Forma Redditi ENC 2023 Instrukcijos Italija
III PRIEDAS
Susijusios formos
- Form Redditi ENC 2023 Italija - Modelis Income non- commercial institutions 2023
1
2
Le novità del modello
Compilazione del frontespizio
2
3
n PROSPETTI VARI
19 Quadro RK - Cessione delle eccedenze
dell’Ires nell’ambito del gruppo
128
n DETERMINAZIONE DEL REDDITO
20 Quadro RO - Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell’organo di controllo
3
4
5
6
Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG
Quadro RA - Redditi dei terreni
Quadro RB - Redditi dei fabbricati
Quadro RC - Reddito d’impresa
Enti a contabilità pubblica
13
15
20
129
130
21 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri
RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari
26
22 Quadro RW - Investimenti all’estero
e/o attività estere di natura finanziaria
- monitoraggio - IVIE/IVAFE
7
Quadro RD - Reddito di allevamento
di animali e reddito derivante da produzione
di vegetali e da altre attività agricole
185
33
37
42
64
23 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti
d’imposta relativa a interessi,
8
9
Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni
altri redditi di capitale e redditi diversi
190
193
Quadro RF - Reddito d’impresa in regime
di contabilità ordinaria
24 Quadro AC - Comunicazione
dell’amministratore di condominio
10 Quadro RG - Reddito d’impresa in regime
25 Quadro RI - Fondi pensione e forme
pensionistiche complementari
di contabilità semplificata e regimi forfetari
11 Quadro RH - Redditi di partecipazione
in società di persone e in società
di capitali trasparenti
Applicazione dell’imposta sostitutiva
195
26 Quadro CE - Credito di imposta per redditi
prodotti all’estero e per imposte assolte
da controllate estere
78
81
12 Quadro RL - Altri redditi
199
215
27 Quadro TR - Imposizione in uscita
n DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE
e valori fiscali in ingresso
13 Quadro RM - Redditi di capitale, redditi derivanti da
soggetti controllati non residenti (art. 167 del TUIR)
Rivalutazione del valore dei terreni
28 Quadro OP - Comunicazione per i regimi opzionali 218
87
91
29 Quadro DI - Dichiarazione integrativa
30 Quadro RU - Crediti d’imposta
219
14 Quadro RQ - Altre imposte
220
15 Quadro RN - Determinazione del reddito
complessivo - Calcolo dell’IRES
99
103
n VERSAMENTI
16 Quadro PN - Imputazione del reddito del trust
31 Quadro RX - Risultato della Dichiarazione
283
17 Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non
residenti(CFC)
107
114
18 Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria
n TABELLE
286
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI
REDDITI ENC
1. LE NOVITÀ DEL MODELLO
Le principali novità contenute nel modello ENC 2023 sono le seguenti:
• DEDUCIBILITÀ AL VALORE NORMALE DELLE SPESE CON SOGGETTI IN STATI NON COOPERATIVI. Nei
quadri RF, RG e RC sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere
conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• ESCLUSIONE DAL REDDITO DI UTILI E RISERVE DI UTILE NON ANCORA DISTRIBUITI. Nel quadro RF è
stata prevista una variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto
partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora
distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei
soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo
all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro
RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito
(art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• CESSIONE O RIMBORSO DI QUOTE O AZIONI DI OICR. Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione
XXVI per consentire al contribuente di esercitare l’opzione affinché i redditi derivanti dalla cessione o dal
rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati,
assoggettando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o
valore di acquisto o di sottoscrizione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112
e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• DETASSAZIONE DEGLI UTILI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI. Nei quadri RF, RG e RC, sono
state inserite apposite variazioni in diminuzione per tenere conto della detassazione degli utili derivanti
dall’esercizio di attività commerciale per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato
almeno il 20 per cento degli utili stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e
della pratica sportiva dei soggetti con disabilità (art. 1, commi 185-187, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234).
• PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ. Nel quadro RT è stata prevista la nuova
sezione II-B che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all’art. 67, comma
1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta
sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• VALUTAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ. Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni
in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma
131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI. I quadri RT (sezione VII) e RM
(sezione III) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni
degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali
di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio
2
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
2023. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per
cento (art. 1, comma 108, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• FONDAZIONI “ITS ACADEMY”. Nel rigo RS255 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito
d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse
le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all’incremento
del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99).
• SOCIAL BONUS. Nel rigo RS256 è stato previsto il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e
dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore
e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non
commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
• SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA. Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione
della disciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del
decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73).
• SUPERBONUS. Il quadro RS è stato aggiornato, con riferimento alle spese per l’efficientamento energetico
per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l’anno 2023
(art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto
legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
• SPESE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Nel quadro RS è stato aggiornato il
prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche” (art. 1, comma 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
• NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE. Nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi
agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022 (tra questi, si segnalano
le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state
aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca,
Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del
Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti
che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei
campi specificatamente indicati.
2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate.
La prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”.
La seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla
ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione
della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno
dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.
2.1 DATI IDENTIFICATIVI DENOMINAZIONE
Va indicata la denominazione risultante dall’atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti,
la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, deve essere indicato il nome e il cognome di uno
dei soci.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve
essere indicata in forma contratta.
Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione “organizzazione non lucrativa di
utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.
n. 460 del 1997. L’uso dell’anzidetta locuzione o dell’acronimo non è richiesto agli enti di cui all’art. 10,
comma 8, del menzionato d.lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).
Codice fiscale
In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla
società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall’Amministrazione
finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.
2.2 TIPO DI DICHIARAZIONE
La casella “Quadro RW” deve essere barrata nel caso in cui nel 2022 si siano effettuati investimenti o detenute
attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 il quale, al fine di comunicare opzioni o
revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2022 sulla base del comportamento concludente
previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO
contenuto nella dichiarazione IVA/2023 relativa all’anno 2022. La casella “Quadro AC” deve essere barrata
dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo
complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, e dei dati identificativi dei fornitori,
nonché dei dati catastali identificativi dell’immobile in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono:
• barrare la casella “ISA”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
ATTENZIONE A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni
ed attività di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di affidabilità fscale. Tale
modello, che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2023, è utilizzato per la dichiarazione dei
dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici stessi. Gli indici sintetici di affidabilità
fiscale sono disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 - I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul
sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. L’elenco dei codici attività per i quali
sono approvati gli ISA è allegato alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”
Trust
Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella casella “Trust” va indicato
uno dei seguenti codici:
– 1, per il Trust opaco (Trust senza beneficiari individuati);
– 2, per il Trust trasparente (Trust con beneficiari individuati);
– 3, per il Trust misto (Trust in parte opaco ed in parte trasparente), qualora l’atto istitutivo preveda che una
parte del reddito resti in capo al Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o
integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le
sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati
in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto
o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento
della maggiore imposta eventualmente dovuta.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo
del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto
all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso,
ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa
presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione
completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce
la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la
dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le
dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis d.P.R. n. 322/98)
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
• il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o,
comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni, e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 472 del 1997;
• il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle
comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del
contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite
direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al
valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti
d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere
spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al
comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore
sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato
il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, d.P.R. n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi
prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta
di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il
rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter,
contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere
compilata la casella “Dichiarazione integrativa”.
3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione
di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d’imposta successivo.
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito
per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a
seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono indicare nella casella il codice
desunto dalla tabella “Eventi eccezionali”.
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ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura
tributaria sono identificati dai seguenti codici:
CODICE DESCRIZIONE
1
VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura
estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni
mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo
associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive,
l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei
termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo,
con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
2
SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 26 NOVEMBRE 2022, VERIFICATISI NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E DI LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA
Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la sede legale o la sede operativa nel
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi
eccezionali verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo 1 del decreto-legge del 3
dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti
dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
99 SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 99.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti
di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di
presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
2.3 SOCIETÀ O ENTE
Partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.
Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione
Il presente campo va utilizzato per indicare la data:
– di approvazione del bilancio o del rendiconto;
– di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell’ultima dichiarazione della
società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la
data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione
totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell’operazione straordinaria.
Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.
TABELLA A
CODICE STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1
2
3
4
Soggetto in normale attività
Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa
Soggetto estinto
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
6
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
REDDITI ENC 2023
ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in
relazione alla natura giuridica rivestita.
TABELLA B
CODICE
TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
SOGGETTI RESIDENTI
1
2
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
3
4
Società per azioni
Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo Nazionale delle società cooperative
5
6
Altre società cooperative
Mutue assicuratrici
7
8
Consorzi con personalità giuridica
Associazioni riconosciute
9
Fondazioni
Altri enti ed istituti con personalità giuridica
Consorzi senza personalità giuridica
Associazioni non riconosciute e comitati
Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici
Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
Opere pie e società di mutuo soccorso
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Enti ospedalieri
Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili
con sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia
Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazione fra artisti e professionisti
Aziende coniugali
GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115
e 116 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Condomìni
23
24
25
26
27
28
29
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
Depositi IVA
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
Trust
Amministrazioni pubbliche
Fondazioni bancarie
Società europea
Società cooperativa europea
Rete di imprese
Gruppo IVA
SOGGETTI NON RESIDENTI
Società semplici, irregolari e di fatto
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di armamento
Associazioni fra professionisti
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Consorzi
Altri enti ed istituti
Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
Fondazioni
Opere pie e società di mutuo soccorso
Altre organizzazioni di persone e di beni
Trust
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33
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GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
7
ISTRUZIONI PERꢀLAꢀCOMPILAZIONE
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ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
TABELLA C
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE
AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
CODICE
1
2
3
Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
Periodi d’imposta successivi
o di messa in liquidazione
a
quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale
Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività,
per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
4
5
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES
in società non soggetta ad IRES o viceversa
6
7
Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa
in liquidazione
Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale
Fusione - Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali
recapiti si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su
scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Enti associativi
Gli enti di tipo associativo di cui all’art. 148, commi 3 e ss. del TUIR, devono barrare l’apposita casella.
2.4 RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all’atto della
presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell’ente firmatario della dichiarazione.
Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili
solo in funzione della specificità di ogni singolo modello, in relazione alla carica rivestita.
