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Modelis Pristato fiziniai asmenys (veidas 1) - Užpildymo instrukcijos

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parsisiųsti
PERSONE FISICHE  
MODELLO REDDITI 2023  
Periodo d’imposta 2022  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
FASCICOLO 1  
DATI PERSONALI Compilazione del frontespizio  
QUADRO RP - Oneri e spese  
FAMILIARI A CARICO  
QUADRO LC - Cedolare secca sulle locazioni  
QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEF  
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF  
QUADRO DI - Dichiarazione integrativa  
QUADRO RX - Risultato della dichiarazione  
QUADRO RA - Redditi dei terreni  
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati  
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
QUADRO CR - Crediti d’imposta  
FASCICOLO 2  
FASCICOLO 3  
QUADRO RH - Redditi di partecipazione in società di persone  
e assimilate  
Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS  
Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo  
QUADRO RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti  
e professioni  
QUADRO RF - Impresa in contabilità ordinaria  
QUADRO RG - Impresa in regime di contabilità semplificata  
QUADRO LM - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -  
Regime forfetario  
QUADRO RD - Allevamento di animali, produzione di vegetali  
ed altre attività agricole  
QUADRO RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM  
QUADRO RQ - Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef  
QUADRO FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)  
QUADRO NR - Nuovi residenti  
QUADRO RL - Altri redditi  
QUADRO RM - Redditi soggetti a tassazione separata  
e imposta sostitutiva  
QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria  
QUADRO RR - Contributi previdenziali  
MODULO RW - Investimenti all’estero e/o attività estere  
di natura finanziaria - monitoraggio -  
IVIE/IVAFE  
QUADRO AC - Comunicazione dell’amministratore di condominio  
PERSONE FISICHE Guida alla compilazione  
NON RESIDENTI  
del Modello REDDITI 2023  
QUADRO CE - Credito di imposta per redditi prodotti all’estero  
QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso  
QUADRO RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
I SERVIZI PER L’ASSISTENZA FISCALE  
Per ulteriori informazioni consultare in appendice la voce “Servizi di assistenza al contribuente”  
assistenza uffici  
Presso l’ufficio è possibile ottenere informazioni di carattere generale sulla normativa fiscale e sulla compilazione della di-  
chiarazione REDDITI Persone Fisiche. Utilizzando il servizio “Trova l’Ufficio”, presente sul sito internet www.agenziaentra-  
te.gov.it, è possibile individuare l’ufficio più vicino.  
assistenza telefonica  
Telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere  
al call center con operatore oppure al servizio automatico.  
Per chiamate da telefono fisso 800.909.696 – numero verde gratuito.  
Per chiamate da cellulare 06.96668907 – il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.  
Per chiamate dall’estero 0039.06.96668933 – il costo è a carico del chiamante.  
Inviando un SMS al 339.99.42.645 è inoltre possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul cellulare.  
n CALL CENTER CON OPERATORE  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17. Il call center fornisce:  
– informazioni fiscali generali;  
– informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni;  
– informazioni relative ai rimborsi;  
– assistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato.  
n SERVIZIO AUTOMATICO  
I servizi offerti sono:  
– la verifica delle partite IVA degli operatori comunitari;  
– la prenotazione di un appuntamento.  
n PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI  
Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili at-  
tese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il giorno  
e l'ora preferiti tra quelli proposti e il servizio desiderato.  
La prenotazione può essere effettuata:  
– attraverso internet;  
– telefonando ai numeri sopra riportati.  
INDICE n REDDITI 2023 Persone fisiche n FASCICOLO 1  
I. ISTRUZIONI GENERALI  
3
8. Quadro CR – Crediti d’imposta  
54  
61  
1. Cos’è il Modello REDDITI e chi deve utilizzarlo  
2. Come è composto e come si utilizza  
il Modello REDDITI Persone Fisiche  
3
3
9. Quadro RP – Oneri e spese  
10. Quadro LC – Cedolare secca sulle locazioni  
11. Quadro RN – Determinazione dell’IRPEF  
115  
116  
3. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione  
4. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione  
5. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione  
6. Modalità e termini di versamento  
3
5
5
7
9
12. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF 140  
13. Quadro DI – Dichiarazione integrativa  
14. Quadro RX – Risultato della dichiarazione  
145  
146  
7. La compensazione  
APPENDICE  
150  
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
1. Le novità di quest’anno  
2. Informazioni preliminari  
3. Compilazione del frontespizio  
4. Familiari a carico  
5. Quadro RA – Redditi dei terreni  
6. Quadro RB – Redditi dei fabbricati e altri dati  
7. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
11  
11  
11  
14  
22  
25  
29  
41  
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI  
163  
165  
TABELLA ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE  
ALL'IRPEF PER L’ANNO DI IMPOSTA 2022  
TABELLA PARTITI POLITICI AMMESSI AL  
BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA  
DEL 2 PER MILLE DELL’IRPEF  
167  
2
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI  
1. Cos’è il Modello REDDITI e chi deve utilizzarlo  
Il Modello REDDITI è un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle  
che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli  
enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate.  
Il modello da presentare nel 2023 è stato predisposto in colore blu. È comunque ammessa la stampa monocromatica con il colore nero.  
2. Come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche  
n FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:  
– FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e  
la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;  
– prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati),  
RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta),  
DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).  
n FASCICOLO 2 che contiene:  
– I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla  
tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);  
– le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;  
n FASCICOLO 3 che contiene:  
– i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.  
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI.  
Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per  
indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle  
addizionali regionale e comunale.  
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.  
I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto  
nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fa-  
scicolo 2.  
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente  
al frontespizio del Modello REDDITI 2023 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.  
I contribuenti che presentano il Modello 730/2023 in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che  
devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM,  
RT e RW, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972)  
normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma cuomunque tenuti alla compilazione del prospetto  
“Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, in quanto nel corso del 2022 hanno percepito contributi a fondo perduto  
erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale  
obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che  
hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano  
anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il  
Modello REDDITI. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni  
quadri del Modello REDDITI PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello REDDITI, con riferimento ai ri-  
spettivi quadri.  
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale il contribuente deve utilizzare i  
modelli separatamente approvati.  
3. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione  
Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero elencate  
nelle seguenti tabelle (per abitazione principale e pertinenze si intendono quelle per le quali non è dovuta l’Imu per il 2022).  
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura  
inferiore a quella dovuta.  
La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati  
per i quali si è optato per la cedolare secca.  
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per  
chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati  
per il 2022.  
3
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CASI DI ESONERO  
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima  
colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.  
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo .  
TIPO DI REDDITO  
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)  
Lavoro dipendente o pensione  
CONDIZIONI  
1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbli-  
gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da  
più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato  
il conguaglio  
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze  
e altri fabbricati non locati (*)  
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.  
2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti  
e non sono dovute le addizionali regionale e comunale  
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes-  
sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche  
Redditi esenti.  
Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte,  
alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari  
di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati  
dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli han-  
seniani, pensioni sociali  
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).  
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico  
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.  
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili  
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.  
CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO  
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima  
colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.  
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo .  
LIMITE DI REDDITO  
TIPO DI REDDITO  
CONDIZIONI  
(uguale o inferiore a)  
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)  
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)  
500  
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni  
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.  
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so-  
no spettanti e non sono dovute le addizionali re-  
gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha  
operato le ritenute il contribuente può recuperare  
il credito presentando la dichiarazione.  
8.176  
8.500  
Pensione + altre tipologie di reddito (*)  
7.500 (pensione)  
185,92 (terreni)  
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze  
(box, cantina, ecc.)  
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*).  
È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli  
8.500  
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali  
la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.  
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria  
del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività  
commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale  
5.500  
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche  
30.658,28  
(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze  
CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO  
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili,  
che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:  
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:  
imposta lorda (*)  
detrazioni per carichi di famiglia  
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –  
ritenute  
=
importo non superiore a euro 10,33  
(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e sue pertinenze.  
4
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
4. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione  
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:  
n hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;  
n sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano  
conseguito alcun reddito.  
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:  
n i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati  
(Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ri-  
tenute subite;  
n i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro  
titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;  
n i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o  
in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);  
n i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto  
(per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);  
n i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere  
indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione  
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che  
hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);  
n i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella  
misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addi-  
zionale supera euro 10,33;  
n i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.  
n i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ri-  
petizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;  
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per  
far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-  
tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2022 o da  
acconti versati nello stesso anno.  
5. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione  
Quando si presenta la dichiarazione  
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere  
presentato entro i termini seguenti:  
n dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;  
n entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene  
trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.  
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
Come si presenta la dichiarazione  
Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2023 esclusivamente  
per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.  
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2023 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i con-  
tribuenti che:  
n pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;  
n pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI  
(RM, RS, RT, RW);  
n devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.  
Reperibilità dei modelli  
Dal 2020, il modello REDDITI e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.  
È possibile compilare le dichiarazioni utilizzando anche i modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli ap-  
provati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati  
in bianco e nero. Nello stesso sito internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi  
tipografici ai fini della conseguente riproduzione.  
Modalità di presentazione  
La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche può essere presentata:  
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;  
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;  
c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.  
5
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte  
dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento  
dei dati, rilasciata sempre per via telematica.  
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione  
del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati per-  
venuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.  
a) Presentazione diretta da parte del contribuente  
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in  
base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.  
Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
b) Presentazione tramite un intermediario abilitato  
Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a tra-  
smettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predi-  
sposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.  
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:  
n iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;  
n iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in pos-  
sesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;  
n iscritti negli albi degli avvocati;  
n avvocati tributaristi - studi associate;  
n avvocati tributaristi - societa’ tra professionisti;  
n associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;  
n associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;  
n Caf – dipendenti;  
n Caf – imprese;  
n notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;  
n coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;  
n iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.  
n le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  
n le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.  
Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui  
almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come  
specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22  
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.  
Tali soggetti possono assolvere all’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai  
consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi  
ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.  
c) Presentazione agli uffici postali  
Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita in una  
busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008,  
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo  
in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di  
presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole di-  
chiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. Gli uffici  
postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contri-  
buente come prova della presentazione della dichiarazione.  
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti  
d’imposta da pagare nel 2023.  
Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via te-  
lematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile  
la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.  
Dichiarazione presentata dall’estero  
I cittadini italiani residenti all’estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato impossibilitati ad effettuare la tra-  
smissione telematica, possono trasmettere la dichiarazione dall’estero anche in modalità cartacea.  
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a con-  
tenerla senza piegarla.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera  
(VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:  
n cognome, nome e codice fiscale del contribuente;  
n la dicitura “Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2023 Persone Fisiche”.  
Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione  
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono:  
n rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,  
l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata con-  
segnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera.  
Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al di-  
chiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle  
dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se  
sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica al-  
l’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato  
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da  
parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale,  
dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della  
dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;  
n rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale  
della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle  
Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.  
Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere con-  
servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del  
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;  
n conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29  
settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.  
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando even-  
tuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro inter-  
mediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.  
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione  
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, at-  
traverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l’invio.  
Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute e comunicazioni” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli  
utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente  
che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni  
trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché  
ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello  
scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).  
Responsabilità dell’intermediario abilitato  
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a  
questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  
gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o  
in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.  
6. Modalità e termini di versamento  
Termini di versamento  
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30  
giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023.  
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo  
dal 1° luglio al 30 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di inte-  
resse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati  
nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima  
di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro  
10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di  
importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno  
effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).  
Acconti  
Acconti IRPEF e cedolare secca per l’anno 2023  
Nel modello REDDITI vanno riportati, se dovuti, l’ammontare dell’acconto Irpef e dell’acconto per la cedolare secca per l’anno 2023. Si  
rinvia alle istruzioni fornite rispettivamente ai righi RN61 e LC2 per la determinazione degli acconti dovuti.  
Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF dovuto per l’anno 2023  
Per l’anno d’imposta 2023 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la de-  
terminazione dell’acconto dovuto.  
Come si effettuano i versamenti  
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.  
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:  
1) direttamente:  
mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fi-  
sconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia  
(banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).  
2) tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:  
n sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima  
Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);  
n sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del  
direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);  
n si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.  
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità te-  
lematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.  
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo  
o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.  
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:  
n con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;  
n con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;  
n presso gli uffici postali;  
n con assegni bancari e circolari nelle banche;  
n con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.  
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui  
l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.  
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:  
n gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della  
stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;  
n in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a  
credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;  
n l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito  
alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro  
per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.  
Ulteriori disposizioni in materia di modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione  
(Applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d’imposta, titolari e non titolari di partita Iva)  
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-  
legge 26 ottobre 2019, n. 124, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e  
alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i  
crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite  
i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.  
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero”  
esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del  
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Si ricorda che, nel modello F24 “a saldo zero”, l’importo complessivo dei crediti compensati è pari al-  
l’importo complessivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.  
Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 - pdf.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Principali codici tributo  
4001:  
4033:  
4034:  
1668:  
3801:  
3844:  
3843:  
1792:  
1790:  
1791:  
1842:  
1840:  
1841:  
Irpef – Saldo  
Irpef – Acconto prima rata  
Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione  
Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario  
Addizionale regionale  
Addizionale comunale - Saldo  
Addizionale comunale - Acconto  
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo  
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata  
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione  
Cedolare secca locazioni – Saldo  
Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata  
Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione  
Rateazione  
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi ri-  
sultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in  
un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.  
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare  
in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.  
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.  
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo  
conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.  
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.  
