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Certificazione Unica  
2023  
PERIODO D’IMPOSTA 2022  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
I. Premessa  
2
2
3
7
VI. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  
o altro sostituto d’imposta – Compilazione dati  
previdenziali e assistenziali  
1. Soggetti obbligati all’invio  
2. Termini e modalità di presentazione del flusso  
3. Frontespizio  
63  
1. Generalità  
63  
63  
72  
2. Dati previdenziali e assistenziali  
3. Dati assicurativi INAIL  
II. Ricezione in via telematica dei dati relativi  
ai Mod. 730-4 resi disponibili  
dall’Agenzia delle Entrate  
1. Informazioni generali  
2. Dati del sostituto d’imposta  
VII. Istruzioni per il sostituto d’imposta –  
Compilazione Dati fiscali, previdenziali  
e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo,  
provvigioni e redditi diversi  
9
9
10  
73  
III. Informazioni per il contribuente  
10  
1. Informazioni generali  
2. Dati relativi alle somme erogate  
73  
75  
1. Informativa sul trattamento dei dati personali  
(artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679)  
2. Utilizzo della certificazione  
3. Scelta della destinazione dell’8, del 5  
e del 2 per mille dell’IRPEF  
11  
13  
VIII. Istruzioni per il sostituto d’imposta -  
Compilazione dati fiscali -  
Certificazione Redditi - locazioni brevi  
1. Informazioni generali  
81  
81  
14  
16  
4. Certificazione dei dati previdenziali e  
assistenziali  
APPENDICE  
Tabella A  
84  
84  
84  
84  
84  
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85  
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88  
89  
89  
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%  
IV. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  
o altro sostituto d’imposta – Compilazione  
dati anagrafici  
Tabella B  
Oneri per i quali spetta la detrazione del 26%  
Tabella C  
16  
Oneri per i quali spetta la detrazione del 30%  
1. Informazioni generali  
2. Dati anagrafici del sostituto d’imposta  
e del percettore delle somme  
16  
Tabella D  
Oneri per i quali spetta la detrazione del 35%  
Tabella E  
17  
Oneri per i quali spetta la detrazione del 90%  
Tabella F  
V. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  
o altro sostituto d’imposta – Compilazione dati  
fiscali - Certificazione lavoro dipendente, assimilati  
ed assistenza fiscale  
Codifica annotazioni  
Tabella G  
Categorie particolari  
Tabella H  
Elenco dei paesi e territori esteri  
Tabella L  
Oneri deducibili  
Tabella N  
Causa conguaglio  
19  
19  
20  
1. Informazioni generali  
2. Dati per la eventuale compilazione della  
dichiarazione dei redditi  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
I. Premessa  
Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro  
il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi,  
da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo.  
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:  
Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati  
relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presen-  
tazione telematica;  
• Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai  
mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;  
Certificazione Unica 2023 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro  
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché  
i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.  
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non di-  
chiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della di-  
chiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023.  
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il  
quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autono-  
mo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certifica-  
zioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.  
1. Soggetti obbligati all’invio  
Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2023 coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori  
soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973,  
dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art.  
11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2022 hanno corrisposto  
contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. La CU 2023 deve essere inoltre presentata  
dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma  
che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod.  
O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i sog-  
getti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando  
l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.  
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i  
dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono pre-  
sentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavo-  
ratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia  
nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.  
Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte  
alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS  
gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipen-  
denti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.  
I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai  
fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.  
La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2022 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni  
amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:  
– Gestione Cassa Pensioni Statali;  
– Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;  
– Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;  
– Gestione Cassa Pensioni Sanitari;  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
– Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;  
– Gestione INADEL;  
– Gestione ENPAS;  
– Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);  
– Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;  
– Gestione ENAM.  
Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996  
del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).  
2. Termini e modalità di presentazione del flusso  
2.1 Termini di presentazione  
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è  
fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili  
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).  
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia  
delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le sche-  
de riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:  
– 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;  
– 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;  
– 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;  
– 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;  
– 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.  
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione al-  
l’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto  
per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).  
2.2 Modalità di presentazione  
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:  
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;  
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modi-  
ficazioni.  
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.  
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata  
per via telematica.  
ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta  
ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui  
dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.  
Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.  
a) Presentazione diretta da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione  
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in  
base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.  
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati,  
nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.  
trate.gov.it.  
b) Presentazione tramite un intermediario abilitato  
In caso di presentazione tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.  
322 e successive modificazioni, questi è tenuto a:  
• rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per  
la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti,  
precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno  
dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall’Amministrazione  
dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumula-  
tivo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’im-  
pegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le  
dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agen-  
zia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o  
nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rila-  
sciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscri-  
zione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro  
“Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via tele-  
matica dal sistema informativo centrale;  
• rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione  
per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello  
conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a co-  
pia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.  
Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazio-  
ne e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documen-  
tazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli  
eventuali controlli;  
• conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art.  
43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.  
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario,  
segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e ri-  
volgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere  
nella violazione di omissione della comunicazione.  
2.3 Comunicazione di avvenuta presentazione  
La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al sog-  
getto che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle  
Entrate.  
Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dal-  
l’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  
In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tem-  
pestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro  
i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del  
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).  
2.4 Operazioni straordinarie e successioni  
La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certifica-  
zioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti  
succedutisi nel periodo d’imposta, comporta l’esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:  
– che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d’imposta;  
– che quanto certificato al sostituito, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione  
resa dal sostituto.  
A ciò deve aggiungersi l’ulteriore considerazione che per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati  
ed assimilati rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere gestite quelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie com-  
portino:  
– il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certifica-  
zione contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta e la compilazione della  
sezione relativa ai redditi erogati da altri soggetti;  
– l’interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certi-  
ficazioni concernenti, l’una, i redditi erogati fino all’interruzione del rapporto nonché il T.F.R. liquidato, l’altra i redditi  
erogati successivamente all’evento, salvo l’applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituito si sia avvalso  
della facoltà prevista dall’art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare  
nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituito nell’intero periodo d’imposta.  
Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (co-  
municazione unica 2023), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta o  
entro i termini di presentazione della Certificazione:  
– l’estinzione del sostituto d’imposta;  
– la non estinzione del sostituto d’imposta.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta  
• Senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto.  
In tali ipotesi (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la Comunicazione Unica 2023 deve essere  
presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In  
particolare, nel frontespizio della Comunicazione, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle certificazioni intestate  
ai percipienti, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore  
fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la Comunicazione Unica 2023, deve invece esporre i propri dati  
esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione”.  
Analoghe modalità di compilazione delle certificazioni devono essere osservate per i compensi direttamente erogati  
dal curatore fallimentare o commissario liquidatore.  
Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare o il commissario li-  
quidatore, dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di  
conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta evidenziando nella sezione “Dati relativi ai  
conguagli” i redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore. Si precisa che in questo ultimo caso  
nel punto 536 dovrà essere riportato il codice fiscale del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.  
Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di certificazione, il cu-  
ratore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 41 e 42 le quote di  
compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell’apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal cu-  
ratore fallimentare o dal commissario liquidatore.  
• Con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto.  
In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzio-  
ne dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore  
individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra am-  
ministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Comunicazione Unica 2023 che  
deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.  
Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d’imposta estinto (es. scissione  
totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione delle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e red-  
diti diversi rilasciate dallo stesso, e delle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente  
ai dipendenti cessati prima dell’estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.  
Tali Certificazioni dovranno essere integralmente inviate soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare du-  
plicazione di dati. Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso  
del 2022 o del 2023, prima dell’invio della Comunicazione Unica 2023, il dichiarante deve procedere alla compila-  
zione ed all’invio:  
– delle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;  
– delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.  
Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate  
dall’estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle  
predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente  
sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto  
estinto nel punto 641 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro di-  
pendente, assimilati ed assistenza fiscale.  
Si fa presente che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.  
Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:  
– se il soggetto estintosi ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non possa inviare la Comunicazione  
Unica 2023 a causa dell’avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l’estinzione;  
– se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi  
per effetto dell’operazione straordinaria intervenuta.  
Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto all’invio della Certificazione uni-  
ca per ciascun percipiente, il dichiarante dovrà riportare i risultati delle predette operazioni, indicando nella sezione  
“Dati relativi al sostituto” presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni i propri dati  
anagrafici, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.  
Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e successivamen-  
te il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d’imposta) dal sostituto subentrante, que-  
st’ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite  
dal dipendente.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Parzialmente diversa è la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle certificazioni di lavoro  
autonomo, provvigioni e redditi diversi non sussistendo, in tal caso, operazioni di conguaglio.  
Conseguentemente per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d’imposta dichiarante provvederà ad  
indicare nella sezione “Dati relativi al sostituto”, presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole cer-  
tificazioni, i propri dati anagrafici e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 71 presente nella se-  
zione “casi particolari operazioni straordinarie “della certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.  
Per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente i propri dati anagrafici.  
Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto, ma vi abbia provveduto il  
soggetto che prosegue l’attività, quest’ultimo deve indicare i propri dati anagrafici, evidenziando, altresì, nei punti da  
52 a 62 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.  
Operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto  
In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare  
la nascita di nuovi soggetti d’imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d’azienda  
nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d’azienda, affitto o costituzione di usufrutto  
sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.  
Nell’ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d’imposta ce-  
dente, è comunque tenuto all’invio della certificazione indicando in quest’ultima i dati di lavoro dipendente, le retribu-  
zioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di barrare il punto 642. Si precisa che  
il sostituto cedente, non effettuando le operazioni di conguaglio, non dovrà compilare i punti 22, 27 e 29 relativi ri-  
spettivamente all’addizionale regionale all’Irpef, al saldo dell’addizionale comunale all’Irpef e all’acconto dell’addizio-  
nale comunale all’Irpef. È bene precisare che il sostituto cedente sarà tenuto a compilare i predetti punti solo per indi-  
care le trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati sempre con il medesimo lavoratore, per i  
quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta subentrante tenuto al rilascio della certi-  
ficazione unica, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito,  
evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.  
Successioni mortis causa  
Senza prosecuzione dell’attività da parte dell’erede  
Qualora l’attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2023 deve  
essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha  
effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “dati relativi al so-  
stituto”, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d’imposta deceduto e nel riquadro “dati relativi  
al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell’erede che la sottoscrive.  
• Con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede  
Nel caso di successione avvenuta nel periodo d’imposta 2022, o nel 2023 ante presentazione della Comunicazione  
Unica 2023, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare la Comunica-  
zione Unica 2023 anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto.  
Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate  
dal de cuius, l’erede dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle pre-  
dette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente sia  
nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estin-  
to nel punto 641 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro dipenden-  
te, assimilati ed assistenza fiscale.  
Si fa presente che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.  
Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall’erede nella certificazione lavoro dipendente ed  
assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, egli avrà cura di indicare nella sezio-  
ne “Dati relativi al sostituto” presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni i propri  
dati anagrafici evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.  
Per quanto riguarda la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle certificazioni di lavoro au-  
tonomo, provvigioni e redditi diversi, per le certificazioni rilasciate dal de cuius l’erede dichiarante provvederà ad in-  
dicare nella sezione “Dati relativi al sostituto”, presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole cer-  
tificazioni, i propri dati anagrafici, e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 71 presente nella  
sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.  
Viceversa per le certificazioni rilasciate dall’erede dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente i propri dati  
anagrafici.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Pertanto, nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal de cuius, ma vi abbia provveduto l’erede che pro-  
segue l’attività, quest’ultimo deve indicare i propri dati anagrafici, evidenziando, altresì, nei punti da 52 a 62 le somme  
e i valori corrisposti dal precedente sostituto.  
2.5 Compensi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato (Art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973)  
L’articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardante le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dalle  
Amministrazioni dello Stato, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corri-  
spondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli  
uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro  
la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’im-  
porto degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute  
effettuate. Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare  
una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati  
relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643. Tale barratura certificherà che le predette informazioni  
sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di  
conguaglio. Il sostituto d’imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU,  
emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le som-  
me e i valori corrisposti dall’ufficio secondario. In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto  
537 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell’art. 29 del DPR n. 600/73.  
3. Frontespizio  
Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: tipo di comunicazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappre-  
sentante firmatario della comunicazione, firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.  
3.1 Tipo di comunicazione  
Annullamento  
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una cer-  
tificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del  
contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.  
Sostituzione  
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certi-  
ficazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella  
“Sostituzione” posta nel frontespizio.  
Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario  
predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.  
Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da  
sostituire o annullare.  
Eventi eccezionali  
La casella “Eventi eccezionali”, posta in alto a destra della facciata del frontespizio del presente modello, deve essere  
compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione pre-  
vista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:  
1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,  
ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla  
data dell’evento lesivo;  
2 – Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa  
nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali  
verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l’articolo 1 del Decreto-legge del 3 dicembre 2022, n. 186, ha  
sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;  
99 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.  
3.2 Dati relativi al sostituto  
Il dichiarante deve indicare il codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante  
dall’atto costitutivo o, in mancanza di quest’ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utiliz-  
zata, indicandola senza abbreviazioni.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni  
che le regolano. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve re-  
carsi presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando  
la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.  
3.3 Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione  
In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta  
il flusso. Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati,  
negli appositi punti, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresen-  
tante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente  
dichiarante e il sostituto d’imposta cui il flusso si riferisce. Ai fini della individuazione della carica rivestita all’atto della  
comunicazione si deve riportare nell’apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.  
ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizza-  
bili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.  
Pertanto, il soggetto che invia deve avere cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.  
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA  
1
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore  
2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di ere-  
dità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore  
di sostegno per le persone con limitata capacità di agire  
3 - Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale  
4
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)  
5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero  
amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati  
6
Rappresentante fiscale di soggetto non residente  
7 - Erede  
8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)  
9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni  
straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incor-  
porante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società  
beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione  
10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n.  
331/1993  
11 - Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita  
12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)  
13 - Amministratore di condominio  
14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione  
15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione  
Particolare modalità di compilazione della presente sezione è riservata nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento  
di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto.  
In questa particolare ipotesi è necessario:  
• barrare la casella “ Casi particolari”;  
• riportare nella casella “Codice fiscale” il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;  
• non compilare la casella “Codice carica”,  
• riportare obbligatoriamente nella casella “Codice fiscale società o ente dichiarante” il codice fiscale del nuovo sostituto;  
• riportare nelle caselle “Cognome” e “Nome” i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.  
Si precisa che in questa ipotesi, nella precedente sezione “Dati relativi al sostituto” devono essere indicati i dati relativi  
al sostituto estinto.  
3.4 Firma della comunicazione  
Compilare la casella “Numero certificazioni” inserendo il numero di certificazioni che vengono inviate e quindi che  
compongono il flusso e firmare la comunicazione.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Barrare la casella “Quadro CT” nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione  
in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.  
La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.  
3.5 Impegno alla presentazione telematica  
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la co-  
municazione in via telematica.  
L’incaricato deve riportare:  
• il proprio codice fiscale;  
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la comunicazione, ovvero dell’impegno cu-  
mulativo;  
• la firma.  
Inoltre, nella casella “impegno a presentare in via telematica la comunicazione”, deve essere indicato il codice 1 se la  
comunicazione è stata predisposta dal sostituto ovvero il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi ef-  
fettua l’invio.  
II. Ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4  
resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate  
1. Informazioni generali  
Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri di-  
pendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi tele-  
matici (Entratel o Fisconline) e non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati con-  
tenuti nei modelli 730-4.  
Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione  
dei dati dei 730-4.  
CHI DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:  
• i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la  
ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono  
almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;  
• la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di  
redditi di lavoro dipendente.  
CHI NON DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:  
• i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio,  
variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello  
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle  
Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;  
• in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.  
In presenza nella comunicazione del sostituto d’imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente  
(Presenza del record G con quadro DB compilato), il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d’im-  
posta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Cer-  
tificazione Unica.  
Viceversa, se il sostituto d’imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero  
il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.  
Qualora i dati delle certificazioni siano trasmesse telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro  
CT è verificata singolarmente per ciascuna fornitura, con i criteri sopra riportati.  
Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione  
CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture  
all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente (record G con quadro DB Compilato).  
Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo (solo record H).  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
2. Dati del sostituto d’imposta  
Indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica per consentire all’Agenzia delle En-  
trate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso te-  
lematico dei modelli 730-4.  
SEZIONE A (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B)  
Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a  
quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la  
propria utenza telematica.  
Il sostituto deve barrare la casella se è un utente Fisconline; se, invece, è un utente Entratel deve indicare la propria  
utenza telematica nel riquadro “codice sede Entratel”.  
SEZIONE B (compilazione alternativa alla compilazione della sezione A)  
I sostituti d’imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimi-  
lati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso  
l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.  
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730-4 resi  
disponibili dall’Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2 il corrispondente “codice sede Entratel“ dell’intermediario.  
Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4, l’indirizzo di posta  
elettronica dell’intermediario per permettere all’Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comuni-  
cazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.  
In questa sezione è presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d’imposta delegante.  
La sezione B deve essere compilata da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso  
l’utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stes-  
so gruppo.  
III. Informazioni per il contribuente  
La Certificazione Unica 2023 dei sostituti d’imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati  
ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (di-  
pendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro  
autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che eroga-  
no trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi cer-  
tificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.  
La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento pres-  
so terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle lo-  
cazioni brevi. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché  
sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i suc-  
cessivi adempimenti.  
Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti ne-  
cessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di  
esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto  
ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere  
di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo,  
diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).  
Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del  
cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2023 in forma cartacea.  
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello  
schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzio-  
ne versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del  
lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.  
Per una rapida consultazione delle codifiche riportate nella Certificazione Unica 2023, rilasciata al percipiente, è pos-  
sibile consultare le tabelle presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
10  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14  
del regolamento ue 2016/679  
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’in-  
teressato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-  
mento dei dati personali e del D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.  
1.1 Finalità del trattamento  
I dati da lei trasmessi attraverso questo modello di certificazione verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le fina-  
lità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere pre-  
viste da specifiche norme di legge (ad es. ai fini del calcolo dell’Isee). I dati potranno essere utilizzati al fine di indivi-  
duare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla nor-  
mativa in materia.  
1.2 Conferimento dati  
I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici), così come indicati nella certificazione, sono acquisiti dall’Ammi-  
nistrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Se i dati riguardano anche familiari o  
terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all’Agenzia delle En-  
trate.  
Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato  
a presentare all’Agenzia delle Entrate.  
Tale certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attestano l’ammontare complessivo  
delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, re-  
sta nella disponibilità dell’interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordi-  
ne alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, essa deve essere acquisita dall’Agenzia delle  
Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.  
Da quest’anno anche i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, trasmettono direttamente all’Agenzia delle en-  
trate, in via telematica, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.  
Tali scelte, secondo l’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, comportano il conferimento di categorie particolari di  
dati personali.  
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi del-  
l’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confes-  
sioni religiose.  
L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi del-  
l’art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n.190. L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per  
mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013,  
n. 149 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. L’effettuazione della  
scelta per la destinazione del due per mille a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio è facolta-  
tiva e viene richiesta ai sensi dell’art. 97-bis del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifica-  
zioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  
1.3 Base giuridica  
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle pre-  
dette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del  
Regolamento) in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22  
luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, al-  
l’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della  
legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
1.4 Periodo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichia-  
razione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per  
rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.  
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille, gli stessi sa-  
ranno conservati per il tempo necessario a consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli inter-  
mediari e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni.  
Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effet-  
tua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che  
decorre dalla effettuazione della scelta.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
1.5 Categorie di destinatari dei dati personali  
I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone auto-  
rizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori  
di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere  
comunicati:  
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,  
da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un  
ordine dell’Autorità giudiziaria;  
• ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in  
sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.  
1.6 Modalità del trattamento  
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli  
scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trat-  
tati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure  
di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla per-  
dita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. La Certificazione Unica del sostituto d’imposta può essere conse-  
gnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che  
tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.  
