Forma 770 / 2023 Instrukcijos Italija
Užpildymo nurodymai
genzia
ntrate
770
Modello 770 - 2023
Redditi 2022
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL’ANNO 2022
DATI RELATIVI A
REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
PROVENTI VARI • VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI
INDICE
PREMESSA
pag. 2
11 Quadro SL
12 Quadro SM
13 Quadro SO
14 Quadro SP
15 Quadro SQ
16 Quadro SS
17 Quadro DI
18 Quadro ST
19 Quadro SV
20 Quadro SX
21 Quadro SY
28
30
31
36
38
41
42
44
52
56
64
1
Soggetti obbligati
alla presentazione
2
2
3
Composizione del modello
3
Termini e modalità di presentazione
della dichiarazione
4
7
8
4
5
6
7
8
9
Modalità generali di compilazione
Frontespizio
Quadro SF
Quadro SG
Quadro SH
Quadro SI
16
19
21
22
24
10 Quadro SK
APPENDICE
66
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
PREMESSA
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Cer-
tificazione unica e il Modello 770.
• La CERTIFICAZIONE UNICA deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato,
per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022
nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni
rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, in-
dennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale
prestata nell’anno 2022 per il periodo d’imposta precedente. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
deve essere effettuata entro il 16 marzo 2023, presentando la Certificazione Unica 2023.
• Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare
in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022, i relativi versa-
menti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assi-
curativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute
operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2022 ovvero operazioni di na-
tura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti
d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobi-
liare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e cor-
rispettivi nelle locazioni brevi. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2023 (i termini che
scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi
alle ritenute operate su:
• Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
• Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il re-
cupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
già presenti nel quadro SY;
• Locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
• Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009,
n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel
corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conse-
guenti ad occupazioni d’urgenza.
Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998
n. 322, entro il 16 marzo 2023 (ovvero il 31 ottobre 2023) sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e
assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto,
Certificazione degli utili.
Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda
il punto 5.4, “Redazione della dichiarazione”, del paragrafo 5.
1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
MODELLO 770/2023
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2023 i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori
soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e
privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli deri-
vanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equi-
parati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corri-
sposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600
del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Tali soggetti sono:
• le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua
assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
2
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o prin-
cipale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno
1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
• le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
• i Trust;
• i condomìni;
• le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
• le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
• le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
• le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata
di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
• le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
• i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al re-
gime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
• le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi del-
l’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
• i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono
l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2023 i seguenti soggetti i quali:
• hanno applicato nel 2022 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di
cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
• hanno applicato nel 2022 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
• hanno applicato nel 2022 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art.
7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
• sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
• sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2022;
• rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non re-
sidenti in quanto rappresentanti fiscali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996, dell’articolo 26-
quinquies, commi 2 e 6-bis e dell’art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 2-ter, del
D.L. n. 351 del 2001, dell’art. 10-ter, comma 2-ter, della legge n. 77 del 1983, e dell’art. 1, comma 134, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adem-
pimenti previsti dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell’ambito del medesimo Mod.
770/2023, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva versata e dalle comu-
nicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.
2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione Mod. 770/2023 si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prele-
vabili gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. oppure da quello del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Frontespizio
• nella prima facciata, l’informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
• nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firma-
tario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione tele-
matica e visto di conformità.
Quadri staccati
I quadri staccati sono i seguenti:
• Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici
e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a
soggetti non residenti;
3
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate
in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
• Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai
proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
• Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2022;
• Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non
residenti;
• Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
• Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
• Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1,
del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono ge-
nerare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte
delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
• Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
• Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui
al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel
sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
• Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
• Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di inte-
grazione a favore;
• Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché
dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
• Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i
relativi versamenti;
• Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai
sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
• Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25
del decreto legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti
esteri privi di codice fiscale.
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
Modalità di presentazione
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023, come pre-
visto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modi-
ficazioni;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle
Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata
sempre per via telematica.
ATTENZIONEIl servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’av-
venuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione
effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione “software” del sito internet dell’Agenzia delle En-
a) Presentazione diretta da parte del dichiarante
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel
o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
4
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione te-
lematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo
le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.
Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaen-
trate.gov.it.
b) Presentazione tramite un intermediario abilitato
Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per
conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presen-
tazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati apparte-
nenti alle seguenti categorie:
• iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli
iscritti nel registro dei revisori legali;
• iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subca-
tegoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di di-
ploma di ragioneria;
• iscritti negli albi degli avvocati;
• avvocati tributaristi - studi associati;
• avvocati tributaristi - società tra professionisti;
• associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241
del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• Caf – dipendenti;
• Caf – imprese;
• notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
• le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
• le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le so-
cietà di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti
in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti ema-
nati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono assolvere all’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società
partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle
associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle pre-
dette associazioni.
c) Presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
Anche le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichia-
razione dei sostituti d’imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti
dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, particolare:
• del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il suo sistema informativo, per le dichiarazioni delle ammi-
nistrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto
qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
• delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni
degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può
demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il de-
creto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).
La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità
stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiara-
zione dei sostituti d’imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le am-
ministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.
In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere tra-
smesse le dichiarazioni dei sostituti d’imposta relative al personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, di cui
il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.
5
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
La qualifica di tale Dipartimento come soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pub-
blici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione, pertanto le amministrazioni interessate dovranno espressa-
mente richiedere di avvalersi del servizio.
Ad ogni Amministrazione è attribuita la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa fun-
zionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l’adempi-
mento dichiarativo.
In presenza di più sostituti, ad esempio, un’amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio
centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.
Le Amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le mo-
dalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture
e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L’adem-
pimento si rende necessario per consentire di individuare l’ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmis-
sione, deve richiedere l’abilitazione al servizio Entratel.
d) Presentazione tramite società del gruppo
Nell’ambito di gruppi societari, come previsto dall’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica,
la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il
servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le
società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente.
Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’imposta sul reddito
delle società (IRES) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell’elenco
di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che ap-
partengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione.
Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo
che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo
gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le
società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abi-
litato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve
consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare
tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo
seguente.
Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari
abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:
• rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per
la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti,
precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà
essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predi-
sposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto,
l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o co-
municazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se
sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nel-
l’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà
essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel fronte-
spizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
• rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione
per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello
conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia
6
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il
dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’ori-
ginale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art.
43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario,
segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivol-
gersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella
violazione di omissione della dichiarazione.
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica,
è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l’invio.
Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute e comunicazioni” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti
di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive
le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scar-
tate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle
Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).
Responsabilità dell’intermediario abilitato
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abi-
litati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni ven-
gono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di
appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di
assistenza fiscale.
4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE
4.1 ESPOSIZIONE DEI DATI
Gli importi presenti nella parte riservata all’indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro arrotondamento alla se-
conda cifra decimale.
Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.
4.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUCCESSIONI
Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie è necessario distinguere, tra le altre situa-
zioni, quelle che determinano l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.
Operazioni straordinarie e successioni con estinzione del soggetto preesistente
Nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali,
scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ces-
sione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o
di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a
presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo
dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.
Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2022 o del 2023, prima della pre-
sentazione della dichiarazione Mod. 770/2023, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del
Mod. 770/2023 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti
estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l’anno d’imposta relativo alla presente dichiara-
zione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2022 e la data, nel corso dell’anno 2022, di effettiva
cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle ope-
7
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
razioni. Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti. Ad
esempio il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2023, sarà tenuto a presentare per l’anno 2022
una sola dichiarazione modello 770/2023 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto
a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il proprio codice fiscale e, nel rigo “Codice
fiscale del sostituto d’imposta”, quello del soggetto estinto. Sempre con riferimento ai soggetti estinti, laddove previsto,
deve essere indicato nella casella 3, “Eventi eccezionali”, l’eventuale codice dell’evento eccezionale relativo a tale so-
stituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del Mod. 770.
Nel caso di successione mortis causa avvenuta nel periodo d’imposta 2022, o nel 2023 prima della presentazione della
dichiarazione, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare un’unica di-
chiarazione dei sostituti d’imposta anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità
di compilazione sopra indicate.
Nell’ipotesi invece di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento/liquidazione
giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione de ve essere presentata dal liquidatore, curatore fal-
limentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto re-
lativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel
riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del so-
stituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudi-
ziale o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel ri-
quadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.
Anche in caso di successione ereditaria, qualora l’attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la di-
chiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, rela-
tivamente al periodo dell’anno in cui esso ha effettivamente operato; l’erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve
invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.
Operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto
Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l’estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di so-
cietà di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770/2023 deve essere compilata secondo le
regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non incidono
sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.
4.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI
Generalità
Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata pro-
gressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra dei quadri utilizzati.
Dati anagrafici
I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno
sempre indicati.
Si ricorda che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi
del secondo comma dell’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del pre-
detto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indi-
cazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, previa indi-
cazione dei dati richiesti dall’art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome,
luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l’attribuzione del codice fiscale.
L’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non ri-
sulti già attribuito, si intende adempiuto con la indicazione dei dati indicati al citato art. 4, eccetto il domicilio fiscale,
in luogo del quale va indicato il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo. In particolare, nel caso di soggetti non
residenti devono essere indicati il codice dello Stato estero di residenza (rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e
territori esteri, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni) e, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di
residenza, il codice d’identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato
da un’Autorità amministrativa.
5. FRONTESPIZIO
Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l’utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell’ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.
8
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d’imposta,
ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla redazione della dichiarazione, alla
sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario e all’apposi-
zione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Se qualche dato indicato nel certificato
di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente
deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Per l’indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri,
l’uno alternativo all’altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni,
ecc.).
5.1 TIPO DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o inte-
grare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, bar-
rando la casella “Correttiva nei termini”.
Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presen-
tando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”. Per la consultazione delle
informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito Internet
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione
originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 472 del 1997).
In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del
1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.
2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,
convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:
• nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un mag-
gior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 472 del 1997;
• nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni
che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale
credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997,
per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presen-
tata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiara-
zione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione
integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
Protocollo dichiarazione inviata
La casella deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La
nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.
Eventi eccezionali
La casella “Eventi eccezionali”, posta in alto a destra del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal
sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi
di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:
1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura
I soggetti che, esercitando un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una li-
bera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito,
subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche
al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste
estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini
di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercus-
sione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
9
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
99 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell’apposita casella il codice 99.
In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice
dell’evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.
Nei quadri ST e SV sono stati previste apposite codifiche per l’indicazione degli importi sospesi a seguito dell’emer-
genza sanitaria da COVID-19.
5.2 DATI RELATIVI AL SOSTITUTO
Dati identificativi
Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante
dall’atto costitutivo o, in mancanza di quest’ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utiliz-
zata, indicandola senza abbreviazioni.
Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni
che le regolano. I condomìni, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura “Condo-
minio”. Deve inoltre essere indicato il comune di nascita. Il sostituto nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo
Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qual-
siasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non
è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Codice attività
Deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla clas-
sificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello.
Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul
sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il
numero di telefono o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia
delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Dati del soggetto estero
Il campo Stato estero di residenza deve essere compilato soltanto in caso di soggetto sostituto di imposta e residente al-
l’estero. Il codice Paese estero va desunto dall’elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice. Nel
terzo campo deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice
identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.
Codici statistici (stato, natura e situazione)
Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla tabella SA.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla tabella SB. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi
alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla
natura giuridica rivestita.
Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla tabella SC.
Codice fiscale del dicastero di appartenenza
Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.
Casi particolari
La casella deve essere barrata per segnalare l’esistenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero nonostante
la presenza di una stabile organizzazione in Italia.
Si tratta di specifiche fattispecie previste dalla prassi in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali
la stessa non assume il ruolo di sostituto d’imposta.
5.3 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sot-
toscrive la dichiarazione.
10
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Nel caso di sostituti d’imposta residenti all’estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo codice dello stato
e l’indirizzo estero.
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli ap-
positi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della
società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante
e il sostituto d’imposta cui la dichiarazione si riferisce. Ai fini della individuazione della carica rivestita all’atto della di-
chiarazione si deve riportare nell’apposita casella uno dei codici della sottostante tabella
ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed
utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione
avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità
devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno
per le persone con limitata capacità di agire
3 - Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero
amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6
Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 - Erede
8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni
straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante,
conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria
(scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 - Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 - Amministratore di condominio
14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche
la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.
Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo
presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.
5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Il riquadro ”Redazione della dichiarazione” è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute ope-
rate” e “Gestione separata”.
Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per in-
dicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. E’ data facoltà al sostituto di trasmettere i dati
separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:
1 - nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel mo-
dello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione
breve e redditi diversi);
2 - nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023
(redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi di-
versi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la di-
chiarazione, barrando le relative caselle.
Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso
con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:
• “Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
• “Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
11
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• “Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute
su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico
(art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
• “Locazioni brevi” qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU (articolo 4,
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
• “Altre ritenute” qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art.
21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e
di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme co-
munque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Ad esempio nel caso in cui il sostituto debba trasmettere con la presente dichiarazione i dati relativi a redditi di lavoro
dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle “Dipendente” e “Autonomo”.
La casella “Incaricato in gestione separata” va barrata dall’intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322 qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposi-
zione della presente dichiarazione.
La sezione “Gestione separata” deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere
i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice “2” nella casella “Tipologia invio”.
ATTENZIONE l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricompren-
dere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.
Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente
il flusso inviato con la presente dichiarazione all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” ed inoltre
è possibile, nella sezione “Gestione separata”, scegliere di:
• indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie
reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno tra-
smesse dall’altro soggetto incaricato;
• barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro
soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che
saranno trasmesse.
Esempio: il sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo e decide di aderire alla gestione
separata.
In tale caso il sostituto può servirsi dell’ausilio di intermediari ovvero trasmettere direttamente la dichiarazione spacchet-
tando i flussi. In entrambe le ipotesi la dichiarazione dovrà essere compilata indicando codice 2 nella casella “Tipologia
invio”.
CASO A: Il sostituto si avvale dell’ausilio di intermediari per l’invio di entrambi i flussi.
INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute
su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” ed essere barrata la casella “Incaricato in
gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che
trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.
INVIO 2: il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo”
all’interno della sezione “. Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la
casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fi-
scale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la
casella “Dipendente”.
CASO B: Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute
su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà
essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”.
INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute
su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà
essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.
CASO C: Il sostituto decide di inviare il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e opti per l’invio tramite in-
termediario del flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo.
INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute
su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà
essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro
autonomo barrando la casella “Autonomo”.
12
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute
su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato
in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la ca-
sella “Dipendente”.
ATTENZIONE Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va
necessariamente unito a quello “autonomo”.
Pertanto nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e loca-
zioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:
INVIO 1: Dipendente
INVIO 2: Autonomo e Locazioni
Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un
flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni.
Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato
in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:
INVIO 1: Locazioni
INVIO 2: Dipendente
La tipologia “altre ritenute” comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.
ATTENZIONE Nel caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno
dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.
Per l’utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:
C.t. 6781 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “dipendente”;
C.t. 6782 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “autonomo”;
C.t. 6783 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “capitale”.
Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” presente in questa sezione deve essere compilato per
indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare in-
dicare:
1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla
compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;
2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo di imposta 2022 e che quindi non è obbligato
alla compilazione dei prospetti ST e SV.
5.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:
• dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella ca-
sella “Soggetto”, il codice 1);
• dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel
Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre
compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di ri-
portare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma;
• dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Come stabilito dall’articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), i contribuenti
che, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori
a 5.000 euro annui, (così come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), hanno l’obbligo di ri-
chiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs n. 241 del 1997.
