Form Redditi PF3 2023 Instrukcijos Italija
Modelis Pristato fiziniai asmenys (veidas 3) - Užpildymo instrukcijos
Susijusios formos
- Forma Italija - Modelis Pristato fizinius asmenis (fascience 3)
PERSONE FISICHE
MODELLO REDDITI 2023
Periodo d’imposta 2022
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 3
Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS
QUADRO RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG,
RH e LM
Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo
QUADRO RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti
e professioni
QUADRO RF - Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG - Impresa in regime di contabilità semplificata
QUADRO LM - Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -
Regime forfetario
QUADRO RQ - Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef
QUADRO FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti
(CFC)
QUADRO NR - Nuovi residenti
QUADRO CE - Credito di imposta per redditi prodotti all’estero
QUADRO TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso
QUADRO RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO RD - Allevamento di animali, produzione di vegetali
ed altre attività agricole
FASCICOLO 1
FASCICOLO 2
DATI PERSONALI Compilazione del frontespizio
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RH - Redditi di partecipazione in società di persone
e assimilate
QUADRO RL - Altri redditi
QUADRO RA - Redditi dei terreni
QUADRO RM - Redditi soggetti a tassazione separata
e imposta sostitutiva
QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria
QUADRO RR - Contributi previdenziali
MODULO RW - Investimenti all’estero e/o attività estere
di natura finanziaria - monitoraggio - IVIE/IVAFE
QUADRO AC - Comunicazione dell’amministratore di condominio
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
QUADRO CR - Crediti d’imposta
QUADRO RP - Oneri e spese
QUADRO LC - Cedolare secca sulle locazioni
QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
QUADRO DI - Dichiarazione integrativa
QUADRO RX - Risultato della dichiarazione
PERSONE FISICHE Guida alla compilazione
NON RESIDENTI
del Modello REDDITI 2023
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
INDICE REDDITI 2023 Persone fisiche FASCICOLO 3
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE
7. Istruzioni per la compilazione del quadro RD
8. Istruzioni per la compilazione del quadro RS
9. Istruzioni per la compilazione del quadro RQ
10. Istruzioni per la compilazione del quadro FC
11. Istruzioni per la compilazione del quadro NR
12. Istruzioni per la compilazione del quadro CE
13. Istruzioni per la compilazione del quadro TR
14. Istruzioni per la compilazione del quadro RU
46
51
73
1. Le principali novità del Fascicolo 3 di REDDITI PF
2. Istruzioni comuni ai quadri RE RF RG RD RS
3
3
77
82
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RE
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RF
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RG
6. Istruzioni per la compilazione del quadro LM
4
10
25
36
87
99
101
APPENDICE
149
2
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE
1. Le principali novità del Fascicolo 3 di REDDITI PF
Proroga dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori che fruivano del regime alla data del 31 dicembre
n nel quadro RE, prevista una nuova casella codice per consentire al lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza in Italia prima
del 2020 e risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori al 31 dicembre 2019, di avvalersi della proroga
dell’agevolazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019;
Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi
n nei quadri RF e RG, sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-
quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno
avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1,
comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti
n nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato
nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre
2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR
relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi da 87 a 95, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici
n nel quadro RF è stata prevista la proroga, fino all’anno d’imposta 2022, dell’esclusione dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite
dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF (art.
1, comma 750, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Nuovi Crediti d’imposta per le imprese
n nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno
2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state ag-
giornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Inve-
stimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella
nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei
campi specificatamente indicati
2. Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS
GENERALITÀ
Cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (vedi quanto previsto al
comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché ai singoli decreti ministeriali
di approvazione degli indici), devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo
54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro;
Ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli indici individuate al punto 3, si evidenza che i relativi decreti di
approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per mag-
giori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli indici e alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA”;
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;
5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA
approvato per l’attività esercitata;
7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi
dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività
prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il
Modello ISA);
8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del
decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di
autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto
legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autoriz-
zazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento
del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società
cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto
mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;
13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;
14 – Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
15 – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).
Sono altresì esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività
d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98
del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Tali soggetti indicano i redditi derivanti
dai predetti regimi nelle apposite sezioni del quadro LM, e pertanto, non devono compilare le caselle relative alle cause
d’esclusione dall’applicazione degli indici presenti nei quadri RE, RF ed RG. I contribuenti che adottano il regime for-
fetario devono fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta
previsti in base all’articolo 1, comma 73, della citata legge n. 190 del 2014.
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RE
GENERALITÀ
Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del
TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dal-
l’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.
Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, an-
corché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un
identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L’abitualità si diversifica dall’occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
I redditi di lavoro autonomo abituale vanno dichiarati nel quadro RE, oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il
regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, o il regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, mentre i redditi di lavoro autonomo occasionale,
qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo
indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
I redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all’estero, vengono a svolgere la loro
attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene
fiscalmente residente in Italia, e nei cinque successivi, sempre che permanga la residenza (art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come
modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Al fine di fruire in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%. occorre compilare la casella “Docenti e ricercatori” posta a
margine del quadro, indicando il codice 1. Qualora il lavoratore autonomo abbia già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla
data del 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori, può fruire della proroga dell’age-
volazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019, indicando nella casella “Docenti e ricercatori” il codice 2,
L’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non
ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia. Sono altresì esclusi dall’agevolazione
e assoggettati ordinariamente a tassazione in Italia, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo che il soggetto residente produce
all’estero in qualità di docente o ricercatore. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E)
I lavoratori autonomi che si sono trasferiti in Italia e che possiedono i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, o di cui al comma 2 del
Decreto legislativo n. 147 del 2015, possono avvalersi del regime di determinazione del reddito previsto dal citato art. 16, nella versione
vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, indicando il codice 1 nella casella posta a margine
del quadro denominata “Impatriati” (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
Anche i soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, avviando un’attività
d’impresa o di lavoro autonomo in Italia possono avvalersi del medesimo trattamento fiscale, qualora vi abbiano previamente optato, ai
sensi dell’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E). Gli stessi devono in-
dicare il medesimo codice 1 nella predetta casella.
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per
i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito di lavoro autonomo
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare Per i soggetti rientrati in Italia dal 30
aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2
dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito di lavoro
autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare. Per i soggetti rientrati in Italia
dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma
2 dell’art. 13- ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
n il codice 5, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-quater del citato articolo 16 (nella versione vigente fino al 20
maggio 2022), in quanto possiedono la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito di lavoro autonomo concorre alla for-
mazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.
Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza.
Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato art. 16
del d.lgsl n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno
1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro 1.000.000;
– i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno
1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.
In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già menzionato
art. 16 d.lgs. n. 147 del 2015, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari
allo 0,5 per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo de-
legata per lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del
comma 5-quater dell’art. 16, d.lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al
comma 3 dello stesso art. 16.
n il codice 6, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichia-
razione della detassazione nella misura del 50%;
n il codice 7, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichia-
razione della detassazione nella misura del 10%.
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati, per i docenti e ricercatori universitari e/o per gli sportivi pro-
fessionisti devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel frontespizio della dichiarazione.
Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione
Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai
nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR.
Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo
periodo d’imposta. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro
RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato“,
sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore,
ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici di attività, consultabile
sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei compensi conseguiti.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
n barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
n compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo “Generalità” del capitolo 2 “Istruzioni comuni
ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RE2, colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all’art. 54, comma 8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e coo-
peranti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l’importo indicato deve essere
riportato nel rigo RE23.
I costi relativi ai compensi derivanti da ONG non vanno indicati nel quadro RE.
Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di parteci-
pazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività
svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che
non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da
attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare
competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di com-
ponenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio
di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati
compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corri-
sponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, non va considerato
alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma
212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Non deve essere riportato in questa colonna l’importo eventualmente indicato in colonna 1.
Nel rigo RE3, va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare, vanno inseriti in tale rigo:
n gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
n i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma as-
sicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità perma-
nente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso
derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, il contribuente può
scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata, indicandoli nel quadro RM del fascicolo 2 (lettera g-ter, del comma 1 dell’art.
17 del TUIR).
Nel rigo RE4, indicare le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli
oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente
l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR).
Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo
articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.
Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo degli importi
indicati in colonna 1, anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella
dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base im-
ponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al
comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017.
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata
“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.
TOTALE COMPENSI
Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3, RE4, e RE5 colonna 2.
Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicati:
n le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il
50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso
personale o familiare del contribuente;
n l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente
per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per
cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
n l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR;
n il 20 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo,
senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i
motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
n il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta;
Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art.
1 della legge n. 208 del 2015 e ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e, da ultimo, dell’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019,
(c.d. super-ammortamento). Tale importo va riportato anche in colonna 2.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE8, colonna 2, vanno indicati:
n i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i
citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente.
La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata
minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un
periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
n il 20 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo
veicolo, senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro
18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno. La
deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito
della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per
un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
n il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte
del periodo d’imposta;
n l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR.
Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai sensi dei commi
91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge n.
205 del 2017 e, da ultimo dell’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale importo va riportato anche in colonna 2.
Nel rigo RE9 vanno indicati:
n l’80 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR;
n i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati pro-
miscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
n il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le
autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un
solo veicolo;
n il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta;
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10 vanno indicati:
n il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promi-
scuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest’ultimo
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; ovvero in caso
di immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati
entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 di-
cembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, con un mi-
nimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013 non è ammessa
alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un
periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento del canone;
n l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale
acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
Vedere in Appendice, voce “Ammortamento degli immobili strumentali per l’esercizio di arti e professioni”
n l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2022 per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della
professione;
n la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati dal 15 giugno
1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero per i contratti
stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici
avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna dedu-
zione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa
per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR;
n l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non
imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza
delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio:
spese condominiali e per riscaldamento;
n il 50 per cento delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della pro-
fessione e all’uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria,
nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.
Nel rigo RE11 vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
n l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i
contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
n le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità
per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
n i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e
professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro
258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.
Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché
agli ascendenti, per il lavoro prestato o l’opera svolta, nei confronti dell’artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assi-
milato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di as-
sicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d’imposta. Rimangono deducibili, invece,
i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati.
Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente
afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.
Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica
o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per
l’esercizio dell’arte o professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai
contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA.
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l’ammontare deducibile delle spese
sostenute nell’anno per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be-
vande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17.
L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo
indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4). In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di som-
ministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente
in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo de-
ducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.
Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be-
vande che si qualificano come spese di rappresentanza. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza ef-
fettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto
o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o pro-
fessione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non
può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e
l’importo indicato al rigo RE4).
Vedere in Appendice, voce “Spese di rappresentanza”
Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be-
vande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi.
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o
di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate
in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile
delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprendi-
torialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati
dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro. La
disciplina delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR. In colonna
4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.
Nel rigo RE19, colonna 4, indicare le altre spese documentate ammesse in deduzione.
In particolare riportare:
n l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR;
n il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e
simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli,
nonché il 70 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n il 20 per cento delle altre spese, (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente
per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento
di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
n il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale
o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
n l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme
assicurative o di solidarietà;
n l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata a titolo di saldo nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, deducibile
dal reddito di lavoro autonomo articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale
ammontare va indicato anche in colonna 1;
n l’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, a titolo di saldo, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Detto importo va
evidenziato anche in colonna 2. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella co-
lonna 1 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
n l’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art.
3 del decreto-legge n. 34 del 2019). Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3. Nella medesima colonna va indicata
l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell’im-
posta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
n l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi
i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo
sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Si precisa che le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2022 sono
state restituite al soggetto erogatore non vanno indicate nel rigo RE19, ma nel rigo RP33, colonna 1, del 1° fascicolo del modello REDDITI
persone fisiche.
Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44).
TOTALE SPESE
Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.
DIFFERENZA
Nel rigo RE21, colonna 3, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.
I ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall’art. 17, comma 1, del D.L.
n. 185 del 2008, e dall’art. 44 del D.L. 78 del 2010, compilando l’apposta casella posta a margine del quadro, devono indicare nella
colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 3
del medesimo rigo.
I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, espongono nella colonna 2 gli
eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3, per i quali non si applica la tassazione agevolata (Cir-
colare n. 17 del 23 maggio 2017).
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020
sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401).
REDDITO (O PERDITA) DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED ARTISTICHE
Nel rigo RE23, va indicata la somma tra:
n l’importo di rigo RE21, colonna 3, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1 del medesimo rigo;
n il 10 per cento dell’importo di rigo RE21, colonna 1.
n l’importo di rigo RE2, colonna 1.
Inoltre, se l’importo del rigo RE21, colonna 3, è positivo, qualora la casella “Impatriati” sia stata compilata, nel calcolo dell’importo da in-
dicare nel rigo RE23 deve essere considerato l’intero importo del rigo RE21 colonna 2, sommato al 50 per cento della differenza tra
l’importo di rigo RE21, colonna 3 e l’importo di rigo RE21, colonna 2, qualora nella casella “Impatriati” sia indicato il codice 1, 5 o 6, ovvero
sommato al 30 per cento della predetta differenza, qualora nella casella “Impatriati” sia indicato il codice 2, ovvero sommato al 10 per
cento della stessa differenza, qualora nella casella sia indicato il codice 4 o 7.
In caso di risultato negativo l’importo deve essere preceduto dal segno “–”.
Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche
Nel rigo RE24 deve essere indicata l’eventuale eccedenza di perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti,
formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, che non sono state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro au-
tonomo dell’anno, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo RE25 indicare la differenza tra gli importi indicati nei righi RE23 e RE24. Tale importo va sommato agli altri redditi Irpef e riportato
nel quadro RN.
In base all’art. 8, comma 1, del TUIR le perdite di lavoro autonomo concorrono a formare il reddito complessivo di periodo, pertanto nel
caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una perdita, dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel quadro RN.
