, di guerra, ecc.  
I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell’art.  
4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d’in-  
validità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono  
stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contras-  
segno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli per richiesti  
dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di vei-  
coli e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire  
l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità. Essi sono ri-  
lasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra  
esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione  
“Omissis” e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli rife-  
rimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della  
legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge  
342/2000).  
Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere  
ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato  
emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20, del decre-  
to-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  
3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possi-  
bile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.  
Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli auto-  
veicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge  
n.138 del 3 aprile 2001) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).  
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:  
1) ai soggetti con disabilità psichica o mentale per cui è stata riconosciuta  
l’indennità di accompagnamento;  
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà es-  
sere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei ter-  
mini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere au-  
tenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità  
del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite ca-  
pacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti  
sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato  
che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.  
Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie per-  
manenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto  
di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adat-  
tato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione in-  
terna dei vicoli, per consentire alla persona disabile di guidare. Invece,  
per le persone disabili con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari  
di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti  
siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei  
veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.  
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:  
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,  
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del con-  
ducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);  
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al tra-  
sporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti  
compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);  
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto  
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati  
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a  
tale scopo (lett. f) - art. 53).  
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;  
3) ai soggetti con pluriamputazioni.  
Il requisito per fruire della detrazione è una disabilità grave, così come  
definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie  
che comportano una limitazione permanente della deambulazione.  
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla com-  
missione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al  
punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità  
Le persone non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per  
l’acquisto di motoveicoli.  
159  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:  
3. Pensioni estere percepite da residenti italiani  
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo  
nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));  
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa comples-  
siva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica  
o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di con-  
tenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54,  
lett. c));  
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di  
uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite  
da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni con-  
tro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte  
estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni  
pubbliche o di pensioni private.  
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua sud-  
divisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale  
tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.  
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi pre-  
videnziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensio-  
nistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese  
di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti con-  
venzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contri-  
buente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi  
sono così assoggettate a tassazione:  
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di deter-  
minate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’es-  
sere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale  
scopo (art. 54, lett. f));  
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati per-  
manentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette per-  
sone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).  
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero  
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da  
contribuenti residenti in Italia:  
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione con-  
tro le doppie imposizioni;  
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela Le pensioni  
pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente  
ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassa-  
zione solo in Italia.  
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro  
le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere  
assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;  
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro  
le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere  
assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.  
Belgio - Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazio-  
ne solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche  
quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pen-  
sione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assog-  
gettate a tassazione solo in Italia.  
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per  
le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del  
Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo  
fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente  
nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle  
imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera  
competente in base alle procedure da questa stabilite.  
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che  
riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti re-  
sidenti in Italia.  
Francia Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate  
solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo  
in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.  
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale,  
solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia  
indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza so-  
ciale” sono imponibili in entrambi gli Stati.  
Australia Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assog-  
gettate a tassazione solo in Italia.  
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o pro-  
venienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.  
Canada Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private sono assoggettate  
a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei  
seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se viene  
superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada  
ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.  
Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”,  
ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili  
esclusivamente in Canada;  
1. Stipendi  
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in  
quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia,  
Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti)  
è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contempora-  
neamente le seguenti condizioni:  
il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero  
per meno di 183 giorni;  
Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il con-  
tribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate  
solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite  
corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i  
superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto  
assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.  
le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Ita-  
lia;  
l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che  
il datore di lavoro ha nell’altro Stato.  
2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto  
esclusivo del rapporto  
4. Borse di studio  
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo  
del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abro-  
gazione dell’art. 3, c. 3, lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell’art.  
51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggior-  
nano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determi-  
nato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con  
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.  
Per l’anno 2022, si fa riferimento al decreto interministeriale del 23 di-  
cembre 2021 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2022.  
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di  
183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto  
in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali  
e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti  
da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come og-  
getto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi,  
sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro, per l’anno  
2022.  
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti re-  
sidenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica,  
quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle  
Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma  
di Bolzano (Legge n. 398 del 30 novembre 1989). La regola della tassa-  
zione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni  
per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia,  
la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contri-  
buente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati  
esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente  
nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio  
è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, que-  
st’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche  
in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.  
Superbonus  
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto  
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,  
ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese  
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 (ulteriormente prorogato  
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministra-  
zione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto al-  
l’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la  
prestazione per la valutazione della propria situazione economica.  
160  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
dalla legge di bilancio 2023 –legge 29 dicembre 2022, n. 197), spettante  
nella misura del 110 per cento delle spese stesse, a fronte di specifici in-  
terventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni con-  
dominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a  
quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi  
di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quel-  
li di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sisma-  
bonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16,  
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto  
2013, n. 90.  
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a ta-  
luni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla ado-  
zione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché  
ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi  
“trainati”).  
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:  
su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia  
trainati);  
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia  
trainati);  
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno  
o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari  
e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità  
immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in con-  
dominio (solo trainati).  