TABELLA CODICI DI CARICA
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità
devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3 Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero
amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni
straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante,
conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria
(scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
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ENTIꢀNONꢀCOMMERCIALIꢀEDꢀEQUIPARATI
La data di decorrenza della carica, va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella
dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro
contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società o ente dichiarante”,
indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la
società dichiarante e il contribuente. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati
i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.
2.5 ALTRI DATI
CANONE RAI
La casella “Canone RAI” deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2)
in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va
indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.
ONLUS
Nella casella “Tipo soggetto” dovrà essere indicato il codice:
1 dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997;
2 dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività ai sensi dell’art. 10, comma
9, del d.lgs. n. 460 del 1997;
3 dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.lgs.
n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei
consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali).
Nella casella “Settore di attività” va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla tabella D.
TABELLA D
CODICE ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1
2
3
4
5
6
7
Assistenza sociale e socio sanitaria
Assistenza sanitaria
Beneficenza
Istruzione
Formazione
Sport dilettantistico
Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9
10
11
Promozione della cultura e dell’arte
Tutela dei diritti civili
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite
con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.135
IMPRESA SOCIALE
La casella “Impresa sociale” deve essere barrata dagli enti religiosi civilmente riconosciuti a cui si applicano
le norme del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa sociale), secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3,
del citato decreto.
Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 della legge n.
724 del 1994) e agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).
SITUAZIONI PARTICOLARI
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione,
indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.
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Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla
pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa
casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione
o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
2.6 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L’art. 2-bis
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello
Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria
invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato
ai sensi dell’ art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici.
Il contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della
trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso
telematico controllo automatizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA”.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo
domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte
non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme
dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in
caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario;
3. della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della
propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014). Il contribuente effettua tale richiesta
barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”.
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche, barrando la casella
“Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA”.
Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel
“Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale
ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali;
4. dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei
presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi
rientranti nel “Superbonus”, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da
tale data.
La casella non va compilata nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato
al C.A.F. o al professionista”.
Firma del dichiarante
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente
dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:
• dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (in tal caso
va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1);
• dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione
iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della dell’economia e delle finanze (in tal caso va indicato
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nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il
codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3) senza
compilare il campo firma;
• dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Firma attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999
I contribuenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in
compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive
delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), hanno l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione
può essere sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente
ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante
l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna
“Firma per attestazione”, in corrispondenza del proprio codice fiscale.
Si ricorda che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione
agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
2.7 VISTO DI CONFORMITÀ
Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso
CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che
attesta il rilascio del visto di conformità.
ATTENZIONE Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si
considera validamente rilasciato nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto
dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto
persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con
l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso
la dichiarazione in via telematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la
società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via
telematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale
(RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza
fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di
servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in
via telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato
con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in
via telematica.
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In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto
incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti
e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3,
comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del
capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1,
comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il
professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto
incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la
società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza
e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma
3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali
l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e
b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto
da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti
indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato
che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n.
241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della
metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui
almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del
menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett.
c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità
risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso
è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999,
di seguito indicate:
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate
per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle
predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui
aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui
all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).
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2.8 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
L’art. 36 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti
titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale
sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve
effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al
professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
• riportare il proprio codice fiscale;
• indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del d.m. 31
maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle
scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del
professionista che rilascia la certificazione tributaria;
• apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 241 del 1997.
2.9 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta
la dichiarazione in via telematica.
L’incaricato deve:
• indicare il proprio codice fiscale;
• riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione
è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi
effettua l’invio;
• barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti
la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla
dichiarazione;
• barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente
di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei
relativi allegati;
• riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero
dell’impegno cumulativo;
• apporre la firma.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre
comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione
della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG
3.1 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
Gli ISA, disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 così come convertito dalla
legge n. 96 del 2017, sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento
dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili,
a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la
Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della
gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di
affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.
Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare
nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP ed, in termini di maggior
volume d’affari, ai fini IVA.
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È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano correlati ai diversi
livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA i seguenti benefici premiali:
1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non
superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività
produttive;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724;
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di
decadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’IVA;
6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo
accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (vedi quanto previsto al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché ai singoli decreti ministeriali di approvazione degli indici)
devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e) o di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569. Ai fini del
riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
individuate al punto 3, si evidenza che i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai
ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori
chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli indici e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”;
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;
5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi
contabili contenuti nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale,
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare
totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di
impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione
è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario
ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
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11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi;
12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice
attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice
attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;
14 – soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al
Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in tale caso deve,
comunque, essere compilato il Modello ISA);
15 – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 (in tale caso deve, comunque,
essere compilato il Modello ISA).
4. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI
4.1 GENERALITÀ
Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che:
• possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello
Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto
o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
• conducono in affitto fondi sui quali esercitano l’attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello
limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in
cui ha effetto il contratto.
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla
produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la
superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai
beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività
eccedente è considerato reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del
titolo I del TUIR. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori,
ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo
della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la
produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo
non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più
di due ripiani o bancali. Si precisa, inoltre, che sono attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti
dalle attività di cui alla citata lett. c). Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal
catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i
redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d’estimo media
attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal
rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il
numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si
applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati
nel comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata
non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del
comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito
dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:
• dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato
l’aumento del reddito;
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• dal periodo d’imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione
del reddito, qualora la denuncia della variazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate sia stata presentata
entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo
d’imposta in cui la stessa è presentata.
Si ricorda che ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 3, del TUIR, le variazioni dei redditi dominicali
e agrari devono essere denunciate al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle
cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni
riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall’art. 30, delle situazioni
che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno
è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
In base agli artt. 28, comma 4-bis, e 34, comma 4, del TUIR, i redditi dominicali ed agrari delle superfici
adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro
di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore
nella provincia dove è sito il terreno.
I redditi dominicali e agrari risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo vanno rivalutati, rispettivamente,
dell’80 per cento e del 70 per cento. I redditi dominicali e agrari vanno ulteriormente rivalutati del 30 per
cento (art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 909, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208).
ATTENZIONE Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (“Agevolazioni
all’imprenditoria giovanile in agricoltura”) le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano
per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in
affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. L’art. 14, comma 3, citato
prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari
(prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante
i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a
giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro due anni dalla stipula del
contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle
imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto
o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
Si precisa che ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono considerati compresi
nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e
non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono
ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed
acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore
agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di
locazione e, comunque, per non più di nove anni.
ATTENZIONE L’art. 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 156, concernente disposizioni per favorire le attività di acquacoltura, con effetto dall’esercizio
in corso alla data del 1° gennaio 2006, ha disposto che per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate
per l’allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l’attività di acquacoltura, diversi dalle società
commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza
della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono
determinati, ai soli fini fiscali, mediante l’applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in
vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.
Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e non vanno pertanto dichiarati i terreni che
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; non concorrono altresì, i redditi catastali dei terreni, parchi e
giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro
utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni
utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio di specifiche attività commerciali. I terreni situati all’estero e
quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL. Si precisa che anche se non
sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno deve
essere compilato il presente quadro riportando tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare.
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ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa
da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d’imposta, ad esempio in conseguenza
di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso
del periodo d’imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite
per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la
rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell’80 e del 70 per cento.
Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un’unica partita catastale va dichiarato utilizzando un
singolo rigo del quadro. Se nel corso del periodo d’imposta si sono verificate situazioni diverse per uno stesso
terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione,
indicando nella colonna 4 il relativo periodo espresso in giorni. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per
indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza
barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da
quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.
ATTENZIONE I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare
alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione
di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nella colonna 1 indicare il reddito dominicale risultante dagli atti catastali non rivalutato.
Nella colonna 3 indicare il reddito agrario risultante dagli atti catastali non rivalutato. In caso di conduzione
associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al
periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli
associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto
la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Nella colonna 2, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
1 – proprietà del terreno;
2 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime
vincolistico)
3 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
4 – conduttore del fondo, diverso dal proprietario o affittuario;
Nelle colonne 4 e 5, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l’intero anno)
e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo
terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.
In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella
colonna 6 indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto rapportato al periodo indicato in colonna 4.
Nella colonna 7 per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
2 – perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il
possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (ex ufficio tecnico erariale)
l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente
determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale
e agrario sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell’IRES;
3 – in caso di conduzione associata del terreno;
4 – in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i
quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che
acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello
stesso non sia inferiore a cinque anni.
6 – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.
In colonna 8 (continuazione): se nel periodo d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso
terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni
situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8
per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se la percentuale di possesso del reddito
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dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno
è concessa in affitto occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.
In colonna 9 (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale
imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso del periodo d’imposta non sono
variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 procedere nel seguente modo:
– se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3,
scrivere nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (colonna 1) rivalutato dell’80% e aumentato
dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di
possesso (colonna 5);
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero
e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 procedere nel seguente modo:
– se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice:
1) calcolare il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell’80%
e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale
di possesso (colonna 5);
2) rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (colonna 6) alla percentuale di
possesso (colonna 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna
9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale
all’80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 1;
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, aumentato del 30
per cento, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di
possesso (col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicare
nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta
superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9
l’importo calcolato al punto 1;
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è
uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3 procedere nel seguente modo:
– se nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice scrivere nella colonna 9 l’importo
del reddito dominicale (colonna 1), rivalutato dell’80% e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30
per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, rapportato ai giorni
(col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale
è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si
deve compilare la colonna 9.
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato nella colonna 9.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso del periodo d’imposta sono variati il
titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso)
ATTENZIONE Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale
imponibile (colonna 9) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati
del terreno stesso.
1) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4: calcolare per ciascun rigo la quota
di reddito dominicale imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e
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riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 9 (Reddito dominicale imponibile) del primo
rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;
2) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddito dominicale
seguire le istruzioni di seguito riportate.
Calcolare per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
• se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’ulteriore rivalutazione, rapportato ai
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indicato
in colonna 1, aumentato dell’ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
• se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero.
