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Форма CNM 2023 Інструкція Італія

Всесвітній консолідований 2023 - Інструкція з нарізки

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Dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese  
controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica  
base imponibile per il gruppo di imprese non residenti  
n I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE  
C5  
C6  
Quadro NE - Crediti d’imposta di cui al comma 6,  
art. 165 del TUIR  
Quadro NC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR  
23  
32  
2
2
2
2
3
1.1  
Premessa  
1.2  
1.3  
1.4  
Termini e modalità di presentazione  
Versamenti  
Acconti  
n V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE  
Quadro MF - Determinazione del reddito  
imponibile complessivo  
33  
C7  
C8  
33  
35  
n II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Quadro MX - Trasferimenti al gruppo  
DEL FRONTESPIZIO  
3
3
3
4
4
4
5
7
1.1  
Generalità  
n VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE  
DEL CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI  
ALL’ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLA  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.6  
1.7  
Tipo di dichiarazione  
Società o ente consolidante  
Rappresentante firmatario della dichiarazione  
Firma della dichiarazione  
Visto di conformità  
CONTROLLATA ESTERA - CONSOLIDATO MONDIALE 37  
Quadro MR - Crediti d’imposta per redditi prodotti  
all’estero e per imposte assolte dalle controllate estere  
C9  
Impegno alla presentazione telematica  
38  
C10 Quadro ME - Crediti d’imposta, per redditi prodotti  
n III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
all’estero, comma 6, art. 165 del TUIR  
44  
59  
60  
DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE  
Quadro NF - Determinazione del reddito  
complessivo globale  
Quadro NX - Trasferimenti al gruppo  
Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo  
7
C11  
Quadro MC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR  
C1  
C12 Concorso tra consolidato nazionale e mondiale  
7
11  
16  
C2  
C3  
n VII. UTILIZZO DEI CREDITI -  
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA  
C13 Quadro CC - Utilizzo dei crediti trasferiti  
alla tassazione di gruppo  
60  
n IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI  
RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO  
D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO  
E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLA CONTROLLATA  
ESTERA - CONSOLIDATO NAZIONALE  
60  
61  
C14 Quadro CN - Determinazione dell’imposta  
n VIII. PROSPETTI  
C15 Quadro CK - Cessione delle eccedenze dell’IRES  
nell’ambito del gruppo  
64  
17  
C4  
Quadro NR - Crediti d’imposta per redditi prodotti  
all’estero e per imposte assolte dalle controllate estere  
64  
65  
18  
C16 Quadro CS - Prospetti vari  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DI-  
CHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE  
E MONDIALE - CNM  
1.1 Premessa  
Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-  
cembre 1986, n. 917 (di seguito: “TUIR”), disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale.  
Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito comples-  
sivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società  
partecipanti.  
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018, sono state adottate le disposizioni applicative delle  
norme in materia di consolidato nazionale applicabili in quanto compatibili anche al consolidato mondiale ai sensi dell’art. 9,  
comma 7, del d.lgs. n. 247 del 2005.  
In caso di designazione, nelle presenti istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti  
i diritti, obblighi e oneri previsti dagli artt. da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell’art. 117 del TUIR).  
Il presente modello deve essere utilizzato:  
• dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni di imprese controllate  
non residenti (“consolidato nazionale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;  
• dai soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (“consolidato mon-  
diale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.  
Nella particolare ipotesi prevista dall’art. 131, comma 2, del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per  
il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino  
l’opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi  
al consolidato nazionale (NF, NX, NI, NR, NE ed NC) ed a quello mondiale (MF, MR, ME ed MC) determinando l’IRES nel quadro  
CN e compilando i quadri CC, CK e CS.  
In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato l’opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale,  
dovranno essere seguite le modalità di compilazione analogamente a quanto sopra indicato per la fattispecie prevista dall’art.  
131, comma 2, del TUIR.  
1.2 Termini e modalità di presentazione  
Il modello di dichiarazione CNM deve essere presentato dalla società o ente controllante all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo  
giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.  
La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto inca-  
ricato o società del gruppo).  
La trasmissione telematica delle dichiarazioni REDDITI 2023 dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata  
da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.  
Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda  
quanto precisato nell’apposito paragrafo delle ”Istruzioni generali dei modelli REDDITI 2023 delle società e degli enti”.  
1.3 Versamenti  
Con riferimento ai termini di versamento dell’IRES derivante dal modello CNM, si applicano le disposizioni previste per i soggetti  
di cui all’art. 73 del TUIR. In particolare, i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES,  
devono essere eseguiti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ai sensi dell’art.  
17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto  
oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto entro l’ultimo giorno del mese successivo a  
quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura  
dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.  
In base al citato art. 17, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra  
indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.  
Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.  
2
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Si ricorda che l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha inserito all’art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  
223, il comma 11-bis con il quale è stato previsto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e  
20, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati  
entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.  
1.4 Acconti  
In base all’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell’IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo  
1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima  
rata non superi euro 103.  
Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla  
base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come  
indicata nel modello CNM. Per il primo esercizio in cui è valida l’opzione la determinazione dell’acconto dovuto dalla società o  
ente controllante è effettuato, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del TUIR, sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti  
di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati  
nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto  
disposto dall’art. 4 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.  
La percentuale dell’acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è determinata nella misura del 100 per cento.  
Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della secon-  
da. Il versamento è effettuato, rispettivamente:  
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata  
può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare  
dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;  
b) per la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si ri-  
ferisce la presente dichiarazione.  
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO  
1.1 Generalità  
Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale va utilizzato per la presentazione:  
• della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni  
di imprese controllate non residenti;  
• della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.  
Il frontespizio del modello comprende sei riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati della società o dell’ente con-  
solidante e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; gli altri riservati alla sottoscrizione della dichia-  
razione, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 35  
del d.lgs. n. 241 del 1997, all’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica.  
1.2 Tipo di dichiarazione  
Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione presentata.  
Qualora la dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella “Con-  
solidato nazionale”.  
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata per la determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non  
residenti, va barrata la casella “Consolidato mondiale”.  
Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.  
Per i casi in cui il contribuente intenda presentare una delle seguenti dichiarazioni:  
• correttiva nei termini;  
• integrativa ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998;  
• integrativa ai sensi dell’art.1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  
• integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998;  
• integrativa a favore per la correzione di errori contabili (art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998);  
si rinvia alle istruzioni riportate nel modello REDDITI SC 2023.  
3
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
1.3 Società o ente consolidante  
Codice fiscale  
Va indicato il codice fiscale dell’ente o società consolidante.  
È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria al fine di una cor-  
retta presentazione della dichiarazione.  
Denominazione o ragione sociale  
Va indicata la denominazione risultante dall’atto costitutivo della società o ente consolidante.  
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in for-  
ma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).  
Data di approvazione del bilancio o rendiconto – Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio o rendiconto  
I dati da indicare in tali campi riguardano la data:  
• di approvazione o il termine legale di approvazione del bilancio della società o ente consolidante;  
• di efficacia giuridica della fusione o della scissione.  
Deve essere indicata nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa, la data di efficacia giuridica della fusione o della scis-  
sione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti dell’operazione straordinaria.  
Codici statistici  
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B, presente nelle istruzioni del modello REDDITI SC 2023, in  
quanto compatibili.  
Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale.  
In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d’imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di  
gruppo ai sensi dell’art. 137 del TUIR.  
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica  
L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, di  
fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti  
su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.  
1.4 Rappresentante firmatario della dichiarazione  
In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all’atto della presentazione  
della dichiarazione, del rappresentante della società o dell’ente consolidante. A tali fini, nell’apposito spazio si dovrà indicare il  
codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello REDDITI SC 2023.  
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.  
1.5 Firma della dichiarazione  
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:  
1. dei quadri che sono stati compilati;  
2. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, che disciplina le modalità attuative dell’art.  
6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria invita  
il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del  
d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.  
I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici.  
Il contribuente, ai sensi dell’art. 2-bis del citato decreto-legge n. 203 del 2005, può richiedere che l’invito a fornire chiarimenti  
sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione, barrando la casella “Invio av-  
viso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”.  
A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico controllo  
automatizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.  
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale  
con raccomandata (comunicazione di irregolarità).  
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o ver-  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
sate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento  
della comunicazione di irregolarità.  
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a  
quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.  
3. della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione  
le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del  
2014). Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”. A  
sua volta, l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comu-  
nicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.  
Situazioni particolari  
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito co-  
dice nella casella “Situazioni particolari”.  
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente mo-  
dello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dai con-  
tribuenti e riferiti a specifiche problematiche.  
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o  
comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.  
Firma del dichiarante  
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in man-  
canza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.  
Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione  
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (per effetto delle modifiche  
del comma 94 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 5 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  
22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni), indicando nella casella “Soggetto”:  
• il codice 1, nell’ipotesi di revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze;  
• il codice 2, nell’ipotesi di responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione  
iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, occorre compilare un distinto campo nel  
quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza  
compilare il campo firma;  
• il codice 4, nell’ipotesi di collegio sindacale (in tal caso va indicato per ciascun membro).  
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.  
Firma attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  
31 maggio 1999  
I contribuenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in compensazione i crediti  
relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a  
5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del de-  
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiara-  
zione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contri-  
buenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di  
cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine tali soggetti  
sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna “Firma per attestazione”, in corrispondenza del proprio codice fiscale.  
Si ricorda che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della san-  
zione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute  
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione  
di ulteriori provvedimenti. In base all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019, la compensazione del credito relativo all’IRES,  
per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presenta-  
zione della dichiarazione da cui il credito emerge (cfr. ris. n. 110/E del 31 dicembre 2019).  
1.6 Visto di conformità  
Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista  
che lo rilascia.  
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato  
5
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria  
firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.  
Attenzione  
Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei se-  
guenti casi:  
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti  
Direzioni regionali;  
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha tra-  
smesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);  
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale  
o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal  
Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato  
nella presente sezione;  
6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF in-  
dicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il con-  
sorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;  
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di ser-  
vizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.  
In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette  
la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:  
1) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui  
almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del  
1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da sog-  
getti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio  
1999);  
3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che  
appone il visto di conformità è uno dei soci.  
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette  
la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli  
nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e  
dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti in-  
dicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere  
la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha  
riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappre-  
sentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al ser-  
vizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18  
febbraio 1999).  
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la di-  
chiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:  
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di  
categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento  
per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto  
18 febbraio 1999);  
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni  
(art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in  
misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c),  
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 feb-  
braio 1999);  
4) le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli  
associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  
241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legisla-  
tivo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato”  
con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inqua-  
drabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:  
1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di  
categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero,  
nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma  
1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);  
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni  
(art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);  
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in  
misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c),  
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 feb-  
braio 1999).  
1.7 Impegno alla presentazione telematica  
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in  
via telematica.  
L’incaricato deve:  
• riportare il proprio codice fiscale;  
• riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal  
contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;  
• barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contri-  
buente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;  
• barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni  
comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;  
• riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumu-  
lativo;  
• apporre la firma.  
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche”  
possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del  
DPR n. 322 del 1998.  
III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL  
CONSOLIDATO NAZIONALE  
C1. QUADRO NF  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE  
1.1 Generalità  
Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società  
che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dall’art. 96, commi  
13 e 14, del TUIR e dagli artt. 124 e 125 del medesimo testo unico.  
Il presente quadro si compone di cinque sezioni:  
sezione I – Somma algebrica dei redditi complessivi netti;  
sezione II – Rettifiche di consolidamento;  
sezione III – Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità;  
sezione IV – Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 13, del TUIR;  
sezione V – Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 14, del TUIR.  
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati  
altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta  
in alto a destra.  
Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
1.2 Sezione I - Somma algebrica dei redditi complessivi netti  
In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l’importo deve essere preceduto dal segno  
meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, così co-  
me determinati nel quadro GN (o GC) del modello REDDITI SC 2023.  
Si fa presente che nell’ipotesi di adesione alla tassazione di gruppo di una SIIQ o SIINQ, individuate rispettivamente dai commi  
119 e 125 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, ai fini della determinazione del reddito complessivo globale dovrà tenersi conto  
del reddito (o della perdita) trasferito dai predetti soggetti riferibile esclusivamente alla gestione imponibile.  
Con riferimento alla società o ente consolidante, nel rigo NF1 vanno indicati:  
• in colonna 2, il reddito o la perdita di cui al quadro GN, righi GN5 colonna 3 (perdita) o GN6 colonna 6 (reddito), del modello  
REDDITI SC 2023;  
• in colonna 3 la quota, riferita al reddito indicato in colonna 2, di reddito “minimo” proprio o derivante da partecipazioni in so-  
cietà considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche. Nel caso in  
cui la società o ente consolidante, a seguito dell’applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione  
di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righi, avendo  
cura di riportare nella colonna 1 del rigo NF2 il proprio codice fiscale  
La casella 4 va barrata nel caso di perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione ai sensi del comma  
2 dell’art. 84 del TUIR.  
Nei righi da NF2 a NF7 vanno indicati:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata;  
• in colonna 2, il reddito o la perdita;  
• in colonna 3, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 2, di reddito “minimo” proprio o derivante da partecipazioni in  
società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche. Nel caso  
in cui la società consolidata, a seguito dell’applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di  
dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righi.  
La casella 4 va barrata nel caso di perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione ai sensi del comma  
2 dell’art. 84 del TUIR.  
Nella casella “operazioni straordinarie” deve essere indicato il codice desunto dalla tabella sotto indicata nel caso in cui il sog-  
getto sia stato interessato da un’operazione straordinaria che non ha interrotto la tassazione di gruppo (permanendo i requisiti  
di cui all’art. 117 del TUIR).  
1
2
3
Fusione propria (o per incorporazione) tra soggetti che aderiscono al consolidato  
Fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato  
Scissione totale o parziale non interruttiva del consolidato (codice da indicare sia da parte  
della scissa che della beneficiaria se partecipanti al consolidato)  
4
Conferimento (codice da indicare sia da parte del conferente che del conferitario se par-  
tecipanti al consolidato)  
5
6
Liquidazione volontaria  
Operazione straordinaria che ha comportato la continuazione del consolidato in esito po-  
sitivo ad istanza d’interpello  
7
Altra operazione straordinaria non compresa nelle precedenti  
Ne rigo NF8:  
• in colonna 2, deve essere indicata la somma algebrica degli importi di colonna 2 dei righi da NF1 a NF7;  
• in colonna 3, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei redditi “minimi” trasferiti dalle società partecipanti al consoli-  
dato. A tal fine, riportare la somma degli importi di colonna 3 dei righi da NF1 a NF7;  
• in colonna 1, deve essere indicato l’ammontare delle perdite trasferite al consolidato non utilizzabili in diminuzione del reddito  
“minimo” complessivo di gruppo. Nel rispetto della disciplina delle società di comodo, infatti, la società consolidante all’atto  
della determinazione del reddito complessivo globale non può utilizzare le perdite attribuite dalle società partecipanti al con-  
solidato a scomputo del reddito “minimo” indicato in colonna 3 del presente rigo. A tal fine, se risulta compilata la colonna 3  
del presente rigo, indicare, solo se positivo il risultato della seguente somma algebrica:  
(NF8 col. 3– NF8 col. 2)  
Se non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, la colonna 1 non va compilata;  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• in colonna 4, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato il maggiore tra l’importo di colonna 2 e  
l’importo indicato nella colonna 3 del rigo NF8. Se invece non risulta compilata la colonna 3 deve essere indicato l’importo di  
colonna 2 del presente rigo.  
1.3 Sezione II - Rettifiche di consolidamento  
La presente sezione accoglie la variazione in diminuzione che la società o ente consolidante può apportare alla somma algebrica  
dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale di gruppo, in ap-  
plicazione dei commi 13 e 14 dell’art. 96 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assi-  
milati. Inoltre, nella presente sezione vanno indicate le variazioni previste dall’art. 124 del TUIR (interruzione della tassazione di  
gruppo prima del compimento del triennio), dall’art. 125 del TUIR (revoca dell’opzione) e dall’art. 13 del d.m. 1°marzo 2018.  
Nel rigo NF9 va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota di interessi passivi deducibili dal  
reddito complessivo di gruppo in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 96 del TUIR. L’importo da indi-  
care nel presente rigo deve corrispondere alla somma degli importi riportati nei righi NF24 e NF34.  
Nel rigo NF10 va indicata la variazione in aumento di cui all’art. 124, comma 1, lett. b) e art. 125, comma 1, del TUIR.  
Nel rigo NF11 va indicata la somma algebrica degli importi dei righi NF9 e NF10. Se il risultato è negativo, l’importo deve essere  
preceduto dal segno meno.  
Nel rigo NF12, colonna 2, va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi dei righi  
NF8, colonna 4 e NF11. Se il risultato è negativo, l’importo deve essere preceduto dal segno meno.  
Si precisa che, nel rispetto della disciplina delle società di comodo, nel caso in cui risulti compilata la colonna 3 del rigo NF8,  
nella colonna 2 del rigo NF12, deve essere indicato il maggiore tra il risultato della seguente somma algebrica:  
(NF8 col. 4 + NF11 – NF8 col. 1)  
e l’importo di colonna 3 del rigo NF8.  
Qualora sia stata compilata la colonna 3 del rigo NF8, nella colonna 1 del rigo NF12, va riportato il risultato della seguente som-  
ma algebrica:  
NF8 col. 3 – (NF8 col. 4 + NF11 – NF8 col. 1)  
solo se positivo.  