1.7 Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106 - 00147.  
Per la sola attività di elaborazione dei dati presenti nella certificazione il sostituto d’imposta assume la qualifica di ti-  
tolare del trattamento e in quanto tale deve rendere l’informativa all’interessato sulle modalità del trattamento.  
Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di titolare del trattamento quando i dati entrano  
nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.  
1.8 Responsabile del trattamento  
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del si-  
stema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale sono affidate  
le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché  
le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28  
del Regolamento (UE) 2016/679.  
1.9 Responsabile della Protezione dei Dati  
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it  
1.10 Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche  
attraverso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell’Agenzia delle  
Entrate.  
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:  
• applicazione web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;  
• apposito form in area libera del sito dell’Agenzia delle entrate che guida l’utente nelle diverse fasi di redazione del-  
l’istanza;  
• posta ordinaria o raccomandata a/r all’indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;  
• posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it;  
• posta elettronica certificata all’indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it”.  
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. n.  
196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regola-  
mento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del  
1.11 Consenso  
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro  
dati personali.  
12  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla  
legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri de-  
ducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del  
due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.  
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua  
la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.  
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto  
di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.  
2. Utilizzo della certificazione  
2.1 Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella presente Certificazio-  
ne Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano  
state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presen-  
tazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese ap-  
plicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare  
la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente  
attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in  
tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sani-  
taria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione).Nel caso in cui il  
contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi  
al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.  
2.2 La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazio-  
ne sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite  
(ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale  
previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla  
presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o  
dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla  
presentazione della dichiarazione.  
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certifi-  
cato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato  
una ritenuta a titolo d’acconto.  
2.3 Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:  
• il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023:  
– se hanno percepito nel 2022 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo  
d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli  
similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996,  
n. 239 e successive modificazioni;  
– se hanno percepito nel 2022 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’im-  
posta;  
• il quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2023:  
– se nel 2022 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;  
– se nel 2022 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero inten-  
dono effettuare compensazioni;  
– se nel 2022 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva  
dovuta;  
• il modulo RW, se nel 2022 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno  
effettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie;  
• il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2023 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per  
evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.  
I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità pre-  
visti per il modello REDDITI Persone Fisiche 2023. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell’Agenzia delle  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
2.4 La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base  
dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichia-  
razione dei redditi.  
2.5 Presenza di più di quattro immobili locati in regime di locazione breve  
In base al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso  
di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi,  
l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082  
del codice civile.  
3. Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF  
Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille  
dell’Irpef.  
Il contribuente può destinare:  
• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;  
• il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;  
• il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico.  
Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra  
loro e possono pertanto essere tutte espresse.  
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.  
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l’apposita scheda, ac-  
clusa alla presente certificazione, che il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte re-  
lativa al periodo d’imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.  
3.1 Destinazione dell’8 per mille dell’Irpef  
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:  
• allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario). Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta  
indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati,  
beni culturali);  
• alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);  
• all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e cul-  
turali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);  
• alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);  
• alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenzia-  
le, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nel-  
l’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;  
• alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero,  
direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);  
• all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promo-  
zione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali,  
alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo  
volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).  
• alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di  
culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici  
e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);  
• alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);  
• all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e al-  
l’estero);  
• all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assi-  
stenziali e di sostegno al culto);  
• all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto,  
nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).  
• all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle at-  
tività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e  
umanitari in Italia e all’estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le  
forme esistenti e per la difesa dell’ambiente);  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
• all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza, per il mantenimento  
dei ministri di culto per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici,  
assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri).  
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attri-  
buita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente  
spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.  
La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni benefi-  
ciarie della quota dell’otto per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall’obbligo  
della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.  
3.2 Destinazione del 5 per mille dell’Irpef  
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:  
a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46, com-  
ma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite  
in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’Ana-  
grafe delle ONLUS. L’articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce, infatti, che fino  
al 31 dicembre 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per  
mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;  
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;  
c) finanziamento della ricerca sanitaria;  
d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui  
all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);  
e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;  
f) sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche  
a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;  
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.  
I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 21, della parte “dati fiscali” della Certifica-  
zione Unica (CU 2023), risultano indicate ritenute.  
La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità de-  
stinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall’ob-  
bligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.  
Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la  
quota del cinque per mille dell’IRPEF.  
3.3 Destinazione del 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici  
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti  
politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del D.L. 28/12/2013, n. 149, convertito, con modi-  
ficazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di  
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.  
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contri-  
buente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del  
partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.  
3.4 Modalità di invio della scheda  
Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la  
presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI Persone Fisiche 2023 con le seguenti modalità:  
• allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di rice-  
zione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;  
• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, an-  
che se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di ac-  
cettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.  
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIO-  
NE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contri-  
buente.  
La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una  
delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell’IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto, del  
cinque e del due per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio  
telematico.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali  
4.1 INPS – Sezioni 1 e 3  
La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione  
del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al D.Lgs. del 2 settembre  
1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente.  
Per i soggetti iscritti all’INPS l’importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato per i lavoratori subordinati  
nella Sezione 1, punto 6, e per i lavoratori parasubordinati nella Sezione 3, punto 47. Tale importo non comprende  
le trattenute operate per i pensionati che lavorano.  
Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.  
4.2 Gestione Pubblica – Sezione 2  
La Sezione 2 certifica i redditi imponibili e i contributi afferenti alle gestioni ex INPDAP, di seguito Gestione Pubblica  
(la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione  
dell’INPDAP e trasferito le funzioni all’INPS). Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini  
Pensionistici, previdenziali (TFS, TFR), Gestione credito, ENPDEP, ENAM ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il  
lavoratore dipendente relativamente all’anno 2022.  
L’importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del tratta-  
mento di fine rapporto, della Gestione credito, dell’ENPDEP e dell’ENAM viene attestato nella Sezione 2, nei punti 19,  
20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35 e 36.  
Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.  
4.3 Inps Soci cooperative Artigiane - Sezione 4  
La Sezione 4 è riservata all’indicazione dei dati relativi ai redditi erogati ai soci di cooperative artigiane titolari di un  
rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, da ripor-  
tare a cura del lavoratore nel modello Redditi Persone Fisiche, quadro RR sezione I.  
4.4 Altri Enti – Sezione 5  
La Sezione 5 è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi  
da quelli riportati nelle precedenti sezioni. Nei relativi punti, l’iscritto alla Cassa può riscontrare il totale imponibile ai  
fini previdenziali e i relativi contributi dovuti e trattenuti nell’anno 2022. L’importo complessivo dei contributi effettiva-  
mente versati nell’anno di riferimento è attestato nella Sezione 5, punto 63. Nel punto 64 si attesta anche l’eventuale  
versamento di altri contributi obbligatori se presenti e, al punto 65, il loro importo.  
IV. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  
o altro sostituto d’imposta - Compilazione dati anagraci  
1. Informazioni generali  
La Certificazione Unica 2023 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di la-  
voro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percet-  
tore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) dai datori di lavoro,  
sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo  
del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del  
dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.  
Nella Certificazione Unica sono riportati anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignora-  
mento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati re-  
lativi ai corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.  
I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione Unica. Tale modalità di indica-  
zione dei dati deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro rilasciate dal sostituto per il medesimo  
periodo d’imposta con lo stesso percipiente.  
Ad esempio per i lavoratori stagionali per i quali vengano ad instaurarsi più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto  
nel corso del medesimo periodo d’imposta, deve essere rilasciata una sola Certificazione Unica relativamente ai redditi  
erogati. Si precisa che in riferimento ai diversi TFR erogati alla conclusione di ciascun periodo di lavoro si dovranno  
compilare tanti moduli quante sono le erogazioni di TFR effettuate.  
È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita  
al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempi-  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
menti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli stru-  
menti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a ti-  
tolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente  
deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta  
l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, prov-  
vedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).  
Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la Certificazione Unica in modalità telematica. È facoltà  
del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica in forma cartacea.  
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello  
schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzio-  
ne versata e/o dovuta nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o do-  
vuti allo stesso ente previdenziale.  
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione  
del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l’indicazione della denomina-  
zione e del numero progressivo dei punti non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d’imposta.  
Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2022 fino al-  
l’approvazione del nuovo schema di certificazione. La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi,  
arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto li-  
mite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.  
Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istru-  
zioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione  
desumibile dalla tabella F posta in appendice alle presenti istruzioni con il corrispondente codice. Si fa presente che  
la tabella F non va utilizzata relativamente ai redditi di lavoro autonomo. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato  
alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.  
ATTENZIONE Nel caso in cui il sostituto rilasci una certificazione unica diversa da quella inviata all’Agenzia delle En-  
trate entro il 16 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della di-  
chiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei  
dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.  
2. Dati anagrafici del sostituto d’imposta e del percettore delle somme  
2.1 Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta  
Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non  
deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l’indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via,  
numero civico, frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti,  
quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità).  
Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto  
dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della Certificazione Unica. Si precisa  
che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet  
Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separata-  
mente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente  
determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il  
predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione  
di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.  
Nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante  
per conto del sostituto estinto, riportare nella casella “Codice fiscale sostituto subentrante”, il codice fiscale del sostituto  
che ha effettuato la sostituzione e/o l’annullamento.  
2.2 Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme  
Nella presente sezione il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, com-  
prensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2022. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2023 solo  
se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2022. In particolare va compilato se la residenza è stata variata trasfe-  
rendola in un altro comune. Il rigo va compilato anche nella ipotesi in cui il contribuente risiede in un nuovo comune ri-  
sultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere. Se la variazio-  
ne, invece è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti, il rigo non va compilato. Se si risiede  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
in uno dei comuni fusi che hanno deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti,  
va compilato anche il “Domicilio fiscale al 1/1/2023.  
Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in  
cui si sono verificate. Se il Comune in cui si ha il domicilio è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato  
aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compila-  
re anche la casella “Fusione comuni” punto 23 indicando l’apposito codice identificativo del territorio riportato nella  
tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell’addizionale comunale diffe-  
renziate” presente in Appendice del Modello 730/2023.  
Per la compilazione del domicilio fiscale al 1/1/2023 si precisa che se il Comune in cui si risiede è stato istituito per  
fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei ter-  
ritori dei Comuni estinti, occorre compilare la casella “Fusione comuni” punto 27 indicando l’apposito codice identifi-  
cativo del territorio riportato nella tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote  
dell’addizionale comunale differenziate” presente in Appendice del Modello 730/2023. Nella casella va indicato il  
“Codice identificativo territorio” riportato nella predetta tabella. Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi,  
la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata nella sola ipotesi di indicazione del codice “N” nel punto  
1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo.  
Nel punto 8 deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella G posta nell’Appendice delle  
presenti istruzioni.  
Per la compilazione del punto 9 “Eventi eccezionali” è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:  
1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44,  
ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla  
data dell’evento lesivo;  
99 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.  
In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice  
dell’evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.  
Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è te-  
nuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione.  
In caso di ritenute e trattenute sospese indicate nei punti 30, 31, 33, 34, 488 (con codice 5 nel punto 484), 500, 501,  
577 e 597, il punto 9 deve essere obbligatoriamente compilato al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate una cor-  
retta predisposizione della dichiarazione precompilata.  
Il punto 10 deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:  
1 nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all’art. 50 comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle  
indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);  
2 nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipol-  
lenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle  
annotazioni.  
Relativamente ai docenti, ricercatori e impatriati, viene richiesta l’indicazione dello Stato Estero in cui si era residenti  
fino al rientro o trasferimento in Italia. Tale informazione deve essere riportata nel punto 11.  
Si precisa che coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appar-  
tenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per  
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni  
in materia fiscale. Per la compilazione del predetto punto deve essere consultata la Tabella H presente nell’Appendice  
alle istruzioni.  
Per l’individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei punti 22 e 26, ai fini dell’individuazione del  
comune a cui versare l’addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità  
locale, voce addizionale comunale all’IRPEF).  
Per i residenti all’estero l’art. 58, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 fissa i criteri per la determinazione  
del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all’estero hanno il domicilio fiscale nel  
Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è  
prodotto il reddito più elevato.  
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché  
quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato in-  
dicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.  
2.3 Dati relativi al rappresentante  
In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 30 il codice fiscale del rappresentante.  
18  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
2.4 Riservato ai percipienti esteri  
La presente sezione deve essere compilata nella ipotesi in cui il percipiente (sia da lavoro dipendente che da lavoro  
autonomo) è un soggetto “non residente”.  
In particolare:  
• nel punto 40 indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza, in man-  
canza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza;  
• nei punti 41 e 42 indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;  
• nel punto 43 barrare la casella in presenza di soggetti di cui all’art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986,  
n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker);  
• nel punto 44 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella H - Elenco dei paesi e ter-  
ritori esteri, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.  
V. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  
o altro sostituto d’imposta - Compilazione dati scali -  
Certicazione lavoro dipendente, assimilati  
ed assistenza scale  
1. Informazioni generali  
ATTENZIONE Le istruzioni di seguito riportate riguardano sia la compilazione della Certificazione Unica 2023 da rila-  
sciare al contribuente entro il 16 marzo 2023, c.d. Certificazione Unica Sintetica e costituita dai soli punti tratteggiati,  
sia la compilazione della Certificazione Unica 2023, c.d. Certificazione Unica Ordinaria e costituita da tutti i punti sia  
tratteggiati che non tratteggiati, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 finalizzata anche per la  
predisposizione del modello 730 precompilato.  
I punti comuni da inviare sia al contribuente che all’Agenzia, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati  
con il tratteggio. Le informazioni da trasmettere, esclusivamente, all’Agenzia delle Entrate sono riportate nelle caselle  
non tratteggiate.  
Nella sezione Dati fiscali” vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ri-  
tenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati  
di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati  
nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche ero-  
gate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e  
gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro di-  
pendente e/o pensione).  
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità de-  
vono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche  
se minorenni e conviventi. In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione  
relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella sezione “Dati ana-  
grafici” i dati anagrafici relativi al defunto.  
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R.  
22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità  
o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal ca-  
so:  
• nella sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede;  
• l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e/o 5 della sezione “Dati fiscali” della  
certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute  
operate al successivo punto 21;  
• l’importo del “trattamento integrativo” erogato all’erede, deve essere indicato nel punto 391 della sezione “Dati fiscali”;  
• nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere  
specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione;  
• nel punto 8 “categorie particolari” riportare il codice Z rilevabile dalla tabella G posta in appendice alle presenti  
istruzioni.  
19  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Il sostituto d’imposta, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per il medesimo periodo d’imposta allo  
stesso percipiente, dovrà conguagliare nell’ultima CU rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.  
In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle  
relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con ri-  
ferimento all’ultima CU rilasciata, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di  
fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.  
Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta in-  
dicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.  
Per ciascun percipiente dovranno, essere trasmesse più certificazioni nelle seguenti ipotesi:  
• erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;  
• erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo in qualità di lavo-  
ratore atteso il diverso regime di tassazione.  
2. Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi  
ATTENZIONE Le presenti istruzioni riportano in modo dettagliato i codici tributo attribuiti alle ritenute e alle trattenute uti-  
lizzabili nel modello F24. Si precisa che tali importi devono considerarsi al netto degli eventuali eccessi di versamento.  
Nel punto 21 devono essere riportate le ritenute versate con i seguenti codici tributo: 1001, 100E, 1301, 1601, 1901,  
1920, 130E, 192E.  
Nel punto 23 devono essere riportate le addizionali regionali 2021 trattenute nel 2022 versate con i seguenti codici  
tributo: 3802, 381E.  
Nel punto 24 devono essere riportate le addizionali regionali 2022 relative ai rapporti cessati versate con i seguenti  
codici tributo: 3802, 381E.  
Nel punto 25 deve essere riportato il saldo 2021 dell’addizionale comunale versato con i seguenti codici tributo:  
3848, 384E.  
Nel punto 26 deve essere riportato l’acconto 2022 dell’addizionale comunale versato con i seguenti codici tributo:  
3847, 385E.  
Nel punto 28 deve essere riportato l’addizionale comunale relativa ai rapporti cessati nel 2022 versata con i seguenti  
codici tributo: 3848, 384E.  
Nel punto 61 deve essere riportato il saldo Irpef 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata versato con i seguenti co-  
dici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.  
Nel punto 71 deve essere riportato l’importo dell’addizionale regionale 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata  
versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.  
Nel punto 81 deve essere riportato l’importo del saldo dell’addizionale comunale 2021 relativo all’assistenza fiscale  
prestata versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.  
Nel punto 91 deve essere riportato l’importo del saldo cedolare secca locazioni 2021 relativo all’assistenza fiscale  
prestata versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.  
Nel punto 101 deve essere riportato l’importo dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato 2021 relativo all’assistenza  
fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 1606, 1907 e 1908.  
Nel punto 111 deve essere riportato l’importo dell’acconto tassazione separata relativo all’assistenza fiscale prestata  
versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.  
Nel punto 121 deve essere riportato l’importo del primo acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale prestata versato  
con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.  
Nel punto 122 deve essere riportato l’importo del secondo o unico acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale prestata  
versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.  
Nel punto 124 deve essere riportato l’importo dell’acconto addizionale comunale relativo all’assistenza fiscale prestata  
versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.  
Nel punto 126 deve essere riportato l’importo della prima rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza fiscale  
prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.  
Nel punto 127 deve essere riportato l’importo della seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza  
fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.  
Nel punto 141 deve essere riportato l’importo degli interessi per rateazione versati all’erario relativo all’assistenza fi-  
scale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1630 e 118E.  
Nel punto 142 deve essere riportato l’importo degli interessi per rateazione versati alla regione relativo all’assistenza  
fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3790 e 124E.  
Nel punto 143 deve essere riportato l’importo degli interessi per rateazione versati al comune relativo all’assistenza fi-  
scale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3795 e 125E.  
20  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 261 deve essere riportato il saldo Irpef 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata al coniuge versato con  
i seguenti codici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.  
Nel punto 271 deve essere riportato l’importo dell’addizionale regionale 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata  
al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.  
Nel punto 281 deve essere riportato l’importo del saldo dell’addizionale comunale 2021 relativo all’assistenza fiscale  
prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.  
Nel punto 291 deve essere riportato l’importo del saldo cedolare secca locazioni 2021 relativo all’assistenza fiscale  
prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.  
Nel punto 301 deve essere riportato l’importo dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato 2021 relativo all’assistenza  
fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 1606, 1907 e 1908.  
Nel punto 311 deve essere riportato l’importo dell’acconto tassazione separata relativo all’assistenza fiscale prestata  
al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.  
Nel punto 321 deve essere riportato l’importo del primo acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale prestata versato  
con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.  
Nel punto 322 deve essere riportato l’importo del secondo o unico acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale prestata  
versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.  
Nel punto 324 deve essere riportato l’importo dell’acconto addizionale comunale relativo all’assistenza fiscale prestata  
versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.  
Nel punto 326 deve essere riportato l’importo della prima rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza fiscale  
prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.  
Nel punto 327 deve essere riportato l’importo della seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza  
fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.  
Nel punto 366 deve essere riportato l’importo del credito per famiglie numerose recuperato e versato con i seguenti  
codici tributo: 1632 e 162E.  
Nel punto 373 deve essere riportato l’importo del credito per canoni di locazione recuperato e versato con i seguenti  
codici tributo: 1633 e 163E.  
Nei punti 393 e 394 deve essere riportato l’importo del trattamento integrativo recuperato e versato rispettivamente in  
un’unica soluzione entro le operazioni di conguaglio ovvero rateizzato, successivamente alle operazioni di conguaglio,  
con i seguenti codici tributo 1701 e 170E.  
Nel punto 468 deve essere riportato l’importo delle maggiori ritenute operate sui bonus e stock option versato con i se-  
guenti codici tributo: 1001, 1601, 1901, 1920, 1301, 100E, 130E e 192E.  
Se nel punto 484 è inserito il codice 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l’importo  
delle ritenute versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.  