RITENUTE D’ACCONTO
Nel rigo RE26, va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle
altre ritenute, nell’apposito rigo del quadro RN. Nell’importo vanno ricomprese le ritenute eventualmente sospese.
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RF
GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur po-
tendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
Il quadro RF non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni,
di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.
L’artigiano iscritto nell’apposito albo deve barrare la casella “Artigiani”.
I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa, possono
fruire del trattamento fiscale previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del citato articolo
16 (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per
cento.
A tale fine i predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati” (vedere
“Istruzioni per la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia, e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni di cui al citato art. 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall’art.
13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020;
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito d’impresa concorre
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare;
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito d’impresa
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare.
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono compilare la casella “Codice Stato estero posta nel
frontespizio della dichiarazione.
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai
nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR. Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo
stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E)
A partire dal 2021 l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, qualora
nel corso dell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione siano destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, pertanto, il
contribuente che intenda adottare il regime di contabilità ordinaria indicherà i relativi redditi nel presente quadro.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente
nel quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di
Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, set-
tore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Il quadro RF si compone del riquadro “Determinazione del reddito” e del prospetto “Altri dati”
Nel rigo RF1, colonna 1, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile
sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
n barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
n compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo “Generalità” del capitolo 2 “Istruzioni comuni
ai quadri RE-RF-RG-RD-RS.
Nel rigo RF2 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale an-
notati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al decreto ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle “ISTRU-
ZIONI PARTE GENERALE ISA”).
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo
RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR per ogni singola stabile organizzazione (“branch”) vanno apportate al
risultato del rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i criteri dettati dall’art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in di-
minuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare
il reddito o la perdita della branch esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del presente
quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel
complesso. La perdita fiscale della branch va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La
somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento
(se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.
Si ricorda che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso in cui l’impresa transiti dal regime di contabilità semplificata al
regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del
regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Inoltre, nella predetta ipotesi le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole
del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato. Diversamente,
qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e
si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI
L’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett.
q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore
e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori de-
duzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un apposito prospetto
della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma 33, della legge finanziaria
2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali
e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di
locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli in-
teressi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo
previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
A tal fine nel rigo RF6 sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle predette eccedenze.
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affrancamento della stessa mediante applicazione
dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l’importo affrancato nella precedente dichia-
razione dei redditi non va esposto tra i “decrementi” nel presente rigo.
Nel rigo RF6 vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravve-
nienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’ art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, del TUIR, nel testo previgente rispetto
alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in colonna 4, va indicato l’importo
complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa), e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni
materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e agli accantonamenti in colonna 3.
VARIAZIONI IN AUMENTO
Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare
il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore
a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali
negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla
lett. b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le plusva-
lenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze
attive” contenuto nel quadro RS. In particolare, nella colonna 1 del rigo RS2 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze, e nella
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
colonna 2 l’importo complessivo delle sopravvenienze, nel successivo rigo RS3 va indicato l’importo corrispondente alla quota costante
prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2, per l’intero ammontare delle
plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS2 (colonna 1 e 2) del predetto prospetto, ed una
variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, colonna 2, per l’ammontare delle quote costanti evidenziate nel rigo RS3 del prospetto
stesso.
Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e
delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.
Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo
o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili,
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a
scelta del contribuente, in quote costanti in tale periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i proventi
sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS4 del predetto prospetto, va indicato nel rigo RF35 e quello
della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto stesso, va indicato nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al
reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.
REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello
Stato e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari,
dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova ap-
plicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. In caso di
immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di ma-
nutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di
locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” ri-
conosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento.
Pertanto, nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va indicato il reddito de-
terminato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le
unità immobiliari a disposizione.
Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF10 va in-
dicato anche il reddito dominicale.
In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10 va indicato l’intero ammontare
del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice 29. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione
europea (art. 6, commi 1e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014 (introdotto dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 133 del 2014), la medesima
agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti
e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10
va indicato l’intero ammontare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.
I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla de-
finitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (art. 48, comma 16, del citato decreto
legge n. 189 del 2016).
Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), se non determinano il reddito forfeta-
riamente secondo le disposizioni di cui all’art. 56, comma 5, 56-bis, comma 1, e di cui all’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, devono in-
dicare:
n nel rigo RF10 il reddito agrario, per l’attività compresa nei limiti;
n nel rigo RF11, la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti;
n nel rigo RF39, i ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti.
Analogamente gli imprenditori agricoli che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, oltre i limiti stabiliti nel medesimo comma
423, se non determinano il relativo reddito forfetariamente (quadro RD), indicano nel rigo RF10 il reddito agrario, e nei righi RF11 e RF39,
rispettivamente, i costi ed i ricavi riferibili all’attività compresa nei predetti limiti.
I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella pre-
videnza agricola Tale agevolazione vale per gli anni dal 2017 al 2023 (art. 1, comma 80, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo
familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’eser-
cizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Nel rigo RF12, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell’importo di
colonna 1, anche nel caso in cui il contribuente si avvalga delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori
componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo
9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017. L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata
“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RF13 va indicato l’importo delle variazioni alle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma, rispettivamente,
degli artt. 92, 92 bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati
in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna
opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza
prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.
Nel rigo RF15, colonna 1, va indicato l’ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 61 del TUIR; in colonna 2 va
indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (come ad esempio gli interessi di mora inde-
ducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR o gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trime-
stralmente l’Iva, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo
occorre anche indicare l’intero ammontare dell’Irap e dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’im-
posta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico.
Nel rigo RF55 va indicata la quota dell’Irap versata a titolo di saldo nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, deducibile
dal reddito d’impresa (codici 12 e 33). Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso,
ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedano le
Circolari dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013). Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice
38, l’importo dell’imposta municipale propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle
previste dall’art. 100, comma 2, lettera:
n h), se di importo non superiore a euro 30.000,00;
n m);
n m-bis);
n n);
n o);
n o-ter).
In questa colonna deve essere indicato anche l’ammontare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lett. f) che danno
diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma
2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché
interamente deducibili.
In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente
– utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100 comma 1,
del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati
per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i)
del TUIR.
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RF18, va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore
utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR,
nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR o
non ancora deducibili, e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette di-
sposizioni. Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili.
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell’art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei di-
videndi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109, commi 3-bis e 3-ter del TUIR.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi
costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il
realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo RF20 va indicata la quota indeducibile:
n delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, del TUIR;
n delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di
associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti di
esenzione di cui sopra;
n della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve
di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche
concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell’art. 64, comma 1, del TUIR. Per le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1°
gennaio 2018, la quota indeducibile è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).
Nel rigo RF21, colonna1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l’importo deducibile ai
sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di au-
totrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. In colonna 2, vanno indicate
le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l’importo deducibile ai sensi dell’art. 104 del TUIR
e, in colonna 3, va indicato l’ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF23, va indicato l’ammontare:
n in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al
comma 3 dell’art. 95 del TUIR;
n in colonna 2, delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova co-
stituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di ali-
menti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti
i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare
l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel quadro RS, rigo RS28 (vedere in Appendice la voce
“Spese di rappresentanza”);
n in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell’art. 109,
comma 4, del TUIR.
Nel rigo RF24, va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi
dell’art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6
nell’apposito campo.
Nel rigo RF25, va indicato, in colonna 1, l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai
sensi dell’art. 105 del TUIR; in colonna 2, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto
all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR; in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai
sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF27, va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo pe-
riodo di tale comma, le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o
non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del
reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell’applicazione
di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze esenti di cui all’art. 87 del TUIR.
Nel rigo RF28, vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in
valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura
anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì
indicato, all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle sopra elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare,
vanno indicati con il:
n codice 1, il 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2007 ovvero il 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero la quota pari al 58,14 per cento dei di-
videndi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017), qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo
di imposta oggetto della presente dichiarazione;
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei
casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto,
indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito
imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con
riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti
all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad ap-
plicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del
2017;
n codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori di-
pendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3 del TUIR;
n codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture
recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
n codice 5, il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa (non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni
colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni,
comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000,
per quelli relativi ad altri Stati ( si veda l’art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
Vedere in Appendice, voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”
n codice 6, l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse
economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
n codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi
prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
n codice 9, dai contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi
da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi
precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
TUIR.
n codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta successivo a quello di
esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallinea-
mento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;
n codice 13, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR,
qualora non sia stato imputato al conto economico o vi sia stato in misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, te-
nendo conto in tal caso della differenza;
n codice 15, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi
prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei
beni e/o dei servizi ricevuti);
n codice 17, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che con-
figurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44);
n codice 18, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero
corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell’associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi
dell’art. 99, comma 3, del TUIR;
n codice 29, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n codice 30, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi
in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la
riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al con-
tratto di rete;
n codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi
da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF)
che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il par-
tecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del
patrimonio del fondo o della società;
n codice 34, i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento all’imprenditore e/o ai propri familiari, per fini privati, per un cor-
rispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 2, comma
36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 15 giugno 2012);
n codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR (per l’ammontare de-
ducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”);
n codice 39, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all’estero. Tale ammontare non
deve tener conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata;
n codice 41, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile ai sensi
dell’art. 106, comma 1, del TUIR;
n codice 43, l’ammontare degli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in-
dividuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
comma 6 dell’art. 167 del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato
gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del
TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;
n codice 44, la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto
della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sus-
sistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2 lett. b) del citato art. 47-bis,
ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’art. 167 del TUIR.
Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero pari al
49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
n codice 45, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite
di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in as-
senza dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
n codice 46, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina di cui
al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
n codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l’impresa
residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite
ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;
n codice 53, Per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario al regime ordinario, l’importo dei ricavi che, ancorché di competenza
di periodi in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, concorrono alla determinazione del reddito, in
quanto hanno avuto manifestazione finanziaria nel presente periodo d’imposta (art. 1, comma 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190,
primo periodo, cfr. Circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6);
n codice 54, Per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario e/o dal regime d’impresa minore “per cassa” al regime ordinario, l’im-
porto dei costi e delle spese di competenza del presente periodo d’imposta, che non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito in quanto sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario (art. 1, comma 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190, cfr.
Circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6), e/o d’impresa minore “per cassa” (Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E);
n codice 56, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 57, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 58, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili
organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del
TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 59, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR prelevati all’atto
del pagamento o del prelevamento (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto
2017);
n codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di
fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche
se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2018, n. 96);
n codice 63, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in periodi d’imposta precedenti, de-
rivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del cor-
rispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo
a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di
altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
n codice 66, l’importo delle riserve in sospensione d’imposta, da assoggettare a tassazione nell’ipotesi di cui all’art. 166, comma 5, del
TUIR (cfr. istruzioni al quadro TR);
n codice 67, per i soggetti che non hanno effettuato l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta
alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto
economico non deducibile nel presente periodo d’imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
n codice 68, la variazione in aumento in applicazione dell’art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
n codice 69, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’art. 110 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo art. 110;
n codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nella colonna 67, va indicato il totale degli importi indicati nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 e 66 del medesimo rigo.
Nel rigo RF32, va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF7 a RF31.
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Nel rigo RF36, va indicato l’importo degli utili distribuiti nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo per-
sonale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile orga-
nizzazione.
Nel rigo RF38 va indicato l’intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di
applicazione del regime di trasparenza. L’integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga
successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati
imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all’art. 14 del DM 23 aprile 2004.
Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto
esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.
Nel rigo RF43, va indicato:
n in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e
bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR. (vedere in Appendice la
voce “Spese di rappresentanza”);
n in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in
colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2; le predette spese, sono deducibili nel periodo
d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19
novembre 2008.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto in commento, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei
periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso
periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di
rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS28 del modello RED-
DITI PF 2022), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limiti stabiliti dal medesimo art. 108, comma 2, del TUIR.
Nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate
ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati
al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109,
comma 4, del TUIR) e l’importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili
quali spese di rappresentanza diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5
dell’art. 109 del TUIR.
Nel rigo RF44 vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91, lettere a) e b), del TUIR, non concorrono alla
formazione del reddito di impresa.
Nel rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta
estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche
essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicato,
all’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente:
n delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
n delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di
associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui
all’art. 87 del TUIR;
n della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale,
anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche con-
corsuale di società ed enti rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR
(comma 6 del medesimo articolo).
n delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sus-
sistenza della condizione di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, aven-
dola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in colonna 1.
Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR. Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018,
la quota esente è pari al 41,86 per cento del loro ammontare. (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).
Nel rigo RF47, colonna 2, va indicato il 60 per cento qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero il 41,86 per cento, qualora si tratti
di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m.
26 maggio 2017);
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73 del TUIR;
n degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
n delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili anche nelle ipotesi di recesso o
esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, (art. 47
comma 7, del TUIR);
n della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un
apporto diverso da quello di opere e servizi;
n degli utili e delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto
diverso da quello di opere servizi, provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale pri-
vilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1, del TUIR, o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato, a
seguito di istanza di interpello di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, del TUIR, che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di lo-
calizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Si considerano provenienti
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali
soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Tale limitato
concorso alla formazione del reddito si applica al verificarsi della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
n degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato indi-
viduati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo
periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2 lett. b) dell’art. 47-bis, ma non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole;
tale importo va indicato anche in colonna 1.
Nel rigo RF48, va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a concorrenza dei redditi assoggettati a
tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell’art. 167, comma 10, del TUIR, e dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché
ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.
In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzati in regimi
fiscali privilegiati relativi a redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia
di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato contenute nel par. 8.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 28 agosto 2017.