Qualora l’opzione sia stata esercitata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato na-  
zionale), l’importo della colonna 3 del rigo NF8 va riportato nel quadro CN, rigo CN1, colonna 1, mentre l’importo della colonna  
2 del rigo NF12 va riportato nel quadro CN, rigo CN1, colonna 2, o CN2.  
Le eventuali perdite non compensate dovranno essere indicate nell’apposito quadro CS.  
Nel caso in cui, invece, l’opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), gli im-  
porti delle colonne 1 e 2 di rigo NF12 vanno riportati nel quadro MF, righi MF1 e MF2.  
1.4 Sezione III - Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime  
di neutralità  
In tale sezione vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli dell’ente o so-  
cietà consolidante, relativi ai beni trasferiti in regime di neutralità fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Dal  
periodo d’imposta successivo, infatti, non è più possibile avvalersi dell’agevolazione di cui all’art. 123 del TUIR, in quanto abro-  
gato dall’art. 1, comma 33, lett. v), della legge n. 244 del 2007. Tuttavia, resta ferma l’applicazione degli art. 124, comma 1, e  
125, comma 1 del TUIR.  
Ai sensi dell’abrogato art. 123, comma 1, del TUIR nella presente dichiarazione va evidenziata la differenza tra il valore di libro  
e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei precedenti periodi d’im-  
posta.  
Nei righi da NF13 a NF16 vanno indicati:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società o ente;  
• in colonna 2, il valore di libro dei beni trasferiti;  
• in colonna 3, il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
1.5 Sezione IV - Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 13, del TUIR  
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati maturati in capo alle im-  
prese di assicurazione e alle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché alle società di gestione dei fondi comuni d’in-  
vestimento e alla società di intermediazione mobiliare, di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi-  
nanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, partecipanti alla tassazione di gruppo, ai fini dell’applicazione del  
comma 13 dell’art. 96.  
In base al comma 13, infatti, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consoli-  
dato nazionale a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare comples-  
sivo degli interessi passivi maturati in capo ai citati soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato.  
Si precisa che, nell’ipotesi in cui nell’ambito della medesima “fiscal unit” si trovino società c.d. “industriali” e società che esercitano  
attività assicurativa o finanziaria (c.d. “finanziarie”), possono trovare applicazione, per le prime, le disposizioni contenute nel  
comma 14 dell’art. 96 del TUIR e, limitatamente alle seconde, le disposizioni di cui al comma 13 del medesimo articolo, configu-  
rando – ai soli fini del calcolo degli interessi passivi deducibili – una sorta di doppio perimetro di consolidamento: l’uno “indu-  
striale” e l’altro “finanziario” (cfr. circ. n. 37 del 22 luglio 2009).  
Nel caso in esame, ai fini dell’applicazione del comma 13 dell’art. 96 del TUIR, per “interessi passivi maturati in capo a soggetti  
partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti” si intendono quelli maturati esclusivamente tra soggetti appar-  
tenenti al sub consolidato finanziario. Vanno considerati interessi verso terzi (“estranei al consolidato”) tutti quelli maturati dalle  
società comprese nel sub consolidato “finanziario” nei confronti delle altre società (sia rientranti nel sub consolidato “industriale”  
sia quelle esterne al consolidato).  
A tal fine, nei righi da NF17 a NF22 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante), rientrante tra i soggetti di cui al secondo periodo  
del comma 13 dell’art. 96 del TUIR, per la quale sono maturati interessi passivi;  
• in colonna 2, l’ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui a colonna 1 a favore di altri soggetti par-  
tecipanti al consolidato;  
• in colonna 3, l’ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui a colonna 1 a favore di altri soggetti estranei  
al consolidato.  
I dati sopra richiesti sono evidenziati nel rigo GN35 (o GC 35) del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società.  
Nel rigo NF23, colonne 2 e 3, va riportato, rispettivamente, il totale delle colonne 2 e 3 dei righi da NF17 a NF22 di tutti i moduli  
compilati.  
Nel rigo NF24, va riportato l’ammontare degli interessi passivi deducibile dal reddito complessivo di gruppo, pari al 4 per cento  
del minor importo indicato nel rigo NF23, colonna 2 e nel rigo NF23, colonna 3.  
Tale ammontare deve essere incluso nel rigo NF9 del presente quadro.  
In caso di compilazione di più moduli i righi NF23 e NF24 vanno compilati unicamente nel primo modulo.  
1.6 Sezione V - Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 14 del TUIR  
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi alle eccedenze di interessi passivi ed oneri finanziari assimilati, alle eccedenze  
di risultato operativo lordo ed alle eccedenze di interessi attivi e proventi finanziari assimilati delle società aderenti al consolidato  
nazionale ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo ai sensi del comma 14  
dell’art. 96 del TUIR.  
L’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo  
stesso deve essere uguale all’ammontare complessivo delle eccedenze di ROL e delle eccedenze di interessi attivi trasferite al con-  
solidato da parte delle medesime società. Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di ROL o di interessi attivi non trasferibili  
non devono essere esposte nel presente modello.  
In particolare, nei righi da NF25 a NF30 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante);  
• in colonna 2, l’eventuale eccedenza di interessi passivi trasferita al consolidato dal soggetto di cui a colonna 1;  
• in colonna 3, l’eventuale eccedenza di risultato operativo lordo trasferita al consolidato dal soggetto di cui a colonna 1;  
• in colonna 4, l’eventuale eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati trasferita al consolidato dal soggetto di cui  
a colonna 1.  
Ogni singola società partecipante può apportare o un’eccedenza di interessi passivi o un’eccedenza di ROL e un’eccedenza di  
interessi attivi. Pertanto, a fronte di uno stesso codice fiscale indicato in colonna 1, non può essere compilata la colonna 2, se è  
compilata la colonna 3 e/o la colonna 4. I dati sopra richiesti sono evidenziati nel rigo GN36 (o GC36) del modello REDDITI SC  
2023 di ciascuna società.  
10  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nel rigo NF34, riportare la somma degli importi indicati in colonna 2 dei righi da NF25 a NF30 di tutti i moduli compilati. Tale  
ammontare deve corrispondere alla somma degli importi indicati in colonna 3 e in colonna 4 dei righi da NF25 a NF30 di tutti i  
moduli compilati. Tale ammontare deve essere incluso nel rigo NF9 del presente quadro.  
In caso di compilazione di più moduli il rigo NF34 va compilato unicamente nel primo modulo.  
C2. QUADRO NX  
TRASFERIMENTI AL GRUPPO  
2.1 Generalità  
In tale quadro vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell’ente o società conso-  
lidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate:  
sezione I  
sezione II  
sezione III  
sezione IV  
Oneri detraibili;  
Crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento;  
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;  
Crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, credito per riscatto alloggi sociali e altri crediti d’im-  
posta;  
sezione V  
sezione VI  
sezione VII  
sezione VIII  
sezione IX  
sezione X  
sezione XI  
sezione XII  
Ritenute;  
Crediti d’imposta concessi alle imprese, trasferiti dalle società del gruppo;  
Eccedenze d’imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;  
Trasferimenti eccedenze infragruppo;  
Acconti versati;  
Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo;  
Eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR;  
Aiuto alla crescita economica (art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e art. 19, comma 3, del decre-  
to-legge n. 73 del 2021);  
sezione XIII  
sezione XIV  
Investimenti in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  
Imposizione in uscita di cui all’art. 166 del TUIR;  
Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti per  
un ammontare non superiore all’IRES dovuta a titolo di saldo ed acconto.  
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati  
altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta  
in alto a destra.  
Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.  
I dati sono desumibili dalle dichiarazioni presentate da ciascuna società che abbia aderito al consolidato ed esposti nel relativo  
quadro GN. Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati espo-  
sti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione. In tal caso l’indicazione dei righi del quadro GN va riferita al quadro GC.  
2.2 Sezione I - Oneri detraibili  
In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN15, colonna 2 e 3, del modello  
REDDITI SC 2023 di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.  
Nei righi da NX1 a NX3, va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società titolare degli oneri;  
• in colonna 7, l’importo degli altri oneri detraibili;  
• in colonna 8, l’ammontare dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all’art. 11  
del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149.  
Nel rigo NX7, colonna 1, va riportato l’ammontare totale degli altri oneri detraibili riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione  
di gruppo, indicati nella colonna 7 dei righi da NX1 a NX3; in colonna 2, va riportato l’ammontare totale delle erogazioni liberali  
in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149, riferibili ai soggetti  
partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nella colonna 8 dei righi da NX1 a NX3.  
11  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
2.3 Sezione II - Crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento  
In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta sui fondi comuni d’investimento spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN3  
del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.  
Nel rigo NX8 va indicato l’ammontare dei crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento appartenenti alla consolidante.  
Nei righi da NX9 a NX13 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;  
• in colonna 2, l’ammontare dei crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento.  
Nel rigo NX14 va riportato l’ammontare totale dei crediti d’imposta sui fondi comuni d’investimento spettanti ai soggetti parteci-  
panti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX8 a NX13.  
2.4 Sezione III - Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero  
In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN17, del modello  
REDDITI SC 2023 di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori al-  
l’inizio della tassazione di gruppo.  
Nel rigo NX15 va indicato l’importo dei crediti appartenenti alla consolidante.  
Nei righi da NX16 a NX20 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d’imposta;  
• in colonna 2, l’importo di cui al rigo GN17.  
Nel rigo NX21 va riportato l’ammontare totale dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero spettanti ai soggetti partecipanti  
alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX15 a NX20.  
2.5 Sezione IV - Crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo,  
credito per riscatto alloggi sociali e altri crediti d’imposta  
In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e gli altri crediti d’imposta, già indicati  
nel quadro GN, rigo GN18 del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.  
Nei righi da NX22 a NX27 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società titolare dei crediti;  
• in colonna 2, l’importo della colonna 1 del rigo GN18;  
• in colonna 3, l’importo della colonna 2 del rigo GN18;  
• in colonna 4, l’importo della colonna 3 del rigo GN18.  
Nel rigo NX28 va riportato l’ammontare totale del credito per riscatto alloggi sociali e degli altri crediti d’imposta, spettanti ai  
soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nelle colonne 3 e 4 dei righi da NX22 a NX27.  
I crediti indicati nella colonna 2 della presente sezione devono essere riportati nel rigo CS18, del quadro CS.  
2.6 Sezione V - Ritenute  
In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN19 del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna  
società aderente alla tassazione di gruppo.  
Nel rigo NX29 va indicato l’importo delle ritenute subite dalla società o ente consolidante.  
Nei righi da NX30 a NX34 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute;  
• in colonna 2, il corrispondente importo.  
Nel rigo NX35 va riportato l’ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate  
nei righi da NX29 a NX34.  
2.7 Sezione VI - Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti  
dalle società del gruppo  
In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tas-  
sazione di gruppo imputano al consolidato, così come esposti nel quadro GN, sezione V, del modello REDDITI SC 2023 di cia-  
scuna società.  
12  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Si precisa che nella presente sezione vanno indicati anche i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni delle società consoli-  
date, relative al periodo d’imposta antecedente a quello di ingresso o di inizio del consolidato, trasferiti alla consolidante e utiliz-  
zati dalla stessa in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;  
in tal caso va barrata la casella “Tipo”.  
Nei righi da NX36 a NX40 va indicato:  
• in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello REDDITI SC 2023;  
• in colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito;  
• in colonna 3, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito;  
• in colonna 4, l’ammontare del credito trasferito al consolidato.  
2.8 Sezione VII - Eccedenze d’imposta IRES derivanti dalle precedenti  
dichiarazioni  
In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla  
tassazione di gruppo attribuiscono, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro RX, rigo RX1, col. 6 del mo-  
dello REDDITI SC 2023 di ciascuna società.  
Nel rigo NX41 va indicata l’eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.  
Nei righi da NX42 a NX46, in colonna 1 va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l’eccedenza ed in colonna 2,  
il relativo importo.  
Nel rigo NX47 va riportato l’ammontare totale delle eccedenze d’imposta indicate nei righi da NX41 a NX46.  
2.9 Sezione VIII - Trasferimenti eccedenze infragruppo  
In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell’IRES ricevute dalle società aderenti alla tassazione di gruppo a norma del comma  
2 dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, trasferite al consolidato ed indicate nel quadro RX, rigo RX2, col. 6 del modello RED-  
DITI SC 2023 di ciascuna società.  
Nel rigo NX48 va indicata l’eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.  
Nei righi da NX49 a NX53, in colonna 1 va indicato il codice fiscale della società che ha trasferito l’eccedenza ed in colonna 2  
il relativo importo.  
Nel rigo NX54 va riportato l’ammontare totale delle eccedenze d’imposta trasferite al gruppo, indicate nei righi da NX48 a  
NX53.  
Nel rigo NX55 va indicato:  
• in colonna 1, il residuo dell’eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione, modello CNM 2022, quadro NX, rigo  
NX55, colonna 4;  
• in colonna 2, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell’importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1  
del presente rigo;  
• in colonna 3, l’importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell’IRES, sia a titolo di acconto che di saldo,  
come indicato nel quadro CN, rigo CN17, colonna 1, e CN18, colonna 2;  
• in colonna 4, l’importo della colonna 2 che residua dopo l’utilizzo di colonna 3, da riportare nella dichiarazione del periodo  
d’imposta successivo.  
2.10 Sezione IX - Acconti versati  
Nella presente sezione vanno indicati gli acconti versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione  
di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN21 del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società del consolidato.  
Nel rigo NX56, con riferimento alla società consolidante, va indicato:  
• in colonna 1, l’importo esposto nel proprio modello REDDITI SC 2023, rigo GN21, colonna 1;  
• in colonna 2, l’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;  
• in colonna 3, l’ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto;  
• in colonna 4 l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall’imposta dovuta  
ai sensi dell’art. 79 del TUIR esposto nel modello REDDITI SC 2023, rigo GN21, colonna 4.  
Si precisa che la società o ente consolidante deve indicare nelle colonne 2 e 3 del rigo NX56 l’ammontare dei versamenti effettuati  
a titolo di acconto e l’importo degli acconti versati con il modello di pagamento F24 sia a titolo proprio che per effetto della tas-  
sazione di gruppo.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nei righi NX57 e NX58, con riferimento alle società consolidate va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale;  
• in colonna 2, l’importo esposto nel proprio modello REDDITI SC 2023, rigo GN21, colonna 1;  
• in colonna 3, l’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto mediante il modello di pagamento F24;  
• in colonna 4, l’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto mediante il modello di pagamento F24;  
• in colonna 5, l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall’imposta dovuta  
ai sensi dell’art. 79 del TUIR esposto nel modello REDDITI SC 2023, rigo GN21.  
Si precisa che, in caso le società aderenti al consolidato (consolidante o consolidate), partecipino in società fuoriuscite dal regime  
di cui all’art. 115 del TUIR ed abbiano ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato, l’importo dei versamenti  
degli acconti attribuiti al consolidato va indicato al netto dell’ammontare ceduto.  
Qualora una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da  
una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati dai soggetti confluiti in una delle  
società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di colonna 6.  
Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d’imposta di una società da parte di una consolidata, do-  
vranno essere indicati:  
• in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest’ultima, senza barrare la casella “Operazione straordinaria”;  
• nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella “Operazione straordinaria”.  
Nel rigo NX62 va riportato, nelle rispettive colonne 1, 2, 3 e 4, il totale delle eccedenze, degli acconti e degli importi relativi al  
versamento di eventuali imposte sostitutive.  
2.11 Sezione X - Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo  
In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla  
tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato, indicati nel quadro RX, col. 6 e nella sezione III del quadro GN (per  
le sole eccedenze d’imposta che non trovano indicazione nel quadro RX) del modello REDDITI SC 2023.  
Tali eccedenze possono essere trasferite, da ciascuna società aderente, per un importo complessivo non superiore al limite indicato  
nell’art. 34 legge n.388 del 2000 ed utilizzate in compensazione dell’Ires dovuta mediante il modello di pagamento F24. Non  
soggiace a detto limite, invece, il credito di cui al comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 209 del 2002 ed i crediti d’imposta di cui agli  
articoli 119 e seguenti del Decreto Legge n. 34 del 2020 (cfr. risoluzione n. 45 del 2 agosto 2022).  
Nella presente sezione vanno indicati anche i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni delle società consolidate, relative al  
periodo d’imposta antecedente a quello di ingresso o di inizio del consolidato, trasferiti alla consolidante e utilizzati dalla stessa  
in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tal caso va bar-  
rata la casella “Tipo”.  
Nel rigo NX63 va indicato:  
• in colonna 1, il codice tributo (ad es. 6099 per l’IVA);  
• in colonna 2, l’importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla società o ente consolidante.  
Nei righi da NX64 a NX68 va indicato:  
• in colonna 1, il codice tributo;  
• in colonna 2, il codice fiscale della società consolidata;  
• in colonna 3, l’importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata.  
2.12 Sezione XI - Eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6,  
del TUIR  
In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR, determinate  
da ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo in relazione a redditi esteri prodotti nei periodi d’imposta precedenti  
l’esercizio dell’opzione per il Consolidato. In particolare, nei righi da NX69 a NX73, vanno riportati i seguenti dati, desumibili  
dalla sezione VII del quadro GN del modello REDDITI SC 2023 delle società che trasferiscono le eccedenze:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società;  
• in colonna 2, l’anno di formazione della relativa eccedenza;  
• in colonna 3, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;  
• in colonna 4, l’eccedenza d’imposta nazionale;  
• in colonna 5, l’eccedenza d’imposta estera.  