Se nel punto 484 è inserito un codice diverso da 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato  
l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1018.  
Nel punto 498 deve essere riportato l’importo delle ritenute operate sui redditi relativi ai lavori socialmente utili per i  
quali risulta applicata la tassazione agevolata, versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.  
Nel punto 513 deve essere riportato l’importo delle ritenute operate sui compensi relativi agli anni precedenti assogget-  
tati a tassazione separata, versati con i seguenti codici tributo: 1002, 1302, 1602, 1902, 1921, 102E, 115E e 123E.  
Nei punti 576 e 596 deve essere riportato l’importo dell’imposta sostitutiva operata sulle somme erogate per premi di  
risultato e versato con i seguenti codici tributo: 1053, 1305, 1604, 1904 e 1905.  
Nel punto 804 deve essere riportato l’importo delle ritenute sul TFR e sulle prestazioni pensionistiche in forma di capi-  
tale versate con i seguenti codici tributo: 1012, 1040, 1312, 1612, 1912, 1914, 110E, 117E e 121E.  
Nel punto 920 deve essere riportato l’importo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR versato in acconto e a  
saldo con i seguenti codici tributo: 1712, 119E, 1713 e 120E.  
Nei punti 1 e 2 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire  
della detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e di di-  
sposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonchè dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno  
concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nei presenti punti sono ad esempio: stipendi, mensilità aggiuntive,  
indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di colla-  
borazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici  
corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.  
Nei presenti punti vanno indicati anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane in quanto la legge n.  
208 del 2015, ha previsto la loro inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi sarà  
necessario anche riportare nel punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” il codice Z3, rilevabile dal-  
la tabella G posta in appendice alle seguenti istruzioni.  
21  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
In particolare nel punto 1 vanno indicati i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, nel punto 2  
vanno indicati i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo determinato. Ad esempio, nel caso di erogazione di  
somme corrisposte a titolo di borse di studio, queste dovranno essere riportate nel punto 2, mentre in caso di erogazio-  
ne di prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs. n. 124 del 1993, queste dovranno essere riportate nel punto 1.  
Nei presenti punti deve essere altresì indicato l’importo complessivo delle indennità di cui all’art. 17 comma 1, lettere  
a) e c) del TUIR eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all’art. 24, comma 31, del  
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.  
Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti  
dall’articolo 19 del TUIR proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012.  
Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l’ammontare complessivo eccedente il milione di euro.  
Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l’ammontare delle singole indennità corrisposte, nonché  
della rivalutazione del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. relativa alla quota di TFR assoggettata a tassazione ordinaria,  
sulla quale è stata operata una imposizione sostitutiva.  
Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l’importo da indicare in tali  
punti comprende sia l’ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l’importo della pre-  
stazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.  
Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato  
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, indicare nei presenti punti il solo ammontare imponibile  
della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato eser-  
citato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mo-  
bilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finan-  
ziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).  
In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre  
2006, in tali punti va indicato l’importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato  
effettivamente erogato nell’anno 2022 e nel punto 21 l’ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati e che ri-  
leva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà  
invece dare indicazione dell’ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volon-  
tario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e  
altri redditi certificati) e delle ritenute ad essi relative.  
Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l’imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d’imposta  
risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate  
a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell’eventuale eccedenza di imposta da tassazione sepa-  
rata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).  
Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato  
dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).  
Redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero  
Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell’art. 51 del TUIR,  
indicare la retribuzione convenzionale definita per l’anno 2022 dal Decreto Interministeriale 23 dicembre 2021 del  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
Qualora il reddito di cui ai punti 1 o 2 comprenda redditi prodotti all’estero, l’ammontare del reddito prodotto in cia-  
scuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).  
Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’este-  
ro in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti  
i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 7.500,00).  
Il DL n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ha modificato l’art. 188-  
bis del Tuir, prevedendo una nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei  
registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia. In particolare è stato previsto che tali redditi concorrono a formare  
il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi  
svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000.  
Nei punti 1 o 2 vanno indicati i redditi di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del  
Comune di Campione d’Italia al netto dell’abbattimento previsto dall’art. 188-bis del Tuir.  
Si precisa che se l’abbattimento del 30 per cento è maggiore o uguale a 26.000 euro l’importo da indicare nei presenti  
punti dovrà essere ridotto dell’importo dell’abbattimento calcolato. Qualora l’abbattimento del 30 per cento sia minore  
di 26.000 euro si dovrà imputare pro quota l’importo minimo di abbattimento pari a euro 26.000. Nella ipotesi in cui  
l’importo dell’abbattimento sia maggiore dell’importo del reddito percepito, il predetto abbattimento sarà pari al red-  
dito stesso. Le modalità di determinazione dell’abbattimento sopra descritte dovranno essere seguite anche per la de-  
terminazione degli importi da riportare nei successivi punti 3, 4 e 5.  
22  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia  
Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equipa-  
rato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’este-  
ro presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in  
vigore dell’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 o in  
uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fi-  
scalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nel  
punto 463 indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’am-  
montare erogato), riportando nel punto 462 il codice 2.  
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90% dell’imponibile nelle annotazioni (cod. BC),  
deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di di-  
chiarazione dei redditi.  
Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che trasferiscono  
la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, del Tuir, come previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015  
modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, indicare nei presenti punti solo il 50% dei redditi corrisposti.  
Nel punto 463 indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% del-  
l’ammontare erogato), riportando nel punto 462 il codice 4.  
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 50% dell’imponibile nelle annotazioni (cod. BD),  
deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di di-  
chiarazione dei redditi.  
Per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel ter-  
ritorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, del Tuir, come previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dal  
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, indicare nei presenti punti:  
– 30 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 1,dell’art. 16  
del D.lgs. n. 147 del 2015;  
– 10 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-bis,dell’art.  
16 del D.lgs. n. 147 del 2015;  
– 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater,dell’art.  
16 del D.lgs. n. 147 del 2015.  
Nel punto 463 indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, riportando  
nel punto 462, rispettivamente i codici 6, 8 e 9.  
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento dell’imponibile (70% per i lavoratori di cui al comma  
1, 90% per i lavoratori di cui al comma 5-bis e 50% per i lavoratori di cui al comma 5-quater nelle annotazioni (codici  
CQ, CR e CS), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione  
in sede di dichiarazione dei redditi.  
Per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel ter-  
ritorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, del Tuir, come previsto dall’art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 34 del 2019, introdotto  
dalla Legge del 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, comma 50, indicare nei presenti punti:  
– 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 che  
hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come  
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);  
– 10 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 che  
hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come  
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021).  
Nel punto 463 indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, riportando  
nel punto 462, rispettivamente i codici 13 e 14.  
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento dell’imponibile (50% ovvero 90%) nelle annotazioni  
(codici CT e CU), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevola-  
zione in sede di dichiarazione dei redditi.  
Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza nel terri-  
torio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del Tuir, come previsto dall’art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, indicare nei  
presenti punti il 10% dei redditi corrisposti ai ricercatori che rientrano in Italia prima dell’anno 2020 e che alla data  
del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal predetto D.L. e che hanno esercitato l’opzione di  
cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.  
Nel punto 463 indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, riportando  
nel punto 462, il codice 15.  
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90% dell’imponibile, nelle annotazioni (codice CV)  
deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di di-  
chiarazione dei redditi.  
23  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Remunerazioni sottoforma di bonus e stock option  
In base a quanto stabilito dall’articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 lu-  
glio 2010, n. 122, successivamente modificato dall’articolo 23, comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in pre-  
senza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL):  
– l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;  
– la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione.  
Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui  
all’art. 13, comma 3 del TUIR.  
Nel presente punto va altresì indicato il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri ana-  
grafici del Comune di Campione d’Italia al netto dell’abbattimento previsto dall’art. 188-bis del Tuir. Inoltre va indicato  
il reddito di pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato limitatamente a quella percepita dagli orfani per  
la parte eccedente euro 1.000 come previsto dall’articolo 1, comma 249, della legge 232 dell’11 dicembre 2016.  
Nel punto 4 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e  
altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni  
sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità per-  
cepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal  
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art.  
13, comma 5 del TUIR.  
Nel presente punto vanno altresì indicati gli altri redditi assimilati prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri  
anagrafici del Comune di Campione d’Italia al netto dell’abbattimento previsto dall’art. 188-bis del TUIR.  
Nel punto 5 va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell’articolo  
10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5-bis del TUIR.  
Nel presente punto vanno altresì indicati i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti in euro dalle persone fisiche  
iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia al netto dell’abbattimento previsto dall’art. 188-bis del TUIR.  
Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro  
dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi per-  
cepiti (punti 1, 2, 3, 4 e 5), le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri sog-  
getti sono altresì evidenziati ai successivi punti da 531 a 566.  
Relativamente ai punti 1, 2 e 4, nel campo 474 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, non-  
ché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’im-  
porto complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta a euro 3.000 (importo elevato per il periodo  
d’imposta 2022 dal D.L. n. 176 del 18 novembre 2022) lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Si precisa  
che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla forma-  
zione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo.  
Da quest’anno relativamente ai punti 1, 2 e 4 nel punto 475 deve essere indicato il valore dei bonus carburante con-  
cessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare, in base a quanto previsto dall’art. 2 del  
D.L. n. 21 del 2022. Se l’importo complessivo dei bonus carburante è superiore, nel periodo d’imposta a euro 200,  
lo stesso concorre interamente a formare il reddito.  
Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti 1, 2, 3, 4 e 5 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita di-  
stinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio  
di pubbliche funzioni, ecc.), della data di inizio e/o di fine del rapporto di lavoro o pensione e del relativo importo.  
Redditi esenti  
Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero  
con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d’imposta  
deve rilasciare la Certificazione Unica 2023 per indicare l’importo di tali redditi nel punto 465, riportando altresì il co-  
dice 21 nel punto 464.  
Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione  
deve essere indicato nel punto 465, riportando altresì il codice 21 nel punto 464.  
Nel punto 6 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il perci-  
piente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR.  
Nel punto 7 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla  
detrazione di cui all’art. 13, comma 3 del TUIR.  
Con riferimento ai punti 6 e 7 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pen-  
sione qualora questo sia di durata inferiore all’anno, (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti  
di lavoro nel corso dell’anno, l’informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto, indicando altresì il relativo impor-  
to. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà essere data sempre distinta indicazione del  
periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.  
24  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 6 e 7 devono essere indicati i giorni per  
i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell’art. 13 del TUIR la cui somma non deve ec-  
cedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spet-  
tanti, il sostituto d’imposta deve comunque indicare nei punti 6 e/o 7 il relativo numero di giorni.  
Nel punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interru-  
zione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo  
sostituto. Nel punto 9 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.  
Il punto 10 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2022 ed è alternativo alla  
data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 compilato).  
Nel punto 11 deve essere riportato:  
– il codice 1 nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d’imposta venga interrotto e suc-  
cessivamente ripreso nel corso dell’anno. In tal caso nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al pri-  
mo rapporto di lavoro conguagliato;  
– il codice 2 se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di  
aspettativa non retribuita);  
– il codice 3 nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni  
(ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);  
– il codice 4 nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e  
la durata del rapporto di lavoro.  
In caso di conguaglio di altre CU, nei punti 8, 9, 10 e 11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro  
relativo alla CU conguagliante.  
La Legge n. 160 del 2019 ha previsto all’art. 1, comma 573 che l’imposta dovuta sui redditi diversi da quello d’impresa  
dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’art. 188-  
bis del Tuir, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d’imposta. Al fine di individuare il reddito com-  
plessivo prodotto a Campione d’Italia erogato in euro o in franchi svizzeri riportare nel punto 12 il totale dei redditi  
erogati in franchi svizzeri già riportati nei precedenti punti 1, 2 , 3, 4 e 5. Si ricorda che per i redditi erogati in euro  
sono stati già previsti appositi punti da 761 a 775.  
Nel punto 21 va indicato il totale delle ritenute d’acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi  
che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto sono determinate dall’ammontare dell’imposta  
netta riportata al punto 375 al netto del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero indicato al punto 376. Le ri-  
tenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto del credito riconosciuto a fronte degli interessi dei premi  
assicurativi per la copertura del rischio di premorienza relativi all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).  
Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 30.  
L’importo delle ritenute da indicare nel punto 21 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sosti-  
tuto d’imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette opera-  
zioni, va comunque indicato nel punto 21 il totale delle ritenute anche se:  
• non tutte risultano ancora operate;  
• in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.  
Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 469 e 471.  
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle  
comunicazioni fornite dal “Casellario delle pensioni” devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certifi-  
cazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le ope-  
razioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.  
Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 riportate  
nella certificazione intestata agli eredi.  
Nel punto 22 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di  
lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo  
d’imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 31.  
Nel punto 23 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef 2021 trattenuta nel 2022 dal sostituto di-  
chiarante. Si precisa pertanto che in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con  
passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro il presente punto dovrà essere compilato nelle rispet-  
tive CU, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Nel-  
l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tale punto dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che  
ha effettuato tali trattenute, pertanto tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante.  
Nel punto 24 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef 2022 trattenuta nel 2022 dal sostituto in caso  
di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2022 già indicato nel precedente punto 22. In caso di CU congua-  
gliante nel presente punto non dovranno essere riportati i dati relativi ai versamenti indicati nelle CU conguagliate. Tale  
informazione dovrà invece essere riportata nel punto 22.  
25  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 25 va indicato l’ammontare del saldo dell’addizionale comunale all’Irpef 2021 trattenuta nel 2022 dal so-  
stituto. Si precisa che in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di  
dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro il presente punto dovrà essere compilato nelle rispettive CU, sia  
dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Nell’ipotesi di  
cessazione del rapporto di lavoro tale punto dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato  
tali trattenute, pertanto tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante.  
Nel punto 26 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo  
d’acconto per il periodo d’imposta 2022 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 33.  
Nel punto 27 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2022  
dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassa-  
zione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato  
nel punto 34.  
Si precisa che nel caso di operazioni di conguaglio con presenza di altre certificazioni uniche, nei punti 22, 26 e 27 do-  
vranno essere indicate le somme trattenute dai precedenti sostituti d’imposta. La medesima modalità di compilazione dei  
predetti punti dovrà essere seguita anche in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d’imposta.  
Nel punto 28 va indicato l’ammontare dell’addizionale comunale all’Irpef 2022 trattenuta nel 2022 dal sostituto in ca-  
so di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2022. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto ri-  
portato al punto 26. In caso di CU conguagliante nel presente punto non dovranno essere riportati i dati relativi ai ver-  
samenti indicati nelle CU conguagliate.  
Nel punto 29 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’im-  
posta 2023 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassa-  
zione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.  
Si precisa che i punti 26, 27 e 29 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che  
non hanno disposto l’applicazione dell’ addizionale. Gli importi evidenziati nei punti 22, 27 e 29 sono determinati sui  
redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate,  
nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.  
In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 22, 26  
e 27 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo del-  
l’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 26 l’im-  
porto dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto, al punto 27 l’importo  
dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.  
Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all’ac-  
conto certificato nella Certificazione Unica 2023 rilasciata per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta  
indicherà al punto 26 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quan-  
to eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 29 non dovrà essere  
compilato.  
Nel punto 30 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi  
eccezionali, già compreso nell’importo indicato nel punto 21.  
Nel punto 31 va indicato l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di  
lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello in-  
dicato nel punto 22.  
Nel punto 32 va indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni ema-  
nate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 23 e 24.  
Nel punto 33 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente dovuto a titolo d’acconto per il  
periodo d’imposta 2022 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a  
seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 26.  
Nel punto 34 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rap-  
porto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in  
quello indicato nel punto 27. Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell’art. 1,  
comma 3-bis del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito  
di tale esenzione.  
Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell’addizionale regionale e del saldo dell’addizionale  
comunale certificati nella CU precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi ec-  
cezionali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale certifica-  
to nella CU precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.  
Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.  
Nel punto 35 va indicato il totale degli importi a saldo dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto nel 2022 per  
effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei  
punti 25 e 28.  
26  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 36 va indicato l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2022 non trattenuto per effetto delle disposizioni  
emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 26.  
L’articolo 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 come modificato dall’articolo 8, comma 11, del D.L. n.  
111 del 14 ottobre 2019, prevede che i soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del D.L. 9 feb-  
braio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospen-  
sione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di san-  
zioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  
pari importo a decorrere dal 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ri-  
tenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Nelle annotazioni il sostituto dovrà riportare l’importo delle  
rate versate (cod. CD) e l’importo delle rate non versate (cod. CE).  
Assistenza fiscale 730/2022 Dichiarante e Coniuge  
La presente sezione va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assi-  
stenza fiscale prestata nel corso del 2022, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al  
quale il contribuente si è rivolto.  
ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utiliz-  
zando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770/2023 tali importi a scomputo di ritenute  
operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.  
L’art. 19 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fi-  
scale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 9  
luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di as-  
sistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel  
mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sosti-  
tuto. Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme  
risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello  
stesso periodo d’imposta.  
Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:  
• comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;  
• comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;  
• conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;  
• conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica  
dei Mod. 730-3.  
Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2022.  
Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d’imposta  
cedente (ad es. cessione di ramo d’azienda), quest’ultimo procederà all’esposizione di quanto rimborsato e trattenuto  
nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non comple-  
tato indicando il codice F al punto 51. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta tutti i dati relativi agli importi  
rimborsati e trattenuti a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 2022 da lui e dal sostituto cedente.  
Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta, il dichiarante dovrà esporre nella presente  
sezione i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2022.  
Il punto 51 deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato  
completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:  
A – cessazione del rapporto di lavoro;  
B – aspettativa senza retribuzione;  
C – decesso;  
D – retribuzione insufficiente;  
E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;  
F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.  
Nel punto 52 barrare la casella nel caso in cui l’assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d’imposta.  
Il punto 54 va compilato in presenza di 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. In  
particolare riportare il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal mod 730/4 che identifica il motivo della integrazione effettuata.  
Il punto 55 va compilato in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. In  
particolare riportare il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal mod 730/4 che identifica il motivo della rettifica effettuata.  
27  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Presenza del Mod. 730/4 Ordinario  
Nel caso in cui non siano pervenuti per il singolo percipiente modelli 730/4 integrativi e/o rettificativi i punti da 61 a  
133 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte.  
Saldo Irpef 2021 Dichiarante  
Nel punto 61 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “im-  
porto Irpef da trattenere” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo non fosse stato trattenuto tutto o  
in parte l’ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 63.  
Esempio  
Modello. 730/4 nel rigo “importo Irpef da trattenere” euro 1000; effettivamente trattenuto 900.  
La CU va così compilata:  
punto 61  
punto 63  
euro 900  
euro 100  
Nel punto 62 va indicato l’ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla vo-  
ce “importo Irpef da rimborsare” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo non fosse stato rimborsato  
tutto o in parte l’ammontare non rimborsato deve essere indicato nel punto 64.  
Esempio  
Modello 730/4 nel rigo “importo Irpef da rimborsare “euro 1500; effettivamente rimborsato euro 1000.  
La CU va così compilata:  
punto 62  
punto 64  
euro 1000  
euro 500  
Addizionale Regionale 2021 Dichiarante  
Nel punto 71 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce  
“importo Addizionale regionale all’Irpef da trattenere” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo non  
fosse stato trattenuto tutto o in parte l’ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 73.  
Nel punto 72 va indicato l’ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce  
“importo addizionale regionale all’Irpef da rimborsare” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo  
non fosse stato rimborsato tutto o in parte l’ammontare non rimborsato deve essere indicato nel punto 74.  
Nel punto 75 riportare il codice regione desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4;  
Saldo Addizionale Comunale 2021 Dichiarante  
Nel punto 81 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “im-  
porto Addizionale comunale all’Irpef da trattenere” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo non  
fosse stato trattenuto tutto o in parte l’ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 83.  
Nel punto 82 va indicato l’ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “im-  
porto addizionale comunale all’Irpef da rimborsare” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo non  
fosse stato rimborsato tutto o in parte l’ammontare non rimborsato deve essere indicato nel punto 84.  