Sommare successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale, di seguito chiamate “totale quote
reddito dominicale”.
Calcolare per ogni rigo del terreno per il quale in colonna 2 è stato indicato il codice 2 oppure il codice 3
la quota del canone di affitto:
a) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di
possesso (col. 5);
b) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale
determinato secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo.
Sommare successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti
codici 2 o 6 procedere come segue:
a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale”, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del
quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all’80 per cento del
“totale quote reddito dominicale”, riportate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 9 del primo
rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti
codici 2 o 6 procedere come segue:
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote
di reddito dominicale come sopra calcolato, riportare nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui
il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di
reddito dominicale come sopra calcolato, procedere come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando
l’agevolazione prevista per la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto per eventi naturali e quindi
rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento (o non rivalutato in
presenza del caso particolare 6) e aumentato dell’ulteriore rivalutazione, ai giorni di possesso (col. 4)
e alla percentuale di possesso (col. 5);
b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato, di seguito chiamate “totale quote reddito
dominicale non agevolato”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al precedente
punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80 per cento del “totale quote reddito
dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro
RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del canone di affitto”;
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o uguale all’80 per cento del “totale quote
reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo
del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale”.
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In colonna 10 (quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario
imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso del periodo d’imposta non sono
variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1:
– e nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, scrivere l’importo del reddito agrario
(colonna 3), rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento,
rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
– se nella colonna 7 (casi particolari) è presente il codice 2, nessun importo deve essere indicato, poiché
il reddito agrario è pari a zero;
– se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l’importo da indicare coincide con quello
indicato nella colonna 3, rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per
cento, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
• se nella colonna 2 è presente il codice 4:
– e nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, indicare l’importo del reddito agrario
(col. 3), rivalutato dell’70% e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, rapportato ai giorni
(col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– e nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito agrario (col. 3),
aumentato del 30 per cento, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici , 2, o 6, il reddito agrario è uguale a zero e
pertanto non dovete compilare questa colonna;
– se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l’importo indicato in colonna 3
(Reddito agrario), rivalutato dell’70% e aumentato dell’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, in quanto
già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la presente colonna,
poiché il reddito agrario è pari a zero.
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso del periodo d’imposta sono variati il
titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso).
Qualora i dati del singolo terreno sono esposti in più righi il reddito agrario del terreno è dato dalla somma
delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo utilizzando le regole descritte precedentemente
per il terreno presente in un solo rigo e il totale delle quote così calcolate va riportato nella colonna 10 del
primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.
Nel rigo RA52, colonne 9 e 10, vanno riportati i totali dei righi da RA1 a RA51, da indicare nell’apposito
rigo del quadro RN e/o PN.
5. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI
5.1 GENERALITÀ
Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita,
nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non
deve dichiarare il fabbricato.
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è
attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito
di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a euro 25,82. L’esclusione non
si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:
• le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono,
effettivamente adibite agli usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del
terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre
2007, sono contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 557/1993. Le unità immobiliari che sulla base della vigente
normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in
assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei
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fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche
di lusso;
• le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti
per la coltivazione;
• i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
• le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente
al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque
utilizzate;
• gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed
emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile. Questa
circostanza deve essere denunciata all’ufficio delle entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
• le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le
loro pertinenze, a meno che non siano concessi in locazione;
• i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina
edilizia dall’imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti
dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini
delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più
di nove anni, poiché sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono
(ai sensi dell’art. 12 del citato decreto legislativo).
In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati
situati all’estero, deve essere compilato il quadro RL.
Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate
nell’articolo 74, comma 2, del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all’attività istituzionale degli altri
enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonoma efficacia come produttivi di reddito
fondiario.
• non vanno dichiarati, inoltre, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività
non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, degli enti filantropici e delle associazioni
di promozione sociale (art. 84, commi 2 e 2 bis, e art. 85, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
5.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB35) per dichiarare i redditi dei fabbricati; la
seconda (RB36 – RB38) per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti
di locazione.
Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Se nel corso del periodo d’imposta si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni
di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell’anno, ecc.) occorre compilare un rigo
per ogni singola situazione indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di
colonna 9 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Si ricorda che in caso di locazione, per gli immobili non relativi all’impresa, posseduti dai soggetti di cui alla
lettera c) comma 1 dell’art. 73 del TUIR, qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo
del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell’art.
3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il
reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (art. 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).
Nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5 per
cento. La rivalutazione della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Per i
fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta.
Nel caso di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, la rendita catastale va indicata nella misura ridotta del 50 per cento (in tale caso deve essere
barrata la colonna 5).
Nella colonna 2 (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
2
unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l’aumento di un terzo della rendita
catastale rivalutata;
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3
unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione
a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’;
unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
4
8
immobile situato in un comune ad alta densità abitativa e concesso in locazione a canone “concordato”
in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini
più rappresentative a livello nazionale (legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2).
L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
9
unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice
‘9’ va indicato nel caso di:
– unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non
utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
– pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
– unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;
– bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l’alloggio del portiere, autorimesse collettive,
ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista
dalla normativa vigente;
14 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente
dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29
settembre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito
imponibile. Va compilata la sezione II del presente quadro;
15 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente
dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29
settembre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito.
Nella colonna 3 (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto
l’anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la
somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova
costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è
stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se
per l’intero).
La colonna 5 va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La colonna 6 (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione,
indicando l’intero ammontare del canone risultante dal contratto di locazione (compresa l’eventuale
rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed
escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese
nel canone). Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, va indicato il 65 per cento del canone.
L’ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli
immobili ad uso abitativo, la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o
dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tali casi deve essere comunque assoggettata a tassazione la sola rendita catastale.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso salvo
quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 8 per il caso particolare “5” e “8”.
L’ammontare del canone va considerato anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno
solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una
parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.
Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per
la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va
indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 8 “Casi
particolari” deve essere indicato il codice “5” o “8”.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina,
ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone
ad essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita
catastale di ciascuna unità immobiliare.
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ATTENZIONE Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, che
compilano il presente modello, indicare il 95 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città
di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone).
Nella colonna 7 (spese di manutenzione ordinaria) vanno indicate le spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un massimo del 15 per cento del canone, per la
realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380). In caso di spese deducibili sostenute da più comproprietari l’ammontare complessivo delle
stesse non può essere superiore al predetto limite. Tale colonna non va compilata dai soggetti diversi da quelli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR ed in presenza di immobile di interesse storico e/o
artistico, qualora risulti barrata la colonna 5.
Nella colonna 8 (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da
imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero
l’inagibilità del fabbricato). In tale caso deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
3 unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita. In tale caso deve
essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
4 unità immobiliare ad uso abitativo locata per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i
canoni di locazione e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di
pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, se il canone di locazione è stato percepito
solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone
effettivamente percepita e indicando in colonna 8 il codice 4. Si ricorda che, se non è stato percepito
alcun canone, viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
5 unità immobiliare posseduta in comproprietà e concessa in locazione soltanto da uno o più
comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad
uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo
di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;
6 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo;
7 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non sono stati
percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida
di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o,
per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali
ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico
rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 8 il
codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione
la rendita catastale;
8 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e l’immobile è
posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria
quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella
colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.
La colonna 9 (continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 10 (imponibile) va
indicata la quota di reddito imponibile calcolata sulla base delle seguenti precisazioni:
a) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo “Utilizzo” di colonna 2)
va indicato nella colonna 10 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e
moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso
(colonna 4) diviso 100.
Se è stato indicato il codice 9 nel campo “Utilizzo” di colonna 2 ed il codice 1 nel campo “Casi particolari”
di colonna 8, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non va compilata questa colonna;
b) se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo “Utilizzo” di colonna 2) va indicato nella
colonna 10 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e aumentata di un terzo
e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso
(colonna 4) diviso 100; se risulta barrata la colonna 5, ossia in presenza di immobile di interesse storico
e/o artistico, l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere
aumentato di un terzo;
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c) se il fabbricato è locato in regime di libero mercato o con “patto in deroga” (codice 3 nel campo “Utilizzo”
di colonna 2) va indicato nella colonna 10 il maggiore tra l’importo della rendita catastale (colonna 1)
rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per
la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 6), moltiplicato
per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 7; se nella
casella casi particolari di colonna 8 è presente il codice 5 o 8(percentuale di locazione diversa dalla
percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso
in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza.
d) se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo “Utilizzo ” di
colonna 2) va indicato nella colonna 10 l’importo del canone di locazione (colonna 6), moltiplicato per la
percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 7; se nella casella
casi particolari di colonna 8 è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale
di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in
questo caso il predetto canone, indicato in colonna 6, rappresenta già la quota di spettanza.
Se nella casella casi particolari di colonna 8 è presente il codice 4 o 7 (canoni di locazione non percepiti
per morosità) e nella colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, riportare nella
colonna 10 la rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il numero di giorni
(colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100.
e) se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale”
(codice 8 in colonna 2 “Utilizzo”) ovvero se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in
locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte
o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2 “Utilizzo”), va calcolato il maggiore tra l’importo di colonna
1 (Rendita catastale) rivalutata del 5 per cento e moltiplicato per il numero di giorni (colonna 3) diviso
365 e moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione
(colonna 6), moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese
indicate in colonna 7; va indicato nella colonna 10 il risultato della precedente operazione ridotto del 30
per cento; se nella casella “Casi particolari” di colonna 8 è presente il codice 5 o 8 (percentuale di
locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla
percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 6 rappresenta già
la quota di spettanza.
f) se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori
colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna
2 “Utilizzo”) calcolare l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e rapportato
ai giorni (colonna 3) ed alla percentuale di possesso (colonna 4). Indicare in colonna 10 il risultato della
precedente operazione ridotto del 30 per cento.
Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, va indicata la quota di reddito
imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1) se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (colonna 6) calcolare per ciascun rigo la
quota di reddito utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo
e riportare il totale delle quote così calcolate nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il
fabbricato è stato indicato.
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel
campo “Casi particolari” (colonna 8), nella corrispondente colonna 10 del rigo (imponibile) non deve
essere indicato alcun importo;
2) se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di
calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato.