In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui
al D.P.R. n. 322 del 22 luglio del 1998, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento relati-
vamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, atte-
stante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Fi-
nanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente dichia-
razione anche ai fini dell’attestazione di cui al decreto n. 164 del 1999, sono tenuti a barrare la relativa casella “AT-
TESTAZIONE”.
Si ricorda che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione
della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lett. a) primo periodo del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute
13
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’a-
dozione di ulteriori provvedimenti.
Nel caso dei condomìni, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’amministratore in carica, risultante dall’ultimo
verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.
Si ricorda che è obbligatorio presentare unitariamente tutti i quadri compilati, atteso che non è più possibile presentare
diversamente la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indi-
cando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie
che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, riso-
luzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario, il De-
creto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha
modificato l’articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l’invito a fornire chiarimenti
previsto dall’art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli
articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rim-
borso, sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente
ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i
termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio
fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate
o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno
successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista
qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO controllo automatizzato dichiara-
zione all’intermediario, inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMA-
TICO controllo automatizzato dichiarazione, inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
5.6 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichia-
razione in via telematica.
L’incaricato deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno, singolo o cumulativo, a presentare la dichiarazione;
• la firma.
Inoltre, nella casella relativa all’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice
1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da
chi effettua l’invio.
La casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” può essere compilata solo dagli inter-
mediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
5.7 VISTO DI CONFORMITÀ
Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al
professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va
riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre
apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l’u-
tilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui è subordinata alla presenza del visto di
conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.
14
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
ATTENZIONE Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera
validamente rilasciato nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle
competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica
che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TE-
LEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione
professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via te-
lematica;
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società par-
tecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del
CAF indicato nella presente sezione;
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF)
del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o con-
sortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la so-
cietà di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che
trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
a) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del
d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
b) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale
da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto
18 febbraio 1999);
c) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professio-
nista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che
trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusiva-
mente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro
nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle as-
sociazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi
associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei
soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3,
comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il
soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti
indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che tra-
smette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
a) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sin-
dacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella
misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2,
comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
b) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette as-
sociazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
c) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti
sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1,
lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
d) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la
metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1,
dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “col-
legato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della
società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:
15
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
a) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sin-
dacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette
associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
b) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette as-
sociazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
c) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti
sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, let-
tera b), del decreto 18 febbraio 1999).
6. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE,
COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE,
CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2022, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti
di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti
non esercenti attività d’impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i com-
pensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell’art.
10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposi-
zione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:
• redditi di capitale di cui all’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi tabella SH - Elenco
degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni),
come risultante da successive modifiche o integrazioni.
Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposi-
zione, relativamente ai redditi di cui all’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli ga-
rantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l’esenzione non spetta alla quota del provento corrispon-
dente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati
a ritenuta a titolo d’imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;
• interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati
di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato
(v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
• interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
• redditi di capitale per i quali è stata applicata un’aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni
bilaterali per evitare la doppia imposizione;
• redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano di cui agli articoli 26-quinquies del D.P.R.
n. 600 del 1973 e articolo 7, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 corrisposti a soggetti non residenti.
Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equi-
parati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.
Si ricorda inoltre che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta di cui al-
l’art. 26, comma 5, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sem-
preché soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non
deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di
capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro
SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.
Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o
da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.
Il rigo SF2 “Casi di mandato fiduciario” va compilato solo nel caso in cui l’intermediario individuato dalla normativa,
quale sostituto d’imposta, applica la tassazione su proventi corrisposti ad altro intermediario che opera in nome proprio
e per conto del beneficiario effettivo dei proventi. In tal caso, nel rigo SF2 devono essere indicati i seguenti codici:
A – se il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d’imposta in rela-
zione ai proventi corrisposti;
16
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
B – se il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del
1998 che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto del beneficiario
effettivo dei proventi. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare i dati del beneficiario effettivo e dei re-
lativi proventi.
Pertanto, ad esempio, in caso di sottoscrizione di quote di OICR per il tramite di un intermediario che agisce come “no-
minee”, la SGR o altro sostituto di imposta individuato dalla normativa, dovrà indicare il codice A e riportare i dati ne-
cessari con riferimento al “nominee”; quest’ultimo invece, per gli stessi proventi, nel modello 770 di propria compe-
tenza, indicherà i dati identificativi dell’investitore finale. In caso di “catena” di intermediari che operano in nome pro-
prio e per conto terzi, il codice B va utilizzato da tutti gli intermediari che agiscono come “nominee” che intervengono
nella catena, riportando i dati dei soggetti percipienti e dei relativi proventi”.
Il rigo SF3 deve essere compilato nel caso di redditi di capitale derivanti da OICR di diritto italiano corrisposti a un sog-
getto non residente da un intermediario estero aderente a un sistema di deposito accentrato che si avvale di un rappre-
sentante fiscale. Il rigo SF3 deve essere compilato anche nel caso di SGR estera che istituisce e gestisce un OICR di diritto
italiano e che si avvale di un rappresentante fiscale.
Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente. L’indicazione del codice fiscale per i sog-
getti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si intende adempiuta con la sola indicazione dei dati ana-
grafici.
In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:
• nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
• nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri,
posta nell’Appendice delle presenti istruzioni;
• nel punto 12 il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rila-
sciato da un’Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.
In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano,
devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
• nei punti 27, 29 e 30, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se re-
sidente, nei punti 27, 28 e 29, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.
Nel punto 13 indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:
A – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa commerciale, assoggettati alla ri-
tenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973;
B – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, as-
soggettati alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973;
C – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 28, primo comma,
del D.P.R. n. 600 del 1973;
D – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Na-
zionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assogget-
tati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
E – proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto o non
assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis,
del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nello stesso punto 13 in caso di comunicazione di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare
uno dei seguenti codici:
F – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi
derivanti da prestiti di denaro;
G – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
H – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
I
– prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;
J – interessi ed altri proventi non imponibili derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati ad imprese
italiane dagli enti creditizi e dalle imprese di assicurazione europee e dagli altri soggetti indicati nell’art. 26,
comma 5 bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
L – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
M – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
N – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
P – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982,
n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
Q – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota
ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia im-
posizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla di-
17
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
sciplina di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L.
n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investi-
mento immobiliare di cui al D.L. n. 351 del 2001);
R – somme di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997 corrisposte da organismi collettivi di investimento
mobiliare (OICVM) italiani aperti o chiusi a soggetti non residenti con riferimento alle quote o azioni possedute
alla data del 30 giugno 2011.
S – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costi-
tuite ai sensi dell’art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL,
nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell’art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei
crediti d’imposta e contributivi;
T – proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia,
diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato, di cui all’art. 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (cosiddetti fondi lussemburghesi sto-
rici) realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 26-quinquies, comma 5, del D.P.R. 600/73 attraverso la
distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Si considera cessione anche
il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli
intestatari dei rapporti di provenienza. In caso di cessione delle quote dell’OICR senza l’intervento dei sostituti d’im-
posta, il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell’annotazione del trasferimento delle quote nel
registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all’art. 2023 del codice civile, come precisato nella risoluzione
n. 101/E del 2014.
U – i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge n. 351 del 2001 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso o la liquidazione delle quote
riferibili a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2003, esclusi i proventi assoggettati ad aliquota
ridotta in applicazione di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione per quali deve essere utilizzato
il codice “Q”.
V – interessi esenti corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art.
26-quater, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’U-
nione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73 ovvero a società svizzere
o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2, dell’Accordo tra
la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre
2004 n. L. 385/30);
W – interessi esenti corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art.
26-quater, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’U-
nione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effet-
tuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Y – interessi corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-
quater, comma 8-bis del D.P.R. 600/73, dalla società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato
membro dell’Unione Europea.
Nel punto 14 indicare l’ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2022.
Se nel punto13 è stato indicato:
• il codice R, nel punto 14 deve essere riportato, da parte della società di gestione del risparmio, l’ammontare netto dei
proventi periodici e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento ai sensi
dell’art. 2, comma 76, del decreto-legge n. 225 del 2010;
• il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l’ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle
quote dell’OICR avvenga senza l’intervento dei sostituti d’imposta e la SGR, che interviene solo nell’annotazione del
trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all’operazione;
• il codice U, nel punto 14 deve essere riportato l’ammontare lordo delle somme corrisposte.
Nel punto 17 indicare l’ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l’importo
del rimborso effettivamente riconosciuto.
Nel punto 18 indicare l’ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi ec-
cezionali.
Nel punto 19, da compilare esclusivamente qualora sia stata indicata nel punto 13 la causale W, indicare l’importo
delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.
Nel punto 20, indicare l’ID Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un’Amministrazione cen-
trale di uno Stato membro dell’Unione Europea.
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti, infatti, ad indicare il numero di riferimento nelle
pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3,
comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).
18
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
7. QUADRO SG – SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI
ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI
IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA
VITA O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI
DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA
PERIODICA E DELLE RENDITE VITALIZIE CON FUNZIONE
PREVIDENZIALE
Nel quadro SG con riferimento a quanto corrisposto nell’anno 2022, devono essere indicati i dati relativi ai contratti di
assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta di cui all’art. 6 della legge 26 set-
tembre 1985, n. 482 o all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
A seguito delle novità introdotte dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a partire dal 1 luglio 2014 è stata modificata anche l’aliquota di tas-
sazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ora stabilita
nella misura del 26 per cento. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1 luglio
2014 ed alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell’articolo 3 del decreto n. 66 del 2014, sui redditi compresi
nei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lettere g-
quater) e g-quinquies) dell’articolo 44, comma 1, del TUIR, resta ferma l’aliquota del 12,50 per cento per la parte dei
redditi maturati fino al 31 dicembre 2011, del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino
al 30 giugno 2014 e del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.
Anche per tali contratti è riconosciuta una minore tassazione dei redditi, in funzione della quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati ed anche ai proventi ri-
feribili a obbligazioni emesse dagli Stati white list e dagli enti territoriali di questi, attraverso la riduzione della base im-
ponibile.
In tal modo i beneficiari fruiscono indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli (12,50 anziché del 20
per cento ovvero del 26 per cento), analogamente all’investimento diretto negli stessi titoli (vedi circolare n. 19/E del
27 giugno 2014).
Il quadro deve essere compilato anche nei casi previsti dall’art. 68 del DL n. 83 del 2012, dai soggetti di cui all’art. 23
del DPR n. 600 del 1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera presta-
zione di servizi.
Il quadro è suddiviso in quattro distinti prospetti.
Nel primo prospetto, ai righi da SG2 a SG10, devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nel-
l’anno 2022 somme assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto ed in particolare devono essere indicati:
• nei punti da 1 a 10, le generalità del percipiente;
• nel punto 11, “Causale” uno dei seguenti codici:
A – per le somme derivanti dal riscatto anticipato di contratti di assicurazione sulla vita, per i quali continua ad appli-
carsi la disciplina fiscale prevista per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 in relazione a versa-
menti integrativi intervenuti anche dopo tale data;
B – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione – stipulati dal 1°
gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 – a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta, prevista
dall’art. 6 della L. n. 482 del 1985, si applica a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 3, comma 113, della L. n. 549 del
1995;
N – per i capitali corrisposti, in caso morte, a soggetti persone fisiche o giuridiche che esercitano attività commerciali,
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita – stipulati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 –assog-
gettati alla disciplina di cui ai commi 658 e 659 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità
2015)
• nel punto 12, le somme corrisposte nel 2022;
• nel punto 13, l’ammontare complessivo dei premi riscossi sul quale sono state commisurate le ritenute operate;
• nel punto 14, l’aliquota applicata;
• nel punto 15, l’importo delle ritenute operate.
Nel secondo prospetto, ai righi da SG11 a SG13, devono essere indicate le somme corrisposte nell’anno 2022 assog-
gettate a ritenuta a titolo d’imposta. In particolare occorre indicare:
• nella colonna 1, “Causale”, uno dei seguenti codici:
C – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei capitali corrisposti
ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (indicati con il codice D);
19
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
D – per i rendimenti relativi a prestazioni in forma di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita o di capitalizzazione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 669
del 30 dicembre 1996 a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993;
E – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
F – per le rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), nonché
per le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i super-
stiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensiona-
mento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma
erogate e assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell’art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Sulle rendite LPP, corrisposte dal 24 giugno 2017, previo mandato all’intermediario residente, si applicano le di-
sposizioni di cui alla Legge n. 96 del 2017;
• nella colonna 2, in relazione ai codici C, D ed E l’ammontare complessivo dei capitali (comprensivi dei premi riscossi),
corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
(ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione a
copertura del rischio demografico) o di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta a titolo d’imposta prevista
dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 e in relazione al codice F, l’ammontare complessivo delle rendite corrisposte;
• nella colonna 3, le somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai codici C, D ed E va riportata
la differenza tra l’ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto, ove spettante, della dedu-
zione del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo; si precisa che l’ammontare su cui è applicata la ritenuta è
al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni e titoli pubblici;
• nella colonna 4, l’ammontare delle ritenute operate.
Nel terzo prospetto, nei righi da SG15 a SG17, devono essere indicate le somme corrisposte nell’anno 2022 e assog-
gettate all’imposta sostitutiva:
• di cui all’art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, stipulati o rinnovati da imprese di assicurazione residenti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
• di cui all’art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio
dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi nonché, nel caso in cui l’imposta sostitutiva non sia applicata
direttamente dalle imprese di assicurazione ovvero da un rappresentante fiscale, dai soggetti di cui all’art. 23 del DPR
n. 600 del 1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita
e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione
di servizi qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso
all’applicazione della predetta imposta sostitutiva. A tal fine, le imprese di assicurazione estere che direttamente o tra-
mite rappresentante fiscale hanno assunto gli obblighi del sostituto di imposta comunicano tale opzione specifican-
done la data di decorrenza, nell’apposito campo del rigo SG14 colonna 1; le imprese di assicurazione estere che
operano in regime di libera prestazione di servizio e che hanno assunto gli obblighi di sostituto di imposta devono
indicare nel rigo SG14, colonna 2, l’importo delle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2021 e in co-
lonna 3 l’imposta dovuta pari allo 0,45 per cento dell’importo di colonna 2.
Il versamento dell’imposta è dovuto fino a concorrenza del limite percentuale previsto, scomputando i versamenti relativi
all’imposta sul valore dei contratti assicurativi, di cui all’art. 68 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già effettuati sulla base delle certificazioni prodotte dall’intermediario
e per i quali non è necessario il versamento integrativo di IVCA; pertanto, la casella di colonna 4 va barrata nel caso
in cui l’imposta dovuta da versare sia inferiore a quella teorica indicata in colonna 3;
• di cui all’art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, a titolo di rendimento delle prestazioni pensionistiche di
cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell’art. 50 del Tuir erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quinquies) del TUIR.
In particolare occorre indicare:
• nella colonna 1, “Causale”, uno dei seguenti codici:
G – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1° gennaio
2001;
H – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
I
– per i rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione;
L – per i rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita;
M – per l’indicazione delle somme derivanti da riscatto di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione, riconducibili
a redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR, generati dalle polizze PIR – compliant,
riscattate nel corso del 2022 prima del soddisfacimento del minimum holding period.
• nella colonna 2, in relazione ai codici G, H e M, l’ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi,
corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
(ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione a
copertura del rischio demografico) o di capitalizzazione, sui quali si applica l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 26-
ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;
20
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• nella colonna 3, l’ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le imposte sostitutive. In riferimento ai
codici G, H e M va riportata la differenza tra l’ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi e in rife-
rimento ai codici I e L va riportato il totale delle differenze fra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione
pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari; si pre-
cisa che l’ammontare su cui è applicata l’imposta sostitutiva è al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni
e titoli pubblici;
• nella colonna 4, l’ammontare delle imposte sostitutive applicate.