Nel punto 85 riportare il codice comune desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4.  
Saldo Cedolare secca locazioni 2021 Dichiarante  
Nel punto 91 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “ce-  
dolare secca locazioni da trattenere” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo non fosse stato trat-  
tenuto tutto o in parte l’ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 93.  
Nel punto 92 va indicato l’ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce  
“cedolare secca locazioni da rimborsare” con riferimento al dichiarante. Nella ipotesi in cui l’importo non fosse stato  
rimborsato tutto o in parte l’ammontare non rimborsato deve essere indicato nel punto 94.  
Esempi di compilazione  
Modello 730/4 Ordinario  
Importo Irpef da rimborsare  
euro 1000  
euro 100  
Importo Addizionale Regionale da trattenere  
Importo Addizionale Comunale da trattenere  
euro  
50  
Ipotizzando che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 50, la CU va così compilata  
– Punto 62  
– Punto 64  
euro 950  
euro 50  
28  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
– Punto 71  
– Punto 81  
euro 100  
euro  
50  
Modello 730/4 Ordinario congiunto  
Dichiarante  
Importo Irpef da rimborsare  
Importo Addizionale Regionale da trattenere  
Importo Addizionale Comunale da trattenere  
euro 1000  
euro 100  
euro  
50  
Coniuge  
Importo Irpef da trattenere  
euro 300  
Importo Addizionale Regionale da rimborsare  
Importo Addizionale Comunale da rimborsare  
euro  
euro  
70  
50  
Supponendo che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 170 e ipotizzando un’attribuzione proporzio-  
nale di tale importo tra coniuge e dichiarante, tale ammontare dovrebbe essere così ripartito: euro 151 per il dichia-  
rante e euro 19 per il coniuge.  
La CU va così compilata  
Sezione dichiarante  
– Punto 62  
euro 849  
euro 151  
euro 100  
– Punto 64  
– Punto 71  
– Punto 81  
euro  
50  
Sezione coniuge  
– Punto 261  
– Punto 272  
– Punto 274  
– Punto 282  
euro 300  
euro  
euro  
euro  
51  
19  
50  
Imposta sostitutiva premi di risultato  
Nel punto 101 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “im-  
posta sostitutiva premio di risultato” con riferimento al dichiarante.  
Nella ipotesi in cui l’importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l’ammontare non trattenuto deve essere indicato  
nel punto 102.  
Acconto tassazione separata  
Nel punto 111 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “ac-  
conto del 20% su redditi a tassazione separata” con riferimento al dichiarante.  
Nella ipotesi in cui l’importo non fosse stato trattenuto tutto o in parte l’ammontare non trattenuto deve essere indicato  
nel punto 112.  
Acconti  
Nel punto 121 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce  
“prima rata di acconto Irpef per il 2022” con riferimento al dichiarante.  
Esempio  
Mod. 730/4 nel rigo “importo prima rata di acconto Irpef per il 2022” euro 500;  
effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:  
– Punto 121  
euro 400  
Nel punto 122 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (ca-  
sella 123 barrata) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce “seconda o unica rata di acconto Irpef per  
il 2022” con riferimento al dichiarante.  
Esempio  
Mod. 730/4 nel rigo” seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2022” euro 600;  
effettivamente trattenuto euro 300. La CU va così compilata:  
– Punto 122  
euro 300  
29  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 124 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla vo-  
ce “Acconto addizionale comunale all’Irpef per il 2022” con riferimento al dichiarante.  
Esempio  
Mod. 730/4 nel rigo “Acconto addizionale comunale all’Irpef per il 2022” euro 500;  
effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:  
– Punto 124  
euro 400  
Nel punto 125 va indicato il codice comune desunto dal corrispondente rigo (Acconto addizionale comunale all’Irpef  
per il 2022) del mod. 730/4.  
Nel punto 126 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla vo-  
ce “prima rata di acconto Cedolare secca per il 2022” con riferimento al dichiarante.  
Esempio  
Mod. 730/4 nel rigo “importo prima rata di acconto Cedolare secca per il 2022” euro 500;  
effettivamente trattenuto euro 400. La CU va così compilata:  
– Punto 126  
euro 400  
Nel punto 127 va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (pun-  
to 128 barrato) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce “seconda o unica rata di acconto Cedolare  
secca per il 2022” con riferimento al dichiarante.  
Esempio  
Mod. 730/4 nel rigo “seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2022” euro 600;  
effettivamente trattenuto euro zero. La CU va così compilata:  
– Punto 128  
– Punto 127  
barrato  
non compilato  
Si precisa che gli acconti relativi al dichiarante e al coniuge devono essere indicati al netto delle eventuali maggiora-  
zioni per rateazione o ritardato pagamento. Qualora i predetti acconti relativi al dichiarante non siano stati trattenuti  
per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionale, riportare nei punti 131, 132 e133 l’importo so-  
speso già compreso nei precedenti punti 121, 122, 124, 126 e 127.  
Nel caso in cui non siano pervenuti per il singolo percipiente modelli 730/4 integrativi e/o rettificativi i punti da 261  
a 333 relativi all’assistenza fiscale 730/2022 Coniuge, devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite per  
il dichiarante nei punti da 61 a 133, facendo riferimento ai dati del coniuge presenti nel mod. 730/4.  
Nel caso di importi non trattenuti riportati nei campi 63, 73, 83, 93, 263, 273, 283 e 293 il sostituto compilerà l’an-  
notazione (cod. CL), con il quale informerà il sostituito che dovrà procedere autonomamente al versamento dei predetti  
importi.  
Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un modello 730/4 integrativo di un precedente mod. 730/4  
Ordinario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:  
Nel caso di mod. 730/4 integrativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l’importo che risulta dall’ope-  
razione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d’imposta che tiene conto di quanto operato sia con il primo modello  
730/4 che di quello relativo al modello 730/4 integrativo.  
Esempio  
Mod. 730/4 Ordinario  
Importo Irpef da trattenere  
euro 1000  
euro 200  
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere  
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare euro  
30  
Seconda o unica rata di acconto Irpef  
euro 180  
Ipotizzando che con la presentazione del mod. 730/4 integrativo l’importo Irpef da trattenere a seguito di ulteriori one-  
ri da far valere sia pari a euro 900:  
Modello 730/4 Integrativo  
Importo Irpef da rimborsare  
euro 100  
Il sostituto d’imposta, al termine delle operazioni di conguaglio avrà trattenuto complessivamente euro 900 a titolo di  
saldo Irpef (euro 1000 trattenuti a seguito del mod. 730/4 Ordinario ed euro 100 rimborsati a seguito di mod. 730/4  
integrativo). La CU va così compilata:  
punto 61  
punto 71  
euro 900  
euro 200  
30  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
punto 82  
punto 122  
euro  
30  
euro 180  
Esempio Mod. 730/4 integrativo pervenuto ma non conguagliato  
Mod. 730/4 Ordinario  
Importo Irpef da trattenere  
euro 1000  
Ipotizzando che con la presentazione del mod. 730/4 integrativo l’importo Irpef da rimborsare a seguito di ulteriori  
oneri da far valere sia pari a euro 100:  
Modello 730/4 Integrativo  
Importo Irpef da rimborsare euro 1.100 (1.000 + 100)  
Nel caso in cui non siano state effettuate le operazioni di conguaglio del mod. 730-4 pervenuto, la CU va così compilata:  
punto 54  
punto 64  
codice 1  
euro1.100  
Se il conguaglio non è stato effettuato per incapienza del monte ritenute, va compilato anche il punto 51 con il codice “E”.  
Nel caso in cui sia pervenuto per il singolo percipiente un mod. 730/4 rettificativo di un precedente mod. 730/4 Ordi-  
nario, i punti da 61 a 128 devono essere compilati con le modalità di seguito descritte:  
Nel caso di mod.730/4 rettificativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l’importo effettivamente tratte-  
nuto o rimborsato in base a quanto indicato nel mod. 730/4 rettificativo non tenendo conto di eventuali importi tratte-  
nuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni di conguaglio relative al mod. 730/4 Ordinario. Pertanto,  
nella compilazione alla CU si deve far riferimento alle informazioni presenti nel mod. 730/4 rettificativo utilizzando le  
modalità descritte relativamente al mod. 730/4 Ordinario.  
Esempio  
Mod. 730/4 Ordinario  
Importo Irpef da trattenere  
euro 1000  
euro 200  
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere  
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare euro  
30  
Seconda o unica rata di acconto Irpef  
euro 180  
Mod. 730/4 Rettificativo  
Importo Irpef da trattenere  
euro 900  
euro 200  
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere  
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare euro  
30  
Seconda o unica rata di acconto Irpef  
euro 180  
Qualora il sostituto d’imposta abbia già effettuato le operazioni di conguaglio in merito al mod. 730-4 Ordinario, do-  
vrà provvedere a rimborsare l’importo di euro 100 per saldo Irpef, che risulta essere stato trattenuto in eccesso. Non  
è prevista l’esposizione dell’importo rimborsato di euro 100 nella CU.  
La CU va così compilata:  
punto 55  
punto 61  
punto 71  
punto 82  
punto 122  
codice 1  
euro 900  
euro 200  
euro 30  
euro 180  
Nei punti 141, 142 e 143 riportare l’importo degli interessi complessivamente trattenuti per rateazione, per il dichiarante  
e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all’Erario, alla Regione o al Comune.  
Nei punti 151, 152, e 153 riportare l’importo degli interessi complessivamente trattenuti per incapienza della retribu-  
zione e/o per rettifica, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati  
versati all’Erario, alla Regione o al Comune.  
Nei punti da 161 a 166 devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell’addizionale regionale, del sal-  
do dell’addizionale comunale, dell’acconto della tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e  
sulle locazioni relativi all’assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta  
per eventi eccezionali. I medesimi importi dovranno essere riportati anche nelle annotazioni (cod. BR).  
Oneri detraibili  
Nei punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 va indicato il codice relativo all’onere detraibile, per il quale spetta la de-  
trazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, del 26% del 30%, del 35% e del 90%. prelevabile dalle tabelle A,  
B, C, D e E poste in appendice alle presenti istruzioni.  
31  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 va indicato l’importo dell’onere detraibile relativo al codice riportato nei  
precedenti punti.  
Nei presenti punti dovrà anche essere riportato l’importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane  
guida, riportando per tali importi il codice 98, tale informazione dovrà essere riportata anche nelle annotazioni (cod. AP).  
Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tali punti devono essere calcolati tenendo conto degli even-  
tuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano. Tali importi devono essere indicati al  
netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in  
sede di operazioni di conguaglio. Si precisa che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i  
soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.  
Detrazioni e crediti  
Al punto 361 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del  
TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, della certificazione. Il presente punto non deve essere  
compilato per i redditi erogati agli eredi.  
L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a  
carico” , ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce  
un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio del-  
l’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della si-  
tuazione economica equivalente.  
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha  
modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sem-  
pre a far data dal 1° marzo 2022:  
• cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle  
detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i  
contribuenti con più di tre figli a carico;  
• è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.  
I successivi campi verranno, pertanto, compilati in base alle nuove disposizioni normative.  
Nel punto 362 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di  
cui all’art. 12 comma 1 del TUIR.  
Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in re-  
lazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero pe-  
riodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in  
relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni (cod. AC).  
Nel punto 363 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che ha trovato capienza  
nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR,  
nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative. Si fa presente che tale detrazione deve essere ricono-  
sciuta per i soli mesi di gennaio e febbraio.  
Nel punto 364 va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta, di cui al comma 3 dell’art. 12  
del TUIR relativo all’anno d’imposta 2022 (relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio) pari alla quota di detra-  
zione di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall’imposta lorda diminuita delle detra-  
zioni di cui al comma 1, dell’art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre  
disposizioni normative. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato  
in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.  
Nel punto 365 va indicato l’importo del credito di cui al comma 3 dell’art. 12 del TUIR, relativo all’anno d’imposta  
2022 (relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio) che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di  
compilazione del presente punto, il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il con-  
tribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi  
il rimborso del credito non riconosciuto.  
Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedente-  
mente riconosciuto, indicare nel punto 366 l’ammontare di detto credito recuperato.  
Nel punto 367 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi  
dell’art. 13 del TUIR, così come modificato a partire dal periodo d’imposta 2022 dall’art. 1, comma 2 lett. b) della L.  
234 del 2021.  
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o ces-  
sazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui ai punti 1 e 2, il sostituto deve rag-  
guagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle  
annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempre-  
ché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti ef-  
fettivamente spettante.  
32  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo  
ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle anno-  
tazioni (cod. AO).  
Il punto 369 è riservato all’indicazione dell’importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili, indi-  
cati nei precedenti punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352. L’art. 1, comma 629 della legge n. 160 del 2019, ha mo-  
dificato l’articolo 15 del Tuir, prevedendo in particolare l’attribuzione della detrazione spettante:  
• per l’intero importo se il reddito complessivo non risulta superiore a 120.000 euro;  
• per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000  
euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.  
La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo per gli oneri di cui al  
comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 15 del Tuir.  
Nel punto 370 va indicato l’importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR che hanno tro-  
vato capienza nell’imposta lorda diminuita, nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si pre-  
cisa che nel caso in cui nel corso dell’anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod.  
BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate  
nei commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l’unità immobiliare locata è adibita ad  
abitazione principale, la percentuale di spettanza della detrazione, nonché l’importo del canone di locazione come  
previsto dall’art. 1, comma 155, della Legge 234 del 2021 che ha modificato il comma 1-ter dell’art. 16 del Tuir.  
Nel punto 371 va indicato l’importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d’imposta di cui al comma 1-sexies del-  
l’art. 16 del TUIR che non ha trovato capienza dall’imposta lorda diminuita, nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt.  
12 e 13 del TUIR. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in  
sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.  
Nel punto 372 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR non riconosciuto dal  
sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d’imposta deve precisare nelle an-  
notazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può  
chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.  
Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedente-  
mente riconosciuto, indicare nel punto 373 l’ammontare di detto credito recuperato.  
Nel punto 374 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 362, 363, 367, 369, 370 e 384.  
Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato  
l’importo teoricamente spettante nei punti 362, 367 e 369, nel presente punto andrà indicato l’importo totale delle de-  
trazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente.  
Nel punto 375 va indicato l’importo dell’imposta netta determinata sottraendo all’imposta lorda il totale delle detrazioni  
riportato al precedente punto 374.  
La Legge n. 160 del 2019 ha previsto all’art. 1, comma 573 che l’imposta dovuta sui redditi diversi da quello d’impresa  
dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’art. 188-  
bis del Tuir, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d’imposta. A tal fine per determinare in modo cor-  
retto l’importo dell’imposta netta, il sostituto dovrà effettuare le seguenti valutazioni:  
• determinare l’imposta netta calcolata sul reddito complessivo comprensivo del reddito prodotto a Campione d’Italia  
(imposta netta ante agevolazione);  
• determinare il reddito prodotto sia in euro che in franchi, dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Co-  
mune di Campione d’Italia (totale redditi Campione d’Italia) ridotti degli abbattimenti di cui all’art. 188 bis del TUIR;  
• rapportare il reddito totale Campione d’Italia al reddito complessivo (percentuale imposta Campione d’Italia);  
• rapportare l’Imposta netta ante agevolazione alla percentuale imposta Campione d’Italia (imposta agevolabile);  
• determinare il 50% dell’imposta agevolabile (riduzione d’imposta);  
• nettizzare l’imposta netta ante agevolazione della riduzione d’imposta (imposta netta da riportare al punto 375).  
Nel punto 376 deve essere indicato il credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di  
conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.  
Con riferimento a tale credito evidenziato nel punto 376, nei successivi punti 377, 378, 379, e 380 devono essere, ri-  
spettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:  
• il codice dello Stato estero;  
• l’anno di percezione del reddito estero;  
• il reddito prodotto all’estero;  
• l’imposta pagata all’estero resasi definitiva.  
Relativamente all’importo evidenziato nel punto 376, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione  
del reddito complessivo tassato in Italia, dell’imposta lorda italiana nonché dell’imposta netta italiana.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente  
alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell’art. 51 del  
TUIR) anche l’imposta pagata all’estero, da riportare al punto 380, è quella ridotta in misura corrispondente.  
33  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata è sta-  
ta ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che ri-  
sulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris. n. 48/E del 2013).  
Credito d’imposta APE  
La legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, come modificata dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha istituito l’an-  
ticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), inquadrabile come un prestito corrisposto a quote mensili. La restitu-  
zione del predetto prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di am-  
mortamento mensile per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il  
rischio di premorienza.  
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti  
al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d’imposta annuo. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione  
del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato al mese a partire  
dal primo pagamento del trattamento di pensione.  
L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.  
Nei punti 381 e 382 riportare rispettivamente l’ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell’ammontare  
dell’imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero eventualmente rico-  
nosciuto e l’ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l’imposta lorda.  
Riduzione Irpef per il comparto sicurezza e difesa  
Per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2022 che ha percepito nel 2021 un reddito  
da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 euro, l’art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio  
2017, n. 95, ha previsto sul trattamento economico accessorio comprensivo dell’indennità di natura fissa e continuativa  
una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Nel punto 383 va  
indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio erogato, già ricompreso nei punti 1 e 2. Nel punto 384 va  
indicato l’importo della detrazione fruita per un importo massimo di 491,00 euro mentre nel punto 385 va indicato  
l’importo della detrazione eventualmente non fruita.  
Per una corretta compilazione della CU, si precisa che in caso di operazioni di conguaglio fiscale, anche in presenza  
di più CU il sostituto d’imposta dovrà verificare che l’importo della detrazione complessivamente fruita, sia in sede di  
tassazione ordinaria che di tassazione separata, non superi il limite di 491,00 euro come previsto dal DPCM del 4  
agosto 2022. Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, nelle annotazioni (cod.  
BO) dovrà informare quest’ultimo che per usufruire di tale detrazione è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.  
Trattamento integrativo  
L’art. 1, comma 3 lett. a) della Legge n. 234 del 2021 ha modificato l’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 prevedendo  
il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un  
importo pari a 1.200 euro per l’anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è ri-  
conosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli  
49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del  
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986 sia di importo superiore a quello della detrazione spet-  
tante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di la-  
voro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.  
La Legge n. 234 del 2021 ha comunque previsto il riconoscimento del trattamento integrativo anche nelle ipotesi in cui  
il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Tale trattamento integrativo viene ricono-  
sciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta  
lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza  
tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.  
Per la compilazione del punto 390 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:  
1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;  
2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma  
non lo ha erogato neanche in parte.  
Si precisa che la presente sezione va compilata in caso di erogazione di redditi di cui agli articoli 49 del Tuir, con  
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50 comma 1, lettere a), b), c), c-bis, d), h-bis e l) del Tuir.  
Nel punto 391 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore di-  
pendente.  
Nel punto 392 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha ero-  
gato al dipendente.  
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che  
rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti so-  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
stituti. In tal caso nei punti da 397 a 400 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 403 il codice  
fiscale del precedente sostituto d’imposta. Si precisa che il punto 400 deve essere compilato nell’ipotesi di operazione  
straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente  
sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione  
dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo. L’importo  
indicato nel punto 400 deve essere riportato anche nel precedente punto 393.  
All’articolo 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento inte-  
grativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in  
cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla  
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.  
Nel caso in cui si debba procedere al recupero del trattamento integrativo precedentemente riconosciuto indicare nel  
punto 393 l’ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero  
avvenga in forma rateizzata, riportare nel punto 394 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di  
conguaglio. In entrambi i casi l’importo da riportare al punto 391 deve intendersi nettizzato dell’importo recuperato e  
da recuperare.  
Nel punto 395 va indicato l’importo del trattamento integrativo recuperato dal sostituto successivamente alle operazioni  
di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 394 della CU dell’anno precedente.  
Si precisa che la presente sezione deve essere sempre compilata, in presenza dei punti 1 e 2, a prescindere se il trat-  
tamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto.  
Previdenza complementare  
Nei punti da 411 a 427 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.  
Da quest’anno nella presente sezione dovranno essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti ita-  
liani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238.  