La casella di colonna 6 va barrata nell’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR.  
Le eccedenze esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro NE, sez. I-C, nella colonna corrispondente al periodo di  
formazione della relativa eccedenza.  
14  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
2.13 Sezione XII - Aiuto alla crescita economica (art. 1 del decreto-legge 6  
dicembre 2011, n. 201 e art. 19, comma 3, del decreto-  
legge n 73 del 2021)  
In tale sezione va indicato l’importo della deduzione di cui all’art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 trasferito da ciascuna società ade-  
rente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicato nel quadro GN, rigo GN22 del  
modello REDDITI 2023 SC di ciascuna società consolidata. Nella presente sezione va indicato, altresì, l’importo del credito d’im-  
posta di cui al comma 3 dell’art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 (credito ACE) trasferito da ciascuna società aderente al  
consolidato ai fini dell’utilizzo in compensazione con l’IRES di gruppo tramite modello F24, già indicato nel quadro RS, rigo  
RS112A, colonna 14, del modello REDDITI 2023 SC.  
Nel rigo NX74 va indicato, nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, l’importo della deduzione e/o del credito ACE trasferito dalla  
società o ente consolidante.  
Nei righi da NX75 a NX79 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società che ha trasferito la deduzione e/o l’importo del credito ACE;  
• in colonna 2, l’importo della deduzione;  
• in colonna 3, l’importo del credito.  
Nel rigo NX80 va riportato il totale degli importi di cui al rigo NX74 e dei righi da NX75 a NX79.  
Le deduzioni esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro CN, rigo CN4, colonna 3.  
Il credito ACE va, invece, riportato nel rigo CC11.  
2.14 Sezione XIII - Investimenti in start-up innovative di cui al decreto-  
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  
In tale sezione vanno indicati gli importi relativi all’investimento in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in PMI innovative ammissibili di cui al Decreto-legge  
24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, trasferiti da ciascuna società aderente  
al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo.  
Nei righi da NX81 a NX86 va indicato:  
• in colonna 2, l’importo deducibile trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo  
GN22, colonna 2, del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società;  
• in colonna 3, l’ammontare della detrazione per investimenti in start-up trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato  
già indicato nel quadro GN, rigo GN15, colonna 1 del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società;  
Nei righi da NX82 a NX86 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società o ente consolidato che ha trasferito l’importo relativo all’investimento.  
Nel rigo NX87 va riportato:  
• in colonna 2, il totale degli importi di cui ai righi da NX81 a NX86, colonne 2, da utilizzare nel quadro CN, rigo CN4, colonna 2;  
• in colonna 3, il totale degli importi di cui ai righi da NX81 a NX86, colonne 3, da utilizzare nel quadro CN, rigo CN6 colonna 2.  
2.15 Sezione XIV - Imposizione in uscita  
In tale sezione va indicato l’ammontare del reddito, la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all’art.  
166, comma 9 del TUIR e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2014, trasferito da ciascuna società  
aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicato nel quadro GN, rigo GN22,  
colonna 3 del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società consolidata.  
Nei righi da NX88 a NX93 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società che ha trasferito il reddito;  
• in colonna 2, l’importo del reddito attribuito.  
Nel rigo NX94, colonna 2, va riportato il totale degli importi di cui a colonna 2 dei righi da NX88 a NX93.  
La scelta per la rateizzazione della tassazione va evidenziata nel quadro CS, rigo CS31.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
C3. QUADRO NI  
INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO  
3.1 Generalità  
Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi  
di revoca dell’opzione. La società o l’ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi  
alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, in caso di interruzione totale della  
tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d’imposta, la società o ente già consolidante deve allegare il presente qua-  
dro nel proprio modello REDDITI SC.  
Il presente quadro è costituito da tre sezioni:  
sezione I Dati relativi ai versamenti;  
sezione II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;  
sezione III Attribuzione delle perdite.  
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati  
altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta  
in alto a destra.  
Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.  
3.2 Sezione I - Dati relativi ai versamenti  
Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto ver-  
sato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le  
quali continua la validità dell’opzione.  
Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima con-  
solidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.  
In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto  
l’evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato  
e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti  
è venuta meno la tassazione di gruppo.  
L’attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.  
Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.  
Nel rigo NI1 va indicato, in colonna 1, il totale del primo acconto versato; in colonna 2, l’ammontare di colonna 1 che rimane  
in capo al gruppo.  
Nel rigo NI2 va indicato il secondo acconto, come specificato nelle istruzioni fornite per il rigo NI1.  
Nei righi da NI3 a NI7 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;  
• in colonna 2, la data in cui si è verificato l’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo;  
• in colonna 3, l’eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla  
società;  
• in colonna 4, l’eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito  
alla società.  
Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.  
3.3 -Sezione II - Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602  
del 1973  
In tale sezione va indicata l’eccedenza dell’IRES di cui al quadro CN, rigo CN24, colonna 3, del modello CNM, ceduta ai sensi  
dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.  
Nei righi da NI8 a NI12 vanno indicati, rispettivamente, nella colonna 1, il codice fiscale della società cessionaria e, nella colonna  
2, l’importo dell’eccedenza ad essa ceduta.  
Nel rigo NI13 va indicato l’importo complessivo dell’eccedenza ceduta.  
Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l’eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta  
in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del  
proprio modello REDDITI.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
3.4 Sezione III - Attribuzione delle perdite  
In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora,  
invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale o di rinnovo tacito si sia optato per un diverso criterio di  
imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.  
La sezione va compilata anche nei casi di opzione esercitata dalla controllata designata (comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR),  
in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell’opzione. In tal caso, le per-  
dite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della fiscal unit sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno pro-  
dotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. La riattribuzione avviene secondo i criteri  
stabiliti dai soggetti interessati, all’atto dell’opzione espressa dalle società aderenti al consolidato. Qualora all’atto dell’opzione  
non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che  
le hanno prodotte (punto 2.7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2015).  
Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in cui si  
è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificata la revoca dell’opzione si riducono nella misura corrispondente al  
rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla for-  
mazione dell’imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.  
Nei righi da NI14 a NI18 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;  
• nelle colonne 2 e 3, l’ammontare delle perdite attribuite distinte tra quelle utilizzabili in misura limitata e quelle utilizzabili in  
misura piena.  
Si ricorda che l’importo massimo delle perdite non compensate, distinte per natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non  
può eccedere l’ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate. Ciascun soggetto  
interessato riporterà l’ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d’impresa non compensate - Quadro RS del proprio  
modello REDDITI.  
Si precisa, inoltre, che le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della  
consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le hanno generate (cfr. risoluzione n. 48 del 2007).  
Pertanto, se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale o di rinnovo tacito, si è optato per un criterio di im-  
putazione delle perdite residue diverso dall’attribuzione alla consolidante, ovvero in caso di opzione al consolidato di una con-  
trollante designata, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si riferiscono  
le stesse.  
In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento:  
• corrispondono all’importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima so-  
cietà, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero;  
• sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla  
medesima società, e la rettifica di consolidamento in diminuzione, qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede  
un reddito di periodo positivo.  
Si ricorda che, se, a seguito dell’interruzione o del mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato nazionale, alla casa madre o  
alla consolidante sono attribuite delle perdite fiscali e una parte di queste è stata realizzata da una stabile organizzazione nei  
cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’opzione per la branch exemption, il soggetto cui sono attribuite  
le perdite fiscali può utilizzare l’intero ammontare delle stesse a condizione che il recapture sia già avvenuto. Se il recapture è  
ancora in corso, il soggetto a cui sono attribuite le perdite può sterilizzarle per la parte residua di recapture, ovvero continuare  
a utilizzarle a condizione che il recapture sia completato.  
IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI  
RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO  
D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO  
E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLA CONTROLLATA ESTERA -  
CONSOLIDATO NAZIONALE - QUADRI NR, NE E NC  
I quadri NR, NE e NC sono riservati alla determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del TUIR  
e del credito d’imposta di cui all’art. 3 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito “credito d’imposta indiretto”). In particolare:  
• il quadro NR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 e del credito d’imposta  
indiretto;  
• il quadro NE deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell’eventuale cre-  
dito di cui al comma 6 dell’art. 165;  
17  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• il quadro NC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione come determinati nei quadri  
NR e NE.  
La determinazione dei predetti crediti deve essere effettuata con riferimento alla singola società partecipante al consolidato.  
Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure, nel  
caso di opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo  
periodo d’imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indi-  
cate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale  
o parziale.  
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo  
Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente  
in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte  
figurative).  
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo  
in Italia, ai sensi del comma 10, dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.  
Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 165 del TUIR, ai sensi dell’art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione  
devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella mi-  
sura prevista dall’art. 89 del TUIR.  
È necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva  
al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.  
Si precisa che l’art. 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolte all’estero da  
parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d’im-  
posta scomputabile ai sensi dell’art. 79 del TUIR, pari all’imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.  
A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato art. 165 del TUIR e, quindi, fino a concorrenza della quota d’im-  
posta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi  
d’imposta. Pertanto, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione  
imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all’estero, de-  
terminando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d’impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n. 8).  
Ai fini della compilazione dei seguenti quadri, quindi, con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determina-  
zione del reddito estero e del reddito complessivo globale di gruppo anche del reddito derivante da immobili posseduti all’estero  
inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinazione dell’imposta lorda e dell’imposta netta del gruppo che, per-  
tanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero.  
Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi  
alla determinazione del credito d’imposta di cui all’art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 “Concorso  
tra consolidato nazionale e mondiale”.  
Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro  
con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi d’imposta in regime di branch exemption.  
Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare le sezioni I-C del quadro NE al  
fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di ef-  
ficacia dell’opzione da scomputare dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del  
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).  
C4. QUADRO NR  
CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO  
E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE  
4.1 Generalità  
Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell’art. 165, comma 1, del TUIR con riferimento  
ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all’estero da ciascun soggetto consolidato per i periodi d’imposta  
nei quali opera la tassazione di gruppo.  
Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto al soggetto residente nel territorio dello  
Stato che controlla soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale  
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in  
18  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
cui siano conseguiti utili provenienti dai medesimi soggetti nonché remunerazioni derivanti da contratti di cui all’art. 109, comma  
9, lett. b), del TUIR stipulati con gli stessi, e per i quali operi la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui  
all’art. 47-bis, comma 3, del TUIR, dello svolgimento di una attività economica effettiva da parte del soggetto non residente me-  
diante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione  
delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in propor-  
zione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione  
dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo (art. 89, comma 3, del TUIR).  
Al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, è riconosciuto un credito  
d’imposta per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale  
privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR per i quali sussiste la condizione di cui al comma  
2, lett. a), del medesimo art. 47-bis. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte  
dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipa-  
zioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare  
dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’art. 89, comma 3, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione del-  
l’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (art. 86, comma 4-bis, del TUIR).  
La determinazione del credito di cui all’art. 165 del TUIR e del credito indiretto va effettuata distintamente per ciascun soggetto  
partecipante al consolidato, con riferimento a ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito o  
di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.  
Il presente quadro si compone di due sezioni:  
• la sezione I è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante;  
• la sezione II è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione  
del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, riconducendo, entro il limite dell’imposta  
netta, la somma dei crediti d’imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.  
Il credito per le imposte pagate all’estero di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota d’imposta  
lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di prece-  
denti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa al periodo di  
produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle  
precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.  
Il credito d’imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra la quota  
imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi  
d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento dei  
predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito  
già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.  
Si precisa che ai sensi dell’art. 118, comma 1-bis, lett. a), del TUIR, per reddito complessivo si intende il reddito complessivo glo-  
bale del gruppo e che, ai sensi della successiva lett. b), la quota d’imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile  
l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; ai fini della  
determinazione della quota di imposta lorda si deve fare riferimento all’imposta lorda di gruppo.  
Per la determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario pertanto:  
• ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo  
d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra  
reddito estero e reddito complessivo globale) eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito  
allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative  
a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d’imposta;  
• ricondurre, ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto entro il limite dell’imposta netta (dimi-  
nuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di produzione del  
reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire  
del credito d’imposta.  
Per la determinazione del credito d’imposta indiretto spettante è necessario:  
• ricondurre, ove eccedente, l’importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o  
localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione  
alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali  
utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti e/o plusva-  
lenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo  
stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o  
di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile,  
per ciascun soggetto, determinare il credito d’imposta;  
• ricondurre, ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto entro il limite dell’imposta netta (dimi-  
nuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di conseguimento  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il  
quale è possibile usufruire del credito d’imposta.  
Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario  
compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili con-  
seguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.  
ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in so-  
cietà controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto  
redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta (credito d’imposta indiretto  
e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione  
del credito d’imposta, l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate  
all’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate (che per il credito di cui al comma 3 dell’art.  
89 del TUIR vanno considerate in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti); allo stesso modo, il numeratore del  
rapporto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all’estero e della quota im-  
ponibile degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di deter-  
minazione del credito d’imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 9 e 10 della presente sezione.  
Si precisa che l’imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d’imposta sopra descritti.  
ATTENZIONE: l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede una disposizione volta a ri-  
durre il credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica ope-  
razione che ha determinato l’insorgenza di un credito per imposte estere. Il contribuente che ha in essere una operazione con  
gli effetti ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando la casella denominata Art. 8 d.lgs. n.142/2018” posta a margine  
del presente quadro NR.  
4.2 Sezione I - Dati relativi al credito d’imposta per redditi prodotti  
all’estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR  
e al credito d’imposta indiretto  
Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo  
cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro. In tale sezione vanno indicate le  
imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato  
comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.  
Determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR  
Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all’estero,  
la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana  
e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.  
Qualora il singolo soggetto abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Oc-  
corre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.  
In particolare nei righi da NR1 a NR6 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito estero;  
• in colonna 2, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito desunto dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori  
esteri” allegata alle istruzioni del modello REDDITI SC 2023;  
• in colonna 3, il periodo d’imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, va indicato  
l’anno solare d’inizio dell’esercizio;  
• in colonna 4, il reddito prodotto all’estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha con-  
corso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il  
rigo non va compilato;  
• in colonna 5, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si  
è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.  
Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2021 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000,  
di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/11/2022 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi de-  
finitiva entro il 30/11/2023, nella colonna 5 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro  
il 30/11/2023 (termine di presentazione della presente dichiarazione).  
Per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, occorre indicare in questa colonna  
anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della  
successiva dichiarazione.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165, non può essere  
superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota vigente nel periodo di produ-  
zione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2022, l’importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 24% del-  
l’importo di colonna 4 (reddito estero).  
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;  
• in colonna 6, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei  
crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• in colonna 7, l’imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 3;  
• in colonna 8, l’imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 3;  
• in colonna 9, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nel periodo  
d’imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;  
• in colonna 10, il credito, nella misura riferibile al soggetto di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni  
per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 2 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.  
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9.  
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa defi-  
nitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.  
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:  
Credito utilizzato  
nella precedente  
Imposta  
di cui resasi  
di cui resasi  
Stato  
Anno di Reddito  
dichiarazione relativo  
all’imposta resasi  
definitiva entro  
Soggetto  
pagata definitiva entro definitiva entro  
all’estero il 30/11/2022 il 30/11/2023  
estero produzione estero  
il 30/11/2022  
Alfa  
Beta  
A
B
2021  
2021  
1.000  
2.000  
350  
600  
200  
600  
150  
200  
600  
per il soggetto Alfa, con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da  
indicare nella colonna 10 è di euro 200;  
• in colonna 11, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:  
(colonna 4 / colonna 6) x colonna 7  
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1;  
• in colonna 12 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima di-  
minuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare  
il minore importo tra quello indicato nella colonna 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:  
colonna 11 – colonna 10  
• la colonna 15, va compilata con riferimento al soggetto che si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR  
di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine  
di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quo-  
ta d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine  
di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.  
Determinazione del credito d’imposta indiretto  
Se le imposte assolte dalla controllata estera sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi per ogni  
periodo è necessario compilare un distinto rigo.  
Nei righi da NR1 a NR6 va indicato:  
• nella colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha conseguiti utili e/o realizzato plusvalenze;  
• nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata desunto  
dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” allegata alle istruzioni del modello REDDITI SC 2023;  
• nella colonna 3, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze. In caso di eser-  
cizio non coincidente con l’anno solare, va indicato l’anno solare d’inizio dell’esercizio;  
• nella colonna 4, la quota imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna  
3; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 5;  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• nella colonna 5, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipa-  
zione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data  
di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.  
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna  
anche la quota d’imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di pre-  
sentazione della successiva dichiarazione dei redditi.  
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all’ammontare  
dell’imposta italiana determinata applicando l’aliquota vigente nel periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plu-  
svalenze. Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;  
• nella colonna 6, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti  
d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non  
a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• nella colonna 7, l’imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 3;  
• nella colonna 8, l’imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 3;  
• nella colonna 9, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plu-  
svalenze realizzate nel periodo d’imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione  
della società controllata estera che ha maturato gli utili;  
• nella colonna 10, il credito, nella misura riferibile al soggetto di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni  
per gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 3 e maturati dalle società  
controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 2.  
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9.  