Pertanto:
– calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di
colonna 1, rivalutata del 5 per cento (eventualmente maggiorata di un terzo quando l’immobile è tenuto
a disposizione), per il numero di giorni (colonna 3) diviso per 365 e moltiplicando il risultato ottenuto
per la percentuale di possesso (colonne 4) e dividendola per 100. Sommare successivamente gli importi
delle quote di rendita così determinati;
– calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone
moltiplicando lo stesso (colonna 6) per la percentuale di possesso (colonna 4); se nella casella casi
particolari di colonna 8 è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di
possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in
questo caso il canone indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza del contribuente. In
presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone e dedurre la somma delle spese di
colonna 7;
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– ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa
il fabbricato:
a) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8 o 14:
– se il totale delle quote di rendita rivalutate è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di
locazione, dedotte le spese di colonna 7, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita
rivalutata relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (colonna 2) è stato indicato il codice 8 o 14,
ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita rivalutata (tassazione in
base alla rendita);
– se il totale delle quote di rendita rivalutate è minore del totale delle quote del canone di locazione,
dedotte le spese di colonna 7, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione,
dedotte le spese di colonna 7, indicata con il codice 8 o 14 nel campo “Utilizzo” (colonna 2), ridotta
del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).
Riportare l’importo così determinato nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il
fabbricato è stato indicato;
b) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri
righi è indicato nel campo “Utilizzo” il codice 8 o 14 riportare l’importo nella colonna 10 del primo
rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato il maggiore tra il totale delle quote di rendita
rivalutate e il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna 7;
c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 6) è indicato nel campo
“Utilizzo” (colonna 2) il codice 4 riportare il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le
spese di colonna 7, nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato
indicato. Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed
il codice 1 nel campo “Casi particolari” (colonna 8), i dati di tale rigo non devono essere considerati
nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.
Nella colonna 11 indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile
dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” disponibile all’indirizzo internet
http://www.agenziaentrate.gov.it. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve
essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
Nel rigo RB35 va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RB1 a RB34.
Tale importo va indicato nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN. Se è stato compilato più di un quadro RB,
il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.
SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione
È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione,
nel caso in cui l’immobile è situato nella regione Abruzzo, ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei
comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice
14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB34).
A tal fine, i righi da RB36 a RB38 devono essere compilati nel modo seguente:
• in colonna 1 va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell’unità
immobiliare locata. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale
è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando
in questa colonna il medesimo rigo della sezione I;
• in colonna 2, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale sono stati riportati
i dati dell’unità immobiliare locata.
Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto
è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito
dall’Ufficio non è indicato il “codice identificativo del contratto”. Se il contratto di locazione è stato registrato
per via telematica tramite “Locazioni web” o “Contratti on line” oppure tramite il nuovo modello on line RLI,
in alternativa può essere compilata la colonna 7.
In particolare:
• in colonna 3 va indicata la data di registrazione del contratto;
• in colonna 4 va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (1T, 3, 3A, 3B e 3T);
• in colonna 5 va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
• in colonna 6 va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato
registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio
da utilizzare per il versamento delle annualità successive” presente nella sezione relativa alla registrazione
dei contratti di locazione;
• in colonna 7 va indicato il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella
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copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati
per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa
colonna non va compilata;
• in colonna 8 va barrata la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta
giorni complessivi nell’anno che non è stato registrato (per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo
di registrazione solo in caso d’uso). Se è barrata questa casella non vanno compilate né le colonne da 3
a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del
contratto;
• in colonna 9: se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione IMU o IMI,
indicare l’anno di presentazione.
6. QUADRO RC - REDDITO D’IMPRESA – ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA
6.1 GENERALITÀ
Questo quadro va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono
esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti (art.144, comma 6, del TUIR).
Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito
di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con
l’ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno
assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica. Il reddito di impresa di tali soggetti si determina
con l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo
presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto generale sono interamente
deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri
componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e
di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l’ammontare complessivo di tutti
i ricavi e proventi.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, l’ente residente nel territorio dello Stato
deve compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi di tutte le stabili
organizzazioni all’estero.
A tal fine, il primo modulo del presente quadro va compilato senza riportare i componenti positivi e negativi
delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi, in ulteriori
moduli del presente quadro (vedi paragrafo 6.3) oppure nel quadro FC.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione
di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RC1, colonna 4, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte, le rimanenze finali e le
sopravvenienze attive.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’art. 87,
determinate a norma dei commi 2 e 3 dello stesso art. 86, del TUIR concorrono a formare il reddito per
l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite
dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, del TUIR conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata
nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui sono state realizzate, compilando l’apposito prospetto
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delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. Inoltre, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett.
b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di
cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85, del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono
stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in
cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive.
Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all’esercizio, evidenziata
nei righi RS18 e RS20, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze
conseguite in precedenti periodi d’imposta.
Nello stesso rigo RC1, colonna 4, va indicato, evidenziandolo anche in colonna 1, l’ammontare imponibile:
• delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
• delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
• la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal
socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o
esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche
concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del
TUIR (comma 6 del medesimo articolo).
Si ricorda che in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 344/2003,
come modificato dall’art. 1, comma 655, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli utili percepiti formati
con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ed incassati nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 77,74 per
cento del loro ammontare (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2017). Gli utili prodotti a
partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del
reddito imponibile nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 1, comma 2, del decreto
ministeriale del 26 maggio 2017). A fronte dell’imponibilità citata, l’esenzione delle plusvalenze su
partecipazioni realizzate spetta, per gli atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1°gennaio 2018,
nella misura del 50,28 per cento. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal
1°gennaio 2018, la percentuale di esenzione è pari al 41,86 per cento (art. 2, comma, 1 del decreto
ministeriale del 26 maggio 2017). In quest’ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell’articolo
58, comma 2 del TUIR.
Nel medesimo rigo RC1, colonna 4, va indicato:
• il 77,74 per cento degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ed incassati nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui
all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), dell’art. 47-bis
del TUIR ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in
colonna 2;
Gli utili percepiti, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per cento del
loro ammontare (art. 1, comma, 2 del decreto ministeriale del 26 maggio 2017);
• il 49,72 per cento, con riferimento agli atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018,
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1
del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, della condizione di cui al comma 2, lett.
b), del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 3, senza evidenziarlo in
colonna 1.
Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°gennaio 2018, la percentuale di
imponibilità è pari al 58,14 per cento (art. 2, comma, 1 del decreto ministeriale del 26 maggio 2017);
• la quota pari al 50 per cento degli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti o da una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che esercitano, senza scopo
di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 dell’art.1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per
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cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui
all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178 del 2020);
• l’importo dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti, che non concorrono alla formazione del reddito
imponibile, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di
Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione
e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o
domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti
al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
• l’importo dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR,
derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto legge n. 98 del 2011).
Nel rigo RC2, colonna 1, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che
hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater,
del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente
istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al
contratto di rete.
In colonna 2, va indicato l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente
dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a
titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa
(art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96).
In colonna 3, va indicato l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito
d’impresa, in periodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito
dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei
predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel
quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e
accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015).
In colonna 4, va indicata la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3.
Nel rigo RC3, colonna 1, vanno indicati gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni
di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).
In colonna 2, va indicato l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito
dell’applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi
indicati nella colonna 10 del rigo RC21 (vedi paragrafo 6.3) di tutti i moduli compilati.
In colonna 3, oltre agli importi delle colonne 1 e 2, va indicato il totale dei componenti positivi risultante
dalla somma degli importi indicati nei righi RC1, colonna 4, e RC2, colonna 4.
Nel rigo RC4, va indicato l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto
generale – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai
sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente
ad operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Nel rigo RC5, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di
locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L’importo
da indicare al rigo RC5 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS24, RS25 e RS26 del quadro RS.
Nel rigo RC6, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie
l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali,
da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non
concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Patent
box”), pari al 50 per cento. Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione, per
i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono
esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 e, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno
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solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,
relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
• codice 2, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione
dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre
2017), o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora
ci si avvalga di tale facoltà, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta
in cui è presentata la medesima istanza;
• codice 3, l’ammontare deducibile:
– delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 comma 1,
lettere b), c) e d) del TUIR possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell’avvenuta cessione;
– delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto
un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni,
riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo
della partecipazione, avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.
Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede la
deducibilità in misura pari al 49,72 per cento del loro ammontare per gli atti di realizzo posti in essere
anteriormente al 1° gennaio 2018. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°
gennaio 2018 la percentuale di deducibilità è pari al 58,14 per cento (art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale 26 maggio 2017);
• codice 4, il 40 per cento dei redditi, già indicati nel rigo RC1, derivanti dalla locazione di alloggi sociali
di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero
su fabbricato preesistente di alloggio sociale, che non concorre a formare il reddito. L’agevolazione è
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge 28
marzo 2014, n 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
• codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto
dell’agevolazione “Patent box” (di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), già
indicato nel rigo RC1, che non concorre a formare il reddito, a condizione che almeno il 90 per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo
periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello
sviluppo di altri beni immateriali (di cui al citato comma 39);
• codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),
del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato
del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del
40 per cento si applica anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli
altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre
2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20
per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232);
• codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e
digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A, annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del
150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
• codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B, annesso alla
citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
• codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
29
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TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 35, l’ammontare, già indicato nel rigo RC1, dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla
lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR, derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital
(art. 31 del decreto legge n. 98 del 2011); tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della
Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
• codice 36, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30
giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che
beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.
1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 37, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica
e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui al citato allegato A, effettuati
entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1,
comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 38, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, compresi nell’elenco di cui al citato allegato B, per
gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato
del 40 per cento (art. 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 41, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RC1, colonna 4, connessi al crollo
di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto
2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti
dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede
o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia
asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
• codice 42, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli
investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1,
comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli
investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella
misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura
del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione
del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La
maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 43, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 44,il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
30
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all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31
dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di
investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1 decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
• codice 45, la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente
abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla
determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
• codice 46, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero
ammontare nel rigo RC1 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
• codice 47, i maggiori costi deducibili in applicazione della nuova disciplina Patent box (si veda il codice
86 del rigo RF55);
• codice 48, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non
concorrono a formare il reddito a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle
medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti
con disabilità. L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, commi 185-
187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
• codice 49, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti
negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno
riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui risulti applicabile l’art. 167 del TUIR;
• codice 50, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
• codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.