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti  
che sostengono, negli anni 2020,2021 e 2022, spese per interventi di ri-  
qualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del  
patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e  
16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Su-  
perbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché  
per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo  
dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di scon-  
to sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo  
stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da que-  
st’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di suc-  
cessiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito  
e gli altri intermediari finanziari (cd. Sconto in fattura).  
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un  
credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri sog-  
getti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà  
di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo  
citate comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi  
in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 del-  
l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  
322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia  
delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847e 12 ottobre 2020, prot. n.  
326047, 22 febbraio 2021 prot. n. 51374, 30 marzo 2021 prot. n. 83933,  
20 luglio 2021 prot. n. 196548, 12 novembre 2021 prot. n. 312528. 1 di-  
cembre 2021 prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot.n.35873 e 10 giugno  
2022 prot.n. 202205.  
Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020,  
secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce  
come “trainanti o principali” i seguenti interventi:  
a di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e in-  
clinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifa-  
miliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie  
disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare fun-  
zionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi  
dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;  
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con  
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura  
di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti  
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sa-  
nitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente  
indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’ester-  
no site all’interno di edifici plurifamiliari;  
antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-  
septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).  
Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:  
30 dicembre 2020, n. 178) anche le spese sostenute per gli interventi di  
abbattimento delle barriere architettoniche se sostenute congiuntamente  
alle spese di:  
l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e incli-  
nate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari,  
con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente  
lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente in-  
dipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno,  
sita all’interno di edifici plurifamiliari;  
l’sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con  
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura  
di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti  
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sa-  
nitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente  
indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’ester-  
no site all’interno di edifici plurifamiliari;  
Le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere archi-  
tettoniche sono considerati interventi “trainati” anche se sostenute con-  
giuntamente alle spese per gli interventi antisismici e di riduzione del  
rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del de-  
creto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) (art. 33, comma 1, lettera a)  
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).  
Come precisato nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, nel caso in  
cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il li-  
mite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma  
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile  
fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distinta-  
mente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo  
possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano ri-  
spettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna  
detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi stret-  
tamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti in-  
terventi.  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla citata circolare n. 24/E del 2020,  
alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, alla risoluzione n. 60/E del  
2020, alla circolare n.16/E 2021, nella risoluzione n.8/E del 15 febbraio  
2022, alla circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, la n. 23/E del 23 giugno  
2022, la n.28/E del 25 luglio 2022, la n. 33/E del 6 ottobre 2022 e la riso-  
luzione n. 77/E del 15 dicembre 2022 ed alle informazioni rese disponibili  
nell’apposita area tematica del sito web dell’agenzia delle entrate:  
www.agenziaentrate.gov.it.  
Terreni in affitto - Casi particolari  
Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato  
in almeno un rigo il codice 2 o il codice 3 nella colonna 2 è necessario  
adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito  
dominicale. Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli  
2 e 3 e non risulti barrata la casella di colonna 10:  
1) Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito domini-  
cale:  
– se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il  
reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, rivalutato  
dell’80% e aumentato del 30% rapportato ai giorni (col. 4) ed alla  
percentuale di possesso (col. 5);  
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito  
dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, aumentato del 30%  
rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
– se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il  
reddito dominicale è uguale a zero;  
Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale  
che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale”.  
2) Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indi-  
cato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:  
a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di  
affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);  
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come ca-  
none di affitto il reddito dominicale, determinato secondo le modalità  
descritte nel precedente paragrafo. Sommate successivamente gli  
importi delle quote relative al canone di affitto.  
3) Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7  
“Casi particolari” uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come segue:  
a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore  
all’80% del “totale quote reddito dominicale”, riportate il totale delle  
quote relative al canone di affitto nella colonna 11 del primo rigo del  
quadro RA in cui il terreno è stato indicato;  
le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico  
indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobo-  
nus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per cia-  
scun intervento;  
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  
di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.  
Rientrano tra gli interventi “trainati” (art. 1, comma 66, lettera d), legge  
161  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta su-  
periore o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale”, ripor-  
tate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 11 del primo  
rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.  
4) Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna  
7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come se-  
gue:  
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato  
risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come  
sopra calcolato, riportate nella colonna 11 del primo rigo del quadro  
RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito  
dominicale;  
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato  
risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra  
calcolato, procedete come segue:  
gue:  
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato  
risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come  
sopra calcolato, riportate nella colonna 13 del primo rigo del quadro  
RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito  
dominicale;  
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato  
risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra  
calcolato, procedete come segue:  
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito do-  
minicale non considerando l’agevolazione prevista per la mancata  
coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi  
naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colon-  
na 1, rivalutato dell’80% (o non rivalutato in presenza dei casi  
particolari 5 o 6) rapportato ai giorni di possesso (col. 4) e alla  
percentuale di possesso (col. 5);  
b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di se-  
guito chiameremo “totale quote reddito dominicale non agevola-  
to”;  
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non age-  
volato” come calcolato al precedente punto b) con il totale delle  
quote di canone di affitto:  
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito do-  
minicale non considerando l’agevolazione prevista per la mancata  
coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi  
naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colon-  
na 1, rivalutato dell’80% (o non rivalutato in presenza dei casi  
particolari 5 o 6) e aumentato del 30% rapportato ai giorni di pos-  
sesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);  
b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di se-  
guito chiameremo “totale quote reddito dominicale non agevola-  
to”;  
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non age-  
volato” come calcolato al precedente punto b) con il totale delle  
quote di canone di affitto;  
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80%  
del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come cal-  
colato al punto b), riportate a colonna 11 del primo rigo del qua-  
dro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del  
canone di affitto”;  
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80%  
del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come cal-  
colato al punto b), riportate a colonna 13 del primo rigo del qua-  
dro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del  
canone di affitto”;  
– A in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito domi-  
nicale”.  