Nel rigo RF50, colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da
marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1 commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, “Patent Box”), pari al 50 per cento.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i marchi d’im-
presa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, va
indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la
sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione
integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in al-
ternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea docu-
mentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi
dell’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4, va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all’art.
1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dall’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio
e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Nel caso in
cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.
145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del TUIR, l’80
per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente
esposta in colonna 5. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza e,
pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 4 Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze
di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del
TUIR, il risparmio d’imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.
In colonna 6, va indicato:
n l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per
cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dall’imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo
decreto legge n. 457 del 1997;
n il 64 per cento, pari all’80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque
interne e lagunari, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
n l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488);
In colonna 7, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6.
Nel rigo RF55 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da in-
dicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
n codice 1, l’importo degli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione
non ancora percepiti;
n codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
n codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi
dell’art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura
percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva
del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
Vedere in Appendice, voce “Accantonamenti ai fondi di previdenza”
n codice 5, l’importo delle somme distribuite dal trust;
n codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
n codice 10, dai contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi
da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi
precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
TUIR;
n codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo,
deducibile dal reddito d’impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008);
n codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b) del TUIR, contabilizzato per
competenza, non ancora percepito;
n codice 15, l’importo delle plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le minusvalenze de-
dotte;
n codice 21, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110, del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi
prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei
beni e/o dei servizi ricevuti);
n codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
n codice 25, il credito d’imposta, sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento immobiliare chiusi, se im-
putati a conto economico.
Per i proventi, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale
variabile (SICAV) di diritto nazionale e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,
ai sensi del decreto legge n. 476 del 1956 (cosiddetti “fondi lussemburghesi storici”), spetta un credito d’imposta pari al 15 per cento dei
proventi percepiti; per i proventi, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, il credito di imposta è ri-
conosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti determinati; per i proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM pos-
sedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che
si considerano percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette
quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione
o acquisto (art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10); per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento
immobiliare chiusi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle
quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo;
n codice 28, l’importo della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti
impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
n codice 29, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati
interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale. L’agevolazione è subordinata al-
l’autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
n codice 31, l’importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014,
n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale
fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),
qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5
per cento del patrimonio del fondo o della società;
n codice 32, l’ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),
diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso
(SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già
imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n codice 33, l’importo dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo, deducibile dal reddito d’impresa (art. 2 del decreto-legge n.
201 del 2011). Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12, non può ec-
cedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
n codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato
a conto economico nei precedenti periodi d’imposta; Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014,
la deduzione per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non
inferiore alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino
al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di beni im-
mobili, la deduzione è ammessa:
– per un periodo non inferiore a undici anni, ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a
decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
– per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
n codice 38, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione:
– imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
– imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34);
– imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
n codice 40, l’ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” di cui
al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per
cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato
comma 39;
n codice 41, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite
delle stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, in assenza
dell’esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
n codice 43, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deduzione
forfetaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti
personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
n codice 44, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deduzione
forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di
cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
n codice 47, le variazioni fiscali conseguenti all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l’impresa
residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite
ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR;
n codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il
cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La mag-
giorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di tra-
sporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232);
n codice 53, l’ammontare delle sopravvenienze attive, riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure
elencate al comma 3-bis dell’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa. Tali disposizioni
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure);
n codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nel-
l’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-
ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
n codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni
immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati
entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti
a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B della citata legge n. 232
del 2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa
(comma 229 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n codice 57, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al
31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato
del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
n codice 58, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice
55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
n codice 59, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni
immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205);
n codice 60, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 61, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili
organizzazioni, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del
TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 62, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti,
nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 63, l’importo corrispondente all’adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR
delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 67, l’ammontare dei proventi non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla par-
tecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011). Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione
della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
n codice 68, per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario o dal regime d’impresa in contabilità semplificata “per cassa” al regime
ordinario, l’importo dei ricavi di competenza del presente periodo d’imposta, che non concorrono alla determinazione del reddito, in
quanto hanno già concorso a formare il reddito in anni d’imposta precedenti, in base alle regole del regime forfetario (art. 1, comma
72, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Circolare 4 aprile 2016, n. 10) o del regime d’impresa in contabilità semplificata “per cassa”;
n codice 69, per i contribuenti che aderiscono al regime per i nuovi residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR, l’ammontare del reddito d’im-
presa in contabilità ordinaria prodotto all’estero, in paesi per i quali non è stata esercitata l’opzione di esclusione dall’assoggettamento
ad imposta sostitutiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo 24-bis (Circolare n. 17 del 23 aprile 2017);
n codice 71, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel
Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,
percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili
che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi
e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura
(art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130);
n codice 75, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice
55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione (art. 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti
si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti
oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20
milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di
euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 30, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
n codice 76, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni
immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62, della legge 30
dicembre 2018, n. 145);
n codice 77, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per am-
bedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L’efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfeziona-
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
mento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28
marzo 2014, n. 47);
n codice 79, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre
2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal ven-
ditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 30
per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1 decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
n codice 80, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in alternativa al-
l’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione
predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4
del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
n codice 81, per i soggetti che negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 non effettuano
l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis
dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi
limiti previsti dagli artt. 102 e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
n codice 82, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali
a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020
(art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
n codice 85, la variazione in diminuzione in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
n codice 86, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti
industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria
attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più im-
mobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’im-
mobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo
periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del de-
creto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
n codice 89, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del
maggior valore di cui al rigo RF31 codice 69, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. In tal caso, va indicato l’importo
della quota costante della minusvalenza;
n codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
Nella colonna 77 va indicato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, z36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 e 76 del medesimo rigo.
Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF34 a RF55.
Nel rigo RF57 va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:
RF4 (o – RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 – RF56
Se il risultato è negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno “–”.
REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico -
residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto del reddito (o di perdita) imputata
all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo
RF58, col. 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RF59, col. 1), mentre l’ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese
di valore delle partecipazioni va indicato nel rigo RF36, (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece,
nel rigo RF31, tra le altre variazioni in aumento).
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR, nel rigo RF58, col. 2 (o, in caso di perdita,
nel rigo RF59, col. 2) va indicato, l’ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla
sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separatamente la somma delle quote di reddito
dalla somma delle quote di perdita.
Nel rigo RF58, col. 3, va indicato il reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate di comodo ai sensi dell’art. 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo RF58, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RF59, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RF60, col. 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RF57 + RF58 col. 4 – RF59 col. 3
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–”.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF58, l’importo da indicare nel rigo RF60 col. 2 non può essere inferiore al “reddito
minimo”. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RF60 che contiene l’eventuale eccedenza di perdite
d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società di comodo. Tale eccedenza si determina applicando
la seguente formula algebrica:
RF59 col. 3 – (RF57 + RF58 col. 4 – RF60 col. 2)
L’ammontare delle perdite non compensate non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, va riportata nel-
l’apposito prospetto di quadro RS, indicandola al rigo RS12, ovvero, qualora utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84
del TUIR, al rigo RS13,
Nel rigo RF61 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa dichiarato.
L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito
di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni liberali di cui all’art. 100,
comma 2, lett. h) del TUIR, se effettuate per un importo superiore a euro 30.000,00. Qualora si determini un importo inferiore a detto
limite la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo. L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100,
comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato
come variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile.
Nell’ipotesi in cui nel rigo RF60, colonna 2 sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito proventi esenti, diversi da quelli di cui
all’art. 87 del TUIR, nel rigo RF62 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RF63, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF60, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RF61. Qualora nel rigo RF60,
colonna 2 sia indicata una perdita, questa va esposta, nel presente rigo, preceduta da segno “-” previa deduzione dell’importo del rigo
RF62.
Nel rigo RF65 va indicato, per la singola stabile organizzazione in caso di opzione per la “branch exemption”, l’ammontare dell’agevola-
zione esposta nel rigo RS37, colonna 11, del prospetto “ACE” della singola branch fino a concorrenza dell’importo di rigo RF63 se positivo
(calcolato al netto dell’importo del presente rigo).
Nel rigo RF98, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in
forma societaria.
Ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente su-
periore al 49 per cento.
Nel rigo RF99, colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nei righi RF63 e RF98.
I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, espongono nel rigo RF99, co-
lonna 1, l’eventuale reddito d’impresa in contabilità ordinaria prodotto all’estero, ricompreso nell’importo di colonna 2, per il quale non si
applica la tassazione agevolata (Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017).
Se l’importo del rigo RF63 è positivo:
– qualora sia stata compilata la casella “Impatriati”, nel calcolo dell’importo da indicare nel rigo RF99, colonna 2 deve essere considerato
l’importo di rigo RF99 colonna 1, sommato al 50 per cento dell’importo dato dalla formula (RF63 – RF98 – RF99, colonna 1), qualora
nella casella “Impatriati” sia stato indicato il codice 1, ovvero sommato al 30 per cento di tale importo, qualora nella stessa casella sia
stato indicato il codice 2, ovvero sommato al 10 per cento del medesimo importo qualora sia stato indicato il codice 4.
Si fa presente che l’eventuale perdita di rigo RF99, colonna 2, può essere utilizzata per compensare l’eventuale reddito d’impresa dichiarato
nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nella colonna 1 del rigo RS12 del prospetto delle perdite
d’impresa se riportabile in misura limitata ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, ovvero nella colonna 1 del rigo RS13 se trattasi di
perdite riportabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2 del TUIR.
Vedere in Appendice, voci “Perdite d’impresa e di lavoro autonomo” e “Perdite riportabili in misura piena”
Se l’importo di rigo RF99, colonna 2, è positivo, nel rigo RF100, colonna 3, va indicato fino a concorrenza, l’ammontare delle
perdite maturate nel presente periodo d’imposta derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’im-
presa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR risultanti dal
quadro RH, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. Se tali perdite sono inferiori a detto importo si
procede alla compensazione anche con l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri
redditi d’impresa dell’anno, da evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna
2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3. Si precisa
che nel caso in cui risulti compilata la col. 3 del rigo RF58 le perdite non potranno essere utilizzate per compensare il reddito minimo. Si
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
ricorda che l’articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha modificato il comma 3 dell’articolo 115 del TUIR, richiamato
dal comma 2 dell’art. 116, stabilendo che le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza
non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non com-
pensate nell’anno.
Nel rigo RF101, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF99, colonna 2, e quello di rigo RF100, colonna 3 4.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.
Nel rigo RF102 vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.
Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, ovvero sia beneficiario di un Trust trasparente
o misto, in tale rigo vanno indicati gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.
In particolare, in tale ultima ipotesi deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno dei seguenti codici:
1 – qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
2 – qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
3 – qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
Nelle colonne da 2 a 8 del rigo RF102 va indicato:
n in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
n in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 86, comma 4-bis, e all’art. 89, comma 3,
del TUIR;
n in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
n in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto trasferite al contribuente dalla società trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;
n in colonna 6, l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprensivo dell’importo indicato in colonna 5;
n in colonna 7, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
n in colonna 8, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
n in colonna 9, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili con-
seguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle
imprese o enti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art.
47-bis comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o
delle partecipazioni cedute.
ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI
ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni
all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente quadro RF riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch,
a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile or-
ganizzazione.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime
di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (ri-
servato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la
numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti
a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione
sono imponibili fino a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR).
Le perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non
concorre a formare le perdite fiscali dell’impresa residente riportabili da quest’ultima (nell’apposito prospetto del quadro RS) che dovranno
essere conseguentemente ridotte di pari importo.
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo
del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ricorra l’esimente di cui al comma
5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5” indicando uno dei seguenti codici:
n “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
n “2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disap-
plicazione della disciplina CFC.
Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
n nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese di localiz-
zazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa
in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno
dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
n nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) at-
tribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione;
n nella colonna 8 la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle
colonne da 3 a 7
Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI PF 2022, ripor-
tano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI PF 2022; in tale ultimo
caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;
n nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF101, se positivo) e la perdita netta di colonna 8;
n nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:
colonna 8 – colonna 10
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF101.
Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RG
GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600
del 1973.
Sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, i soggetti esercenti
attività commerciali che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i cui ricavi indicati agli artt. 57 e 85 del TUIR, percepiti in
un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, del medesimo testo unico,
non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per
le imprese aventi per oggetto altre attività. Ai sensi dell’art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022, i limiti di ricavi di euro 400.000 ed
euro 700.000, di cui al citato art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono elevati, rispettivamente, a euro 500.000 ed euro 800.000.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi
all’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle
prestazioni di servizi.
Tale quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l’esercizio di impresa commerciale nel periodo di imposta
oggetto della presente dichiarazione, adottando il regime di contabilità semplificata.
Gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito
e che sono passati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione al regime previsto dall’art. 66 del TUIR, devono osservare,
per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
L’art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese
minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente riformulato l’art. 66 del TUIR introducendo “un regime di contabilità
semplificata improntato al criterio di cassa”.
Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che
hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni
di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 del TUIR sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di
contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione
del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione
del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
I produttori agricoli che oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR svolgono anche attività produttive di reddito d’impresa
ai sensi dell’art. 55 del TUIR, compilano il presente quadro con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a
quelle agricole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l’opzione per la determinazione analitica del reddito. Anche i
soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non determinano il reddito secondo i criteri forfetari
previsti dal citato comma 423, devono indicare nel quadro RG i costi ed i corrispettivi relativi all’attività eccedente i predetti limiti. Resta
ferma in tali ipotesi, l’indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 36-quaterdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in
godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in
ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.
A partire dal 2021 l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, qualora
nel corso dell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione siano destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, pertanto, il
contribuente che adotta il regime di contabilità semplificata indicherà i relativi redditi nel presente quadro.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o pro-
fessioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”.