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente assolta dalle società controllate resi-  
denti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta  
in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi;  
• nella colonna 11, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:  
(colonna 4 / colonna 6) x colonna 7  
Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;  
• nella colonna 12, l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima  
diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso  
Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra  
quello indicato nella colonna 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:  
colonna 11 – colonna 10  
• nella colonna 13, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi  
dell’art. 89, comma 3, del TUIR;  
• nella colonna 14, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 12 e quello di colonna 13;  
• nella colonna 15, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire  
del credito d’imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichia-  
razione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell’importo di colonna 5, relativa alle imposte assolte dalla società  
controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;  
• nella colonna 16, uno dei seguenti codici:  
codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto;  
codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del  
TUIR e credito d’imposta indiretto).  
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR,  
la presente colonna non va compilata.  
4.3 Sezione II - Determinazione del credito d’imposta  
Con riferimento all’importo indicato in colonna 12 o in colonna 14, qualora compilata la colonna 16, dei righi da NR1 a NR6  
della sezione I è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di  
realizzo delle plusvalenze, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito estero e dalla con-  
trollata estera, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 8 dei righi da NR1 a NR6), te-  
nendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.  
Se nella sezione I sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero  
e/o per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, alla somma degli importi indicati  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
nella colonna 12 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 16) e alla somma degli importi indicati nella colonna 14 (per  
i righi per i quali è compilata la colonna 16), di ciascun rigo della sezione I. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del red-  
dito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I, è necessario compilare un singolo rigo  
nella presente sezione II (ad esempio, se nella sezione I sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all’anno 2021 ed il  
terzo rigo all’anno 2022, nella sezione II dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l’anno 2021 ed uno per l’anno 2022).  
In particolare nei righi da NR9 a NR11 va indicato:  
• in colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di com-  
pilazione nella sez. I di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata  
e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze re-  
lative a partecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I di più  
righi relativi allo stesso anno);  
• in colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 12 (per i righi della sez. I per i quali non è compilata la colonna 16)  
e nella colonna 14 (per i righi della sez. I per i quali è compilata la colonna 16) dei righi da NR1 a NR6 riferiti all’anno indicato  
in colonna 1 di questo rigo;  
• in colonna 3, l’importo dell’imposta netta relativa all’anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle  
precedenti dichiarazioni indicato in colonna 9 dei righi della sezione I riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;  
• in colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra  
l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo  
NC1 del quadro NC.  
C5. QUADRO NE  
CREDITI D’IMPOSTA DI CUI AL COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR  
5.1 Generalità  
Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR con riferimento  
a ciascun soggetto partecipante al consolidato.  
Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito  
eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza  
dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito  
estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.  
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata  
a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza  
della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all’estero.  
Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d’imposta indiretto.  
Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:  
• reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;  
• reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;  
• reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.  
ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in  
società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia pro-  
dotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d’imposta di cui al citato com-  
ma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico  
rigo della sezione I-A.  
ATTENZIONE: l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede una disposizione volta a ri-  
durre il credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica ope-  
razione che ha determinato l’insorgenza di un credito per imposte estere. Il contribuente che ha in essere una operazione con  
gli effetti ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando la casella denominata Art. 8 d.lgs. n.142/2018” posta a margine  
del presente quadro NE.  
5.2 Sezione I-A - Dati relativi alla determinazione del credito  
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero  
Qualora il soggetto consolidato abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo.  
Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.  
23  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
In particolare, nel rigo NE1 va riportato il codice fiscale del soggetto per il quale si procede alla determinazione delle eccedenze.  
Nei righi da NE2 a NE6 va indicato:  
• in colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;  
• in colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;  
• in colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha con-  
corso a formare il reddito complessivo globale. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, il reddito estero va indicato an-  
che nel caso in cui assuma valori negativi;  
• in colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine  
di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno  
indicati nel rigo (colonna 1 e colonna 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo  
quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al  
comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio  
una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della  
presente dichiarazione);  
• in colonna 5, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d’imposta  
sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• in colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il  
limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;  
ad esempio:  
imposta estera =  
120  
quota di imposta lorda =  
100  
70  
70  
capienza entro i limiti dell’imposta netta =  
credito spettante ai sensi del comma 1 =  
importo da indicare nella colonna 6 =  
100 – 70 = 30  
• in colonna 7, l’imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• in colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la  
circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
( col. 3 x col. 7) – col. 4  
col. 5  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.  
Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta na-  
zionale, corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della per-  
dita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:  
( col. 3 x col. 7)  
col. 5  
In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore  
assoluto).  
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza negativa di imposta nazionale,  
vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:  
1) se l’importo di colonna 5, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 3 (in valore assoluto) occorre determinare la dif-  
ferenza tra gli importi in valore assoluto di colonna 3 e colonna 5. Su detta differenza va applicata l’aliquota vigente nel pe-  
riodo d’imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l’importo così determinato pre-  
ceduto dal segno meno.  
2) se l’importo di colonna 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 3, non va calcolata alcuna eccedenza  
negativa di imposta nazionale;  
• in colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circo-  
stanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
col. 4 – ( col. 3 x col. 7)  
col. 5  
24  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo  
l’eventuale importo di colonna 6.  
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumen-  
tata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.  
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dal-  
l’importo dell’imposta estera indicato nella colonna 4; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun cre-  
dito ai sensi del comma 1.  
Colonne da 10 a 17  
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di colonna 2  
sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai  
sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una  
parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente  
dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale  
siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto del-  
l’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già  
utilizzato.  
Si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di  
imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva,  
in luogo dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta  
estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito  
utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta maturati nella presente dichia-  
razione.  
Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate  
solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un im-  
porto da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale,  
tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.  
In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da NE2 a NE6 va indicato:  
• in colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di colonna 2 riferita al sog-  
getto di cui al rigo NE1 e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;  
• in colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di colonna 1) che, nelle precedenti  
dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di  
quest’ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera. Si  
precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno;  
• in colonna 12, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del  
comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta estera;  
• in colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di colonna 2 riferita al soggetto  
di cui al rigo NE1 e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;  
• in colonna 14, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del  
comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta nazionale;  
• in colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.  
A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata  
compilata.  
Colonna 11 non compilata  
Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15 preceduto  
dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre  
l’eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.  
Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:  
col. 8 – col. 12  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va com-  
pilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Colonna 11 compilata  
La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni riferite al soggetto di cui al rigo NE1, sia stata determinata  
eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compen-  
sazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta de-  
terminazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.  
Calcolare:  
Capienza = col. 8 – col. 11  
Se il risultato di tale operazione è minore di zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna  
12 deve essere interamente restituito;  
– riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad ecce-  
denze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazio-  
nale negativa (rigo NE11 o NE17 o NE23);  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad ecce-  
denze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).  
Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna  
12 deve essere interamente restituito;  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad ecce-  
denze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).  
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:  
Calcolare  
LimiteCredito = Capienza – col. 12  
(l’importo della Capienza è quello come sopra determinato).  
Se LimiteCredito è minore di zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– riportare nella colonna 17 l’importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito  
fruito che deve essere restituito;  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad ecce-  
denze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).  
Se LimiteCredito è uguale a zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;  
Se LimiteCredito è maggiore di zero:  
– nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;  
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;  
• in colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine  
determinare la seguente differenza:  
col. 9 – col. 14  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la  
differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;  
• in colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l’importo indicato in questa  
colonna va riportato nel rigo NC3 del quadro NC.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta indiretto  
Qualora il soggetto consolidato abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate  
residenti o localizzati in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analo-  
gamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.  
In particolare, nel rigo NE1 va riportato il codice fiscale del soggetto per il quale si procede alla determinazione delle eccedenze.  
Nei righi da NE2 a NE6 va indicato:  
• nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la  
tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” del modello REDDITI SC);  
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;  
• nella colonna 3, la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2;  
tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;  
• nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipa-  
zione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto  
nel quadro NR va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte  
di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta indiretto. Tale situazione può ve-  
rificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presen-  
tazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);  
• nella colonna 5, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato  
dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta;  
tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;  
• nella colonna 7, l’imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:  
( col. 3 x col. 7) – col. 4  
col. 5  
Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore  
di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;  
• nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:  
col. 4 – ( col. 3 x col. 7)  
col. 5  
Se il rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) as-  
sume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo  
l’eventuale importo di colonna 6.  
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va au-  
mentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.  
Colonne da 10 a 17  
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo  
“Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”.  
Nella colonna 18, va indicato uno dei seguenti codici:  
codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d’imposta indiretto;  
codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta ex  
art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto).  
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d’imposta ex art.  
165 del TUIR, la presente colonna non va compilata.  
Disposizioni comuni  
Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione I-A, la somma dell’importo del  
credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, del credito d’imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazio-  
nale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al suddetto periodo d’imposta. Diversamente, infatti, le maggiori ec-  
cedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle ec-  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
cedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta  
diminuito del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito indiretto.  
5.3 Sezione I-B - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze  
maturate nella presente dichiarazione  
Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A.  
Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, per singolo  
Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano ma-  
turate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del com-  
ma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.  
In particolare nei righi da NE7 a NE9 va indicato:  
• in colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;  
• in colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero  
di colonna 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da  
NE2 a NE6), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;  
• in colonna 3, la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di colonna  
1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a  
NE6), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;  
• in colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta  
estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due im-  
porti; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:  
Caso 1 col. 2 = 1.200  
col. 4 = 1.000  
Caso 2 col. 2 = 800  
col. 4 = 800  
col. 3 = 1.000  
col. 5 = 200  
col. 3 = 1.300  
col. 5 = 0  
col. 6 = 0  
col. 6 = 500  
Caso 3 col. 2 = – 500  
col. 3 = 600  
col. 5 = – 500  
col. 4 = 0  
col. 6 = 600  
5.4 Sezione I-C - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze  
maturate nelle precedenti dichiarazioni  
Tale sezione, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le ec-  
cedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera  
maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C  
va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da NE7 a NE9 presenti nella  
sezione I-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compila-  
zione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utiliz-  
zate, consente l’eventuale determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei residui di ec-  
cedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per soggetto conso-  
lidato e per periodo di formazione.  
Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro NX, sez. XI, secondo il periodo di formazione.  
In caso di esercizio dell’opzione per il regime c.d. “branch exemption” di cui all’art. 168-ter del TUIR, il comma 7 di tale dispo-  
sizione prevede, in tema di recapture, che dall’imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera ri-  
portabili ai sensi dell’art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali  
ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputa-  
bili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti  
va barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-ter del TUIR”) dei righi NE10, NE16 e/o NE22 (per le modalità di compilazione  
della sezione I-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione della sezione I-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del  
TUIR, c.d. “Branch exemption”).  
28  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nel rigo NE10, colonna 1, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta  
nazionale e/o estera.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo NE11 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo NE10 e de-  
rivanti dal modello CNM 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.  
In particolare:  
• nella colonna 1 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 2 (o nel rigo NE19, colonna 2 o nel rigo NE25,  
colonna 2) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 2 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 3 (o nel rigo NE19, colonna 3 o nel rigo NE25,  
colonna 3) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 3 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 4 (o nel rigo NE19, colonna 4 o nel rigo NE25,  
colonna 4) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 4 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 5 (o nel rigo NE19, colonna 5 o nel rigo NE25,  
colonna 5) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 5 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 6 (o nel rigo NE19, colonna 6 o nel rigo NE25,  
colonna 6) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 6 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 7 (o nel rigo NE19, colonna 7 o nel rigo NE25,  
colonna 7) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 7 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 8 (o nel rigo NE19, colonna 8 o nel rigo NE25,  
colonna 8) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 8 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 9 (o nel rigo NE19, colonna 9 o nel rigo NE25,  
colonna 9) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 9 del rigo NE11 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo  
NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello  
indicato nella colonna 5 di uno dei righi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo NE12 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo NE10 e de-  
rivanti dal modello CNM 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.  
In particolare:  
• nella colonna 1 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 2 (o nel rigo NE20, colonna 2 o nel rigo NE26,  
colonna 2) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 2 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 3 (o nel rigo NE20, colonna 3 o nel rigo NE26,  
colonna 3) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 3 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 4 (o nel rigo NE20, colonna 4 o nel rigo NE26,  
colonna 4) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 4 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 5 (o nel rigo NE20, colonna 5 o nel rigo NE26,  
colonna 5) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 5 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 6 (o nel rigo NE20, colonna 6 o nel rigo NE26,  
colonna 6) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 6 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 7 (o nel rigo NE20, colonna 7 o nel rigo NE26,  
colonna 7) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 7 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 8 (o nel rigo NE20, colonna 8 o nel rigo NE26,  
colonna 8) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 8 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 9 (o nel rigo NE20, colonna 9 o nel rigo NE26,  
colonna 9) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 9 del rigo NE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo NE10,  
determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato  
nella colonna 6 di uno dei righi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.  
Nelle colonne da 1 a 8 dei righi NE11 e NE12 devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera  
determinate dalla società di cui al rigo NE1, relativamente a esercizi precedenti l’ingresso nel Consolidato. A tal fine nei righi  
NE11 e NE12 riportare, nella corrispondente colonna relativa all’anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze  
indicate nella sezione XI del quadro NX.  
Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni siano oggetto di rideterminazione nella  
sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi NE11 e NE12, delle  
eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo  
di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.  
29  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre prelimi-  
narmente compilare il rigo NE15.  
Rigo NE15 - Calcolo del credito  
Nella colonna 1 del rigo NE15 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate  
nelle colonne da 1 a 9 del rigo NE11;  
Nella colonna 2 del rigo NE15 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne  
da 1 a 9 del rigo NE12.  
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo NE15 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato nella colonna 1 del  
rigo NE15 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del  
minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo NE15 va indicato il relativo credito  
maturato.  
Nella colonna 4 del rigo NE15 va riportato il risultato della seguente operazione:  
“somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 8 del rigo NE11 + col. 3  
rigo NE15”  
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’imposta nazionale ed estera da riportare  
nei righi NE13 e NE14.  
Qualora non sia maturato alcun credito (NE15, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi NE13 e NE14 va riportato quanto  
indicato nelle rispettive colonne dei righi NE11 e NE12; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che se-  
guono.  
Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera  
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati  
nel rigo NE15; si precisa inoltre, che:  
• il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d’imposta nazionale ed  
estera generate nei periodi di formazione meno recenti;  
• le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei pe-  
riodi di formazione meno recenti.  
Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istru-  
zioni.  
RIGO NE13  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 1 e l’importo indicato nel rigo NE15, colonna 4 (Valore  
di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo NE13 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo  
NE11 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero il valore  
assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della co-  
lonna 2 del rigo NE13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13,  
colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 3 del rigo NE13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13,  
colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 4 del rigo NE13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13,  
colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 5 del rigo NE13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13,  
colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 6 del rigo NE13;  
30  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 6 e l’importo del RIPORTO A5 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13,  
colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 7 del rigo NE13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 7 e l’importo del RIPORTO A6 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13,  
colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 8 del rigo NE13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13,  
colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della col. 9 del rigo NE13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE11, colonna 9 e l’importo del RIPORTO A8 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE13, colonna  
9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo NE11, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa  
di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo NE13 non va compilata.  
RIGO NE14  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 1 e l’importo nel rigo NE15, colonna 3 (credito da utiliz-  
zare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo NE14 va riportato quanto indicato nelle rispet-  
tive colonne del rigo NE12. Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato  
RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 2 e l’importo del RIPORTO B1 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14,  
colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 3 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14,  
colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 4 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14,  
colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 5 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14,  
colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 6 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 6 e l’importo del RIPORTO B5 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14,  
colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 7 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 7 e l’importo del RIPORTO B6 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14,  
colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della colonna 8 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 8 e l’importo del RIPORTO B8 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14,  
colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la  
determinazione del residuo della col. 9 del rigo NE14;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo NE12, colonna 9 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE14, colonna  
9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo NE12, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo NE14 non va compilata.  
31  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Si propone il seguente esempio:  
Art. 168-ter  
del tuir  
SEZIONE I-C  
Codice Stato estero  
2
Determinazione del  
1
NE10  
credito con riferimento  
ad eccedenze maturate  
nelle precedenti  
dichiarazioni  
7° periodo  
d’imposta precedente  
6° periodo  
d’imposta precedente  
5° periodo  
d’imposta precedente  
4° periodo  
d’imposta precedente  
8° periodo  
d’imposta precedente  
1
2
4
5
3
Eccedenza d’imposta nazionale  
Eccedenza d’imposta estera  
100,00  
NE11  
NE12  
90,00  
-80,00  
10,00  
,00  
,00  
40,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
10,00  
,00  
,00  
NE13 Residuo d’imposta nazionale  
NE14 Residuo d’imposta estero  
,00  
,00  
Casi particolari  
segue  
3° periodo  
d’imposta precedente  
2° periodo  
d’imposta precedente  
1° periodo  
d’imposta precedente  
Presente periodo d’im-  
posta  
6
7
8
9
Eccedenza d’imposta nazionale  
NE11  
NE12  
NE13  
NE14  
30,00  
10,00  
10,00  
,00  
Eccedenza d’imposta estera  
Residuo d’imposta nazionale  
70,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
30,00  
10,00  
10,00  
Residuo d’imposta estero  
,00  
,00  
,00  
,00  
Quota imposta Branch  
(art. 168-ter del Tuir)  
Totale eccedenze  
di imposta nazionale  
Totale eccedenze  
di imposta estera  
Credito da utilizzare nella  
presente dichiarazione  
Valore  
di riferimento  
1
2
3
4
5
NE15  
170,00  
70,00  
70,00  
150,00  
,00  
La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determi-  
nate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiara-  
zione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione.  
Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi NE11 e NE12 corrisponde alla somma al-  
gebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di  
formazione come sopra specificato.  
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o  
6 e/o 7 e/o 8 dei righi NE11 e NE12, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano ri-  
ferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8  
dei righi NE11 e NE12), la casella “Casi particolari” non va barrata.  
Le istruzioni fornite per i righi da NE10 a NE15 valgono anche per i righi da NE16 a NE21 e per i righi da NE22 a NE27.  
Compilazione della sezione I-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”  
In tale situazione, il contribuente deve:  
• procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionale ed estera separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attri-  
buibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estera de-  
vono essere riportate nel rigo NE12, distintamente per periodo di formazione;  
• riportare nella colonna 2 del rigo NE15 la somma delle eccedenze indicate nel rigo NE12 (senza compilare la colonna 1 del  
medesimo rigo NE15);  
• riportare nella colonna 5 del rigo NE15 la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;  
• riportare nella colonna 3 del rigo NE15 il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo.  
Per la compilazione del rigo NE14 si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo “RIGO NE14”.  
Le istruzioni fornite per i righi NE12, NE14 e NE15 valgono anche per i righi NE18, NE20 e NE21 e per i righi NE24, NE26 e  
NE27.  
Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo NE12 vanno riportate le  
eccedenze residue di imposta estera risultanti dal rigo NE14 del modello CNM 2022.  
C6. QUADRO NC  
RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR  
In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 165 nonché degli artt. 86, comma 4-  
bis, e 89, comma 3, del TUIR, determinati nei quadri NR e NE. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessivamente  
spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi della sezione I-A del quadro NE.  
Nel rigo NC1, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del  
comma 1 dell’art. 165 e degli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR; a tal fine riportare la somma degli importi indicati  
nella colonna 4 dei righi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR.  
32  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nel rigo NC2, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del  
comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi presenti nella sezione I-B del quadro NE e  
nella colonna 3 dei righi NE15, NE21 e NE27 relativi a tutti i moduli compilati.  
Nel rigo NC3, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi presenti nella sezione I-A del  
quadro NE relativi a tutti i moduli compilati.  
Nel rigo NC4, va indicato il risultato della seguente operazione:  
NC1 + NC2 – NC3  
L’importo così determinato va riportato nel quadro CN.  
V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE  
I soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (“consolidato mondiale”),  
nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell’art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra  
il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un’unica dichiarazione.  
C7. QUADRO MF  
DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO  
7.1 Generalità  
Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società  
non residenti alla società o ente controllante, ai fini della determinazione dell’unica base imponibile, apportando le rettifiche di  
consolidamento secondo quanto previsto agli articoli da 130 a 142 del TUIR.  
Il presente quadro si compone di due sezioni:  
sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili;  
sezione II Rettifiche di consolidamento.  
7.2 Sezione I - Somma algebrica dei redditi imponibili  
In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell’ente o società controllante come determinato nel quadro GN (o GC) del mo-  
dello REDDITI SC 2023 e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota  
di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante.  
In caso di perdita, l’importo deve essere preceduto dal segno meno.  
Nel rigo MF1 va indicato:  
• in colonna 1, il reddito (o la perdita) della società o ente controllante di cui al quadro GN, righi GN5 colonna 3 (perdita) o  
GN6 colonna 6 (reddito), del modello REDDITI SC 2023;  
• in colonna 2, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 1, di reddito “minimo” proprio o derivante da partecipazioni in  
società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche.  
Nel caso il soggetto controllante sia interessato da un’operazione straordinaria va barrata la relativa casella.  
Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato:  
• in colonna 1, l’importo del rigo NF12, colonna 2;  
• in colonna 2, l’importo di colonna 3 del rigo NF8.  
Nel caso in cui la società o ente consolidante, a seguito dell’applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella si-  
tuazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righi. Pertanto,  
il rigo MF1 andrà compilato secondo le istruzioni sopra fornite, mentre nel rigo MF2, colonna 6, andrà riportata la perdita non com-  
pensata di cui al rigo GN5, colonna 3, del quadro GN del modello REDDITI SC 2023, ovvero, nell’ipotesi di concorso tra consolidato  
nazionale e mondiale, la perdita non compensata di cui al rigo NF12, colonna 1, senza compilare le colonne da 2 a 5.  
Nei righi da MF2 a MF6 vanno indicati:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società controllata non residente;  
• in colonna 2, il codice identificativo estero;  
33  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• in colonna 3, il codice paese estero;  
• in colonna 4, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite  
di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dal-  
la catena societaria di controllo;  
• in colonna 5, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all’art. 132, c. 2, lett.  
c) del TUIR;  
• in colonna 6, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell’art. 134 del TUIR.  
Nel rigo MF7:  
• n colonna 2, deve essere indicata la somma algebrica degli importi di colonna 1 del rigo MF1 e di colonna 6 dei righi da MF2  
a MF6;  
• in colonna 3 deve essere indicato l’importo di colonna 2 del rigo MF1;  
• in colonna 1, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato, solo se positivo, il risultato della seguente  
somma algebrica:  
(MF7 col. 3 – MF7 col. 2)  
Se non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, la colonna 1 non va compilata;  
• in colonna 4, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, il maggiore tra l’importo di colonna 2 del rigo MF7 e l’importo  
indicato nella colonna 3 del medesimo rigo. Se invece non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato  
l’importo di colonna 2 del rigo MF7.  
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli,  
avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.  
In tal caso, il rigo MF7 deve essere compilato solo sul modulo n. 01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo.  
7.3 Sezione II - Rettifiche di consolidamento  
L’art. 139-bis del TUIR dispone che in caso di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze de-  
rivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dalla consolidante dal pe-  
riodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, con-  
corrono a formare il reddito fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i  
redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di ri-  
duzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. Si fa presente che, qualora l’opzione venga  
meno nei confronti di tutte le consolidate, la predetta ripresa a tassazione deve essere effettuata nella dichiarazione individuale  
della società o ente controllante.  
Pertanto, nella presente sezione vanno indicate le variazioni in aumento che la società o ente controllante deve apportare alla  
somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito impo-  
nibile complessivo.  
Nel rigo MF8 va indicata la variazione in aumento determinata ai sensi del citato art. 139-bis del TUIR.  
Nel rigo MF9, colonna 2, va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei righi MF7, co-  
lonna 4 e MF8.  
Si precisa che, nel rispetto della disciplina delle società di comodo, nel caso in cui risulti compilata la colonna 3 del rigo MF7,  
nella colonna 2 del rigo MF9, deve essere indicato il maggiore tra il risultato della seguente somma algebrica:  
(MF7 col. 4 + MF8 – MF7 col. 1)  
e l’importo di colonna 3 del rigo MF7.  
Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo MF7, inoltre, nella colonna 1 del rigo MF9 va riportato il risultato della  
seguente somma algebrica:  
MF7 col. 3 – (MF7 col. 4 + MF8 – MF7 col. 1)  
solo se positivo.  
Le eventuali perdite non compensate dovranno essere indicate nell’apposito quadro CS.  
34  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
C8. QUADRO MX  
TRASFERIMENTI AL GRUPPO  
8.1 Generalità  
Tale quadro va compilato per indicare i trasferimenti al gruppo dei versamenti, delle eccedenze, dei crediti, delle ritenute, degli  
oneri detraibili e della deduzione di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, della società o ente controllante.  
Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, tale quadro non va compilato in quanto la consolidante indicherà tali  
dati nel quadro NX.  
Il presente quadro è costituito da sette sezioni:  
sezione I  
sezione II  
sezione III  
sezione IV  
sezione V  
Dati;  
Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo;  
Eccedenze di imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo;  
Eccedenze di imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR;  
Aiuto alla crescita economica (art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e art. 19, comma 3, del de-  
creto-legge n. 73 del 2021);  
sezione VI  
sezione VII  
Investimenti in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  
Imposizione in uscita;  
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati relativi alle presenti sezioni, devono essere utilizzati  
altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta  
in alto a destra.  
Qualora in capo alla società controllante siano intervenute operazioni straordinarie i dati sono stati esposti nel quadro GC del  
modello REDDITI SC 2023. In tal caso, l’indicazione dei righi del quadro GN va riferita al quadro GC.  
8.2 Sezione I - Dati  
Nel rigo MX1 vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN15, colonna 2 e 3 del modello RED-  
DITI SC 2023 della società consolidante.  
A tal fine, va indicato:  
• in colonna 6, l’importo degli altri oneri detraibili;  
• in colonna 7, l’ammontare dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all’art. 11  
del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149.  
Nel rigo MX2 va indicato l’ammontare dei crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento, già esposti nel quadro GN, rigo  
GN3 del modello REDDITI SC 2023.  
Nel rigo MX3 vanno indicati i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN17 del modello  
REDDITI SC 2023, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo.  
Nel rigo MX4, colonna 1, vanno indicati i crediti d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, già esposti nel quadro  
GN, rigo GN18, colonna 1, del modello REDDITI SC 2023.  
Nella colonna 2 va indicato il credito d’imposta per riscatto alloggi sociali già esposto nel quadro GN, rigo GN18, colonna 2,  
del modello REDDITI SC 2023.  
Nella colonna 3 gli altri crediti d’imposta, già esposti nel quadro GN, rigo GN18, colonna 3, del modello REDDITI SC 2023. I  
crediti indicati nella colonna 1 del presente rigo devono essere riportati nel rigo CS18, del quadro CS.  
Nel rigo MX5 vanno indicate le ritenute subite, già esposte nel quadro GN, rigo GN19 del modello REDDITI SC 2023.  
Nel rigo MX6 va indicata l’eccedenza IRES così come esposta dalla controllante nel quadro RX, rigo RX1, col. 6, del modello RED-  
DITI SC 2023.  
Nel rigo MX7 vanno indicate:  
• in colonna 1, le eccedenze dell’IRES ricevute dalla controllante a norma del comma 2 dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973  
e trasferite al consolidato;  
• in colonna 2, il residuo dell’eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione;  
• in colonna 3, il totale disponibile dell’eccedenze, pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2;  
• in colonna 4, l’importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell’IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato  
nelle rispettive colonne 1 e 2 dei righi CN17 e CN18 del quadro CN;  
• in colonna 5, l’importo della colonna 3 che residua dopo l’utilizzo di colonna 4.  
35  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nel rigo MX8 va indicato:  
• in colonna 1, l’importo esposto nel quadro GN, rigo GN21, colonna 1, del modello REDDITI SC 2023;  
• in colonna 2, l’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;  
• in colonna 3, l’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto.  
• in colonna 4, l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall’imposta dovuta  
ai sensi dell’art. 79 del TUIR esposto nel modello REDDITI SC 2023, rigo GN21, colonna 4.  
Si precisa che, in caso la società o ente consolidante partecipi in società fuoriuscite dal regime di cui all’art. 115 del TUIR ed abbia  
ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato, l’importo dei versamenti degli acconti attribuiti al consolidato va  
indicato al netto dell’ammontare ceduto.  
8.3 Sezione II - Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo  
In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente controllante  
imputa al consolidato mondiale, così come esposti nel quadro GN, sezione V del modello REDDITI SC 2023.  
Nei righi da MX9 a MX13 va indicato:  
• in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello REDDITI  
SC 2023;  
• in colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito;  
• in colonna 3, l’ammontare del credito attribuito al consolidato.  
8.4 Sezione III - Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo  
In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES, derivanti dalla dichiarazione della controllante (quadro  
RX, col. 6 e sezione III del quadro GN per le sole eccedenze d’imposta che non trovano indicazione nel quadro RX), per la parte  
attribuita al consolidato.  
Nei righi da MX14 a MX18 vanno indicati:  
• in colonna 1, il codice tributo (ad es. 6099 per l’IVA);  
• in colonna 2, l’importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla controllante.  
8.5 Sezione IV - Eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6 del TUIR  
In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR, determinate  
dalla società controllante per i redditi esteri prodotti nei periodi d’imposta precedenti l’esercizio dell’opzione per il Consolidato  
mondiale. In particolare, nei righi da MX19 a MX23, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN  
del modello REDDITI SC 2023:  
• in colonna 1, l’anno di formazione della relativa eccedenza;  
• in colonna 2, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;  
• in colonna 3, l’eccedenza d’imposta nazionale;  
• in colonna 4, l’eccedenza d’imposta estera.  
La casella di colonna 5 va barrata nell’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR.  
8.6 Sezione V - Aiuto alla crescita economica  
In tale sezione va indicato l’importo della deduzione di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 trasferito dalla società  
controllante ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicata nel quadro GN, rigo GN22, colonna 1  
del modello REDDITI SC 2023 della medesima società. Nella presente sezione va indicato, altresì, l’importo del credito d’imposta  
di cui al comma 3 dell’art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 (credito ACE) trasferito dalla società controllante, ai fini dell’uti-  
lizzo in compensazione con l’IRES di gruppo tramite modello F24, già indicato nel quadro RS, rigo RS112A, colonna 14, del mo-  
dello REDDITI SC 2023.  
Nel rigo MX24 va indicato, nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, l’importo della deduzione e/o del credito ACE trasferito dalla  
società o ente consolidante.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
La deduzione esposta nella presente sezione va riportata nel quadro CN, rigo CN4, colonna 3.  
Il credito ACE va, invece, riportato nel rigo CC11.  
8.7 Sezione VI - Investimenti in start-up  
In tale sezione vanno indicati gli importi relativi all’investimento in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in PMI innovative ammissibili di cui al Decreto-legge  
24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, trasferiti dalla società controllante ai  
fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo.  
Nel rigo MX25 va indicato:  
• in colonna 1, l’importo deducibile trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo  
GN22, colonna 2, del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società, da riportare nel quadro CN, rigo CN4, colonna 2;  
• in colonna 2, l’ammontare della detrazione per investimenti in start-up trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato  
già indicato nel quadro GN, rigo GN15, colonna 1 del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società, da riportare nel quadro  
CN, rigo CN6, colonna 2.  
8.8 Sezione VII - imposizione in uscita  
In tale sezione va indicato l’ammontare del reddito, la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina di cui all’art.  
166, comma 9 del TUIR e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2014, trasferito da ciascuna società  
aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicato nel quadro GN, rigo GN22,  
colonna 3 del modello REDDITI SC 2023 di ciascuna società consolidata  
Nel rigo MX26 va indicato in colonna 1, l’ammontare dei redditi attribuiti.  
La scelta per la rateizzazione della tassazione va evidenziata nel quadro CS, rigo CS31.  
VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI  
ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER  
REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE  
DALLA CONTROLLATA ESTERA – CONSOLIDATO MONDIALE  
– QUADRI MR, ME E MC  
I quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165  
del TUIR, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 136 e del credito d’imposta di cui all’art. 3 del d.lgs. 14 settembre 2015, n.  
147 (di seguito “credito d’imposta indiretto”). In particolare:  
• il quadro MR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 e del credito d’imposta  
indiretto;  
• il quadro ME deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell’eventuale cre-  
dito di cui al comma 6 dell’art. 165;  
• il quadro MC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione come determinati nei quadri MR e ME.  
La determinazione dei predetti crediti deve essere effettuata con riferimento alla società controllante ed a ciascuna società con-  
trollata estera.  
Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure, nel  
caso di opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo  
periodo d’imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indi-  
cate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale  
o parziale.  
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo  
Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente  
in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte  
figurative).  
37  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo  
in Italia, ai sensi del comma 10, dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.  
È necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva  
al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.  
Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 165 del TUIR, ai sensi dell’art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione  
devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella mi-  
sura prevista dall’art. 89 del TUIR.  
Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi  
alla determinazione del credito d’imposta di cui all’art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 “Concorso  
tra consolidato nazionale e mondiale”.  
Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro  
con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi d’imposta in regime di branch exemption.  
Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare le sezioni I-C del quadro ME al  
fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di ef-  
ficacia dell’opzione da scomputare dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del  
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).  
C9. QUADRO MR  
CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E PER  
IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE  
9.1 Generalità  
Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell’art. 165, comma 1, del TUIR con riferimento  
ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all’estero dalla società controllante e per la quota di reddito re-  
lativa a ciascuna società controllata estera in relazione a periodi d’imposta nei quali opera il regime del consolidato mondiale.  
La determinazione del credito va effettuata:  
• per la società controllante con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di pro-  
duzione del reddito;  
• per le società controllate estere partecipanti al consolidato mondiale con riferimento al singolo periodo di imposta di produzione  
del proprio reddito.  
Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto al soggetto che controlla soggetti di cui al-  
l’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al-  
l’art. 47-bis comma 1, del TUIR, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dai medesimi soggetti nonché remunerazioni de-  
rivanti da contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR stipulati con gli stessi, e per i quali sia dimostrato, anche a seguito  
dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 47-bis, comma 3, del TUIR, il rispetto sin dal primo periodo di possesso della partecipa-  
zione della condizione indicata nel medesimo art. 47-bis, comma 2, lett. a). Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del  
TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipa-  
zione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini  
dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo (art. 89, com-  
ma 3, del TUIR).  
Al cedente controllante è riconosciuto un credito d’imposta per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti re-  
sidenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del  
TUIR per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lett. a), del medesimo art. 47-bis. Il credito d’imposta spetta, ai sensi  
dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalle imprese o enti partecipati sugli utili maturati durante il periodo di pos-  
sesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.  
La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’art. 89, comma 3,  
del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (art. 86,  
comma 4-bis, del TUIR).  