Nel quarto prospetto deve essere indicata l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione stipulati da imprese di as-
sicurazione estere che operano in Italia in regime di LPS applicata dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi
derivanti da tali contratti e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera,
nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti del sostituto d’imposta, ai
sensi dell’art. 1, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002.
Per la determinazione dell’imposta gli intermediari devono assumere il valore delle polizze alla data del 31 dicembre
escludendo le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell’imposta; si precisa che l’imposta relativa
all’anno 2022 dovrà essere rendicontata nel modello 770/2024.
In particolare, nel rigo SG23, indicare:
• colonna 1, l’ammontare del valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2021;
• colonna 2, l’imposta calcolata nella misura dello 0,45% del valore indicato in colonna 1, tenendo conto dei limiti di
cui all’articolo 1, secondo comma, ultimo periodo, del decreto legge n. 209 del 2002, convertito con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Ris. 74/E del 2013).
8. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE,
PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI
DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
Il quadro SH deve essere compilato dai sostituti d’imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, dagli
enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi.
Si precisa che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art.
26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti
alla ritenuta a titolo d’imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, i soggetti diversi da
quelli obbligati alla compilazione del presente quadro, devono presentare il corrispondente quadro della dichiarazione
dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati a
seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.
Le nuove regole dettate dal comma 6 dell’articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 prevedono che l’aliquota del 26 per cento si applica sugli importi divenuti esigibili a decorrere dal
1° luglio 2014, continuando invece a essere assoggettati alle vecchie aliquote i redditi connessi ad un diritto a percepirli
sorto prima della predetta data.
Dati relativi all’intermediario non residente
Nel riquadro SH2 riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale
in Italia.
In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità am-
ministrativa del Paese di residenza;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata
in appendice.
Prospetto A - Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti
Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti
presso soggetti non residenti corrisposti nell’anno 2022.
Prospetto B - Redditi di capitale di cui all’articolo 26, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti
Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nell’anno a soggetti non residenti. In par-
ticolare, indicare gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 26, comma
21
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
5, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili or-
ganizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, sempreché detti proventi siano impu-
tabili a soggetti non residenti.
Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d’investimento e buoni postali fruttiferi
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell’anno 2022.
• delle cambiali finanziarie e dei certificati d’investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 26, primo comma, del
D.P.R. n. 600 del 1973;
• delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.
Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei buoni postali fruttiferi,
emessi fino al 31 dicembre 1996, e trasferiti nella titolarità del MEF collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti
tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta del 6,25% o del 12,50% di cui all’art. 1 del D.L. 19 settembre
1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759, corrisposti nell’anno 2022.
Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell’anno 2022, derivanti dalle operazioni di riporto
e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta
di cui all’art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Prospetto E - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997
Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nell’anno 2022, dei titoli
obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 35,
comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Prospetto F - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell’anno 2022, derivanti da depositi di de-
naro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato
il prelievo del 20 per cento ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8
agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).
Prospetto G - Premi e vincite
Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 30 del D.P.R.
n. 600 del 1973, divenuti esigibili nell’anno 2022, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata
quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o in-
termediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono
l’applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.
Prospetto H – Proventi derivanti da piattaforme Peer to Peer Lending
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di pre-
stiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending), gestite da società iscritte all’albo degli
intermediari finanziari (art. 106 decreto legislativo n. 385 del 1993) o da istituti di pagamento (art. 114 decreto legi-
slativo n. 385 del 1993), autorizzati dalla Banca d’Italia di cui alla lett. d-bis) dell’art. 44, comma 1, del TUIR, inserita
dall’art. 1, comma 43 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
Nello stesso prospetto devono essere indicati i proventi da prestiti erogati per il tramite delle predette piattaforme fina-
lizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale di cui agli artt. 5 e 78 del decreto legislativo
Social Lending)
3 luglio 2017 n. 117 (
9. QUADRO SI - UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI
NELL’ANNO 2022
l quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2022, derivanti dalla partecipazione in società
ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli
utili.
A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data
di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.
Dati relativi all’intermediario non residente
Nel riquadro SI2 riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale
in Italia.
22
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità am-
ministrativa del Paese di residenza;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata
in appendice.
In particolare nel prospetto Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente (rigo SI3), le società per azioni, in ac-
comandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali sog-
getti all’Ires, che nell’anno solare 2022 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare
gli utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
Nel prospetto che segue, non dovranno essere riportati i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle
azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito ac-
centrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. I dati relativi all’applicazione dell’imposta sostitutiva sono riportati a cura del-
l’intermediario nel quadro SQ.
In colonna 2 inserire gli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1, commi 42 e 43, legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022 e in colonna 3 il totale delle ritenute
versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Nel prospetto Utili e proventi equiparati, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nel-
l’anno 2022 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall’art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come modi-
ficato dall’art. 1 comma 1003 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha uniformato il
regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qua-
lificate percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale. Sugli utili e proventi
equiparati corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale 4 settembre 1996 come risultante da successive modifiche o integrazioni (vedi tabella SH - Elenco degli
Stati convenzionati che consentono scambio di informazioni posto nell’Appendice delle presenti istruzioni) è applicata
l’aliquota ridotta di cui all’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973. Ciò tenuto conto delle modifiche apportate
all’aliquota in questione dall’art. 1, comma 62, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“legge di stabilità 2016”), pas-
sando dall’1,375% all’1,20% con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. L’a-
liquota della ritenuta è ridotta all’11% sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione eu-
ropea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list.
Nel presente prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti alle società semplici assoggettati a ritenuta ai
sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 in applicazione del regime per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell’art.
32-quater del D.L. n. 124 del 2019, come modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. Inoltre dovranno essere inseriti
gli utili corrisposti da società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato
scambio di informazioni, pur non essendo più assoggettati alla ritenuta di cui all’articolo 27, comma 3, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, dal 1° gennaio 2022.
Nel presente prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliari quotate
(SIIQ) e dalle società di investimento immobiliari non quotate (SIINQ) sui quali è stata applicata la ritenuta ai sensi del-
l’art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Non dovranno essere indicati i dati relativi agli utili relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali
di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In particolare, nei righi da SI4 a SI14 indicare:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2022, compresi quelli
di fonte estera al netto delle imposte applicate all’estero (cosiddetto “netto frontiera”), per i quali è stata applicata la
ritenuta;
• nella colonna 2, l’intera aliquota complessivamente applicata;
• nella colonna 3, il titolo d’applicazione della ritenuta, riportando “A” se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto
ovvero “I” se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;
• nella colonna 4, l’ammontare complessivo delle ritenute effettuate.
Nel rigo SI14, nella colonna 1 indicare l’ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.
Nei righi da SI4 a SI14, colonna 5, indicare:
• il codice 1 qualora si tratti di utili da partecipazione e di interessi riqualificati utili ai sensi dell’art. 98 del Tuir (in vigore
fino al 31 dicembre 2007);
• il codice 2 qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all’art. 44, comma 2,
lett. a) del TUIR;
23
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• il codice 3 qualora si tratti di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui al-
l’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR sempreché non dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti ante-
riormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
10. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI
CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI
NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE
Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti
dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2022, esclusi
quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44,
comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi ri-
qualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immo-
biliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili
ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10,
comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all’art.
74 del TUIR. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del
D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).
I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:
• società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
• casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
• gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le dispo-
sizioni dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
• i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli interme-
diari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
• società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali
siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
• imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
• gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.
Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un’aliquota di ritenuta o di
imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie
imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli ar-
ticoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria il certi-
ficato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione
comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel
caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all’emittente e all’intermediario
non residente devono essere riportati su ciascun foglio.
In particolare, nel rigo SK2 indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:
A – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per gli altri proventi equi-
parati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati utili ai sensi
dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007);
B – se la comunicazione è effettuata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente
o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell’apposito ri-
quadro i dati relativi all’emittente;
C – se la comunicazione è effettuata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi
equiparati di fonte estera, indicando nell’apposito riquadro i dati relativi all’emittente;
D – se la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al
sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli
S.p.A; in questo caso devono essere indicati negli appositi riquadri i dati relativi all’intermediario non residente ed
all’emittente;
E – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs.
n. 58 del 1998, per conto di una emittente residente, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;
24
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
F – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in-
dicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;
G – se la comunicazione è effettuata da persone fisiche e dai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR in relazione a proventi
derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l’apporto sia costituito solo da ca-
pitale ovvero da capitale, opere e servizi.
Non è richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all’assemblea ordinaria di bi-
lancio delle società azionarie.
Nel riquadro SK3 devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.
Nel punto 1, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati,
ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Au-
torità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza.
Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice
ISIN barrando la casella del punto 2.
Nel punto 3, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.
Nel punto 4, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella SG Elenco dei Paesi e Territori esteri, riportata in appendice.
Nei punti da 5 a 7, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, soltanto
nel caso in cui l’emittente sia un soggetto residente.
Nel riquadro SK4 riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale
in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità am-
ministrativa del Paese di residenza;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata
in appendice.
Nei riquadri SK5 e seguenti devono essere indicati i dati relativi ai percipienti.
Nei punti da 1 a 12 devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici dei percipienti.
In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:
• nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
• nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri,
posta nell’Appendice delle presenti istruzioni;
• nel punto 12, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto
dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in
mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa.
In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano,
devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
• nei punti da 13 a 19, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera;
• nei punti 20, 22 e 23, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se re-
sidente, nei punti 20, 21 e 22, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.
Nei seguenti punti devono essere indicati i dati sugli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione
a in soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta
a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Vanno altresì indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 1,
lett. e) del TUIR e sugli altri proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), e sugli
utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, in qualunque forma corrisposti, corrisposti
da soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta
sostitutiva nei confronti di soggetti residenti.
Si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti
finanziari assimilati alle azioni formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla
formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in
Italia o da enti e società residenti in paesi esteri a fiscalità ordinaria, ovvero da partecipazioni non quotate in società
residenti in tali Paesi a fiscalità privilegiata per le quali siano rispettate le condizioni di cui alla lett. c), comma 1, dell’art.
87 del TUIR. La suddetta percentuale si applica in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al
di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale nonché in relazione a partecipazioni (qualificate e non qualificate) dete-
nute da imprenditori individuali e da società di persone (ivi comprese le società semplici).
Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione
del reddito complessivo nella misura del 49,72% ai sensi del decreto del 2 aprile 2008, mentre gli utili prodotti a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 58,14% ai sensi del decreto del 26 maggio 2017.
25
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge
di bilancio 2018), il trattamento fiscale degli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di
fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni
qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omo-
genea tassazione a titolo di imposta.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito
delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga de-
liberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti di-
sposizioni, come da ultimo modificate dal decreto 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018)
(Vedasi risoluzione n.56 del 6 giugno 2019).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai
rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124
del 2019, come modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. Sulla base delle informazioni ricevute dalla società sem-
plice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare il quadro indicando
i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta
sostitutiva.
Il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localiz-
zati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi. Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-quater, alle distribuzioni di utili formatesi con utili
prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la
disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In queste ultime due ipotesi dovranno essere indicati i dati delle società semplici.
I dividendi percepiti da società di capitali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%.
Su tali dividendi non viene applicata alcuna ritenuta.
Gli utili percepiti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100%
del loro ammontare (77,74% se si tratta di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016).
Se il sostituto eroga più somme di cui ai punti da 31 a 39 deve compilare più righi del quadro SK. Il sostituto deve com-
pilare più righi del quadro SK, anche nel caso di una distribuzione in relazione al medesimo soggetto, di utili e di uno
o più proventi equiparati formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione.
Nel punto 24, deve essere indicato l’oggetto della comunicazione, utilizzando il codice 1 se si tratta di pagamento di
dividendi ed altri proventi equiparati; il codice 2 se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati a so-
cietà fiduciarie o ad altri soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
Nel punto 25, deve essere indicato il tipo di partecipazione, utilizzando il codice 1 se si tratta di azioni ordinarie, il co-
dice 2 se si tratta di azioni privilegiate, il codice 3 se si tratta di azioni di risparmio e il codice 4 per le quote di società
non azionarie.
Nel punto 26 in relazione agli utili ed ai proventi equiparati pagati nell’anno 2022, deve essere indicato il tipo corri-
spondente alla base imponibile determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando il codice 1 qualora la ri-
tenuta è stata operata sul 40 per cento del “netto frontiera”, il codice 2 qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per
cento dell’importo del netto frontiera, il codice 3 nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente (redditi non
imponibili, redditi sui quali è stata applicata l’imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d’imposta imponibili con
aliquota piena o convenzionale, il codice 4 qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell’intero importo, il
codice 5 qualora la ritenuta è stata operata sul 49,72 per cento dell’importo del “netto frontiera” e il codice 6 qualora
la ritenuta è stata operata sul 58,14 per cento dell’importo del “netto frontiera”.
La casella del punto 27, deve essere barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito
dalla Monte Titoli S.p.A.
In particolare i successivi punti devono essere compilati secondo le modalità che seguono.
Nel punto 28, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità indicare il numero complessivo
delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità, indicare la cifra approssimata al se-
condo decimale.
Nel punto 29, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i con-
tratti siano intestati a più soggetti.
Nel punto 30, deve essere indicato l’ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto
non va compilato per i titoli esteri.
Nel punto 31, deve essere indicato l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Nel punto 32, deve essere indicato l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con
utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2016.
Nel punto 33 deve essere indicato l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con
utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31
26
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o formato con utili prodotti dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa.
Nel caso di titoli esteri nei punti 31, 32 e 33 indicare il controvalore in euro. L’ammontare indicati nei punti 31, 32 e
33 devono essere indicati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero.
Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili o le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’op-
zione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR.
Nel punto 34 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti co-
munque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finan-
ziari sono stati emessi per i proventi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere
indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le
condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel punto 35, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti co-
munque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari
sono stati emessi per i proventi prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2016. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da
soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel punto 36, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti co-
munque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finan-
ziari sono stati emessi formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o con utili
prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di
impresa. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non resi-
denti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel punto 37, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Nel punto 38, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Nel punto 39, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa,
e per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44 comma 1, lett. f), del TUIR formati
con gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti
in regime di impresa.
Nel punto 40 devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati direttamente dal socio o da
sue parti correlate, riqualificati come utili.
Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati nei punti precedenti devono essere riportati al lordo delle ritenute
o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro
per le attività finanziarie estere.
Nel punto 41, deve essere indicato l’ammontare dell’importo degli utili o degli altri proventi al netto delle imposte ap-
plicate all’estero (cosiddetto “netto frontiera”).
Nel punto 42, devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta
alla fonte a titolo di acconto.
Nel punto 43, deve essere indicata la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi.
Nei punti 44 e 45, deve essere indicato rispettivamente, l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata al
percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi; la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di
compilare l’altro.
Nel punto 46 deve essere indicata l’imposta eventualmente applicata all’estero.
Nel punto 47 devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la
trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell’art.
8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.
La casella del punto 48 deve essere barrata nel caso in cui il sostituto di imposta eroga per lo stesso emittente e per lo
stesso percipiente dividendi formatisi in esercizi differenti e assoggettati a modalità di tassazione diversa. Permane la
regola per la quale per ogni utile o provento equiparato di cui ai punti da 31 a 39 deve essere compilato un singolo
rigo del quadro SK. formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione.
Nel punto 49, indicare l’ID Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un’Amministrazione cen-
trale di uno Stato membro dell’Unione Europea.
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti, infatti, ad indicare il numero di riferimento nelle
pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3,
comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).