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 ovvero, maggiorando  
l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo, entro 30 luglio 2023. Considerato che il 30 luglio 2023 cade di do-  
menica, il termine slitta al 31 luglio 2023 . . Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:  
RATA  
VERSAMENTO  
INTERESSI %  
VERSAMENTO (*)  
INTERESSI %  
1ª  
2ª  
3ª  
4ª  
5ª  
6ª  
30 giugno  
31 luglio  
0,00  
0,33  
0,66  
0,99  
1,32  
1,65  
31 luglio  
0,00  
0,00  
0,33  
0,66  
0,99  
1,32  
31 luglio  
31 agosto  
2 ottobre  
31 agosto  
2 ottobre  
31 ottobre  
30 novembre  
31 ottobre  
30 novembre  
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.  
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il  
31 luglio 2023 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano  
gli interessi indicati nella seguente tabella:  
RATA  
VERSAMENTO  
INTERESSI %  
VERSAMENTO (*)  
INTERESSI %  
1ª  
2ª  
3ª  
4ª  
5ª  
6ª  
30 giugno  
17 luglio  
0,00  
0,18  
0,51  
0,84  
1,17  
1,50  
31 luglio  
0,00  
0,18  
0,51  
0,84  
1,17  
21 agosto  
18settembre  
16 ottobre  
16 novembre  
21 agosto  
18 settembre  
16 ottobre  
16 novembre  
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.  
7. La compensazione  
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e  
i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.  
Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito  
dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.  
l modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato ri-  
sulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a cono-  
scenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce  
periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione  
con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e  
dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta  
in relazione agli ulteriori componenti positivi (e al conseguente maggior volume d’affari) dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità  
fiscale.  
I crediti che risultano dal Modello REDDITI 2023 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della  
chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi,  
tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:  
n il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;  
n il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate suc-  
cessivamente.  
In base all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019, la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui  
può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (cfr. ri-  
soluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).  
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere  
l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).  
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è ri-  
conducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28 del 2014). Tuttavia, con riferimento a quest’ultima  
tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione,  
sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.  
A partire dall’anno 2021 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 2.000.000, per  
ciascun anno solare.  
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari  
oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.  
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite  
massimo di euro 2.000.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.  
I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte sui  
redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d’imposta da indicare  
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  
delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate.  
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente  
attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66  
del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).  
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.  
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere ne-  
cessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF  
può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.  
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli  
importi a credito:  
n in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa  
imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24  
anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;  
n in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensa-  
zione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.  
Per alcune esemplificazioni del modo di procedere consultare in Appendice “Scelta della compensazione”.  
I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presen-  
tazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella de-  
nuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza  
della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.  
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello REDDITI 2023 relativo agli  
iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi  
dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.  
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere com-  
pensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.  
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 18 febbraio, potrà essere utilizzato in compensazione dalla me-  
desima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di  
scadenza finale sarà oggetto di rimborso.  
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
PARTE II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun  
contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.  
1. Le novità di quest’anno  
n Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2023, periodo d’imposta 2022, sono le seguenti:  
1 Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000  
euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella “Calcolo dell’Irpef”);  
2 Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter  
fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è au-  
mentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.  
3 Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della  
misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il  
reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;  
4 Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter  
fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro.  
La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;  
5 Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo  
compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta  
lorda;  
6 Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a  
15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può  
eccedere i 2.000 euro;  
7 Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65  
per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non  
può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;  
8 Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata  
a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito  
internet dell’Agenzia delle entrate;  
9 Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate  
relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già  
esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo  
2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;  
10 Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS  
Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta  
è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il  
tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;  
11 Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente  
e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le ero-  
gazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;  
12 Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione  
“Chiesa d’Inghilterra”;  
13 Detrazione al 75% delle spese sostenute dal 01° gennaio 2022 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;  
14 Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata;  
2. Informazioni preliminari  
Correzione del Modello 730/2023  
Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2023, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione,  
può presentare un nuovo modello di dichiarazione per integrare e/o correggere i dati della dichiarazione presentata. L’integrazione e/o la  
rettifica possono comportare:  
n un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell’im-  
posta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2023 un Modello 730  
integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello REDDITI 2023, entro il 30 novembre 2023 (correttiva nei termini), oppure  
entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La  
differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito  
da portare in diminuzione per l’anno successivo.  
Inoltre il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è  
stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a  
credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il ver-  
samento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.  
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o  
dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.  
11  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo  
deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;  
n un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve pre-  
sentare un Modello REDDITI 2023 Persone fisiche:  
– entro il 30 novembre 2023, (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo  
del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;  
– entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare  
direttamente le somme dovute;  
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.  
Il Modello REDDITI può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la  
cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.  
Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante  
dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello REDDITI sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita  
anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.  
Correzione del Modello REDDITI 2023  
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione,  
completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o  
per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.  
Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 “Compilazione del frontespizio”, alla voce “Tipo di dichiarazione”.  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023  
Per i dati da riportare nel Modello REDDITI 2023 contenuti nella Certificazione Unica 2023, le istruzioni di compilazione indicano in quali  
punti della certificazione gli stessi siano indicati.  
Dichiarazione presentata dagli eredi  
Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere indicati  
il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio “Riservato  
a chi presenta la dichiarazione per altri”, secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni, e sottoscrivere la dichiarazione.  
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce “Dichiarazione  
presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”.  
Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi  
Per le persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.  
Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti  
in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.  
PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI  
PRESENTAZIONE TELEMATICA  
DATA DEL DECESSO  
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DATA DEL DECESSO  
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Termini ordinari:  
dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023  
Termini ordinari:  
30 novembre 2023  
1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023  
1° gennaio 2022 – 31 luglio 2023  
Termini prorogati di 6 mesi:  
31 maggio 2024  
Termini prorogati di 6 mesi:  
31 dicembre 2023  
1° marzo 2023 – 30 giugno 2023  
1° agosto 2023 – 30 novembre 2023  
È utile sapere che se nel 2022 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non  
rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.  
Consultare in Appendice “Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d’imposta”.  
Termini di versamento da parte degli eredi  
Per le persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le  
persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2023.  
Unioni civili  
In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono  
riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.  
Imu, Imi e Imis  
La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (Imi) della pro-  
vincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzione  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello REDDITI i riferimenti all’Imu  
si intendono effettuati anche all’Imi e all’Imis.  
Proventi sostitutivi e interessi  
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma as-  
sicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,  
gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti  
ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del  
modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.  
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le  
somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende  
il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi  
a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.  
Redditi prodotti all’estero  
I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute  
nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.  
Fondo patrimoniale  
Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi,  
destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.  
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4  
comma 1 lett. b) del TUIR).  
Usufrutto legale  
I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale.  
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:  
n i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;  
n i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;  
n i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione,  
però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);  
n i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la  
potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);  
n e pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.  
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se  
la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).  
Consultare il capitolo 3 alla voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente” e in Appendice  
“Redditi dei coniugi”  
Conservazione della documentazione  
Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere con-  
servata dal contribuente fino al 31 dicembre 2028, termine entro il quale l’agenzia delle entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente,  
a seguito di richiesta dell’agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute,  
ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.  
Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro  
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere  
utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente  
più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali  
valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o  
alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca  
d’Italia, all’indirizzo:  
https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html  
Modalità di arrotondamento  
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o su-  
periore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa  
65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  
Sanzioni  
Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito  
Internet dell’Agenzia delle Entrate.  
13  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
3. Compilazione del frontespizio  
Il frontespizio del modello REDDITI Persone Fisiche si compone di tre facciate.  
Dati identificativi  
Nella prima facciata indicare il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente negli appositi spazi posti sopra l’Informativa sul trat-  
tamento dei dati personali.  
Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia  
quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera  
sanitaria non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno  
dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è er-  
rato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa  
variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.  
Tipo di dichiarazione  
Barrare una o più delle seguenti caselle per indicare i casi che riguardano il contribuente:  
n “Quadro RW” se è stato compilato il quadro RW perché nel 2022 sono stati effettuati o detenuti investimenti e attività finanziarie all’estero;  
n “Quadro VO” riguarda il soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 il quale, al  
fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2022 sulla base del comportamento concludente  
previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione  
IVA/2023 relativa all’anno 2022. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 78  
del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e  
n. 1 del 15 gennaio 2010.  
n “Quadro AC” se il contribuente è obbligato:  
– a effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio  
nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;  
– a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio;  
n “Indici sintetici di affidabilità fiscale”, se sono stati allegati i modelli ISA.  
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa  
che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti  
alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello, che costituisce parte integrante  
del modello REDDITI 2023, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiorna-  
mento degli indici stessi.  
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017, così come con-  
vertito dalla legge n. 96 del 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).  
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenzia-  
entrate.gov.it. L’elenco dei codici attività per i quali sono approvati gli indici è allegato alle “ISTRUZIONI PARTE GENE-  
RALE ISA”.  
Dichiarazione correttiva nei termini  
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già  
presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.  
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione,  
non indicati in tutto o in parte in quella precedente.  
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle  
addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.  
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a com-  
pensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.  
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del  
debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori  
importi a debito.  
Integrazione della dichiarazione  
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse  
modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello ap-  
provato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.  
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per  
quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di  
scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.  
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)  
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:  
– il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a  
quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indi-  
14  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
cazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o  
di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472  
del 1997;  
– il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate  
dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle  
sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate,  
infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite  
direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione,  
a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spet-  
tanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della di-  
chiarazione.  
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del d.P.R.  
n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di  
competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione  
della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensa-  
zione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’im-  
posta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui  
è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione  
integrativa.  
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)  
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter,  
del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta  
della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120  
giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998,  
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.  
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di  
errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa” .  
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta,  
delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.  
I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in  
Appendice alla voce “Eventi eccezionali”.  
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare  
il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.  
3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)  
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza  
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.  
Dati del contribuente  
Luogo e data di nascita  
Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati),  
la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.  
Situazione del contribuente  
Se la dichiarazione che si presenta si riferisce a un contribuente deceduto, sotto tutela o minore di età, va barrata una delle seguenti  
caselle con riferimento alla data in cui viene presentata la dichiarazione.  
n la casella 6 (deceduto) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dall’erede per il deceduto.  
n la casella 7 (tutelato/rappresentato) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace  
o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;  
n la casella 8 (minore) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.  
Codice stato estero  
In tale casella occorre indicare il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia per i lavoratori  
che beneficiano delle agevolazioni impatriati per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari  
e per gli sportivi professionisti. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Coloro che fruiscono in dichiarazione del-  
l’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti al-  
l’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un  
accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.  
I contribuenti titolari di partita IVA devono indicare il numero nell’apposito spazio.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Accettazione dell’eredità giacente  
La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l’eredità giacente,  
il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione  
presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. In tal caso indicare:  
n il codice 1 se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previste per i  
redditi a tassazione separata;  
n il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.  
Liquidazione volontaria (Riservato al contribuente)  
La casella deve essere barrata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che si trova in un periodo di  
imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all’art. 182 del Tuir.  
Immobili sequestrati  
I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del  
capo II del titolo I (“Redditi fondiari”), dell’art. 70 (“Redditi di natura fondiaria”) e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (“Proventi  
immobiliari”) del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51, del de-  
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall’art. 32 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. In tali ipotesi,  
l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni. Nella prima, vanno indicati i redditi di tutti i beni sequestrati  
diversi dagli immobili, in relazione ai quali devono essere liquidate e versate le relative imposte. Nella seconda dichiarazione, vanno  
indicati esclusivamente i dati dei beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la  
sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. In questa seconda  
dichiarazione va barrata la casella “Immobili sequestrati, compilando esclusivamente i quadri relativi a tali redditi e, pertanto, non devono  
essere compilati tutti i restanti quadri (come, ad esempio, i quadri RN, RV e RX).  
Cessazione attività  
La casella deve essere barrata nel caso di deduzione integrale delle perdite per cessazione attività.  
Stato e periodo d’imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale)  
La casella “Stato” deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero  
da parte del curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale.  
In tal caso, oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:  
SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO  
CODICI  
D’IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE  
per il liquidatore:  
1
2
3
4
periodo “Ante liquidazione”  
periodo “Post liquidazione”  
periodo “Provvisorio”  
periodo di liquidazione “Finale”  
per il curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale:  
5
6
periodo “Ante Fallimento/liquidazione giudiziale”  
periodo di “Chiusura Fallimento/liquidazione giudiziale”  
Residenza anagrafica  
Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data in cui si presenta la dichiarazione.  
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.  
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:  
n i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso  
senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all’indirizzo,  
al numero civico ed eventualmente alla frazione;  
n il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.  
La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali  
devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.  
Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze,  
da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.  
Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domicilio  
fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.  
Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica  
L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno  
ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.  
Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale  
I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide  
generalmente con la residenza anagrafica. L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune  
dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.  
Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza,  
che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale  
sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.  
Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è presente  
il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.  
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022:  
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2022” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2022.  
Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata,  
pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio  
fiscale al 1/1/2022.  
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2021 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2  
novembre 2021 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2022 devono indicare il domicilio  
fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.  
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2018 fino al 1/1/2022 compreso e se tale comune ha deliberato ali-  
quote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni, compilare la casella “Fusione comuni” indicando  
l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella  
“Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022” presente in Appendice.  
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.  
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2023: Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2023” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1  
gennaio 2022.  
Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo  
relativo al domicilio fiscale al 1/1/2023.  
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2022 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2  
novembre 2022 indicare il nuovo domicilio.  
Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.  
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2018 al 2022 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale  
comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato  
l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella  
“Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2023” presente in Appendice.  
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.  
Casi particolari:  
1. Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha de-  
liberato aliquote differenziate  
Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno  
dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2022 è diverso da quello di residenza al 1/1/2023, deve essere  
compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex comune nel  
quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2023, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo  
del municipio nel quale si risiede a tale data.  
2. Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere  
Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano  
ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2022, riportando i dati del comune originario (comune dal quale  
si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2023, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al  
domicilio fiscale al 1/1/2023 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.  