La determinazione del credito va effettuata con riferimento a ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di consegui-  
mento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.  
Il presente quadro si compone di due sezioni:  
• la sezione I è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante; in  
particolare, la sezione I-A va utilizzata per la società controllante e la sezione I-B per ciascuna società controllata estera;  
38  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• la sezione II è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione  
del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, riconducendo, entro il limite dell’imposta  
netta, la somma dei crediti d’imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.  
Il credito per le imposte pagate all’estero di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota d’imposta  
lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di prece-  
denti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa al periodo di  
produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle  
precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.  
Il credito d’imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra la quota  
imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi  
d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento  
dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del  
credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle  
plusvalenze.  
Si precisa che il reddito complessivo è quello determinato ai sensi del comma 1 dell’art 136 del TUIR e che per la quota di imposta  
lorda si deve fare riferimento all’imposta lorda relativa a tale reddito.  
Per la determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario pertanto:  
• ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera alla quota di imposta lorda italiana eventualmente diminuita del credito  
utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; per la società controllante, tale credito è quello riferito allo stesso periodo di produzione  
del reddito estero ed allo stesso Stato estero; per la società controllata tale credito è quello riferito alla società stessa per il me-  
desimo periodo di produzione del reddito. Le istruzioni contenute nelle sezioni I-A e I-B sono relative a questo primo limite entro  
il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d’imposta;  
• ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell’imposta netta (dimi-  
nuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di produzione del  
reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire  
del credito d’imposta.  
Per la determinazione del credito d’imposta indiretto spettante è necessario:  
• ricondurre, ove eccedente, l’importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o  
localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione  
alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali  
utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti e/o plusva-  
lenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo  
stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o  
di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile  
determinare il credito d’imposta;  
• ricondurre, ove eccedente, la somma degli importi così determinati entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale cre-  
dito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di rea-  
lizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile  
usufruire del credito d’imposta.  
ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in so-  
cietà controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto  
redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta (credito d’imposta indiretto  
e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione  
del credito d’imposta, l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate  
all’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate (che per il credito di cui al comma 3 dell’art.  
89 del TUIR vanno considerate in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti); allo stesso modo, il numeratore del rap-  
porto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all’estero e della quota imponibile  
degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di determinazione  
del credito d’imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.  
Si precisa che l’imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d’imposta sopra descritti.  
ATTENZIONE: l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede una disposizione volta a ri-  
durre il credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica ope-  
razione che ha determinato l’insorgenza di un credito per imposte estere. Il contribuente che ha in essere una operazione con  
gli effetti ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando la casella denominata Art. 8 d.lgs. n.142/2018” posta a margine  
del presente quadro MR.  
39  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
9.2 Sezione I - Dati relativi al credito d’imposta per redditi prodotti al-  
l’estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR e al credito d’im-  
posta indiretto  
In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o  
entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.  
9.3 Sezione I-A - Società controllante  
Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo  
cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro.  
Determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR  
Per i redditi esteri di importo inferiore o pari a zero non va compilato alcun rigo della sezione I-A pur in presenza di imposta pa-  
gata all’estero; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verifican-  
dosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.  
Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo.  
Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.  
In particolare nei righi da MR1 a MR3 va indicato:  
• in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” allegata alle istruzioni del mo-  
dello REDDITI SC 2023;  
• in colonna 2, il periodo d’imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, va indicato  
l’anno solare d’inizio dell’esercizio;  
• in colonna 3, il reddito prodotto all’estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha con-  
corso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il  
rigo non va compilato;  
• in colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si  
è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.  
Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2021 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000,  
di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/11/2022 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi de-  
finitiva entro il 30/11/2023, nella colonna 5 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro  
il 30/11/2023 (termine di presentazione della presente dichiarazione).  
Qualora la società controllante intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, in questa colonna va in-  
dicata anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presenta-  
zione della successiva dichiarazione.  
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165, non può essere  
superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota vigente nel periodo di produ-  
zione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2022, l’importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 24% del-  
l’importo di colonna 3 (reddito estero).  
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;  
• n colonna 5, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato  
dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• in colonna 6, l’imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• in colonna 7, l’imposta netta italiana del consolidato relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• in colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all’estero nel  
periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo  
ha prodotto;  
• in colonna 9, il credito, nella misura riferibile alla società controllante, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM per  
redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 2.  
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.  
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa  
definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta  
diversi.  
40  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:  
Credito utilizzato  
nella precedente  
dichiarazione relativo  
all’imposta resasi  
definitiva entro  
Imposta  
di cui resasi  
di cui resasi  
Stato  
Anno di Reddito  
Soggetto  
pagata definitiva entro definitiva entro  
all’estero il 30/11/2022 il 30/11/2023  
estero produzione estero  
il 30/11/2022  
Controllante  
A
B
2021  
2021  
1.000  
2.000  
350  
600  
200  
600  
150  
200  
600  
Controllata Beta  
per la controllante, con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da  
indicare nella colonna 9 è di euro 200;  
• in colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:  
(col. 3/col. 5) x col. 6  
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1;  
• in colonna 11, l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima  
diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine, ripor-  
tare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:  
col. 10 – col. 9  
La colonna 14 va compilata con riferimento al soggetto che si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di  
usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di  
presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota  
d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di pre-  
sentazione della successiva dichiarazione dei redditi.  
Determinazione del credito d’imposta indiretto  
Qualora la società controllante abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da controllate estere residenti o loca-  
lizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le im-  
poste assolte dalla controllata estera sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.  
Nei righi da MR1 a MR3 va indicato:  
• nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata desunto  
dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” allegata alle istruzioni del modello REDDITI SC 2023;  
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze. In caso di eser-  
cizio non coincidente con l’anno solare, va indicato l’anno solare d’inizio dell’esercizio;  
• nella colonna 3, la quota imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna  
2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;  
• nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipa-  
zione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data  
di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.  
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna  
anche la quota d’imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di pre-  
sentazione della successiva dichiarazione dei redditi.  
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all’ammontare  
dell’imposta italiana determinata applicando l’aliquota vigente nel periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plu-  
svalenze. Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;  
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti  
d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non  
a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• nella colonna 6, l’imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• nella colonna 7, l’imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plu-  
svalenze realizzate nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione  
della società controllata estera che ha maturato gli utili;  
41  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• nella colonna 9, il credito, nella misura riferibile alla società controllante, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli  
utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate  
residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.  
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.  
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente assolta dalle società controllate resi-  
denti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta  
in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi;  
• nella colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:  
(colonna 3/colonna 5) x colonna 6  
Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;  
• nella colonna 11, l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima  
diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso  
Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra  
quello indicato nella colonna 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:  
colonna 10 – colonna 9  
• nella colonna 12, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi  
dell’art. 89, comma 3, del TUIR;  
• nella colonna 13, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 11 e quello di colonna 12.  
• nella colonna 14, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire  
del credito d’imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichia-  
razione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte assolte dalla società  
controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;  
• nella colonna 15, uno dei seguenti codici:  
codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto;  
codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del  
TUIR e credito d’imposta indiretto).  
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR,  
la presente colonna non va compilata.  
9.4 Sezione I-B - Società controllate estere  
Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alle società controllate estere ai fini della determinazione del credito di  
cui al comma 1 dell’art. 165.  
Per i redditi esteri di importo inferiore o pari a zero non va compilato alcun rigo della sezione I-B pur in presenza di imposta pa-  
gata all’estero; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verifican-  
dosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.  
Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo  
cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro.  
Si precisa che in questa sezione per reddito estero si intende il reddito della società controllata e per imposta estera l’imposta do-  
vuta nel paese di residenza dalla società medesima. Entrambi i valori vanno assunti in proporzione alla quota di partecipazione  
della società controllante.  
In particolare nei righi da MR4 a MR7 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società controllata estera;  
• in colonna 2, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;  
• in colonna 3, il periodo d’imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, va indicato  
l’anno solare d’inizio dell’esercizio;  
• in colonna 4, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qua-  
lora il reddito, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;  
• in colonna 5, l’imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella colonna 4 resasi definitiva entro la data di presen-  
tazione della dichiarazione per la quale non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.  
Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d’imposta  
relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.  
42  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165, non può essere  
superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota vigente nel periodo di produ-  
zione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2022, l’importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 24% del-  
l’importo di colonna 4 (reddito estero).  
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;  
• in colonna 6, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumen-  
tato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente  
fruibile e non a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• in colonna 7, l’imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 3;  
• in colonna 8, l’imposta netta italiana del consolidato relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 3;  
• in colonna 9, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all’estero nel  
periodo d’imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo  
ha prodotto;  
• in colonna 10, il credito, nella misura riferibile alla società controllata estera di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti  
dichiarazioni CNM per il reddito prodotto nello stesso anno di quello indicato in colonna 3. L’importo da indicare in questa co-  
lonna è già compreso in quello di colonna 9;  
• in colonna 11, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:  
(col. 4/col. 6) x col. 7  
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1;  
• in colonna 12, l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima  
diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alla stessa società di colonna 1 ed allo stesso anno di pro-  
duzione. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente  
operazione:  
col. 11 – col. 10  
Nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, nella colonna 13 va indicata esclusivamente la quota  
d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di pre-  
sentazione della successiva dichiarazione modello CNM.  
9.4 Sezione I-B - Società controllate estere  
Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15 dei righi da MR1 a MR3  
della sezione I-A e in colonna 12 dei righi da MR4 a MR7 della sezione I-B è necessario, per ogni periodo d’imposta di produ-  
zione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indipendentemente dal soggetto e dallo  
Stato nel quale è stato prodotto il reddito e dalla controllata estera, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative im-  
poste nette (colonne 7 dei righi da MR1 a MR3 e colonne 8 dei righi da MR4 a MR7) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle  
precedenti dichiarazioni.  
Se nelle sezioni I-A e I-B sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del red-  
dito estero e/o per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, alla somma degli importi  
indicati nelle colonne 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna  
13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei righi da MR4 a MR7. Pertanto,  
per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, è necessario  
compilare un singolo rigo nella presente sezione II.  
In particolare nei righi da MR9 a MR11 va indicato:  
• in colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di com-  
pilazione nella sez. I di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata  
e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze re-  
lative a partecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di  
più righi relativi allo stesso anno);  
• in colonna 2, il totale degli importi indicati nelle colonne 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna  
15) e nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da MR1 a MR3 e nelle colonne  
12 dei righi da MR4 a MR7 riferiti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo;  
43  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• in colonna 3, l’importo dell’imposta netta relativa all’anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle  
precedenti dichiarazioni; tale credito è desumibile dalla colonna 8 dei righi della sez. I-A o dalla colonna 9 dei righi della sez.  
I-B in cui è stato indicato lo stesso anno di quello della colonna 1 di questo rigo;  
• in colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra  
l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo  
MC1 del quadro MC.  
C10. QUADRO ME  
CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO,  
COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR  
10.1 Generalità  
Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR con riferimento  
a ciascun soggetto partecipante al consolidato mondiale.  
Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito  
eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza  
dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito  
estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.  
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata  
a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza  
della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all’estero.  
Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d’imposta indiretto.  
Il presente quadro si compone di due sezioni:  
• la sezione I è riservata all’esposizione dei dati relativi alla società controllante;  
• la sezione II è riservata all’esposizione dei dati relativi alle società controllate.  
Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:  
• reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;  
• reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;  
• reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.  
ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in  
società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia pro-  
dotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d’imposta di cui al citato com-  
ma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico  
rigo della sezione I-A.  
ATTENZIONE: l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede una disposizione volta a ri-  
durre il credito d’imposta di cui all’art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica ope-  
razione che ha determinato l’insorgenza di un credito per imposte estere. Il contribuente che ha in essere una operazione con  
gli effetti ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando la casella denominata Art. 8 d.lgs. n.142/2018” posta a margine  
del presente quadro ME.  
10.2 Sezione I - Dati della società controllante  
Tale sezione è riservata all’esposizione dei dati per la determinazione del credito della società controllante.  
10.3 Sezione I-A - Dati relativi alla determinazione del credito  
della società controllante  
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero  
Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo.  
Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.  
44  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nei righi da ME1 a ME5 va indicato:  
• in colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;  
• in colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;  
• in colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha con-  
corso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato an-  
che nel caso in cui assuma valori negativi;  
• in colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine  
di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno  
indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi,  
anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma  
1. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte  
entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente  
dichiarazione);  
• in colonna 5, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti  
d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• in colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il  
limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;  
ad esempio:  
imposta estera =  
quota di imposta lorda =  
120  
100  
capienza entro i limiti dell’imposta netta =  
credito spettante ai sensi del comma 1 =  
importo da indicare nella colonna 6 =  
70  
70  
100 – 70 = 30  
• in colonna 7, l’imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• in colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la  
circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
( col. 3 x col. 7) – col. 4  
col. 5  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.  
Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta na-  
zionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della per-  
dita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:  
( col. 3 x col. 7)  
col. 5  
In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore  
assoluto).  
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza negativa di imposta nazionale,  
vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:  
1) se l’importo di colonna 5, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 3 (in valore assoluto) occorre determinare la diffe-  
renza tra gli importi in valore assoluto di colonna 3 e colonna 5. Su detta differenza va applicata l’aliquota vigente nel periodo  
d’imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l’importo così determinato preceduto  
dal segno meno;  
2) se l’importo di colonna 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 3, non va calcolata alcuna eccedenza  
negativa di imposta nazionale.  
L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta  
a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali ecce-  
denze di imposta nazionale;  
• in colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circo-  
stanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
45  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
col. 4 – (col. 3 x col. 7)  
col. 5  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo  
l’eventuale importo di colonna 6.  
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumen-  
tata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.  
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dal-  
l’importo dell’imposta estera indicato nella colonna 4; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun cre-  
dito ai sensi del comma 1.  
Colonne da 10 a 17  
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di colonna 2  
sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai  
sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una  
parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente  
dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale  
siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto del-  
l’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già  
utilizzato.  
Si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di  
imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva,  
in luogo dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta  
estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito  
utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta maturati nella presente dichia-  
razione.  
Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate  
solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un  
importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale,  
tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.  
In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da ME1 a ME5 va indicato:  
• in colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di colonna 2 della società  
controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;  
• in colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti  
dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di  
quest’ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.  
Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.  
• in colonna 12, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma  
6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta estera;  
• in colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all’anno di colonna 2 riferita alla società  
controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;  
• in colonna 14, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma  
6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta nazionale;  
• in colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.  
A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata  
compilata.  
Colonna 11 non compilata  
Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15 preceduto  
dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre  
l’eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.  
Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:  
col. 8 – col. 12  
46  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va com-  
pilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.  
Colonna 11 compilata  
La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni, con riferimento alla società controllante, sia stata determi-  
nata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla com-  
pensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta  
determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.  
Calcolare:  
Capienza = col. 8 – col. 11  
Se il risultato di tale operazione è minore di zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna  
12 deve essere interamente restituito;  
– riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllante  
con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’ec-  
cedenza di imposta nazionale negativa (rigo ME10 o ME16 o ME22);  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllante  
con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo  
ME11 o ME17 o ME23).  
Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna  
12 deve essere interamente restituito;  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllante  
con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo  
ME11 o ME17 o ME23).  
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:  
Calcolare:  
-LimiteCredito = Capienza – col. 12  
(l’importo della Capienza è quello come sopra determinato)  
Se LimiteCredito è minore di zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– riportare nella colonna 17 l’importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito  
fruito che deve essere restituito;  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllante  
con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo  
ME11 o ME17 o ME23).  
Se LimiteCredito è uguale a zero:  
– la colonna 15 non va compilata;  
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;  
Se LimiteCredito è maggiore di zero:  
– nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;  
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;  
• in colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine,  
determinare la seguente differenza:  
col. 9 – col. 14  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la  
differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;  
• in colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l’importo indicato in questa  
colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.  
Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta indiretto  
Qualora la società controllante abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate  
residenti o localizzati in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analo-  
gamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.  
Nei righi da ME1 a ME5 va indicato:  
• nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la  
tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” del modello REDDITI SC);  
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;  
• nella colonna 3, la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2;  
tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;  
• nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipa-  
zione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto  
nel quadro MR va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte  
di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta indiretto. Tale situazione può ve-  
rificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presen-  
tazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);  
• nella colonna 5, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente au-  
mentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’im-  
posta;  
• nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta;  
tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;  
• nella colonna 7, l’imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;  
• nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:  
( col. 3 x col. 7) – col. 4  
col. 5  
Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore  
di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;  
• nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:  
col. 4 – (col. 3 x col. 7)  
col. 5  
Se il rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) as-  
sume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo  
l’eventuale importo di colonna 6.  
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va au-  
mentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.  
Colonne da 10 a 17  
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo  
“Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”.  
Nella colonna 18 va indicato uno dei seguenti codici:  
codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d’imposta indiretto;  
codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta ex  
art. 165, del TUIR e credito d’imposta indiretto).  
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d’imposta ex art.  
165, del TUIR, la presente colonna non va compilata.  
48  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Disposizioni comuni  
Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione I-A, la somma dell’importo del  
credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, del credito d’imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazio-  
nale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al suddetto periodo d’imposta. Diversamente, infatti, le maggiori ec-  
cedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle ec-  
cedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta  
diminuito del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito indiretto.  