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 114 del 3 agosto 2022 la contribuzione ai predetti sottoconti è assoggettata  
ai medesimi criteri previsti dal D.L.gs. n. 252 del 5 dicembre 2005.  
Il punto 411 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi presso una forma di previdenza comple-  
mentare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei con-  
tributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.  
In tal caso indicare:  
1 per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è  
prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57 nonché in base a quanto  
previsto dal D.L.gs n.114 del 3 agosto 2022;  
2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il  
piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  
3 per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.  
Si precisa che qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi  
codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i punti interessati.  
Nel punto 412 va indicato l’importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pen-  
sionistiche complementari, dedotto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5. Si precisa che in caso di lavoratori di prima occupazione  
l’ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro. L’importo dei  
contributi alle forme pensionistiche complementari versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato  
assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel presente punto.  
Nel punto 413 va indicato l’importo dei contributi e premi non dedotto dai citati punti 1, 2, 3, 4 e 5, ad esempio perché  
eccedente il limite previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, così come modificato dall’art. 16, comma 1,  
lett. a) del D.Lgs. n.114/2022.  
Si precisa che, in caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, è ne-  
cessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare  
le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.  
Nel punto 415 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla  
data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a  
decorrere dal 1° gennaio 2007.  
Le modalità di compilazione dei punti compresi nella presente sezione devono essere seguite anche per il finanzia-  
mento ai sottoconti italiani (PEPP)  
Nel punto 416 va indicato l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione  
e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, nonché  
l’importo dei contributi versati ai sottoconti italiani di cui al D.Lgs n. 114 del 2022.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 417 va indicato l’importo dei contributi dedotti nell’anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai  
punti 1, 2, 3, 4 e 5, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di  
partecipazione alle forme pensionistiche complementari nonchè di finanziamento ai sottoconti italiani (PEPP). Tale im-  
porto è già ricompreso nel punto 416.  
Nel punto 418 va indicato l’importo complessivo dei contributi dedotti nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente  
ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamen-  
te versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve  
essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.  
Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal red-  
dito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei  
primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, indicare nel punto 419 l’ammontare di tali contributi.  
Tale ammontare deve essere indicato al netto dell’importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.  
Nel punto 420 va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal com-  
ma 6, dell’articolo 8 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.  
Per una corretta compilazione dei punti relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupa-  
zione, si precisa che nei primi cinque anni vanno compilati i punti 416 e 418, mentre dal sesto anno in poi vanno com-  
pilati i punti 416, 417, 419, e 420.  
Nel punto 421 va indicato l’intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.  
Nel punto 422 va indicato l’importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale è stata riconosciuta  
la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 412.  
Nel punto 423 va indicato l’importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale non è stata rico-  
nosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 413.  
Nel successivo punto 424, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 421, deve essere ripor-  
tato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.  
Nei punti 425, 426, e 427, riportare il codice fiscale del fondo ovvero dei fondi presso i quali è stata effettuata la con-  
tribuzione.  
Oneri deducibili  
Nel punto 431 va riportato l’importo complessivo degli oneri dedotti dal sostituto. In particolare:  
• il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi ver-  
sati alle forme pensionistiche complementari e ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei  
(PEPP), esclusi dall’importo di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 evidenziati nel punto 412;  
• le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese  
sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell’art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR,  
non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5;  
• le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero della  
Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.  
L’importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguen-  
za, il sostituto d’imposta dovrà esplicitare nei successivi punti da 432 a 437 ogni singolo onere. Si precisa che i con-  
tributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge,  
a norma dell’articolo 51, comma 2 del TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, pertanto l’indi-  
cazione di dette somme deve essere riportata esclusivamente nella sezione relativa ai dati previdenziali.  
Nella presente sezione in riferimento agli oneri di cui all’articolo 10, comma 1 lettera e) è prevista l’indicazione dei  
contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ad esempio ri-  
congiunzione di periodi assicurativi, riscatto del periodo).  
In particolare nei punti 432, 434 e 436 va indicato il codice relativo all’onere deducibile prelevabile dalla tabella L po-  
sta in appendice alle presenti istruzioni. Nei punti 433, 435 e 437 va indicato l’importo dell’onere deducibile relativo  
al codice riportato nei precedenti punti. Il sostituto dovrà precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non de-  
vono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi. Tali importi devono essere indicati al netto della quota  
rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni  
di conguaglio. Si precisa che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i soli rimborsi degli  
oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.  
I successivi punti da 438 a 440 devono essere compilati nel caso in cui la restituzione delle somme di cui all’articolo  
10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR avvenga al lordo delle ritenute operate negli anni precedenti.  
Nel punto 438 va indicato l’ammontare complessivo delle somme restituite di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d-bis)  
del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147.  
Nel punto 439 va indicato l’ammontare delle somme restituite di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come  
modificato dall’articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato possibile dedurre in anni  
precedenti.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 440 va indicato il totale delle somme restituite di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come mo-  
dificato dall’articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei  
punti 1, 2, 3, 4 e 5 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi. In  
alternativa il sostituito può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo le modalità  
definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni  
(cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportan-  
do tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.  
Nel punto 441 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria che non hanno concorso a formare il reddito, versati  
dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di  
contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR,  
detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non supe-  
riore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione per  
far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.  
Nel punto 442 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito, versati dal  
sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di con-  
tratto o di accordo o di regolamento aziendale. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, es-  
sendo superiore ad euro 3.615,20 ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente  
rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata  
la detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Per il calcolo di detta proporzione è necessario conside-  
rare anche i contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito e che  
sono riportati nei punti 575 e 595.  
Nella ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti,  
nel presente punto va indicato l’ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro  
dipendente, pertanto le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in de-  
trazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Il sostituto d’imposta evidenzierà nella annotazione (cod. AU)  
detta situazione.  
Nelle annotazioni (cod. CH), il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi non dedotti, fruiti in sostituzione  
di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all’ammontare massimo di premio fi-  
scalmente agevolabile. L’importo dei contributi di assistenza sanitaria versato per scelta del lavoratore in sostituzione  
del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel punto 441.  
Nel punto 443 va indicato il codice fiscale dell’ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito  
ha versato contributi per assistenza sanitaria.  
Nel punto 444 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente  
pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L’importo dei premi pagati concorre a formare il red-  
dito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che  
può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sa-  
nitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.  
Altri dati  
In riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in  
via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi riportare nel punto 455 i redditi per-  
cepiti a fronte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e nel punto 456 i redditi percepiti a fronte di un contratto  
di lavoro a tempo determinato. Tali importi devono essere considerati al lordo della quota esente (euro 7.500,00).  
Con riferimento alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli  
orfani, l’art. 1, comma 249 della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha previsto la loro concorrenza al reddito com-  
plessivo per l’importo eccedente euro 1.000. Pertanto nel punto 457 va riportato l’importo di tali pensioni al lordo della  
quota esente percepito dagli orfani residenti in comuni non Campione d’Italia.  
Nel punto 458 per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il cre-  
dito d’imposta.  
Nel punto 459 va indicato l’importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, che il per-  
cipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 362,  
367 e 370 Nel punto 461 va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai  
fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero  
di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di  
cui all’art. 13 comma 3 del TUIR.  
Per la compilazione del punto 462 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:  
2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo  
ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall’art. 44 del D.L 31 maggio 2010,  
n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122;  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero in base a quanto  
stabilito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;  
6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma1, dell’articolo  
16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30  
aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministe-  
riale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell’arti-  
colo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia  
dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto  
ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la loro residenza in Italia a de-  
correre dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del  
2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento  
di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento  
sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;  
13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative  
ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione  
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata  
corrige del 24 giugno 2021);  
14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative  
ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione  
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata  
corrige del 24 giugno 2021);  
15 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), rela-  
tive ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicem-  
bre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78 che hanno eserci-  
tato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022,  
Nel punto 463 indicare l’ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 462.  
Per la compilazione del punto 464 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:  
21 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato  
estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;  
22 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazio-  
nali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;  
23 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche  
disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli  
istituti d’istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di  
ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);  
24 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte del-  
l’INAIL;  
25 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte del-  
l’INPS;  
26 - nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base  
all’art. 12-quinquies del D.L n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.  
Nel punto 465 indicare l’ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 464.  
In caso di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option nella ipotesi in cui si verifichino le condizioni di  
cui all’articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, suc-  
cessivamente modificato dall’art. 23 comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 indicare nel punto 466 l’anno in cui  
ha avuto inizio l’erogazione di dette remunerazioni e nel punto 467 l’ammontare del bonus e delle stock option erogato  
che eccede la parte fissa della retribuzione, nel punto 468 la relativa ritenuta operata.  
Il punto 469 deve essere compilato per l’indicazione delle ritenute che in sede di operazione di conguaglio non sono  
state prelevate, ma che saranno prelevate nei periodi di paga successivi. In particolare deve essere indicato:  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
• l’importo dell’IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale de-  
vono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio) a causa di incapienza delle retri-  
buzioni a subire il prelievo. L’importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute,  
tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato, che relativamente a tali somme, so-  
no dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile;  
• l’importo dell’Irpef determinata in sede di conguaglio per le pensioni di cui all’articolo 38, comma 7 del DL n.  
78/2010 prelevato, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese suc-  
cessivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel  
mese di dicembre.  
Nel punto 470 va indicato l’importo dell’Irpef trattenuto dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio re-  
lativamente agli importi riportati al punto 469 della CU dell’anno precedente. Nel punto, 471 che può essere compilato  
soltanto dai sostituti d’imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973,  
va indicato l’importo dell’IRPEF che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.  
Il punto 472 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituito, una maggior  
aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.  
Nel punto 473 va indicato:  
• il codice A qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione  
del reddito complessivo concorrano solo:  
1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l’intero anno;  
2) redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92;  
3) reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;  
• il codice B nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo  
determinato dall’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR.  
Nel punto 474 va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendente-  
mente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo  
non superiore o uguale a euro 3.000, in base a quanto previsto dal D.L. n. 176 del 2022. Si precisa che nel caso in  
cui venga effettuata un’erogazione in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato  
l’intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.  
ATTENZIONE Nell’ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir,  
fissato per l’anno 2022 a euro 3.000 dal D.L. n. 176 del 2022, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassa-  
zione ordinaria.  
Il D.L 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto per il periodo d’imposta 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito  
delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipen-  
denti per l’acquisto di carburanti. Si precisa che dette somme non concorrono alla formazione del reddito nel limite di  
euro 200. Qualora l’importo del bonus carburante sia superiore al predetto limite, l’intero importo sarà assoggettato  
a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto all’art. 51, comma 3 del Tuir Dette somme relative ai buoni carbu-  
rante vanno indicate nel punto 475. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un’erogazione di buoni carburante  
in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del buono deve essere riportato nel presente punto.  
Il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del  
premio di risultato, verifica l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell’esistenza di  
ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.  
Nel punto 476 riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir, nel caso in cui vengano  
restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti. In questo caso, il comma 1 dell’articolo 150 del D.L. n. 34 del  
2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili, mentre il successivo comma 2, dello stesso arti-  
colo ha previsto che “ai sostituti spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza  
limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Si precisa  
che il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità  
della pretesa alla restituzione. Pertanto, ai fini dell’utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità  
relative alla restituzione dell’indebito (ad esempio, corresponsione rateale).  
L’articolo 1, comma 12 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione,  
della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di  
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa  
da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Riportare nel punto  
477 tale ammontare non imponibile. La medesima informazione dovrà essere riportata nelle annotazioni (cod. GL).  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta  
Nei punti da 481 a 483 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le  
relative ritenute operate e sospese.  
In particolare nel punto 481 devono essere riportati:  
• i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;  
• le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007.  
• le Rendite Integrative Temporanee Anticipate (R.I.T.A.). L’articolo 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2017, n.  
205 ha modificato l’articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, prevedendo che il  
percettore della rendita anticipata ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al predetto comma  
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a  
tassazione ordinaria. Come previsto dalla norma le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della de-  
terminazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 di-  
cembre 2000 e per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e suc-  
cessivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007;  
• le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007  
assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;  
• le prestazioni pensionistiche individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 erogate sotto for-  
ma di rendita e di capitale assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta.  
In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere  
data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.  
Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 481 deve essere  
indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007. Nelle annotazioni (cod. AX)  
indicare il periodo di partecipazione alla forma pensionistica, considerando gli anni maturati dal 2007 nonché gli anni  
precedenti. Se la data di iscrizione a una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni  
di iscrizione prima del 2007 sono computati con un massimo di 15. In caso di rendite integrative temporanee anticipate  
deve essere indicato altresì nell’annotazione (cod.AX) il numero di giorni per i quali si è usufruito della rendita antici-  
pata, la data di inizio e fine che definiscono il periodo nel quale il percettore ha beneficiato della rendita anticipata,  
l’importo della rendita, la relativa imposta sostitutiva operata nonché quella eventualmente sospesa.  
Nel caso in cui l’ammontare evidenziato al punto 481 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di ca-  
pitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AX) che trattasi di anticipazione,  
indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.  
Nella ipotesi in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all’estero nel punto 481 deve  
essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere  
indicato l’importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.  
Nei punti da 484 a 495 vanno specificati i dati relativi ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.  
In particolare nel punto 484 va indicato uno dei seguenti codici:  
2 – in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e con-  
tinuativa;  
3 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato  
dall’1/1/2007. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di prestazioni pensionistiche (PEPP) erogate in for-  
ma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all’art. 44,  
comma1, lett. g) quinquies del Tuir, se determinabili.  
4 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato  
dall’1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei  
contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di pre-  
stazioni pensionistiche (PEPP) erogate in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assog-  
gettati ad imposta.  
5 – in caso di rendite integrative temporanee anticipate, per le quali l’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre  
2017, n. 205 ha previsto la possibilità per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione  
dei redditi. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di rendite integrative temporanee anticipate percepite  
dal titolare del sottoconto italiano (PEPP) per le quali l’art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 114 ha previsto  
la possibilità per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.  
Nei punti 485 e 487 vanno indicati, rispettivamente, l’importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata  
al precedente punto 484 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle indicate nel punto 488.  
Nel punto 486 va indicato il titolo dell’erogazione della somma erogata sotto forma di capitale di cui al precedente  
punto 485. In particolare indicare:  
A – in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all’art. 14, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;  
B – in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. a) del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;  
40  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
C – in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;  
D – in caso di riscatto di cui all’art. 14, comma 5 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.  
In caso di erogazione nell’anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 assog-  
gettate a ritenuta a titolo d’imposta con diversa aliquota è necessario compilare più volte i punti interessati per indicare  
le diverse erogazioni.  
Nel punto 488 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito  
di eventi eccezionali, già indicate nel punto 487.  
Nel punto 489 va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere  
dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gen-  
naio 2007, sono considerati anche gli anni di iscrizione prima del 2007, computati fino ad un massimo di 15 (Circ.  
n. 70/2007).  
Nel punto 490 va indicata l’aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel ma-  
turato dal 1/1/2007, erogate ai “nuovi iscritti”, nonché ai “vecchi iscritti” che abbiano optato per l’applicazione del  
regime tributario di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.  
Nel punto 491 va indicato l’ammontare dell’anticipazione reintegrata.  
Nel punto 492 va indicato il numero dei giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata.  
Nei punti 493 e 494 indicare rispettivamente la data di inizio e la data fine del periodo per il quale il percettore ha  
beneficiato della rendita anticipata.  
Il punto 495 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti in-  
dicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.  
I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione  
per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al  
netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze), de-  
vono essere indicati nei successivi punti utilizzando la seguente modalità di compilazione:  
nel punto 496 la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente);  
nel punto 497 la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d’imposta euro 3.098,74  
(quota imponibile);  
nel punto 498 l’importo delle ritenute;  
nel punto 499 l’importo di addizionale regionale all’Irpef.  
nel punto 500 l’importo delle ritenute sospese;  
nel punto 501 l’importo di addizionale regionale all’Irpef sospeso.  
Compensi relativi agli anni precedenti  
Nei punti da 511 a 516 vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente,  
equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali  
e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese.  
In riferimento ai trattamenti economici accessori comprensivo dell’indennità di natura fissa e continuativa percepiti dal  
personale del comparto sicurezza e difesa, è stato stabilito che, qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza  
sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, la parte ec-  
cedente può essere fruita in detrazione dall’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed  
assoggettate all’aliquota a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all’art. 17 del Tuir. In particolare nel  
punto 515 deve essere indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata  
già ricompreso nel punto 511. Nel punto 516 deve essere indicato l’importo della detrazione che non ha trovato ca-  
pienza sull’imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzato ai fini dello scomputo del-  
l’imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti agli anni precedenti. Le ritenute indicate al pun-  
to 513 devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al successivo punto 516. Si precisa che nel caso  
in cui la detrazione sia stata interamente fruita nell’ambito della tassazione ordinaria i punti 515 e 516 non devono  
essere compilati.  
Si precisa che nel punto 514 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a  
seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 513. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di  
corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati  
dal precedente sostituto d’imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.  
Nella ipotesi in cui gli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni pre-  
cedenti siano totalmente o parzialmente esentati, nei punti 511 e 512 deve essere riportato solo l’ammontare di detti  
redditi assoggettati a tassazione. In tal caso nelle annotazioni (cod. CM) deve essere indicato l’importo del reddito non  
assoggettato a tassazione.  
Nel punto 519 va indicato l’anno in cui si è aperta la successione nell’ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti  
arretrati.  
41  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nei successivi punti da 520 a 526, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 511 a 514, de-  
vono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni  
precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.  
Qualora i compensi si riferiscano a più anni d’imposta devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 520 a  
526, avendo cura di specificare al punto 525 il diverso anno di riferimento.  
Il punto 526 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti in-  
dicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato gli emolumenti arretrati.  
Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti  
Qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella presente certificazione unica, dovrà essere com-  
pilata la presente sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto.  
Si precisa che la presente sezione deve essere compilata anche dai sostituti che dispongono il pagamento degli emo-  
lumenti aventi carattere fisso e continuativo nel caso in cui conguaglino somme precedentemente comunicate da altri  
sostituti in base a quanto stabilito dall’articolo 29, comma 2 del DPR n. 600/1973.  
Nei punti da 531 a 535 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e congua-  
gliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5).  
Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:  
• si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione  
del precedente sostituto;  
• si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e la successiva rias-  
sunzione da parte del sostituto subentrante;  
• nell’ipotesi di successione mortis causa, l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto.  
Nella ipotesi in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assogget-  
tate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l’indicazione di tali  
somme dovrà essere riportata in questa sezione nei punti 531 o 532 e nella sezione “somme erogate per premi di ri-  
sultato”, nei punti da 611 a 620.  
Nei punti da 536 a 566, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi  
corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più moduli, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da  
536 a 566. Si precisa che nel caso in cui non ci siano premi di risultato da conguagliare a tassazione ordinaria la  
somma dei punti 531 e 532 dovrà coincidere con la somma dei punti 538 e 539 per tutti i moduli compilati.  
Nel punto 537 va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine  
deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella N posta nell’Appendice delle presenti istruzioni. In partico-  
lare con il codice 1 si identifica esclusivamente l’ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza  
interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto mentre con il codice 9 viene gestita l’ipotesi  
di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione  
del precedente sostituto.  
Nei punti 538, 539, 540, 541, 542 e 543 vanno indicati, rispettivamente, gli importi complessivi dei redditi corrisposti  
da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d’imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, com-  
prensive anche di quelle indicate nel punto 547.  
Nel punto 544 va indicato l’importo relativo all’addizionale regionale all’Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella  
eventualmente indicata nel punto 548.  
Nel punto 545 va indicato il totale dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2022 trattenuto, comprensivo di  
quello eventualmente indicato al punto 549.  
Nel punto 546 va indicato il saldo dell’addizionale comunale all’Irpef 2022 trattenuto comprensivo di quello eventual-  
mente indicato al punto 550.  