Variazioni di coltura dei terreni  
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettiva-  
mente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contri-  
buenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la  
tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le de-  
duzioni fuori tariffa.  
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o ugua-  
le all’80% del “totale quote reddito dominicale non agevolato”  
come calcolato al punto b), riportate a colonna 11 del primo rigo  
del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote  
reddito dominicale”.  
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal  
rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è  
suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.  
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione cen-  
suaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a  
terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione cen-  
suaria più vicina nell’ambito della stessa provincia.  
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione  
della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o se-  
zione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.  
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità  
sopra riportate deve avvenire a partire:  
dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le  
variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;  
dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura  
che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della va-  
riazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate è stata presentata  
entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata  
dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presen-  
tata.  
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni  
dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell’Agenzia delle En-  
trate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono ve-  
rificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la  
dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano por-  
zioni di particelle.  
Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3 e risulti  
barrata la casella di colonna 10:  
1) Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:  
– se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il  
reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, rivalutato  
dell’80%, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso  
(col. 5);  
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito  
dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1 rapportato ai giorni  
(col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5;  
– se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il  
reddito dominicale è uguale a zero;  
Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale  
che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale”.  
2) Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indi-  
cato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:  
a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di  
affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);  
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come ca-  
none di affitto il reddito dominicale, determinato secondo le modalità  
descritte nel precedente paragrafo. Sommate successivamente gli  
importi delle quote relative al canone di affitto.  
3) Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7  
“Casi particolari” uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come segue:  
a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore  
all’80% del “totale quote reddito dominicale”, riportate il totale delle  
quote relative al canone di affitto nella colonna 11 del primo rigo del  
quadro RA in cui il terreno è stato indicato;  
b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta su-  
periore o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale”, ripor-  
tate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 13 del primo  
rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.  
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere pre-  
sentata direttamente dall’affittuario.  
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti  
– Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi  
agricoli CE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contri-  
buenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti de-  
vono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso  
di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale  
determini un aumento di reddito).  
4) Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna  
7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 2 o 6 procedete come se-  
162  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI  
ABU DHABI ........................................ 238 CIAD................................................... 144 GUINEA BISSAU................................ 185 MONTSERRAT................................... 208 SINT MAARTEN................................. 294  
AFGHANISTAN .................................. 002 CILE.................................................... 015 GUINEA EQUATORIALE.................... 167 MOZAMBICO ..................................... 134  
AJMAN ............................................... 239 CINA .................................................. 016 GUYANA............................................. 159 MYANMAR.......................................... 083  
ALAND ISOLE.................................... 292 CIPRO ................................................ 101 HAITI .................................................. 034 NAMIBIA............................................. 206  
ALBANIA ............................................ 087 CITTÀ DEL VATICANO....................... 093 HEARD AND MCDONALD ISLAND ... 284 NAURU............................................... 109  
ALGERIA............................................ 003 CLIPPERTON..................................... 223 HONDURAS....................................... 035 NEPAL ................................................ 115  
AMERICAN SAMOA .......................... 148 COCOS (KEELING) ISLAND ............. 281 HONG KONG ..................................... 103 NICARAGUA ...................................... 047  
ANDORRA.......................................... 004 COLOMBIA......................................... 017 INDIA.................................................. 114 NIGER ................................................ 150  
ANGOLA............................................. 133 COMORE, ISOLE............................... 176 INDONESIA........................................ 129 NIGERIA............................................. 117  
ANGUILLA.......................................... 209 CONGO.............................................. 145 IRAN................................................... 039 NIUE................................................... 205  