Residenti all’estero  
Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all’estero nell’anno d’imposta 2022.  
Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella Parte III del Fascicolo 2 “Persone Fisiche non residenti -  
Guida alla compilazione del Modello REDDITI 2023”.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
“Non residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161 e art. 1 comma 954 della legge di stabilità 2016).  
Ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni,  
generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per  
carichi di famiglia).  
A tal fine, la casella va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:  
n che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;  
n che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.  
Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente  
In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi  
dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giu-  
diziale, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non  
ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.  
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi  
del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.  
Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del  
soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile  
dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della  
specificità di ogni singolo modello.  
In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il “codice carica” che identifica il tipo di carica  
che ricopre, nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione  
presentata dall’erede, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo  
Stato estero di nascita e la provincia relativa.  
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta  
la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il  
codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).  
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale (codice carica 3) indicare la data  
(il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è  
terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l’anno).  
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il  
codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il  
codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.  
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA  
1
2
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore  
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione  
sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire  
3
4
5
Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale  
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)  
Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in  
qualità di rappresentante dei beni sequestrati  
6
7
8
9
Rappresentante fiscale di soggetto non residente  
Erede  
Liquidatore (liquidazione volontaria)  
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasforma-  
zioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi  
e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione  
Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993  
Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita  
Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)  
Amministratore di condominio  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione  
Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione  
Canone RAI imprese  
La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa che detengono uno o più apparecchi atti o  
adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali  
aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun appa-  
recchio di cui sopra.  
Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Impegno alla presentazione telematica  
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.  
L’incaricato deve:  
n indicare il proprio codice fiscale;  
n riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente  
ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;  
n barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di  
fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;  
n barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni co-  
municazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;  
n riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;  
n apporre la firma.  
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche”  
possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n.  
322 del 1998.  
Visto di conformità  
Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del  
Decreto legislativo n. 241 del 1997.  
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato  
il codice fiscale del professionista.  
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di  
conformità.  
Attenzione  
Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei se-  
guenti casi:  
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni  
regionali;  
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso  
la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);  
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con  
la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio  
nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
5) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF  
indicato nella presente sezione;  
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato  
nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’asso-  
ciazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, coo-  
perativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.  
In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la di-  
chiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:  
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la  
metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma  
1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti  
indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il  
visto di conformità è uno dei soci.  
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette  
la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli  
nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e  
dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti  
indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere  
la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha  
riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappre-  
sentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al  
servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18  
febbraio 1999).  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione  
in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:  
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria  
tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società  
di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2,  
comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura su-  
periore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo  
9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);  
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati  
è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti  
alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2,  
comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).  
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il  
soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le so-  
cietà di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:  
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra im-  
prenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da  
società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 ,  
comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura  
superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto  
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).  
Certificazione tributaria  
L’art. 36 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in  
regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.  
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare  
prima del rilascio del visto.  
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che  
deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione  
e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del DM 31 maggio  
1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai  
predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere  
apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.  
Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef  
Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.  
Il contribuente può destinare:  
n l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;  
n il cinque per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale;  
n il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.  
Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono,  
pertanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.  
La scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF è all’interno del modello  
dichiarativo e può essere utilizzata sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.  
Destinazione dell’otto per mille dell’Irpef  
Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:  
n allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario). Da quest’anno il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta  
indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali);  
n alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);  
n all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e al-  
l’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);  
n alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);  
n alla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o  
culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso  
organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;  
n alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o  
attraverso le Comunità ad essa collegate);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conserva-  
zione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico,  
artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’an-  
tisemitismo).  
n alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione  
e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi  
esteri);  
n alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);  
n all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero).  
n all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno  
al culto);  
n all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi  
culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).  
n all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate al-  
l’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad ini-  
ziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente.  
n all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto,  
per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi  
anche in Paesi esteri).  
Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della  
casella scelta.  
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.  
Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale  
alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee  
di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.  
Destinazione del cinque per mille dell’Irpef  
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:  
a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46, comma 1, del Decreto  
legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno  
delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’Anagrafe delle ONLUS. L’articolo 9, comma 6, del Decreto-  
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, come modificato dall’articolo 9, comma  
4, del Decreto–legge n.198 del 29 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2023, le ONLUS iscritte all’Anagrafe, con-  
tinuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM  
23 luglio 2020;  
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;  
c) finanziamento della ricerca sanitaria;  
d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2,  
del D.P.C.M. 28 luglio 2016);  
e) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;  
f) sostegno alle associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge,  
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;  
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.  
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota  
del cinque per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete  
destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.  
Destinazione del due per mille dell’Irpef ai partiti politici  
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella  
seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-  
braio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e  
il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per  
mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice  
del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. Per conoscere i codici dei  
partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF, consultare l’apposita tabella posta nell’ultima  
pagina delle istruzioni.  
Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati  
Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 3 “Chi è esonerato dalla presen-  
tazione della dichiarazione”), potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef con la stessa  
scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.  
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.  
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 novembre 2023:  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della  
scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;  
n ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta,  
una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un  
corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.  
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del  
cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.  
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto, cinque o due per  
mille dell’Irpef).  
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e due per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente  
avvalendosi del servizio telematico.  
Firma della dichiarazione  
Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.  
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella “Dichiarazione inte-  
grativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.  
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro  
30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  
È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un  
apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.  
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello  
di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a  
specifiche problematiche.  
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato  
stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.  
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:  
1) dei quadri che sono stati compilati;  
2) dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.  
Tale disposizione disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in  
base al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni,  
effettuato ai sensi dell’art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.  
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici.  
Il contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della  
propria dichiarazione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”.  
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico controllo auto-  
matizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.  
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con rac-  
comandata (comunicazione di irregolarità).  
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in  
ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comu-  
nicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno  
successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario;  
3) della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comu-  
nicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014) e nei relativi  
allegati Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”. A sua  
volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni  
telematiche”, inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.  
Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel “Cassetto fiscale”, presente nell’area  
riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le  
proprie informazioni fiscali.  
4) dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto  
in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus.  
La casella non va compilata nell’ipotesi in cui:  
– la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata  
predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi);  
– sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. e al professionista”.  
4. Familiari a carico  
In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire  
delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in  
questo prospetto.  
L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico”, ha istituito, a  
decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione  
economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.  
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo  
12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:  
a) cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;  
b) cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio  
a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;  
c) è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.  
In considerazione della circostanza che la modifica dell’art. 12 è entrata in vigore a partire dal mese di marzo 2022, si rende necessario  
descrivere i criteri di liquidazione per la determinazione delle detrazioni per figli a carico, distinguendo tra i due periodi dell’anno, ante 1°  
marzo (normativa precedente) e dal 1° marzo 2022 (nuova normativa). Al riguardo, però, si precisa che al fine del riconoscimento, seppur  
rapportato ai mesi di gennaio e febbraio 2022, delle agevolazioni di cui alle precedenti lett. b) e c), il rispettivo requisito è da verificare al  
31 dicembre 2022.  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.  
Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN6.  
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo  
uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore  
a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.  
Per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del prin-  
cipio di unitarietà del periodo d’imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori  
di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.  
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono  
essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:  
n le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa  
Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;  
n la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come  
oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;  
n il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio  
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);  
n il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89,  
della L. 23/12/2014, n. 190);  
n il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:  
n il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
n i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno  
dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.  
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo  
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:  
n il coniuge legalmente ed effettivamente separato;  
n i discendenti dei figli;  
n i genitori (compresi quelli adottivi);  
n i generi e le nuore;  
n il suocero e la suocera;  
n i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);  
n i nonni e le nonne.  
Il prospetto, composto da otto righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del  
dichiarante.  
Se nel corso del 2022 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.  
Come compilare il rigo relativo al coniuge  
Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.  
Colonna 1: barrare la casella “C”.  
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se  
non è fiscalmente a carico.  
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a  
vostro carico per tutto il 2022. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio  
o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2022, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio,  
se vi siete sposati nel mese di giugno 2022, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere “7”.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico  
Righi da 2 a 5:  
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.  
Colonna 1: barrare la casella F1” se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli  
a carico) e la casella F” per i figli successivi al primo.  
Colonna 2: barrare la casella A” se si tratta di un altro familiare.  
Colonna 3: barrare la casella D” se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche  
la casella ‘F’. Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo e degli altri familiari che  
avete a carico.  
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non fruite delle relative detrazioni, che sono attribuite  
interamente ad un altro soggetto. E’ necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero.  
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante  
lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:  
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del pre-  
fetto competente per territorio;  
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja  
del 5 ottobre 1961;  
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata  
come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.  
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a  
vostro carico. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2022, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del  
2022, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto scrivere ‘5’.  
Colonna 6 (minore di tre anni - gennaio/febbraio): la casella va compilata per i figli nati da gennaio 2019 a febbraio 2022. Indicare 1,  
se il figlio ha avuto un’età inferiore a tre anni nel solo mese di gennaio o febbraio; 2 nel caso in cui abbia avuto un’età inferiore a 3 anni  
nei mesi di gennaio e febbraio. Per esempio, per un figlio nato a gennaio 2022, indicare 2; se è nato a febbraio 2022 indicare 1; indicare  
1 anche nel caso in cui il figlio è nato a gennaio 2019.  
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione spettante.  
Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.  
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per  
cento ciascuno.  
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato  
per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.  
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione  
spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto  
nella misura del 50 per cento ciascuno.  
Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo  
più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi  
un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.  
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.  
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:  
n figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;  
n figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.  
Consultare in Appendice Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1”. Si precisa che la casella F1 va  
compilata solo se spettano le detrazioni per figli a carico secondo le disposizioni normative vigenti fino al 28 febbraio 2022, ovvero  
dal 01 marzo 2022  
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha rico-  
nosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed ef-  
fettivamente separato.  
Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare:  
n per ogni figlio a carico:  
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;  
– ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;  
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;  
– la lettera “C” nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non  
spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta  
la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.  
n per ogni altro familiare a carico:  
– ‘100’ se l’onere grava per intero;  
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i  
soggetti che ne hanno diritto.  
Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli,  
dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella  
misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può  
usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.  
Colonna 9 (Gennaio/febbraio): indicare 1 se il figlio è stato a carico solo nel mese di gennaio o febbraio. Indicare 2 se il figlio è stato a  
carico in tutti e due i mesi di gennaio e febbraio.  
Colonna 10 (da marzo 2022 se 21 anni o più): indicare 10 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per il tutto periodo da marzo  
2022 a dicembre 2022. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni di questi mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio,  
per un figlio nato ad agosto 2001 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2022, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il  
2022, questa colonna non va compilata.  
Rigo 6 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00  
euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche  
qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più  
figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non  
varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legal-  
mente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie  
detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.  
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di  
detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.  
Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro  
coniuge - circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico. In  
questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.  
L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 colonna 3.  
Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un  
credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.  
Rigo 7 (Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente): indicare il numero di figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per  
i quali è barrata la casella “F” o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare  
la riservatezza delle informazioni ad essi relative.  
5. QUADRO RA – Redditi dei terreni  
Il Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta  
sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata  
da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.  
Deve utilizzare questo quadro:  
n chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono  
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non  
deve dichiarare il terreno;  
n l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata  
solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;  
Consultare in Appendice “Impresa agricola individuale e impresa familiare o coniugale”.  
n il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma  
societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di  
esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.  
Non deve utilizzare questo quadro il partecipante dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società  
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.  
Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una  
miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri  
redditi” del Modello REDDITI 2023, fascicolo 2.  
Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:  
n i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;  
n i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;  
n i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le  
attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circo-  
stanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta  
di pubblico interesse.  
Terreni esenti IMU  
Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito  
agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef.  
Ad esempio sono esenti dall’Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del  
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si  
può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it.  
In tali casi va barrata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).  
Rivalutazione dei redditi dei terreni  
I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento.  
I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento.  
L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  
agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).  
Per gli anni dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul  
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29  
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.  
Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo  
familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’eser-  
cizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).  
La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che  
non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile  
in agricoltura”.  
COMPILAZIONE DEL QUADRO RA  
Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2022 si sono  
verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un  
rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta  
dello stesso terreno del rigo precedente.  
Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella  
“Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro  
utilizzato (Mod. N. 1).  
Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una  
parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.  
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde  
a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.  
Agroenergie  
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche,  
sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici  
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse  
ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (articolo 1, comma 423, della  
legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte  
il relativo reddito va indicato nel presente quadro RA.  
Nel caso di produzione di energia oltre i limiti sopra riportati, il reddito va indicato nel Fascicolo 3 nel quadro RD o, se si è optato per la  
determinazione dei redditi nei modi ordinari, nei quadri RF o RG, secondo le relative istruzioni. I contribuenti tenuti alla compilazione dei  
quadri RD o RG sono comunque tenuti a compilare il presente quadro RA per la determinazione del reddito derivante dalla produzione  
di energia entro i limiti sopra descritti.  
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione  
catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale  
metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.  
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.  
Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, consultare inAppendice “Attività  
agricole”.  
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo e/o di enoturismo, rispettivamente, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dell’art.  
1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di oleoturismo e attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti  
della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 1, rispettivamente commi 513 e 225, della legge n. 160 del 2019,  
deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.  
Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola familiare o il  
titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.  
I contribuenti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 sono tenuti a com-  
pilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1 il “Codice aiuto 20”.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Righi da RA1 a RA22  
Per ciascun terreno indicare i seguenti dati.  
I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà ef-  
fettuata nella fase di determinazione della base imponibile.  
Colonna 1 (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.  
Colonna 3 (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.  
Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:  
“1” proprietario del terreno non concesso in affitto;  
“2” proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);  
“3” proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);  
“4” conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;  
“7” titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.  
“8” titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;  
“9” titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.  
Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare,  
può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7 oppure 4 o 7.  
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al  
periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare  
a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti  
uguali.  
Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l’intero anno). Se vengono  
utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può  
essere superiore a 365.  
Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).  
Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del  
canone indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella colonna 4.  
Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:  
“2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato  
all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente  
determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’IRPEF;  
“3” terreno in conduzione associata;  
“4” terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto  
o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve  
avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);  
“6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.  
Colonna 8 (Continuazione): se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di  
possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In  
questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.  
Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte  
del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”,  
occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.  
Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti  
IMU”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.  
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in  
quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.  
Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP)  
iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini del-  
l’imposta sul reddito delle persone fisiche.  
Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella “Continuazione”)  
barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta  
si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella  
va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.  
Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): nella colonna 11 va indicato il reddito  
dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l’IMU.  
Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l’IMU ed il reddito dominicale  
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella  
previdenza agricola.  
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno  
e la quota di possesso):  
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 il reddito dominicale è pari all’importo  
indicato in colonna 1, rivalutato dell’80% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si  
applica l’ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:  
n se non è compilata la casella di colonna 9 “Imu non dovuta” ovvero è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”,  
nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se è compilata la casella di colonna 9 “Imu non dovuta” e non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella  
colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).  
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice:  
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell’80% e aumentato del 30% se non  
è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di  
possesso (col. 5);  
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);  
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito è dato dall’importo calcolato  
al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1,  
il reddito è dato dall’importo calcolato al punto 1;  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:  
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, aumentato del 30% se non è barrata la casella  
di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);  
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);  
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, il reddito è dato dall’importo calcolato  
al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1,  
il reddito è dato dall’importo calcolato al punto 1;  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto la colonna 11 non  
va compilata.  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:  
n se è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).  
(Reddito fondiario non imponibile);  
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, rivalutato  
dell’80% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, rap-  
portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, aumentato  
del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4)  
ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero;  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato;  
n se è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile).  
4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto le colonne 11 e 13 non vanno compilate.  
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la  
quota di possesso):  
Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale imponibile e fondiario non  
imponibile (colonne 11 e 13) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del  
terreno stesso.  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1, 4, 7, 8 e 9 con riferimento al terreno per il quale non risulta compilata  
la casella “Imu non dovuta” ovvero è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”: calcolare per ciascun rigo la quota di  
reddito dominicale non imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote  
così determinate nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1, 4, 7, 8 e 9 con riferimento al terreno per il quale risulta compilata la  
casella “Imu non dovuta” e non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”: calcolare per ciascun rigo la quota di  
reddito dominicale imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così  
determinate nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddito dominicale seguire le istruzioni contenute  
in Appendice, alla voce “Terreni in affitto - Casi particolari”;  
Colonna 12 (Reddito agrario imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile).  
Nella colonna 12 va indicato il reddito agrario imponibile del terreno  
28  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nella colonna 13 va indicato il reddito agrario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto  
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.  
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2022 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno  
e la quota di possesso):  
1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (reddito  
agrario) rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore  
rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2, il reddito agrario è uguale a zero  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario),  
rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione,  
in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;  
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 4, 7, 8, 9:  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (reddito  
agrario) rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore  
rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (reddito agrario  
aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione, rapportato ai  
giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2, 6, il reddito agrario è uguale a zero;  
n se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, il reddito agrario è pari all’importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario),  
rivalutato dell’70% e aumentato del 30% se non è barrata la casella di colonna 10 o se è barrata non si applica l’ulteriore rivalutazione,  
in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;  
3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.  
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato:  
n se è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile);  
n se non è barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”, nella colonna 12 (Reddito agrario imponibile).  
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2022 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la  
quota di possesso): il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così  
come descritto nel precedente paragrafo. Gli importi relativi al reddito agrario imponibile e fondiario non imponibile (colonne 12 e 13)  
devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.  
Rigo RA23 (Totali): indicare il totale o i totali degli importi delle colonne 11, 12 e 13.  
Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 5. Il totale dei redditi  
dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate  
nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. L’importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, col. 2. Se è stato compilato  
più di un quadro RA occorre riportare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).  
6. QUADRO RB – Redditi dei fabbricati e altri dati  
Devono utilizzare questo quadro:  
n i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati  
di rendita;  
n i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto  
fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà”  
non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540  
del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;  
n i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali,  
artigianali o d’impresa;  
n coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati  
relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in  
base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;  
n i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.  
Non producono reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati:  
n le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad  
usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità  
dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis  
del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non  
hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.  
Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che  
hanno caratteristiche di lusso;  
29  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Consultare in Appendice “Attività agricole”.  
n le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti  
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;  
n i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;  
n gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione  
edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo  
periodo non ha utilizzato l’immobile;  
n gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve  
denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve essere co-  
municata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;  
n gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano  
dati in locazione;  
n gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.  
Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fab-  
bricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della  
vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se  
concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.  
Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni  
(art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).  
Abitazione principale  
Per l’anno 2022, in generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali  
C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto il relativo reddito concorre  
alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’am-  
montare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.  
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2022 (ad  
esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – “abitazioni di lusso”).  
In queste ipotesi va indicato il codice 2 nella colonna 12 “Casi particolari Imu” e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre  
al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.  
Fabbricati non locati  
In generale, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli  
concessi in comodato d’uso gratuito (codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9), i quali vanno comunque indicati.  
Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati,  
sopra elencati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati  
locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 ‘Utilizzo’ dei righi da RB1 a RB9: ‘3’ locazione a canone libero, ‘4’ equo  
canone, ‘8’ locazione a canone concordato agevolato, ‘11’ locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero, ‘12’ locazione  
parziale dell’abitazione principale a canone concordato agevolato e ‘14’ locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.  
Sono previste le seguenti eccezioni:  
n per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’IMU. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu”  
va indicato il codice 1. Dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la uti-  
lizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell’IMU  
invece dell’esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art.1 comma 10);  
n se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10) non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso  
comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale), il relativo reddito concorre alla for-  
mazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi  
particolari Imu” va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di  
altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).  
Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca  
Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le  
relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere un regime di tassazione definito “cedolare secca”  
sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e  
le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per la cedolare  
secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti  
senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone  
di locazione o assegnazione.  
L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito com-  
plessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.  
L’opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile,  
per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari  
classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della circolare secca le unità  
immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice  
delle pertinenze.  
Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un con-  
tratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua  
scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o prorogati  
nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l’opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni  
successivi.  
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata,  
la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare  
la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.  
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota  
del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.  
Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista anche un’aliquota agevolata del 10%  
per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia  
e degli inquilini (art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con  
carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bo-  
logna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri  
comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella  
colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro RB).  
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei  
cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera  
c), della legge 24/02/1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente  
con popolazione fino a 10.000 abitanti. L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi  
sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella  
di colonna 19 “Altri dati”.  
Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre  
acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto  
economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.  
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata del  
contratto, salva la possibilità di revoca.  
L’opzione viene espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non  
superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima  
della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.  
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile  
concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla  
cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare  
le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione  
e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (es. I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).  
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Prov-  
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011  
e n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012 e decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017  
e la circ. n. 13 del 31 maggio 2019.  
Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche  
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la  
cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.  
Attenzione! Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve  
più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche.  
La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a  
partire dal 1°giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.  
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati  
nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che inter-  
vengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti con-  
nessi alla registrazione del contratto.  
Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale,  
sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione  
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che di-  
spongono di unità immobiliari da locare.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria  
e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze,  
wi-fi, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti  
servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura  
della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.  
Attenzione! In conseguenza dell’introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell’immobile con-  
cesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato  
in capo al comodatario come reddito diverso e quindi da indicare nel quadro RL. Il proprietario dell’immobile indicherà nel  
quadro RB la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.  
La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che  
esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati  
ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di  
locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.  
La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati  
a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.  
Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:  
– le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o  
siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;  
– l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.  
La ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della ce-  
dolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.  
Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione  
Unica.  
Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2022 va riportato in dichiarazione anche se  
il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2021 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2022. Il medesimo reddito  
fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è  
stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2022 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2023, la tassazione  
va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.  
Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener  
conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.  
Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione  
di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione  
ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio  
valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).  
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il prov-  
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 e circolare n. 13 del  
31 maggio 2019.  
CASI PARTICOLARI  
Redditi da proprietà condominiali  
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono  
essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82.  
L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.  
Soci di cooperative edilizie  
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono di-  
chiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di  
alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo  
Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.  
Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero  
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro  
RL, contenuto nel Fascicolo 2.  
Immobili in comodato  
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile)  
ma dal proprietario.  
In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato,  
mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro RL in  
quanto reddito diverso.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più  
di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma  
imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.  
Contratti di locazione di tipo “transitorio” e cedolare secca:  
L’aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di lo-  
cazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione  
abitativa. Per fruire dell’aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9 il codice ‘8’. In caso di tassazione  
ordinaria non spetta l’abbattimento del 30% e va utilizzato il codice ‘3’.  
COMPILAZIONE DEL QUADRO RB  
Il quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati e la seconda (RB21- RB23)  
va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.  
Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.  
SEZIONE I – Redditi dei fabbricati  
Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro RB (da RB1 a RB9). Se nel corso del 2022 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione  
principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato  
distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, barrando la casella  
“continuazione” di colonna 8.  
Se dovete utilizzare più di nove righi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente  
la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB10 del primo  
quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).  
In questa sezione devono essere indicati:  
n i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per  
il regime della cedolare secca;  
n i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito).  
Righi da RB1a RB9  
La rendita catastale dei fabbricati va indicata nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione del 5 per cento della  
rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.  
Per ciascun immobile indicare i seguenti dati:  
Colonna 1 (Rendita catastale non rivalutata): indicare l’ammontare della rendita catastale senza operare alcuna rivalutazione. Per gli  
immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.  
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.  
Colonna 2 (Utilizzo). Indicare uno dei codici di seguito elencati che individuano l’utilizzo dell’immobile:  
‘1’ immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari  
(coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l’abitazione principale compete la  
deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.  
La deduzione va indicata nel rigo RN2. La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto  
dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità  
immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un  
proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La  
deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero perma-  
nente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata.  
Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione indicare in questa colonna il  
codice 11 o 12. Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a IMU non sono dovute Irpef e addizionali. Si tratta, ad esempio,  
delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). In questo caso nella col. 12 (Casi  
particolari IMU) va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la  
relativa deduzione;  
‘2’ immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi  
istruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del pos-  
sessore o dei suoi familiari;  
‘3’ immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga” oppure concesso in lo-  
cazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’. Nel caso di opzione per il regime  
della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare  
secca 21%”;  
‘4’ immobile locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare  
secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%”;  
‘5’ pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità  
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo  
durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad  
Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2;  
‘6’ immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
‘8’ immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma  
2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli  
inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice com-  
porta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella  
di colonna 11 “Cedolare secca” e il reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 10%”;  
n immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali  
è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.  
Per i contratti stipulati nel 2020, solo se l’immobile è situato nei comuni, di cui al periodo precedente, con popolazione fino a 10.000  
abitanti. Dal 2020 per gli immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa.  
In questi casi va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 19 “Altri dati”.  
Consultare in Appendice “Comuni ad alta densità abitativa”.  
‘9’ questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice  
‘9’ va indicato nel caso di:  
– unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circo-  
stanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;  
– pertinenza di immobile tenuto a disposizione;  
– unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero o già utilizzata come abitazione principale (o per-  
tinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità im-  
mobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all’estero, questo codice può essere indicato solo con  
riferimento ad una di esse;  
– bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l’alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo con-  
domino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;  
– abitazione o pertinenza data in uso gratuito a terzi e da questi locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;  
‘10’ abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione  
anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;  
‘11’ immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi  
non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”.  
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Il reddito va indicato  
nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%”;  
‘12’. immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” situato in uno dei co-  
muni ad alta densità abitativa. In caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione  
del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11  
“Cedolare secca” e il reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 10%”.  
– immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il  
regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati  
dagli eventi sismici del 2016 (vedi istruzioni al codice ‘8’). In questo caso va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e il  
reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 10%”. Inoltre deve essere barrata la casella “Altri dati” di colonna 19;  
‘14’ immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal  
sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 del-  
l’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.  
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile.  
In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB.  
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione  
II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%;  
‘15’ immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal  
sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 del-  
l’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.  
Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno).  
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi  
non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto  
all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.  
Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati  
una sola volta.  
Esempio  
Sono stipulati più contratti di locazioni brevi di porzioni di unità abitative:  
porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2022  
porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2022  
Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.  
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023), riportare solo i giorni del periodo  
di locazione relativo al 2022.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Esempio  
Il 30 ottobre 2022 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 ed opzione  
in sede di dichiarazione per la cedolare secca.  
Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2022.  
Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).  
Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.  
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “canone di locazione”:  
‘1’ 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;  
‘2’ 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle  
isole della Giudecca, Murano e Burano;  
‘3’ 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;  
‘4’ 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in  
base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’impresa,  
anche occasionale. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato  
indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato  
il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4. Indicare in questa colonna l’importo del canone, calcolando  
l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’am-  
montare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventual-  
mente incluse nel canone.  
Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa  
colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme ad-  
debitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.  
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate  
dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.  
Se si è in possesso della Certificazione Unica 2023 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2022, riportare l’importo del  
corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2022) qualora nella casella  
4 è indicato l’anno “2022” e non risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario).  
Nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, l’importo del canone va riportato tenendo conto delle percentuali indicate nelle istruzioni  
alla colonna 5 (codice canone).  
Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l’anno 2023, l’importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente  
dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2023 da presentarsi nel 2024. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l’importo va riportato  
nel rigo RL10 colonna 4 e barrata colonna 3 del quadro RL (si rimanda alle istruzioni del quadro RL) della presente dichiarazione.  
Per le locazioni avvenute nel 2022, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel  
corso del 2022 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023.  
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 o dal 28 dicembre 2021 al 7  
gennaio 2022), riportare solo l’importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione  
Unica 2023 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2022.  
Esempio  
Il 30 ottobre 2022 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 ed opzione  
in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L’ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.  
Giorni totali di locazione: 14  
Giorni di locazione nel 2022: 8  
Nella colonna 5 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8=560.  
Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, è  
necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della CU  
(punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali le relative caselle “locatore non proprietario” (punti 121, 122, 221, 321 e 421 ) non risultano  
barrate e nella casella “Anno” (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l’anno “2022”. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque  
possibile esporre i dati nel quadro RB analiticamente per singolo contratto.  
Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3)  
di durata della locazione.  
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.  
Se l’immobile è posseduto in comproprietà, ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile  
posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante  
al contribuente e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato,  
nella colonna 7 “Casi particolari” va indicato il codice 8.  
Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non devono essere dichiarati se il proce-  
dimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione  
dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020. I canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata  
percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presenta-  
zione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
L’eventuale successiva riscossione, totale o parziale, dei menzionati canoni non dichiarati comporterà l’obbligo di dichiararli tra i  
redditi soggetti a tassazione separata.  
Se il canone di locazione comprende oltre all’abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita ca-  
tastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo  
il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di  
locazione applicare la formula:  
canone totale x singola rendita  
Quota proporzionale del canone =  
totale delle rendite  
Esempio  
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%:  
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:  
Canone di locazione totale:  
450  
50  
10.000  
Quota del canone relativo all’abitazione:  
10.000 x 450  
(450 + 50)  
= 9.000  
= 1.000  
Quota del canone relativo alla pertinenza:  
10.000 x 50  
(450 + 50)  
Colonna 7 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:  
‘1’ – se l’immobile è distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a  
patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l’inagibilità dell’immobile. In  
questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;  
Consultare in Appendice “Immobili inagibili”.  
‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. In tale caso deve essere indicato il  
codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;  
‘4’ se l’immobile ad uso abitativo è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, e  
se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o,  
per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’in-  
giunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una  
parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna  
7 il codice 4. Se l’importo del canone di locazione è stato rinegoziato in diminuzione, nella colonna 7 “Casi particolari” va indicato il  
codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;  
‘5’ se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota  
(es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la  
quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;  
‘6’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia  
delle Entrate;  
‘7’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato al-  
l’Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di con-  
valida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti  
dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento  
o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato  
un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che  
se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;  
‘8’ se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia  
delle Entrate e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota  
(es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota  
del canone annuo che spetta al contribuente.  
Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.  
Colonna 9 (Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono  
indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è ri-  
levabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”, presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.  
Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella  
può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella ca-  
tegoria catastale C/1 – Cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti  
codici: ‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato agevolato), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale con canone  
libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14’ (locazione agevolata immobile situato in  
Abruzzo).  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità  
abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre  
porzioni della stessa.  
Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione  
dell’Imu:  
‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2022  
ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se  
non è concesso in locazione;  
‘2’ abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie ca-  
tastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto  
sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;  
‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abita-  
zione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addi-  
zionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di  
altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad  
abitazione principale pur non presenti nel quadro RB.  
Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione  
relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in  
seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.  
Colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna 15 (Imponibile cedolare  
secca 10%), colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU), colonna 17 (Immobili non locati), colonna 18 (Abitazione principale  
non soggetta a IMU)  
Nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l’applicazione della ce-  
dolare secca.  
Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.  
Nella colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.  
Nella colonna16 va indicato il reddito non imponibile dell’abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a IMU.  
Nella colonna 17 va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.  
Nella colonna 18 va indicato il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a IMU.  
Indicare la quota di reddito per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:  
A) Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):  
n se il fabbricato è utilizzato come abitazione principale o relativa pertinenza (codici 1 e 5 nella colonna 2 “Utilizzo”), calcolare  
l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se  
non è compilata la casella “Casi part. IMU”, l’importo così determinato va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non sog-  
getta a IMU); se invece, nella casella “Casi part. IMU” è indicato il codice “2”, l’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione  
principale soggetta a IMU);  
n se il fabbricato è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività (codice 6 nella colonna 2 “Uti-  
lizzo”) calcolare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso  
(col. 4). Se non è compilata la casella “Casi part. IMU”, metà dell’importo va riportato nella colonna 13 (Tassazione ordinaria)  
e il restante 50 per cento va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU).  
n Se nella casella “Casi part. IMU” è indicato il codice “2”, metà dell’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale  
soggetta a IMU) e il restante 50 per cento va riportato nella colonna 17 (Immobili non locati);  
n se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codici 9 e 10 nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare nella colonna 17  
(Immobili non locati) l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di pos-  
sesso (col. 4). Se è stato indicato il codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 7 (Casi particolari), il reddito del  
fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 17. Se nella casella “Casi particolari Imu” è indicato il codice  
1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella  
casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 3, il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e  
per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);  
n se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l’im-  
porto della rendita catastale (colonna 1) rivalutato del 5%, aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale  
di possesso (col. 4); Se nella casella “Casi particolari Imu” è indicato il codice 1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile  
tassazione ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 3,  
il reddito va riportato per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione  
ordinaria);  
n se l’immobile è locato in regime di libero mercato (codice 3 nella colonna 2 “Utilizzo”) il reddito del fabbricato è pari al maggiore  
tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4) e  
quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente  
il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla per-  
centuale di possesso;  
Se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tas-  
sazione ordinaria). Se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n se l’immobile è locato in regime di equo canone (codice 4 nella colonna 2 “Utilizzo”):  
– se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), indicare nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) l’im-  
porto del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4);  
– se invece è stata barrata la casella di colonna 11, va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) il maggiore tra  
l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e  
quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).  
In entrambi i casi (tassazione ordinaria o cedolare secca), se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 o 7 (canoni di  
locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l’importo  
della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna  
7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non  
deve essere rapportato alla percentuale di possesso;  
n se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8 in co-  
lonna 2 “Utilizzo”) ovvero se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei  
territori colpiti dal sisma (codice 14 in colonna 2 “Utilizzo”) calcolare il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) riva-  
lutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) e alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato  
alla percentuale di possesso (col. 4).  
Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il  
canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso.  
Se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento va in-  
dicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria).  
Se invece è stata barrata la casella di colonna 11:  
– se è stato indicato il codice di utilizzo 8, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va indicato nella colonna  
15 (Imponibile cedolare secca 10%);  
– se è stato indicato il codice di utilizzo 14, il reddito come sopra determinato (non ridotto del 30 per cento) va invece indicato  
nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);  
n se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma  
(codice 15 in colonna 2 “Utilizzo”) calcolare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla  
percentuale di possesso (col. 4). Indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per  
cento. Se nella casella “Casi particolari Imu” è indicato il codice 1, il reddito va riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione  
ordinaria), anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). Se nella casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 3, il reddito va riportato  
per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);  
n se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione in regime di libero mercato  
(codice 11 nella colonna 2 “Utilizzo”) il reddito del fabbricato è pari al maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato  
del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla  
percentuale di possesso (col. 4).  
Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di  
locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; .  
Se la quota di rendita è maggiore o uguale alla quota di canone di locazione, il reddito del fabbricato va indicato come segue: se  
non è compilata la casella “Casi part. IMU”, va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece,  
nella casella “Casi part. IMU” è indicato il codice “2”, l’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU);  
Se, invece, la quota di rendita è inferiore alla quota di canone di locazione:  
n se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato va indicato nella colonna 13  
(Imponibile tassazione ordinaria);  
se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%);  
n se l’immobile (situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa) in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte  
è concesso in locazione a canone “concordato” (codice 12 nella colonna 2 “Utilizzo”), il reddito del fabbricato è pari al maggiore  
tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e  
quello del canone di locazione (col. 6) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4).  
Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5 o 8 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di  
locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; Se la quota di rendita è maggiore o uguale alla quota di canone  
di locazione, il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento va indicato come segue: se non è compilata la casella  
“Casi part. IMU”, va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU); se invece, nella casella “Casi part. IMU”  
è indicato il codice “2”, l’importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU).  
Se, invece, la quota di rendita è inferiore alla quota di canone di locazione:  
n se non è stata barrata la casella di colonna 11 (cedolare secca), il reddito come sopra determinato, ridotto del 30 per cento, va in-  
dicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria);  
– se invece è stata barrata la casella di colonna 11, il reddito va indicato nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%).  
B) Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (ad esempio è variato nel corso del 2022 l’utilizzo o la quota di possesso):  
Quando i dati di un fabbricato sono esposti in più righi gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne  
da 13 a 18) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato stesso.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Abitazione principale  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 1, e 5 (abitazione principale non locata, sue pertinenze,) e non è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato  
presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu)  
del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 1, e 5 (abitazione principale non locata, sue pertinenze,) ed è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per  
il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta  
a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 6 (abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività) e non è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato  
presente su un solo rigo e riportare metà del totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Tassazione ordinaria) e il restante  
50 per cento nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 6 (abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività) ed è  
compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per  
il fabbricato presente su un solo rigo e riportare metà del totale delle quote così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale  
soggetta a Imu) e il restante 50 per cento nella colonna 17 (Immobili non locati) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del  
fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 11 e 12 (abitazione principale parzialmente locata) per cui non  
risulta barrata la casella di col. 11 (cedolare secca):  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 12, ridotte del 30 per cento e sommate alle  
quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 11. Se non è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” riportare il totale delle quote  
così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del  
fabbricato; se è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2 riportare il totale delle quote così determinate nella colonna  
16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 12, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di  
canone relative ai righi con codice utilizzo 11. Il reddito del fabbricato va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria)  
del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato.  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 11 (abitazione principale parzialmente locata) per cui risulta barrata la  
casella di col. 11 (cedolare secca):  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo  
rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita. Se non è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” riportare il totale  
delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione  
dei dati del fabbricato; se è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2 riportare il totale delle quote così determinate  
nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone. Il totale delle quote di canone va indicato nella colonna 14 (Imponibile cedolare  
secca 21%) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 12 (abitazione principale parzialmente locata) per cui risulta barrata la  
casella di col. 11 (cedolare secca):  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale ridotto del 30% delle quote di rendita. Se non è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” ri-  
portare il totale delle quote così determinate nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato  
per l’indicazione dei dati del fabbricato; se è compilata la colonna 12 “Casi part. Imu” con il cod. 2 riportare il totale delle quote  
così determinate nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fab-  
bricato;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone. Il totale delle quote di canone va indicato nella colonna 15 (Imponibile cedolare  
secca 10%) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato.  
Fabbricato non locato diverso da abitazione principale  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 per i quali non risulta compilata la casella “Casi particolari  
IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito non imponibile utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo  
rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 17 (Immobili non locati) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei  
dati del fabbricato;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta indicato  
il codice 1 nella casella “Casi particolari IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito imponibile utilizzando le regole descritte  
per il fabbricato presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Imponibile tassazione or-  
dinaria) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9, 10 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta indicato  
il codice 3 nella casella “Casi particolari IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte per il fabbricato  
presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate per il 50 per cento nella colonna 17 (immobili non locati) e per  
il 50 per cento nella colonna 13 (Tassazione ordinaria);  
Fabbricato locato diverso da abitazione principale  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14 con riferimento ai quali non risulta barrata la casella di  
col. 11 relativa alla cedolare secca:  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate  
alle quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote  
di canone relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;  
– se in tutti i righi è presente il codice utilizzo 4, il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione.  
3) il reddito del fabbricato, come sopra determinato, va indicato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) del primo rigo  
utilizzato per l’indicazione dei dati del fabbricato;  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4 e 14 con riferimento ai quali risulta barrata la casella di col. 11  
relativa alla cedolare secca:  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone;  
3) il reddito come sopra determinato va indicato, nella colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%) del primo rigo utilizzato per l’indi-  
cazione dei dati del fabbricato.  
n considerare solo i righi nei quali è stato indicato l’utilizzo 8 con riferimento ai quali risulta barrata la casella di col. 11 relativa alla  
cedolare secca:  
1) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita e la quota di canone utilizzando le regole descritte per il fabbricato presente su un solo rigo;  
2) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:  
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita),  
il reddito del fabbricato è pari al totale delle quote di rendita;  
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito  
del fabbricato è pari al totale delle quote di canone;  
3) il reddito come sopra determinato va indicato, nella colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%) del primo rigo utilizzato per l’indi-  
cazione dei dati del fabbricato.  
Nella colonna 19 (Altri dati) indicare  
il codice ‘1’ nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, relativi ad immobili ubicati nei co-  
muni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi  
calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, questo codice va utilizzato solo se l’immobile si trova nei comuni, di cui al periodo precedente,  
con popolazione fino a 10.000 abitanti. Inoltre, dal 2020 esso va utilizzato per gli immobili ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici  
del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1  
a B6);  
il codice ‘2’ nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve (articolo  
1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178).  
Rigo RB10 (Totali): indicare il totale degli importi delle colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18. La somma delle colonne 13 e 18 dovrà essere  
riportata, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5.  
La stessa somma può essere riportata nel rigo dei fabbricati dello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istru-  
zioni relative alla compilazione del quadro RN.  
Il totale della colonna 18 va riportato nel rigo RN2 ai fini della deduzione prevista per l’abitazione principale assoggettata ad Irpef.  