I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa, possono
fruire del trattamento fiscale previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per
cento.
I predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati” (vedere “Istruzioni per
la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori
impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’art.
5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall’art. 13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019. n. 124 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28
dicembre 2020.
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito d’impresa concorre
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare;
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito d’impresa
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare.
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel
frontespizio della dichiarazione.
Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai
nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR. Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo
stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
ATTENZIONE I contribuenti che hanno fruito di una delle predette agevolazioni e/o che hanno beneficiato di contributi
a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono te-
nuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401) riportando nella colonna 1, l’apposito codice
aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esem-
pio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di
cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
In caso di opzione per il regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, l’impresa residente nel territorio dello Stato deve compilare il presente
quadro escludendo i componenti positivi e negativi delle stabili organizzazioni all’estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro
va compilato senza riportare i componenti positivi e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato,
a seconda dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro (vedi paragrafo “ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI
ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI” nel presente quadro) oppure nel quadro FC.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul
sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”.
In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi.
La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:
n barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
n compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo “Generalità” del capitolo 2 “Istruzioni comuni
ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RG2, colonna 2, va indicato l’ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituiti
dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai
corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti
per essere impiegati nella produzione.
Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del TUIR, inoltre si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati
al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR,
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da
eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e
enti individuati con decreti dei Prefetti). Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.
Vedere in Appendice, voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”
In colonna 1 dello stesso rigo va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. Tale importo va ricompreso anche in
colonna 2.
Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1
dell’art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e all’art. 57.
Vanno indicati in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85. Si precisa che va tenuto
conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bis e 3ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing).
Nel rigo RG5, colonna 2 , vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in
colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori
componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo
9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017.
L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata
“Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.
Nel rigo RG6, colonna 1, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa,
diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa”). Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a
formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo
non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 comma 2 del TUIR, costituite
dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate
o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel
quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell’anno e/o
la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare unitamente
alle quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.
Ai sensi dell’art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce
realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa.
Nel rigo RG7 va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma
2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.
Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o in-
tegrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1
dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a for-
mare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi,
ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati,
compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto
quadro la quota costante.
Tale quota va indicata nel presente rigo, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti nei pre-
cedenti periodi d’imposta e oggetto di rateazione.
Nel rigo RG10, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, da
indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
n codice 1, i dividendi diversi da quelli indicati con il codice 8 e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR. Gli utili comunque distribuiti
dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il 40 per cento del loro ammontare se formati con utili prodotti dalla
società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla
società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2016, ovvero per il 58,14 per cento, se formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente
ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei
casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto,
indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito
imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con ri-
ferimento agli utili individuati dal codice 15 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del TUIR.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti
all’IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad ap-
plicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del
2017;
n codice 2, i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio della stessa, né beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare
determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70,
comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dal-
l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manu-
tenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di
locazione al netto di tali spese, ai sensi dell’art. 90 del TUIR.
Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova ap-
plicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il
reddito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al
maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile
ridotto del 50 per cento.
Tali proventi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza;
n codice 3, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento di detto reddito.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
n codice 4, i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all’impresa. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del
reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
n codice 6, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in
più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
n codice 8, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM). Si considerano provenienti
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali
soggetti o di partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR, in società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;
n codice 9, i redditi imputati da Trust trasparenti o misti di cui l’impresa risulta beneficiaria. Per i redditi imputati da trust trasparenti non
residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre
2022);
n codice 10, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o hanno aderito a un contratto di rete,
nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno
l’adesione al contratto di rete;
n codice 11, i redditi di cui al comma 3 dell’art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all’estero. Tale ammontare non
deve tener conto della plusvalenza soggetta a tassazione separata.
n codice 12, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi
da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF)
che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il par-
tecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del
patrimonio del fondo o della società.
n codice 13, la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo
dei contributi ricevuti;
n codice 14, gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi
siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende ver-
sata a titolo d’acconto;
n codice 15, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art.
47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole. Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al
31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati
con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n codice 16, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina di cui
al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;
n codice 17, da parte dei contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo
1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti positivi di reddito relativi
ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle dispo-
sizioni del TUIR.
n codice 20, l’ammontare dei proventi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il
Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011);
n codice 21, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR distribuiti ai soci
di casa madre (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017);
n codice 22, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di
fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche
se appartenenti alla stessa impresa (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2018, n. 96);
n codice 24, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel
Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,
percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili
che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109);
n codice 25, l’importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d’impresa in periodi d’imposta precedenti, de-
rivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevolazione “patent box”, qualora almeno il 90 per cento del cor-
rispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo
a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di
altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
n codice 26, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita
con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L’efficacia
della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui
all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
n codice 99, gli altri componenti positivi non espressamente elencati.
Nella colonna 39 del rigo RG10 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36 e 38.
Nel rigo RG12 va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10.
Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità ordinaria indicano:
nella colonna 1, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e
92-bis del TUIR);
nella colonna 2, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
nella colonna 3, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle
lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.
Nel rigo RG15 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavo-
razioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei
ricavi.
Nel rigo RG16 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.
In particolare:
n l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi as-
sistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro
nonché delle ritenute fiscali;
n le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta nonché la parte di indennità
per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
n l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma
3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corri-
spondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo
fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
n i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno;
Vedere in Appendice, voce “Accantonamenti ai fondi di previdenza”
n le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e
alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto
di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto;
n le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento
del dipendente e per i due successivi. Per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte
sui redditi (artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR).
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di
età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5 del
TUIR.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all’annotazione delle
stesse nelle scritture contabili previste dall’articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichia-
razione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavo-
ro.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
Nel rigo RG17 va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di cui al
comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito se-
condo il criterio di competenza.
Nel rigo RG18 va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali
per l’esercizio dell’impresa, determinato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito
secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
Nel rigo RG19 vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.
Nel rigo RG20 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Tali componenti negativi sono deducibili
dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan,
motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del
TUIR.
Nel rigo RG22, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni voce è identificata da un codice,
da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
n codice 2, il costo sostenuto per l’acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Vi
rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR) nel
caso in cui possano considerarsi similari alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lettera a), del
TUIR. Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bis e 3ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Dividend wa-
shing);
n codice 3, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo
RG20;
n codice 4, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi
e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi;
n codice 5, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del TUIR. Tali componenti negativi
sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. Concorrono in ogni caso alla deter-
minazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi
o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili;
n codice 6, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
n codice 7, la quota imputabile al periodo d’imposta delle spese relative a più esercizi deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 1, del
TUIR (ad esempio, costi d’impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo
il criterio di competenza.
Con il medesimo codice va altresì indicata la somma delle quote imputabili all’esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi
precedenti;
n codice 8, le spese di rappresentanza, di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il 75 per cento delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza per
l’ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2. Con questo codice deve essere anche riportata la quota
delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS28, del modello Redditi 2022 divenute deducibili nel presente periodo d’imposta
(art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2008 (vedere in appendice la voce “Spese di rappresentanza”);
n codice 9, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rap-
presentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del
TUIR;
n codice 10, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari
e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione
va calcolata applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei
ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
30
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n codice 11, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale
se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le
spese e gli altri componenti negativi si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni
produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dal
comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
n codice 12, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), per la quota delle stesse che non danno diritto al credito d’imposta
“Art- bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis), n), o) e o-ter) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle con-
dizioni ivi indicate. La lettera i) prevede che le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati
per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Tali componenti negativi sono deducibili
dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
n codice 13, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni
strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR;
n codice 14, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo,
deducibile dal reddito d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 185 del 29 novembre
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata
a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o
di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
n codice 15, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle de-
duzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997
versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo di saldo, deducibile dal reddito d’impresa. Resta fermo che
la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il codice 14 non può eccedere l’IRAP complessivamente
versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
n codice 16, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto
terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
n codice 17, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese auto-
rizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l’impresa;
n codice 19, l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in
misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa com-
plessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
n codice 20, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi
straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provve-
dimenti;
n codice 21, la deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di di-
stribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
n codice 22, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44),
diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso
(SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora
il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo o della società;
n codice 23, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d’imposta oggetto della presente di-
chiarazione:
– imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
– imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34);
– imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
n codice 26, l’ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6, derivanti dalla cessione
dei beni oggetto dell’agevolazione “Patent box” di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre
a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito,
prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o
nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;
n codice 27, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il
cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La mag-
giorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di tra-
sporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno
2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232). Tali
componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
n codice 28, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nel-
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
l’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-
ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
n codice 29, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni
immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati
entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è
maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
n codice 30, la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa
e per uso personale o familiare dell’imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente
all’esercizio dell’impresa;
n codice 31, dai contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da
54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’ammontare delle quote residue dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi pre-
cedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;
n codice 34, l’ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti,
nell’ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
n codice 35, l’ammontare dei proventi, già indicati nel rigo RG10 con il codice 20, non soggetti a imposizione di cui alla lett. g) del
comma 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto-legge n. 98 del 2011).
Tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’art. 108, par. 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
n codice 36, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º gennaio 2018 al
31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato
del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
n codice 37, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice
28, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
n codice 38, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni
immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31, della legge 27
dicembre 2017, n. 205);
n codice 41, I contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RG10 con il codice 24, connessi al crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle mo-
dalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o
che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mi-
nimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130);
n codice 42, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice
28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione (art. 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti
si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti
oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20
milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di
euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 30, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
n codice 43, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni
immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 62, della legge 30
dicembre 2018, n. 145);
n codice 44, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1º aprile 2019 al 31
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato
del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di
euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, decre-
to-legge 30 aprile 2019, n. 34 e art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
n codice 45, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio “Patent box”, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cessione, qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per
l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo
quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n.
34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
n codice 46, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali
a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020
(art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;
n codice 47, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti
industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività
d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobiliz-
zazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobi-
lizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo
d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146);
n codice 99, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.
Nella colonna 65 del rigo RG22 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 e 64.
Nel rigo RG23, in colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali,
da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al 50 per cento (art. 1, commi da 37 a 45,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i marchi d’im-
presa sono esclusi dall’agevolazione per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
In colonna 2, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, va
indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la
sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione
integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.
In colonna 3, va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in al-
ternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea docu-
mentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi
dell’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
In colonna 4 va indicato l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e nei registri degli Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate
di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dall’utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo
o a viaggio e dall’esercizio delle attività di locazione a scafo nudo ai sensi dell’art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997.
Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni
di cui all’art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del
TUIR, l’80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d’imposta (qualora successiva alla prima) va sepa-
ratamente esposta in colonna 5. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d’imposta di realizzo della plusvalenza
e, pertanto, l’80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 4. Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze
di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d’imposta, e per le stesse ci si avvalga dell’opzione di cui al comma 4 dell’art. 86 del
TUIR, il risparmio d’imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.
In colonna 6 va indicato:
n l’80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per
cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto
legge n. 457 del 1997;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque
interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
n l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi
derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (art. 13, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488);
In colonna 7, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 6.
Nel rigo RG24 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG13 a RG23.
Nel rigo RG25 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG12, ed il totale dei componenti negativi in-
dicato nel rigo RG24.
In caso di risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno “–”.
Redditi derivanti da partecipazioni in società
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico -
residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di
perdita) imputata all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da
indicare nel rigo RG26, col. 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RG27, col. 1).
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR, nel rigo RG26, col. 2 (o, in caso di perdita,
nel rigo RG27, col. 2) va indicato, l’ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla
sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separatamente la somma delle quote di reddito
dalla somma delle quote di perdita così come risultante nell’apposito prospetto nel quadro RS.
Nel rigo RG26, col. 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.
Nel rigo RG26, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RG27, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RG28, col. 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RG25 + RG26 col. 4 – RG27 col. 3
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–”.
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RG26, l’importo da indicare nel rigo RG28 col. 2 non può essere inferiore al
“reddito minimo”. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RG28 che contiene l’eventuale eccedenza di
perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina
applicando la seguente somma algebrica:
RG27 col. 3 – (RG25 + RG26 col. 4 – RG28 col. 2)
L’eccedenza della perdita indicata nella colonna 1 del rigo RG28 non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa di periodo. deve
essere riportata nell’apposito prospetto del quadro RS.
Nel rigo RG29 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato.
Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.
L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito
di rigo RG28, colonna 2 assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alla lett. h) del comma 2 dell’art.
100 del TUIR, è riconosciuto l’importo superiore tra quello determinato dall’applicazione della percentuale prevista e euro 30.000,00.
L’ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d’imposta “Art
bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato in questo rigo perché indeducibile.
Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2, sia indicata una perdita e l’impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RG30 deve essere
indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma
5, del TUIR.
Nel rigo RG31, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RG29. Qualora nel rigo RG28,
colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo RG31, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RG30.
Nel rigo RG33, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria,
risultanti dall’apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa
familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nel rigo RG34, colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31 e RG33.
I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015, espongono nel rigo RG34, colonna 1, l’eventuale
reddito d’impresa in contabilità semplificata prodotto all’estero, per il quale non si applica la tassazione agevolata. (Circolare 23 maggio
2017, n. 17/E)
Se l’importo del rigo RG31 è positivo, qualora sia stata compilata la casella “Impatriati”, nel rigo RG34, colonna 2, va indicato l’intero
importo di rigo RG34, colonna 1, sommato al 50 per cento della seguente differenza (RG31 – RG33 – RG34, col. 1), qualora nella predetta
casella sia stato indicato il codice 1, ovvero sommato al 30 per cento di tale differenza, qualora nella casella “Impatriati” sia stato indicato
il codice 2, ovvero sommato al 10 per cento della medesima differenza, qualora nella casella sia stato indicato il codice 4.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Qualora nel rigo RG34, colonna 2, sia indicata una perdita, deve essere preceduta dal segno “meno”.