Nella colonna 37 del rigo RC6 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
Nel rigo RC7, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei
righi RC4, RC5 e RC6, colonna 37.
Nel rigo RC8, va indicato il reddito (o la perdita) risultante dalla differenza tra l’ammontare di rigo RC3,
colonna 3 e il totale di rigo RC7.
In caso di perdita, la stessa al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri RD, RH e
RF o RG deve essere riportata nel prospetto “Perdite d’impresa non compensate” del quadro RS.
Nel rigo RC9, colonna 3 va indicato l’importo delle perdite d’impresa dei quadri, RH, RF o RG fino a
concorrenza del reddito indicato nel rigo RC8. Qualora dette perdite siano inferiori all’importo indicato nel
rigo RC8, quest’ultimo importo può essere compensato con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli
esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da
evidenziare nella colonna 1 in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna
2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche
nella colonna 3.
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS: “Perdite di impresa
non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo RC10, va indicata la differenza positiva tra l’importo del rigo RC8 e quello del rigo RC9, colonna
3, che va riportata nell’apposito rigo del quadro RN
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6.3 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a
tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente
quadro RC, riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il
regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile
organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le
modalità applicative del regime di “branch exemption” (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RC, utilizzando
moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura
di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta
in alto a destra del quadro. Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica
separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i
redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti
a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati
dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa (recapture art. 168-ter, comma
7, del TUIR).
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese
di localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per
ciascuno Stato estero
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e
ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5”
indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la
disapplicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RC21, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
• nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità
fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità
amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio
codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti
produttivi, a scelta del contribuente;
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori
esteri”);
• nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite
(precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di
effetto dell’opzione.
• nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa,
degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazione si applica anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o
parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria
riporta nella colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di
trasferimento della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile
organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente
al trasferimento il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal
periodo d’imposta di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo
che non è stato assorbito in capo al dante causa.
Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione
modello REDDITI ENC 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del
rigo RC21 del citato modello REDDITI ENC 2022; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno
compilate;
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione
prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RC10, se positivo) e
la perdita netta, pari alla somma delle colonne 8 e 9;
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• nella colonna 11, la perdita netta residua, pari alla seguente somma algebrica se positiva:
colonna 8 + colonna 9 – colonna 10;
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa avente causa
a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra
impresa del gruppo.
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RC10.
Il rigo RC21 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
7. QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE
DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
7.1 GENERALITÀ
II presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi determinati in base alle seguenti disposizioni:
• art. 56, comma 5 del TUIR, reddito di allevamento di animali (Sezione I);
• art. 56-bis, comma 1 del TUIR, reddito derivante da produzione di vegetali (Sezione II);
• art. 56-bis, commi 2 e 3 del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 32,
comma 2, lett. c) del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla fornitura di servizi, nonché quelli dei
soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che
determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991,
relativamente ai terreni i cui redditi siano stati dichiarati nel quadro RA (Sezione III);
• art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante
vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c.,
nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici (Sezione III);
• redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423 (Sezione III);
Nella Sezione III del presente quadro vanno, altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività
di enoturismo, di cui all’ art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale
si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è
considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta
dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019). L’art. 1,
comma 513, della legge n. 160 del 2019 ha esteso, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505,
della citata legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo. Pertanto, in tale sezione vanno, altresì,
dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “oleoturismo”, come definita nel comma 514
dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
Si precisa che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni
non sono esclusivi; l’ente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro.
In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata
in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.
Al fine di indicare nel rigo RD1 il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare
la tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it,
nella sezione “Strumenti”.
7.2 SEZIONE I ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Questa sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali eccedente
il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi
dell’art. 56, comma 5 del TUIR.
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Il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato
attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
Al riguardo è stabilito:
• il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
• il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 56, comma 5 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito
attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di reddito
attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al
predetto decreto.
Dette tabelle riguardano, rispettivamente:
• la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
• la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
• i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero
dei capi allevabili entro il limite del citato art. 32, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente
il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell’art. 56, comma 5 del TUIR si rende applicabile a tutte
le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.
73 del TUIR nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime
di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:
• impresa di allevamento gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
• allevamento riferito alle specie animali elencate nella tabella allegata al citato decreto.
Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere
determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione
negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema
di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità
ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
• nella Sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di
normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte
sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull’importo rivalutato si applica l’ulteriore
rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
• nella Sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di
normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di misura assunta come base,
costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 del
presente quadro.
Nel rigo RD2, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della
Sezione 2 del predetto schema di calcolo.
Nel rigo RD3, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario
normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1 del predetto schema di calcolo), moltiplicato
per il coefficiente 219,08 e diviso per euro 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili
entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR.
Nel rigo RD4, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei
capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.
Nel rigo RD5, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD4
ed il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo
eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di moltiplicazione pari a 2 previsto dal
citato decreto.
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SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITÀ DI MISURA
Ripartizione del reddito
agrario per fasce di quali-
tà
Sez.1
Coefficiente di
Reddito Agrario (**)
Reddito agrario
normalizzato
Determinazione
del reddito agrario
normalizzato alla
fascia base (*)
normalizzazione
1
2
x
56,389
I
x
x
32,222
37,593
II
III
IV
V
x
x
13,426
11,934
(*)
I
Redditi della Sezione
1
non vanno arrotondati.
x
1,00
(**) Vanno riportati in questa
colonna i redditi agrari
dei terreni sui quali viene
esercitato l’allevamento.
VI
Totale A reddito agrario normalizzato
Numero
Coefficiente
Numero dei
Specie animale
Sez. 2
dei capi allevati
di normaliz. capi normalizzati
3
4
Determinazione
2
1
Bovini e bufalini da riproduzione
1.750,000
del numero di anima-
li
normalizzato
alla specie base
Conigli e porcellini d’India da riprod.
Conigli e porcellini d’India
21,500
3,375
Vitelloni
Manze
1.050,000
600,000
Lepri, visoni, nutrie e cincillà
25,000
Vitelli
250,000
700,000
20,000
200,000
300,000
29,500
18,500
3,500
Volpi
115,000
230,000
36,500
Suini da riproduzione
Suinetti
Ovini e caprini da riproduzione
Agnelloni e caprini da carne
Suini leggeri da macello
Suini pesanti da macello
Polli e fagiani da riproduzione
Galline ovaiole
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.l
Cinghiali e cervi
320,000
200,000
250,000
125,000
1.300,000
500,000
200,000
200,000
175,000
125,000
240,000
Daini, caprioli e mufloni
Equini da riproduzione
Puledri
Polli da allevamento e fagiani
Polli da carne
2,375
Galletti e polli da carne leggeri
Tacchini da riproduzione
Tacchini da carne leggeri
Tacchini da carne pesanti
Anatre e oche da riproduzione
Anatre, oche, capponi
Faraona da riproduzione
Faraona
1,000
Alveari (famiglia) (***)
Lumache consumo q.li (***)
Struzzi da riproduzione
Struzzi da carne
48,000
8,500
20,000
32,000
10,000
14,500
3,000
Cani
Tartarughe da riproduzione
(oppure lunghezza carapace > 20 cm)
1,500
0,700
(***) Per le specie pesci,
crostacei, molluschi e
lumache l’unità
di allevamento è riferita
al quintale, per gli
alveari alla famiglia.
Tartarughe 0-9 anni
(oppure lunghezza carapace < 20 cm)
Camelidi (Alpaca adulti
Starne, pernici e coturnici da rip.
Starne, pernici e coturnici.
Piccioni e quaglie da riproduzione
Piccioni, quaglie e altri volatili
9,500
o Lama e Guanaco giovani) 80 kg
187,500
240,000
3,000
Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg
9,500
Camelidi (Lama adulti) 150 kg
300,000
1,000
Totale B numero dei capi normalizzati
(riportare al rigo RD2)
Totale parziale (riportare a col. 4)
7.3 SEZIONE II PRODUZIONE DI VEGETALI
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali
eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato
ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre
a formare il reddito di impresa nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma
delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in colonna 2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione
stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi
della lett. b) dell’art. 32, comma 2, del TUIR.
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del
valore indicato in RD6, colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione determinato
mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Nel rigo RD9 va indicato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti secondo la seguente formula:
rigo RD7 x rigo RD8
_____________________
rigo RD6, colonna 2
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7.4 SEZIONE III ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
• di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per la quale il reddito è determinato secondo
i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
• dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di
prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
• dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR);
• dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori
agricoli florovivaistici, di cui all’art. 2135 del c.c.(art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR);
• di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
oltre i limiti previsti dall’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
• di enoturismo e oleoturismo, per le quali il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma
1, della legge n. 413 del 1991.
Nel rigo RD10, va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96;
• in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2;
• in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3;
• in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis;
• in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica
e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, nel presente rigo va indicato l’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla
componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;
• in colonna 6, l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo (art. 1, commi
da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017) e di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della legge n.
160 del 2019);
• in colonna 7, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell’importo
indicato in colonna 1, il 15 per cento dell’importo indicato in colonna 2, il 25 per cento dell’importo indicato
in colonna 3, il 5 per cento dell’importo indicato in colonna 4 ed il 25 per cento degli importi indicati nelle
colonne 5 e 6.
7.5 SEZIONE IV DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna, 7.
Nel rigo RD12, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno
sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete (articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010).
Nel rigo RD14 va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12.
Nel rigo RD15, colonna 3, va indicato l’importo delle perdite d’impresa risultanti dai quadri RF o RG, RH e RC
(se non già dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa), fino a concorrenza dell’importo
indicato nel rigo RD14. Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore
compensazione, fino a concorrenza, con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti,
non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da indicare nella colonna 1, in
caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili
in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS “Perdite di impresa
non compensate” secondo le istruzioni ivi riportate.