ANTARTIDE........................................ 180 CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) 018 IRAQ................................................... 038 NORFOLK ISLAND ............................ 285  
ANTIGUA E BARBUDA...................... 197 COOK ISOLE ..................................... 237 IRLANDA............................................ 040 NORVEGIA......................................... 048  
ARABIA SAUDITA .............................. 005 COREA DEL NORD ........................... 074 ISLANDA ............................................ 041 NUOVA CALEDONIA.......................... 253  
ARGENTINA....................................... 006 COREA DEL SUD............................... 084 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO . 252 NUOVA ZELANDA.............................. 049  
ARMENIA ........................................... 266 COSTA D'AVORIO.............................. 146 ISRAELE ............................................ 182 OMAN................................................. 163  
ARUBA ............................................... 212 COSTA RICA ...................................... 019 JERSEY C.I. ....................................... 202 PAESI BASSI...................................... 050  
ASCENSION ...................................... 227 CROAZIA............................................ 261 KAZAKISTAN...................................... 269 PAKISTAN .......................................... 036  
AUSTRALIA........................................ 007 CUBA.................................................. 020 KENYA................................................ 116 PALAU ................................................ 216  
AUSTRIA............................................ 008 CURACAO.......................................... 296 KIRGHIZISTAN................................... 270 PALESTINA(TERRITORIAUTONOMI DI) 279  
AZERBAIGIAN ................................... 268 DANIMARCA...................................... 021 KIRIBATI............................................. 194 PANAMA............................................. 051  
AZZORRE ISOLE............................... 234 DOMINICA.......................................... 192 KOSOVO............................................ 291 PAPUA NUOVA GUINEA.................... 186  
BAHAMAS.......................................... 160 DOMINICANA (REPUBBLICA)........... 063 KUWAIT.............................................. 126 PARAGUAY ........................................ 052  
BAHRAIN............................................ 169 DUBAI................................................. 240 LAOS.................................................. 136 PENON DE ALHUCEMAS.................. 232  
BANGLADESH................................... 130 ECUADOR.......................................... 024 LESOTHO .......................................... 089 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233  
BARBADOS........................................ 118 EGITTO .............................................. 023 LETTONIA .......................................... 258 PERÙ.................................................. 053  
BELGIO .............................................. 009 ERITREA............................................ 277 LIBANO .............................................. 095 PITCAIRN........................................... 175  
BELIZE ............................................... 198 ESTONIA............................................ 257 LIBERIA.............................................. 044 POLINESIA FRANCESE .................... 225  
BENIN................................................. 158 ETIOPIA ............................................. 026 LIBIA................................................... 045 POLONIA............................................ 054  
BERMUDA.......................................... 207 FAEROER (ISOLE) ............................ 204 LIECHTENSTEIN ............................... 090 PORTOGALLO................................... 055  
BHUTAN ............................................. 097 FALKLAND (ISOLE) ........................... 190 LITUANIA ........................................... 259 PORTORICO...................................... 220  
BIELORUSSIA.................................... 264 FIJI, ISOLE......................................... 161 LUSSEMBURGO................................ 092 PRINCIPATO DI MONACO ................ 091  
BOLIVIA.............................................. 010 FILIPPINE........................................... 027 MACAO .............................................. 059 QATAR................................................ 168  
BONAIRE SAINT EUSTATIUSAND SABA. 295 FINLANDIA......................................... 028 MACEDONIA...................................... 278 RAS EL KAIMAH ................................ 242  
BOSNIA-ERZEGOVINA ..................... 274 FRANCIA............................................ 029 MADAGASCAR.................................. 104 REGNO UNITO .................................. 031  
BOTSWANA ....................................... 098 FUIJAYRAH........................................ 241 MADEIRA ........................................... 235 REUNION........................................... 247  
BOUVET ISLAND............................... 280 GABON............................................... 157 MALAWI.............................................. 056 ROMANIA........................................... 061  
BRASILE ............................................ 011 GAMBIA.............................................. 164 MALAYSIA.......................................... 106 RUANDA ............................................ 151  
SIRIA .................................................. 065  
SLOVACCA REPUBBLICA................. 276  
SLOVENIA.......................................... 260  
SOMALIA............................................ 066  
SOUTHGEORGIAANDSOUTHSANDWICH.283  
SPAGNA............................................. 067  
SRI LANKA......................................... 085  
ST. HELENA....................................... 254  
ST. VINCENTE E LE GRENADINE.... 196  
STATI UNITI D’AMERICA................... 069  
SUD SUDAN ...................................... 297  
SUDAFRICANA REPUBBLICA .......... 078  
SUDAN............................................... 070  
SURINAM........................................... 124  
SVALBARDAND JAN MAYEN ISLANDS . 286  
SVEZIA............................................... 068  
SVIZZERA.......................................... 071  
SWAZILAND....................................... 138  
TAGIKISTAN....................................... 272  
TAIWAN.............................................. 022  
TANZANIA .......................................... 057  
TERRITORI FRANCESI DEL SUD..... 183  
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245  