Se l’importo di rigo RG34, colonna 2, è positivo, nel rigo RG35, colonna 3, va indicato fino a concorrenza di tale importo, l’ammontare
delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa nonché da partecipazione in
società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR risultanti dal quadro RH, se non già utilizzate negli
altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. Se tali perdite sono inferiori all’importo di RG34, colonna 2, si procede a compensazione
anche con l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, da
evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento, e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili
in misura piena. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3. Si precisa che le perdite non possono essere
utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna 3 del rigo RG26. L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito
prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.
Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per com-
pensare i redditi imputati dalle società partecipate (articolo 115, comma 3, del TUIR, come modificato dall’articolo 36, comma 9, del
decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006).
Nel rigo RG36, va indicata la differenza tra l’importo positivo di rigo RG34, colonna 2, e quello di rigo RG35, colonna 3.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN. Nel caso l’importo di RG34, colonna 2, sia negativo, lo stesso può essere
utilizzato in diminuzione di altri redditi d’impresa di periodo e l’eventuale eccedenza va indicata nell’apposito prospetto del quadro RS.
Nel rigo RG37, vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN.
Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 116 del TUIR, ovvero sia beneficiario di un Trust
trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati anche gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.
In particolare, in tale ultima ipotesi, deve essere compilata anche la colonna 1, indicando uno dei seguenti codici:
1 – qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
2 – qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
3 – qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
Nelle colonne da 2 a 8 del rigo RG37 va indicato:
n in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
n in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;
n in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
n in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto trasferite al contribuente dalla società trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;
n in colonna 6, l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprensivo dell’importo indicato in colonna 5;
n in colonna 7, l’eccedenza d’imposta trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
n in colonna 8, l’ammontare degli acconti d’imposta versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante
n in colonna 9, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili con-
seguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l’ammontare delle imposte assolte dalle
imprese o enti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art.
47-bis comma 1 del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o
delle partecipazioni cedute.
Nel rigo RG38, vanno indicate:
n nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie,
semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del
TUIR);
n in colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
n nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed
e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO
DI IMPRESE RESIDENTI
I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni al-
l’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”) nel presente quadro RG riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a
partire dal quale è efficace il regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime
di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RG, utilizzando moduli successivi al primo (ri-
servato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la
numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti
a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione
sono imponibili fino a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di recapture vanno
indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali del-
l’impresa residente riportabili da quest’ultima (nell’apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di
pari importo.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo
del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.
Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR, e ricorra l’esimente di cui al comma
5 del citato art. 167 occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5 ” indicando uno dei seguenti codici:
“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disappli-
cazione della disciplina CFC.
Nel rigo RG41, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:
n nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese di localiz-
zazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa
in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno
dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
n nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
n nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) at-
tribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione;
n nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle
colonne da 3 a 7. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello
REDDITI PF 2022, riportano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RG41 del citato modello REDDITI
PF 2022; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;
n nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RG36) e la perdita netta di colonna 8;
n nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla differenza, se positiva, tra colonna 8 e colonna 10.
Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RG36.
Il rigo RG41 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.
6. Istruzioni per la compilazione del quadro LM
GENERALITÀ
Il presente quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e
professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cfr. circolare n.17/E del 30 maggio 2012, provve-
dimento 22 dicembre 2011 n. 185820) ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89,
della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.
Sezione I – Regime di vantaggio
I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione.
Il regime di vantaggio, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente
alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che
già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta suc-
cessivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Pertanto la pre-
sente sezione non può essere compilata dai contribuenti nati prima del 1° gennaio 1987.
Possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche esercenti attività
di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
n hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano
esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività;
n non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
n non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53,
comma 2 lett. c) del TUIR;
n non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR,
anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati
di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso TUIR;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale regime:
n i soggetti non residenti; possono tuttavia accedere al regime di vantaggio i soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione eu-
ropea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi
siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (art. 1, comma
99, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 7, comma 3 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161);
n coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;
n coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di
trasporto nuovi;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
n coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale partecipano, contemporaneamente, a
società di persone o ad associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato
per la trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
I contribuenti che si avvalgono del presente regime:
a) sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dal-
l’obbligo della dichiarazione prevista dall’art. 19 del citato decreto legislativo;
b) sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei
relativi dati.
c) non subiscono ritenuta d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti nell’ambito del regime in oggetto: a tal fine rilasciano al sostituto
d’imposta apposita dichiarazione (Provv. n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011).
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo LM1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di
lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella
“Impresa familiare”.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’am-
montare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei
ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o
dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa
o all’esercizio dell’arte o della professione.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e
cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro
RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”,
sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore,
ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore
di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile (art. 2, comma 36-quaterdecies
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138).
Nel rigo LM2, (totale componenti positivi) va indicato:
n l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie
prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella pro-
duzione;
n l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall’attività
professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi
derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della
sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri
in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o
ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di
una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a
carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai com-
mittenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi pre-
videnziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo;
n l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
n l’ammontare delle plusvalenze attive conseguite. In particolare, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR,
afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi; l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate
ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel
2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risar-
cimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale
o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili se sono
realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni e vanno indicate nel successivo rigo LM5, colonna 5 (totale componenti negativi);
n l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d’imposta, che concorrono a formare il reddito d’impresa
o di lavoro autonomo.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Si precisa che, in applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale
acquistato nel periodo di vigenza del regime in esame o del regime dei minimi sarà pari all’intero corrispettivo di ces-
sione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito
il corrispettivo. In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale de-
corre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articoli 86 e 101 del TUIR, sulla
base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortiz-
zato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione
del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del
costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di impo-
sta ed il corrispettivo complessivo (art. 4, comma 1, lett. b), decreto 2 gennaio 2008).
Il contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha applicato il regime di vantaggio deve riportare nel rigo LM3 (rimanenze finali)
l’eventuale eccedenza di rimanenze indicata nel rigo LM48 del Modello Redditi PF 2022. Si precisa che le rimanenze finali formatesi
prima dell’ingresso nel presente regime costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va priori-
tariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L’eventuale ulteriore eccedenza del valore delle
rimanenze rispetto ai componenti positivi deve essere indicata nel rigo LM48 e rileva nei periodi d’imposta successivi con le stesse re-
gole.
Nel rigo LM4 (differenza) va indicata la differenza tra gli importi dei righi LM2 e LM3. Se il risultato è negativo indicare zero.
Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va indicato in colonna 5 l’ammontare:
n degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;
n delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR,
sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono
sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti,
manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50 per cento;
n dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata
deducibilità se relativi a beni promiscui;
n delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti
all’esercizio dell’attività;
n del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta;
n delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
n delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta.
Negli importi di colonna 5 va altresì ricompresa:
n l’eventuale maggiorazione del 40 per cento, della spesa, della quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, fiscalmente
deducibile, relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR,
di cui all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da riportare anche in colonna 1.
n L’importo della maggiorazione del 40 per cento relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri
mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016
n. 232 e di cui all’art. 1, comma 29 legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, da ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto-
legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019: in tal caso l’importo della maggiorazione va evidenziato
anche in colonna 2;
n il maggior valore (150 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», com-
presi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. iper-ammortamento) di cui all’art. 1, comma 9,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all’art. 1, comma 30 legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’art. 1, comma 61, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145). L’importo della maggiorazione va esposto anche in colonna 3;
n il maggior valore (40 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei
beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, di cui all’art. 1, comma
10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all’art. 1, comma 31 legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui al comma 229 dell’art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; tale importo va riportato anche in colonna 4.
Si precisa che le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell’ambito del regime di
vantaggio in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.
Nel rigo LM6 (reddito lordo o perdita), va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra i righi LM4 e LM5, colonna 5.
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno meno.
Le perdite fiscali conseguite nel presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o
professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili
nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo, ai
sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR.
Se l’importo indicato nel rigo LM6 è positivo, nel rigo LM7 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare
dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa fa-
miliare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM6.
L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Nel rigo LM8 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM6, se positivo, e l’importo di rigo LM7, colonna 2.
Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel presente regime le stesse possono essere com-
putate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.
Nel rigo LM9 (perdite pregresse) vanno riportate, in colonna 3, le eventuali eccedenze di perdite pregresse scomputabili dal reddito
fino a concorrenza dell’importo di rigo LM8.
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del presente regime fiscale di vantaggio, che
possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, - dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata - nei
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza.
Nella colonna 1 vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le eventuali perdite d’impresa in contabilità ordinaria
pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento.
Nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell’esercizio d’im-
presa in contabilità ordinaria o semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei
vecchi “minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili senza limiti di tempo.
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
Si ricorda che per i contribuenti in regime di vantaggio la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve es-
sere determinata come segue: LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9, colonna 3 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle per-
dite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7 (art. 5 del Decreto
Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 gennaio 2008).
Nel rigo LM10 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo
LM8 e l’importo di rigo LM9, colonna 3.
Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi
di famiglia di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR (art. 9, comma 1 del decreto del 2 gennaio 2008).
Nel rigo LM11 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 5 per cento dell’importo di rigo LM10, se positivo.
Sezione II – Regime forfetario
La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario
e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.
n Il regime forfetario si applica ai contribuenti che, nell’anno precedente hanno verificato contemporaneamente i seguenti requisiti (art.
1, comma 54, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160):
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. In caso di svolgimento
di più attività, il predetto limite è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. (Circolare 10
aprile 2019, n. 9/E). Si precisa che, a decorrere dal 1/1/2023 il predetto limite è stato innalzato a 85.000 euro e che pertanto, i con-
tribuenti che nel corso del 2022 superano la soglia di 65.000 ma non superano quella di 85.000, possono fruire del regime forfetario
nell’anno successivo. (art. 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Ai fini del predetto limite per l’accesso al regime, non
rilevano i ricavi e i compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini degli ISA di cui all’art. 9-bis, comma
2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96. L’ammontare dei predetti
ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell’anno precedente ha
svolto attività d’impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia di
ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell’anno precedente ha
svolto attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM), che prevedono l’imputazione
dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione. (Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E);
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere
c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato TUIR;
Il contribuente, nella presente dichiarazione, attesta di possedere i requisiti di cui all’art. 1, comma 54, barrando l’apposita casella posta
al rigo LM21, colonna 1.
n Non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 9
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art. 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, nonché dall’art. 1, comma
692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160):
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato ade-
rente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio
dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo
10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone,
ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a re-
sponsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente ricondu-
cibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Riguardo alle tipologie di partecipazioni rientranti nella
predetta causa ostativa, nonché alle fattispecie che configurano controllo diretto ed indiretto, si rinvia ai chiarimenti forniti nella Cir-
colare 10 aprile 2019, n. 9.
Affinché la causa ostativa non operi è necessario che il contribuente provveda preventivamente a rimuoverla nell’anno precedente
a quello di applicazione del regime, fatto salvo quanto stabilito con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l. Così, ad
esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute
nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo.(Circolare n. 9
del 2019). Nel caso, invece, di partecipazioni in s.r.l., la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l.
alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario deve essere verificata nell’anno di applicazione del regime e
pertanto la sua sussistenza determina l’uscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo;
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di
lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o in-
direttamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. La prevalenza va verificata al termine di ciascun periodo
d’imposta e dispiega gli effetti sul periodo successivo. In particolare, nel caso in cui un contribuente abbia concluso un rapporto di
lavoro nel 2019 ed abbia applicato il regime forfetario nel 2020, qualora al termine dell’anno risulti aver fatturato prevalentemente
nei confronti del proprio datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, fuoriesce dal regime nel
2021 (cfr. Circolare n. 9 del 10 aprile 2019);
f) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di
cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto
di lavoro è cessato.
Pertanto, il contribuente, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si trovi nel primo anno di fruizione del regime
forfetario, attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime, in alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a),
b), c), d), e) ed f), che precludano la fruizione del regime nell’anno stesso, secondo quanto previsto dalla citata circolare n. 9 del 2019 e
dalla risoluzione n. 7 dell’11 febbraio 2020, alle quali si rinvia. Qualora invece lo stesso abbia già fruito del regime forfetario nel precedente
periodo d’imposta, attesta che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a),
b), c), d), e) ed f), secondo quanto previsto dalla citata prassi.
A tal fine barra l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 2.
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi
percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice ATECO dell’attività esercitata, riportato nella tabella di cui all’allegato 2
alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
CODICI ATTIVITÀ
ATECO 2007
COEFFICIENTE
DI REDDITIVITÀ
GRUPPO DI SETTORE
Industrie alimentari e delle bevande
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
(10-11)
40%
40%
45 - (da 46.2 a 46.9) -
(da 47.1 a 47.7) - 47.9
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri prodotti
Costruzioni e attività immobiliari
47.81
47.82- 47.89
(41-42-43)- (68)
46.1
40%
54%
86%
62%
40%
Intermediari del commercio
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione
(55-56)
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche,
Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi
(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-
87-88)
78%
(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-
29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-
51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-
80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-
(97-98)-(99)
Altre attività economiche
67%
40
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari
di cui all’articolo 5, comma 4 TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori
familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del presente regime. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili
strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o del-
l’attività di lavoro autonomo (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016).
n Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità fissate al comma
64, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% (articolo 1, comma 111, legge 28 di-
cembre 2015, n. 208), a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa,
anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel
periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni elencate alle lettere a), b), c), barrando l’apposita casella posta al rigo LM21,
colonna 3.