10.4 Sezione I-B - Determinazione del credito della società controllante  
con riferimento ad eccedenze maturate  
nella presente dichiarazione  
Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A.  
Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di  
produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compen-  
sazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate  
le eccedenze di imposta residua.  
In particolare nei righi da ME6 a ME8 va indicato:  
• in colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;  
• in colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero  
di colonna 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da  
ME1 a ME5), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;  
• in colonna 3, la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di colonna  
1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a  
ME5), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;  
• in colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta  
estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due im-  
porti; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:  
Caso 1  
Caso 2  
Caso 3  
col. 2 = 1.200  
col. 4 = 1.000  
col. 3 = 1.000  
col. 5 = 200  
col. 6 =  
0
col. 2 =  
col. 4 =  
800  
800  
col. 3 = 1.300  
col. 5 =  
0
col. 6 = 500  
col. 6 = 600  
col. 2 = – 500  
col. 4 =  
col. 3 =  
600  
0
col. 5 = – 500  
10.5 Sezione I-C - Determinazione del credito della società controllante con  
riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti  
dichiarazioni  
Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate  
nelle precedenti dichiarazioni riferibili alla società controllante e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella pre-  
sente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata  
qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da ME6 a ME8 presenti nella sezione I-B ed in ogni  
caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, pre-  
vedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale  
determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazio-  
nale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.  
Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro MX, sez. IV secondo il periodo di formazione.  
In caso di esercizio dell’opzione per il regime c.d. “branch exemption” di cui all’art. 168-ter del TUIR, il comma 7 di tale dispo-  
sizione prevede, in tema di recapture, che dall’imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera ri-  
portabili ai sensi dell’art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali  
ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputa-  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
bili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti  
va barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-ter del TUIR”) dei righi ME9, ME15 e/o ME21 (per le modalità di compilazione  
della sezione I-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione della sezione I-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del  
TUIR, c.d. “Branch exemption”).  
Nel rigo ME9, colonna 1 va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta  
nazionale e/o estera.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo ME10 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo ME9  
derivanti dal modello CNM 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichia-  
razione. In particolare:  
• nella colonna 1 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 2 (o nel rigo ME18, col. 2 o nel rigo ME24,  
col. 2) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 2 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 3 (o nel rigo ME18, col. 3 o nel rigo ME24,  
col. 3) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 3 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 4 (o nel rigo ME18, col. 4 o nel rigo ME24,  
col. 4) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 4 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 5 (o nel rigo ME18, col. 5 o nel rigo ME24,  
col. 5) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 5 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 6 (o nel rigo ME18, col. 6 o nel rigo ME24,  
col. 6) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 6 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 7 (o nel rigo ME18, col. 7 o nel rigo ME24,  
col. 7) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 7 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 8 (o nel rigo ME18, col. 8 o nel rigo ME24,  
col. 8) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 8 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 9 (o nel rigo ME18, col. 9 o nel rigo ME24,  
col. 9) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 9 del rigo ME10 va riportato l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo  
ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello in-  
dicato nella colonna 5 di uno dei righi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo ME11 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo ME9 e de-  
rivanti dal modello CNM 2022 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.  
In particolare:  
• nella colonna 1 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 2 (o nel rigo ME19, col. 2 o nel rigo ME25,  
col. 2) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 2 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 3 (o nel rigo ME19, col. 3 o nel rigo ME25,  
col. 3) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 3 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 4 (o nel rigo ME19, col. 4 o nel rigo ME25,  
col. 4) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 4 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 5 (o nel rigo ME19, col. 5 o nel rigo ME25,  
col. 5) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 5 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 6 (o nel rigo ME19, col. 6 o nel rigo ME25,  
col. 6) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 6 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 7 (o nel rigo ME19, col. 7 o nel rigo ME25,  
col. 7) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 7 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 8 (o nel rigo ME19, col. 8 o nel rigo ME25,  
col. 8) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 8 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 9 (o nel rigo ME19, col. 9 o nel rigo ME25,  
col. 9) della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 9 del rigo ME11 va riportato l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo ME9,  
determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato  
nella colonna 6 di uno dei righi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.  
Nelle colonne da 1 a 8 dei righi ME10 e ME11 devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera  
determinate dalla società controllante relativamente a esercizi precedenti l’ingresso nel Consolidato. A tal fine nei righi ME10 e  
ME11 riportare, nella corrispondente colonna relativa all’anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze indi-  
cate nella sezione IV del quadro MX.  
Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni siano oggetto di rideterminazione nella  
sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi ME10 e ME11, delle  
50  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo  
di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera. Per la corretta determinazione del credito spet-  
tante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo ME14.  
Rigo ME14 – Calcolo del credito  
Nella colonna 1 del rigo ME14 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate  
nelle colonne da 1 a 9 del rigo ME10.  
Nella colonna 2 del rigo ME14 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne  
da 1 a 9 del rigo ME11.  
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME14 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato nella colonna 1 del  
rigo ME14 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del  
minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo ME14 va indicato il relativo credito  
maturato.  
Nella colonna 4 del rigo ME14 va riportato il risultato della seguente operazione:  
”somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonna da 1 a 9 del rigo ME10 + co-  
lonna 3 del rigo ME14”  
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’imposta nazionale ed estera da riportare  
nei righi ME12 e ME13.  
Qualora non sia maturato alcun credito (ME14, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi ME12 e ME13 va riportato quanto  
indicato nelle rispettive colonne dei righi ME10 e ME11; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che se-  
guono.  
Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera  
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati  
nel rigo ME14; si precisa, inoltre, che:  
• il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d’imposta nazionale ed  
estera generate nei periodi di formazione meno recenti;  
• le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei pe-  
riodi di formazione meno recenti.  
Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istru-  
zioni.  
RIGO ME12  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 1 e l’importo indicato nel rigo ME14, colonna 4 (Valore  
di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo ME12 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo  
ME10 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale).Se il risultato è negativo o pari a zero il valore  
assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della co-  
lonna 2 del rigo ME12;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME12, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME12;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME12, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME12;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME12, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME12;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME12, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME12;  
51  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 6 e l’importo del RIPORTO A5 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME12, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME12;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 7 e l’importo del RIPORTO A6 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME12, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME12;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME12, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 9 del rigo ME12;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME10, colonna 9 e l’importo del RIPORTO A8 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME12, colonna  
9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo ME10, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa  
di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo ME12 non va compilata.  
RIGO ME13  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 1 e l’importo nel rigo ME14, colonna 3 (credito da utiliz-  
zare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo ME13 va riportato quanto indicato nelle ri-  
spettive colonne del rigo ME11. Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito de-  
nominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 2 e l’importo del RIPORTO B1 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME13, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME13, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME13, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME13, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 6 e l’importo del RIPORTO B5 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME13, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 7 e l’importo del RIPORTO B6 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME13, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 8 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME13, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 9 del rigo ME13;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME11, colonna 9 e l’importo del RIPORTO B8 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME13, colonna  
9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo ME11, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME13 non va compilata.  
Si propone il seguente esempio.  
52  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determi-  
nate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiara-  
zione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione.  
Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi ME10 e ME11 corrisponde alla somma al-  
gebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di  
formazione come sopra specificato.  
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o  
6 e/o 7 e/o 8 dei righi ME10 e ME11, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano ri-  
ferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8  
dei righi ME10 e ME11), la casella “Casi particolari” non va barrata.  
Le istruzioni fornite per i righi da ME9 a ME14 valgono anche per i righi da ME15 a ME20 e per i righi da ME21 a ME26.  
Compilazione della sezione I-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”  
In tale situazione, il contribuente deve:  
• procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attri-  
buibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estere de-  
vono essere riportate nel rigo ME11, distintamente per periodo di formazione;  
• riportare nella colonna 2 del rigo ME14 la somma delle eccedenze indicate nel rigo ME11 (senza compilare la colonna 1 del  
medesimo rigo ME14);  
• riportare nella colonna 5 del rigo ME14 la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;  
• riportare nella colonna 3 del rigo ME15 il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo.  
Per la compilazione del rigo ME13 si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo “RIGO ME13”.  
Le istruzioni fornite per i righi ME11, ME13 e ME14 valgono anche per i righi ME17, ME19 e ME20 e per i righi ME23, ME25  
e ME26.  
Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo ME11 vanno riportate le  
eccedenze residue di imposta estera risultanti dal rigo ME13 del modello CNM 2022.  
10.6 Sezione II - Dati delle società controllate  
Si precisa che per ciascuna società controllata va compilata una distinta sezione II, utilizzando più moduli avendo cura di indicare  
il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro.  
10.7 Sezione II-A - Dati relativi alla determinazione del credito  
della società controllata  
Qualora con riferimento alla singola società controllata sia necessario esporre dati relativi a redditi prodotti in diversi periodi d’im-  
posta è necessario compilare righi distinti.  
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel  
quale sono stati prodotti, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale  
determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al periodo d’imposta di produzione del  
reddito estero.  
Nel rigo ME27 va indicato:  
• in colonna 1, il codice fiscale della società controllata estera;  
• in colonna 2, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero.  
Nei righi da ME28 a ME30 va indicato:  
• in colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;  
• in colonna 2, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A  
differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;  
• in colonna 3, l’imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella colonna 2 resasi definitiva entro la data di presenta-  
zione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento  
all’anno di cui alla colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva comprensivo, quindi, an-  
che della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d’imposta di cui al comma 1;  
53  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• in colonna 4, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 1, aumentato dei crediti  
d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;  
• in colonna 5, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il  
limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;  
• in colonna 6, l’imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 1;  
• in colonna 7, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la  
circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
( col. 2 x col. 6) – col. 3  
col. 4  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2/col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 7 non va compilata.  
Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta na-  
zionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della per-  
dita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:  
( col. 2 x col. 6)  
col. 4  
In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 2/col. 4) può risultare anche maggiore di 1 (in valore  
assoluto).  
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza negativa di imposta nazionale,  
vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:  
1) se l’importo di colonna 4, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 2 (in valore assoluto) occorre determinare la diffe-  
renza tra gli importi in valore assoluto di colonna 2 e colonna 4. Su detta differenza va applicata l’aliquota vigente nel periodo  
d’imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l’importo così determinato preceduto  
dal segno meno.  
2) se l’importo di colonna 4 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 2, non va calcolata alcuna eccedenza  
negativa di imposta nazionale.  
L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta  
a seguito della concorrenza della perdita della controllata estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione  
di eventuali eccedenze di imposta nazionale;  
• in colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circo-  
stanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.  
Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:  
col. 3 – (col. 2 x col. 6)  
col. 4  
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2/col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere  
ricondotto ad 1.  
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 8 va indicato solo  
l’eventuale importo di colonna 5.  
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumen-  
tata di quanto indicato nella colonna 5 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.  
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dal-  
l’importo dell’imposta estera indicato nella colonna 3; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun cre-  
dito ai sensi del comma 1.  
Colonne da 9 a 16  
Le colonne da 9 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento all’anno di colonna 1 sia stata determinata nelle precedenti  
dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può  
verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della  
precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume  
rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze  
54  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
di imposte estere generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva,  
la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.  
Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 9 a 16 devono essere compilate  
solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un  
importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale,  
tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.  
In particolare nelle colonne da 9 a 16 dei righi da ME28 a ME30 va indicato:  
• in colonna 9, l’eccedenza di imposta nazionale relativa all’anno di colonna 1 della società controllata e desumibile dalle pre-  
cedenti dichiarazioni;  
• in colonna 10, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa che nelle precedenti dichiarazioni è stata portata in dimi-  
nuzione dall’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima (riportata nella colonna  
9 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera. Si precisa che l’importo di tale eccedenza  
nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno;  
• in colonna 11, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del com-  
ma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 9 con eccedenze di imposta estera;  
• in colonna 12, l’eccedenza di imposta estera relativa all’anno di colonna 1 riferita alla società controllata e desumibile dalle  
precedenti dichiarazioni;  
• in colonna 13, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del com-  
ma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 12 con eccedenze di imposta nazionale;  
• in colonna 14, l’eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.  
A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 10 da quello nel quale tale colonna non è stata  
compilata.  
Colonna 10 non compilata  
Se l’importo di colonna 7 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto  
dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre  
l’eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.  
Se l’importo di colonna 7 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza  
col. 7 – col. 11  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va com-  
pilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16.  
Colonna 10 compilata  
La colonna 10 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata, con riferimento alla società control-  
lata di cui al rigo ME27, eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima  
di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa.  
Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 14 operare come di  
seguito descritto.  
Calcolare:  
Capienza = col. 7 – col. 10  
Se il risultato di tale operazione è minore di zero:  
– la colonna 14 non va compilata;  
– riportare nella colonna 16 l’intero importo di colonna 11; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna  
11 deve essere interamente restituito;  
– riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllata  
con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’ec-  
cedenza di imposta nazionale negativa (rigo ME33);  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllata con  
riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).  
Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:  
– la colonna 14 non va compilata;  
– riportare nella colonna 16 l’intero importo di colonna 11; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna  
11 deve essere interamente restituito;  
55  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllata  
con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo  
ME34).  
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:  
Calcolare  
-LimiteCredito = Capienza – col. 11  
(l’importo della Capienza è quello come sopra determinato)  
Se LimiteCredito è minore di zero:  
– la colonna 14 non va compilata;  
– riportare nella colonna 16 l’importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito  
fruito che deve essere restituito;  
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con  
l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.  
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito della società controllata con  
riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).  
Se LimiteCredito è uguale a zero:  
– la colonna 14 non va compilata;  
– nella colonna 16 non va riportato alcun importo;  
Se LimiteCredito è maggiore di zero:  
– nella colonna 14 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;  
– nella colonna 16 non va riportato alcun importo;  
• in colonna 15, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine  
determinare la seguente differenza:  
col. 8 – col. 13  
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la  
differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16;  
• in colonna 16, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l’importo indicato in questa  
colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.  
10.8 Sezione II-B - Determinazione del credito della società controllata con  
riferimento ad eccedenze maturate  
nella presente dichiarazione  
Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno sommate indi-  
pendentemente dall’anno di produzione del reddito. Qualora siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra  
tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le ecce-  
denze di imposta residua.  
In particolare nel rigo ME31 va indicato:  
• in colonna 1, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da ME28 a ME30 indipendentemente dall’anno  
di produzione del reddito.  
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonne da 9 a 16, l’importo da indicare in questa co-  
lonna è quello della colonna 14;  
• in colonna 2, la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da ME28 a ME30 indipendentemente dall’anno di pro-  
duzione del reddito.  
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonne da 9 a 16, l’importo da indicare in questa co-  
lonna è quello della colonna 15;  
• in colonna 3, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 1) con eccedenze di imposta  
estera (col. 2). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 1 e 2 compilate ed è pari al minore tra i due im-  
porti; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 4 o nella colonna 5.  
56  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
10.9 Sezione II-C - Determinazione del credito della società controllata con  
riferimento ad eccedenze maturate  
nelle precedenti dichiarazioni  
Tale sezione deve essere compilata riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiara-  
zione riferibili alla società controllata e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la  
parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti  
dalla precedente dichiarazione. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle  
colonne 4 o 5 del rigo ME31.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo ME33 va riportata l’eccedenza di imposta nazionale derivante dal modello CNM 2022 e nella  
colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.  
In particolare:  
• nella colonna 1 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 2 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 2 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 3 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 3 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 4 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 4 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 5 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 5 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 6 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 6 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 7 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 7 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 8 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 8 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 9 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 9 del rigo ME33 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale, determinato nella presente dichia-  
razione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 4 del rigo ME31.  
Nelle colonne da 1 a 8 del rigo ME34 va riportata l’eccedenza di imposta estera derivante dal modello CNM 2022 e nella colonna  
9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.  
In particolare:  
• nella colonna 1 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 2 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 2 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 3 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 3 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 4 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 4 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 5 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 5 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 6 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 6 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 7 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 7 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 8 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 8 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 9 della precedente dichiarazione;  
• nella colonna 9 del rigo ME34 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera, determinato nella presente dichiarazio-  
ne e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nel rigo ME31, colonna 5.  
Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni siano oggetto di rideterminazione nella  
sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 7 dei righi ME33 e ME34, delle  
eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo  
di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.  
Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre prelimi-  
narmente compilare il rigo ME37.  
Rigo ME37 – Calcolo del credito  
Nella colonna 1 del rigo ME37 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate  
nelle colonne da 1 a 9 del rigo ME33;  
Nella colonna 2 del rigo ME37 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne  
da 1 a 9 del rigo ME34.  
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME37 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato nella colonna 1 del  
rigo ME37 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del  
minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo ME37 va indicato il relativo credito  
maturato.  
Nella colonna 4 del rigo ME37 va riportato il risultato della seguente operazione:  
“somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo ME33 + co-  
lonna 3 del rigo ME37”  
57  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’imposta nazionale ed estera da riportare  
nei righi ME35 e ME36.  
Qualora, non sia maturato alcun credito (ME37, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi ME35 e ME36 va riportato quanto  
indicato nelle rispettive colonne dei righi ME33 e ME34; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che se-  
guono.  
Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera  
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati  
nel rigo ME37; si precisa inoltre, che:  
– il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d’imposta nazionale ed  
estera generate nei periodi di formazione meno recenti;  
– le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei pe-  
riodi di formazione meno recenti.  
Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istru-  
zioni.  