THAILANDIA ...................................... 072  
TIMOR EST........................................ 287  
TOGO ................................................. 155  
TOKELAU........................................... 236  
TONGA............................................... 162  
TRINIDAD E TOBAGO....................... 120  
TRISTAN DA CUNHA......................... 229  
TUNISIA ............................................. 075  
TURCHIA............................................ 076  
TURKMENISTAN................................ 273  
TURKS E CAICOS (ISOLE) ............... 210  
BRUNEI DARUSSALAM .................... 125 GEORGIA........................................... 267 MALDIVE............................................ 127 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)............. 262 TUVALU.............................................. 193  
BULGARIA ......................................... 012 GERMANIA ........................................ 094 MALI ................................................... 149 SAHARA OCCIDENTALE................... 166  
BURKINA FASO ................................. 142 GHANA............................................... 112 MALTA ................................................ 105 SAINT KITTS E NEVIS....................... 195  
BURUNDI ........................................... 025 GIAMAICA.......................................... 082 MAN ISOLA........................................ 203 SAINT LUCIA...................................... 199  
CAMBOGIA ........................................ 135 GIAPPONE......................................... 088 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 219 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE . 222  
CAMERUN ......................................... 119 GIBILTERRA....................................... 102 MAROCCO......................................... 107 SAINT-PIERRE E MIQUELON........... 248  
CAMPIONE D'ITALIA ......................... 139 GIBUTI................................................ 113 MARSHALL (ISOLE) .......................... 217 SALOMONE ISOLE............................ 191  
CANADA............................................. 013 GIORDANIA ....................................... 122 MARTINICA........................................ 213 SALVADOR......................................... 064  
CANARIE ISOLE................................ 100 GOUGH.............................................. 228 MAURITANIA...................................... 141 SAMOA .............................................. 131  
CAPO VERDE.................................... 188 GRECIA.............................................. 032 MAURITIUS........................................ 128 SAINT BARTHELEMY........................ 293  
CAROLINE ISOLE.............................. 256 GRENADA.......................................... 156 MAYOTTE........................................... 226 SAN MARINO..................................... 037  
CAYMAN (ISOLE)............................... 211 GROENLANDIA ................................. 200 MELILLA............................................. 231 SAO TOME E PRINCIPE ................... 187  
CECA (REPUBBLICA)........................ 275 GUADALUPA...................................... 214 MESSICO........................................... 046 SENEGAL........................................... 152  
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143 GUAM................................................. 154 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI). 215 SEYCHELLES.................................... 189  
CEUTA................................................ 246 GUATEMALA...................................... 033 MIDWAY ISOLE.................................. 177 SERBIA .............................................. 289  
CHAFARINAS..................................... 230 GUAYANA FRANCESE ...................... 123 MOLDOVIA......................................... 265 SHARJAH........................................... 243  
CHAGOS ISOLE ................................ 255 GUERNSEY........................................ 201 MONGOLIA ........................................ 110 SIERRA LEONE ................................. 153  
UCRAINA ........................................... 263  
UGANDA ............................................ 132  
UMM AL QAIWAIN.............................. 244  
UNGHERIA......................................... 077  
URUGUAY.......................................... 080  
UZBEKISTAN ..................................... 271  
VANUATU........................................... 121  
VENEZUELA ...................................... 081  
VERGINI AMERICANE (ISOLE)......... 221  
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)...... 249  
VIETNAM............................................ 062  
WAKE ISOLE...................................... 178  
WALLIS E FUTUNA............................ 218  
YEMEN............................................... 042  
ZAMBIA .............................................. 058  
CHRISTMAS ISLAND ........................ 282 GUINEA.............................................. 137 MONTENEGRO ................................. 290 SINGAPORE ...................................... 147 ZIMBABWE ........................................ 073  
163  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI  
DA INDICARE NELLA CASELLA “FUSIONE COMUNI” DEL RIGO “DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2022”  
NUOVI COMUNI NATI DAL 2018  
AL 1° GENNAIO 2022  
CODICE  
IDENTIFICATIVO PROVINCIA  
COMUNE  
CODICE  
IDENTIFICATIVO  
EX COMUNE  
DATA  
FUSIONE  
COMUNI DI ORIGINE  
DA FUSIONE COMUNI  
Ex comune di CA' D'ANDREA  
B320  
L258  
H727  
C140  
C949  
E762  
01/01/2019 TORRE DE’ PICENARDI  
01/01/2019 SALUZZO  
L258  
H727  
M427  
CR  
CN  
VI  
Ex comune di TORRE DE' PICENARDI  
Ex comune di SALUZZO  
Ex comune di CASTELLAR  
Ex comune di CONCO  
20/02/2019 LUSIANA CONCO  
Ex comune di LUSIANA  
TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI  
DA INDICARE NELLA CASELLA “FUSIONE COMUNI” DEL RIGO “DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2023”  
NUOVI COMUNI NATI  
DAL 2018 AL 2022  
DA FUSIONE COMUNI  
CODICE  
IDENTIFICATIVO PROVINCIA  
COMUNE  
CODICE  
IDENTIFICATIVO  
EX COMUNE  
DATA  
FUSIONE  
COMUNI DI ORIGINE  
Ex comune di CA' D'ANDREA  
B320  
L258  
H727  
C140  
C949  
E762  
01/01/2019 TORRE DE'PICENARDI  
01/01/2019 SALUZZO  
L258  
H727  
M427  
CR  
CN  
VI  
Ex comune di TORRE DE' PICENARDI  
Ex comune di SALUZZO  
Ex comune di CASTELLAR  
Ex comune di CONCO  
20/02/2019 LUSIANA CONCO  
Ex comune di LUSIANA  
164  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
TABELLA ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF PER L’ANNO DI IMPOSTA 2022  
REGIONE O PROVINCIA COD. ALIQUOTA  
SCAGLIONI  
DI REDDITO  
ALIQUO- IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTER-  
CASI PARTICOLARI  
AUTONOMA  
REG.  