Nel punto 547 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito  
di eventi eccezionali, già indicate nel punto 543.  
Nel punto 548 va indicata l’addizionale regionale all’Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni  
emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 544.  
Nel punto 549 va indicato l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni  
emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 545.  
Nel punto 550 va indicato il saldo dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni ema-  
nate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 546.  
Per la compilazione del punto 551 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:  
2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), rela-  
tivo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall’art. 44 del D.L 31 maggio  
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122;  
4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero, in base a quan-  
to stabilito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;  
42  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell’articolo  
16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30  
aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministe-  
riale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell’ar-  
ticolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia  
dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto  
ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifi-  
cazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;  
9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare ero-  
gato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, che hanno trasferito la loro residenza in Italia a de-  
correre dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del  
2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento  
di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento  
sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;  
13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative  
ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione  
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata  
corrige del 24 giugno 2021);  
14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative  
ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione  
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata  
corrige del 24 giugno 2021);  
15 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), rela-  
tive ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicem-  
bre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78 che hanno eserci-  
tato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022,  
Nel punto 552 indicare l’ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 551.  
Per la compilazione del punto 553 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:  
21 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato  
estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;  
22 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazio-  
nali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;  
23 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche  
disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli  
istituti d’istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di  
ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);  
24 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte del-  
l’INAIL;  
25 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte del-  
l’INPS;  
26 – nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base  
all’art. 12-quinquies del D.L n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.  
Nel punto 554 indicare l’ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 553.  
Nei punti da 561 a 566 vanno specificati i dati relativi ai compensi per lavori socialmente utili, erogati da altri sostituti  
e percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che  
possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per  
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze).  
Nel punto 536 indicare il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto tali somme.  
Somme erogate per premi di risultato  
Con l’articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è stato rein-  
trodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sosti-  
tutiva dell’IRPEF e delle addizionali del 10 per cento per i premi di risultato, estendendo tale beneficio anche alla par-  
43  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
tecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di  
ricevere i premi sotto forma di benefit detassati. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha mo-  
dificato i requisiti di accesso alla predetta agevolazione e l’ammontare dei premi detassabili. Infatti l’agevolazione tro-  
va applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato di importo non superiore,  
nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 80.000. Ulteriore condizione per poter  
beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è quella che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che  
prevedono l’erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro  
30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni conte-  
nute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-  
nanze, emanato il 25 marzo 2016. L’art. 55 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto che anche in  
caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite degli importi dei premi e somme  
erogati dal sostituto d’imposta sui quali è possibile applicare la tassazione agevolata è pari a euro 3.000. La legge di  
conversione del 21 giugno 2017, n. 96 ha previsto la decorrenza della predetta norma a partire dal 24 aprile 2017.  
Nell’art. 55 del predetto decreto legge è stato altresì previsto che per i contratti stipulati anteriormente a tale data con-  
tinuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.  
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati  
dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile  
a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro,  
secondo le modalità specificate dal Decreto. Si precisa che detto limite si intende al netto delle trattenute previdenziali  
obbligatorie  
Le somme erogate per premi di risultato, devono essere assoggettate fino al limite di 3.000 euro 4.000 euro lordi ad  
un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.  
La compilazione dei punti da 571 a 602 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri.  
Nel caso in cui la somma dei premi di risultato con codice 2 sia superiore o uguale a 3.000 euro, in quanto il sostituto  
ha provveduto ad un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (limite elevabile a 4.000  
euro), devono essere compilati i soli punti da 571 a 582. In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate  
sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro devono essere  
compilati i punti da 571 a 602 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. In tal caso il limite  
massimo agevolabile è pari a 3.000 euro.  
Nei punti 571 e 591 deve essere riportato:  
• il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;  
• il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.  
Nei punti 572 e 592 riportare l’ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta so-  
stitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento.  
Nei punti 573 e 593 riportare l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto  
sotto forma di benefit. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complemen-  
tari di cui al D.lgs. 252/2005 ovvero da contribuzione ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneu-  
ropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238.riportare nei punti 574 e 594 l’importo di tale contribuzione.  
Tale importo è già indicato rispettivamente nei punti 573 e 593.  
Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di  
cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir riportare nei punti 575 e 595 l’importo di tale contribuzione. Tale importo è  
già indicato nei punti 573 e 593.  
Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da erogazioni in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir riportare nei punti  
580 e 600 l’importo di tali erogazioni. Si precisa che tale importo è già indicato nei punti 573 e 593.  
Qualora il benefit sia costituito da buoni carburante di cui all’art. 2 del D.L. n. 21 del 2022 riportare nei punti 582 e  
602 l’importo di tali erogazioni. Si precisa che tale importo è già indicato nei punti 573 e 593. Nella ipotesi in cui  
il buono carburante sia superiore a 200 euro l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.  
Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato  
nei punti 572, 573, 579, 592, 593 e 599 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con  
quanto indicato nei punti 571 e 591.  
Nei punti 576 e 596 va riportata l’imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull’importo indicato nei punti 572  
e 592.  
Nei punti 577 e 597 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate  
a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato ai punti 576 e 596. Qualora il sostituto abbia as-  
soggettato a tassazione ordinaria l’importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro, tale importo oltre ad  
essere riportato nei punti 1 e 2 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nei punti 578 e 598. Nel  
caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei  
44  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
punti 573, 578, 579, 593, 598 e 599 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quan-  
to indicato nei punti 571 e 591.  
Nei punti 579 e 599 riportare le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4 del DPR n. 917 del 1986 che per scelta  
del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L’art. 1, comma 184 della legge  
208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente,  
non prevedendo, quindi, l’assoggettamento all’imposta sostitutiva.  
Nei punti 581 e 601 riportare le somme che sono state utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione  
(c.d. “pace contributiva”) di cui all’art. 20, comma 4 del DL n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge di  
conversione n. 26 del 2019, che per scelta del lavoratore sono state fruite in sostituzione del premio di risultato.  
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che  
rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti.  
ESEMPIO 1: Conguaglio somme per premi erogate da altro sostituto  
Dati della CU da conguagliare  
Punto 1  
euro  
5.000  
1
1.000  
100  
Punto 571  
Punto 572  
Punto 576  
euro  
euro  
Somme erogate per premi dal sostituto d’imposta che conguaglia, il quale ha previsto il coinvolgimento paritetico dei  
lavoratori nell’organizzazione del lavoro (codice 2):  
Somme per premi =  
euro  
2.800  
Redditi per lavoro dipendente a contratto a tempo indeterminato = euro 12.000  
Dati di Calcolo  
Totale somme erogate per premio =  
Massimo importo agevolabile =  
3.800 (1.000 + 2.800)  
3.000  
Importo già assoggettato a tassazione sostitutiva dal precedente sostituto da assoggettare a tassazione ordinaria = 800  
Compilazione CU  
Punto 1  
12.000 + 5.800 = 17.800  
Dati relativi ai conguagli  
Punto 531  
Punto 538  
5.000 + 800 = 5.800  
5.000  
Sezione Somme erogate per premi di risultato  
Punto 571  
Punto 572  
Punto 576  
Punto 591  
Punto 592  
Punto 596  
2
2.800  
280  
1
200  
20  
Sezione Premi di risultato erogati da altri soggetti  
Punto 611  
Punto 614  
Punto 615  
Punto 617  
800  
1
1.000  
100  
ESEMPIO 2: Conguaglio somme per premi erogate da altro sostituto  
Dati della CU da conguagliare  
Punto 1  
8.000  
1
800  
200  
80  
Punto 571  
Punto 572  
Punto 573  
Punto 576  
45  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Somme erogate per premi dal sostituto d’imposta che conguaglia, il quale ha previsto il coinvolgimento paritetico dei  
lavoratori nell’organizzazione del lavoro (codice 2):  
Somme per premi =  
2.600 + 600 di benefit (totale 3.200)  
Redditi per lavoro dipendente a contratto a tempo indeterminato = 12.000  
Dati di Calcolo  
Totale somme erogate per premio =  
Massimo importo agevolabile =  
4.200 (3.200 + 1.000)  
3.200  
Totale importo benefit = 800 (600+200)  
Importo complessivamente assoggettabile ad imposta sostitutiva = 2.400 (3.200 – 800)  
Importo dei premi da assoggettare a tassazione ordinaria 1.000, di cui 800 già assoggettati a tassazione sostitutiva  
dal precedente sostituto.  
Compilazione CU  
Punto 1  
12.200 + 8.000 + 800 = 21.000  
Dati relativi ai conguagli  
Punto 531  
Punto 538  
8.000 + 800 = 8.800  
8.000  
Sezione somme erogate per premi di risultato  
Punto 571  
Punto 572  
Punto 573  
Punto 576  
2
2.400  
800  
240  
Sezione premi di risultato erogati da altri soggetti  
Punto 611  
Punto 614  
Punto 615  
Punto 616  
Punto 617  
800  
1
800  
200  
80  
Nei punti da 611 a 620 vanno specificati i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti. Nei punti 611 e  
612 vanno riportate le somme relative ai premi di risultato erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassa-  
zione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. In particolare nel punto 611 va indicato l’importo del-  
le somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in  
sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria. Nel punto 612 va indicato l’importo delle  
somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in  
sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva. Nel punto 613 indicare il codice fiscale  
del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal  
precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l’intero ammontare assoggettate ad  
imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 613 (codice fiscale del precedente sostituto) e 619 (somme erogate  
dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria). Si precisa che l’importo indicato al punto 620 è già com-  
preso nei punti 538 o 539.  
Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni stra-  
ordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.  
Nella CU 2023 viene gestita anche l’ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell’importo del premio convertito  
in credito Welfare e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti non coincidono, in quanto l’opzione  
viene effettuata l’anno precedente rispetto all’anno in cui il premio viene utilizzato.  
In riferimento al periodo d’imposta in cui viene fatta l’opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata  
una CU compilando i punti da 571 a 620.  
Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti il sostituto d’imposta dovrà rilasciare  
una CU compilando i punti 631 e 632.  
In particolare va indicato nel punto 631 l’importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, nel  
punto 632 l’importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fine assistenziali.  
46  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Casi particolari operazioni straordinarie  
Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte di  
altro sostituto, nel punto 641 va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, nell’ipotesi in cui le operazioni di congua-  
glio siano state effettuate da quest’ultimo.  
Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente,  
quest’ultimo dovrà barrare la casella presente nel punto 642.  
Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall’articolo  
29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate ri-  
portando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643.  
Familiari a carico  
Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a  
carico del sostituito. L’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle  
detrazioni per familiari a carico. In particolare nei righi da 1 a 10 dovrà essere indicato il grado di parentela (barrando  
“C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con di-  
sabilità), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per  
i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni, quest’ultima condizione va verificata relativamente ai mesi di gen-  
naio e febbraio ), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel  
caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, indicare come percentuale di de-  
trazione spettante la lettera “C”.  
Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due distinti righi, esponendo sia  
la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.  
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri-  
monio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico.  
Da quest’anno, nel presente prospetto vengono richiesti:  
• il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, ricompresi tra gennaio e febbraio (in base alla previgente  
formulazione dell’art. 12 del Tuir);  
• il numero di mesi, a partire dal mese di marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli, di età uguale o supe-  
riore a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir).  
Se i righi della presente sezione non sono sufficienti per indicare tutti i familiari a carico deve essere compilato un mo-  
dulo aggiuntivo.  
Si precisa che la sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di red-  
diti di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.  
Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo,  
i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscal-  
mente a carico. Si ricorda che l’inserimento nel prospetto di tutti i dati relativi ai figli fiscalmente a carico (anche se  
minori di 21 anni) consentirà, inoltre, di riportare nella dichiarazione precompilata le detrazioni riferite alle spese so-  
stenute per i figli a carico.  
Si precisa che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi”  
o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.  
Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR  
La presente sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati dai sottoelencati  
codici, effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell’art. 51, comma 2, lett.  
d-bis, f-bis) e f-ter), del TUIR, indipendentemente dalla compilazione della sezione “somme erogate per premi di risul-  
tato”. Sono previste due sezioni, la prima “sezione sostituto dichiarante”, nella quale devono essere indicati i rimborsi  
effettuati dal sostituto che rilascia la CU, la seconda “sezione altri sostituti”, nella quale devono essere indicati i rimborsi  
effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.  
In particolare:  
Nel punto 701 va indicato l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto.  
Nel punto 702 va indicato uno dei seguenti codici relativi all’onere detraibile rimborsato:  
• 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;  
• 13, spese di istruzione universitaria;  
• 15, spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della  
vita quotidiana;  
• 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;  
• 33, spese per asili nido;  
• 40, spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 703 va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli  
addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.  
Nel punto 704 va indicato l’ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703.  
Nell’ipotesi in cui si renda necessario indicare nella presente sezione situazioni riferite a più anni, a più tipologie di  
oneri, a più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la presente sezione.  
Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce  
la spesa rimborsata. Se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assisten-  
za personale dei familiari anziani o non autosufficienti (punto 703 compilato), nel punto 705 va indicato il codice fi-  
scale del datore di lavoro comunicato all’Inps, se diverso dal dipendente.  
Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il  
successivo punto 706. Si precisa che i punti 705 e 706 sono alternativi tra loro.  
Qualora si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non  
soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l’indicazione dei predetti dati distinti  
per ogni CU conguagliata. In particolare riportare al punto 707 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta che  
ha proceduto al rimborso e nei punti da 708 a 713 il dettaglio del rimborso effettuato. Nelle annotazioni (cod. CP) il  
sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti  
dei quali si è tenuto conto nella compilazione della presente sezione.  
Classificazione di particolari tipologie reddituali  
La presente sezione va compilata per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto  
un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale. E’ stato previsto un elenco dettagliato di  
particolari redditi che non ha nessuna implicazione sui criteri di tassazione delle somme erogate e l’indicazione è pre-  
vista esclusivamente nella certificazione unica ordinaria.  
Per la compilazione dei punti 741, 743 e 745, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:  
1 prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate sotto forma di rendita assog-  
gettate a tassazione ordinaria (lett. h-bis, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);  
2 redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis, comma 1, articolo 50 del DPR  
n. 917 del 1986);  
3 compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,  
del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del per-  
sonale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,  
nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (lett. e, comma 1,  
articolo 50 del DPR n. 917 del 1986;  
4 indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni  
per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o  
professione di cui all’articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, non-  
ché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclu-  
sione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lett. f, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);  
5 indennità di cui all’art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384,  
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate,  
percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27  
dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle sud-  
dette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (lett. g, comma 1, articolo 50 del DPR  
n. 917 del 1986);  
6 le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione pre-  
videnziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita sti-  
pulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio  
dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della  
rendita successivamente all’inizio dell’erogazione (lett. h, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);  
7 altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne’ capitale ne’ lavo-  
ro, compresi quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati  
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 (lett. i, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);  
Nei punti 742, 744 e 746 indicare l’ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti 741, 743 e 745.  
Compensi prodotti in euro a Campione d’Italia  
L’articolo 188-bis del Tuir, modificato dal Decreto-legge n.119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n.  
136 del 2018, ha rimodulato la modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia. In particolare  
è stata prevista una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in  
franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000. A tal fine è stata prevista un’apposita se-  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
zione per indicare nella prima parte il compenso al lordo della riduzione e nella seconda parte il compenso netto per-  
cepito dal contribuente in periodi dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione  
d’Italia: si precisa che le informazioni riportate nella seconda parte sono un di cui dei punti da 1 a 5 della sezione  
“Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi”.  
Nei punti 761 e 762 vanno indicati rispettivamente l’ammontare dei redditi di lavoro a tempo indeterminato e l’ammon-  
tare dei redditi di lavoro a tempo determinato prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di  
Campione d’Italia. Tali importi devono essere considerati al lordo dell’abbattimento effettuato.  
Nel punto 763 va indicato l’ammontare dei redditi di pensione prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici  
del comune di Campione d’Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’abbattimento effettuato.  
Con riferimento alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli  
orfani, l’art. 1, comma 249 della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha previsto la loro concorrenza al reddito com-  
plessivo per l’importo eccedente euro 1.000. Pertanto, in caso di orfani residenti nel comune di Campione d’Italia nel  
punto 764 va riportato l’importo di tali pensioni al lordo dell’eventuale quota esente di euro 1.000 e dell’abbattimento  
effettuato.  
Nel punto 765 va indicato l’ammontare degli altri redditi assimilati prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri ana-  
grafici del comune di Campione d’Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’abbattimento effettuato.  
Nel punto 766 va indicato l’ammontare dei redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti prodotti in euro dai sog-  
getti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo del-  
l’abbattimento effettuato.  
Nei punti da 771 a 775 vanno indicati i redditi già riportati nei punti da 1 a 5 percepiti dal contribuente in periodi  
dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.  
Nelle annotazioni (cod. CA) riportare gli importi delle agevolazioni riconosciute rispettivamente sui redditi di lavoro di-  
pendente con contratto a tempo indeterminato, sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato, sui  
redditi da pensione, sui redditi da pensione percepiti dagli orfani, sugli altri redditi assimilati e sugli assegni periodici  
corrisposti dal coniuge.  
Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette  
a tassazione separata  
Nella presente sezione punti da 801 a 808 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle  
prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni  
recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.  
Vanno indicati in particolare:  
• il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata  
erogate a qualunque titolo nell’anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti non-  
ché le relative ritenute operate e sospese. In caso di indennità equipollenti e altre indennità riportare nei punti 801  
e 802 l’importo comprensivo della somma corrispondente al rapporto fra l’aliquota del contributo posto a carico del  
lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza;  
• le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all’in-  
dennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;  
• le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell’anno, comprese le anticipa-  
zioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1°  
gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di  
capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato  
per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1° gennaio 2007 del regime tributario in vigore al 1°  
gennaio 2007. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica comple-  
mentare, esercitato ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare  
nei punti da 801 a 808 esclusivamente l’ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31 dicembre 2000  
(integralmente o parzialmente erogata nell’anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato  
per motivi che non dipendono dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità  
o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.  
Nell’ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbli-  
go di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 801 le  
somme erogate nell’anno, nel punto 802 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 804 e 806 rispettivamente, le ri-  
tenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 805 e 807 le relative ritenute sospese.  
I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l’ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto  
d’imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.  
Nel caso di erogazioni di somme eccedenti il milione di euro relative alle indennità e compensi legati alla cessazione  
di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nei punti 801 e 802 gli importi devono  
essere indicati nel netto della quota tassata ordinariamente.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Si precisa che nel punto 801, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l’ammontare com-  
plessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data  
dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura del 17 per cento.  
Per gli incentivi all’esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell’entrata in vigore del  
D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ov-  
vero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore  
all’entrata in vigore del decreto, nel punto 801, va indicato l’ammontare complessivo corrisposto.  
In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 801, deve ricomprendere l’importo  
della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della  
ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell’imposta sostitutiva  
dell’11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.  
In caso di somme corrisposte alla cessazione dell’impiego in due o tre importi annuali previsto dall’articolo 12, comma  
7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 802 deve essere ricompreso anche l’importo relativo alla rata già ero-  
gata nell’annualità precedente.  
Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare in-  
dicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 801 e 802, distinguendo per il TFR e le  
altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma  
di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.  
Nel caso in cui il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e le prestazioni in forma di  
capitale siano totalmente o parzialmente esentati da tassazione nei punti 801 e 802 deve essere riportato solo il reddito  
assoggettato a tassazione. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l’importo della prestazione non  
assoggettata a tassazione.  
Nel punto 804 va riportato, per il TFR, l’importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell’art. 19 del TUIR  
mentre non deve essere indicato l’ammontare dell’imposta sostitutiva. Se l’importo delle ritenute risulta inferiore a zero,  
indicare zero.  
Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 804 va indicato l’importo delle ritenute operate. In tale  
punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati  
fino al 31 dicembre 2000 e l’imposta sostitutiva dell’11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire  
dal 1° gennaio 2001.  
Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel punto 803 la de-  
trazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2  
aprile 2008.  