L’importo di rigo RD16, risultante dall’operazione RD14 – RD15 colonna 3, va riportato nell’apposito rigo
del quadro RN e/o PN.
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8. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL’ESERCIZIO
DI ARTI E PROFESSIONI
8.1 GENERALITÀ
Il presente quadro va utilizzato dalle società e dalle associazioni fra artisti e professionisti non residenti, che
svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante
l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
8.2 DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei
codici attività consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione
“Strumenti”. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo
dell’entità dei compensi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo “Tipo di Dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG”.
8.3 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti
nell’anno ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal
committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). I
citati compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico
del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via
definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante
dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Nel rigo RE3, va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:
• gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
• i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità
conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all’attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela
o di elementi immateriali sia riscosso in unica soluzione, il contribuente può scegliere di assoggettare tali
importi a tassazione separata (lettera g ter, comma 1, dell’art. 17 del TUIR).
Nel rigo RE4, vanno indicate, le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007,
nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante
cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente
l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili, tranne nei
casi in cui i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o
a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR), e vanno indicate nel successivo
rigo RE18.
Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili,
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comprensivo dell’importo di colonna 1, anche nel caso in cui il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi
delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli
Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al
comma 11 dell’art. 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017.
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione
del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici Sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RE6, va indicata la somma dei compensi e dei proventi dei righi RE2, RE3, RE4 e RE5, colonna 2.
Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicate:
• le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore
a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per
l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del socio o dell’associato;
• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali,
cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti
stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati
promiscuamente;
• l’80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
• il 20 per cento della quota di ammortamento del costo delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di
costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i
motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
• il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta. Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli
aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai
sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232
del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del decreto-legge
n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. super-ammortamento). Tale
importo va riportato anche in colonna 2.
Nel rigo RE8 colonna 2, vanno indicati i seguenti oneri finanziari:
• i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50
per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione
e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato. La deducibilità dei canoni dei contratti di
leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del
contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29
aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
• il 20 per cento dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli,
con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell’ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture
e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno.
Per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 la deducibilità dei canoni è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito dall’apposito decreto ministeriale; per i contratti stipulati dal 29
aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
• il 70 per cento dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
• l’80 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR .
Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente
deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della
legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell’art. 1 del
decreto-legge n. 34 del 2019. Tale importo va riportato anche in colonna 2.
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Nel rigo RE9, va indicato:
• l’80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
• i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni
se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale
o familiare di ciascun socio, o associato;
• il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell’ammontare dei canoni che
eccede euro 3.615,20, per le autovetture e le autocaravan, euro 774,69, per i motocicli e euro 413,17,
per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
• il 70 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
ATTENZIONE Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili
da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10, va indicato:
• il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro
diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o
familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; ovvero in caso di
immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone; per
i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale;
per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del
canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque,
con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010, e fino al
31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella
misura del 50 per cento del canone;
• il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile delle spese di ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base
a contratto di locazione anche finanziaria, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute
negli esercizi precedenti;
• il canone di locazione corrisposto per l’immobile strumentale per l’esercizio dell’arte o professione;
• l’ammontare della quota di ammortamento di competenza dell’anno del costo di acquisto o di costruzione
dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 ovvero acquistati nel periodo 1°
gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
• la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i
contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per
i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre
2009 per i quali la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo
per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è
ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, ai
sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR.
• l’ammontare deducibile delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
strumentali;
• le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione
finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento.
Nel rigo RE11, va indicato, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali
e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’Inps) a carico del dipendente e del
datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute
per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni
sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite
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è elevato a euro 258,23, per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle
spese rimborsate a piè di lista;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta
nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti
accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti, partecipazioni e anticipazioni;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote
maturate nell’anno.
ATTENZIONE Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l’opera svolta, in qualità di
lavoratore dipendente e assimilati o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori
di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L’indeducibilità si
riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di
assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo
d’imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o
associazione per i familiari sopra indicati.
Nel rigo RE12, va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni
professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale.
Nel rigo RE13, va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per
finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile
strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione. Ai sensi
dell’art. 66, comma 11 del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che
hanno optato per il versamento trimestrale dell’Iva.
Nel rigo RE14, vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato
l’ammontare delle spese deducibili nell’anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori e i consumi di
energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse
da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile non può essere superiore al 2
per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6
e l’importo indicato al rigo RE4). In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per
le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di
colonna 1 e colonna 2.
Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza.
In colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed
idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di
beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente
alla somma di colonna 1 più colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore al 1%
dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo
indicato al rigo RE4).
Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o
di aggiornamento professionale nonché a convegni e congressi. In colonna 2, va indicato, oltre all’importo
di colonna 1, l’importo deducibile delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di
aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio
e soggiorno non indicate in colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile delle spese sostenute
per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-
imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. La
disciplina delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5
dell’art. 54 del TUIR, che ne prevedono la deducibilità entro il limite annuo, rispettivamente, di 10.000 euro
e di 5.000 euro per ciascun socio o associato. In colonna 4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma
di colonna 2 e colonna 3.
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Nel rigo RE19, colonna 4, va indicato:
• l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 3 bis dell’art. 54 del TUIR;
• il 20 per cento la quota deducibile delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo
veicolo per ogni socio o associato, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano
ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, e delle
altre spese (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), nonché il 70 per
cento delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta;
• il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o
professione e all’uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio;
• l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro
autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
• l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro
autonomo (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008). Gli acconti rilevano
nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si
potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo
di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare
n. 16 del 14 aprile 2009). Tale ammontare va indicato anche in colonna 1;
• l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato,
al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-
octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto deducibile dal reddito
di lavoro autonomo. Detto importo va indicato anche in colonna 2. Resta fermo che la somma della
deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l’IRAP
complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
• l’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione. Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3. Nella
medesima colonna va indicata l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
• l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e
debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le
spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44”).
Nel rigo RE20, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19, colonna 4.
Nel rigo RE21, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. In caso di risultato
negativo l’importo deve essere preceduto dal segno “–“.
In caso di trust trasparente la perdita, o una parte in caso di trust misto, va indicata nel quadro PN.
Nel rigo RE22, vanno indicate, se RE21 è positivo e fino a concorrenza dell’importo stesso, eventuali perdite
di lavoro autonomo di esercizi precedenti. Le perdite residue vanno indicate nell’apposito prospetto del
quadro RS relativo alle “Perdite di lavoro autonomo non compensate”, secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo RE23, vanno indicati la perdita o il reddito di rigo RE21, quest’ultimo, diminuito delle perdite di cui
al rigo RE22, da riportare nell’apposito rigo del quadro RN e/o PN.
Nel rigo RE24, va indicato l’ammontare delle ritenute eventualmente subite sui compensi derivanti dall’attività
professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d’acconto nell’apposito rigo del quadro
RN e/o PN.
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9. QUADRO RF - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA
9.1 GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di
quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti, ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, applicano le disposizioni dell’art. 152 del TUIR.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle
entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto
“Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile
dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio,
forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione
di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice di attività svolta in via prevalente. Si precisa che i contribuenti
devono utilizzare la tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va
riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo “Tipo di Dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi Modelli “ISA”.
Per la compilazione del predetto rigo RF1 si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione
dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
Nel rigo RF2 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al Decreto
Ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”).
9.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da
indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti
all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, per ogni singola stabile organizzazione
(“branch”) vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri
dettati dall’art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia
di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la
perdita della branch esente da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo
del presente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o
sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La perdita della branch va sommata al reddito
imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso.
Pertanto, la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli
va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei
righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.
Si ricorda che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso in cui l’impresa transiti dal regime
di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già
concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa
adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Inoltre, nella predetta
ipotesi le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle
regole del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal
regime semplificato. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato
il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di
competenza previste dal TUIR (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
Componenti positivi extracontabili
L’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate
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dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in
caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti
massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a
condizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze
tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma
33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre
nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli
accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto
e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
A tal fine nel rigo RF6 sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle predette eccedenze.
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affrancamento della
stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del
2007. In tal caso l’importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i
“decrementi” nel presente quadro.
Nel rigo RF6 vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori)
minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 109, comma 4,
lett. b), quarto periodo nel testo previgente le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 33, lettera q), n. 1 della
Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008). In particolare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo
di tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa), la parte di tale importo riferibile,
rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e
agli accantonamenti in colonna 3.
Variazioni in aumento
Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le
plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono
realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come
tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma
non oltre il quarto. Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle
sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell’art. 86 del TUIR, conseguite
per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono
essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite,
compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RS17 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze e nella
colonna 2 l’importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo rigo RS18 va indicato l’importo
corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le
sopravvenienze, in colonna 2.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2,
per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate
nel rigo RS17 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo
RF7, colonna 1 e/o 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS18 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio,
delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti
periodi d’imposta.
Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, i proventi in denaro o in natura
conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell’art.
85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento
adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del
contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle
sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
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L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS19 del predetto prospetto, va
indicato nel rigo RF35 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS20 del prospetto stesso, va
indicato nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti
a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.
Il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica
e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423.
A tal fine nel presente rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla
componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I
costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 42, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55.
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito d’impresa
secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’art. 70, comma
2 del TUIR, per quelli situati all’estero.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto
del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito
relativo a unità immobiliari tenute a disposizione.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle
spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità
immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi
dell’art. 90 del TUIR.
Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o
artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione,
ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento.
Nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va
indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra
menzionate, tenuto conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo
RF10 va indicato l’intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice
29. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del
decreto legge 28 marzo 2014, n 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80). Ai
sensi del comma 5-bis dell’art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014 (introdotto dall’art. 23, comma 7, del D.L. n.
133 del 2014), la medesima agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10 va indicato l’intero
ammontare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.
I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (art. 48, comma
16, del citato decreto legge n. 189 del 2016).
Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR
se non determinano il reddito secondo le disposizioni di cui all’art. 56, comma 5, e 56-bis, comma 1, e di
cui all’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, devono indicare:
• nel rigo RF10 il reddito agrario per l’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF11 la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF39 i ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano
il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare
l’apposita casella nel quadro RF (se non tenuti alla compilazione del quadro RD).