UNICA  
TA  
MEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI  
ABRUZZO  
01  
1,73%  
per qualunque reddito  
per qualunque reddito  
BASILICATA  
BOLZANO  
02  
03  
1,23%  
a) A tutti i contribuenti spetta una detrazione d'imposta di 430,50 euro.  
b) Per i redditi imponibili di importo superiore a 50.000,00 euro spetta un'ulteriore de-  
trazione determinata dall'importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il  
reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l'importo di 25.000,00 euro. L'im-  
porto massimo detraibile ammonta a 125,00 euro.  
fino a 50.000 euro  
1,23%  
1,23% sull'intero importo  
c) Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non  
superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di  
252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Le de-  
trazioni sono cumulabili ma, in nessun caso, possono generare credito d'imposta.  
Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto  
del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti nonché dei redditi assoggettati  
al regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. La detrazione per carichi di famiglia  
si applica, per l’intero anno d’imposta 2022, nel rispetto dei limiti reddituali stabiliti  
dall’art. 12 del D.P.R. 917/1986, anche ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni.  
615+1,73% sulla  
parte eccedente euro 50.000  
oltre 50.000 euro  
1,73%%  
CALABRIA  
CAMPANIA  
04  
05  
1,73%  
per qualunque reddito  
fino a 15.000 euro  
Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non  
superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spet-  
ta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari  
ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percen-  
tuale ed ai mesi a carico. Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizio-  
nale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa  
abilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 spetta una detra-  
zione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00  
per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla  
percentuale ed ai mesi a carico. Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detra-  
zioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1 della L.R. 30 marzo 2022, n.7, non sorge alcun  
credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si  
applicano, per l’intero anno 2022 le disposizioni previste dall'articolo 12 del TUIR.  
1,73%  
1,73% sull’intero importo  
oltre 15.000 euro  
e fino a 28.000 euro  
259,50 + 2,96% sulla  
parte eccedente 15.000  
2,96%  
3,20%  
oltre 28.000 euro  
e fino a 50.000 euro  
644,3 + 3,20% sulla  
parte eccedente 28.000  
1348,3 + 3,33% sulla  
parte eccedente 50.000  
oltre 50.000 euro  
fino a 15.000 euro  
3,33%  
1,33%  
1,93%  
2,03%  
1,33% sull’intero importo  
oltre 15.000 euro  
e fino a 28.000 euro  
199,50 + 1,93% sulla  
parte eccedente 15.000  
Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF indicate comprendono l'aliquota di  
base e la maggiorazione regionale.  
EMILIA ROMAGNA  
06  
07  
oltre 28.000 euro  
e fino a 50.000 euro  
450,40 + 2,03% sulla  
parte eccedente 28.000  
897 + 2,27% sulla  
parte eccedente 50.000  
oltre 50.000 euro  
fino a 15.000 euro  
2,27%  
0,70%  
0,70% sull’intero importo  
Reddito imponibile fino a euro 15.000 aliquota 0,70%, reddito imponibile superiore  
a euro 15.000 aliquota 1,23% sull'intero importo.  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
oltre 15.000 euro  
1,23%  
1,23% sull’intero importo  
Per l'anno d'imposta 2022 sono interessati al prelievo ai fini dell'addizionale regio-  
nale all'IRPEF nella misura dell'1,73% i soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini  
dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 35.000,00 euro. b) con un red-  
dito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a  
50.000,00 euro, ai sensi dell'art.12, comma 2, DPR 917/1986, aventi fiscalmente a  
carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si  
applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale re-  
gionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito  
imponibile di cui alla presente lettera innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a ca-  
rico oltre il terzo. c) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IR-  
PEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 12, comma 2, DPR  
917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o piu' figli portatori di handicap ai sensi  
dell'art. 3 della l. 104/1992. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggio-  
razione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini del-  
l'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. d)  
ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992 apparte-  
nenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regio-  
nale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro. E' disposta, inoltre, per il 2022, una  
detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei  
soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non  
superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano dell'esenzione dalla maggiorazio-  
ne di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), LR 17/2016. Dall'applicazione delle disposizio-  
ni di cui all'art. 1, comma 2 della L.R. n. 7 del 2022, non può comunque derivare il  
riconoscimento di alcun credito d'imposta. L’agevolazione prevista nei casi di figli  
fiscalmente a carico, con riferimento all’art. 12, comma 2, DPR 917/1986, è appli-  
cabile per l’intero anno 2022.  