27
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Società fiduciarie - Dati dei soci affidanti di società trasparente
La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano op-
tato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa fiduciaria, la quale è tenuta a comunicare le quote di reddito
o perdita e gli altri dati richiesti relativi alla società partecipata (v. Cir 22 novembre 2004, n. 49/E, par. 4) e deve essere
altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiducianti ai quali devono essere attribuiti
redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone (Ris. n. 136/E del 7 dicembre 2006).
In particolare, deve essere indicato il reddito da imputare ai soci affidanti nel periodo d’imposta in corso alla data di
chiusura dell’esercizio della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di perdita,
quest’ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispet-
tive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo
conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.
Per ogni società trasparente dovranno essere compilati tanti righi quanti sono i soci affidanti, compilando qualora si
rendesse necessario più moduli.
Sulla base dei dati dichiarati dalla società trasparente nel quadro TN del modello REDDITI 2022 SC, la società fiduciaria
nei righi SK8 e SK9 della presente sezione deve indicare:
• in colonna 1, il codice fiscale del socio affidante;
• in colonna 2, il codice fiscale della società partecipata;
• in colonna 3, la quota di partecipazione agli utili della società partecipata espressa in percentuale;
• in colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al socio
affidante;
• in colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali
o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi
redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi senza alcun
limite di tempo;
• in colonna 6, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata al socio affidante;
• in colonna 7, la quota degli altri crediti d’imposta spettante al socio affidante, tra i quali:
– il credito d’imposta previsto dall’art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell’art. 26, comma 5, della legge
n. 413 del 1991 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione
venga attribuito ai soci;
– il credito d’imposta spettante ai soci ai sensi dell’art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
• in colonna 8, la quota del credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti dalla società partecipata nei
periodi anteriori all’esercizio dell’opzione;
• in colonna 9, la quota delle detrazioni d’imposta spettanti alla società partecipata, imputata al socio affidante;
• in colonna 10, la quota dei crediti d’imposta sui fondi comuni d’investimento ordinari maturati in capo alla società
partecipata;
• in colonna 11, la quota di eccedenza dell’IRES riconosciuta derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla
società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
• in colonna 12, la quota degli acconti versati dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
• in colonna 13, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui pe-
riodo d’imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/06.
11. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI
DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO
ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA
PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO,
SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO
Nel presente quadro vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta
a titolo d’acconto.
Il rigo SL2, “Casi di mandato fiduciario”, va compilato solo nel caso in cui l’intermediario individuato dalla normativa,
quale sostituto d’imposta, applica la tassazione su proventi corrisposti ad altro intermediario che opera in nome proprio
e per conto del beneficiario effettivo dei proventi. In tal caso, nel rigo SL2 devono essere indicati i seguenti codici:
A – se il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d’imposta in rela-
zione ai proventi corrisposti;
B – se il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del
1998 che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto del beneficiario
effettivo dei proventi. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare i dati del beneficiario effettivo e dei re-
lativi proventi.
28
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Pertanto, in caso di sottoscrizione di quote di OICR per il tramite di un intermediario che agisce come “nominee”, la
SGR o altro sostituto di imposta individuato dalla normativa, dovrà indicare il codice A e riportare i dati necessari con
riferimento al “nominee”; quest’ultimo invece, per gli stessi proventi, nel modello 770 di propria competenza, indicherà
i dati identificativi dell’investitore finale. In caso di “catena” di intermediari che operano in nome proprio e per conto
terzi, il codice B va utilizzato da tutti gli intermediari che agiscono come “nominee” che intervengono nella catena, ri-
portando i dati dei soggetti percipienti e dei relativi proventi”.
Il rigo SL3 deve essere compilato nel caso di redditi di capitale derivanti da OICR, corrisposti da un intermediario estero
aderente a un sistema di deposito accentrato che si avvale di un rappresentante fiscale. Il rigo SL3 deve essere compilato
anche nel caso di SGR estera che istituisce e gestisce un OICR di diritto italiano e che si avvale di un rappresentante fiscale.
Sezione I – Elenco dei percipienti
Nella presente sezione devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto estero di tipo
aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, di-
versi dagli OICR immobiliari, il cui gestore sia sottoposto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai
sensi della direttiva 2011/61/UE istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo SEE che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (white list) e
percepiti nell’anno 2022 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR, da società ed enti
di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell’art. 73 del TUIR, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett.
d), comma 1, dell’art. 73, del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77. In particolare, la ritenuta di cui all’art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 è applicata sui
proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.
La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli
attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita e delle riserve tecniche ai sensi del comma 4-bis dell’art.
10-ter della legge n.77 del 1983 (Vedasi risposta all’interpello n. 406 del 24 settembre 2020, come rettificata il 14 di-
cembre 2020).
Nel medesimo quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero, di tipo
aperto o chiuso, diversi dagli OICR immobiliari e diversi da quelli di cui al periodo precedente, da chiunque percepiti nel-
l’anno 2022 assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 10-ter, sesto comma, della citata legge. n. 77 del 1983.
Con riguardo ai soggetti tenuti all’applicazione delle ritenute di cui all’art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, si
rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014.
La prima sezione del quadro SL deve essere utilizzata anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR
italiani, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto ai sensi
dell’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73. Con riguardo ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta di cui all’art.
26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 e nella
risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014.
In caso di cessione delle quote dell’OICR senza l’intervento dei sostituti d’imposta, la presente sezione deve essere com-
pilata dalla SGR che interviene nell’annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le
modalità di cui all’art. 2023 del codice civile come precisato nella citata risoluzione n. 101/E del 2014. I dati dell’o-
perazione di cessione non devono essere riportati qualora la SGR, che interviene solo nell’annotazione del trasferimento
nel registro dei partecipanti, non dispone delle relative informazioni.
La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli
attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita e delle riserve tecniche ai sensi del comma 5-bis dell’art.
26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 (Vedasi Risposta all’interpello n. 406 del 24 settembre 2020, come rettificata
il 14 dicembre 2020).
Nel quadro SL devono essere indicati altresì i proventi corrisposti nel 2022 ai partecipanti a OICR immobiliare italiani
ed esteri in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote o azioni e assoggettati a ritenuta a titolo
d’acconto ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 44 del 2014. La suddetta ri-
tenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti ai sensi
del comma 4 dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010. Si precisa altresì che la ritenuta non deve essere applicata
sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell’ammontare assoggettato ad im-
posta sostitutiva di cui al comma 5 dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 e sui proventi maturati entro il 31 di-
cembre 2010 fino a concorrenza dell’ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell’im-
posta sostitutiva del 5% di cui al comma 4-bis del citato art. 32.
Sezione II - Dati relativi ai partecipanti a fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo
superiore al 5 per cento
Nella presente sezione vanno indicati, a cura della società di gestione del risparmio o dell’intermediario depositario
delle quote, i dati relativi ai fondi comuni d’investimento immobiliare e ai partecipanti – compresi quelli degli investitori
cosiddetti “istituzionali” di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
29
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal comma 9 dell’art. 8 del decreto legge n. 70 del 13
maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che alla data del 31 dicembre 2022
detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, nonché l’ammontare dei redditi conseguiti dal fondo
e imputati per trasparenza ai sensi del citato art. 32, comma 3-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 (v. circolare n.
2/E del 15 febbraio 2012). La suddetta sezione deve essere compilata a cura della società di gestione del risparmio
ovvero, in caso di quote dematerializzate, dell’intermediario depositario delle quote alla data del 31 dicembre 2022.
Per i partecipanti “istituzionali” di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, che detengono quote
di partecipazione ai fondi immobiliari superiori al 5% del valore del fondo, vanno indicati i proventi derivanti dalla par-
tecipazione al fondo immobiliare distribuiti e la ritenuta applicata ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351.
Per gli investitori residenti diversi da quelli di cui al citato comma 3 che detengono una partecipazione superiore al 5%
del patrimonio del fondo, vanno indicati i redditi conseguiti dal fondo imputati per trasparenza in proporzione alla per-
centuale di partecipazione al fondo da essi detenuta, ancorché non percepiti.
Vanno, altresì, indicati i dati dei partecipanti non residenti diversi da quelli “istituzionali” di cui al citato comma 3, che pos-
siedono quote di partecipazione superiore al 5%, nei confronti dei quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d’imposta
di cui al comma 4 del medesimo art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 al momento della corresponsione dei proventi.
A tal fine, dopo aver indicato i dati anagrafici del partecipante va indicato:
• nel campo 13, la denominazione dell’organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento ovvero co-
dice ISIN del fondo e, in campo 14, il numero attribuito dalla Banca d’Italia all’organismo di investimento e per gli
organismi esteri il codice attribuito dallo Stato estero;
• nel campo 15, codice Stato estero (per l’OICR estero);
• nel campo 16, la quota di partecipazione al fondo;
• nel campo 17, l’importo dei proventi assoggettati alla ritenuta ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del decreto legge n.
78 del 2010 ovvero ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001;
• nel campo 18, l’importo dei redditi imputati per trasparenza, in ragione della quota di partecipazione di cui al campo
15. In caso di perdita, indicare l’importo preceduto dal segno meno;
• nel campo 19, l’eventuale ritenuta di cui al comma 4, dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 e di cui all’art. 7
del decreto legge n. 351 del 2001 applicata sui redditi corrisposti;
La casella 20, va barrata nel caso in cui la partecipazione avvenga indirettamente per il tramite di società controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona ovvero in caso di partecipazioni imputabili ai familiari.
La casella 21, va barrata nel caso in cui la quota di partecipazione al fondo sia detenuta da partecipanti “istituzionali”,
di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010.
12. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA
PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO
E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE
AD O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA
A TITOLO DI IMPOSTA
Nel quadro SM devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento del ri-
sparmio (OICR) di diritto estero di tipo aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non
conformi alla direttiva comunitaria, diversi dagli OICR immobiliari, il cui gestore sia sottoposto a forme di vigilanza nel
Paese estero nel quale è stato istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell’Unione eu-
ropea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto mi-
nisteriale 4 settembre 1996 (white list) e che sono stati conseguiti nell’anno 2022 da parte di persone fisiche, di soggetti
di cui all’art. 5 del TUIR non esercenti attività d’impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e da soggetti
esenti o esclusi dall’IRES, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77.
In particolare, la ritenuta è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione
o la liquidazione delle quote o azioni.
Con riguardo ai soggetti tenuti all’applicazione delle ritenute di cui all’art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, si
rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014.
Il quadro SM deve essere utilizzato anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dagli
OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 26-quinquies
del D.P.R. n. 600/73.
In particolare, la ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 è applicata sui proventi realizzati attraverso
la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.
30
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Con riguardo ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, si
rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 e nella risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014.
Nel quadro SM devono essere altresì indicati i proventi corrisposti nel 2022 ai partecipanti a OICR immobiliare italiani
ed esteri in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 351 del 2001 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 44 del 2014.
La suddetta ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi dell’organismo di investimento imputati per tra-
sparenza ai soggetti residenti ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, o ai sensi del comma
5 dell’art. 13 del d.lgs. n. 44 del 2014. Si precisa altresì che la ritenuta non deve essere applicata sui proventi distribuiti
in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al
comma 5 dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 e sui proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 fino a concor-
renza dell’ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 5% di cui
al comma 4-bis del citato art. 32.
Nel quadro SM devono essere riportati anche i dati dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR PIR compliant
italiani ed esteri assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie a seguito della decadenza del titolare di un
“piano individuale di risparmio a lungo termine” (PIR) dall’agevolazione fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 106, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“recapture”). (Vedasi circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).
Quando la compilazione è svolta dall’intermediario italiano in qualità di rappresentante fiscale di un soggetto estero
dovrà inoltre essere compilata l’apposita sezione “Dati relativi all’intermediario non residente”.
13. QUADRO SO - COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI
Nel quadro SO devono essere indicati i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finan-
ziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e i dati relativi agli investimenti nei PIR or-
dinari e alternativi.
In questo quadro devono essere, inoltre, indicati i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del
contribuente per il versamento dell’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 12 del decreto legge n. 201 del
2011 e per il versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all’art. 1 comma 2 sexies del decreto
legge n. 209 del 2002.
Le società fiduciarie devono compilare questo quadro anche per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul
valore degli immobili all’estero di cui all’art. 19 del decreto legge n. 201 del 2011 per i soggetti da esse rappresentati.
Nella prima sezione la comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che in-
tervengono in operazioni, effettuate nell’anno 2022, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi
dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR.
In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia
stata esercitata dal contribuente l’opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto
per le operazioni indicate nei codici G, J, K, L e M) i seguenti intermediari:
1 – le banche;
2 – le SIM;
3 – la Poste Italiane S.p.A.;
4 – le società fiduciarie;
5 – gli agenti di cambio;
6 – le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
7 – i notai;
8 – gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
9 – le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi;
10 – le società di gestione del risparmio;
11 – i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commercialisti.
Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari
non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano de-
tenute attività finanziarie di terzi che abbiano revocato l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva disciplinata
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rap-
presentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferi-
mento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell’apposito riquadro:
• nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata
in Appendice.
31
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all’obbligo di co-
municazione, quest’ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell’operazione e comunque
dall’intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di
imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.
Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi.
In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:
• nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
• nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri,
posta nell’Appendice delle presenti istruzioni;
• nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza,
un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza.
In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono
essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
• nei punti 28, 30 e 31, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se re-
sidente, nei punti 28, 29 e 30, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.
Nel punto 13, indicare per ciascuna operazione il codice corrispondente:
A – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett.
c) del comma 3 dell’art. 5 del TUIR – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
B – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
C – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investi-
mento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR;
D – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rap-
porti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipen-
denza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
E – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell’art. 67, comma
1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali po-
sitivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
F – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
G – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti – diversi da quelli relativi a rapporti di ge-
stione per i quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 – in cui la giacenza abbia
superato complessivamente euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
H – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
I
– trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi,
aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui
alle lettere da c) a c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR;
J – prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997,
aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere
da c) a c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR;
K – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del
1997, sempreché l’entità della valuta prelevata sia superiore a euro 51.645,69;
L – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata supe-
riore a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l’opzione
di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio
effettuate di cui all’art. 12 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001;
M – chiusura dei rapporti per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ov-
vero revoca delle medesime opzioni, nel caso in cui non sia decorso il termine di due anni per il reinvestimento
della plusvalenza che ha beneficiato del regime di esenzione di cui all’art. 68, comma 6-bis, del TUIR introdotto
dall’art. 3, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n.
133. Tale codice deve essere utilizzato anche dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Con-
venzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale, nel caso di chiusura dei rapporti
intrattenuti presso gli enti che svolgono attività finanziaria nello Stato Città del Vaticano;
N – prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli
derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito;
O – operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rile-
vante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali;
P – prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale
compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti;
Q – chiusura dei rapporti di amministrazione fiduciaria per lo svolgimento di attività finanziaria senza intestazione per
compiere specifici atti giuridici di amministrazione di determinati beni rappresentati da taluni dossier di titoli, da
contratti di conto corrente e simili;
32
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
R – chiusura del rapporto con l’intermediario residente che interviene nella riscossione dei flussi connessi con polizze
assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere, compreso il caso in cui alla
scadenza della polizza la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento;
S – mancata applicazione e versamento dell’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19 comma 12 del decreto legge
n. 201 del 2011 in conseguenza dell’incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al
contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso (circolare n. 29 del 2012);
T – Comunicazione dei soggetti che hanno rinunciato all’applicazione delle imposte sostitutive di cui all’articolo 6 e 7
del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 da parte del rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della
Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale”;
U – segnalazione dei contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell’imposta sul valore dei con-
tratti assicurativi esteri ai sensi dell’art. 1 comma 2 sexies del decreto legge n.209 del 2002.
Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti an-
corché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997,
indipendentemente dall’intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il codice “I”.
La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 28
giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).
Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:
a) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti non residenti indicati nell’art. 5, comma 5,
del D.Lgs. n. 461 del 1997, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art.
67, comma 1, lett. c), del TUIR;
b) operazioni elencate con i codici da “A” ad “I” poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha sti-
pulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all’altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze
e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;
c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett.
c-bis), del TUIR, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi
di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, negoziati in mercati
regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli
altri rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del TUIR, conclusi, anche attraverso l’in-
tervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli
indicati nei precedenti punti a) e b);
d) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte
sui redditi;
e) rimborso e cessione di quote o azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio italiani
ed esteri ad eccezione delle cessioni di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari;
f) rimborso di certificati di deposito in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest’ultimo certifichi di averne
mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;
g) operazioni relative a valute denominate in euro.
Nel punto 14, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:
1
2
3
– azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
– diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
– titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad or-
ganismi di investimento;
4
5
– contratti di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR;
– rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento in-
certo, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all’art. 67, comma
1, lett. c-quinquies), del TUIR;
– metalli preziosi;
– valute estere;
6
7
8
9
– denaro;
– immobili;
10 – opere d’arte;
11 – altre attività patrimoniali;
12 – rapporto amministrato o rapporto gestito.
Nel punto 15, indicare il giorno e il mese in cui l’operazione è stata effettuata. Se nel punto 13 è stato indicato il codice
“L” riportare la data del 1° gennaio. Se nel punto 13 è stato indicato il codice “M” riportare il giorno, il mese e l’anno
di chiusura del rapporto.
Nel punto 16, indicare l’ammontare complessivo dell’operazione, espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad
esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell’operazione ovvero,
33
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nazionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza
superiore a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento. Nel caso in cui al campo 13 sia stato
utilizzato il codice S, indicare l’ammontare dell’intera posizione del contribuente, anche qualora la disponibilità dei
conti o la fornitura della provvista non siano sufficienti per il versamento integrale dell’imposta dovuta.
Nel punto 17, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es.: numero dei titoli, diritti, contratti, ammon-
tare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rap-
presentato da una frazione dell’unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere
compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice “L”.
Nel caso in cui al campo sia stato utilizzato il codice “S” o il codice “U”, nel punto 18 indicare le imposte non applicate
e versate in conseguenza dell’incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente
ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso.
Nel punto 19, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale infor-
mazione va riportata in tutti i numeri d’ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, nel punto 20 la percen-
tuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all’intera operazione vanno ripetuti con riferi-
mento ad ogni intestatario.
Nel punto 21, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.
Se nel punto 13 è stato indicato il codice “L” vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta
estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavora-
tivi continui.
In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 21, deve essere indicato il codice fiscale del cointe-
statario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo di euro
51.645,69.
Società fiduciarie - Dati utili alla liquidazione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero
La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da esse rappresentati abbiano sti-
pulato un contratto di amministrazione avente ad oggetto diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato
all’estero (v. Cir 2 luglio 2012, n. 28/E) e deve essere altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare
i soggetti fiducianti ai quali devono essere applicate le imposte sul valore degli immobili situati all’estero (art. 19, commi
da 13 a 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 e successive modificazioni). Si precisa che le istruzioni della sezione si riferiscono alle imposte versate nell’anno
in acconto nel 2021 ed a saldo nell’anno 2022, per gli immobili detenuti in amministrazione fiduciaria nel corso del
2021, in base alla norma istitutiva dell’IVIE.
In questi casi la società fiduciaria deve applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita
provvista da parte dello stesso. Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve ef-
fettuare la segnalazione nominativa all’Amministrazione finanziaria.
L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore degli im-
mobili stessi.
Il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il va-
lore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore
è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile
nel luogo in cui è situato l’immobile.
Se l’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, quindi senza tener conto della quota o del periodo di
possesso, non supera 200 euro, il versamento dell’imposta non è dovuto.
Se, invece, l’imposta “complessiva” supera 200 euro e pertanto risulta dovuta, l’imposta da versare va determinata in
proporzione alla quota di possesso dell’immobile e al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno.
Dall’imposta così calcolata si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo del-
l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile nell’anno di riferimento. Inoltre,
per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d’imposta derivante dal-
l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Nel caso di contribuenti che lavorano all’estero per lo Stato italiano o che lavorano all’estero presso organizzazioni in-
ternazionali cui aderisce l’Italia, quando la residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali,
l’aliquota per calcolare l’IVIE è pari allo 0,40 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze. In questo
caso spetta una detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro. La detrazione
va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e
in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica.
A tal fine la società fiduciaria deve compilare i righi SO7 e SO8 nel seguente modo:
• in colonna 1, il codice fiscale del fiduciante;
• in colonna 2, indicare il valore dell’immobile situato all’estero;
• in colonna 3, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’immobile situato all’estero;
34
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• in colonna 4, indicare il numero di mesi di possesso dell’immobile. Si considerano i mesi in cui il possesso è durato
almeno 15 giorni;
• in colonna 5, riportare l’IVIE, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 2 alla quota e al periodo di possesso.
In particolare applicare:
– l’aliquota dello 0,76 per cento;
– l’aliquota dello 0,40 per cento per i contribuenti che lavorano all’estero per lo Stato italiano (casella di colonna 11
barrata) e che adibiscono l’immobile ad abitazione principale. In tal caso l’imposta è dovuta anche se l’IVIE sul valore
complessivo dell’immobile non supera 200 euro;
• in colonna 6, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato
l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE, riportare il credito d’imposta derivante dall’even-
tuale eccedenza di imposta reddituale estera. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere supe-
riore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 5;
• in colonna 7, riportare la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile
e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se spettante la detrazione è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’u-
nità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detra-
zione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro;
• in colonna 8, indicare l’imposta dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 5) il credito d’imposta
spettante (colonna 6) e la detrazione spettante (colonna 7);
• in colonna 9, indicare l’imposta versata in acconto per l’anno 2021 con il modello F24;
• in colonna 10, indicare l’eventuale importo residuo della IVIE risultante dalla seguente operazione: col. 8 – col. 9, se
positivo; se negativo indicare l’importo nella colonna 11; l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili
posseduti all’estero che risulta dalla colonna 11 deve essere riportata nel quadro SX, al rigo SX1 colonna 4;
• la casella di colonna 12 va barrata nel caso di applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,40 per cento per i soggetti che
lavorano all’estero per lo Stato italiano o che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia;
• la casella di colonna 13 va barrata per segnalare i contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento
dell’imposta alla società fiduciaria.
Sezione III - Dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)
La seguente sezione deve essere compilata da:
• intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro sta-
bile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che hanno la gestione fiscale del PIR (residenti e non residenti ope-
ranti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina
di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti), nonché le società fiduciarie che hanno depositato il
piano presso altro intermediario;
• imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizza-
zione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti
soggetti.
Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti.
ATTENZIONE - In caso di trasferimento ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla com-
pilazione della presente sezione l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla
data di chiusura del piano, se antecedente.
Come precisato dalla circolare 10/E del 4 maggio 2022 i dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessari alla
verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente saranno oggetto di comunicazione,
da parte dell’intermediario in qualità di sostituto di imposta presso cui è costituito il PIR, in sede di presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770).
I soggetti sopra indicati, che hanno applicato il regime fiscale dei PIR, introdotto con l’art. 1, commi da 100 a 114, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e successivamente modificato dal decreto legge 26 ottobre
2019 n. 124, dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), compilano la presente se-
zione, per i soli titolari di PIR persone fisiche, come di seguito indicato:
Nel campo 1 indicare uno dei seguenti codici:
1. se il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d’imposta;
2. se il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro intermediario che, per effetto di mandato fiduciario o ana-
logo contratto, opera in nome proprio e per conto del titolare del PIR. In tal caso, la fiduciaria o altro soggetto dovrà
indicare i dati del titolare del PIR, la data di costituzione del piano e la tipologia di PIR;
Nel campo 2 indicare il codice fiscale del titolare del PIR.
35
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Il campo 3 è riservato all’indicazione, da parte dell’intermediario presso cui è costituito il piano, del codice fiscale della
società fiduciaria o di altro soggetto che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio
e per conto del titolare del PIR,
Nei campi 4 e 5 indicare il codice fiscale dei soggetti che hanno sottoscritto il piano per conto del minore titolare, indi-
cato nel campo 2.
Nel campo 6 indicare la data di costituzione del piano di risparmio a lungo termine. Come chiarito nella circolare n.
3/E del 26 febbraio 2018, par. 10, nel caso di trasferimento del PIR, l’intermediario presso cui il piano è trasferito deve
aver cura di assumere dall’intermediario di provenienza tutte le informazioni previste dalla normativa in sede di costi-
tuzione del PIR, oltre ai dati relativi alle ritenute ed imposte sostitutive non applicate in via condizionata, nonché ogni
altra informazione necessaria in relazione agli investimenti effettuati nel piano, per ciascun anno di durata dello stesso.
Nel campo 7 utilizzare i seguenti codici per indicare le diverse tipologie di PIR:
1. Se trattasi di PIR ordinario;
per PIR ordinario deve intendersi:
• “PIR 1.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole
previste dalla legge di bilancio 2017;
• “PIR 2.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole pre-
viste dalla legge di bilancio 2017, come modificate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
• “PIR 3.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell’articolo 13-bis del decreto legge n.
124 del 2019, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio
2019, in quanto compatibili;
2. Se trattasi di PIR alternativi, cioè i piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020, in applicazione del comma 2-bis
dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di
bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili
Nel campo 8 indicare l’importo del plafond, determinato secondo le indicazioni fornite nelle circolari n. 3/E del 26 feb-
braio 2018, n. 19/E del 29 dicembre 2021 e n. 10/E del 4 maggio 2022, utilizzato nell’anno dal titolare indicato al
campo 2.
Nel campo 9 indicare l’importo del plafond complessivo, determinato secondo le indicazioni fornite nelle citate circolari,
utilizzato dal titolare indicato al campo 2, alla fine del periodo d’imposta o alla data di chiusura del piano.
Nel campo 10 indicare i redditi di capitale e i redditi diversi realizzati o corrisposti fin dalla costituzione del piano,
compresi quelli oggetto di recapture, anche se trascorso il minimum holding period. Nel caso di piani costituti a partire
dal 1° gennaio 2017 i redditi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sono indicati solo se disponibili.
Nel campo 11 indicare i redditi realizzati o corrisposti nell’anno.
Nel campo 12 indicare i redditi che sono stati oggetto di recapture nell’anno.
Nel campo 13 indicare la data di chiusura del piano e se disponibile nel campo 14 indicare la causale di chiusura del
rapporto PIR, individuata con uno dei seguenti codici:
1. Rimborso o cessione totale degli strumenti finanziari con revoca contestuale del Piano, ovvero trasferimento degli
stessi ad altro rapporto non PIR;
2. Trasferimento della residenza all’estero del titolare;
3. Decesso del titolare;
4. Cause di decadenza (commi da 102 a 107 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
5. Altro.
Nel par. 12 della circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 è chiarito che l’intermediario presso cui sono detenuti i titoli
dovrà tenere memoria delle informazioni relative a tali strumenti anche dopo la chiusura del PIR (tipologia, data di ac-
quisto, redditi maturati e prodotti dal conferimento nel PIR e fino alla data della perdita della residenza) per escludere
dalla recapture detti redditi.
14. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI
SEZIONE I
Sono obbligati a compilare la prima sezione del quadro SP, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti
da titoli atipici corrisposti nell’anno 2022 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione con-
tinuativa o non aventi scadenza predeterminata:
• soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi
dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
• soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell’emittente (residente) per il pagamento
dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.
Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro i soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei pro-
venti, nel riacquisto o nella negoziazione dei suddetti titoli o certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello
Stato e ivi collocati, in base ad un accordo di commercializzazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 512 del 1983.
36
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d’ogni genere corrisposti ai possessori dei
titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti – rientranti nella categoria dei redditi di
capitale ai sensi dell’art. 44 del TUIR – attribuiti ai possessori in dipendenza dell’investimento dei capitali effettuato nei
titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.),
compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni – ai sensi dell’art. 9 del
TUIR – attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:
a) scadenza dei titoli o dei certificati;
b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d’imposta per conto dei possessori;
c) riacquisto dei titoli o certificati;
d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d’imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.
Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l’ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute,
prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.
Nel primo caso i sostituti d’imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori
o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso,
all’atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto,
ove il sostituto d’imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in pro-
prio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra
la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall’ultimo possessore all’atto dell’acquisto dei relativi titoli o cer-
tificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d’imposta.
Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra
specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata
per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all’atto dell’acquisto per
il tramite del sostituto d’imposta dei titoli o certificati stessi.
Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra
specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all’atto del riacquisto
da parte dei sostituti d’imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all’atto dell’acquisto per il tramite
del sostituto d’imposta dei titoli o certificati.
Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra
specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d’imposta all’atto dell’ac-
quisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d’imposta al precedente possessore all’atto del riacquisto
dei titoli o certificati stessi.
Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da
assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere
tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla
stessa data. In tal caso, il sostituto d’imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari
la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.
Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d’imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli
o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un pre-
lievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2021, dei titoli o certificati non ancora
rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2021, ed il valore complessivo preso a base del-
l’eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi
nel corso del 2021 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2022.
Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2022 come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei
titoli o certificati al 31 dicembre 2021, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l’importo della differenza è da computare
in diminuzione dell’eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2023.
Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all’anno 2022
i sostituti d’imposta dovranno tener conto dell’eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770
relativa all’anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della
differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.
La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall’art. 7 del D.L. n. 512 del 1983,
dei titoli o certificati al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2021. Il sostituto d’imposta deve conservare ed esibire o
trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2021.
ATTENZIONE- I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un’aliquota ridotta o pari
a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non de-
vono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.
Prospetto A
Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati ovvero
pagamento dei proventi periodici.
37
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Nel prospetto A, indicare:
• nella colonna 1, la denominazione dell’emissione o, in alternativa, il codice ISIN;
• nella colonna 2, l’importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
• nelle colonne 3 e 4, rispettivamente, l’aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la rite-
nuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.
Prospetto B
Nel prospetto B, nei righi SP8 e SP11 devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche
quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell’ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei righi SP7 e SP11
devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti
d’imposta, e cioè nell’ipotesi di cui alla precedente lettera c).
Relazione di stima
Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre
2021 e al 31 dicembre 2022 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo, rispettivamente nei righi SP18
e SP19.
Nel rigo SP20 devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all’albo speciale delle società
di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui
all’art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.
SEZIONE II
Per i titoli e certificati di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 512 del 1983 emessi da soggetti non residenti, gli inter-
mediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi proventi compilano la sezione II qualora non abbiano ap-
plicato la ritenuta di cui all’articolo 8 del medesimo decreto. Si precisa che non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti
da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 73 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 73.
15. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI
DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA SUGLI
INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI
E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA
DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239,
NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL’ART. 27-TER
DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute
Sono tenuti alla compilazione del quadro SQ gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell’imposta
sostitutiva relativi l’anno 2022, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti
alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e sugli utili di cui all’articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
Si ricorda che i titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta
alla fonte di cui al primo comma dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica l’imposta sostitutiva sono i se-
guenti:
• i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato;
• le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati re-
golamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list;
• le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di nego-
ziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
inclusi nella white list emesse da società le cui azioni sono quotate;
• le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari non negoziate, emessi dalle società le cui azioni non sono quotate,
se sottoscritti e circolanti esclusivamente presso investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 1998;
38
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia;
• le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base
a disposizioni di legge;
• i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
• i titoli di risparmio per l’economia meridionale disciplinati dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
• le obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all’art. 157 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
• i titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie
dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
• le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, emessi all’estero;
• le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti;
• strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle di-
scipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e
diversi da azioni e titoli similari.