RIGO ME35  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 1 e l’importo indicato nel rigo ME37, colonna 4 (Valore  
di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo ME35 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo  
ME33 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore  
assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della co-  
lonna 2 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME35, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME35, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME35, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME35, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 6 e l’importo del RIPORTO A5 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME35, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 7 e l’importo del RIPORTO A6 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME35, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME35, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 9 del rigo ME35;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME33, colonna 9 e l’importo del RIPORTO A8 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME35, colonna  
9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo ME33, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa  
di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo ME35 non va compilata.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
RIGO ME36  
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 1 e l’importo nel rigo ME37, colonna 3 (credito da utiliz-  
zare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo ME36 va riportato quanto indicato nelle ri-  
spettive colonne del rigo ME34 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale). Se il risultato è negativo  
o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione  
del residuo della colonna 2 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 2 e l’importo del RIPORTO B1 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME36, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME36, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME36, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME36, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 6 e l’importo del RIPORTO B5 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME36, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 7 e l’importo del RIPORTO B6 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME36, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 8 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo  
ME36, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato  
per la determinazione del residuo della colonna 9 del rigo ME36;  
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo ME34, colonna 9 e l’importo del RIPORTO B8 come sopra determinato;  
se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME36, colonna  
9 non va compilato.  
Nel caso in cui, nel rigo ME34, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME36 non va compilata.  
C11. QUADRO MC  
RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR  
In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 165, nonché degli artt. 86, comma  
4-bis, e 89, comma 3, del TUIR, determinati nei quadri MR e ME. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessi-  
vamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da ME1 a ME5 e nella  
colonna 16 dei righi da ME28 a ME30 dei vari moduli compilati.  
Nel rigo MC1, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del  
comma 1 dell’art. 165 e degli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR; a tal fine riportare la somma degli importi indicati  
nella colonna 4 dei righi da MR9 a MR11 del quadro MR.  
Nel rigo MC2, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del  
comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da ME6 a ME8 (relativi a tutti i moduli com-  
pilati) e nella colonna 3 dei righi ME14, ME20, ME26, ME31 e ME37 (relativi a tutti i moduli compilati).  
Nel rigo MC3, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da ME1 a ME5 (relativi a  
tutti i moduli compilati) e nella colonna 16 dei righi da ME28 a ME30 (relativi a tutti i moduli compilati).  
Nel rigo MC4, va indicato il risultato della seguente operazione:  
MC1 + MC2 – MC3  
L’importo così determinato va riportato nel quadro CN.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
C12. Concorso tra consolidato nazionale e mondiale  
Qualora sia stata esercitata sia l’opzione per il consolidato nazionale che quella per il consolidato mondiale la società consoli-  
dante per la compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d’imposta deve osservare le seguenti istruzioni:  
1) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il quadro NR sez. I;  
2) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il quadro MR sez. I-B;  
3) compilare, con riferimento a tutti i soggetti (società consolidante, società consolidate residenti e società controllate estere), il  
quadro NR sez. II. In particolare, con riferimento all’anno indicato in colonna 1 di ciascun rigo della sezione II del quadro NR,  
nella colonna 2 dei righi da NR9 a NR11 va indicato il totale degli importi riferiti al medesimo anno di produzione del reddito  
e desumibili dai seguenti righi:  
– colonna 12 dei righi da NR1 a NR6 del quadro NR per tutti i moduli compilati;  
– colonna 12 dei righi da MR4 a MR7 del quadro MR per tutti i moduli compilati;  
4) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il quadro NE sez. I-A,  
I-B e I-C;  
5) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il quadro ME sez. II-A, II-B e II-C;  
6) compilare il quadro NC relativo all’ammontare complessivo dei crediti determinati nei rispettivi quadri.  
In particolare:  
• nel rigo NC1, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR;  
• nel rigo NC2, va indicata la somma dei seguenti importi:  
– colonna 4 dei righi da NE7 a NE9 del quadro NE per tutti i moduli compilati;  
– colonna 3 dei righi NE15, NE21 e NE27 del quadro NE per tutti i moduli compilati;  
– colonna 3 dei righi ME31 e ME37 del quadro ME per tutti i moduli compilati;  
• nel rigo NC3, va indicata la somma dei seguenti importi:  
– colonna 17 dei righi da NE2 a NE6 del quadro NE per tutti i moduli compilati;  
– colonna 16 dei righi da ME28 a ME30 del quadro ME per tutti i moduli compilati.  
Si ricorda che, anche nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, l’ammontare complessivo del credito spettante  
ai sensi del comma 1 e dell’insieme delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere  
l’importo dell’imposta netta relativo al periodo d’imposta di produzione dei redditi esteri.  
VII. UTILIZZO DEI CREDITI - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA  
C13. QUADRO CC  
UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO  
13.1 Generalità  
Il presente quadro si compone delle seguenti sezioni:  
• Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;  
• Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite alla tassazione di gruppo;  
• Credito Ace (art. 19, comma 3, Decreto legge n. 73 del 2021).  
13.2 Sezione I - Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti  
alla tassazione di gruppo  
Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare  
gli importi dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese di cui alla sezione VI del quadro NX, con riferi-  
mento a ciascuna tipologia di credito.  
In particolare, nei righi da CC1 a CC5 va indicato:  
• in colonna 1, il codice relativo al credito indicato nel quadro NX, sez. VI del presente modello ovvero, in caso di esclusiva com-  
pilazione della colonna 2 relativa al credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, il corrispondente codice credito  
indicato nel quadro CC, Sez. I, del modello CNM 2022;  
• in colonna 2, l’eventuale importo residuo del credito di cui a colonna 1 desunto dal quadro CC – Sez. I, colonna 6, del corri-  
spondente credito indicato nel rispettivo rigo del modello CNM 2022, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al pre-  
sente periodo d’imposta;  
• in colonna 3, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. VI del presente modello con riferimento al codice credito di  
cui a colonna 1;  
60  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
• in colonna 4, l’importo utilizzato direttamente a scomputo dell’IRES dovuta ed indicato nel quadro CN, rigo CN14 del presente  
modello;  
• in colonna 5, l’importo utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del  
saldo IRES relativi al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;  
• in colonna 6, l’ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d’imposta successivo, corrispondente  
al risultato della seguente somma algebrica:  
col. 2 + col. 3 – (col. 4 + col. 5)  
13.3 Sezione II - Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite alla tassa-  
zione del gruppo  
Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare  
gli importi delle eccedenze d’imposta diverse dall’IRES di cui alla sezione X del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia  
di eccedenza di imposta.  
In particolare, nei righi da CC6 a CC10 va indicato:  
• in colonna 1, il codice tributo corrispondente all’eccedenza indicata nel quadro NX, sez. X del presente modello ovvero, in caso  
di esclusiva compilazione della colonna 2 relativa all’eccedenza di imposta residua derivante dalla precedente dichiarazione,  
il corrispondente codice tributo indicato nel quadro CC, Sez. II, del modello CNM 2022;  
• in colonna 2, l’eventuale importo residuo dell’eccedenze di imposta corrispondenti al codice tributo di cui a colonna 1, desunto  
dal quadro CC – Sez. II del modello CNM 2022, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al presente periodo d’imposta.  
Tale importo corrisponde a quanto riportato nella colonna 5 della corrispondente eccedenza di imposta, indicata nel rispettivo  
rigo della Sez. II del quadro CC del modello CNM 2022;  
• in colonna 3, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. X del presente modello con riferimento al codice tributo di  
cui a colonna 1;  
• in colonna 4, l’importo utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del  
saldo IRES relativi al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;  
• in colonna 5, l’ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d’imposta successivo corrispondente  
al risultato della seguente somma algebrica:  
col. 2 + col. 3 – col. 4  
13.4 Sezione III - Credito Ace (art. 19, comma 3, Decreto legge n. 73  
del 2021)  
Nella presente sezione la società o ente consolidante deve indicare gli utilizzi ai fini IRES del credito Ace di cui all’art. 19, comma  
3, del Decreto legge n. 73 del 2021, indicato nella sezione XII del quadro NX.  
Nel rigo CC11 va indicato:  
• in colonna 2, l’importo totale del credito ACE residuo derivante dalla precedente dichiarazione utilizzato per il pagamento degli  
acconti relativi al presente periodo d’imposta. Tale importo corrisponde a quanto riportato nella colonna 5 del rigo CC11 della  
Sez. III del modello CNM 2022;  
• in colonna 3, l’importo totale del credito ACE indicato nel rigo NX80, col. 3 nella sezione XII del quadro NX.  
• in colonna 4, l’importo utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del  
saldo IRES relativi al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;  
• in colonna 5, l’ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d’imposta successivo corrispondente  
al risultato della seguente somma algebrica:  
col. 2 + col. 3 – col. 4  
Nel caso di opzione per il consolidato mondiale, in tale quadro vanno riportati i dati della società controllante esposti nelle Sezioni  
II, III e V del quadro MX del presente modello e/o gli importi residui dei crediti e delle eccedenze di imposta, derivanti dalla pre-  
cedente dichiarazione, come desumibili dal quadro CC, Sezioni I, II e III del modello CNM 2022.  
C14. QUADRO CN  
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA  
In tale quadro va determinata l’IRES sulla base del reddito complessivo globale.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
14.1 Consolidato Nazionale  
Sezione I  
In presenza di consolidato nazionale occorre operare nel modo seguente.  
Nel rigo CN1, colonna 1 va indicato l’eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo NF8.  
Nel rigo CN1, colonna 2 o CN2 va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo NF12, colonna 2.  
Nel rigo CN3 va indicato:  
• in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti formatesi in capo al consolidato computabili in dimi-  
nuzione del reddito di cui al rigo CN1, colonna 2, in misura non superiore all’ottanta per cento del suddetto reddito (art. 84,  
comma 1, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare al netto di quanto indicato in colonna 1 del  
medesimo rigo;  
• in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti formatesi in capo al consolidato computabili in dimi-  
nuzione del reddito di cui al rigo CN1, colonna 2, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR) e per l’intero importo che trova  
capienza in tale ammontare al netto di quanto indicato in colonna 1 del medesimo rigo;  
• in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza tra  
il reddito di cui al rigo CN1, colonna 2 e il reddito minimo di cui alla colonna 1 del medesimo rigo.  
Si precisa che anche per le perdite pregresse formatisi in capo al consolidato, trova applicazione l’art. 36, comma 11, del decre-  
to-legge n. 223 del 2006, relativamente alle quote di reddito imputate, a ciascun soggetto aderente al consolidato, dalle società  
partecipate ai sensi dell’art. 115 del TUIR.  
Nel rigo CN4 va indicato:  
• in colonna 1, l’ammontare risultante dalla differenza tra l’importo di cui al rigo CN1, colonna 2 e quello di cui al rigo CN3,  
colonna 3;  
• in colonna 2, l’ammontare dell’importo deducibile dell’investimento in start-up innovative, trasferito da ciascuna società ade-  
rente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo netto del gruppo, indicato nel rigo NX87, colonna 2 e  
MX25, colonna 1;  
• in colonna 3, l’ammontare della deduzione di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, trasferito da ciascuna società  
aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo netto del gruppo, indicato nel rigo NX80, colonna2,  
che non può eccedere l’importo di colonna 1 al netto dell’importo di colonna 2;  
• in colonna 4, l’ammontare del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 1, quello di colonna 2 e  
quello di colonna 3.  
Nel rigo CN5 va indicata l’imposta corrispondente al 24 per cento dell’importo del rigo CN4, colonna 4.  
Nel rigo CN6, colonna 2 va indicata, fino a concorrenza dell’importo di rigo CN5:  
• la detrazione per gli oneri di cui all’art. 78 del TUIR, calcolati sull’importo di cui al rigo NX7, colonna 1;  
• la detrazione per gli oneri di cui all’art. 11 del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149, calcolata sull’importo di cui al rigo  
NX7, colonna 2; tale importo va indicato anche in colonna 1;  
• la detrazione per spese per risparmio energetico indicata nel rigo CS17;  
• la detrazione per spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata  
esterna degli edifici esistenti indicata nel rigo CS22;  
• la somma degli importi detraibili per investimenti in start-up di cui ai rigo NX87, colonna 3;  
• la detrazione per spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica in-  
dicata nel rigo CS29;  
• la detrazione per spese per l’eliminazione di barriere architettoniche indicata nel rigo CS33  
Nel rigo CN7, va indicata l’imposta netta costituita dalla differenza tra gli importi dei righi CN5 e CN6, colonna 2.  
Nel rigo CN8 va indicato l’importo spettante del credito d’imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento  
desumibile dal rigo NX14.  
Nel rigo CN9 va indicato il credito complessivo per le imposte pagate sui redditi prodotti all’estero, riportando la somma dell’im-  
porto di cui al rigo NX21 e dell’importo determinato nel quadro NC, rigo NC4.  
Nel rigo CN10, colonna 1 va indicato il credito per riscatto alloggi sociali esposto nella colonna 3 del rigo NX28, tale importo  
va indicato anche in colonna 3.  
Nella colonna 2, vanno indicati nei limiti dell’imposta netta, i crediti d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo indi-  
cati nel rigo CS18, colonna 7; tale importo va indicato anche in colonna 3.  
Nella colonna 3, oltre agli importi delle colonne 1 e 2, vanno indicati gli altri crediti d’imposta esposti nel, rigo NX28, colonna 4.  
Nel rigo CN11 va indicata la somma delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro NX, rigo NX35.  
Nel rigo CN12 va indicata la somma degli importi indicati nei righi da CN8 a CN11.  
Nel rigo CN13 va indicata la differenza tra l’importo di rigo CN7 e quello di rigo CN12, corrispondente all’IRES dovuta ovvero  
a credito.  
Nel rigo CN14 va indicato, fino a concorrenza dell’IRES dovuta del rigo CN13, l’ammontare dei crediti d’imposta indicati nelle  
colonne 4 della sezione I del quadro CC.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2023  
Nel rigo CN15 va indicato l’ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalle società appartenenti alla tassazione di grup-  
po, di cui al quadro NX, rigo NX47, nonché l’eccedenza derivante dal modello CNM 2022, quadro CN, rigo CN24, colonna 3,  
al netto di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l’importo indicato nel quadro NI, rigo NI13  
del presente modello.  
Nel rigo CN16, va indicato l’importo delle eccedenze d’imposta di cui al rigo CN15 utilizzato entro la data di presentazione della  
dichiarazione per compensare importi a debito dell’IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.  
Nel rigo CN17 va indicato:  
• in colonna 1, l’importo delle eccedenze d’imposta, corrispondente alla somma di quanto esposto nel quadro NX, ai righi NX55,  
colonna 3, per la parte imputabile a titolo di acconto, e NX62, colonna 1;  
• in colonna 2, l’importo degli acconti versati;  
• in colonna 3, l’importo relativo al recupero del versamento di eventuali imposte sostitutive scomputabili ai sensi dell’art. 79 del  
TUIR (rigo NX62, colonna 4);  
• in colonna 4 va indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e in-  
teressi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con  
appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad  
es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 9, comma  
2, decreto-legge n. 35 del 2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata  
ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione.  
• in colonna 5, va indicato il risultato della seguente somma:  
col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4  
Nel rigo CN18, colonna 3, o nel rigo CN19 va indicato l’importo dell’IRES a debito o a credito, corrispondente alla somma al-  
gebrica dei righi da CN13 a CN17, colonna 5, al netto dell’importo indicato in colonna 1 del rigo CN18.  
Nella colonna 1 del rigo CN18 va indicato l’imposta rateizzata, così come esposta nel rigo CS31, colonna 2.  
Nella colonna 2 del rigo CN18 va indicato l’importo delle eccedenze d’imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55,  
colonna 3, per la parte imputata a titolo di saldo.  
Sezione II  
Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tenendo  
conto degli eventuali crediti risultanti dal rigo CS85, col. 3, nonché le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposta a cre-  
dito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.  
Nel rigo CN20 va indicato l’importo a debito risultante dalla presente dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il rigo CS85,  
col. 3, l’importo da indicare deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 3 del rigo CS85. Se il risultato  
di tale operazione è negativo, il rigo CN20 non deve essere compilato, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve  
essere riportata nel rigo CN21. Nella presente colonna va riportato l’intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e  
non quello della prima rata.  
Nel rigo CN21 va indicato l’importo a credito risultante dal rigo CN19. Nel caso in cui sia compilato il rigo CS85, col. 3 l’importo  
da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 3 del rigo CS85.  
Nel rigo CN22 va indicato l’ammontare dell’imposta a credito scaturente dalla presente dichiarazione oggetto di cessione ai sensi  
dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Tale importo va ripartito nel quadro CK tra i soggetti cessionari ivi indicati.  
Nel rigo CN23, colonna 2 va indicata l’eccedenza di versamento a saldo. In colonna 1 va indicato, inoltre, l’eventuale ammontare  
di credito, relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a  
quello che emerge dalla presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 di euro previsto dall’art. 1,  
comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e spontaneamente riversato secondo la procedura descritta nella circolare n.  
48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l’importo del  
credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.  
Nel rigo CN24, colonna 1, va indicato l’ammontare dell’eccedenza disponibile, pari al risultato della seguente operazione: CN21  
– CN22 + CN23, colonna 2; in colonna 2 il credito di cui si chiede il rimborso; in colonna 3, il credito da utilizzare in compen-  
sazione dell’IRES, al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 2. Il credito indicato nella presente colonna, per la parte  
eventualmente derivante dalla colonna 3 del rigo CS85 può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti  
maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma  
8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).  
14.2 Consolidato Mondiale