Per i soggetti con reddito imponibile ai fini  
delladdizionale IRPEF fino ad euro 35.000  
fino a 35.000 euro  
1,73%  
1,73% sull’intero importo  
LAZIO  
08  
Per i soggetti con reddito imponibile ai fini  
delladdizionale IRPEF superiori a 35.000 euro  
fino a 15.000 euro  
1,73%  
3,33%  
1,73% sull’intero importo  
259,5 + 3,33%  
sulla parte eccedente 15.000  
Oltre 15.000  
Ai sensi dell'articolo 6,comma 6, decreto legislativo 68/2011, per l'anno d'imposta  
2022, a decorrere dal 1.1.2022, ai soggetti aventi reddito imponibile non superiore  
a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico spetta una detrazione  
pari a 40,00 euro per ciascun figlio. La detrazione e' aumentata a 45,00 euro per  
ogni figlio portatore di handicap anche in presenza di un solo figlio a carico. Quan-  
do l'imposta dovuta sia minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.  
Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizio-  
ni di cui all'articolo 12 del Tuir. In merito alla detrazione per carichi di famiglia 2022  
si rinvia alla circolare applicativa pubblicata sul sito internet di Regione Liguria: pa-  
gamenti online e imposte - irpef - addizionale all'imposta sul reddito detrazione per  
carichi di famiglia 2022. L’agevolazione prevista nei casi di figli fiscalmente a cari-  
co, con riferimento all’art. 12, comma 2, DPR 917/1986, è applicabile per l’intero  
anno 2022.  
fino a 15.000 euro  
da 15.001 a 28.000 euro  
da 28.001 a 50.000 euro  
1,23%  
1,81%  
2,31%  
1,23% sull’intero importo  
184,5+ 1,81% sulla  
parte eccedente 15.000  
419,8 + 2,31% sulla  
parte eccedente 28.000  
LIGURIA  
09  
928 + 2,33% sulla  
parte eccedente  
50,000  
oltre 50.000  
2,33%  
fino a 15.000 euro  
1,23%  
1,58%  
1,23% sull’intero importo  
oltre 15.000 euro  
e fino a 28.000 euro  
184,5+1,58% sulla  
parte eccedente 15.000  
LOMBARDIA  
10  
oltre 28.000 euro  
389,9+1,72% sulla  
1,72%  
1,73%  
e fino a 50.000 euro  
parte eccedente 28.000  
768,3 + 1,73% sulla  
parte eccedente 50.000  
oltre 50.000 euro  
segue  
165  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
REGIONE O PROVINCIA COD. ALIQUOTA  
IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI  
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI  
SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA  
CASI PARTICOLARI  
AUTONOMA  
REG.  
UNICA  
fino a 15.000 euro  
1,23%  
1,53%  
1,23% sull’intero importo  
Dall'anno di imposta 2022, si applica l'aliquota dell'1,23% per i contribuenti  
con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a  
50.000,00 euro con uno o piu' figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 del-  
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli  
adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del  
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora i  
figli siano a carico di piu' soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel ca-  
so in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IR-  
PEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro. L’aliquota agevolata  
dell’1,23% si applica alle condizioni previste e a prescindere dall’età dei figli  
portatori di handicap.  
oltre 15.000 euro  
e fino a 28.000 euro  
184,5+1,53% sulla  
parte eccedente 15.000  
oltre 28.000 euro  
383,4+1,70% sulla  
1,70%  
e fino a 50.000 euro  
parte eccedente 28.000  
MARCHE  
11  
757,4+1,73% sulla  
parte eccedente 50.000  
oltre 50.000 euro  
fino a 15.000 euro  
1,73%  
2.03%  
2.03% sull’intero importo  
304,5+2,23% sulla  
da 15.001 a 28.000 euro 2,23%  
da 28.001 a 50.000 euro 2,43%  
parte eccedente 15.000  
MOLISE  
12  
594,4+2,43% sulla  
parte eccedente 28.000  
1.129+2,63% sulla  
oltre 50.000  
2,63%  
1,62%  
parte eccedente 50.000  
A partire dal periodo di imposta 2022, sono confermate le detrazioni a) euro  
100,00 per i contribuenti con piu' di tre figli a carico, per ciascun figlio a partire  
dal primo, compreso i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati. b) euro  
250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'  
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per ciascun figlio, compreso i fi-  
gli naturali, riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Ai fini della spettanza e della  
ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all' art. 12 del  
TUIR. L’agevolazione prevista nei casi di figli fiscalmente a carico, con riferi-  
mento all’art. 12, comma 2, DPR 917/1986, è applicabile per l’intero anno  
2022. L’importo della detrazione spettante va portato in diminuzione dell’addi-  
zionale regionale calcolata applicando le aliquote di cui all’art. 1 della L.R.  