L’infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 e 65, comporta l’au-
mento delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura del 10 per cento, nei casi pre-
visti dal comma 74 del citato articolo 1.
Ove non diversamente indicato, le istruzioni della presente sezione si riferiscono al primo modulo.
Qualora il reddito determinato forfetariamente prodotto nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione debba essere assoggettato
alle due distinte aliquote d’imposta sostitutiva, in tal caso, nel primo modulo andranno indicati gli elementi reddituali relativi all’attività
“nuova” svolta nella prima frazione di periodo, barrando la casella e, nel secondo modulo, i dati relativi alla seconda attività, da assoggettare
all’aliquota del 15%, compilando distintamente tutti i campi della sezione.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di
lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare ovvero di azienda coniugale
non gestita in forma societaria (Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E), devono barrare la casella “Impresa familiare”.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’am-
montare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
I contribuenti che adottano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Inoltre, tali contribuenti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, ad
eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto (art. 6 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Tali soggetti devono tuttavia fornire, nell’apposita se-
zione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i
quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 69
e 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è determinato in via forfetaria, applicando al-
l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il co-
efficiente di redditività indicato nella tabella sopra riportata, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività
esercitata.
Nel regime in esame, i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in consi-
derazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante
dall’esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d’impresa.
Si precisa che, nel caso di transito da regime ordinario o in contabilità semplificata al regime forfetario, al fine di evitare salti o duplicazioni
di imposizione, (art. 1, comma 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Circolare del 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6):
– i ricavi incassati nel periodo di adozione del regime forfetario non concorrono alla determinazione del reddito forfetario qualora gli stessi
abbiano già concorso a formare il reddito in base alle regole di competenza proprie del precedente regime;
– viceversa i ricavi incassati nel periodo di applicazione del precedente regime che non hanno avuto manifestazione economica nello
stesso, concorrono comunque al reddito forfetario, nell’anno in cui si realizza il presupposto della competenza.
Pertanto, i righi da LM22 ad LM27 vanno compilati come segue.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo LM22, colonna 1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività
economiche ATECO.
Nel rigo LM22, colonna 2, va indicato il coefficiente di redditività dell’attività indicata al rigo LM22 colonna 1.
Nella colonna 3 del rigo LM22 va indicato l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti (art. 1 comma 64 legge 190/2014).
I compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo
svolgimento dell’attività sono assoggettati ad imposizione in base ai criteri previsti dall’art. 54, comma 8 del TUIR (Circolare 10 aprile
2019, n. 9/E, risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019). Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da
assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichia-
rante abbia età inferiore ai 35 anni.
Per quanto non espressamente indicato si richiamano le indicazioni fornite nella sezione relativa al regime di vantaggio, ove compatibili.
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401),
riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari
per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati
mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Nel rigo LM22, colonna 5, va indicato il reddito relativo all’attività, determinato moltiplicando l’importo dei componenti positivi indicato al
rigo LM22 colonna 3, per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2 e sommando a tale importo l’eventuale ammontare di
colonna 4, moltiplicato per 0,75, ovvero moltiplicato per 0,60, nel caso in cui il dichiarante abbia età minore di 35 anni.
Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici attività:
n se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nella tabella sopra riportata, il contri-
buente compila il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice relativo all’attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di red-
ditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 5 il relativo reddito determinato forfetariamente;
n se invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto
rigo, da LM22 ad LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice dell’attività prevalente nell’ambito
dello stesso, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in co-
lonna 5 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.
Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole
attività, indicati alla colonna 5 dei righi da LM22 ad LM27.
Nelle colonne 1 e 2 va esposto distintamente il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale.
In particolare:
n nella colonna 1 - “Artigiani e commercianti”, va indicata, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la somma degli
importi indicati nella predetta colonna 5 aventi natura di reddito d’impresa, afferenti la gestione speciale Artigiani e commercianti;
n nella colonna 2 - “Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)” va indicata la somma dei redditi, indicati nella predetta
colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR, soggetto alla gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, Legge n. 335 del 1995.
Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo age-
volato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS (Circolari
INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016). Al riguardo si rinvia alle indicazioni fornite nell’apposita
sezione presente nel quadro RR del Fascicolo 2 del modello REDDITI Persone fisiche.
Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali), in colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e as-
sistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono
dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente
a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64
della legge 190 del 2014). Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito in-
dicato nel rigo LM34, colonna 3.
Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale,
sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno
negativo, all’importo dei contributi da indicare in colonna 1 (risposta interpello n. 400 del 9 ottobre 2019).
L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Nel rigo LM36 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM34, colonna 3, e l’importo di rigo LM35, colonna 2.
Le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel presente regime, ai sensi dell’art. 1, comma 68, della legge n.190 del
23/12/2014, possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal
TUIR.
Le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n. 98 del 2011, possono essere scomputate
dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata - nei periodi d’imposta successivi, ma
non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza in essi, fermo restando l’applicazione del comma 3 dell’art. 8 del TUIR ove
ne ricorrano le condizioni. (cfr. Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E).
42
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo LM37 (perdite pregresse), in colonna 5, vanno riportate le eccedenze di perdite pregresse.
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n.
98 del 2011, riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2022 2021.
I soggetti che svolgono attività d’impresa e che nei periodi d’imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano inoltre nella co-
lonna 3 le perdite pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento, e nella colonna 4 le perdite realizzate nei primi tre anni di
attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del TUIR.
Nella stessa colonna 4 vanno altresì indicate da parte dei contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le
perdite realizzate nei primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali.
Gli importi indicati nelle colonne 3 e 4 vanno riportati anche nella colonna 5.
Nelle colonne 1 e 2 va esposto l’ammontare delle perdite pregresse, facenti parte dell’importo indicato nella colonna 5, relative ai redditi
afferenti le singole gestioni previdenziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34.
Nel rigo LM38 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo
LM36 e l’importo di rigo LM37, colonna 5.
Si precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche
del reddito assoggettato al regime forfetario (art. 1, comma 75 legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 692
della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel rigo LM39 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 15 per cento (ovvero pari al 5 per cento, nel caso sia
stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3) dell’importo di rigo LM38, se positivo.
Sezione III – Determinazione dell’imposta dovuta
Nel rigo LM40 (crediti d’imposta), vanno indicati, i crediti d’imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta sostitutiva
dovuta.
I predetti crediti d’imposta possono essere utilizzati fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva indicata ai righi LM11 (attività in regime di
vantaggio) e LM39 (attività in regime forfetario).
La parte dei crediti d’imposta del rigo LM40 non utilizzata nel presente quadro deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN,
seguendo le istruzioni fornite con riferimento a ciascun credito. Ad esempio, se nel rigo CR7 (credito d’imposta per il riacquisto della
prima casa) è stato indicato un importo pari a 1.000 euro e nella colonna 1 del rigo LM40 è stato indicato un importo di 300 euro, deve
essere riportato nella colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 700 euro.
Inoltre, in presenza di crediti che possono generare un residuo (colonna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23
del rigo LM40) si rimanda alle istruzioni del rigo RN47.
Colonna 1 (Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa)
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per il riacquisto della prima
casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’im-
posta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).
In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo eventualmente
utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto in colonna 3 del medesimo rigo CR7. L’importo da indicare in questo rigo va diminuito
dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RN24.
Colonna 2 (Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero)
La colonna 2 è riservata a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti
d’imposta spettanti. In questa colonna va indicato il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete il quadro CE, riportare quanto
indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4, col. 4. L’importo
da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN29.
Colonna 3 (Crediti d’imposta per fondi comuni)
Riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei righi RH20 colonna 1 e
RL4 colonna 3. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RN32.
Colonna 4 (Credito d’imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo)
Riportare l’importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR11, per la presenza di più
immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. L’importo da indicare in questa
colonna va diminuito dell’importo indicato nel rigo RN27.
Colonna 5 (Credito d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo)
Riportare l’importo indicato nella colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta ri-
sultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10).
Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR10, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli
compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nel rigo
RN28.
Colonna 6 (Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione)
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni
sui fondi pensione e sottoconti PEPP, indicato nella colonna 5 del rigo CR12 aumentato dell’importo indicato nella colonna 4 e diminuito
dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più
righi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati aumentata dell’importo in-
43
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
dicato nella colonna 4 e diminuita degli importi indicati nella colonna 6. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo
indicato nella colonna 3 del rigo RN24.
Colonna 7 (Credito d’imposta per mediazioni)
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta relativo alle mediazioni per
le controversie civili e commerciali di cui al rigo CR31. In particolare, in presenza del codice 1 nella colonna 1 del predetto rigo, va indicato
l’importo esposto nella colonna 2, diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto nella colonna
6 3 del medesimo rigo, nonché dell’importo indicato nella colonna 4 del rigo RN24.
Colonna 8 (Credito d’imposta negoziazione e arbitrato)
Questa colonna va utilizzata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta indicato nella colonna 1 del
rigo CR16, aumentato del credito residuo indicato in colonna 2 e diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel
mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella
colonna 5 del rigo RN24.
Colonna 9 (Credito d’imposta erogazioni cultura)
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta determinato secondo le istru-
zioni fornite al rigo RN30 colonna 2 e definito “Totale Credito”. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato
nella colonna 3 del rigo RN30.
Colonna 10 (Credito d’imposta scuola)
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per le erogazioni liberali
in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture
scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti
(art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107) indicate al rigo CR15. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite
al rigo RN30 colonna 5 4, e definito “Totale Credito Spettante”. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato
nella colonna 6 del rigo RN30.
Colonna 11 (Credito d’imposta Videosorveglianza)
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta residuo per le spese d’installazione
di sistemi di videosorveglianza (art. 1, comma 982, legge 28 dicembre 2015, n. 208). L’importo del credito da indicare in questa colonna è
quello indicato nel rigo RN30, colonna 7, diminuito dell’importo utilizzato a scomputo dell’IRPEF, indicato nella colonna 8 del rigo RN30.
Colonna 12 (Credito d’imposta sport-bonus)
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta spettante per le erogazioni
liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture
sportive pubbliche, (Sport-bonus) indicato al rigo CR31 se nella colonna 1 del predetto rigo è indicato il codice 3. Il credito va determinato
secondo le istruzioni fornite al rigo RN32, colonna 4 e va diminuito dell’importo indicato nella colonna 5 del rigo RN32.
Colonna 13 (Credito d’imposta bonifica ambientale)
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta spettante per la bonifica
ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, indicato al rigo CR31, in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è
presente il codice 4. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN32, colonna 6 e 7 e va diminuito dell’importo indicato
nella colonna 8 del rigo RN32.
Colonna 14 (Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica)
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta spettante per l’acquisto
monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, indicato al rigo CR31, in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il
codice 5. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite nella colonna 9 del rigo RN32.
Colonna 15 (Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa “under 36”)
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per l’acquisto della prima
casa “under 36” (art. 64, comma 7 del D.L. n. 73 del 2021) ed il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa “under 36” che non ha
trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13, diminuita dell’importo eventualmente
utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 3 e dell’importo del credito utilizzato in atto esposto in colonna 4 del me-
desimo rigo CR13. L’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 6 del rigo RN24.
Colonna 16 (Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi protezione (art. 32 D.L. 73/2021)
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per sanificazione e acquisto
dispositivi protezione, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “9“. In tale caso ri-
portare in questa colonna la somma del 30 per cento dell’importo indicato nella colonna 2 e dell’importo indicato nella colonna 7 del rigo
CR31 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 6. L’importo da indicare in
questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 11 del rigo RN32.
Colonna 17 (Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo plastica
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per depuratori acqua e ridu-
zione consumo plastica, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “10“. In tale caso
riportare in questa colonna la somma del 50 per cento dell’importo indicato nella colonna 2 e dell’importo indicato nella colonna 7 del rigo
CR31 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24, esposto in colonna 6. L’importo da indicare in
questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 12 del rigo RN32.
Colonna 18
Il soggetto beneficiario (cioè, il contribuente che possiede i requisiti previsti dalla legge) del credito d’imposta per canoni di locazione im-
mobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione,
previsti dagli artt. 28 e 125 del D.L. 34 del 2020 e ss.mm.ii., indica detti crediti nel quadro RU, utilizzando i rispettivi codici credito H8
ovvero H9, e riporta nella presente colonna la quota degli stessi che egli intende scomputare dall’imposta sostitutiva, facendo concorrere
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
detta quota all’importo degli utilizzi ai fini IRPEF da indicare nel rigo RU7, colonne 4 e/o 5. L’importo da indicare in questa colonna va di-
minuito degli eventuali scomputi dall’IRPEF effettuati al rigo RN35.
Colonna 19
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per canoni di locazione
imprese turistiche di cui all’art. 5 del D.L. n. 4 del 2022 esposto nel quadro RU, con il codice “N9” al rigo RU1, colonna 2. L’importo da in-
dicare in questo rigo va diminuito degli eventuali scomputi dall’IRPEF effettuati al rigo RN35.e concorre all’importo degli utilizzi ai fini
IRPEF da indicare nel rigo RU7, colonne 4 e/o 5.
Colonna 20
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta “Social bonus”, indicato nel
rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “11”, l’importo da indicare in questo rigo è quello determinato
“Totale Credito” in corrispondenza delle istruzioni al rigo RN32, col. 13, diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo RN32.
Colonna 21
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per installazione di sistemi di
accumulo integrati, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “13”. In tale caso, l’importo
da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le istruzioni fornite nella colonna 17 del rigo RN32.
Colonna 22
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per erogazioni liberali in
favore delle fondazioni ITS Academy al 30%, indicato nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il
codice “14“. In tale caso l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni
fornite nella colonna 18 del rigo RN32.
Colonna 23
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per ITS Academy al 60%, indicato
nel rigo CR31. in particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “15”. In tale caso riportare in questa colonna l’importo
da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni fornite nella colonna 19 del rigo RN32.