Per il TFS riportare nelle annotazioni (cod. CB) la detrazione riconosciuta in base a quanto previsto dall’articolo 24,  
del Decreto legge n. 4 del 2019.  
Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti,  
ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell’ex  
coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, deve essere consegnata una certificazione  
per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:  
• nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede;  
• nel punto 808 deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certi-  
ficazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l’indennità complessivamente erogata nell’an-  
no o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;  
• nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere spe-  
cificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi spe-  
ciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della L. n. 898 del  
1 dicembre 1970.  
Il sostituto deve invece rilasciare all’erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da  
più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede in qualità  
di lavoratore.  
In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al pun-  
to 915 il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 814 a 914.  
Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre inden-  
nità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 916 e 917 avendo cura  
di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.  
Nel punto 809 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipa-  
zioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.  
Nel punto 810 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo  
istituito dall’articolo 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e  
saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere compren-  
sivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 811 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche  
complementari.  
Nel punto 812 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pen-  
sionistiche complementari.  
Nel punto 813 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche comple-  
mentari.  
Si precisa che i punti da 809 a 813 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in-  
dipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 801.  
La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell’ammon-  
tare del TFR accantonato. In caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi  
speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di  
somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, i punti da 809 a  
813 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.  
Dati relativi al rapporto di lavoro  
Nei punti da 814 a 819 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre inden-  
nità erogate.  
Nel punto 814 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza inter-  
ruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il  
primo sostituto; per le prestazioni in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.  
Nel punto 815 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dall’iscrizione al fondo  
pensione.  
In caso di anticipazione va indicata la data della richiesta dell’anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2021 (data  
prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione).  
Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché sulle indennità  
di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell’erogazione.  
Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di capitalizzazione della posi-  
zione pensionistica periodica (c.d. “capitalizzazione di pensione”), indicare nel presente punto 815 la data in cui è  
sorto il diritto alla percezione una tantum della somma.  
Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro  
mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell’iscrizione al fondo di previdenza  
complementare. In caso di cessazione del rapporto di co.co.co., qualora le indennità siano erogate agli eredi, indicare  
nel punto 815 la data di apertura della successione.  
Il sostituto d’imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui:  
– abbia erogato nell’anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale,  
atteso il diverso periodo di commisurazione;  
– abbia erogato all’erede somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all’erede in qualità di lavoratore.  
Nel punto 816 va indicato l’importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno  
concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31  
maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a  
base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato  
dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.  
Nel punto 817 vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo de-  
terminato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall’art. 2110 del c.c..  
Nel punto 818 barrare la casella nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore  
ai due anni ancorché il periodo di commisurazione possa risultare superiore alla predetta durata per effetto di cause  
di sospensione del rapporto ex art. 2110 del c.c. (ad esempio infortunio o gravidanza).  
Nel punto 819 indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interru-  
zione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d’imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine  
rapporto, compresi acconti e anticipazioni.  
• Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o  
saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno 2022, quest’ultimo dovrà trasmettere per il medesimo per-  
cipiente una sola Certificazione avvalendosi del multimodulo. In particolare egli dovrà:  
– esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato, etc.) compilando tutti i punti  
necessari ad esclusione del punto 819 (multimodulo 1);  
– esporre quanto operato dal precedente sostituto d’imposta compilando esclusivamente i punti 819, 844, 866 e  
903 (multimodulo 2).  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
• Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente nell’anno e di anticipazione, acconto o saldo ero-  
gato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno, quest’ultimo dovrà:  
– esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (multimodulo 1);  
– esporre quanto operato dal sostituto d’imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 819  
(multimodulo 2).  
• Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d’im-  
posta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell’anno in cui è avvenuto il passaggio  
dei dipendenti.  
• Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente nell’anno in cui è avvenuto il pas-  
saggio dei dipendenti, il sostituto d’imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti neces-  
sari, compreso il punto 819.  
In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d’imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria  
Certificazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che nell’ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie  
comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 819 dovrà essere indicato  
il codice fiscale dell’ultimo sostituto d’imposta cedente che ha erogato il TFR.  
Per la compilazione dei punti successivi occorre tener presente che nell’ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione  
di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione  
coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata, nei punti 824,  
828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871 devono essere indicati i relativi importi al lordo della  
quota tassata ordinariamente (art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).  
Indennità equipollenti ed altre indennità  
Nel punto 820 va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del-  
l’indennità equipollente o delle altre indennità e somme.  
Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi  
di lavoro a tempo parziale.  
Nel punto 821 va indicato l’eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel  
precedente punto 820, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro su-  
bordinato.  
Nei punti 822 e 823 vanno indicati rispettivamente il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a  
tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è  
variata, nel punto 823 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata.  
Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60%  
dovrà essere effettuato il seguente calcolo:  
(3 x 20) + (15 x 60) / 18 (mesi) = (60 + 900) / 18 = 53,33  
In tal caso esporre:  
– nel punto 822, 1 (anno) e 6 (mesi);  
– nel punto 823, 53,33.  
Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effet-  
tuato per l’intero mese.  
Nel punto 824 va indicato l’ammontare dell’indennità equipollente, erogato a qualunque titolo nel 2022, al netto della  
somma corrispondente al rapporto fra l’aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del  
contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.  
Nel punto 825 va indicato il titolo dell’erogazione della indennità equipollenti di cui al precedente punto 824.  
In particolare indicare:  
A – se si tratta di anticipazione;  
B – se si tratta di saldo;  
C – se si tratta di acconto;  
M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell’articolo 12, comma 7 del D.L. 31  
maggio 2010, n. 78.  
In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il punto 826 indicando il numero della rata erogata e il punto  
827 indicando la modalità di rateazione utilizzata.  
Nel punto 828 va indicato l’ammontare complessivo dell’indennità equipollente erogato, a qualunque titolo, dal 1974  
al 2021 calcolato con il criterio esposto al punto 824.  
Nel punto 829 va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto 828.  
Nel punto 830 va indicato l’ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2022, riferite  
all’indennità equipollente principale.  
52  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Per l’incentivo all’esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell’importo erogato.  
Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell’anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rap-  
porto di lavoro, il sostituto dovrà riepilogare i dati relativi all’indennità equipollente principale da esso erogata in anni  
precedenti utili all’individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta del-  
l’anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).  
Nel punto 831 va indicato il titolo dell’erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 830.  
In particolare indicare:  
A – se si tratta di anticipazione;  
B – se si tratta di saldo;  
C – se si tratta di acconto;  
D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;  
E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;  
F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.  
Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l’ali-  
quota calcolata sull’indennità principale.  
Nel punto 832 va indicato l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal  
1974 al 2021.  
Per l’incentivo all’esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell’importo erogato.  
Nel punto 833 va indicato l’anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 832.  
Il punto 834 va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di  
lavoro evidenziate nel punto 830 siano state erogate da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha erogato l’in-  
dennità equipollente principale. In tal caso indicare nel punto 834 il codice fiscale del sostituto che ha erogato l’inden-  
nità equipollente principale.  
TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – passaggi da indennità equipollenti a TFR  
Nel punto 835 indicare il periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000, espresso in anni e mesi, per il quale è ma-  
turato il diritto alla corresponsione del TFR, nonché delle altre indennità e somme.  
In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:  
– se il passaggio è successivo al 31/12/2000, nel punto 835 deve essere indicato il periodo di commisurazione del-  
l’indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;  
– se il passaggio è anteriore al 1/1/2001, nel punto 835 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato  
al 31/12/2000.  
Il periodo di commisurazione deve ricomprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di  
lavoro a tempo parziale ad esso riferibili.  
Nel punto 836 va indicato il periodo convenzionale al 31/12/2000 già compreso nel precedente punto 835.  
Ad esempio, nel caso di un dipendente che abbia prestato servizio per un totale di 25 anni, di cui 20 al 31/12/2000,  
ed ogni 5 anni di servizio abbia maturato 1 anno di anzianità convenzionale, la compilazione sarà la seguente:  
– punto 835 (periodo di commisurazione al 31/12/2000) = anni 24  
– punto 836 (periodo convenzionale fino al 31/12/2000) = anni 4.  
Nei successivi punti 857 e 858 andranno invece evidenziati, rispettivamente, il residuo periodo di commisurazione  
(anni 6) e convenzionale (anni 1) considerati dall’1/1/2001.  
Si ricorda che, in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo  
svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato in questo punto.  
Nei punti 837 e 838 vanno indicati rispettivamente l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro  
a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale) riferiti al periodo indicato nel punto 835.  
Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata  
come al punto 823.  
Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effet-  
tuato per l’intero mese.  
Nel punto 839 va indicato l’ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino  
a tale data, comprensivo delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti  
eventualmente già erogati.  
Tale ammontare deve essere comprensivo dell’eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa  
nel punto 816.  
In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:  
– se il passaggio è intervenuto successivamente al 31/12/2000, l’importo da indicare è quello dell’indennità equipol-  
lente calcolato come al punto 824;  
– se il passaggio è intervenuto antecedentemente il 31/12/2000, l’importo da indicare è dato dalla somma dell’in-  
dennità equipollente calcolata come al punto 824 e del TFR maturato al 31/12/2000.  
53  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 840 va indicato l’ammontare del TFR erogato nel 2022 riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.  
Ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di TFR da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 di-  
cembre 2000 deve essere considerato al netto dell’importo erogato a qualunque titolo dal 1974 al 2021, esposto al  
punto 844 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 846. L’eventuale eccedenza deve  
essere indicata nel punto 862.  
Nel caso di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l’ammontare dell’indennità  
equipollente erogata determinata con il criterio esposto al punto 824.  
Nel punto 841 va indicato il titolo dell’erogazione della somma di cui al precedente punto. In particolare indicare:  
A – se si tratta di anticipazione;  
B – se si tratta di saldo;  
C – se si tratta di acconto;  
M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell’articolo 12, comma 7 del D.L. 31  
maggio 2010, n. 78;  
P – se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle coope-  
rative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei  
lavoratori medesimi così come previsto dall’art. 1, comma 271, della legge n. 178 del 2020.  
In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il punto 842 indicando il numero della rata erogata e il punto  
843 indicando la modalità di rateazione utilizzata.  
Nel punto 844 va indicato l’importo di TFR erogato dal 1974 al 2021 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo  
nel caso di riconoscimento nel 2022 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR ma-  
turato al 31/12/2000.  
Nei casi di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l’importo dell’indennità equi-  
pollente erogato in anni precedenti determinata con il criterio esposto al punto 824.  
Nel punto 845 va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 844.  
Nel punto 846 va indicato l’ammontare complessivo del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza comple-  
mentare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 di cui al punto 839.  
Nel punto 847 va specificata la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR annualmente destinato alla pre-  
videnza complementare.  
Tale percentuale è quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle  
quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione.  
Ad esempio nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dall’1/1/1994 al 1/1/2022 (periodo di commisurazione  
al 31/12/2000 = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1/1/1997 (periodo di iscrizione al  
31/12/2000 = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60%  
per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è:  
929,61  
1.058,72  
108,45  
(per il periodo antecedente all’iscrizione al fondo)  
(per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno)  
(per 7 mesi con part-time al 60%)  
Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull’intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78.  
Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = 1.167,17), dovranno essere rico-  
nosciute per l’80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% (1.167,17 – 933,74 = 233,43)  
dal fondo pensione.  
La percentuale da inserire nel punto 847 è data dal seguente rapporto:  
(0 x 12) + (0 x 12) + (0 x 12) + (20 x 12) + (20 x 12) + (20 x 12) + (20 x 5) + (20 x 7x 0,6) = 11,133  
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2  
L’importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di  
riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro (929,61 + 933,74 = 1.863,35) ed esposta nel successivo  
punto 898.  
L’importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota  
di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel successivo punto 848. La percen-  
tuale da inserire nel punto 847 (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto 233,43/2.096,78.  
Il punto 848 non deve essere compilato con riferimento ai “vecchi iscritti” alle forme pensionistiche complementari che  
risultavano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421. In tal caso nel punto 898 deve essere  
54  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
indicato l’ammontare complessivamente spettante delle riduzioni indipendentemente dall’eventuale destinazione di TFR  
alle forme pensionistiche complementari.  
Nel punto 848 va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto  
898 della comunicazione del fondo.  
Nel punto 849 va indicato l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2022 e comprese  
nel maturato al 31/12/2000. Va altresì indicato l’importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2022 a titolo di  
incentivo all’esodo agevolato esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al  
31/12/2000.  
L’importo da esporre nel presente punto deve essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge nonché  
dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per  
cento dell’importo annuo dell’imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.  
In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad. es. indennità  
di mancato preavviso, indennità di non concorrenza) nonché di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo agevolato  
nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il  
TFR complessivamente maturato. In caso di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo agevolato l’importo residuo  
andrà indicato nel punto 869.  
Ad esempio, se l’importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro 30.000 e l’ammontare di TFR indicato nei punti  
839 e 861 è rispettivamente di euro 80.000 e 20.000, l’importo da indicare nel punto 849 è pari a:  
30.000 x (80.000/100.000) = 24.000;  
il restante importo di 6.000 euro andrà indicato nel punto 869.  
Se il sostituto che ha erogato le altre indennità (compreso l’incentivo all’esodo agevolato) è diverso dal sostituto che ha  
erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest’ultimo.  
Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell’anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di la-  
voro generatore del TFR, ovvero del solo incentivo all’esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro)  
il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine  
rapporto da esso effettuate utili all’individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o  
di richiesta dell’anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).  
Si precisa che in caso di anticipazione sull’incentivo all’esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.  
Nel punto 850 va indicato il titolo dell’erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 849.  
In particolare indicare:  
A – se si tratta di anticipazione;  
B – se si tratta di saldo;  
C – se si tratta di acconto;  
D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;  
E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;  
F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;  
N – se si tratta di saldo relativo all’incentivo all’esodo agevolato;  
O – se si tratta di acconto relativo all’incentivo all’esodo agevolato;  
P – se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, coope-  
rativo e della società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l’ esclusione della riliquidazione dell’imposta da parte  
degli uffici finanziari così come previsto dall’art. 47-bis, comma 2 del DL 25/05/2021, n. 73.  
Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR  
non si applica l’aliquota calcolata sull’indennità principale.  
Nel punto 851 va indicato l’importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2021 a qualunque titolo (an-  
ticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2021 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliqui-  
dazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre 2000.  
Va inoltre indicato l’importo, ridotto al 50%, dell’incentivo all’esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti ri-  
feribile al maturato al 31/12/2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 849. L’importo residuo  
andrà indicato nel punto 871.  
Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre  
indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR comples-  
sivamente maturato. L’importo residuo andrà indicato nel punto 871.  
Nel punto 852 indicare l’anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 851.  
Il punto 853 va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di la-  
voro e/o l’incentivo all’esodo agevolato evidenziati nel punto 849 siano stati erogati da un sostituto d’imposta diverso  
da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 853 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.  
55  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001  
ATTENZIONE Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle  
proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell’INPS un contributo pari  
alla quota di cui all’art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e  
non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.  
Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la  
quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti  
al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti agli enti previ-  
denziali nello stesso mese.  
Qualora l’importo di competenza del Fondo ecceda l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti  
agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediata-  
mente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’impor-  
to delle prestazioni per l’intera quota parte di competenza del Fondo stesso.  
In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nella Certificazione Unica gli importi relativi a tale erogazione, e conse-  
guentemente a compilare i relativi punti nel modello 770/2023. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 801  
a 808, i punti 814 e 815 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il  
Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella “Fondo di tesoreria”  
per il TFR maturato dall’1/1/2007 e di indicare al punto 856 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il  
TFR maturato fino al 31/12/2006.  
Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella  
“Datore di lavoro” per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal  
1/1/2001.  
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c’è alcun accan-  
tonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria eroga-  
zione senza barrare la casella “Fondo di Tesoreria”.  
Il punto 854 (“Datore di lavoro”) deve essere barrato dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR  
maturato dal 1/1/2007 da parte del Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio  
2007).  
In questo caso nel punto 861 il datore di lavoro deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire  
dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto 862 la sola parte di tale TFR di  
sua competenza.  
Il punto 855 (“Fondo di Tesoreria”) deve essere barrato esclusivamente dall’INPS in caso di erogazione del TFR matu-  
rato dall’1/1/2007 dal Fondo di Tesoreria. In questo caso l’INPS deve indicare nel successivo punto 856 il codice fi-  
scale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.  
Nei punti da 857 a 860 indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di  
part-time e la relativa percentuale considerati dall’1/1/2001 con i criteri esposti ai punti da 835 a 838.  
In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all’1/1/2001,  
il periodo da indicare è quello relativo alla maturazione del solo TFR.  
Nel punto 861 va indicato l’ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da  
tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti even-  
tualmente già erogati e aumentato anche delle eventuali quote di TFR accantonate presso il fondo di Tesoreria ed al  
netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.  
Per le anticipazioni sul TFR, l’ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell’an-  
ticipazione ovvero al 31/12/2021 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento).  
In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all’1/1/2001  
indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.  
Nel punto 862 va indicato l’ammontare del TFR erogato nel 2022 compreso nel maturato dal 1/1/2001. Trattasi (in  
assenza di passaggi da indennità equipollente a TFR) dell’importo eccedente il punto 840, ovvero dell’intero ammon-  
tare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre 2000.  
Si precisa che l’importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.  
Nel punto 863 va indicato il titolo dell’erogazione di TFR di cui al precedente punto 862.  
In particolare indicare:  
A – se si tratta di anticipazione;  
B – se si tratta di saldo;  
C – se si tratta di acconto;  
M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell’articolo 12, comma 7 del D.L. 31  
maggio 2010, n. 78;  
56  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
P – se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle coope-  
rative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i quali non concorrono alla formazione del reddito im-  
ponibile dei lavoratori medesimi così come previsto dall’art. 1, comma 271, della legge n. 178 del 2020.  
In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il punto 864 indicando il numero della rata erogata e il punto  
865 indicando la modalità di rateazione utilizzata.  
Nel punto 866 va indicato l’importo di TFR erogato dal 1974 al 2021 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo  
nel caso di riconoscimento nel 2022 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR ma-  
turato dal 1/1/2001.  
In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l’importo del TFR erogato dal 2007  
al 2021 riferibile al TFR maturato dal 1/1/2007.  
L’importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.  
Nel punto 867 va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 866.  
Nel punto 868 va indicato l’ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare già  
compreso nel TFR maturato dal 1/1/2001 di cui al punto 861.  
Nel punto 869 va indicato l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2022 riferibile al ma-  
turato dal 1/1/2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Va altresì indicato l’importo ridotto al  
50% delle somme corrisposte nel 2022 a titolo di incentivo all’esodo agevolato esclusivamente all’atto della cessazione  
del rapporto di lavoro riferibile al maturato dal 1/1/2001. Per la determinazione di tale importo, da indicare nel pre-  
sente punto, dovranno essere osservati i criteri esposti al punto 849.  
Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di  
determinazione di cui al punto 849.  
Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell’anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rap-  
porto di lavoro ovvero del solo incentivo all’esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sosti-  
tuto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rap-  
porto da esso effettuate utili all’individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di  
richiesta dell’anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).  
Si precisa che in caso di anticipazione sull’incentivo all’esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.  
Nel punto 869 vanno altresì indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di col-  
laborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del  
rapporto; in tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 870, 871, 872, 896, 899, 900, 903, 904,  
905 e 906.  
Nel punto 870 va indicato il titolo dell’erogazione delle somme di cui al precedente punto 869.  
In particolare indicare:  
A – se si tratta di anticipazione;  
B – se si tratta di saldo;  
C – se si tratta di acconto;  
D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;  
E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;  
F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;  
G – se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;  
H – se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;  
L – se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;  
N – se si tratta di saldo relativo all’incentivo all’esodo agevolato;  
O – se si tratta di acconto relativo all’incentivo all’esodo agevolato;  
P – se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, coo-  
perativo e della società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l’ esclusione della riliquidazione dell’imposta  
da parte degli uffici finanziari così come previsto dall’art. 47-bis, comma 2 del DL 25/05/2021, n. 73.  