4/2022; se l’imposta dovuta è minore delle detrazioni non sorge alcun credito  
di imposta.  
fino a 15.000 euro  
1,62% sull’intero importo  
243+2,13% sulla  
da 15.001 a 28.000 euro 2,13%  
da 28.001 a 50.000 euro 2,75%  
parte eccedente 15.000  
519,9+2,75% sulla  
parte eccedente 28.000  
PIEMONTE  
13  
1.124,9 + 3,33% sulla  
parte eccedente 50.000  
oltre 50.000  
3,33%  
1,33%  
A decorrere dal periodo d'imposta 2016, ai contribuenti con piu' di tre figli a  
carico spetta una detrazione sull'addizionale regionale all'IRPEF di 20 euro  
per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire  
dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. La detrazione  
sopra descritta è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilita' ai  
sensi dell'art. 3 della legge 104/1992. Ai fini della spettanza e della ripartizio-  
ne delle detrazioni si applicano, per l’intero anno 2022 le disposizioni previste  
dall'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986. Qualora il li-  
vello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consen-  
te la fruizione delle detrazioni, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di so-  
stegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti come disciplina-  
te da apposito provvedimento della Giunta regionale.  
fino a 15.000 euro  
1,33% sull’intero importo  
199,5+1,43 sulla  
parte eccedente 15.000  
da 15.001 a 28.000 euro 1,43%  
385,4+1,63% sulla  
parte eccedente 28.000  
da 28.001 a 50.000 euro 1,63%  
PUGLIA  
14  
744+1,85% sulla  
parte eccedente 50.000  
oltre 50.000  
1,85%  
A decorrere dall'anno d'imposta 2022 ai soggetti aventi un reddito imponibile  
ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 50.000 e con  
figli minorenni fiscalmente a carico con un reddito complessivo uguale o infe-  
riore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, spetta una detrazione di eu-  
ro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a  
carico. Se l'imposta dovuta e' minore della detrazione non sorge alcun credito  
d'imposta. La detrazione e' aumentata di euro 100 per ogni figlio con diversa  
abilita' ai sensi della legge n. 104 del 1992. A decorrere dal 1 marzo 2022, ai  
fini delle agevolazioni previste dalla L.R. 48/2018, art. 2, per 'minorenni fiscal-  
mente a carico' si intendono i soggetti minori di anni 18 con un reddito com-  
plessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. La de-  
trazione prevista dalla L.R. 48/2018, art. 2, viene applicata per i figli minori di  
anni 18 per l’intero anno d’imposta 2022.  
SARDEGNA  
15  
1,23%  
1,23%  
per qualunque reddito  
SICILIA  
16  
17  
Per qualunque reddito  
fino a 15.000 euro  
1,42%  
1,42% sull’intero importo  
213+1,43% sulla  
parte eccedente 15.000  
398,9+1,68% sulla  
parte eccedente 28.000  
da 15.001 a 28.000 euro 1,43%  
da 28.001 a 50.000 euro 1,68%  
TOSCANA  
768,5+1,73% sulla  
Oltre 50.000 euro  
fino a 50.000 euro  
1,73%  
1,23%  
parte eccedente 50.000  
1,23% sull’intero importo  
Ai contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 25.000 spetta  
una deduzione di euro 25.000 . Tale deduzione non spetta ai soggetti con  
reddito imponibile superiore a euro 25.000  
TRENTO  
UMBRIA  
18  
19  
615 + 1,73%  
oltre 50.000  
1,73%  
1,23%  
sulla parte eccedente 50.000  
fino a 15.000 euro  
1,23% sull’intero importo  
184,5+1,62% sulla  
parte eccedente 15.000  
395,1+1,67% sulla  
parte eccedente 28.000  
da 15.001 a 28.000 euro 1,62%  
da 28.001 a 50.000 euro 1,67%  
762,5+1,83% sulla  
parte eccedente 50.000  
oltre 50.000  
1,83%  
Per il periodo di imposta 2022, i soggetti con reddito complessivo, determina-  
to ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, so-  
no esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ai soggetti  
con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sul-  
l'intero imponibile.  
VALLE DAOSTA  
20  
21  
1,23%  
1,23%  
per qualunque reddito  
Aliquota agevolata pari allo 0.9% per i soggetti disabili con un reddito imponi-  
bile non superiore ad euro 45.000 e per i contribuenti con un familiare disabi-  
le fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore ad euro  
45.000. Se la persona con disabilita' e' fiscalmente a carico di piu' soggetti,  
l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle  
persone di cui e' a carico non sia superiore ad euro 45.000.  
VENETO  
per qualunque reddito  
166  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA  
DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF  
PARTITO POLITICO  
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista  
Azione  
CODICE  
Z40  
S48  
A10  
A52  
A41  
B30  
C12  
C53  
C31  
C46  
D13  
D43  
E14  
E54  
F15  
E50  
K18  
M20  
R22  
R45  
S36  
S47  
T44  
U37  
U55  
W26  
Y29  
Z38  
Y27  
Centro Democratico  
Coraggio Italia  
Democrazia Solidale – Demo. S  
Europa Verde - Verdi  
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale  
Italia al Centro  
Italia dei Valori  
Italia Viva  
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania  
Lega per Salvini Premier  
Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE  
Movimento 5 Stelle  
Movimento politico Forza Italia  
Noi con l’Italia  
Partito Autonomista Trentino Tirolese  
Partito Democratico  
Partito Socialista Italiano  
+ Europa  
Possibile  
Radicali italiani  
Sinistra Italiana  
Stella Alpina  
Sud chiama Nord  
Südtiroler Volkspartei  
UDC – Unione di centro  
Unione Sudamericana Emigrati Italiani  
Union Valdôtaine  
167