I soggetti che esercitano attività di enoturismo ai sensi dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413
del 1991, devono barrare l’apposita casella nel quadro RF (se non tenuti alla compilazione del quadro RD).
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Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo,
devono essere inseriti:
• nel rigo RF11 i costi effettivamente connessi all’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo ;
• nel rigo RF55 utilizzando il codice 9, i ricavi conseguiti con l’esercizio di tali attività;
• nel rigo RF10, il 25 per cento dei predetti ricavi.
Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l’attività di assistenza fiscale resa
agli associati ai sensi dell’art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono barrare l’apposita
casella nel quadro RF.
Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività di assistenza fiscale, devono essere inseriti:
• nel rigo RF11 i costi imputati al conto economico, connessi all’attività di assistenza fiscale;
• nel rigo RF55 utilizzando il codice 26, i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l’esercizio di
tale attività;
• nel rigo RF31, utilizzando il codice 27, il 9 per cento dei predetti ricavi.
Nel rigo RF12, colonna 2 va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili,
comprensivo dell’importo di colonna 1.
Il contribuente può avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori
componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per
accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017. L’importo
di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione
del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici Sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RF13, va indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il
reddito a norma degli artt. 92, 93 e 94, del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate
per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli tenendo conto, in tal caso, della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR è fatto obbligo di predisporre e conservare,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle
generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la
valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.
Nel rigo RF14, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico
dell’esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello
stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo
d’imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).
Nel rigo RF15, colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 61 del
TUIR. Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti indicano
l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR; al fine di determinare l’importo
dell’eccedenza di tali interessi passivi, va compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF.
In colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili
(ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma
7, del TUIR e gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art.
66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF16, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il
pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale
propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a
conto economico.
Nel rigo RF55, va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo
periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento
operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o
di attività di accertamento (si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8
del 3 aprile 2013) Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI
e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
(art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico,
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ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. h), se di importo non superiore a euro 30.000,
m), m-bis), n), o) e o-ter).
In questa colonna deve essere indicato anche l’ammontare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100,
comma 2, lett. f) che danno diritto al credito d’imposta “Art- bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014).
Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito
d’imposta “Art bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili.
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle spese relative ad opere o servizi –
forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti,
volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1 del TUIR. In tale
rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente
l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i) del TUIR.
Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per
mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei
redditi.
Nel rigo RF18 va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base
agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite,
diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR o non ancora deducibili e/o l’eccedenza di quelle
contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni. Le
minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa sono indeducibili. In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate a
norma dell’art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono
i requisiti di cui all’art. 87 fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro
acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109, commi 3-bis e 3-ter del TUIR.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1,
lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate anche in colonna 1.
Nel rigo RF20, va indicata la quota indeducibile:
• delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1,
del TUIR;
• delle minusvalenze realizzate, relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
• della differenza negativa, tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione
del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede
l’indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare per gli atti di realizzo posti in essere
anteriormente al 1° gennaio 2018. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1
gennaio 2018 la percentuale di indeducibilità è pari al 41,86 per cento (art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale 26 maggio 2017).
Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti applicano le
disposizioni previste dall’art. 101 del TUIR che prevede l’indeducibilità di tali componenti negativi in misura
pari al 100 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali,
eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili
alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 1997.
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci
da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo.
In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che
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eccede l’importo deducibile, ai sensi dell’art. 104 del TUIR e, in colonna 3, va indicato l’ammontare degli
ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF23 va indicato l’ammontare:
• in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande,
diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR;
• in colonna 2, delle spese di rappresentanza, di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR, diverse dalle precedenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008
per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative
a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di
rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono
essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare
l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel quadro RS, rigo RS79.
In colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri
esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR.
Nel rigo RF24 va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, eccedente la quota deducibile nel periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del
TUIR; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze
pregresse imputabili al reddito dell’esercizio, vanno indicate tra le “altre variazioni in diminuzione” del rigo
RF55 indicando il codice 6 nell’apposito campo.
Nel rigo RF25 va indicato, in colonna 1, l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza
eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR; in colonna 2, l’eccedenza delle svalutazioni
dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106
del TUIR; in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art.
107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF27 va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma
5 del TUIR. Con specifico riferimento all’art. 109, comma 5, secondo periodo, si ricorda che le spese e gli
altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non
computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti,
nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Non rilevano, ai fini, dell’applicazione di detto
secondo periodo, le plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR.
Inoltre, agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i
proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d’impresa; al
denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti, ivi
compresi i ricavi e proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il
reddito d’impresa. L’importo da indicare nel rigo RF27 va calcolato sulla base dei dati riportati nel quadro
RS, righi da RS24 a RS26.
Nel rigo RF28 va indicato l’importo delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti
in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia
coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell’esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR). In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il maggior
utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF31 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni
voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie
l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, la quota pari al 77,74 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2016, nonché l’intero importo dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed
incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione. A decorrere dal 1° gennaio 2020,
gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi
di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo
TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 ); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo avendo cura di riportare nel rigo
RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente
rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente
rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati
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in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni
in società ed enti soggetti all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la
disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017.
Va, inoltre, indicata la quota pari al 50 per cento degli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti
o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che
esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 dell’art.1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile
nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178
del 2020);
• codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art. 95, comma
3, del TUIR;
• codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al
funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2 del TUIR);
• codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa (non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es.
i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari
– anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con
decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, per
quelli relativi ad altri Stati ( si veda l’art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
• codice 6, l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE –
Gruppo europeo di interesse economico residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con
stabile organizzazione;
• codice 7, i redditi imputati da Trust trasparente o misto. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti
rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 34 del 20 ottobre 2022);
• codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo
d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;
• codice 13, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi
degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in
misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
• codice 14, la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b)
del TUIR;
• codice 15, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei
beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti);
• codice 16, l’80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche
attraverso convegni e congressi e, per effetto della l. n. 289 del 2002, l’intero ammontare degli oneri
sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto
ad uso farmaceutico;
• codice 17, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);
• codice 18, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte
dell’associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi dell’art. 99, comma 3, del TUIR;
• codice 27, l’importo pari al 9 per cento dei ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l’esercizio
dell’attività di assistenza fiscale;
• codice 29, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio occasionale di
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imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art.
49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
• codice 30, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un
contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
• codice 32, l’intero importo della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto dell’ente,
rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate
in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo
RF55 “Altre variazioni in diminuzione” con l’apposito codice identificativo (si veda l’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27);
• codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs.
4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure
indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante,
diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
• codice 34, i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi
dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno
2012, n. 24/E);
• codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7,
del TUIR, (per l’ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 “Altre variazioni
in diminuzione”);
• codice 39, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento
all’estero;
• codice 41, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto
all’importo deducibile, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR;
• codice 42, l’ammontare dei costi dell’attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
• codice 43, l’ammontare degli utili provenienti da imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR,
qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6
dell’ art. 167 del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei
limiti di tali utili;
• codice 44, la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o
enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri
di cui all’art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2 lett. b) del citato
art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, sempreché gli stessi utili non
siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’art. 167 del TUIR;
• codice 45, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa,
dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le
condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR e, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del
citato art. 167;
• codice 46, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito
dell’applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi
indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
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• codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle
transazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione
degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile
organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente non commerciale non residente, cui la medesima
appartiene, in applicazione del comma 3 dell’art. 152 del medesimo testo unico;
• codice 48, l’ammontare degli interessi passivi derivanti da finanziamenti concessi dalla società o ente non
commerciale non residente alla propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indeducibile dal
reddito della stessa in caso di non congruità del fondo di dotazione;
• codice 56, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si
veda il punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 57, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre
(si veda il punto 6.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 58, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa
madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al
valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e passività nonché
funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
agosto 2017);
• codice 59, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art.
167 del TUIR, distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 61, gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1 del TUIR, qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis del TUIR ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole. Tali utili vanno riportati nel rigo RF47, colonna 1;
• codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora
nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o
destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2,
del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96);
• codice 63, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa, in
periodi d’imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito
dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione
dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a
quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo,
mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del
30 luglio 2015);
• codice 66, l’importo delle riserve in sospensione d’imposta, da assoggettare a tassazione nell’ipotesi di
cui all’art. 166, comma 5, del TUIR (cfr. istruzioni al quadro TR);
• codice 67, per i soggetti che non hanno effettuato l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-
legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico non
deducibile nel presente periodo d’imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
• codice 68, la variazione in aumento in applicazione dell’art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma
3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
• codice 69, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’art.
110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal
comma 8-ter del medesimo art. 110;
• codice 70, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o
territori (art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile
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l’art. 167 del TUIR. L’ammontare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93
(comma 9-ter, primo periodo);
• codice 71 i componenti negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura
del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
• codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
Nella colonna 55 del rigo RF31 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF32 va indicato il totale delle variazioni in aumento risultante dalla somma degli importi indicati
nei righi da RF7 a RF31.
Variazioni in diminuzione
Nel rigo RF36 va indicato l’importo degli utili distribuiti nonché delle eventuali riprese di valore delle
partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico, residenti nel
territorio dello Stato.
Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati
in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, deducibili indipendentemente dalla loro
imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo
d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.
Nel rigo RF43 va indicato:
• in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR, diverse da quelle di cui
al comma 3 dell’art. 95 del TUIR;
• in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR,
comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo
del citato comma 2; le predette spese, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti
ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre
2008. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto, per le imprese di nuova costituzione, le spese di
rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi,
possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e
di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza
sostenute nei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS79 del
modello REDDITI ENC 2022), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limiti stabiliti dal
medesimo art. 108, comma 2 del TUIR;
• nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate
in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente
afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare
il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del
TUIR) e l’importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande
non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR,
per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR.
Nel rigo RF44, va indicato l’importo dei proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91, comma
1, lett. a) e b) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
Nel rigo RF45, va indicato l’importo degli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in
valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio (art.
110, comma 3, del TUIR) qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi
valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. In tale rigo va altresì indicato, all’atto
del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente delle plusvalenze derivanti dal realizzo di
partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.
Tali plusvalenze, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del TUIR, sono esenti limitatamente al 50,28 per cento del
loro ammontare, come determinato ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, per gli atti di realizzo posti in essere
anteriormente al 1° gennaio 2018. Con riferimento agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1°
gennaio 2018 la percentuale di esenzione è pari al 41,86 per cento (art. 2, comma 1, del decreto ministeriale
26 maggio 2017).
Le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non commerciali non residenti applicano
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le disposizioni previste dall’art. 87, comma 1, del TUIR. In tal caso, le plusvalenze sono esenti nella misura
del 95 per cento del loro ammontare.
In tale rigo va, altresì, indicato l’ammontare esente:
• delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art.
44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87;
• della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione
del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni,
riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto
al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo
articolo);
• delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1,
del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett.
b), del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 1.
Nel rigo RF47, colonna 2, vanno indicati gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
derivanti dalla partecipazione in società di capitali e in altri soggetti IRES esclusi da tassazione, in misura
pari al 22,26 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. 12
dicembre 2003, n. 344, come modificato dall’art. 1, comma 655, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2017).
Vanno, inoltre, indicati gli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti o da una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti che esercitano, senza scopo di lucro, in via
esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45, dell’art.1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Tali utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a
decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 47-bis,
comma 1, del TUIR (art. 1, commi da 44 a 47, della citata legge n. 178 del 2020).
In particolare in tale rigo va indicata la quota esclusa da tassazione:
• degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società e ed enti di cui
all’art. 73, comma 1, lett. a), b), e c) del TUIR, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7 (recesso o
esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche
concorsuale di società ed enti);
• della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
• delle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’art. 109, comma 9, lettere a) e b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109 (comma 3-bis,
lett. a), dell’art. 89, del TUIR, per gli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
• delle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui all’articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter
dell’art. 89 del TUIR, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione
del reddito del soggetto erogante (art. 89, comma 3-bis, del TUIR, lett. b)), per gli enti non residenti con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica limitatamente alle
remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione
diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede
ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una
convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell’Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione
o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate
nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte
indicate (comma 3-ter dell’art. 89, del TUIR);
• degli utili provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, e delle remunerazioni
derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto
diverso da quello di opere servizi o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato, a seguito di istanza
di interpello, di cui al medesimo art. 47- bis, comma 3, del TUIR, che dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della
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partecipazione (comma 3 dell’art. 89 del TUIR). Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali
soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR in società residenti
all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. L’esclusione dalla formazione del reddito per il 22,26 per cento
si applica al verificarsi della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
• degli utili provenienti da imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato,
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far
valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata
nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3
del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole. Per tali utili,
prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, va indicato l’intero
importo (art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2017); tale importo va evidenziato anche
in colonna 1.
Nel rigo RF48, va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a
concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell’art. 167, comma 10,
del TUIR, e dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma
3, del decreto ministeriale n. 268 del 2006.
In tale rigo vanno indicati, altresì, gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società
ed enti localizzati in regimi fiscali privilegiati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata in capo a
casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime
fiscale privilegiato contenute nel punto 8.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
agosto 2017.
Nel rigo RF50, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, “Patent box”), pari al 50 per cento.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 i marchi d’impresa sono esclusi dall’agevolazione per i soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31
dicembre 2016 e per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è
presentata l’istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta
compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma
4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione
integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3 va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il
contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie
alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-
legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’attività
ispettiva di cui all’art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2
(art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
In colonna 5, va indicato l’importo delle imposte sui redditi delle imprese sociali riferibili alle variazioni
effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR (art. 18, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
L’efficacia delle disposizioni indicate nelle colonne 4 e 5 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par.3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
In colonna 6, va indicato l’ammontare del reddito esente ai fini IRES per il quale deve essere compilato il
prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel quadro RS.
In colonna 7, va indicata la somma degli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Nel rigo RF55 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate. Ogni voce è
identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo.
In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, l’importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
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• codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono
dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
• codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche e
complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR; nonché le somme erogate agli iscritti
ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra
la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo
fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
• codice 5, l’importo delle somme distribuite da Trust;
• codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
• codice 9, l’importo dei ricavi dell’attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo;
• codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi d’imposta precedenti che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l’ammontare degli acconti
deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
• codice 13, l’importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell’esercizio precedente che può
essere dedotto ai sensi dell’art. 96 del TUIR. Tale codice va utilizzato dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di enti non commerciali non residenti;
• codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett.
b) del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
• codice 15, l’importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte
eccedente le minusvalenze dedotte;
• codice 16, l’importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell’art.
101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore,
tenendo conto in tal caso della differenza;
• codice 21, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei
beni ceduti e\o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato
e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e\o dei servizi ricevuti);
• codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
• codice 25, il credito d’imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento
immobiliare chiusi, se imputati a conto economico. Per i proventi derivanti dalle quote o azioni di OICVM
possedute alla data del 30 giugno 2011 spetta un credito d’imposta pari al 15 per cento dei proventi
percepiti e di quelli che si considerano percepiti, fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno
2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto (art. 2, comma 75, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10); per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi,
il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di
possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo;
• codice 26, l’importo dei ricavi, conseguiti con l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale;
• codice 29, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per
i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente
di alloggio sociale. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6,
commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 2014 , n 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80);
• codice 30, l’importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per
conto dell’ente, di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni e le quote delle spese contabilizzate in
precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi d’imposta;
• codice 31, l’importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero
(art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge
31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili
nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il
partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in
misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
• codice 32, l’ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del
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d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle
misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per
trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
• codice 33, l’importo dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-
octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi d’imposta precedenti che di acconto, deducibile dal reddito
d’impresa. Al fine di determinare l’ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo
RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal
codice 12 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione;
• codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7,
del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta. Per i contratti di
locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l’impresa utilizzatrice
che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non inferiore
alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal
29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
– per un periodo non inferiore a undici anni, ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l’applicazione
della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31
dicembre 2013;
– per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2014;
• codice 38, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione:
– imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
– imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
– imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-
legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34).
• codice 40, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto
dell’agevolazione “Patent box” (di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante
dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni
immateriali (di cui al citato comma 39);
• codice 41, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei
redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni
di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR e, in assenza dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
• codice 42, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione
e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui
all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri
previsti dal citato comma 423;
• codice 43, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese
autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
• codice 44, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del
TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente
effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
• codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle
transazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste
ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione
degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile
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organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente non commerciale non residente, cui la medesima
appartiene, in applicazione del comma 3 dell’art. 152 del medesimo testo unico;
• codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),
del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato
del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del
40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri
mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31
dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232);
• codice 53, l’ammontare delle sopravvenienze attive, riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai
soggetti sottoposti alle procedure concorsuali elencate al comma 3-bis, dell’art. 88 del TUIR, ad esclusione
di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla
chiusura delle predette procedure;
• codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica
e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232);
• codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso
alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il
30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.
232). Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni
di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della citata legge n. 232 del 2016, limitatamente
alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa
( comma 229 dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 57, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30
giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che
beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.
1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205 );
• codice 58, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che
è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 59, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
• codice 60, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre
(si veda il punto 6.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 61, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa
madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al
valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e passività nonché
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funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
agosto 2017);
• codice 62, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei
redditi dalla stessa conseguiti nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del
TUIR( si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 63, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art.
110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si
veda il punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
• codice 67, l’ammontare dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art.
44 del TUIR derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto legge n. 98
del 2011); tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le
procedure previste dall’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
• codice 70, l’agevolazione prevista per le imprese sociali dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L’efficacia
della disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della
Commissione europea;
• codice 71, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari
o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che
abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni
sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
• codice 75, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo
agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre
2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
(art. 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione
degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e
nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La
maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20
milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre
2018, n. 145);
• codice 76, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al
costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma
62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
• codice 77, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento
della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali.
L’efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di
autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L.
28 marzo 2014, n. 47);
• codice 79, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31
dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla
parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione
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delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1,
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
• codice 80, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente
abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla
determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
• codice 81, per i soggetti che, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al
31 dicembre 2023, non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e
immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del D.L. n. 104 del
2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
• codice 82, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi
impianti di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i
costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la
disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e
2022;
• codice 85, la variazione in diminuzione in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c, art. 6, comma 6,
e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
• codice 86, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software
protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati
direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è
pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento
decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta
antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale
(art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
• -codice 87, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non
concorrono a formare il reddito a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive abbiano destinato
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime
federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, commi 185-187, della legge 30
dicembre 2021, n. 234);
• codice 89, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale
minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo
RF31 codice 69, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. In tal caso, va indicato
l’importo della quota costante della minusvalenza;
• codice 91, gli utili e le riserve di utile esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente
o localizzato nel territorio dello Stato per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 1, comma 88,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
• codice 92, l’ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
• codice 93, l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31,
qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono
a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma
9-ter, del TUIR);
• codice 94 i componenti positivi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura
del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
• codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
Nella colonna 55 del rigo RF55 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.
Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione risultante dalla somma degli importi indicati
nei righi da RF34 a RF55.
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Nel rigo RF57 va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla seguente somma algebrica:
RF4 (o RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 – RF56
Nel rigo RF58, colonna 2, va indicato, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio
dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico, residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti con stabile organizzazione, il reddito imputato all’ente dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR,
ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991, e in colonna 1 va indicata il reddito minimo
derivante dalla partecipazione in società “di comodo”, ai sensi dell’art. 30, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. Per le società ed enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato nella colonna 2 del presente rigo vanno riportati i redditi imputati da società in nome collettivo e in
accomandita semplice evidenziati nel rigo RS76, colonna 2, mentre in colonna 1 va riportata la quota di
reddito minimo evidenziata nel rigo RS76, colonna 1.
Nel rigo RF59 va indicata la perdita imputata all’ente dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art.