Nel punto 871 va indicato l’importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2021 a qualunque titolo (anti-  
cipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2022 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliqui-  
dazione) riferibili al maturato dall’1/1/2001.  
Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di  
determinazione di cui al punto 851.  
Va altresì indicato l’importo, ridotto al 50%, dell’incentivo all’esodo agevolato, erogato in anni precedenti tenendo con-  
to di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 849.  
Nel punto 872 va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 871.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Il punto 873 va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di  
lavoro e/o l’incentivo all’esodo agevolato evidenziati nel punto 869, siano stati erogati da un sostituto d’imposta di-  
verso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 873 il codice fiscale del sostituto che ha erogato  
il TFR.  
Prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche  
Nei punti da 874 a 882 va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale, erogate dalle forme pensionistiche  
complementari, riferibili all’ammontare maturato al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormen-  
te al 1° gennaio 2001.  
Nel punto 874 va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare indicare:  
1 – in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28  
aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”) tassata con l’aliquota del TFR;  
2 – in caso di erogazioni di capitali a soggetti “nuovi iscritti”. Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione  
a “vecchi iscritti a vecchi fondi” nei quali non si applica l’aliquota del TFR (es. anticipazione).  
In caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali o  
ai loro eredi, tale punto non deve essere compilato.  
Nel punto 875 va indicato il periodo di effettiva contribuzione calcolato al 31/12/2000. Per i “vecchi iscritti a vecchi  
fondi” indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 835 nell’ipotesi che il TFR  
maturato al 31/12/2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo  
definitivo. Si precisa che nell’ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro  
il 31/12/2006, in tale punto dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei  
quali è maturato il TFR conferito.  
Nel punto 876 va indicato l’ammontare della prestazione erogata nel 2022 riferibile all’importo maturato al 31 dicem-  
bre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell’importo annuo dell’im-  
ponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso di erogazione di ca-  
pitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. “vecchi iscritti a vecchi  
fondi”, l’importo erogato va indicato al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del  
12,50% di cui all’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.  
Nel punto 877 va indicato il titolo dell’erogazione delle somme di cui al precedente punto 876. In particolare indicare:  
A – in caso di erogazione definiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 252 del  
5 dicembre 2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o alla cessazione  
del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti);  
B – in caso di anticipazioni;  
C – in caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, che non dipenda dal pen-  
sionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla  
volontà delle parti (c.d. riscatto volontario secondo la normativa previgente al D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005);  
D – in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo  
pensione;  
E – in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo  
pensione;  
I
– n caso di prestazioni integrative a “vecchi iscritti a vecchi fondi” erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n.  
78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall’1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario  
vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell’aliquota del TFR;  
M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a “vecchi iscritti a vecchi fondi”, non connesse alla cessazione del  
rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica  
l’aliquota del TFR.  
Nel punto 878 indicare l’ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al  
31/12/2000 calcolata come al punto 876.  
Nel punto 879 indicare l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto precedente.  
Nel punto 880 va evidenziato il codice fiscale del sostituto d’imposta che ha erogato il TFR.  
Tale dato rileva, per i “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ai fini della individuazione della aliquota di tassazione applicabile  
alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i “nuovi iscritti”, ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni  
(in proporzione della quota di TFR destinato al fondo). Il presente punto non deve essere compilato per le prestazioni  
erogate a lavoratori autonomi, imprenditori individuali o loro eredi (punto 881compilato).  
Nel punto 881 va indicato:  
– il codice 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali;  
– il codice 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposti ad eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali.  
Il punto 882 deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai “vecchi iscritti ai vecchi fondi”  
che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31/12/2000. In tal caso nel presente punto  
58  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
va indicato l’ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR ma-  
turato al 31/12/2000 mentre nel punto 875, in presenza di erogazione definitiva, va indicato il periodo di commisu-  
razione di cui al precedente punto 835 rilevante ai fini della ricostruzione teorica dell’aliquota del TFR.  
Prestazioni in forma di capitale maturate dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche  
Nei punti da 883 a 889, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche  
complementari ed individuali, riferibili all’ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le  
indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001. Si precisa che per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” in base a quanto stabilito  
dall’art. 23 comma 7 lett. c) del D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, è concessa, la facoltà di optare per l’applicazione  
del regime tributario di cui all’art. 11 del citato decreto sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007.  
Qualora il soggetto non eserciti tale opzione, sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 verrà applicato il regime  
tributario in vigore al 31 dicembre 2006. In tal caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dal 1° gennaio 2007  
dovranno essere evidenziati nella presente sezione.  
Nel punto 883 va indicato il periodo di effettiva contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla  
data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui  
all’articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. Si precisa che nell’ipotesi di trasferimento ad una forma pensio-  
nistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale punto dovranno essere indicati anche gli anni  
precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.  
Nel punto 884 va indicato:  
– nel caso di erogazione definitiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 252 del  
5 dicembre 2005 laddove la causa del riscatto per il venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensioni-  
stica complementare sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mo-  
bilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti), l’ammontare corrisposto nel 2022, riferibile all’importo  
maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi  
iscritti ai vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005.  
Tale ammontare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella mi-  
sura del 20% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.  
Nel caso in cui ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per l’applicazione del regime tributario al 1°  
gennaio 2007, venga erogata una prestazione in forma di capitale a titolo definitivo, tenendo conto anche di even-  
tuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti, se tale prestazione è superiore ad un terzo dell’impor-  
to complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001, l’importo erogato nell’anno da indicare nel presente punto deve  
essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili;  
– nel caso di anticipazione, l’ammontare corrisposto nel 2022, riferibile all’importo maturato a decorrere dal 1° gen-  
naio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L’importo  
deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta  
sostitutiva del 20% corrisposta.  
Nel punto 885 va indicato il titolo dell’erogazione della somma di cui al precedente punto 884. In particolare indicare:  
A – in caso di erogazione definiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005,  
laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o alla cessazione del rapporto di la-  
voro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti);  
B – in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal  
1/1/2001 relativamente ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario al  
1/01/2007;  
C – in caso di anticipazione;  
I
– in caso di prestazioni integrative a “vecchi iscritti a vecchi fondi” erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n.  
78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall’1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario  
vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell’aliquota del TFR;  
M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a “vecchi iscritti a vecchi fondi”, non connesse alla cessazione del  
rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica  
l’aliquota del TFR.  
Nel punto 886 va indicato l’ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato  
dall’1/1/2001 al 31 dicembre 2006. In particolare, in presenza del codice A nel punto 885, l’importo da evidenziare  
deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20% e dei  
contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 885, l’importo da  
evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.  
Nel punto 887 va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 886.  
Nel punto 888 va indicato l’importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%  
proporzionalmente riferibile alle somme indicate nei punti 884 e 886.  
59  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Tale punto deve essere compilato solo se nell’anno sono state erogate:  
– prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente  
maturata dal 1/1/2001 relativamente ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario  
al 1/01/2007;  
– prestazioni in forma di capitale a titolo parziale.  
Nel punto 889 barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione  
alle prestazioni pensionistiche maturate dall’1/1/2007 del regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5  
dicembre 2005.  
Per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate  
dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007 si precisa che: nel punto 883 andrà indicato anche il pe-  
riodo di effettiva contribuzione maturato dal 1° gennaio 2007; nel punto 884 dovrà essere evidenziato anche l’am-  
montare della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell’anno; nel punto 888 l’importo del risultato di  
gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente riferibile alle somme complessi-  
vamente indicate nei precedenti punti 884 e 886.  
I punti 890 e 891 devono essere compilati nell’ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985.  
In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni  
previste dall’art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.  
I punti 892 e 893 devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni  
precedenti indicando rispettivamente al punto 892 l’ammontare di tale indennità, ed al punto 893 il totale imponibile.  
Dati riepilogativi  
Nel punto 894, indicare il reddito di riferimento ai sensi dell’art. 19 del TUIR per quanto riguarda le ipotesi di eroga-  
zione di indennità equipollenti, TFR, altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ov-  
vero il reddito di riferimento calcolato per le prestazioni di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari  
secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001 con esclusione per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” della eroga-  
zione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000 tassate con l’aliquota del TFR.  
In particolare, per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, che non abbiano optato per il regime tributario in vigore al  
1/1/2007 relativamente alle prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo della prestazione  
complessivamente maturata dal 1/1/2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell’anno riferite agli importi accan-  
tonati dall’1/1/2001 al 31/12/2006, l’importo indicato nei punti 884 e 886, deve essere assunto al netto anche del  
risultato di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva nella misura dell’11% evidenziato nel punto 888.  
Nel punto 895 barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” per i quali il sostituto nel calcolare il reddito  
di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio  
2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi”  
che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007.  
Nel punto 896 va indicata l’aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR,  
alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in for-  
ma di capitale erogate ai “nuovi iscritti”, nonché ai “vecchi iscritti” con esclusione della erogazione definitiva di pre-  
stazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l’aliquota del TFR.  
In tale punto va altresì indicata l’aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collabo-  
razione coordinata e continuativa. Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori in-  
dividuali e loro eredi indicare l’aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31/12/2000. Nel caso  
in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al  
TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006  
(clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di sal-  
vaguardia indicare nel presente punto il valore B.  
Nel punto 897 va indicata l’aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di  
lavoro nonché alla erogazione definitiva ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi” di prestazioni pensionistiche in forma di  
capitale comprese nell’importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR).  
Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi indicare l’ali-  
quota applicata alle prestazioni comprese nel maturato dall’ 1/1/2001.  
In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse, il presente punto non deve essere compilato. Nel  
caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme  
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli sca-  
glioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel  
caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.  
Nel punto 898 va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare:  
– per le indennità equipollenti deve essere indicato l’importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo  
di commisurazione (punto 820) al netto del periodo convenzionale (punto 821).  
60  
CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
L’importo annuo di euro 309,87 va rapportato a mese per i periodi inferiori all’anno, deve essere proporzionalmente  
ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti  
collettivi di lavoro e non compete per i periodi di anzianità convenzionale.  
Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra l’1/1/1983 ed  
il 31/12/1997, l’importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23; se il diritto alla percezione è compreso tra  
l’1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09; se il diritto alla percezione è compreso tra  
l’1/1/1977 ed il 31/12/1979 la riduzione è pari ad euro 116,20; se il diritto alla percezione è compreso tra  
l’1/1/1974 ed il 31/12/1976 la riduzione è pari ad euro 69, 72;  
– per il TFR compreso nel maturato al 31/12/2000, l’importo di cui sopra deve essere considerato in relazione al  
periodo indicato nel punto 835 al netto di quello indicato nel punto 836; se parte del TFR è destinata alle forme di  
previdenza complementare, l’importo deve essere ridotto per i “nuovi iscritti” della percentuale indicata al punto 847.  
Sulle prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi” non competono riduzioni in quanto  
riconosciute interamente dal datore di lavoro.  
Nel caso di erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collabo-  
razione coordinata e continuativa per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni da indicare in tale punto de-  
vono essere quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n.  
3/E del 2012.  
Nel punto 899 va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2022 che in anni precedenti, al  
netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 898.  
In particolare va indicato l’importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni:  
– indennità equipollenti;  
– trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974);  
– altre indennità e somme;  
– incentivo all’esodo agevolato ridotto del 50%;  
– indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;  
– prestazioni in forma di capitale.  
Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”, l’ammontare netto  
di cui ai punti 876 e 878 non può essere diminuito dell’importo delle riduzioni.  
Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell’ammontare complessivamente matu-  
rato dall’1/1/2001 relativamente ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario al  
1/1/2007 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell’anno riferibili al maturato dal 1/1/2001, l’ammontare  
netto di cui ai punti 884 e 886 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva  
nella misura del 20% proporzionalmente riferibile.  
Tuttavia, l’esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta spetta in ogni caso nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4,  
di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolo I della Circ. n. 29/2001.  
Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e com-  
pensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la de-  
terminazione dell’imponibile, la somma dei punti 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871  
deve essere considerata al netto dell’importo destinato a tassazione ordinaria indicato ai punti 907 e 908.  
Nel punto 900 va indicata l’imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote esposte nei punti 896 e 897 ai  
rispettivi imponibili dichiarati.  
Nel punto 901 deve essere riportato l’importo delle detrazioni spettanti sul TFR maturato dal 1/1/2001, pari a euro  
61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 818 compilato) di durata effettiva non superiore a  
due anni (art. 19, comma 1-ter del TUIR).  
Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell’anno e vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui  
il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi  
di part-time) e non possono comunque eccedere l’imposta calcolata sul TFR maturato dall’1/1/2001.  
Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d’imposta erogatore del TFR anche nel caso di de-  
stinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001.  
Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali.  
Nel punto 902 va indicato l’ammontare della detrazione spettante ai sensi dell’art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul  
TFR e sulle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma1, lett. a) del TUIR. La suddetta detrazione può essere attri-  
buita esclusivamente dal sostituto d’imposta. Qualora vi sia l’integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il  
sostituto d’imposta potrà riconoscere la detrazione di cui all’art. 1 del decreto 20 marzo 2008 esclusivamente nel caso  
in cui eroghi altre indennità e somme. Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni.  
Nel punto 903 vanno indicate le ritenute sulle somme già erogate dal 1974 al 2021 (con esclusione delle ritenute a ti-  
tolo di imposta e delle imposte sostitutive) al netto dell’imposta non dovuta restituita dal sostituto in sede di conguaglio  
definitivo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di indennità maturate in relazione al periodo di resi-  
denza all’estero.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 904 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi  
eccezionali, già comprese nell’importo indicato nel precedente punto 903.  
Nel punto 905 va indicato l’importo delle ritenute operate nel 2022.  
Non devono essere indicate nel presente punto l’imposta sostitutiva del 20% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo  
pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000.  
Nell’ipotesi che l’importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto  
903, in tale punto deve essere indicato zero.  
Nell’ipotesi che l’imposta complessiva nel punto 900 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nell’anno 2022  
il sostituto, che abbia restituito l’eccedenza di imposta al sostituito entro i termini di consegna della Certificazione Uni-  
ca, deve indicare nel punto 905 l’importo di cui al punto 900.  
Nel punto 906 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi  
eccezionali, già comprese nell’importo indicato nel precedente punto 905.  
Nel punto 907 indicare l’importo già compreso nel punto 1, relativo alla quota delle indennità e dei compensi  
corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati  
in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.  
Con riferimento a tale importo, infatti, l’art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifi-  
cazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione  
separata. L’importo da indicare in tale punto deve corrispondere all’imponibile assoggettato a tassazione ordinaria, in-  
dicato al punto 1 aumentato delle riduzioni previste dall’articolo 19 del TUIR, ripartite proporzionalmente alla quota  
eccedente tassata in via ordinaria.  
Nel punto 908 indicare l’importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata  
negli anni precedenti.  
Nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione, è possibile com-  
pensare l’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate  
in anni precedenti con le imposte dovute relativamente alle liquidazioni dei vari montanti da cui è costituita la presta-  
zione. Nella ipotesi in cui dal predetto conguaglio emerga un versamento complessivo di ritenute in misura superiore  
a quanto dovuto, è altresì possibile restituire all’iscritto le maggiori ritenute operate e scomputare tale eccedenza, ai  
sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, dai versamenti dovuti.  
Nel punto 909 indicare l’importo dell’eccedenza d’imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni  
in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell’im-  
posta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed assogget-  
tata a tassazione ordinaria (Ris. n. 33 del 12 febbraio 2003).  
In tale caso devono essere comunque compilati i punti da 874 a 882 indicando nel punto 903 le ritenute già operate  
sull’importo esposto nel punto 878.  
Nel punto 910 indicare l’importo dell’eccedenza d’imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni  
in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell’im-  
posta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2007 o sulla Rendita Integrativa Tempo-  
ranea Anticipata (R.I.T.A.) e assoggettata a imposta sostitutiva.  
Nel punto 911 indicare l’importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c., già assoggettata  
ad imposta sostitutiva al netto della relativa imposta. Tale punto, deve essere compilato esclusivamente in caso di ero-  
gazioni a qualsiasi titolo nel 2022 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro  
ancorché riferibili al maturato al 31 dicembre 2000.  
Il Decreto legge n. 4, del 2019 ha previsto all’articolo 24 una detassazione sul TFS. In particolare è stata prevista una  
riduzione dell’aliquota dell’imposta determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis del Tuir, variabile a seconda del  
momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.  
Nel punto 912 indicare il codice relativo alla riduzione operata:  
A – 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se  
la cessazione sia anteriore al 1°gennaio 2019, a decorrere da tale data;  
B – 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o,  
se la cessazione sia anteriore al 1°gennaio 2019, a decorrere da tale data;  
C – 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o,  
se la cessazione sia anteriore al 1°gennaio 2019, a decorrere da tale data;  
D – 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o,  
se la cessazione sia anteriore al 1°gennaio 2019, a decorrere da tale data;  
E – 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di la-  
voro o, se la cessazione sia anteriore al 1°gennaio 2019, a decorrere da tale data;  
Nel punti 913 e 914 vanno riportate rispettivamente l’importo della detrazione riconosciuta nell’anno e l’importo totale  
delle detrazioni riconosciuto negli anni precedenti.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nel punto 920 va riportata l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR maturate in ciascun anno di cui al comma 3  
dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 47/2000. In particolare indicare l’importo dell’imposta sostitutiva versata in acconto entro  
il giorno 16 del mese di dicembre, e l’importo dell’imposta sostitutiva versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno  
successivo a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.  
Si precisa che il punto 920 va sempre compilato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendente-  
mente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 801.  
In caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ov-  
vero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell’ex co-  
niuge ai sensi dell’articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il presente punto va compilato relativamente  
alla certificazione intestata a ciascun erede.  
Annotazioni  
Nei punti da 1 a 54 indicare i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della Cer-  
tificazione Unica 2023 del soggetto percipiente.  
VI. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  
o altro sostituto d’imposta -  
Compilazione dati previdenziali ed assistenziali  
1. Generalità  
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini con-  
tributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, comprensiva  
delle gestioni ex INPDAP, nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati  
e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 di-  
cembre 2011 ha disposto la soppressione dell’INPDAP e trasferito le funzioni all’INPS), relativi all’anno riportato nel-  
l’apposito spazio previsto nello schema.  
Devono inoltre essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti  
previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.  
La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello cui  
si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rap-  
porto di lavoro.  
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione  
del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l’indicazione della denomina-  
zione e del numero progressivo dei punti non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.  
Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi fino all’approva-  
zione di un nuovo schema di certificazione.  
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono es-  
sere indicati in Euro, esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o su-  
periore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63;  
65,493 diventa 65,49.  
Dati generali  
Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:  
• con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale  
e l’indirizzo di posta elettronica;  
• con riferimento al lavoratore, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o  
Stato estero) e la provincia di nascita.  
2. Dati previdenziali ed assistenziali  
2.1 SEZIONE 1 - INPS - Lavoratori subordinati  
Nella presente sezione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad  
ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2023 - Istruzioni per la compilazione  
Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve  
essere intestata al titolare della posizione assicurativa.  
A seguito dell’avvenuta soppressione dell’IPOST e del trasferimento delle relative funzioni all’INPS (ad opera dell’arti-  
colo 7, commi 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122), i  
dati relativi al personale iscritto al fondo quiescenza ex IPOST vanno riportati in questa sezione.  
A seguito del trasferimento all’INPS (ad opera dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) dal  
1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall’INPGI limitatamente alla gestione sostitutiva, i dati dei giornalisti  
professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro su-  
bordinato di natura giornalistica, vanno riportati in questa sezione per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022. Nel ca-  
so che allo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell’anno di  
Ente pensionistico di appartenenza) potranno essere compilati distinti prospetti dei dati previdenziali ed assistenziali.  
Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali  
I dati previdenziali di competenza dell’INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla  
presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978 n. 352,  
convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod.  
DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell’INPS, deve essere  
compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere  
che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).  
Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2022 ai collaboratori coordinati e continuativi o  
figure assimilate iscritti alla