Colonna 24
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per l’attività fisica adattata, indicato
nel rigo CR31. In particolare, se nella colonna 1 del predetto rigo è presente il codice “12”. In tale caso l’importo da indicare in questo rigo va
diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le indicazioni fornite nella colonna 16 del rigo RN32.
Colonna 40 (Altri crediti d’imposta)
Indicare i seguenti altri crediti di imposta:
n il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
n il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
n il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
n il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR)
L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN32.
Colonna 41 (Totale crediti d’imposta)
Riportare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 40. Tale somma non può essere superiore all’ammontare dell’imposta so-
stitutiva indicata nei righi LM11 e LM39. In caso contrario l’ammontare dei singoli crediti presenti nel rigo LM40 deve essere ridotto al fine
di ricondurre la loro somma nei limiti dell’imposta sostitutiva di cui ai righi LM11 e LM39.
Nel rigo LM41 (ritenute consorzio) va indicato l’ammontare delle ritenute cedute dal consorzio, indicate nella colonna 2 del rigo RS33,
nonché l’eventuale ammontare delle ritenute indicate nel rigo RS40.
Qualora sia stato compilato il quadro RN, l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo relativo alle ritenute indicate
nel quadro RS già compreso nella colonna 4 del rigo RN33.
Nel rigo LM42 (differenza), va indicato il risultato della seguente operazione:
LM11 + LM39 - LM40, col. 41 – LM41
Nel caso siano stati compilati due moduli della sezione II alla predetta somma algebrica devono concorrere gli importi di rigo LM39 di en-
trambi i moduli.
Se il risultato è negativo, indicare l’importo preceduto dal segno meno.
I righi LM43 ed LM44 sono utilizzati sia dai contribuenti che compilano la sezione I del quadro (regime di vantaggio)
che dai contribuenti che compilano la sezione II (regime forfetario), per indicare le eventuali eccedenze d’imposta so-
stitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione.
Nel rigo LM43 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione), va indicato l’importo di colonna 5 del rigo RX31 del
modello Redditi PF 2022, relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi 2022 con la quale è stato evidenziato
un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX31 colonna 5):
n se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’importo comunicato. Si precisa che per la
conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate;
n se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l’importo
inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il
credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo LM44 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24), va indicata la parte
dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43, che è stata utilizzata in compensazione
nel mod. F24.
Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate
ed ugualmente utilizzato in compensazione.
Nella colonna 1 del rigo LM45 (acconti), va indicato l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della
dichiarazione, in quanto se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.
L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la
ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
Nella colonna 2 va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna “Importi
a debito versati” della Sezione “Erario” del mod. F24: gli importi degli acconti da considerare nel presente rigo sono quelli con codice
tributo 1793 e 1794 (nel caso di adesione al regime di vantaggio o di versamento effettuato in fase di transito al regime forfetario) ovvero
con codice tributo 1790 e 1791 (nel caso di adesione al regime forfetario). Va compreso anche l’importo già indicato nella colonna 1 di
questo rigo.
Se gli acconti sono stati pagati usufruendo del differimento dei termini o della rateazione, non devono essere considerate le maggiorazioni
dell’importo o gli interessi versati.
I righi LM46 (imposta a debito) e LM47 (imposta a credito), vanno compilati per indicare l’imposta sostitutiva a debito o a credito, pari
al risultato della seguente somma algebrica:
LM42 – LM43 + LM44 – LM45, col. 2
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nel rigo LM46 (imposta a debito) e riportato nel rigo RX31, colonna 1. Tale imposta va
versata utilizzando l’apposito codice tributo (cod. 1795, se è stata compilata la sezione I del quadro; cod. 1792 se è stata compilata la
sezione II).
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia compilato sia la sezione I che la sezione II, (avendo svolto attività in regime di vantaggio nella
prima frazione del periodo d’imposta ed attività in regime forfetario nella seconda), l’importo complessivamente dovuto a saldo può essere
versato utilizzando il solo codice 1792. Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nel rigo LM47 (imposta a credito). Tale eccedenza
è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX31, colonna 2.
Nel rigo LM48 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3), da compilarsi esclusivamente dai contribuenti che aderiscono al regime
di vantaggio, va indicato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:
LM3 – LM2
Nel rigo LM49 va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali data dalla differenza tra gli importi indicati in
colonna 1 e colonna 2 del rigo LM7 nel caso di regime di vantaggio (sezione I compilata), e/o tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna
2 del rigo LM35, nel caso di regime di forfetario (sezione II compilata).Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai
sensi dell’art. 10 del TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP (Modello REDDITI PF, primo fascicolo).
SEzione IV – Perdite non compensate
Nel rigo LM50 vanno indicate le eventuali perdite formatesi nel regime di vantaggio non compensate. Tali perdite, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, del TUIR, richiamato dall’art. 1, comma 108, legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono scomputate dal reddito conseguito nel-
l’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in
essi (Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).
Pertanto, nelle rispettive colonne 1, 2, 3, 4 e 5, vanno esposte le perdite formatesi nel regime di vantaggio, negli anni 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021 (esposte nelle corrispondenti colonne del rigo LM50, del modello Redditi PF 2022), al netto di quanto utilizzato e, in
colonna 6 i contribuenti che compilano la I sezione del quadro espongono la perdita maturata nel 2022 (rigo LM6 della presente dichia-
razione).
Nel rigo LM51, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza
limite di tempo, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR.
Per i soggetti che compilano la sezione I del presente quadro tale importo ricomprende le perdite conseguite nel presente anno, da evi-
denziarsi in colonna 1.
Le eventuali perdite pregresse maturate nel regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007) riportabili senza limiti di
tempo e non compensate nell’anno vanno invece indicate nell’apposito prospetto contenuto nel quadro RS denominato “Perdite pregresse
non compensate nell’anno - Ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio”, seguendo le relative istruzioni. Nello stesso pro-
spetto vanno indicate, in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio o dal regime forfetario, le perdite pregresse maturate nel regime di
vantaggio non compensate.
7. Istruzioni per la compilazione del quadro RD
GENERALITÀ
Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla pro-
duzione di vegetali eccedenti il limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del
comma 5 dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II). La Sezione III deve essere utilizzata per dichiarare i redditi
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 56-bis (sez.II) del TUIR, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività
di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge n. 413 del 1991. Nella presente sezione vanno dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di
piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento
del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.
Nella Sezione III del presente quadro vanno altresì dichiarati i redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423 (Sezione III);
Nella Sezione III del presente quadro vanno altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui all’ art.
1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma
1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta
dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019).
L’art. 1, comma 513, della legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, della citata legge n. 205
del 2017 alle attività di oleoturismo. Pertanto, in tale sezione vanno, altresì, dichiarati i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di
“oleoturismo”, come definita nel comma 514 dell’art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
I sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non sono esclusivi, in quanto il contribuente ha
facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione
del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nei relativi quadri di determinazione
del reddito d’impresa.
Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR, da dichiarare nei
quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono
dichiarati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento
e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, secondo le indicazioni ivi riportate.
I soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 per avviare un’attività d’impresa, possono
fruire del trattamento fiscale previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo effettuato previa opzione ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 16 (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).
In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per
cento.
I predetti soggetti devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati”. (vedere “Istruzioni per
la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).
I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia e che avviano un’attività d’impresa in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori
impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’art.
5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall’art. 13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019. n. 124 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28
dicembre 2020 (vedere “Istruzioni per la compilazione del quadro RE”, paragrafo “GENERALITÀ”).
A tal fine, compilano la predetta casella indicando:
n il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito d’impresa concorre
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare;
n il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito d’impresa
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare;
I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel
frontespizio della dichiarazione
ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di una delle predette agevolazioni e/o che hanno beneficiato di con-
tributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione
sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401, riportando nella colonna 1, l’apposito
codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA
(ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichia-
razione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o pro-
fessioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e la-
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
voratori in mobilità previsto dall’art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.
Nel rigo RD1 va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti.
Sezione I – Allevamento di animali
Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 concorre a formare
il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario,
moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
Al riguardo è stabilito:
n il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
n il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell’art. 56 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività
eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in
eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto. Tali tabelle, da adottare per la determinazione
sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto
limite, riguardano:
n la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
n la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
n valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di
allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei se-
guenti requisiti:
n che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale
o condotti in affitto;
n che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.
Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui
al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri di determinazione del reddito d’impresa.
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di
determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
n nella sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si
ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull’importo rivalutato
si applica l’ulteriore rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
n nella sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati,
si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale
valore deve essere riportato nel rigo RD2.
5
Sezione 1
n nelle colonne 1 e 2 devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l’alleva-
mento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
n nella colonna 3 va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
n nella colonna 4 deve essere indicato il risultato del prodotto tra l’importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco in-
dicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.
Ai sensi dell’art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari,
risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, sono rivalutati del 70 per cento.
Sezione 2
n nelle colonne 1 e 3 deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico
di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente
i limiti dell’art. 32 del TUIR;
n nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco in-
dicato.
48
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA
Reddito Agrario (**)
Ripartizione del reddi-
to agrario per fasce
di qualità
Sez.1
Coefficiente
Reddito agrario
normalizzato
Determinazione
del reddito agrario
normalizzato alla fascia
base (*)
di normalizzazione
Dichiarante
Coniuge
Totali (col. 1 + col. 2)
3
4
1
2
x 56,389
x 32,222
x 37,593
x 13,426
x 11,934
x 1,00
I
II
III
IV
V
(*)
I
Redditi della Sezione 1 non
vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa colon-
na i redditi agrari
dei terreni sui quali viene
esercitato l’allevamento, pos-
seduti sia dal
dichiarante che, in caso
di comunione legale,
dal coniuge o condotti
in affitto.
VI
TOTALE A reddito agrario normalizzato
Sez. 2
Numero
dei capi allevati
Coefficiente
di normaliz.
Numero dei
capi normalizzati
Specie animale
Determinazione
del numero di animali nor-
malizzato
3
4
2
Bovini e bufalini da riproduzione
1
1.750,000
1.050,000
600,000
Conigli e porcellini d’India da riprod.
Conigli e porcellini d’India
Lepri, visoni, nutrie e cincillà
Volpi
21,500
3,375
Vitelloni
Manze
alla specie base
25,000
Vitelli
250,000
700,000
20,000
200,000
300,000
29,500
18,500
3,500
115,000
230,000
36,500
Suini da riproduzione
Suinetti
Ovini e caprini da riproduzione
Agnelloni e caprini da carne
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)
Cinghiali e cervi
Suini leggeri da macello
Suini pesanti da macello
Polli e fagiani da riproduzione
Galline ovaiole
320,000
200,000
250,000
125,000
1.300,000
500,000
200,000
200,000
175,000
125,000
240,000
Daini, caprioli e mufloni
Equini da riproduzione
Puledri
Polli da allevamento e fagiani
Polli da carne
2,375
Galletti e polli da carne leggeri
Tacchini da riproduzione
Tacchini da carne leggeri
Tacchini da carne pesanti
Anatre e oche da riproduzione
Anatre, oche, capponi
Faraone da riproduzione
Faraone
1,000
Alveari (famiglia) (***)
48,000
8,500
Lumache consumo q.li (***)
Struzzi da riproduzione
Struzzi da carne
20,000
32,000
10,000
14,500
3,000
Cani
Tartarughe da riproduzione
(***) Per le specie pesci, crostacei,
molluschi e lumache l’unità
di allevamento è riferita
al quintale, per gli alveari
alla famiglia.
(oppure lunghezza carapace > 20 cm)
1,500
0,700
Tartarughe 0-9 anni
(oppure lunghezza carapace < 20 cm)
Camelidi (Alpaca adulti o Lama
e Guanaco giovani) 80 kg
Starne, pernici e coturnici da rip.
Starne, pernici e coturnici.
Piccioni e quaglie da riproduzione
Piccioni, quaglie e altri volatili
9,500
187,500
240,000
3,000
Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg
9,500
Camelidi (Lama adulti) 150 kg
300,000
1,000
Totale B numero dei capi normalizzati
(riportare al rigo RD2)
Totale parziale (riportare a col. 4)
Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell’art. 56 del TUIR, deve essere indicato:
n nel rigo RD2, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione 2 del predetto schema di calcolo;
n nel rigo RD3, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale
A della sezione 1, dello schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il
numero di capi allevabile entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR;
n nel rigo RD4, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante
dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3;
n nel rigo RD5, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si
ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore
(pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono
esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. In tal caso in luogo
di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella “Impiego propri familiari”.
SEZIONE II – Produzione di vegetali
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla
lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa,
nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in colonna
2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del
reddito agrario ai sensi della lett. b) dell’art. 32, comma 2, del TUIR.
49
REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6,
colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determinato mediante l’applicazione
delle tariffe d’estimo.
Nel rigo RD9 va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall’attività agricola eccedente:
rigo RD7 x rigo RD8
rigo RD6, colonna 2
SEZIONE III – Attività agricole connesse
La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività:
n di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5,
comma 1, della legge n. 413 del 1991;
n dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
(art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
n dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR);
– dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, di cui
all’art. 2135 del c.c.(art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR);
n di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti previsti dall’art. 1,
comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– di enoturismo e di oleoturismo, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e
dell’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali il reddito è determinato secondo i criteri previsti
dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
Nel rigo RD10 va indicato:
n in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006;
n in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore ag-
giunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2, del TUIR;
n in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore ag-
giunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3, del TUIR;
n in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore ag-
giunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR;
n in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine nel presente rigo
va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativa-
mente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;
n in colonna 6, l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
n in colonna 7, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell’importo di colonna 1, il 15 per cento
dell’importo di colonna 2, il 25 per cento dell’importo indicato in colonna 3, il 5 per cento dell’importo indicato in colonna 4 e il 25 per
cento degli importi indicati nelle colonne 5 e 6.