I totali delle colonne 16 e 17 devono essere riportati nel rigo RN50 rispettivamente alle colonne 1 e 2.  
Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro  
che avete utilizzato (Mod. N. 1).  
Rigo RB11 (Imposta cedolare secca): Il rigo è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10  
per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l’applicazione del regime della  
cedolare secca.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 1 (Imposta cedolare secca 21%): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota ordinaria, pari al 21 per  
cento dell’importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10.  
Colonna 2 (Imposta cedolare secca 10%): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota agevolata, pari al 10% per  
cento dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo RB10.  
Colonna 3 (Totale imposta cedolare secca): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.  
SEZIONE II – Dati relativi ai contratti di locazione  
È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l’immobile  
è situato nella regione Abruzzo, ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abi-  
tazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).  
Righi da RB21 a RB23  
Colonna 1 (N. rigo Sezione I): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso  
di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più  
righi della sezione II del quadro RB, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I.  
Colonna 2 (Mod. n.): se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato.  
Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato  
presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’Ufficio non è indicato il “codice identificativo  
del contratto”. Se il contratto di locazione, è stato registrato per via telematica tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti on line oppure  
tramite il nuovo modello on line RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7.  
Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.  
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:  
1T’ registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;  
‘3’ registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;  
‘3P’ registrazione telematica tramite Siria e Iris;  
‘3T’ registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)  
‘3A’ e ‘3B’ codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.  
Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.  
Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il con-  
tratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità  
successive” presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.  
Colonna 7 (Codice identificativo contratto): indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella  
copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta  
di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.  
Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non supe-  
riore a trenta giorni complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di regi-  
strazione solo in caso d’uso. Se è barrata questa casella non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione  
del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.  
Colonna 9 (Anno presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione  
Imu o Imi, indicare l’anno di presentazione.  
7. QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti  
nell’anno 2022.  
I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2023 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro  
o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato  
per il lavoratore domestico).  
Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2023, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare la  
Certificazione Unica 2022 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2023 entro il 16 marzo  
2023. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica  
2023.  
Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo da-  
tore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certifica-  
zione Unica rilasciata da quest’ultimo.  
I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati possono fruire delle detrazioni d’imposta per la cui  
determinazione si tiene conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.  
La detrazione, se spettante, deve essere indicata nel rigo RN7 le cui istruzioni indicano i calcoli per la determinazione della stessa.  
Questo quadro è composto da sei sezioni:  
Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro  
nell’anno;  
Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno;  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno  
2023 trattenute dal datore di lavoro;  
Sezione IV: ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;  
Sezione V: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente  
Sezione VI: detrazione per comparto sicurezza e difesa  
SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
In questa sezione vanno dichiarati tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione percepiti nell’anno 2022.  
Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN7 colonna 1 o RN7 colonna 2, è rapportata al periodo di lavoro nell’anno, ovvero  
a quello per il quale spetta la detrazione, e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro/pensione.  
In particolare, sono da indicare:  
n i redditi di lavoro dipendente e di pensione;  
n i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e  
pensioni prodotti all’estero”;  
n redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d’Italia;  
n le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di  
altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.),  
malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;  
n le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad  
esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere  
riversati allo Stato;  
n i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l’ammontare imponibile  
erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005)  
che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili  
alla volontà delle parti (riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea anticipata (R.i.t.a.) nell’eventualità  
in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;  
n i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;  
n le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle  
quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;  
n i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli  
e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;  
n i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);  
n le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra  
le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto  
di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Al riguardo consultare in Appendice la voce “Redditi  
esenti e rendite che non costituiscono reddito”;  
n le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le in-  
dennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto  
o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);  
n le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno  
per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento  
dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri  
di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e  
delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale  
per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento  
totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati  
per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa  
rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; dall’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», dalle cappellanie e  
dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto  
n i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad  
esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria  
territoriale, ecc.);  
n le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collabo-  
razione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di  
mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:  
– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;  
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;  
– partecipazioni a collegi e a commissioni.  
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione  
che rientrino:  
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento  
professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o  
revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero profes-  
sionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;  
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni  
sportive dilettantistiche.  
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi deri-  
vanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli,  
affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.  
Nella casella “Casi particolari” va indicato uno dei seguenti codici:  
“2” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero  
e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno  
due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel  
territorio dello Stato (articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 come modificato dall’articolo 1 comma 149 della  
legge 11 dicembre 2016, n. 232). I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del  
10%. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei  
cinque periodi successivi o nei maggiori termini normativamente previsti sempre che permanga la residenza fiscale in Italia;  
“4” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero. In presenza  
dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11  
dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%;  
“6” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 set-  
tembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito  
complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione  
di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26  
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
“8” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14  
settembre 2015, n. 147); che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  
Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati  
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019  
al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-  
ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
“9” se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i la-  
voratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  
n. 147 (nella versione vigente fino al 20 maggio 2022), poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito  
da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.  
L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per  
l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.  
Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza.  
Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato  
art. 16 del d.lgsl n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:  
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni  
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro  
l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro  
1.000.000;  
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni  
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno  
1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.  
In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo li-  
mitatamente al 50% della base imponibile. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già menzionato art.  
16 d.lgs. n. 147 del 2015, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5  
per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo delegata per  
lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-quater  
dell’art. 16, d.lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 3 dello stesso  
art. 16.  
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va  
compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente in-  
tenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di  
lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta.  
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2023 è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’am-  
montare di tale redditi è indicato con il codice:  
– BC per docenti e ricercatori;  
– BD per i lavoratori impatriati;  
– CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per  
cento (codice 6).  
43  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  
Calabria, Sardegna e Sicilia, e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 90 per  
cento (codice 8).  
– CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.  
Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.  
“10” se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione  
Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da RC1 a RC3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di  
contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;  
“11” se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata  
(RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a RC1 a RC3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle  
annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo RC5 indicare il numero dei giorni riportato  
nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo RC9 riportare l’importo della ritenuta a  
titolo d’imposta sostitutiva indicato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX.  
“12” se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2023 è  
compilato con il codice 9.  
“13” se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della  
detassazione nella misura del 50%;  
“14” se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore  
dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della  
detassazione nella misura del 90%.  
‘15’ se si è già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 si risulta beneficiario del regime previsto  
per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  
del 31 marzo 2022, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.  
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici 13, 14 e 15 è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va  
compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne,  
in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente  
va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.  
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2023, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’am-  
montare di tali redditi è indicato con il codice:  
CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente  
nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come  
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);  
CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente  
nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come  
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);  
CV per i docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, che hanno effettuato l’opzione per la proroga del periodo di fruizione della riduzione  
del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022).  
Se è stata compilata la casella “Casi particolari” con i codici da 2 a 9 e da 12 a 15, occorre compilare la casella codice Stato estero  
presente nel frontespizio nella sezione “Dati del contribuente”.  
Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione  
Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia  
di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.  
Righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):  
“1” reddito di pensione;  
“2” redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione  
di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005);  
“3” compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato;  
“4” redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed  
in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;  
“7” redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;.  
Compensi per lavori socialmente utili  
Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di  
vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.  
Se il compenso è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2023 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tas-  
sazione “quota esente” (punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione “quota imponibile” (punto 497) nonché le ritenute dell’Irpef (punto  
498) e dell’addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro. In questo caso indicare:  
n nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, la somma della “quota esente” e della “quota imponibile”;  
n nel rigo RC11, l’importo delle ritenute Irpef;  
n nel rigo RC12 l’importo delle ritenute addizionale regionale trattenuta.  
44  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se il compenso non è stato assoggettato al regime agevolato, nella Certificazione Unica 2023 non sono riportati i dati relativi ai compensi  
percepiti per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario.  
In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1(tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determi-  
nato) della Certificazione Unica 2023 e le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della Certificazione  
Unica 2023. L’ammontare dei compensi indicati nel punto 1) e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3,  
indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate  
rispettivamente nel rigo RC10 colonne 1 e 2.  
Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze,  
dovete assoggettare i compensi ad IRPEF e all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF anche se avete fruito del regime agevolato  
risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3). Se avete percepito solo compensi di cui  
al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati  
dalla presentazione della dichiarazione.  
Consultare in Appendice “Lavori socialmente utili agevolati”.  
Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente e redditi prodotti  
in euro dai residenti a Campione d’Italia (cod. 2 in col. 1) ovvero compensi per lavori socialmente utili (cod. 3 in col. 1) oppure redditi  
prodotti in zone di frontiera (cod. 4 in col. 1) In tal caso indicate uno dei seguenti codici:  
“1” se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice “1” ;  
“2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato e nella Certificazione Unica è stato indicato il codice “2”.  
Colonna 3 (Redditi): riportare in questa colonna l’importo dei redditi percepiti, indicato nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto  
1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato), punto 3 (pensione).  
Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in col. 1), per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo “Compensi per  
lavori socialmente utili”.  
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi per-  
cepiti, comprensivo della quota esente. In presenza della Certificazione Unica 2023, riportare l’importo indicato nei punti 455 e  
456 della Certificazione Unica indicando nella colonna 2 rispettivamente il codice 1 (tempo indeterminato), il codice 2 (tempo de-  
terminato).  
Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro. La quota esente va indicata nella colonna 1 del rigo RC5.  
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani), la colonna 2 non  
va compilata e nella colonna 3 va indicato l’importo presente nel punto 457 della Certificazione Unica 2023. Tali redditi sono imponibili ai  
fini IRPEF per la parte eccedente 1.000 euro. La quota esente va indicata nella colonna 3 del rigo RC5.  
Se nella Certificazione Unica 2023 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 761;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 762;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764.  
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione  
non spettante  
Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2023 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito  
di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certi-  
ficazione Unica 2023.  
In presenza di una Certificazione Unica 2023 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione  
per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione  
Unica 2023.  
In entrambi i casi, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione  
Unica 2023 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2023.  
In presenza di una Certificazione Unica 2023 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili  
fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 761;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 762;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 763;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice ‘7’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 764;  
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione  
non spettante.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 771;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice ‘2’, in colonna 2 il codice ‘2’ e in colonna 3 l’importo indicato  
nel punto 772;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice ‘1’ e in colonna 3 l’importo indicato nel punto 773.  
In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice ‘5’.  
Colonna 4 (Altri dati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la com-  
pilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero. Vedere in Appendice  
la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”):  
il codice 1redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;  
il codice 2pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1, o 7;  
il codice “3” soci cooperative artigiani, se nella colonna 1 è indicato il codice 2 o 4 e, quali soci di cooperative artigiane avete percepito  
un reddito di cui al comma 114 della legge di stabilità 2016. Il predetto comma 114 ha previsto che, fermo restando il trattamento previ-  
denziale, per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma  
3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni  
il codice ‘5’ redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire  
di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.  
Il codice “6” redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e determinati sulla base delle retribuzioni  
convenzionali definite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 51, comma 8-bis, TUIR v. voce d’Appendice  
“Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”).  
Rigo RC4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale  
Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  
o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 hanno percepito compensi per premi di risultato o  
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2021 abbiano percepito redditi da lavoro di-  
pendente d’importo non superiore a 80.000 euro.  
Dall’anno d’imposta 2016, infatti, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti  
collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a:  
n 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2023); il predetto limite  
trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti  
collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.  
n fino a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati  
con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2023) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino  
al 24 aprile 2017 e ancora vigenti. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l’importo massimo su cui applicare la tassazione  
agevolata è pari a 3.000 euro.  
Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:  
n sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta  
sostitutiva del 10 per cento;  
n o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le presta-  
zioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteti-  
camente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;  
n o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto  
ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordi-  
naria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.  
In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 “Premi  
di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2023 e i punti 576 e/o 596 “Imposta sostitutiva” o 577 e/o 597  
“Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di  
lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).  
Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:  
1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certifi-  
cazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il  
contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In  
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certifi-  
cazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che  
eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in esecu-  
zione di contratti stipulati fino al 24 aprile 2017).  
Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente  
i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei  
compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, e 578 e 579 delle Certificazioni  
Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593 e 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591)  
è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certifi-  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
cazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.  
Al fine di consentire al contribuente di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le  
Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.  
2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica  
2023, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 602, ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a  
imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2021 aveva percepito un reddito di lavoro di-  
pendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore,  
in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.  
Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad  
esempio, in una delle seguenti condizioni:  
a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha ap-  
plicato l’imposta sostitutiva (punti 572, e/o 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2023 compilati). In tal caso il contribuente farà  
concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute  
irpef a titolo d’acconto;  
b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assog-  
gettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2023 compilato). Condizione necessaria per esercitare  
tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2021 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il  
contribuente non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà  
sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.  
Attenzione! Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono  
stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telemati-  
camente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.  
L’indicazione nel rigo RC4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione con-  
sente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo RC14. Pertanto, il presente rigo va sempre  
compilato in presenza di una Certificazione Unica 2023 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572  
a 579. Se nella Certificazione Unica 2023 risultano compilati anche i punti da 591 a 602 occorre compilare un secondo  
rigo RC4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro RC.  
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati  
e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.  
Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 602.  
Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2023.  
Nella Certificazione Unica è riportato:  
n il codice 1 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;  
n il codice 2 se il limite dell’importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l’azienda coinvolge  
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in esecuzione di contratti stipulati fino al 24 aprile 2017 e sono ancora vigenti.  
Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 5 (Benefit): indicare l’importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l’importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2023.  
Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):  
Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.  
È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi  
di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le  
sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.  
In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati  
e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul  
primo modulo compilato.  
Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte  
del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest’ultima sia più favorevole.  
Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.  
n colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a  
tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;  
n colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad  
imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.  
47  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:  
n colonna 7: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad  
imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro  
ha assoggettato ad imposta sostitutiva.  
n colonna 8: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2023 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tas-  
sazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore  
di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.  
Assenza Requisiti (Casella col. 9 barrata)  
Nel rigo RC4 è presente la casella “Assenza requisiti” (col. 9) che deve essere barrata dal contribuente in assenza dei requisiti previsti  
per fruire delle agevolazioni fiscali per i premi di risultato (ad esempio superamento dei limiti reddituali riferiti al precedente anno d’imposta  
ovvero premio di produzione erogato non in forza di un contratto di secondo livello).  
Nel caso di casella barrata, l’ammontare complessivo delle somme già assoggettate dal sostituto d’imposta ad imposta sostitutiva e l’am-  
montare complessivo dei benefit erogati sono da assoggettare a tassazione ordinaria. Le somme eventualmente trattenute dal sostituto  
d’imposta a titolo di imposta sostitutiva devono essere considerate come ritenute a titolo d’acconto e confluiscono, insieme alle altre  
ritenute subite, nell’importo del rigo RN33 del quadro RN.  
Pertanto, in presenza della casella di colonna 9 barrata, procedere come segue:  
Calcolare Incremento_Reddito =  
Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva + To tale_Benefit_Codice_1 + Totale_Benefit_Codice_2  
L’importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 10 del Rigo  
RC4 (redditi di lavoro dipendente ed assimilati);  
L’importo di Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 13 del rigo RC4.  
Presenza Requisiti (Casella col. 9 non barrata)  
Il comma 184 dell’art. 1 della legge 208 del 2015 prevede che le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR concorrano  
a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non siano soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi  
da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme  
di cui al comma 182.  
Pertanto, ai fini del trattamento fiscale dei premi di risultato, le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, fruiti per scelta  
del lavoratore in sostituzione delle somme per premi di risultato, anche concorrendo alla formazione del reddito complessivo devono  
essere considerate ai fini dell’applicazione del limite di euro 3.000 (ovvero 4.000).  
A tale fine nel rigo RC4 è stata prevista il campo “Benefit tassazione Ordinaria” (colonna 6) nel quale riportare tali valori desumendoli  
dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.  
Se la casella di colonna 9 non è barrata procedere come di seguito descritto.  
Calcolare Totale_Premio_cod_2 sommando per ciascun rigo RC4 per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 2 i seguenti importi:  
RC4 col. 2 + RC4 col. 3 + RC4 col. 5 + RC4 col. 6 (si ricorda che con riferimento al singolo rigo le colonne 2 e 3 sono tra loro alternative)  
Al fine di individuare l’importo massimo agevolabile, procedere come di seguito descritto:  
Se Totale_Premio_cod_2 è minore o uguale di 3.000, Limite = 3.000  
n Se Totale_Premio_cod_2 è compreso tra 3.001 e 4.000 (estremo compreso),  
Limite = Totale_Premio_cod_2  
n Se Totale_Premio_cod_2 è maggiore di 4.000, Limite_ = 4.000  
Limite_Agevolazione  
=Limite - Totale_Benefit_Codice_1_Tass_Ord - Totale_Benefit_Codice_2_Tass_Ord  
se Totale_Benefit_Codice_1 (come sopra calcolato) è superiore a 3.000, calcolare nell’ordine:  
n Benefit_Codice_1_Eccedente = Totale_Benefit_Codice_1 – 3.000  
n l’importo Totale_Benefit_Codice_1 va ricondotto a 3.000  
Totale_Benefit = Totale_Benefit_Codice_1 + Totale_Benefit_Codice_2  
Ai fini della gestione delle somme erogate per premi di risultato è necessario tenere conto delle seguenti situazioni:  
n opzione espressa dal contribuente per la modalità di tassazione (colonne 7 tassazione ordinaria o colonna 8 tassazione sostitutiva);  
n ammontare dell’importo già assoggettato ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro ed indicato nella colonna 3;  
n ammontare dei Benefit indicati a colonna 5.  
Al fine di pervenire correttamente sia alla ricomposizione del reddito complessivo, qualora in sede di dichiarazione si intenda modificare  
la tipologia di tassazione adottata dal sostituto d’imposta, che alla determinazione dell’imposta sostitutiva, è necessario operare come di  
seguito riportato.  
48  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Determinare Capienza_Agevolazione  
Se Totale_Benefit è maggiore di Limite_Agevolazione.  
Capienza_Agevolazione è pari a zero.  
In questo caso la parte eccedente del Benefit va assoggettato a tassazione Ordinaria e pertanto calcolare:  
Incremento_Reddito = Totale_Benefit - Limite_Agevolazione + Benefit_Codice_1_Eccedente  
L’importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri redditi e riportato nella colonna 10 del rigo  
RC4 (del primo modulo).  
Se Totale_Benefit è minore o uguale di Limite_Agevolazione  
Capienza_Agevolazione = Limite_Agevolazione - Totale_Benefit  
Incremento_Reddito = Benefit_Codice_1_Eccedente  
L’importo Incremento_Reddito come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nel nella colonna 10 del  
rigo RC4(del primo modulo).  
OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA (Colonna 7 del rigo RC4 barrata)  
In questo caso l’importo di Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva deve essere riportato nella colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).  
L’importo di Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva deve essere riportato nella colonna 13 del rigo RC4.  
Opzione tassazione sostitutiva (colonna 8 del rigo RC4 barrata) ed importo di totale_somme_imposta_sostituitiva minore o  
uguale di capienza_agevolazione  
n Determinazione dell’ammontare da assoggettare ad imposta sostitutiva  
n Determinare Capienza_Sostitutiva = Capienza_Agevolazione Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva  
n Determinare Importo_Tassazione_Sostitutiva è pari al minore importo tra Capienza_Sostitutiva e Totale_Somme_Tassazione_Ordinaria.  
n Determinazione del reddito da sottrarre dagli importi che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).  
n Dalla somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo  
modulo) deve essere sottratto Importo_Tassazione_Sostitutiva.  
Si precisa che se il risultato è negativo lo stesso va ricondotto a zero.  
Base imponibile ed Imposta sostitutiva  
n Determinare Base_Imponibile_Sostitutiva = Importo_Tassazione_Sostitutiva + Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva (ricondurre a Ca-  
pienza_Agevolazione se il risultato è superiore)  
n Determinare Imposta_Sostitutiva = Base_Imponibile_Sostitutiva x 0,10  
n Determinare A = Imposta_Sostitutiva – Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva  
Se il valore di A è positivo, riportare tale importo nella colonna 12 del rigo RC4. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito  
codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.  
Se invece, il valore di A è negativo, riportare il valore assoluto di tale importo (senza essere preceduto dal segno meno) nella colonna  
13 del rigo RC4.  
Opzione tassazione sostitutiva (colonna 8 del rigo RC4 barrata) ed importo di totale_somme_imposta_sostituitiva maggiore di  
capienza_agevolazione  
Determinazione del reddito da aggiungere agli altri importi che concorrono alla formazione della colonna 10 del rigo RC4 (del primo modulo).  
Determinare Importo_Tassazione_Ordinaria = Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva Capienza_Agevolazione  
L’ammontare dell’Importo_Tassazione_Ordinaria come sopra determinato deve essere sommato agli altri importi da indicare nella co-  
lonna 10 del rigo RC4.  
Si precisa che nel caso di importo del rigo Totale_somme_imposta_sostitutiva non superiore a Capienza_agevolazione non deve es-  
sere sommato alcun importo agli altri redditi da riportare nella colonna 10 del rigo RC4.  
Imposta sostitutiva  
Determinare A = (Capienza_Agevolazione x 0.10) – Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva  
Se il valore di A è positivo, riportare tale importo nella colonna 12 del rigo RC4. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito  
codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.  
Se invece, il valore di A è negativo, tale importo deve essere sommato in valore assoluto (senza essere preceduto dal segno meno)  
agli altri importi da nella colonna 13 del rigo RC4.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Nel prosieguo sono fornite indicazioni per la determinazione dei seguenti valori necessari alla determinazione dell’agevolazione prevista  
per premi di risultato:  
n Totale_Somme_Tassazione_Ordinaria pari alla somma delle colonne 2 di tutti i righi RC4 compilati  
n Totale_Somme_Imposta_Sostituitiva pari alla somma delle colonne 3 di tutti i righi RC4 compilati  
n Totale_Ritenute_Imposta_Sostituitiva pari alla somma delle colonne 4 di tutti i righi RC4 compilati  
n Totale_Benefit_Codice_2 pari alla somma delle colonne 5 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 2;  
n Totale_Benefit_Codice_1 pari alla somma delle colonne 5 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il codice 1;  
n Totale_Benefit_Codice_2_Tass_Ord pari alla somma delle colonne 6 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il  
codice 2;  
n Totale_Benefit_Codice_1_Tass_Ord pari alla somma delle colonne 6 di tutti i righi compilati per il quale nella colonna 1 è indicato il  
codice 1; Se la somma è superiore ad euro 3.000, va ricondotta ad euro 3.000.  
Rigo RC5 Totale  
Colonna 1 (Quota esente frontalieri) I redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.  
Indicare in questa colonna la quota di reddito esente. Se il reddito prodotto in zona di frontiera (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1  
a RC3) è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500; se invece tale reddito è inferiore a 7.500 euro riportare in questa colonna  
l’intero importo del reddito, in quanto totalmente esente. In presenza di più redditi prodotti in zone di frontiera, per determinare l’ammontare  
della quota di reddito esente operare come di seguito descritto:  
n calcolare il “Totale redditi frontalieri”, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, per i quali è stato  
riportato il codice 4 nella colonna 1;  
n se il “Totale redditi frontalieri” è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500 nella colonna 1 del rigo RC5;  
n se il “Totale redditi frontalieri” è inferiore a 7.500 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il “Totale redditi frontalieri”.  
Colonna 2 (Quota esente dipendente Campione d’Italia) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di lavoro dipendente di  
Campione d’Italia; vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.  
Colonna 3 (Quota esente pensioni) Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di pensione. Per la quota esente pensione  
Campione d’Italia vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.  
Nella colonna 5 riportare il risultato della seguente operazione:  
RC1 col.3 + RC2 col.3 + RC3 col.3 + RC4 col.10 – RC4 col.11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 – RC5 col. 3  
Nella colonna 4 riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3. In questo  
caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla  
voce “Lavori socialmente utili agevolati”  
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 4, l’importo indicato nella colonna 5 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri  
redditi nella colonna 5 del rigo RN1.  
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla com-  
pilazione del quadro RN.  
Rigo RC6 Periodo di lavoro  
In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei righi da RC1 a RC3. In particolare:  
n nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l’intero anno). Vanno in  
ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna re-  
tribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).  
In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un  
orario ridotto.  
Consultare in Appendice “Periodo di lavoro - Casi particolari”.  
– Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 6 della Certificazione  
Unica 2023.  
– Se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle an-  
notazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice AX.  
Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni  
compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una  
volta sola.  
Lavori socialmente utili  
Se nei righi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i giorni da ri-  
portare in questa colonna sono pari:  
– alla somma dei giorni riportati al punto 6 della Certificazione Unica 2023 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori  
socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;  
50  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6 della Certificazione Unica 2023, se per i compensi per lavori socialmente  
utili fruite del regime agevolato (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).  
Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2023 conguagliata che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per  
lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di  
lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili;  
n nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per  
l’intero anno).  
Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 della Certificazione Unica  
2023. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi  
in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.  
Se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed  
in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una  
volta sola.  
SEZIONE II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  
In questa sezione dovete indicare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di  
lavoro nell’anno. In presenza della Certificazione Unica 2023 l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Per tali detrazioni  
si vedano le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4. In particolare, nei righi da RC7 a RC8, indicare:  
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali,  
disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”), nonché le somme fino ad un importo massimo  
di euro 800 a favore del genitore in stato di bisogno erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono esclusi quelli destinati al  
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. è importante sapere che se il  
provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento  
dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;  
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue),  
compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;  
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono  
tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie  
comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);  
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, e agli esperti del tribunale di sorveglianza;  
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri  
regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;  
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre  
2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costi-  
tuiscono reddito per l’intero ammontare;  
g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,  
di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.  
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.  
COMPILAZIONE DEI RIGHI RC7 E RC8  
Colonna 2 (Reddito): riportare l’importo dei redditi percepiti indicato:  
nel punto 4 (altri redditi assimilati) della Certificazione Unica 2023 o nel punto 765 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto l’agevolazione  
prevista per i residenti a Campione d’Italia;  
nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2023 o nel punto 766 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto  
l’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia. In tali casi va anche barrata la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”.  
In colonna 3 (Altri dati) indicare:  
il codice ‘1’ per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario  
Nazionale, se nel punto 8 della Sezione “Dati Anagrafici” della Certificazione Unica è indicato il codice ‘R’;  
il codice ‘5’, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2023 sono compilati i punti da 765 o 766  
o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia ricono-  
sciuto un’agevolazione non spettante.  
In presenza di una Certificazione Unica 2023 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e redditi per cui non è possibili  
fruire dell’agevolazione prevista per i residenti a Campione d’Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 va barrata la casella di colonna 1;  
In tali casi indicare il codice ‘5’ nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d’imposta abbia riconosciuto un’agevolazione  
non spettante;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;  
– se nella CU 2023 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;  
In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice ‘5’.  
51  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8.  
Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete uti-  
lizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.  
SEZIONE III – Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale Irpef e addizionali re-  
gionale e comunale all’IRPEF  
In questa sezione dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché dell’acconto  
dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro.  
Rigo RC10  
Nella colonna 1 indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, ri-  
sultante dal punto 21 della Certificazione Unica 2023. In questo rigo deve essere compreso l’importo indicato nel rigo RC4 colonna 13.  
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con rife-  
rimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
L’importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo  
potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.  
Nella colonna 2 indicare il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle  
Sezioni I e II, risultante dal punto 22 della Certificazione Unica 2023.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.  
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con rife-  
rimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
Nella colonna 3 indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2022 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e  
assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 26 della Certificazione Unica 2023.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.  
Nella colonna 4 indicare il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2022 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e as-  
similati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 27 della Certificazione Unica 2023.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.  
Nella colonna 5 indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2023 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e  
assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 29 della Certificazione Unica 2023. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 6.  
Nella Colonna 6 (Ritenute Imposta sostitutiva R.I.T.A.) indicare il totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa  
temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se  
nella casella “Casi particolari” del quadro RC è indicato il codice ‘11’.  
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo  
dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.  
SEZIONE IV – Ritenute per lavori socialmente utili  
In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se  
avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.  
Rigo RC11: indicare le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella  
colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite  
con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
Rigo RC12: indicare l’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato  
il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle infor-  
mazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.  
Se siete in possesso di una Certificazione Unica 2023 conguagliata che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per  
lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.  
SEZIONE V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente  
Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominato “trattamento integrativo”,  
ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Dal 1° gennaio 2022 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai la-  
voratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore  
alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono ri-  
spettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell’agevolazione prevista dai regimi  
speciali per i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e al netto del reddito  
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune de-  
trazioni è maggiore dell’imposta lorda di cui al rigo RN5. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è comunque ricono-  
sciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate  
detrazioni e l’imposta lorda.  
Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno  
d’imposta 2022:  
– detrazioni per carichi di famiglia;  
– detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;  
52  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
– detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;  
– detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire  
ad abitazione principale;  
– detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;  
– detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 di-  
cembre 2021 e rateizzate alla medesima data;  
– tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima  
data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:  
– interventi ammessi al c.d. Sisma bonus;  
– interventi ammessi al c.d. Bonus verde;  
– interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate;  
– interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;  
– spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili;  
– spese per l’arredo degli immobili giovani coppie;  
– spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;  
– spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;  
– Superbonus  
– spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).  
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi  
previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.  
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.  
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato tale agevolazione, in tutto o in parte, l’ammontare spettante è riconosciuto nella presente  
dichiarazione.  
L’agevolazione spettante è riconosciuta nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.  
Attenzione: Per consentire di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella  
colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) devono compilare il rigo RC14.  
Rigo RC14 - Riduzione pressione fiscale  
Colonna 1: (Codice)  
Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2023.  
Nella Certificazione Unica è riportato:  
n il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del  
rigo RC14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2023);  
n il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto  
ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.  
Colonna 2 (Trattamento erogato)  
Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2023.  
In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello Redditi l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato,  
indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.  
Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)  
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione  
dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il  
codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di  
reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.  
Colonna 4 (Esenzione Impatriati)  
Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’, ‘6’, ‘8’, ‘9’ o ‘13’ o ‘14’. Se si  
fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione  
Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni ri-  
portare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.  
Presenza di più Certificazioni  
1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:  
n nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390.  
Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;  
n nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;  
n nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2  
o ‘15’’;  
53  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
n nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il  
codice ‘4’ o ‘6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.  
2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4  
vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391,  
462 e 463). Nelle colonne 3 e 4, vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che  
ha effettuato il conguaglio.  
3) in presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle co-  
lonne da 1 a 4, vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la  
Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.  
SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa  
Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle  
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta  
sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che  
nell’anno 2021 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal  
datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2023).  
Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della  
Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni  
corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della  
Repubblica n. 917 del 1986.  
Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle anno-  
tazioni alla Certificazione Unica 2023 è presente il codice BO.  
La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio  
dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2022 essa è pari a 491,00 euro (decreto  
del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 agosto 2022, pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2022)  
Rigo RC15  
Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2023  
o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 384 di tutte le Certificazioni Uniche.  
Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica  
2023 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.  
Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2023  
o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 516 di tutte le Certificazioni Uniche.  
8. QUADRO CR –- Crediti d’imposta  
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.  
I contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e  
che, ricorrendone le condizioni, intendano fruire del relativo credito d’imposta, sono tenuti a compilare il Quadro CE  
presente nel fascicolo 3 del Modello REDDITI PF.  
SEZIONE II – Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti  
Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa  
Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.  
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato;  
in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.  
Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa  
vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino  
che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia  
di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.  
Questo rigo, invece, non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:  
n in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;  
n in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e  
sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.  
L’articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2016 dispone che l’agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima  
casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto. Quindi, si ha il credito d’imposta:  
a) sia nella situazione della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato;  
b) sia nella situazione in cui l’alienazione della casa già posseduta avvenga entro l’anno successivo al nuovo acquisto agevolato.  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato ca-  
pienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN47, colonna 11, del Mod. REDDITI 2022, persone  
fisiche (con casella “Situazioni particolari” posta nel frontespizio non compilata) ovvero quello indicato nel rigo 131 del prospetto di liqui-  
dazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022.  
54  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Se nel modello Redditi PF 2022 la casella “Situazioni particolari” è stata compilata con il codice “1” (fruizione credito d’imposta “prima  
casa under 36”) questa colonna va compilata riportando l’eventuale importo del credito “prima casa” residuo, indicato nel rigo RN47, col.  
11, del mod. REDDITI PF 2021, o nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2021, che non è stato possibile  
utilizzare nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 (Circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E).  
Colonna 2 (Credito anno 2022): riportare il credito d’imposta maturato nel 2022, spettante ai soggetti che si trovano nelle seguenti con-  
dizioni:  
n nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo  
delle agevolazioni prima casa;  
n l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure  
se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della  
nuova prima casa. E’ stata disposta la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per  
effettuare il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale so-  
spensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza del beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compra-  
vendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
n non siano decaduti dal beneficio prima casa.  
Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali”  
reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla  
data di presentazione della presente dichiarazione.  
Rigo CR8 Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti  
Indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti,  
come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.  
Consultare in Appendice la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti”.  
Sezione III – Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione  
Questa sezione è riservata ai datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  
hanno incrementato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio  
colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,  
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.  
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione con il Mod. F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF, limitatamente alla  
quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.  
Nel rigo CR9 indicare:  
n nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione indicato nel rigo  
RN47, colonna 12, del Mod. REDDITI 2022, ovvero nel rigo 132 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2022;  
n nella colonna 2 (Credito compensato nel Mod. F24) il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di  
presentazione di questa dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello  
spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa  
colonna l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta riversato, senza tener conto di  
interessi e sanzioni.  
Sezione IV –- Crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo  
Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita  
domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di ri-  
parazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a  
quella distrutta. Se il credito riconosciuto si riferisce all’abitazione principale compilare il rigo CR10.  
Se invece, il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall’abitazione principale compilare il rigo CR11.  
Rigo CR10 Abitazione principale  
Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzato in diminuzione dell’IRPEF e ripartito in 20 quote costanti relative al-  
l’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia del-  
l’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo e  
ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.  
Colonna 1 (Codice fiscale) indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per  
l’accesso al contributo, secondo quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la do-  
manda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio.  
Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.  
Colonna 2 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2022.  
Colonna 3 (Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abita-  
zione principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta.  
55  
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Colonna 4 (Rata annuale) indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2022. Tale importo, da riportare nel rigo RN28, si  
ottiene dividendo per venti l’importo indicato in colonna 3.  
Colonna 5 (Residuo precedente dichiarazione) riportare il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale che non ha trovato  
capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 21 del modello REDDITI 2022 o indicato nel  
rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2022; se il credito d’imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia  
dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclu-  
sivamente nel primo modulo compilato.  
Rigo CR11 Altri immobili  
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in  
5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta.  
Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri ag-  
giuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. Si ricorda che il credito spetta  
nel limite complessivo di euro 80.000.  
Colonna 1 (Impresa/professione) barrare la casella se l’immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa  
o della professione.  
Colonna 2 (Codice fiscale) indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al  
contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo CR10.  
Colonna 3 (N. Rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2022.  
Colonna 4 (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.  
Colonna 5 (Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione  
dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.  
Colonna 6 (Rata annuale) indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2022.Tale importo, da riportare nel rigo RN27 entro i  
limiti dell’imposta netta, si ottiene dividendo l’importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.  
Sezione V – Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione e sottoconti PEPP  
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che sono titolari di sottoconti di PEPP possono richiedere, per de-  
terminate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un’anticipazione delle  
somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta. Le anticipazioni pos-  
sono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57  
euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione  
può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni  
reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente ri-  
feribile all’importo reintegrato.  
L’aderente deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi  
come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in  
cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descrit-  
to.  
Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 e la risposta ad interpello n. 193 del 14 aprile 2022 del-  
l’Agenzia delle entrate.  
La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d’imposta spettante.  
Si precisa che può costituire reintegro solo l’ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.  
Rigo CR12  
Colonna 1 (Anno anticipazione) indicare l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva  
individuale maturata.  
Colonna 2 (Reintegro totale/parziale) indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:  
n codice 1 se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente;  
n codice 2 se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte.  
Colonna 3 (Somma reintegrata) Indicare l’importo che è stato versato nel 2022 per reintegrare l’anticipazione percepita.  
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla  
precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 13, del quadro RN del Mod. REDDITI 2022 o nel rigo 134 del prospetto di liquidazione  
(mod. 730-3) del mod. 730/2022.  
Colonna 5 (Credito anno 2022) indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata  
Colonna 6 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-  
sentazione della dichiarazione.  
Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36  
Il presente rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa  
assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel  
corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non  
superiore a 40mila euro annui.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali” re-  
peribili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
Rigo CR13  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato ca-  
pienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 44, del mod. REDDITI PF 2022.  
Colonna 2 (Credito anno 2022): indicare il credito d’imposta maturato nel 2022. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione  
dell’acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2023 e fino alla  
data di presentazione della dichiarazione.  
Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data  
di presentazione del modello REDDITI PF2023.  
Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente  
all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.  
SEZIONE VII – Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) e  
della scuola (school - bonus)  
Rigo CR14 cultura (art - bonus)  
Colonna 1 (Spesa 2022): indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2022:  
n a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;  
n a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione  
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei  
centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge  
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) dei complessi strumentali, delle società con-  
certistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti .  
n per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo  
di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.  
Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni  
culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1, del decreto-legge 31 maggio  
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).  
Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decre-  
to-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229) in favore:  
n del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei  
Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all’art.1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della  
Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;  
n dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conser-  
vazione del patrimonio archivistico e librario.  
Colonna 2 (Residuo anno 2021): indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, col. 26 del Mod. REDDITI PF 2022 o quello  
riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 3 (Rata credito 2021): indicare l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2022 o l’importo riportato  
nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 4 (Rata credito 2020): indicare l’importo indicato nel rigo CR14 col.3, del Mod. REDDITI PF 2022 o l’importo riportato nel rigo  
160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 5 (Quota credito ricevuta per trasparenza): indicare l’importo che viene attribuito nell’anno d’imposta al contribuente in qualità  
di socio di società semplice. In colonna 5 indicare anche l’intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza negli anni, 2019, 2020, 2021  
e 2022. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 2 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo.  
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento.  
Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte  
della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.  
Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:  
n banca;  
n ufficio postale;  
n sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.  
Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non spettano le detrazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettere h) e  
i), del TUIR. Le anzidette detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d’imposta, come  
ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali.  
In caso di erogazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa deve invece essere compilato il quadro RU presente nel terzo fascicolo,  
secondo le relative istruzioni.  
Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e la circolare n.20/E del 18 maggio 2016.  
Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da RP8 a RP13 della  
sezione I del quadro RP, la detrazione dall’imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel pre-  
sente credito.  
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus).  
Il credito d’imposta spettava a chi effettuava erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni  
scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.  
In particolare, veniva riconosciuto per queste tipologie di investimenti:  
• realizzazione di nuove strutture scolastiche  
• manutenzione e potenziamento di quelle esistenti  
• interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti  
Dall’anno d’imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.  
Nel rigo CR 15 (Residuo anno 2021): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI  
PF 2022 o quello indicato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
SEZIONE VIII – Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato  
Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno  
2022 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione  
dell’arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.  
Rigo CR16  
Colonna 1 (Credito anno 2022): riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ri-  
cevuta entro il 30 aprile 2023.  
Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo RN47, colonna 15, del  
Mod. REDDITI 2022 o indicato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-  
sentazione della dichiarazione.  
Sezione IX – Credito d’imposta per videosorveglianza  
In questa sezione è indicato il credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme,  
nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.  
Il credito d’imposta è era pari all’importo delle spese indicate nell’istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 201 e  
spettava a condizione le spese per videosorveglianza fossero state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività  
d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro au-  
tonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta era ridotto del 50 per cento.  
Il credito d’imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle  
Entrate. In alternativa il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L’even-  
tuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. RED-  
DITI PF 2022 o quello riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2022.  
Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di pre-  
sentazione della dichiarazione.  
SEZIONE X – Credito d’imposta euroritenuta  
Rigo CR30  
Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta  
Il credito d’imposta è previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui  
all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dal-  
l’applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con  
alcuni Stati terzi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo  
a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del D. Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr.  
Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein  
e Andorra. In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella  
presente dichiarazione, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione  
del quadro CR ovvero del quadro CE. Se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero,  
il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’arti. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.  
241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza.  
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato  
nella colonna 4 del relativo rigo CR30 del Mod. REDDITI 2022.  
Colonna 2 (Credito) indicare il credito maturato nel 2022, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d’imposta ai sensi  
dell’articolo 165 del TUIR, così come determinato nel quadro CE. Nel caso in cui non trovi applicazione l’art. 165 del TUIR (ad es. se il  
reddito prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l’intero importo  
dell’euroritenuta subita.  
Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24) indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del-  
l’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
Colonna 4 (Credito residuo) indicare l’importo del credito residuo così determinato: CR30 col. 1 + CR30 col. 2 – CR30 col. 3.  
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a  
rimborso presentando apposita istanza.