L’imposta sostitutiva si applica, infine, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli utili distribuiti
dalle SIIQ e dalle SIINQ derivanti dalle azioni immesse nel medesimo sistema di deposito accentrato. Si precisa che, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai
rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124
del 2019, come modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. In deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-
quater, alle distribuzioni di utili formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate
entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999
a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:
• le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A.,
nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze, residenti in Italia, che co-
munque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
• le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società
di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, presso i quali sono depositati i titoli oggetto di dichiarazione;
• le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni
in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non resi-
denti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
• i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
• la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per i buoni postali fruttiferi e gli altri titoli emessi dalla gestione separata che abbiano
le caratteristiche autorizzate e rientrino nei limiti di emissione previsti con decreto del Direttore generale del Tesoro;
• gli intermediari aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli
S.p.A., presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
• i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli
intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.
15.1 DATI RELATIVI ALL’INTERMEDIARIO NON RESIDENTE
Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rap-
presentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell’art.
27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973.
In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata
in Appendice.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del
conto unico.
39
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
15.2 PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI
In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.
In particolare, indicare:
• nella colonna 1, il mese e l’anno cui si riferisce il versamento vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell’obbligo
di effettuazione del prelievo;
• nella colonna 2, l’importo complessivamente versato desunto dalla colonna “Importi a debito versati” nel caso di uti-
lizzo del modello di pagamento unificato (F24);
• nella colonna 3, indicare il codice 1 nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento operoso ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997 ovvero il codice 2 nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento
ai sensi dell’art. 34, comma 4 della L. 388 del 2000;
• nella colonna 4, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna 2;
• nella colonna 5, deve essere indicato il codice tributo.
• nella colonna 6 indicare:
K – se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutive, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straor-
dinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto SQ intestato al soggetto che prosegue l’attività;
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni
straordinarie o di successioni, relativo a imposte sostitutive indicate nel prospetto SQ intestato al soggetto estinto;
• nella colonna 7, va indicata la data di versamento;
• nella colonna 8, va indicato il codice di quattro cifre relativo all’ente territoriale emittente prestiti obbligazionari ai
sensi dell’art. 35, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, desunto dalla tabella “T3” reperibile in formato elettronico sui
siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Tale codice deve essere indicato qualora il versamento dell’imposta so-
stitutiva tramite il modello di versamento F24 sia stato effettuato utilizzando il codice tributo 1241.
Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunica-
zione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità ri-
portando il codice corretto.
15.3 RIEPILOGO DEL CONTO UNICO
Gli intermediari, le banche, le SIM residenti, nonché le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli
enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli
che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 27-ter del D.P.R.
n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell’imposta sostitutiva e della maggiorazione dell’1,50 per cento
mensile di cui all’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996. I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato
l’imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell’art. 5 del medesimo decreto legi-
slativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggio-
razione ed alle altre operazioni tardive. Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri,
uno per ciascun mese dell’anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell’imposta risultante da ciascun conto unico.
Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo
della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere
sia gli ulteriori versamenti relativi all’imposta sostitutiva di cui all’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata
tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell’1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia
all’indicazione dell’imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.
In particolare, indicare:
• nel punto 1, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all’art. 2 del D.Lgs. n.
239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
• nel punto 2, il dato relativo agli accrediti dell’imposta sostitutiva sui dividendi di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600
del 1973;
• nei punti da 3 a 5, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell’origine degli ad-
debiti stessi. In particolare al punto 3 gli addebiti derivanti dal riporto dell’imposta sostitutiva risultante quale saldo
negativo del conto unico del mese precedente; al punto 4 gli addebiti derivanti dai versamenti effettuati in mesi pre-
cedenti compresi quelli relativi a periodi di imposta precedenti e che, si sono rivelati in eccesso per errore materiale
rispetto al saldo del conto unico; al punto 5 gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate nel mese di riferimento,
compresi gli addebiti derivanti dal recupero di imposta sostitutiva non dovuta che era stata accreditata al conto unico
anche in periodi d’imposta precedenti;
• nei punti 6 e 7, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 6 per il saldo positivo e il punto 7 per
quello negativo. L’importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato
al punto 3 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere
evidenziato, compilando l’apposito rigo, l’importo di cui si è chiesto il rimborso o l’importo utilizzato per la compen-
40
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
sazione con gli accrediti dell’anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio del-
l’anno seguente;
• nel punto 8, l’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva
della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell’1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo
rispetto a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
• nel punto 9, l’ammontare dell’imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di compe-
tenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e
ai dividendi di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli inte-
ressi e al netto delle sanzioni previste nelle ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del
1997 e all’art. 34 della L. n. 388 del 2000.
In detto campo va anche indicata l’imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di com-
petenza del periodo d’imposta precedente – versata in ritardo sempre a seguito di ravvedimento operoso, entro il pre-
visto termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno di competenza del versa-
mento tardivo. In tal senso, nel prospetto dei versamenti l’imposta sostitutiva versata in ritardo nella predetta ipotesi
dovrà essere indicata distintamente da quella di competenza del mese di riferimento (risultante nel campo 6) al fine
di evidenziarne il periodo di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo;
• nel punto 10, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi
e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell’apposito prospetto dedicato al riepilogo dei
versamenti.
L’imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del
calcolo della maggiorazione del 1,50 per cento per mese o frazione di mese.
Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei punti 8 e 9, si intendono già ricomprese,
ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei punti 1 e 2. Si ricorda che il regime di esenzione
per i soggetti non residenti di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 239 del 1996 non può essere applicato direttamente dal-
l’intermediario laddove l’autocertificazione di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre
2001 viene presentata successivamente al momento di percezione dei redditi.
Rimane ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Nella parte finale del riepilogo del conto unico indicare:
• nel rigo SQ25, il saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione
dell’attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la man-
canza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell’attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 di-
cembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l’intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella or-
dinaria prevista dalla normativa dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di
un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rim-
borso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del
mese di gennaio dell’anno successivo. Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero
ad una data antecedente nel caso di sospensione dell’attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell’attività
dell’intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del
1973, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l’altro, distintamente per cia-
scun mese dell’anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensa-
zioni e i versamenti eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell’anno successivo
a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998);
• nel rigo SQ26, l’ammontare dei versamenti eccedenti relativi al 2022, rispetto al saldo del conto unico, relativo ai mesi
cui si riferisce il presente prospetto. Si tratta dell’eccedenza dovuta ad errori (materiali) di versamento emergente dal
confronto di quanto indicato nel campo 6 dei mesi di riferimento rispetto a quanto indicato nel campo 10 dei medesimi
mesi di riferimento. L’eventuale eccedenza di versamento, dovuta invece ad errore nell’applicazione dell’imposta, rileva
nel periodo in cui avviene il recupero mediante addebito del corrispondente importo al conto unico. Tale addebito è in-
dicato, con quelli derivanti dalle altre operazioni effettuate, nel campo 5 del mese in cui il recupero ha luogo.
16. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI E IMPORTI SOSPESI
Nel quadro SS devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichia-
razione.
Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate.
Dati rilevati dal quadro SF
Il rigo SS2 deve essere compilato indicando nei punti 1 e 2 gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei
punti 17 e 18.
41
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Dati rilevati dal quadro SG
Il rigo SS3 deve essere compilato riportando:
• nel punto 1, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d’acconto, indicate nel campo 15 dei righi da
SG2 a SG10;
• nel punto 2, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d’imposta, indicate nella colonna 4 dei righi da
SG11 a SG13;
• nel punto 3, gli importi totali relativi alla somma delle imposte sostitutive applicate, indicate nella colonna 4 dei righi
da SG15 a SG17.
• nel punto 4, gli importi relativi al valore indicato nella colonna 2 del rigo SG23.
Dati rilevati dal quadro SH
Nel rigo SS4 indicare:
• nel punto 1 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 2 del “Prospetto A”;
• nel punto 2 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto B”;
• nel punto 3 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto C”;
• nel punto 4 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto D”;
• nel punto 5 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto E”;
• nel punto 6 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto F”;
• nel punto 7 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto G”;
• nel punto 8 gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del “Prospetto H”.
Dati rilevati dal quadro SI
Nel rigo SS5 indicare:
• nel punto 1 l’importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto “Utili e proventi equiparati”.
Dati rilevati dal quadro SK.
Il rigo SS6 deve essere compilato indicando:
• nel punto1 la somma delle ritenute indicate nel punto 44;
• nel punto2 la somma degli importi relativi al punto 45.
Dati rilevati dal quadro SL
Il rigo SS7 deve essere compilato indicando:
• nel punto 1, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d’acconto, indicate nel punto 16 dei righi da
SL4 a SL7;
• nel punto 2, la somma delle ritenute indicate nel punto 19 dei righi da SL8 a SL12;
Dati rilevati dal quadro SM
Il rigo SS8 deve essere compilato indicando nel punto1 la somma delle ritenute a titolo d’imposta indicate nel punto 4
dei righi da SM3 a SM26.
Dati rilevati dal quadro SP
Il rigo SS9 deve essere compilato riportando:
• nel punto 1, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 4 dei righi da SP2 a SP6.
Dati rilevati dal quadro SY
Il rigo SS10 deve essere compilato riportando:
• nel punto 1, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 3 dei righi da SY12 a SY15;
• nel punto 2, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 14 dei righi da SY16 a SY20.
17. QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il presente quadro è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2022 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi
dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dal-
l’articolo 5 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, oltre il termine per
la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione
integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2018 relativa al 2017 presentata nel 2022).
L’eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine pre-
scritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (ai sensi dell’articolo 5 del de-
creto n. 193 del 2016), può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
42
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito
derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
A tal fine, occorre compilare il presente Quadro DI come di seguito indicato:
• colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa
se diverso dal dichiarante (ad esempio in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata
sia stata presentata dall’incorporante);
• per la compilazione della colonna 2 devono essere utilizzate le seguenti note:
A – Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato
in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2023 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ov-
vero 166E;
B – Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato
in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2023 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ov-
vero 167E;
C – Credito scaturito da ritenute e da imposte sostitutive sui redditi di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4
col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2023 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
D – Credito di imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie il cui credito deve
essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2023 in compensazione tramite modello F24 con codice
tributo 6783 ovvero 168E;
E – Credito derivante da codici tributo non più gestiti in dichiarazione, il cui credito deve essere riportato in SX4 col.
3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2023 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
F – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale il cui credito deve essere ri-
portato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2023 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo
6781 ovvero 166E;
G – Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni), il cui credito deve essere riportato in SX35 col. 3 ed uti-
lizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 6788;
H – Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) il cui credito deve essere riportato in SX36 col. 3 ed uti-
lizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 6787;
I – Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 il cui credito deve essere riportato in SX37 col. 6 ed
utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 1250;
J – Credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX 40 col.10 ed utilizzabile in com-
pensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 6780;
K – Ulteriore credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX41 col. 8 ed utilizzabile
in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 6780;
L – Credito di cui all’art. 1, comma 2 sexies D.L. n. 209 del 2002 (credito dell’imposta sul valore dei contratti assicu-
rativi esteri) il cui credito deve essere riportato in SX42 col. 8 ed utilizzabile in compensazione con modello F24
dal 1.1. 2023 con codice tributo 6780;
M – Credito derivante dal risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo il cui credito deve essere ri-
portato in SX44 col. 7;
N – Credito per acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio am-
ministrato il cui credito deve essere riportato in SX46 col. 8;
P – Credito bonus riconosciuto il cui credito deve essere riportato in SX47 col. 5 ed utilizzabile in compensazione con
modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 1655 ovvero 165E;
Q – Credito trattamento integrativo il cui credito deve essere riportato in SX49 col. 7 ed utilizzabile in compensazione
con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 1701 ovvero 170E.
• colonna 3, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio per la dichiarazione in-
tegrativa 770/2017 indicare 2016);
• colonna 5, il credito derivante dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo di im-
posta di cui a colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo
dovrà essere così riportato:
– Note A, B, C, D, E ed F in SX4 col. 3;
– Nota G in SX35 col. 3;
– Nota H in SX36 col. 3;
– Nota I in SX37 col. 6;
– Nota J in SX40 col. 10;
– Nota K in SX41 col. 8;
– Nota L in SX42 col. 8;
– Nota M in SX44 col. 7;
– Nota N in SX46 col. 8;
– Nota P in SX47 col. 5;
– Nota Q in SX49 col. 7.
43
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Nel caso in cui, nel corso del 2022, siano state presentate dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta
occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascuna nota indicata in colonna 2 e per ciascun periodo
d’imposta.
18. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE
PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE
ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
18.1 RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IM-
POSTE SOSTITUTIVE
l quadro ST del modello 770 si compone di quattro sezioni.
La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale
effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate.
Devono riferirsi:
• alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2022. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi
degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023, se riferiti al
2022 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2023;
• alle ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a
seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022 nonché ai relativi versamenti;
• alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale
prestata nel 2022 nonché ai relativi versamenti;
• alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2022 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR,
entro il 16 febbraio 2023 per il saldo.
Devono essere altresì indicati:
• i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2022 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
• le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2022 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell’incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2021 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 600), tali somme andranno versate indicando in F24 il mese e l’anno di effettuazione delle ritenute;
• le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
• il versamento relativo al credito del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020 recuperato dal sostituto d’imposta
in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
• i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (questi dati rilevano anche
ai fini della terza e quarta sezione).
La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF
comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
Devono riferirsi:
• alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2022
con riferimento all’anno 2021 (mentre non possono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali
regionale all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2023 con riferimento all’anno 2022).
• alle trattenute relative alle addizionali regionale all’Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro av-
venuta nel corso del 2022,
• alle trattenute relative all’addizionale regionale all’IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
• alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all’IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022.
La terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su
redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
La quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
• le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
• l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
• le imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
• l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
• l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui
all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133;
44
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209;
• l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui al-
l’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo
4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale.
Nella terza e quarta sezione devono, inoltre, essere indicate le imposte operate sui proventi generati da partecipazione
ad OICR PIR compliant italiani o stabiliti in uno Stato UE o SEE e da Polizze PIR compliant, riscattate prima del soddi-
sfacimento del minimum holding period (circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).
Compilazione del modello di pagamento F24
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l’anno di riferimento
da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12
gennaio 2023 e riferiti al periodo d’imposta 2022 indicare come anno di riferimento il 2022; nel caso di versamento
di trattenute di addizionale regionale all’Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d’im-
posta 2021 indicare come anno di riferimento il 2021.
Ad eccezione di quanto su indicato, si precisa che nel modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento, per l’anno
di imposta 2021, dell’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6 d.l. 201/2011 e per l’imposta sul valore dei
contratti di assicurazione va indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2021). Tale versamento verrà esposto nel
quadro ST, Sezione IV indicando nel campo “periodo di riferimento” il mese e l’anno in cui il sostituto avrebbe dovuto
effettuare il versamento (es. 07/2022).
Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessa-
zione di rapporti di co. co. co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione può
essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La com-
pilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più
adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul mede-
simo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Ana-
logamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adem-
pimento.
ATTENZIONEL’esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del presente quadro deve essere
effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati, solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i
versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al pe-
riodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione. Si precisa che, in presenza di versamenti codificati
con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.
18.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PRIMA, SECONDA E TERZA SEZIONE
DEL QUADRO ST
Le istruzioni che seguono riguardano le tre sezioni. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati
relativi alle ritenute all’IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, nella seconda sezione devono essere indicati i
dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all’IRPEF, mentre nella terza sezione devono essere
indicati i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.
Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente spe-
cificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
Si precisa che:
• nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445
del 10 novembre 1997, come sostituito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, deve essere com-
pilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, il periodo
convenzionale 12/2022 , nel punto 2, l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10,
il codice “A” e nel punto 14 la data di versamento;
• nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2023 e riferite all’anno 2022, sulle quali sono state operate ritenute
ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale
12/2022 e nel punto 10 il codice “B”;
• nell’ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nei mesi di gennaio o febbraio
2023, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2022 e nel punto 10 rispettivamente il codice
“D” per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice “E” per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
45
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2022 effettuato entro il 16
febbraio 2023 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2022 (cfr,
circ. n. 34/2002);
• per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l’ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
• nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, va
indicato il mese di chiusura dell’esercizio;
• nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma,
va indicato il mese dell’obbligo di effettuazione del versamento.
Nel punto 2 deve essere riportato l’importo:
• delle ritenute operate;
• delle addizionali regionali trattenute;
• delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale; le
somme trattenute devono essere riportate al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che
andranno invece esposti nel successivo punto 8
• dell’imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, nonché sulla cedolare secca locazioni;
• delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai
sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010;
• del trattamento integrativo che di cui al DL n. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare;
• dell’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2022 ma riferito all’anno precedente 2021, versato con i codici
tributo 1066 ovvero 103E;
Nel punto 6 vanno indicati i crediti d’imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute”
del quadro RU dei modelli REDDITI.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008,
i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni
dettagliate in ordine all’importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istru-
zioni del quadro RU dei modelli REDDITI.
ATTENZIONE Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d’imposta utilizzati mediante il modello di
pagamento F24.
Nel punto 7 va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24, in-
dipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indi-
cati al punto 8.
Nel punto 8, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l’importo degli interessi:
per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale;
per ravvedimento i sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Non deve essere compilato alcun rigo per
il versamento della sanzione.
Nel punto 9 barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento
operoso.
Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:
A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
B
– se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e
valori relativi al 2022 erogati entro il 12 gennaio 2023;
C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2022, erogata al la-
voratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di gennaio 2023;
E
F
– se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di febbraio 2023;
– se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi
a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall’articolo 48
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 decreto legge ottobre 2019,
n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;
G – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4,
della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
H – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ri-
tenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036),
deliberati fino al 30 giugno 1998;
K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di
successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività;
46
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
L
– se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni
straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle re-
sidue rate di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale
all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda
rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipen-
denti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;
P
– se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2022), ma pertinente
l’anno precedente (2021);
– se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta
corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza
fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente;
– Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2022 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui
corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’im-
presa, qualora sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n.
600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;
S
T
U – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre
2022 dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti
d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versa-
mento rispettivamente entro il 30 giugno 2022, entro il 20 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, qua-
lora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600,
come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;
Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte;
1 – se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta
esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). I versa-
menti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ot-
tobre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
2 – Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno
2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a re-
strizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi del comma 6-quater
dell’articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022). I versamenti sospesi sono effettuati in
unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il
giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
3
– Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno
2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fi-
scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica
soluzione entro il 16 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 22bis, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (SOLO
PRIMA E SECONDA SEZIONE).
Qualora il 16 febbraio 2023 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001
ed indicando il periodo 12/2022, con riferimento sia a ritenute di competenza 2022 operate su stipendi erogati entro
il 12 gennaio 2023 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2023, deve compilare un unico rigo
in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.
Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo.
Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod.
F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11
il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP.
Nel punto 13 della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere
rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF - Elenco Regioni e Pro-
vince autonome posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.
Nel punto 14 va indicata la data del versamento.
Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell’ipotesi
di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma
il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest’ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST in-
testato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice “K” nel punto 10. Nel
prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie moda-
lità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 10. In questo
caso il punto 7 corrisponderà all’importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata. Tali mo-
47
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
dalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo
di addizionali regionali all’IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall’operazione
straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti
1, 2, 11 e 13.
Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente so-
stituto d’imposta, il sostituto d’imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi
da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al
punto 10 il codice “N”.
Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d’im-
posta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime due rate di addizionale regionale di 100 euro cia-
scuna. In tal caso la compilazione è la seguente:
quadro ST, seconda sezione del sostituto cessionario:
• punto 1, 10/2022;
• punto 2, 100;
• punto 7, 100;
• punto 10, N;
• punto 11, 3802;
• punto 13, 05;
• punto 14, 18/11/2022;
• punto 1, 11/2022;
• punto 2, 100;
• punto 7, 100;
• punto 10, N;
• punto 11, 3802;
• punto 13, 05;
• punto 14, 16/12/2022.
Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all’operazione
straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l’indicazione del codice N nel punto 10.
Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020
alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2022, avvalendosi delle
disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno procedere alla
compilazione dei campi 15 e 16
Per la compilazione del punto 15 devono essere utilizzati i seguenti codici singolarmente:
1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1 al DPCM
del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio
2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall’art. 1 commi 1 e 2
del DM 24/2/2020 e dall’art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in
un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. b) del
DL n. 34/2020 e dall’art. 97 del DL n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1 al DPCM
del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio
2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall’art. 1 comma 3 del
DM 24/2/2020, dall’art. 61 comma 3 e dall’art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020. per le quali è stata disposta
la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 61, comma 4, e dall’art. 62, comma 5, del D.L. n.
18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall’art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare
in colonna 2 la somma inerente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE).
3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui
le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo
di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall’art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le
quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 61, comma 4, del D.L. n.
18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO
PRIMA SEZIONE).
4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le
federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospen-
sione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall’art. 61, comma 5 (primo periodo) del D.L. n. 18/2020.
Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 61, comma 5 (secondo
periodo), D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 97 del D.L.
n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019) su tutto il terri-
48
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
torio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020,
come previsto dall’art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica
soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n.
34/2020 e dall’art. 97 D.L. n.104/2020 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo
di sospensione dal il 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n.
23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 18, comma 7
del D.L. n. 23/2020, dall’art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA
E SECONDA SEZIONE)
7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo
di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall’art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata
disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E
SECONDA SEZIONE)
8 - -Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo
di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata
disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA
E SECONDA SEZIONE)
9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute
relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall’art. 78, c. 2-quinquiesdecies
del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero
rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute re-
lative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al
28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dal-
l’art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad
un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali
entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra
i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento
di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del
1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra
i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto do-
vuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno
2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
13 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nell’anno 2021, i cui termini di versamento sono stati so-
spesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è
stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio
2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO
PRIMA SEZIONE)
14 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 no-
vembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui
termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, dall’articolo 7, comma
3-bis, del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34/2022, dall’articolo 39, comma 1-bis,
del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, dall’articolo 13 del D.L. n.
176/2022. I versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre
2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle
successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 (art. 1, comma
160, Legge 29/12/2022 n. 197). (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).
15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni
sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute re-
lative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento
sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022
come previsto dal comma 6-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe
2022) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).
49
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù
della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
ATTENZIONE: In presenza dei codici Covid 19 da 1 a 15, nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusi-
vamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle
sole ipotesi di note “F», »L», «S») 11, 13 e 16. I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti
delle agevolazioni individuate dal codice 14, per versamenti da 01.2022 a 11.2022, devono compilare i campi 1, 2, 7
(indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi
di note “F», «K», «L», «S»), 11, 13 e 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio
2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14). Si ricorda che nella compilazione dei versamenti
in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e
seconda sezione del presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.
Si supponga, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza COVID qualificate con un codice da
1 a 15, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020, tre versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ri-
tenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro utilizzando la disposizione normativa di cui alla nota 3 e che
nell’anno 2021 abbia effettuato sei versamenti parziali di 100 euro ciascuno e che nell’anno 2022 ha concluso i versamenti.
In tal caso, nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:
quadro ST, prima sezione
• punto 1, 03/2020
• punto 2, 1.000
• punto 7, 300
• punto 11, 1001
• punto 15, 3
• punto 16, 700
Nel modello 770/2022 (anno di imposta 2021) la compilazione è stata la seguente:
quadro ST, prima sezione
• punto 7, 600
• punto 11, 1001
• punto 15, 3
• punto 16, 100
Nel modello 770/2023 (anno di imposta 2022) la compilazione dovrà essere la seguente:
quadro ST, prima sezione
• punto 7, 100
• punto 11, 1001
• punto 15, 3
• punto 16, 0
Inoltre i punti 15 e 16 devono essere compilati, indicando la nota 16, qualora il sostituto di imposta alla data del 26 no-
vembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di
Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e ha operato le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR
600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche relative
al mese di novembre e dicembre 2022 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2022, i cui termini di ver-
samento sono stati sospesi dal 26 novembre al 2022 al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1 del DL 3 dicembre 2022
n. 186. Per detti versamenti è stata disposta la riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione
entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo,
con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).
I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice
16, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo
periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «S»), 11, 13 (regione Campania) e 16 (indicando
il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa in-
dividuata dal codice 16).
Nel rigo ST26 “Dati relativi all’intermediario non residente” devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non
residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461
del 1997. Nel rigo ST26 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata
in Appendice.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli inter-
mediari.
50
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
18.3 IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE
1997, N. 461 E ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE APPLICATE
La presente sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva e al ver-
samento di cui all’art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi
dell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR.
Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:
• banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
• stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
• società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
• la società “Poste Italiane S.p.A.” che colloca strumenti finanziari ai sensi dell’art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n.
537 e dell’art. 2, comma 26, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
• gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998;
• soggetti abilitati all’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
La presente sezione deve essere altresì compilata dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a)
e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2022 dagli intermediari di cui all’articolo
11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001, delle somme dovute per l’imposta di bollo speciale annuale
sulle attività oggetto di emersione delle medesime attività di cui all’articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finan-
ziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.
Si fa presente che i versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di
risparmio amministrato possono essere scomputati dai successivi versamenti relativi all’imposta stessa e, per l’eventuale
eccedenza, dal versamento del successivo acconto (risoluzione 12 dicembre 2013 n. 91). Pertanto il sostituto avrà cura
di compilare, in presenza di tali compensazioni, anche il punto 10 col codice Y. Lo scomputo dell’acconto dell’imposta
sostitutiva sui redditi di natura finanziaria deve essere sempre evidenziato nel quadro ST, anche in presenza di com-
pensazione integrale, ovvero se la differenza tra il dovuto e l’utilizzato a scomputo è a zero.
In questa sezione devono essere, inoltre, indicati i versamenti:
• dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui
all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo
4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
• dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
• dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209.
ATTENZIONENel caso in cui il versamento dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero venga effettuato
alla data di scadenza relativa ai versamenti dell’IRPEF applicando la maggiorazione dello 0,40%, nel punto 2 indi-
care l’importo dell’imposta dovuta e nel punto 8 indicare l’importo della maggiorazione.
Nel rigo ST38 “Dati relativi all’intermediario non residente” devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non
residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461
del 1997.
Nel rigo ST38 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata
in Appendice.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli inter-
mediari.
La presente sezione deve essere compilata, indicando dal rigo ST39:
• nel punto 1, il mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all’art.
7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare 12/2022 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di
gestione; nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla
norma, va indicato il mese dell’obbligo di effettuazione del versamento (ad esempio con il codice 1140 indicare in
questo punto 12/2022). Per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il
mese e l’anno di scadenza del versamento.
51
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• nel punto 2, l’ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell’anno 2022, al
netto delle minusvalenze compensate;
• nel punto 3, l’ammontare complessivo dell’imposte sopra elencate, comprensivo dell’ammontare all’acconto dell’im-
posta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2,
comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. In caso di restituzione di imposte applicate nell’anno 2022
e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto;
• nel punto 4, l’ammontare dell’importo del credito maturato a seguito dei versamenti relativi all’acconto dell’imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, che il sostituto ha utilizzato in
compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 3;
• per la compilazione dei punti da 5 a 14, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 18.1 “Ritenute operate, trat-
tenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive”.
In particolare per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:
Y – in caso di utilizzo del credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di na-
tura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre
2013, n. 133 sia per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria (c.t. 1102) che
dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato (c.t.
1140). Tali compensazioni devono essere indicati in un apposito rigo. Se per i suddetti versamenti sono stati utiliz-
zati sia il credito maturato a seguito dei versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di
natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, sia crediti di altra natura, è necessario compilare righi se-
parati del prospetto ST, ognuno relativo al tipo di scomputo evidenziato.
19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI
COMUNALI ALL’IRPEF
ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
ATTENZIONE Con l’art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione
dell’art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell’addizionale co-
munale all’IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento. Relativamente ai versamenti da effettuare nella
delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento
dell’addizionale comunale.
L’esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata. Il cri-
terio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Per-
tanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché ri-
feribile a diversi comuni.
Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, versa-
menti codificati con diverse note (punto 10), nel prospetto SV vanno compilati più righi per l’indicazione dei versa-
menti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.
Qualora i righi del quadro non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata
progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.
Compilazione del modello di pagamento F24
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l’anno di riferimento
da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad es. nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all’Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente
corrisposti nel periodo d’imposta 2021 indicare come anno di riferimento il 2021.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più
adempimenti omessi risultanti dal quadro SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul mede-
simo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro SV. Ana-
logamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adem-
pimento. La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24
occorre riportare l’informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito
di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.
19.1 GENERALITÀ
I dati da indicare nel quadro SV devono riferirsi:
• alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2022
con riferimento all’anno 2021, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali al-
l’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2022 con riferimento all’anno 2022. Vanno indicate, altresì, le tratte-
52
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
nute relative alle addizionali comunali all’Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel
corso del 2022;
• alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022
nonché ai relativi versamenti.
Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2022 effettuati entro la presen-
tazione della dichiarazione;
Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma ra-
teizzata nell’anno 2023 con riferimento all’anno 2022.
19.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO SV
Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente spe-
cificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa
modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
Nel punto 2 deve essere riportato l’importo:
• delle addizionali comunali trattenute;
• delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale; le
somme trattenute devono essere riportate al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che
andranno invece esposti nel successivo punto 8.
Nel punto 6 va indicato l’importo dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione direttamente a scomputo di quanto
indicato nel punto 2.
ATTENZIONE Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d’imposta utilizzati mediante il modello di
pagamento F24.
Nel punto 7 va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24 in-
dipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indi-
cati al punto 8.
Nel punto 8, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l’importo degli interessi:
per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale;
per ravvedimento i sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.
Nel punto 9 barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento
operoso.
Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:
B
– se il versamento si riferisce a trattenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre
1973, su somme e valori relativi al 2022 erogati entro il 12 gennaio 2023;
D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nei mesi di gennaio 2023;
E
F
– se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nei mesi di febbraio 2023;
– se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi
a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall’articolo 48
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 decreto legge ottobre 2019,
n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;
K – se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionale comunale all’IRPEF operate dal soggetto
estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al
soggetto che prosegue l’attività;
L
– se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni
straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all’IRPEF indicate nel quadro
SV intestato al soggetto estinto;
N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle re-
sidue rate, di addizionale comunale all’IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all’IRPEF do-
vuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del pas-
saggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;
S
– se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza
dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati
in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente;
53
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte;
1
– Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti
attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). I versamenti sospesi sono effet-
tuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (articolo 1, comma
3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25);
2
– Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno
2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a re-
strizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi del comma 6-quater
dell’articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022). I versamenti sospesi sono effettuati in
unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il
giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022;
3 – Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno
2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione
entro il 16 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 22bis, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.
Qualora il sostituto di imposta abbia utilizzato per un unico pagamento i codici tributo che sono stati oggetto di accor-
pamento con la risoluzione n. 13/2016, nel quadro SV dovrà essere compilato un unico rigo ed indicare nel punto 10
le note corrispondenti alla tipologia di versamento. Ad esempio qualora il 16 febbraio 2023 il sostituto abbia effettuato
in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2022 con riferimento sia a trat-
tenute di competenza 2022 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2023 che a trattenute su conguaglio di fine
anno effettuato a gennaio 2023, deve compilare un unico rigo in SV avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.
Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo.
Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo
esposto nel medesimo modello F24EP.
Nel punto 14 va indicata la data del versamento.
Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell’ipotesi
di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le trattenute a titolo di addizionali comunali all’IRPEF sono
state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest’ultima prov-
vederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed
indicando il codice “K” nel punto 10.
Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie
modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 10.
In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l’importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla
società incorporata.
Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente so-
stituto d’imposta, il sostituto d’imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi
da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al
punto 10 il codice “N”.
Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d’im-
posta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale comunale a saldo di 100 euro
ciascuna.
In tal caso la compilazione è la seguente:
quadro SV sostituto cessionario:
• punto 1, 10/2022;
• punto 2, 100;
• punto 7, 100;
• punto 10, N;
• punto 11, 3848;
• punto 14, 18/11/2022;
• punto 1, 11/2022;
• punto 2, 100;
• punto 7, 100;
• punto 10, N;
• punto 11, 3848;
• punto 14, 16/12/2022.
54
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all’operazione
straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l’indicazione del codice N nel punto 10.
Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze
previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2022, avvalendosi delle disposizioni di so-
spensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei
campi 15 e 16.
Per la compilazione del punto 15 devono essere utilizzati i seguenti codici singolarmente:
5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019) su tutto il terri-
torio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 08.03.2020 e il
31.03.2020, come previsto dall’art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione
(in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 34/2020 e dall’art. 97 D.L. n.104/2020
6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo
di sospensione tra il 01.04.2020 e il 31.05.2020 come previsto dall’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n.
23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 18, comma 7
del D.L. n. 23/2020, dall’art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 97 del D.L. n.104/2020.
7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo
di sospensione tra il 01.11.2020 e il 30.11.2020 come disposto dall’art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è
stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13-ter del DL 137/2020.
8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo
di sospensione tra il 01.12.2020 e il 31.12.2020 come previsto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è
stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13-quater del DL 137/2020.
11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la
data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti
sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto
a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra
i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto
a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
14 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 no-
vembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui
termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, dall’articolo 7, comma
3-bis, del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34/2022, dall’articolo 39, comma 1-bis,
del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, dall’articolo 13 del D.L. n.
176/2022. I versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre
2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle
successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 (art. 1, comma
160, Legge 29/12/2022 n. 197).
15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sa-
nitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative
al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati
sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come pre-
visto dal comma 6-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022).
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1 gennaio 2023 in virtù
della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
ATTENZIONE: In presenza dei codici Covid 19 nel campo 15 (5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15), nel rigo devono essere
compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di
riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «L», «S») 11 e 16. I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nel-
l’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 14, per versamenti da 01.2022 a 11.2022, devono
compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di ri-
ferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «S»), 11 e 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti
sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14). Si ricorda che
nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per
l’esposizione dei dati nel presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.
Si supponga, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza COVID qualificate con il codice
nota 5, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020 tre versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo
di trattenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 e che nell’anno 2021 abbia effettuato sei versamenti par-
ziali di 100 euro ciascuno e che nell’anno 2022 ha concluso i versamenti.
55
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
In tal caso nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:
quadro SV
• punto 1, 03/2020
• punto 2, 1.000
• punto 7, 300
• punto 11, 3845
• punto 15, 5
• punto 16, 700
Nel modello 770/2022 (anno di imposta 2021) la compilazione è stata la seguente:
quadro SV
• punto 7, 600
• punto 11, 1001
• punto 15, 5
• punto 16, 100
Nel modello 770/2023 (anno di imposta 2022) la compilazione dovrà essere la seguente:
quadro SV
• punto 7, 100
• punto 11, 1001
• punto 15, 5
• punto 16, 0
Inoltre i punti 15 e 16 devono essere compilati, indicando la nota 16, qualora il sostituto di imposta alla data del 26
novembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni
di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e ha operato le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR
600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche relative
al mese di novembre e dicembre 2022 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2022, i cui termini di
versamento sono stati sospesi dal 26 novembre al 2022 al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1 del DL 3 dicembre
2022 n. 186. Per detti versamenti è stata disposta la riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica
soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari
importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.
I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice
16, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo
periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «S»), 11 e 16 (indicando il totale dell’importo dei
versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 16).
20. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI
ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:
• del credito 2021 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2022 e del suo utilizzo in compensazione
esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa di-
chiarazione;
• dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2022 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi
del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali
crediti risultanti dal quadro DI.
ATTENZIONE L’ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato
in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Pertanto l’utilizzo dei suddetti crediti in compensazione deve
essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.
Nel rigo SX1, colonna 1, deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute, nonché di addizionali regio-
nali all’IRPEF e di addizionali comunali all’IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per ces-
sazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l’importo rim-
borsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio. In questo campo
deve, inoltre, essere indicato l’importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di opera-
zione di conguaglio su somme di cui all’art.1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, assoggettate pre-
cedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.
Nel rigo SX1 colonna 2, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri
ST e SV, tranne l’eccesso di versamento dell’imposta sostitutiva versata dalle SGR ai sensi dell’art. 32 comma 4bis del
D.L. n. 78 del 2010 e il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime
del risparmio amministrato di cui all’art. 2, comma 5, del DL 30 novembre 2013 n.133.
56
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
Nel rigo SX1 colonna 3 deve essere indicato l’importo relativo all’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con
anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti.
Nel rigo SX1 colonna 4, deve essere indicato l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’e-
stero versata dalle società fiduciarie che risulta dalla colonna 11 del rigo SO7 e seguenti.
Nel rigo SX1 colonna 5, deve essere indicato l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su pre-
stazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 150 comma 2 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34. L’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 476 delle
CU lavoro dipendente e campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in
compensazione ai sensi dell’art 17 del d.lgs. 241/97.
Nel rigo SX1 colonna 6 deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 utilizzato in com-
pensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963, 155E, 156E,
157E, 158E, 159E, 160E, 161E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.
Nel rigo SX2 colonna 1, deve essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale.
Nel rigo SX2 colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione
mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E) per
il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.
Nel rigo SX3 colonna 1 deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all’art. 12, comma 3
del TUIR relativo all’anno di imposta 2022.
Nel rigo SX3 colonna 2 deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del
TUIR relativo all’anno di imposta 2022.
Nel rigo SX3 colonna 3 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di
bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui art. 4, del D.L. del 30/12/1997 n. 457, esteso alle
imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari,
dall’art. 2, comma 2 della Legge del 22/12/2008 n. 203. Se è presente nel campo, il credito di cui all’art. 4 del D.L.
del 30/12/1997 n. 457 deve essere compilato il rigo SX48.
Nel rigo SX3 colonna 4 “Credito APE” deve essere indicato l’importo del credito di imposta riconosciuto all’INPS dalla
Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, che l’Istituto recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario
nella sua qualità di sostituto.
Nel rigo SX3 colonna 5 deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzato in com-
pensazione mediante modello F24 (cod. trib.1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 164E) per il pagamento di ritenute
esposte nel quadro ST del presente modello 770.
Il rigo SX4 è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi ai crediti e alle com-
pensazioni effettuate nell’anno 2022.
In particolare:
• nella colonna 1 va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2022).
Nel caso di presentazione di un unico flusso attinente a tutti i dati dei versamenti, l’ammontare del credito da riportare
a colonna 1 si ottiene dalle seguenti colonne del modello 770/2022:
SX32 (colonna 2 – colonna 1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 (colonna 2 – colonna 1)
Nel caso di presentazione di flussi separati, l’ammontare del credito da riportare nella colonna 1 è invece pari a:
• SX32 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti di ritenute di reddito dipen-
dente, assimilati;
• SX33 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti di ritenute di lavoro auto-
nomo, provvigioni e redditi diversi;
• SX34 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti da ritenute di capitale.
Nel caso di presentazione di un flusso contenente i versamenti riferiti a due delle tre categorie di ritenute o imposte so-
stitutiva, dovranno essere riportati nella colonna 1 i residui dell’anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.
• nella colonna 2 deve essere riportato l’ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in com-
pensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiara-
zione, avente il 2021 come anno di riferimento;
• nella colonna 3 deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia
il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2022, ai sensi dell’articolo 2
comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall’articolo 5
del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016. In questa casella vanno in-
dicati tutti i maggior crediti individuati con le note Note A, B, C, D, E ed F della colonna 2 del Quadro DI;
57
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
• nella colonna 4 va indicato il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all’importo di:
SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 – SX1 colonna 6 + SX 4 colonna
1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3;
• nella colonna 5 va indicato il credito, pari all’importo di colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi
del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24;
• nella colonna 6 va indicato l’importo di colonna 4, che si intende chiedere a rimborso. Si ricorda che non può essere
richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.
Qualora nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l’importo del credito chiesto in
compensazione, il sostituto d’imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2023 compilando il frontespizio e
il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell’anno 2022 non sono state operate ritenute alla fonte,
al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.
ATTENZIONESi precisa che, l’articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),
subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 3 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50), annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In
alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato
ad effettuare il controllo contabile.
20.1 REGIONI A STATUTO SPECIALE
Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:
• Valle d’Aosta
La casella 1 deve essere barrata dai sostituti d’imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte con-
tabilizzazioni, previsti dall’art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro di-
pendente spettanti alla Regione Valle d’Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio
fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso im-
pianti situati nel territorio della Regione Valle d’Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separata-
mente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.
La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d’Aosta che
operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale,
utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.
• Sardegna
La casella 2 deve essere barrata dai sostituti d’imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale
(domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell’IRPEF, ritenute alla fonte,
di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano
la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versa-
mento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913.
La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d’imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede cen-
trale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600
del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal
territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301,
1302, 1312.
• Sicilia
La casella 3 deve essere barrata dai sostituti d’imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fi-
scalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute
alla fonte di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano
la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente,
con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.
La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d’imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel
territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno
utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.
20.2 RIEPILOGO DEL CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in com-
pensazione (rigo SX4, colonna 5).
58
Istruzioni per la compilazione
Modello 770/2023
La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d’imposta successivo il so-
stituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi ai versamenti di lavoro dipendente ed autonomo sepa-
ratamente a quelli riferiti ai dati relativi a redditi di capitale o imposte sostitutive.
Nel rigo SX32, colonna 2 indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione,
scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, nonché da ritenute su pignoramenti presso
terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso “altre ritenute” venga inviato insieme al flusso “dipendente”.
Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.
La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono
cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società
consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione
tramite modello F24, con il codice tributo 6781 e nel modello F24EP con il codice tributo 166E.
Qualora il sostituto opti, nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio dei
quadri ST, SV, SX e SY, relativi alle certificazioni di lavoro autonomo potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo
per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.
Nel rigo SX33, colonna 2 indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, sca-
turita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazioni breve,
nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso “altre ritenute” venga
inviato insieme al flusso “autonomo”. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.
La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono
cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società
consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione
tramite modello F24, con il codice tributo 6782 e nel modello F24EP con il codice tributo 167E. Qualora il sostituto opti,
nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio, dei quadri ST, SV, SX e SY,
relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compen-
sazioni con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi.
Nel rigo SX34, colonna 2 indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione,
scaturita da ritenute su redditi di capitale e dalle imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ricomprendendo le ri-
tenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio ener-
getico presenti nel quadro SY, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in
cui il flusso “altre ritenute” venga inviato insieme al flusso “capitale”. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente
esposto a colonna 1.
La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono
cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società
consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (SX34 colonna 2 – SX34 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione
nel modello F24, con il codice tributo 6783 e nel modello F24EP con il codice tributo 168E.
Si ricorda che l’importo del credito complessivamente ceduto non può superare l’importo di un milione di euro, come
previsto articolo 147 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 i codici tributo
6781, 6782 e 6783 166E, 167E 168E sopra indicati secondo la provenienza del credito.
20.3 RIEPILOGO ALTRI CREDITI
Nel rigo SX35, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all’art. 25, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973,
restituite ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclu-
sivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788).
In particolare indicare:
• nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiara-
zione nonché il credito maturato nel 2022 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio
2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell’Unione Eu-
ropea, e non dovute ai sensi dell’art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
• nella colonna 2, il credito utilizzato in compensazione nell’anno 2022 mediante modello F24 (codice tributo 6788);
• nella colonna 3, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2, maggiorato dell’eventuale
importo dichiarato in quadro DI con Nota G.
Nel rigo SX36, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all’art. 26, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973,
restituite ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclu-
sivamente mediante il modello di pagamento F24 (cod. trib. 6787).
59
Istruzioni per la compilazione
In particolare indicare:
Modello 770/2023
• nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX36 della precedente dichiara-
zione nonché il credito maturato nel 2022, a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26
luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell’Unione Europea, e non do-
vute ai sensi dell’art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
• nella colonna 2, il credito utilizzato in compensazione nell’anno 2022 mediante modello F24;
• nella colonna 3, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2, maggiorato dell’eventuale
importo dichiarato in quadro DI con Nota H.
Nel rigo SX37 devono essere forniti i dati relativi al credito d’imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998,
con le modalità previste dall’articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell’anticipo delle
imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto.
In particolare indicare:
• nella colonna 1, l’importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2022 (credito risultante
dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
• nella colonna 2, l’importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2022
che non comportino estinzione del sostituto d’imposta (es. cessione di azienda);
• nella colonna 3, l’importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2022 che
non comportino estinzione del sostituto d’imposta (es. cessione di azienda);
• nella colonna 4, l’ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo
1250) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 a compensazione delle ritenute operate nell’anno sul TFR a qua-
lunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
• nella colonna 6, l’importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2022 dalla seguente operazione:
colonna 1 + colonna 2 – colonna 3 – colonna 4
Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle in-
dicate e che tale importo deve essere compreso dell’eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota I.
Il rigo SX40 deve essere compilato dalle società di assicurazione indicando il recupero delle somme versate a titolo di
imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 e successive modificazioni. Tali somme costituiscono credito da utilizzare per il
versamento delle ritenute di cui all’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (codice tributo 1050 e codice tributo
1680) e delle imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicate sui rendimenti dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita indicati nell’art. 44, comma 1, lett. g-quater) e
g-quinquies), del TUIR (codice tributo 1710 e codice tributo 1711).
A tal fine nel modello di versamento F24 va utilizzato il codice tributo 6780.
Si ricorda che a decorrere dal 2007, se l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare
in ciascun anno è inferiore all’imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza costituisce un credito ulteriore
che può essere computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto
a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Per l’utilizzo
di tale ulteriore credito, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del rigo SX41 del quadro SX.
In colonna 1 va indicato il credito residuo dell’anno precedente, corrispondente all’importo del rigo SX40 colonna 10
del modello 770/2022.
In colonna 2 va indicato il credito maturato per l’anno 2021, corrispondente all’importo di rigo RQ53 colonna 2, ovvero
colonna 3, qualora abbia operato il meccanismo di riduzione introdotto dall’art. 1, comma 507 della Legge 24 di-
cembre 2012, n. 228 del quadro RQ del modello Redditi 2022 Società di Capitali ovvero l’importo indicato nel rigo
SG14, colonna 3, per le imprese di assicurazione estere che operano in regime di LPS.
In colonna 3, va indicato l’importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di ope-
razioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda) dall’art. 43-ter del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.