SEZIONE IV– Determinazione del reddito
Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 7.
Nel rigo RD12, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di
rete, nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete (art.42, comma 2-quater, D.L. n. 78 del 2010).
Nel rigo RD14, va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12 .
Nel rigo RD15 vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui al rigo RD14 spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda
non gestita in forma societaria.
Nel rigo RD16 deve essere indicato il reddito di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l’importo del rigo RD14 e l’importo del rigo RD15.
Qualora la casella “Impatriati”, sia stata compilata, nel rigo RD16 deve essere considerato il 50 per cento della differenza tra gli importi
esposti nei righi RD14 e RD15, nel caso in cui nella predetta casella sia stato indicato il codice 1, ovvero il 30 per cento di tale differenza,
nel caso in cui nella stessa casella sia stato indicato il codice 2, ovvero il 10 per cento della stessa differenza nel caso in cui sia stato in-
dicato il codice 4.
Nel rigo RD17, colonna 3, deve essere indicato l’importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati
esercenti attività d’impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del
TUIR (quadro RH) e di quelle risultanti dal quadro RF o RG (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell’importo di rigo RD16. Se tali
perdite sono inferiori all’importo di rigo RD16, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l’eventuale eccedenza di
perdite d’impresa degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, indicando quest’ultima nella
colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
L’eventuale residuo di perdite d’impresa va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel rigo RD18 va indicata la differenza tra i righi RD16 e RD17, colonna 3. Il risultato deve essere riportato, unitamente agli altri redditi,
nel quadro RN.
Nel rigo RD19 va indicato l’ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto subite dall’imprenditore, da riportare nell’apposito rigo
del quadro RN.
8. Istruzioni per la compilazione del quadro RS
PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RA, RD, RE, RF, RG, RH E LM
Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM:
n Plusvalenze e sopravvenienze attive;
n Imputazione del reddito dell’impresa familiare;
n Perdite pregresse non compensate nell’anno - ex contribuenti minimi e fuoriusciti da regime di vantaggio;
n Perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno;
n Perdite d’impresa da istanza art. 42, comma 4, del DPR n. 600/73;
n Perdite d’impresa non compensate nell’anno;
n Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero;
n Acconto ceduto per interruzione del regime art.116 del TUIR;
n Ammortamento dei terreni;
n Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione;
n Prezzi di trasferimento;
n Consorzi di imprese;
n Estremi identificativi dei rapporti finanziari;
n Deduzione per capitale investito proprio (ACE);
n Canone Rai;
n Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario - casi particolari
n Prospetto dei crediti;
n Dati di bilancio;
n Minusvalenze e differenze negative;
n Variazione dei criteri di valutazione;
n Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 4 agosto 2016);
n Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari;
n Comunicazione per i regimi opzionali per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali - PATENT BOX -
n Rideterminazione acconto
n Zone franche urbane;
n Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi;
n Aiuti di Stato
n Acconti soggetti ISA.
n Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero
n Zone economiche speciali (ZES)
n Dati relativi all’opzione “Patent Box”
Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.
PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell’anno in
cui viene operata la scelta per la rateizzazione.
A tal fine, nel rigo RS2 va indicato l’importo complessivo oggetto di rateizzazione:
n in colonna 1, delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR);
n in colonna 2, delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR).
Nel rigo RS3, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per
le sopravvenienze, in colonna 2.
Nel rigo RS4, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi
dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateizzazione.
Nel rigo RS5, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo RS4.
Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG6 e RG7 del quadro RG e dei righi RF7 co-
lonna 2, RF8, RF34 colonna 2 e RF35 del quadro RF.
PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL’IMPRESA FAMILIARE
Il titolare dell’impresa familiare può diminuire il reddito d’impresa dell’ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori,
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare
non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nei righi RS6 e RS7 il titolare dell’impresa familiare deve, a tal fine, indicare, per ciascun collaboratore:
n in colonna 1, il codice fiscale;
n in colonna 2, la quota di partecipazione all’impresa familiare espressa in percentuale;
n in colonna 3, la quota di reddito;
n in colonna 4, la quota del reddito esente prodotto nelle Zona franche urbane;
n in colonna 5, la quota delle ritenute d’acconto;
n in colonna 6, la quota delle ritenute d’acconto non utilizzate dal collaboratore e da questi riattribuite al titolare dell’impresa familiare,
da riportare nel rigo RX58. Tale importo indica l’ammontare delle ritenute che il collaboratore non ha utilizzato nella propria dichiarazione,
il cui utilizzo può essere effettuato, ricorrendone le condizioni, dal titolare dell’impresa (Circ. 56/E del 2009).
n in colonna 7, la quota dell’agevolazione c.d. “ACE” di cui al rigo RS37.
n in colonna 8, la quota di reddito agevolabile realizzato nella ZES di cui ai righi RS491-RS493;
Il titolare dell’impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in
modo continuativo e prevalente.
Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il regime di vantaggio “per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”
ovvero il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre
2014 e successive modificazioni), deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporteranno tali dati nel
quadro RH del proprio modello REDDITI in quanto l’imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell’impresa familiare,
tuttavia detto reddito rileva sia ai fini dell’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, sia ai fini della determinazione
della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (quadro RR).
PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL’ANNO - EX CONTRIBUENTI MINIMI E FUORIUSCITI
DAL REGIME DI VANTAGGIO
Il prospetto è riservato ai contribuenti già assoggettati al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al-
l’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che hanno subito perdite di lavoro autonomo o d’impresa da quadro LM, nei periodi
d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Le stesse sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte
o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, del TUIR, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007 (Circolare n.
10 del 4 aprile 2016).
Pertanto, nel rigo RS8, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere riportate le perdite di lavoro autonomo non compensate dei periodi indicati
nel prospetto, rispettando l’anno di formazione delle medesime, derivanti dal rigo RS8 e/o dal rigo LM50 del modello Redditi PF 2022.
Nella colonna 6 vanno indicate, dai fuoriusciti dal regime di vantaggio, nonché dagli ex contribuenti minimi, le eventuali perdite di lavoro
autonomo non compensate nell’anno, riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8,
comma 3, del TUIR derivanti dalla colonna 6 del rigo RS8 e/o dalla colonna 2 del rigo LM51, del modello Redditi PF 2022.
Nel rigo RS9, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere riportate le perdite di impresa non compensate dei periodi indicati nel prospetto,
rispettando l’anno di formazione delle medesime, derivanti dal rigo RS9 e/o dal rigo LM50, del modello Redditi PF 2022. Nella colonna
6 vanno indicate dai fuoriusciti dal regime di vantaggio, nonché dagli ex contribuenti minimi, le eventuali perdite d’impresa non compensate
nell’anno, riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8, comma 3, del TUIR derivanti,
dalla colonna 6 del rigo RS9 e/o dalla colonna 2 del rigo LM51, del modello Redditi PF 2022.
I soggetti transitati dal regime degli ex contribuenti minimi al regime di vantaggio, che compilano il quadro LM (sezione I o II) anche per
l’anno d’imposta 2022, indicano nel presente prospetto esclusivamente le eventuali perdite pregresse residue maturate nel precedente
regime dei minimi di cui all’art. 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esponendo nella colonna 6 dei righi RS8 e/o RS9,
le perdite riportabili senza limiti di tempo. Per indicare le eventuali perdite maturate nel regime di vantaggio, utilizzano invece gli appositi
righi LM50 ed LM51 del quadro LM.
PERDITE DI LAVORO AUTONOMO NON COMPENSATE NELL’ANNO
Il prospetto è riservato ai soggetti che hanno una perdita residua di lavoro autonomo da quadro RE e da quadro RH formatasi nei periodi
d’imposta 2006 e 2007, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, nella formulazione
precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007. In tal caso nel rigo RS10, vanno indicate le perdite
di lavoro autonomo riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8, comma 3, del TUIR.
PERDITE D’IMPRESA DA ISTANZA ART. 42, COMMA 4, DEL DPR N. 600/73
Il presente prospetto va compilato qualora sia stata presentata l’istanza per il computo delle perdite d’impresa pregresse in diminuzione
dei maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del DPR n. 600/73.
A tal fine, nel rigo RS11 occorre indicare le perdite d’impresa evidenziate nei righi RS12 e RS13 del modello Redditi PF 2022 di cui è
stato chiesto l’utilizzo in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.
Le perdite indicate nel presente rigo vanno scomputate da quelle riportate neilla colonna 2 dei righi R12 e RS13 (che, pertanto, sono
esposte già al netto delle stesse).
Le perdite evidenziate nel presente prospetto non vanno, inoltre, riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d’imposta
successivo.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
PERDITE D’IMPRESA NON COMPENSATE
Il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che nel presente periodo d’imposta o in quelli precedenti hanno subito perdite derivanti
dall’esercizio di imprese commerciali indicate nel quadro RF, RG e/o dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I - codice 1) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR
(indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte residua non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno.
Tali perdite residue possono essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti negli esercizi successivi in misura non su-
periore all’80 per cento di detti redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi (art. 8, comma 3 del TUIR come modificato dall’art.
1, comma 23, lett. a), n. 2 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell’ottanta per cento (art.
84, comma 2, del TUIR, richiamato dal citato art. 8, comma 3, del TUIR).
Nel rigo RS12, colonna 2, vanno indicate le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, utilizzabili in misura limitata ai sensi
dell’art. 8, comma 3, primo periodo, comprese quelle maturate nel presente periodo d’imposta, da evidenziare in colonna 1.
Vedere in Appendice, voce “Perdite riportabili in misura piena”
Nel rigo RS13, colonna 2, vanno indicate le perdite d’impresa realizzate nei primi tre periodi d’imposta, utilizzabili in misura piena ai
sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d’imposta, da indicare in colonna 1.
UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE
ALL’ESTERO
Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto
Il prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:
n dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell’art. 167, del TUIR e delle disposizioni previste dall’art. 3, comma
1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato (CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
n dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 168 del TUIR e delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M.
7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato,
dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), l’art. 168 del TUIR è abrogato; per gli utili distribuiti
dal soggetto non residente, a decorrere dal predetto periodo di imposta, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 3, commi 3 e
4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente
si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;
n dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui
all’art. 5 del TUIR;
n dal socio di una società trasparente ex art. 116 del TUIR cui sia stato imputato il reddito di una CFC.
Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto re-
sidente dichiarante nonché a determinare il credito d’imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo,
dallo stesso dichiarante o dai soggetti di cui agli artt. 5 o 116 del TUIR cui il dichiarante partecipi, sui predetti utili distribuiti.
Il presente prospetto deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati
distribuiti utili.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi, deve essere
compilato uno specifico rigo, indicando nelle colonne previste i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in
relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.
In particolare, il campo 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:
1 – se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;
2 – se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 116 del TUIR.
Nelle altre ipotesi il campo 1 non va compilato.
Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici “1” o “2” devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei
dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest’ultima indicati nel Prospetto da
rilasciare ai soci od associati.
Nei campi da 2 a 10, dei righi RS21 e RS22 va indicato:
n nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa,
società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
n nel campo 3, la denominazione dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
n la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
n nella colonna 5, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residente direttamente partecipato che non
concorrono a formare il reddito. L’importo di tale colonna ovvero la somma degli importi indicati nella colonna 5 di ogni rigo del prospetto
(in caso di partecipazione a più soggetti esteri), deve essere indicato nel rigo RF48 della presente dichiarazione solo in caso di com-
pilazione del quadro RF.
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REDDITI PERSONE FISICHE 2023 Fascicolo 3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Gli utili distribuiti dall’impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a
formare il reddito complessivo del soggetto partecipante, se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (si veda
la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5).
Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da
tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell’impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato;
n nella colonna 6, l’importo evidenziato, per ogni CFC, nella colonna 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello di dichiara-
zione REDDITI PF 2022; nell’ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice “2”, dovrà essere riportato, pro quota, l’importo even-
tualmente risultante dalla colonna 10 del Mod. REDDITI SC 2022 della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel
Prospetto da rilasciare ai soci;
n nella colonna 7, l’importo di colonna 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;
n nella colonna 8, le imposte sul reddito pagate all’estero dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi d’imposta precedenti e divenute definitive nel 2022, ammesse in detrazione in
relazione alla propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell’importo di colonna 6;
n nella colonna 9, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella colonna 5;
l’importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell’importo risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 +
colonna 7 – colonna 8; le predette imposte costituiscono infatti credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate
a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato.
Il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei righi RS21 ed RS22 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato
nel rigo RN32, colonna 2, quadro RN, della presente dichiarazione;
n nella colonna 10, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne 6 e 7 e la somma degli
importi delle colonne 8 e 9.
ACCONTO CEDUTO PER INTERRUZIONE DEL REGIME EX ART. 116 DEL TUIR
Nei righi RS23 e RS24, il contribuente partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:
n in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;
n in colonna 2, il codice “1” se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice “2”, nel caso in cui il dichiarante deve integrare
l’acconto da versare;
n in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione;
n in colonna 4, in caso di codice “1”, l’importo dell’acconto ceduto; in caso di codice “2”, l’importo del maggior acconto dovuto.
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice “1” (cessione dell’acconto), l’importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN38,
colonna 3.
AMMORTAMENTO DEI TERRENI
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere
assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006).
Per immobili strumentali all’impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, si intendono gli immobili
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli
situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e par-
ticolare, secondo la classificazione rilevante per l’attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari
infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto
urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.
Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.
Il prospetto va compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso.
A tal fine nella colonna 1 del rigo RS25 va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria
da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella
colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore